"I BAMBINI SPECIALI": CONOSCERE PER PROGETTARE - A.S. 2017-2018 Istituto Comprensivo Libero Andreotti Incontri di aggiornamento per il personale ...

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"I BAMBINI SPECIALI": CONOSCERE PER PROGETTARE - A.S. 2017-2018 Istituto Comprensivo Libero Andreotti Incontri di aggiornamento per il personale ...
Istituto Comprensivo Libero Andreotti
A.S. 2017-2018

Incontri di aggiornamento per il personale docente
28 novembre 2017

           “I BAMBINI SPECIALI”: CONOSCERE
           PER PROGETTARE

                                    Dr.ssa Marta Lilith Venturi
                                    Psicologa- Psicoterapeuta
                                    Associazione Agrabah ONLUS
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
1° incontro (06/11/2017)
Presentazione docente e Applied Behavior Analysis
Spiegazione presentazione docenti e compilazione
Definizione diagnostica di:
- Disabilità Intellettiva
- Sindrome di Down
- Disturbo da Deficit di attenzione/ iperattività
- Disturbi di spettro autistico
Spazio per le domande

2 ° incontro (13/11/2017)
Riassunto delle puntate precedenti…
Il comportamento funzionale: facciamo luce nella nebbia….
Interventi comportamentali per incrementare il repertorio del bambino
Interventi di gestione dei comportamenti problema

3 ° incontro (21/11/2017)
Riassunto delle puntate precedenti…
La comunicazione funzionale: dare voce a chi non ce l’ha
Interventi per incrementare le abilità comunicative funzionali
Curriculum dello studente

4°incontro (28/11/2017)
Riassunto della puntata precedente…..
I bambini “speciali”: conoscere per progettare…..
PEI: Piano Educativo Individualizzato e legislazioni varie…. Questi sconosciuti…
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LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI
  DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Promulgata dall'ONU nel 2007, la convenzione si richiama
esplicitamente a diversi principi della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani: non discriminazione, eguaglianza, pari
opportunità, rispetto dell'identità individuale.
Si compone di 50 articoli, dei quali i primi 30 si incentrano sui
diritti fondamentali (associazionismo, diritto di cura, diritto alla
formazione personale, ecc.), mentre gli altri 20 riguardano le
strategie operative atte a promuovere la cultura della disabilità.

La prima cosa che risulta evidente dalla Convenzione ONU per
i diritti delle persone con disabilità è che manca una definizione
chiara del concetto di disabilità, preferendo parlare, piuttosto,
di persone disabili. Questo perché manca ancora, a livello
internazionale, un'univoca e coerente definizione del concetto di
"disabilità" (nonostante l'adozione dell'ICF), della quale pur si
sente la necessità, in quanto basilare per qualsiasi strategia di
ricerca e di pianificazione politica.
LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI
   DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L'articolo 1 parla esplicitamente di persone disabili, definendole come
"coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione
fisica, psichica, intellettiva o sensoriale la cui interazione con varie
barriere può costituire un impedimento alla loro piena ed effettiva
partecipazione nella società, sulla base dell'uguaglianza con gli
altri”.
Inoltre l'articolo definisce lo scopo stesso della Convenzione, che è quello di
promuovere tutti i diritti delle persone disabili al fine di assicurare uno
stato di uguaglianza. Anche l'articolo 3 è fondamentale, perché indica i
principi stessi entro i quali la Convenzione si muove, elencandoli
esplicitamente:
• il rispetto della persona nelle sue scelte di autodeterminazione;
• la non discriminazione;
• l'integrazione sociale;
• l'accettazione delle condizioni di diversità della persona disabile;
• rispetto delle pari opportunità e dell'uguaglianza tra uomini e donne;
• l'accessibilità;
• il rispetto dello sviluppo dei bambini disabili.
LEGGE 104 DEL 1992
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone disabili"

È ancora oggi il riferimento normativo più importante.

Definisce:
• il quadro istituzionale
• gli interventi necessari a garantire tali diritti
• i diritti della persona disabile
• le competenze dei diversi Enti:
          a. all’ASL compete l’intervento clinico e riabilitativo
          b.all’Ente Locale (Comune-Provincia)l’assistenza specialistica
          c. alla scuola l’educazione, l’istruzione e l’assistenza di base
ARTICOLI DI NOSTRO     INTERESSE
LEGGE 104/92

Art. 3 Soggetti aventi diritto
Art. 8 Inserimento ed integrazione
sociale
Art.12 Diritto all'educazione e
all'istruzione
Art.13 Integrazione scolastica
Art. 16 Valutazione e prove d’esame
LEGGE 104, ARTICOLO 3 COMMA 1,2 E 3:
  COSA DICE LA NORMATIVA
L’articolo 3 comma 1 della legge 104 del ‘92 indica con precisione chi è il
cittadino con handicap. La normativa infatti dice:
“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.”

