Guida pratica per l'ottenimento dell'Attestazione SOA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Guida pratica per l’ottenimento dell’Attestazione SOA 1 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Sommario Introduzione ............................................................................................. 4 1.1 Scopo dell’opera ................................................................................ 4 1.2 Il nuovo sistema di qualificazione ............................................................ 6 1.3 Cosa fanno le SOA – Società Organismo di Attestazione................................ 6 2.0 L’Attestazione SOA: cenni generali ............................................................. 6 2.1 Imprese che possono ottenere l’Attestazione .............................................. 6 2.2 Durata dell’Attestazione ........................................................................ 7 2.3 Variazioni dell’Attestazione: casi particolari ................................................ 7 2.4 Categorie di Qualificazione .................................................................... 7 2.5 Classifiche di importo ..........................................................................10 3.0 Come ottenere l’Attestazione SOA ............................................................11 3.1 Requisiti e documentazione da produrre ...................................................11 3.2 Requisiti di ordine generale ..................................................................11 3.3 Requisiti di ordine speciale ...................................................................14 3.3.1 Adeguata capacità economica e finanziaria .............................................14 3.3.1.1 Idonee referenze bancarie ...............................................................14 3.3.1.2 Cifra d’affari in lavori ......................................................................15 3.3.1.3 Capitale Netto ..............................................................................15 3.3.2 Capacità Tecnico – Organizzativa ........................................................16 3.3.2.1 Direzione Tecnica .........................................................................16 3.3.2.2 Qualificazione mediante apporto del Direttore Tecnico .............................17 3.3.3 Cifra d’affari in lavori ........................................................................18 3.3.3.1 Lavori eseguiti .............................................................................18 3.3.3.2 Lavori di punta .............................................................................19 3.3.4 Adeguatezza della competenza dello staff tecnico .....................................20 3.3.4.1 Staff tecnico per attestazione comprendente progettazione .......................20 3.3.5 Idonea dotazione di attrezzature tecniche ...............................................20 3.3.5.1 Attrezzature tecniche di proprietà, in leasing e in noleggio .........................20 3.3.6 Adeguatezza dell’organico .................................................................21 3.3.6.1 Adeguato organico medio annuo .......................................................21 4.0 Casi particolari ....................................................................................22 4.1 I consorzi e l’attestazione SOA ..............................................................22 5.0 Relazione tra Sistemi di Qualità e Attestazione SOA .......................................24 5.1 Quando è obbligatorio il Sistema di Qualità ...............................................24 5.2 Incremento Convenzionale Premiante (ICP) e Sistema Qualità ........................25 6.0 Costo dell’Attestazione SOA ....................................................................25 6.1 Calcolo del corrispettivo di base .............................................................25 6.2 Modifiche e integrazioni sull’attestato SOA ................................................26 6.3 Modalità di pagamento dell’attestazione SOA .............................................28 7.0 Verifica di mantenimento triennale della qualificazione.....................................28 7.1 Verifica triennale ...............................................................................28 7.2 Costo della verifica triennale .................................................................29 APPENDICE ...........................................................................................30 Conclusioni .............................................................................................32 2 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
3 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Introduzione 1.1 Scopo dell’opera Quest’opera vuole rappresentare un valido strumento per le imprese che operano nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che desiderano sapere come fare per ottenere l’Attestazione SOA, divenuta obbligatoria per partecipare a gare d’appalto pubbliche per importi superiori ai 150.000 €. La materia è regolata dal noto D.P.R. 34/2000 e successive modifiche e prima di sapere come ottenere la Qualificazione SOA inizieremo con introdurre al lettore le novità introdotte dal nuovo sistema di qualificazione e tutte le informazioni utili per capire come e per quali categorie e classifiche la propria impresa può riuscire a qualificarsi. La guida viene fornita sia come classica pubblicazione cartacea, sia in formato elettronico per renderne più agevole la consultazione e per condividerla insieme ad altri colleghi all’interno della propria azienda. Speriamo che la lettura della guida possa portarvi ad una migliore conoscenza del mondo dell’Attestazione SOA per la partecipazione a gare pubbliche. E’ doveroso premettere anche che una semplice guida, per quanto possa essere dettagliata e ricca di contenuti, difficilmente riuscirà a sostituire del tutto la figura del consulente che da anni lavora nel settore e che si è sicuramente specializzato affrontando in prima persona le esigenze di diverse aziende. La prima edizione della nostra guida è stata scritta contestualmente con la pubblicazione del DPR 34/2000 ed è stata rivista a seguito dei cambiamenti normativi, prendendo per ora come riferimento solo quelli più macroscopici. La guida è stata redatta da Marco Catalani, consulente aziendale da oltre 10 anni, che oggi opera per conto della società RES NOVA S.r.l. L’e-book è distribuito gratuitamente ma l’utilizzo dello stesso è soggetto a delle regole di licenza di seguito riportate in breve per riassumerle: Rispetto a questa opera