"I derubati del sole". Il fenomeno dell'incesto: aspetti psicologici e giuridici 2007-2008 - Psicologia e Giustizia
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Fondazione Guglielmo Gulotta Di Psicologia Forense e della Comunicazione - Onlus «I derubati del sole». Il fenomeno dell’incesto: aspetti psicologici e giuridici Barbara Ruzzarin Laureata in Psicologia Tutor: Silvia 2007-2008
2 La tesina si propone di approfondire il fenomeno dell’incesto: da un punto di vista psicologico studiando le tipologie familiari tipiche, la personalità del padre, il ruolo della madre, nonché le tragiche conseguenze psicologiche sul minore, e da un punto di vista giuridico guardando alla tutela della vittima di abuso sessuale intrafamiliare nella nostra legislazione. 2
3 INDICE INTRODUZIONE pag. 4 IL FENOMENO DELL’INCESTO pag. 5 I vari tipi di incesto: tipologie familiari pag. 6 Il ruolo della madre pag. 9 LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI INCESTO pag. 11 LA TUTELA DELL’ABUSO SESSUALE INTRAFAMILIARE NELLA NORMATIVA VIGENTE pag. 15 CONSEGUENZE PSICOLOGICHE SUL MINORE VITTIMA DI ABUSI SESSUALI INTRAFAMILIARI pag. 21 BIBLIOGRAFIA pag. 26 3
4 INTRODUZIONE Per la seconda volta nella mia carriera professionale di psicologa mi è capitato di avere come paziente in psicoterapia una minore vittima di incesto, avendo subito per anni violenza sessuale da parte del padre. Tutto ciò mi ha portato a voler approfondire con questa tesina, oltre agli aspetti psicologici, anche gli aspetti giuridici, di cui avevo solo una vaga conoscenza, di un fenomeno purtroppo non così infrequente nella nostra realtà quotidiana. La tesina, quindi, si apre con una carrellata sui vari tipi di incesto, con uno sguardo particolare alle tipologie familiari tipiche. Dopodichè affronto il problema dal punto di vista giuridico: come è tutelata una vittima di incesto nella nostra legislazione? È cambiato qualcosa con l’introduzione della legge sulla violenza sessuale n. 66 del 1996? Infine, mi soffermo sulle gravi conseguenze psicologiche che tale forma di abuso ha sui minori che ne sono colpiti (sui «derubati del Sole», come sono stati efficacemente definiti i bambini e i ragazzi abusati sessualmente all’interno della loro famiglia in un corso di formazione svoltosi a Roma qualche anno fa). 4
5 IL FENOMENO DELL’INCESTO Che cosa si intenda per incesto varia da cultura a cultura, da codice a codice, ed è in funzione soprattutto dei diversi punti di vista – giuridico, psicologico o antropologico – che si assumono. Ogni società si basa su scale di valori storicamente definite e variabili nel tempo e il fenomeno dell’incesto è stato, in epoche e comunità particolari, tollerato e non avvertito come deviazione sessuale. Oggi la nostra cultura ci porta a condannarlo. In quanto fenomeno, l’incesto presenta delle differenze con la violenza sessuale sui minori: non sempre infatti, l’incesto presuppone la violenza, anzi, giuridicamente si parla di incesto in caso di violazione della morale familiare (che è l’oggetto tutelato dall’art. 564 c.p. in seguito spiegato nel dettaglio) attraverso il compimento di atti sessuali che causano “pubblico scandalo”. Si parla, quindi, di atti sessuali, non di violenza. Nonostante l’impronta giuridica, però, è interessante notare come nella percezione sociale, l’incesto viene riferito a tutti quei casi in cui vengono compiute violenze sessuali tra soggetti appartenenti alla stessa famiglia e l’elemento della violenza con cui viene commesso l’atto sessuale (I. Merzagora, 1992) lo rende, socialmente, un caso particolare e specifico della situazione di abuso sessuale. Dunque, quando la società discute di situazioni di incesto si riferisce ai casi di abuso sessuale intrafamiliare che vengono puniti dall’ordinamento con la normativa della Legge n. 66 del 1996. Da anni, infatti, anche i giudici che devono valutare casi di incesto tra un soggetto minorenne ed uno maggiorenne non applicano più l’art. 564 c.p., in quanto tale norma non ha di mira la tutela del minore (che è, invece, quello che l’attuale percezione sociale ritiene essere l’obiettivo più importante dell’ordinamento) e fanno ricorso alle norme sulla violenza sessuale. Questo cambiamento è risultato anche dal fatto che i vari studi di psicologia sul rapporto sessuale tra un soggetto minorenne ed uno maggiorenne (soprattutto se legati da rapporto di parentela) hanno individuato in questa una situazione di violenza intrinseca all’atto stesso, anche se non esplicita. È dunque più opportuna la tutela del minore attraverso le norme sulla violenza sessuale (R: Luberti, 2001). Moro riconduce l’eziologia dell’incesto in una “cultura della violenza” pervasiva delle relazioni famigliari, nelle quali ogni membro della famiglia contribuisce allo sviluppo e al mantenimento del problema. Quindi, non è corretto interpretare l’incesto come qualcosa riguardante esclusivamente il sesso, ma come un fatto legato ai rapporti di potere all’interno della famiglia e ad una serie di sottoculture ancora molto diffuse all’interno della nostra società, come la “cultura del possesso del figlio” che scambia la forza con la potenza e l’affetto con il possesso (A.C. Moro, 1988). 5
6 I vari tipi di incesto: tipologie familiari Da molti autori, oggi, l’incesto è ritenuto un «evento familiare, il sintomo, il punto di arrivo, di un complesso groviglio di relazioni patologiche interne alla famiglia» (M. Malacrea, A. Vassalli, 1990). Quindi, un insieme di complesse e profonde relazioni disfunzionali che si sviluppano nel tempo come seguendo una sorta di “copione” collettivo che, in varia misura, coinvolge tutti e dove l’incesto agisce come “stabilizzatore” di conflitti e problemi che riguarda più aree funzionali e più soggetti del sistema familiare in cui si esprime (P. Mari, 2001). In base alle ricerche psicologiche effettuate dalla letteratura sull’argomento, la famiglia incestuosa può essere definita come un “blocco monolitico” (P.C. Racamier, 1992), all’interno del quale le distinzioni generazionali sono ignorate, non esistono ruoli definiti, perché le parti si scambiano e si invertono in modo dinamico. I posti non sono stati assegnati: le relazioni tra i membri del nucleo incestuoso sono connotate dalla promiscuità e dall’autarchia. La famiglia è chiusa su di sé, si ritiene autosufficiente e circonda con il segreto ogni azione che avviene al suo interno, in modo tale da vincolare tutti i suoi componenti: chi lo vive e non riesce a dire (la vittima); chi falsifica sottilmente e nega strenuamente (l’abusante); chi