I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E LA CRISI DI IMPRESA - MASTER Stefano Cirielli - Master Diritto ...

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I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E LA CRISI DI IMPRESA - MASTER Stefano Cirielli - Master Diritto ...
I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
     E LA CRISI DI IMPRESA

                 MASTER
        «Diritto privato europeo»
    Università di Roma “La Sapienza”
              19 aprile 2013

            Stefano Cirielli
                Avvocato
      Solicitor England and Wales

                Partner
           Tonucci & Partners

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I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E LA CRISI DI IMPRESA - MASTER Stefano Cirielli - Master Diritto ...
I finanziamenti alle società da parte del
sistema bancario – cosa sono?

Un finanziamento è un’operazione nell’ambito della
quale un soggetto (Banca) mette a disposizione di un
altro soggetto (la Società Finanziata) una certa
somma di denaro, impegnandosi a erogare la stessa
alla Società Finanziata in una o più soluzioni, e la
Società Finanziata si impegna, a sua volta, a
rimborsare l’importo erogato alla scadenza
contrattualmente prevista e a corrispondere alla
Banca un certo importo a titolo di remunerazione

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I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E LA CRISI DI IMPRESA - MASTER Stefano Cirielli - Master Diritto ...
I finanziamenti alle società da parte del
sistema bancario – perchè, a che servono?

Si ricorre ai finanziamenti generalmente per 3 motivi:

 A) creazione o sostegno del cash flow
    per sopperire a esigenze di liquidità

 B) incremento del capitale sociale

 C) realizzazione di un progetto
   (tutti i finanziamenti sono finanziamenti di scopo)

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Che caratteristiche hanno?

 A) la Società Finanziata non ha, al momento dell’erogazione,
   liquidità disponibile per il rimborso del finanziamento

 B) la Banca ritiene che vi sarà liquidità disponibile alle
   scadenze contrattuali – i.e., che il cash flow che la Società
   Finanziata genererà nel corso della durata del
   finanziamento sarà sufficiente per consentire il servizio del
   debito e il rimborso del capitale

 C) il rischio della Banca è remunerato (e il quantum della
    remunerazione è in funzione del rischio)

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Che caratteristiche hanno – adesso è più chiaro !

         “ A Bank is a financial institution
         from which you can borrow money
        as long as you can provide evidence
           to show you don't need it ”

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Chi li può fare? – aspetti regolamentari (I)

• L’attività di finanziamento può essere svolta da:

 A) Banche italiane autorizzate

 B) Banche con sede nella Comunità Europea autorizzate e
 controllate dalle autorità competenti di un altro Stato membro (cd.
 “passported”) e società finanziarie di cui tali banche detengono
 almeno il 90 % dei diritti di voto (Tramite stabilimento di una succursale o
 in libera prestazione di servizi – Direttiva 2006/48/CE: le operazioni di
 prestito beneficiano del mutuo riconoscimento)

 C) Banche con sede al di fuori della Comunità Europea ma
 autorizzate a svolgere attività di finanziamento in Italia

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Chi li può fare? – aspetti regolamentari (II)

• L’attività di finanziamento può essere svolta anche da intermediari
  finanziari italiani ed esteri iscritti al registro 106 TUB tenuto dalla
  Banca d’Italia (Unità di Informazione Finanziaria – UIF)

• L’articolo 106 TUB riserva a tali intermediari finanziari “l’esercizio nei
  confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti
  sotto qualsiasi forma”

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Chi li può fare? – aspetti regolamentari (III)

• Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si
  intende la concessione di crediti (compreso il rilascio di garanzie
  sostitutive del credito e di impegni di firma) e comprende, tra l'altro,
  ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
           (i) locazione finanziaria
           (ii) acquisto di crediti
           (iii) credito al consumo
           (iv) credito ipotecario
           (v) prestito su pegno
           (vi) ogni forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma

  (D.M. 17 febbraio 2009 n. 29. A seguito del D.Lgs. 141/10, che ha modificato la disciplina
  degli intermediari finanziari non bancari, si attende però l’emanazione di un nuovo D.M.)

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Chi li può fare? – aspetti regolamentari (IV)

• Altri soggetti (Fondi/CDO’s) non possono svolgere direttamente
  attività di finanziamento

• Vi sono sanzioni penali in caso di finanziamenti erogati da soggetti
  non autorizzati (cd. “abusivismo bancario” e “abusivismo
  finanziario”)

• Prevista ritenuta su interessi pagati a soggetti stranieri

• Solo banche UE possono beneficiare dell’imposta sostitutiva

• Finanziamento infragruppo ammesso – Interest & Royalty directive

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Soggetti del Finanziamento (I)

• Soggetti necessari

 A) Borrower (Società Finanziata)
        (I) Governo – Enti Locali
        (II) Società di capitali
        (III) Società di persone, ditte individuali, privati

 B) Lender (Banca Finanziatrice)
        (I) Istituti di credito e finanziari autorizzati

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Soggetti del Finanziamento (II)

• Soggetti eventuali

 A) Arranger (organizzatore dell’operazione)

 B) Facility Agent (agente delle Banche)

 C) Borrowers’ Agent (agente delle società finanziate)

 D) Obligor/Guarantor (obbligato/garante)
        (I) società appartenente al medesimo gruppo
        (II) soggetto terzo, p.e. una banca, SACE

 E) Security Trustee (fiduciario)

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Tecniche di finanziamento (I)
•   Dipendono dalle concrete esigenze della Società Finanziata
    e dalla disponibilità delle Banche

•   Possono essere suddivise in base a diversi criteri:

        A) Durata

        B) Modalità con cui la Società Finanziata può disporre delle
          somme di denaro

        C) Numero di Banche coinvolte

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Tecniche di finanziamento (II)
•   Distinzione in base alla durata:
    A)   A breve termine (da 0 a 18 mesi)
         (I) Apertura di credito semplice o in conto corrente (1842-
            1845 c.c.)
         (II) Anticipazione bancaria (1846-1851 c.c.)
         (III) Factoring
    B)   A lungo termine (oltre 60 mesi)
         (I) Mutuo (1813-1822 c.c.)
         (II) Mutuo di scopo
         (III) Leasing
    C) A medio termine (da 18 a 60 mesi)
         Vi confluiscono gli strumenti dei finanziamenti a breve e
         lungo termine

