FONDO NUOVE COMPETENZE: ITER PER L'INVIO DELLE DOMANDE - MYSOLUTION
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CIRCOLARE MONOGRAFICA AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Fondo Nuove Competenze: iter per l’invio delle domande Caratteristiche dell’accordo collettivo e del progetto e iter dell’istruttoria di Giulio D’Imperio | 18 NOVEMBRE 2020 L’Anpal con Decreto n. 461 del 4 novembre 2020 ha approvato l’Avviso pubblico ed i relativi allegati per dare attuazione al Fondo Nuove Competenze costituito complessivamente da € 730.000.000 per il bien- nio 2020 – 2021. Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si dovrà far riferimento a norme europee, nazionali e regionali applicabili attualmente in vigore. Le domande per il Fondo Nuove Competenze possono essere presentate dai datori di lavoro privati che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2020, accordi collettivi riguardanti la rimodulazione dell’orario di lavoro a seguito di esigenze lavorative mutate a causa dell’attuale situazione pandemica. I beneficiari sono i lavoratori dipendenti, anche in somministrazione, purché a fronte della riduzione dell’orario di lavoro, si impegnino a partecipare a percorsi formativi relativi allo sviluppo delle competenze, riportati nell’accordo collettivo. Premessa Il Fondo Nuove Competenze prevede che, a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive aziendali, le aziende ricevano contributi di natura finanziaria al fine di dare attuazione a percorsi di ricollocazione di lavoratori. Tale fondo è finanziato nel seguente modo: € 230.000.000,00 milioni a valere sul PON SPAO; € 500.000.000,00 complessive a valere sulle risorse indicate all’articolo 4 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 di cui €200.000.000,00 per il 2020 ed € 300.000.000,00 per il 2021. Ricorda A tali somme potranno aggiungersi anche altre disposte da Amministrazioni nazionali o re- gionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo. Per ricevere tale contributo l’azienda è tenuta a sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro che potranno essere sottoscritti sia a livello aziendale che territoriale. 1 MySolution | Circolare Monografica | 18 novembre 2020
Fondo Nuove Competenze: iter per l’invio delle domande Attenzione Insieme ai datori di lavoro gli accordi dovranno essere firmati anche dalle rappresentanze sindacali sia datoriali che dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio- nale, oppure dalle rappresentanze sindacali operative in azienda. Il finanziamento prevede il rimborso del costo relativo alle ore di lavoro ridotte per far frequenta- re corsi relativi allo sviluppo delle competenze, oltre al costo dei contributi previdenziali ed assisten- ziali corrispondenti. La formazione potrà essere erogata agli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, oltre ad altri soggetti, anche privati, che svolgono attività formativa comprese le università, gli istituti di istru- zione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Supe- riori (ITS), i centri di ricerca accreditati dal MIUR. È stato stabilito che la formazione dovrà essere svol- ta entro 90 giorni dalla data in cui è stata approvata la domanda, e 120 giorni se a presentare la do- manda è stato un Fondo Paritetico Interprofessionale o il Fondo per la Formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. Attenzione La formazione può essere svolta anche dalla stessa impresa che ha presentato la do- manda di finanziamento, purché tale possibilità sia prevista dall’accordo collettivo firmato. Il lavoratore che partecipa a corsi di formazione erogata da Università, consegue dei crediti formativi universitari che potrebbe sfruttare durante un suo eventuale percorso universitario. Le caratteristiche dell’accordo collettivo e del progetto da presentare L’accordo collettivo riferito alla rimodulazione dell’orario di lavoro deve prevedere quanto segue: i progetti formativi che devono avere come finalità lo sviluppo delle competenze; il numero dei lavoratori coinvolti; il numero di ore dell’orario di lavoro destinate a svolgere percorsi formativi relativi allo sviluppo delle competenze; se la formazione viene erogata dall’impresa occorrerà dimostrare che la stessa sia in possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali riferiti alla capacità formativa per svolgere il progetto; il limite massimo delle ore che dovranno essere destinate allo sviluppo delle competenze per ogni singolo lavoratore che risulta essere pari a 250 ore; l’individuazione dei fabbisogni del datore di lavoro riguardo le nuove competenze, consideran- do l’introduzione di nuove innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o ser- vizi in risposta alle esigenze produttive delle imprese che sono cambiate e del relativo adegua- mento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni utili al con- seguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione euro- pea relativa ai percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicem- bre 2016; 2 MySolution | Circolare Monografica| 18 novembre 2020