tu sei libero di: Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato Modificare — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza. Alle seguenti condizioni: 4 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Note: Non sei tenuto a rispettare i termini della licenza per quelle componenti del materiale che siano in pubblico dominio o nei casi in cui il tuo uso sia consentito da una eccezione o limitazione prevista dalla legge. Non sono fornite garanzie. La licenza può non conferirti tutte le autorizzazioni necessarie per l'uso che ti prefiggi. Ad esempio, diritti di terzi come i diritti all'immagine, alla tutela dei dati personali e i diritti morali potrebbero restringere gli usi che ti prefiggi sul materiale. Per maggiori info legger anche quanto riportato su http://www.creativecommons.it/Licenze La scelta del formato elettronico su cui proporre la guida ad altre persone non è casuale: infatti ormai da anni l’informatizzazione dei nostri uffici e delle nostre case ha provocato una vera rivoluzione nel nostro stile di vita e così anche leggere e farsi una cultura su un determinato argomento, è diventata un’attività che è possibile svolgere con il proprio pc. Il vantaggio è che possiamo consultare questa guida ovunque, installarla sul computer di casa e dell’ufficio o in azienda, oppure sul portatile. Inoltre il formato elettronico rende possibile una maggiore facilità di accesso alle informazioni, potendo saltare da un argomento all’altro attraverso i comodi collegamenti ipertestuali. Facilità d’uso e completezza di contenuti, queste sono le caratteristiche che questo prodotto si propone di trasmettere all’utente finale. A questo punto non resta che augurarvi buona lettura. 5 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
1.2 Il nuovo sistema di qualificazione La legge 11 febbraio 1994 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, meglio nota come Legge Merloni, ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione unico per tutti i soggetti esecutori di lavori pubblici. Grazie all’introduzione di questa nuova Legge nel panorama giuridico italiano che riguarda i Lavori Pubblici di fatto è decaduto quello che prima veniva chiamato “Albo Nazionale dei Costruttori”. Uno degli aspetti più importanti di questo nuovo impianto normativo è l’affidamento dell’iter di Qualificazione delle imprese costruttrici alle cosiddette SOA, ovvero Società Organismo di Attestazione. 1.3 Cosa fanno le SOA – Società Organismo di Attestazione Le SOA sono tenute a verificare il possesso da parte dell’impresa interessata ad ottenere la Qualificazione se esistono o meno i presupposti di ordine tecnico, economico e gestionale che consentono di poter rilasciare il Certificato di Attestazione per determinate categorie e classifiche (che vedremo nello specifico più avanti) necessario per poter partecipare a Lavori Pubblici i cui importi siano superiori ai 150.000 €. 2.0 L’Attestazione SOA: cenni generali 2.1 Imprese che possono ottenere l’Attestazione Le imprese che possono ottenere l’Attestazione di Qualificazione SOA sono quelle che lavorano in generale nel settore delle costruzioni (riguardano per lo più imprese edili e di impiantistica). La forma sociale per la quale è possibile ottenere l’Attestato SOA può essere una delle seguenti: Imprese individuali, anche artigiane; Società e Cooperative; Consorzi tra Cooperative di produzione e lavoro; Consorzi tra imprese artigiane; Consorzi stabili, anche in forma di società consortili. 6 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
2.2 Durata dell’Attestazione L’Attestazione di Qualificazione ha validità per cinque anni, con verifica di mantenimento dei requisiti entro il terzo anno. Infatti l’impresa che ha ottenuto l’Attestato di Qualificazione SOA deve sottoporsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio alla verifica del mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale. Infine almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio di durata dell’Attestazione di Qualificazione l’impresa interessata deve richiedere il rinnovo del Certificato. 2.3 Variazioni dell’Attestazione: casi particolari Le variazioni che non comportano modifiche alle categorie e/o alle classifiche per le quali un’impresa ha ottenuto l’Attestazione SOA, quali a titolo esemplificativo i cambi di sede legale, della denominazione della Società, cambio del legale rappresentante, e così via, non costituiscono un rinnovo dell’Attestazione, né hanno alcun effetto sulla durata della validità del Certificato e in genere le Società Organismo di Attestazione eseguono queste modifiche al Certificato ad un corrispettivo decisamente ridotto. Mentre per le variazioni che comportano modifiche alle categorie e/o alle classifiche per le quali un’impresa ha ottenuto l’Attestazione SOA, generalmente è richiesta un’integrazione contrattuale e questo comporta sempre una spesa da parte dell’impresa superiore alle modifiche di cui sopra. Gli importi in questo caso che l’impresa che ha richiesto la modifica delle categorie e/o delle classifiche per cui intende attestarsi sono stabiliti dalla Legge e vengono calcolati secondo un criterio particolare (come le Attestazioni ex novo) di cui parleremo più diffusamente nei capitoli successivi di quest’opera. Anche questo tipo di modifiche in ogni modo non comportano nessun effetto sulla durata di validità del Certificato, che resta quindi invariata. 2.4 Categorie di Qualificazione Le Categorie di Qualificazione sono quelle per le quali le imprese possono essere Qualificate e sono divise in: OPERE GENERALI (OG) OPERE SPECIALI (OS) 7 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
La qualificazione di un’impresa in una delle Categorie di Qualificazione la abilita a partecipare a gare che richiedono espressamente la Qualificazione per quella determinata Categoria ed inoltre per un importo pari a quello della propria Classifica (vedi paragrafo successivo) incrementata di un quinto. Ad esempio un’azienda che ha ottenuto l’Attestazione SOA per la Categoria Generale OG1 – Edifici civili ed industriali per la prima classifica, ovvero 258.228 € (il vecchio mezzo miliardo di lire) potrà partecipare a gare in cui è espressamente richiamata la Categoria OG1 e per un massimo di € 310.000 circa (ovvero la propria classifica aumentata di un quinto). Lo stesso principio si applica anche alle imprese che partecipano a gare in forma associata o consorziata a condizione che esse siano Qualificate per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base d’asta. Le Categorie di Qualificazione come abbiamo visto poc’anzi sono divise in Opere Generali ed Opere Speciali; ecco di seguito due tabelle che specificano meglio come sono strutturate queste nuove Categorie e quali settori specifici delle costruzioni riguardano: CATEGORIE OPERE GENERALI (OG) OG1 Edifici civili e industriali OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane OG4 Opere d’arte nel sottosuolo OG5 Dighe OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione OG7 Opere marittime e lavori di drenaggio OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione OG11 Impianti tecnologici OG12 Opere ed impianti di bonifica e di protezione ambientale OG13 Opere di ingegneria naturalistica 8 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
