Guida sulla Marcatura dei serramenti - Informazioni utili per il Produttore e per la Tutela del Consumatore - UNICEDIL

Pagina creata da Mario Agostini
 
CONTINUA A LEGGERE
Guida sulla Marcatura dei serramenti - Informazioni utili per il Produttore e per la Tutela del Consumatore - UNICEDIL
Guida
sulla Marcatura

dei serramenti

Informazioni utili
per il Produttore
e per la Tutela del Consumatore
Guida sulla Marcatura dei serramenti - Informazioni utili per il Produttore e per la Tutela del Consumatore - UNICEDIL
Indice dei contenuti:
La qualità garantisce il cliente           3

Cosa sono i serramenti                     4

Cosa rischiano gli operatori del settore   5

Facciamo chiarezza sulla Marcatura CE      6

Evitare tragedie dipende da te             10

Sportello Sicurezza Serramenti             11
Guida sulla Marcatura dei serramenti - Informazioni utili per il Produttore e per la Tutela del Consumatore - UNICEDIL
LA QUALITÀ GARANTISCE IL CLIENTE

Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti
essenziali previsti dalle direttive in materia di sicurezza e di tutela del
consumatore.

       La Marcatura CE dei serramenti è infatti disciplinata da precise e stringenti
       norme legislative europee e nazionali, le quali riassumono le disposizioni
       vigenti in materia di tutela dei consumatori.

       Proprio in considerazione delle numerose norme che disciplinano
       l’emissione in commercio dei serramenti, UNICEDIL e ADICONSUM hanno
       ritenuto opportuno realizzare il presente opuscolo informativo, rivolto in
       particolare agli operatori del settore, affinché possano valutare se i prodotti
       che mettono in vendita al pubblico sono etichettati conformemente alle
       norme legislative, ossia rispondono a tutti i requisiti di sicurezza e salubrità
       richiesti.
       Questa guida è altresì rivolta a tutela dei consumatori, affinché siano a
       conoscenza dell’obbligatorietà della Marcatura CE che i serramenti posti in
       commercio debbono avere.

// 3
Guida sulla Marcatura dei serramenti - Informazioni utili per il Produttore e per la Tutela del Consumatore - UNICEDIL
COSA SONO I SERRAMENTI
Si chiamano serramenti quelle strutture fisse e mobili che servono a chiudere le aperture lasciate nei
fabbricati per uso d'ingresso o per dare passaggio ad aria e luce.

SERRAMENTI ESTERNI – Proteggono l'interno del fabbricato dalle intemperie, dagli agenti atmosferici e da
possibili manomissioni, quindi debbono presentare maggiore robustezza dei serramenti interni.
Per questi prodotti la Marcatura CE è Obbligatoria.

  Essi comprendono:

  FINESTRA e PORTONE - Apertura nei muri esterni di un
  edificio, destinata a dare luce e aria agli ambienti
  interni e a consentire la vista da questi ultimi verso
  l’esterno.
  Questo prodotto è soggetto a marcatura CE secondo la
  normativa UNI EN 14351-1:2006+A1:2010
  Obbligatoria dal 1 febbraio 2010

  OSCURANTE - Serramento esterno che serve ad
  attenuare l’illuminazione e specialmente la luce diretta
  del sole, permettendo il passaggio dell’aria. Gli
  oscuranti più usanti nell’edilizia moderna si possono
  dividere in tre categorie principali: persiana, scuro e
  avvolgibile.
  Questo prodotto è soggetto a marcatura CE secondo la
  normativa UNI EN 13659:2004+A1:2008
  Obbligatoria dal 1 aprile 2006

  CANCELLO - E’ un elemento costruttivo collocato a
  delimitazione di un passaggio d'ingresso, carrabile o
  pedonale, per l'accesso ad una proprietà,
  costruzione, edificio o giardino. Possono essere
  costruiti nella versione scorrevole e a battente con una
  o più ante. L’apertura del cancello può avvenire sia in
  modalità manuale che automatizzata.
  Questo prodotto è soggetto a marcatura CE secondo la
  normativa UNI EN 13241-1: 2004
  Obbligatoria dal 1 maggio 2005
 // 4
Guida sulla Marcatura dei serramenti - Informazioni utili per il Produttore e per la Tutela del Consumatore - UNICEDIL
DLgs 106/2017
I RISCHI PER IL FABBRICANTE, IL RIVENDITORE, L’INSTALLATORE,
 IL DIRETTORE DEI LAVORI, IL COLLAUDATORE E IL PROGETTISTA

                         Sintesi del Regime Sanzionatorio
   Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE da parte del fabbricante

 Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE è punito
 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito
 con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca
 all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

                    Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

 Il rivenditore, l’installatore, il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il
 collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli
 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è
 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto
 costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda
 da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso
 strutturale o a uso antincendio.

 Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a
 quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto
 o in violazione di una delle disposizioni in materia di                      Hai dubbi sulle
 Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE di cui agli articoli 4,          normative?
 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con
 la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000
                                                                              Chiedi un
 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo
 fatto è punito con l’arresto sino a 3 mesi e con l’ammenda da                aiuto
 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi
 prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso
 antincendio.

 // 5
Guida sulla Marcatura dei serramenti - Informazioni utili per il Produttore e per la Tutela del Consumatore - UNICEDIL
FACCIAMO CHIAREZZA SULLA MARCATURA

                                     DEI SERRAMENTI

1. La Marcatura CE può essere rilasciata da un fornitore di materiali?
   NO. La marcatura CE dev’essere sviluppata dal produttore del serramento.

2. Che cos’è l’FPC ?
   Si tratta del piano di controllo della produzione ovvero il sistema con cui il serramentista attesta e
garantisce l'omogeneità della propria produzione ed il mantenimento nel tempo delle caratteristiche
prestazionali coincidenti con i risultati delle prove ITT. L’ FPC deve prevedere:
la definizione dell'organigramma aziendale;
un piano scritto di controlli da effettuarsi su materiali approvvigionati, sul semilavorato e sul prodotto
finito realizzato in officina con le registrazioni relative a tali controlli;
procedure scritte per il trattamento delle non conformità rilevate ai controlli e per l'attivazione delle
azioni correttive con le relative registrazioni;
un piano scritto di controlli periodici da effettuarsi sui macchinari (manutenzione preventiva) con le
registrazioni relative a tali controlli;
l'archiviazione delle registrazioni di cui sopra da conservarsi in azienda per 10 anni.

3. Quali sono i documenti da consegnare al committente?
Dichiarazione di Prestazione
Dichiarazione in merito al rilascio delle sostanze pericolose
Etichetta CE
Manuale di Uso e Manutenzione

4. È obbligatorio consegnare al committente copia degli I T T (prove iniziali di tipo)?
   NO. Non è necessario.

5. Chi acquista un serramento finito e si limita a installarlo deve apporre la marcatura CE?
   NO. La marcatura è di competenza del produttore del prodotto finito immesso sul mercato.

// 6
Guida sulla Marcatura dei serramenti - Informazioni utili per il Produttore e per la Tutela del Consumatore - UNICEDIL
6. Che cosa indica il valore Uw?
   Indica la trasmittanza termica del serramento e si esprime in W/m² K (Watt su metro quadro per
grado Kelvin). Nell’ambito dei serramenti i valori di U sono 3:
Uf (Frame) che indica la trasmittanza termica del telaio.
Ug (Glazing) che indica la trasmittanza termica del vetro.
Uw (Window) che indica la trasmittanza termica della finestra completa.

7. Il serramentista che realizza un semilavorato (per esempio: serramento privo di vetro)
ha l'obbligo di apporre la marcatura CE?
    NO. La marcatura CE riguarda il prodotto finito costituito da telaio e vetro.

8. Come marcare CE le porte inserire sulle vie di fuga ?
   Tali porte sono soggette all'obbligo della marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 14351-1 in
livello di attestazione 1 (VCCP 1 ex SAC 1), pertanto, per le porte poste su vie di fuga è necessario che
il Piano di Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) sia soggetto a verifica, approvazione e
sorveglianza da parte di un Ente Notificato specificatamente per questo compito di sorveglianza ed
ispezione.

9. Le porte interne devono essere marcate CE?
   NO. Saranno soggette all'obbligo non appena sarà pubblicata la relativa normativa
(prEN 14351-2), in fase di ultimazione.

10. Cosa si intende per prodotti non di serie e come devono essere marcati CE?
   Possono rientrare nella produzione “non di serie” quei manufatti in cui si ravvisa il concetto di
"esemplare unico". Il fatto che un manufatto possa essere considerato non di serie NON significa non
debba essere apposta la marcatura CE. L'unica differenza è che per i prodotti non di serie rientrano nel
Sistema di Attestazione 4 ovvero sia le prove iniziali di tipo che il piano di controllo della produzione di
fabbrica sono sotto la responsabilità del Costruttore. Non è pertanto necessario rivolgersi all'Ente
Notificato per far eseguire le prove per i requisiti pertinenti.

11. È obbligatorio apporre l'Etichetta CE sulle finestre?
   NO. È obbligatorio consegnare l'etichetta al cliente insieme al resto della documentazione CE.

