GUIDA AL DIRITTO SOCIETARIO AUSTRALIANO PER FARE IMPRESA IN VICTORIA

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A cura di Giovanni Di Lieto

                                             GUIDA

           AL DIRITTO SOCIETARIO

                              AUSTRALIANO

                      PER FARE IMPRESA

                                 IN VICTORIA

Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria.                                            1
Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne.          Prima edizione, dicembre 2014
A cura di Giovanni Di Lieto

                                                 Dedicato a tutti gli italiani con spirito d’iniziativa

Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria.                                            2
Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne.          Prima edizione, dicembre 2014
A cura di Giovanni Di Lieto

                              INDICE DEI CONTENUTI
PREFAZIONE DEL CONSOLE GENERALE D’ITALIA A MELBOURNE                                                              4
NOTA BIOGRAFICA DELL’AUTORE                                                                                       5

AVVERTENZA                                                                                                        6

RISORSE UTILI DI PARTENZA                                                                                         6

TIPOLOGIE IMPRENDITORIALI                                                                                         7

I. BASI LEGALI                                                                                                    7
II. SOLE TRADER                                                                                                   8
III. PARTNERSHIP                                                                                                  8
IV. COMPANY                                                                                                       9

APRIRE UNA SOCIETÀ                                                                                               10

I. BUSINESS NAME (DITTA)                                                                                         10
II. DENOMINAZIONE SOCIALE                                                                                        11
III. COMPANY NAME                                                                                                12

CONDURRE UNA SOCIETÀ                                                                                             14

I. REGOLE SOCIALI                                                                                                14
REPLACEABLE RULES                                                                                                14
STATUTO SOCIALE                                                                                                  15
REGOLE SPECIALI PER LA ‚ONE PERSON COMPANY‛                                                                      15
II. RUOLI SOCIETARI                                                                                              15
III. REQUISITI RESIDENZIALI                                                                                      16
IV. OBBLIGHI LEGALI DEGLI AMMINISTRATORI                                                                         17
INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI                                                                             17
V. OBBLIGHI FISCALI                                                                                              19
TAX FILE NUMBER (TFN)                                                                                            19
AUSTRALIAN BUSINESS NUMBER (ABN)                                                                                 20
AUSTRALIAN COMPANY NUMBER (ACN)                                                                                  20
GOODS AND SERVICES TAX (GST)                                                                                     21
PAY AS YOU GO (PAYG) WITHHOLDING                                                                                 21
FRINGE BENEFITS TAX (FBT)                                                                                        22
ALTRE TASSE                                                                                                      22
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (SUPERANNUATION)                                                                        23
VI. OBBLIGHI CONTABILI                                                                                           24

CHIUDERE UNA SOCIETÀ                                                                                             25

I. CANCELLAZIONE DI PICCOLE SOCIETÀ DI CAPITALI                                                                  25
II. INSOLVENZA                                                                                                   25
III. DEREGISTRAZIONE VOLONTARIA                                                                                  26
IV. DEREGISTRAZIONE DELL’ASIC                                                                                    26
V. LIQUIDAZIONE VOLONTARIA                                                                                       27

IMMIGRARE IN VICTORIA PER FARE IMPRESA                                                                           28

I. TIPOLOGIE DI VISTI D’AFFARI                                                                                   28
II. PROCEDURE PER I VISTI D’AFFARI                                                                               29

ASSUMERE LAVORATORI STRANIERI                                                                                    30

I. VERIFICHE LEGALI                                                                                              30
II. RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO                                                                          31

Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria.                                            3
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A cura di Giovanni Di Lieto

Prefazione del Console Generale d’Italia a Melbourne

Melbourne e lo Stato del Victoria sono la casa di decine di migliaia di
connazionali, molti dei quali hanno saputo creare realtà imprenditoriali
rispettate e di grande successo. In molti stanno decidendo di seguire le loro
orme e di avviare un’attività in questo angolo di mondo così lontano
dall’Italia. È per venire incontro alle loro esigenze che il Consolato Generale a
Melbourne ha dato alle stampe il manuale che state leggendo e che si propone
di fornire una guida per muovere i primi passi in un contesto che presenta
significative differenze rispetto a quello del nostro Paese.

Lo scopo principale di questo testo, infatti, è quello di accompagnare chi
decide di avventurarsi nel mondo del diritto societario australiano e del
Victoria, per dare concretezza a un’idea imprenditoriale. Chi lo legge, troverà
tanti spunti utili per cominciare ad operare e le risposte alle molte domande
che si pone chi sbarca Down Under con l’obiettivo di creare un’azienda. Il
Victoria è una terra di opportunità da raccogliere e per farlo occorre essere
preparati, perché, se è vero che il genio italico può essere la chiave del
successo ovunque nel mondo, le idee vanno sostenute con l’impegno, il
lavoro e lo studio.

