FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO.
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COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA P.zza Municipio, 41 35020 PROVINCIA DI PADOVA C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287 - Tel. 049/8864111 - Fax 049/8862986 e-mail: llpp@comune.masera.pd.it Sito Internet: www.comune.masera.pd.it ________________________________________________________________________________ all. 1) FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO. Stagione 2020/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI, URBANISTICA Arch. Stefano Ceccon Ottobre 2020
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO - IMPORTO APPALTO - DURATA Il presente Foglio Condizioni Esecutive ( F.C.E.) ha per oggetto la gestione e la manutenzione degli impianti termici, la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario e di condizionamento, nei seguenti stabili comunali: 1. SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI via delle Olimpiadi n. 34; Impianto riscaldamento Portata termica 270 KW – gas-metano; n. 3 Gruppo termico/caldaia: n. 1 BUDERUS MOD. GE 315 a metano Potenza termica utile nominale 130 kw n. 2 gruppi termici caldaie ICI CALDAIE MOD. TRA 13, Sistema di riscaldamento misto con corpi radianti (termosifoni) e fancoil; 2. SCUOLA PRIMARIA CA’ MURA’ via Ca' Murà n. 14; Impianto riscaldamento Portata termica 260 KW – gas-metano; n. 1 Gruppo termico/caldaia: R.B.L. 200PL/AR a metano Potenza utile nominale 259,00 kW Sistema di riscaldamento con corpi radianti (termosifoni) dotati di termo- valvole 3. DISTRETTO SANITARIO via Conselvana n. 110; Impianto riscaldamento/ condizionamento split (solo ufficio assistente sociale); Portata termica 63 KW – gas-metano; n. 1 Gruppo termico/caldaia: Riello A mod. ATR 63IN A metano Sistema di riscaldamento misto con corpi radianti (termosifoni) e fancoil; 4. SEDE MUNICIPALE (biblioteca)/POLIZIA LOCALE P.zza Municipio n. 41; Sede Municipale Impianto riscaldamento/condizionamento Polizia Locale impianto di condizionamento split Portata termica 277 KW – gas-metano; n. 1 Gruppo termico/caldaia: FERROLI MOD. URANUS 100 A metano 5. CORTE BENEDETTINA EX DA ZARA via Conselvana n. 97 Impianto riscaldamento/condizionamento Portata termica 290 KW – gas-metano; n. 1 Gruppo termico/caldaia: BLOWTHERM MOD. PACK P/AR 150 a metano Potenza nominale tot. 290 kW N. 1 macchine frigorifere/pompe di calore con evaporatore a fascio libero di nuova installazione: raffrescamento potenza frigorifera 56,7 kw riscaldamento potenza frigorifera 43,4 kw Eneren mod. A2L-ready TPSHL-R454B
6. CASA DELLE ASSOCIAZIONI Viale dei Kennedy n. 10; Impianto elettrico di climatizzazione Estate/Inverno 7. EX MAZZINI Via Conselvana n. 125 Impianto riscaldamento Portata termica 33 KW – gas-metano; n. 1 Gruppo termico/caldaia: BAXI MOD. LUNA 330 HT a metano 8. EX SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO CAPOLUOGO Via Delle olimpiadi Impianto riscaldamento portata termica 23 kW; n. 1 Gruppo termico/caldaia: Bluwtherm IS/22 a metano potenza termina unica nominale 23 kW 9. SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO BERTIPAGLIA Via Beccara Impianto di riscaldamento ed acqua sanitaria Portata termica 33 KW – gas-metano; n. 2 Gruppo termico/caldaia: BAXI MOD. LUNA 330 HT a metano 10. SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO CAPOLUOGO Via Dello sport Impianto di riscaldamento ed acqua sanitaria Portata termica 95,70 KW – gas meTano n. 1 Gruppo termico/caldaia: BAXI MOD. LUNA DUO-TEC MP+1.50 N. 2 Gruppo termico/caldaia BAXI MOD. LUNA DUO-TEC E 24 L’importo dell’appalto ammonta presuntivamente a € ………………. più IVA al 22% e così per complessivi € ………………., di cui € 10.500,00 per lavori ed € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il quadro economico dei lavori è il seguente: Importo del servizio manutenzione ordinaria € 10.500,00 Oneri per la sicurezza € 300,00 Totale servizio € 10.800,00 Imprevisti per ricambi e/o piccoli interventi straordinari € 2.500,00 Iva 22% su servizio € 2.376,00 Totale servizio lordo € 15.676,00 Ai sensi della normativa vigente in materia, i prezzi unitari indicati dall’Amm.ne e sui quali, in sede di gara l’Impresa Appaltatrice ha offerto il ribasso, devono ritenersi fissi ed invariabili senza nessuna possibilità di successivo adeguamento. L’I.V.A. farà carico all’Amm.ne a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto esecutivo delle opere. Per gli interventi manutentivi riguardanti ricambi/piccoli interventi straordinari difficilmente preventivabili nella loro specificità ed entità e quindi soggetti ad individuazione nel corso dell’appalto, la ditta aggiudicataria, alle medesime condizioni, realizzerà lavori fino a concorrenza dell’intero ammontare disponibile finanziata mediante gli imprevisti.