Fondo Nuove Competenze: iter per l’invio delle domande lo sviluppo di competenze che abbiano come finalità quella di incrementare l’occupabilità del lavoratore in modo da promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative. Il progetto che deve essere stilato deve mirare a porre in evidenza quanto segue: le modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze di cui il lavoratore è in possesso, an- che tramite servizi di individuazione o validazione delle competenze di ognuno; le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento considerando la valutazione di ingresso partendo dalla progettazione per competenze degli interventi che debbano risultare coerenti con quelli che sono gli standard professionali e di qualificazione stabiliti nell’ambito del Repertorio nazionale, individuato dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013; le modalità di messa in trasparenza ed attestazione delle competenze acquisite a seguito di per- corsi formativi, così come previsto dal D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013. Le modalità per la presentazione delle domande È possibile presentare l’istanza per singola azienda oppure in forma cumulativa, utilizzando due differenti modelli allegati all’avviso pubblico “Fondo Nuove Competenze – FNC”: il Modello A per l’istanza singola; il Modello B per l’istanza cumulativa. Per quanto attiene la presentazione delle istanze cumulative occorre effettuare alcune precisazioni. Se trattasi di gruppi societari, l’istanza potrà essere presentata dalla azienda capogruppo anche per conto delle aziende controllate. Invece se le diverse imprese accedono al Fondo Nuove Competenze tramite un Fondo Paritetico Interprofessionale, oppure attraverso il Fondo per la formazione ed il so- stegno al reddito dei lavoratori, l’istanza potrà essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti. Attenzione L’istanza cumulativa, sottoscritta anche in forma digitale, deve essere presentata dal legale rappresentante, oppure da un suo delegato, della società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale oppure del Fondo per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori. Invece l’istanza singola dovrà essere firmata, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell’azienda oppure da un suo delegato. In entrambi i casi la documentazione che occorrerà allegare all’istanza è la seguente: l’accordo collettivo stipulato che dovrà risultare conforme a quanto previsto dall’articolo 88 comma 1 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e dell’articolo 3 del Decreto interministeriale del 3 ot- tobre 2020 emanato dal Ministero del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’articolo 1 dell’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC; il progetto formativo stipulato nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall’articolo 5 del De- creto interministeriale del 3 ottobre 2020 emanato dal Ministero del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze oltre che dell’articolo 1 dell’Avviso Pubbli- co Fondo Nuove Competenze – FNC; 3 MySolution | Circolare Monografica| 18 novembre 2020
Fondo Nuove Competenze: iter per l’invio delle domande l’elenco dei lavoratori interessati indicando per ognuno di loro il livello contrattuale oltre che il numero delle ore da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, così come predisposto dall’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC (scaricabile dal link https: //www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze); la delega, se il legale rappresentante l’ha rilasciata, a cui deve essere allegato un documento di identità del delegante, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 bis del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Attenzione Nel caso in cui l’istanza venga presentata in maniera cumulativa i documenti da allegare all’istanza dovranno riguardare ogni singola impresa controllata o aderente, così come la sti- pula e la presentazione dell’accordo sindacale relativo alla rimodulazione dell’orario di lavoro. Quando viene presentata l’istanza, ogni singolo richiedente si impegna: ad accettare le modalità, le indicazioni e le prescrizioni che sono riportate nell’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC; a prendere atto dell’informativa relativa alla Privacy riportata nell’articolo 11 dell’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC, impegnandosi a renderla nota ad ogni singola persona fisica i cui dati personali sono stati comunicati all’ANPAL quando è stata presentata la domanda. È stato chiarito che non è precluso al datore di lavoro che ha presentato una istanza per accede- re al Fondo Nuove Competenze di presentarne un’altra, a condizione che la nuova sia riferita a la- voratori differenti da quelli indicati nella prima. Attenzione Ogni singolo datore di lavoro che presenta istanza per ottenere il contributo sul Fondo Nuove Competenze – FNC è tenuto ad assicurare di non ricevere per il costo del lavoro riferito alle stesse ore di lavoro, altri finanziamenti pubblici. L’iter relativo all’istruttoria Le istanze saranno valutate rispettando la data di presentazione delle stesse, considerando la data e l’ora in cui le stesse sono state presentate o tramite PEC all’indirizzo fondonuovecompeten- ze@pec.anpal.gov.it oppure attraverso l’applicativo che verrà messo a disposizione. Ricorda Il soggetto richiedente che dovrà presentare l’istanza attraverso l’applicativo dovrà necessa- riamente essere in possesso di identità SPID. Pertanto fino a quando l’applicativo non sarà pronto occorrerà inviare le richieste tramite PEC. Spet- terà all’ANPAL verificare che la documentazione risulti completa, altrimenti chiederà spiegazioni od integrazioni rispetto alla documentazione ricevuta. Chi riceverà la richiesta di integrazioni o chiari- 4 MySolution | Circolare Monografica| 18 novembre 2020
