Le provvigioni degli agenti: profili civilistici, reddito d'impresa e ritenute fiscali
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Capitale sociale 50.000,00 i.v. Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1 Tel.:+39.02.54123457 - +39.02.65560922 Ai gentili clienti e Loro Sedi Le provvigioni degli agenti: profili civilistici, reddito d’impresa e ritenute fiscali Nonostante l’applicazione, per le società di capitali diverse dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-bis c.c., del principio di derivazione rafforzata, rimangono ancora applicabili i criteri di imputazione temporale stabiliti dal DPR 917/1986, con riferimento alle prestazioni di servizi (Circolare Assonime 14/2017): l’OIC 15 e l’OIC 19 affermano, infatti, che i crediti e debiti originati da prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata, facendo quindi riferimento a parametri conformi a quelli previsti dallo stesso TUIR. Le provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari sono soggette, ai sensi dell’art. 25-bis, DPR n. 600/1973, ad una ritenuta a titolo d’acconto del 23% da applicarsi su una base imponibile differente, a seconda che l’intermediario si avvalga o meno, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.1983). Nel secondo caso, la ritenuta è applicata sul 50% delle provvigioni corrisposte, mentre nella prima ipotesi la ritenuta è operata soltanto sul 20% delle provvigioni, purchè sia presentata una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste, che può essere trasmessa anche tramite PEC, non ha limiti di tempo ed è valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. Il contratto di Gli artt. 1742 e ss. c.c. disciplinano il contratto di agenzia, in virtù del quale un imprenditore agenzia (c.d. preponente) affida ad un agente l’incarico, con carattere di stabilità, di promuovere, nell’ambito di una determinata zona, la stipulazione di contratti con terzi, verso la corresponsione di una provvigione. Secondo quanto previsto dal legislatore, il contratto di agenzia: deve essere provato per iscritto (forma scritta ad probationem); può essere a tempo indeterminato, con conseguente libertà di ciascuna parte di recedere dal contratto stesso, dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito; 1 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
può essere anche a tempo determinato, ma si trasforma in contratto a tempo indeterminato, se continua ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine. Diritto alla Ai sensi dell’art. 1748 c.c., l’agente ha diritto ad una retribuzione, corrispondente ad una provvigione provvigione sugli affari conclusi per suo tramite, che deve essere certa e, pertanto, non modificabile unilateralmente dal preponente. Secondo l’opinione ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità “È nulla, per indeterminatezza dell’oggetto (ex art. 1346 e 1418 c.c.), la previsione contenuta in un contratto di agenzia che stabilisce che il preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali (salva la facoltà di recesso dell’agente in caso di mancata accettazione di tale modifica dell’originaria pattuizione negoziale” (Cass. 8.11.1997, n. 11003). Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte: il contratto è nullo se l’oggetto è indeterminabile; deve escludersi la possibilità di una determinazione rimessa al mero arbitrio di una delle parti (è ammessa quella effettuata dal terzo perché se ne presume la neutralità, la quale, invece, non può presumersi per la parte); tale esclusione deve essere circoscritta alle ipotesi di effettiva indeterminabilità dell’oggetto (ad esempio, in una obbligazione alternativa l’oggetto non è indeterminabile). Non rientrano, invece, tra gli “affari conclusi direttamente dal preponente”, ex art. 1748, co. 2, c.c., “le vendite effettuate da un soggetto, quale il grossista, che abbia acquistato i prodotti commerciati dal preponente e provveda poi, a sua volta, a venderli al dettaglio a mezzo di propri venditori. Infatti, la vendita “diretta” non può che essere intesa quella effettuata da un soggetto in immediato rapporto con la controparte acquirente, ove lo scambio tra le prestazioni corrispettive avviene in maniera immediata e diretta tra le due parti e cioè senza l’intervento di soggetti interposti e senza ulteriori passaggi intermedi” (Cass. 22.8.2001, n. 11197). La provvigione all’agente è altresì dovuta: per gli affari conclusi per effetto del suo intervento, anche dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia, se la proposta è pervenuta all’agente o al preponente in data antecedente, oppure se gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; salvo patto contrario, pure per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti appartenenti alla zona o alla categoria riservata all’agente stesso o per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria riservata all’agente stesso o per affari dello stesso tipo; salvo patto contrario, dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. 2 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. CONTRATTO DI AGENZIA La ................... in persona dell’amministratore unico Sig. ................... con sede in ..................., via ................... n. ..................., C.F./P.Iva ................... - preponente - E il Sig. ..................., residente/domiciliato in ................... al n. ................... - agente - CONVENGONO E STIPULANO 1 OGGETTO DELL’INCARICO 1.1 Il preponente conferisce all’agente, che accetta, l’incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita aventi ad oggetto ....................(specificare l’oggetto del contratto). 2 ZONA DI ATTIVITÀ 2.1 L’incarico viene conferito limitatamente alla zona delimitata come segue .................... (specificare la zona operativa dell’agente). La violazione della zona suddetta da parte dell’agente comporterà l’automatica risoluzione del presente contratto, mentre il compenso per le relative vendite sarà posto ad esclusivo favore dell’agente titolare della zona violata. 