Le eventuali prestazioni in più dovranno comunque essere preventivamente autorizzate, con comunicazione scritta della scrivente Amministrazione riportante l’impegno di spesa aggiuntivo assunto, nonché il relativo intervento di bilancio. Il servizio avrà durata di un anno a decorrere dalla data di affidamento. Qualora alla scadenza del contratto non sia ancora conclusa la procedura di affidamento del servizio a nuovo appaltatore la ditta dovrà comunque garantire il servizio. E' obbligatoria la presa visione dei luoghi e degli impianti. In sede di sopralluogo verrà rilasciato un certificato di presa visione che dovrà essere allegato all'offerta. Art. 2 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio oggetto del presente appalto comprende le prestazioni occorrenti di seguito indicate: I° ESERCIZIO a) delle centrali di produzione termica, degli impianti termici ad essa collegati e degli impianti idrosanitari; b) degli impianti di produzione e distribuzione di acqua calda; c) degli impianti di condizionamento. II° FORNITURA DEI SERVIZI a) di riscaldamento per il periodo di esercizio e la durata giornaliera di attivazione stabiliti dal D.P.R. 26/08/1993 , n. 142 e s.m.i. in funzione della zona climatica di appartenenza dell’impianto individuata dalla stessa normativa, in base alle specifiche di seguito riportate, comprendente la fornitura di materiali d’uso e mano d’opera per la conduzione dei generatori e qualsiasi altro elemento necessario per il perfetto funzionamento degli impianti delle centrali termiche, ad eccezione dei consumi di gas-metano, acqua ed energia elettrica; b) di produzione di acqua calda sanitaria nel corso dell’intero anno e per la durata giornaliera corrispondente alle esigenze dell’utenza, in base alle specifiche di seguito riportate e garantendo l’erogazione dell’acqua stessa in uscita non superiore a 48 gradi centigradi (+ 5° di tolleranza), così come previsto dal D.P.R. 412/1993. Il servizio dovrà comprendere la fornitura di materiali d’uso, mano d’opera e qualsiasi altro elemento necessario per il perfetto funzionamento delle centrali termiche e di condizionamento. c) di condizionamento attivazione e degli impianti di condizionamento degli stabili comunali comprendente la fornitura di materiali d’uso e mano d’opera per la conduzione degli impianti e qualsiasi altro elemento necessario per il perfetto funzionamento ad eccezione dei consumi di gas-metano, acqua ed energia elettrica. Art. 3 – DESIGNAZIONI DELLE PRESTAZIONI
Per tutti gli impianti la ditta appaltatrice dovrà garantire le seguenti prestazioni stagionali oltre a quelle specificate e previste dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i.: a) Pulizia caldaie e camini da effettuarsi con idonea attrezzature due volte l’anno per tutti gli impianti. La prima pulizia dovrà avvenire di norma prima dell’accensione degli impianti. b) Pulizia e controllo di tutti i bruciatori, prima accensione, controllo e regolazione di orologi programmatori, centraline elettroniche e di tele- gestione, quadri di comando, verifica di tutte le apparecchiature di centrale (comprese apparecchiature di sicurezza). Controllo generale di tutto l’impianto termico e di tutte le apparecchiature installate. c) Assistenza tecnica per verifiche da effettuarsi da parte di Organismi di controllo (ARPAV, ISPESL…..ect). d) Controllo settimanale di tutti gli impianti termici, con accertamento delle temperature interne ed esterne. e) Riarmo dei bruciatori qualora questi si trovino in blocco e pulizia dei medesimi. f) Analisi di combustione comprendente: resa e dati tecnici prodotti combusti. L’operazione deve essere eseguita come indicato dalla vigente normativa in materia e con l’annotazione dei dati sul libretto di centrale o di impianto. g) Garantire le temperature interne degli stabili oggetto del servizio in riferimento alla normativa nazionale; h) Compilazione e tenuta del libretto di centrale o di impianto, con