Il trattamento dei crediti tributari e contributivi alla luce della Legge 27 Novembre 2020 n.159: alcuni spunti di riflessione1

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Il trattamento dei crediti tributari e contributivi alla luce della
  Legge 27 Novembre 2020 n.159: alcuni spunti di riflessione1
                                       Vincenzo Stuppia - Claudio Corsetti

                                                                 modifiche ai citati istituti nel tessuto della
Premessa                                                         vigente e “rodata” Legge fallimentare così da
                                                                 scongiurare che nelle more di un momento
La legge 27 Novembre 2020 n.159 - che ha                         economicamente eccezionale le imprese e le
convertito con modificazioni il d.l. 7 Ottobre                   amministrazioni si trovino a doversi
2020 n.125 - prevede attraverso il comma 1-bis                   confrontare con una materia radicalmente
dell’art. 3 sostanziosi interventi nella materia                 innovata.
del concordato preventivo e degli accordi di                     Più nello specifico i menzionati interventi sono
ristrutturazione. Sul punto il legislatore ha di                 riassumibili come segue:
fatto riformato gli artt. 180, 182-bis e 182-ter           -     ad ambedue gli artt. 180 e 182-bis della Legge
del R.D. 267/1942 (la c.d. ‘Legge
                                                                 fallimentare è stato aggiunto un periodo al
Fallimentare’), anticipando alcune disposizioni
                                                                 quarto comma, ove si stabilisce che il tribunale
contenute nel Codice della crisi di impresa e
                                                                 omologhi rispettivamente il concordato
dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) altrimenti
                                                                 preventivo o l’accordo di ristrutturazione anche
destinate ad entrare in vigore dal 1° Settembre
                                                                 in mancanza dell’adesione da parte
2021.
                                                                 dell’amministrazione finanziaria o degli enti
La ragioni sottese tanto all’introduzione
                                                                 gestori di forme di previdenza o assistenza
anticipata di siffatte previsioni, quanto alla
                                                                 obbligatorie, nel caso in cui l’adesione sia
procrastinazione della vigenza del Codice della
                                                                 decisiva ai fini del conseguimento delle
crisi d’impresa e dell’insolvenza, risiedono
                                                                 maggioranze di cui all’art. 177 per il
soprattutto nella situazione di crisi economica
                                                                 concordato o della percentuale del 60% dei
determinata dall’emergenza epidemiologica da
                                                                 crediti per l’accordo di ristrutturazione. In
Covid-19.
                                                                 entrambi i casi è altresì richiesto che l’accordo
Difatti, da un lato si è ritenuto di implementare
                                                                 o la soluzione concordataria siano più
gli strumenti del concordato preventivo e degli
                                                                 convenienti per l’amministrazione rispetto
accordi di ristrutturazione, elaborati al fine di
                                                                 all’alternativa liquidatoria sulla base delle
consentire all’imprenditore commerciale il
                                                                 risultanze della relazione del professionista
superamento dello stato di crisi o di insolvenza
                                                                 indipendente e designato dal debitore, prevista
attraverso la continuità aziendale ed evitando la
                                                                 dall’art. 161 comma 3 e dall’art. 182-bis
liquidazione giudiziale; dall’altro lato, invero,
                                                                 comma 1.
si è optato per il temporaneo innesto delle
                                                                 - All’art. 182-ter comma 5 della Legge

1 Agli Autori corre il dovere di esprimere i più vivi ringraziamenti al Prof. Guglielmo Fransoni e al Dott. Matteo Golisano

per aver costituito un prezioso stimolo alle presenti riflessioni.