2.2 L’agente non ha alcun diritto alla provvigione di cui infra sui prodotti oggetto del presente contratto venduti dal preponente a terzi stabiliti fuori dalla zona affidata, ed in seguito da questi ultimi rivenduti nella zona stessa. 2.3 Nel caso in cui l’agente proponesse di prestare la propria attività in zone ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente accordo, ed il preponente fosse interessato, il relativo accordo contrattuale verrà raggiunto separatamente con proposta ed accettazione scritta. 3 DECORRENZA E DURATA 3.1 Il presente incarico decorre dalla data del ................... ed avrà termine il .................... (ovvero: Il presente incarico decorre dalla data del ................... e si intende a tempo indeterminato. Ciascuna parte potrà recedere dandone preavviso all’altra nel termine e con le forme stabiliti dai vigenti Accordi economici collettivi). 4 CALCOLO E PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI 4.1 Per tutti gli affari conclusi andati a buon fine nella zona assegnata durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente. L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 1748 c.c. 3 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
4.2 Le provvigioni verranno liquidate nella misura del .................... % sull’ammontare netto dei prodotti venduti così come risultante dalle fatture, dedotti eventuali sconti e con esclusione di ogni spesa accessoria (a titolo esemplificativo: imballaggio, trasporto, assicurazione ecc.), oneri doganali, imposte e tasse. 4.3 Le provvigioni saranno liquidate in conseguenza della conclusione del contratto, dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. 4.4 La liquidazione delle provvigioni verrà effettuata dal preponente sulla base delle fatture emesse ed incassate nel corso del trimestre precedente, ed il pagamento sarà effettuato entro la fine del mese successivo, dietro presentazione da parte dell’agente di regolare fattura. Ogni agente provvederà autonomamente ad emettere fattura nei confronti del preponente relativamente alle provvigioni maturate sugli affari conclusi. L’agente dovrà, a pena di decadenza, far valere il suo diritto alla provvigione nel trimestre successivo a quello in cui essa sarebbe maturata se l’affare avesse avuto regolare esecuzione. 4.5 Nulla competerà all’agente nei seguenti casi: - non accettazione, da parte del preponente, degli ordini o delle offerte trasmessigli; - ordini accettati e non evasi per ragioni non dipendenti dalla volontà del preponente (a titolo esemplificativo: caso fortuito, forza maggiore, ordine dell’Autorità, fatto dell’agente); - prodotti restituiti dopo l’accettazione dell’ordine; - cessioni di campioni. 5 DIRITTO DI ESCLUSIVA 5.1 Il preponente si impegna a non concedere a terzi nella zona affidata all’agente il diritto di rappresentare o distribuire i prodotti oggetto del presente contratto. Il preponente rimane tuttavia libero di trattare direttamente, senza l’intermediazione dell’agente, con i clienti stabiliti nella zona affidata: su tali affari spetterà all’agente la provvigione stabilita sopra. 5.2 L’agente, dal canto suo, non potrà assumere l’incarico di trattare, nella zona ad esso affidata, sia direttamente che indirettamente, prodotti in concorrenza con quelli del preponente, né potrà commercializzarli in proprio. 6 FUNZIONI E COMPITI DELL’AGENTE 6.1 L’agente si impegna a promuovere, al meglio delle sue possibilità, e secondo le direttive impartitegli dal preponente, la vendita dei prodotti contrattuali nella zona affidata, nonché a tutelare gli interessi del preponente con la diligenza del buon commerciante. 6.2 Compito principale dell’agente è quello di trasmettere al preponente le proposte raccolte alle condizioni dallo stesso fissate, in forma scritta mediante l’apposito modulo-ordine fornito dal preponente medesimo, con la clausola “salvo approvazione della casa”, sottoscritto dal cliente e dallo stesso agente. Ogni proposta potrà essere respinta dal preponente a suo insindacabile giudizio, ovvero accettata con la sottoscrizione dell’ordine inviato. Il preponente provvederà ad emettere le fatture della merce consegnata e ad esigere direttamente i pagamenti. 6.3 L’agente non ha il potere di concludere contratti in nome e per conto del preponente, né di rappresentare o impegnare in qualsiasi modo quest’ultimo nei confronti dei terzi (ovvero: L’agente è autorizzato a rappresentare il preponente nella conclusione dei contratti). 4 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
6.4 Ferma restando la facoltà del preponente di accettare o respingere qualsiasi ordine per motivi attinenti al mercato, la produzione e per qualsiasi altro motivo, rimane inteso che il preponente medesimo potrà anche sospendere la vendita o la fabbricazione di qualsiasi prodotto oggetto del presente contratto, a suo esclusivo giudizio. 6.5 I prezzi di vendita, i termini di consegna e di pagamento, nonché ogni altra condizione delle forniture saranno stabiliti in via esclusiva dal preponente. 7 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 7.1 Il presente incarico ha carattere strettamente personale. Non è, perciò, trasmissibile ad altri senza il consenso del preponente. 7.2 L’agente è tenuto ad organizzare in modo idoneo ed efficiente la sua attività di agenzia, e dichiara comunque fin d’ora di disporre dell’organizzazione necessaria per l’espletamento dell’incarico. 7.3 L’incarico affidato all’agente sarà da questi svolto con libera scelta dei criteri e delle modalità ritenute più opportune per lo sviluppo delle vendite dei prodotti del preponente, sempre che essi non siano in contrasto con le direttive impartite da quest’ultimo. È in ogni caso escluso ogni e qualsivoglia vincolo di subordinazione. 7.4 Per l’esecuzione dell’incarico in questione, l’agente potrà avvalersi dell’opera di collaboratori/sub-agenti o sostituti, restando, comunque, inteso che saranno a carico esclusivo dell’agente i compensi da corrispondere a detti soggetti e le eventuali responsabilità derivanti dal loro operato (ovvero: È fatto divieto all’agente di nominare sub- agenti, salva autorizzazione scritta del preponente. In ogni caso, ogni diritto di eventuali sub-agenti per l’opera da essi prestata sarà a carico esclusivo dell’agente, che assumerà anche la responsabilità del loro operato nei confronti del preponente). 