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Tecniche di finanziamento (III)
•   Distinzione in base alle modalità di disposizione
    A)   Term Loan Facility (Apertura di credito semplice)
         (I)   La Società Finanziata può effettuare uno o più utilizzi
               (Loans o Avances) – un unico prelievo o più prelevamenti
               parziali fino a concorrenza del credito concesso
         (II) può utilizzare il credito una sola volta – gli importi rimborsati
              non possono essere riutilizzati
         (III) rimborso: bullet o piano di ammortamento
    B)   Revolving Facility (Apertura di credito in conto corrente)
         (I)   La Società Finanziata può utilizzare il credito più volte,
               ricostituendo la disponibilità con versamenti – pluralità di utilizzi
         (II) gli importi rimborsati sono riutilizzabili – i prelievi e i versamenti
              avvengono a scadenze prestabilite
         (III) rimborso: alla scadenza di ogni Periodo di Interessi
               (roll-over)

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Tecniche di finanziamento (IV)

•   Distinzione in base al numero di Banche coinvolte
    A)   Bilaterale
         (I) Il finanziamento è concesso da una sola banca
         (II) Il credito concesso è esiguo (per esempio uno scoperto
               su conto corrente)
         (III) Le parti dell’operazione possono comunque essere più di
               due (presenza di un garante)
    B)   Sindacato
         (I) Il finanziamento è concesso da più banche
         (II) Il credito concesso è ingente
         (III) La pluralità di Banche può sussistere al momento della
               stipulazione del finanziamento o essere costituita in un
               secondo momento (pre-closing v. successiva)

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Tecniche di finanziamento (IV)
Sindacazione – principi generali

   A)   Perché si sindaca? concetto di rischio
        (gruppo societario / tipologia di prodotto, progetti)

   B)   Sindacazione Primaria (una volta prima o dopo closing) e
        Secondaria (durante la vita del finanziamento)

   C) Club Deals

   D) Arranger v. Agent; Assenza di solidarietà (ciascuna Banca
      si impegna per se); Majority Lenders; Pro-rata Sharing

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Finanziamento Sindacato (I)

•   Fase pre-mandato
    A) Individuazione dei bisogni della società
    B) Eventuale gara tra le Banche per assicurarsi il ruolo arranger
       (o lead manager)
    C) Stipula del mandato con l’arranger o con i co-arrangers
    D) Information Memorandum (descritto il finanziamento e la
        Società Finanziata e il suo business plan)
    E) Stipula del contratto di finanziamento
        (I) Direct Loan Syndicate: i co-arrangers collocano una
        quota del prestito presso ulteriori banche che non
        diventano parte dell’originario contratto di finanziamento)
        (II) Participation Syndicate: l’arranger cede una quota del prestito a banche
        terze che diventano parte dell’originario contratto di finanziamento)

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Finanziamento Sindacato (II)
•   Fase post-mandato
    A) Roadshow: ciclo di incontri per attrarre nuove banche a far parte del
       sindacato
    B) Bookrunning: fase di vendita del prestito alle banche contattate
       L’ammontare di prestito offerto raramente coincide quello sottoscritto
       dalle banche:
         (I) oversubscription: l’ammontare sottoscritto è maggiore di quello concesso
           alla società
         (II) undersubscription: l’ammontare sottoscritto è minore di quello concesso alla
            società
    C) Definizione dei ruoli all’interno del sindacato: arranger, co-arrangers,
       underwriters, participants, agent
       Arranger e co-arrangers hanno il ruolo più importante. Se il prestito è:
         (I) fully o partially underwritten: devono erogare il finanziamento o una quota
           dello stesso indipendentemente dalla costituzione del sindacato
         (II) best efforts: non assumono alcun impegno riguardo la quantità di prestito
            da erogare

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“BANKING LAWYER”

CLIENT: Can you tell me what your fees are?

BANKING LAWYER: Well, I charge 100 pounds to answer
                three questions.

CLIENT: That's rather steep, isnt'it?

BANKING LAWYER: Yes, now what's your final question?

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Come si arriva alla stipulazione del contratto
di finanziamento

• Due diligence / analisi del credito

• Term sheet

• Mandate e Commitment Letter

• Negoziazione clausole e sottoscrizione

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1. Term Sheet (I)

 • Documento solitamente predisposto dalla Banca

 • Ha carattere non vincolante

  (può essere equiparato ad una lettera di intenti)

 • Riassume i termini principali della transazione

 • Solitamente è allegato alla Commitment Letter

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1. Term Sheet (II)

 • Termini principali della transazione:
  (1) Parti                       (9) Garanzie

  (2) Ammontare del prestito      (10) Reps & Warranties

  (3) Scopo                       (11) Covenants

  (4) Condizioni Sospensive       (12) Events of Default

  (5) Periodo di Utilizzo         (13) Tasse e costi

  (6) Data di Rimborso            (14) Sindacazione

  (7) Tasso di Interessi          (15) Commissioni

  (8) Rimborso Anticipato         (16) Legge e Foro competente

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2. Mandate e Commitment Letter (I)

 • Predisposte dal Lender e sottoscritte da Borrower e Lender
 • Best efforts vs Commitment (contiene un impegno condizionato del
   Lender a concedere il finanziamento)
 • Esclusiva – l’impegno ha validità per un periodo di tempo
   determinato (normalmente 30 gg)
   (se alcune clausole sono in corso di negoziazione il Borrower deve
   assicurarsi che la validità dell’impegno sia procrastinata)
 • Condizioni Sospensive
   (eg due diligence, buon fine dell’acquisizione finanziata)
 • Può essere equiparata ad una proposta irrevocabile 1329 c.c.
 • Solitamente incorpora il Term Sheet

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2. Mandate e Commitment Letter (II)

• Principali Clausole:

(1) Clear Market

(2) Market Flex (sindacazione)

(3) Material Adverse Change :

     (I) Market mac

     (II) Business mac

(4) Commissioni e spese

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3. Negoziazione tipiche clausole del finanziamento (I)

 • Interest

 • Representations and Warranties (Dichiarazioni)

 • Covenants (finanziari + altri impegni)

 • Security (garanzie reali)

 • Repayment (rimborso)

 • Prepayment (rimborso anticipato)

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3. Negoziazione tipiche clausole del finanziamento (II)

