"I BAMBINI SPECIALI": CONOSCERE PER PROGETTARE - A.S. 2017-2018 Istituto Comprensivo Libero Andreotti Incontri di aggiornamento per il personale ...
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Istituto Comprensivo Libero Andreotti A.S. 2017-2018 Incontri di aggiornamento per il personale docente 28 novembre 2017 “I BAMBINI SPECIALI”: CONOSCERE PER PROGETTARE Dr.ssa Marta Lilith Venturi Psicologa- Psicoterapeuta Associazione Agrabah ONLUS
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 1° incontro (06/11/2017) Presentazione docente e Applied Behavior Analysis Spiegazione presentazione docenti e compilazione Definizione diagnostica di: - Disabilità Intellettiva - Sindrome di Down - Disturbo da Deficit di attenzione/ iperattività - Disturbi di spettro autistico Spazio per le domande 2 ° incontro (13/11/2017) Riassunto delle puntate precedenti… Il comportamento funzionale: facciamo luce nella nebbia…. Interventi comportamentali per incrementare il repertorio del bambino Interventi di gestione dei comportamenti problema 3 ° incontro (21/11/2017) Riassunto delle puntate precedenti… La comunicazione funzionale: dare voce a chi non ce l’ha Interventi per incrementare le abilità comunicative funzionali Curriculum dello studente 4°incontro (28/11/2017) Riassunto della puntata precedente….. I bambini “speciali”: conoscere per progettare….. PEI: Piano Educativo Individualizzato e legislazioni varie…. Questi sconosciuti…
LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ Promulgata dall'ONU nel 2007, la convenzione si richiama esplicitamente a diversi principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: non discriminazione, eguaglianza, pari opportunità, rispetto dell'identità individuale. Si compone di 50 articoli, dei quali i primi 30 si incentrano sui diritti fondamentali (associazionismo, diritto di cura, diritto alla formazione personale, ecc.), mentre gli altri 20 riguardano le strategie operative atte a promuovere la cultura della disabilità. La prima cosa che risulta evidente dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità è che manca una definizione chiara del concetto di disabilità, preferendo parlare, piuttosto, di persone disabili. Questo perché manca ancora, a livello internazionale, un'univoca e coerente definizione del concetto di "disabilità" (nonostante l'adozione dell'ICF), della quale pur si sente la necessità, in quanto basilare per qualsiasi strategia di ricerca e di pianificazione politica.
LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ L'articolo 1 parla esplicitamente di persone disabili, definendole come "coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, intellettiva o sensoriale la cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento alla loro piena ed effettiva partecipazione nella società, sulla base dell'uguaglianza con gli altri”. Inoltre l'articolo definisce lo scopo stesso della Convenzione, che è quello di promuovere tutti i diritti delle persone disabili al fine di assicurare uno stato di uguaglianza. Anche l'articolo 3 è fondamentale, perché indica i principi stessi entro i quali la Convenzione si muove, elencandoli esplicitamente: • il rispetto della persona nelle sue scelte di autodeterminazione; • la non discriminazione; • l'integrazione sociale; • l'accettazione delle condizioni di diversità della persona disabile; • rispetto delle pari opportunità e dell'uguaglianza tra uomini e donne; • l'accessibilità; • il rispetto dello sviluppo dei bambini disabili.
LEGGE 104 DEL 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili" È ancora oggi il riferimento normativo più importante. Definisce: • il quadro istituzionale • gli interventi necessari a garantire tali diritti • i diritti della persona disabile • le competenze dei diversi Enti: a. all’ASL compete l’intervento clinico e riabilitativo b.all’Ente Locale (Comune-Provincia)l’assistenza specialistica c. alla scuola l’educazione, l’istruzione e l’assistenza di base
ARTICOLI DI NOSTRO INTERESSE LEGGE 104/92 Art. 3 Soggetti aventi diritto Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale Art.12 Diritto all'educazione e all'istruzione Art.13 Integrazione scolastica Art. 16 Valutazione e prove d’esame
LEGGE 104, ARTICOLO 3 COMMA 1,2 E 3: COSA DICE LA NORMATIVA L’articolo 3 comma 1 della legge 104 del ‘92 indica con precisione chi è il cittadino con handicap. La normativa infatti dice: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.” L’articolo 3 comma 3 della legge 104 sottolinea che, nel momento in cui, la minorazione fisica, o le minorazioni fisiche, richiedano interventi assistenziali permanenti (poiché viene a mancare l’autonomia individuale correlata all’età) la già comprovata situazione di handicap assume la cosiddetta connotazione di “gravità”. Con il comma 2 della legge 104/92 è stabilito che, in base “alla natura e alla consistenza della minorazione” i cittadini ai quali è riconosciuta una situazione di handicap hanno diritto a differenti prestazioni.