Confido che con questa pubblicazione il Consolato Generale possa offrire un
piccolo contributo a chi intende mettersi alla prova.

                                                               Marco Maria Cerbo

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Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne.          Prima edizione, dicembre 2014
A cura di Giovanni Di Lieto

Nota biografica dell’autore

Originario di Salerno, Giovanni Di Lieto risiede a Melbourne dove è docente
universitario di materie legali nel dipartimento di criminologia del ‚Navitas
Professional Institute‛ (www.ncps.edu.au), nonché consulente legale in
materia di video-produzioni per ‚Tiszai Creative‛ (www.tiszai.net).

Dopo la laurea in giurisprudenza e un breve periodo di pratica forense in
Italia, l’autore ha lavorato nel settore della logistica e del commercio estero
negli Stati Uniti e in Cina.

Dopo essersi trasferito a Melbourne nel 2009 ed essere diventato cittadino
australiano nel 2014, l’autore ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto
internazionale del lavoro presso l’University of Otago in Nuova Zelanda
(http://otago.ourarchive.ac.nz/handle/10523/4929).

L’autore contribuisce regolarmente all’educazione e informazione legale della
comunità italiana a Melbourne tramite pubblicazioni, seminari e divulgazioni
varie concernenti il diritto australiano, in particolare nell’ambito delle attività
dell’associazione non-profit ‚NOMIT, Italian Network of Melbourne‛
(www.nomit.com.au).

Per maggiori informazioni e commenti su questa guida, come anche per
discutere rilevanti progetti educativi, si invita a contattare l’autore
all’indirizzo email: giovanni.dilieto@ncps.edu.au.

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Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne.          Prima edizione, dicembre 2014
A cura di Giovanni Di Lieto

Avvertenza

Prima di iniziare un’attività economica in Australia è essenziale considerare

attentamente i diversi requisiti legali e operativi implicati in ciascuna

tipologia imprenditoriale. Tali requisiti possono variare notevolmente

secondo il settore industriale di riferimento.

Al fine di ottenere una consulenza qualificata è particolarmente consigliato di

rivolgersi a un commercialista o avvocato con esperienza specifica nel proprio

settore d’interesse. Questa guida ha fini divulgativi ed è volta a offrire

esclusivamente una panoramica generale del diritto societario australiano.

Pertanto le informazioni ivi contenute non costituiscono e non sostituiscono

un parere legale o professionale di alcun tipo.

Risorse utili di partenza

Si ricerchino ulteriori informazioni per fare impresa sul sito internet del

governo del Victoria (in inglese) al: http://www.business.vic.gov.au/ .

E’ inoltre consigliato identificare e contattare un qualificato consulente

commerciale (business advisor) dal registro ufficiale del governo australiano

(in inglese) al: http://www.business.gov.au/advice-and-support/advisor-

finder/Pages/default.aspx .

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                                Tipologie imprenditoriali

I. Basi legali

L’apparato normativo australiano consente diversi tipi di strutture

imprenditoriali per condurre un’attività economica in proprio oppure in

società con altri.

Le strutture imprenditoriali regolano e identificano il funzionamento

dell’attività economica; le più comuni sono:

     -    ‚Sole trader ‚ (ditta individuale)

     -     ‚Partnership‛ (società di persone)

     -    ‚Company‛ (società di capitali)

Le società di capitali sono disciplinate su base federale principalmente tramite

il ‚Corporations Act 2001‛ e il ‚Bankrupty Act 1966‛. Le società di persone

sono regolamentate su base statale, nello stato del Victoria dal ‚Partnerships

Act 1958‛.

Le ditte individuali sono disciplinate in maniera frammentaria da normative

nazionali e regionali nel campo del diritto dei consumatori, fiscale e privato in

generale.

Inoltre tutte le strutture imprenditoriali si poggiano su ulteriori regolamenti

applicativi dei vari governi regionali.

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II. Sole trader

La ditta individuale è la struttura imprenditoriale più semplice che assegna al

proprietario tutto il potere decisionale, ma anche tutte le responsabilità

personali annesse all’attività economica.

Un sole trader può assumere lavoratori subordinati illimitatamente.

Il risultato economico è tassato annualmente come reddito personale con

aliquote progressive.

III. Partnership

Una società di persone si forma quando due o più persone (fino a 20)

conducono attività economiche insieme. Una partnership può essere generale

o limitata.

La ‚general partnership‛ equivale in sostanza a una società in nome collettivo

in cui tutti i soci sono ugualmente responsabili della gestione aziendale, e

ciascuno ha la responsabilità illimitata per gli eventuali debiti e obbligazioni

aziendali in solido con tutti gli altri soci.

Una general partnership non è registrabile e può essere istituita tramite

scrittura privata, accordo verbale o per implicazione fattuale.

Si noti che la denominazione commerciale della general partnership è

registrabile (si veda il seguente capitolo).

