FORWARD Quant MR Set Informativo

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Set Informativo

                                                FORWARD Quant MR
                                                                        (TARIFFA IMR3)

                                   CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO MISTO A PREMI RICORRENTI
                                              MULTIRAMO: UNIT-LINKED E CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

         Il presente set informativo contenente:
         •			 DIP aggiuntivo IBIP
         •			 Condizioni generali di assicurazione, comprensive del regolamento del FWU Life MD3 Fund e
              del FWU Life MD2 Fund e del glossario
         •			 lnformativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa privacy applicabile
         •			 Modulo di proposta di assicurazione
         Il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID) sarà consegnato separatamente.

                                                               VERSIONE: GENNAIO 2019

                                                                             FWU Life
FWU Life Insurance Lux S.A. · Sede legale · 4a, rue Albert Borschette · 1246 Lussemburgo · Sede Secondaria in Italia · Via Roberto Lepetit 8/10 · 20124 Milano (MI)
Tel. +39.02.6706065 · Fax +39.02.67481426 · Numero Verde 800.816816 · info@fwulife.it · www.fwu.life · Capitale Sociale euro 27.200.000 i.v. · REA MI 1939828
               Albo Imprese Ivass n. I.00065 · Codice Fiscale 94093500216 · Partita IVA 02517930216 · SEPA CID IT500010000094093500216
FORWARD Quant MR
                     (TARIFFA IMR3)

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I
          PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI
                  (DIP AGGIUNTIVO IBIP)
Assicurazione Mista a Premi Ricorrenti Multiramo
             DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI D’INVESTIMENTO ASSICURATIVI
                                                         (DIP AGGIUNTIVO IBIP)
                                FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA

                                       FORWARD Quant MR
                                             CONTRATTO MULTIRAMO (RAMO I E RAMO III)

                                                DATA DI REALIZZAZIONE: GENNAIO 2019

                                     IL DIP AGGIUNTIVO IBIP PUBBLICATO È L’ULTIMO DISPONIBILE

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel
documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il
potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la
situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

FWU Life Insurance Lux S.A., è una società di capitali, appartenente al gruppo FWU e sede secondaria in Italia.
Indirizzo della sede legale: Rue Albert Borschette, n. 4a, 1246 Lussemburgo; Sito Internet: www.fwu.life. Estremi del
provvedimento di autorizzazione all’esercizio in Lussemburgo: Autorizzazione concessa in data 17 dicembre 1987 con
decreto
del Ministero delle Finanze del Gran Ducato del Lussemburgo.

Con riferimento alla Sede Secondaria in Italia:
Indirizzo: Via Roberto Lepetit 8/10 - 20124 Milano; Numero di telefono: +39 02 6706065; Numero verde: 800-816816;
Sito Internet: www.fwu.life; Indirizzo E-mail: info@fwulife.it; Indirizzo PEC: fwulife@legalmail.it; Stato di origine: Lussemburgo;
Numero di iscrizione nell’Albo delle imprese di assicurazione in Italia: I.00065.

FWU Life Insurance Lux S.A. opera in Italia in regime di stabilimento dal 3 gennaio 2008.
L’Autorità di vigilanza competente è il Commissariat Aux Assurances.

I premi e i premi aggiuntivi versati sono sempre investiti in attivi consentiti dalla normativa lussemburghese.
Ciononostante, è possibile che l’impresa effettui investimenti in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di
assicurazioni sulla vita.

• Ammontare del patrimonio netto: Euro 78,8 milioni, di cui Euro 27,2 milioni relativi al capitale sociale e Euro 51,6 milioni al
  totale delle riserve patrimoniali
• Requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 53,6
• Requisito patrimoniale minimo: Euro 13,4
• Fondi propri ammissibili: Euro 80,1 milioni
• Indice di solvibilità: 147%
Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul
sito internet dell’impresa al seguente link www.fwulife.it/it/chi-siamo/reports.html.

Al contratto si applica la legge italiana.