non “riesce” a vedere e ascoltare (come le madri) e chi non può far altro che “far finta” o cercare di non vedere e non sapere (come i fratelli) (S. Vegetti Finzi, 1998). Tali aspetti sembrano indiscutibilmente confermati dal vissuto delle vittime che diventano custodi di un terribile segreto che, all’interno dalla famiglia, sembra assumere appunto un ruolo di equilibrio delle tensioni, uno strumento di stabilizzazione interna e chiusura all’esterno. Un aspetto importante (che sembra determinare notevoli differenze nell’universo rappresentato dalle famiglie in cui si verifica l’incesto) si riferisce alla capacità, da parte della figura genitoriale non abusante (quasi sempre la madre) di accogliere i segnali o le rivelazioni della figlia o del figlio, di credergli, di schierarsi dalla sua parte e di assumere quindi un ruolo di genitore protettivo. La letteratura (M.D. Everson et. al., 1985) mette in luce che solo il 40% delle vittime però, vede la sua famiglia al suo fianco dopo la rivelazione; inoltre, dai dati del CBM (Centro di aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia), per i casi trattati tra il 1990 e il 1995, emerge, ancor più drammaticamente, che solo nel 27% dei casi il bambino riceve protezione dalla sua famiglia nei casi di incesto. Purtroppo, un dato diffuso nell’esperienza di nuclei familiari in cui vi siano relazioni incestuose (e, in genere, la “storia” dell’abuso uno sviluppo e una processualità che copre diversi anni), è proprio rappresentato dalla costellazione di segnali, a volte anche espliciti e facilmente decodificabili, che la vittima tenta di inviare, molto prima della rivelazione che farà scattare l’indagine e quindi la tutela (P. Mari, 2001). 6
7 Gli abusi sessuali all’interno della famiglia possono essere distinti in: a. incesto/abuso sessuale tra padre e figlia. Si tratta del caso che si realizza più frequentemente e di cui la letteratura si è maggiormente occupata; b. incesto/abuso sessuale tra padre e figlio. Secondo la maggioranza degli studiosi, le dinamiche di questa situazione presenterebbero delle analogie con quelle dell’incesto padre/figlia, compreso l’atteggiamento della madre; c. incesto/abuso sessuale tra madre e figlia o figlio. Non si hanno denunce frequenti; è il meno studiato proprio per l’estrema difficoltà di reperimento del materiale (L. Bal Filoramo, 1996). Per la sua rarità viene definito il tabù dei tabù o l’unico tabù universale. Molto frequentemente il figlio risulta essere portatore di patologia psichiatrica. Dai pochissimi dati disponibili (cfr. I. Merzagora, 1986, S. Lebovici, 1990, B. Grosjean, F. Lantieri, 1993) si ipotizza che esso rappresenti l’1% dei casi di incesto; d. incesto/abuso sessuale commesso dal famigliare. Nell’ambito dalla famiglia, abusi sessuali possono essere compiuti da altri parenti, come nonni o zii. Spesso, l’aggressione sessuale viene effettuata da figure sostitutive del padre, come il patrigno o il convivente della madre, o anche un fratello maggiore della vittima. L’incesto/abuso sessuale padre-figlia rimane la combinazione più diffusa e conosciuta (3/4 dei casi di violenza sessuale intrafamiliare (R.S. Kempe, C.H. Kempe, 1989)) e non è sempre accompagnato da atti di violenza, come si suole credere. Tale tipo di violenza si inserisce all’interno di una dinamica particolare e complessa che certamente lo differenzia da qualsiasi altra forma di abuso compiuta da un adulto ai danni di un minore. In tutte le altre forme di violenza, infatti, la vittima ha la possibilità di riconoscere nell’abusante il colpevole. In molti casi di incesto, invece, l’abusante ricorre a varie strategie di seduzione per ottenere la disponibilità da parte del bambino, privandolo spesso della libertà di difendersi e di odiare (I. Caputo, 1995). Le figure genitoriali, all’interno della “famiglia incestuosa”, sono complementari: ad un padre- padrone corrisponde una madre assente, ad un padre-introverso una madre anaffettiva, ma attiva e dominante (J.L. Herman, 1983). In entrambi i casi siamo di fronte ad un uomo profondamente insicuro e debole. Qualsiasi sia il tipo di padre, la sua personalità ha come assunto il diritto di esercitare il dominio assoluto sui figli. Il padre-padrone corrisponde ad un individuo perfettamente calato nel modello patriarcale tradizionale, autoritario e dispotico, con personalità fortemente egosintonica, spesso violento e maltrattante verso moglie e figli (R.C. Summit, J. Kryso, 1978). In genere, il padre- 7
8 padrone è il risultato di una sub-cultura che vede nel maschio l’unico portatore di valori tradizionali al quale devono essere sacrificate le vite di tutte le donne-oggetto della famiglia (A. Gombia, 2002). Secondo questa tipologia di padre, la donna è un oggetto senza valore; di solito, sceglie come moglie proprio donne che svalutano se stesse (e in genere l’identità femminile), donne-vittime, assolutamente incapaci di sottrarsi al dominio del maschio, relegate in un ruolo marginale della vita e dell’organizzazione familiare. L’incesto si manifesta con più perversione quando il padre-padrone costringe il figlio maschio a rapporti omosessuali in una vera e propria autarchia sessuale. Esiste, però, un’imponente letteratura che rivela come il modello delle relazioni affettive nella famiglia incestuosa possa essere esattamente l’opposto, essendo il padre inadeguato, debole, timido, dipendente: questa è l’immagine del cosiddetto padre endogamico (S.K. Weinberg, 1955). Questo tipo di padre viene spesso associato ad una madre affettivamente distante, poco attenta ai bisogni degli altri membri del nucleo familiare, sia perché impegnata sul lavoro, sia perché ancora “volta” alla famiglia d’origine (P. Mari, 2001) e che demanda il suo ruolo coniugale e materno alla figlia, la quale diventa così la nuova partner del padre. La dinamica abusiva messa in atto in questa seconda tipologia è in genere improntata alla “seduzione”, in un rapporto “psicologicamente” incestuoso già prima che sessualmente. In questo caso ritroviamo le tipologie della figlia “impietosita” e “affascinante” (M. Malacrea, A. Vassalli, 1990), in cui la bambina o diventa la consolatrice del padre percepito come vittima e come infelice, o cresce diventando una vera “partner” del padre «che si atteggia con lei come coetaneo, che può realizzarsi solo in sua compagnia» (M. Malacrea, A. Vassalli, 1990, p. 241)., riempiendo così spazi lasciati vuoti dalla madre, distante e anaffettiva sia verso il coniuge che verso la figlia stessa. La categoria del padre incestuoso non