Guida pratica per l'ottenimento dell'Attestazione SOA

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Guida pratica per l’ottenimento
    dell’Attestazione SOA

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Sommario
Introduzione ............................................................................................. 4
   1.1 Scopo dell’opera ................................................................................ 4
   1.2 Il nuovo sistema di qualificazione ............................................................ 6
   1.3 Cosa fanno le SOA – Società Organismo di Attestazione................................ 6
2.0 L’Attestazione SOA: cenni generali ............................................................. 6
   2.1 Imprese che possono ottenere l’Attestazione .............................................. 6
   2.2 Durata dell’Attestazione ........................................................................ 7
   2.3 Variazioni dell’Attestazione: casi particolari ................................................ 7
   2.4 Categorie di Qualificazione .................................................................... 7
   2.5 Classifiche di importo ..........................................................................10
3.0 Come ottenere l’Attestazione SOA ............................................................11
   3.1 Requisiti e documentazione da produrre ...................................................11
   3.2 Requisiti di ordine generale ..................................................................11
   3.3 Requisiti di ordine speciale ...................................................................14
   3.3.1 Adeguata capacità economica e finanziaria .............................................14
   3.3.1.1 Idonee referenze bancarie ...............................................................14
   3.3.1.2 Cifra d’affari in lavori ......................................................................15
   3.3.1.3 Capitale Netto ..............................................................................15
   3.3.2 Capacità Tecnico – Organizzativa ........................................................16
   3.3.2.1 Direzione Tecnica .........................................................................16
   3.3.2.2 Qualificazione mediante apporto del Direttore Tecnico .............................17
   3.3.3 Cifra d’affari in lavori ........................................................................18
   3.3.3.1 Lavori eseguiti .............................................................................18
   3.3.3.2 Lavori di punta .............................................................................19
   3.3.4 Adeguatezza della competenza dello staff tecnico .....................................20
   3.3.4.1 Staff tecnico per attestazione comprendente progettazione .......................20
   3.3.5 Idonea dotazione di attrezzature tecniche ...............................................20
   3.3.5.1 Attrezzature tecniche di proprietà, in leasing e in noleggio .........................20
   3.3.6 Adeguatezza dell’organico .................................................................21
   3.3.6.1 Adeguato organico medio annuo .......................................................21
4.0 Casi particolari ....................................................................................22
   4.1 I consorzi e l’attestazione SOA ..............................................................22
5.0 Relazione tra Sistemi di Qualità e Attestazione SOA .......................................24
   5.1 Quando è obbligatorio il Sistema di Qualità ...............................................24
   5.2 Incremento Convenzionale Premiante (ICP) e Sistema Qualità ........................25
6.0 Costo dell’Attestazione SOA ....................................................................25
   6.1 Calcolo del corrispettivo di base .............................................................25
   6.2 Modifiche e integrazioni sull’attestato SOA ................................................26
   6.3 Modalità di pagamento dell’attestazione SOA .............................................28
7.0 Verifica di mantenimento triennale della qualificazione.....................................28
   7.1 Verifica triennale ...............................................................................28
   7.2 Costo della verifica triennale .................................................................29
APPENDICE ...........................................................................................30
Conclusioni .............................................................................................32
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Introduzione

1.1 Scopo dell’opera

Quest’opera vuole rappresentare un valido strumento per le imprese che operano nel settore
dell’edilizia e dell’impiantistica che desiderano sapere come fare per ottenere l’Attestazione SOA,
divenuta obbligatoria per partecipare a gare d’appalto pubbliche per importi superiori ai 150.000 €.
La materia è regolata dal noto D.P.R. 34/2000 e successive modifiche e prima di sapere come
ottenere la Qualificazione SOA inizieremo con introdurre al lettore le novità introdotte dal nuovo
sistema di qualificazione e tutte le informazioni utili per capire come e per quali categorie e
classifiche la propria impresa può riuscire a qualificarsi.
La guida viene fornita sia come classica pubblicazione cartacea, sia in formato elettronico per renderne più
agevole la consultazione e per condividerla insieme ad altri colleghi all’interno della propria azienda.
Speriamo che la lettura della guida possa portarvi ad una migliore conoscenza del mondo dell’Attestazione
SOA per la partecipazione a gare pubbliche.
E’ doveroso premettere anche che una semplice guida, per quanto possa essere dettagliata e ricca di
contenuti, difficilmente riuscirà a sostituire del tutto la figura del consulente che da anni lavora nel settore e
che si è sicuramente specializzato affrontando in prima persona le esigenze di diverse aziende.
La prima edizione della nostra guida è stata scritta contestualmente con la pubblicazione del DPR 34/2000
ed è stata rivista a seguito dei cambiamenti normativi, prendendo per ora come riferimento solo quelli più
macroscopici.

La guida è stata redatta da Marco Catalani, consulente aziendale da oltre 10 anni, che oggi opera per conto
della società RES NOVA S.r.l.

L’e-book è distribuito gratuitamente ma l’utilizzo dello stesso è soggetto a delle regole di licenza di seguito
riportate in breve per riassumerle:

Rispetto a questa opera tu sei libero di:

       Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare,
        eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato
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Alle seguenti condizioni:

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La scelta del formato elettronico su cui proporre la guida ad altre persone non è casuale: infatti ormai da
anni l’informatizzazione dei nostri uffici e delle nostre case ha provocato una vera rivoluzione nel nostro stile
di vita e così anche leggere e farsi una cultura su un determinato argomento, è diventata un’attività che è
possibile svolgere con il proprio pc.
Il vantaggio è che possiamo consultare questa guida ovunque, installarla sul computer di casa e dell’ufficio o
in azienda, oppure sul portatile.
Inoltre il formato elettronico rende possibile una maggiore facilità di accesso alle informazioni, potendo
saltare da un argomento all’altro attraverso i comodi collegamenti ipertestuali.
Facilità d’uso e completezza di contenuti, queste sono le caratteristiche che questo prodotto si propone di
trasmettere all’utente finale.

A questo punto non resta che augurarvi buona lettura.

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1.2 Il nuovo sistema di qualificazione

La legge 11 febbraio 1994 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, meglio nota come Legge
Merloni, ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione unico per tutti i soggetti esecutori di lavori
pubblici.
Grazie all’introduzione di questa nuova Legge nel panorama giuridico italiano che riguarda i Lavori
Pubblici di fatto è decaduto quello che prima veniva chiamato “Albo Nazionale dei Costruttori”.
Uno degli aspetti più importanti di questo nuovo impianto normativo è l’affidamento dell’iter di
Qualificazione delle imprese costruttrici alle cosiddette SOA, ovvero Società Organismo di
Attestazione.