CATEGORIE OPERE SPECIALI (OS) OS1 Lavori in terra OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori OS5 Impianti pneumatici e antintrusione OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi OS7 Finiture di opere generali di natura edile OS8 Opere di impermeabilizzazione OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico OS10 Segnaletica stradale non luminosa OS11 Apparecchiature strutturali speciali OS12-A Barriere stradali di sicurezza OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia OS18-A Componenti strutturali in acciaio OS18-B Componenti per facciate continue OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati OS20-A Rilevamenti topografici OS20-B Indagini geognostiche OS21 Opere strutturali speciali OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione OS23 Demolizione di opere OS24 Verde e arredo urbano OS25 Scavi archeologici OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali OS27 Impianti per la trazione elettrica OS28 Impianti termici e di condizionamento OS29 Armamento ferroviario OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS31 Impianti per la mobilità sospesa OS32 Strutture in legno OS33 Coperture speciali OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità OS35 Interventi a basso impatto ambientale 9 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
2.5 Classifiche di importo Le classifiche di importo sono in tutto otto e un’impresa può qualificarsi per ciascuna Categoria di Qualificazione (vista nel paragrafo precedente) per una classifica di importo e partecipare a gare ed effettuare lavori per importi pari alla classifica per la quale si è attestata maggiorata di un quinto. Le classifiche per le quali l’impresa ottiene l’Attestazione sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo: CLASSIFICA LIVELLI DI IMPORTO I Fino a € 258.000,00 II Fino a € 516.000,00 III Fino a € 1.033.000,00 III-bis Fino a € 1.500.000,00 IV Fino a € 2.582.000,00 IV-bis Fino a € 3.500.000,00 V Fino a € 5.162.000,00 VI Fino a € 10.329.000,00 VII Fino a € 15.494.000,00 VIII Fino a € 20.658.000,00 Da notare che l’importo dell’ultima classifica la VIII è illimitato anche se ai fini del requisito di qualificazione è stabilito convenzionalmente per un importo pari a € 20.358.276,00 (che tradotto nel vecchio conio equivalgono a 40 miliardi di lire). Per tutti gli appalti superiori a tale importo l’impresa oltre ad essere in possesso della qualificazione alla VIII classifica, deve aver realizzato, nel quinquennio precedente alla pubblicazione del bando di gara, una cifra d’affari non inferiore a tre volte l’importo a base d’asta. In ogni modo quest’ ultimo requisito è soggetto a verifica da parte dell’Ente Appaltante. Recentemente sono state inserite le classifiche III-bis e IV-bis al fine di facilitare l’accesso a categorie intermedie tra la III e la IV visto che il divario tra le due era forse eccessivo per molte imprese, visto anche il momento di crisi che dal 2008 ha attanagliato il comparto edile. 10 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
3.0 Come ottenere l’Attestazione SOA 3.1 Requisiti e documentazione da produrre Le Società Organismo di Attestazione eseguono una verifica dei requisiti dell’impresa candidata ad ottenere l’Attestazione SOA e devono accertarsi che questa abbia la completa idoneità a concorrere a gare di appalto pubblico. I requisiti che un’impresa che desidera ottenere l’Attestazione SOA deve dimostrare di avere sono di ordine generale e di ordine speciale. 3.2 Requisiti di ordine generale Innanzitutto l’impresa candidata ad ottenere la Qualificazione SOA dovrà dimostrare, prima ancora di avere l’idoneità tecnica o economica, ad avere la capacità giuridica o per meglio dire l’idoneità morale. Le Società di Attestazione verificano quindi per prima cosa che l’impresa abbia i requisiti di ordine generale di cui il D.P.R. 34/2000 parla nell’art. 17 comma 1. Tali requisiti vengono verificati in base alle certificazioni rilasciate in parte dalle autorità competenti ed in parte dall’impresa stessa a mezzo dichiarazioni sostitutive di atti notori. Più precisamente i documenti che l’impresa che richiede l’Attestazione dovrà produrre in relazione ai requisiti da soddisfare sono i seguenti: REQUISITI DOCUMENTI DA PRODURRE Cittadinanza italiana o di altro Stato Certificato di cittadinanza italiana o appartenente all’Unione Europea, o residenza corrispondente del paese di provenienza in Italia per gli imprenditori stranieri qualora ci fosse il trattamento di reciprocità con lo Stato di provenienza. Questo requisito interessa i Legali Rappresentanti e i Direttori Tecnici Assenza di procedimenti in corso per Certificato Generale Casellario Giudiziale; l’applicazione di una delle misure previste Certificato antimafia, rilasciato dalla dall’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. Prefettura, oppure Certificato della 1423 o di una delle cause ostative previste C.C.I.A.A. con la dicitura “nulla osta 11 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 antimafia”. (cosiddetta normativa antimafia). Questo requisito interessa i Legali Rappresentanti e i Direttori Tecnici Inesistenza di sentenze definitive di condanna Certificato Generale Casellario Giudiziale; passate in giudicato ovvero di sentenze di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai applicazione della pena su richiesta ai sensi sensi del D.P.R. 445/2000 attestante dell’art. 444 del codice di procedura penale per l’inesistenza di sentenze definitive di i reati che incidono sulla moralità professionale. condanna passate in giudicato per le quali il giudice non ha disposto il beneficio della Tale requisito interessa i Legali Rappresentanti “non menzione” o di sentenze di ed i Direttori Tecnici applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.c.p., rilasciato dai Legali Rappresentanti e Direttori Tecnici; ovvero Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportante l’elencazione di tali sentenze, qualora in capo a Legali Rappresentanti e/o Direttori Tecnici sussistano sentenze definitive passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.c.p., rilasciato dai Legali Rappresentanti e Direttori Tecnici Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi accertate, alle norme in materia di del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di contribuzione sociale secondo la legislazione violazioni gravi, definitivamente accertate, alle italiana o del paese di residenza norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana Inesistenza di irregolarità, definitivamente Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi 12 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