annotazione di quanto previsto dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i.. Periodicamente o a semplice richiesta verbale dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP., Ecologia ed Ambiente, la ditta dovrà fornire fotocopia dei suddetti verbali. i) Sfiato dei radiatori, ove esistenti, qualora le cause siano indipendenti da lavori di ampliamento o di sostituzione di parti dell’impianto con posa o sostituzione di elementi radianti previa presentazione ed approvazione di preventivo di spesa. j) Riparazione di centraline elettroniche, orologi programmatori, termostati e cronotermostati, apparecchiature elettroniche, centraline di telecontrollo, termostati caldaie e pompe, teleruttori, salvamotori, valvole e apparecchiature di sicurezza, valvole miscelatrici normali e motorizzate, ribobinamento motori bruciatori, gonfiaggio vasi chiusi, sbloccaggio gruppi alimentatori e valvole di sicurezza ed ogni altra apparecchiatura in opera sull’impianto. Sono escluse dalla prestazione le sostituzioni delle suddette apparecchiature, rientranti nelle operazioni di straordinaria manutenzione. k) Gli orari di accensione e di spegnimento degli impianti, inizio ed il termine dell’accensione stagionale, saranno concordati dalla ditta appaltatrice con l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP., Ecologia ed Ambiente. E’ facoltà di detto Ufficio, in ragione delle esigenze delle attività svolte negli edifici comunali, ordinare a semplice richiesta telefonica o a mezzo Fax - mail, modifiche agli orari giornalieri.
l) Controllo della temperatura degli ambienti al fine del rispetto di quanto previsto dall’Art. 4 del D.P.R. 412/93 e s.m.i.. L’appaltatore dovrà a tal fine indicare le misure da adottarsi per il rispetto delle temperature medie consentite. m) Pulizia e disinfezione di tutti i filtri dei Split e Fan-coil almeno due volte all’anno, una inizio stagione termica e una inizio attivazione impianti di condizionamento. n) Garantire l’accensione e lo spegnimento manuale del riscaldamento/raffrescamento della sala consiliare in caso delle convocazioni del consiglio comunale (in genere 12 convocazioni all’anno a cadenza mensile, nonché per altre attività quali riunioni, teatro ecc.. ). A titolo puramente indicativo gli interventi annui assommano a circa 25 accensioni/spegnimenti). Art. 4 – PRESTAZIONI STRAORDINARIE Gli interventi a riferimento potranno riguardare: - messa a norma; - ammodernamento o ottimizzazione; - eventuali necessità di ristrutturazione e/o rifacimento; - interventi straordinari. Qualora espressamente richiesti e concordati preventivamente con la stazione affidataria. Art. 5 – ATTREZZATURE TECNICHE La Ditta affidataria dovrà espletare tutte le prestazioni necessarie in modo ineccepibile con la più idonea propria organizzazione di personale, attrezzature tecniche, prodotti di consumo ed accessori, da essa forniti in qualità sempre adeguata ai bisogni, e con quanto altro possa in ogni caso occorrere per il più razionale e perfetto espletamento del servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento. Dovrà inoltre rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro che la stessa ditta deve avere cura di portare a conoscenza del personale impiegato, come previsto dalla normativa vigente. Tutti i materiali di consumo e gli attrezzi occorrenti per l’esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente Capitolato saranno a carico della ditta appaltatrice. Per eseguire i lavori la ditta appaltatrice non può fare uso di materiali e attrezzature di proprietà della committente. Art. 6 – TERZO RESPONSABILE Il Terzo Responsabile assume ogni responsabilità ed onere come indicato agli artt. 31 e 34 della L 10/91 ed all’art. 6 del DPR 74/2013. La ditta affidataria dovrà nominare entro la data di affidamento del servizio, un suo TERZO RESPONSABILE dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici e di condizionamento oggetto del presente F.C.E.
