Le provvigioni degli agenti: profili civilistici, reddito d'impresa e ritenute fiscali

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                                     Le provvigioni degli agenti:

                  profili civilistici, reddito d’impresa e ritenute fiscali

  Nonostante l’applicazione, per le società di capitali diverse dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-bis c.c.,
  del principio di derivazione rafforzata, rimangono ancora applicabili i criteri di imputazione temporale
  stabiliti dal DPR 917/1986, con riferimento alle prestazioni di servizi (Circolare Assonime 14/2017): l’OIC 15
  e l’OIC 19 affermano, infatti, che i crediti e debiti originati da prestazioni di servizi sono rilevati quando il
  servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata, facendo quindi riferimento a parametri conformi a
  quelli previsti dallo stesso TUIR. Le provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a
  rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari sono
  soggette, ai sensi dell’art. 25-bis, DPR n. 600/1973, ad una ritenuta a titolo d’acconto del 23% da applicarsi
  su una base imponibile differente, a seconda che l’intermediario si avvalga o meno, in via continuativa, di
  dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.1983). Nel secondo caso, la ritenuta è applicata
  sul 50% delle provvigioni corrisposte, mentre nella prima ipotesi la ritenuta è operata soltanto sul 20% delle
  provvigioni, purchè sia presentata una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste, che
  può essere trasmessa anche tramite PEC, non ha limiti di tempo ed è valida fino a revoca, ovvero fino alla
  perdita dei requisiti da parte del contribuente.

Il contratto di   Gli artt. 1742 e ss. c.c. disciplinano il contratto di agenzia, in virtù del quale un imprenditore
       agenzia    (c.d. preponente) affida ad un agente l’incarico, con carattere di stabilità, di promuovere,
                  nell’ambito di una determinata zona, la stipulazione di contratti con terzi, verso la
                  corresponsione di una provvigione. Secondo quanto previsto dal legislatore, il contratto di
                  agenzia:
                   deve essere provato per iscritto (forma scritta ad probationem);
                   può essere a tempo indeterminato, con conseguente libertà di ciascuna parte di recedere dal
                      contratto stesso, dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito;

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    può essere anche a tempo determinato, ma si trasforma in contratto a tempo indeterminato,
                     se continua ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine.

 Diritto alla   Ai sensi dell’art. 1748 c.c., l’agente ha diritto ad una retribuzione, corrispondente ad una
provvigione     provvigione sugli affari conclusi per suo tramite, che deve essere certa e, pertanto, non
                modificabile unilateralmente dal preponente. Secondo l’opinione ormai consolidata della
                giurisprudenza di legittimità “È nulla, per indeterminatezza dell’oggetto (ex art. 1346 e 1418
                c.c.), la previsione contenuta in un contratto di agenzia che stabilisce che il preponente possa
                unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali (salva la
                facoltà di recesso dell’agente in caso di mancata accettazione di tale modifica dell’originaria
                pattuizione negoziale” (Cass. 8.11.1997, n. 11003). Infatti, secondo i giudici della Suprema
                Corte:
                 il contratto è nullo se l’oggetto è indeterminabile;
                 deve escludersi la possibilità di una determinazione rimessa al mero arbitrio di una
                     delle parti (è ammessa quella effettuata dal terzo perché se ne presume la neutralità, la
                     quale, invece, non può presumersi per la parte);
                 tale esclusione deve essere circoscritta alle ipotesi di effettiva indeterminabilità dell’oggetto
                     (ad esempio, in una obbligazione alternativa l’oggetto non è indeterminabile).

                    Non rientrano, invece, tra gli “affari conclusi direttamente dal preponente”, ex art. 1748,
                    co. 2, c.c., “le vendite effettuate da un soggetto, quale il grossista, che abbia acquistato i
                    prodotti commerciati dal preponente e provveda poi, a sua volta, a venderli al dettaglio a
                    mezzo di propri venditori. Infatti, la vendita “diretta” non può che essere intesa quella
                    effettuata da un soggetto in immediato rapporto con la controparte acquirente, ove lo
                    scambio tra le prestazioni corrispettive avviene in maniera immediata e diretta tra le due
                    parti e cioè senza l’intervento di soggetti interposti e senza ulteriori passaggi intermedi”
                    (Cass. 22.8.2001, n. 11197).

                La provvigione all’agente è altresì dovuta:
                 per gli affari conclusi per effetto del suo intervento, anche dopo la data di scioglimento
                    del contratto di agenzia, se la proposta è pervenuta all’agente o al preponente in data
                    antecedente, oppure se gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di
                    scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da
                    lui svolta;
                 salvo patto contrario, pure per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente
                    aveva in precedenza acquisito come clienti appartenenti alla zona o alla categoria
                    riservata all’agente stesso o per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla
                    categoria riservata all’agente stesso o per affari dello stesso tipo;
                 salvo patto contrario, dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe
                    dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.

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L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia
certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili
al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.

  CONTRATTO DI AGENZIA

  La ................... in persona dell’amministratore unico Sig. ................... con sede in
  ..................., via ................... n. ..................., C.F./P.Iva ...................
  - preponente -
  E
  il Sig. ..................., residente/domiciliato in ................... al n. ...................
  - agente -

