GUIDA DEL DICHIARANTE - CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI IT

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PARLAMENTO EUROPEO                 2009 - 2014

GUIDA DEL DICHIARANTE
                         

CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI

                      Luglio 2013

                                        IT
Scopo della presente guida è di assistere i deputati nell'applicazione del
Codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di
interessi finanziari e conflitti di interessi ("il Codice") e nell'utilizzo della
Dichiarazione degli interessi di carattere finanziario dei deputati ("la
Dichiarazione").

La guida si basa sulle domande rivolte dai deputati al Comitato
consultivo sulla condotta dei deputati ("il Comitato consultivo ") come
anche sull'esperienza pratica e l'analisi di detto Comitato, e illustra le
disposizioni del Codice articolo per articolo. La Dichiarazione è elaborata
a norma dell'articolo 4, che ne costituisce la base giuridica.

In aggiunta alle informazioni contenute nella presente guida, i deputati
possono chiedere al Comitato consultivo, in via confidenziale e con un
termine di 30 giorni, un parere sull'interpretazione e l'applicazione del
Codice nonché sull'uso della Dichiarazione. Le richieste devono essere
trasmesse, per e-mail o per lettera, alla segreteria del Comitato
consultivo:

       Advisory.Committee@europarl.europa.eu

       European Parliament
       Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members
       rue Wiertz, 60
       PHS 07B019
       B-1047 Brussels

Il Comitato consultivo non procede all'esame o a una verifica preliminare
delle dichiarazioni prima della loro trasmissione. Tuttavia, la sua
segreteria può prestare un'assistenza tecnica puntuale per la
compilazione del modulo.

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Articoli 1 e 2
Principi direttivi e principali doveri dei deputati

Nell'esercizio delle loro funzioni i deputati al Parlamento europeo
osservano le più elevate norme etiche e rispettano il buon nome
dell'Istituzione. Essi agiscono e votano in base alle loro convinzioni e per
il bene comune, e non concludono alcun accordo né contraggono alcun
impegno suscettibili di limitare la loro libertà di voto o di azione in seno
agli organi del Parlamento.

In questa stessa ottica, l'attività legislativa e il voto dei deputati devono
essere motivati unicamente dall'interesse generale: i deputati non
sollecitano, accettano o ottengono in cambio della loro attività alcuna
gratifica, finanziaria o di altro tipo, che non sia la remunerazione o le
indennità pagate dall'Istituzione. È rigorosamente vietato accettare
denaro in cambio di un sostegno a determinati testi o emendamenti, o
esercitare un'influenza su alcuni organi del Parlamento.

A fini di apertura e di trasparenza, qualsiasi sostegno tanto finanziario
quanto in termini di personale o di materiale che venga conferito a un
deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi deve
essere dichiarato, così come l'identità di questi ultimi, nella sezione (G)
della Dichiarazione (cfr. pag. 10 in appresso).

Articolo 3
Conflitto di interessi

Il Codice di condotta non vieta i conflitti di interessi, ma intende
garantire che i deputati dichiarino con rapidità e trasparenza qualsiasi
conflitto di interessi effettivo o potenziale.

Si configura un conflitto di interessi effettivo quando un deputato ha un
interesse personale che potrebbe indebitamente influenzare – ma che
non influenza necessariamente – l'esercizio delle sue funzioni.

Si configura un conflitto di interessi potenziale quando, ad esempio, un
deputato è invitato a impegnarsi in un'attività esterna che potrebbe
portare a un conflitto di interessi effettivo.

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Non si configura conflitto di interessi qualora un deputato tragga un
vantaggio dal fatto di appartenere alla popolazione generale o a
un'ampia categoria di persone. Ad esempio, i sussidi o le tariffe
preferenziali che si accordano abitualmente agli anziani non generano
un conflitto di interessi. Analogamente, i privilegi che si concedono, ad
esempio, agli abitanti di talune regioni sottosviluppate o ai membri di
gruppi etnici, religiosi o sociali specifici non sono considerati cause
potenziali di conflitto di interessi.