1.3 Cosa fanno le SOA – Società Organismo di Attestazione

Le SOA sono tenute a verificare il possesso da parte dell’impresa interessata ad ottenere la
Qualificazione se esistono o meno i presupposti di ordine tecnico, economico e gestionale che
consentono di poter rilasciare il Certificato di Attestazione per determinate categorie e classifiche
(che vedremo nello specifico più avanti) necessario per poter partecipare a Lavori Pubblici i cui
importi siano superiori ai 150.000 €.

2.0 L’Attestazione SOA: cenni generali

2.1 Imprese che possono ottenere l’Attestazione

Le imprese che possono ottenere l’Attestazione di Qualificazione SOA sono quelle che lavorano in
generale nel settore delle costruzioni (riguardano per lo più imprese edili e di impiantistica).
La forma sociale per la quale è possibile ottenere l’Attestato SOA può essere una delle seguenti:

    Imprese individuali, anche artigiane;
    Società e Cooperative;
    Consorzi tra Cooperative di produzione e lavoro;
    Consorzi tra imprese artigiane;
    Consorzi stabili, anche in forma di società consortili.

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2.2 Durata dell’Attestazione

L’Attestazione di Qualificazione ha validità per cinque anni, con verifica di mantenimento dei
requisiti entro il terzo anno.
Infatti l’impresa che ha ottenuto l’Attestato di Qualificazione SOA deve sottoporsi almeno sessanta
giorni prima della scadenza del triennio alla verifica del mantenimento dei requisiti di ordine
generale e di capacità strutturale.
Infine almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio di durata dell’Attestazione di
Qualificazione l’impresa interessata deve richiedere il rinnovo del Certificato.

2.3 Variazioni dell’Attestazione: casi particolari

Le variazioni che non comportano modifiche alle categorie e/o alle classifiche per le quali
un’impresa ha ottenuto l’Attestazione SOA, quali a titolo esemplificativo i cambi di sede legale,
della denominazione della Società, cambio del legale rappresentante, e così via, non costituiscono
un rinnovo dell’Attestazione, né hanno alcun effetto sulla durata della validità del Certificato e in
genere le Società Organismo di Attestazione eseguono queste modifiche al Certificato ad un
corrispettivo decisamente ridotto.
Mentre per le variazioni che comportano modifiche alle categorie e/o alle classifiche per le quali
un’impresa ha ottenuto l’Attestazione SOA, generalmente è richiesta un’integrazione contrattuale e
questo comporta sempre una spesa da parte dell’impresa superiore alle modifiche di cui sopra. Gli
importi in questo caso che l’impresa che ha richiesto la modifica delle categorie e/o delle
classifiche per cui intende attestarsi sono stabiliti dalla Legge e vengono calcolati secondo un
criterio particolare (come le Attestazioni ex novo) di cui parleremo più diffusamente nei capitoli
successivi di quest’opera.
Anche questo tipo di modifiche in ogni modo non comportano nessun effetto sulla durata di validità
del Certificato, che resta quindi invariata.

2.4 Categorie di Qualificazione

Le Categorie di Qualificazione sono quelle per le quali le imprese possono essere Qualificate e
sono divise in:

    OPERE GENERALI (OG)
    OPERE SPECIALI (OS)

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La qualificazione di un’impresa in una delle Categorie di Qualificazione la abilita a partecipare a
gare che richiedono espressamente la Qualificazione per quella determinata Categoria ed inoltre
per un importo pari a quello della propria Classifica (vedi paragrafo successivo) incrementata di un
quinto.
Ad esempio un’azienda che ha ottenuto l’Attestazione SOA per la Categoria Generale OG1 –
Edifici civili ed industriali per la prima classifica, ovvero 258.228 € (il vecchio mezzo miliardo di lire)
potrà partecipare a gare in cui è espressamente richiamata la Categoria OG1 e per un massimo di
€ 310.000 circa (ovvero la propria classifica aumentata di un quinto).
Lo stesso principio si applica anche alle imprese che partecipano a gare in forma associata o
consorziata a condizione che esse siano Qualificate per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base d’asta.

Le Categorie di Qualificazione come abbiamo visto poc’anzi sono divise in Opere Generali ed
Opere Speciali; ecco di seguito due tabelle che specificano meglio come sono strutturate queste
nuove Categorie e quali settori specifici delle costruzioni riguardano:

                                  CATEGORIE OPERE GENERALI (OG)
OG1        Edifici civili e industriali
OG2        Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG3        Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG4        Opere d’arte nel sottosuolo
OG5        Dighe
OG6        Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione
OG7        Opere marittime e lavori di drenaggio
OG8        Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9        Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10       Impianti per la trasformazione alta/media tensione
OG11       Impianti tecnologici
OG12       Opere ed impianti di bonifica e di protezione ambientale
OG13       Opere di ingegneria naturalistica

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CATEGORIE OPERE SPECIALI (OS)
OS1      Lavori in terra
OS2-A    Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
         interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2-B    Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3      Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4      Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5      Impianti pneumatici e antintrusione
OS6      Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7      Finiture di opere generali di natura edile
OS8      Opere di impermeabilizzazione
OS9      Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10     Segnaletica stradale non luminosa
OS11     Apparecchiature strutturali speciali
OS12-A   Barriere stradali di sicurezza
OS12-B   Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13     Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14     Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15     Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
OS16     Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS17     Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18-A   Componenti strutturali in acciaio
OS18-B   Componenti per facciate continue
OS19     Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS20-A   Rilevamenti topografici
OS20-B   Indagini geognostiche
OS21     Opere strutturali speciali
OS22     Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23     Demolizione di opere
OS24     Verde e arredo urbano
OS25     Scavi archeologici
OS26     Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27     Impianti per la trazione elettrica
OS28     Impianti termici e di condizionamento
OS29     Armamento ferroviario
OS30     Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31     Impianti per la mobilità sospesa
OS32     Strutture in legno
OS33     Coperture speciali
OS34     Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35     Interventi a basso impatto ambientale