L’articolo 3 comma 3 della legge 104 sottolinea che, nel momento in cui, la
minorazione fisica, o le minorazioni fisiche, richiedano interventi assistenziali
permanenti (poiché viene a mancare l’autonomia individuale correlata all’età) la
già comprovata situazione di handicap assume la cosiddetta connotazione di
“gravità”.

Con il comma 2 della legge 104/92 è stabilito che, in base “alla natura e alla
consistenza della minorazione” i cittadini ai quali è riconosciuta una situazione
di handicap hanno diritto a differenti prestazioni.
ART. 8 L.104/92: INSERIMENTO ED
INTEGRAZIONE SOCIALE
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e
   sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi
   della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del
   nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
   permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e
   ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che
   ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione
   e il diritto allo studio della persona handicappata, con
   particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai
   programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione
   e alla disponibilità di personale appositamente qualificato,
   docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
   sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
   individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
   diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e
   la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi
   residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la de-istituzionalizzazione e per
   assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea
   sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
j) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza
   educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a
   persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto
   l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee
   forme di integrazione lavorativa.
k) Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di
   concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i
   rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
   all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
l) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività
   educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
ART. 12 L. 104/92: DIRITTO
 ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE
• Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili
  nido … E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona
  handicappata nelle sezioni della scuola materna, nelle classi comuni delle
  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
  universitarie.

• L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
  potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella
  comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

• All'individuazione   dell'alunno   come  persona   handicappata ed
  all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
  funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale

• Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
  concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle
  famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
  l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
ART. 13 L. 104/92: INTEGRAZIONE
  SCOLASTICA
L'integrazione scolastica si realizza anche attraverso:

• la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-
  assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio
  gestite da enti pubblici o privati

• A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali,
  nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma
  (L. n. 142/90)

• La dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi…ausili tecnici

• La sperimentazione

• L’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la
  comunicazione per gli alunni con handicap fisici o sensoriali

• Sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti
  specializzati
LA SCUOLA
Il Dirigente Scolastico presiede i gruppi di lavoro
e promuove i progetti dedicati all’integrazione:

• I docenti disciplinari e di sostegno, cui è
  affidato l’alunno, progettano e conducono
  insieme      l’attività    didattica,   anche
  individualizzata, facilitandone l’integrazione
  nella classe

• I compagni di classe sono quella risorsa silente
  che va utilizzata con funzione di tutoraggio e
  per favorire il passaggio delle conoscenze tra
  pari
Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in
cui      operano,       partecipano       alla
programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di classe, di
interclasse e dei collegi dei docenti.
L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa:
“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma 5 del D.Lvo
n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a
pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli
alunni della classe”.

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:
“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione
di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più
docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:
• I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli
  allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di
  classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano o no
  certificati;
• Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo
  disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e
  quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.
• N.B. Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no
  certificato.
IL COLLABORATORE SCOLASTICO (C.M.
 3390 DEL 30/11/01)
Svolge compiti di assistenza di base
• Fornisce l’aiuto materiale agli alunni portatori
  di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle
  strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui
  è ricompreso lo spostamento nei locali della
  scuola.

• Agevola, inoltre, gli spostamenti all’interno
  dell’edificio scolastico,   l’accompagnamento
  all’entrata e all’uscita dalla scuola e svolge
  attività di cura dell’igiene personale e
  assistenza materiale al momento del pasto
ASSISTENTE SPECIALISTICO
Chi è?
• E’ un operatore dell’Area Servizi Sociali,
  interviene per l’autonomia, per la comunicazione e
  agevola la relazione, cercando di generalizzare le
  abilità apprese nei vari contesti di vita

Che cosa fa?
• Dipende dalla disabilità dell’alunno, in generale
     - favorisce l’autonomia personale, motoria e
     relazionale
     - collabora con l’insegnante per individuare i
     bisogni dell’alunno
QUANDO VIENE ASSEGNATO
 L’ASSISTENTE SPECIALISTICO?