ART. 8 L.104/92: INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE SOCIALE L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita; b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale; c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente; e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati; g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici; h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la de-istituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato; j) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. k) Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; l) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
ART. 12 L. 104/92: DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE • Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido … E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni della scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. • L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. • All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale • Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
ART. 13 L. 104/92: INTEGRAZIONE SCOLASTICA L'integrazione scolastica si realizza anche attraverso: • la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio- assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati • A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma (L. n. 142/90) • La dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi…ausili tecnici • La sperimentazione • L’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con handicap fisici o sensoriali • Sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati
LA SCUOLA Il Dirigente Scolastico presiede i gruppi di lavoro e promuove i progetti dedicati all’integrazione: • I docenti disciplinari e di sostegno, cui è affidato l’alunno, progettano e conducono insieme l’attività didattica, anche individualizzata, facilitandone l’integrazione nella classe • I compagni di classe sono quella risorsa silente che va utilizzata con funzione di tutoraggio e per favorire il passaggio delle conoscenze tra pari
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, di interclasse e dei collegi dei docenti.
L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa: “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma 5 del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”. Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono: “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”. Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi: • I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano o no certificati; • Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”. • N.B. Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.
IL COLLABORATORE SCOLASTICO (C.M. 3390 DEL 30/11/01) Svolge compiti di assistenza di base • Fornisce l’aiuto materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola. • Agevola, inoltre, gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, l’accompagnamento all’entrata e all’uscita dalla scuola e svolge attività di cura dell’igiene personale e assistenza materiale al momento del pasto
ASSISTENTE SPECIALISTICO Chi è? • E’ un operatore dell’Area Servizi Sociali, interviene per l’autonomia, per la comunicazione e agevola la relazione, cercando di generalizzare le abilità apprese nei vari contesti di vita Che cosa fa? • Dipende dalla disabilità dell’alunno, in generale - favorisce l’autonomia personale, motoria e relazionale - collabora con l’insegnante per individuare i bisogni dell’alunno
QUANDO VIENE ASSEGNATO L’ASSISTENTE SPECIALISTICO? • disabilità con gravi difficoltà motorie • deficit psichico grave e non autosufficienza nell’orientamento spazio-temporale e per eseguire compiti minimi • disabilità con psicosi grave, autismo, con difficoltà comportamentali ed esigenza di supporto assistenziale costante • disabilità caratterizzata da incontinenza • disabilità sensoriale
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) Questa legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti delegati che dovranno avere come obiettivi la «promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità» e il «riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione». L'inclusione scolastica (artt. 1 e 2) Vi si ribadisce che l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e si realizza nell'identità stessa dell'istituzione scolastica, impegnandone quindi tutte le componenti, ciascuna delle quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorre ad assicurare il successo formativo degli studenti.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) Tra le importanti novità previste nel provvedimento vi è l’introduzione, nel processo di valutazione delle istituzioni scolastiche, di quello che viene definito “livello di inclusività”. Ogni scuola dovrà predisporre, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), un Piano specifico per l’inclusione per il quale vengono definiti modalità e contenuti e che, per la prima volta, rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione. Il Decreto Legislativo prevede, quindi, la misurazione della qualità dell’inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole. Come chiarisce il MIUR nelle schede di approfondimento sui Decreti attuativi della Buona Scuola, per la prima volta nei processi di valutazione delle scuole si terrà conto, attraverso la definizione di specifici indicatori, del “livello di inclusività” raggiunto da ciascuna istituzione scolastica.