Gilda degli Insegnanti di Treviso

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 PICCOLO VADEMECUM DI SOPRAVVIVENZA PER I DOCENTI IN TEMPI DI CORONA
                              VIRUS
                                          a cura di Michela Gallina

PROBLEMI EMERSI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI E LEZIONI A DISTANZA

In questo periodo sono arrivate varie richieste in merito alla legittimità di comportamenti, circolari, ordini
di servizio e quant’altro legati agli adempimenti in fase di emergenza. Premessa la difficoltà a dare una
risposta sicura sulle materie di seguito affrontate, in quanto non esiste ancora normativa consolidata a
riguardo o, se esiste, c’è una stratificazione di norme contraddittorie tra loro, auspichiamo che la ricerca
svolta possa esservi utile per orientarvi nella giungla quotidiana. Per esprimere un parere, ci riferiamo ad
una serie di principi generali contenuti in disposizioni non sempre collegate alla scuola.

DIDATTICA A DISTANZA

La DAD diventa obbligatoria a partire dal prossimo anno scolastico. Il DL n. 22 del 08.04.20, all’art. 2, che ne
dispone l’obbligatorietà infatti solo in riferimento al prossimo anno scolastico stabilisce: “Misure urgenti
per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/21”, nessun accenno viene fatto a quello in corso. Ciò non
significa che i docenti non possano attivarsi mossi da senso di responsabilità nell’interesse degli studenti,
dimostrando senso civico e serietà professionale in un momento di emergenza, ma finchè non ci sono
norme o contratti che ne definiscano le modalità, la DAD può essere svolta nella forma che il docente
ritiene più opportuna. Inoltre la DAD, per definizione, può estrinsecarsi con varie modalità sia sincrone che
asincrone, cioè sia con il collegamento simultaneo con l’intero gruppo classe che con collegamenti separati
tra i vari alunni e il docente ed essere comunque svolta con procedure diverse rispetto al video-
collegamento.

A precisazione di quanto sopra, la possibilità di attivazione della didattica a distanza non implica che essa
possa assumere la medesima valenza dell’ordinaria didattica in presenza, infatti l’art. 32 del D.L. n. 9/2020
dispone che l’anno scolastico conserva comunque validità, per gli alunni, anche qualora non sia possibile
effettuare almeno 200 giorni di lezione.
Allo stesso modo non è previsto l’obbligo per gli studenti di seguire la DAD.

Quindi il vuoto normativo non consente al DS di imporre modalità ed argomenti. Sono scelte che spettano
al docente o al Consiglio di Classe o al Collegio Docenti. Per evitare che il DS intervenga con imposizioni è
bene che gli Organi Collegiali si riuniscano in video-conferenza esercitando le loro prerogative decisionali
(stabilite dal DPR 297/1994 tuttora in vigore). Il D.L. 22/2020, art. 2, comma 3, impedisce che l’orario di
lavoro sia rigidamente predeterminato dalla parte datoriale.

CONTROLLO SUL LAVORO A DISTANZA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Quanto di seguito viene precisato rispetto alla questione: potere di controllo da parte dei dirigenti scolastici
sui tempi di connessione degli insegnanti per la DAD, gli orari, l’uso di applicativi ecc. ovvero se sia lecito
una sorta di Grande Fratello. I passaggi dimostrano quanto sia controversa la questione e quindi la difficoltà
a dare delle risposte che non siano interpretative rispetto alla legittimità dei comportamenti e delle
richieste di alcuni DS.

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-        Partendo dallo Statuto dei Lavoratori: L 300/70
        l’art. 4 co 1 vieta il controllo a distanza, quindi vieta l’uso della telecamera sul posto di lavoro.
        Ammette il controllo solo legato ad esigenze organizzative, produttività (inteso come
        funzionamento dei macchinari), di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale. Questo
        controllo va comunque preventivamente concordato con i sindacati e se non si si raggiunge
        l’accordo interviene l’Ispettorato del lavoro. In ogni caso i dipendenti devono essere informati
        dell’installazione e localizzazione di telecamere di controllo. Lo statuto non ammette intenti
        minatori, quindi il controllo non è giustificato per la gestione del rapporto di lavoro.
        -        In ambito scolastico si tratta di una materia del tutto nuova per cui saranno le prime
        sentenze a fornire chiarimenti.