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2.5 Classifiche di importo

Le classifiche di importo sono in tutto otto e un’impresa può qualificarsi per ciascuna Categoria di
Qualificazione (vista nel paragrafo precedente) per una classifica di importo e partecipare a gare
ed effettuare lavori per importi pari alla classifica per la quale si è attestata maggiorata di un
quinto.
Le classifiche per le quali l’impresa ottiene l’Attestazione sono stabilite secondo i seguenti livelli di
importo:

CLASSIFICA        LIVELLI DI IMPORTO
       I         Fino a €       258.000,00
      II         Fino a €       516.000,00
      III        Fino a €     1.033.000,00
    III-bis      Fino a €     1.500.000,00
      IV         Fino a €     2.582.000,00
    IV-bis       Fino a €     3.500.000,00
      V          Fino a €     5.162.000,00
      VI         Fino a € 10.329.000,00
     VII         Fino a € 15.494.000,00
     VIII        Fino a € 20.658.000,00

Da notare che l’importo dell’ultima classifica la VIII è illimitato anche se ai fini del requisito di
qualificazione è stabilito convenzionalmente per un importo pari a € 20.358.276,00 (che tradotto
nel vecchio conio equivalgono a 40 miliardi di lire).
Per tutti gli appalti superiori a tale importo l’impresa oltre ad essere in possesso della
qualificazione alla VIII classifica, deve aver realizzato, nel quinquennio precedente alla
pubblicazione del bando di gara, una cifra d’affari non inferiore a tre volte l’importo a base d’asta.
In ogni modo quest’ ultimo requisito è soggetto a verifica da parte dell’Ente Appaltante.

Recentemente sono state inserite le classifiche III-bis e IV-bis al fine di facilitare l’accesso a
categorie intermedie tra la III e la IV visto che il divario tra le due era forse eccessivo per molte
imprese, visto anche il momento di crisi che dal 2008 ha attanagliato il comparto edile.

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3.0 Come ottenere l’Attestazione SOA

3.1 Requisiti e documentazione da produrre

Le Società Organismo di Attestazione eseguono una verifica dei requisiti dell’impresa candidata ad
ottenere l’Attestazione SOA e devono accertarsi che questa abbia la completa idoneità a
concorrere a gare di appalto pubblico.
I requisiti che un’impresa che desidera ottenere l’Attestazione SOA deve dimostrare di avere sono
di ordine generale e di ordine speciale.

3.2 Requisiti di ordine generale

Innanzitutto l’impresa candidata ad ottenere la Qualificazione SOA dovrà dimostrare, prima ancora
di avere l’idoneità tecnica o economica, ad avere la capacità giuridica o per meglio dire l’idoneità
morale.
Le Società di Attestazione verificano quindi per prima cosa che l’impresa abbia i requisiti di ordine
generale di cui il D.P.R. 34/2000 parla nell’art. 17 comma 1.
Tali requisiti vengono verificati in base alle certificazioni rilasciate in parte dalle autorità competenti
ed in parte dall’impresa stessa a mezzo dichiarazioni sostitutive di atti notori.
Più precisamente i documenti che l’impresa che richiede l’Attestazione dovrà produrre in relazione
ai requisiti da soddisfare sono i seguenti:

                    REQUISITI                                       DOCUMENTI DA PRODURRE
Cittadinanza italiana o di altro Stato                     Certificato di cittadinanza italiana o
appartenente all’Unione Europea, o residenza               corrispondente del paese di provenienza
in Italia per gli imprenditori stranieri qualora ci
fosse il trattamento di reciprocità con lo Stato di
provenienza.

Questo requisito interessa i Legali
Rappresentanti e i Direttori Tecnici
Assenza di procedimenti in corso per                       Certificato Generale Casellario Giudiziale;
l’applicazione di una delle misure previste                Certificato antimafia, rilasciato dalla
dall’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n.                Prefettura, oppure Certificato della
1423 o di una delle cause ostative previste                C.C.I.A.A. con la dicitura “nulla osta

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dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575            antimafia”.
(cosiddetta normativa antimafia).

Questo requisito interessa i Legali
Rappresentanti e i Direttori Tecnici
Inesistenza di sentenze definitive di condanna            Certificato Generale Casellario Giudiziale;
passate in giudicato ovvero di sentenze di                Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
applicazione della pena su richiesta ai sensi             sensi del D.P.R. 445/2000 attestante
dell’art. 444 del codice di procedura penale per          l’inesistenza di sentenze definitive di
i reati che incidono sulla moralità professionale.        condanna passate in giudicato per le quali il
                                                          giudice non ha disposto il beneficio della
Tale requisito interessa i Legali Rappresentanti          “non menzione” o di sentenze di
ed i Direttori Tecnici                                    applicazione della pena su richiesta, ai
                                                          sensi dell’art. 444 c.c.p., rilasciato dai Legali
                                                          Rappresentanti e Direttori Tecnici;

                                                      ovvero

                                                          Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
                                                          sensi del D.P.R. 445/2000 riportante
                                                          l’elencazione di tali sentenze, qualora in
                                                          capo a Legali Rappresentanti e/o Direttori
                                                          Tecnici sussistano sentenze definitive
                                                          passate in giudicato per le quali il giudice ha
                                                          disposto il beneficio della “non menzione” o
                                                          di sentenze di applicazione della pena su
                                                          richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.c.p.,
                                                          rilasciato dai Legali Rappresentanti e
                                                          Direttori Tecnici
Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente      Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
accertate, alle norme in materia di                   del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di
contribuzione sociale secondo la legislazione         violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
italiana o del paese di residenza                     norme in materia di contribuzione sociale
                                                      secondo la legislazione italiana
Inesistenza di irregolarità, definitivamente          Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi

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                                          (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
accertate, rispetto agli obblighi relativi al             del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di
pagamento delle imposte                                   irregolarità, definitivamente accertate, rispetto
                                                          agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
                                                          e tasse secondo la legislazione italiana
Iscrizione al registro delle imprese presso le            Certificato di Iscrizione alla CCIAA (non la
competenti CCIAA                                          visura!!!)
Inesistenza dello stato di fallimento, di                 Certificato del Tribunale – Sezione Fallimentare
liquidazione o di cessazione dell’attività
Inesistenza di procedure di fallimento, di                Certificato del Tribunale – Sezione Fallimentare
concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di amministrazione straordinaria
Inesistenza di errore grave nell’esecuzione di            Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
lavori pubblici                                           del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di
                                                          errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici
Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente          Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
accertate, attinenti l’osservanza delle norme             del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di
poste a tutela della prevenzione e della                  violazioni gravi, definitivamente accertate,
sicurezza sui luoghi di lavoro.                           attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela
                                                          della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di
Questo requisito è accertato in capo a Legali             lavoro
Rappresentanti e Direttori Tecnici
Inesistenza di false dichiarazioni circa il               Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione         del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di
agli appalti e per il conseguimento                       false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
dell’attestazione di qualificazione                       richiesti per l’ammissione agli appalti e per il
                                                          conseguimento dell’attestazione di
                                                          qualificazione SOA

Generalmente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono modelli già predisposti dalle Società
Organismo di Attestazione, pertanto presso le loro sedi o i loro referenti sarà senza dubbio
possibile trovare tutta la modulistica necessaria.