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La ‚limited partnership‛ equivale in sostanza a una società in accomandita

semplice in cui ci sono due categorie di soci: uno o più ‚general partners‛

(soci accomandatari) e uno o più ‚limited partners‛ (soci accomandanti).

I general partners gestiscono l’azienda e hanno il potere di negoziare accordi

vincolanti per conto della società; pertanto la loro responsabilità in solido per

i debiti e gli obblighi della limited partnership è illimitata.

I limited partners invece sono investitori passivi, poiché non possono gestire

l’azienda e la loro responsabilità per debiti e obbligazioni aziendali è limitata

in proporzione all'importo conferito alla società.

Una limited partnership si forma all’atto di registrazione presso il ‚Consumer

Affairs Victoria‛, che è una sorta di authority per la tutela del consumatore in

Victoria.

Inoltre la registrazione determina formalmente la quota d’investimento e la

relativa responsabilità di ogni limited partner.

IV. Company

Una società di capitali ha membri (azionisti) che possiedono la società e gli

amministratori che la gestiscono. I due ruoli possono anche sovrapporsi.

Le tipologie di company più comuni sono la ‚proprietary limited‛ (società a

responsabilità limitata/per azioni) e la ‚public company‛ (società per azioni

quotata in borsa), di cui il pubblico può acquistare quote d’investimento.

Inoltre, un imprenditore indipendente può agire da azionista e

amministratore unico in una cosiddetta ‚one person company‛,

corrispondente a una società a responsabilità limitata unipersonale.
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                                   Aprire una società

I. Business name (ditta)

La scelta appropriata della ditta (il nome commerciale dell’imprenditore che

lo qualifica come soggetto di diritto) è fondamentale non solo per stabilire e

distinguere la desiderata immagine dell’azienda, ma anche per minimizzare il

rischio di frodi, contraffazioni e altre forme di competizione sleale.

E’ pertanto opportuno familiarizzarsi con i requisiti e le ripercussioni legali

derivanti dalla registrazione formale del ‚business name‛ (ditta).

Il business name è il nome con cui un’impresa individuale o societaria

conduce le proprie attività commerciali ed è connesso con l’Australian

Business Number (ABN).

Occorre registrare il business name solamente se si conduce l’attività con un

nome diverso dall’intera ragione o denominazione sociale (ad esempio: ‚La

bella Napoli Pty Ltd‛) o dal nome e cognome (ad esempio ‚Giovanni Battista

Rossi‛) o dall’iniziale del nome e cognome (ad esempio: ‚G.B. Rossi‛).

Il business name può essere registrato per via telematica tramite il sito

internet dell’Australian Securities & Investments Commission (ASIC) al:

http://www.asic.gov.au/asic/ASIC.NSF/byHeadline/Registering%20a%20busi

ness%20name.

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La registrazione è valida in tutti gli stati e territori australiani e di per se’ non

crea una entità legale separata dal quella del suo titolare. Solamente la

registrazione di una società tramite l’ASIC costituisce i diritti e doveri

concernenti un’entità legale separata.

Si noti bene che la sola registrazione del business name o del relativo dominio

internet non assegna automaticamente la proprietà intellettuale esclusiva del

nome, per la cui tutela occorre registrare separatamente il marchio. Ovvero, la

registrazione della sola denominazione commerciale senza il marchio non

assegna il diritto di impedire a terzi l’uso del nome.

Ciononostante, non è consentito registrare una denominazione commerciale

che sia identica o troppo simile al nome registrato da un’altra impresa o

società australiana.

II. Denominazione sociale

Una società con personalità giuridica separata (proprietary company) deve

includere nella denominazione sociale la dicitura ‘Proprietary’ oppure

l’abbreviazione ‘Pty’.

La denominazione sociale che termina con la sola dicitura ‘Proprietary’ o ‘Pty’

indica che la responsabilità personale dei soci è illimitata. Questa infrequente

tipologia societaria equivale all’incirca alla società in nome collettivo (SNC) di

diritto italiano, che a sua volta più comunemente corrisponde alla ‚general

partnership‛.

Se la responsabilità personale dei soci è limitata all’ammontare del valore

delle quote non versate, allora la denominazione sociale deve terminare con la

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dicitura ‚Proprietary Limited‛ (abbreviata in ‚Pty Ltd‛). Questa comune

tipologia societaria corrisponde alla società a responsabilità limitata (SRL) e

per azioni (SPA) di diritto italiano.

Altre meno comuni tipologie di società di capitali previste nel diritto italiano

possono essere ricalcate approssimativamente nel diritto australiano secondo

la natura delle quote societarie e dei modi del loro versamento.

Si noti bene che una società proprietaria deve:

- essere per azioni o in società a responsabilità illimitata con un determinato

capitale sociale

- avere non più di cinquanta soci non dipendenti (azionisti).