                                CONVENGONO E STIPULANO
  1 OGGETTO DELL’INCARICO
  1.1 Il preponente conferisce all’agente, che accetta, l’incarico di promuovere la conclusione
  di contratti di vendita aventi ad oggetto ....................(specificare l’oggetto del contratto).
  2 ZONA DI ATTIVITÀ
  2.1 L’incarico viene conferito limitatamente alla zona delimitata come segue ....................
  (specificare la zona operativa dell’agente).
  La violazione della zona suddetta da parte dell’agente comporterà l’automatica risoluzione
  del presente contratto, mentre il compenso per le relative vendite sarà posto ad esclusivo
  favore dell’agente titolare della zona violata.
  2.2 L’agente non ha alcun diritto alla provvigione di cui infra sui prodotti oggetto del
  presente contratto venduti dal preponente a terzi stabiliti fuori dalla zona affidata, ed in
  seguito da questi ultimi rivenduti nella zona stessa.
  2.3 Nel caso in cui l’agente proponesse di prestare la propria attività in zone ulteriori rispetto
  a quelli previsti nel presente accordo, ed il preponente fosse interessato, il relativo accordo
  contrattuale verrà raggiunto separatamente con proposta ed accettazione scritta.
  3 DECORRENZA E DURATA
  3.1 Il presente incarico decorre dalla data del ................... ed avrà termine il ....................
  (ovvero: Il presente incarico decorre dalla data del ................... e si intende a tempo
  indeterminato. Ciascuna parte potrà recedere dandone preavviso all’altra nel termine e con
  le forme stabiliti dai vigenti Accordi economici collettivi).
  4 CALCOLO E PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI
  4.1 Per tutti gli affari conclusi andati a buon fine nella zona assegnata durante il contratto
  l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo
  intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi
  che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o
  appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente. L’agente ha
  diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto, se
  ricorrono le condizioni previste dall’art. 1748 c.c.

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4.2 Le provvigioni verranno liquidate nella misura del .................... % sull’ammontare netto
dei prodotti venduti così come risultante dalle fatture, dedotti eventuali sconti e con
esclusione di ogni spesa accessoria (a titolo esemplificativo: imballaggio, trasporto,
assicurazione ecc.), oneri doganali, imposte e tasse.
4.3 Le provvigioni saranno liquidate in conseguenza della conclusione del contratto, dal
momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione.
4.4 La liquidazione delle provvigioni verrà effettuata dal preponente sulla base delle fatture
emesse ed incassate nel corso del trimestre precedente, ed il pagamento sarà effettuato entro
la fine del mese successivo, dietro presentazione da parte dell’agente di regolare fattura.
Ogni agente provvederà autonomamente ad emettere fattura nei confronti del preponente
relativamente alle provvigioni maturate sugli affari conclusi. L’agente dovrà, a pena di
decadenza, far valere il suo diritto alla provvigione nel trimestre successivo a quello in cui
essa sarebbe maturata se l’affare avesse avuto regolare esecuzione.
4.5 Nulla competerà all’agente nei seguenti casi:
- non accettazione, da parte del preponente, degli ordini o delle offerte trasmessigli;
- ordini accettati e non evasi per ragioni non dipendenti dalla volontà del preponente (a
     titolo esemplificativo: caso fortuito, forza maggiore, ordine dell’Autorità, fatto
     dell’agente);
- prodotti restituiti dopo l’accettazione dell’ordine;
- cessioni di campioni.
5 DIRITTO DI ESCLUSIVA
5.1 Il preponente si impegna a non concedere a terzi nella zona affidata all’agente il diritto
di rappresentare o distribuire i prodotti oggetto del presente contratto. Il preponente rimane
tuttavia libero di trattare direttamente, senza l’intermediazione dell’agente, con i clienti
stabiliti nella zona affidata: su tali affari spetterà all’agente la provvigione stabilita sopra.
5.2 L’agente, dal canto suo, non potrà assumere l’incarico di trattare, nella zona ad esso
affidata, sia direttamente che indirettamente, prodotti in concorrenza con quelli del
preponente, né potrà commercializzarli in proprio.
6 FUNZIONI E COMPITI DELL’AGENTE
6.1 L’agente si impegna a promuovere, al meglio delle sue possibilità, e secondo le direttive
impartitegli dal preponente, la vendita dei prodotti contrattuali nella zona affidata, nonché
a tutelare gli interessi del preponente con la diligenza del buon commerciante.
6.2 Compito principale dell’agente è quello di trasmettere al preponente le proposte raccolte
alle condizioni dallo stesso fissate, in forma scritta mediante l’apposito modulo-ordine
fornito dal preponente medesimo, con la clausola “salvo approvazione della casa”,
sottoscritto dal cliente e dallo stesso agente. Ogni proposta potrà essere respinta dal
preponente a suo insindacabile giudizio, ovvero accettata con la sottoscrizione dell’ordine
inviato. Il preponente provvederà ad emettere le fatture della merce consegnata e ad esigere
direttamente i pagamenti.
6.3 L’agente non ha il potere di concludere contratti in nome e per conto del preponente, né
di rappresentare o impegnare in qualsiasi modo quest’ultimo nei confronti dei terzi (ovvero:
L’agente è autorizzato a rappresentare il preponente nella conclusione dei contratti).