Il deputato che si trovi in presenza di un conflitto di interessi effettivo o
potenziale e che non riesca a risolverlo lo segnala per iscritto al
Presidente. Ne devono altresì essere informati, per iscritto o a voce, la
presidenza degli organi del Parlamento durante i lavori parlamentari cui
il deputato prende parte, al fine di garantire la massima trasparenza e di
tutelare il buon nome dell'Istituzione.

Tuttavia, non occorre comunicare in tal modo un conflitto di interessi se
quest'ultimo già risulta evidente nella Dichiarazione trasmessa dal
deputato.

Articolo 4
Dichiarazione dei deputati

Termini di presentazione
Ogni deputato compila, apponendovi data e firma, la propria
Dichiarazione e la trasmette al Presidente per il tramite dell'Unità
Amministrazione dei deputati (ufficio: PHS 07B019, e-mail:
Administration-Deputes@europarl.europa.eu):

    entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee;
     oppure

    se il deputato assume le sue funzioni in corso di legislatura, entro
     30 giorni dall'inizio del mandato; e

    sempre entro 30 giorni dal verificarsi di ogni cambiamento, vale a
     dire dopo qualsiasi modifica degli interessi finanziari del deputato
     dovuta, ad esempio, a un cambiamento della sua remunerazione o

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dei suoi incarichi, a una nuova attività esterna, all'acquisizione di
      una partecipazione in una società, alla sua nomina in un consiglio
      di amministrazione esterno, ecc. (l'elenco di esempi è indicativo e
      non esaustivo).

Il precedente obbligo di aggiornare la Dichiarazione solo con cadenza
annuale non è più valido.

Incompatibilità delle funzioni
Non rientra nell'ambito di applicazione del Codice e quindi fra le
competenze del Comitato consultivo stabilire se una posizione o un
mandato detenuti da un deputato siano incompatibili con i suoi doveri di
deputato. Tale aspetto è disciplinato dall'Atto relativo all'elezione dei
rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del
20 settembre 1976 ed è di competenza del Servizio giuridico del
Parlamento.

Pensione di anzianità
Per definizione, la pensione di anzianità è erogata a soggetti che cessano
l'attività professionale. Non può essere considerata né una
remunerazione per un'attività professionale ai sensi della sezione (A)
della Dichiarazione né un sostegno conferito da parte di terzi ai sensi
della sezione (G), e pertanto non deve essere dichiarata. Ciò detto, i
deputati possono comunque dichiarare la loro pensione di anzianità
nella sezione (I) della Dichiarazione, se lo desiderano.

Valute e tassi di cambio
Se gli importi che i deputati sono tenuti a dichiarare sono espressi in una
valuta diversa dall'euro, devono essere convertiti e dichiarati in euro
sulla base del tasso di cambio valido alla data in cui la Dichiarazione è
trasmessa al Presidente.

Reddito netto/lordo
La Dichiarazione degli interessi finanziari non è una dichiarazione fiscale
o una dichiarazione dei redditi. Il suo scopo è di garantire la massima
trasparenza rispetto ai cittadini europei. Dal momento che le basi
imponibili e le aliquote differiscono da uno Stato membro all'altro, i
deputati devono indicare l'importo lordo dei loro redditi.

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Categorie di reddito
I redditi mensili da riportare nelle varie sezioni della Dichiarazione degli
interessi finanziari rientrano in 4 categorie:
            da 500 a 1 000 EUR al mese;
            da 1 001 a 5 000 EUR al mese;
            da 5 001 a 10 000 EUR al mese; e
            oltre 10 000 EUR al mese.

Come principio generale, devono essere riportati i redditi corrispondenti
agli interessi da dichiarare in conformità del Codice, a meno che vi siano
ostacoli di natura giuridica o contrattuale che impediscono al deputato
di rivelare dette informazioni.

