Dott. Massimiliano Longo Catania, 15 giugno 2013 - Fondazione ...
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Caso Bulgari “Maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti del brand del lusso per evasione fiscale da 46 milioni di euro. Sottratti al Fisco italiano circa tre miliardi di euro di ricavi attraverso l’interposizione di società fittizie con sede in Svizzera, Olanda e Irlanda, controllate al 100% dalla italiana Bulgari S.p.A., create al solo scopo di sfuggire all’imposizione fiscale in Italia”
Caso Dolce e Gabbana “Condannati in appello dal Giudice di Milano ad una maxi multa di 343,4 milioni di euro con l’accusa di aver costituito una cassaforte in Lussemburgo denominata Gado sarl al solo fine di attuare una pianificazione fiscale internazionale illecita finalizzata al risparmio d’imposta. In sintesi: evasione fiscale”
Maxi frode a Catania “Maxi frode fiscale per oltre 100 milioni di euro scoperta a Catania. Cinque le persone finite in manette. Reati contestati: associazione a delinquere; omessa dichiarazione; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ricostruita una rete di società fittizie, sia nazionali che estere (maltesi e rumene) che effettuavano false operazioni usufruendo del regime di non imponibilità dichiarandosi esportatori abituali”
Fiscalità internazionale La fiscalità internazionale ha il compito di combattere l’evasione fiscale transfrontaliera pur riconoscendo il concetto di risparmio fiscale. Pertanto, pur potendo ogni governo nazionale legiferare in piena autonomia in materia fiscale, bisogna che rispetti i principi nazionali di equità e assenza di distorsione.
Fiscalità internazionale ... segue L’equità nella tassazione delle attività economiche e degli investimenti internazionali è perseguita mediante l’applicazione del principio della capacità contributiva, ovvero il principio che intende ottenere una distribuzione equa del carico fiscale fra i contribuenti, puntando a conseguire lo stesso trattamento fiscale al verificarsi di determinate condizioni e circostanze.
Fiscalità internazionale ... segue Le distorsioni in materia di investimenti internazionali possono essere causate ad esempio: da incentivi fiscali a livello territoriale; da una tassazione ridotta in termini di aliquote. Un classico esempio di tassazione internazionale non equa è dato dalla discriminazione fiscale basata sulla residenza o sulla nazionalità che si può verificare nel caso in cui un soggetto svolga un’attività imprenditoriale all’estero che comporti l’applicazione di un trattamento fiscale diverso rispetto al paese di residenza.
Fiscalità internazionale ... segue In termini di fiscalità internazionale un ruolo essenziale viene svolto dalla UE la quale ha il compito di sovrintendere e vigilare su tutte le decisioni poste in essere dai Paesi dell’Unione verificandone preventivamente la correttezza. E ciò al fine di evitare una scellerata gestione fiscale tale da rischiare di ostacolare la libera circolazione di beni, servizi e capitali creando, di fatto, vantaggi sleali tra imprese appartenenti allo stesso comparto, ma operanti in Paesi diversi.
Internazionalizzazione L’internazionalizzazione può essere definita come quello studio che comprende una disamina analitica di uno specifico mercato geografico, la progettazione dell’operazione da porre in essere e lo sviluppo di nuovi mercati di sbocco all’interno dei quali i prodotti e i servizi possono essere collocati. Il tutto finalizzato a pianificare la presentazione di un determinato prodotto/servizio in quel segmento di mercato selezionato, andando a cogliere tutte le opportunità legali, amministrative, bancarie nonché fiscali del contesto.
Internazionalizzazione ... segue Scopo dell’internazionalizzazione: enucleare, in modo analitico, tutte le problematiche e le opportunità derivanti dall’interazione commerciale tra due Stati appartenenti alla comunità internazionale, tra cui anche l’aspetto fiscale. Da ciò si evince chiaramente come la fiscalità internazionale rappresenti un sottinsieme della internazionalizzazione.
Internazionalizzazione ... segue Pertanto l’internazionalizzazione rappresenta un qualcosa di più ampio rispetto al concetto di fiscalità internazionale basato su quattro elementi principali: Processo – inteso come una serie di operazioni; Programmazione; Stabilità delle relazioni commerciali; Pianificazione.
Internazionalizzazione ... segue Un’adeguata conoscenza dei sistemi impositivi internazionali può permettere una pianificazione fiscale che dia solidità e continuità agli scambi commerciali nel pieno rispetto delle normative nazionali, internazionali e sovranazionali.
TAX 12,5% TAX 44,9% Mappa pressione fiscale TAX 43,6% TAX 48,6% TAX 44,3% TAX 46,7% TAX 32,4% TAX 34,0% TAX 43,7% TAX 29,48% TAX 23,0% TAX 39,0% TAX 32,4% TAX 34,9% TAX 36,1% TAX 34,5% TAX 5% TAX 42,8% TAX 16% TAX 20,0% Fonte Eurostat su dati Banca Mondiale
Esterovestizione Si ha Esterovestizione nel caso in cui un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, residente in modo effettivo in Italia, localizzi in modo fittizio la propria residenza fiscale nel territorio di uno Stato comunitario o extracomunitario al fine di ottenere vantaggi tributari offerti da altre giurisdizioni fiscali.