appartiene a quella dei pedofili, perché generalmente questi non intrattiene relazioni sessuali con altri bambini se non con la figlia o con il figlio. La personalità del padre incestuoso è notevolmente disturbata, principalmente per la grande confusione esistente in se stesso circa i ruoli, il rispetto dell’altro, la non distinzione tra i propri desideri e quelli degli altri (J.A, Schakel, 1987). Ma il fattore determinante è il caos presente nel suo mondo affettivo, la sua non distinzione fra tenerezza, legame di cura, protezione, legame d’amore e sessualità. La sua evoluzione interiore si è arrestata, non ha vissuto un’adeguata maturità affettiva, ha imboccato, al contrario, un percorso sbagliato alla fine del quale altro non ha trovato che la sua istintualità peggiore. È un uomo totalmente immaturo che copre la sua immensa fragilità, l’incapacità di assumersi responsabilità, con una corazza di autorità e un ruolo dispotico (S.K. Weinberg, 1955). Nella famiglia che si è creata non è stato in grado di definire i confini generazionali, di dare agli affetti la 8
9 giusta collocazione, di creare armonia; incapace di stabilire con la moglie un legame valido, fa della figlia una donna adulta, la sua partner. Sostituisce o integra il tipo di legame che ha con la moglie con quello a lui più idoneo: il legame incestuoso con la figlia, perché lei va a riempire il suo grande vuoto interiore, la sua paura di ottenere un rifiuto da una donna matura con la quale non è in grado di confrontarsi (L. Bal Filoramo, 1996). La personalità non ancora matura del bambino, che viene da lui vissuto come un oggetto sul quale proiettare la propria insoddisfatta sete d’amore, non fa che aiutarlo in questa folle impresa, perché il minore è, in genere, incapace di reagire contro chi ama; infatti, il bambino è un individuo sottomesso e accondiscendente per le sue caratteristiche evolutive e per il suo bisogno di affetto e di cure (A. Miller, 1992). Il ruolo della madre Un ruolo assai rivelante nell’incesto padre-figlia e padre-figlio, assume la madre, spesso definita, in letteratura, il “terzo”, “l’osservatore”. In moltissimi casi di incesto si tratta di una madre assente, non attenta alla sua realtà familiare, non in grado né di essere moglie né di essere mamma (M. Malacrea, A. Vassalli, 1990). È proprio il fallimento come donna e come madre, la paura di perdere il partner, a essere alla base del comportamento complice. Molto spesso la madre è a conoscenza dell’abuso, ma non fa niente per impedirlo, anzi, se la figlia le rivela l’accaduto, l’accusa di mentire, di essersi inventata tutto, facendo sì che il marito continui a perpetrare l’incesto (J.A. Schakel, 1987). A volte passiva e sottomessa, lei stessa ha subito spesso violenze sessuali nell’infanzia, e il ripetersi degli eventi le appare quasi naturale, quasi un diritto da parte del maschio di appropriarsi del corpo di una bambina; questo perché l’abuso subito ha strutturato in lei una personalità fragile, tale da ricercare un partner dominante e prepotente. Il suo vissuto non elaborato la porta a reiterare, in maniera più o meno inconscia, il proprio trauma, come se nella famiglia che si è formata sia necessario ri-costruire il proprio dramma, rimettere in atto, come regista, il proprio abuso per poterlo esorcizzare (T. Furniss, 1983). Non in grado di crearsi l’indipendenza psicologica dal maschio dominante, collude con il suo compagno e, cercando di mantenere uno pseudo-equilibrio familiare, talvolta spinge, in maniera più o meno cosciente, la figlia nelle braccia del marito. Quando l’incesto diventa evidente, per una denuncia o per la ribellione della figlia, anche per la madre-struzzo arriva il momento di prendere posizione rispetto all’evento (A. Gombia, 2002). Ma anche in questo caso, se vuole continuare il rapporto con il marito, la madre tende a proteggere il partner, scagliandosi contro la figlia, ritenendola responsabile di quanto avvenuto. Perdere il marito vorrebbe dire scontrarsi con la propria incapacità di essere indipendente, di assumersi responsabilità che non è in grado di reggere; quindi, fa pressione sulla figlia per far ritrattare le accuse, minaccia e implora, chiede che la famiglia non venga distrutta dall’infamante accusa, chiede all’abusata di far 9
10 rientrare la famiglia nella vita “normale” precedentemente vissuta. Solo se la madre riesce a distaccarsi dal marito, allora diventa alleata della figlia e con lei combatte la battaglia morale e giuridica contro l’abusante. Questo tipo di donna riesce forse, in tale fase della propria vita, a stabilire un rapporto valido con la figlia, un rapporto privo di diffidenze e incomprensioni, dove i ruoli sono definiti e dove gli affetti sono, finalmente, liberi di manifestarsi (T. Furniss, 1984). Rilevante è anche l’atteggiamento assunto dai fratelli della vittima che, qualora colludano con l’autore del reato, attribuendo alla sorella ogni responsabilità (atteggiamento, questo, motivato da gelosia per il suo ruolo “privilegiato”), possono renderne più acuti i conflitti e favorire l’isolamento dell’abusato (L. Bal Filoramo, 1996). In molti casi, i danni a livello psicologico risultano anche maggiori rispetto alla vittima, probabilmente per il fatto di non godere neppure dei “vantaggi secondari” dell’abuso sessuale che spettano alla protagonista dell’incesto (maggiori attenzioni affettive e materiali che spesso si accompagnano alle ricerche sessuali: regali, coccole o anche solo assenza di percosse, ecc.). Questi bambini vengono ad essere privati di riferimenti genitoriali, diventano incerti sulla propria identità e sulla capacità di analisi ed interpretazione del mondo reale che li circonda e, quindi, ostacolati nel processo di individuazione, maturazione e crescita. Finiscono spesso per isolarsi, chiudendosi in loro stessi e macinando sentimenti di impotenza e ostilità repressa. Il principio di “realtà” che permette di confrontarsi con il mondo e di verificare le proprie esperienze ed emozioni è così fortemente interdetto, in quanto pericoloso, e sostituito da quello di “lealtà” al gioco familiare. I fratelli, però, possono anche schierarsi in difesa della vittima, aiutandola ad assumere un atteggiamento attivo rispetto alla violenza subita, agevolandone il recupero dell’autostima e della fiducia nell’altro (L. Bal Filoramo, 1996). 10