accertate, rispetto agli obblighi relativi al del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di pagamento delle imposte irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana Iscrizione al registro delle imprese presso le Certificato di Iscrizione alla CCIAA (non la competenti CCIAA visura!!!) Inesistenza dello stato di fallimento, di Certificato del Tribunale – Sezione Fallimentare liquidazione o di cessazione dell’attività Inesistenza di procedure di fallimento, di Certificato del Tribunale – Sezione Fallimentare concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria Inesistenza di errore grave nell’esecuzione di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi lavori pubblici del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi accertate, attinenti l’osservanza delle norme del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di poste a tutela della prevenzione e della violazioni gravi, definitivamente accertate, sicurezza sui luoghi di lavoro. attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di Questo requisito è accertato in capo a Legali lavoro Rappresentanti e Direttori Tecnici Inesistenza di false dichiarazioni circa il Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di agli appalti e per il conseguimento false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti dell’attestazione di qualificazione richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA Generalmente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono modelli già predisposti dalle Società Organismo di Attestazione, pertanto presso le loro sedi o i loro referenti sarà senza dubbio possibile trovare tutta la modulistica necessaria. 13 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
3.3 Requisiti di ordine speciale I requisiti di ordine speciale sono previsti negli articoli 18-19-20-21-22-23-24-25-26 del regolamento di qualificazione e sono inerenti alle effettive capacità dell’impresa costruttrice di eseguire un appalto. Questi requisiti riguardano quindi soprattutto la capacità economica e finanziaria, la capacità tecnica e organizzativa, l’adeguata dotazione di macchine, mezzi e infrastrutture ed infine un organico medio annuo presente presso l’impresa che sia adeguato al lavoro che l’impresa intende aggiudicarsi. Per riassumere quali sono i requisiti di ordine speciale e nello specifico a cosa ciascuno si riferisce per la sua soddisfazione, uno schema può essere d’aiuto: ADEGUATA CAPACITA’ ECONOMICA E Referenze Bancarie FINANZIARIA Cifra d’affari in lavori eseguiti Capitale Netto ADEGUATA IDONEITA’ TECNICA E Direzione tecnica ORGANIZZATIVA Lavori eseguiti Lavori di punta ADEGUATA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE Mezzi e attrezzature di proprietà TECNICHE Locazione finanziaria Noleggio ADEGUATO ORGANICO MEDIO ANNUO Personale operaio Personale tecnico Di seguito in quattro paragrafi spiegheremo cosa significa avere adeguata capacità economica, tecnica, dotazione di attrezzature e organico medio annuo. 3.3.1 Adeguata capacità economica e finanziaria 3.3.1.1 Idonee referenze bancarie Le cosiddette “referenze bancarie” sono rilasciate direttamente dall’Ente di Credito (la Banca di appoggio) presso il quale l’azienda costruttrice intrattiene rapporti commerciali. 14 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Dal documento dovrà risultare che l’azienda ha sempre fatto fronte ai suoi impegni economici con puntualità e con regolarità e pertanto possiede la capacità economico-finanziaria per poter essere affidataria di lavori pubblici. La Banca scriverà quanto sopra detto su una lettera che dovrà essere intestata alla SOA Società Organismo di Attestazione cui l’impresa costruttrice si è rivolta per la verifica dei propri requisiti per l’ottenimento della Qualificazione. 3.3.1.2 Cifra d’affari in lavori La cifra d’affari in lavori è quella realizzata dall’impresa costruttrice con lavori svolti mediante attività diretta, indiretta e/o acquisita e deve essere non inferiore al 100% della somma degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. Ad esempio se un’impresa costruttrice richiede di essere qualificata per la categoria OG1 per l’importo di 258.000 € e per la categoria OG2 per 516.000 € il suo giro d’affari in lavori dovrà essere pari ad almeno € 774.684 La cifra d’affari in lavori è quella relativa all’ultimo quinquennio (ultimi cinque bilanci depositati con ricevute di presentazione). Per attività diretta si intende quella svolta e fatturata direttamente dall’impresa. Per attività indiretta si intende quella derivante dalla partecipazione dell’impresa ad altri enti di esecuzione lavori (consorzi, società tra imprese, etc.) e che è stata fatturata da questi e non dall’impresa (in questo caso viene presa in considerazione la quota parte spettante all’impresa costruttrice che intende qualificarsi). Infine per attività acquisita si intende quella ottenuta mediante forme di acquisizione di altra azienda o ramo d’azienda: cessioni, conferimenti, affitti, donazioni, etc. 3.3.1.3 Capitale Netto Il capitale netto, secondo il regolamento di qualificazione, approvato dall’ultimo bilancio deve essere positivo. Naturalmente questo requisito appartiene ai soli soggetti tenuti al deposito del bilancio (società a responsabilità limitata e società per azioni). 15 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