                                              FORWARD Quant MR · DIP · 01/2019 · Pagina 1 | 12
QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Il contratto è un prodotto assicurativo sulla vita a premio ricorrente di tipo multiramo che combina due differenti moduli (il
“modulo partecipazione agli utili” (Ramo I) e il “modulo unit-linked” (Ramo III) e riconosce le seguenti prestazioni assicurative:
a) prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di due gestioni interne denominate “FWU Life MD2 Fund” e “FWU Life MD3
   Fund” (modulo partecipazione agli utili);e
b) prestazioni direttamente collegate al valore delle quote del comparto di FWU SICAV di volta in volta collegato al
   contratto (modulo unit-linked).
In particolare, il contratto prevede:
c) in caso di vita dell’assicurato alla data di scadenza del contratto (prestazioni in forma di capitale):
   • con riferimento al modulo unit-linked, una prestazione pari al capitale maturato in tale modulo come risulta alla
     scadenza del contratto, ferma restando la prestazione garantita per tale modulo alla scadenza del contratto, se
     applicabile in base al tipo di rischio selezionato (per i dettagli su tale garanzia, che opera solo nel caso in cui, alla
     scadenza del contratto, il tipo di rischio selezionato è “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente”, si veda la successiva
     sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”); e
   • con riferimento al modulo partecipazione agli utili, una prestazione pari al capitale maturato in tale modulo (calcolato
     come somma tra il valore della riserva libera e il valore della riserva di garanzia) come risulta alla scadenza del contratto,
     che tiene conto del meccanismo di rivalutazione, ferma restando la prestazione garantita per tale modulo alla
     scadenza del contratto (per i dettagli su tale garanzia, si veda la successiva sezione “Quali sono i rischi e qual è il
     potenziale rendimento?”); e
d) in caso di decesso dell’assicurato prima della data di scadenza del contratto, una prestazione pari al valore di polizza
   (calcolato come la somma tra il capitale maturato nel modulo unit-linked e il capitale maturato nel modulo partecipa-
   zione agli utili) come risulta al momento del decesso secondo la tempistica di valorizzazione delle quote dei comparti
   cui è collegato il contratto, ferma restando la prestazione caso morte garantita (per i dettagli su tale garanzia, si veda la
   successiva sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”).
Ai fini del calcolo delle prestazioni di cui sopra, l’impresa riconosce al contraente un bonus di sottoscrizione ed un bonus a
scadenza (entrambi coperti da un’unica riserva consolidata denominata riserva di bonus) nei termini e nei limiti di quanto
specificato di seguito. Nel corso della durata del contratto e secondo un piano di accredito rateale, tali bonus entrano a far
parte, e quindi incrementano, il valore di polizza e, per l’effetto, anche le prestazioni (ad ogni accredito di porzioni di bonus,
l’importo iniziale del bonus diminuisce dell’ammontare di tali porzioni fino ad esaurimento).
Bonus di sottoscrizione – A condizione che la durata del contratto sia pari o superiore a 20 anni, se il premio iniziale è alme-
no pari a 80 euro mensili, è riconosciuto un bonus di sottoscrizione pari a Euro 1.300,00. Nel caso in cui il premio iniziale
sia almeno pari a 80 euro mensili e sia stata scelta l’opzione di incremento dinamico del premio, è riconosciuto un bonus
di sottoscrizione pari a Euro 2.000,00. Nel caso in cui il premio iniziale è compreso tra Euro 50,00 e Euro 80,00 mensili,
il rispettivo importo del bonus di sottoscrizione si riduce della metà. Se il contraente stipula più di un contratto, l’impresa
riconoscerà in ogni caso solo un bonus di sottoscrizione. Il valore del bonus di sottoscrizione si rivaluta (e quindi aumenta)
nel corso della durata del contratto secondo il rendimento del FWU Life MD2 Fund e beneficia di tale rivalutazione sin dal
mese in cui viene versato il primo premio (o la prima rata, nel caso di pagamento rateale dei premi). Un importo di Euro
1.300,00 (in caso di un premio iniziale pari o superiore a Euro 80 mensili) o di Euro 650,00 (nel caso di un premio iniziale
compreso tra Euro 50 e Euro 80 mensili) del bonus di sottoscrizione più relativo rendimento maturato, viene accreditato
al contratto, e quindi diventa parte integrante in via definitiva del valore di polizza, nel corso dei primi 5 anni di polizza (alla
fine di ciascuno di tali 5 primi anni di polizza, viene accreditata una porzione del bonus di sottoscrizione fino a esaurimento).
In caso sia stata scelta l’opzione di incremento dinamico del premio, l’importo eccedente Euro 1.300,00 o Euro 650,00
più relativo rendimento maturato viene accreditato al contratto alla data di scadenza. In caso di decesso dell’assicurato, il
bonus di sottoscrizione è corrisposto solo quale parte della prestazione caso morte garantita (con esclusione degli eventuali
relativi rendimenti maturati) e, nei casi in cui non si applica la prestazione caso morte garantita, il bonus di sottoscrizione
non viene corrisposto.
Bonus a scadenza - Tutti gli importi della riserva di bonus diversi da quelli assegnati al bonus di sottoscrizione, insieme ai
relativi rendimenti collegati alla rivalutazione del FWU Life MD2 Fund, saranno accreditati al contratto a titolo di bonus a
scadenza nel corso degli ultimi 10 anni di polizza, al più tardi a partire dal 26° anno di polizza fino al 35° anno di polizza (alla
fine di ciascuno di tali 10 ultimi anni di polizza, viene accreditata una porzione del bonus a scadenza).
Sia il bonus di sottoscrizione che il bonus a scadenza saranno ridotti (in misura proporzionale) in caso di riduzione del
contratto, riscatto parziale, rifiuto di alcuni degli incrementi automatici dinamici programmati, riduzione dell’importo del
premio, sospensione del pagamento dei premi, nonché di qualsiasi altra modifica tecnica al contratto. Inoltre, entrambi tali
bonus saranno del tutto persi sia in caso di recesso che in caso di riscatto totale del contratto.
Non sono previste ulteriori prestazioni accessorie e/o complementari.

                                              FORWARD Quant MR · DIP · 01/2019 · Pagina 2 | 12
Il contratto prevede la facoltà per il contraente di esercitare una o più delle seguenti opzioni contrattuali:
•   incremento dinamico del premio: se il premio annuale indicato dal contraente nella proposta non supera l’importo di
    Euro 4.800,00, e sempre che il contraente abbia espressamente selezionato la relativa opzione nella proposta, il premio
    è soggetto ad un incremento dinamico automatico (secondo valori percentuali predefiniti) nel corso della durata del
    contratto. Il contraente può richiedere in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto la disattivazione di tale
    opzione con semplice comunicazione scritta da inviarsi all’impresa (a mezzo posta, anche elettronica, o fax o altro mezzo
    di comunicazione elettronica come consentito per legge). Inoltre, il contraente può rifiutare ciascuno degli incrementi
    annuali pianificati entro lo specifico termine (non inferiore a 60 giorni) di volta in volta previamente comunicato
    dall’impresa;
•   riduzione dell’importo del premio: il contraente può richiedere di ridurre l’importo del premio (o rata di premio) a
    condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto e l’importo annuo del premio
    risultante a seguito della riduzione richiesta sia pari o superiore ad Euro 600,00; a tal fine, il contraente deve inviare
    apposita richiesta scritta all’impresa (a mezzo posta, anche elettronica, o fax o altro mezzo di comunicazione
    elettronica come consentito per legge), con indicazione dell’importo del premio ridotto, almeno 30 giorni prima
    della data di scadenza del pagamento del successivo Premio o della successiva rata di premio (a seconda dei casi)
    che il contraente intende pagare nell’importo ridotto;
•   sospensione del pagamento delle rate di premio: nel caso di pagamento rateale del premio, il contraente può richiedere
    la sospensione del pagamento delle rate di premio per un massimo di 6 mesi nel corso della durata del contratto a partire
    dal 6° anno di polizza; a tal fine, il contraente deve inviare apposita richiesta scritta all’impresa (a mezzo posta, anche
    elettronica, o fax o altro mezzo di comunicazione elettronica come consentito per legge), almeno 30 giorni prima della
    data di scadenza della successiva rata di premio che il contraente non intende pagare, con l’indicazione del periodo per il
    quale il contraente intende sospendere il pagamento;
•   pagamento di premi aggiuntivi: il contraente può, nel corso dell’intera durata del contratto, pagare premi aggiuntivi per
    un importo non inferiore ad Euro 1.000,00 ciascuno; e
•   modifica del tipo di rischio selezionato: in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto, a condizione che al
    momento della ricezione di tale richiesta da parte dell’impresa rimangano almeno 5 (ma non più di 47) anni di polizza
    prima della data di scadenza del contratto, il contraente può richiedere, a mezzo lettera raccomandata A/R recapitata
    all’impresa, la modifica del tipo di rischio selezionato. Se, anche dopo tale modifica, il contratto risulta adeguato al
    contraente, l’impresa darà esecuzione alla richiesta di modifica del tipo di rischio selezionato, senza costi aggiuntivi per
    il contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Il Regolamento del FWU Life MD2 Fund e del FWU Life MD3 Fund è disponibile al seguente link:
www.fwulife.it/it/forward-quant-mr
Il Regolamento di FWU Protection Fund SICAV è disponibile al seguente link: www.forwardyou.com/ucits.

                                               CHE COSA NON È ASSICURATO?