III. Company name

Nel momento in cui si registra una società, l’ASIC assegna a questa un

numero unico, chiamato Australian Company Number (ACN).

L’ACN può essere utilizzato anche come ‚company name‛ (nome della

società). Ove si preferisca un nome diverso, si può scegliere qualunque

company name che non sia già stata registrata da un’altra impresa o società.

L’ASIC mette a disposizione un registro pubblico per verificare

preliminarmente che il company name in fieri non sia identico o troppo simile

ad altri già in uso. Il registro è consultabile sul portale dell’ASIC al:

https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/SearchRegister

s.jspx?_adf.ctrl-state=goonbac53_4 .

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Prima della registrazione del company name è anche consigliabile verificare

che questo non violi un marchio registrato. Il portale dell’agenzia IP Australia

può aiutare in tal senso: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-

marks/search-for-a-trade-mark/ .

Inoltre ci sono determinate parole e frasi che sono escluse dall’utilizzo quale

company name. Queste diciture protette includono ad esempio: ‚Building

society‛, ‚trust‛, ‚university‛, ‚chamber of commerce‛, ‚chartered‛.

Diciture legate a istituzioni governative e alla famiglia reale sono altresì

proibite per evitare confusione nel pubblico.

Infine, diciture contrarie al decoro pubblico o che suggeriscano attività illegali

sono generalmente respinte dall’ASIC.

Su pagamento, è possibile riservare l’utilizzo di un company name

autorizzato fino a due mesi (rinnovabili) prima della registrazione della

società. Si vedano tariffe e modalità sul portale dell’ASIC al:

http://asic.gov.au/asic/asic.nsf/asic+formsdisplayW?readform&code=410 .

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                               Condurre una società

I. Regole sociali

Per registrare una società è necessario decidere come sarà regolata

internamente, a seconda che si scelgano alternativamente:

• ‚replaceable rules‛ (regole ordinarie);

• un proprio statuto;

• una combinazione di entrambi.

Una società di capitali non può essere governata da replaceable rules se vi è

un unico amministratore e membro (‚one person company‛); in tal caso si

applicano invece regole speciali a norma di legge.

Replaceable rules

Le regole di base ordinarie per la gestione interna di una società sono incluse

nel Corporations Act 2001 e sono definite come ‚replaceable rules‛.

Una società può utilizzare le replaceable rules per la sua amministrazione

interna. Ciò significa che la società non ha bisogno di avere un proprio statuto

scritto, evitando le spese e il lavoro necessari a mantenere lo statuto

aggiornato con la legislazione vigente. Ciò significa che le replaceable rules

seguono automaticamente le modifiche di legge, a differenza degli statuti

propri.

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Statuto sociale

Una società di capitali può scegliere di adottare un proprio statuto piuttosto

che utilizzare le replaceable rules. In tal caso non occorre presentare lo statuto

all’atto di registrazione della società. Tuttavia lo statuto deve essere

mantenuto disponibile a richiesta delle autorità competenti insieme con i

registri contabili della società.

Regole speciali per la “one person company”

Ovviamente, una società di capitali con un solo azionista, che è anche

l'amministratore unico, non ha bisogno di un insieme formale di norme che

disciplinino le sue relazioni interne.

Pertanto tali aziende non devono necessariamente adottare uno statuto.

Se un amministratore aggiuntivo è nominato o una persona in più diventa

azionista, le replaceable rules si applicano automaticamente alla società, salvo

che siano sostituiti da uno statuto proprio.

II. Ruoli societari

Per registrare una società è necessario ottenere il previo consenso scritto da

parte delle persone che accettano di ricoprire i seguenti ruoli:

• direttore (deve essere una persona fisica maggiorenne);

• segretario (deve essere una persona fisica maggiorenne);

• socio azionista (ogni società deve avere almeno un azionista con personalità

fisica o giuridica).

Inoltre, è possibile domiciliare la società presso l’indirizzo di terzi, in genere il

proprio avvocato o commercialista, ma non necessariamente. In tal caso,

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l'occupante deve fornire alla società il consenso scritto per l’utilizzo di tale

indirizzo.

Una società di capitali deve avere almeno un direttore, ma non ha bisogno di

avere un segretario. Il direttore e il segretario (se presente) possono anche non

essere azionisti della società, ma devono risiedere abitualmente in Australia.

III. Requisiti residenziali

Si noti bene che in quest’ambito la nozione di residenza abituale è suscettibile

di un’interpretazione piuttosto ambigua. Infatti, la residenza abituale a fini

commerciali e fiscali non corrisponde esattamente alla nozione di residenza

permanente ai fini immigratori e di cittadinanza.