3.3.2 Capacità Tecnico – Organizzativa 3.3.2.1 Direzione Tecnica Il regolamento di qualificazione prevede che l’azienda candidata ad ottenere l’attestazione SOA dimostri che sono in essere alcuni requisiti per coloro i quali sono stati incaricati di svolgere la mansione di Direttore Tecnico. Il Direttore Tecnico designato qualora non corrispondesse con il Titolare o l’Amministratore o il Legale Rappresentante o il Socio dell’azienda richiedente l’attestazione SOA, egli dovrà avere un contratto quale dipendente dell’impresa oppure un contratto d’opera professionale regolarmente registrato. Inoltre è bene notare che la stessa persona non può ricoprire l’incarico di Direttore Tecnico presso più di una impresa. Esistono poi alcuni ulteriori requisiti per i Direttori Tecnici in relazione alla classifica di importo che l’impresa intende ottenere: a) Per importi fino alla IV classifica (pari a 2.582.284 €) il Direttore Tecnico dovrà dimostrare di possedere uno dei seguenti requisiti: Laurea di ingegneria, architettura, o altra laurea equipollente Diploma universitario in ingegneria o architettura o titolo equipollente Diploma di geometra o equivalente titolo di studio tecnico Esperienza acquisita come responsabile della conduzione dei lavori per un periodo di almeno cinque anni da dimostrare attraverso la presentazione di certificati dei lavori eseguiti Inoltre tutti i soggetti che alla data del 1 marzo 2000 svolgevano già la funzione di Direttore Tecnico pur non avendo idonei titoli di studio possono continuare a farlo presso la stessa impresa. b) Per importi con classifica di importo dalla V alla VII il Direttore Tecnico dovrà dimostrare di possedere uno dei seguenti requisiti: Laurea in ingegneria, architettura o titolo di laurea equipollente Diploma universitario in ingegneria o architettura o titoli equipollente 16 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Inoltre tutti i soggetti che alla data del 1 marzo 2000 svolgevano già la funzione di Direttore Tecnico pur non avendo idonei titoli di studio possono continuare a farlo presso la stessa impresa. Altri vincoli per l’idoneità del Direttore Tecnico esistono per richiedere l’attestazione SOA nelle categorie OG2 ed OS25. Infatti in tali categorie per iscrizioni fino alla III classifica (1.032.913,80 €) il Direttore Tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti: Laurea in architettura o in conservazione dei beni culturali Esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori come direttore di cantiere per un periodo di almeno cinque anni comunque da dimostrare con certificati dei lavori svolti Sempre per le categorie OG2 ed OS25 e per iscrizioni a classifiche oltre la III classifica il Direttore Tecnico dovrà essere necessariamente in possesso dei seguenti titoli: Laurea in architettura o in conservazione dei beni culturali 3.3.2.2 Qualificazione mediante apporto del Direttore Tecnico Il Direttore Tecnico è una figura che può apportare all’interno di una impresa di costruzioni che intende attestarsi per la SOA la propria esperienza professionale agevolando in tal modo l’iter di qualificazione. In ogni caso l’apporto del Direttore Tecnico può essere tale per cui l’impresa può qualificarsi grazie ad esso fino alla III classifica di importo. A ciò va aggiunto inoltre che il Direttore Tecnico per poter far qualificare l’impresa con l’apporto della propria esperienza lavorativa dovrà essere in possesso di certificati di lavori diretti nel corso della propria vita professionale per conto di impresa iscritta all’ex A.N.C. (Albo Nazionale Costruttori) oppure già attestata SOA, per almeno cinque anni complessivi, di cui almeno tre anni consecutivi presso la stessa azienda. L’impresa che vuole beneficiare dell’apporto del Direttore Tecnico per qualificarsi dovrà quindi esibire i certificati dei lavori svolti dal Direttore Tecnico anche in copia conforme all’originale unitamente ai certificati ANC o SOA delle imprese per le quali sono stati diretti i lavori. L’importo che viene considerato al fine della qualificazione SOA è in ogni caso pari al massimo ad 1/10 dell’importo complessivo dei lavori diretti. 17 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
La qualificazione mediante Direttore Tecnico non è dimostrabile qualora non siano trascorsi sei anni da un’eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve essere prodotta una apposita dichiarazione. E’ importante notare che qualora un’impresa si sia qualificata mediante apporto del proprio Direttore Tecnico e questo per qualsiasi motivo lasci l’impresa, questa potrà mantenere l’attestazione SOA solo nel caso in cui dimostri di mantenere i medesimi requisiti o mediante apporto di altro Direttore Tecnico con esperienza professionale pari al precedente o con mezzi propri, pena la riduzione delle categorie o delle classifiche di importo corrispondenti alla venuta meno dell’apporto professionale del Direttore Tecnico. 3.3.3 Cifra d’affari in lavori 3.3.3.1 Lavori eseguiti Per ciascuna categoria richiesta (OG oppure OS) l’impresa deve dimostrare tramite idonei certificati dei lavori di aver eseguito lavori per un importo pari ad almeno il 90% della classifica richiesta per quella data categoria. La cifra d’affari dei lavori eseguiti presa in considerazione ai fini dell’attestazione SOA è solo quella dell’ultimo quinquennio e vengono valutati solo quei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito, mentre per i lavori non ancora conclusi verranno presi in considerazione gli importi maturati alla data di presentazione della domanda di attestazione SOA. Ad esempio per richiedere l’attestazione alla categoria OG1 per la II classifica di importo che è pari a 516.000 € circa l’azienda dovrà dimostrare di aver eseguito lavori negli ultimi cinque anni pari ad almeno 464.000 €. I lavori che sono stati già presi in considerazione per ottenere un’attestazione SOA per determinate categorie e relative classifiche possono essere presi di nuovo in considerazione per un aumento della classifica di importo dell’Attestazione, sempre qualora questi rientrino nel periodo di riferimento dell’ultimo quinquennio in cui l’azienda ha operato. Nel caso in cui un’impresa abbia eseguito lavori in subappalto gli importi dei lavori presi in considerazione ai fini dell’attestazione SOA sono solo quelli effettivamente eseguiti ed autorizzati dal Committente e dimostrabili attraverso idonei certificati dei lavori. 18 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Per le particolari categorie OG2 e OS25 il certificato dei lavori eseguiti va fatto vistare dalla Sovrintendenza per i Beni Culturali prima di essere allegato alla richiesta di Attestazione SOA. I certificati dei lavori che debbono essere esibiti dall’impresa richiedente alla Società Organismo di Attestazione possono riguardare lavori eseguiti per Enti soggetti alle leggi in materia di Lavori Pubblici, oppure da privati oppure eseguiti in proprio. Per questi ultimi data la loro particolare natura l’importo è valutato ai fini dell’attestazione SOA in base a parametri fisici e relativi indici ufficiali e in maniera diversa a seconda che si tratti di immobili ad uso abitativo o immobili ad uso commerciale/industriale. Nel primo caso il calcolo è eseguito secondo questo criterio: costo totale dell’intervento così come determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici moltiplicato per i metri quadrati della costruzione e maggiorato del 25%. Nel secondo caso il calcolo viene eseguito allo stesso modo di quello inerente gli immobili ad uso abitativo eccetto per il fatto che la moltiplicazione viene fatta per 1,30 (immobili uso commerciale) oppure 0,70 (immobili uso industriale). 