11 LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI INCESTO Il nostro legislatore ha deciso di inserire il reato di incesto nell’art. 564 c.p. nel titolo IX del Codice che porta la denominazione “Dei delitti contro la famiglia” al capo II “Dei delitti contro la morale familiare”. È punibile «chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello…» (art. 564 c.p.). La pena è della reclusione da uno a cinque anni, aumentata da due a otto nel caso di relazione incestuosa. Se l’incesto è commesso da persone maggiorenni con minori di diciotto anni, «la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori (o della tutela legale)» (art. 564 c.p.). La formulazione di questo articolo lascia aperte alcune domande (L. Bal Filoramo, 1996): 1) Il primo punto controverso è relativo all’oggetto della tutela penale: inserendo l’incesto al capo II del titolo IX, il legislatore sembra considerare oggetti di tutela la morale familiare e la norma di condotta che vieta la sessualità nei rapporti parentali. «La tutela penale è predisposta non tanto nell’interesse della famiglia in cui il rapporto incestuoso si verifica, quanto dell’istituto familiare in genere contro il pericolo derivante dall’esempio di relazioni incestuose. Se così non fosse la legge non avrebbe subordinato la punibilità dell’incesto alla condizione che ne derivi pubblico scandalo […] L’oggetto essenziale della tutela penale non è nemmeno quello relativo all’integrità e alla sanità della stirpe, perché, senza la condizione del pubblico scandalo, l’incesto non è punibile, malgrado che esso sia manifestamente contrario all’interesse della sana procreazione, quando avviene tra consanguinei» (V. Manzini, 1951, pp. 737-738). Secondo Antolisei invece «la vera ratio della punizione dell’incesto sta nella sua particolare riprovevolezza morale […] La profonda ripugnanza che il fatto desta nella coscienza pubblica, induce lo Stato a intervenire con la più grave delle sanzioni di cui dispone, e cioè la pena. In realtà l’incesto, più che gli interessi della famiglia, offende la moralità pubblica e il buon costume» (F. Antolisei, 1986, p.395). 2) In relazione ai soggetti attivi si pone il problema se il reato sia monosoggettivo o plurisoggettivo: la maggior parte dei giuristi (Manzini, Maggiore, Ranieri) lo considera reato bilaterale. Manzini scrive: «Il delitto di incesto è reato bilaterale, almeno materialmente, perché, per concretare il fatto che lo costituisce, è sempre necessario il concorso di due o più persone, quantunque una di queste possa essere non imputabile o punibile» (V. Manzini, 11
12 1951, p. 734). Contro questa posizione si schiera Pisapia, il quale sostiene che il reato sia da considerarsi monosoggettivo, poiché nell’art. 564 si fa riferimento alla condotta di un solo soggetto, anche se materialmente è richiesta la partecipazione fisica di due persone (G.D. Pisapia, 1953). Le relazioni di parentela o di affinità sono tassativamente indicate: l’incesto può commettersi tra ascendenti e discendenti legittimi e illegittimi,; tra fratelli e sorelle sia germani (figli degli stessi genitori), sia consanguinei (aventi il medesimo padre) ed uterini (aventi la medesima madre), legittimi o naturali e tra affini in linea retta (suocero/nuora; suocera/genero; patrigno/figliastra; matrigna/figliastro). L’art. 564 considera la sola parentela naturale, legittima o illegittima, ed esclude quella adottiva e l’affiliazione anche se, come sottolineato da Pisapia, Merzagora ed altri, sarebbe più corretto includere i rapporti adottivi; afferma quest’ultima: «l’equiparazione legale e l’affinità psicologica tra il rapporto familiare di sangue e quello adottivo rendono poco comprensibile l’anzidetta esclusione» (I. Merzagora, 1992, p. 328). 3) A proposito del fatto costitutivo del reato: nel codice si afferma che sia soggetto a punizione chiunque commette incesto, ma non viene definito che cosa si intenda per incesto, fornendone una nozione puramente tautologica! 4) Nell’articolo 564 la punibilità dell’incesto è subordinata alla condizione che il fatto sia commesso «in modo che ne derivi pubblico scandalo». Tale scandalo deve essersi effettivamente verificato e, quindi, non basta che la generalizzata riprovazione, in cui esso si concretizza, venga ad evidenza in qualsiasi modo (e cioè la semplice possibilità che ne derivi pubblico scandalo), occorre che essa sia stata cagionata dalla condotta almeno colposa degli autori. La legge, infatti, non dice «in modo che ne possa derivare», ma «in modo che ne derivi pubblico scandalo». Sotto tale profilo, la giurisprudenza ha ritenuto che non è necessario che la relazione sia conosciuta da tutti: basta che il pubblico scandalo sia derivato da un concreto comportamento incauto degli autori, o di uno di essi, pur se non manifestato direttamente in pubblico, ma rivelato dagli effetti materiali o da confessioni. Un’ampia discussione è sorta riguardo alla natura del pubblico scandalo. Due sono le interpretazioni espresse in merito. Secondo una prima, prevalente in giurisprudenza, il pubblico scandalo rappresenta un’ipotesi di condizione obiettiva di punibilità: conseguentemente, esso non sarebbe oggetto di una volizione da parte degli agenti. Peraltro, la sua verificazione dovrebbe comunque essere casualmente riconducibile alla condotta 12
13 degli agenti stessi. Una seconda interpretazione, prevalente in dottrina, individua nel pubblico scandalo l’evento del reato. Esso deve pertanto essere voluto (o quanto meno accettato a titolo di dolo eventuale) dagli agenti, quale risultato (certo o anche solo probabile) della propria condotta. Per quel che, invece, riguarda la prova del pubblico scandalo, è stato rilevato che in passato si è sostenuto che l’insorgere di tale scandalo derivasse automaticamente dalla conoscenza del rapporto sessuale intervenuto tra consanguinei: la sussistenza di tale elemento non necessiterebbe, dunque, di alcuna prova specifica. Tale opinione pare peraltro condurre ad un’abrogazione implicita di tale requisito, il quale resterebbe sostanzialmente assorbito nella conoscenza della relazione incestuosa, senza necessità che da tale conoscenza nasca effettivamente la pubblica riprovazione. Se ciò è già inammissibile quando si consideri il pubblico scandalo quale condizione obiettiva di punibilità, a maggior ragione è criticabile quando lo si interpreti quale evento costitutivo del reato. Tale opinione oggi non è più condivisa: il pubblico scandalo deve essere provato. In relazione all’elemento soggettivo l’incesto ha carattere di reato doloso. Il dolo consiste nella volontà cosciente e libera di congiungersi carnalmente con una delle persone indicate all’articolo 564. Se si considera il pubblico scandalo come fatto costitutivo