 • Cancellation

 • Conditions Precedent

 • Events of Default (eventi rilevanti)

 • Boiler Plate:
    (i) commissioni
    (ii) riservatezza
    (iii) legge applicabile

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Tipiche clausole del finanziamento
•   Rischio della Banca

    A) Strumenti di valutazione:
        (I) business plan della Società Finanziata
        (II) financial model della Società Finanziata

    B) Strumenti di controllo:
        (I) Representations & Warranties
        (II) Financial Covenants
        (III) Altri Covenants - Undertakings

    C) Strumenti di intervento:
        (I) Events of Default
        (II) Acceleration provisions

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1. Interest
 • Remunerazione del rischio della Banca (tasso di interesse;
   commissioni; spese e indennizzi)
  A) Utilisation interest:
      (i) EURIBOR + Margine
      (ii) ad esempio, calcolo trimestrale
      (iii) pagamento all’ultimo giorno di ciascun periodo di calcolo
      (iv) ciascun periodo di calcolo non può eccedere il termine entro cui
           ciascuna rata deve essere versata e in ogni caso il termine entro cui
           il finanziamento deve essere ripagato
      (v) Margin adjustment

  B) Default interest (interessi di mora):
      (i) EURIBOR + Margine + penale
      (ii) calcolo trimestrale
      (iii) utilisation interest incrementato di 1-2 % in ragione di anno
      (iv) L’anatocismo è ammesso nei limiti dell’art. 1283 c.c.
      (v) Legge n. 108/1996 sull’Usura e successive integrazioni

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2. Representations & Warranties
 • Dichiarazioni rese dal Borrower e dall’Obligor/Guarantor se
   presente
 • Inserite nel contratto con lo scopo di permettere alle Banche
   di invocare la risoluzione per inadempimento nel caso in cui
   siano mendaci o non veritiere
 • Il loro scopo è di rivelare al Lender ogni circostanza che
   potrebbe incidere sulla sua decisione di concedere il prestito
 • Si è soliti distinguere tra:
  A) legal representations (capacity, status,validity, no resulting
     breach, ranking)
  B) commercial representations (litigation, winding-up actions,
     other defaults, accounting principles, information, encumbrances,
     environmental)

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2.1 Legal Representations
 • Il Borrower e il Guarantor/Obligor dichiarano:
 A) capacity: di avere la capacità di stipulare e dare esecuzione agli
    atti del finanziamento di cui essi sono parte
 B) status (se persone giuridiche): di essere debitamente costituiti e
    validamente esistenti in base alla legge in cui sono stati costituiti
 C) validity: che ciascuno degli atti di cui essi sono parte è
    legalmente vincolante, valido e suscettibile di esecuzione
 D) no resulting breach: che la stipula e l’esecuzione degli atti di cui
    sono parte non confligge con alcuna disposizione di legge, il
    proprio statuto o atto costitutivo, alcun atto per essi vincolante
 E) ranking: che ogni obbligazione nei confronti del Lender concorra
    almeno parri passu con ogni altra obbligazione che essi hanno
    nei confronti dei creditori non garantiti, salvo che esse debbano
    essere postergate in base a disposizioni di applicazione
    necessaria (disposizioni relative a procedure concorsuali e simili)

                                                                            30
2.2 Commercial Representations
• Il Borrower e il Guarantor/Obligor dichiarano:
A) litigation / winding-up: che pende o è prospettata alcuna causa,
   arbitrato, procedimento amministrativo o di insolvenza (inclusi
   Accordi di Ristrutturazione e Piani di Risanamento)
B) other defaults: che nessun Default, o altro evento che costituisce
   Default in base agli atti del finanziamento è pendente, o risulterà
   dalla stipulazione e/o esecuzione degli atti del finanziamento o di
   qualsiasi altro atto per loro vincolante
C) accounting principles: che il bilancio da essi fornito al Lender è
   stato predisposto conformemente a principi contabili
   internazionali (GAAP)
D) encumbrances: che i beni di loro proprietà a garanzia del
   finanziamento sono liberi da ogni vincolo od onere
E) informations: che tutte le informazioni da essi fornite in relazione
   ad ogni atto del finanziamento sono veritiere, complete ed
   accurate

                                                                        31
3. Covenants (I)

 • Promesse e impegni (Undertakings) del Borrower al Lender

 • Promesse :
  (I) di fare
  (II) di non fare
  (III) del fatto del terzo

 • Permettono al Lender di monitorare e controllare gli assests
   del Borrower e quindi di proteggere il credito

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3. Covenants (II)

 • Vengono resi in relazione a 3 differenti aree:

  A) Financial (liquidity, general risk, management)

  B) Information (comunicazione finanziarie, da rendersi ai soci,
     trasferimenti di azioni, assicurazioni)

  C) Assets (protezione e controllo)

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3.1 Financial Covenants
•   Hanno ad oggetto obiettivi il cui mancato raggiungimento da
    parte del Borrower costituisce un Event of Default
•   I più comuni sono:
A) Minimum net worth: il patrimonio netto (net worth) non deve essere
   inferiore ad una certa soglia
B) PFN / EBIDTA: permanenza di un determinato rapporto tra posizione
   finanziaria netta (PFN) e EBIDTA (Earning Before Interest, Taxes,
   Depreciation and Amortization) – margine operativo lordo
C) Leverage ratio: permanenza di un determinato rapporto tra
   l’indebitamento finanziario netto ed il patrimonio netto (Debt to Equity)
D) Interest cover ratio: permanenza di un determinato rapporto tra il reddito
   operativo aziendale (EBIT: Earning Before Interest and Taxes) ed il tasso
   di interessi del finanziamento (Interest Expense)
E) Debt service cover ratio: permanenza di un determinato rapporto tra il
   redito operativo netto (Net Operating Income) ed il totale delle obbligazioni
   pecuniarie (Total Debt Service)

                                                                                34
3.2 Information Covenants
 • Dalla corretta ricezione di informazioni da parte del Lender
   dipende l’operatività di molte disposizioni del finanziamento
 • Possono avere ad oggetto informazioni:
  A) finanziarie:
    (i)    rendiconti di esercizio (annuali o infrannuali)
    (ii)   contabilità gestionale (che può includere rendiconti dei flussi di
           cassa, rendiconti dei ricavi e previsioni di flussi di cassa futuri
  Certificato annuale rilasciato dagli auditor attestante il rispetto da parte del
  borrower dei financial covenants
  B) da rendersi ai soci:
    (i)    si può prevedere che debbano essere comunicate solo le
           informazioni da rendersi ai soci in base allo statuto
  C) riguardo trasferimenti di azioni
  D) riguardo polizze assicurative

