Dott. DANIELE MANERA - Credito Padano

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Dott. DANIELE MANERA
                       N O T A I O
            Via Genala, 26 - 26015 SORESINA (CR)
             Tel. 0374.340957 - Fax 0374.340953
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA
TABELLA ALLEGATO "B" AL D.P.R. 26/10/1972 N. 642.
Repertorio n. 33.819                      Raccolta n. 13.447
                        ATTO DI FUSIONE
                      REPUBBLICA ITALIANA
Il venti giugno duemilasedici, in Cremona, via Dante n. 213,
presso l'attuale sede della Direzione Generale della BANCA
CREMONESE CREDITO COOPERATIVO Società cooperativa.
                                                                  REGISTRATO CON
Innanzi a me dott. DANIELE MANERA Notaio in Soresina, iscrit-     UNICO TELEMATICO
to presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cre-          Ufficio
mona e Crema, sono presenti i signori:                            Territoriale di
- DAVO' ANTONIO, nato a Cremona il 18 ottobre 1947, domici-
                                                                      CREMONA
liato per la carica a Casalmorano (CR) via Prejer n. 10, il
                                                                Il 22/06/2016
quale interviene al presente atto in qualità di Presidente
                                                                al n. 7243
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del-
                                                                Serie 1T
la società "BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO Società coo-
                                                                Euro 960,00
perativa" con sede a Casalmorano (CR) via Prejer n. 10, co-
dice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Impre-
se di Cremona 01039280191, R.E.A. n. CR-130140, iscritta al-
l'Albo delle Società Cooperative con il numero A160531, se-
zione cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli
2512 e segg. del codice civile, categoria banche di credito
cooperativo, in esecuzione della delibera dell'assemblea dei
soci in data 29 maggio 2016, il cui verbale è stato redatto
da me Notaio in data 29 maggio 2016 n. 33760/13409 di reper-
torio, registrato a Cremona il 31 maggio 2016 al n. 6345 se-
rie 1T;
- ARRIGHI LEONARDO, nato ad Asola (MN) il 29 novembre 1971,
domiciliato per la carica a Castel Goffredo (MN) via Giotto
n. 2, il quale interviene al presente atto in qualità di Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen-
tante della società "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL
GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Castel Goffredo
(MN) via Giotto n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione
del Registro    Imprese di Mantova 00178120200, R.E.A. n.
MN-14147, iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il
numero A147822, sezione cooperative a mutualità prevalente di
cui agli art. 2512 e segg. del c.c., categoria banche di cre-
dito cooperativo, in esecuzione della delibera dell'assemblea
dei soci in data 28 maggio 2016, il cui verbale differito è
stato redatto dal Notaio Alessandro Petrina in data 1° giugno
2016 n. 34168/8849 di repertorio, registrato a Mantova il 1°
giugno 2016 al n. 6080 serie 1T.
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo,
                            premesso
- che, come risulta dai sopra citati verbali di assemblea dei
soci, le suddette società "BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATI-
VO Società cooperativa" e "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CASTEL GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA" hanno deliberato di
fondersi mediante incorporazione della società "BANCA DI CRE-
DITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA"
nella "BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO Società cooperati-
va", approvando entrambe le società il relativo progetto di
fusione depositato per l'iscrizione ai sensi di legge;
- che la deliberazione della società "BANCA CREMONESE CREDITO
COOPERATIVO Società cooperativa" è stata depositata per l'i-
scrizione nel Registro delle Imprese di Cremona in data 1°
giugno 2016, ivi protocollata in pari data al numero 11645 ed
ivi iscritta in data 3 giugno 2016;
- che la deliberazione della società "BANCA DI CREDITO COOPE-
RATIVO DI CASTEL GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA" è stata de-
positata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Man-
tova in data 1° giugno 2016, ivi protocollata in pari data al
numero 14927 ed ivi iscritta in data 1° giugno 2016;
- che, essendo decorsi i termini di cui all'art. 2503 del co-
dice civile, come ridotti dall'art. 57, comma 3, del D.Lgs.
385/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia),
senza che siano state fatte opposizioni di sorta alla fusio-
ne, come peraltro dichiarano e confermano i signori DAVO' AN-
TONIO e ARRIGHI LEONARDO, essi comparenti intendono procedere
alla fusione delle predette società, nei modi e nelle forme
di cui al citato progetto di fusione, dando così esecuzione
alle delibere di cui sopra;
- che la fusione in oggetto è già stata preventivamente auto-
rizzata della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 57, comma 1,
del Testo Unico Bancario, con la comunicazione che si trova
allegata sotto "B" al suddetto mio verbale dell'assemblea dei
soci della società incorporante; con la medesima comunicazio-
ne la Banca d'Italia ha altresì accertato, ai sensi dell'art.
56, comma 1, del Testo Unico Bancario, che lo statuto pro-
spettato per la nuova banca non è in contrasto con il princi-
pio di sana e prudente gestione; il tutto come meglio risulta
dai suddetti verbali di assemblea dei soci delle due società
coinvolte.
               Tutto ciò premesso e confermato,
i comparenti, in forza dei poteri a loro conferiti con le de-
libere suddette, convengono e stipulano quanto segue.
1) La società "BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO Società
cooperativa" e la società "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CASTEL GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA" si dichiarano fuse
mediante incorporazione della società "BANCA DI CREDITO COO-
PERATIVO DI CASTEL GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA" nella
"BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO Società cooperativa", in
esecuzione delle rispettive deliberazioni delle assemblee dei
soci in data 28 maggio 2016 e 29 maggio 2016, citate in
premessa.
2) In conseguenza di detta fusione la società "BANCA CREMONE-
SE CREDITO COOPERATIVO Società cooperativa" subentra di pieno
diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incor-
porata società "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOF-
FREDO - SOCIETA' COOPERATIVA" ed in tutte le sue ragioni, a-
zioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passi-
vità di qualsiasi natura, assumendo di provvedere all'estin-
zione di tutte indistintamente le passività alle convenute
scadenze e condizioni, anche se posteriori alla data delle
relative situazioni patrimoniali allegate alle citate delibe-
re.