• disabilità con gravi difficoltà motorie

• deficit psichico grave e non autosufficienza nell’orientamento
  spazio-temporale e per eseguire compiti minimi

• disabilità con psicosi grave, autismo, con difficoltà
  comportamentali ed esigenza di supporto assistenziale
  costante

• disabilità caratterizzata da incontinenza

• disabilità sensoriale
LEGGE N. 107 DEL 2015
(C.D. BUONA SCUOLA)
Questa legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti
delegati che dovranno avere come obiettivi la «promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità» e il
«riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione».

L'inclusione scolastica (artt. 1 e 2)
Vi si ribadisce che l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e si
realizza     nell'identità     stessa     dell'istituzione     scolastica,
impegnandone quindi tutte le componenti, ciascuna delle quali,
nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorre ad
assicurare il successo formativo degli studenti.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
  SCUOLA)
Tra le importanti novità previste nel provvedimento vi è l’introduzione, nel
processo di valutazione delle istituzioni scolastiche, di quello che viene definito
“livello di inclusività”.

Ogni scuola dovrà predisporre, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF), un Piano specifico per l’inclusione per il quale vengono
definiti modalità e contenuti e che, per la prima volta, rappresenta il principale
documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione.
Il Decreto Legislativo prevede, quindi, la misurazione della qualità dell’inclusione
scolastica nei processi di valutazione delle scuole.

Come chiarisce il MIUR nelle schede di approfondimento sui Decreti attuativi
della Buona Scuola, per la prima volta nei processi di valutazione delle scuole si
terrà conto, attraverso la definizione di specifici indicatori, del “livello di
inclusività” raggiunto da ciascuna istituzione scolastica.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
   SCUOLA)
Nell’art.4 del provvedimento approvato, avente come oggetto la valutazione della qualità
dell’inclusione scolastica, si stabilisce che questa valutazione è parte integrante del
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Nel DPR citato, all’art.6 si stabilisce, infatti, che il procedimento di valutazione delle
istituzioni scolastiche si sviluppa sulla base di specifici protocolli di valutazione nelle
seguenti fasi:

a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche
b) valutazione esterna
c) azioni di miglioramento
d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI), in fase di
predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di
autovalutazione definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione
scolastica sulla base dei seguenti criteri:
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
    SCUOLA)
a) livello di inclusività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa come
   concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica;

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed
attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e
dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per
l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione;

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze
professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,
anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e
spazi, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali
utilizzati dalla scuola.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
SCUOLA)
Gli indicatori utilizzati per la valutazione della qualità
dell’inclusione scolastica di ogni scuola, vengono definiti,
quindi, dall’INVALSI in collaborazione con l’Osservatorio per
l’inclusione scolastica istituito nell’art.15 del decreto, dove
nel comma 1 si stabilisce, infatti, quanto segue:

“È istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca l’Osservatorio permanente per l’inclusione
scolastica, che si raccorda con l’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità”
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
  SCUOLA)
Nuove certificazioni, più continuità didattica per i precari.

Dal prossimo settembre la scuola italiana dovrà fare i conti con il nuovo sistema
per l’insegnamento di sostegno, varato con l’approvazione dell’ultima parte della
riforma. Le incognite sono dietro l’angolo: un iter burocratico diverso, dove non
saranno più le scuole ad avere l’ultima parola; il mancato automatismo fra
disabilità grave e massimo di ore di sostegno, che secondo i sindacati rischia di
portare a un taglio dell’assistenza.

Le famiglie avranno ancora a disposizione l’arma dei ricorsi in tribunale, visto che
l’assegnazione delle risorse avverrà sulla base di documenti oggettivi. E gli
insegnanti continueranno ad essere vincolati sul posto di sostegno per soli 5 anni,
dopo cui potranno chiedere il trasferimento sulla cattedra comune, e non 10 anni
come invece voleva il Miur.

