Giudice di Pace Napoli Citazione in opposizione a cartella di pagamento Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. con istanza di sospensiva ex art ...
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STUDIO LEGALE grazia FERRARA 80142-Napoli- Corso Lucci,121 Tel. e Fax: 081/19565073 cell. 340/6087943 e-mail: avvgraziaferrara@virgilio.it pec: graziaferrara@avvocatinapoli.legalmail.it Giudice di Pace Napoli Citazione in opposizione a cartella di pagamento Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. con istanza di sospensiva ex art. 615 c.p.c. Per: Il Sig. Piscitelli Andrea, nato a Napoli il 02.07.1975, CF: PSCNDR75L02F839M ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Grazia Ferrara sito al Corso Lucci, 121 che la rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine del presente atto, che indica come indirizzo di posta certificata il seguente: graziaferrara@avvocatinapoli.legalmail.it. - attore Contro: Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., Via Roberto Bracco, 20-80133 Napoli, PEC: direzione@pec.equitaliariscossione.it Nonché contro: Comune di Napoli Polizia urbana, Via P. Raimondi,19, Napoli, PEC: atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it Nonché contro: Comune di Volla-Polizia Urbana, Via A.Moro,1 Volla (Napoli) PEC: protocollo.pec.volla@pec.it -convenuti OGGETTO: Opposizione a cartelle di pagamento , n. 07120120096212060 n. 07120140066407647 Per un totale di EURO 416,13 sottese ad un estratto di ruolo del 31.01.2017 per un presunto ed imprecisato credito vantato e preteso dalla resistente, per un mancato pagamento di contravvenzioni l.689/81
risalenti all’anno 2010 illegittime in quanto “criptiche” senza l’indicazione comprensibili della base di calcolo e computo degli interessi, - così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012 – il cui Ente Impositore pare essere il Comune, mancando qualsiasi altro riferimento, anche in ordine ai verbali sottesi alla cartella impugnata con evidente lesione del diritto di difesa ex art. 24 della Cost. preliminarmente -deve essere dichiarata la competenza per valore di questo Ufficio in quanto trattasi di somme dovute in relazione a sanzioni amm.ve l. 689/81, per le quali vi è la competenza funzionale esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria - Giudice di Pace o Tribunale, per importi inferiori o superiori ad Euro 15.493,70 - così come confermato dalla recentissima giurisprudenza (in tal senso, v. Cass. SS.UU. 17.1.2007, n. 875, Cass. SS.UU. 31.1.2006, n. 2053; Cass. SS.UU. ordin. n. 14710/06; Consiglio di Stato n. 4689/05; Tribunale di Roma, ordin. dell’8.8.2006, Dr. Olivieri, ordin. dell’8.7.2004; Giudice di Pace di Roma, Dr. Tucci, decreto del 14.2.2007, Dr. Longo G., decreto del 7.2.2007, Dr.ssa Scuderi decreto del 7.2.2007, Dr.ssa Condò, decreto dell’8.1.2007, ed altre); -deve essere confermata la competenza territoriale del giudice adito. Invero, l’opposizione avverso la procedura di riscossione viene qualificata come opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c. (in quanto la contestazione investe il diritto a procedere all’esecuzione), pertanto, non può revocarsi in dubbio la competenza di questa Giustizia poiché l’attore è residente a Napoli; -Inoltre, la presente istanza va dichiarata ammissibile in quanto per l'opposizione all'esecuzione non è previsto alcun termine di decadenza (Cass.16.11.1999 n.12685); Premessa in fatto Gli Enti Impositori, come in epigrafe, - a mezzo dell’Agente della riscossione Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., richiedono a mezzo della formazione del ruolo esattoriale un generico credito di cui all’anno 2010 generato da presunti atti/avvisi di accertamento, nulli/inesistenti perché mai notificati al contribuente. Il sottoscritto procuratore, preliminarmente, eccepisce l’errata valutazione dei fatti posti a base dell'imposizione fiscale; ed infatti trattasi di pretesa, assolutamente sconosciuta, i cui relativi atti presupposti e prodromici di accertamento non sono stati mai notificati alla parte ricorrente come per legge, che risulta, quindi, carente di legittimazione passiva, ripetuta per errore, prescritta e, comunque, illegittimamente notificata. Nel caso che ci occupa, infatti, Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., provvedeva alla formazione