                                 Il contratto è concluso dall’impresa senza che l’assicurato debba prima effettuare alcuna
                                 visita medica e non prevede rischi esclusi dalla copertura assicurativa (salve le limitazioni
      RISCHI ESCLUSI
                                 ed esclusioni alla copertura caso morte indicate alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”
                                 che segue).

                                               CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Per la copertura assicurativa caso morte, non sono previsti limiti territoriali o limitazioni legate all’eventuale modifica della
professione dell’assicurato. Inoltre, fatto salvo quanto di seguito indicato, il rischio di morte dell’assicurato è coperto
indipendentemente dalla causa del decesso.
Esclusioni dalla copertura caso morte – L’impresa non corrisponde alcuna prestazione assicurativa caso morte in caso di
suicidio dell’assicurato verificatosi nei primi 2 anni di polizza o in caso di decesso dell’assicurato conseguente ad attività
dolosa e/o fraudolenta di uno o più dei beneficiari del contratto (con riferimento al beneficiario o ai beneficiari estranei
a tale attività dolosa e/o fraudolenta, si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo); in tali casi, l’impresa si impegna
esclusivamente a restituire al contraente il valore di polizza (con esclusione del bonus di sottoscrizione).
Esclusioni o limitazioni delle garanzie di minimo per le prestazioni caso vita e caso morte – Si veda la sezione “Quali sono i
rischi e qual è il potenziale rendimento?”.

                                             FORWARD Quant MR · DIP · 01/2019 · Pagina 3 | 12
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?

                         Denuncia: La richiesta di liquidazione delle prestazioni assicurative (sia caso vita che caso
                         morte) deve essere sottoscritta dal beneficiario (o beneficiari come del caso) e deve essere
                         inviata per iscritto a mezzo di raccomandata A/R al seguente indirizzo: FWU Life Insurance
                         Lux S.A. – Via Roberto Lepetit 8/10, 20124, Milano.
                         La richiesta deve contenere le informazioni essenziali per l’identificazione del contratto
                         e del beneficiario e deve indicare il conto corrente bancario sul quale l’impresa dovrà
                         effettuare il pagamento. L’impresa fornisce, su richiesta dell’avente diritto, un apposito
                         modulo di richiesta per la richiesta di liquidazione delle prestazioni assicurative.
                         In aggiunta a tali informazioni, la richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
                         •   copia del documento di identità del richiedente;
                         •   in caso di beneficiari minorenni / persona incapace di agire: copia autenticata del decreto
                             del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi ed esoneri l’impresa da ogni
                             responsabilità in ordine all’impiego delle somme liquidate;
                         •   in caso di residenza fiscale diversa dall’Italia, modulistica attestante la propria residenza
                             fiscale in conformità alla normativa F.A.T.C.A. e C.R.S.;
                         •   dichiarazione (per le sole persone fisiche) per l’individuazione delle persone
                             politicamente esposte;

  COSA FARE IN CASO      e, in caso di decesso dell’assicurato, anche:
     DI EVENTO?          •   originale del certificato di morte dell’assicurato; e
                         •   se il decesso dell’assicurato si è verificato entro i primi 3 anni di polizza, la relazione
                             medica sulle cause del decesso.
                         L’impresa può richiedere documenti ulteriori rispetto all’elenco di cui sopra se necessari
                         per verificare, secondo diligenza, l’effettiva esistenza dell’obbligo dell’impresa di pagare
                         la prestazione assicurativa per l’importo richiesto e per individuare esattamente gli aventi
                         diritto, così come per adempiere ai propri obblighi di natura fiscale, di adeguata verifica della
                         clientela e di antiriciclaggio, come di volta in volta vigenti.

                         Prescrizione: Come previsto dalla normativa vigente, qualsiasi diritto derivante dal contratto
                         si prescrive entro dieci (10) anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.
                         Inoltre, come stabilito dalla normativa in materia di rapporti dormienti, gli importi dovuti
                         ai sensi del contratto che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo
                         diritto vengono devoluti dall’impresa al fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di
                         frodi finanziarie.

                         Erogazione della prestazione: dopo aver accertato l’esistenza del proprio obbligo di
                         pagamento e la completezza e regolarità della documentazione fornita, l’impresa effettua
                         i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

                         In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relative a circostanze tali che l’impresa non
                         avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
DICHIARAZIONI INESATTE
                         conosciuto il vero stato delle cose, trovano applicazione gli Articoli 1892 e 1893 del Codice
     O RETICENTI
                         Civile, con la conseguenza che il beneficiario e/o il contraente, a seconda dei casi, potranno
                         anche perdere il proprio diritto al pagamento delle prestazioni assicurative.

                                     FORWARD Quant MR · DIP · 01/2019 · Pagina 4 | 12
QUANDO E COME DEVO PAGARE?

         •   La determinazione del premio non avviene in base ai fattori di rischio applicabili (quali
             ad esempio età e sesso dell’assicurato per le coperture vita e stato di salute ed attività
             professionali svolte per la copertura morte). Infatti, l’importo del premio viene selezionato
             dal contraente liberamente al momento della sottoscrizione della proposta.
         •   Ciascun premio versato viene allocato dall’impresa per l’80% nel modulo unit-linked e
             per il 20% nel modulo partecipazione agli utili.
         •   Modalità di pagamento – Fermi restando i limiti di legge di volta in volta applicabili, il
             pagamento del primo premio (o rata di premio) e di ciascuno dei successivi premi (o
             rate di premio, in caso di pagamento rateale) dovrà avvenire esclusivamente secondo
             una delle seguenti modalità:
             (i) il primo premio (o prima rata di premio, in caso di pagamento rateale) deve essere
                 pagato con assegno bancario o postale, oppure con addebito diretto SEPA oppure
                 con CBILL; mentre
             (ii) i premi successivi al primo premio (o prima rata di premio, in caso di pagamento
                  rateale) devono essere pagati con addebito diretto SEPA oppure con CBILL.
         Ulteriori modalità di pagamento, sia per il primo premio (o prima rata di premio) che per i
         premi successivi al primo (inclusi gli eventuali premi aggiuntivi), potranno essere di volta in
         volta concordate dal contraente direttamente con l’impresa per il tramite degli intermediari
         autorizzati (fermo restando ogni limite di legge).
         In ogni caso, si fa presente che agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante
         per il pagamento di premi o per qualunque altra ragione.

