Fabbricati in categoria D non accatastati: coefficienti IMU e IMPi per il 2021

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Fabbricati in categoria D non
accatastati: coefficienti IMU
e IMPi per il 2021
Per i fabbricati in categoria D, non iscritti in catasto,
quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, il valore imponibile è
determinato rivalutando i valori di libro con i coefficienti
di legge. I valori di libro degli immobili sono costituiti
dall’ammontare dei costi originari, delle spese incrementative
e delle rivalutazioni ad essi relativi sia che si tratti di
rivalutazioni economiche che di rivalutazioni fatte in sede di
fusione ovvero di rivalutazioni effettuate in base a
specifiche disposizioni di legge.

Calcolo dell’IMU sui fabbricati in
categoria D
I valori contabili di cui sopra, al lordo delle quote di
ammortamento, debbono essere presi in considerazione alla data
del 1° gennaio di ciascun anno o, se successiva, alla data di
acquisizione dell’immobile. Non debbono essere considerati
sforniti di rendita catastale i fabbricati per i quali al
primo gennaio 2020 risulta annotata negli atti catastali la
“rendita proposta”, prevista dal Regolamento n. 701 del 19
aprile 1994.

Per questi ultimi fabbricati, provvisti al primo gennaio 2021
di “rendita proposta”, il valore da prendere a base per il
calcolo dell’IMU sarà determinato sulla base dei criteri
catastali. Cioè moltiplicando per 65 la rendita catastale
proposta, aumentata del 5 per cento (sempre che di tale
aumento non si sia tenuto conto in sede di annotazione negli
atti catastali).
Sul punto, il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 35
del 1° marzo 1999 ha precisato che la base imponibile dei
fabbricati di cat. D interamente posseduti da imprese deve
essere determinata ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n.
504/1992, sulla base delle scritture contabili soltanto fino
all’anno nel corso del quale la rendita è stata annotata negli
atti catastali.

Dall’anno successivo a quello in cui gli immobili risultano
iscritti in catasto l’IMU sarà determinata sulla base della
rendita catastale (attribuita o proposta). Tenendo presente
che l’imposta sul fabbricato a seguito di variazioni
permanenti, strutturali o di destinazione, dovrà essere
calcolata non più sulle risultanze delle scritture contabili
bensì sulla base della rendita catastale similare. In altre
parole, una volta che l’IMU è stata calcolata e pagata sulla
base delle risultanze catastali non è ammesso ritornare a
versare l’imposta con riferimento ai valori desunti dalle
scritture contabili.

Nuovi coefficienti nel Decreto del
7 maggio 2021
Per il versamento dell’imposta dei fabbricati classificabili
nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto e quindi
privi di rendita, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, i coefficienti da applicare sono
quelli stabiliti da apposito Decreto ministeriale. Si
evidenzia, che per l’anno 2021 tale Decreto, è stato
pubblicato il 7 maggio 2021.

ATTENZIONE: tali coefficienti tornano applicabili anche con
riferimento all’imposta immobiliare sulle piattaforme marine
(IMPi). Al riguardo, risulta opportuno ricordare che l’art. 38
del D.L. n. 124/2019 Decreto fiscale ha istituito, a decorrere
dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine
(IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare
locale ordinaria sugli stessi manufatti.

Tabella: coefficienti per il 2021
  per l’anno 2021 e    per l’anno 2019 =   per l’anno 2018 =
     2020 = 1,01             1,02                1,03
  per l’anno 2017 =    per l’anno 2016 =   per l’anno 2015 =
         1,04                1,04                 1,04
  per l’anno 2014 =    per l’anno 2013 =   per l’anno 2012 =
        1,04                 1,05                1,07
  per l’anno 2011 =    per l’anno 2010 =   per l’anno 2009 =
         1,11                1,12                 1,13
  per l’anno 2008 =    per l’anno 2007 =   per l’anno 2006 =
        1,18                 1,22                1,25
  per l’anno 2005 =    per l’anno 2004 =   per l’anno 2003 =
         1,29                1,36                 1,41
  per l’anno 2002 =    per l’anno 2001 =   per l’anno 2000 =
         1,46                1,49                 1,54
  per l’anno 1999 =    per l’anno 1998 =   per l’anno 1997 =
         1,57                1,59                 1,63
  per l’anno 1996 =    per l’anno 1995 =   per l’anno 1994 =
         1,68                1,73                 1,79
  per l’anno 1993 =    per l’anno 1992 =   per l’anno 1991 =
         1,82                1,84                 1,87
  per l’anno 1990 =    per l’anno 1989 =   per l’anno 1988 =
         1,96                2,05                 2,14
  per l’anno 1987 =    per l’anno 1986 =   per l’anno 1985 =
         2,32                2,50                 2,68
  per l’anno 1984 =    per l’anno 1983 =   per l’anni prec. =
         2,86                3,04                 3,21
La base imponibile viene calcolata
alla data di inizio dell’anno
solare
La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ponendo fine al
contrasto esistente nella giurisprudenza di merito, con
sentenza 30 dicembre 2004, n. 24235, ha affermato che agli
immobili, non iscritti in catasto, di cui al gruppo D,
strumentali all’attività aziendale, posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, va applicato il comma 3
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