Pertanto, in principio anche un residente o domiciliatario temporaneo di

cittadinanza non australiana potrebbe ricoprire un ruolo societario, purché

rientri nella definizione di ‚residente abituale‛. A tal fine, si potrebbe arguire

che un residente fiscale sia tale, in altre parole tutti coloro i quali siano

domiciliati in Australia per un periodo superiore ai 183 giorni nell’arco di un

anno fiscale (dal primo di luglio al 30 giugno).

In pratica, un cittadino straniero senza la residenza permanente in Australia

non è abilitato ad alcun ruolo societario se non quello di co-azionista, tenendo

conto dei requisiti residenziali per l’espletamento di tutti gli altri

adempimenti burocratici normalmente legati alla conduzione di un’azienda.

Ad esempio, per aprire un conto corrente, il cliente deve essere identificato di

persona in una filiale della banca in questione, anche se tale identificazione

può in pratica avvenire in seguito all’apertura del conto.

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Inoltre, se un’impresa ha bisogno di un prestito, le banche in genere

richiedono alternativamente:

     -    Una garanzia interbancaria (‚bank to bank‛), che è più flessibile se si

          opera dall’estero;

     -    Una garanzia personale di un amministratore, che però deve essere un

          cittadino australiano;

     -    Un deposito in contanti, in sostanza una caparra che la banca mantiene

          vincolata in un deposito a termine registrato in nome dell’azienda.

Si consiglia di fare riferimento al proprio istituto bancario per confermare i

dettagli formali dell’accensione del conto e dell’ottenimento di un mutuo

commerciale.

IV. Obblighi legali degli amministratori

Un direttore o segretario è tenuto a conformare la società con i requisiti

amministrativi stabiliti dal Corporations Act, tra cui spiccano per esempio:

- l’aggiornamento dei dati aziendali;

- il mantenimento dei vari registri e documenti contabili;

- il versamento delle tasse di registrazione e revisione societaria annuale.

Incompatibilità degli amministratori

Inoltre, non è consentito agire come un direttore o segretario (ovvero come

gestore) di una società senza il nulla osta del tribunale se:

- si è insolventi in un procedimento di fallimento personale (in Australia

anche le persone fisiche possono dichiarare bancarotta per insolvenza);
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- si è destinatari di un provvedimento d’insolvenza personale o di un accordo

ai sensi della Parte X del Bankruptcy Act 1966 (legge fallimentare), che non è

stato pienamente rispettato;

- si è soggetti a una ‚composition‛ (atto estintivo di debito) ai sensi della parte

X della legge fallimentare ed il pagamento finale non è stato fatto;

- si sia condannati per determinati reati, come la frode o altri reati ai sensi del

diritto societario relativi alla violazione dei doveri di amministratore.

In caso di condanna per uno dei suddetti reati non è consentito gestire una

società per cinque anni dalla sentenza. Se si è incarcerati per uno di questi

reati, non si può gestire una società prima che siano passati cinque anni dalla

scarcerazione.

Coloro i quali siano dichiarati in bancarotta, stipulino un accordo di

fallimento personale o siano condannati per un reato rilevante decadono

automaticamente dalla carica di direttore o di segretario. La società deve

quindi notificare l’ASIC della decadenza da dirigente o segretario della

società.

L’ASIC può anche vietare a chiunque di essere un direttore di società in

situazioni determinabili caso per caso.

Chiunque sia incompatibile con un ruolo aziendale, non è autorizzato a

gestire una società in alcun’altra maniera. Infatti, la gestione per mezzo di

amministratori fittizi rappresenta un reato grave, punito con la detenzione.

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V. Obblighi fiscali

In generale, le imposte per cui è necessario registrarsi dipendono dal tipo di

attività che si sta conducendo.

Alcune registrazioni fiscali si applicano a tutte le imprese, mentre altre

possono essere obbligatorie in base alla struttura amministrativa.

Alcune registrazioni sono del tutto opzionali, ma possono facilitare la

gestione in determinati casi.

In particolare, le registrazioni che possono essere necessarie ai fini fiscali

sono:

     -    Tax File Number (TFN), obbligatorio per tutte le attività commerciali

     -    Australian Business Number (ABN), facoltativo

     -    Australian Company Number (ACN), obbligatorio per le società

     -    Goods and Services Tax (GST), facoltativo solo per piccole imprese

     -    Pay as you go (PAYG) withholding, obbligatorio se si pagano

          compensi tassabili.

     -    Finge Benefits Tax (FBT), obbligatorio se si corrispondono bonus a

          lavoratori dipendenti.

Tax File Number (TFN)

Il TFN è un numero unico rilasciato dall’Australian Taxation Office (ATO) a

tutte le persone fisiche e giuridiche operanti in Australia per la gestione

fiscale e per altri servizi governativi. Il TFN equivale al codice fiscale italiano.

È necessario avere un TFN indipendentemente dal tipo di attività che si sta

conducendo.