         •   Ciascun premio è dovuto in Euro e sarà considerato pagato solo al momento del relativo
PREMIO       accredito integrale sul conto bancario di FWU Life Insurance Lux S.A. – Sede Secondaria
             in Italia.
         •   Non sono previsti meccanismi di indicizzazione o adeguamento del premio (fatta salva
             l’opzione di incremento dinamico del premio per la quale si rinvia alla precedente sezione
             “Quali sono le prestazioni”). Il premio corrisposto è comprensivo dell’imposta sui premi.
         •   Salvo qualora diversamente concordato per iscritto con l’impresa, ciascun premio non
             potrà essere inferiore all’importo annuo di euro 600,00 (ovvero, in caso di pagamento
             rateale, all’equivalente rata mensile di Euro 50,00). Il contratto non prevede importi
             massimi di premio. Il contraente può inoltre richiedere la riduzione dell’importo del
             premio indicato nella proposta (o applicabile in base al piano di incrementi automatici del
             premio, se è attiva la relativa opzione) (per maggiori dettagli, si veda la sezione “Quando
             e come devo pagare?”)
         •   Il contratto prevede il pagamento di premi annuali ricorrenti. Il premio è calcolato su
             base annua (vale a dire che il periodo di copertura del rischio per ciascun premio è pari
             ad un anno) ed è dovuto all’impresa interamente in anticipo all’inizio di ciascun anno di
             polizza; tuttavia, il contraente può scegliere di pagare il premio secondo un piano rateale
             e quindi con pagamenti infra-annuali: mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso, la prima
             rata, che dovrà essere corrisposta interamente al momento della sottoscrizione della
             proposta, non potrà in alcun caso essere inferiore ad un importo pari a 3 mensilità di
             premio annuale. Nessun interesse o costo aggiuntivo è previsto a carico del contraente
             nel caso sia scelto il pagamento rateale. Nel caso di pagamento rateale, il contraente
             può inoltre richiedere di ridurre di ridurre l’importo del premio indicato nella proposta (o
             applicabile in base al piano di incrementi automatici del premio, se è attiva l’opzione di
             incremento automatico del premio) (per maggiori dettagli, si veda la sezione “Quando e
             come devo pagare?”).

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Il contraente ha diritto al rimborso del premio pagato nei seguenti casi:
              •   revoca della proposta, nel qual caso l’impresa rimborserà integralmente il premio versato
                  e non tratterrà alcun importo ; e
              •   recesso dal contratto, nel qual caso l’impresa rimborserà al contraente i seguenti importi:
                  (i) con riferimento al modulo unit linked: (a) se la richiesta di recesso è ricevuta
                      dall’impresa prima che il premio (dedotti i costi applicabili) sia investito nel comparto
                      di FWU SICAV designato, l’impresa rimborserà il primo premio versato (o la prima
                      rata di premio, in caso di pagamento rateale) con una trattenuta di Euro 20 a titolo
 RIMBORSO             di rimborso forfettario per le spese di emissione del contratto; e (b) se la richiesta di
                      recesso è ricevuta dall’impresa dopo che il premio (dedotti i costi applicabili) è stato
                      investito nel comparto di FWU SICAV designato, l’impresa rimborserà al contraente
                      il capitale maturato calcolato al momento del disinvestimento, aumentato degli
                      eventuali costi applicati, e ridotto della trattenuta di Euro 20 a titolo di rimborso
                      forfettario per le spese di emissione del contratto; e
                  (ii) con riferimento al modulo partecipazione agli utili, l’impresa rimborserà il premio
                       versato con trattenuta sia di Euro 20 a titolo di rimborso forfettario per le spese di
                       emissione del contratto ed anche della porzione di premio eventualmente investita
                       nello stesso modulo relativa al periodo in cui il contratto ha prodotto i suoi effetti.

  SCONTI      Il contratto non prevede l’applicazione di sconti da parte dell’intermediario o dell’impresa.

              QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

              La durata del contratto è quella indicata nel documento di polizza e coincide con la durata
              indicata dal contraente nella proposta tra un minimo di 15 anni ed un massimo di 57 anni.
              Il contraente non può richiedere il riscatto totale nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza
              del contratto e non può richiedere il riscatto parziale nei primi 24 mesi dalla data di
              decorrenza del contratto. Inoltre, quando consentiti (per il dettaglio delle condizioni si
  DURATA      veda la sezione “Sono previsti riscatti o riduzioni?”), il riscatto totale e il riscatto parziale del
              contratto, se esercitati nei primi 5 anni di durata, comportano l’applicazione di costi; tali
              costi riducono gli importi di riscatto effettivamente pagati dall’impresa. Anche dopo i primi 5
              anni di durata del contratto, gli importi di riscatto risulteranno inferiori alla somma dei premi
              versati. Pertanto, l’orizzonte temporale d’investimento relativo al contratto è di medio-lungo
              termine. In ogni caso, il contratto permette il raggiungimento dei migliori risultati solo alla
              data di scadenza.

              Il contratto è efficace e le relative coperture operano a partire dalle 00:00 della data di
              decorrenza indicata nel documento di polizza a condizione che il primo premio (o la prima
              rata di premio, in caso di pagamento rateale) sia stato interamente ricevuto dall’impresa
SOSPENSIONE   prima del verificarsi dell’evento assicurato. Non è prevista la possibilità di sospendere le
              garanzie (peraltro, in caso di riduzione del contratto, le garanzie di importo minimo delle
              prestazioni assicurative e più in generale le prestazioni assicurative sono ridotte – al riguardo
              si veda la sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento”).

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COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

                       La proposta può essere revocata mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo
                       raccomandata A/R a FWU Life Insurance Lux S.A. – Sede Secondaria in Italia. L’impresa
      REVOCA
                       rimborserà al contraente gli importi eventualmente versati entro 30 giorni dal ricevimento
                       di tale comunicazione.

                       Il recesso può essere esercitato entro 30 giorni dal momento il cui il contratto si è concluso,
                       mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R a FWU Life Insurance
                       Lux S.A. – Sede Secondaria in Italia, che dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto
     RECESSO
                       e l’indicazione della volontà del contraente di recedere dal contratto. Entro 30 giorni dalla
                       ricezione di tale comunicazione di recesso, l’impresa rimborserà al contraente l’importo
                       dovuto (al riguardo, si veda la sezione “Quando e come devo pagare?”, riquadro “Rimborso”).

                       Il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi
                       successivi al primo premio (o rata di premio, nel caso di pagamento rateale).
                       Avvertenza: la sospensione del pagamento dei Premi comporta i seguenti effetti negativi.
                       Se, trascorsi 12 mesi dalla conclusione del contratto, il contraente non risulta aver pagato per
                       intero la prima annualità di premio, il contratto si risolve di diritto e l’impresa può trattenere
                       tutti gli importi versati dal contraente fino a tale momento; per chiarezza, in tale ipotesi,
                       nulla sarà dovuto e pagato al contraente. Se invece, dopo aver pagato per intero la prima
   RISOLUZIONE         annualità di premio, il contraente non versi uno o più dei premi successivi (o rate di premio,
                       nel caso di pagamento rateale) entro 20 giorni dalla relativa data di scadenza del pagamento,
                       l’impresa può risolvere anticipatamente il contratto e, se procede con la risoluzione del
                       contratto, pagherà al contraente il solo valore di riscatto, oppure, indipendentemente dalla
                       sussistenza delle condizioni per la riduzione, potrà procedere con la riduzione del contratto.
                       Per chiarezza, il valore di riscatto può risultare tanto superiore quanto inferiore rispetto
                       all’ammontare complessivo dei premi (e degli eventuali premi aggiuntivi) pagati dal
                       contraente.

