Dott. Massimiliano Longo Catania, 15 giugno 2013 - Fondazione ...

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Dott. Massimiliano Longo Catania, 15 giugno 2013 - Fondazione ...
Dott. Massimiliano Longo
 Catania, 15 giugno 2013
Dott. Massimiliano Longo Catania, 15 giugno 2013 - Fondazione ...
Caso Bulgari

“Maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza nei
confronti del brand del lusso per evasione fiscale da 46 milioni di
euro. Sottratti al Fisco italiano circa tre miliardi di euro di ricavi
attraverso l’interposizione di società fittizie con sede in Svizzera,
Olanda e Irlanda, controllate al 100% dalla italiana Bulgari
S.p.A., create al solo scopo di sfuggire all’imposizione fiscale in
Italia”
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Caso Dolce e Gabbana
“Condannati in appello dal Giudice di Milano ad una maxi multa
di 343,4 milioni di euro con l’accusa di aver costituito una
cassaforte in Lussemburgo denominata Gado sarl al solo fine di
attuare una pianificazione fiscale internazionale illecita
finalizzata al risparmio d’imposta. In sintesi: evasione fiscale”
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Maxi frode a Catania

“Maxi frode fiscale per oltre 100 milioni di euro scoperta a
Catania. Cinque le persone finite in manette. Reati contestati:
associazione a delinquere; omessa dichiarazione; emissione di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ricostruita
una rete di società fittizie, sia nazionali che estere (maltesi e
rumene) che effettuavano false operazioni usufruendo del
regime di non imponibilità dichiarandosi esportatori abituali”
Fiscalità internazionale

La fiscalità internazionale ha il compito di combattere l’evasione fiscale
transfrontaliera pur riconoscendo il concetto di risparmio fiscale.

Pertanto, pur potendo ogni governo nazionale legiferare in piena
autonomia in materia fiscale, bisogna che rispetti i principi nazionali di
equità e assenza di distorsione.
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L’equità nella tassazione delle attività economiche e degli investimenti
internazionali è perseguita mediante l’applicazione del principio della
capacità contributiva, ovvero il principio che intende ottenere una
distribuzione equa del carico fiscale fra i contribuenti, puntando a
conseguire lo stesso trattamento fiscale al verificarsi di determinate
condizioni e circostanze.
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Le distorsioni in materia di investimenti internazionali possono essere
causate ad esempio:
    da incentivi fiscali a livello territoriale;

    da una tassazione ridotta in termini di aliquote.

Un classico esempio di tassazione internazionale non equa è dato dalla
discriminazione fiscale basata sulla residenza o sulla nazionalità che si
può verificare nel caso in cui un soggetto svolga un’attività
imprenditoriale    all’estero    che    comporti    l’applicazione   di   un
trattamento fiscale diverso rispetto al paese di residenza.
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In termini di fiscalità internazionale un ruolo essenziale viene svolto
dalla UE la quale ha il compito di sovrintendere e vigilare su tutte le
decisioni poste in essere dai Paesi dell’Unione verificandone
preventivamente la correttezza. E ciò al fine di evitare una scellerata
gestione fiscale tale da rischiare di ostacolare la libera circolazione di
beni, servizi e capitali creando, di fatto, vantaggi sleali tra imprese
appartenenti allo stesso comparto, ma operanti in Paesi diversi.
Internazionalizzazione
L’internazionalizzazione può essere definita come quello studio che
comprende una disamina analitica di uno specifico mercato geografico,
la progettazione dell’operazione da porre in essere e lo sviluppo di
nuovi mercati di sbocco all’interno dei quali i prodotti e i servizi
possono essere collocati.

Il tutto finalizzato a pianificare la presentazione di un determinato
prodotto/servizio in quel segmento di mercato selezionato, andando a
cogliere tutte le opportunità legali, amministrative, bancarie nonché
fiscali del contesto.
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Scopo dell’internazionalizzazione: enucleare, in modo analitico, tutte le
problematiche e le opportunità derivanti dall’interazione commerciale
tra due Stati appartenenti alla comunità internazionale, tra cui anche
l’aspetto fiscale.