del reato, rientra nell’aspetto volitivo del soggetto agente anche l’intenzione di causare pubblico scandalo. Se il dolo è presente in uno solo dei soggetti questi soltanto è imputabile. L’errore circa l’esistenza del vincolo di parentela o affinità fa venir meno il dolo e, quindi, la punibilità (L. Bal Filoramo, 1996). Sono previste due circostanze aggravanti speciali: la relazione incestuosa ed il reato commesso tra persona maggiorenne con persona minorenne, caso in cui, ovviamente, l’aggravante ricade solo sul soggetto maggiore di età. a) La relazione incestuosa viene generalmente considerata dalla dottrina circostanza aggravante di carattere oggettivo, relativa cioè, alle modalità dell’azione ed alla gravità del danno. b) La seconda aggravante si basa sulla presunzione che il maggiorenne abbia indotto il minorenne al rapporto sessuale. Rimane però irrisolto il problema se debba applicarsi tale aggravante anche nel caso in cui vi sia stata istigazione da parte del minore: appoggiando l’ipotesi di Manzini in base alla quale «la ragione dell’aggravante consiste nel fatto che la persona maggiorenne ha approfittato dell’immaturità dell’altro soggetto» l’applicabilità dell’aggravante verrebbe esclusa. 13
14 Secondo l’attuale formulazione legislativa, questa aggravante trova applicabilità in ogni caso di incesto commesso tra due soggetti, di cui uno minorenne di età; il legislatore sembra quindi aver posto a carico del maggiorenne un particolare dovere di evitare relazioni incestuose con minorenni, anche nel caso in cui il minore provochi quella condotta (L. Bal Filoramo, 1996). A proposito di diritto processuale: il reato è perseguibile d’ufficio; il procedimento è di competenza del Tribunale del luogo dove si è verificato il pubblico scandalo; la famiglia, essendo considerata soggetto passivo del reato, può costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento del danno subito (L. Bal Filoramo, 1996). 14
15 LA TUTELA DELL’ABUSO SESSUALE INTRAFAMILIARE NELLA NORMATIVA VIGENTE L’articolo 564 si è rivelato assolutamente inadeguato a tutelare le reali vittime dell’incesto: rischia, infatti, di colpire il rapporto tra adulti consenzienti, che da molte parti si ritiene utile depenalizzare, lasciando invece impunita la violenza sul minore compiuta tra le mura domestiche, come se la violenza non conosciuta non fosse tale. Questo articolo appare, inoltre, anacronistico perché privilegia apertamente la salvaguardia del buon costume rispetto alla tutela della vittima (L. Bal Filoramo, 1996). Nel reato di incesto il minore non è qualificabile tecnicamente come vittima e ciò a causa della naturale plurisoggettività del reato: se uno dei due subisce, con violenza o minaccia, il fatto dell’altro, non si ha incesto ma violenza sessuale; così pure se uno dei due non è capace di prestare un consenso valido. Quindi, il reato di incesto viene compiuto esclusivamente: I. quando l’ascendente, oppure la sorella o il fratello convivente, compiono atti sessuali con il discendente di età superiore ai sedici anni e consenziente; II. quando il fratello, la sorella o l’affine in linea retta, non conviventi, compiono tali atti con il familiare di età superiore a quattordici anni. Di conseguenza, si applicano le norme sulla violenza sessuale tutte le volte che una delle due persone deve essere considerata soggetto passivo del fatto dell’altra, anziché concorrente nel fatto stesso (G. Scardaccione, 2002). La tutela del minore vittima di abuso sessuale intrafamiliare è dunque perseguita facendo ricorso alla normativa della Legge 66 del 1996 che ha apportato profonde modifiche alla normativa preesistente: 1. inserimento della violenza sessuale tra i reati contro la persona (titolo XII, capo III), anziché nei reati contro la morale pubblica e il buon costume (titolo IX, capo I); 2. viene proposta una nuova definizione di violenza sessuale che abolisce la distinzione, fino ad allora fatta, tra violenza carnale ed atti di libidine violenta; 3. la pena minima per lo stupratore passa da tre a cinque anni di reclusione, aumentabili da sei a dodici qualora vi siano aggravanti; 4. introduzione di nuove aggravanti (l’uso di sostanze alcoliche, narcotiche o l’utilizzo di armi); la violenza del minore di dieci anni aumenta la pena da sette a quattordici anni; 5. la violenza sessuale di gruppo non è più una circostanza aggravante, ma diventa un reato autonomo; 15
16 6. la perdita definitiva della potestà del genitore qualora la qualità di genitore sia costitutiva del reato; 7. l’imputato viene obbligato a sottoporsi ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili. Dal punto di vista processuale, viene confermata la procedibilità d’ufficio qualora la vittima sia minore di quattordici anni e qualora il violentatore sia genitore o parente dell’abusato Sempre per quanto riguarda il processo, su richiesta della parte lesa, questo può essere svolto a porte chiuse, anche solo per una sua parte; inoltre, in procedimenti per reati contro la libertà sessuale, non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, se non necessarie alla ricostruzione del fatto. Per quanto concerne la tutela delle vittime minorenni, qualora si proceda per alcuno dei reati suddetti, il Procuratore della Repubblica è tenuto a darne notizia al Tribunale per i minorenni che provvederà a fornire l’assistenza psicologica; la testimonianza del minore può essere resa anche al di fuori del pubblico dibattimento, in luoghi protetti, anche al di fuori delle aule del Tribunale (L. Bal Filoramo, 1996). Questa legge costituisce, da una parte, un riconoscimento della richiesta del movimento delle donne di giudicare la violenza sessuale come un reato contro la persona, ma sicuramente è anche un atto significativo di adeguamento della legislazione italiana a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in particolare agli articoli 19 e 39 riguardanti le misure e le azioni per provvedere alla tutela dei minori da ogni forma di abuso. L’introduzione nel codice penale di un richiamo esplicito e specifico alla protezione dei bambini fu sollecitato all’Italia anche da parte del Comitato ONU sui diritti del fanciullo – organismo di controllo e di monitoraggio sullo stato di attuazione della Convenzione (costituito in base a quanto disciplinato dall’art. 43) – il quale, a seguito della valutazione effettuata nel 1994 sul primo rapporto italiano riguardo alle misure adottate per dare applicazione alla Convenzione stessa, formulò osservazioni e raccomandazioni nei confronti del governo italiano, ma soprattutto incisivo fu il reclamo per l’assenza nel codice penale di un’adeguata protezione dei minori dall’abuso fisico, sessuale e dalla violenza all’interno della famiglia, per la carenza di misure appropriate di ascolto del bambino e per l’insufficiente numero di risorse e servizi appropriati per il recupero psico-fisico dei minori vittime di abusi (D. Bianchi, 2002). Infatti, l’art. 19 della Convenzione incita gli Stati ad adottare provvedimenti legislativi, amministrativi, sociali ed educativi per difendere il minore da ogni forma di violenza, oltraggio fisico o mentale, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento, compresa la 16