                                                                                35
3.3 Asset Protection Covenants
 • Permettono la conservazione del patrimonio del Borrower
 • Assicurano al Lender che non vi sia un mutamento della
   situazione su cui ha calcolato il rischio del finanziamento
 • Si dividono in:
  A) Positivi:
         (i)   comunicare Default / Potential Default
         (ii) mantenere assicurazioni e licenze
         (iii) consentire accesso alle informazioni
  B) Negativi:
         (i)   negative pledge
         (ii) pari passu ranking
         (iii) non disporre vendita e acquisto di assets
         (iv) non contrarre altri finanziamenti
         (v) non distribuire i dividendi
         (vi) non emettere azioni privilegiate

                                                             36
4. Guarantee e Security (garanzie personali e reali)

• Garanzie richieste dalla Banca a fronte dei finanziamenti “secured”
  (Secutiry Package)

• Alternativamente o cumulativamente:
  (A) Pegno su quote o azioni
  (B) Pegno su altri beni mobili del debitore (conti correnti, IP)
  (C) Pegno crediti / cessione di crediti in garanzia (presenti e/o futuri),
  derivanti da    (i) indennizzi ai sensi dello SPA
          (ii) crediti derivanti dai contratti di hedging
          (iii) crediti commerciali e finanziamenti infragruppo
          (iv) canoni locatizi
  (D) Ipoteca
  (E) Privilegio ex art. 46 T.U.B.
  (F) Fideiussione / Fideiussione omnibus
  (G) Garanzia a prima richiesta / Garanzia bancaria

                                                                          37
5. Repayment (rimborso)

 (A) bullet (in un’unica soluzione)

 (B) baloon

 (C) in instalments (rate) e secondo un piano di ammortamento:
     (i)    metodo italiano: quota capitale costante + interessi decrescenti
     (ii)   metodo americano: interessi pagati periodicamente + capitale
            rimborsato tutto alla scadenza (il debitore provvede alla costituzione
            rateale del capitale presso un’altra banca)
     (iii) metodo francese: rate costanti con capitale e interessi variabili (la
           quota capitale in ogni rata aumenta progressivamente nel tempo,
           mentre la quota di interessi diminuisce proporzionalmente)

 (D) gli interessi vengono calcolati al giorno del pagamento della rata

                                                                                     38
6. Prepayment (rimborso anticipato)

  (A) Voluntary (facoltativo): deve essere consentito dal contratto
         (i) Imputato in modo inversamente proporzionale alla scadenza
             delle rate
         (ii) Di solito viene effettuato solo nel giorno in cui vengono calcolati
              gli interessi
         (iii) Il Borrower deve comunicare la propria volontà di effettuarlo
                (solitamente con anticipo prestabilito: 10/20/30 gg)

  (B) Mandatory (obbligatorio): casi che lo determinano devono essere
      previsti nel contratto e possono essere
         (i) la disposizione di assets fondamentali, eccedente l’ordinaria
             gestione
         (ii) il fatto che il profitto netto ecceda un certo ammontare (eccesso
              di cassa)
         (iii) diminuzione del prezzo dell’oggetto per il cui acquisto il Borrower
               ha richiesto il finanziamento

                                                                                     39
7. Cancellation

 • Consente al Borrower di ridurre la linea di credito che il Lender ha
   messo a disposizione
 • Consente un risparmio delle commitment fees
 • La richiesta deve essere effettuata entro un periodo di tempo
   concordato
 • Comporta di solito il pagamento di una penale (cancellation fees)
 • Il Borrower deve assicurarsi che la cancellation abbia ad oggetto
   una frazione estremamente ridotta (e/o multipli della stessa) del
   credito concesso
 • Nei prestiti sindacati la cancellation viene ridotta pro rata
   (percentualmente) tra tutte le banche in modo da preservare
   l’originaria percentuale di partecipazione delle stesse al prestito
 • Si verifica automaticamente nel caso di Event of Default

                                                                          40
8. Conditions Precedent (I)

 • Presupposti di cui il Borrower deve dimostrare l’esistenza al Lender
   affinché il contratto di finanziamento possa avere effetto
   (condizioni sospensive potestative ordinarie)

 • Solitamente soddisfatti al momento della stipulazione del contratto

 • Si usa distinguere tra presupposti:
  (A) per l’efficacia del contratto (signing)
  (B) per l’efficacia della disponibilità di tutto o parte del finanziamento
      (closing – erogazione e ciascun utilizzo del finanziamento)

                                                                               41
8. Conditions Precedent (II)
• Le principali sono:
  (A)    statuto e atto costitutivo

  (B)    delibera di approvazione da parte del C.d.A. dei termini e delle condizioni
         di finanziamento

  (C)    lista dei soggetti aventi poteri di firma e specimen

  (D)    Director Certificate

  (E)    legal opinion

  (F)    pagamento delle fee

  (G)    polizze assicurative

  (H)    certificati azionari

  (I)    garanzie firmate

  (L)    perfezionamento acquisizione Target

                                                                                       42
8. Condition Precedent (III) - Legal Opinions

 • Sono emesse dagli avvocati sia del Borrower che del Lender
  A) Borrower, riguardano:
        (I) status and incorporation
        (II) corporate powers
        (III) due authorisation / official consents
            (autorizzazioni pubbliche)
        (IV) non-conflicts with laws, constitutional documents or contracts
        (V) litigation

  B) Lender, riguardano:
        (I) legal validity
        (II) enforceability
        (III) application of governing law
        (IV) taxes (aspetti fiscali)

                                                                              43
9. Events of Default (I)

 • Inadempimenti di determinate obbligazioni

 • Non si tratta sempre di inadempimenti in senso stretto
  (funzione di allocazione del rischio)

 • Consentono al Lender di risolvere il contratto anticipatamente
  (clausole risolutive espresse ex 1456 c.c.)