L’atto di assunzione di Responsabilità deve essere redatto in forma scritta e consegnato alla committente, ed espone altresì il TERZO RESPONSABILE alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’Art. 34 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i.. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. La ditta aggiudicataria dovrà presentare i requisiti del Terzo Responsabile, ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e D.P.R. 551/99. In particolare il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e di condizionamento e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate sui manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici, ovvero secondo le normative UNI e CEI per quanto di competenza. Il Terzo Responsabile deve provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad adottare le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia. In ogni caso il Terzo responsabile deve possedere conoscenze tecniche adeguate alle complessità degli impianti a lui affidati. Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con la committente fornendo costante informazione sull’andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal presente capitolato, nonché con altre modalità da concordare. Art. 7 – CLAUSOLE PARTICOLARI La ditta contraente deve provvedere a tutti quegli altri interventi ancorché non specificati, che fossero necessari perché il servizio di esercizio e di manutenzione risulti a perfetta regola d’arte. Tutte le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti oggetto del presente F.C.E. devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Per tutti gli interventi è fatto d’obbligo alla ditta incaricata di far constatare l’avvenuta esecuzione a mezzo di un prospetto controfirmato di volta in volta da un suo responsabile e da persona incaricata a questi controlli dalla committente. In mancanza di questo prospetto la committente considererà come non eseguiti tutti gli interventi non documentati come sopra richiesto e applicherà le norme di cui ai successivi artt.. Nel caso fosse necessario sostituire alcune parti dell’impianto in seguito al loro guasto, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare solo parti di ricambio originali o che garantiscano la stessa durata e qualità. Art. 8 – ADDETTI AL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione della committente un tecnico di qualifica idonea a svolgere quanto specificato nel presente F.C.E., ed in possesso del patentino per la conduzione degli impianti termici e di condizionamento, ai sensi della normativa vigente. Dovrà comunque essere sempre garantita la reperibilità di un tecnico 24 ore su 24, compresi giorni festivi per possibili interventi di urgenza. In caso di chiamata urgente a causa di fermo caldaia o guasto, l’intervento del tecnico della ditta aggiudicataria, dovrà avvenire entro il termine massimo di 1 (una) h dalla chiamata. La mancata puntualità comporterà l’applicazione di una penale di €. 100,00. La ditta aggiudicataria dovrà fornire all’inizio del rapporto contrattuale, e comunque non oltre dieci giorni dall’assunzione del servizio, le generalità e la qualifica professionale del personale occupato nel servizio indicato in sede di offerta. Il personale addetto al servizio deve essere fornito, a spese della ditta aggiudicatrice, di vestiario idoneo alla natura del servizio espletato, in ottimo stato di pulizia, di igiene e nel massimo ordine, contrassegnato dal logo dell’impresa o da altro simbolo distintivo. Per lo svolgimento del servizio è necessario che il personale impiegato disponga di mezzo idoneo per il proprio spostamento ed eventualmente dei macchinari, da una sede all’altra e dovrà inoltre essere dotato, a spese della ditta aggiudicataria, di telefono cellulare dedicato. Il personale che svolge il servizio di esercizio e manutenzione deve in ogni circostanza osservare scrupolosamente un contegno improntato alla massima educazione, correttezza e disciplina nei confronti delle persone presenti nei locali della committente. Per tutto ciò che riguarda il personale dovranno essere applicate le norme del Contratto Nazionale Collettivo del Lavoro. Sarà allontanato immediatamente e definitivamente chiunque contravverrà a quest’obbligo senza che la ditta aggiudicataria possa avere nulla da eccepire e da pretendere. La ditta appaltatrice, inoltre, ha l’obbligo di: a) rendere edotti i suoi dipendenti dei rischi specifici connessi alla’esecuzione della manutenzione in oggetto; b) portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione e protezione; c) disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza cui sono tenuti per la protezione dai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono chiamati a presentare la propria opera. Art. 9 – CONTROLLI DELLA DITTA Tutte le operazioni di manutenzione ed esercizio saranno effettuate sistematicamente sotto la diretta responsabilità della ditta in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 comma 3, del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 per svolgere le funzioni di TERZO RESPONSABILE dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici e di condizionamento ed in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi idonei a