3) In conformità al disposto del secondo comma dell'art. 2504
bis del codice civile, la presente fusione avrà effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale sarà sta-
ta eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.
2504 del codice civile;
Dalla medesima data le operazioni della società incorporata
saranno imputate al bilancio della società incorporante.
Sempre dalla medesima data, ai sensi e per gli effetti del-
l'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, decorreranno
gli effetti fiscali della presente fusione.
4) In conseguenza della presente fusione hanno piena esecu-
zione le succitate deliberazioni delle assemblee dei soci del
giorno 28 maggio 2016 e del giorno 29 maggio 2016.
Pertanto, ai soci della società incorporata verranno assegna-
te partecipazioni della società incorporante di compendio
dell'aumento di capitale deliberato, ai fini della fusione,
dalla società incorporante con la richiamata delibera dei so-
ci della stessa, con concambio al valore nominale; il socio
della società incorporanda riceverà quindi un numero di azio-
ni della società incorporante ottenuto dividendo il capitale
nominale detenuto per venticinque virgola ottantadue, con im-
putazione nominativa della differenza a fondo sovrapprezzo a-
zioni;
all'uopo i comparenti precisano che, in considerazione della
struttura degli enti coinvolti nella fusione, ed in partico-
lare data la possibilità che il capitale sociale delle coope-
rative vari senza che ciò determini una modifica dello statu-
to, l'importo dell'aumento non è stato determinato, in quanto
sarà rapportato all'importo del capitale sociale nominale
della società incorporata, quale risulterà alla data di effi-
cacia della presente fusione. Spetterà al Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'incorporante, nei sessanta giorni successivi
alla data di efficacia della presente fusione, procedere al
concambio delle azioni ed all'effettuazione delle relative i-
scrizioni a libro soci.
Le nuove azioni della società incorporante parteciperanno a-
gli utili, entro i limiti fissati dalle disposizioni legisla-
tive vigenti e dallo statuto sociale della società incorpo-
rante, dalla data di efficacia della presente fusione, e
quindi dal primo giorno del mese successivo a quello nel qua-
le sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte
dall'art. 2504 del codice civile.
5) Dalla data di efficacia della presente fusione, e quindi
dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale sarà
stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.
2504 del codice civile, diverranno efficaci, in particolare,
le deliberazioni di cui al secondo ed al terzo punto all'or-
dine del giorno della parte straordinaria della succitata as-
semblea dei soci della società "BANCA CREMONESE CREDITO COO-
PERATIVO Società cooperativa" e pertanto:
* la denominazione sociale della società stessa verrà modifi-
cata in "Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - So-
cietà cooperativa" ed, in abbreviato, "Credito Padano - so-
cietà cooperativa";
* la sede sociale sarà trasferita a Cremona in via Dante n.
213;
* verrà istituita una sede secondaria, nonchè sede distacca-
ta, in Comune di Castel Goffredo (MN) via Giotto n. 2 e verrà
prevista una sede distaccata in Comune di Mantova via XXV A-
prile n. 2;
* verranno modificate le modalità di convocazione dell'assem-
blea, prevedendo che l'avviso di convocazione sia affisso an-
che nelle sedi distaccate;
* verranno modificati i criteri per la composizione del Con-
siglio di Amministrazione, per consentire una equa rappresen-
tanza di tutti gli ambiti territoriali nei quali andrà ad o-
perare la società a seguito della fusione;
* il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
verrà aumentato ad undici;
* verranno modificati i criteri per la nomina e l’eleggibi-
lità dei Consiglieri;
* verranno estesi i poteri delegati anche ai preposti alle
sedi distaccate;
* il numero dei componenti del Comitato Esecutivo verrà de-
terminato in cinque e verranno modificati i criteri per la
loro nomina, per consentire una equa rappresentanza di tutti
gli ambiti territoriali nei quali andrà ad operare la società
a seguito della fusione;
* verrà prevista una disposizione transitoria per la nuova
durata in carica degli amministratori e per l'esercizio del-
l'eventuale diritto di recesso dei soci in pendenza della fu-
sione;
* verranno recepite le previsioni normative in materia di li-
mitazioni al rimborso di azioni e altri strumenti di capitale
emessi da banche costituite in forma cooperativa.
6) I comparenti, in forza dei poteri a loro conferiti con le
delibere suddette, danno atto che le succitate deliberazioni
delle assemblee dei soci del giorno 28 maggio 2016 e del
giorno 29 maggio 2016 hanno nominato, ciascuna per quanto di
propria competenza, in conformità alle nuove disposizioni
statutarie, i seguenti nuovi componenti del Consiglio di Am-
ministrazione e del Collegio Sindacale; pertanto:
* il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà così composto:
- DAVO' Antonio, nato a Cremona il 18 ottobre 1947, residente
in Cremona via Solomos n. 6, c.f. DVA NTN 47R18 D150S;
- ZERBI Andrea, nato a Romanengo (CR) il 26 aprile 1945, re-
sidente a Casalmorano (CR) via Bettole n. cm, c.f. ZRB NDR
45D26 H508Y;
- NOLLI Renzo, nato a Cremona il 15 settembre 1964, residente
a Casalmorano (CR), frazione Mirabello Ciria, via Oldraghi n.
cm, c.f. NLL RNZ 64P15 D150M;
- GALLI Danio, nato a Casalmorano (CR) il 7 aprile 1957, re-
sidente a Soresina (CR) via Verdi n. 14, c.f. GLL DNA 57D07
B900Q;
- DELLA NAVE Gian Paolo, nato a Casalmorano (CR) il 7 dicem-
bre 1945, residente a Casalmorano (CR) via Cairoli n. 18,
c.f. DLL GPL 45T07 B900P;
- DESTER Massimo, nato a Cremona il 5 marzo 1948, residente a
Cremona via Dante n. 224, c.f. DST MSM 48C05 D150P;
- GHISOTTI Arnaldo, nato a Cremona il 26 maggio 1965, resi-
dente a Cremona via Tonani n. 44, c.f. GHS RLD 65E26 D150J;
- RIZZI Maria Grazia, nata a Soresina (CR) l'8 maggio 1956
residente a Soresina (CR) Cascina Serraglietto n. 2, c.f. RZZ
MGR 56E48 I849V;
- DOSSENA Massimo, nato a Castel Goffredo (MN) l'8 luglio
1963, domiciliato a Castel Goffredo (MN) Strada Bardella n.