                                                        13
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3.3 Requisiti di ordine speciale

I requisiti di ordine speciale sono previsti negli articoli 18-19-20-21-22-23-24-25-26 del
regolamento di qualificazione e sono inerenti alle effettive capacità dell’impresa costruttrice di
eseguire un appalto.
Questi requisiti riguardano quindi soprattutto la capacità economica e finanziaria, la capacità
tecnica e organizzativa, l’adeguata dotazione di macchine, mezzi e infrastrutture ed infine un
organico medio annuo presente presso l’impresa che sia adeguato al lavoro che l’impresa intende
aggiudicarsi.

Per riassumere quali sono i requisiti di ordine speciale e nello specifico a cosa ciascuno si riferisce
per la sua soddisfazione, uno schema può essere d’aiuto:

ADEGUATA CAPACITA’ ECONOMICA E                          Referenze Bancarie
FINANZIARIA                                             Cifra d’affari in lavori eseguiti
                                                        Capitale Netto
ADEGUATA IDONEITA’ TECNICA E                            Direzione tecnica
ORGANIZZATIVA                                           Lavori eseguiti
                                                        Lavori di punta
ADEGUATA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE                      Mezzi e attrezzature di proprietà
TECNICHE                                                Locazione finanziaria
                                                        Noleggio
ADEGUATO ORGANICO MEDIO ANNUO                           Personale operaio
                                                        Personale tecnico

Di seguito in quattro paragrafi spiegheremo cosa significa avere adeguata capacità economica,
tecnica, dotazione di attrezzature e organico medio annuo.

3.3.1 Adeguata capacità economica e finanziaria

3.3.1.1 Idonee referenze bancarie

Le cosiddette “referenze bancarie” sono rilasciate direttamente dall’Ente di Credito (la Banca di
appoggio) presso il quale l’azienda costruttrice intrattiene rapporti commerciali.

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                                          (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Dal documento dovrà risultare che l’azienda ha sempre fatto fronte ai suoi impegni economici con
puntualità e con regolarità e pertanto possiede la capacità economico-finanziaria per poter essere
affidataria di lavori pubblici.
La Banca scriverà quanto sopra detto su una lettera che dovrà essere intestata alla SOA Società
Organismo di Attestazione cui l’impresa costruttrice si è rivolta per la verifica dei propri requisiti per
l’ottenimento della Qualificazione.

3.3.1.2 Cifra d’affari in lavori

La cifra d’affari in lavori è quella realizzata dall’impresa costruttrice con lavori svolti mediante
attività diretta, indiretta e/o acquisita e deve essere non inferiore al 100% della somma degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie.
Ad esempio se un’impresa costruttrice richiede di essere qualificata per la categoria OG1 per
l’importo di 258.000 € e per la categoria OG2 per 516.000 € il suo giro d’affari in lavori dovrà
essere pari ad almeno € 774.684
La cifra d’affari in lavori è quella relativa all’ultimo quinquennio (ultimi cinque bilanci depositati con
ricevute di presentazione).
Per attività diretta si intende quella svolta e fatturata direttamente dall’impresa.
Per attività indiretta si intende quella derivante dalla partecipazione dell’impresa ad altri enti di
esecuzione lavori (consorzi, società tra imprese, etc.) e che è stata fatturata da questi e non
dall’impresa (in questo caso viene presa in considerazione la quota parte spettante all’impresa
costruttrice che intende qualificarsi).
Infine per attività acquisita si intende quella ottenuta mediante forme di acquisizione di altra
azienda o ramo d’azienda: cessioni, conferimenti, affitti, donazioni, etc.

3.3.1.3 Capitale Netto

Il capitale netto, secondo il regolamento di qualificazione, approvato dall’ultimo bilancio deve
essere positivo.
Naturalmente questo requisito appartiene ai soli soggetti tenuti al deposito del bilancio (società a
responsabilità limitata e società per azioni).

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                                           (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
3.3.2 Capacità Tecnico – Organizzativa

3.3.2.1 Direzione Tecnica

Il regolamento di qualificazione prevede che l’azienda candidata ad ottenere l’attestazione SOA
dimostri che sono in essere alcuni requisiti per coloro i quali sono stati incaricati di svolgere la
mansione di Direttore Tecnico.
Il Direttore Tecnico designato qualora non corrispondesse con il Titolare o l’Amministratore o il
Legale Rappresentante o il Socio dell’azienda richiedente l’attestazione SOA, egli dovrà avere un
contratto quale dipendente dell’impresa oppure un contratto d’opera professionale regolarmente
registrato.
Inoltre è bene notare che la stessa persona non può ricoprire l’incarico di Direttore Tecnico presso
più di una impresa.

Esistono poi alcuni ulteriori requisiti per i Direttori Tecnici in relazione alla classifica di importo che
l’impresa intende ottenere:

    a) Per importi fino alla IV classifica (pari a 2.582.284 €) il Direttore Tecnico dovrà dimostrare
        di possedere uno dei seguenti requisiti:

        Laurea di ingegneria, architettura, o altra laurea equipollente
        Diploma universitario in ingegneria o architettura o titolo equipollente
        Diploma di geometra o equivalente titolo di studio tecnico
        Esperienza acquisita come responsabile della conduzione dei lavori per un periodo di
        almeno cinque anni da dimostrare attraverso la presentazione di certificati dei lavori
        eseguiti

Inoltre tutti i soggetti che alla data del 1 marzo 2000 svolgevano già la funzione di Direttore
Tecnico pur non avendo idonei titoli di studio possono continuare a farlo presso la stessa impresa.

    b) Per importi con classifica di importo dalla V alla VII il Direttore Tecnico dovrà dimostrare di
        possedere uno dei seguenti requisiti:

    Laurea in ingegneria, architettura o titolo di laurea equipollente
    Diploma universitario in ingegneria o architettura o titoli equipollente

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                                            (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Inoltre tutti i soggetti che alla data del 1 marzo 2000 svolgevano già la funzione di Direttore
Tecnico pur non avendo idonei titoli di studio possono continuare a farlo presso la stessa impresa.