                       SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?                    X SI    NO

                       Il contraente può richiedere il riscatto totale del contratto a partire dal 13° mese successivo
                       alla data di decorrenza del contratto, a condizione che almeno 1 (una) annualità di premio sia
                       stata interamente versata. Il valore di riscatto totale dovuto dall’impresa è pari al valore di
                       polizza calcolato alla data di esercizio del riscatto (comprensivo delle porzioni del bonus di
                       sottoscrizione che a tale data risultano già accreditate al contratto) ridotto dei costi di riscatto,
                       se applicabili (per tali costi, si veda la successiva sezione “Quali costi devo sostenere?”).
                       Il contraente può richiedere il riscatto parziale del contratto a partire dal 25° mese successivo
                       alla data di decorrenza del contratto, a condizione che almeno 2 (due) annualità di premio
                       siano state interamente versate, che l’importo monetario del riscatto parziale richiesto dal
                       contraente non sia inferiore a Euro 500,00 e che il valore di polizza (ridotto dell’importo
                       di riscatto parziale) sia superiore a: Euro 1.250,00 più il bonus di sottoscrizione applicabile
VALORI DI RISCATTO E   (esclusi gli eventuali rendimenti relativi al bonus). Il valore di riscatto parziale dovuto
    RIDUZIONE          dall’impresa è pari all’importo di riscatto parziale indicato dal contraente nell’apposita
                       richiesta, ridotto dei costi di riscatto se applicabili (per tali costi, si veda la successiva
                       sezione “Quali costi devo sostenere?”).
                       Avvertenza: Il valore di riscatto totale così come il valore di polizza sulla base del quale può
                       essere richiesto il riscatto parziale potrebbero risultare inferiori alla somma dei premi (e
                       eventuali premi aggiuntivi) versati dal contraente.
                       Il contraente ha diritto di richiedere la riduzione del contratto a partire dal 25° mese suc-
                       cessivo alla data di decorrenza del contratto, a condizione che almeno 2 (due) annualità di
                       premio siano state interamente versate e che il valore di polizza, come risulta alla data in cui
                       la riduzione viene eseguita, sia almeno pari a: Euro 1.250,00 più il bonus di sottoscrizione
                       applicabile (esclusi gli eventuali rendimenti relativi al bonus). In caso di riduzione, il contratto
                       non si risolve e rimane in vigore per il valore di polizza.

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Avvertenza: Anche dopo la riduzione, il valore di polizza potrebbe risultare inferiore alla
                                                  somma dei premi (e eventuali premi aggiuntivi) versati dal contraente.
                                                  In caso di riduzione del contratto, il contraente può richiedere la riattivazione in qualsiasi
                                                  momento nel corso della durata del contratto mediante richiesta scritta (a mezzo posta,
                                                  anche elettronica, o fax o altro mezzo di comunicazione elettronica come consentito per
                                                  legge) almeno 30 giorni prima della data a partire dalla quale il contraente intende rendere
                                                  efficace la riattivazione.

                                                  Per ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione è possibile rivolgersi al seguente
            RICHIESTA
                                                  ufficio dell’impresa: Ufficio Gestione Tecnica, via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano, Italia;
          INFORMAZIONI
                                                  e-mail: info@fwulife.it, PEC: fwulife@legalmail.it, fax +39 02 67481426.

                                                                  A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il contratto è destinato a contraenti che, al momento della proposta, hanno un’età (intesa come età attuariale, vale a
dire anno di sottoscrizione meno anno di nascita) compresa tra un minimo di 18 anni ed un massimo di 59 anni ed è volto a
fornire copertura del rischio demografico in relazione sia all’eventuale decesso dell’assicurato prima della data di scadenza
del contratto (caso morte) e sia all’eventuale sopravvivenza dell’assicurato alla data di scadenza del contratto (caso vita).
Il contratto è rivolto a contraenti che, tenuto conto tra l’altro della propria propensione al rischio, rientrano in uno dei tipi
seguenti di rischio (identificati secondo una categorizzazione convenzionale predefinita elaborata dall’impresa): “Conservativo”,
“Cauto”, “Prudente”, “Coraggioso” e “Esplorativo” (ciascuno di tali tipi di rischio come meglio descritto nello specifico KID
predisposto dall’impresa), hanno un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo termine (da 15 a 47 anni) e nell’arco
di tale orizzonte temporale intendono accumulare capitale. Tale contratto non è adatto a contraenti che hanno esigenze e/o
obiettivi differenti.

                                                                       QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Per un’informativa dettagliata sui costi (sia quelli tariffari che quelli che gravano sui comparti di FWU SICAV) si prega di fare
riferimento a quanto indicato nei KID.
In caso di riscatto totale, l’impresa applica un costo pari al valore percentuale riportato nella tabella che segue moltiplicato
per il valore di polizza risultante alla data di calcolo (come anche precisato in calce alla tabella che segue **, per il calcolo del
valore di polizza, sono dedotte le porzioni del bonus di sottoscrizione che, alla data del calcolo, risultano già accreditate al
contratto, pertanto tali porzioni di bonus non sono soggette a costi di riscatto).

                                                                                COSTI DI RISCATTO APPLICABILI AL
            MESI TRASCORSI DALLA DATA                                           VALORE DI POLIZZA SENZA BONUS                                 COSTI DI RISCATTO APPLICABILI AL
                  DI DECORRENZA                                                      DI SOTTOSCRIZIONE**                                        BONUS DI SOTTOSCRIZIONE**
                                13–24*                                                                   95 %                                                           0%
                                 25–42                                                                   75 %                                                           0%
                                43–60                                                                    50 %                                                           0%
                                61 e ss.                                                                  0%                                                            0%
* Il contraente non può richiedere il riscatto (totale) del contratto nei primi 12 mesi dopo la data di decorrenza della polizza.
** I costi di riscatto (totale) indicati in tale colonna non si applicano alle porzioni annuali del bonus di sottoscrizione che alla data di calcolo risultano già accreditate al contratto, in
   particolare al valore di polizza. Pertanto, il valore di riscatto effettivamente pagato al cliente si accresce per intero (e senza costi) di tali porzioni. L’effettivo valore di riscatto maturato
   verrà comunicato al contraente negli estratti conto annuali riepilogativi della sua posizione assicurativa.