// 7
Guida sulla Marcatura dei serramenti - Informazioni utili per il Produttore e per la Tutela del Consumatore - UNICEDIL
12. Che cosa si intende per rintracciabilità dei prodotti marcati CE?
   Il Serramentista dev’essere sempre in grado di fornire tutte le informazioni sufficienti ad assicurare
la rintracciabilità del suo prodotto attraverso la documentazione CE del prodotto consegnato al
Cliente. Il serramentista, deve essere in grado di dimostrare a distanza di tempo (sino a 10 anni dalla
consegna del prodotto) che il prodotto fornito era conforme alle disposizioni cogenti relative alla
marcatura CE.
Tale obiettivo è raggiungibile se il serramentista sarà in grado di "recuperare" la documentazione
tecnica relativa alla commessa fornita, vale a dire:
i rapporti di prova ITT (contratto di cascading ITT)
la scheda tecnica dei prodotti realizzati in cui è contenuta la descrizione della configurazione del
prodotto (tipo di profili/serie, vetro, accessori, etc.)
le registrazioni dei controlli effettuati nella realizzazione dei prodotti in conformità al FPC
implementato

13. Quale anno deve essere indicato nella documentazione di accompagnamento?
   Il Serramentista può - a sua preferenza - indicare le ultime due cifre dell'anno in cui ha cominciato a
produrre a marcatura CE oppure le ultime due cifre dell'anno in cui la fornitura è stata immessa sul
mercato.

14. Per quanto tempo dev’essere conservata la documentazione CE?
   Per almeno 10 anni.

15. Se l'infisso deve essere installato in un altro Paese al di fuori dell'Unione Europea, si deve
comunque marcare CE il serramento?
   La Marcatura CE è obbligatoria SOLO nei Paesi che fanno parte dell'Unione Europea e dunque NON
è richiesta per gli infissi che devono essere immessi nel mercato dei Paese extra UE.

16. I risultati delle prove iniziali di tipo (ITT) effettuati sul un campione a due ante o più ante
possono essere estese anche ad una finestra ad un'anta?
   SI. Il criterio che si applica è che il campione con più ante è più critico/meno prestazionale e
dunque i risultati delle relative ITT possono essere a serramenti ad un'anta. Non è corretto invece il
caso contrario.

17. Il serramentista che ha ricevuto tramite il contratto di cascading ITT i relativi rapporti di prova,
può certificare che la finestra è marcata CE e attribuire la "responsabilità" della fornitura del
serramento al proprietario dei rapporti di prova?
   NO. Il responsabile della marcatura CE è il serramentista che realizza il serramento finito.
// 8
Guida sulla Marcatura dei serramenti - Informazioni utili per il Produttore e per la Tutela del Consumatore - UNICEDIL
18. È obbligatorio essere certificati ISO 9001 per adempiere agli obblighi della Marcatura CE?
    NO. La certificazione ISO 9001 può semplificare il processo per una corretta Marcatura CE ma non
è strettamente correlata.

19. Con la certificazione ISO 9001 automaticamente posso marcare CE il serramento?
   NO. La certificazione ISO 9001 si riferisce solamente al sistema qualità aziendale e non può essere
associata ad alcun prodotto.

20. Se produco dei manufatti di sicurezza ed effettuo delle prove di resistenza all’effrazione ho
marcato CE?
   NO. Le prove di resistenza all’effrazione sono delle prove facoltative e non sono richieste dalla
marcatura CE.

21. La marcatura CE dev’essere rilasciata solo su richiesta del committente?
    NO. La marcatura CE è un obbligo di legge e dev’essere rilasciata anche se il committente non la
richiede.

22. I rapporti di prova (ITT da cascading) sono la marcatura CE?
   NO. I certificati di prova NON sono la marcatura CE, sono solo una componente di essa.

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTA UNICEDIL

// 9
EVITARE QUESTE TRAGEDIE
          DIPENDE ANCHE DA TE

// 10
UNICEDIL e ADICONSUM al fine di armonizzare il mercato e unitamente
   all'esigenza di divulgare la conoscenza delle normative e delle procedure
   tecniche in materia di sicurezza dei prodotti, dal momento della
   produzione e/o importazione al momento della loro
   commercializzazione, hanno realizzato un servizio denominato:
                         "Sportello Sicurezza Serramenti"

   L'impulso nasce dalla necessità di garantire i meccanismi della
   concorrenza all'interno del mercato e di prevenire gli incidenti relativi
   all'uso dei prodotti.
   Il progetto è stato istituito soprattutto per sollecitare un rafforzamento
   delle attività di vigilanza e controllo del mercato a difesa dei consumatori
   e a tutela delle imprese che regolarmente certificano la loro produzione
   di serramenti.

   Grazie ad un apposita “Scheda di Segnalazione” è possibile far presente
   l’eventuale fornitura di prodotti “non regolari” che può essere soggetta a
   verifiche ispettive da parte delle autorità di controllo, che UNICEDIL e
   ADICONSUM si impegnano a coinvolgere, sollecitandone l’intervento.

           WWW.SPORTELLOSICUREZZASERRAMENTI.IT

// 11
Puoi anche leggere