Evoluzione della concezione dell'istituto del matrimonio
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Il contributo Evoluzione della concezione dell’istituto del matrimonio Scuola Superiore ISUFI, Matteo Muci, Serena Notaro, Francesco Ribezzo, Altea Tafuro Università del Salento ostumi, usanze e tradizioni sono le la loro vita, l’aver in comune regole trascendenti C parole chiave dell’istituto giuridico che genera l’unità familiare. Nato in un modo, si è reinventato continuamente, e umane), un fenomeno dunque a cui il diritto s’interessa, ma che al diritto preesiste, ne è fonte. adattandosi ai tempi e alle circostanze, cam- Matrimonio è "sia l’atto (matrimonium in fieri) biando pur rimanendo solido. Questo lavo- [...], sia il rapporto (matrimonium in facto) [...] che ro si propone di analizzare due momenti di nell’atto ha la sua fonte. L’atto [...] suggella una questa evoluzione: l’età romana e quella mo- scelta responsabile e consapevole di vita" [1], un derna, due mondi separati da secoli di storia lessema di grande pregnanza semantica, tanto che ci mostreranno quanto è stato conservato nella moderna concezione, tanto in quelle più e quanto è andato perduto all’insegna di un antiche "il matrimonio era riguardato dai romani come un fatto sociale piuttosto che come un quid unico fil rouge: il matrimonio. di giuridico" [2]. Riconoscimento della natura metagiuridica dell’istituto sarebbe percepibile Natura metagiuridica del già nella terminologia in uso presso gli antichi, matrimonio come dimostra Francesca Lamberti "secondo una lettura condivisa, l’espressione coniunctio maris Il matrimonio quale fondamento della famiglia et feminae ravviserebbe la funzione essenziale del intesa come società naturale dall’articolo 29 della matrimonio nella procreazione e nella cura dei fi- Costituzione, prima che un atto giuridico è un gli, e il suo fondamento nel diritto naturale (spia fatto umano e sociale, un atto da cui scaturisco- ne sarebbero sia l’uso mas e femina in luogo di no in primis rapporti morali e affettivi, come lo vir e uxor, che l’impiego del termine coniunctio)" stesso giurista romano Modestino constatava [3]. Sebbene dunque la natura dell’istituto sia "nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consor- chiara e persistente nel tempo, le forme in cui si tium omnis vitae, divini et humani iuris communica- manifesta sono tutt’altro che costanti e imperitu- tio" (le nozze sono l’unione di un uomo ed una re, dimostrano invece un carattere estremamente donna, e la comunanza di tutto quanto attiene al- evolutivo, in fieri. Ithaca: Viaggio nella Scienza Educational-I, 2019 • Evoluzione e matrimonio 47
Dal matrimonio cum manu al ne talmente diffuso da assurgere a prassi, tanto matrimonio sine manu che la fictio iuris della fuga si considerò superflua, essendo ormai pacifico che la coabitazione non Nella cultura romana, fino al periodo arcaico, comportasse usucapione della moglie. "il matrimonio comportava la sussunzione della Da questo momento si definisce una forma donna, da cui si voleva una prole, sotto il pote- di matrimonium sine manu, in cui i poteri della re del marito o del di lui pater [1], acquisizione manus maritalis non scompaiono, ma si attenuano della donna da parte del marito, attraverso le in una "potestà maritale" [2], come conseguenza stesse forme rituali caratteristiche dell’acquisto di una palese conquista di posizione della donna della proprietà, affinché l’uomo - o, qualora fos- - almeno una volta divenuta sui iuris alla morte se ancora un filius familiae, il suo pater familias - del pater - circa la possibilità di mantenere la potesse esercitare sulla donna un potere di as- propria coscienza e volontà (suitas), rendendo soggettamento, definito manus. Tali forme rituali così rilevante anche la propria intenzione nella erano: la coemptio, una forma di compravendita formazione della nuova familia. (mancipatio) con cui l’uomo, che intendeva gene- rare prole, realizzava