                                                                44
9. Events of Default (II)
 • Generalmente sono:
  (A)   Ritardo di pagamenti (fees, spese, costi, interessi, capitale)
  (B)   Representations and warranties mendaci
  (C)   Inadempimento dei covenants
  (D)   Cross default (inadempimento da parte del debitore di altro contratto)
  (E)   Cross default intra-gruppo (inadempimento di un contratto da parte
        di altra società del gruppo)
  (F)   Change of business
  (G)   Change of control
  (H)   Insolvenza
  (I)   Citazione a giudizio
  (L)   Material Adverse Change (rilevante cambiamento nella posizione del
        Borrower, o verificarsi di circostanze tali da compromettere la
        capacità di adempiere al contratto)

                                                                             45
10. Boiler Plate and Miscellaneous Clauses
 • Increased Costs

 • Taxes (eg IVA)

 • Costs and expenses

 • Fees

 • Remedies, waivers, partial invalidity and amendments

 • Governing Law and Jurisdiction

 • Miscellaneous (set-off, illegality, notices)

                                                          46
“Nei momenti di crisi raddoppia la vitalità negli uomini,
o forse in soldoni: gli uomini cominciano a vivere
appieno solo quando si trovano con le spalle al muro”

                          Paul Auster, Il libro delle illusioni, 2002

                                                                47
Le 5 domande della crisi

   1. Cos’è la crisi?

   2. Quali sono i sintomi della crisi?

   3. Quali sono le cause della crisi?

   4. La crisi c’è!

   5. Quali soluzioni ci sono rispetto alla crisi?

                                                     48
Cos’è la crisi?

 Possiamo individuare due tipologie di crisi

 •   Crisi finanziaria: incide sullo squilibrio tra cash inflows e
     cash outflows

 •   Crisi patologica: incide sulla stessa          capacità    di
     prosecuzione dell’attività imprenditoriale

                                                                 49
Sintomi della crisi

Ø Squilibrio finanziario: indica uno stato di difficoltà per l’impresa
  a far fronte alle esigenze finanziarie

Ø Inadempimento: indica uno stato di impossibilità temporanea ad
  adempiere alle obbligazioni assunte

Ø Insolvenza: uno stato         avanzato di crisi, potenzialmente
  irreversibile, costituto da una impossibilità costante e protratta
  nel tempo ad adempiere alle proprie obbligazioni

                                                                         50
Cause della crisi

• Fattori interni (mala gestio, errate scelte strategiche)

• Fattori esterni

  Il primo campanello di allarme nella crisi di un’azienda è il calo di
  attività, causato da una congiuntura sfavorevole che riguarda: la
  contrazione dei consumi reali, gli inasprimenti fiscali e problemi
  occupazionali

                                                                          51
La crisi c’è!

Il cappio della crisi è troppo stretto: l’anno 2012 è peggiore del 2008.

Ecco i dati registrati dall’Osservatorio sulle crisi di impresa di Cerved Group:

•   200 le imprese che ogni giorno escono dal mercato

•   9.000 fallimenti dichiarati

•   1.500 procedure concorsuali non fallimentari

•   45.000 liquidazioni

•   dal 1 gennaio 2013 al 15 aprile hanno fatto richiesta di fallimento già 4.485
    società (+ 13% rispetto al 2012)

Il dato più allarmante è che chiudono anche “le imprese in grado di creare
ricchezza” come ha dichiarato Gianandrea de Bernardis, amministratore
delegato del Gruppo Cerved

                                                                                   52
Quali soluzioni ci sono rispetto alla crisi?

L’imprenditore deve valutare se l’impresa abbia o meno la capacità di
proseguire la propria attività. Tale valutazione si basa non solo sui dati
che emergono dal bilancio d’azienda, ma anche sull’individuazione del
più adatto strumento di soluzione della crisi

Inversione di tendenza:
Le riforme della legge fallimentare mostrano una
inclinazione nel preferire soluzioni negoziali
della crisi di impresa
Il fallimento assume una connotazione del tutto residuale
Il legislatore italiano, sulla base degli indicatori mutuati dal Chapter 11,
manifesta una chiara volontà di voler favorire la prosecuzione dell’attività
di impresa, seppure con modalità differenti, piuttosto che dichiararne il
fallimento

                                                                               53
Normativa di riferimento

• R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare)

• D.L. 14 marzo 2005 n. 35 (decreto competitività) conv. in
  Legge 14 maggio 2005 n. 80

• D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 (riforma della disciplina delle
  procedure concorsuali)

• D. Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 (decreto correttivo)

• D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (decreto anti-crisi) conv. in
  Legge 28 gennaio 2009 n. 2

                                                                54
Normativa di riferimento

• Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 (manovra correttiva)
  conv. in Legge 30 luglio 2010 n. 122

• Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (composizione della crisi da
  sovraindebitamento)

• Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (decreto sviluppo) conv.
  in Legge 7 agosto 2012 n. 134

                                                                55
Evoluzione normativa del diritto fallimentare

• La legge fallimentare (R.D. 267/1942 ) non esaurisce l’intera disciplina
  della procedura fallimentare

• Norme sul fallimento anche nel codice civile (ad esempio agli articoli 2119,
  2288, 2308 c.c.), nella legge cambiaria, nella legge sull’assegno bancario,
  nel codice della navigazione ecc.

• Dopo oltre 60 anni, in considerazione dell’evoluzione socio economica del
  paese, la legge fallimentare, nella sua originaria formulazione, si
  dimostrava ormai inadeguata

• Tra il 2005 e il 2012 il legislatore è intervenuto con numerose modifiche
  normative

                                                                              56
D.L 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L 7 agosto 2012 n. 134

• L’art. 33 sotto la rubrica “Revisione della legge fallimentare per
  favorire la continuità aziendale” ha apportato una serie di modifiche
  al R.D. 267/1942:

 (i) ridisegnati i compiti del professionista attestatore, che deve essere
     designato dal debitore e soprattutto indipendente

 (ii) introduzione del c.d. “concordato in bianco” o “ con riserva”

 (iii) introduzione del “concordato con continuità aziendale”

 (iv) estensione della prededucibilità della nuova finanza

 (v) modifiche al T.u.i.r. in materia di sopravvenienze attive e deducibilità delle
     perdite sui crediti