Esterovestizione: le società “residenti” L’art.73 del T.U.I.R. dispone che, ai fini delle imposte dirette, sono considerate residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, abbiano fissato nel territorio dello Stato: la sede legale; la sede amministrativa; l’oggetto principale. Tali criteri si applicano per esclusione. Ove non fosse possibile utilizzare il criterio della sede legale varrà quello della sede amministrativa; qualora neanche quello dovesse essere agevolmente riscontrabile ci si rifarà all’oggetto principale.
Esterovestizione: le società “residenti” … segue Per “maggior parte del periodo d’imposta” si intende, come stabilito dall’art.2, secondo comma, del T.U.I.R., un arco temporale che deve comprendere la metà più un giorno del periodo stesso.
Esterovestizione: interventi legislativi Art.73 T.U.I.R. Comma 5-bis, “Salva prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che, detenendo partecipazioni di controllo, … omissis …, in alternativa: a) Sono controllati, anche indirettamente, … omissis …, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) Sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Esterovestizione: interventi legislativi … segue Comma 5-ter, “Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari …”
Esterovestizione: prova contraria L’inversione dell’onere probatorio ha posto a carico delle società cosiddette “esterovestite”, e non più dell’Amministrazione, la dimostrazione dell’effettiva residenza all’estero. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 312/E del novembre 2007, ha precisato come la verifica della sede effettiva o dell’oggetto principale dell’attività sociale non possa essere effettuata utilizzando la procedura preventiva del cosiddetto “interpello ordinario” richiedendo la fattispecie un’analisi a posteriori basata su elementi e su fatti sostanziali.
Esterovestizione: delocalizzazione dei redditi – caso Nel caso in cui si optasse per la costituzione di una società estera incaricata di gestire le partecipazioni di gruppo (marchi, brevetti, etc.) con lo scopo di ridurre il carico fiscale attraverso forme agevolative di tassazione, la questione diventerebbe rilevante nell’ipotesi in cui la società estera risultasse, di fatto, amministrata in Italia. Il problema principale diviene quello di stabilire la residenza fiscale del soggetto estero. A tal proposito è intervenuto l’O.C.S.E. (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) in tema di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Doppia imposizione Esistono diverse convenzioni internazionali di natura tributaria internazionale volte ad evitare il fenomeno della c.d. “doppia imposizione” in virtù del quale lo stesso reddito può essere soggetto a doppia tassazione in due diversi Stati. Le convenzioni regolano, di fatto, i rapporti tributari tra soggetti che operano negli Stati firmatari della convenzione e che risultano collegati quindi agli stessi. Questo strumento ha lo scopo di evitare la tassazione del reddito sia nel Paese in cui questo è stato prodotto sia in quello di residenza del soggetto che lo ha prodotto. Come tutte le convenzioni internazionali, anche quelle disposte contro la doppia imposizione risultano gerarchicamente sovraordinate rispetto alle leggi nazionali e, nei casi in cui è previsto, prevalgono su queste, così che il giudice tributario sarà tenuto a disapplicare la normativa interna per applicare quanto previsto dalla convenzione.
Esterovestizione: delocalizzazione dei redditi – caso … segue Nei casi, quindi, di società aventi sede legale in uno Stato con cui l’Italia abbia stipulato una convenzione contenente previsioni contrarie alla doppia imposizione, all’art.4 paragrafo 3 (O.C.S.E.) viene stabilito come i soggetti diversi dalle persone fisiche che risultassero residenti in entrambi gli Stati dovranno essere considerati residenti nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva – “place of effective management”. L’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, contestare l’esterovestizione soltanto nel caso in cui dimostrasse che in Italia sia stata stabilita la sede della direzione effettiva intesa come “the place where the key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity business as a whole are in substance made”.
Esterovestizione: delocalizzazione dei redditi – caso … segue Nei casi, invece, di società aventi sede legale in uno Stato con cui l’Italia non abbia stipulato una convenzione contenente disposizioni contrarie alla doppia imposizione l’Amministrazione finanziaria potrà contestare l’esterovestizione qualora dimostrasse che in Italia sia stata fissata la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale inteso come il luogo in cui avviene la gestione e la direzione quotidiana concretizzata, ad esempio, nell’attività di organizzazione e controllo dei processi e dei fattori produttivi; nella gestione del personale; nell’attività di relazione con clienti/fornitori; nella gestione degli incassi/pagamenti (banche). Da non confondere con il luogo nel quale vengono assunte le decisioni chiave.
Esterovestizione: abuso del diritto Di assoluta rilievo è il principio sancito dalla Corte Costituzionale in merito all’utilizzo distorto dei principi dettati in merito alle norme in materia di imposte dirette. Il Giudice delle Leggi ha stabilito che: “il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”.
Esterovestizione: abuso del diritto …… segue Chi abusasse, dunque, di uno strumento giuridico lecito al fine di ottenere un risparmio d’imposta in assenza del quale o non avrebbe realizzato alcun negozio o ne avrebbe realizzato uno diverso, porrebbe in essere condotte penalmente rilevanti in capo agli autori di tali pratiche “scorrette”.
Grazie per l’attenzione Fonti: 1. Commissione di Studio U.N.G.D.C.E.C.; 2. Ecofin Consulting s.r.l.;
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