Un'attività professionale, una partecipazione, un'attività o una
partecipazione in società o partenariati che non sia retribuita o che
generi un reddito inferiore a 500 EUR al mese deve comunque essere
dichiarata, ma non occorre indicare la categoria di reddito, a meno che il
deputato desideri farlo, a titolo facoltativo, nella sezione (I) della
Dichiarazione.

Qualora il reddito del deputato non possa essere scorporato da quello
del coniuge (ad esempio, nei casi di proprietà matrimoniale, congiunta di
un'impresa), non occorre dichiarare una categoria di reddito, e ciò al fine
di preservare il diritto del coniuge alla confidenzialità dei propri dati
personali.

Il modulo della Dichiarazione

Sezione (A)
Il deputato dichiara tutte le attività professionali che ha svolto nel
triennio precedente la legislatura in cui trasmette la Dichiarazione, come
anche la sua partecipazione, durante tale periodo, a comitati o consigli di
amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni
o altri enti giuridici. Il deputato che è stato eletto per più mandati
successivi deve quindi dichiarare che è stato deputato durante quel
triennio.

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Sezione (B)
Il deputato dichiara le indennità percepite per lo svolgimento di un
mandato in un altro parlamento.

Tenuto conto dell'articolo 2 delle misure di attuazione dello statuto dei
deputati al Parlamento europeo (decisione dell'Ufficio di presidenza del
19 maggio e 9 luglio 2008), per "altro parlamento" si deve intendere
ogni parlamento costituito in uno Stato membro e dotato di competenze
legislative che non sia un parlamento nazionale.

Rientrano in tale categoria i parlamenti seguenti:
    in Belgio, i parlamenti delle regioni e delle comunità;
    in Germania, i parlamenti dei Länder;
    in Spagna, le assemblee legislative delle comunità autonome;
    in Italia, le assemblee legislative delle regioni e delle province
       autonome di Trento e Bolzano;
    in Austria, i parlamenti dei Länder;
    nel Regno Unito, il Parlamento scozzese, l'Assemblea nazionale
       del Galles e l'Assemblea dell'Irlanda del Nord;
    in Finlandia, il Parlamento delle Åland;
    in Portogallo, i parlamenti regionali delle Azzorre e di Madeira.

La dichiarazione deve essere effettuata indipendentemente dall'importo
dell'indennità.

Se un deputato esercita un mandato presso un organo rappresentativo
che non è considerato un parlamento (ad esempio, un consiglio
comunale o regionale), tale mandato può essere dichiarato, su base
volontaria, nella sezione (I) della Dichiarazione.

Il termine "indennità" si riferisce a un pagamento regolare o a una
remunerazione e non a indennità occasionali ricevute per coprire le
spese connesse con la partecipazione alle riunioni, le spese di viaggio,
ecc, tranne nel caso in cui dette indennità occasionali superino in misura
significativa i costi effettivamente sostenuti e possano quindi essere
considerate come un elemento di remunerazione.

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Le indennità occasionali devono essere dichiarate nella sezione (G), se
rappresentano una forma di sostegno finanziario conferito nell'ambito
delle attività politiche del deputato.

Sezione (C)
L'espressione "lavoratore autonomo" deve essere interpretata in senso
ampio e non si limita a professioni o settori di attività specifici.
L'espressione è utilizzata per precisare che qualsiasi "attività regolare
retribuita" va dichiarata indipendentemente dal rapporto di lavoro,
contrattuale o informale, fra colui che paga la remunerazione e colui che
la percepisce/il deputato.

I deputati non sono tenuti a dichiarare la proprietà di immobili o terreni
o il reddito da essa derivante, a meno che il reddito in questione non sia
percepito per un'attività di gestione della proprietà che il deputato
svolge in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo. In questo
caso, l'attività di gestione della proprietà deve essere dichiarata in
questa sezione.