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fallimentare, il secondo periodo è stato                            bis della L.159/2020 incidono tanto sulla
sostituito, prevedendo che la attestazione del                      qualificazione del rapporto tra contribuente-
professionista che accompagna la proposta di                        debitore      ed     amministrazione,       quanto
transazione fiscale - rectius di ‘trattamento dei                   sull’inquadramento del potere che si pone alla
crediti fiscali e contributivi’ - abbia ad oggetto                  base dell’azione di quest’ultima nell’ambito
anche la convenienza del trattamento proposto                       della transazione fiscale.
rispetto alla liquidazione giudiziale e che tale                    Le risultanze interpretative così conseguite,
specifico punto costituisca oggetto di specifica                    inoltre, non si rivelano fini a se stesse, ma sono
valutazione da parte del tribunale.                                 a loro volta foriere di conseguenze pratiche e
Come risulta evidente già ad un sommario                            contribuiscono alla precisazione di concetti
sguardo alla novella legislativa, quanto                            assiomaticamente aperti cui il legislatore ha
introdotto, nell’ottica del privilegiare, ove                       dovuto necessariamente fare ricorso nella
possibile, che l’imprenditore superi lo stato di                    redazione delle novelle elaborate. A livello
crisi\insolvenza attraverso la continuità                           sistematico si possono adombrare i caratteri di
aziendale, si traduce all’atto pratico nella                        un rapporto dialettico e triadico tra norma e
possibilità di ottenere l’omologazione del                          interpretazione, in cui dalla reciproca inferenza
concordato preventivo o dell’accordo di                             si determinano sostanziali conseguenze nella
ristrutturazione da parte del tribunale,                            prassi e nell’assetto dei poteri tra
nell’ipotesi in cui manchi l’adesione decisiva2                     amministrazione e contribuente sul punto.
da parte dell’amministrazione ed il piano                           Pertanto, l’analisi che segue si propone di
proposto sia più vantaggioso rispetto alla                          fornire alcuni spunti di riflessione sull’istituto
liquidazione giudiziale.                                            della transazione fiscale, così come risultante
Come spesso accade le novità predisposte dal                        dopo l’intervento ex art. 3 comma 1-bis
legislatore determinano conseguenze che                             L.159/2020: per questioni di economia
travalicano il dato sensibile, contribuendo a                       espositiva ci si propone in questa sede di
ridefinire i contorni dell’istituto in oggetto di                   limitare     l’indagine     agli     accordi    di
modo da delineare un rapporto circolare tra                         ristrutturazione poiché, come noto, risultano
ermeneutica giuridica e prassi. In altri termini                    essere la cornice nella quale la transazione
le modificazioni introdotte dall’art. 3 comma 1                     stessa risulta, per dottrina pressoché costante3,

2 Nulla, invece, è detto riguardo al caso in cui la                 non possa escludersi che in un secondo momento - e se
mancanza di adesione non sia “decisiva”. In tali casi,              le innovazioni apportate daranno buona prova di sé - il
pertanto, è escluso un intervento del giudice ex art. 182-          legislatore potrebbe intervenire ricomprendendo
bis comma 4 (o 180-bis comma 4). La scelta del                      espressamente anche la mancanza di adesione “non
legislatore, che prevedibilmente sarà oggetto di dibattito          decisiva”.
dottrinale, è quindi orientata a legittimare l’intervento del       3 A proposito del carattere più spiccatamente contrattuale

tribunale sulla base del peso relativo del debito fiscale in        degli accordi di ristrutturazione si rimanda a: G. B.
relazione all’intero. L’obiettivo che si vuol perseguire,           NARDECCHIA, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
presumibilmente, è quello di rimediare a quelle situazioni          ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in
nelle quali il contegno o comunque l’inerzia dell’Agenzia           Il Fallimento, 2008, 705 ss.; M. ORLANDI, Piano di
risulti “ingiustificatamente” ostativo all’omologazione             risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e
dell’accordo; di contro, se si fosse prevista la possibilità        concordato preventivo, in Il Fisco, 2011, 4458 ss.; C.
per il giudice di esaminare la proposta del contribuente            TRENTINI, Accordi di ristrutturazione dei debiti:
in qualsiasi caso di mancanza di adesione, ciò sarebbe              questioni varie e in par condicio creditorum, in Il
verosimilmente risultato un appesantimento della                    Fallimento, 2012, 457 ss.; G. BUCCARELLA, I “nuovi”
procedura di omologazione: benché in via di principio