In caso di riscatto parziale, l’impresa applica un costo pari al valore percentuale riportato nella tabella che segue
moltiplicato per l’importo di riscatto parziale richiesto dal contraente.

            MESI TRASCORSI DALLA DATA
                  DI DECORRENZA                                                                                            COSTI DI RISCATTO
                                25–42*                                                                                                  75 %
                                43–60                                                                                                   50 %
                                61 e ss.                                                                                                 0%
  *Il contraente non può richiedere il riscatto parziale del contratto nei primi 24 mesi dopo la data di decorrenza della polizza.

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Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita.
In caso di esercizio delle seguenti opzioni, si applicano i costi indicati qui di seguito:
•   opzione di incremento dinamico del premio: l’impresa preleva una commissione iniziale la cui base di calcolo (che è costituita
    dalla somma complessiva dei premi pagabili nel corso dell’intera durata del contratto secondo il piano di pagamento
    stabilito al momento della stipula del contratto) viene aumentata in misura forfettaria del 35,0% se, nella proposta di
    polizza, è stata selezionata l’opzione di incremento dinamico del premio. Tale aumento continuerà ad essere applicato
    anche nel caso in cui l’opzione sia stata del tutto disattivata o nel caso in cui sia stato rifiutato uno o più degli incrementi
    dinamici programmati. La commissione iniziale così incrementata è riflessa alla voce “costi d’ingresso” della sezione
    “Quali sono i costi?” dei KID relativi ai casi in cui si applica l’opzione di incremento dinamico del premio.
•   opzione di pagamento di premi aggiuntivi: l’impresa applica un costo pari al 6% di ciascun premio aggiuntivo
    eventualmente versato;
•   opzione di modifica del tipo di rischio selezionato: nel caso in cui il contraente richieda una modifica del tipo di rischio
    selezionato che comporti l’applicazione di una garanzia a scadenza del modulo unit-linked (e quindi, se il nuovo tipo di
    rischio selezionato rientra tra quelli “Conservativo”, “Cauto”, o “Prudente”), le commissioni per la gestione di tale garanzia
    (riflesse alla voce “costi correnti” nella sezione “Quali sono i costi?” del KID secondo le assunzioni e i criteri di calcolo
    previsti dalla normativa applicabile) verranno calcolate (o ricalcolate se già operava una garanzia) al momento della
    modifica per tener conto della durata del contratto residua e delle condizioni di mercato applicabili a tale momento e le
    commissioni così calcolate si applicheranno senza variazioni fino alla scadenza del contratto o all’ulteriore modifica del
    tipo di rischio. L’importo di tali commissioni, che viene comunicato al contraente mediante invio di apposita appendice
    al documento di polizza, può risultare differente da quello riflesso alla voce “costi correnti” nella sezione “Quali sono i
    costi?” del KID in ragione, tra l’altro, dell’effettiva durata residua e degli eventuali mutamenti delle condizioni di mercato.
La quota parte percepita in media dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale è pari a 21,52% (premio
regolare) and 20,42% (premio dinamico). Tale quota è calcolata come valore medio tenendo conto dei vari Tipi di Rischio
offerti dal presente prodotto.

                               QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

    Garanzia di minimo della prestazione caso morte
    •   Importo – Il contratto prevede una garanzia di importo minimo di prestazione assicurativa in caso di decesso
        dell’assicurato prima della data di scadenza (la cd. prestazione caso morte garantita). Tale prestazione caso morte
        garantita è pari alla somma tra i due seguenti importi:
        (a) il 10% della somma di tutti i premi che il contraente è tenuto a pagare nel corso dell’intera durata del contratto
            sulla base del piano dei pagamenti stabilito al momento della stipula del contratto;
           più
        (b) il bonus di sottoscrizione, se applicabile (esclusi gli eventuali relativi rendimenti).
    •   Limitazioni (importi massimi) – Tale somma di (a) più (b) non potrà mai essere superiore a (i) Euro 7.500,00, se al
        momento del decesso l’assicurato ha un’età inferiore o uguale a 7 anni; e (ii) Euro 75.000,00 se al momento del
        decesso l’assicurato ha un’età superiore a 7 anni). Inoltre, anche quando siano stati stipulati più contratti di
        assicurazione con l’impresa aventi ciascuno come assicurato la medesima persona, i predetti importi di cui ai punti
        (i) e (ii) che precedono dovranno intendersi come la somma complessiva di tutte le prestazioni caso morte garantite
        riferibili a tali contratti.
    •   Limitazioni e criteri di calcolo – In aggiunta, per il calcolo dell’importo della prestazione caso morte garantita, si
        applicano alcune limitazioni (non vengono computati nel calcolo della prestazione caso morte garantita gli eventuali
        premi aggiuntivi versati; se il contratto è stato ridotto, la garanzia di minimo sarà calcolata rispetto all’importo dei
        premi effettivamente versati fermo restando che se in caso di riattivazione la garanzia è ripristinata nel suo intero
        per effetto dell’estensione automatica della durata; se il premio è stato ridotto nel suo importo, la garanzia di minimo
        sarà ricalcolata tenendo conto della riduzione; se al momento del decesso è in corso la sospensione del pagamento
        delle rate di premio, la garanzia di minimo sarà calcolata rispetto all’importo dei premi effettivamente versati).
    •   Esclusioni – Se il decesso dell’assicurato si verifica nel corso dei primi 3 anni di polizza, non opera la garanzia caso
        morte, e quindi l’impresa si impegna a corrispondere al beneficiario (o beneficiari) solo valore di polizza (con
        esclusione del bonus di sottoscrizione), nei seguenti casi:

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(a) decesso dell’assicurato causato da alcuna delle malattie di seguito indicate (o dalle conseguenze che si provino
        essersi prodotte in ragione delle stesse): tumore, tumore al cervello, attacco cardiaco, difetto cardiaco
        congenito, apoplessia, diabete, abuso di droga e/o alcool, tubercolosi, epatite, sindrome HIV, trombosi e/o
        embolia, sclerosi multipla (MS) e/o sclerosi amiotrofica laterale (ALS), patologie ereditarie e/o autoimmuni e
        collagenosi, asma bronchiale, ovvero infiammazione cronica delle viscere (Colitis Ulcerosa e Morbus Crohn);
    (b) decesso dell’assicurato causato da alcuno degli eventi di seguito indicati:
        (i) attività dolosa e/o fraudolenta del beneficiario (o di alcuno di essi in caso di pluralità); il tal caso, l’importo
            sopra indicato sarà corrisposto solo al beneficiario o ai beneficiari estranei all’attività dolosa e/o fraudolenta;
        (ii) partecipazione dell’assicurato ad atti di rilevanza penale; ovvero
        (iii) guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi connessi a guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o
              qualsiasi operazione militare alla quale l’assicurato abbia partecipato attivamente.