3, c.f. DSS MSM 63L08 C118G;
- GORGAINI Elia, nato a Castel Goffredo (MN) il 29 settembre
1947, domiciliato a Castel Goffredo (MN) via Pertini n. 8,
c.f. GRG LEI 47P29 C118J;
- SANTI Angelo, nato ad Acquafredda (BS) il 10 aprile 1964,
domiciliato a Castel Goffredo (MN) Strada Bernolini n. 1/A,
c.f. SNT NGL 64D10 A034P;
il Presidente ed uno o più Vice Presidenti verranno nominati
dal Consiglio di Amministrazione stesso nella sua prima riu-
nione;
* il nuovo Collegio Sindacale sarà così composto:
- CABRINI Annibale, nato a Bordolano (CR) il 2 giugno 1937,
residente a Cremona piazza Vida n. 10, c.f. CBR NBL 37N02
A986O, Presidente;
- MANARA Federico, nato a Cremona il 3 dicembre 1962, resi-
dente a Cremona via Buoso da Dovara n. 66, c.f. MNR FRC 62T03
D150X, Sindaco Effettivo;
- TELLAROLI Alfredo, nato a Castel Goffredo (MN) il 15 maggio
1960, domiciliato a Castel Goffredo (MN) via Monte Bianco n.
26, c.f. TLL LRD 60E15 C118H, Sindaco Effettivo;
- STELLA MONFREDINI Paolo, nato a Cremona il 22 agosto 1967,
residente a Cremona piazza Stradivari n. 12, c.f. STL PDR
67M22 D150A, Sindaco Supplente;
- CASTELLINI GIOVANNI, nato a Castiglione delle Stiviere (MN)
il 20 febbraio 1954, domiciliato a Castiglione delle Stiviere
(MN) via Generale Desenzani n. 17, c.f. CST GNN 54B20 C312H,
Sindaco Supplente;
I comparenti precisano che la nomina del nuovo organo ammini-
strativo e del nuovo organo di controllo decorrerà dalla data
di efficacia della fusione e quindi dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale sarà stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile,
successivamente alla quale i nuovi amministratori ed i nuovi
sindaci provvederanno ad accettare la relativa carica ed a
chiedere la propria iscrizione presso il competente Registro
delle Imprese, nei termini previsti dagli articoli 2383 e
2400 del codice civile.
La direzione della società incorporante, che a seguito della
presente fusione assumerà la nuova denominazione "Credito Pa-
dano Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa", re-
sterà invece affidata al Direttore Generale dell'incorporante
signor INNOCENTI PAOLO.
Viene nominato rappresentante preposto all'esercizio della
sede secondaria il signor DOSSENA Massimo.
7) Il signor DAVO' ANTONIO, in qualità di legale rappresen-
tante della società incorporante, in esecuzione della richia-
mata delibera dei soci della società stessa ed in forza dei
poteri a lui conferiti con la delibera stessa, richiede a me
Notaio di allegare al presente atto, sotto "A", la versione
aggiornata dello statuto sociale della società stessa, ver-
sione che tiene conto delle modifiche statutarie di cui so-
pra, ai fini del deposito dello statuto stesso presso il com-
petente Registro delle Imprese.
8) Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato,
resta sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti o
concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasfe-
rire ed intestare all'incorporante, che a seguito della pre-
sente fusione assumerà la nuova denominazione "Credito Padano
Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa", tutti
gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, po-
lizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intito-
lati alla società "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL
GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA".
9) In conseguenza della presente fusione, cessano tutte le
procure che eventualmente fossero state rilasciate dalla so-
cietà incorporata "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL
GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA".
10) Il signor ARRIGHI LEONARDO, in qualità di legale rappre-
sentante della società "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CA-
STEL GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA", ed in esecuzione e
conferma della richiamata delibera dell'assemblea dei soci,
autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva
forma la società incorporante a compiere in ogni tempo, e
senza uopo di alcun intervento della detta "BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA", qua-
lunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo
scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale
piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività
patrimoniale della società incorporata e sub-ingredita di
pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ul-
tima a norma del precedente punto "2)" e dell'art. 2504 bis
del codice civile.
11) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti,
sono a carico della società incorporante, precisandosi dai
comparenti, ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente
atto, che capitale e riserve della società incorporata ammon-
tano a complessivi euro 51.529.460,00 (cinquantunomilionicin-
quecentoventinovemilaquattrocentosessanta virgola zero zero).
12) Dichiarano i comparenti che nel patrimonio della società
incorporata "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO
- SOCIETA' COOPERATIVA" sono compresi i seguenti beni mobili
registrati:
- AUDI A6, telaio n. WAUZZZ4F45N049144, targa CV764XV, cilin-
drata 2967, KW 165,00;
- FIAT DOBLO', telaio n. ZFA22300005399380, targa DA578MX,
cilindrata 1248, KW 62,00;
- WOLKSWAGEN    PASSAT, telaio n. WVWZZZ3CZ7E081906,     targa
DH396TW, cilindrata 1968, KW 103,00;
- FIAT CROMA, telaio n. ZFA19400002076395, targa DH653KB, ci-
lindrata 1910, KW 110,00;
- FIAT CROMA, telaio n. ZFA19400002092701, targa DM013MK, ci-
lindrata 1910, KW 110,00;
- FIAT 500, telaio n. ZFA31200000122662, targa DM839MB, ci-
lindrata 1242, KW 51,00;
- FIAT 500, telaio n. ZFA31200000106014, targa DP335TX, ci-
lindrata 1242, KW 51,00;
- VOLVO XC60, telaio n. YV1DZ694692026615, targa DV890RD, ci-
lindrata 2400, KW 120,00;
- VOLVO V60, telaio n. YV1FW5250B1031637, targa EJ099PR, ci-
lindrata 1984, KW 120,00;
- FIAT PANDA, telaio n. ZFA16900004067888, targa EL353FG, ci-
lindrata 1242, KW 51,00;
- FIAT PUNTO, telaio n. ZFA19900000836387, targa EL356FG, ci-
lindrata 1242, KW 51,00;
- FIAT PUNTO, telaio n. ZFA19900001831401, targa EL360FG, ci-
lindrata 1242, KW 51,00;
- VOLVO V40, telaio n. YV1MV5151D2003437, targa EN626RV, ci-
lindrata 1984, KW 110,00;
- FIAT PANDA, telaio n. ZFA31200003371504, targa EW272SC, ci-
lindrata 1248, KW 55,00;
- FIAT PANDA, telaio n. ZFA31200003337560, targa EW706PD, ci-
lindrata 1248, KW 55,00.