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6.4 Ferma restando la facoltà del preponente di accettare o respingere qualsiasi ordine per
motivi attinenti al mercato, la produzione e per qualsiasi altro motivo, rimane inteso che il
preponente medesimo potrà anche sospendere la vendita o la fabbricazione di qualsiasi
prodotto oggetto del presente contratto, a suo esclusivo giudizio.
6.5 I prezzi di vendita, i termini di consegna e di pagamento, nonché ogni altra condizione
delle forniture saranno stabiliti in via esclusiva dal preponente.
7 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
7.1 Il presente incarico ha carattere strettamente personale. Non è, perciò, trasmissibile ad
altri senza il consenso del preponente.
7.2 L’agente è tenuto ad organizzare in modo idoneo ed efficiente la sua attività di agenzia,
e dichiara comunque fin d’ora di disporre dell’organizzazione necessaria per l’espletamento
dell’incarico.
7.3 L’incarico affidato all’agente sarà da questi svolto con libera scelta dei criteri e delle
modalità ritenute più opportune per lo sviluppo delle vendite dei prodotti del preponente,
sempre che essi non siano in contrasto con le direttive impartite da quest’ultimo. È in ogni
caso escluso ogni e qualsivoglia vincolo di subordinazione.
7.4 Per l’esecuzione dell’incarico in questione, l’agente potrà avvalersi dell’opera di
collaboratori/sub-agenti o sostituti, restando, comunque, inteso che saranno a carico
esclusivo dell’agente i compensi da corrispondere a detti soggetti e le eventuali
responsabilità derivanti dal loro operato (ovvero: È fatto divieto all’agente di nominare sub-
agenti, salva autorizzazione scritta del preponente. In ogni caso, ogni diritto di eventuali
sub-agenti per l’opera da essi prestata sarà a carico esclusivo dell’agente, che assumerà
anche la responsabilità del loro operato nei confronti del preponente).
7.5 L’agente dovrà in ogni caso fornire al preponente ogni informazione utile sulle
condizioni di mercato della zona assegnata, nonché ogni altra informazione utile per la
convenienza del singolo affare.
In particolare, dovrà consegnare mensilmente (o giornalmente, settimanalmente, ecc.) al
preponente una relazione dei clienti visitati, anche qualora questi non abbiano conferito
alcun ordine. In relazione a quelli che abbiano invece conferito l’ordine di acquisto, l’agente
dovrà sempre esprimere al preponente un giudizio sulla serietà e sulla solvibilità del cliente
stesso. Rimane inteso che costituirà particolare cura dell’agente eseguire un’efficace azione
promozionale per la vendita dei prodotti oggetto del presente contratto, operando la propria
scelta tra i contraenti più favorevoli al preponente, relazionando quest’ultimo sulle
variazioni di mercato e dei singoli clienti, ed astenendosi dal contattare clienti non affidabili.
7.6 Il preponente potrà in ogni caso intervenire, a sua discrezione, nelle trattative iniziate
dall’agente, nonché proseguirle e concluderle autonomamente, senza peraltro escludere il
diritto dell’agente alla provvigione. L’agente, su richiesta, dovrà collaborare ed assistere
nelle trattative il preponente, anche se da questi iniziate o proseguite autonomamente.
7.7 In ogni caso il preponente si riserva la facoltà di inviare in qualsiasi momento una
persona di propria fiducia per visitare la clientela nella zona esclusiva affidata all’agente,
con obbligo per quest’ultimo di fornire ogni informazione e collaborazione del caso.
8 OBBLIGO DI INFORMAZIONE

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8.1 L’agente è tenuto ad informare il preponente, non appena ne venga a conoscenza, di
eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni dei diritti di proprietà industriale compiuti
da terzi e riguardanti i prodotti contrattuali.
9 RECLAMI DEI CLIENTI
9.1 L’agente è abilitato a ricevere osservazioni e reclami dei clienti relativi ad eventuali
difetti dei prodotti forniti. Egli dovrà informarne immediatamente il preponente, restando
tuttavia inteso che non potrà in alcun modo impegnare quest’ultimo, se non a seguito di
specifica autorizzazione scritta in tal senso.
9.2 In ogni caso, l’agente dovrà collaborare attivamente con il preponente, senza ulteriori
compensi, per ottenere che le obbligazioni assunte da parte della clientela vengano da
quest’ultima rispettate.
10 DIVIETO DI CONCORRENZA
10.1 L’agente si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non rappresentare,
fabbricare né distribuire prodotti concorrenti con quelli oggetto del presente contratto, né
comunque ad agire nella zona affidatagli o altrove, direttamente o indirettamente, in qualità
di agente, commissionario, rivenditore, concessionario o in qualsiasi altro modo,
nell’interesse di terzi che fabbrichino o distribuiscano prodotti concorrenti con quelli
contrattuali.
10.2 L’agente assume altresì l’impegno di astenersi da atti di concorrenza in danno del
preponente, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona o in qualsiasi altra
forma.
11 INCASSI
11.1 L’agente non è autorizzato ad incassare le somme dovute al preponente, né a ricevere
pagamenti per conto di quest’ultimo. L’incasso rimane di esclusiva competenza del
preponente, al quale dovranno essere rimessi da parte dei clienti gli assegni o i titoli
eventualmente convenuti per il pagamento.
11.2 Eventuali incarichi di incasso dovranno essere espressamente conferiti per iscritto
all’agente dal preponente; essi non costituiranno tuttavia in alcun modo abrogazione del
principio dell’incasso diretto da parte del preponente. In tali occasioni i titoli o gli assegni
ricevuti dall’agente dovranno da questi essere immediatamente trasmessi al preponente, e
non potranno essere trattenuti dall’agente per nessun motivo, nemmeno in compensazione
di eventuali suoi crediti nei confronti del preponente. Il ritardo di oltre dieci giorni nella
rimessa di quanto incassato, costituirà motivo di risoluzione in tronco dell’incarico, salva
ed impregiudicata ogni altra ragione di danno.
11.3 Rimane esclusa la facoltà da parte dell’agente di concedere sconti, dilazioni,
autorizzazioni, resi di merce, salva preventiva autorizzazione scritta del preponente (ovvero:
L’agente può concedere sconti fino al .................... % del prezzo di listino ed accordare
dilazioni di pagamento fino a .................... giorni dalla stipulazione del relativo contratto).
12 SPESE
12.1 L’agente sopporta tutte le spese inerenti alla promozione delle vendite, nonché ogni
altra spesa sostenuta in relazione al presente contratto. Tali spese si considerano interamente
coperte dalla provvigione. Il preponente rimarrà del tutto estraneo all’eventuale
organizzazione posta in essere dall’agente per lo svolgimento del proprio incarico (ovvero:

