CAMERA DEI DEPUTATI N. 4399 - PROPOSTA DI LEGGE
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Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI N. 4399 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI MUSSOLINI, TURCO Disciplina della convivenza familiare Presentata il 20 ottobre 2003 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli studi sul mentare gli effetti pubblici di una scelta fenomeno della evoluzione del « sistema privata, tracciano, via via, la strada per un famiglia » seguono da anni e con atten- riconoscimento normativo e pubblico del zione crescente la diversa scelta volonta- fenomeno stesso. ristica degli elementi di una coppia che, o Dunque, possiamo vedere che si sono perché reduci da precedenti esperienze succedute nel tempo numerose sentenze matrimoniali fallimentari non ancora con- che hanno portato ad un primo ricono- cluse, o per motivi prudenziali, dettati scimento di dignità la scelta volontaristica dalla voglia di provare la funzionalità di in esame, e quindi a ridurre il gap, che uno schema, prima di contrarre un ob- rende diverso un consesso familiare di bligo, o per motivazioni ideologiche, deci- fatto da quello di diritto. dono di costituire, con una « stabile coa- Tra queste, dobbiamo ricordare la sen- bitazione », una famiglia di fatto. tenza famosissima della Corte costituzio- L’indicatore più autorevole per lo stu- nale n. 404 del 7 aprile 1988, che ha dio del fenomeno non può non essere dichiarato la illegittimità dell’articolo 6, costituito dalle sentenze della Corte costi- comma 1, della legge n. 392 del 1978 nella tuzionale o della Cassazione, perché un parte in cui non prevedeva tra i succes- fenomeno extra-legale, ma socialmente sibili nella titolarità del contratto di loca- scelto, condiviso e attuato, trova il suo zione, in caso di morte del conduttore (con primo riconoscimento ordinamentale pro- conseguente possibilità per il proprietario prio nelle pronunce dei tribunali e delle di ottenerne la restituzione perché immo- Corti superiori, che, chiamati a regola- bile occupato senza titolo), il convi-
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 4399 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI vente more uxorio; ancora, la medesima alla scelta volontaristica dei suoi compo- sentenza dichiarò l’illegittimità del mede- nenti ? simo articolo 6 nella parte in cui non La mancata estensione alla famiglia di prevedeva la successione nel contratto di fatto degli effetti garantistici della strut- locazione, in luogo dell’originario condut- tura del vincolo matrimoniale ha trovato tore che l’avesse abbandonato, in favore la sua ragione nella valutazione, a volte del convivente, in presenza di prole natu- completamente condivisibile, che avendo rale. gli elementi della coppia scelto, per rego- Ancora, degna di nota, appare la sen- lare il loro rapporto, una deregulation, tenza della Cassazione n. 6381 del 1993, proprio tale « scelta » impedisce di esten- che ha riconosciuto validità agli accordi dere loro gli effetti, sia positivi che negativi preventivamente stipulati dai conviventi (assunzione di obblighi e godimento di more uxorio, per l’ipotesi di rottura del diritti) di una diversa scelta di volontà. loro rapporto di convivenza, con il rico- A ben vedere, la necessità di una mag- noscere la validità al contratto di como- giore tutela dell’elemento della coppia di dato di un appartamento, stipulato vita fatto che a seguito dello scioglimento della natural durante, a favore del convivente, famiglia di fatto si dovesse trovare in una non essendo la causa del contratto « con- situazione di disagio o di debolezza, è un traria a norme imperative di ordine pub- problema di coscienza civile che, per es- blico o buon costume ». sere recepito dall’ordinamento, deve essere Assieme a queste, forse le più signifi- ritenuto di interesse generale. cative, moltissime altre sentenze sono state In altre parole, le difficoltà di un sog- getto adulto (che dopo aver dedicato anni pronunciate, sentenze che, nel risolvere della propria vita ad un progetto fattuale casi concreti, lı̀ dove da tutelare era la di convivenza con altro soggetto adulto, si scelta di una famiglia non formalizzata trovi « lasciato »), connesse al momento con il matrimonio, equiparavano alcuni della risoluzione del rapporto, non potreb- effetti del vincolo pubblico con la famiglia bero trovare che una morale riprovazione, di fatto. ma non potrebbero avere dignità norma- Sino ad oggi, però, accanto a ricono- tiva, solo considerando che tale situazione scimenti e a piccoli passi in avanti nel- sarebbe da ascriversi « anche » ad una l’equiparazione delle garanzie, in caso di « sua » libera « scelta », di progettare e cessazione del rapporto di convivenza, ab- condividere la vita di coppia in questo biamo ancora delle posizioni giurispruden- modo, pronto ad accettarne il termine e la ziali eccessivamente rigide rispetto ai di- fine « in qualunque momento ». ritti del convivente, sia in tema di succes- Posta tale premessa, non si potrebbe sione, sia in tema di impresa familiare, sia, trovare alcuna gustificazione, nè morale infine, in tema di riconoscimento della nè normativa, a