13) Dichiarano i comparenti che nel patrimonio della società
incorporata "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO
- SOCIETA' COOPERATIVA" sono compresi i seguenti beni immobi-
li:
a) in Comune di Castel Goffredo (MN), le unità immobiliari
distinte nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 22 (ventidue) - mappale 857 (ottocentocinquantasette)
- VIA GIOTTO n. 16 piano: T - cat. D/8 - Rendita euro
4.594,00;
foglio 22 (ventidue) - mappale 674 (seicentosettantaquattro)
- VIA GIOTTO n. 5 piano: T-1 - cat. A/10 - cl. 3 - vani 29 -
Rendita euro 5.167,15;
foglio 22 (ventidue) - mappale 664 (seicentosessantaquattro)
- subalterno 1 (uno) - VIA DA DENOMINARE n. CM piano: T -
cat. A/7 - cl. 2 - vani 3 - Rendita euro 151,84;
foglio 22 (ventidue) - mappale 664 (seicentosessantaquattro)
- subalterno 2 (due) - VIA DA DENOMINARE n. CM piano: T -
cat. A/7 - cl. 2 - vani 4 - Rendita euro 202,45;
foglio 22 (ventidue) - mappale 664 (seicentosessantaquattro)
- subalterno 3 (tre) - VIA DA DENOMINARE n. CM piano: T1 -
cat. A/7 - cl. 3 - vani 7,5 - Rendita euro 445,44;
foglio 22 (ventidue) - mappale 675 (seicentosettantacinque) -
subalterno 301 (trecentouno) - VIA GIOTTO     N.    2   PIANO:
T-1-2 - cat. D/5 - Rendita euro 40.547,03;
b) in Comune di Castel Goffredo (MN), terreno distinto nel
Catasto Terreni di detto Comune come segue:
foglio 22 (ventidue) - mappale 672 (seicentosettantadue) -
SEMINATIVO - cl. 2 - ha 00.06.60 - R.D. euro 6,48 - R.A. euro
5,45.
14) Dichiarano i comparenti che nel patrimonio della società
incorporante, che a seguito della presente fusione assumerà
la nuova denominazione "Credito Padano Banca di Credito Coo-
perativo - Società cooperativa", sono compresi i seguenti be-
ni mobili registrati:
- FIAT AUTO SPA SCUDO, telaio n. ZFA22000012988775, targa
CA009VP, portata KG 740;
- FIAT AUTO SPA PUNTO, telaio n. ZFA18800004644287, targa
CD534YW, KW 59,00;
- FIAT AUTO SPA PUNTO, telaio n. ZFA18800004639198, targa
CD535YW, KW 59,00;
- FIAT AUTO SPA PUNTO, telaio n. ZFA18800002482985, targa
CG499XB, KW 51,00;
- FIAT AUTO SPA 169AXC1A 03, telaio n. ZFA16900000230197,
targa CR779TR, KW 51,00;
- BMW, telaio n. WBAVC11050VE20065, targa DL095NC, KW 90,00;
- ADAM OPEL, telaio n. W0L0SDL6894324687, targa DZ557YP, KW
55,00;
- ADAM OPEL, telaio n. W0L0XCF06A4209204, targa EA247SX, KW
55,00, portata KG 460;
- AUDI B8, telaio n. WAUZZZ8K7AA144161, targa EA193SV, KW
105,00.
15) Dichiarano i comparenti che nel patrimonio della società
incorporante, che a seguito della presente fusione assumerà
la nuova denominazione "Credito Padano Banca di Credito Coo-
perativo - Società cooperativa", sono compresi i seguenti be-
ni immobili:
a) in Comune di Soresina (CR), unità immobiliare distinta nel
Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 20 (venti) - mappale 906 (novecentosei) - subalterno
503 (cinquecentotré) - PIAZZA ITALIA n. CM piano: S1-T-1 -
cat. D/5 - Rendita euro 6.540,00;
b) in Comune di Bordolano (CR), unità immobiliari distinte
nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 4 (quattro) - mappale 207 (duecentosette) - subalterno
3 (tre) - VIA MAGGIORE n. 13 piano: T-1-2 - cat. A/10 - cl. 2
- vani 28,5 - Rendita euro 5.298,85;
foglio 4 (quattro) - mappale 445 (quattrocentoquarantacinque)
- VIA AL PONTE piano: T - cat. D/1 - Rendita euro 57,95;
c) in Comune di Casalbuttano ed Uniti (CR), unità immobiliari
distinte nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 12 (dodici) - mappale 66 (sessantasei) - subalterno
501 (cinquecentouno), graffato con il mappale 67 (sessanta-
sette) subalterno 501 e con il mappale 68 (sessantotto) su-
balterno 501 (cinquecentouno) - PIAZZA LIBERTA' n. 28 piano:
T-1-2-3 - cat. D/5 - Rendita euro 5.226,00;
foglio 12 (dodici) - mappale 888 (ottocentottantotto) - VIA
ROMA n. CM piano: T - cat. C/6 - cl. 1 - mq. 13 - Rendita
euro 20,14;
d) in Comune di Casalmorano (CR), unità immobiliari distinte
nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 5 (cinque) - mappale B, graffato con il mappale 144
(centoquarantaquattro) subalterno 3 (tre), con il mappale 145
(centoquarantacinque), con il mappale 150 (centocinquanta) e
con il mappale 695 (seicentonovantacinque) - VIA PREJER n. 10
piano: S1-T-1-2 - cat. D/5 - rendita euro 12.293,74;
foglio 5 (cinque) - mappale 684 (seicentottantaquattro) - VIA
PREJER n. 10 piano: T - area urbana;
d.1) in Comune di Casalmorano (CR), proprietà superficiaria
dell'unità immobiliare distinta nel Catasto Fabbricati di
detto Comune come segue:
foglio 5 (cinque) - mappale 685 (seicentottantacinque) - VIA
PREJER n. 12 piano: S1 - cat. D/5 - Rendita euro 5.044,75;
e) in Comune di Castelleone (CR), unità immobiliare distinta
nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 23 (ventitré) - mappale 164 (centosessantaquattro) -