Altri vincoli per l’idoneità del Direttore Tecnico esistono per richiedere l’attestazione SOA nelle
categorie OG2 ed OS25.
Infatti in tali categorie per iscrizioni fino alla III classifica (1.032.913,80 €) il Direttore Tecnico deve
possedere uno dei seguenti requisiti:

    Laurea in architettura o in conservazione dei beni culturali
    Esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori come direttore di cantiere per un periodo
    di almeno cinque anni comunque da dimostrare con certificati dei lavori svolti

Sempre per le categorie OG2 ed OS25 e per iscrizioni a classifiche oltre la III classifica il Direttore
Tecnico dovrà essere necessariamente in possesso dei seguenti titoli:

    Laurea in architettura o in conservazione dei beni culturali

3.3.2.2 Qualificazione mediante apporto del Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico è una figura che può apportare all’interno di una impresa di costruzioni che
intende attestarsi per la SOA la propria esperienza professionale agevolando in tal modo l’iter di
qualificazione.
In ogni caso l’apporto del Direttore Tecnico può essere tale per cui l’impresa può qualificarsi grazie
ad esso fino alla III classifica di importo.
A ciò va aggiunto inoltre che il Direttore Tecnico per poter far qualificare l’impresa con l’apporto
della propria esperienza lavorativa dovrà essere in possesso di certificati di lavori diretti nel corso
della propria vita professionale per conto di impresa iscritta all’ex A.N.C. (Albo Nazionale
Costruttori) oppure già attestata SOA, per almeno cinque anni complessivi, di cui almeno tre anni
consecutivi presso la stessa azienda.
L’impresa che vuole beneficiare dell’apporto del Direttore Tecnico per qualificarsi dovrà quindi
esibire i certificati dei lavori svolti dal Direttore Tecnico anche in copia conforme all’originale
unitamente ai certificati ANC o SOA delle imprese per le quali sono stati diretti i lavori.
L’importo che viene considerato al fine della qualificazione SOA è in ogni caso pari al massimo ad
1/10 dell’importo complessivo dei lavori diretti.

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                                               (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
La qualificazione mediante Direttore Tecnico non è dimostrabile qualora non siano trascorsi sei
anni da un’eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve essere prodotta una apposita
dichiarazione.

E’ importante notare che qualora un’impresa si sia qualificata mediante apporto del proprio
Direttore Tecnico e questo per qualsiasi motivo lasci l’impresa, questa potrà mantenere
l’attestazione SOA solo nel caso in cui dimostri di mantenere i medesimi requisiti o mediante
apporto di altro Direttore Tecnico con esperienza professionale pari al precedente o con mezzi
propri, pena la riduzione delle categorie o delle classifiche di importo corrispondenti alla venuta
meno dell’apporto professionale del Direttore Tecnico.

3.3.3 Cifra d’affari in lavori

3.3.3.1 Lavori eseguiti

Per ciascuna categoria richiesta (OG oppure OS) l’impresa deve dimostrare tramite idonei
certificati dei lavori di aver eseguito lavori per un importo pari ad almeno il 90% della classifica
richiesta per quella data categoria.
La cifra d’affari dei lavori eseguiti presa in considerazione ai fini dell’attestazione SOA è solo quella
dell’ultimo quinquennio e vengono valutati solo quei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito,
mentre per i lavori non ancora conclusi verranno presi in considerazione gli importi maturati alla
data di presentazione della domanda di attestazione SOA.
Ad esempio per richiedere l’attestazione alla categoria OG1 per la II classifica di importo che è pari
a 516.000 € circa l’azienda dovrà dimostrare di aver eseguito lavori negli ultimi cinque anni pari ad
almeno 464.000 €.

I lavori che sono stati già presi in considerazione per ottenere un’attestazione SOA per
determinate categorie e relative classifiche possono essere presi di nuovo in considerazione per
un aumento della classifica di importo dell’Attestazione, sempre qualora questi rientrino nel periodo
di riferimento dell’ultimo quinquennio in cui l’azienda ha operato.
Nel caso in cui un’impresa abbia eseguito lavori in subappalto gli importi dei lavori presi in
considerazione ai fini dell’attestazione SOA sono solo quelli effettivamente eseguiti ed autorizzati
dal Committente e dimostrabili attraverso idonei certificati dei lavori.

                                                   18
                                           (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Per le particolari categorie OG2 e OS25 il certificato dei lavori eseguiti va fatto vistare dalla
Sovrintendenza per i Beni Culturali prima di essere allegato alla richiesta di Attestazione SOA.

I certificati dei lavori che debbono essere esibiti dall’impresa richiedente alla Società Organismo di
Attestazione possono riguardare lavori eseguiti per Enti soggetti alle leggi in materia di Lavori
Pubblici, oppure da privati oppure eseguiti in proprio.
Per questi ultimi data la loro particolare natura l’importo è valutato ai fini dell’attestazione SOA in
base a parametri fisici e relativi indici ufficiali e in maniera diversa a seconda che si tratti di
immobili ad uso abitativo o immobili ad uso commerciale/industriale.
Nel primo caso il calcolo è eseguito secondo questo criterio: costo totale dell’intervento così come
determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici moltiplicato per i metri quadrati della costruzione e
maggiorato del 25%.
Nel secondo caso il calcolo viene eseguito allo stesso modo di quello inerente gli immobili ad uso
abitativo eccetto per il fatto che la moltiplicazione viene fatta per 1,30 (immobili uso commerciale)
oppure 0,70 (immobili uso industriale).

3.3.3.2 Lavori di punta

L’impresa di costruzioni che richiede l’attestazione SOA oltre ai requisiti visti sino ad ora dovrà
dimostrare di avere eseguito lavori di punta per ciascuna categoria richiesta.
I lavori di punta per ciascuna categoria di attestazione vengono presi in considerazione in una
delle tre modalità che seguono:

    1) Un unico lavoro pari al 40% dell’importo della Classifica richiesta;
    2) Due lavori pari ad almeno il 55% dell’importo della Classifica richiesta;
    3) Tre lavori pari ad almeno il 65% dell’importo della Classifica richiesta

Per fare un esempio: un’impresa che desideri attestarsi per la categoria OG1 per una classifica
pari alla II ovvero 516.000 € necessita di dimostrare l’esecuzione di un lavoro pari a 206.583 €
(40% della II classifica) oppure l’esecuzione di due lavori per il valore complessivo di 284.052 €
(55% della II classifica) o ancora l’esecuzione di tre lavori per un valore complessivo di 335.697 €
(65% della II classifica).