Garanzia di minimo della prestazione a scadenza (caso vita) – Modulo unit-linked
La prestazione garantita a scadenza del modulo unit-linked è corrisposta solo alla scadenza del contratto (e pertanto
non opera nel corso della durata del contratto).
•   Importo – Con riferimento al modulo unit-linked, se (e solo se) il tipo di rischio selezionato dal contraente è
    “Conservativo”, “Cauto” o “Prudente”, il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito che
    consiste in un importo minimo di prestazione assicurativa in caso di vita dell’assicurato alla data di scadenza garantito
    dall’impresa (la cd. prestazione garantita a scadenza del modulo unit-linked). La prestazione garantita a scadenza del
    modulo unit-linked è pari a:
    (i) se alla data di scadenza il tipo di rischio selezionato è “Conservativo”, il 100% del totale del capitale investito nel
        modulo unit-linked;
    (ii) se alla data di scadenza il tipo di rischio selezionato è “Cauto”, l’85% del totale del capitale investito nel modulo
         unit-linked; e
    (iii) se alla data di scadenza il tipo di rischio selezionato è “Prudente”, il 75% del totale del capitale investito nel
          modulo unit-linked;
resta inteso che, in ognuno dei casi sopra indicati, per il calcolo del totale del capitale investito nel modulo unit-linked,
saranno dedotti i costi applicabili e gli importi di riscatto parziale eventualmente pagati nel corso della durata del
contratto.
•   Limitazioni e criteri di calcolo - In caso di riduzione dell’importo del premio, sospensione del pagamento delle rate
    di premio o di riduzione del contratto, l’importo della prestazione garantita a scadenza del modulo unit-linked sarà
    adeguato in base al capitale investito in tale modulo come risultante alla data di scadenza tenuto conto dell’avvenuta
    modifica tecnica al contratto.

Garanzia di minimo della prestazione a scadenza (caso vita) – Modulo partecipazione agli utili
La prestazione garantita a scadenza del modulo partecipazione agli utili è corrisposta solo alla scadenza del contratto
(e pertanto non opera nel corso della durata del contratto).
•   Importo – Con riferimento al modulo partecipazione agli utili, il contratto prevede una garanzia di conservazione
    del capitale che consiste in un importo minimo di prestazione assicurativa in caso di vita dell’assicurato alla data di
    scadenza garantito dall’impresa (la cd. prestazione garantita a scadenza del modulo partecipazione agli utili).
    La prestazione garantita del modulo partecipazione agli utili è pari alla somma del capitale investito in tale modulo
    risultante alla data di scadenza (al netto dei costi applicabili e degli importi di riscatti parziale eventualmente pagati
    nel corso della durata del contratto) e dell’ammontare complessivo di tutti i rendimenti di rivalutazione positivi
    (consolidati con periodicità trimestrale) maturati fino alla data di scadenza con riferimento a tale modulo.
•   Limitazioni - In caso di riduzione dell’importo del premio, sospensione del pagamento delle rate di premio o di riduzione
    del contratto, l’importo della prestazione garantita a scadenza del modulo partecipazione agli utili sarà adeguato in
    base al capitale investito in tale modulo come risultante alla data di scadenza tenuto conto dell’avvenuta riduzione.

Rivalutazione
Il contratto prevede un meccanismo di rivalutazione delle prestazioni relative al modulo partecipazione agli utili. Alla
fine di ciascun periodo di rivalutazione (pari all’anno di calendario) l’impresa determina i rendimenti di rivalutazione della
riserva libera (detenuta nel FWU Life MD3 Fund) relativi al periodo di rivalutazione appena trascorso, quale somma dei
rendimenti di valore positivo (superiore allo zero) della riserva libera ottenuti in ciascun trimestre di calendario al netto
di ogni prelievo sul rendimento. Ciascun rendimento di rivalutazione viene dunque attribuito al contratto; pertanto, per
chiarezza, i rendimenti sono consolidati trimestralmente e accreditati al contratto alla fine di ciascun anno di calendario.
Il rendimento di rivalutazione accresce (e mai diminuisce) la prestazione garantita a scadenza (in quanto i rendimenti di

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rivalutazione non possono essere mai inferiori allo zero). se il rendimento trimestrale della riserva di garanzia è superiore
   all’1%, l’impresa trattiene un prelievo sul rendimento. Tale prelievo opera solo sul FWU Life MD3 Fund ed è pari al 20%
   della porzione del rendimento trimestrale del FWU Life MD3 Fund eccedente il predetto 1%. Ciò implica che per ciascun
   rendimento trimestrale pari all’1%, l’Impresa non trattiene alcun prelievo sul rendimento. Tale prelievo è riflesso, quale
   costo, nei documenti contenenti le informazioni chiave denominati “KID” (alla sezione “Quali sono i costi?”).

   Il contratto non prevede tassi di interesse garantiti variabili nel corso della durata del contratto.

                       COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

                                Nel caso in cui il reclamo presentato all’impresa abbia esito insoddisfacente o risposta
         ALL’IVASS              tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206,
                                PEC: ivass@pec.ivass.it. Per maggiori informazioni si rinvia al sito www.ivass.it.

                                     PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
                        è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

                                Promuovendo istanza di mediazione presso la sede dell’ADR Center presente nel proprio
                                luogo di residenza o domicilio, o, in mancanza, interpellando un Organismo di Mediazione
       MEDIAZIONE
                                avente sede nel proprio luogo di residenza o domicilio, individuato tra quelli presenti
                                nell’albo del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.mediazione.giustizia.it/

                                Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa e conclusione di una convenzione di
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
                                negoziazione assistita da uno o più avvocati.

                                •    Il contratto non prevede sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
                                     (ad es. arbitrato).
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI
  DI RISOLUZIONE DELLE    •          Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS
      CONTROVERSIE                   direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura
                                     FIN-NET o dalla normativa applicabile.

                                                                  REGIME FISCALE

                                Di seguito si riporta una sintesi del trattamento fiscale applicabile al presente contratto –
                                in ogni caso, si suggerisce di verificare tale trattamento con il proprio consulente fiscale:
                                     Detraibilità dei premi ai fini IRPEF:
                                     in sede di determinazione del proprio reddito imponibile ai fini IRPEF, il contraente ha
                                     diritto ad una detrazione dall’imposta lorda, in misura pari al 19%, dei seguenti oneri:

                                                                         DETRAIBILITÀ DEI PREMI AI FINI IRPEF

 TRATTAMENTO FISCALE                                                                                                                                 Limite massimo
                                                                            Oneri detraibili
    APPLICABILE AL                                                                                                                                    di detraibilità
      CONTRATTO
                                    Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte (*)
                                    o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa                                                   Euro 530
                                                               derivante

                                    Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte (*)                                                   Euro 750
                                        finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

                                      Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non
                                    autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana                                               Euro 1.291,14 (**)
                                     (se l’impresa di assicurazione non ha la facoltà di recesso dal
                                                                contratto)

                                (*) In caso di contratto cd. “misto”, come nel caso del presente contratto, solo la parte del premio riferibile al rischio di morte può fruire della
                                     detrazione
                                (**) Qualora il contraente abbia stipulato altre coperture assicurative aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, detto
                                     limite massimo è ridotto dei premi pagati per queste ultime.