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) Nell’art.4 del provvedimento approvato, avente come oggetto la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, si stabilisce che questa valutazione è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Nel DPR citato, all’art.6 si stabilisce, infatti, che il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa sulla base di specifici protocolli di valutazione nelle seguenti fasi: a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche b) valutazione esterna c) azioni di miglioramento d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) a) livello di inclusività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione; d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) Gli indicatori utilizzati per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica di ogni scuola, vengono definiti, quindi, dall’INVALSI in collaborazione con l’Osservatorio per l’inclusione scolastica istituito nell’art.15 del decreto, dove nel comma 1 si stabilisce, infatti, quanto segue: “È istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, che si raccorda con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) Nuove certificazioni, più continuità didattica per i precari. Dal prossimo settembre la scuola italiana dovrà fare i conti con il nuovo sistema per l’insegnamento di sostegno, varato con l’approvazione dell’ultima parte della riforma. Le incognite sono dietro l’angolo: un iter burocratico diverso, dove non saranno più le scuole ad avere l’ultima parola; il mancato automatismo fra disabilità grave e massimo di ore di sostegno, che secondo i sindacati rischia di portare a un taglio dell’assistenza. Le famiglie avranno ancora a disposizione l’arma dei ricorsi in tribunale, visto che l’assegnazione delle risorse avverrà sulla base di documenti oggettivi. E gli insegnanti continueranno ad essere vincolati sul posto di sostegno per soli 5 anni, dopo cui potranno chiedere il trasferimento sulla cattedra comune, e non 10 anni come invece voleva il Miur. Per ottenerla, infatti, si punterà sulla possibilità di proroga dei supplenti fino ad un massimo di tre anni nella stessa scuola.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) Cambia l’iter di certificazione e assegnazione delle ore di sostegno: d’ora in poi le commissioni valuteranno il “profilo di funzionamento“, in cui la disabilità in senso stretto viene abbinata al contesto scolastico di inserimento. Un concetto più complesso e moderno, in cui le condizioni favorevoli o sfavorevoli che i ragazzi trovano negli istituti sono determinanti per la quantificazione del bisogno di assistenza. Un disabile grave, insomma, se trova un ambiente ideale potrebbe anche non avere diritto alla cattedra completa; e viceversa un alunno con un deficit lieve, il cui inserimento però è problematico, ricevere assistenza piena. A cambiare davvero sarà il percorso di formazione dei docenti (con più esami all’università sulla pedagogia speciale). E la possibilità per i supplenti di essere confermati fino a tre anni nella stessa scuola, per seguire il percorso di formazione dello studente disabile. Una grande novità, di cui studenti e insegnanti precari beneficeranno insieme.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) La riforma introduce un nuovo documento, ossia la valutazione diagnostico- funzionale, e conferma gli altri quali il Piano educativo individualizzato e il Progetto individuale (su richiesta della famiglia). VALUTAZIONE DIAGNOSTICO-FUNZIONALE La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come leggiamo all’articolo 5 dello schema di decreto. A tal fine, all’articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “All’accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEl) che è parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. (indicavano i soggetti preposti alla verifica del profilo dinamico-funzionale, i compiti delle unità sanitarie locali e i periodi di aggiornamento del profilo).
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) Criteri, contenuti e modalità di redazione della valutazione diagnostico – funzionale saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute d’intesa con il Miur, il Mef, il Ministero del lavoro, il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il Decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. La valutazione diagnostico – funzionale è redatta dalla Commissione medica che accerta la disabilità, integrata da un terapista della riabilitazione, un operatore sociale e un docente con competenze in materia di disabilità, nominato dall’USR tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, previsti dalla legge 107, articolo 1- comma 65. L’integrazione della Commissione è possibile nell’ambito delle risorse disponibili, quindi senza aggravio di spesa. Sottolineiamo che le Commissioni mediche per l’accertamento della disabilità in età evolutiva dell’alunno sono modificate dallo schema di decreto e saranno costituite da un medico legale (che ne assumerà la Presidenza), un pediatra, un neuropsichiatra infantile e un medico dell’Inps (articolo 6/1).