7.5 L’agente dovrà in ogni caso fornire al preponente ogni informazione utile sulle condizioni di mercato della zona assegnata, nonché ogni altra informazione utile per la convenienza del singolo affare. In particolare, dovrà consegnare mensilmente (o giornalmente, settimanalmente, ecc.) al preponente una relazione dei clienti visitati, anche qualora questi non abbiano conferito alcun ordine. In relazione a quelli che abbiano invece conferito l’ordine di acquisto, l’agente dovrà sempre esprimere al preponente un giudizio sulla serietà e sulla solvibilità del cliente stesso. Rimane inteso che costituirà particolare cura dell’agente eseguire un’efficace azione promozionale per la vendita dei prodotti oggetto del presente contratto, operando la propria scelta tra i contraenti più favorevoli al preponente, relazionando quest’ultimo sulle variazioni di mercato e dei singoli clienti, ed astenendosi dal contattare clienti non affidabili. 7.6 Il preponente potrà in ogni caso intervenire, a sua discrezione, nelle trattative iniziate dall’agente, nonché proseguirle e concluderle autonomamente, senza peraltro escludere il diritto dell’agente alla provvigione. L’agente, su richiesta, dovrà collaborare ed assistere nelle trattative il preponente, anche se da questi iniziate o proseguite autonomamente. 7.7 In ogni caso il preponente si riserva la facoltà di inviare in qualsiasi momento una persona di propria fiducia per visitare la clientela nella zona esclusiva affidata all’agente, con obbligo per quest’ultimo di fornire ogni informazione e collaborazione del caso. 8 OBBLIGO DI INFORMAZIONE 5 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
8.1 L’agente è tenuto ad informare il preponente, non appena ne venga a conoscenza, di eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni dei diritti di proprietà industriale compiuti da terzi e riguardanti i prodotti contrattuali. 9 RECLAMI DEI CLIENTI 9.1 L’agente è abilitato a ricevere osservazioni e reclami dei clienti relativi ad eventuali difetti dei prodotti forniti. Egli dovrà informarne immediatamente il preponente, restando tuttavia inteso che non potrà in alcun modo impegnare quest’ultimo, se non a seguito di specifica autorizzazione scritta in tal senso. 9.2 In ogni caso, l’agente dovrà collaborare attivamente con il preponente, senza ulteriori compensi, per ottenere che le obbligazioni assunte da parte della clientela vengano da quest’ultima rispettate. 10 DIVIETO DI CONCORRENZA 10.1 L’agente si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non rappresentare, fabbricare né distribuire prodotti concorrenti con quelli oggetto del presente contratto, né comunque ad agire nella zona affidatagli o altrove, direttamente o indirettamente, in qualità di agente, commissionario, rivenditore, concessionario o in qualsiasi altro modo, nell’interesse di terzi che fabbrichino o distribuiscano prodotti concorrenti con quelli contrattuali. 10.2 L’agente assume altresì l’impegno di astenersi da atti di concorrenza in danno del preponente, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona o in qualsiasi altra forma. 11 INCASSI 11.1 L’agente non è autorizzato ad incassare le somme dovute al preponente, né a ricevere pagamenti per conto di quest’ultimo. L’incasso rimane di esclusiva competenza del preponente, al quale dovranno essere rimessi da parte dei clienti gli assegni o i titoli eventualmente convenuti per il pagamento. 11.2 Eventuali incarichi di incasso dovranno essere espressamente conferiti per iscritto all’agente dal preponente; essi non costituiranno tuttavia in alcun modo abrogazione del principio dell’incasso diretto da parte del preponente. In tali occasioni i titoli o gli assegni ricevuti dall’agente dovranno da questi essere immediatamente trasmessi al preponente, e non potranno essere trattenuti dall’agente per nessun motivo, nemmeno in compensazione di eventuali suoi crediti nei confronti del preponente. Il ritardo di oltre dieci giorni nella rimessa di quanto incassato, costituirà motivo di risoluzione in tronco dell’incarico, salva ed impregiudicata ogni altra ragione di danno. 11.3 Rimane esclusa la facoltà da parte dell’agente di concedere sconti, dilazioni, autorizzazioni, resi di merce, salva preventiva autorizzazione scritta del preponente (ovvero: L’agente può concedere sconti fino al .................... % del prezzo di listino ed accordare dilazioni di pagamento fino a .................... giorni dalla stipulazione del relativo contratto). 12 SPESE 12.1 L’agente sopporta tutte le spese inerenti alla promozione delle vendite, nonché ogni altra spesa sostenuta in relazione al presente contratto. Tali spese si considerano interamente coperte dalla provvigione. Il preponente rimarrà del tutto estraneo all’eventuale organizzazione posta in essere dall’agente per lo svolgimento del proprio incarico (ovvero: 6 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
L’agente avrà diritto al rimborso delle spese di agenzia in ordine alle quali abbia fornito idonea documentazione; ovvero: L’agente riceverà, a titolo di rimborso spese, l’importo annuo di euro ....................... che il preponente sarà tenuto ad erogare entro il .......................). 13 OBBLIGO DI SEGRETEZZA 13.1 Qualsiasi notizia o informazione inerente l’attività del preponente, le sue politiche di vendita, gli elenchi e gli indirizzi dei clienti e simili riveste carattere di segretezza. L’agente è pertanto tenuto a servirsene con la massima discrezione, e non potrà divulgarle anche dopo la cessazione per qualsiasi causa del rapporto. 14 RISOLUZIONE 14.1 Ciascuna parte potrà risolvere il presente contratto, senza alcun preavviso, in presenza di un motivo costituente giusta causa di recesso immediato, o in presenza delle circostanze indicate all’art. 14.3, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla controparte. 