Se si ha intenzione di gestire l'attività come ditta individuale, è possibile

utilizzare il proprio TFN individuale.
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Se si opera come una partnership, società o trust, è necessario registrare un

TFN separato per l’impresa.

Un TFN può essere ottenuto contestualmente all’Australian Business Number

(ABN), utilizzando lo stesso modulo di domanda.

Australian Business Number (ABN)

Anche se è possibile condurre un’impresa senza ABN, è certamente

consigliato usufruirne per motivi burocratici e fiscali.

Ottenere un ABN dall’ATO è gratuito, e può essere necessario per la

registrazione di altre imposte, come il ‚Goods and Services Tax‛ (GST).

Inoltre, se si fattura senza un ABN, le altre imprese devono trattenere il 46,5%

di tasse dal pagamento pattuito.

L’opportunità economica di operare con un ABN è palese se si tiene presente

che l’aliquota fiscale ordinaria è del 30% per le società, mentre può oscillare

dal 19% al 45% per i redditi personali, che inoltre godono di una franchigia

annuale a tasso zero fino ai $18.200 (per l’anno fiscale 2014-15).

Australian Company Number (ACN)

Quando si registra una società di capitali, l’ASIC assegna un ACN che è

preliminare all’ottenimento dell’ABN societario.

Pertanto, se si intende trasformare una ditta individuale o società di persone

in una società di capitali, è necessario nell’ordine:

- cancellare l’esistente ABN presso l’ATO;

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- registrare la società per ricevere l’ACN presso l’ASIC;

- richiedere un nuovo ABN presso l’ATO.

Goods and Services Tax (GST)

Il GST è richiesto se si comprano o vendono beni e servizi ed è pertanto

l’equivalente dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Italia.

La registrazione presso l’ATO è obbligatoria se l’impresa ha un fatturato GST

annuo attuale o previsto di oltre $75.000 (oltre $150.000 per le organizzazioni

senza scopo di lucro).

La registrazione è inoltre obbligatoria indipendentemente dal fatturato se si

fornisce un servizio di taxi come parte dell’attività.

L’aliquota GST è tuttora pari al 10% del valore del bene o servizio in

compravendita. Tuttavia, la maggior parte dei prodotti alimentari di base,

alcuni corsi di studio e formazione, come anche prodotti e servizi medici sono

esenti da GST.

Per maggiori dettagli sui beni e servizi esenti da GST, si consiglia di

consultare il sito internet dell’ATO al

https://www.ato.gov.au/Business/GST/When-to-charge-GST-%28and-when-

not-to%29/GST-free-sales/Main-GST-free-products-and-services/.

Pay as you go (PAYG) withholding

Il PAYG withholding equivale all’incirca al sostituto d’imposta in Italia.

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È pertanto necessario registrare il PAYG presso l’ATO in tutti i casi in cui

occorre operare una ritenuta fiscale sull’importo di un pagamento corrisposto

a dipendenti, amministratori o imprese che fatturano senza l’ABN.

In ogni caso, la registrazione deve essere portata a termine prima di poter

eseguire alcuna ritenuta.

Fringe Benefits Tax (FBT)

L’imposta sui cosiddetti fringe benefits si applica a tutti i bonus o altre

prestazioni accessorie fornite ai lavoratori dipendenti, includendo:

- un'auto aziendale

- parcheggio auto scontato o gratuito

- prestiti a basso interesse

- feste di Natale

- pagamento di determinate spese private come parte di un pacchetto di

stipendio.

È necessario registrarsi per il FBT non appena si decide di iniziare a fornire

bonus ai dipendenti.

Altre tasse

Ci possono essere imposte più specifiche che si applicano secondo il settore

imprenditoriale di riferimento.

L'Ufficio delle imposte australiano (si consulti il portale www.ato.gov.au)

fornisce inoltre ulteriori informazioni su:

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- crediti d'imposta di carburante (fuel tax credits)

- perequazione tributaria per il commercio di vino (wine equalisation tax)

- bollo per auto di lusso (luxury car tax)

- bollo sul libro paga (payroll tax).

Contributi previdenziali (superannuation)

Si noti che la superannuation è un sistema australiano piuttosto peculiare di

accantonamento retributivo ai fini previdenziali e opera in modo per certi

versi simili al trattamento di fine rapporto (TFR) in Italia.

Il pagamento della quota di ‚superannuation‛, anche se non è una tassa, è un

obbligo se s’impiega del personale e pertanto richiede altri adempimenti

fiscali.

In generale, il datore di lavoro è obbligato ad accantonare la quota minima del

9.5% del salario per ogni dipendente maggiorenne che riceva un corrispettivo

di almeno 450 dollari lordi in un mese, a prescindere che il lavoratore sia a

tempo pieno, parziale o stagionale.