costituire ex post, all’atto tutela del genitore affidatario e della prole della cessazione del rapporto fattuale, una che, per quanto riconosciuta, non gode, disciplina « fonte di obblighi, per un rap- alla cessazione del rapporto, di forme di porto, come la convivenza, volutamente garanzia ampie come quella legittima. costituito scevro di doveri, che non siano In buona sostanza il quesito domi- quelli ogni giorno rinnovati per libera nante, e la remora concettuale maggiore, scelta ». è: come riconoscere « dignità ordinamen- In buona sostanza, come poter giusti- tale » ad un vincolo che per sua genetica ficare la nascita di obblighi in capo a formazione volontaristica, espressione coloro che scelgono di interrompere un della libera determinazione delle parti, si rapporto, che per sua natura ha il suo è sottratto ad uno schema normativo, momento genetico nella sola « volontà ogni scegliendo di avere una forma « fattuale », giorno rinnovata » ? ovvero esistente nella realtà, perché con- Come si potrebbe giustificare questo fermantesi ogni momento in conformità interesse dell’ordinamento in riferimento
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 4399 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ad una modalità di dividere la vita che, vengono dichiarate cessate con la separa- proprio per sua definizione, è legata al zione o con il divorzio. « fatto », e quindi in condizione di essere Non è quindi in crisi il modo di con- messa nel nulla con un altro « fatto » di cepire la vita come « progetto di coppia ». natura contraria, alla condivisione di un Si può pertanto ipotizzare che quello tetto, di una vita ? che, sempre più spesso, si vede come un La risposta a tale quesito, che non vada ostacolo alla possibilità della affermazione ad incidere in campi come la morale o la dell’individuo, come scelta più volte rin- religione, la si può trovare solo sul piano novabile di un partner a seconda delle fasi della tutela del principio cardine di ogni della vita, sia la formalizzazione del vin- convivere civile, quello della maggior tu- colo in vincolo matrimoniale, e non la tela dei « frutti » della famiglia di fatto, « progettualità di coppia » collegata alla ovvero quello di una maggior tutela, al- famiglia. l’atto della cessazione della convivenza, Da ciò discende che l’ordinamento, che della parte che si trova in uno stato di per sua natura deve occuparsi delle regole bisogno, dopo aver scelto di dedicare al del vivere civile, cercando di tutelare le « progetto di coppia » parte rilevante della posizioni più deboli, non debba, né possa, sua vita. entrare nell’ambito della libera scelta degli In questa ottica, i figli naturali, generati adulti, di preferire le convivenze al vincolo da una coppia di fatto, ben possono con- matrimoniale, ma possa trovare la via di sentire al nostro legislatore di estendere la accesso normativa nel momento in cui da validità di alcuni obblighi e di alcuni un rapporto di convivenza si passi, con precetti, previsti per la famiglia nata con l’aver generato dei figli, alla famiglia di il matrimonio, a regolare il momento in fatto. cui la condivisione di una « famiglia di Dunque si può, e si deve, immaginare fatto » abbia a cessare, e si rientri quindi una evoluzione normativa che ponga come nel campo delle tutele che l’ordinamento centrale l’esigenza di tutela dei membri ha l’obbligo di assicurare alle parti più della coppia, anche se adulti ed animati da deboli. una loro volontà (sulla perfezione della In altre parole, la diatriba circa la quale l’innamoramento consente di avere scelta formale e l’assunzione volontaristica alcune riserve), nonché quella dei figli degli obblighi connessi al « contratto ma- generati dalla scelta del « progetto di cop- trimonio », a ben vedere, ha come radice pia », e ciò sia che il vincolo sia formale, del suo ragionamento quella della centra- sia che il vincolo sia un patto, ogni giorno lità dei coniugi rispetto all’obbligo assunto, da riaffermare. ai diritti e doveri che sono stati previsti in La presenza dei figli non può che far termini contrattuali per quella particola- nascere, in capo ai partner genitori, precisi rissima forma di « assenso tra le parti » diritti ed obblighi, sostanzialmente analo- che è il matrimonio. ghi a quelli previsti dalla vigente norma- Non può sfuggire a chi si occupa di tale tiva per la famiglia tradizionale. materia come, con l’evolversi dei costumi, In questa ottica si immagina la pre- gli obblighi coniugali siano sempre meno sente proposta di legge che, nel prevedere considerati come stabili nel tempo: ne fa il fatto della convivenza stabile, non ge- prova l’esponenziale aumento delle sepa- nerativa di obblighi, non scelti e non voluti razioni personali. tra le parti, riconosce, comunque, la di- Dunque il matrimonio sembra sia in gnità della stessa e la sua legittimità, crisi ma, d’altra parte, non v’è chi non nell’ottica dello spirito costituzionale, oltre veda come le unioni di fatto, le convivenze, a prevedere, nel momento della sua solu- le famiglie allargate sostituiscano in mi- zione, l’estensione a questa di garanzie a sura quasi pari le unioni matrimoniali, che tutela della « parte debole ».
