Giudice di Pace Napoli Citazione in opposizione a cartella di pagamento Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. con istanza di sospensiva ex art ...

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            Giudice di Pace Napoli
     Citazione in opposizione a cartella di
                   pagamento
   Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. con
             istanza di sospensiva
                ex art. 615 c.p.c.

Per: Il Sig. Piscitelli Andrea, nato a Napoli il 02.07.1975,                 CF:
PSCNDR75L02F839M ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.
Grazia Ferrara sito al Corso Lucci, 121 che la rappresenta e difende in virtù di
procura posta a margine del presente atto, che indica come indirizzo di posta
certificata il seguente: graziaferrara@avvocatinapoli.legalmail.it.
                                                                         - attore
Contro: Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., Via Roberto Bracco, 20-80133
Napoli, PEC: direzione@pec.equitaliariscossione.it
Nonché contro: Comune di Napoli Polizia urbana, Via P. Raimondi,19, Napoli,
PEC: atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it
Nonché contro: Comune di Volla-Polizia Urbana, Via A.Moro,1 Volla (Napoli)
PEC: protocollo.pec.volla@pec.it
                                                                      -convenuti
OGGETTO: Opposizione a cartelle di pagamento , n. 07120120096212060 n.
07120140066407647 Per un totale di EURO 416,13 sottese ad un estratto di
ruolo del 31.01.2017 per un presunto ed imprecisato credito vantato e preteso
dalla resistente, per un mancato pagamento di contravvenzioni l.689/81
risalenti all’anno 2010 illegittime      in     quanto       “criptiche”      senza
l’indicazione comprensibili della base di calcolo e computo degli interessi, -
così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4516
del 21.03.2012 – il cui Ente Impositore pare essere il Comune, mancando
qualsiasi altro riferimento, anche in ordine ai verbali sottesi alla cartella
impugnata con evidente lesione del diritto di difesa ex art. 24 della Cost.

                               preliminarmente
-deve essere dichiarata la competenza per valore di questo Ufficio in quanto trattasi di somme
dovute in relazione a sanzioni amm.ve l. 689/81, per le quali vi è la competenza funzionale
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria - Giudice di Pace o Tribunale, per importi inferiori o
superiori ad Euro 15.493,70 - così come confermato dalla recentissima giurisprudenza (in tal
senso, v. Cass. SS.UU. 17.1.2007, n. 875, Cass. SS.UU. 31.1.2006, n. 2053; Cass. SS.UU. ordin.
n. 14710/06; Consiglio di Stato n. 4689/05; Tribunale di Roma, ordin. dell’8.8.2006, Dr. Olivieri,
ordin. dell’8.7.2004; Giudice di Pace di Roma, Dr. Tucci, decreto del 14.2.2007, Dr. Longo G.,
decreto del 7.2.2007, Dr.ssa Scuderi decreto del 7.2.2007, Dr.ssa Condò, decreto dell’8.1.2007, ed
altre);
-deve essere confermata la competenza territoriale del giudice adito. Invero, l’opposizione
avverso la procedura di riscossione viene qualificata come opposizione all’esecuzione, ex art. 615
c.p.c. (in quanto la contestazione investe il diritto a procedere all’esecuzione), pertanto, non può
revocarsi in dubbio la competenza di questa Giustizia poiché l’attore è residente a Napoli;
-Inoltre, la presente istanza va dichiarata ammissibile in quanto per l'opposizione all'esecuzione
non è previsto alcun termine di decadenza (Cass.16.11.1999 n.12685);
                                         Premessa in fatto
Gli Enti Impositori, come in epigrafe, - a mezzo dell’Agente della riscossione Equitalia Servizi
di riscossione s.p.a., richiedono a mezzo della formazione del ruolo esattoriale un generico
credito di cui all’anno 2010 generato da presunti atti/avvisi di accertamento, nulli/inesistenti
perché mai notificati al contribuente.
Il sottoscritto procuratore, preliminarmente, eccepisce l’errata valutazione dei fatti posti a base
dell'imposizione fiscale; ed infatti trattasi di pretesa, assolutamente sconosciuta, i cui relativi
atti presupposti e prodromici di accertamento non sono stati mai notificati alla parte ricorrente
come per legge, che risulta, quindi, carente di legittimazione passiva, ripetuta per errore,
prescritta e, comunque, illegittimamente notificata.
Nel caso che ci occupa, infatti, Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., provvedeva alla formazione
del ruolo esattoriale opposto senza dare alcuna indicazione e prova della notificazione delle
presunte imposte comunali, costituenti atto prodromico e necessario presupposto della riscossione
coattiva a mezzo ruolo esattoriale.
In ogni caso dette cartelle esattoriali sono illegittime in punto di fatto oltre che sotto il profilo
giuridico per le seguenti
                                      Motivazioni in diritto
        1. NULLITÀ     PER MANCATA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALLE

            CARTELLE ESATTORIALI IMPUGNATE ai          sensi dell’art. 201 C.d.S;
        La mancanza della prova dell’avvenuta notifica delle contravvenzioni sottese alle cartelle
        in violazione della ex legge n.241 del 7 agosto 1990 ed elle cartelle esattoriali stesse
        rende nulla la pretesa impositiva dell’Ente Esattore. L'ente Impositore, infatti è tenuto,
        anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa (ex legge n.241 del 7 agosto
        1990) e successive modifiche ed integrazioni, a mostrarvi le prove dell'avvenuta corretta
        notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. Si sottolinea in
        questa sede, come sia Obbligo da parte del concessionario di esibizione delle relate di
        notifica a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del
        concessionario non costituisce in ogni caso prova dell'avvenuta notifica. Si ribadisce che,
        le contravv. al C.D.S. e le cartelle esattoriali addì impugnate, sottese alla formazione del
        ruolo, non sono mai state notificate all’opponente e, a tutt’oggi l'attore, ne sconosce il
        reale contenuto. Pertanto, la suddetta iscrizione a ruolo, sono supportate da motivi
        completamente ignoti al ricorrente. Si eccepisce in ogni caso l’intervenuta prescrizione
        del credito azionato, poiché il tributo sotteso alle cartelle impugnate soggiacciono alla
        prescrizione quinquennale prevista per le contravvenzioni al C.D.S. e nel caso di specie,
        altresì, manca ogni indicazione in ordine al numero di verbale, data e luogo della
        rilevazione all’infrazione stradale, con evidente lesione del diritto di difesa del
        contribuente, che, in questa sede, ribadisce di essere all’oscuro della natura e del
        contenuto di esso verbale di contravvenzione al CDS. Pertanto, la suddetta iscrizione a
        ruolo, sono supportate da motivi completamente ignoti al ricorrente. Si eccepisce in
        ogni caso l’intervenuta prescrizione del credito azionato, poiché il tributo sotteso
        alla cartella impugnata soggiace alla prescrizione quinquennale prevista per le
        imposte amm.ve l.689/81;

        2. Nullità della cartella esattoriale per Violazione di diverse norme circa la
        “Chiarezza e motivazione degli atti” di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212. Infatti
nella cartella impugnata si legge che essa fa riferimento ad una sanzione amministrativa,
senza chiarire data, luogo e senza indicare alcun riferimento utile da cui poter computare
un calcolo delle somme;
Il contribuente, nel caso di specie, non è stato messo in condizioni di comprendere ne la
natura dell'atto e non ha avuto la possibilità di identificarlo poiché manca alcun
riferimento di cui al credito, con palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente
garantito; Inoltre le contravvenzioni stradali non sono state mai notificate all’attore, il
quale non ne conosce il contenuto. Si precisa che la semplice dichiarazione di avvenuta
notifica non vale come tale, pertanto l’Ente Esattore è tenuto a depositare le
contravvenzioni e la loro relata di notifica;