Per ottenerla, infatti, si punterà sulla possibilità di proroga dei supplenti fino ad un
massimo di tre anni nella stessa scuola.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
  SCUOLA)
Cambia l’iter di certificazione e assegnazione delle ore di sostegno: d’ora in poi
le commissioni valuteranno il “profilo di funzionamento“, in cui la disabilità in
senso stretto viene abbinata al contesto scolastico di inserimento. Un concetto
più complesso e moderno, in cui le condizioni favorevoli o sfavorevoli che i
ragazzi trovano negli istituti sono determinanti per la quantificazione del
bisogno di assistenza. Un disabile grave, insomma, se trova un ambiente ideale
potrebbe anche non avere diritto alla cattedra completa; e viceversa un alunno
con un deficit lieve, il cui inserimento però è problematico, ricevere assistenza
piena.

A cambiare davvero sarà il percorso di formazione dei docenti (con più esami
all’università sulla pedagogia speciale). E la possibilità per i supplenti di essere
confermati fino a tre anni nella stessa scuola, per seguire il percorso di
formazione dello studente disabile. Una grande novità, di cui studenti e
insegnanti precari beneficeranno insieme.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
  SCUOLA)
La riforma introduce un nuovo documento, ossia la valutazione diagnostico-
funzionale, e conferma gli altri quali il Piano educativo individualizzato e il
Progetto individuale (su richiesta della famiglia).

VALUTAZIONE DIAGNOSTICO-FUNZIONALE
La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale e il
profilo dinamico-funzionale, come leggiamo all’articolo 5 dello schema di
decreto.
A tal fine, all’articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “All’accertamento della condizione di
   disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, fa seguito
   una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della
   disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, utile per la formulazione del
   Piano Educativo Individualizzato (PEl) che è parte integrante del progetto
   individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. (indicavano i soggetti preposti alla verifica
   del profilo dinamico-funzionale, i compiti delle unità sanitarie locali e i
   periodi di aggiornamento del profilo).
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
   SCUOLA)
Criteri, contenuti e modalità di redazione della valutazione diagnostico – funzionale saranno
definiti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute d’intesa
con il Miur, il Mef, il Ministero del lavoro, il Ministero per gli affari regionali e le autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Il Decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo in esame.

La valutazione diagnostico – funzionale è redatta dalla Commissione medica che accerta la
disabilità, integrata da un terapista della riabilitazione, un operatore sociale e un docente con
competenze in materia di disabilità, nominato dall’USR tra i docenti impegnati in progetti e
convenzioni di rilevanza culturale e didattica, previsti dalla legge 107, articolo 1- comma 65.
L’integrazione della Commissione è possibile nell’ambito delle risorse disponibili, quindi senza
aggravio di spesa.

Sottolineiamo che le Commissioni mediche per l’accertamento della disabilità in età evolutiva
dell’alunno sono modificate dallo schema di decreto e saranno costituite da un medico legale
(che ne assumerà la Presidenza), un pediatra, un neuropsichiatra infantile e un medico
dell’Inps (articolo 6/1).
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
 SCUOLA)
Il Progetto educativo individuale non costituisce una novità, essendo già
previsto dalla legge n. 328/2000 (articolo 14):

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui
   all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita
   familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o
   professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità
   sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un
   progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli
   18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione
   diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a
   carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui
   provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare
   riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure
   economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
   emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono
   definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
  SCUOLA)
Il Progetto individuale, dunque, è redatto a richiesta della famiglia e documenta, oltre alla
situazione di disabilità e agli aspetti funzionali, i servizi economico-sociali e sanitari, di cui
fruisce la persona disabile al fine di una piena integrazione sociale. L’individuazione e la
quantificazione dei servizi avviene sulla base della valutazione diagnostico-funzionale.

Il Progetto individuale è redatto dall’Ente locale, come possiamo leggere all’articolo 7,
comma 2-lettera c):“trasmissione della documentazione a cura dei genitori all’Istituzione
scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del
Piano Educativo Individualizzato di cui all’articolo 11, e del Progetto individuale ove
richiesto dai genitori;”
L’articolo 14 della legge n. 328/2000 prevede che i Comuni elaborino il Progetto
individuale d’intesa con le unità sanitarie locali.

Il P.E.I. è parte integrante del Progetto individuale (articolo 9):
“Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine,
all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n, 328, dopo le parole “valutazione
diagnostico-Funzionale” Sono aggiunte le seguenti: “, il Piano Educativo Individualizzato a
cura delle Istituzioni scolastiche”.
LEGGE N. 107 DEL 2015 (C.D. BUONA
 SCUOLA)
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Il P.E.I. è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall’intero
consiglio di classe, tenendo in considerazione la certificazione e la
valutazione diagnostico-funzionale, nonché il Progetto individuale.