subalterno 501 (cinquecentouno) - PIAZZA VITTORIA n. 3 piano:
S1-T - cat. D/5 - Rendita euro 3.501,58;
f) in Comune di Cremona , unità immobiliari distinte nel Cata-
sto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 42 (quarantadue) - mappale 164 (centosessantaquattro)
- subalterno 501 (cinquecentouno) - VIA DANTE ALIGHIERI n. CM
piano: T - z.c. 2 - cat. E/4 - Rendita euro 600,00;
foglio 42 (quarantadue) - mappale 164 (centosessantaquattro)
- subalterno 502 (cinquecentodue) graffato con il foglio 81
(ottantuno) mappale 191 (centonovantuno) subalterno 501 (cin-
quecentouno) - VIA DANTE ALIGHIERI n. CM piano: S1-T-1-2 -
z.c. 2 - cat. D/5 - Rendita euro 56.122,00;
g) in Comune di Pizzighettone (CR), unità immobiliari distin-
te nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 23 (ventitré) - mappale 174 (centosettantaquattro) -
subalterno 19 (diciannove) - VIA SANT'ARCHELAO piano: T -
cat. D/5 - Rendita euro 1.270,48;
foglio 23 (ventitré) - mappale 174 (centosettantaquattro) -
subalterno 503 (cinquecentotré) graffato con il mappale 411
(quattrocentoundici) - VIA SANT'ARCHELAO piano: S1-T - cat.
D/5 - Rendita euro 1.953,00;
h) in Comune di Quinzano d'Oglio (BS), unità immobiliari di-
stinte nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 29 (ventinove) - mappale 1132 (millecentotrentadue) -
subalterno 507 (cinquecentosette) - VIA PADOVANI GIULIO n. 13
piano: S1-T - cat. D/5 - Rendita euro 4.586,14;
sezione urbana NCT - foglio 12 (dodici) - mappale 632 (sei-
centotrentadue) subalterno 509 (cinquecentonove) - VIA PADO-
VANI GIULIO n. 11 piano: T - cat. C/6 - cl. 1 - mq. 33 - Ren-
dita euro 32,38;
i) in Comune di Busseto (PR), unità immobiliari distinte nel
Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 24 (ventiquattro) - mappale 21 (ventuno) - subalterno
1 (uno) - FRAZIONE SAMBOSETO n. 11 piano: T - cat. D/10 -
Rendita euro 9.838,00;
foglio 24 (ventiquattro) - mappale 21 (ventuno) - subalterno
2 (due) - FRAZIONE SAMBOSETO n. 11 piano: T-1-2 - cat. A/3 -
cl. 1 - vani 9 - Rendita euro 557,77;
foglio 24 (ventiquattro) - mappale 21 (ventuno) - subalterno
3 (tre) - FRAZIONE SAMBOSETO n. 11 piano: T-1-2 - cat. A/3 -
cl. 1 - vani 4,5 - Rendita euro 278,89;
l) in Comune di Busseto (PR), terreni distinti nel Catasto
Terreni di detto Comune come segue:
foglio 24 (ventiquattro) - mappale 1 (uno) - PRATO - cl. U -
ha 00.19.30 - R.D. euro 7,48 - R.A. euro 5,48;
foglio 24 (ventiquattro) - mappale 5 (cinque) - SEMINATIVO -
cl. 4 - ha 00.27.40 - R.D. euro 13,44 - R.A. euro 22,64;
foglio 24 (ventiquattro) - mappale 19 (diciannove) - porz. AA
- PRATO - ha 26.66.40 - R.D. euro 1.004,41 - R.A. euro 757,39;
foglio 24 (ventiquattro) - mappale 19 (diciannove) - porz. AB
- SEMIN IRRIG - cl. 3 - ha 03.13.90 - R.D. euro 228,60 - R.A.
euro 275,60;
m) in Comune di Noceto (PR), unità immobiliari distinte nel
Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 46 (quarantasei) - mappale 163 (centosessantatré) -
subalterno 1 (uno) - VIA COSTA n. 21 piano: PT-1 - cat. A/2 -
cl. 1 - vani 9 - Rendita euro 697,22;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 264 (duecentosessantaquat-
tro) graffato con il mappale 265 (duecentosessantacinque),
con il mappale 266 (duecentosessantasei), con il mappale 267
(duecentosessantasette), con il mappale 268 (duecentosessan-
totto) e con il mappale 269 (duecentosessantanove) - VIA CO-
STA FERRARI n. 35 piano: T - cat. D/10 - Rendita euro
14.740,00;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 270 (duecentosettanta) -
VIA COSTA FERRARI n. 35 piano: T-1-2 - cat. A/3 - cl. 1 - va-
ni 6,5 - Rendita euro 436,41;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 289 (duecentottantanove) -
VIA COSTA FERRARI piano: T - area urbana - mq. 50;
n) in Comune di Noceto (PR), terreni distinti nel Catasto
Terreni di detto Comune come segue:
foglio 46 (quarantasei) - mappale 46 (quarantasei) - SEMIN
ARBOR - cl. 3 - ha 00.95.00 - R.D. euro 56,42 - R.A. euro
78,50;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 142 (centoquarantadue) -
SEMINATIVO - cl. 3 - ha 01.12.50 - R.D. euro 63,91 - R.A. eu-
ro 92,96;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 158 (centocinquantotto) -
SEMINATIVO - cl. 3 - ha 00.07.80 - R.D. euro 4,43 - R.A. euro
6,45;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 160 (centosessanta) - SEMI-
NATIVO - cl. 3 - ha 00.77.70 - R.D. euro 44,14 - R.A. euro
64,21;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 161 (centosessantuno) - SE-
MIN ARBOR - cl. 3 - ha 04.03.90 - R.D. euro 239,89 - R.A. eu-
ro 333,76;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 164 (centosessantaquattro)
- SEMINATIVO - cl. 3 - ha 00.17.50 - R.D. euro 9,94 - R.A.