l’unione con la cosiddetta "fattrice" (così definita da Vincenzo Giuffrè [2]); La rilevanza del consenso: il la confarreatio, rito religioso con cui era la stessa negozio familiare donna a manifestare la volontà di assoggettarsi, condividendo una focaccia di farro, sacra a Gio- Si passa da un quadro rituale variegato, indegna- ve, con il nubendo; l’usus, vero e proprio acquisto mente imperniato su forme prese a prestito da a titolo originario della manus decorso un anno altri riti, religiosi o pratiche commerciali, funzio- di coabitazione. nali all’ottenimento della donna come strumen- Come argomenta Giuffrè [2], la soggezione ai to per la procreazione, ad un atto di autonomia poteri relativi alla manus comportava per la don- privata tipico e peculiare, fondato sulla manife- na una netta recisione dei legami, in particolare stazione di volontà di entrambi, funzionale al- giuridici, con la famiglia d’origine: da un lato il la costituzione consensuale di una nuova unità pater familias originale della donna perdeva i po- domestica. teri di sottoporre direttive, imposizioni e castighi Imprescindibile è dunque il consenso specifico, alla stessa, in favore del marito o del nuovo pater come sostiene Ulpiano [6] (la volontà coniuga- familias; dall’altro lato, la donna non poteva più le, non il fatto dello giacere insieme, sostanzia vantare diritti successori alla morte del padre. il matrimonio). Consensus si traduce anche nel- Con il mutamento delle condizioni economi- le connotazioni della mens coeuntium (l’animo che e sociali, si avvertì l’esigenza da parte della concorde di chi sta insieme) e nell’affectio mari- donna di conservare le proprie pretese ereditarie, talis (affetto del marito), puntualizza Giuffrè [2]. si evitò di far uscire la mulier dalla patria potestas, Si nota, dunque, un evidente spostamento del- in modo che essa potesse partecipare alla suc- l’attenzione alla sfera sentimentale, precedente- cessione ab intestato al padre, pertanto si escogi- mente irrilevante, seppur da un punto di vista tarono degli stratagemmi che consentissero alla prevalentemente maschile, come suggerisce lo stessa di prendere parte alla spartizione dei beni stesso dato letterale dell’aggettivo maritalis, sin- della famiglia d’origine. tomo della permanenza di una qualche forma di Si costituiva così il nuovo nucleo familiare evi- supremazia dell’uomo. tando l’apposizione della manus da parte del ma- A rendere solenni tali manifestazioni di volon- rito, per mezzo di un’interruzione della coabita- tà era un atto simbolico e plateale, il passaggio zione per tre notti consecutive all’anno - in un da parte della donna oltre la soglia della casa secondo momento anche solo per apparenza, co- del marito. Non era sufficiente che il consenso me testimoniano Gaio e Quinto Mucio [4] con si manifestasse solamente alla conclusione del riferimento alle XII tavole, Gellio [5] - tale da aggi- negozio giuridico, doveva altresì perseverare di rare l’usus e da far divenire desuete le forme della fatto in ciascun momento della conventio fami- coemptio e della confarreatio. L’escamotage diven- liaris ed essere esternato attraverso il reciproco Ithaca: Viaggio nella Scienza Educational-I, 2019 • Evoluzione e matrimonio 48
trattamento in pubblico, tant’è che qualora fosse stituzione, interpretandolo alla luce del principio venuto meno, ciascuno dei coniugi sarebbe po- di uguaglianza. L’assunzione normativa della pa- tuto andare per proprio conto (divertere, da cui rità morale e giuridica reciproca dei coniugi (art. divortium). 