Tuttavia, la proprietà di immobili o terreni e/o il reddito da essa
derivante devono comunque essere dichiarati se per entità o
implicazioni sono tali da costituire un interesse finanziario suscettibile di
influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato. Tale informazione
deve figurare nella sezione (H).

Anche nel caso in cui non costituiscano un interesse finanziario
suscettibile di influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato, la
proprietà di immobili o terreni e/o il reddito da essa derivante possono
comunque essere riportati, a titolo facoltativo, nella sezione (I) della
Dichiarazione.

Sezione (D)
L'appartenenza a organi istituiti dal Parlamento non rientra in tale
sezione in quanto non si tratta di un'"attività esterna".

Sezione (E)
Il Codice di condotta menziona le pubblicazioni, le conferenze e le
consulenze quali esempi di attività retribuite da dichiarare nella sezione
(E). Si tratta di un elenco indicativo e non esaustivo, il che significa che
qualsiasi altra forma di attività retribuita che il deputato intraprenda

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parallelamente alle sue funzioni deve essere dichiarata. Si potrebbe
trattare, ad esempio, della partecipazione occasionale retribuita a studi
o sondaggi, o del contributo ad articoli per la stampa.

Qualsiasi forma di compenso che il deputato riceva in cambio della sua
attività è considerata come una remunerazione. Non si tratta
unicamente di compensi finanziari, ma anche di regali o ricompense, o di
doni a favore di terzi.

Il deputato è tenuto a dichiarare le sue attività occasionali retribuite nel
caso in cui il totale della remunerazione superi 5 000 EUR in un anno
civile, indipendentemente dal numero e dall'entità delle parti che
compongono tale soglia. Si possono presentare due situazioni distinte:

    se la remunerazione complessiva ricevuta in cambio di attività
     occasionali è superiore a 5 000 EUR in un anno civile, nel
     dichiararla il deputato deve fornire informazioni dettagliate
     riguardo a ciascuna delle sue attività;

    se il totale della remunerazione non raggiunge la soglia dei 5 000
     EUR, il deputato non ha l'obbligo giuridico di riferire in merito ad
     alcuna delle sue attività esterne. Egli può tuttavia dichiarare dette
     attività a titolo facoltativo nella sezione (I) della Dichiarazione.

L'espressione "anno civile" si riferisce all'anno in corso e non a un anno
parlamentare durante il mandato.

Sezione (F)
Il termine "partecipazione" deve essere inteso in senso ampio e
comprende investimenti o diritti in, o legati a, imprese, società o
partenariati.

Le società di famiglia, anche di piccole o piccolissime dimensioni, non
sono escluse.

La gestione di portafogli non è coperta dalla sezione (F) della
Dichiarazione, a meno che la strategia di investimento o la relazione
sulla performance possano servire da base per identificare investimenti
in settori economici specifici, nel qual caso spetta al deputato decidere

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se dichiararla o meno in virtù del principio di trasparenza del Codice di
condotta.

Non occorre dichiarare in questa sezione i fondi pensione, i buoni del
Tesoro a lungo termine e altri veicoli di investimento collettivo che non
consentono l'identificazione delle attività. Se tuttavia il deputato ritiene
che essi costituiscano un interesse finanziario suscettibile di influenzare
l'esercizio delle sue funzioni, può dichiararli nella sezione (H).

Il deputato deve dichiarare la sua partecipazione in società o partenariati
e il relativo reddito non appena si verifichi almeno una delle seguenti
condizioni:

      la partecipazione può avere implicazioni di politica pubblica, il
       che significa che il settore di attività della società o del
       partenariato include ambiti in cui le autorità pubbliche
       abitualmente legiferano (il deputato potrebbe influenzare la
       legislazione del Parlamento a favore della società o del
       partenariato); oppure

      la partecipazione conferisce al deputato un'influenza significativa
       sugli affari dell'organo in questione, vale a dire lo mette nella
       posizione di orientare le scelte strategiche di detto organo in una
       determinata direzione (per quanto riguarda, ad esempio,
       ristrutturazioni, decisioni in materia di investimenti, strategie di
       commercializzazione, fusioni e acquisizioni ecc.).