17 violenza sessuale, ponendo l’attenzione sul fatto che l’applicazione di tali provvedimenti deve essere necessariamente correlata alla creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e alla sua famiglia (sia questa quella naturale, adottiva o affidataria) e alla predisposizione di strategie di prevenzione e di adeguata indagine sulle condizioni socio-familiari del minore. L’articolo, dunque, sottolinea l’importanza di attivare interventi polisettoriali (F. Occhiogrosso, 2002) per tutelare efficacemente il minore, poiché il maltrattamento, lo sfruttamento e l’abuso sessuale sono fenomeni complessi che richiedono un approccio multidisciplinare da parte di ogni operatore e settore operante nelle cinque funzioni fondamentali di tutela: la prevenzione, la rilevazione, la diagnosi, la protezione e la cura/trattamento degli effetti a breve e lungo termine del trauma. L’articolo 39, inoltre, sancisce la necessità di assicurare interventi integrati di aiuto finalizzati a promuovere la cura e il reinserimento sociale dei minori vittime di qualsiasi forma di abuso che interferisca con il loro normale processo di crescita. L’abuso sessuale può essere realizzato sia con comportamenti attivi, sia con condotte definite commissive mediante omissione: dunque, sia attraverso il compimento di atti sessuali direttamente sul corpo del bambino, sia costringendo quest’ultimo ad assistere a rapporti sessuali. Di conseguenza, sono di due tipi le condotte punite dall’ordinamento: quelle poste in essere con costrizione (violenza, minaccia o abuso d’autorità) e quelle poste in essere con induzione (inganno o abuso delle condizioni d’inferiorità fisica o psichica, nel senso di soggezione psicologica) (P. Forno, 2001). Le disposizioni della legge n. 66/96 tendono a tutelare qualsiasi persona da illecite e conturbanti invasioni nella propria sfera di libertà, sia essa maschio o femmina, adulto o minore. Una tutela particolare è riservata a quest’ultimo a ragione della sua immaturità psichica e fisica, della sua conseguente incapacità di esprimere un consenso automaticamente libero e cosciente, della sua inesperienza e delle conseguenze altamente dannose per un suo equilibrato ed armonico processo di crescita (A.C. Moro, 1996). Un altro importante aspetto della riforma è stato quello dell’unificazione delle due precedenti figure di violenza carnale e degli atti di libidine violenta (atti sessuali violenti diversi dalla congiunzione carnale), valutati diversamente rispetto alle pene, nell’unica figura degli “atti sessuali” (art. 609 bis), con ciò volendo eliminare la necessità di indagini, umilianti per la vittima, volte ad identificare nel caso concreto la specifica condotta compiuta dal colpevole. 17
18 Tale unificazione è un chiaro sintomo di cambiamento culturale e di percezione sessuale sia rispetto alla sessualità, sia rispetto al ruolo di “persona”. Infatti, prima della riforma si riteneva che la congiunzione carnale dovesse stimarsi, sul piano normativo, figura criminosa di maggiore gravità rispetto agli atti sessuali di natura diversa, non tenendo evidentemente in considerazione né il grado di compromissione della libertà sessuale derivante da atti in cui non si ha la “congiunzione degli organi genitali” (Concezione di congiunzione carnale accolta dalla Suprema Corte, la quale ritiene che la commissione di tale azione sia possibile anche senza penetrazione. Cass. Pen., sez. III 12 ottobre 1987, in Riv. Pen., 1988), né le conseguenze dannose che ne derivano. Come detto, per i minori la nuova normativa ha predisposto una rete di particolare protezione: infatti, ha previsto in primo luogo, la minore età fra le aggravanti specifiche della violenza sessuale (M. Acconci, A. Berti, 1999). La riforma ha disciplinato sia le condotte di violenza sessuale propria (art. 609 bis), nelle quali la minore età della persona offesa costituisce una mera circostanza aggravante dell’aggressione, sia gli atti consensuali compiuti con un minorenne (la cosiddetta violenza sessuale presunta o impropria), quegli atti, cioè, che il minorenne compie volontariamente, senza che sia utilizzata violenza o minaccia. Fino a quattordici anni, di regola, il minorenne non può validamente consentire al compimento di atti sessuali (art. 609 quater n. 1 c.p.): infatti, il compimento, senza violenza né minaccia, di tali atti nei confronti di un soggetto che non abbia raggiunto tale limite di età è equiparato a tutti gli effetti alla violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) (V. Del Buono, E. Ranieri, 1997). Tale limita di età viene elevato a sedici quando l’autore rivesta una particolare qualifica che comporti un contatto più diretto e frequente con il minore (come il genitore), o un’autorità su di lui, oppure un particolare carisma nei suoi confronti (art. 609 quater n. 2 c.p.). Le due disposizioni enunciano due presunzioni assolute (che non ammettono prova contraria) di invalidità del consenso prestato dal minore (anche senza l’utilizzo di violenza o minaccia) al compimento di atti sessuali. L’assolutezza di tali presunzioni risiede in ciò che il soggetto agente non è mai ammesso a provare: cioè che il minore, nonostante fosse di età inferiore ai limiti fissati dalla legge, avesse nel caso concreto la maturità e la consapevolezza sufficienti a consentire validamente al compimento degli atti sessuali (G. Scardaccione, 1998). Un’altra presunzione, enunciata nel n. 2 dell’art. 609 quater c.p., è relativa ai minori di età compresa tra i quattordici e i sedici anni: essi, in linea di principio, sono ritenuti capaci di esprimere un valido consenso ai fini del compimento di atti di natura sessuale, ma non nei confronti di persone cui il minore sia legato da rapporti qualificati. 18