14.2 Costituisce giusta causa di recesso immediato qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di tale gravità da non permettere la continuazione del rapporto sulla base di una reciproca fiducia. Le parti dichiarano di considerare in ogni caso, indipendentemente dalla gravità della violazione, come giusta causa di recesso immediato la violazione degli obblighi di cui agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 del presente contratto. 14.3 Costituiscono circostanze che giustificano il recesso senza preavviso: fallimento, concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale cui sia stata sottoposta una delle parti; morte o sopravvenuta incapacità dell’agente; condanne civili o penali dell’agente, o altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolarne il regolare svolgimento dell’attività. 15 RESTITUZIONE DEL MATERIALE 15.1 In caso di cessazione del rapporto, l’agente sarà tenuto a restituire, entro dieci giorni, il campionario ed ogni altro documento (a titolo esemplificativo: copia commissioni, listini, materiale pubblicitario, illustrativo ed altro) di pertinenza del preponente, a suo tempo consegnato per l’espletamento dell’incarico. 16 INDENNITÀ 16.1 In caso di scioglimento del rapporto, l’agente avrà diritto alle indennità di cessazione del rapporto secondo quanto previsto dall’Accordo economico collettivo di settore, in quanto dovute, intendendosi l’art. 1751 c.c. interamente soddisfatto dalle norme dell’Accordo. 17 PREVIDENZA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO 17.1 L’agente dichiara di essere regolarmente iscritto all’ENASARCO, e si impegna a comunicare al preponente eventuali variazioni al proposito. 18 FORO COMPETENTE 18.1 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di ................... 19 CLAUSOLE INTEGRATIVE 19.1 Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto, si fa rinvio alle norme dell’Accordo economico collettivo di settore per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, e successive modifiche ed integrazioni. 7 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
Data .................... Il preponente .................... L’agente .................... Approvazione specifica di clausole ai sensi dell’art. 1341c.c. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: 2) Zona di attività; 3) Decorrenza e durata; 4) Calcolo e pagamento delle provvigioni; 5) Diritto di esclusiva; 6) Funzioni e compiti dell’agente; 7) Svolgimento dell’incarico; 8) Obbligo di informazione; 9) Reclami dei clienti; 10) Divieto di concorrenza; 11) Incassi; 12) Spese; 13) Obbligo di segretezza; 14) Risoluzione; 16) Indennità; 18) Foro competente. Data .................... Il preponente .................... L’agente .................... Il rapporto che si instaura tra l’imprenditore (preponente) e l’agente nell’ambito di un contratto Differenza tra agente, di agenzia è caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità a dispetto, invece, di quanto accade mediatore e nel rapporto di “procacciamento d’affari” e nel “contratto di mediazione”. procacciatore Ai sensi Mediatore dell’art. 1754 c.c., è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione dell’affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il contratto di mediazione, pertanto, si caratterizza per l’indipendenza del mediatore rispetto alle parti. Tuttavia, se il mediatore non ha reso nota ad una delle parti il nome dell’altra, risponde in proprio dell’esecuzione del contratto (art. 1762 c.c.). A norma dell’art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento: in mancanza di una preventiva determinazione tra le parti, la provvigione può essere desunta da tariffe professionali o dagli usi, ovvero può essere determinata secondo equità dal giudice. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, non è sufficiente che l’affare sia stato concluso, ma è necessario che la conclusione sia avvenuta per effetto dell’intervento del mediatore. Inoltre, sebbene sia vero che anche la semplice segnalazione dell’affare può determinare il sorgere del diritto alla provvigione, essa deve pur sempre aver avuto efficacia causale nella conclusione dell’affare (Cass. 9.5.2012, n. 7043). 8 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
L’art. 1759 c.c. sancisce l’obbligo del mediatore di comunicare alle parti circostanze a lui note, in riferimento alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’obbligo in parola si riferisce non solo alle circostanze accertate, ma anche a quelle di cui il mediatore abbia semplicemente avuto notizia (Cass. 3.6.1993, n. 6219). Ne consegue che la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all’art. 1218 c.c., l’inadempimento del mediatore rispetto a tale obbligo, al fine di sottrarsi al pagamento della stessa provvigione. Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, le parti di un contratto di mediazione sono tenuti all’obbligo generale e reciproco della buona fede, il quale si concretizza, a norma dell’art. 1759 c.c., nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza, ivi compreso lo stato d’insolvenza dell’altra parte. (Cass. 15.3.2006, n. 5777). CONTRATTO DI MEDIAZIONE Con la presente scrittura privata Il Sig. ............... (committente) nato a ............... il ............... residente a ............... via ............... n. ............... C.F. n. ............... E Il Sig. ............... (mediatore) nato a ............... il . .............. residente a ............... via ............... n. ............... C.F. n. ............... CONVENGONO QUANTO SEGUE 1 CONFERIMENTO DELL’INCARICO E OGGETTO DEL CONTRATTO 1.1 Il committente, in qualità di proprietario, conferisce al mediatore, che accetta, l’incarico di trovare una persona disposta a: ............... (precisare l’oggetto dell’incarico, ad esempio, a vendere/locare) il seguente immobile: ............... (precisare la descrizione dell’immobile), attualmente libero da persone e cose (ovvero: che sarà libero da persone e cose entro il ...............; ovvero: locato con contratto in data e scadente il ............... ). Il prezzo non dovrà essere superiore/inferiore a ..............., da pagarsi nel modo seguente: ............... 2 DURATA 2.1 L’incarico di cui al presente contratto si intende conferito fino al ..............., in via esclusiva (ovvero: non in esclusiva) ed irrevocabile, e non è tacitamente rinnovabile. 3 PROVVIGIONE 3.1 In caso di conclusione dell’affare, al mediatore spetterà una provvigione a carico del committente pari al ...............% del prezzo di cui al punto 1, oltre a IVA. 9 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