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                                            (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
3.3.4 Adeguatezza della competenza dello staff tecnico

3.3.4.1 Staff tecnico per attestazione comprendente progettazione

Per le imprese che desiderano attestarsi per la progettazione di un lavoro, in quei bandi che lo
prevedono, oltre all’esecuzione dei lavori vista sino ad ora, dovrà dimostrare di avere nel proprio
organico personale adeguato composto da laureati e diplomati assunti con contratto a tempo
indeterminato.
Esiste, a seconda delle classifiche di importo per la quali si desidera ottenere l’attestazione SOA,
un numerico minimo di persone con idoneo titolo di studio inserito nello staff tecnico dell’impresa
candidata all’ottenimento dell’Attestazione SOA.
La tabella che segue esemplifica questo requisito in base alla classifica di importo richiesta:

Classifiche di importo richieste                               Numerico minimo richiesto
                                                            Laureati                    Diplomati
Fino alla III classifica                                          1                          1
IV e V classifica                                                 2                          2
Oltre la V classifica                                             3                          3

3.3.5 Idonea dotazione di attrezzature tecniche

3.3.5.1 Attrezzature tecniche di proprietà, in leasing e in noleggio

L’azienda di costruzioni che desidera ottenere l’attestazione SOA dovrà dimostrare di avere una
adeguata dotazione di attrezzature tecniche necessarie per completare le opere che in futuro si
andrà ad aggiudicare.
A tale scopo le attrezzature che le Società Organismo di Attestazione prendono in considerazione
sono quelle destinate all’attività di costruzione ed in particolare di queste va inoltre verificata sia la
funzionalità operativa (ovvero che l’attrezzatura sia funzionante e a norma) e l’idoneità tecnica,
cioè che le macchine o le attrezzature tecniche dichiarate siano adeguate al tipo di lavoro da
svolgere relativamente alla categoria o alle categorie SOA richieste.

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                                           (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Le attrezzature tecniche di cui un’azienda deve essere dotata per ottenere l’attestazione SOA
possono essere di proprietà dell’azienda, in leasing o in noleggio.

Inoltre il requisito dell’adeguatezza delle attrezzature tecniche viene soddisfatto esclusivamente se
sussistono contemporaneamente due condizioni:

    1) La media annua degli importi degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria
           (leasing) e dei canoni di noleggio (nolo a freddo), sostenuti sempre nell’ultimo quinquennio,
           ovvero quello di riferimento per l’attestazione SOA, deve essere pari o superiore al 2%
           della media annua della cifra d’affari dei lavori degli ultimi cinque anni.
    2) Almeno l’1% della media annua della cifra d’affari in lavori dell’ultimo quinquennio di
           riferimento è costituita dalla dotazione stabile di attrezzatura (dimostrabile dagli
           ammortamenti ordinari e figurativi e dai canoni di locazione finanziaria).

Un esempio per capire meglio: se un’azienda che richiede l’attestazione SOA nell’ultimo
quinquennio ha realizzato una cifra di lavori che ammonta a 1.000.000 di Euro la media annua
richiesta degli importi degli ammortamenti e dei canoni di leasing è pari a 20.000 € di questi
almeno la metà ovvero 10.000 € (cioè l’1% della cifra d’affari dell’ultimo quinquennio che era pari
ad un milione di euro) deve essere costituita da ammortamenti e/o canoni di noleggio finanziari.

La attrezzature prese in noleggio dall’azienda non possono comunque costituire oltre il 50% del
valore totale delle attrezzature presenti in azienda.

3.3.6 Adeguatezza dell’organico

3.3.6.1 Adeguato organico medio annuo

L’impresa che intende ottenere l’Attestazione SOA dovrà dimostrare di avere adeguato personale
in relazione alla categoria e soprattutto alla classifica di importo per la quale intende attestarsi.
Il regolamento di qualificazione prevede che l’impresa abbia un organico medio annuo
soddisfacente e tale requisito viene verificato dalle Società Organismo di Attestazione in base al
seguente criterio: costo complessivo sostenuto dall’impresa per il personale dipendente (salari e
stipendi + oneri sociali + accantonamenti a fondi di quiescenza/TFR) su tutto l’ultimo quinquennio
fiscale.

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                                              (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Il costo complessivo del personale dipendente di cui sopra dovrà soddisfare almeno uno dei due
seguenti requisiti:

    a) deve essere pari o superiore al 15% della cifra d’affari ed almeno il 40% di tale costo deve
         essere stato sostenuto per il personale operaio
    b) deve essere pari o superiore al 10% della cifra d’affari ed almeno l’80% di tale costo deve
         essere stato sostenuto per il personale tecnico e amministrativo laureato o diplomato

Esistono alcune particolarità per determinare il costo del personale nelle imprese individuali, le
società artigiane e le società di persone: queste infatti possono considerare ai fini dell’Attestazione
SOA anche la retribuzione del titolare e dei soci che sarà considerata pari a cinque volte il valore
della retribuzione convenzionale stabilita ai fini INAIL.
Ad esempio se un titolare di impresa individuale ha nell’ultimo anno una retribuzione
convenzionale INAIL pari a 10.500 € verrà considerata pari a cinque volte ovvero 52.500 € in tutto
che dovranno essere calcolati per soddisfare almeno uno dei requisiti a) o b) menzionati poco
sopra.

Altro caso particolare è quello dei Consorzi: qualora un’impresa che richieda l’attestazione SOA sia
un Consorzio questo potrà sommare al costo dei dipendenti del Consorzio il costo dei dipendenti
delle aziende che lo compongono.

Invece nel caso in cui un’azienda faccia richiesta di attestazione SOA e faccia parte anche di un
Consorzio potrà sommare al proprio costo del personale quello assunto direttamente dal
Consorzio, ma non quello delle aziende che lo compongono.