3.3.3.2 Lavori di punta L’impresa di costruzioni che richiede l’attestazione SOA oltre ai requisiti visti sino ad ora dovrà dimostrare di avere eseguito lavori di punta per ciascuna categoria richiesta. I lavori di punta per ciascuna categoria di attestazione vengono presi in considerazione in una delle tre modalità che seguono: 1) Un unico lavoro pari al 40% dell’importo della Classifica richiesta; 2) Due lavori pari ad almeno il 55% dell’importo della Classifica richiesta; 3) Tre lavori pari ad almeno il 65% dell’importo della Classifica richiesta Per fare un esempio: un’impresa che desideri attestarsi per la categoria OG1 per una classifica pari alla II ovvero 516.000 € necessita di dimostrare l’esecuzione di un lavoro pari a 206.583 € (40% della II classifica) oppure l’esecuzione di due lavori per il valore complessivo di 284.052 € (55% della II classifica) o ancora l’esecuzione di tre lavori per un valore complessivo di 335.697 € (65% della II classifica). 19 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
3.3.4 Adeguatezza della competenza dello staff tecnico 3.3.4.1 Staff tecnico per attestazione comprendente progettazione Per le imprese che desiderano attestarsi per la progettazione di un lavoro, in quei bandi che lo prevedono, oltre all’esecuzione dei lavori vista sino ad ora, dovrà dimostrare di avere nel proprio organico personale adeguato composto da laureati e diplomati assunti con contratto a tempo indeterminato. Esiste, a seconda delle classifiche di importo per la quali si desidera ottenere l’attestazione SOA, un numerico minimo di persone con idoneo titolo di studio inserito nello staff tecnico dell’impresa candidata all’ottenimento dell’Attestazione SOA. La tabella che segue esemplifica questo requisito in base alla classifica di importo richiesta: Classifiche di importo richieste Numerico minimo richiesto Laureati Diplomati Fino alla III classifica 1 1 IV e V classifica 2 2 Oltre la V classifica 3 3 3.3.5 Idonea dotazione di attrezzature tecniche 3.3.5.1 Attrezzature tecniche di proprietà, in leasing e in noleggio L’azienda di costruzioni che desidera ottenere l’attestazione SOA dovrà dimostrare di avere una adeguata dotazione di attrezzature tecniche necessarie per completare le opere che in futuro si andrà ad aggiudicare. A tale scopo le attrezzature che le Società Organismo di Attestazione prendono in considerazione sono quelle destinate all’attività di costruzione ed in particolare di queste va inoltre verificata sia la funzionalità operativa (ovvero che l’attrezzatura sia funzionante e a norma) e l’idoneità tecnica, cioè che le macchine o le attrezzature tecniche dichiarate siano adeguate al tipo di lavoro da svolgere relativamente alla categoria o alle categorie SOA richieste. 20 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Le attrezzature tecniche di cui un’azienda deve essere dotata per ottenere l’attestazione SOA possono essere di proprietà dell’azienda, in leasing o in noleggio. Inoltre il requisito dell’adeguatezza delle attrezzature tecniche viene soddisfatto esclusivamente se sussistono contemporaneamente due condizioni: 1) La media annua degli importi degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria (leasing) e dei canoni di noleggio (nolo a freddo), sostenuti sempre nell’ultimo quinquennio, ovvero quello di riferimento per l’attestazione SOA, deve essere pari o superiore al 2% della media annua della cifra d’affari dei lavori degli ultimi cinque anni. 2) Almeno l’1% della media annua della cifra d’affari in lavori dell’ultimo quinquennio di riferimento è costituita dalla dotazione stabile di attrezzatura (dimostrabile dagli ammortamenti ordinari e figurativi e dai canoni di locazione finanziaria). Un esempio per capire meglio: se un’azienda che richiede l’attestazione SOA nell’ultimo quinquennio ha realizzato una cifra di lavori che ammonta a 1.000.000 di Euro la media annua richiesta degli importi degli ammortamenti e dei canoni di leasing è pari a 20.000 € di questi almeno la metà ovvero 10.000 € (cioè l’1% della cifra d’affari dell’ultimo quinquennio che era pari ad un milione di euro) deve essere costituita da ammortamenti e/o canoni di noleggio finanziari. La attrezzature prese in noleggio dall’azienda non possono comunque costituire oltre il 50% del valore totale delle attrezzature presenti in azienda. 3.3.6 Adeguatezza dell’organico 3.3.6.1 Adeguato organico medio annuo L’impresa che intende ottenere l’Attestazione SOA dovrà dimostrare di avere adeguato personale in relazione alla categoria e soprattutto alla classifica di importo per la quale intende attestarsi. Il regolamento di qualificazione prevede che l’impresa abbia un organico medio annuo soddisfacente e tale requisito viene verificato dalle Società Organismo di Attestazione in base al seguente criterio: costo complessivo sostenuto dall’impresa per il personale dipendente (salari e stipendi + oneri sociali + accantonamenti a fondi di quiescenza/TFR) su tutto l’ultimo quinquennio fiscale. 21 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Il costo complessivo del personale dipendente di cui sopra dovrà soddisfare almeno uno dei due seguenti requisiti: a) deve essere pari o superiore al 15% della cifra d’affari ed almeno il 40% di tale costo deve essere stato sostenuto per il personale operaio b) deve essere pari o superiore al 10% della cifra d’affari ed almeno l’80% di tale costo deve essere stato sostenuto per il personale tecnico e amministrativo laureato o diplomato Esistono alcune particolarità per determinare il costo del personale nelle imprese individuali, le società artigiane e le società di persone: queste infatti possono considerare ai fini dell’Attestazione SOA anche la retribuzione del titolare e dei soci che sarà considerata pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale stabilita ai fini INAIL. Ad esempio se un titolare di impresa individuale ha nell’ultimo anno una retribuzione convenzionale INAIL pari a 10.500 € verrà considerata pari a cinque volte ovvero 52.500 € in tutto che dovranno essere calcolati per soddisfare almeno uno dei requisiti a) o b) menzionati poco sopra. Altro caso particolare è quello dei Consorzi: qualora un’impresa che richieda l’attestazione SOA sia un Consorzio questo potrà sommare al costo dei dipendenti del Consorzio il costo dei dipendenti delle aziende che lo compongono. Invece nel caso in cui un’azienda faccia richiesta di attestazione SOA e faccia parte anche di un Consorzio potrà sommare al proprio costo del personale quello assunto direttamente dal Consorzio, ma non quello delle aziende che lo compongono. 4.0 Casi particolari 4.1 I consorzi e l’attestazione SOA La nuova legislazione in materia di Lavori Pubblici ha introdotto l’istituto giuridico dei Consorzi Stabili, che naturalmente può ottenere l’attestazione SOA come qualsiasi altra impresa. Un Consorzio Stabile è tale quando sussistono i seguenti elementi: 1. deve essere costituito da almeno tre consorziati 22 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