Sezione (G)
Il sostegno a un deputato da parte di terzi, tanto finanziario quanto in
personale o in materiale, deve essere dichiarato se gli è conferito
nell'ambito delle sue attività politiche, indipendentemente dal fatto che
esse siano svolte presso il Parlamento europeo o presso un altro organo
come, ad esempio, un'assemblea, un consiglio comunale o un partito
politico.

Le pensioni di anzianità non sono considerate come una forma di
sostegno conferito da terzi nell'ambito delle attività politiche del
deputato e quindi non devono essere dichiarate, a meno che il deputato
non desideri farlo, a titolo facoltativo, nella sezione (I) della
Dichiarazione.

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Sezione (H)
Il Codice non prevede particolari eccezioni a ciò che si intende per "altro
interesse finanziario", né limita in alcun modo la portata di tale
espressione: il Codice non esclude il patrimonio privato dal concetto di
"interessi finanziari" nella misura in cui potrebbe influenzare l'esercizio
delle funzioni del deputato. Il patrimonio privato deve pertanto essere
dichiarato se può influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato.

Di conseguenza, le stock option vanno dichiarate nella sezione (H), nella
misura in cui si considera che potrebbero avere l'influenza di cui sopra.
Lo stesso vale per qualsiasi attivo o diritto che abbia o possa avere in
futuro un valore finanziario, come anche per qualsiasi reddito derivante
da detto attivo o interesse, in relazione ad attività professionali, attività
o partecipazioni dichiarate a titolo delle precedenti sezioni della
Dichiarazione.

Ciò significa che occorre dichiarare sia il valore capitale che i ratei
attivi/ratei di interesse degli strumenti finanziari, se sono suscettibili di
influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato.

In questa sezione il deputato deve altresì dichiarare la proprietà di
immobili o terreni e/o il reddito da essa generato, sempreché
costituiscano un interesse finanziario suscettibile di influenzare
l'esercizio delle sue funzioni (cfr. sezione (C) più sopra).

Sezione (I)
Il deputato che desideri dichiarare qualcosa che non sia direttamente
coperto dalle sezioni da (A) ad (H) può farlo nella sezione (I), che si tratti
di interessi finanziari, conflitti di interessi o informazioni generali di
qualsiasi tipo rispetto ai quali voglia avere un comportamento
trasparente.

Articolo 5
Doni o benefici analoghi

Doni
Per dono si intende qualsiasi oggetto materiale distinto offerto da un
donatore in una data occasione.

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Il deputato è autorizzato ad accettare doni, di qualsiasi valore, quando
questi non sono connessi all'esercizio delle sue funzioni. Ad esempio, i
doni offerti nell'ambito della cerchia dei familiari o degli amici possono
essere accettati indipendentemente dal loro valore senza che sia
necessario dichiararli.

Quando il deputato non rappresenta il Parlamento in veste ufficiale ma
riceve doni nell'esercizio delle sue funzioni e conformemente alle
consuetudini di cortesia, si configurano due possibilità:

    se il valore approssimativo del dono è superiore a 150 EUR, il
     deputato deve rifiutarlo;

    se il valore approssimativo del dono è inferiore a 150 EUR, il
     deputato può accettarlo e conservarlo, senza alcun obbligo di
     dichiararlo.

La situazione cambia quando il deputato rappresenta il Parlamento in
veste ufficiale, vale a dire quando il deputato:

    agisce nella sua qualità di Presidente, vicepresidente, questore,
     presidente o vicepresidente di una commissione, presidente o
     vicepresidente di una delegazione interparlamentare, o come
     titolare di qualsiasi altra carica cui sia stato eletto in seno al
     Parlamento;

    rappresenta il Parlamento, a nome del Presidente, nelle relazioni
     internazionali o nelle cerimonie;

    rappresenta     una     commissione        o     una     delegazione
     interparlamentare nel quadro di una missione ufficiale autorizzata
     dalla Conferenza dei presidenti o dall'Ufficio di presidenza.