143 del Codice Civile) dimostra come l’attenzio- Qualunque possibile vizio della voluntas perse- ne del legislatore si sia focalizzata sulla figura del verans era oltretutto ripudiato e osteggiato dal- coniuge in quanto persona [8], individuo, sog- l’istituzione del divieto di donazioni tra coniu- getto di diritti e doveri, indipendentemente dalla gi, con l’obiettivo di evitare che eventuali diver- natura di marito o di moglie. In questi termini, genze tra moglie e marito fossero risolte con il testo riformato si pone in netto contrasto con donazioni (divieto fino al ’42, pag. 339 Giuffrè la tradizione precedente, di stampo patriarcale, [2]). che voleva riservato al marito l’esercizio di ogni L’elemento consensuale, non solo sarebbe potestà all’interno del nucleo familiare. emerso nello stretto rapporto di coniugio, bensì L’autonomia dei coniugi è, in questa moderna sarebbe permeato nell’assetto dell’intera compa- prospettiva, il valore attorno a cui si costruisce la gine familiare che ci prospetta Eva Cantarella: regolamentazione del matrimonio, che si presen- "una famiglia all’interno della quale vigevano ta sotto due aspetti: in quanto atto e in quanto rapporti idilliaci, in cui i figli amavano i padri rapporto [9]. Nel matrimonio inteso come atto, e i padri rispettavano la personalità dei figli, i l’autonomia consiste nella libera manifestazione mariti amavano le mogli, e viceversa, i bambini, del consenso ed è limitata dall’interesse pubblico amati e protetti, non erano sottoposti a punizio- relativo alla certezza del rapporto coniugale. Nel- ni corporali [...] una famiglia nucleare che a me la seconda accezione, privilegiata dall’attuale di- ricorda e che per brevità d’ora in poi chiamerò sciplina, invece, l’autonomia è maggiore e trova Modello Mulino Bianco" [7]. limite unico nella tutela dei diritti fondamentali: Modello familiare definito dalla stessa Can- lo scopo è quello di avallare la concezione del tarella "nouvelle vague non romanistica" i cui matrimonio quale frutto di un accordo paritario. più accesi sostenitori sono Richard Saller e Su- Se ne deduce che la riforma abbia scisso l’atto san Treggiari, autori di una riconversione della formale dal rapporto sostanziale, attribuendo a famiglia romana patriarcale e gerarchica a cui quest’ultimo la natura di parametro attraverso l’immaginario collettivo era abituato a pensare: cui valutare la persistenza dell’elemento morale, da un punto di vista quantitativo, ridimensio- prima che giuridico, dell’istituto in esame [9]. nando l’estensione e il numero dei componenti a La libertà matrimoniale diventa dunque ba- quello di una più moderna famiglia nucleare; da luardo di un nuovo modo di intendere la rela- un punto di vista "sociologicamente fuorviante zione coniugale e concretamente si ritrova so- delle norme giuridiche" (denominazione polemi- prattutto nell’incremento del numero dei casi ca di Cantarella), contestando l’effettivo impiego in cui il matrimonio può essere dichiarato inva- dei poteri della patria potestas previsti da norme lido: lo scopo è quello di evitare che venga a generali e astratte non coincidenti con la realtà mancare, nell’instaurazione di un vincolo simile, fattuale. l’elemento della volontà, oggi, imprescindibile. La dichiarata parità tra coniugi ha anche lo scopo di emancipare la moglie, precedentemente Dal modello di famiglia subietta al marito, e indicarla quale destinataria patriarcale a quello diretta di diritti e doveri; interessante a questo individualistico-associativo proposito si rivela l’equiparazione patrimoniale tra i coniugi: mentre prima della riforma era il Ad evolversi, negli ultimi secoli, non solo l’isti- marito a dover rispondere economicamente dei tuto del matrimonio, ma altresì la formazione bisogni di consorte e prole, con le nuove norme, sociale a cui esso dà vita: la famiglia. Nel 1975, questo obbligo si estende alla donna (che assolve- sulla scia della rivoluzione socio-politica che at- rebbe pienamente a tale dovere anche qualora si traversa l’Italia, la riforma del diritto di famiglia occupasse unicamente della cura della famiglia). ridefinisce il contenuto dell’articolo 29 della Co- Diretta conseguenza di questo mutamento in- Ithaca: Viaggio nella Scienza Educational-I, 2019 • Evoluzione e matrimonio 49
