Fabbricati in categoria D non accatastati: coefficienti IMU e IMPi per il 2021
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Fabbricati in categoria D non accatastati: coefficienti IMU e IMPi per il 2021 Per i fabbricati in categoria D, non iscritti in catasto, quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato rivalutando i valori di libro con i coefficienti di legge. I valori di libro degli immobili sono costituiti dall’ammontare dei costi originari, delle spese incrementative e delle rivalutazioni ad essi relativi sia che si tratti di rivalutazioni economiche che di rivalutazioni fatte in sede di fusione ovvero di rivalutazioni effettuate in base a specifiche disposizioni di legge. Calcolo dell’IMU sui fabbricati in categoria D I valori contabili di cui sopra, al lordo delle quote di ammortamento, debbono essere presi in considerazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno o, se successiva, alla data di acquisizione dell’immobile. Non debbono essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati per i quali al primo gennaio 2020 risulta annotata negli atti catastali la “rendita proposta”, prevista dal Regolamento n. 701 del 19 aprile 1994. Per questi ultimi fabbricati, provvisti al primo gennaio 2021 di “rendita proposta”, il valore da prendere a base per il calcolo dell’IMU sarà determinato sulla base dei criteri catastali. Cioè moltiplicando per 65 la rendita catastale proposta, aumentata del 5 per cento (sempre che di tale aumento non si sia tenuto conto in sede di annotazione negli atti catastali).
Sul punto, il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 35 del 1° marzo 1999 ha precisato che la base imponibile dei fabbricati di cat. D interamente posseduti da imprese deve essere determinata ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992, sulla base delle scritture contabili soltanto fino all’anno nel corso del quale la rendita è stata annotata negli atti catastali. Dall’anno successivo a quello in cui gli immobili risultano iscritti in catasto l’IMU sarà determinata sulla base della rendita catastale (attribuita o proposta). Tenendo presente che l’imposta sul fabbricato a seguito di variazioni permanenti, strutturali o di destinazione, dovrà essere calcolata non più sulle risultanze delle scritture contabili bensì sulla base della rendita catastale similare. In altre parole, una volta che l’IMU è stata calcolata e pagata sulla base delle risultanze catastali non è ammesso ritornare a versare l’imposta con riferimento ai valori desunti dalle scritture contabili. Nuovi coefficienti nel Decreto del 7 maggio 2021 Per il versamento dell’imposta dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto e quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, i coefficienti da applicare sono quelli stabiliti da apposito Decreto ministeriale. Si evidenzia, che per l’anno 2021 tale Decreto, è stato pubblicato il 7 maggio 2021. ATTENZIONE: tali coefficienti tornano applicabili anche con riferimento all’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). Al riguardo, risulta opportuno ricordare che l’art. 38 del D.L. n. 124/2019 Decreto fiscale ha istituito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare
locale ordinaria sugli stessi manufatti. Tabella: coefficienti per il 2021 per l’anno 2021 e per l’anno 2019 = per l’anno 2018 = 2020 = 1,01 1,02 1,03 per l’anno 2017 = per l’anno 2016 = per l’anno 2015 = 1,04 1,04 1,04 per l’anno 2014 = per l’anno 2013 = per l’anno 2012 = 1,04 1,05 1,07 per l’anno 2011 = per l’anno 2010 = per l’anno 2009 = 1,11 1,12 1,13 per l’anno 2008 = per l’anno 2007 = per l’anno 2006 = 1,18 1,22 1,25 per l’anno 2005 = per l’anno 2004 = per l’anno 2003 = 1,29 1,36 1,41 per l’anno 2002 = per l’anno 2001 = per l’anno 2000 = 1,46 1,49 1,54 per l’anno 1999 = per l’anno 1998 = per l’anno 1997 = 1,57 1,59 1,63 per l’anno 1996 = per l’anno 1995 = per l’anno 1994 = 1,68 1,73 1,79 per l’anno 1993 = per l’anno 1992 = per l’anno 1991 = 1,82 1,84 1,87 per l’anno 1990 = per l’anno 1989 = per l’anno 1988 = 1,96 2,05 2,14 per l’anno 1987 = per l’anno 1986 = per l’anno 1985 = 2,32 2,50 2,68 per l’anno 1984 = per l’anno 1983 = per l’anni prec. = 2,86 3,04 3,21
La base imponibile viene calcolata alla data di inizio dell’anno solare La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ponendo fine al contrasto esistente nella giurisprudenza di merito, con sentenza 30 dicembre 2004, n. 24235, ha affermato che agli immobili, non iscritti in catasto, di cui al gruppo D, strumentali all’attività aziendale, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, va applicato il comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992. Articolo n base al quale la base imponibile viene calcolata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base dei costi contabili e con l’applicazione dei coefficienti di rivalutazione stabiliti annualmente con decreto ministeriale, fino alla fine dell’anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale oppure annotata la rendita catastale “proposta” a seguito della procedura “DOCFA”. Poiché l’attribuzione della rendita agli immobili classificati nel gruppo catastale “D” ha efficacia costitutiva, non spetta alcun rimborso nel caso in cui l’imposta pagata sulla base dei valori contabili sia stata superiore a quella risultante dall’applicazione della rendita catastale attribuita. Il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 1998 ha precisato che la tassazione dei fabbricati classificabili nel gruppo “D”, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sulla base dei valori contabili aggiornati con i coefficienti ministeriali deve ritenersi definitiva. L’attribuzione della rendita catastale non dà pertanto diritto a rimborsi né fa sorgere obblighi di versamenti d’imposta.
Base imponibile IMU/TASI per fabbricati categoria D Fabbricati abusivi sanati, termini e modalità del pagamento dell'Ici Nessuna illegittimità costituzionale Si segnala che la Corte Costituzionale con sentenza del 24 febbraio 2006, n. 67, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, nella parte in cui dispongono che l’ICI (ora IMU) sugli immobili classificabili nel gruppo catastale “D”, se privi di rendita catastale e se interamente posseduti da imprese, è dovuta secondo l’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, del valore risultante dalle scritture contabili rivalutato annualmente attraverso i decreti ministeriali. Secondo la Commissione tributaria provinciale di Ancona le disposizioni denunciate sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, perché comporterebbero una ingiustificata disparità di trattamento dei suddetti fabbricati rispetto ai fabbricati: del medesimo gruppo catastale “D”, ove già iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per i quali l’ICI (ora IMU) è dovuta in base a tale rendita; ancora privi di rendita catastale, sia se classificabili nel predetto gruppo “D” e non posseduti o non interamente posseduti da imprese, sia se classificabili in un diverso gruppo (siano posseduti o no da imprese), per i quali l’ICI (ora IMU) è dovuta, “in via provvisoria”, con riferimento alla rendita presunta, cioè alla rendita attribuita ai fabbricati similari; assoggettati all’imposta di registro, per i quali l’imponibile si determina con riferimento alla rendita catastale, in qualunque gruppo siano classificabili. Si ricorda ancora che con l’ordinanza della Corte Costituzionale 27 febbraio 2008, n. 41/2008, è stata
dichiarata la legittimità costituzionale quale norma di interpretazione autentica dell’art. 1-quinquies del DL n. 44/2005, sulla concorrenza alla determinazione della rendita catastale di tutti gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale anche se fisicamente non incorporati al suolo. Locazione finanziaria e rendita proposta Infine, la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha fatto presente che, in caso di locazione finanziaria degli immobili di categoria “D”, è possibile ricorrere al criterio della rendita proposta (ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701), a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore.
Puoi anche leggere