euro 14,46;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 172 (centosettantadue) -
SEMINATIVO - cl. 3 - ha 00.19.00 - R.D. euro 10,79 - R.A. eu-
ro 15,70;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 181 (centottantuno) - SEMIN
ARBOR - cl. 4 - ha 01.25.80 - R.D. euro 51,98 - R.A. euro
87,71;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 182 (centottantadue) - SE-
MIN ARBOR - cl. 4 - ha 01.34.20 - R.D. euro 55,45 - R.A. euro
93,57;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 197 (centonovantasette) -
SEMIN ARBOR - cl. 3 - ha 00.41.80 - R.D. euro 24,83 - R.A.
euro 34,54;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 200 (duecento) - VIGNETO -
cl. 2 - ha 00.09.40 - R.D. euro 7,77 - R.A. euro 6,31;
foglio 68 (sessantotto) - mappale 34 (trentaquattro) - SEMIN
ARBOR - cl. 4 - ha 01.16.80 - R.D. euro 48,26 - R.A. euro
81,43;
foglio 68 (sessantotto) - mappale 35 (trentacinque) - SEMIN
ARBOR - cl. 3 - ha 01.34.50 - R.D. euro 79,88 - R.A. euro
111,14;
foglio 68 (sessantotto) - mappale 58 (cinquantotto) - SEMINA-
TIVO - cl. 4 - ha 00.60.20 - R.D. euro 21,76 - R.A. euro
41,97;
foglio 68 (sessantotto) - mappale 59 (cinquantanove) - SEMI-
NATIVO - cl. 4 - ha 00.20.60 - R.D. euro 7,45 - R.A. euro
14,36;
foglio 68 (sessantotto) - mappale 60 (sessanta) - PORZ AA -
PRATO - ha 00.18.00 - R.D. euro 6,04 - R.A. euro 4,65;
foglio 68 (sessantotto) - mappale 60 (sessanta) - PORZ AB -
BOSCO CEDUO - cl. 2 - ha 00.21.00 - R.D. euro 2,71 - R.A. eu-
ro 0,76;
foglio 68 (sessantotto) - mappale 61 (sessantuno) - SEMINATI-
VO - cl. 4 - ha 00.13.90 - R.D. euro 5,03 - R.A. euro 9,69;
foglio 68 (sessantotto) - mappale 62 (sessantadue) - SEMINA-
TIVO - cl. 4 - ha 00.15.00 - R.D. euro 5,42 - R.A. euro 10,46;
foglio 46 (quarantasei) - mappale 288 (duecentottantotto) -
SEMIN ARBOR - cl. 3 - ha 00.05.90 - R.D. euro 3,50 - R.A. eu-
ro 4,88;
o) in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), unità immobiliari
distinte nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 3 (tre) - mappale 81 (ottantuno) graffato con il map-
pale 82 (ottantadue) e con il mappale 83 (ottantatré) - LOCA-
LITA' SAN NICOMEDE n. 28/A piano: S1-T - cat. D/1 - Rendita
euro 9.092,00;
foglio 3 (tre) - mappale 91 (novantuno) - subalterno 1 (uno)
- LOCALITA' SAN NICOMEDE n. 24/B piano: T - cat. C/6 - cl. 2
- mq. 34 - Rendita euro 103,60;
foglio 3 (tre) - mappale 91 (novantuno) - subalterno 2 (due)
- LOCALITA' SAN NICOMEDE n. 24/B piano: T-1 - cat. A/3 - cl.
2 - vani 6 - Rendita euro 526,79.
Il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e
in parte da me Notaio, è stato da me Notaio letto ai compa-
renti che lo hanno approvato, omessa la lettura dell'allegato
per espressa volontà dei comparenti medesimi.
Occupa dodici intere facciate e parte della tredicesima di
quattro fogli di carta e viene sottoscritto alle ore quindici
e minuti trentasei.
FIRMATO: Antonio Davo'
         Arrighi Leonardo
         Daniele Manera, Notaio (sigillo).
ALLEGATO "A" AL N. 33.819/13.447 DI REPERTORIO
                             STATUTO
                             TITOLO I
      COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO –
 PRINCIPI ISPIRATORI - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA
                              Art. 1
               Denominazione. Scopo mutualistico
     E' costituita una società cooperativa per azioni denomi-
nata "Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - Società
cooperativa" denominata anche "Credito Padano - società coo-
perativa".
     Il Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - Società
cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente.
                              Art. 2
                       Principi ispiratori
     Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira
ai principi cooperativi della mutualità senza fini di specu-
lazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei ser-
vizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo
sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio ed
alla previdenza nonchè la coesione sociale e la crescita re-
sponsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
     La Società si distingue per il proprio orientamento so-
ciale e per la scelta di costruire il bene comune. E’ altresì
impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del
Credito Cooperativo ed a rendere effettivi forme adeguate di
democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico
tra i soci, nonchè la partecipazione degli stessi alla vita
sociale.
                              Art. 3
                 Sede e Competenza territoriale
     La Società ha sede legale e direzione generale nel Comu-
ne di Cremona e sede secondaria nonchè sede distaccata nel
Comune di Castel Goffredo (MN).
     La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni
di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei
Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonchè dei Comu-
ni ad essi limitrofi.
     La Società ha altresì competenza nel Comune di Ticengo
(CR) e competenza e sede distaccata nel Comune di Mantova.