terpersonale è la completa rivoluzione dell’asset- e consapevole di vita" [11] che fonda la famiglia to familiare universalmente inteso. Se nel codice come società naturale (art. 29 Cost.). In virtù del 1865, e in parte in quello del 1942, la patria del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede potestas era totalmente in capo al padre e il fi- (esecutivo con legge n. 810/1929) pare differente glio era tenuto ad onorare e rispettare i genitori il valore attribuito al profilo consensualistico per fino all’età adulta, con la riforma del diritto di gli ordinamenti canonico e statale: il primo esal- famiglia cambiano i presupposti alla base di tale ta fortemente la purezza dell’atto di volontà nel concezione: non è più il mantenimento dell’uni- rapporto sacramento - coscienza individuale (il tà familiare il fine ultimo attribuito dallo Stato canone 1055 discorre, non a caso, di consortium alla famiglia, bensì la realizzazione del progetto omnis vitae), il secondo le responsabilità e la con- educativo relativo alla prole a cui devono tendere sapevolezza che esso comporta e richiede, con pariteticamente madre e padre [10]. le inevitabili differenze quanto a regime delle invalidità tra i due modelli. I giuristi ricondu- cono il negozio matrimoniale alla figura degli La moderna concezione: il atti cosiddetti personalissimi, tipici e legittimi. principio del consenso nell’atto La libertà matrimoniale, che è l’immagine più formativo e disgregativo del vivida della libertà di scelta dei coniugi, massi- ma se si considera la non vincolatività della pro- matrimonio messa matrimoniale, incontra tuttavia un limite invalicabile quanto all’impossibilità di modifica- La dottrina civilistica più accorta ha da tempo re lo schema legale prestabilito dal legislatore. riconosciuto l’impossibilità di esaurire la cate- La relazione coniugale è informata ai principi goria degli atti di autonomia negoziale nel solo di uguaglianza1 , sicché il consenso prestato al- schema patrimoniale. Difatti, in linea con l’e- la formazione della comunità familiare implica voluzione del contesto sociale, la centralità e la l’equidistribuzione dei medesimi diritti e doveri rilevanza costituzionale attribuita al valore della (fedeltà, assistenza, coabitazione, collaborazione, persona umana hanno indotto ad una separazio- come espressi dall’art. 143 Cod. Civ.). ne fondamentale tra patrimonialità e negoziabi- Parimenti la rilevanza del consenso è riscontra- lità: perché un bene sia negoziabile è necessario bile nel momento disgregativo dell’unità della (e sufficiente) che esso tenda al soddisfacimento famiglia2 , con la sospensione degli effetti o al più, di interessi meritevoli di tutela. ma solo indirettamente, con lo scioglimento del La premessa appena enunciata consente allora matrimonio. una riflessione sul diritto di famiglia ed il matri- La prima è peculiare dell’istituto giuridico del- monio, intesi come ambiti dell’esistenza in cui la separazione personale dei coniugi, che è possi- più forti sono gli interessi esistenziali, venendo bile bipartire nelle due macro-categorie di sepa- meno la centralità dell’aspetto patrimoniale. La razione cosiddette legale (a sua volta compren- concezione oramai superata della famiglia co- dente la separazione giudiziale e quella consen- me ente portatore di interessi superindividuali, suale) e di fatto. Solo le due species consensuale in favore del riconoscimento per essa della sola e di fatto esprimono la rilevanza del momento funzione di sviluppo della personalità dei suoi volitivo se si considera che per la prima risul- componenti (art. 2 Cost.), ha reso possibile - già ta in ogni caso imprescindibile - e in aggiunta con la novella al codice civile del 1975 (legge n. al consenso espresso dei coniugi alla sospensio- 151/1975) - il "pieno dispiegarsi del principio ne degli obblighi discendenti dalla convivenza del consenso" [11] per quanto concerne gli accor- - l’omologazione giudiziale. La separazione di di sull’indirizzo della famiglia (art. 144.1 Cod. fatto, a sua volta, risulta ad oggi