del ruolo esattoriale opposto senza dare alcuna indicazione e prova della notificazione delle presunte imposte comunali, costituenti atto prodromico e necessario presupposto della riscossione coattiva a mezzo ruolo esattoriale. In ogni caso dette cartelle esattoriali sono illegittime in punto di fatto oltre che sotto il profilo giuridico per le seguenti Motivazioni in diritto 1. NULLITÀ PER MANCATA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALLE CARTELLE ESATTORIALI IMPUGNATE ai sensi dell’art. 201 C.d.S; La mancanza della prova dell’avvenuta notifica delle contravvenzioni sottese alle cartelle in violazione della ex legge n.241 del 7 agosto 1990 ed elle cartelle esattoriali stesse rende nulla la pretesa impositiva dell’Ente Esattore. L'ente Impositore, infatti è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa (ex legge n.241 del 7 agosto 1990) e successive modifiche ed integrazioni, a mostrarvi le prove dell'avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. Si sottolinea in questa sede, come sia Obbligo da parte del concessionario di esibizione delle relate di notifica a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce in ogni caso prova dell'avvenuta notifica. Si ribadisce che, le contravv. al C.D.S. e le cartelle esattoriali addì impugnate, sottese alla formazione del ruolo, non sono mai state notificate all’opponente e, a tutt’oggi l'attore, ne sconosce il reale contenuto. Pertanto, la suddetta iscrizione a ruolo, sono supportate da motivi completamente ignoti al ricorrente. Si eccepisce in ogni caso l’intervenuta prescrizione del credito azionato, poiché il tributo sotteso alle cartelle impugnate soggiacciono alla prescrizione quinquennale prevista per le contravvenzioni al C.D.S. e nel caso di specie, altresì, manca ogni indicazione in ordine al numero di verbale, data e luogo della rilevazione all’infrazione stradale, con evidente lesione del diritto di difesa del contribuente, che, in questa sede, ribadisce di essere all’oscuro della natura e del contenuto di esso verbale di contravvenzione al CDS. Pertanto, la suddetta iscrizione a ruolo, sono supportate da motivi completamente ignoti al ricorrente. Si eccepisce in ogni caso l’intervenuta prescrizione del credito azionato, poiché il tributo sotteso alla cartella impugnata soggiace alla prescrizione quinquennale prevista per le imposte amm.ve l.689/81; 2. Nullità della cartella esattoriale per Violazione di diverse norme circa la “Chiarezza e motivazione degli atti” di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212. Infatti
nella cartella impugnata si legge che essa fa riferimento ad una sanzione amministrativa, senza chiarire data, luogo e senza indicare alcun riferimento utile da cui poter computare un calcolo delle somme; Il contribuente, nel caso di specie, non è stato messo in condizioni di comprendere ne la natura dell'atto e non ha avuto la possibilità di identificarlo poiché manca alcun riferimento di cui al credito, con palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito; Inoltre le contravvenzioni stradali non sono state mai notificate all’attore, il quale non ne conosce il contenuto. Si precisa che la semplice dichiarazione di avvenuta notifica non vale come tale, pertanto l’Ente Esattore è tenuto a depositare le contravvenzioni e la loro relata di notifica; 3. Lesione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. e dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente per mancata allegazione al provvedimento impugnato delle sottese cartelle esattoriali. In mancanza di qualsiasi riferimento al verbale sotteso alle impugnate cartelle viene a ledersi il diritto di difesa ex art. 24 della Cost.;La Corte di cassazione ha già sancito con sentenza 18532/2010 n°20535/10 l'illegittimità di quei provvedimenti cui non vengono allegati gli atti dai quali traggono origine, sebbene richiamati, per il fatto che l'allegazione degli atti è funzionale alla tutela del diritto di difesa ai sensi dell'art. 7 Statuto del contribuente, risultando insufficiente il mero riferimento al numero e alla data di altro atto, la cui mera indicazione imporrebbe per sovrappiù al destinatario un'attività di ricerca del documento non prodotto, col risultato di comprimerne il diritto di difesa!!!Nel caso di specie nessuna comunicazione, sollecito o ingiunzione di pagamento del Comune né dell’Ente Esattore è stata allegata, senza considerare che l’unica notizia utile al fine di stabilire l’entità è la natura del tributo risulta essere un anno di riferimento (2010), ma la stessa cartella è priva degli elementi che hanno consentito il calcolo delle somme richieste. 