19 Tale norma, infatti, opera solo nei confronti di alcuni particolari soggetti agenti: commette reato chi compie atti sessuali consensuali con una persona che (pur avendo compiuto quattordici anni) non abbia ancora compiuto i sedici, quando ne è l’ascendente, o il tutore, o abbia con lui un rapporto di convivenza, o comunque rivesta una particolare funzione di supremazia nei suoi confronti. Il rapporto di convivenza, in quanto circostanza aggravante, tiene conto di fattori che non solo fanno riferimento alla relazione tra abusato e abusante, e pertanto alla frattura di qualsiasi fiducia e senso di sicurezza che possa esistere tra adulto e minore, ma anche alla continuità dell’abuso nel tempo, che caratterizza quegli abusi compiuti ove esista un rapporto di convivenza che, è dimostrato, contiene contenuti di invasività e traumaticità maggiori rispetto ad episodi isolati (AA. VV:, 1986). Infatti, quando l’abuso diviene una relazione protratta nel tempo contribuisce ad una vera strutturazione progressiva (G. Scardaccione, 2000) della personalità del minore, caratterizzata da insicurezza e paura degli altri, che condiziona la qualità delle relazioni future familiari ed extrafamiliari. L’importanza della relazione abusato-abusante è pertanto ribadita anche dalla normativa, oltre che dagli esperti in chiave di valutazione clinica e psicodiagnostica. In questa ipotesi, il bene giuridico tutelato è l’intangibilità sessuale relativa. Il legislatore ritiene che il minore non sia in grado di esprimere un consenso libero ed inoltre che il tipo di rapporto con il soggetto agente non è compatibile con il compimento di atti sessuali, essendovi il rischio di una strumentalizzazione della fiducia del minore stesso (E. Venafro, 1996). Il fondamento logico della presunzione di invalidità del consenso prestato al minore dei sedici anni risiede nella convinzione che l’agente può avere ( e spesso ha) un notevole ascendente sui minori affidatagli: la sua posizione, infatti, può spesso determinare nel minore un sentimento che non si sviluppa e non si manifesta in maniera consapevole e libera da condizionamenti (G. Flora, P. Tonini, 1997). In considerazione di ciò, il legislatore si è quindi preoccupato di proteggere gli infrasedicenni colpendo con la sanzione penale quei soggetti che, pur senza violenza o minaccia, comunque approfittino di essi. La norma, però, appare gravemente discriminatoria per tutte quelle vittime di abuso sessuale intrafamiliare che hanno più di sedici anni e che si trovano nell’imbarazzante situazione di dimostrare di essere state costrette al rapporto incestuoso con violenze e minacce (R. Luberti, 2001). Poiché gli abusi, di solito, avvengono in assenza di testimoni e la violenza psicologica a cui sono sottoposte è impossibile da dimostrare in sede processuale, le vittime rischiano di veder cadere tutte le loro accuse. 19
20 Inoltre, l’incesto non si limita quasi mai ad un solo episodio: in generale, si tratta di una relazione che dura per anni e che quasi sempre inizia durante l’infanzia della vittima; non si può dunque pensare che un minore, che comincia a subire abusi da piccolissimo, sia in uno stato di soggezione verso il proprio violentatore fino a sedici anni, mentre, da allora in poi, il rapporto di subalternità, psicologica fino a quel momento subito, improvvisamente si rompa. Il legislatore, invece, dà per scontato che debba subentrare il coraggio di ribellarsi: se non c’è stata ribellione, si ritiene che la vittima sia consenziente (I. Caputo, 1995). Secondo Bal Filoramo sembrano sussistere gli estremi per proporre la presa in considerazione, d’ufficio, del danno psicologico della vittima in ogni caso d’incesto, seppure questo debba essere verificato nella situazione specifica con l’apposita perizia, come prevede il Codice Civile. Il trauma conseguente all’incesto provoca, infatti, compromissioni durevoli dell’equilibrio psicologico e relazionale del soggetto, dell’immagine corporea, del suo sviluppo sessuale e delle sue potenzialità di stabilire relazioni affettive “sane”; in alcuni casi, inoltre, si possono verificare compromissioni sul piano cognitivo, in quanto i processi regressivi scatenati dall’esperienza incestuosa interferiscono negativamente sullo sviluppo intellettivo della vittima, tanto più gravemente quanto più bassa è l’età del minore (L. Bal Filoramo, 1996). 20
21 CONSEGUENZE PSICOLOGICHE SUL MINORE VITTIMA DI ABUSI SESSUALI INTRAFAMILIARI Scrive Lanza: «L’incesto, in tutte le sue manifestazioni, anche quelle più raffinate e sottili (che sono poi quelle che creano forme di dipendenza psicologica), quando ha come referente un minore, è in modo assoluto una forma di violenza con effetti permanenti e irreversibili. La violenza è qualcosa che ha a che fare con la “forza” e il “potere”, è un “male” che aggredisce la persona nella sua totalità, la tocca nella libertà, crea “sofferenza” reale e lascia “paura” (L. Lanza, 1990, p.131). La violenza è intrinseca agli atti di abuso sessuale e consiste nell’impatto traumatico che la sessualità adulta (anche quando è mascherata da approccio “gentile”) ha sul minore e nella natura di per sé coercitiva di tali atti sessuali. L’abuso sessuale su un minore, dunque, viene sempre attuato dall’adulto, anche quando non c’è apparente uso di forza, sfruttando la disparità di potere, l’autorità, la dipendenza materiale ed affettiva del bambino, ed è poi ripetuto utilizzando lo stato di confusione, disperazione, paura e vergogna causati dall’abuso stesso. Il bambino, infatti, è posto in una condizione esistenziale altamente confusiva; l’adulto che lo dovrebbe guidare e proteggere è la stessa figura da cui il bambino dovrebbe difendersi. Alla luce delle conseguenze che un bambino subisce da una relazione incestuosa, sembra che una violenza sessuale, anche perpetrata con violenza fisica, sia psicologicamente meno devastante di un abuso sessuale operato con le mani del pseudo-affetto e della seduzione. Difatti, nel caso in cui il bambino o la bambina subiscano la violenza sessuale perché costretti fisicamente, non si ingenerano in loro sensi di colpa causati dall’essere stati “complici” dell’esperienza sessuale (A. Gombia, 2002). L’uso della seduzione comporta dei danni psicologici notevoli per il minore, perché se l’incesto-violento azzera ogni distinzione di generazione e ruolo, l’incesto-seduttivo tende a dare esiti ancora peggiori, perché la precocissima erotizzazione crea nelle vittime un legame patologico con il seduttore (M. Correra, P. Martucci, 1987). Si determinano deformazioni della sua personalità: il bambino sente ogni parte di sé contaminata, sente il peso della colpa dal quale non può sfuggire, attiva un sentimento di sfiducia negli altri tale da determinare un suo atteggiamento paranoico verso tutti (I. Merzagora, 1986). «L’aberrazione dell’incesto sta nel fraintendimento tra il mondo infantile (e quindi il linguaggio della tenerezza) e la sessualità adulta (il linguaggio della passione)» sosteneva Ferenczi (S. Ferenczi, 1974); infatti, nell’abuso sessuale intrafamiliare, la richiesta seduttiva del bambino, le cui fantasie e desideri sessuali non sono altro che surrogati del bisogno di amore e vicinanza, trova la risposta del genitore attraverso l’espressione di una sessualità reale perlopiù sconosciuta all’infanzia (T. Furniss, 1990). 21