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) Il Progetto educativo individuale non costituisce una novità, essendo già previsto dalla legge n. 328/2000 (articolo 14): 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) Il Progetto individuale, dunque, è redatto a richiesta della famiglia e documenta, oltre alla situazione di disabilità e agli aspetti funzionali, i servizi economico-sociali e sanitari, di cui fruisce la persona disabile al fine di una piena integrazione sociale. L’individuazione e la quantificazione dei servizi avviene sulla base della valutazione diagnostico-funzionale. Il Progetto individuale è redatto dall’Ente locale, come possiamo leggere all’articolo 7, comma 2-lettera c):“trasmissione della documentazione a cura dei genitori all’Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all’articolo 11, e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;” L’articolo 14 della legge n. 328/2000 prevede che i Comuni elaborino il Progetto individuale d’intesa con le unità sanitarie locali. Il P.E.I. è parte integrante del Progetto individuale (articolo 9): “Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n, 328, dopo le parole “valutazione diagnostico-Funzionale” Sono aggiunte le seguenti: “, il Piano Educativo Individualizzato a cura delle Istituzioni scolastiche”.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA SCUOLA) PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Il P.E.I. è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall’intero consiglio di classe, tenendo in considerazione la certificazione e la valutazione diagnostico-funzionale, nonché il Progetto individuale. Alla redazione del PEI, effettuata all’inizio dell’anno scolastico, collaborano genitori e operatori socio sanitari. Il Piano educativo individualizzato riguarda l’inclusione in ambito scolastico e riguarda le seguenti dimensioni: apprendimento, socializzazione, comunicazione, interazione e ambiente di apprendimento. Il Piano individua, inoltre, gli strumenti per il concreto svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.
BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o apprenditivo, che consiste in un funzionamento problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata. (Ianes e Macchia, 2008)
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Costruire obiettivi, attività didattiche e atteggiamenti educativi “su misura” per la singola e specifica peculiarità di quell’alunno, ponendo particolare attenzione anche ai suoi punti di forza, dai quali si potrà partire per impostare il lavoro.
CO-COSTRUZIONE Tutti gli insegnanti devono essere partecipi, perché l’integrazione degli alunni in difficoltà deve riguardare tutti gli ambiti della vita scolastica e non essere solo una presenza limitata a qualche ora o a qualche attività svolta con l’insegnante supplementare.
PEI - PROGETTO DI VITA Momento conoscitivo del Diagnosi funzionale reale funzionamento dell’alunno Profilo Dinamico Momento di definizione di Funzionale obiettivi PEI - PROGETTO Soluzioni operative Momento di definizione di tecniche, risorse, DI VITA nell’insegnamento materiali per apprendimento l’insegnamento apprendimento Verifica e Verifica in itinere e valutazione valutazione del PEI
POSSIAMO TRADURLO IN… Conoscenza del Osservazione programmata bambino Uso di strumenti di analisi Programmazione Obiettivi a lungo termine formativa, educativa e Obiettivi a medio termine didattica Obiettivi a breve termine PEI - PROGETTO Cosa usiamo DI VITA Attività, materiali e Come / chi lo usa metodi di lavoro Come gestiamo ciò che usiamo nel contesto Verifica in itinere Verifica e Valutazione periodica valutazione Revisione/cambiamento
Cosa significa diagnosi funzionale educativa? La DF deriva da un lavoro interdisciplinare, che vede la collaborazione degli insegnanti, degli operatori dell’ASL e dei familiari. Punti di forza e di deficit dell’alunno, sul quale costruire una serie percorribile di obiettivi e di attività concrete, individualizzate sull’alunno, sul contesto e sulle risorse
COME CONOSCIAMO? Raccolta e sistematizzazione delle informazioni Osservazione Dialogo Pianificazion e • Famiglia • Servizi Sanitari • Strutture educative (continuità scolastica, centri educativi, società sportive, ecc.) • Scuola © Francesco Zambotti - GRIIS Unibz
È UTILE CREARE UNA VERA E PROPRIA TABELLA: Punti di forza/abilità Punti di debolezza/deficit Ottima capacità di comprensione Ritardo nel linguaggio espressivo del linguaggio scritto verbale. Buone funzioni percettive (uditiva, visiva, visuospaziale, olfattiva, tattile, ecc.) Forte motivazione per Compromissione motorio-prassica ambiti/attività diverse: giochi, (coordinazione motoria, ipotonia, manipolazione, travasi, laboratori motricità fine). espressivo-creativi. Ottime capacità di risoluzione di problemi semplici e complessi
PROFILO DI FUNZIONAMENTO DELL’ALUNNO PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Trasforma i dati dell’osservazione (Diagnosi funzionale - DF) in obiettivi a breve termine rispetto a precise priorità. È un processo a più fasi
4 FASI DEL PDF 1. Sintetizzare i risultati della DF in modo significativo; 2. Definire gli obiettivi a lungo termine; 3. Scegliere gli obiettivi a medio termine; 4. Definire gli obiettivi a breve termine e le sequenze di sotto-obiettivi.