ancora scarna Civ.), l’esercizio della responsabilità genitoriale e, ancor più evidentemente, gli atti formativi e 1 La Corte Costituzionale ha ritenuto il principio di ugua- disgregativi della comunità familiare. Con ma- glianza preminente su quello dell’unità familiare, vd. da ultimo sent C. Cost. n. 254/2006 trimonio si vuole indicare tanto l’atto formativo 2 L’ordinamento dispone, in ogni caso, la cessazione del (matrimonium in fieri) quanto il rapporto (matrimo- vincolo matrimoniale come extrema ratio, nel rispetto nium in facto) sottostanti alla "scelta responsabile del favor matrimonii Ithaca: Viaggio nella Scienza Educational-I, 2019 • Evoluzione e matrimonio 50
di riferimenti normativi. Pure si ritiene che il nel 1973 la Corte Costituzionale, chiamata a diri- consenso, o quantomeno l’accettazione dell’al- mere una questione di legittimità costituzionale tro coniuge interessato dalla chiara decisione del dell’art.781 del Codice Civile, sanzionò con de- primo, sia necessario. La separazione legale dei claratoria d’illegittimità costituzionale un divieto coniugi, giacché causa statisticamente più fre- la cui ratio ormai non trovava più fondamento quente e notevole di divorzio, consente l’ingresso alcuno. del principio del consenso anche nel momento L’evoluzione della famiglia dal modello pira- del definitivo scioglimento del matrimonio. midale al modello individualistico associativo a base consensuale ha anche comportato, nel 1975, l’abrogazione del fossile della dote, caduto ormai Individuazione dei fossili in disuso per via della conseguente inalienabilità giuridici dei beni e del retaggio di discriminazione, sebbe- ne sia prevista la facoltà di costituire fondo patri- Pare naturale che l’evoluzione dei sistemi giuri- moniale, per la famiglia, attraverso attribuzioni dici si accompagni alla conservazione di istituti di entrambi i coniugi o di terzi. antichi, oramai superati dal comune sentire di Un altro esempio è l’istituto della filiazione una società. Uno di questi è senz’altro la dote dacché la legge n. 219/2012 ha disposto lo statu- matrimoniale. to unitario della filiazione, che realizza le istanze L’evoluzione dell’istituto matrimoniale si è la- costituzionali degli articoli. 2, 3, 30.3 della Co- sciata dietro delle consuetudini la cui sussisten- stituzione e, parallelamente, quelle degli articoli za, nel momento in cui si sono formate, era giu- 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, stificata da determinate esigenze sociali, ma in volte ad eliminare ogni discriminazione in base momenti successivi ha perso ragion d’essere o al contesto della nascita (figli nati nel o fuori del addirittura è stata respinta dagli ordinamenti. matrimonio). Il testo novellato dell’art. 315 sta- Tra i risvolti patrimoniali, ad esempio, già in tuisce, in maniera solenne che "Tutti i figli hanno età tardo-antica si rinvengono delle attribuzioni lo stesso stato giuridico" da qui la necessità di un patrimoniali, a vario titolo, nei rapporti antece- adeguamento terminologico di tutta la legisla- denti e concomitanti il matrimonio: donazioni zione vigente in materia di filiazione, mediante obnuziali e dote. la sostituzione delle parole "figli legittimi" e "figli Le attribuzioni con causa individuabile nel ma- naturali" con la parola "figli" (articolo 1.11 Leg- trimonio consistevano in elargizioni reciproche ge n. 219/2012). È sembrato irragionevole al di beni tra i nubendi, condizionate all’evento noz- nostro legislatore operare una distinzione tanto ze e finalizzate a sostenerne i pesi. Sollevarono marcata tra soggetti sostanzialmente uguali per già in periodo post- classico problemi in ordine causa di un istituto, quello del matrimonio, che, alla loro restituzione dopo lo scioglimento del per natura, si presta allo sviluppo armonioso ed matrimonio. Problema ulteriore si poneva circa identico per tutti i figli. È evidente l’influsso in la liceità delle donazioni in costanza di matrimo- tal senso