2. i consorziati debbono stabilire di lavorare congiuntamente nel settore dei Lavori Pubblici per un periodo di tempo di almeno cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa 3. tutti i consorziati debbono essere in possesso dell’attestazione SOA singolarmente Il contratto di consorzio deve essere ovviamente redatto in forma scritta e deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti elementi: 1. Innanzitutto l’oggetto: lo scopo sociale del consorzio stabile e delle aziende che lo compongono è quello di lavorare esclusivamente e congiuntamente nel settore dei Lavori Pubblici 2. Indicare una sede 3. Descrivere gli obblighi che le parti contraenti si assumono 4. I contributi che i consorziati devono versare al consorzio Inoltre sussiste l’obbligo di ottemperare a tutti i requisiti previsti dall’art. 2603 del Codice Civile. Per quanto riguarda l’ottenimento dell’Attestazione SOA da parte di un Consorzio Stabile è compito delle Società Organismo di Attestazione di verificare che sussistano i Requisiti di Ordine Generale (visti nei capitoli precedenti) sia in capo al Consorzio che alle aziende che lo compongono. Infatti il Consorzio viene qualificato in base alle qualifiche che apporta ciascuna impresa consorziata e per la precisione il Consorzio viene qualificato per una data categoria generale o specializzata se almeno un’impresa consorziata già è qualificata per quella categoria e per una classifica di importo pari alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate in quella categoria. Nel caso in cui la somma delle classifiche di importo delle aziende consorziate sia inferiore ad una delle classifiche di importo citate nel paragrafo 2.5 di questa guida si posizionerà nella classifica immediatamente inferiore, mentre nel caso in cui la somma delle classifiche di importo delle aziende consorziate sia maggiore ad una delle classifiche citate nel paragrafo 2.5 di questa guida il consorzio stabile si attesterà per la classifica immediatamente superiore. Il calcolo di questo ultimo passaggio, sia che la somma sia superiore che inferiore ad una delle classifiche di importo, viene eseguito tenendo conto del fatto che la somma delle classifiche delle singole imprese consorziate sia al di sotto o al di sopra o uguale alla metà dell’intervallo che esiste tra le due classifiche. 23 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Un altro caso particolare si genera quando un Consorzio Stabile intende attestarsi alla classifica di importo illimitata. In questo caso si dovrà verificare almeno uno dei seguenti requisiti: Almeno una delle imprese consorziate detiene l’attestazione SOA per importo illimitato Almeno una delle imprese consorziate è in possesso dell’attestazione SOA per importo pari alla VII classifica e almeno due con classifica pari alla V o superiore Tra le imprese consorziate esistano almeno tre imprese con attestazione SOA superiore alla VI classifica Per quanto riguarda il riconoscimento nell’attestato SOA della progettazione e della costruzione, oltre che per il riconoscimento del Certificato di Qualità ISO 9001 è sufficiente che almeno una delle imprese consorziate abbia già soddisfatto tali requisiti. Una nota importante è quella relativa al Direttore Tecnico di un Consorzio Stabile, questo infatti deve essere persona diversa dai Direttori Tecnici già presenti presso le aziende consorziate e deve soddisfarne gli stessi requisiti. 5.0 Relazione tra Sistemi di Qualità e Attestazione SOA 5.1 Quando è obbligatorio il Sistema di Qualità Tutte le imprese che intendono ottenere l’Attestazione SOA per classifiche di importo uguale o superiore alla III (1.000.000 di Euro) debbono obbligatoriamente essere in possesso oltre che di tutti gli altri requisiti già visti nei capitoli precedenti di ordine generale e speciale, della Certificazione del proprio Sistema di Qualità aziendale, rilasciata attualmente sullo standard ISO 9001, da organismi (Enti di Ispezione e Certificazione) accreditati ACCREDIA (o altri sistemi di accreditamento aderenti al MLA) che in ogni caso lavorino rispettando quando definito nel documento RT-05 specificatamente scritto per chi esegue lavori nel settore EA28 ovvero quello delle costruzioni e assimilabili. 24 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
5.2 Incremento Convenzionale Premiante (ICP) e Sistema Qualità Per tutte le imprese che sono in possesso della Certificazione di Qualità, a prescindere che intendano ottenere o meno la qualificazione SOA per classifiche di importo pari o superiori alla III, è possibile ottenere il cosiddetto Incremento Convenzionale Premiante, che consiste sostanzialmente in un sistema di incentivazione che permette di maggiorare fino al 30% la cifra d’affari in lavori, la somma dei lavori eseguiti ed i lavori di punta ed è spesso un toccasana per moltissime aziende che intendono arrivare ad una certa classifica di importo ma senza sistema di qualità e quindi senza incremento convenzionale premiante non riuscirebbero ad arrivarci. In ogni caso per beneficiare dell’incremento convenzionale premiante è necessario che l’impresa soddisfi almeno tre dei quattro seguenti indicatori economici: 1. Capitale netto costituito dalla lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c. dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della media annuale della cifra d’affari dell’ultimo quinquennio 2. Indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio 3. Reddito netto d’esercizio costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’art. 2425 c.c. di valore positivo in almeno due esercizi nell’ultimo triennio 4. Adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo, pari ai valori minimi stabiliti senza dover ricorrere alla riduzione figurativa della cifra d’affari 6.0 Costo dell’Attestazione SOA 6.1 Calcolo del corrispettivo di base Il costo dell’Attestazione SOA dipende dalle categorie richieste e dalle classifiche di importo richieste da un’impresa che intenda attestarsi. I costi sono comunque fissati da una normativa nazionale e vengono calcolati in base alla formula del corrispettivo di base (ovvero l’importo minimo spettante alle Società Organismo di Attestazione) che di seguito riportiamo: CB=[C/12.500+(2xN+8)x413,16]x1,0413xR 25 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Dove: CB è il corrispettivo di base C è l’importo complessivo delle classifiche richieste nelle varie categorie N è il numero di categorie generali o speciali richieste per la qualificazione R è un coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001. 