    Lo Smart working, o lavoro a distanza, è una derivazione del telelavoro.

        -         Telelavoro = fare a casa quello che si fa in ufficio con orario pre-determinato. In questo
        caso si giustifica il controllo a distanza e quindi anche dei tempi della connessione.
        -         Smart working = lavoro organizzato autonomamente dal dipendente per obiettivi. Questa è
        la situazione dell’insegnante, rafforzata dal concetto di libertà di insegnamento. In situazione di
        smart working, viene meno il contatto con i colleghi, viene anche meno la contemporaneità di
        lavoro con gli stessi, quindi può essere giustificato che il datore di lavoro e il collegio dei docenti
        decidano di fissare una parte di orario in cui tutti sono collegati.
        -         In base all’Art. 4 co 2 L. 300/70 (come riformulato dall’art. 23 del Jobs Act) viene derogato
        il co 1 di tutela del lavoratore, le garanzie non si applicano agli strumenti usati per rendere la
        prestazione lavorativa (es. smartphone, tablet, pc ecc.) e a quelli di registrazione degli accessi e
        delle presenze (ad es. registro elettronico o piattaforma).
        L’interpretazione del co 2 che dà Il sole 24 ore del 13 marzo 2020, facendo riferimento alla
        giurisprudenza e al parere del Garante della Privacy rispetto al lavoro agile, è restrittiva, quindi per
        lo smart working non sarebbe consentito il controllo da parte del datore di lavoro, perché esso
        scaturisce da un rapporto fiduciario.
        Siccome l’uso dell’informatica aumenta la possibilità di sorveglianza, la giurisprudenza considera gli
        strumenti di controllo digitale alla pari delle telecamere, vietandoli. Di conseguenza sono vietati i
        software di controllo.
        Il jobs-act, sfavorevole al lavoratore, ha precisato invece che il limite al controllo (tutela) non si
        applica agli strumenti di lavoro, mentre la giurisprudenza, più favorevole, limita il potere di
        vigilanza. Nel Jobs Act, all’art. 23 è specificato che dev’essere data adeguata informazione delle
        condizioni di uso degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli nel rispetto della
        privacy (considerato che si entra nelle abitazioni e vita privata delle persone).
        In base al co 3 (art. 4 L 300/70 come riscritto dal J.A.), le informazioni raccolte sono utilizzabili a
        tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche per gli effetti disciplinari. Nel caso dei docenti
        comunque potrebbe essere monitorata la casella di posta istituzionale ma non quella personale.

Nella nota del Sole 24 Ore sopraccitata, è precisato che il controllo può essere giustificato nel caso ci sia
sospetto che il lavoratore commetta degli illeciti, ma il datore di lavoro non può fare controlli indiscriminati
e massivi a distanza sull’uso del pc, né può mappare in modo costante i siti utilizzati, non può monitorare gli
spostamenti del lavoratore, non può usare una telecamera fissa sul posto di lavoro, quindi non può
chiedere l’attivazione della webcam (ad eccezione delle riunioni degli OOCC dove l’uso della telecamera, a
mio parere, tutela i docenti). Sono consentiti invece i controlli tramite strumenti concordati con accordo
sindacale che però, al momento, non c’è.

Il fatto che il dipendente stia usando un’attrezzatura propria delegittima ulteriormente il controllo da parte
del datore di lavoro.

REGISTRO ELETTRONICO

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Il registro elettronico, nei casi in cui sia stato legittimamente adottato, assolve alla medesima funzione del
registro di classe cartaceo.
L’utilizzo del registro di classe è direttamente connesso alla presenza del docente, come anche degli alunni,
in classe. Ma l’attuale condizione di didattica a distanza è ben diversa, nelle sue modalità, dalla didattica in
presenza, sicché la firma e la compilazione del registro elettronico è del tutto inopportuna perché non
corrispondente all’attività svolta in classe.
Pertanto non è possibile firmare il registro elettronico, né indicare la presenza degli alunni perché tale
procedura è un sistema di rilevazione della presenza “fisica” di docenti e studenti a scuola. Firmare
costituirebbe un falso in atto d’Ufficio (art. 479 del C.P. con pena prevista: reclusione da 3 a 10 anni).