     La zona di competenza territoriale della società è sud-
divisa nell'ambito territoriale est, nel'ambito territoriale
ovest; l'ambito territoriale ovest comprende l'"Area storica
della Provincia cremonese". Il Comune di Castel Goffredo è
ricompreso nell'ambito territoriale est. Il Regolamento di
cui all'art. 28 definisce i criteri per attribuire ai soci
della Società a uno dei menzionati ambiti territoriali.
                              Art. 4
Adesione alle Federazioni
     La Società aderisce alla Federazione Lombarda delle Ban-
che di Credito Cooperativo e per il tramite di questa alla
Federazione Nazionale ed alla organizzazione nazionale delle
cooperative alla quale questa, a sua volta aderisce.
     La Società si avvale preferenzialmente dei servizi ban-
cari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla ca-
tegoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della con-
correnza.
                             Art. 5
                             Durata
     La durata della Società è fissata al 2050 e potrà essere
prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straor-
dinaria.
                           TITOLO II
                              SOCI
                             Art. 6
                     Ammissibilità a socio
     Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giu-
ridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite che
risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa
nella zona di competenza territoriale della Società. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'u-
bicazione della sede legale, della direzione, degli stabili-
menti o di altre unità operative.
     E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione
che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma pre-
cedente.
     I soci diversi dalle persone fisiche devono designare
per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministrato-
ri, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a
detta designazione è inopponibile alla Società, finchè non
sia stata ad essa formalmente comunicata.
     I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai
sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali
spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in
tale veste, alle cariche sociali.
                             Art. 7
        Limitazioni all’acquisto della qualità di socio
     Non possono far parte della Società i soggetti che:
a)   siano interdetti, inabilitati, falliti nonchè coloro che
siano assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazio-
ne straordinaria od a liquidazione coatta amministrativa;
b)   non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi
del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
c)   svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione,
attività in concorrenza con la Società;
d)    siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, i-
nadempienti verso la Società o abbiano costretto quest’ultima
ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi
assunte nei suoi confronti.
                             Art. 8
                Procedura di ammissione a socio
     Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presen-
tare al consiglio di amministrazione una domanda scritta con-
tenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscri-
zione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai
sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via
generale.
     Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta
di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ri-
cevimento e dispone la comunicazione della deliberazione
all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla co-
municazione della delibera, il consiglio provvede immediata-
mente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il ver-
samento integrale dell’importo delle azioni sottoscritte e
dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessan-
ta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avve-
nuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazio-
ne della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale
si acquista la qualità di socio.
     Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale
complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.
     Gli amministratori nella relazione al bilancio illustra-
no le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all’ammissione di nuovi soci.
                             Art. 9
                   Diritti e doveri dei soci
     I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono
stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, eser-
citano i diritti sociali e patrimoniali e:
 a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di vo-
to, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
 b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a par-
tire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità
di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quel-
lo successivo al pagamento delle azioni stesse;
 c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi of-
ferti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fis-
sati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
     I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno
in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed
imputati alla riserva legale.
     I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i rego-
lamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collabo-
rare al buon andamento della Società, operando in modo signi-
ficativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo
gli interessi sociali.
                            Art. 10
                    Domiciliazione dei soci
I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società
e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si riten-
gono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.
                             Art. 11
                 Perdita della qualità di socio
     La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e
con l'esclusione.
                             Art. 12
                         Morte del socio
     In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbia-
no richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso
del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra
di essi designato, o detto trasferimento non sia stato appro-
vato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà
al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.
     In pendenza del termine di cui al comma precedente, i
coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tut-
tavia, in tale qualità, non può partecipare all’assemblea e
non è eleggibile alle cariche sociali.
                             Art. 13
                        Recesso del socio
          Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il
socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia
concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusio-
ne con banche di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del Te-
sto Unico Bancario, nonchè nell'ipotesi in cui siano venuti
meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere
parziale.
          La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto
con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministra-
zione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevi-
mento e comunicarne gli esiti al socio.
          Il socio può altresì richiedere, con le formalità di
cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che
nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia au-
torizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad
altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle delibe-
razioni aventi ad oggetto la proroga della durata della so-
cietà.
          Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di
amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto
della situazione economica e patrimoniale della Società, deve
deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della rela-
tiva richiesta.
          Il recesso produce effetto dal momento della comuni-
cazione al socio del provvedimento di accoglimento della ri-
chiesta.
          Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso
ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comu-
nicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura
dell’esercizio successivo.
         Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può
essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque
effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue ob-
bligazioni verso la Società.
                            Art. 14
                     Esclusione del socio
         Il consiglio di amministrazione, previo accertamento
delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione dei so-
ci:
- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonchè
quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle
lett. a) e b) dell'art. 7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado,
sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di
responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sin-
daci o di direttori.
         Il consiglio di amministrazione, con deliberazione
presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì esclude-
re dalla Società il socio che:
a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o
svolga attività in concorrenza con la stessa;
b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la So-
cietà ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle ob-
bligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari;
d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consi-
glio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per
l’attività della Società, omettendo di operare in modo signi-
ficativo con essa.
         Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'e-
sclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazio-
ne economica e patrimoniale della società.
         Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio
con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il
socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comu-
nicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente
esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impu-
gnato.
         Contro l’esclusione il socio può proporre opposizio-
ne al tribunale.
                            Art. 15
              Liquidazione della quota del socio
     Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio
defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nomina-
le delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sotto-
scrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura
di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e
da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è
sciolto limitatamente al socio.
Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta
giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo
importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un
conto infruttifero.
     Fermo restando l'autorizzazione della Banca d'Italia per
la riduzione dei fondi propri della banca, il Consiglio di
amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo (se isti-
tuito) e sentito il Collegio sindacale, ha la facoltà di li-
mitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tem-
po, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capi-
tale del socio uscente per recesso, anche in caso di trasfor-
mazione, esclusione o morte, anche in deroga a disposizioni
del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto
previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.