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godere della maggiore autonomia ontologica,                        tecnica e potere vincolato 5 . Gli interrogativi
non essendo ivi riducibile ad un passaggio                         riguardo la qualificazione della potestà
procedimentale o sub-procedimentale. Inoltre,                      dell’amministrazione a fronte della richiesta
ai fini delle questioni che si è deciso di                         transattiva del contribuente, nascono con
affrontare non può essere trascurata la recente                    l’introduzione nell’ordinamento della c.d.
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del                   ‘transazione sui ruoli’ ad opera dell’art. 3
29 Dicembre 2020, che contiene alcune prime                        comma 3 D.L. 138/2002, istituto che costituisce
indicazioni interpretative con le quali è                          un prodromo diretto dell’odierno trattamento
doveroso confrontarsi.                                             dei crediti fiscali e contributivi.
                                                                   La dottrina maggioritaria si era allora orientata
La      qualificazione     delle     attribuzioni                  a riconoscere una discrezionalità pura in ordine
dell’amministrazione nuovo trattamento dei                         alla funzione esercitata dall’amministrazione
crediti tributari e contributivi negli accordi di                  fiscale: in quel caso, il dato normativo altresì
ristrutturazione                                                   lacunoso si riverberava in un notevole potere
                                                                   decisionale dell’Agenzia delle entrate.
Come in parte già anticipato e come                                Difatti, tanto in virtù dei criteri aperti e non
sussumibile dalla nuova formulazione dell’art.                     ulteriormente circostanziati della “maggiore
182-bis, la previsione di un intervento del                        proficuità ed economicità” della transazione
tribunale al fine di omologare l’accordo anche                     rispetto alla liquidazione, quanto di una
in            mancanza             dell’adesione                   costruzione legislativa attributiva di una mera
dell’amministrazione, costituisce esercizio di                     facoltà      in     capo      all’amministrazione
un potere - da definirsi - e che non può a sua                     («L’Agenzia delle entrate può procedere alla
volta non avere ricadute anche sulla natura delle                  transazione dei tributi iscritti a ruolo […]»),
attribuzioni dell’amministrazione stessa.                          appariva quasi inevitabile che l’attività
Per tentare di formulare alcune ipotesi che                        dell’Agenzia si articolasse attraverso le
auspicabilmente possano chiarire i suddetti                        tradizionali due fasi di raccolta degli interessi
punti, è doveroso riallacciarsi rapidamente                        ipoteticamente coinvolti dalla transazione e di
all’elaborazione della dottrina precedente in                      ponderazione\scelta          dell’interesse    da
merito al potere di cui è titolare                                 perseguire.
l’amministrazione         nell’ambito       della                  In altre parole l’amministrazione, a fronte della
transazione fiscale sia in generale, sia negli                     richiesta di transazione da parte del
accordi di ristrutturazione4, avendo riguardo ai                   contribuente, avrebbe dovuto in primo luogo
concetti di discrezionalità pura, discrezionalità                  individuare gli interessi e le posizioni

accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2013, 227          PRESUTTI, Discrezionalità pura e discrezionalità tecnica,
ss.; G. ANDREANI, A. TUBELLI, Trattamento “speciale”               in Giur. It., 1910, IV, 10 ss.; M. S. GIANNINI, Il potere
per i crediti tributari nel concordato preventivo, in Il           discrezionale della pubblica amministrazione, Milano,
Fisco, 2017, 432 ss.                                               1939, 66 ss.; V. CERULLI IRELLI, Note in tema di
4 Analoga operazione non può farsi quanto al tribunale,            discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità,
poiché, come è evidente il cennato intervento del giudice          in Dir. Proc. Amm., IV, 1984, 463 ss.; F. G. SCOCA, La
costituisce, nella materia, una novità di carattere                discrezionalità nel pensiero del Giannini e nella dottrina
assoluto.                                                          successiva, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 2000, 1045 ss.
5 Sulla articolazione ed i caratteri delle note attribuzioni

menzionate, a titolo esemplificativo si rimanda a: E.