svolgere le attività di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria , UNI- CIG, UNI-CEI. La ditta si fa carico di ogni sanzione dovuta ad inosservanza delle norme di cui all’art. 31 della Legge 9/1/1991 n. 10 e s.m.i. durante la vigenza dell’affidamento del servizio. Art. 10 – SUB-APPALTO E’ vietato l’affidamento in subappalto o in cottimo e la cessione del servizio pena l’immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni. Art. 11 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI All’atto della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria prenderà in consegna gli impianti, dichiarandone così la loro piena efficienza ed idoneità al’uso a cui sono destinati. Alla scadenza del contratto gli impianti dovranno essere restituiti alla committente in perfetta efficienza, salvo il normale degrado per l’uso, da constatarsi in contraddittorio con apposito verbale. Dal verbale di riconsegna dovrà risultare che la ditta ha provveduto ad eseguire le prestazioni contrattualmente previste. Ove al momento della riconsegna risulti che la ditta non abbia eseguito le prestazioni anzidette o che le stesse non siano state compiutamente effettuate, la committente provvederà direttamente addebitando alla ditta stessa le spese relative. Nessuna responsabilità farà carico alla committente per sottrazione o manomissione dio materiale o di attrezzature della ditta, anche quando depositati in locali dell’ente stesso. Art. 12 – CONSTATAZIONE DI AVARIA Se durante i controlli periodici vengano rilevate delle avarie, le quali possono potenzialmente pregiudicare la sicurezza di esercizio di un impianto, oppure se si presentino indizi tali da far presumere la presenza di avarie, la ditta aggiudicataria deve sospendere immediatamente il funzionamento dell’impianto interessato, avvertendo l’Ufficio Tecnico C.le provvedendo contemporaneamente per l’eliminazione delle avarie stesse e relazionando con specifico preventivo di spesa l’intervento necessario per la messa in perfetto funzionamento l’impianto in oggetto. Art. 13– OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. La ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi minimi: 1. Eseguire il servizio in oggetto con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore, nonché del presente capitolato;
2. Garantire il possesso di mezzi ed attrezzature moderne ed idonee, nonché la presenza di personale addestrato per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. 3. Sostenere le spese per la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per l’esercizio degli impianti, fatta eccezione dei consumi per l’energia elettrica e acqua ed il materiale oggetto di straordinaria manutenzione. 4. Assicurare l’allontanamento giornaliero di eventuali detriti o materiali fuori uso originati nell’espletamento di lavoro e servizio da parte della ditta, rimanendo assolutamente vietato formare accumuli di materiali, anche di piccole entità. L’Ente ha diritto di far asportare rifiuti lasciati in deposito dalla ditta addebitando alla stessa le spese relative. 5. Comunicare all’Ente, nel termine di tre giorni, ogni variazione relativa al personale occupato. L’Ente si riserva la facoltà di non accettare o di richiedere la sostituzione , in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, del personale dipendente della Ditta aggiudicataria addetto ai servizi indicati. 6. Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assunzione di mano d’opera e di assicurazioni sociali e ad assumere tutti gli oneri relativi, esonerando la committente da ogni responsabilità sia in caso di adempienza che di infortunio. La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per fatti negativi che possano derivare alla committente dal comportamento del personale della ditta stessa nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti e in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose, sia della committente che a terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni prestabilite. 7. Attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro vigenti per le categorie ove svolgono i lavori, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni. 8. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte , tasse e contributi. 9. Portare a conoscenza del proprio personale le norme essenziali di prevenzione e protezione ( D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed int.). 10. Disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza cui sono tenuti per la protezione dai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro cui sono chiamati a prestare la loro opera. Qualora dovessero emergere inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre tre giorni dalla segnalazione dell’Ente che potrà risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato della ditta stessa. Per tale sospensione o detrazione la ditta non potrà opporre alla committente alcuna eccezione o richiesta di risarcimento danni. Nella formulazione preventivo/offerta, la ditta dovrà considerare gli oneri a proprio carico derivanti dalla attivazione ed intestazione dell’allacciamento telefonico per la gestione telematica degli impianti a riferimento.