della giurisprudenza internazionale, su nio che, a partire dal consolidamento del matri- tutte quella della Corte di Strasburgo. monium sine manu, divennero certamente illecite, Eppure, nel comune sentire, la suddetta di- come argomenta Giuffrè [2], non per evitare che stinzione ha sempre rivestito un ruolo decisivo si sanassero i contrasti coniugali con donazioni, fino alla recente novella, che ha finalmente al- bensì per tutelare il patrimonio del marito che, largato gli orizzonti della parità anche ai figli donando a una donna ancora subietta al pater incestuosi ed adottivi. La vecchia distinzione tra familias, finiva per trasferire il bene al di lei pater. figlio legittimo e figlio naturale ricalca le catego- Benché già Giustiniano non condividesse la rie del diritto romano classico che conosceva una ratio del divieto di donazioni obnuziali, questo discriminazione in base al concepimento, se av- acquistò una tale opinio iuris da essere continua- venuto o meno in costanza di giuste nozze: solo to e riprodotto anche in esperienze giuridiche il figlio legittimo poteva acquistare la cittadinan- successive, fino a trovare collocazione anche nel za con il conseguente dovere degli alimenti da codice civile italiano del 1942. Almeno finché parte dei genitori; i figli spuri (quelli nati da un’u- Ithaca: Viaggio nella Scienza Educational-I, 2019 • Evoluzione e matrimonio 51
nione illegittima) erano liberi, ma acquisivano il \ d [ medesimo status della madre, mentre i naturales (nati dall’unione tra un uomo libero e una con- Matteo Muci: studente di Giurisprudenza, cubina), solo tramite legitimatio, potevano essere secondo anno riconosciuti come legittimi. Serena Notaro: studentessa di Giurisprudenza, terzo anno Come si può osservare, nemmeno ad un isti- Francesco Ribezzo: studente di Giurisprudenza, tuto antico come il matrimonio è ammesso di terzo anno sottrarsi allo scorrere del tempo; è un’evoluzio- ne, quella che lo coinvolge, che lo attraversa sen- Altea Tafuro: studente di Giurisprudenza, za corromperne l’essenza: dal mondo romano a secondo anno quello moderno il matrimonio resta, e si afferma, un punto cardine della vita sociale degli indi- vidui che ne sono coinvolti, portandosi dietro tradizioni, usanze e costumi che, sebbene rifor- mulati nei secoli, restano chiave interpretativa dell’unità familiare. Z M Y [1] P. Perlingieri, L. Rossi Carleo, G. Chiappetta: Manuale di diritto civile. VIII ediz., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (2017). [2] V. Giuffrè: Il diritto dei privati nell’esperienza romana. I principali gangli. Jovene, Napoli (2010). [3] F. Lamberti, Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali. Atti dell’incontro italo-tedesco Imperia, 27-28 novembre 2015 in Futuro Anteriore. Collana di storia del diritto diretta da Riccardo Ferrante ed Elio Tavilla, G. Giappichelli, Torino (2016) [4] Gajus: Insituzioni, Commentari IV. Libreria Minerva, Verona (1857). [5] Aulo Gellio: Noctes Atticae. Cornelium Boutesteyn & Johannem Du Vivié, Lugduni Batavorum (1706). [6] Ulpiano: Digestum vetus, Henricus Clayn, Perugia (1476), Digestum infortiatum, Vito Puecher, Roma (1475) Digestum novum, Vito Puecher, Roma (1476). [7] E. Cantarella, Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche so- ciali e diritti delle persone nell’età del principato, in Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Eco- nomiche e Sociale dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Giuffrè, Milano, (2014). [8] Paolo Cendon: Commentario al Codice Civile. Giuffrè, Milano (2009). [9] Marcella Fortino: Diritto di famiglia. Giuffrè, Milano (2004). [10] Giampaolo Frezza: Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia. Giuffrè, Milano (2005). [11] P. Perlingieri: Manuale di diritto civile. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (2014). Ithaca: Viaggio nella Scienza Educational-I, 2019 • Evoluzione e matrimonio 52
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