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                                                               3
direttamente e indirettamente coinvolte - si                        Si noti, inoltre, che tale qualifica non risultava
pensi, oltre alla comparazione con la                               essere accordata dalla dottrina in ragione di
liquidazione, ai risvolti produttivi e                              indicazioni positive da parte del Legislatore,
occupazionali dell’eventuale fallimento - e                         bensì residualmente, a causa della estrema
sulla base di un esame ponderato giungere ad                        vaghezza del dato normativo e dell’assenza di
una determinazione di carattere volitivo.                           sufficienti appigli che, di contro, potessero far
In siffatto percorso decisionale, inoltre, l’agire                  propendere per la vincolatività.
amministrativo risultava significativamente                         Ciò, tanto più che dal potere discrezionale
libero, poiché nonostante la necessaria                             deriva, in linea teorica, la presenza di un
«accertata maggiore economicità e proficuità                        correlativo       potere    dispositivo,      esito
rispetto alla attività di riscossione coattiva»                     costituzionalmente inconciliabile con il
l’amministrazione ‘poteva’ - e non ‘doveva’ -                       principio di indisponibilità dell’obbligazione
aderire alla transazione.                                           tributaria6.
Il legislatore, quindi, si limitava a prevedere che                 I rilievi supra adombrati risultano essere stati -
fosse ricompresa la ponderazione del suddetto                       almeno parzialmente - sciolti a seguito della
interesse alla transazione ovvero alla                              riforma del 2016 che, intervenendo sull’art.
liquidazione in termini di economicità e                            182-ter ha fornito quell’appiglio legislativo cui
proficuità, senza però escludere che                                si è fatto riferimento. Difatti, ad un sostanzioso
l’amministrazione potesse valutare altri fattori                    ripensamento dell’istituto - non più denominato
e senza, invero, orientarne la decisione in senso                   ‘transazione fiscale’ bensì ‘trattamento dei
positivo.                                                           crediti tributari e contributivi’ 7 - è coincisa
L’introduzione dell’art. 182-ter all’interno                        l’indicazione di alcuni criteri cardine che hanno
della Legge fallimentare - che ha coinciso con                      consentito interpretativamente di orientare,
il definitivo superamento della transazione sui                     sebbene solo in linea tendenziale, il potere
ruoli -, non ha invero comportato sensibili                         dell’Agenzia verso una maggiore vincolatività.
modificazioni sulla configurazione del potere                       Più nel particolare, ci si riferisce
dell’amministrazione, stante, nella sua prima                       all’introduzione       del    parametro      della
formulazione, l’assenza di precisi e cogenti                        convenienza, attestata da un professionista
criteri che costituissero un vincolo per                            indipendente, di quanto proposto mediante
l’Agenzia: ne è conseguita, ancora una volta,                       transizione fiscale rispetto all’alternativa
una qualificazione della potestà a questa                           liquidatoria nel concordato preventivo e a «tutte
attribuita in termini di discrezionalità pura ed il                 le alternative concretamente praticabili»
mantenimento di notevoli margini decisionali e                      nell’accordo di ristrutturazione, stante la
di ponderazione degli interessi.                                    minore fungibilità di questo con il fallimento.

6Sul quale, per economia espositiva, si rimanda a: M.               7 Il mutamento del nomen indicato in rubrica e l’assenza
GOLISANO, La nuova “transazione fiscale” dell’art. 63               di qualsivoglia riferimento al termine ‘transazione
del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: fra            fiscale’ nell’articolato, suggerisce all’interprete la
nuove difficoltà interpretative, inediti poteri sostitutivi e       necessità di ripensare l’istituto con la più ampia
definitive conferme circa la vincolatezza della funzione            autonomia concettuale possibile dalla corrispondente
esercitata, in RTDT, 3/2019, 512 ss. e ivi ulteriore                figura ex art. 1965 c.c.
bibliografia.