4.0 Casi particolari

4.1 I consorzi e l’attestazione SOA

La nuova legislazione in materia di Lavori Pubblici ha introdotto l’istituto giuridico dei Consorzi
Stabili, che naturalmente può ottenere l’attestazione SOA come qualsiasi altra impresa.
Un Consorzio Stabile è tale quando sussistono i seguenti elementi:
    1. deve essere costituito da almeno tre consorziati

                                                   22
                                           (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
2. i consorziati debbono stabilire di lavorare congiuntamente nel settore dei Lavori Pubblici
        per un periodo di tempo di almeno cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
        impresa
    3. tutti i consorziati debbono essere in possesso dell’attestazione SOA singolarmente

Il contratto di consorzio deve essere ovviamente redatto in forma scritta e deve obbligatoriamente
contenere almeno i seguenti elementi:

    1. Innanzitutto l’oggetto: lo scopo sociale del consorzio stabile e delle aziende che lo
        compongono è quello di lavorare esclusivamente e congiuntamente nel settore dei Lavori
        Pubblici
    2. Indicare una sede
    3. Descrivere gli obblighi che le parti contraenti si assumono
    4. I contributi che i consorziati devono versare al consorzio

Inoltre sussiste l’obbligo di ottemperare a tutti i requisiti previsti dall’art. 2603 del Codice Civile.

Per quanto riguarda l’ottenimento dell’Attestazione SOA da parte di un Consorzio Stabile è
compito delle Società Organismo di Attestazione di verificare che sussistano i Requisiti di Ordine
Generale (visti nei capitoli precedenti) sia in capo al Consorzio che alle aziende che lo
compongono.
Infatti il Consorzio viene qualificato in base alle qualifiche che apporta ciascuna impresa
consorziata e per la precisione il Consorzio viene qualificato per una data categoria generale o
specializzata se almeno un’impresa consorziata già è qualificata per quella categoria e per una
classifica di importo pari alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate in
quella categoria.
Nel caso in cui la somma delle classifiche di importo delle aziende consorziate sia inferiore ad una
delle classifiche di importo citate nel paragrafo 2.5 di questa guida si posizionerà nella classifica
immediatamente inferiore, mentre nel caso in cui la somma delle classifiche di importo delle
aziende consorziate sia maggiore ad una delle classifiche citate nel paragrafo 2.5 di questa guida il
consorzio stabile si attesterà per la classifica immediatamente superiore.
Il calcolo di questo ultimo passaggio, sia che la somma sia superiore che inferiore ad una delle
classifiche di importo, viene eseguito tenendo conto del fatto che la somma delle classifiche delle
singole imprese consorziate sia al di sotto o al di sopra o uguale alla metà dell’intervallo che esiste
tra le due classifiche.

                                                     23
                                            (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Un altro caso particolare si genera quando un Consorzio Stabile intende attestarsi alla classifica di
importo illimitata.
In questo caso si dovrà verificare almeno uno dei seguenti requisiti:

    Almeno una delle imprese consorziate detiene l’attestazione SOA per importo illimitato
    Almeno una delle imprese consorziate è in possesso dell’attestazione SOA per importo pari
    alla VII classifica e almeno due con classifica pari alla V o superiore
    Tra le imprese consorziate esistano almeno tre imprese con attestazione SOA superiore alla VI
    classifica

Per quanto riguarda il riconoscimento nell’attestato SOA della progettazione e della costruzione,
oltre che per il riconoscimento del Certificato di Qualità ISO 9001 è sufficiente che almeno una
delle imprese consorziate abbia già soddisfatto tali requisiti.

Una nota importante è quella relativa al Direttore Tecnico di un Consorzio Stabile, questo infatti
deve essere persona diversa dai Direttori Tecnici già presenti presso le aziende consorziate e
deve soddisfarne gli stessi requisiti.

5.0 Relazione tra Sistemi di Qualità e Attestazione SOA

5.1 Quando è obbligatorio il Sistema di Qualità

Tutte le imprese che intendono ottenere l’Attestazione SOA per classifiche di importo uguale o
superiore alla III (1.000.000 di Euro) debbono obbligatoriamente essere in possesso oltre che di
tutti gli altri requisiti già visti nei capitoli precedenti di ordine generale e speciale, della
Certificazione del proprio Sistema di Qualità aziendale, rilasciata attualmente sullo standard ISO
9001, da organismi (Enti di Ispezione e Certificazione) accreditati ACCREDIA (o altri sistemi di
accreditamento aderenti al MLA) che in ogni caso lavorino rispettando quando definito nel
documento RT-05 specificatamente scritto per chi esegue lavori nel settore EA28 ovvero quello
delle costruzioni e assimilabili.

                                                      24
                                             (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
5.2 Incremento Convenzionale Premiante (ICP) e Sistema Qualità

Per tutte le imprese che sono in possesso della Certificazione di Qualità, a prescindere che
intendano ottenere o meno la qualificazione SOA per classifiche di importo pari o superiori alla III,
è possibile ottenere il cosiddetto Incremento Convenzionale Premiante, che consiste
sostanzialmente in un sistema di incentivazione che permette di maggiorare fino al 30% la cifra
d’affari in lavori, la somma dei lavori eseguiti ed i lavori di punta ed è spesso un toccasana per
moltissime aziende che intendono arrivare ad una certa classifica di importo ma senza sistema di
qualità e quindi senza incremento convenzionale premiante non riuscirebbero ad arrivarci.

In ogni caso per beneficiare dell’incremento convenzionale premiante è necessario che l’impresa
soddisfi almeno tre dei quattro seguenti indicatori economici:

   1. Capitale netto costituito dalla lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’art.
       2424 c.c. dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della media annuale della
       cifra d’affari dell’ultimo quinquennio
   2. Indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio
       approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso
       alla fine dell’esercizio
   3. Reddito netto d’esercizio costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di
       cui all’art. 2425 c.c. di valore positivo in almeno due esercizi nell’ultimo triennio
   4. Adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo, pari ai
       valori minimi stabiliti senza dover ricorrere alla riduzione figurativa della cifra d’affari

6.0 Costo dell’Attestazione SOA

6.1 Calcolo del corrispettivo di base

Il costo dell’Attestazione SOA dipende dalle categorie richieste e dalle classifiche di importo
richieste da un’impresa che intenda attestarsi.
I costi sono comunque fissati da una normativa nazionale e vengono calcolati in base alla formula
del corrispettivo di base (ovvero l’importo minimo spettante alle Società Organismo di
Attestazione) che di seguito riportiamo:
CB=[C/12.500+(2xN+8)x413,16]x1,0413xR

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                                           (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
Dove:

CB è il corrispettivo di base
C è l’importo complessivo delle classifiche richieste nelle varie categorie
N è il numero di categorie generali o speciali richieste per la qualificazione
R è un coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare
con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.