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L’agente avrà diritto al rimborso delle spese di agenzia in ordine alle quali abbia fornito
idonea documentazione; ovvero: L’agente riceverà, a titolo di rimborso spese, l’importo
annuo di euro ....................... che il preponente sarà tenuto ad erogare entro il
.......................).
13 OBBLIGO DI SEGRETEZZA
13.1 Qualsiasi notizia o informazione inerente l’attività del preponente, le sue politiche di
vendita, gli elenchi e gli indirizzi dei clienti e simili riveste carattere di segretezza. L’agente
è pertanto tenuto a servirsene con la massima discrezione, e non potrà divulgarle anche dopo
la cessazione per qualsiasi causa del rapporto.
14 RISOLUZIONE
14.1 Ciascuna parte potrà risolvere il presente contratto, senza alcun preavviso, in presenza
di un motivo costituente giusta causa di recesso immediato, o in presenza delle circostanze
indicate all’art. 14.3, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla controparte.
14.2 Costituisce giusta causa di recesso immediato qualsiasi violazione degli obblighi
contrattuali di tale gravità da non permettere la continuazione del rapporto sulla base di una
reciproca fiducia. Le parti dichiarano di considerare in ogni caso, indipendentemente dalla
gravità della violazione, come giusta causa di recesso immediato la violazione degli obblighi
di cui agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 del presente contratto.
14.3 Costituiscono circostanze che giustificano il recesso senza preavviso: fallimento,
concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale cui sia stata sottoposta una
delle parti; morte o sopravvenuta incapacità dell’agente; condanne civili o penali
dell’agente, o altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolarne il
regolare svolgimento dell’attività.
15 RESTITUZIONE DEL MATERIALE
15.1 In caso di cessazione del rapporto, l’agente sarà tenuto a restituire, entro dieci giorni,
il campionario ed ogni altro documento (a titolo esemplificativo: copia commissioni, listini,
materiale pubblicitario, illustrativo ed altro) di pertinenza del preponente, a suo tempo
consegnato per l’espletamento dell’incarico.
16 INDENNITÀ
16.1 In caso di scioglimento del rapporto, l’agente avrà diritto alle indennità di cessazione
del rapporto secondo quanto previsto dall’Accordo economico collettivo di settore, in
quanto dovute, intendendosi l’art. 1751 c.c. interamente soddisfatto dalle norme
dell’Accordo.
17 PREVIDENZA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
17.1 L’agente dichiara di essere regolarmente iscritto all’ENASARCO, e si impegna a
comunicare al preponente eventuali variazioni al proposito.
18 FORO COMPETENTE
18.1 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà
esclusivamente competente il Foro di ...................
19 CLAUSOLE INTEGRATIVE
19.1 Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto, si fa rinvio
alle norme dell’Accordo economico collettivo di settore per la disciplina del rapporto di
agenzia e rappresentanza commerciale, e successive modifiche ed integrazioni.

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Data ....................

                     Il preponente
                     ....................

                     L’agente
                     ....................

                     Approvazione specifica di clausole ai sensi dell’art. 1341c.c.
                     Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:
                     2) Zona di attività; 3) Decorrenza e durata; 4) Calcolo e pagamento delle provvigioni; 5)
                     Diritto di esclusiva; 6) Funzioni e compiti dell’agente; 7) Svolgimento dell’incarico; 8)
                     Obbligo di informazione; 9) Reclami dei clienti; 10) Divieto di concorrenza; 11) Incassi;
                     12) Spese; 13) Obbligo di segretezza; 14) Risoluzione; 16) Indennità; 18) Foro competente.
                     Data ....................

                     Il preponente
                     ....................
                     L’agente
                     ....................

               Il rapporto che si instaura tra l’imprenditore (preponente) e l’agente nell’ambito di un contratto
Differenza tra
       agente, di agenzia è caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità a dispetto, invece, di quanto accade
  mediatore e nel rapporto di “procacciamento d’affari” e nel “contratto di mediazione”.
procacciatore
                  Ai sensi Mediatore
                           dell’art. 1754 c.c., è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
                  conclusione dell’affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di
                  dipendenza o di rappresentanza. Il contratto di mediazione, pertanto, si caratterizza per
                  l’indipendenza del mediatore rispetto alle parti. Tuttavia, se il mediatore non ha reso nota
                  ad una delle parti il nome dell’altra, risponde in proprio dell’esecuzione del contratto (art. 1762
                  c.c.).

                  A norma dell’art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se
                  l’affare è concluso per effetto del suo intervento: in mancanza di una preventiva determinazione
                  tra le parti, la provvigione può essere desunta da tariffe professionali o dagli usi, ovvero può
                  essere determinata secondo equità dal giudice.

                  Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, affinché sorga il diritto
                  del mediatore alla provvigione, non è sufficiente che l’affare sia stato concluso, ma è
                  necessario che la conclusione sia avvenuta per effetto dell’intervento del mediatore.
                  Inoltre, sebbene sia vero che anche la semplice segnalazione dell’affare può determinare il
                  sorgere del diritto alla provvigione, essa deve pur sempre aver avuto efficacia causale nella
                  conclusione dell’affare (Cass. 9.5.2012, n. 7043).

                                                                                                  8
                                                                      CSA INTERNATIONAL CONSULTING
L’art. 1759 c.c. sancisce l’obbligo del mediatore di comunicare alle parti circostanze a lui
note, in riferimento alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla
conclusione di esso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’obbligo in parola si riferisce non
solo alle circostanze accertate, ma anche a quelle di cui il mediatore abbia semplicemente avuto
notizia (Cass. 3.6.1993, n. 6219).

  Ne consegue che la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i
  principi di cui all’art. 1218 c.c., l’inadempimento del mediatore rispetto a tale obbligo, al
  fine di sottrarsi al pagamento della stessa provvigione.

Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, le parti di un contratto di mediazione sono
tenuti all’obbligo generale e reciproco della buona fede, il quale si concretizza, a norma
dell’art. 1759 c.c., nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a
conoscenza, ivi compreso lo stato d’insolvenza dell’altra parte. (Cass. 15.3.2006, n. 5777).

  CONTRATTO DI MEDIAZIONE

  Con la presente scrittura privata
  Il Sig. ............... (committente) nato a ............... il ............... residente a ............... via
  ............... n. ............... C.F. n. ...............
  E
  Il Sig. ............... (mediatore) nato a ............... il . .............. residente a ............... via ...............
  n. ............... C.F. n. ...............

                                     CONVENGONO QUANTO SEGUE

  1 CONFERIMENTO DELL’INCARICO E OGGETTO DEL CONTRATTO
  1.1 Il committente, in qualità di proprietario, conferisce al mediatore, che accetta, l’incarico
  di trovare una persona disposta a: ............... (precisare l’oggetto dell’incarico, ad esempio,
  a vendere/locare) il seguente immobile: ............... (precisare la descrizione dell’immobile),
  attualmente libero da persone e cose (ovvero: che sarà libero da persone e cose entro il
  ...............; ovvero: locato con contratto in data e scadente il ............... ).
  Il prezzo non dovrà essere superiore/inferiore a ..............., da pagarsi nel modo seguente:
  ...............
  2 DURATA
  2.1 L’incarico di cui al presente contratto si intende conferito fino al ..............., in via
  esclusiva (ovvero: non in esclusiva) ed irrevocabile, e non è tacitamente rinnovabile.
  3 PROVVIGIONE
  3.1 In caso di conclusione dell’affare, al mediatore spetterà una provvigione a carico del
  committente pari al ...............% del prezzo di cui al punto 1, oltre a IVA.