OBIETTIVI A LUNGO TERMINE Sono obiettivi che idealmente ci piacerebbe raggiungere in una prospettiva temporale compresa tra gli 1 e i 3 anni circa. Sono una sorta di obiettivi teorici, cioè quelli che derivano dalle sintesi fatte in precedenza.
OBIETTIVI A MEDIO TERMINE Sono quelli raggiungibili nel corso dell’anno scolastico, in un periodo di tempo tra i 6 mesi e 1 anno. Sono obiettivi effettivi sui quali si inizia a lavorare e per il quale si devono iniziare a pensare materiali e tecniche.
OBIETTIVI A BREVE TERMINE E SOTTO SEQUENZE Gli obiettivi a medio termine devono essere scomposti in sequenze di sotto-obiettivi più accessibili per l’alunno. - ridurre la difficoltà dell’obiettivo semplificando le richieste di corretta esecuzione; - ridurre la difficoltà dell’obiettivo attraverso l’uso di aiuti necessari e sufficienti; - ridurre la difficoltà dell’obiettivo attraverso l’analisi del compito (task analysis)
SINTETIZZARE LE 4 FASI DEL PDF Sintesi dei dati Obiettivo a Obiettivo a Obiettivo a emersi dalla lungo termine medio termine breve termine DF Compromissione delle Migliorare la capacità Migliorare la Capacità di eseguire capacità prassico- prassico-motorie coordinazione motoria singolarmente singoli motorie movimenti; Capacità di soffiare, strappare, accartocciare. Difficoltà nella Migliorare la Capacità di prensione Impugnare motricità fine motricità fine della e manipolazione correttamente la mano e la corretta di oggetti di penna e le forbici. coordinazione oculo- uso comune Manipolare materiali motoria travasanti. Difficoltà nel gioco Migliorare la capacità Migliorare la capacità Conoscere le regole cooperativo condiviso di partecipazione di partecipazione principali del gioco a adeguata a giochi adeguata a giochi cui partecipa. cooperativi di gruppo cooperativi all’interno Interagire con i compagni di di piccoli gruppi con adeguatamente con sezione. un numero massimo un compagno per lo di tre componenti. svolgimento di un gioco in situazione di tutoring.
FASE SUCCESSIVA - PEI Le informazioni sistematizzate all’interno della griglia del PDF ci permettono di passare alla fase successiva, cioè nel documento del PEI nel quale vengono elaborate: metodologie didattico-educative soluzioni operative materiali rispetto agli obiettivi.