Alla redazione del PEI, effettuata all’inizio dell’anno scolastico,
collaborano genitori e operatori socio sanitari.

Il Piano educativo individualizzato riguarda l’inclusione in ambito
scolastico e riguarda le seguenti dimensioni: apprendimento,
socializzazione, comunicazione, interazione e ambiente di
apprendimento. Il Piano individua, inoltre, gli strumenti per il concreto
svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.
BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE
Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà
evolutiva, in ambito educativo e/o apprenditivo, che
consiste in un funzionamento problematico
anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo
o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia,
e che necessita di educazione speciale
individualizzata.

                            (Ianes e Macchia, 2008)
PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO

   Costruire obiettivi, attività
    didattiche e atteggiamenti
               educativi
             “su misura”
per la singola e specifica peculiarità
            di quell’alunno,
  ponendo particolare attenzione
  anche ai suoi punti di forza, dai
       quali si potrà partire per
          impostare il lavoro.
CO-COSTRUZIONE
Tutti gli insegnanti devono essere partecipi,
  perché l’integrazione degli alunni in difficoltà
     deve riguardare tutti gli ambiti della vita
     scolastica e non essere solo una presenza
    limitata a qualche ora o a qualche attività
      svolta con l’insegnante supplementare.
PEI - PROGETTO DI VITA

                                 Momento conoscitivo del
           Diagnosi funzionale    reale funzionamento
                                       dell’alunno

            Profilo Dinamico     Momento di definizione di
              Funzionale                obiettivi
  PEI -
PROGETTO   Soluzioni operative
                                  Momento di definizione
                                   di tecniche, risorse,
 DI VITA   nell’insegnamento           materiali per
             apprendimento           l’insegnamento
                                     apprendimento

               Verifica e           Verifica in itinere e
              valutazione           valutazione del PEI
POSSIAMO TRADURLO IN…

             Conoscenza del         Osservazione programmata
               bambino              Uso di strumenti di analisi

              Programmazione         Obiettivi a lungo termine
           formativa, educativa e   Obiettivi a medio termine
                  didattica          Obiettivi a breve termine
  PEI -
PROGETTO                                   Cosa usiamo
 DI VITA   Attività, materiali e         Come / chi lo usa
            metodi di lavoro          Come gestiamo ciò che
                                       usiamo nel contesto

                                       Verifica in itinere
                Verifica e            Valutazione periodica
               valutazione           Revisione/cambiamento
Cosa significa diagnosi funzionale
                  educativa?
                               La DF deriva da un lavoro
                             interdisciplinare, che vede la
                        collaborazione degli insegnanti, degli
                          operatori dell’ASL e dei familiari.

 Punti di forza e di deficit dell’alunno, sul quale
  costruire una serie percorribile di obiettivi e di
attività concrete, individualizzate sull’alunno, sul
              contesto e sulle risorse
COME CONOSCIAMO?
         Raccolta e sistematizzazione delle
                    informazioni

          Osservazione
            Dialogo
          Pianificazion
                e
                                        • Famiglia
                                     • Servizi Sanitari
                            • Strutture educative
               (continuità scolastica, centri educativi, società
                                sportive, ecc.)
                                         • Scuola
© Francesco Zambotti - GRIIS Unibz
È UTILE CREARE UNA VERA E PROPRIA TABELLA:

Punti di forza/abilità                Punti di debolezza/deficit

Ottima capacità di comprensione       Ritardo nel linguaggio espressivo
del linguaggio scritto                verbale.

Buone funzioni percettive (uditiva,
visiva, visuospaziale, olfattiva,
tattile, ecc.)
Forte motivazione per                 Compromissione motorio-prassica
ambiti/attività diverse: giochi,      (coordinazione motoria, ipotonia,
manipolazione, travasi, laboratori    motricità fine).
espressivo-creativi.
Ottime capacità di risoluzione di
problemi semplici e complessi
PROFILO DI FUNZIONAMENTO
            DELL’ALUNNO

      PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

           Trasforma i dati dell’osservazione
               (Diagnosi funzionale - DF)
in obiettivi a breve termine rispetto a precise priorità.