22 Oggi, l’orientamento scientifico più recente tende ad essere piuttosto severo verso l’impostazione, accusata di facilitare un’ulteriore vittimizzazione del minore, secondo la quale il bambino può essere considerato, in alcuni casi, “vittima partecipante” (G. Gulotta, 1976), in quanto conoscendo l’aggressore, avrebbe consciamente o inconsciamente voluto il trauma sessuale, provocando l’adulto o assumendo un comportamento compiacente, oppure accettando in cambio dell’atto sessuale regali o denaro. Sono in realtà gli adulti ad equivocare, interpretando come avances sessuali, gli atteggiamenti di ricerca e di sollecitazione affettuosa da parte dei bambini. La tesi prevalente al riguardo, sostenuta da Gulotta, è che la partecipazione del minore non può in ogni modo incidere sulla responsabilità dell’adulto (G. Gulotta, M Vagaggini, 1981). I mezzi usati dagli abusanti sono un insieme di lusinghe e di minacce, di promesse e intimidazioni, di uso di forza fisica e di atteggiamenti gentili, in un’alternanza di facce e ruoli via via assunti da chi abusa al fine di togliere alla vittima qualsiasi possibilità di difendersi. In molti casi, le ragazze e le donne che sono state da bambine vittime d’abuso non ricordano i tentativi che hanno inizialmente fatto per difendersi dalla violenza e sono convinte che l’abusante non abbia mai fatto uso di forza fisica. In realtà, ricostruendo con loro la storia, si scopre che spesso durante le prime aggressioni è stato fatto uso di vera e propria coercizione fisica. Successivamente, il senso di impotenza, la vergogna, la disperazione, i ricatti a cui venivano sottoposte dall’abusante («Se non ci stavo lui picchiava la mamma e i miei fratelli»; «Mi diceva che dovevo essere gentile con lui; se poi non lo ero diventava cattivo»), l’isolamento in cui venivano costrette, la paura che provavano ed i messaggi ambigui e distorti che ricevevano, toglievano loro totalmente la possibilità di reazione (G Scardaccione, 2002). La confusione, il fallimento dei tentativi di difesa, la sessualizzazione traumatica, la ripetizione dei messaggi dell’abusante che addossa alla minore la responsabilità dell’abuso, fanno sì che essa dimentichi la reale successione dei fatti e non riesca a darne la giusta interpretazione neanche da adulta. In molti casi, l’abusante arriva a pretendere dimostrazioni “d’amore”: «Mi diceva le frasi d’amore che dovevo dirgli e non voleva che lo chiamassi papà; però se cercavo di ribellarmi cambiava faccia e diceva: “Devi fare come ti dico io, perché sono tuo padre”» (R. Luberti, 1997, p.20). Per quanto riguarda la durata dell’abuso, si può intuitivamente concordare con l’affermazione secondo cui un episodio isolato risulta meno dannoso di un’esperienza protratta nel tempo. Tuttavia, i dati disponibili sono contraddittori, in quanto la durata e la frequenza dei rapporti sono comunque elementi collegati ad altre variabili, quali l’età del bambino all’esordio, il contesto familiare o 22
23 extrafamiliare, la natura della relazione con l’abusante ed il tipo di attività sessuale commessa (E. Rotriquenz, 2000). A questo proposito, un sintomo particolare è costituito dal disturbo post-traumatico da stress (PTSD), il cui rischio tende ad aumentare quando l’abuso fisico è più grave e di lunga durata e quando l’abuso sessuale avviene in una relazione segreta o comporta un senso di pericolo o colpa da parte del bambino vittima. È stato inoltre dimostrato, da alcuni studi, che lo stupro, in particolare, comporta un più elevato rischio di PTSD rispetto ad altri traumi comuni, a causa della forte coercizione fisica utilizzata (B. Bessi, 2001). L’abuso può compromettere le normali tappe dello sviluppo e formazione del bambino, agendo sulla regolazione affettiva, lo sviluppo dell’autostima e le relazioni con i coetanei. Anche nell’età adulta persistono disturbi di relazione rappresentati da sentimenti di paura e diffidenza nell’incontro con gli altri e di ostilità nei confronti delle figure parentali; varie disfunzioni del comportamento sessuale, tendenza alla prostituzione, alla tossicodipendenza e all’alcolismo. Come abbiamo visto, l’abuso sessuale che si verifica in un clima di calore affettivo, di lusinghe, di gratificazione mediante le concessioni di speciali privilegi e di estrema segretezza, può essere traumatico e sconcertante al pari, se non più, di un’aggressione violenta (B. Bessi, 2001). Molti bambini subiscono per anni un abuso sessuale ma, mentre crescono, aumenta in loro la consapevolezza che qualcosa è sbagliato e possono rendersi conto improvvisamente di ciò che sta loro succedendo ( per esempio, nel corso di un tentativo disperato di proteggere un membro più giovane della famiglia da un abuso dello stesso tipo, o quando la ossessività e la gelosia del padre diventano intollerabili). Non c’è da stupirsi che i bambini vittime di abuso sessuale si dimostrino molto ansiosi. Un’adolescente può apparire orgogliosa del potere che ha sul padre o su altri uomini, ma dietro questo atteggiamento si cela un grande bisogno d’affetto. La ragazza continuerà ad incontrare difficoltà nel dare e nel ricevere amore, anche quando magari sarà stata inserita in una famiglia diversa (ad esempio adottiva) (AA.VV., 1986). Il fatto che tali effetti non si protraggano a lungo termine dipende, probabilmente in larga misura, dalla possibilità di una diagnosi e di una terapia precoci. Uno dei caratteri più tipici dell’abuso sessuale, soprattutto intrafamiliare, è l’instaurazione e il mantenimento del segreto riguardo all’atto compiuto, che crea forti barriere nel minore sia a livello interiore che nelle relazioni con gli altri. L’abusante costringe la vittima al silenzio con l’imbroglio; con i bambini piccoli viene usato il “discorso del gioco”: «Questo è un gioco che si fa sempre tra padri e figlie, però non lo devi dire a 23
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