IL DOCUMENTO DEL PEI VERO E PROPRIO… E’ il documento più “sentito” E’ il documento che fa da cerniera fra i bisogni del bambino con disabilità e il curriculum della classe Importante che coinvolga il maggior numero possibile di soggetti per garantire la completezza della programmazione educativa Sottoposto a verifica almeno in sede di valutazione
IL NUOVO P.E.I. Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve contraddistinguere ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva e il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. L’integrazione scolastica e sociale deve necessariamente passare attraverso la stesura e la piena realizzazione del Piano Educativo individualizzato. Alla stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del 24 febbraio 1994, che rappresentano un ulteriore salto di qualità rispetto alla normativa previgente (novellano e integrano la legge n. 517/77)
L’articolo 12 comma 5 della legge n. 104/92 prevede: All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata
L’articolo 5 comma 2 del DPR del 24 febbraio 1994 prevede che il PEI viene redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Il DPR, dunque, ribadisce che il P.E.I. viene stilato dagli operatori delle unità sanitarie competenti e dal personale della scuola, relativamente al quale precisa che devono partecipare i docenti di sostegno e anche quelli curricolari (sempre con la partecipazione dei genitori e dell'insegnante operatore psico-pedagogico) E’ doveroso evidenziare che spesso (se non nella maggior parte dei casi) la redazione del P.E.I. viene affidata al solo docente di sostegno, come se fosse l’unico affidatario del’alunno disabile, per poi essere sottoscritto dalle altre figure.
CASO PRATICO
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE Difficoltà nella comunicazione DIAGNOSI: Disturbo dello e relazione spettro autistico con ritardo delle competenze cognitive con disturbo del linguaggio in comprensione e produzione. Gioco, schemi stereotipati, difficoltà di gestione emotiva
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE DIAGNOSI FUNZIONALE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AREA COGNITIVA/ AREA COGNITIVA/ NEUROPSICOLOGICA: NEUROPSICOLOGICA Associa per colore Associa per forma Associa per funzione Conosce principale lettere, numeri fino al 10 e associa entro il 3 Emerge gioco simbolico Difficoltà di integrazione di apprendimento
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE DIAGNOSI FUNZIONALE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AREA AFFETTIVO/ AREA AFFETTIVO/ RELAZIONALE: RELAZIONALE: Senso del sé in via di sviluppo Condivisione positiva con l’adulto Interazioni complesse con i pari, necessità di mediazione da parte dell’adulto
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE DIAGNOSI FUNZIONALE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AREA LINGUISTICO/ AREA LINGUISTICA: COMUNICAZIONALE Comprensione verbale legata a messaggi semplici e contestuali Necessità di integrare diverse strategie comunicative (verbale + gestuale + supporto iconografico + rispetto latenza) Produzione di frasi minime e contestuali (presenza di dislalie)
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE DIAGNOSI FUNZIONALE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AREA SENSORIALE: AREA SENSORIALE Nulla da segnalare
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE DIAGNOSI FUNZIONALE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AREA MOTORIO/ AREA MOTORIO/ PRASSICA: PRASSICA Importante impaccio motorio Ripercussioni su schemi motori semplici (calciare, lanciare) Difficoltà di integrazione oculo-manuale Difficoltà di prensione e pressione Ripercussioni su abilità di autonomie personali
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE DIAGNOSI FUNZIONALE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AREA AUTONOMIE: AREA AUTONOMIE: Compromissione di quelle di base Necessità di mediazione da parte dell’adulto per quelle sociali
Aree Sintesi dei dati Obiettivo a Obiettivo a Obiettivo a della emersi dalla DF lungo medio breve DF termine termine termine Area -Ritardo Competenze Cognitiva cognitive Neuropsic. - memoria visiva - attenzione selettiva - attrazione per stimoli insoliti - no spazio-tempo Area - Senso del sé in via di Affettivo/ sviluppo relazionale -Positive interazioni con l’adulto - Complesse le interazioni con i pari Area -Comprensione verbale Linguistica limitata a messaggi semplici e contestuali - Migliore la gestuale - Necessità di integrazione tra strategie comunicative
Aree della Sintesi dei Obiettivo a Obiettivo a Obiettivo a DF dati emersi lungo medio breve dalla DF termine termine termine Area Sensoriale //// Area Motorio- - Impaccio motorio prassica - Difficoltà negli schemi motori - Lateralizzazione incerta (sx?) - Difficoltà oculo- manuali - Difficoltà di acquisizione prassie di autonomie - Difficoltà nella prensione e pressione oggetto grafico Area - Compromesse Autonomie quelle di base - Necessitano di mediazione dell’adulto quelle sociali
GRAZIE DAVVERO PER L’ATTENZIONE
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