               È un processo a più fasi
4 FASI DEL
     PDF
1.   Sintetizzare i risultati della DF in
     modo significativo;

2.   Definire gli obiettivi a lungo termine;

3.   Scegliere gli obiettivi a medio termine;

4.   Definire gli obiettivi a breve termine e
     le sequenze di sotto-obiettivi.
OBIETTIVI A LUNGO TERMINE

   Sono obiettivi che idealmente ci piacerebbe
    raggiungere in una prospettiva temporale compresa
    tra gli 1 e i 3 anni circa.

   Sono una sorta di obiettivi teorici, cioè quelli che
    derivano dalle sintesi fatte in precedenza.
OBIETTIVI A MEDIO
TERMINE
   Sono quelli raggiungibili nel corso dell’anno scolastico,
    in un periodo di tempo tra i 6 mesi e 1 anno.

   Sono obiettivi effettivi sui quali si inizia a lavorare e
    per il quale si devono iniziare a pensare materiali e
    tecniche.
OBIETTIVI A BREVE TERMINE E SOTTO
    SEQUENZE

   Gli obiettivi a medio termine devono essere scomposti
    in sequenze di sotto-obiettivi più accessibili per
    l’alunno.

    - ridurre la difficoltà dell’obiettivo semplificando le
    richieste di corretta esecuzione;

    - ridurre la difficoltà dell’obiettivo attraverso l’uso di
    aiuti necessari e sufficienti;

    - ridurre la difficoltà dell’obiettivo
      attraverso l’analisi del compito
      (task analysis)
SINTETIZZARE LE 4 FASI DEL PDF
Sintesi dei dati        Obiettivo a              Obiettivo a               Obiettivo a
emersi dalla            lungo termine            medio termine             breve termine
DF
Compromissione delle    Migliorare la capacità   Migliorare la             Capacità di eseguire
capacità prassico-      prassico-motorie         coordinazione motoria     singolarmente singoli
motorie                                                                    movimenti;
                                                                           Capacità di soffiare,
                                                                           strappare,
                                                                           accartocciare.
Difficoltà nella        Migliorare la            Capacità di prensione     Impugnare
motricità fine          motricità fine della     e manipolazione           correttamente la
                        mano e la                corretta di oggetti di    penna e le forbici.
                        coordinazione oculo-     uso comune                Manipolare materiali
                        motoria                                            travasanti.
Difficoltà nel gioco    Migliorare la capacità   Migliorare la capacità    Conoscere le regole
cooperativo condiviso   di partecipazione        di partecipazione         principali del gioco a
                        adeguata a giochi        adeguata a giochi         cui partecipa.
                        cooperativi di gruppo    cooperativi all’interno   Interagire
                        con i compagni di        di piccoli gruppi con     adeguatamente con
                        sezione.                 un numero massimo         un compagno per lo
                                                 di tre componenti.        svolgimento di un
                                                                           gioco in situazione di
                                                                           tutoring.
FASE SUCCESSIVA - PEI
Le informazioni sistematizzate all’interno della
  griglia del PDF ci permettono di passare alla
 fase successiva, cioè nel documento del PEI
                    nel quale
               vengono elaborate:
      metodologie didattico-educative

             soluzioni operative

                   materiali

              rispetto agli obiettivi.
IL DOCUMENTO DEL PEI VERO E
PROPRIO…

   E’ il documento più “sentito”

   E’ il documento che fa da cerniera fra i bisogni
    del bambino con disabilità e il curriculum della
    classe

   Importante che coinvolga il maggior numero
    possibile di soggetti per garantire la completezza
    della programmazione educativa

   Sottoposto a verifica almeno in sede di
    valutazione
IL NUOVO P.E.I.
Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve contraddistinguere
ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva e il
cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli
alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i
propri tempi e stili d’apprendimento.

L’integrazione scolastica e sociale deve necessariamente passare
attraverso la stesura e la piena realizzazione del Piano Educativo
individualizzato.

Alla stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del
24 febbraio 1994, che rappresentano un ulteriore salto di qualità
rispetto alla normativa previgente (novellano e integrano la legge n.
517/77)
L’articolo 12 comma 5 della legge n. 104/92 prevede:

All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per
ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,
con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento
conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le
capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte
culturali della persona handicappata
L’articolo 5 comma 2 del DPR del 24 febbraio 1994 prevede che il PEI
viene redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla
USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della
scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la
potestà parentale dell'alunno.