Il datore di lavoro deve accantonare la quota di superannuation per i

dipendenti che hanno meno di diciotto anni se questi soddisfano le condizioni

di cui sopra e purché lavorino almeno trenta ore in una settimana.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito internet dell’ATO al

https://www.ato.gov.au/Business/Employers-super/Working-out-if-you-have-

to-pay-super/.

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VI. Obblighi contabili

Solo le piccole società di capitali (come definite nella Corporations Act) non

sono generalmente tenute a preparare rapporti contabili formali. Tuttavia, è

buona norma tenere una sia pur minima contabilità commerciale, che può

venire utile non solo per la gestione, ma anche per fini fiscali o per ottenere

finanziamenti governativi e bancari.

Un’impresa è definita ‚small proprietary company‛ se l’esercizio finanziario

annuale della società e qualsiasi entità da questa controllata soddisfa almeno

due dei seguenti requisiti:

     -    il fatturato consolidato è inferiore a $25 milioni;

     -    il valore degli attivi lordi consolidati è inferiore a 12,5 milioni dollari;

     -    meno di 50 dipendenti.

Nella maggior parte dei casi, le grandi società per azioni quotate in borsa e

anche le cosiddette ‚public not-for-profit‛ sono tenute a preparare complesse

relazioni finanziarie sotto il controllo dell’ASIC. Anche in caso di bancarotta,

insolvenza e chiusura tali grandi aziende sono sottoposte a uno speciale

regime normativo, per i cui dettagli si rimanda al Corporations Act.

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                               Chiudere una società

I. Cancellazione di piccole società di capitali

Una piccola impresa che opera come una società può essere chiusa a seguito

d’insolvenza, deregistrazione volontaria o dell’ASIC, e liquidazione

volontaria.

Indifferentemente dal metodo utilizzato per chiudere una società, la

deregistrazione è sempre il passo finale del processo. La deregistrazione

rimuove formalmente la società dal registro delle imprese e la fa cessare di

esistere come entità giuridica a sé stante.

II. Insolvenza

Le aziende possono essere chiuse dopo che sono state poste in liquidazione

dai creditori, seguendo la complessa procedura fallimentare indicata dal

Bankruptcy Act, cui si rimanda per maggiori dettagli.

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III. Deregistrazione volontaria

Una società può cancellare la registrazione presso l’ASIC se soddisfa tutti

questi requisiti:

- tutti i proprietari (azionisti) della società concordano di cancellare la

registrazione della società;

- la società non sta conducendo alcuna attività commerciale;

- il patrimonio aziendale residuo ammonta a meno di $1.000;

- la società non ha passività in essere;

- la società non è coinvolta in eventuali procedimenti giudiziari;

- la società ha pagato tutte le tasse e sanzioni dovute a norma di legge.

IV. Deregistrazione dell’ASIC

L’ASIC può iniziare la procedura di deregistrazione di una società nel caso in

cui questa:

- non abbia pagato la quota di ‚revisione‛ annuale per almeno dodici mesi

dopo la scadenza del pagamento;

- non abbia ottemperato a determinati requisiti amministrativi entro sei mesi

dalla specifica richiesta dell’ASIC;

- non abbia presentato alcun altro documento e non abbia palesato alcuna

attività commerciale per oltre diciotto mesi.

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Una società deregistrata dall’ASIC può essere reintegrata dal tribunale civile

nei casi in cui sia riconosciuto che le cause di deregistrazione non fossero

valide o esistenti. Una società reintegrata torna allo stato legale di società

registrata come se la deregistrazione non fosse mai avvenuta.

V. Liquidazione volontaria

I proprietari (azionisti) possono terminare una società solvente utilizzando un

processo volontario di liquidazione, che prevede:

- la nomina di un liquidatore per gestire il processo di liquidazione delle

attività e degli assetti societari;

- la chiusura formale o la vendita dell’impresa;

- il pagamento di eventuali debiti;

- la distribuzione ai proprietari (azionisti) di eventuali assetti in surplus.

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        Immigrare in Victoria per fare impresa

I. Tipologie di visti d’affari

Un certo numero di visti d'affari disciplinati dal dipartimento d’immigrazione

del governo australiano può, in determinate condizioni, consentire a

imprenditori stranieri di ottenere la residenza temporanea o permanente per

iniziare, rilevare oppure investire in attività imprenditoriali o strumenti

finanziari in Australia.

I cosiddetti ‚business visa‛ correntemente disponibili si suddividono in

queste quattro categorie o ‚stream‛:

          Business Innovation and Investment (temporaneo o permanente)

          Business Talent - (permanente)

          Business Skills - (permanente)

          Investor Retirement – (temporaneo)

In generale, i requisiti per tali visti includono il trasferimento iniziale di

almeno 600.000 dollari australiani per condurre attività imprenditoriali in

settori commerciali specificamente ammessi dal governo del Victoria. Dopo

ventiquattro mesi di attività continua, si può poi accedere alla procedura per i

visti permanenti. Inoltre, i requisiti per le categorie permanenti di visti

d’affari possono includere un acquisto iniziale di almeno 1,5 milioni di dollari

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in buoni del tesoro del Victoria, oppure un investimento attivo di almeno 5

milioni di dollari, oppure la ricezione di un investimento esterno di almeno

un milione di dollari. Per ulteriori dettagli si rimanda al sito del

‚Department of Immigration and Border Protection‛ (DIBP) al

http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/888.aspx.