Da ciò si evince chiaramente come la fiscalità internazionale
rappresenti un sottinsieme della internazionalizzazione.
Internazionalizzazione ... segue

Pertanto l’internazionalizzazione rappresenta un qualcosa di più ampio
rispetto al concetto di fiscalità internazionale basato su quattro
elementi principali:

    Processo – inteso come una serie di operazioni;

    Programmazione;

    Stabilità delle relazioni commerciali;

    Pianificazione.
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Un’adeguata conoscenza dei sistemi impositivi internazionali può
permettere una pianificazione fiscale che dia solidità e continuità agli
scambi commerciali nel pieno rispetto delle normative nazionali,
internazionali e sovranazionali.
TAX 12,5%
            TAX 44,9%               Mappa pressione fiscale
                                                                    TAX 43,6%
TAX 48,6%
                                                                    TAX 44,3%

TAX 46,7%
                                                                    TAX 32,4%

TAX 34,0%                                                           TAX 43,7%

                                                                    TAX 29,48%
TAX 23,0%
                                                                    TAX 39,0%

TAX 32,4%
                                                                    TAX 34,9%

TAX 36,1%                                                           TAX 34,5%

              TAX 5%    TAX 42,8%      TAX 16%         TAX 20,0%
                                                 Fonte Eurostat su dati Banca Mondiale
Esterovestizione

Si ha Esterovestizione nel caso in cui un soggetto, sia esso persona
fisica o giuridica, residente in modo effettivo in Italia, localizzi in modo
fittizio la propria residenza fiscale nel territorio di uno Stato
comunitario o extracomunitario al fine di ottenere vantaggi tributari
offerti da altre giurisdizioni fiscali.
Esterovestizione: le società “residenti”
L’art.73 del T.U.I.R. dispone che, ai fini delle imposte dirette, sono considerate
residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta,
abbiano fissato nel territorio dello Stato:

     la sede legale;

     la sede amministrativa;

     l’oggetto principale.

Tali criteri si applicano per esclusione. Ove non fosse possibile utilizzare il
criterio della sede legale varrà quello della sede amministrativa; qualora
neanche quello dovesse essere agevolmente riscontrabile ci si rifarà
all’oggetto principale.
Esterovestizione: le società “residenti” … segue

Per “maggior parte del periodo d’imposta” si intende, come stabilito
dall’art.2, secondo comma, del T.U.I.R., un arco temporale che deve
comprendere la metà più un giorno del periodo stesso.
Esterovestizione: interventi legislativi
Art.73 T.U.I.R.
       Comma 5-bis, “Salva prova contraria, si considera esistente nel
        territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti
        che, detenendo partecipazioni di controllo, … omissis …, in
        alternativa:
           a)     Sono controllati, anche indirettamente, … omissis …, da soggetti
                  residenti nel territorio dello Stato;

           b)     Sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo
                  equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
                  residenti nel territorio dello Stato.
Esterovestizione: interventi legislativi … segue

    Comma 5-ter, “Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di
     cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura
     dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai
     medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
     spettanti ai familiari …”
Esterovestizione: prova contraria