6.2 Modifiche e integrazioni sull’attestato SOA E’ possibile modificare l’attestazione ottenuta variando alcuni aspetti ed integrando alla Società Organismo di Attestazione una certa somma che varia al variare delle fattispecie di variazione, così come indicato nella tabella seguente: Fattispecie Costo della variazione Inserimento di nuove categorie/classifiche: per Il costo per l’aggiunta di una categoria è pari integrare l’attestato SOA con nuove categorie o alla differenza tra il corrispettivo base calcolato classifiche prima che questo scada è per la nuova attestazione e il corrispettivo base necessario sottoscrivere un nuovo contratto con calcolato a suo tempo per la vecchia la SOA per far rimanere comunque fermo il attestazione. termine di scadenza e devono sussistere i requisiti per l’inserimento di nuove categorie e Il costo per l’aggiunta di una classifica è pari ad classifiche un terzo del corrispettivo di base Diminuzione di categorie/classifiche: questa Il costo di questa variazione è pari al 5% della fattispecie può derivare dalla mancanza dei precedente attestazione ottenuta inserendo per requisiti da parte dell’azienda alla verifica di il coefficiente C nel calcolo del coefficiente base mantenimento triennale che può comportare la il valore di € 258.228 e al posto del coefficiente riduzione di categorie o classifiche di N il valore di 1 attestazione Variazione dei requisiti di ordine generale: sono Il costo di questa variazione è pari al 5% della le variazioni inerenti il cambio di denominazione precedente attestazione ottenuta inserendo per o ragione sociale, variazione di sede, il coefficiente C nel calcolo del coefficiente base variazione di rappresentante legale o direttore il valore di € 258.228 e al posto del coefficiente 26 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
tecnico, variazione per adesione di nuove N il valore di 1 imprese a consorzio stabile cui l’impresa è aderente Variazione dei requisiti di ordine speciale: Il corrispettivo per tale operazione è del 10% variazione del direttore tecnico che ha della tariffa minima consentito la qualificazione Variazione per la Certificazione del Sistema Il costo di questa variazione è pari al 5% della Qualità: sono variazioni derivanti precedente attestazione ottenuta inserendo per dall’inserimento della Certificazione del Sistema il coefficiente C nel calcolo del coefficiente base qualità qualora non fosse stata ottenuta prima, il valore di € 258.228 e al posto del coefficiente proroga della scadenza dell’attestazione per il N il valore di 1 rinnovo del certificato di qualità (nel caso in cui l’impresa abbia beneficiato dell’incremento convenzionale premiante) Riconoscimento per l’attestazione per la Il costo per questa variazione è ottenuto progettazione oltre che per la realizzazione di sostituendo al coefficiente C della formula per il opere calcolo del costo della SOA il valore dell’importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione e per il coefficiente N il valore di 1 Passaggio da impresa individuale a SRL Il costo è pari al 25% del costo di normale unipersonale qualificazione Successione ereditaria ,soltanto se l’azienda Il costo è pari a un quarto rispetto alla normale che viene ereditata mantenga le stesse tariffa applicata per nuove attestazioni categorie e classifiche Donazione di impresa individuale Il costo è pari a un quarto rispetto alla normale tariffa applicata per nuove attestazioni NOTA IMPORTANTE sui costi delle variazioni: Quando nello stesso momento si debba procedere alla variazione di più fattispecie i costi sono diminuiti del 50% 27 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
6.3 Modalità di pagamento dell’attestazione SOA L’importo stabilito da versare alle Società Organismo di Attestazione va interamente pagato prima del rilascio dell’attestato di qualificazione SOA oppure sono ammesse dilazioni per un massimo di sei mesi alle imprese che autorizzino il RID bancario, ma non tutte le SOA seguono questa prassi e per lo più richiederanno il pagamento anticipato. 7.0 Verifica di mantenimento triennale della qualificazione 7.1 Verifica triennale L’attestazione SOA è soggetta ad una verifica triennale di mantenimento atta a garantire che l’impresa che l’ha ottenuta abbia mantenuto almeno i requisiti iniziali per i quali era stata qualificata per certe categorie per determinate classifiche di importo. Dunque passati tre anni dall’emissione dell’attestato SOA l’impresa dovrà sottoporsi alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale (come elencato subito sotto) al fine di mantenere per un ulteriore biennio l’attestazione SOA. I requisiti di ordine strutturale sono i seguenti: Idonee referenze bancarie e capitale netto positivo nell’ultimo bilancio approvato Idonea direzione tecnica (come già visto nei paragrafi precedenti) Idonea Certificazione del Sistema Qualità aziendale (se applicabile) Idoneo staff tecnico (solo per le imprese attestate anche per la progettazione) Congruità tecnico-economica, ovvero adeguata dotazione di attrezzature tecniche (stessa procedura e importi visti nel paragrafo 3.3.5 e adeguato personale medio annuo (stessa procedura e cifre viste al paragrafo 3.3.6) entrambi i requisiti sono da riferirsi al vecchio quinquennio (quello preso in considerazione per la prima attestazione) e confrontati con il nuovo quinquennio. E’ possibile ristabilire le percentuali di riferimento riducendo figurativamente la cifra d’affari al massimo del 25% e sarà possibile verificare il rapporto “attrezzatura/cifra d’affari” e “organico medio annuo/cifra d’affari” sfruttando tale tolleranza. Nel caso però l’azienda ecceda oltre la tolleranza del 25% si dovrà procedere ad un abbattimento convenzionale della cifra d’affari originaria e se questo dovesse generare una cifra inferiore a 28 (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Puoi anche leggere