                                                                                                9
                                                                    CSA INTERNATIONAL CONSULTING
La suddetta provvigione dovrà essere comunque corrisposta qualora, il committente, in
                   violazione degli obblighi assunti con il presente contratto, concluda il contratto preliminare
                   e/o il definitivo di ............... (vendita/locazione) direttamente con persona segnalata dal
                   mediatore.
                   4 SPESE
                   4.1 Le spese inerenti all’espletamento dell’incarico di cui al presente contratto sono a carico
                   del ............... (committente/mediatore), anche se l’affare non dovesse essere concluso
                   (ovvero: Nulla sarà dovuto al mediatore per l’attività comunque svolta in caso di mancata
                   conclusione dell’affare).
                   5 RAPPRESENTANZA (clausola eventuale)
                   5.1 Il mediatore è autorizzato a far sottoscrivere al terzo eventuali proposte di contratto ed
                   a riscuotere i relativi acconti.
                   6 RINVIO
                   6.1 Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si rinvia alle norme di
                   legge.
                   7 SPESE
                   7.1 Le spese inerenti al presente contratto faranno carico al ...............
                   (mediatore/committente).
                   ............... [Luogo/data]
                   Firme
                   ...............
                   ...............

Procacciatore
                 L’attività di procacciatore d’affare si sostanzia nell’attività di chi, senza vincolo di stabilità e
      d’affari   sporadicamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui
                 ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni. Secondo la giurisprudenza di legittimità
                 (Cass. 2.2.2016, n. 1974), il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si
                 distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il
                 rapporto di procacciamento di affari:
                  è episodico, vale a dire limitato a singoli affari determinati;
                  è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo;
                  ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o la sporadica raccolta di ordini, e non
                      l’attività promozionale di conclusione di contratti.

                 La giurisprudenza di legittimità, distinguendo il contratto atipico di procacciamento d’affari da
                 altre tipologie tipiche, quali i contratti di agenzia e mediazione, ha evidenziato che:
                  oggetto della prestazione del procacciatore d’affari è “un’attività di intermediazione
                      finalizzata a favorire fra terzi la conclusione di affari”. In particolare, affinché maturi il
                      suo diritto al compenso, è sufficiente che il procacciatore metta in contatto i soggetti
                      interessati, i quali concludono il contratto grazie al suo intervento (Cass. 6.4.2000, n.
                      4327);

                                                                                                 10
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 il contratto di procacciamento d’affari, sebbene non trovi disciplina specifica
  nell’ordinamento civilistico, può essere regolato tramite l’applicazione analogica della
  normativa sul contratto di agenzia;

  I rapporti regolati da tali forme contrattuali hanno, infatti, aspetti comuni, pur
  differenziandosi per il fatto che l’impegno alla conclusione di affari per conto altrui assume
  carattere occasionale e senza vincolo di stabilità, nel procacciamento d’affari, e carattere di
  stabilità, nel contratto d’agenzia (Cass. 8.2.99 n. 1078).

 il procacciatore d’affari assume un rapporto di collaborazione con una sola parte, nel
  cui esclusivo interesse agisce, raccogliendo proposte di contratto, oppure ordinazioni presso
  terzi e trasmettendole al preponente. Tale aspetto differenzia il procacciatore dal mediatore
  che risulta, invece, soggetto imparziale tra le parti che mette in contatto (Cass. 25.5.2010 n.
  12694).

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19161, pronunciata a Sezioni Unite e depositata in
data 2.8.2017, è stato chiarito che il contratto di procacciamento di affari configura una
mediazione atipica ed è, pertanto, soggetto alle disposizioni recate:
 al tempo dei fatti, dall’art. 2 della L. 39/1989 (che richiedeva l’iscrizione del mediatore nel
    “ruolo degli agenti di affari in mediazione”, oggi soppresso);
 oggi, dal combinato disposto della Legge 39/1989 e del D.Lgs. 59/2010 (che richiede la
    comunicazione di inizio attività e l’iscrizione al Registro delle imprese o al REA).

Pertanto, non ha diritto alla provvigione il procacciatore di affari che non fosse iscritto
all’apposito ruolo degli agenti di affari in mediazione (quando esso era previsto) e che, oggi,
non risulti iscritto al Registro delle imprese o al repertorio tenuto dalla Camera di
Commercio.

  Tale interpretazione – precisano i giudici di legittimità – è compatibile con il diritto
  comunitario (che ha negato la legittimità di norme nazionali che subordinino la validità del
  contratto di agenzia all’iscrizione in albi), atteso che il principio enunciato nel
  procedimento C-1997/215, non opera per la mediazione, ove vi è una posizione di terzietà
  del mediatore (assente nel contratto di agenzia), né per la mediazione atipica, ove non vi è
  una collaborazione abituale (presente nel contratto di agenzia).

Secondo quanto precisato dall’Amministrazione Finanziaria, l’attività di intermediazione svolta
dai procacciatori d’affari ha natura commerciale essendo il fine perseguito quello di promuovere

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la conclusione di un determinato affare nell’interesse di una parte; tale attività si collocherebbe
                tra le attività imprenditoriali ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c. (R.M. 906/E/1976).

                Conseguentemente, ai fini delle imposte dirette, i proventi realizzati nell’esercizio
                dell’attività possono inquadrarsi tra:
                 redditi d’impresa (art. 55 del D.P.R. 917/1986), in presenza di un’attività di
                    procacciamento d’affari svolta in modo professionale (attraverso una pluralità di atti
                    coordinati tra di loro finalizzati a un identico scopo) e abituale (con regolarità, stabilità e
                    sistematicità dei comportamenti);
                 redditi diversi, derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, co. 1,
                    lett. i), del TUIR). La natura occasionale o meno dell’attività svolta dal procacciatore
                    d’affari deve essere verificata caso per caso, tenuto conto del numero delle intermediazioni
                    effettuate nel periodo, e dell’eventuale struttura organizzativa adottata per lo svolgimento
                    dell’attività. È il caso, ad esempio, dell’attività del procacciatore consistente nella
                    collocazione sul mercato di prodotti di un’impresa, attraverso il sistema della vendita
                    diretta a privati consumatori.