3.      Lesione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. e dell’art. 7 dello Statuto
del Contribuente per mancata allegazione al provvedimento impugnato delle sottese
cartelle esattoriali.   In mancanza di qualsiasi riferimento al verbale sotteso alle
impugnate cartelle viene a ledersi il diritto di difesa ex art. 24 della Cost.;La Corte di
cassazione ha già sancito con sentenza 18532/2010 n°20535/10 l'illegittimità di quei
provvedimenti cui non vengono allegati gli atti dai quali traggono origine, sebbene
richiamati, per il fatto che l'allegazione degli atti è funzionale alla tutela del diritto di
difesa ai sensi dell'art. 7 Statuto del contribuente, risultando insufficiente il mero
riferimento al numero e alla data di altro atto, la cui mera indicazione imporrebbe per
sovrappiù al destinatario un'attività di ricerca del documento non prodotto, col risultato di
comprimerne il diritto di difesa!!!Nel caso di specie nessuna comunicazione, sollecito o
ingiunzione di pagamento del Comune né dell’Ente Esattore è stata allegata, senza
considerare che l’unica notizia utile al fine di stabilire l’entità è la natura del tributo
risulta essere un anno di riferimento (2010), ma la stessa cartella è priva degli elementi
che hanno consentito il calcolo delle somme richieste.
4.      Asserito che nessuna cartella è stata mai notificata all'attore, detta notifica
eseguita oltre il quinquennio addietro, determinerebbe in ogni caso l'intervenuta
prescrizione del diritto vantato da controparte.
5.      Mancanza della prova dell’avvenuta notifica della cartella in violazione della
ex legge n.241 del 7 agosto 1990. L'ente, infatti è tenuto, anche ai sensi della legge sulla
trasparenza amministrativa (ex legge n.241 del 7 agosto 1990) e successive modifiche ed
integrazioni, a mostrarvi le prove dell'avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e
dove la contravvenzione è stata rilevata ed in uno con la cartella notificata. Si sottolinea
in questa sede, come sia Obbligo da parte del concessionario di esibizione delle relate di
         notifica a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del
         concessionario non costituisce in ogni caso prova dell'avvenuta notifica.

Si precisa che le cartelle esattoriali addì impugnate, in uno con le contravvenzioni sottese
all’ingiunzione, non sono mai state notificate all’opponente e, a tutt’oggi l'attore, ne
sconosce il reale contenuto. Pertanto, la suddetta iscrizione a ruolo con relative richieste di
pagamento, sono supportate da motivi completamente ignoti al ricorrente, tanto che il presunto
diritto di credito appare essere inevitabilmente prescritto.

Tutto ciò premesso e assunto in diritto, il Sig. Piscitelli Andrea, come in epigrafe rappresentato,
difeso e domiciliato,
                                                  CITA
Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
sede, PEC: direzione@pec.equitaliariscossione.it .Nonché,Comune di Napoli Polizia urbana,
Via P. Raimondi,19, Napoli, PEC: atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it; nonché, Comune di
Volla-Polizia Urbana, Via A.Moro,1 Volla (Napoli) PEC: protocollo.pec.volla@pec.it
all'udienza del 29.03.2017 luogo ed ore di rito, con espresso invito a costituirsi nelle forme
stabilite dall'art. 319 c.p.c., con espresso avvertimento in caso di mancata costituzione, si
procederà in loro legale contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

                                             Conclusioni

ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, si richiede che venga
-accertata e dichiarata l’illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell’operato
dei convenuti e della procedura di cui è causa, con conseguente annullamento di tutti gli atti
presupposti o comunque collegati;
-accertare e dichiarare la irregolarità e l’inefficacia dei titoli presupposti dalla cartella di
pagamento vantata da controparte, oppure l’intervenuta prescrizione ed in ogni caso la nullità ed
inammissibilità della pretesa impositiva;
-si richiede ordinarsi l’acquisizione della contravvenzione stradale notificata al ricorrente in
originale con specifica data di consegna, in quanto la notifica è oltre il termine fissato dalla data
di consegna alla data di notifica della stessa;
-si richiede altresì ordinarsi l'acquisizione degli originali delle cartelle esattoriali come
notificate all'attore;
-condannare Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e
morali subiti dall’attore anche per violazione della privacy, nonché tutti i danni alla vita di
relazione ed alla salute causati da ansia, turbamenti, stress la cui alla cui quantificazione ci si
rimette al prudente apprezzamento dell’On.Giudicante, che quivi si intendono per euro 1.000,00;
-condannare la resistente Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. al pagamento delle spese e
competenze di causa oltre iva e c.p.a. come per legge;
-condannare le controparti tutte, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in Giudizio con
dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell’istante dei danni punitivi da responsabilità
aggravata ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo
giustizia;
-nel merito accertare e dichiarare la prescrizione dell’importo richiesto da controparte, nonché la
decadenza del diritto azionato;
-nel merito in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero
non essere prescritte o comunque non dovute.
-Condanna alle spese, competenze ed onorari con attribuzione al procuratore costituito che si
dichiara anticipatario.
         Salvo ogni diritto.
Si allega mediante deposito in cancelleria
-estratti di ruolo di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a .
-giurisprudenza;
                                               Il valore della presente controversia è di euro 416,13
Napoli lì ___________                               Avv. Grazia Ferrara
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