Il DPR, dunque, ribadisce che il P.E.I. viene stilato dagli operatori delle
unità sanitarie competenti e dal personale della scuola, relativamente
al quale precisa che devono partecipare i docenti di sostegno e anche
quelli curricolari (sempre con la partecipazione dei genitori e
dell'insegnante operatore psico-pedagogico)
E’ doveroso evidenziare che spesso (se non nella maggior parte dei
casi) la redazione del P.E.I. viene affidata al solo docente di sostegno,
come se fosse l’unico affidatario del’alunno disabile, per poi essere
sottoscritto dalle altre figure.
CASO PRATICO
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE

   Difficoltà nella
   comunicazione      DIAGNOSI: Disturbo dello
     e relazione      spettro autistico con ritardo
                       delle competenze cognitive
                      con disturbo del linguaggio
                            in comprensione e
                                produzione.
    Gioco, schemi
    stereotipati,
     difficoltà di
      gestione
       emotiva
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE
DIAGNOSI FUNZIONALE                  PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

   AREA COGNITIVA/                      AREA COGNITIVA/
    NEUROPSICOLOGICA:                     NEUROPSICOLOGICA
       Associa per colore
       Associa per forma
       Associa per funzione
       Conosce principale
        lettere, numeri fino al 10
        e associa entro il 3
       Emerge gioco simbolico
       Difficoltà di integrazione
        di apprendimento
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE
DIAGNOSI FUNZIONALE          PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

   AREA AFFETTIVO/                  AREA AFFETTIVO/
    RELAZIONALE:                      RELAZIONALE:
     Senso del sé in via di
      sviluppo
     Condivisione positiva con
      l’adulto
     Interazioni complesse con
      i pari, necessità di
      mediazione da parte
      dell’adulto
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE
DIAGNOSI FUNZIONALE             PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

                                    AREA LINGUISTICO/
   AREA LINGUISTICA:                COMUNICAZIONALE
     Comprensione verbale
      legata a messaggi
      semplici e contestuali
     Necessità di integrare
      diverse strategie
      comunicative (verbale +
      gestuale + supporto
      iconografico + rispetto
      latenza)
     Produzione di frasi
      minime e contestuali
      (presenza di dislalie)
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE
DIAGNOSI FUNZIONALE          PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

   AREA SENSORIALE:             AREA SENSORIALE
       Nulla da segnalare
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE
DIAGNOSI FUNZIONALE                  PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

   AREA MOTORIO/                        AREA MOTORIO/
    PRASSICA:                             PRASSICA
       Importante impaccio
        motorio
       Ripercussioni su schemi
        motori semplici (calciare,
        lanciare)
       Difficoltà di integrazione
        oculo-manuale
       Difficoltà di prensione e
        pressione
       Ripercussioni su abilità
        di autonomie personali
FRANCESC0, 7 ANNI, II ELEMENTARE
DIAGNOSI FUNZIONALE          PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

   AREA AUTONOMIE:                 AREA AUTONOMIE:
     Compromissione di quelle
      di base
     Necessità di mediazione
      da parte dell’adulto per
      quelle sociali
Aree          Sintesi dei dati              Obiettivo a Obiettivo a Obiettivo a
della         emersi dalla DF               lungo       medio       breve
DF                                          termine     termine     termine

Area          -Ritardo Competenze
Cognitiva     cognitive
Neuropsic.    - memoria visiva
              - attenzione selettiva
              - attrazione per stimoli
              insoliti
              - no spazio-tempo

Area          - Senso del sé in via di
Affettivo/    sviluppo
relazionale   -Positive interazioni con
              l’adulto
              - Complesse le interazioni
              con i pari

Area          -Comprensione verbale
Linguistica   limitata a messaggi
              semplici e contestuali
              - Migliore la gestuale
              - Necessità di integrazione
              tra strategie comunicative
Aree della        Sintesi dei            Obiettivo a   Obiettivo a   Obiettivo a
DF                dati emersi            lungo         medio         breve
                  dalla DF               termine       termine       termine
Area Sensoriale   ////

Area Motorio-     - Impaccio motorio
prassica          - Difficoltà negli
                  schemi motori
                  - Lateralizzazione
                  incerta (sx?)
                  - Difficoltà oculo-
                  manuali
                  - Difficoltà di
                  acquisizione prassie
                  di autonomie
                  - Difficoltà nella
                  prensione e
                  pressione oggetto
                  grafico
Area              - Compromesse
Autonomie         quelle di base
                  - Necessitano di
                  mediazione
                  dell’adulto quelle
                  sociali
GRAZIE DAVVERO PER
L’ATTENZIONE
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