EMERGENZA CORONA VIRUS FASE 2 COSA CAMBIA IN CONCRETO?
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EMERGENZA CORONA VIRUS FASE 2 COSA CAMBIA IN CONCRETO? Il DPCM del 26 aprile 2020 che entra in vigore il 4 Maggio 2020 segna l'inizio della cosiddetta Fase 2 dell'Emergenza Covid 19. Le nuove norme sono efficaci dal 4 maggio al 17 maggio 2020. Vengono introdotte diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito). Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto. Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. NOTA BENE: Ogni Regione può disporre misure maggiormente restrittive su tali ambiti pertanto occorre verificare sempre eventuali Ordinanze Regionali Studio Giuri Avvocati Associati Via Cosseria, 28 - 50129 Firenze Tel. +39 055 489464 - Fax. +39 055 492417 – Cell 3389642439 segreteria@studiogiuri.it - www.studiogiuri.it P. IVA 06795860482
LE NOVITA' LIBERTA' PERSONALI SPOSTAMENTI Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da: 1)comprovate esigenze lavorative 2)situazioni di necessita' 3) motivi di salute Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Cosa si intende per prossimi congiunti? i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). SPOSTAMENTI FUORI REGIONE In ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; RIENTRO PRESSO DOMICILIO, RESIDENZA, ABITAZIONE E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; OBBLIGO DI PERMANENZA PER CHI AFFETTO DA SINTOMATOLOGIA FEBBRILE E/O IN QUARANTENA FORZATA I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; E' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; Studio Giuri Avvocati Associati Via Cosseria, 28 - 50129 Firenze Tel. +39 055 489464 - Fax. +39 055 492417 – Cell 3389642439 segreteria@studiogiuri.it - www.studiogiuri.it P. IVA 06795860482
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; ACCESSO A PARCHI E GIARDINI L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto per i divieti di assembramento, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto; Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; ATTIVITA' LUDICA – SPORTIVA – MOTORIA Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; EVENTI – FESTE PRIVATE E RITROVI – CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; Studio Giuri Avvocati Associati Via Cosseria, 28 - 50129 Firenze Tel. +39 055 489464 - Fax. +39 055 492417 – Cell 3389642439 segreteria@studiogiuri.it - www.studiogiuri.it P. IVA 06795860482
Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; USO DELLE MASCHERINE Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. LIBERTA' DI IMPRESA ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (viene ampliato il novero di tali beni), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Studio Giuri Avvocati Associati Via Cosseria, 28 - 50129 Firenze Tel. +39 055 489464 - Fax. +39 055 492417 – Cell 3389642439 segreteria@studiogiuri.it - www.studiogiuri.it P. IVA 06795860482
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; RISTORAZIONE, BAR, GELATERIE E PASTICCERIE: SI A CONSEGNE E TAKE AWAY Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2; NOTA BENE Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare: a) la distanza interpersonale di un metro b) gli ingressi avvengano in modo dilazionato; c) venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 e del Protocollo della sicurezza del 14 marzo 2020 integrato il 24 aprile 2020. COLF E BADANTI Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico). LE ATTIVITA' PROFESSIONALI Per le attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; Studio Giuri Avvocati Associati Via Cosseria, 28 - 50129 Firenze Tel. +39 055 489464 - Fax. +39 055 492417 – Cell 3389642439 segreteria@studiogiuri.it - www.studiogiuri.it P. IVA 06795860482
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; ATTIVITA' PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI Viene ampliato il novero delle attività produttive, industriali e commerciali che possono operare. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 che quindi sono consentite. Va quindi controllato il proprio codice ATECO di appartenenza. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui agli allegati 6/7/8, La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. MONITORAGGIO DELLE REGIONI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento Studio Giuri Avvocati Associati Via Cosseria, 28 - 50129 Firenze Tel. +39 055 489464 - Fax. +39 055 492417 – Cell 3389642439 segreteria@studiogiuri.it - www.studiogiuri.it P. IVA 06795860482
CANTIERI I Cantieri rimangono aperti. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm. I CONTROLLI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 2 MAGGIO 2020 Con il nuovo DPCM si vuole sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale con la necessità imprescindibile di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per conseguire tali obiettivi la Circolare in questione ritiene determinante attivare un adeguato sistema di controlli tesi a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle suddette tutele e ad applicare le eventuali relative sanzioni. La valutazione dei casi concreti, dice la Circolare, dovrà essere affidata ad un “ prudente ed equilibrato apprezzamento che, nella prioritaria considerazione delle specifiche finalità sanitarie sottese alle predette, essenziali misure, conduca ad una applicazione coerente delle disposizioni contenute nel DPCM in parola.” Studio Giuri Avvocati Associati Via Cosseria, 28 - 50129 Firenze Tel. +39 055 489464 - Fax. +39 055 492417 – Cell 3389642439 segreteria@studiogiuri.it - www.studiogiuri.it P. IVA 06795860482
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