6.2 Modifiche e integrazioni sull’attestato SOA

E’ possibile modificare l’attestazione ottenuta variando alcuni aspetti ed integrando alla Società
Organismo di Attestazione una certa somma che varia al variare delle fattispecie di variazione,
così come indicato nella tabella seguente:

                   Fattispecie                                     Costo della variazione
Inserimento di nuove categorie/classifiche: per       Il costo per l’aggiunta di una categoria è pari
integrare l’attestato SOA con nuove categorie o       alla differenza tra il corrispettivo base calcolato
classifiche prima che questo scada è                  per la nuova attestazione e il corrispettivo base
necessario sottoscrivere un nuovo contratto con calcolato a suo tempo per la vecchia
la SOA per far rimanere comunque fermo il             attestazione.
termine di scadenza e devono sussistere i
requisiti per l’inserimento di nuove categorie e      Il costo per l’aggiunta di una classifica è pari ad
classifiche                                           un terzo del corrispettivo di base
Diminuzione di categorie/classifiche: questa          Il costo di questa variazione è pari al 5% della
fattispecie può derivare dalla mancanza dei           precedente attestazione ottenuta inserendo per
requisiti da parte dell’azienda alla verifica di      il coefficiente C nel calcolo del coefficiente base
mantenimento triennale che può comportare la          il valore di € 258.228 e al posto del coefficiente
riduzione di categorie o classifiche di               N il valore di 1
attestazione
Variazione dei requisiti di ordine generale: sono     Il costo di questa variazione è pari al 5% della
le variazioni inerenti il cambio di denominazione     precedente attestazione ottenuta inserendo per
o ragione sociale, variazione di sede,                il coefficiente C nel calcolo del coefficiente base
variazione di rappresentante legale o direttore       il valore di € 258.228 e al posto del coefficiente

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                                            (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
tecnico, variazione per adesione di nuove              N il valore di 1
imprese a consorzio stabile cui l’impresa è
aderente
Variazione dei requisiti di ordine speciale:           Il corrispettivo per tale operazione è del 10%
variazione del direttore tecnico che ha                della tariffa minima
consentito la qualificazione
Variazione per la Certificazione del Sistema           Il costo di questa variazione è pari al 5% della
Qualità: sono variazioni derivanti                     precedente attestazione ottenuta inserendo per
dall’inserimento della Certificazione del Sistema      il coefficiente C nel calcolo del coefficiente base
qualità qualora non fosse stata ottenuta prima,        il valore di € 258.228 e al posto del coefficiente
proroga della scadenza dell’attestazione per il        N il valore di 1
rinnovo del certificato di qualità (nel caso in cui
l’impresa abbia beneficiato dell’incremento
convenzionale premiante)
Riconoscimento per l’attestazione per la               Il costo per questa variazione è ottenuto
progettazione oltre che per la realizzazione di        sostituendo al coefficiente C della formula per il
opere                                                  calcolo del costo della SOA il valore
                                                       dell’importo della classifica massima
                                                       riconosciuta per la progettazione e per il
                                                       coefficiente N il valore di 1
Passaggio da impresa individuale a SRL                 Il costo è pari al 25% del costo di normale
unipersonale                                           qualificazione
Successione ereditaria ,soltanto se l’azienda          Il costo è pari a un quarto rispetto alla normale
che viene ereditata mantenga le stesse                 tariffa applicata per nuove attestazioni
categorie e classifiche
Donazione di impresa individuale                       Il costo è pari a un quarto rispetto alla normale
                                                       tariffa applicata per nuove attestazioni

NOTA IMPORTANTE sui costi delle variazioni:

Quando nello stesso momento si debba procedere alla variazione di più fattispecie i costi sono
diminuiti del 50%

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                                            (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
6.3 Modalità di pagamento dell’attestazione SOA

L’importo stabilito da versare alle Società Organismo di Attestazione va interamente pagato prima
del rilascio dell’attestato di qualificazione SOA oppure sono ammesse dilazioni per un massimo di
sei mesi alle imprese che autorizzino il RID bancario, ma non tutte le SOA seguono questa prassi
e per lo più richiederanno il pagamento anticipato.

7.0 Verifica di mantenimento triennale della qualificazione

7.1 Verifica triennale

L’attestazione SOA è soggetta ad una verifica triennale di mantenimento atta a garantire che
l’impresa che l’ha ottenuta abbia mantenuto almeno i requisiti iniziali per i quali era stata qualificata
per certe categorie per determinate classifiche di importo.
Dunque passati tre anni dall’emissione dell’attestato SOA l’impresa dovrà sottoporsi alla verifica
dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale (come elencato subito sotto) al fine di
mantenere per un ulteriore biennio l’attestazione SOA.
I requisiti di ordine strutturale sono i seguenti:
    Idonee referenze bancarie e capitale netto positivo nell’ultimo bilancio approvato
    Idonea direzione tecnica (come già visto nei paragrafi precedenti)
    Idonea Certificazione del Sistema Qualità aziendale (se applicabile)
    Idoneo staff tecnico (solo per le imprese attestate anche per la progettazione)
    Congruità tecnico-economica, ovvero adeguata dotazione di attrezzature tecniche (stessa
    procedura e importi visti nel paragrafo 3.3.5 e adeguato personale medio annuo (stessa
    procedura e cifre viste al paragrafo 3.3.6) entrambi i requisiti sono da riferirsi al vecchio
    quinquennio (quello preso in considerazione per la prima attestazione) e confrontati con il
    nuovo quinquennio.

E’ possibile ristabilire le percentuali di riferimento riducendo figurativamente la cifra d’affari al
massimo del 25% e sarà possibile verificare il rapporto “attrezzatura/cifra d’affari” e “organico
medio annuo/cifra d’affari” sfruttando tale tolleranza.

Nel caso però l’azienda ecceda oltre la tolleranza del 25% si dovrà procedere ad un abbattimento
convenzionale della cifra d’affari originaria e se questo dovesse generare una cifra inferiore a

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                                            (CC BY-NC-SA 3.0 IT)
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