Art. 14– OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA. Per l’esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria deve impiegare tassativamente personale alla proprie dipendenze, sotto la propria esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. L’impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose, tanto della committente che a terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni. La violazione alla normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela degli addetti al servizio, dà titolo alla committente a dichiarazione della risoluzione del contratto. Art. 15– COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL’IMPRESA. Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, l'importo della cauzione è ridotta del 50 per le ditte in possesso della certificazioni UNI. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e smi, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a: - Polizza contro tutti i rischi : Euro 2.000.000,00 oltre l’importo di contratto; - Polizza R.C.T. garanzia A/ R.C.O garanzia B: con importo massimale per ogni sinistro di Euro 2.000.000,00 ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di Euro 2.000.000,00. La polizza , da prodursi dall’aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovrà valere per l’intera durata del contratto. L’Appaltatore è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. La polizza dovrà altresì prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 16 – LAVORI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordato, secondo le regole stabilite dall’articolo 136 del regolamento generale sui LL.PP., prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione. I nuovi prezzi che si rendessero necessari saranno singolarmente concordati prima dell’esecuzione delle opere relative e mentre impegneranno immediatamente la Ditta, diventeranno vincolanti per l’Amministrazione dopo l’esecutività degli atti amministrativi e saranno soggetti al ribasso d’asta offerto in sede di gara da parte dell’aggiudicatario. Art. 18 – REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIRE Entro 30 giorni dall’affidamento, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante: 1) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali. L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. Tanto l’Impresa appaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.
A pena di nullità dell’affidamento del servizio, il piano operativo di sicurezza del cantiere sarà allegato e sarà parte integrante dell’affidamento stesso. Ai sensi dell’art. 131, comma 3 D. Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione dell’affidamento del servizio. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. L’Amministrazione appaltante dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs. 81/2008. Pertanto i soggetti come il Committente (Dirigente del settore LL.PP.), Responsabile dei lavori (Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l’Impresa appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs. 494/1996 ora D. Lgs. 81/2008. L’Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all’organo di vigilanza territoriale competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 , e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. L’Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, può presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara. I relativi oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani è determinato annualmente in Euro 500,00 ed è posto a carico dell’Appaltatore e non sono soggetti a ribasso d’asta. Art. 19 – DURATA DELLA GESTIONE La gestione degli impianti a riferimento viene previsto a titolo sperimentale in anni 1 (uno) con possibilità di ulteriore proroga per ugual periodo. Art. 20 – PENALI In caso di chiamata urgente a causa di fermo caldaia o guasto, l’intervento del tecnico della ditta aggiudicataria, dovrà avvenire entro il termine massimo di 1 ora dalla segnalazione scritta o telefonica. La mancata puntualità comporterà l’applicazione di una penale di €. 100,00.
L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone. In caso di inosservanza delle direttive tecniche impartite dalla committente , oltre all’applicazione della predetta penale e al risarcimento dei danni, non sarà riconosciuto alla ditta contraente alcun compenso per i lavori eseguiti. Art. 21 – VARIAZIONI DELLA GESTIONE L’Ente, in relazione ad eventi di carattere particolare (ad esempio interventi edili od impiantistici) si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di richiedere la sospensione del servizio con preavviso scritto, anche telegrafico, di almeno sette giorni. Per l’eventuale periodo di sospensione resta sin d’ora convenuto che nulla è dovuto dalla committente per i locali interessati dall’intervento. Durante il periodo di gestione potrà verificarsi la sostituzione di impianti oggetto del servizio, in particolare stato di degrado, a cura di ditta individuata mediante gara d’appalto, senza che ciò comporti alcuna variazione al contratto in essere. Art. 22 – RISOLUZIONE DELLA GESTIONE La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nel caso si verifichino i seguenti inadempimenti: - Non vengano compilate ed esposte le tabelle “disposizioni per l’esercizio degli impianti di riscaldamento” ed i “ libretti di centrale” nonché la mancanza delle prestazioni di cui all’art. 3 del presente F.C.E.. - Vengano violate dalla ditta aggiudicataria le normative previdenziali, assistenziali ed assicurative in genere, a tutela degli addetti al servizio di cui all’art. 14 del presente F.C.E;. Art. 26 – PAGAMENTI I pagamenti delle prestazioni eseguite verrà effettuata in rate trimestrali posticipate su presentazione di regolare fattura. Art. 27 – CONTROVERSIE Qualsiasi controversia concernente il presente F.C.E., sarà rimesso alla decisione del Foro di Padova. Art. 28 – RINVIO Per quanto non previsto dal presente F.C.E., valgono le norme in materia del vigente Codice Civile. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Uff. Tecnico LL.PP. Manutenzioni
(arch. Stefano Ceccon)
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