II. Procedure per i visti d’affari

Il primo passo per ottenere uno dei suddetti visti è la nomina /

sponsorizzazione di uno stato o territorio australiano.

Il Governo dello stato del Victoria è particolarmente incline ad accogliere

immigrati che intendano costituire imprese nuove e di successo o di

impegnarsi in attività di investimento. Infatti, il Victoria, e Melbourne in

particolare, è la meta di circa il 50% dei migranti d'affari nell’intera Australia
(fonte: Victorian Government, al sito http://www.liveinvictoria.vic.gov.au/visas-and-immigrating/business-visas#.VHe6s1eUe0g ).

La procedura di nomina / sponsorizzazione per ottenere un visto d’affari nel

Victoria si sviluppa progressivamente in tre fasi:

   i.      La presentazione di un’espressione d’interesse tramite il portale

           ‚SkillSelect‛ del DIBP e la nomina del Victoria come destinazione

           preferita.

  ii.      La presentazione della candidatura per uno dei visti messi a

           disposizione dal governo del Victoria.

 iii.      Una volta ottenuta la nomina dal governo del Victoria, il DIBP invita il

           candidato a presentare una richiesta formale di visto entro 60 giorni.

Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria.                                                             29
Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne.                    Prima edizione, dicembre 2014
A cura di Giovanni Di Lieto

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                     Assumere lavoratori stranieri

I. Verifiche legali

Ogni impresa di diritto australiano è tenuta ad assicurarsi che i propri

lavoratori subordinati abbiano piena facoltà legale di lavorare in Australia.

Per verificare che il personale assunto sia debitamente autorizzato a lavorare,

occorre utilizzare il ‚Visa Entitlement Verification Online‛ (VEVO). Questo è

un servizio online gratuito messo a disposizione dal dipartimento

d’immigrazione per consentire l’accesso ininterrotto a tutte le informazioni

riguardanti lo status lavorativo dei residenti stranieri.

Tutti i cittadini e residenti permanenti australiani e neozelandesi sono

considerati di diritto lavoratori autorizzati e come tali hanno il permesso

illimitato di lavoro in Australia. Il datore di lavoro è tenuto solamente a un

controllo che confermi la cittadinanza o lo status di residente permanente al

momento della stipulazione del rapporto di lavoro.

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Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne.          Prima edizione, dicembre 2014
A cura di Giovanni Di Lieto

II. Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad accertarsi che tutti i propri lavoratori non

cittadini o residenti permanenti siano legalmente autorizzati a lavorare alle

condizioni contrattuali offerte. Questo controllo pertiene sia al lavoro

retribuito, sia a quello non retribuito. Il controllo deve avvenire a prescindere

dal fatto che i lavoratori siano assunti direttamente o indirettamente, ad

esempio tramite appaltatori, agenzie di lavoro interinale o acquisizione di

altre imprese. I controlli devono essere eseguiti prima della stipulazione del

rapporto lavorativo e, di nuovo, ogni qual volta le circostanze residenziali del

lavoratore straniero cambino di natura.

L’assunzione illegale di un lavoratore straniero può essere considerata come

un’infrazione civile e un reato penale comportante sanzioni pecuniarie (fino a

255.000 dollari per lavoratore) e detentive (fino a cinque anni). La

responsabilità legale del datore di lavoro esiste a prescindere dall’effettiva

conoscenza dello status lavorativo del dipendente, salvo che si siano prese

ragionevoli precauzioni nel controllo.

La ragionevolezza delle misure di controllo dipende dalle specifiche

circostanze del rapporto di lavoro. Ad esempio, il parametro di controllo

richiesto è più elevato qualora un'impresa operi in un settore in cui sono

spesso individuati lavoratori illegali (come il settore alberghiero, l'agricoltura,

la produzione manifatturiera, la costruzione, il trasporto, la vendita al

dettaglio o industrie del sesso).

Ciononostante, quando un’azienda ha una forza lavoro che comprende un

elevato e rapido ricambio di lavoratori, un approccio ragionevole potrebbe

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essere considerato quello di stipulare un accordo formale con un’agenzia di

lavoro interinale, cui si assegni espressamente l’obbligo e la responsabilità di

eseguire i controlli del caso.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il sito internet del DIBC al

http://www.immi.gov.au/managing-australias-

borders/compliance/legalworkers/guideforbusiness.htm .

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