Fondo Nuove Competenze: iter per l’invio delle domande menti dovrà provvedere a soddisfare la richiesta entro 10 giorni di calendario dalla data di ricezione della stessa, pena la sospensione dell’istanza o la decadenza dell’ordine cronologico di presentazione della stessa. Attenzione Se sospesa l’istanza per decorrenza del termine di 10 giorni, verrà riattivata dal momento in cui verrà presentata la documentazione che è stata richiesta. Nel caso in cui la documentazione o le integrazioni inviate siano ritenute inadeguate od incomplete, l’istanza verrà rigettata. In questo caso sarà possibile presentare una nuova istanza, considerando i limiti e la disponibilità finanziaria del Fondo Nuovo Competenze. L’Anpal per approvare le istanze giunte è tenuta a richiedere alle singole Regioni ed alle Province Autonome interessate, di esprimere un loro parere sul progetto formativo considerando la programmazione regionale. Attenzione Se le Regioni o le Province Autonome non dovessero rispondere varrà il silenzio assenso. Sia che l’istanza venga approvata o rigettata l’Anpal dovrà comunicarla, tramite apposita notifica, all’interessato. Qualora l’istanza dovesse essere accolta nell’apposita comunicazione dovrà essere comunicato l’importo massimo che potrà essere erogato. Modalità per ricevere il contributo Una volta approvato il progetto sarà erogata un’anticipazione pari al 70% dell’importo concesso; mentre il saldo dovrà essere richiesto al termine delle attività relative allo sviluppo delle competenze dei lavoratori. Ricorda Il saldo dovrà essere richiesto entro 40 giorni dalla data in cui sono terminati i percorsi rela- tivi allo sviluppo delle competenze dei lavoratori. Per richiedere il saldo occorrerà utilizzare due differenti modelli a seconda che la richiesta si riferisca: ad una singola istanza utilizzando il “Modello Richiesta di saldo A“ che è riportato nell’Allegato 3.a dell’Avviso Pubblico; ad una istanza cumulativa utilizzando il “Modello Richiesta di saldo B“ che è reperibile nell’Allegato 3.b. All’istanza per l’ottenimento del saldo occorrerà allegare, obbligatoriamente, la seguente documenta- zione: 5 MySolution | Circolare Monografica| 18 novembre 2020
Fondo Nuove Competenze: iter per l’invio delle domande le attestazioni o le certificazioni da cui è possibile evincere le competenze acquisite da ogni singolo lavoratore a seguito di percorsi finalizzati allo sviluppo ed ai servizi di individuazione o va- lidazione delle competenze; l’elenco dei lavoratori che hanno partecipato alle attività di sviluppo delle competenze, indicando per ognuno di essi il livello contrattuale ed il numero delle ore di lavoro effettivamente ridotte ed impiegate per partecipare ai percorsi di sviluppo delle competenze, così come stabilito nell’Allegato 4 dell’Avviso Pubblico (scaricabile dal link https: //www.anpal.gov.it/avviso-fondo- nuove-competenze); le indicazioni relative ad ogni singolo lavoratore riportate nell’Allegato 5 dell’Avviso Pubblico. L’Anpal come organismo di controllo Una volta ricevuta la documentazione relativa alla richiesta di saldo dell’importo spettante l’Anpal do- vrà provvedere ad effettuare i seguenti controlli: verifica della completezza e conformità della richiesta di saldo tenendo presente quanto pre- visto dall’Avviso Pubblico; verificare che ci sia corrispondenza tra il contributo massimo che potrà essere riconosciuto al richiedente, stabilito quando è stata approvata la domanda, le realizzazioni e la quantificazione di quello che è stato il costo reale dei lavoratori che hanno partecipato ai percorsi di sviluppo del- le competenze in base a quanto dichiarato; verificare che sia stato rispettato, per ogni lavoratore, il numero di riduzione di 250 ore dell’orario di lavoro; verificare che i datori di lavoro interessati siano in possesso di un DURC regolare, considerando quanto attualmente previsto in materia di contenimento e gestione dell’attuale emergenza epi- demiologica prevista dal Covid-19. Nel caso in cui l’Anpal dovesse riscontrare che la documentazione inviata è incompleta, chiederà chiarimenti all’interessato sulla documentazione ricevuta oppure di integrarla, entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data della richiesta. Qualora non dovessero giungere all’Anpal le integrazioni od i chiarimenti richiesti chi ha presentato la domanda corre il rischio di vedersi rigettata la richiesta di saldo con l’eventuale recupero dell’anticipo erogato. Attenzione Qualora l’Anpal dovesse riscontrare che la richiesta di erogazione del saldo non sia stata in- viata entro i termini previsti, verrà revocato totalmente il contributo concesso con l’obbligo di restituzione dell’anticipo incassato. Una volta che l’Anpal avrà stabilito l’importo finale da riconoscere a chi ha presentato l’istanza, sarà l’Inps ad erogarlo. Infine spetta all’Anpal provvedere ad effettuare due differenti monitoraggi sul Fondo Nuove Competenze: un monitoraggio relativo alle risorse finanziarie che dovrà avvenire ogni tre mesi, anche per fonte di finanziamento, comunicando poi l’esito a tutte le amministrazioni che risultano essere interessate; 6 MySolution | Circolare Monografica| 18 novembre 2020
Fondo Nuove Competenze: iter per l’invio delle domande un monitoraggio fisico dei risultati che sono stati raggiunti predisponendo note informative pe- riodiche, che dovranno essere pubblicate sul sito dell’Apal. Riferimenti normativi D.M. 3 ottobre 2020, art. 3 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 88, comma 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, comma 3-bis 7 MySolution | Circolare Monografica| 18 novembre 2020
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