                La prestazione dell’agente si deve ritenere ultimata, con la conseguente imponibilità della
 Provvigioni
      attive:   relativa provvigione quando, in conformità a quanto disposto dall’art. 1748 c.c., viene concluso
trattamento     il contratto tra il preponente e il terzo. È soltanto in tale momento, infatti, che la provvigione
  impositivo    soddisfa anche i requisiti della certezza e dell’oggettiva determinabilità, prescritti dall’art.
                109, co. 1, del D.P.R. 917/1986, che individua, come noto, il momento temporale di
                imponibilità e deducibilità dei componenti positivi e negativi di reddito (R.M. 115/E/2005).

                L’orientamento di prassi assunto dall’Agenzia delle Entrate, in materia di competenza fiscale
                delle provvigioni attive, è quello secondo cui l’agente è tenuto ad assoggettare le stesse a
                tassazione nel periodo d’imposta in cui si conclude il contratto procurato dalla sua attività, a
                nulla rilevando l’esistenza di clausole del contratto di agenzia che eventualmente posticipino
                il diritto alla percezione delle provvigioni (R.M. 91/E/2006).
                Conseguentemente, è soltanto in tale periodo d’imposta che l’agente deve assoggettare a
                tassazione i proventi, anche nel caso in cui le parti abbiano derogato al principio generale
                previsto dall’art. 1748, co. 1, c.c., concordando la spettanza delle provvigioni in un momento
                successivo, che non può comunque eccedere il pagamento del corrispettivo da parte del terzo.

                  L’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria ha formato oggetto di critiche formulate
                  da autorevoli esponenti della dottrina, secondo cui, laddove il contratto di agenzia dovesse
                  individuare un momento di spettanza delle provvigioni successivo alla conclusione del
                  contratto tra preponente e terzo (es. consegna dei beni da parte del preponente o
                  pagamento del corrispettivo da parte del terzo), è in tale istante che l’agente dovrebbe
                  assoggettare a tassazione le provvigioni. In altri termini, in virtù di tale orientamento e fermo

                                                                                                12
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restando il principio di competenza, solo al momento in cui il contratto di agenzia assegna
                 all’intermediario il diritto a ricevere il compenso, questo si dovrebbe considerare certo e
                 oggettivamente determinabile (cfr. Lupi R., “Il pagamento da parte del cliente come
                 condizione sospensiva idonea a differire la competenza delle provvigioni”, Dialoghi di
                 diritto tributario, 7-8, 2005, p. 1111).

Principio di   Per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, diversi dalle micro imprese di cui
derivazione    all’art. 2435-ter c.c., il principio di derivazione rafforzata comporta la disapplicazione delle
 rafforzata
               regole di competenza fiscale di cui all’art. 109, co. 1 e 2, del TUIR, per cui la certezza e
               l’oggettiva determinabilità vanno riscontrate sulla base dei criteri dettati dai medesimi
               principi contabili e non in funzione di quelli giuridico-formali previsti dall’art. 109 co. 1 del
               TUIR.

                 Tuttavia, secondo l’Assonime (Circolare 14/2017, § 2.2.1, nota 108) dovrebbero rimanere
                 ancora validi i criteri di imputazione temporale stabiliti dal TUIR, con riferimento alle
                 prestazioni di servizi: l’OIC n. 15 (§ 29) afferma, infatti, che i crediti originati da ricavi
                 per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata
                 effettuata, facendo quindi riferimento a parametri conformi a quelli previsti dallo stesso
                 TUIR. Pertanto, nel caso in cui le provvigioni siano imputate in bilancio al momento della
                 conclusione del contratto, le medesime concorrono a formare il reddito nello stesso periodo
                 d’imposta. Diversamente, qualora le provvigioni siano rilevate nell’istante in cui il contratto
                 attribuisce all’agente il diritto a percepire il compenso, e dunque nell’esercizio in cui il
                 preponente esegue la prestazione (oppure avrebbe dovuto effettuarla), sono tassate in tale
                 diverso momento.

               La competenza fiscale delle provvigioni passive è subordinata alla necessità di assicurare la
 Provvigioni
               correlazione tra i ricavi derivanti dalla cessione di beni (o dalla prestazione di servizi) da
    passive:
trattamento    parte del preponente e le provvigioni dovute all’agente: ciò comporta la deduzione delle
  impositivo   provvigioni passive nel medesimo esercizio in cui sono iscritti i relativi ricavi (R.M. n.
               91/E/2006).

               In altri termini, per individuare l’esercizio di competenza fiscale delle provvigioni passive,
               occorre tenere conto anche del principio di correlazione tra costi e ricavi, intrinseco a quello di
               competenza. Pertanto, una volta appurata la corretta correlazione civilistico/contabile – che
               impone al preponente di iscrivere in bilancio le provvigioni passive nel medesimo esercizio in
               cui sono imputati i ricavi derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi – il costo
               relativo alle provvigioni passive subirà il medesimo trattamento anche dal punto di vista fiscale.

               Il contribuente può, pertanto, dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel
               periodo d’imposta (o nei periodi d’imposta) di iscrizione dei ricavi “procurati” dall’agente,

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sempre che, naturalmente, in tale esercizio siano rispettati i requisiti di certezza e oggettiva
               determinabilità di cui al predetto art. 109, co. 1, del D.P.R. 917/1986.

                 In senso conforme, si veda la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le provvigioni
                 spettanti all’agente sono deducibili, in capo al preponente, nel periodo d’imposta in cui il
                 contratto promosso dall’agente viene eseguito (o avrebbe dovuto essere eseguito) da parte
                 del preponente (Cass. 15.10.2013, n. 23321): per individuare l’esercizio di competenza per
                 la deducibilità delle provvigioni dovute agli agenti, rileva la data di esecuzione del
                 contratto da parte del preponente.