                                                                                      57
RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
Ø Piano di risanamento: risanamento dell’esposizione debitoria e riequilibrio della
  situazione finanziaria e reddituale
Ø Ristrutturazione del debito: rinegoziazione dei termini dell’esposizione finanziaria
Ø Concordato preventivo: procedura concorsuale attraverso la quale l’imprenditore
  cerca un accordo con i creditori per non essere dichiarato fallito
Ø Concordato in continuità aziendale: prevede, in seguito alla domanda di
  concordato, la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione
  dell’azienda in esercizio o il conferimento in una o più società

FALLIMENTO
Ø Procedura concorsuale che sancisce lo stato di insolvenza a cui segue la nomina di
  un curatore fallimentare per la liquidazione dei beni aziendali e la seguente
  soddisfazione (quasi sempre parziale) dei creditori

Date le ripercussioni sull’intero sistema economico, il fallimento aziendale è visto
come una perdita netta per l’economia. Il Legislatore ha previsto strumenti
alternativi, volti alla risoluzione della crisi aziendale

                                                                                     58
Lo “stato di crisi” dell’impresa – Quando?

• situazione nella quale, pur non essendovi inadempimenti, vi è
  un affanno economico-finanziario così profondo e strutturale
  da rendere impossibile la prosecuzione della normale attività
  economica, da rendere probabile, qualora non si intervenga,
  lo stato di insolvenza

• situazione (temporanea) in cui il debitore è in grado di
  adempiere debiti scaduti ma è probabile che non sia in grado
  di adempiere quelli che scadranno

• comprende anche lo “stato di insolvenza”

                                                                 59
Processi flessibili di ristrutturazione per risolvere la
crisi d’impresa (I)

1. Piano di “risanamento” (art. 67, comma 3, lettera d), L.F.)
2. Accordo di “ristrutturazione” (art. 182-bis L.F.)
3. Concordato preventivo (artt. 160 – 186 L.F.)

    Cosa hanno in comune?
    Sono processi volti a fronteggiare la crisi transitoria/reversibile
    dell’impresa

    [crescita di gravità della situazione e complessità della procedura]

                                                                           60
Processi flessibili di ristrutturazione per risolvere
la crisi d’impresa (II)
• Piano di risanamento
  A) strumento volto al risanamento della posizione debitoria e riequilibrio
     finanziario
  B) predisposto da azienda in crisi - non consiste necessariamente in
     un accordo con i creditori (può avere natura unilaterale)
  C) non è sottoposto ad un controllo pubblicistico
• Accordo di ristrutturazione
  A) strumento volto alla ristrutturazione del debito
  B) consiste in un accordo con i creditori (omologato ma non controllato)
  C) sottoposto ad un controllo pubblicistico
     (procedura concorsuale? concordato minore?)
• Concordato preventivo
  A) strumento volto a fronteggiare qualsiasi fenomeno di financial distress
  B) consiste in un accordo (omologato) con i creditori
  C) sottoposto ad un controllo pubblicistico (procedura concorsuale)

                                                                               61
Piano di risanamento – Cos’è?

• Non necessita di una approvazione da parte della totalità dei creditori

• Può essere predisposto unilateralmente da parte dell’imprenditore

• Può essere oggetto di un accordo con una parte dei creditori

• L’imprenditore può concordare piani diversi con differenti creditori

• Può avere il contenuto più vario possibile purché persegua gli obiettivi
  del risanamento dell’esposizione debitoria e della situazione finanziaria

• La idoneità al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra deve essere
  attestata da un professionista indipendente nominato dal debitore

• Non necessita di un controllo da parte del Tribunale

                                                                            62
Accordo di ristrutturazione – Cos’è?
Si compone di 2 distinte fasi:

A)   stragiudiziale: negoziazione e raggiungimento dell’accordo
     tra imprenditore e creditori relativo alla soddisfazione di
     quest’ultimi
     (i)   l’accordo deve essere stipulato con i creditori che rappresentano
           almeno il 60% dei crediti totali (maggioranza per somme / anche 1
           solo creditore – indipendentemente dalla natura chirografaria o
           privilegiata)
     (ii) il contenuto dell’accordo non è precisato dalla legge e quindi è
           liberamente deciso dalle parti
     (iii) creditori diversi da quelli con cui è raggiunto l’accordo devono essere
           pagati integralmente entro 120 giorni dalla scadenza dei loro crediti o
           (in caso di crediti già scaduti) dall’omologazione dell’accordo

B)   giudiziale: si risolve nel vero e proprio giudizio di omologazione
     da parte del Tribunale

                                                                                63
Concordato preventivo (I) – Cos’è?

• Per i creditori: è uno strumento giurisdizionale volto a tutelare i
  propri crediti non soddisfatti

• Per l’imprenditore: è uno strumento volto a fronteggiare qualsiasi
  fenomeno di financial distress, lieve e grave

• È una procedura avente connotazioni privatistiche in cui sono
  riscontrabili alcuni profili pubblicistici
  soggezione a pubblicità e a controllo giurisdizionale:
 (i)    domanda mediante ricorso al Tribunale – deve essere allegato un
        piano finalizzato alla “ristrutturazione dei debiti” e/o alla “soddisfazione
        dei creditori” “attraverso qualsiasi forma”
 (ii)   adunanza dei creditori – voto in merito all’accettazione della proposta
        concordataria (vincola anche i creditori che non l’hanno approvato)

                                                                                   64
Concordato preventivo (II) – Cos’è?

• Non esistono più i 2 modelli tipici di concordato:
 A) con garanzia
 B) con cessione dei beni ai creditori

• Non ha un contenuto predeterminato - può contemplare
  diverse soluzioni finanziarie e/o patrimoniali:
 A) la cessione dei beni
 B) l’accollo
 C) altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai
    creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote,
    ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti
    finanziari e titoli di debito

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Presupposti “oggettivi” per l’accesso
• Piano di risanamento
 A) stato di difficoltà transitoria, di mero declino economico gestibile
    all’interno dell’impresa, senza necessità di coinvolgere i creditori
    (crisi più lieve)
 B) predisposizione del piano

• Accordo di ristrutturazione – nuova configurazione dell’istituto
 A) introduzione della nozione di “stato di crisi”
 B) presentazione del piano

• Concordato preventivo – nuova configurazione dell’istituto
 A) introduzione della nozione di “stato di crisi”
 B) presentazione del piano