La suddetta provvigione dovrà essere comunque corrisposta qualora, il committente, in violazione degli obblighi assunti con il presente contratto, concluda il contratto preliminare e/o il definitivo di ............... (vendita/locazione) direttamente con persona segnalata dal mediatore. 4 SPESE 4.1 Le spese inerenti all’espletamento dell’incarico di cui al presente contratto sono a carico del ............... (committente/mediatore), anche se l’affare non dovesse essere concluso (ovvero: Nulla sarà dovuto al mediatore per l’attività comunque svolta in caso di mancata conclusione dell’affare). 5 RAPPRESENTANZA (clausola eventuale) 5.1 Il mediatore è autorizzato a far sottoscrivere al terzo eventuali proposte di contratto ed a riscuotere i relativi acconti. 6 RINVIO 6.1 Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge. 7 SPESE 7.1 Le spese inerenti al presente contratto faranno carico al ............... (mediatore/committente). ............... [Luogo/data] Firme ............... ............... Procacciatore L’attività di procacciatore d’affare si sostanzia nell’attività di chi, senza vincolo di stabilità e d’affari sporadicamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 2.2.2016, n. 1974), il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari: è episodico, vale a dire limitato a singoli affari determinati; è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo; ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o la sporadica raccolta di ordini, e non l’attività promozionale di conclusione di contratti. La giurisprudenza di legittimità, distinguendo il contratto atipico di procacciamento d’affari da altre tipologie tipiche, quali i contratti di agenzia e mediazione, ha evidenziato che: oggetto della prestazione del procacciatore d’affari è “un’attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione di affari”. In particolare, affinché maturi il suo diritto al compenso, è sufficiente che il procacciatore metta in contatto i soggetti interessati, i quali concludono il contratto grazie al suo intervento (Cass. 6.4.2000, n. 4327); 10 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
il contratto di procacciamento d’affari, sebbene non trovi disciplina specifica nell’ordinamento civilistico, può essere regolato tramite l’applicazione analogica della normativa sul contratto di agenzia; I rapporti regolati da tali forme contrattuali hanno, infatti, aspetti comuni, pur differenziandosi per il fatto che l’impegno alla conclusione di affari per conto altrui assume carattere occasionale e senza vincolo di stabilità, nel procacciamento d’affari, e carattere di stabilità, nel contratto d’agenzia (Cass. 8.2.99 n. 1078). il procacciatore d’affari assume un rapporto di collaborazione con una sola parte, nel cui esclusivo interesse agisce, raccogliendo proposte di contratto, oppure ordinazioni presso terzi e trasmettendole al preponente. Tale aspetto differenzia il procacciatore dal mediatore che risulta, invece, soggetto imparziale tra le parti che mette in contatto (Cass. 25.5.2010 n. 12694). Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19161, pronunciata a Sezioni Unite e depositata in data 2.8.2017, è stato chiarito che il contratto di procacciamento di affari configura una mediazione atipica ed è, pertanto, soggetto alle disposizioni recate: al tempo dei fatti, dall’art. 2 della L. 39/1989 (che richiedeva l’iscrizione del mediatore nel “ruolo degli agenti di affari in mediazione”, oggi soppresso); oggi, dal combinato disposto della Legge 39/1989 e del D.Lgs. 59/2010 (che richiede la comunicazione di inizio attività e l’iscrizione al Registro delle imprese o al REA). Pertanto, non ha diritto alla provvigione il procacciatore di affari che non fosse iscritto all’apposito ruolo degli agenti di affari in mediazione (quando esso era previsto) e che, oggi, non risulti iscritto al Registro delle imprese o al repertorio tenuto dalla Camera di Commercio. Tale interpretazione – precisano i giudici di legittimità – è compatibile con il diritto comunitario (che ha negato la legittimità di norme nazionali che subordinino la validità del contratto di agenzia all’iscrizione in albi), atteso che il principio enunciato nel procedimento C-1997/215, non opera per la mediazione, ove vi è una posizione di terzietà del mediatore (assente nel contratto di agenzia), né per la mediazione atipica, ove non vi è una collaborazione abituale (presente nel contratto di agenzia). Secondo quanto precisato dall’Amministrazione Finanziaria, l’attività di intermediazione svolta dai procacciatori d’affari ha natura commerciale essendo il fine perseguito quello di promuovere 11 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