               La disposizione che riconosce la nascita del diritto dell’agente alla provvigione nel momento
               della stipula del contratto non supera, infatti, quanto richiesto dall’art. 109, co. 2, del D.P.R.
               917/1986, ai fini dell’individuazione dell’esercizio di competenza affinché il preponente possa
               dedursi il costo. Quindi, non è possibile invocare il collegamento tra nascita del diritto alla
               provvigione in capo all’agente e diritto del preponente a dedurre il costo della provvigione,
               collegamento che va fatto, invece, tra esecuzione (o obbligo di esecuzione del contratto) da
               parte del preponente (Cass. 29.4.2011, n. 9539).

                 Si consideri il caso di un contratto stipulato nell’anno 2021 tra la società ALFA SRL
                 (preponente) e la società BETA SRL (cliente), grazie all’intermediazione dell’agente
                 ROSSI. Si ipotizzi, altresì, che l’invio della merce (o l’esecuzione del servizio) da parte del
                 preponente avverrà nel 2022. Al ricorrere di tale fattispecie, la società ALFA SRL
                 (preponente):
                  evidenzierà i ricavi delle vendite o delle prestazioni nel bilancio dell’anno 2022;
                  nello stesso bilancio iscriverà e procederà a dedurre le provvigioni passive correlate
                     a tali ricavi.

               In giurisprudenza esistono, tuttavia, orientamenti difformi. Secondo la Commissione
               Tributaria Regionale della Toscana le provvigioni concorrono a determinare i ricavi
               dell’agente e i costi del preponente nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento nel caso
               in cui, come ammesso dall’art. 1748, co. 4, c.c., il contratto di agenzia preveda che il diritto alla
               provvigione dell’agente maturi al momento della riscossione del corrispettivo da parte del
               preponente (C.T. Reg. Firenze 28.1.2010, n. 6/31/10).
Principio di
               Come sopra riportato, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, diversi dalle
derivazione    micro imprese di cui all’art. 2435-ter c.c., la certezza e l’oggettiva determinabilità vanno
 rafforzata    riscontrate sulla base dei criteri dettati dai medesimi principi contabili e non in funzione
               di quelli giuridico-formali previsti dall’art. 109, co. 1, del TUIR. Tuttavia, con riferimento alle

                                                                                               14
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prestazioni di servizi, dovrebbero rimanere ancora validi i criteri di imputazione temporale
                    stabiliti dal TUIR (Circolare Assonime 14/2017).

                    Per i soggetti IRES e i soggetti IRPEF che hanno optato per il calcolo del valore della
 Disciplina Irap
                    produzione netta in base al bilancio, le provvigioni (sia attive che passive) concorrono alla
                    formazione della base imponibile IRAP per l’importo stanziato a Conto economico, in
                    quanto contabilizzate in una voce rilevante ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997.
                    Analogamente, anche per gli imprenditori individuali e le società di persone che determinano
                    la base imponibile ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 446/1997, le provvigioni (sia attive che
                    passive) concorrono alla determinazione del valore della produzione netta secondo la medesima
                    disciplina prevista ai fini delle imposte dirette.

                    L’art. 25-bis del DPR 600/1973 dispone che i sostituti d’imposta – che corrispondono
 Ritenuta fiscale
sulle provvigioni   provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di
                    commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
                    di affari – sono tenuti ad operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta a titolo
                    di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

     Momento di     Per effetto delle novità inserite dall’art. 5, co. 2-bis e 2-ter, del D.L. 193/2016 agli artt. 22, co.
 scomputo della     1, lett. c), del TUIR e 25-bis, co. 3, del D.P.R. 600/1973, è stato modificato il criterio di
 ritenuta fiscale
                    scomputo delle ritenute a titolo d’acconto in relazione ai redditi tassati per competenza, ivi
                    incluse le provvigioni afferenti ai rapporti di agenzia e rappresentanza. In particolare, è
                    stato previsto che, per le ritenute operate nell’anno successivo a “quello di competenza” dei
                    redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può
                    scegliere tra le seguenti alternative:
                     scomputare le ritenute subite dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza
                        dei redditi;
                     scomputare le ritenute subite dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale le
                        ritenute sono operate.

                    In pratica, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
                    competenza dei redditi (principio di competenza), è stata introdotta la possibilità di scomputo
                    nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa). In
                    precedenza, tale facoltà era stata ammessa, in via interpretativa, dalla C.M. 10.6.1983, n.
                    24/8/845.

                      Mediante la modifica all’art. 25-bis, co. 3, del D.P.R. 600/1973, analogo principio è esteso
                      alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
                      rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

                                                                                                     15
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Relativamente alle provvigioni di competenza dell’anno solare 2020:
                        le ritenute sulle provvigioni pagate nel 2020 sono scomputabili dalle imposte sui redditi
                           dell’esercizio 2020 (modello Redditi 2021);
                        le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2021, entro la data di presentazione della
                           dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 (modello Redditi 2021), sono scomputabili dalle
                           imposte sui redditi dell’anno 2020 (modello Redditi 2021) oppure di quelle del periodo
                           d’imposta 2021 (modello Redditi 2022);
                        le ritenute sulle provvigioni versate nel 2021, dopo la trasmissione della dichiarazione
                           dei redditi dell’anno 2020 (modello Redditi 2021), sono scomputabili dalle imposte sui
                           redditi dell’anno 2021 (modello Redditi 2022).
  Disallineamento      Le modifiche apportate dal D.L. 193/2016 non risolvono la questione relativa al
    temporale tra
                       disallineamento temporale tra:
     certificazione
   della ritenuta e     la certificazione del sostituto di imposta;
 dichiarazione dei      la dichiarazione dei redditi del soggetto sostituito.
             redditi
                       Come evidenziato dall’interrogazione parlamentare 14.6.2016, n. 5-08733, infatti, mentre la
                       dichiarazione del sostituito reca i redditi di competenza cui la ritenuta accede, la dichiarazione
                       del sostituto di imposta è relativa all’anno solare in cui la ritenuta è operata. Conseguentemente,
                       sarà onere del sostituito:
                        conservare la documentazione atta a dimostrare di aver effettivamente subito la ritenuta
                           e;
                        tenere conto della suddetta documentazione in sede di presentazione della
                           dichiarazione, indipendentemente dall’imputazione per competenza o per cassa della
                           ritenuta stessa.