In adattamento alla procedura ordinaria, l’accesso al registro elettronico (ad es. Argo) identifica il docente
che può annotare le sue attività e anche le presenze degli studenti utilizzando la bacheca. E’ importante
lasciare traccia di quanto viene fatto a dimostrazione del lavoro svolto, anche per contrastare la richiesta,
che già circola, di recuperare attività didattica oltre il normale calendario di lezioni stabilito per l’a.s.
2019/20.

Anche la piattaforma: Google Meet registra tutte le attività, vi si entra con l’identificativo che viene dato
dalla scuola (uno sbarramento che dovrebbe assicurare che solo il docente vi abbia accesso e non degli
estranei). Non si sa se possa essere uno strumento di controllo sui tempi di connessione, ma in ogni caso
registra le attività che vi vengono svolte ad esempio che è stata inviata una mail, o fatta una video-
conferenza o caricati dei documenti ecc.. Con gli strumenti elettronici è quasi impossibile non lasciare
traccia.

Il problema che si pone a questo punto è: questi dati possono essere raccolti e gestiti dalla scuola? Sarebbe
necessaria una contrattazione collettiva che tenga conto di questo aspetto.

VALIDITA’ DELLE RIUNIONI e RIUNIONE DEGLI OOCC ON LINE

E’ legittimo convocare le riunioni degli OOCC on line e lo sono anche le delibere, questo si deduce sia dal
contenuto dell’art. 73 DL 18 del 17.03.20 “Cura Italia” che dal DM 197 del 17.04.2020 (riguardante la
nomina delle commissioni per gli Esami di Stato).

A livello generale l’art 73 del DL 18 17.03 considera le riunioni on line in video conferenza come modalità
regolare. Il DM 197 del 17.04.2020 sulla nomina delle commissioni degli Esami di Stato, quindi specifico per
la scuola, legittimando il CdC per la nomina delle Commissioni, automaticamente, per estensione, legittima
anche le altre riunioni on line (in applicazione del DL 18 art. 73).

La condizione necessaria alla validità della riunione è che si possano registrare le presenze e venga
garantita la partecipazione a tutti. Non sono invece valide le delibere assunte attraverso la raccolta di mail.

La piattaforma Google Meet consente l’ingresso con la pw, quindi una forma di garanzia che alla riunione
partecipi effettivamente l’interessato e non soggetti non autorizzati. Sarebbe il caso che i partecipanti
comparissero di faccia in modo da rendersi riconoscibili.

Si pone comunque il problema che altri soggetti non autorizzati assistano e non siano visibili.

USO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI E TUTELA DEI DATI PERSONALI

In assenza di risposte e garanzie Ministeriali, è intervenuto il Garante della Privacy a precisare che la scuola
risponde del trattamento dati. Però l’art 87 co 2 del DL 18 del 17.03.20 nasconde un’insidia per i docenti: se
infatti vengono usati strumenti propri (tablet, pc, telefonini), come nella quasi totalità dei casi,
l’amministrazione non risponde. Quindi può essere rischioso se in casa più persone utilizzano lo stesso pc.

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Al momento a questo problema non c’è soluzione. Manca una norma che esima i docenti dalla
responsabilità del trattamento dei dati.

FURTO DI IMMAGINE E MANIPOLAZIONE DI VIDEO

Se gli studenti, dai 14 anni in su, lo attuano nei confronti di docenti o di compagni rischiano sanzioni penali.
Quelli al di sotto dei 14 anni non sono penalmente perseguibili ma sussisterebbe la responsabilità civile a
carico dei genitori.

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Il tema è estremamente delicato, in assenza di norma si fa appello alla libertà di insegnamento (art. 33 della
Costituzione) che è anche libertà di valutazione.