la conclusione di un determinato affare nell’interesse di una parte; tale attività si collocherebbe tra le attività imprenditoriali ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c. (R.M. 906/E/1976). Conseguentemente, ai fini delle imposte dirette, i proventi realizzati nell’esercizio dell’attività possono inquadrarsi tra: redditi d’impresa (art. 55 del D.P.R. 917/1986), in presenza di un’attività di procacciamento d’affari svolta in modo professionale (attraverso una pluralità di atti coordinati tra di loro finalizzati a un identico scopo) e abituale (con regolarità, stabilità e sistematicità dei comportamenti); redditi diversi, derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, co. 1, lett. i), del TUIR). La natura occasionale o meno dell’attività svolta dal procacciatore d’affari deve essere verificata caso per caso, tenuto conto del numero delle intermediazioni effettuate nel periodo, e dell’eventuale struttura organizzativa adottata per lo svolgimento dell’attività. È il caso, ad esempio, dell’attività del procacciatore consistente nella collocazione sul mercato di prodotti di un’impresa, attraverso il sistema della vendita diretta a privati consumatori. La prestazione dell’agente si deve ritenere ultimata, con la conseguente imponibilità della Provvigioni attive: relativa provvigione quando, in conformità a quanto disposto dall’art. 1748 c.c., viene concluso trattamento il contratto tra il preponente e il terzo. È soltanto in tale momento, infatti, che la provvigione impositivo soddisfa anche i requisiti della certezza e dell’oggettiva determinabilità, prescritti dall’art. 109, co. 1, del D.P.R. 917/1986, che individua, come noto, il momento temporale di imponibilità e deducibilità dei componenti positivi e negativi di reddito (R.M. 115/E/2005). L’orientamento di prassi assunto dall’Agenzia delle Entrate, in materia di competenza fiscale delle provvigioni attive, è quello secondo cui l’agente è tenuto ad assoggettare le stesse a tassazione nel periodo d’imposta in cui si conclude il contratto procurato dalla sua attività, a nulla rilevando l’esistenza di clausole del contratto di agenzia che eventualmente posticipino il diritto alla percezione delle provvigioni (R.M. 91/E/2006). Conseguentemente, è soltanto in tale periodo d’imposta che l’agente deve assoggettare a tassazione i proventi, anche nel caso in cui le parti abbiano derogato al principio generale previsto dall’art. 1748, co. 1, c.c., concordando la spettanza delle provvigioni in un momento successivo, che non può comunque eccedere il pagamento del corrispettivo da parte del terzo. L’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria ha formato oggetto di critiche formulate da autorevoli esponenti della dottrina, secondo cui, laddove il contratto di agenzia dovesse individuare un momento di spettanza delle provvigioni successivo alla conclusione del contratto tra preponente e terzo (es. consegna dei beni da parte del preponente o pagamento del corrispettivo da parte del terzo), è in tale istante che l’agente dovrebbe assoggettare a tassazione le provvigioni. In altri termini, in virtù di tale orientamento e fermo 12 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
restando il principio di competenza, solo al momento in cui il contratto di agenzia assegna all’intermediario il diritto a ricevere il compenso, questo si dovrebbe considerare certo e oggettivamente determinabile (cfr. Lupi R., “Il pagamento da parte del cliente come condizione sospensiva idonea a differire la competenza delle provvigioni”, Dialoghi di diritto tributario, 7-8, 2005, p. 1111). Principio di Per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, diversi dalle micro imprese di cui derivazione all’art. 2435-ter c.c., il principio di derivazione rafforzata comporta la disapplicazione delle rafforzata regole di competenza fiscale di cui all’art. 109, co. 1 e 2, del TUIR, per cui la certezza e l’oggettiva determinabilità vanno riscontrate sulla base dei criteri dettati dai medesimi principi contabili e non in funzione di quelli giuridico-formali previsti dall’art. 109 co. 1 del TUIR. Tuttavia, secondo l’Assonime (Circolare 14/2017, § 2.2.1, nota 108) dovrebbero rimanere ancora validi i criteri di imputazione temporale stabiliti dal TUIR, con riferimento alle prestazioni di servizi: l’OIC n. 15 (§ 29) afferma, infatti, che i crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata, facendo quindi riferimento a parametri conformi a quelli previsti dallo stesso TUIR. Pertanto, nel caso in cui le provvigioni siano imputate in bilancio al momento della conclusione del contratto, le medesime concorrono a formare il reddito nello stesso periodo d’imposta. Diversamente, qualora le provvigioni siano rilevate nell’istante in cui il contratto attribuisce all’agente il diritto a percepire il compenso, e dunque nell’esercizio in cui il preponente esegue la prestazione (oppure avrebbe dovuto effettuarla), sono tassate in tale diverso momento. La competenza fiscale delle provvigioni passive è subordinata alla necessità di assicurare la Provvigioni correlazione tra i ricavi derivanti dalla cessione di beni (o dalla prestazione di servizi) da passive: trattamento parte del preponente e le provvigioni dovute all’agente: ciò comporta la deduzione delle impositivo provvigioni passive nel medesimo esercizio in cui sono iscritti i relativi ricavi (R.M. n. 91/E/2006). In altri termini, per individuare l’esercizio di competenza fiscale delle provvigioni passive, occorre tenere conto anche del principio di correlazione tra costi e ricavi, intrinseco a quello di competenza. Pertanto, una volta appurata la corretta correlazione civilistico/contabile – che impone al preponente di iscrivere in bilancio le provvigioni passive nel medesimo esercizio in cui sono imputati i ricavi derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi – il costo relativo alle provvigioni passive subirà il medesimo trattamento anche dal punto di vista fiscale. Il contribuente può, pertanto, dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d’imposta (o nei periodi d’imposta) di iscrizione dei ricavi “procurati” dall’agente, 13 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