      Misura della     Nella generalità dei casi, la ritenuta a titolo d’acconto deve applicarsi in misura pari al 23%
ritenuta a titolo di   (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF), su una base imponibile differente al ricorrere di
           acconto
                       determinate condizioni da verificarsi in capo al soggetto percettore. Infatti, la base imponibile
                       su cui applicare la suddetta ritenuta è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività,
                       l’agente, mediatore, ecc.:
                        non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita
                           dal DM 16.4.1983): la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte e,
                           quindi, l’11,50% delle intere provvigioni;
                        si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal
                           DM 16.4.83): la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte e,
                           quindi, nella misura del 4,60% delle intere provvigioni.
   Condizioni per
    l’applicazione
  della ritenuta in    L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,60% delle intere provvigioni è
   misura ridotta      subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di
                       legge. Infatti, la ritenuta ridotta trova applicazione se l’intermediario, con un’apposita

                                                                                                       16
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dichiarazione, comunica al proprio committente, preponente o mandante, di avvalersi, in
               via continuativa (1), dell’opera di dipendenti o di terzi intendendosi per tali coloro che:

                prestano attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
                 dell’intermediario (dipendenti) ovvero;
                senza vincolo di subordinazione, collaborano con l’intermediario (agenti, subagenti,
                 mediatori, procacciatori e figure similari) – terzi (2);

                  Se l’intermediario si avvale esclusivamente di terzi, opera una presunzione di continuità
                  qualora lo stesso abbia sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi relativi alle
                  prestazioni di tali soggetti in misura superiore al 30% delle provvigioni imputabili a tale
                  periodo.

                                              FAC-SIMILE DICHIARAZIONE

                  (Nome, cognome e indirizzo dell’intermediario)
                  ……………………………
                  Spett.le
                  ……………………………
                  ……………………………
                  Raccomandata A.R. ( o a mezzo pec)
                  Oggetto: applicazione della ritenuta ridotta alle provvigioni per l’anno 2021
                  Il sottoscritto …….……………………, nato a ……….…, il …………, residente a
                  …………………………., in via/piazza ……………………….., codice fiscale
                  ……………… p.IVA ………………....………;
                  RICHIEDE
                  ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3, DM 16.4.1983, e dell’art.
                  25-bis del DPR 600/1973, l’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% dell’imponibile
                  delle provvigioni corrisposte nel 2021. A tal fine,
                  DICHIARA
                  di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della propria attività, dell’opera di (un)
                  dipendente/i e/o collaboratori familiari / esterni.
                  Data ….………………                                                         Firma
                  ……………………………………………

1
  L’utilizzo in modo continuativo di dipendenti o terzi sussiste qualora, a prescindere dal loro numero, gli
stessi effettuino prestazioni per la prevalente parte dell’anno.
2 Si considerano tali anche i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività

commerciale e gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente da lavoro.

                                                                                              17
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In relazione all’adempimento comunicativo in commento, è intervenuto l’art. 27 del D.Lgs.
                     175/2014, prevedendo che la dichiarazione in esame ha validità fino a revoca della stessa o
                     fino alla perdita dei requisiti che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.

                       Prima dell’intervento normativo, la dichiarazione in esame aveva, invece, validità per un
                       solo anno e, pertanto, qualora il contribuente avesse voluto continuare ad usufruire della
                       ritenuta ridotta, avrebbe dovuto ripetere tale adempimento alla scadenza della annualità.

                     Nel caso in cui, in corso d’anno, si verifichi una variazione delle condizioni che consentono
                     l’applicazione della ritenuta ridotta ovvero che ne fanno venire meno l’applicazione, la stessa
                     deve essere comunicata al committente, preponente o mandante entro 15 giorni dal verificarsi
                     dell’evento.

                     L’intermediario che inizia l’attività in corso d’anno deve effettuare la richiesta di
                     applicazione della ritenuta ridotta entro 15 giorni dalla stipula del contratto o accordo di
                     commissione, agenzia, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari o dalla eseguita
                     mediazione.

                       Al sussistere delle condizioni, l’applicazione della ritenuta ridotta può essere richiesta
                       dall’intermediario anche relativamente a prestazioni non continuative (es. agente
                       immobiliare che ha effettuato occasionalmente un’intermediazione a favore di un’impresa
                       edile). In tale ipotesi si ritiene possibile inviare la dichiarazione in esame al cliente
                       (sostituto d’imposta) contestualmente alla fattura emessa ovvero, come indicato nella
                       C.M. 24/E/1983, anche successivamente, ma comunque prima del pagamento della stessa
                       da parte del committente.

       Modalità di   Sostituendo il co. 7 dell’art. 25-bis del DPR 600/1973, l’art. 27, co. 1, del DLgs. 175/2014 ha
trasmissione della
                     previsto, inoltre, nuove modalità di trasmissione di tale dichiarazione rispetto a quelle previste
    dichiarazione
                     dal D.M. 16.4.1983. In particolare, è stato previsto che tale dichiarazione potrà essere
                     trasmessa anche tramite PEC. Per l’attuazione della suddetta disposizione agevolativa, si
                     rinvia ad un futuro decreto ministeriale, ad oggi non ancora emanato.

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La circ. Agenzia Entrate 30.12.2014 n. 31/E (§ 18) ha chiarito che, nelle more
dell’emanazione delle nuove disposizioni attuative, è possibile continuare a far
riferimento al modello di dichiarazione definito dal DM 16.4.1983 che potrà essere
trasmesso, nel rispetto dei termini previsti dallo stesso (cioè, entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, oppure, se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta si
manifestano in corso d’anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono
verificate):
 con raccomandata con avviso di ricevimento,
 oppure anche tramite posta elettronica certificata.

Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

                    CSA International Consulting Srl

                         Milano, 4 Giugno 2021

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