Nutriamo grandi perplessità rispetto al fatto che le rilevazioni degli apprendimenti possano essere utilizzate
per le valutazioni di fine anno proprio perché il contesto non è normato e gli strumenti a disposizione non
consentono di verificare in modo oggettivo e controllare l’operato degli alunni.

A rincarare le difficoltà, va considerato che alcuni studenti non dispongono di attrezzatura informatica e
digitale.

Il Ministero, prescrivendo il passaggio automatico alla classe successiva e l’ammissione generalizzata agli
esami, si è posto al riparo da sicuri ricorsi in caso di bocciatura.

I docenti possono porsi al riparo esprimendo valutazioni di tipo qualitativo riferite ad impegno,
partecipazione, puntualità, accuratezza ecc.

SE I DS CHIEDONO I LINK PER ENTRARE NELLE VIDEOLEZIONI

Questa è una situazione che non è ancora normata, quindi non è chiaro se sia consentito o meno. Nella
scuola tradizionale il DS può entrare in classe, ma in tal caso si rende visibile, quindi per estensione, il DS
potrebbe entrare anche nelle video lezioni ma a condizione che si annunci. Se abusasse di tale possibilità si
potrebbe configurare mobbing.

SE GLI STUDENTI DISTURBANO DURANTE LE LEZIONI

Se gli studenti disturbano o comunque hanno comportamenti non consoni possono essere esclusi dalle
lezioni. Mentre a scuola l’esclusione non può avvenire per questioni di vigilanza, a casa la tutela è posta in
carico ai genitori.

La vigilanza sul rispetto della disciplina è comunque complicata dall’utilizzo della DAD.

Una futura normativa dovrebbe prevedere esplicitamente l’esclusione dei genitori e anche il divieto di
registrazione delle lezioni.

VARIAZIONE DEL Piano Annuale Attività

E’ bene scrivere sempre un riscontro del lavoro svolto, questo per mettere al riparo da richieste di recupero
di attività funzionali non effettuate a causa dell’emergenza.

Possono essere previste variazioni del Piano Annuale delle Attività ma sempre all’interno del monte ore (40
+ 40)

Meglio evitare che riunioni di tipo collegiale come commissioni o dipartimenti si risolvano con uno scambio
di mail che renderebbe non quantificabile il tempo di lavoro.
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SANZIONI DISCIPLINARI VERSO I DOCENTI

Potrebbero essere la conseguenza della mancata esecuzione di ordini di servizio emanati dal DS. Di fronte
ad un ordine di servizio illegittimo si risponde con un atto di rimostranza, ma se a questo segue una
reiterazione dell’ordine, lo stesso va eseguito. Successivamente l’ordine di servizio illegittimo può essere
impugnato dal docente e se poi risultasse nullo il problema passerebbe in capo al DS.

Nel caso tali ordini richiedessero un aggravio di adempimenti burocratici, soprattutto non quantificabili in
ore, è bene comunque annotare i tempi di esecuzione (in modo da poter prevedere un’eventuale richiesta
di pagamento).

NOTA GIURIDICO INTERPRETATIVA SPICCIOLA

Il DL (Decreto Legge) emanato d’urgenza può subire modifiche e deve poi essere ratificato dal Parlamento:

Il D.lvo (Decreto Legislativo) segue la Legge Delega, è definitivo e definisce i dettagli della materia.

In linea di massima, un decreto legge può stabilire degli obblighi, colmare un vuoto normativo purchè non
in contrasto con il contratto (la Riforma Madia infatti ha ripristinato la prevalenza del contratto sulla legge,
mentre in base alla precedente riforma Brunetta le leggi avrebbero potuto derogare i contratti). E’
auspicabile dunque che, a livello nazionale, i sindacati vengano convocati al più presto per poter
contrattualizzare la DAD prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, anche perché, cambiando la
modalità di erogazione del servizio, anche l’orario di lavoro può subire modifiche.

21 aprile 2020

                                                                           Michela Gallina
                                                                           Coordinatrice Provinciale
                                                                           Gilda degli Insegnanti Treviso

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