sempre che, naturalmente, in tale esercizio siano rispettati i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui al predetto art. 109, co. 1, del D.P.R. 917/1986. In senso conforme, si veda la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le provvigioni spettanti all’agente sono deducibili, in capo al preponente, nel periodo d’imposta in cui il contratto promosso dall’agente viene eseguito (o avrebbe dovuto essere eseguito) da parte del preponente (Cass. 15.10.2013, n. 23321): per individuare l’esercizio di competenza per la deducibilità delle provvigioni dovute agli agenti, rileva la data di esecuzione del contratto da parte del preponente. La disposizione che riconosce la nascita del diritto dell’agente alla provvigione nel momento della stipula del contratto non supera, infatti, quanto richiesto dall’art. 109, co. 2, del D.P.R. 917/1986, ai fini dell’individuazione dell’esercizio di competenza affinché il preponente possa dedursi il costo. Quindi, non è possibile invocare il collegamento tra nascita del diritto alla provvigione in capo all’agente e diritto del preponente a dedurre il costo della provvigione, collegamento che va fatto, invece, tra esecuzione (o obbligo di esecuzione del contratto) da parte del preponente (Cass. 29.4.2011, n. 9539). Si consideri il caso di un contratto stipulato nell’anno 2021 tra la società ALFA SRL (preponente) e la società BETA SRL (cliente), grazie all’intermediazione dell’agente ROSSI. Si ipotizzi, altresì, che l’invio della merce (o l’esecuzione del servizio) da parte del preponente avverrà nel 2022. Al ricorrere di tale fattispecie, la società ALFA SRL (preponente): evidenzierà i ricavi delle vendite o delle prestazioni nel bilancio dell’anno 2022; nello stesso bilancio iscriverà e procederà a dedurre le provvigioni passive correlate a tali ricavi. In giurisprudenza esistono, tuttavia, orientamenti difformi. Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Toscana le provvigioni concorrono a determinare i ricavi dell’agente e i costi del preponente nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento nel caso in cui, come ammesso dall’art. 1748, co. 4, c.c., il contratto di agenzia preveda che il diritto alla provvigione dell’agente maturi al momento della riscossione del corrispettivo da parte del preponente (C.T. Reg. Firenze 28.1.2010, n. 6/31/10). Principio di Come sopra riportato, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, diversi dalle derivazione micro imprese di cui all’art. 2435-ter c.c., la certezza e l’oggettiva determinabilità vanno rafforzata riscontrate sulla base dei criteri dettati dai medesimi principi contabili e non in funzione di quelli giuridico-formali previsti dall’art. 109, co. 1, del TUIR. Tuttavia, con riferimento alle 14 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
prestazioni di servizi, dovrebbero rimanere ancora validi i criteri di imputazione temporale stabiliti dal TUIR (Circolare Assonime 14/2017). Per i soggetti IRES e i soggetti IRPEF che hanno optato per il calcolo del valore della Disciplina Irap produzione netta in base al bilancio, le provvigioni (sia attive che passive) concorrono alla formazione della base imponibile IRAP per l’importo stanziato a Conto economico, in quanto contabilizzate in una voce rilevante ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997. Analogamente, anche per gli imprenditori individuali e le società di persone che determinano la base imponibile ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 446/1997, le provvigioni (sia attive che passive) concorrono alla determinazione del valore della produzione netta secondo la medesima disciplina prevista ai fini delle imposte dirette. L’art. 25-bis del DPR 600/1973 dispone che i sostituti d’imposta – che corrispondono Ritenuta fiscale sulle provvigioni provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari – sono tenuti ad operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Momento di Per effetto delle novità inserite dall’art. 5, co. 2-bis e 2-ter, del D.L. 193/2016 agli artt. 22, co. scomputo della 1, lett. c), del TUIR e 25-bis, co. 3, del D.P.R. 600/1973, è stato modificato il criterio di ritenuta fiscale scomputo delle ritenute a titolo d’acconto in relazione ai redditi tassati per competenza, ivi incluse le provvigioni afferenti ai rapporti di agenzia e rappresentanza. In particolare, è stato previsto che, per le ritenute operate nell’anno successivo a “quello di competenza” dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative: scomputare le ritenute subite dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi; scomputare le ritenute subite dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale le ritenute sono operate. In pratica, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di competenza dei redditi (principio di competenza), è stata introdotta la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa). In precedenza, tale facoltà era stata ammessa, in via interpretativa, dalla C.M. 10.6.1983, n. 24/8/845. Mediante la modifica all’art. 25-bis, co. 3, del D.P.R. 600/1973, analogo principio è esteso alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. 15 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
Relativamente alle provvigioni di competenza dell’anno solare 2020: le ritenute sulle provvigioni pagate nel 2020 sono scomputabili dalle imposte sui redditi dell’esercizio 2020 (modello Redditi 2021); le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2021, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 (modello Redditi 2021), sono scomputabili dalle imposte sui redditi dell’anno 2020 (modello Redditi 2021) oppure di quelle del periodo d’imposta 2021 (modello Redditi 2022); le ritenute sulle provvigioni versate nel 2021, dopo la trasmissione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 (modello Redditi 2021), sono scomputabili dalle imposte sui redditi dell’anno 2021 (modello Redditi 2022). Disallineamento Le modifiche apportate dal D.L. 193/2016 non risolvono la questione relativa al temporale tra disallineamento temporale tra: certificazione della ritenuta e la certificazione del sostituto di imposta; dichiarazione dei la dichiarazione dei redditi del soggetto sostituito. redditi Come evidenziato dall’interrogazione parlamentare 14.6.2016, n. 5-08733, infatti, mentre la dichiarazione del sostituito reca i redditi di competenza cui la ritenuta accede, la dichiarazione del sostituto di imposta è relativa all’anno solare in cui la ritenuta è operata. Conseguentemente, sarà onere del sostituito: conservare la documentazione atta a dimostrare di aver effettivamente subito la ritenuta e; tenere conto della suddetta documentazione in sede di presentazione della dichiarazione, indipendentemente dall’imputazione per competenza o per