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Imposta sulle Prestazioni Assicurative:
                           • le prestazioni assicurative pagate in relazione al contratto, incluse a tali fini quelle
                             pagate in caso di riscatto, sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 26%, applicata
                             su una base imponibile pari alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati.
                             La base imponibile così determinata è ridotta di un importo pari al 51,92% dei proventi
                             derivanti da investimenti della impresa in titoli pubblici ed equiparati, italiani ed esteri.
                             Se tali prestazioni sono percepite, invece, da un soggetto esercente attività di impresa,
                             la tassazione avverrà secondo le disposizioni previste in materia di reddito di impresa;
                           • le prestazioni assicurative pagate in relazione al contratto, se dovute in caso di decesso
                             dell’assicurato, sono esenti dalle imposte sui redditi per la parte riferibile alla copertura
                             del rischio demografico, mentre la restante parte della prestazione corrisposta è
                             soggetta a tassazione con imposta sostitutiva del 26%;
                           • il Contratto non rientra tra i “piani di risparmio a lungo termine” (c.d. PIR), i quali
                             beneficiano, al ricorrere di talune condizioni, di un regime di esenzione sui proventi
                             relativi a taluni strumenti finanziari detenuti dai cittadini italiani residenti che non
                             agiscono nell’esercizio dell’attività d’impresa.
                           Imposta sulle successioni:
                           il capitale liquidato dall’impresa in caso di decesso dell’assicurato gode di un regime di
                           esclusione dall’imposta di successione.
                           Imposta di bollo:
                           ogni comunicazione ricevuta in relazione al Contratto è soggetta all’imposta di bollo
                           dello 0,2% sul valore del contratto limitatamente alla componente finanziaria investita in
                           quote dei comparti.
                        Si precisa che ogni imposta presente o futura relativa al presente contratto, se applicabile,
                        sarà a carico del contraente, del beneficiario o di ogni soggetto identificato dalla normativa
                        di riferimento.

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE,
                    L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE
    (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE
                                      IL CONTRATTO MEDESIMO.

                                   FORWARD Quant MR · DIP · 01/2019 · Pagina 12 | 12
FORWARD Quant MR
             (TARIFFA IMR3)

  CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
FWU Life Insurance Lux S.A.

                                    CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO MISTO A PREMI RICORRENTI
                                               MULTIRAMO: UNIT-LINKED E CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

                                                FORWARD Quant MR
                                                                         (TARIFFA IMR3)

                     SI PRECISA CHE IL PRESENTE PRODOTTO È STATO RIVISTO SULLA BASE DELLE
                     LINEE GUIDA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DI CUI
                              ALLA LETTERA DI IVASS AL MERCATO DEL 14 MARZO 2018.

                                                                VERSIONE: GENNAIO 2019

                                                                             FWU Life
FWU Life Insurance Lux S.A. · Sede legale · 4a, rue Albert Borschette · 1246 Lussemburgo · Sede Secondaria in Italia · Via Roberto Lepetit 8/10 · 20124 Milano (MI)
Tel. +39.02.6706065 · Fax +39.02.67481426 · Numero Verde 800.816816 · info@fwulife.it · www.fwu.life · Capitale Sociale euro 27.200.000 i.v. · REA MI 1939828
               Albo Imprese Ivass n. I.00065 · Codice Fiscale 94093500216 · Partita IVA 02517930216 · SEPA CID IT500010000094093500216

                                                 FORWARD Quant MR · Condizioni Generali · 01/2019 · Pagina 1 | 33
Condizioni Generali di Assicurazione
                                    INDICE

SEZIONE I – OGGETTO E PRESTAZIONI ASSICURATIVE   4

ARTICOLO 1          OGGETTO

ARTICOLO 2          PRESTAZIONI ASSICURATIVE
2.1 		   Prestazione Assicurativa caso vita
2.2      Prestazione Assicurativa caso morte

ARTICOLO 3          BONUS
3.1 		   Bonus di Sottoscrizione
3.2      Bonus a Scadenza
3.3      Limitazioni ed esclusioni applicabili al Bonus di Sottoscrizione e al Bonus a Scadenza

ARTICOLO 4          GARANZIA A SCADENZA (CASO VITA)
4.1 		   Modulo Unit-linked
4.2      Modulo Partecipazione agli Utili

ARTICOLO 5          GARANZIA CASO MORTE
5.1 		   Prestazione Caso Morte Garantita
5.2      Limitazioni relative agli importi massimi di Prestazione Caso Morte Garantita
5.3      Termini e limitazioni relative al calcolo della Prestazione Caso Morte Garantita
5.4      Esclusioni della Prestazione Caso Morte Garantita

ARTICOLO 6          LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI RELATIVE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE

ARTICOLO 7          DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

SEZIONE II – PAGAMENTI E COSTI   11

ARTICOLO 8          PAGAMENTO DEI PREMI
8.1      Pagamenti
8.2      Opzione di incremento dinamico del Premio
8.3      Riduzione dell’importo del Premio
8.4      Sospensione del pagamento delle rate di Premio
8.5      Modalità di pagamento

ARTICOLO 9          PAGAMENTO DEI PREMI AGGIUNTIVI

ARTICOLO 10         ALLOCAZIONE DEL PREMIO E DEI PREMI AGGIUNTIVI VERSATI

ARTICOLO 11         COSTI

SEZIONE III – MODULO UNIT-LINKED   14

ARTICOLO 12         TIPI DI RISCHIO E INVESTIMENTO NEL MODULO UNIT-LINKED
12.1     Tipi di Rischio
12.2     Investimento del Premio (e di eventuali premi aggiuntivi) nei comparti collegati al Modulo Unit-linked

ARTICOLO 13         VALORE DELLA QUOTA E DATA DI VALORIZZAZIONE DEI COMPARTI COLLEGATI
					               AL MODULO UNIT-LINKED
13.1     Valore della Quota
13.2     Data di valorizzazione della Quota

ARTICOLO 14         SWITCH (MODULO UNIT-LINKED – RAMO III)
14.1     Switch su richiesta del Contraente (non ammesso)
14.2     Modifica del Tipo di Rischio Selezionato
14.3     Switch programmati

                                      FORWARD Quant MR · Condizioni Generali · 01/2019 · Pagina 2 | 33
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