I doni ricevuti conformemente alle consuetudini di cortesia da un
deputato che rappresenta il Parlamento in veste ufficiale possono
sempre essere accettati. Essi sono, in linea di principio, proprietà del
Parlamento.

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Il deputato deve dichiarare detti doni entro l'ultimo giorno del mese
successivo alla data di ricevimento (ad esempio, entro il 31 maggio se il
dono è stato ricevuto il 15 aprile).

Nel formulario di dichiarazione il deputato deve specificare il nome del
donatore, la data di ricevimento e a che titolo ha ricevuto il dono,
nonché fornire una descrizione di quest'ultimo indicando se il suo valore
è inferiore o superiore a 150 EUR. L'Unità Amministrazione dei deputati
comunicherà poi al deputato dove consegnare il dono.

Per quanto riguarda il valore del dono, vi sono due possibilità:

      se il dono ha un valore inferiore a 150 EUR e se non presenta
       alcun valore immateriale evidente per il Parlamento, il deputato
       può, a titolo eccezionale, conservarlo indefinitamente. In caso di
       dubbio, il deputato può sottoporre il dono all'Unità
       Amministrazione dei deputati affinché ne stimi il valore;

    se il valore supera i 150 EUR, il dono, di norma, è custodito nei
     locali del Parlamento, anche se sono possibili due eccezioni:
     o il Presidente può decidere che i doni aventi valore artistico o
        culturale siano esposti in un luogo idoneo nei locali del
        Parlamento;
     o il Presidente può autorizzare il deputato a esporre il dono nel
        proprio ufficio nei locali del Parlamento fintantoché continua a
        ricoprire la carica ufficiale nella cui veste ha ricevuto il dono.

L'Unità Amministrazione dei deputati tiene un registro dei doni di
proprietà del Parlamento. Il registro è pubblicato sul sito web del
Parlamento.

Il deputato che, dopo avere accettato un dono in buona fede nel
normale esercizio delle sue funzioni, si rende conto che il valore dello
stesso è superiore a 150 EUR ne dà notifica e deposita il dono (cfr. più
sopra) non appena possibile.

IT                                                                     13
Inviti a eventi organizzati da terzi
I deputati sono tenuti a dichiarare la propria partecipazione a eventi
organizzati da terzi allorché il rimborso delle spese di viaggio, di alloggio
e di soggiorno, o il pagamento diretto di tali spese, è a carico di terzi.

La dichiarazione deve essere fatta mediante l'apposito formulario entro
l'ultimo giorno del mese successivo alla data della partecipazione (ad
esempio, entro il 31 maggio se l'evento in questione ha avuto luogo il 15
aprile).

Nel formulario non occorre indicare importi, ma vanno riportate
informazioni sui terzi che hanno organizzato l'evento, sul tipo di spese
sostenute e sull'evento stesso. Il formulario è pubblicato sul sito web del
Parlamento.

Tuttavia, l'obbligo di dichiarazione non si applica nelle situazioni
seguenti:

    se il terzo è un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione
     europea, un'organizzazione internazionale riconosciuta (ad
     esempio, le Nazioni Unite e i suoi organismi, il Consiglio
     d'Europa), un'autorità centrale, locale, regionale o municipale di
     uno Stato membro (tranne nel caso in cui detta autorità agisce
     come rappresentante di un'impresa pubblica), un partito politico
     o una fondazione politica, una parte sociale coinvolta nel dialogo
     sociale (ad esempio, un'organizzazione sindacale o padronale) o
     una chiesa o una comunità religiosa (ad eccezione dei loro uffici di
     rappresentanza, delle loro entità giuridiche e delle reti create per
     rappresentarle);

    se non sono state pagate o rimborsate spese di viaggio, di alloggio
     e di soggiorno, ma solo il costo di un pasto, di un biglietto di
     entrata o analoghi, il cui valore sia inferiore a 150 EUR;

      se l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti hanno
       autorizzato una delegazione e se le spese dei membri di tale
       delegazione sono coperte in tutto o in parte da terzi.