L’inversione dell’onere probatorio ha posto a carico delle società
cosiddette “esterovestite”, e non più dell’Amministrazione, la
dimostrazione dell’effettiva residenza all’estero. L’Agenzia delle Entrate,
con la risoluzione 312/E del novembre 2007, ha precisato come la
verifica della sede effettiva o dell’oggetto principale dell’attività sociale
non possa essere effettuata utilizzando la procedura preventiva del
cosiddetto “interpello ordinario” richiedendo la fattispecie un’analisi a
posteriori basata su elementi e su fatti sostanziali.
Esterovestizione: delocalizzazione dei redditi – caso
Nel caso in cui si optasse per la costituzione di una società estera
incaricata di gestire le partecipazioni di gruppo (marchi, brevetti, etc.)
con lo scopo di ridurre il carico fiscale attraverso forme agevolative di
tassazione, la questione diventerebbe rilevante nell’ipotesi in cui la
società estera risultasse, di fatto, amministrata in Italia. Il problema
principale diviene quello di stabilire la residenza fiscale del soggetto
estero. A tal proposito è intervenuto l’O.C.S.E. (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) in tema di convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni.
Doppia imposizione
Esistono diverse convenzioni internazionali di natura tributaria internazionale volte ad
evitare il fenomeno della c.d. “doppia imposizione” in virtù del quale lo stesso reddito
può essere soggetto a doppia tassazione in due diversi Stati.

Le convenzioni regolano, di fatto, i rapporti tributari tra soggetti che operano negli
Stati firmatari della convenzione e che risultano collegati quindi agli stessi.

Questo strumento ha lo scopo di evitare la tassazione del reddito sia nel Paese in cui
questo è stato prodotto sia in quello di residenza del soggetto che lo ha prodotto.
Come tutte le convenzioni internazionali, anche quelle disposte contro la doppia
imposizione risultano gerarchicamente sovraordinate rispetto alle leggi nazionali e, nei
casi in cui è previsto, prevalgono su queste, così che il giudice tributario sarà tenuto a
disapplicare la normativa interna per applicare quanto previsto dalla convenzione.
Esterovestizione: delocalizzazione dei redditi – caso … segue
Nei casi, quindi, di società aventi sede legale in uno Stato con cui l’Italia abbia
stipulato una convenzione contenente previsioni contrarie alla doppia imposizione,
all’art.4 paragrafo 3 (O.C.S.E.) viene stabilito come i soggetti diversi dalle persone
fisiche che risultassero residenti in entrambi gli Stati dovranno essere considerati
residenti nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva – “place of effective
management”.        L’Amministrazione      finanziaria     potrà,     quindi,    contestare
l’esterovestizione soltanto nel caso in cui dimostrasse che in Italia sia stata stabilita la
sede della direzione effettiva intesa come “the place where the key management and
commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity business as a
whole are in substance made”.
Esterovestizione: delocalizzazione dei redditi – caso … segue
Nei casi, invece, di società aventi sede legale in uno Stato con cui l’Italia non abbia
stipulato una convenzione contenente disposizioni contrarie alla doppia imposizione
l’Amministrazione finanziaria potrà contestare l’esterovestizione qualora dimostrasse
che in Italia sia stata fissata la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale
inteso come il luogo in cui avviene la gestione e la direzione quotidiana concretizzata,
ad esempio, nell’attività di organizzazione e controllo dei processi e dei fattori
produttivi; nella gestione del personale; nell’attività di relazione con clienti/fornitori;
nella gestione degli incassi/pagamenti (banche). Da non confondere con il luogo nel
quale vengono assunte le decisioni chiave.
Esterovestizione: abuso del diritto
Di assoluta rilievo è il principio sancito dalla Corte Costituzionale in merito
all’utilizzo distorto dei principi dettati in merito alle norme in materia di
imposte dirette. Il Giudice delle Leggi ha stabilito che: “il contribuente non
può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non
contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad
ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente
apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di
quel risparmio fiscale”.
Esterovestizione: abuso del diritto …… segue

Chi abusasse, dunque, di uno strumento giuridico lecito al fine
di ottenere un risparmio d’imposta in assenza del quale o non
avrebbe realizzato alcun negozio o ne avrebbe realizzato uno
diverso, porrebbe in essere condotte penalmente rilevanti in
capo agli autori di tali pratiche “scorrette”.
Grazie per l’attenzione

                                                    Fonti:
                 1.   Commissione di Studio U.N.G.D.C.E.C.;
                           2.       Ecofin Consulting s.r.l.;
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