Articolo n base al quale la base imponibile viene calcolata
alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se
successiva, alla data di acquisizione, sulla base dei costi
contabili e con l’applicazione dei coefficienti di
rivalutazione stabiliti annualmente con decreto ministeriale,
fino alla fine dell’anno di imposizione nel corso del quale
viene attribuita la rendita catastale oppure annotata la
rendita catastale “proposta” a seguito della procedura
“DOCFA”. Poiché l’attribuzione della rendita agli immobili
classificati nel gruppo catastale “D” ha efficacia
costitutiva, non spetta alcun rimborso nel caso in cui
l’imposta pagata sulla base dei valori contabili sia stata
superiore a quella risultante dall’applicazione della rendita
catastale attribuita.

Il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 27/E del 9
aprile 1998 ha precisato che la tassazione dei fabbricati
classificabili nel gruppo “D”, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, sulla base dei valori
contabili aggiornati con i coefficienti ministeriali deve
ritenersi definitiva. L’attribuzione della rendita catastale
non dà pertanto diritto a rimborsi né fa sorgere obblighi di
versamenti d’imposta.
Base imponibile IMU/TASI per fabbricati categoria D Fabbricati
abusivi sanati, termini e modalità del pagamento dell'Ici

Nessuna                             illegittimità
costituzionale
Si segnala che la Corte Costituzionale con sentenza del 24
febbraio 2006, n. 67, ha dichiarato infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11,
comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, nella parte in cui dispongono
che l’ICI (ora IMU) sugli immobili classificabili nel gruppo
catastale “D”, se privi di rendita catastale e se interamente
posseduti da imprese, è dovuta secondo l’ammontare, al lordo
delle quote di ammortamento, del valore risultante dalle
scritture contabili rivalutato annualmente attraverso i
decreti ministeriali. Secondo la Commissione tributaria
provinciale di Ancona le disposizioni denunciate sarebbero in
contrasto con gli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, perché
comporterebbero una ingiustificata disparità di trattamento
dei suddetti fabbricati rispetto ai fabbricati:

     del medesimo gruppo catastale “D”, ove già iscritti in
     catasto con attribuzione di rendita, per i quali l’ICI
     (ora IMU) è dovuta in base a tale rendita;
     ancora privi di rendita catastale, sia se classificabili
     nel predetto gruppo “D” e non posseduti o non
     interamente posseduti da imprese, sia se classificabili
     in un diverso gruppo (siano posseduti o no da imprese),
     per i quali l’ICI (ora IMU) è dovuta, “in via
     provvisoria”, con riferimento alla rendita presunta,
     cioè alla rendita attribuita ai fabbricati similari;
     assoggettati all’imposta di registro, per i quali
     l’imponibile si determina con riferimento alla rendita
     catastale, in qualunque gruppo siano classificabili.

Si ricorda ancora che con l’ordinanza della Corte
Costituzionale 27 febbraio 2008, n. 41/2008, è stata
dichiarata la legittimità costituzionale quale norma di
interpretazione autentica dell’art. 1-quinquies del DL n.
44/2005, sulla concorrenza alla determinazione della rendita
catastale di tutti gli elementi costitutivi degli opifici e
degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze
dell’attività industriale anche se fisicamente non incorporati
al suolo.

Locazione           finanziaria             e   rendita
proposta
Infine, la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha fatto
presente che, in caso di locazione finanziaria degli immobili
di categoria “D”, è possibile ricorrere al criterio della
rendita proposta (ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701), a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel
corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti
catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore.
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