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Articolo 6
Attività degli ex deputati

A seguito della decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 aprile 1999,
consolidata nel 2004 e nel 2009, agli ex deputati sono concesse talune
agevolazioni. Gli ex deputati hanno quindi il diritto di accedere:

 agli edifici del Parlamento europeo nei tre luoghi di lavoro e agli uffici
  d'informazione o alle antenne regionali del Parlamento europeo negli
  Stati membri, su presentazione della tessera di "ex deputato al
  Parlamento europeo" che possono ottenere su richiesta;
 ai ristoranti e alle caffetterie del Parlamento europeo nei tre luoghi di
  lavoro;
 alle biblioteche/ai centri di documentazione e ai garage del
  Parlamento europeo nei tre luoghi di lavoro;
 a un "ufficio di passaggio" che offre la possibilità di effettuare
  comunicazioni telefoniche locali in ciascuno dei tre luoghi di lavoro
  nonché di accedere al sito Intranet del Parlamento.

Tuttavia, gli ex deputati impegnati, a titolo professionale o di
rappresentanza, in attività di lobbying direttamente connesse al
processo decisionale dell'Unione europea non possono beneficiare di tali
agevolazioni e ciò per tutta la durata di detto impegno.

Articolo 7
Comitato consultivo sulla condotta dei deputati

Il compito del Comitato consultivo consiste nel controllare l'applicazione
e l'osservanza del Codice, nel valutare le presunte violazioni
sottopostegli dal Presidente e nel fornire ai deputati orientamenti in
merito all'interpretazione e all'applicazione del Codice. Il Comitato
consultivo è un organo pluripartitico composto di deputati designati fra i
membri degli uffici di presidenza della commissione per gli affari
costituzionali e della commissione giuridica, e di membri di riserva
provenienti dai gruppi politici in esso non rappresentati.

I deputati, le cui richieste ricevono un trattamento confidenziale,
possono avvalersi degli orientamenti del Comitato, che sono sempre
forniti entro un termine di 30 giorni.

IT                                                                       15
Articolo 8
Procedura in caso di eventuali violazioni del Codice di condotta

La decisione di sottoporre, per esame, una presunta violazione al
Comitato consultivo spetta al Presidente. In tal caso, il Comitato
consultivo può ascoltare il deputato in questione nel quadro di detto
esame.

La conseguente raccomandazione formulata al Presidente in merito a
un'eventuale decisione può portare quest'ultimo a stabilire una sanzione
per il deputato. La sanzione consiste nelle stesse misure che sono
enunciate all'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento
e sono previste le modalità di ricorso di cui all'articolo 167 di detto
regolamento.

Articolo 9
Attuazione

L'Ufficio di presidenza è l'organo responsabile della definizione delle
modalità di applicazione, compresa una procedura di controllo, e
dell'aggiornamento degli importi menzionati nel Codice, nonché della
formulazione di proposte di revisione dello stesso.

Il controllo delle dichiarazioni degli interessi finanziari è effettuato
dall'Unità Amministrazione dei deputati della DG Presidenza, a nome del
Presidente. Esso consiste in un controllo di plausibilità generale a fini di
chiarimento, qualora vi sia motivo di ritenere che una dichiarazione
contenga informazioni manifestamente erronee, inattendibili, illeggibili
o incomprensibili. Se la questione non viene risolta in tempi ragionevoli,
il Presidente decide in merito alla procedura da seguire conformemente
all'articolo 8 del Codice di condotta.

IT                                                                       16
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