cassa della ritenuta stessa. Misura della Nella generalità dei casi, la ritenuta a titolo d’acconto deve applicarsi in misura pari al 23% ritenuta a titolo di (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF), su una base imponibile differente al ricorrere di acconto determinate condizioni da verificarsi in capo al soggetto percettore. Infatti, la base imponibile su cui applicare la suddetta ritenuta è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.: non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.1983): la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte e, quindi, l’11,50% delle intere provvigioni; si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte e, quindi, nella misura del 4,60% delle intere provvigioni. Condizioni per l’applicazione della ritenuta in L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,60% delle intere provvigioni è misura ridotta subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di legge. Infatti, la ritenuta ridotta trova applicazione se l’intermediario, con un’apposita 16 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
dichiarazione, comunica al proprio committente, preponente o mandante, di avvalersi, in via continuativa (1), dell’opera di dipendenti o di terzi intendendosi per tali coloro che: prestano attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell’intermediario (dipendenti) ovvero; senza vincolo di subordinazione, collaborano con l’intermediario (agenti, subagenti, mediatori, procacciatori e figure similari) – terzi (2); Se l’intermediario si avvale esclusivamente di terzi, opera una presunzione di continuità qualora lo stesso abbia sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi relativi alle prestazioni di tali soggetti in misura superiore al 30% delle provvigioni imputabili a tale periodo. FAC-SIMILE DICHIARAZIONE (Nome, cognome e indirizzo dell’intermediario) …………………………… Spett.le …………………………… …………………………… Raccomandata A.R. ( o a mezzo pec) Oggetto: applicazione della ritenuta ridotta alle provvigioni per l’anno 2021 Il sottoscritto …….……………………, nato a ……….…, il …………, residente a …………………………., in via/piazza ……………………….., codice fiscale ……………… p.IVA ………………....………; RICHIEDE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3, DM 16.4.1983, e dell’art. 25-bis del DPR 600/1973, l’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% dell’imponibile delle provvigioni corrisposte nel 2021. A tal fine, DICHIARA di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della propria attività, dell’opera di (un) dipendente/i e/o collaboratori familiari / esterni. Data ….……………… Firma …………………………………………… 1 L’utilizzo in modo continuativo di dipendenti o terzi sussiste qualora, a prescindere dal loro numero, gli stessi effettuino prestazioni per la prevalente parte dell’anno. 2 Si considerano tali anche i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività commerciale e gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente da lavoro. 17 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
In relazione all’adempimento comunicativo in commento, è intervenuto l’art. 27 del D.Lgs. 175/2014, prevedendo che la dichiarazione in esame ha validità fino a revoca della stessa o fino alla perdita dei requisiti che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta. Prima dell’intervento normativo, la dichiarazione in esame aveva, invece, validità per un solo anno e, pertanto, qualora il contribuente avesse voluto continuare ad usufruire della ritenuta ridotta, avrebbe dovuto ripetere tale adempimento alla scadenza della annualità. Nel caso in cui, in corso d’anno, si verifichi una variazione delle condizioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta ovvero che ne fanno venire meno l’applicazione, la stessa deve essere comunicata al committente, preponente o mandante entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento. L’intermediario che inizia l’attività in corso d’anno deve effettuare la richiesta di applicazione della ritenuta ridotta entro 15 giorni dalla stipula del contratto o accordo di commissione, agenzia, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari o dalla eseguita mediazione. Al sussistere delle condizioni, l’applicazione della ritenuta ridotta può essere richiesta dall’intermediario anche relativamente a prestazioni non continuative (es. agente immobiliare che ha effettuato occasionalmente un’intermediazione a favore di un’impresa edile). In tale ipotesi si ritiene possibile inviare la dichiarazione in esame al cliente (sostituto d’imposta) contestualmente alla fattura emessa ovvero, come indicato nella C.M. 24/E/1983, anche successivamente, ma comunque prima del pagamento della stessa da parte del committente. Modalità di Sostituendo il co. 7 dell’art. 25-bis del DPR 600/1973, l’art. 27, co. 1, del DLgs. 175/2014 ha trasmissione della previsto, inoltre, nuove modalità di trasmissione di tale dichiarazione rispetto a quelle previste dichiarazione dal D.M. 16.4.1983. In particolare, è stato previsto che tale dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite PEC. Per l’attuazione della suddetta disposizione agevolativa, si rinvia ad un futuro decreto ministeriale, ad oggi non ancora emanato. 18 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
La circ. Agenzia Entrate 30.12.2014 n. 31/E (§ 18) ha chiarito che, nelle more dell’emanazione delle nuove disposizioni attuative, è possibile continuare a far riferimento al modello di dichiarazione definito dal DM 16.4.1983 che potrà essere trasmesso, nel rispetto dei termini previsti dallo stesso (cioè, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, oppure, se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d’anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate): con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure anche tramite posta elettronica certificata. Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. CSA International Consulting Srl Milano, 4 Giugno 2021 Copyright© La Lente sul Fisco 19 CSA INTERNATIONAL CONSULTING
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