Il Consiglio di amministrazione assume le proprie determina-
zioni sull'estensione del rinvio e sulla misura delle limita-
zioni del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di
capitale tenendo conto della situazione prudenziale della
banca. In particolare, ai fini della decisione il Consiglio
valuta:
- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di
solvibilità della banca;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale
di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti
patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimo-
niali richiesti dall'Autorità di vigilanza (secondo pilastro)
nonchè al requisito combinato di riserva di capitale, come
previsti dalla disciplina prudenziale.
     Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comun-
que vietata la distribuzione di riserve.
      Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in
cui divengono esigibili restano devolute alla società ed im-
putate alla riserva legale.
                            TITOLO III
                 OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITÀ
                            Art. 16
                        Oggetto sociale
     La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e
l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può com-
piere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le
operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti,
nonchè ogni altra operazione strumentale o comunque connessa
al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle di-
sposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. La Società
svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non
soci.
     La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti
finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.
     La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere
l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto
terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in
caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in ca-
so di vendita.
     Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di
contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società
non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria po-
sizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati
dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla
clientela contratti a termine, su titoli e valute, ed altri
prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi de-
rivanti da altre operazioni.
     In ogni caso la Società non potrà remunerare gli stru-
menti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misu-
ra superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi.
     La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti de-
terminati dall'Autorità di Vigilanza.
                             Art. 17
       Operatività nella zona di competenza territoriale
     La Società assume, nell'ambito della zona di competenza
territoriale, attività di rischio prevalentemente nei con-
fronti dei propri soci.
     La previsione di cui al comma precedente è rispettata
quando più del 50% (cinquanta per cento) delle attività di
rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio,
secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.
     Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata
da un socio della Società sono considerate attività di ri-
schio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia
personale, esplicita e incondizionata.
     Le attività di rischio non destinate ai soci sono assun-
te nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o
operanti nella zona di competenza territoriale.
                             Art. 18
    Operatività fuori della zona di competenza territoriale
     Una quota non superiore al 5% (cinque per cento) del to-
tale delle attività di rischio potrà essere assunta al di
fuori della zona di competenza territoriale.
     Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non
rientrano nel limite della competenza territoriale le atti-
vità di rischio nei confronti di altre banche e le attività
prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità
di Vigilanza.
                            TITOLO IV
             PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE – AZIONI
                             Art. 19
                           Patrimonio
     Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale;
c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o spe-
cifica alimentata da utili netti.
                              Art. 20
                         Capitale sociale
     Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azio-
ni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimi-
tatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore
ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ad
euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Detto valore può
variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi
della lettera c) del successivo articolo 50. Il consiglio di
amministrazione provvede a depositare presso il Registro del-
le imprese la delibera assembleare che destina gli utili di
esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misu-
ra aggiornata del valore nominale delle azioni.
                              Art. 21
              Azioni e trasferimento delle medesime
     Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono
consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a
non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministra-
zione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione
dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui al-
l'art. 8.
      In caso di cessione di azioni fra soci, le parti con-
traenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con let-
tera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e
chiedere le relative variazioni del libro dei soci.
     Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vinco-
li di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del
consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare antici-
pazioni sulle stesse.
       La Società non emette i titoli azionari e la qualità di
socio risulta dall’iscrizione nel libro dei soci.
                              Art. 22
                           Sovrapprezzo
     L’assemblea può determinare annualmente, su proposta del
consiglio di amministrazione, l’importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni a-
zione sottoscritta dai nuovi soci.
     Il sovrapprezzo è imputato all’apposita riserva, che non
potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.
                             TITOLO V
                          ORGANI SOCIALI
                              Art. 23
                          Organi sociali
     Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo
le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali
sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b)   ilConsiglio di Amministrazione;
c)   ilComitato Esecutivo;
d)   ilCollegio Sindacale;
e)   ilCollegio dei Probiviri.
                             TITOLO VI
                        ASSEMBLEA DEI SOCI
                              Art. 24
                   Convocazione dell'assemblea
     L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'uni-
versalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci
ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
     L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di ammi-
nistrazione presso la sede della Società o in altro luogo in-
dicato, purchè in territorio italiano, mediante avviso di
convocazione   contenente   l'indicazione  degli argomenti da
trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da
pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na.
     In alternativa alla pubblicazione dell’avviso di convo-
cazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di am-
ministrazione può disporre l’invio ai soci dell’avviso di
convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell’av-
venuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’assemblea.
     Il consiglio di amministrazione può comunque disporre
che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede so-
ciale e nelle sedi distaccate della Società o inviato o reca-
pitato ai soci.
     L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione
con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello
fissato per la prima convocazione.
     Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare
l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richie-
sta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei
soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci ri-
chiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al
terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trat-
tarsi.
                              Art. 25
            Intervento e rappresentanza in assemblea
     Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di vo-
to i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta gior-
ni.
     Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle a-
zioni a lui intestate.
     Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona
fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rap-
presentante e nella quale la firma del delegante sia autenti-
cata dal presidente della Società o da un notaio. La firma
dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri
o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati
dal consiglio di amministrazione.
     Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di
assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di as-
semblea straordinaria.
     All'assemblea può intervenire e prendere la parola, sen-
za diritto di voto, un rappresentante della Federazione loca-
le cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federa-
zione Nazionale (Federcasse). All'assemblea potranno anche
intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rap-
presentanti dei Fondi di Garanzia cui la società aderisce,
nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei
Fondi medesimi.
                            Art. 26
                   Presidenza dell'assemblea
     L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presiedu-
ta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso
di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi
dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un
consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza
anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.
     Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'as-
semblea e, in particolare, per l'accertamento della regola-
rità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a parteci-
pare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolar-
mente costituita ed in un numero valido per deliberare; per
dirigere e regolare la discussione nonchè per accertare i ri-
sultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il
presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche
non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in re-
lazione alla materia oggetto della trattazione.
     L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i
soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio,
salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il
presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segre-
tario è assunta da un notaio.
                            Art. 27
                  Costituzione dell'assemblea
     L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è vali-
damente costituita in prima convocazione con l'intervento in
proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci a-
venti diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'in-
tervento di almeno un decimo dei soci, se straordinaria.
                            Art. 28
                    Maggioranze assembleari
     L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che
in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti e-
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