4. Asserito che nessuna cartella è stata mai notificata all'attore, detta notifica eseguita oltre il quinquennio addietro, determinerebbe in ogni caso l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte. 5. Mancanza della prova dell’avvenuta notifica della cartella in violazione della ex legge n.241 del 7 agosto 1990. L'ente, infatti è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa (ex legge n.241 del 7 agosto 1990) e successive modifiche ed integrazioni, a mostrarvi le prove dell'avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata ed in uno con la cartella notificata. Si sottolinea
in questa sede, come sia Obbligo da parte del concessionario di esibizione delle relate di notifica a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce in ogni caso prova dell'avvenuta notifica. Si precisa che le cartelle esattoriali addì impugnate, in uno con le contravvenzioni sottese all’ingiunzione, non sono mai state notificate all’opponente e, a tutt’oggi l'attore, ne sconosce il reale contenuto. Pertanto, la suddetta iscrizione a ruolo con relative richieste di pagamento, sono supportate da motivi completamente ignoti al ricorrente, tanto che il presunto diritto di credito appare essere inevitabilmente prescritto. Tutto ciò premesso e assunto in diritto, il Sig. Piscitelli Andrea, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, CITA Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede, PEC: direzione@pec.equitaliariscossione.it .Nonché,Comune di Napoli Polizia urbana, Via P. Raimondi,19, Napoli, PEC: atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it; nonché, Comune di Volla-Polizia Urbana, Via A.Moro,1 Volla (Napoli) PEC: protocollo.pec.volla@pec.it all'udienza del 29.03.2017 luogo ed ore di rito, con espresso invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art. 319 c.p.c., con espresso avvertimento in caso di mancata costituzione, si procederà in loro legale contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti Conclusioni ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, si richiede che venga -accertata e dichiarata l’illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell’operato dei convenuti e della procedura di cui è causa, con conseguente annullamento di tutti gli atti presupposti o comunque collegati; -accertare e dichiarare la irregolarità e l’inefficacia dei titoli presupposti dalla cartella di pagamento vantata da controparte, oppure l’intervenuta prescrizione ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva; -si richiede ordinarsi l’acquisizione della contravvenzione stradale notificata al ricorrente in originale con specifica data di consegna, in quanto la notifica è oltre il termine fissato dalla data di consegna alla data di notifica della stessa; -si richiede altresì ordinarsi l'acquisizione degli originali delle cartelle esattoriali come notificate all'attore;
-condannare Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dall’attore anche per violazione della privacy, nonché tutti i danni alla vita di relazione ed alla salute causati da ansia, turbamenti, stress la cui alla cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell’On.Giudicante, che quivi si intendono per euro 1.000,00; -condannare la resistente Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. al pagamento delle spese e competenze di causa oltre iva e c.p.a. come per legge; -condannare le controparti tutte, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in Giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell’istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia; -nel merito accertare e dichiarare la prescrizione dell’importo richiesto da controparte, nonché la decadenza del diritto azionato; -nel merito in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte o comunque non dovute. -Condanna alle spese, competenze ed onorari con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara anticipatario. Salvo ogni diritto. Si allega mediante deposito in cancelleria -estratti di ruolo di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a . -giurisprudenza; Il valore della presente controversia è di euro 416,13 Napoli lì ___________ Avv. Grazia Ferrara
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