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Presupposti “soggettivi” per l’accesso
• Concordato preventivo e Accordo di ristrutturazione
 A) possedere lo status di imprenditore commerciale (articolo 2082-2195 c.c.)
 B) essere al di sopra della soglia di fallibilità (fallibile):
        (I) aver avuto, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza
              di concordato / dell’accordo di ristrutturazione o dall'inizio
              dell'attività, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo
              annuo superiore ad € 300.000
        (II) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei 3 esercizi antecedenti
              la data di deposito dell'istanza di concordato / dell’accordo di
              ristrutturazione o dall'inizio dell’attività, ricavi lordi per un ammontare
              complessivo annuo superiore ad € 200.000
        (III) avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad €
               500.000
• Piano di risanamento
 A) solo imprenditore fallibile vs. chiunque possegga lo status di imprenditore

                                                                                      67
Elementi comuni (I) – Esenzione da revocatoria

L’art. 67, c. 3, lettere d) ed e) prevede l’esenzione per gli atti, i
pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché
posti in essere in esecuzione:

A) di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
   esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio
   della sua situazione finanziaria

B)   di un accordo di ristrutturazione omologato ex dell'art. 182-bis

C) di un concordato preventivo

                                                                        68
Elementi comuni (II) – Predisposizione di un piano
       A) non ha contenuto predeterminato in quanto finalizzato a:
         (i)    risolvere situazioni di financial distress, non tipizzabili a priori
                (concordato)
         (ii) ristrutturare il debito (accordo di ristrutturazione)
         (iii) risanare esposizione debitoria e situazione finanziaria
               (accordo di risanamento)

       B) si articola solitamente lungo 2 direttrici differenti *:
         (i)  da un lato, contiene misure volte ad una ristrutturazione generale
              dell’impresa (che comprendono anche una ridefinizione
              dell’esposizione debitoria)
         (ii) dall’altro, contiene previsioni dirette ad un risanamento e rilancio
              dell’impresa

*concettualmente ristrutturazione e risanamento devono essere tenuti distinti, ma in
pratica finiscono per intrecciarsi cosi profondamente che diviene difficile stabilire se una
previsione contenuta nel piano sia finalizzata alla ristrutturazione o al risanamento

                                                                                               69
Elementi comuni (III) – Schema di un piano
• Analisi del quadro esterno/interno
  -       influenze rilevanti dell’ambiente esterno
  -       analisi delle cause della crisi
  -       punti di forza e fattori di debolezza

• Strategie di tournaround
  -       obiettivi di stabilizzazione immediata
  -       interventi nell’area finanziaria

• Assetto finale da realizzare
  -       aree di business coltivate
  -       posizionamento in termini di prodotti/mercati

• Interventi da effettuare:
  -       nelle diverse aree operative
          (natura ed obiettivi specifici e azioni da intraprendere
  -       nella sfera patrimoniale e finanziaria
          (accordi con i creditori e conseguente piano di rientro)

• Strumenti di controllo (meccanismi e revisione del piano)

                                                                     70
Elementi comuni (IV) – Possibili interventi
A) Asset restructuring (tagli di spese, affitto di azienda o di ramo
   d’azienda, cessioni, fusioni, scissioni)

B) Debt restructuring
   (i) dilazioni di pagamento, rimodulazione degli interessi, moratoria
   (ii) riduzione dei crediti, postergazione, remissione dei debiti
   (iii) impegno a non iniziare azioni esecutive
   (iv) erogazione di nuova finanza
   (v) conversione dei crediti in capitale (azioni, obbligazioni convertibili, strumenti
         finanziari partecipativi) o in titoli di debito (obbligazioni, strumenti finanziari non
         partecipativi)
   (vi) impegno a sottoscrive aumenti di capitale
   (vii) impegno al mutamento della compagine aziendale
   (viii) obblighi informativi e di comunicazione
   (ix) rispetto di di determinati indici economico finanziari

C) Finalità di salvataggio vs liquidazione ?

                                                                                                   71
Elementi comuni (V) – Relazione del professionista
•   Il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un
    professionista con determinati requisiti che attesti:
     (i)    la veridicità dei dati aziendali
     (ii)   la fattibilità/attuabilità del piano (giudizio prognostico)
            (prima del D.L. 83/2012 per il piano di risanamento la “ragionevolezza”)

•   La relazione riveste un’importanza fondamentale perché:
     (i)    è condizione senza la quale non sussiste la inoperatività della
            revocatoria fallimentare (protezione dalla revocatoria)
     (ii)   consente ai creditori di comprendere il piano nei minimi dettagli: è
            elemento che concorre in maniera determinante alla formazione
            della loro volontà in merito alla accettazione o meno della
            proposta avanzata dal debitore

•   Necessità di una nuova relazione in caso di modifiche
    sostanziali del piano (nuovo art. 161, modificato dal D.L. 83/2012 )

                                                                                       72
Elementi comuni (VI) – Requisiti del professionista

•   Il professionista attestatore deve:

    A) essere iscritto nel registro dei revisori legali

    B) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere
       a) e b) L.F. per la nomina a curatore

    C) possedere determinati requisiti di indipendenza:
     (i)     insussistenza delle circostanze di cui all’articolo 2399 c.c.
     (ii)    assenza di legami personali/professionali con l’impresa o con
             coloro che hanno interesse nell’operazione di risanamento
     (iii)   assenza negli ultimi 5 anni di attività di lavoro autonomo o
             subordinato in favore del debitore
     (iv)    assenza negli ultimi 5 anni di partecipazione agli organi di
             amministrazione o di controllo del debitore

                                                                             73
Alcune questioni pratiche:

1. Finanziamento alle imprese in crisi

2. Operazioni sul capitale

3. Concessione abusiva del credito

4. Profili penalistici

                                         74
1. Finanziamento ad imprese in crisi

Possiamo distinguere tra:

A)   “Nuova finanza” concessa in esecuzione del piano di risanamento attestato,
     dell’accordo di ristrutturazione o del concordato preventivo omologati

B)   “Finanza ponte” concessa in funzione (prima) della domanda di ammissione
     alla procedura di concordato o di omologazione dell’accordo di
     ristrutturazione

C)   “Finanza interinale” concessa nel corso della procedura (D.L. 83/2012)

     È essenziale affinché l’impresa in ristrutturazione possa conservare
     prospettive di continuità aziendale