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 4399 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Convivenza familiare). 1. La Repubblica riconosce e tutela il rapporto tra due persone, legate da co- munione di vita materiale e spirituale, che coabitano stabilmente, applicando a tale rapporto le garanzie previste dall’articolo 2 della Costituzione per le formazioni sociali finalizzate al processo di sviluppo e di crescita della persona. ART. 2. (Estensione alle unioni di fatto dei prov- vedimenti relativi all’affidamento dei figli e alle garanzie di esecuzione degli obblighi, nel caso di cessazione della convivenza). 1. Le disposizioni a tutela della prole di cui agli articoli 155 e seguenti del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, anche a vantaggio dei minori, e comunque dei figli, anche maggiorenni, se portatori di handicap grave, nati da genitori non coniugati legalmente, all’atto della cessa- zione della convivenza. 2. L’abitazione della casa, luogo della convivenza familiare, spetta al genitore cui sono affidati i figli o con il quale i figli maggiorenni convivono. 3. Il giudice, in applicazione del comma 1 del presente articolo, si pronuncia ad istanza di parte, ai sensi dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell’articolo 156 del codice civile; il giudice, sempre ad istanza di parte, e con provvedimento motivato, può determinare a carico del genitore, cui non sono stati affidati i figli e che gode di un reddito maggiore, l’ob- bligo di corrispondere un importo mensile, atto a consentire, ai figli nati dalla con-
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 4399 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI vivenza familiare, un tenore di vita ana- logo a quello goduto in costanza di rap- porto. 4. L’importo determinato per il man- tenimento del tenore di vita ai sensi del comma 3, è impiegato in forma diretta in favore della prole dal genitore non affi- datario. In caso di contestazione, ove lo stesso genitore non affidatario non dimo- stri di avere impiegato l’importo stesso per acquisti utilmente compiuti direttamente in favore della prole, sorge l’obbligo di doverlo versare al genitore affidatario. In tale caso sono applicabili le garanzie pre- viste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell’articolo 156 del codice civile. ART. 3. (Competenza del giudice ordinario). 1. In deroga all’articolo 38 delle dispo- sizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con re- gio decreto 30 marzo 1942, n. 318, i provvedimenti previsti dall’articolo 317-bis del codice civile, quelli di cui all’articolo 2 della presente legge e comunque tutti i provvedimenti relativi ai figli naturali sono di competenza del giudice ordinario. ART. 4. (Estensione del concetto di impresa fami- liare al convivente). 1. Il terzo comma dell’articolo 230-bis del codice civile è sostituito dal seguente: « Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui colla- borano il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo ».
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 4399 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 5. (Estensione dei diritti successori). 1. Nel caso di decesso del convivente, titolare del diritto immobiliare, è ricono- sciuto al convivente superstite il diritto d’uso della casa, scelta come stabile di- mora della convivenza familiare, per un periodo di durata analoga alla stessa con- vivenza, e, in presenza di figli minori, sino alla autonomia patrimoniale di questi. ART. 6. (Riconoscimento del diritto delle licenze per paternità e per maternità nei rapporti di lavoro subordinato). 1. È riconosciuto ad entrambi i geni- tori, all’atto della nascita della prole, il diritto di ottenere licenze per paternità e per maternità dal posto di lavoro, qua- lunque sia la natura del rapporto di lavoro nel quale essi siano impiegati. ART. 7. (Doveri verso i figli). 1. L’articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente: « ART. 147 (Diritti e doveri verso i figli). – Dalla nascita discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ». ART. 8. (Esercizio delle potestà dei genitori). 1. Al quarto comma dell’articolo 316 del codice civile, le parole: « il padre » sono sostituite dalle seguenti: « uno dei genitori ».
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 4399 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 9. (Estensione delle norme sui maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli). 1. Al primo comma dell’articolo 572 del codice penale, dopo le parole: « della fa- miglia » sono inserite le seguenti: « ivi compreso il convivente ». ART. 10. (Norme transitorie). 1. Nei casi di provvedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio già deli- berati alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può chiedere comunque l’applicazione della medesima legge. ART. 11. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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