                                                                              75
A. Nuova finanza in “esecuzione”

•   In caso di insuccesso :

    1. protezione da azione revocatoria per garanzie acquisite e
         pagamenti effettuati per il rimborso di un finanziamento
         previsto nel piano attestato, nell’accordo di ristrutturazione o
         nel concordato preventivo omologati (art. 67, c. 3, lett. d ed f)

    2.   prededucibilità (priority claim) dei crediti derivanti da
         finanziamenti effettuati in esecuzione del concordato
         preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
         omologati (182-quater)

                                                                             76
B. Finanza ponte

•   Non beneficia dell’esenzione da revocatoria perché non
    può essere considerato effettuato “in esecuzione”

•   Sono parificati ai prededucibili i crediti derivanti da
    finanziamenti effettuati in “funzione” della presentazione
    della domanda di ammissione al concordato preventivo o
    di omologazione dell’accordo qualora:
    (i) la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con
        cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato
    (ii) l’accordo di ristrutturazione sia effettivamente omologato

                                                                           77
B. Finanza ponte – Best practices piano di
risanamento
Linee Guida Assonime, CNDCEC, Università di Firenze (2010)
individuano alcune best practices per il finanziamento ponte, che
dovrebbe:
(i)     essere giustificato dall’esigenza di garantire la continuità aziendale o di evitare
        gravi danni (ad es., consentire il pagamento dei dipendenti e dei fornitori, delle
        imposte e dei contributi previdenziali)

(ii)    coprire il solo periodo necessario al perfezionamento di uno degli strumenti di
        risanamento previsti dalla legge (piano attestato, accordo di ristrutturazione dei
        debiti, concordato preventivo)

(iii)   essere effettuato mediante la concessione (o il mantenimento) di linee di credito
        autoliquidanti se erogato da banche o altri intermediari (essendovi spazio anche
        per interventi di azionisti o investitori non bancari)

(iv)    non comportare il rilascio di garanzie da parte dell’impresa

(v)     essere subordinato ad una valutazione di stretta funzionalità ad un piano che sia
        in corso di avanzata elaborazione e all’esistenza di un serio pericolo di pregiudizio
        che deriverebbe dal ritardo nell’erogazione del finanziamento

                                                                                                78
Finanziamento soci

Prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai
soci in “esecuzione” e in “funzione” del concordato preventivo o
dell’accordo di ristrutturazione
(ii)    fino a concorrenza dell’80% del loro ammontare per i soci
        esistenti
(iii)   100% quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in
        esecuzione dell'accordo o del concordato

in deroga alla disciplina della postergazione dei finanziamenti ex
artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

                                                                          79
C. Finanza interinale – nuovo art. 182 quinquies

• Il debitore che presenta una domanda di ammissione al
  concordato preventivo o di omologazione di un accordo di
  ristrutturazione o una proposta di accordo può chiedere al
  Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti,
  prededucibili se un professionista attesta che essi sono
  funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

• L'autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati
  soltanto per tipologia ed entità e non ancora oggetto di trattative

• Il Tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o
  ipoteca a garanzia di tali finanziamenti

• Prededucibilità ex art. 111 L.F.

                                                                        80
2. Operazioni sul capitale

•   Nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda di
    ammissione al concordato preventivo o di omologazione
    dell’accordo di ristrutturazione o della proposta di accordo e
    l’omologazione medesima,in caso di perdita totale o
    parziale del capitale sociale non applicabilità degli obblighi
    codicistici inerenti

    (i)   la ricostituzione del capitale sociale
    (ii) lo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale

    (nuovo articolo 182-sexies L.F., introdotto dal D.L.83/2012)

                                                                         81
3. Concessione abusiva del credito (I)

•   “Erogazione di finanziamento da parte di una banca ad
    un'impresa che essa sa insolvente, compiuta al fine di ingenerare
    nei terzi l'opinione erronea della solidità dell'impresa finanziata”
    (Cass. Sez. Un. 7029/2006):

•   La banca è responsabile anche se compie un'attività che, di per
    sé, è lecita ma diventa illecita perché:
    (i)    favorisce una falsa apparenza di solidità dell'impresa finanziata
    (ii)   produce opacità nel mercato
    (iii) provoca scelte irrazionali da parte dei suoi creditori che sono indotti a
          non avvalersi di poteri di autotutela del credito o a diventare partner
          contrattuali di un'impresa di cui ignorano la crisi
    se ha assunto una condotta imprudente o colpevole erogando un
    fido ad un’impresa sapendo (o avendo dovuto sapere) che essa
    era insolvente (illecito extracontrattuale ex 2043 c.c.)

                                                                                  82
3. Concessione abusiva del credito (II)

•   Modifica dei connotati oggettivi di tale illecito nel mutato
    contesto normativo?

•   Presupposti di realizzazione nell’ambito di un piano di
    risanamento sono:
    (i)    violazione   delle   regole   sulla   valutazione   del   merito
           creditizio
    (ii)   condizione di crisi del soggetto finanziato

N.B.       la L.F. incentiva la contrattazione con l'impresa in crisi
           ma il programma di risanamento deve essere
           ragionevole e fattibile (art. 67, c. 3, lett. d): sarebbe
           così esclusa l'abusività della concessione di credito

                                                                          83
4. Profili penalistici (I)

•   La Legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del D.L. 31
    maggio 2010 n. 78, ha introdotto l’art. 217-bis L.F.:

    le disposizioni di cui all’art 216, c. 3 (bancarotta preferenziale) e
    217 (bancarotta semplice) non si applicano ai pagamenti e alle
    operazioni compiuti in esecuzione di un:
    -   concordato preventivo
    -   accordo di ristrutturazione
    -   piano di risanamento
    -   ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a
        norma dell’articolo 182-quinquies

                                                                              84
4. Profili penalistici (II) – responsabilità del professionista

    •   Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ha introdotto una nuova figura di
        illecito penale, il delitto di falsità in attestazioni e relazioni
        (art. 236-bis):

        (i)   responsabilità penale del professionista che nelle relazioni o
              attestazioni di cui agli articoli 67, c. 3, lett. d), 161, c. 3, 182-bis,
              182-quinquies e 186-bis abbia esposto informazioni false o
              abbia omesso di riferire informazioni rilevanti

        (ii) punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da
             50.000 a 100.000 euro

                                                                                    85
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