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Suddetto criterio, inoltre, costituisce oggetto di          accompagnata da ulteriori rilievi. Una
specifica valutazione del tribunale e, a fortiori,          indicazione può provenire dalla tecnica di
deve         ritenersi       vincolante        per          redazione della norma: si è detto che, in
l’amministrazione: per gli ordini di motivi che             precedenza, la lacunosità della formulazione
seguono, la elaborazione del parametro della                legislativa, unita all’assenza di qualsivoglia
maggior convenienza ed il suo inserimento nel               criterio, avesse orientato necessariamente la
previgente ecosistema normativo ha contribuito              dottrina a propendere per la discrezionalità
a rimodulare le attribuzioni dell’Agenzia.                  pura.
In primo luogo occorre considerare la funzione              A fronte del novellato art. 182-ter, al contrario,
della transazione fiscale alla luce della                   si assiste ad una sostanziosa precisazione
relazione illustrativa al d.lgs. 5/2006, che ne ha          dell’ambito      applicativo     dell’istituto   e
accompagnato                        l’introduzione          soprattutto alla posizione di un criterio, benché
nell’ordinamento. Da quanto ivi affermato,                  sia assente qualsivoglia indicazione che
risulta difatti che l’istituto in esame è,                  qualifichi espressamente il potere dell’Agenzia.
nell’ottica del legislatore, espressione di un              In tali casi, però, il principio di legalità
mutamento di prospettiva nell’ambito delle                  contribuisce ad orientare l’attribuzione verso la
procedure concorsuali, da essenzialmente                    vincolatività, imponendo all’amministrazione
liquidatoria a spiccatamente conservativa. Si               di attenersi alla mera attuazione del dato
legge difatti che «L!attuale disciplina si ispira           legislativo: dato un potere e indicato un
ad una finalità essenzialmente liquidatoria                 parametro, l’unico modo per configurare una
dell!impresa insolvente e ad una tutela                     discrezionalità pura sarebbe stato quello di una
accentuata dei diritti dei creditori, [...] si tratta       sua previsione espressa, che qui non si rinviene.
di una procedura che non risulta più adeguata               Questo a maggior ragione che la disponibilità
alle finalità che la evoluzione socio-economica             dell’obbligazione tributaria che ne deriverebbe,
intende realizzare nelle situazioni di insolvenza           solleverebbe le già menzionate criticità a livello
imprenditoriale: finalità ispirate ad una                   costituzionale.
maggiore sensibilità verso la conservazione                 Infine, non può sottacersi che il criterio in
                                                            parola e il carattere “conservativo” dell’istituto
delle componenti positive dell!impresa (beni
                                                            abbiano contribuito ad una riflessione anche
produttivi e livelli occupazionali).»
                                                            sulla funzione dell’Agenzia stessa, arricchendo
In considerazione di ciò, non appare peregrino
                                                            la tutela del credito tributario di nuove
interpretare ove possibile le disposizioni
                                                            sfumature di significato.
inerenti alla transazione fiscale in conformità
                                                            Difatti, a fronte della menzione legislativa del
con la funzione che l’istituto dovrebbe rivestire:
                                                            parametro della convenienza, può argomentarsi
nel caso di specie, l’integrazione del parametro
                                                            che la relazione tra Agenzia delle Entrate e
della maggior convenienza risulterebbe quindi
                                                            tutela del credito tributario non possa
vincolare l’Agenzia ad aderire alla proposta del
                                                            ulteriormente tradursi in un monolitico e
debitore, in ragione di una sorta di favor
                                                            aprioristico perseguimento dell’intero, ma
conservationis nell’ambito delle procedure
                                                            debba considerare quanto possibile il caso
concorsuali.
L’argomentazione di per sé non è però
determinante       e    necessita    di    essere

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                                                        5
concreto 8 . Ciò avviene, nel caso di crisi                     binomio           ‘concordato         preventivo’\
d’impresa o insolvenza, attraverso il necessario                ‘liquidazione’.
perseguimento di soluzioni di second best,                      Difatti         l’espressione          “alternative
poiché in tali fattispecie l’adempimento                        concretamente praticabili” - termine sul quale si
integrale è ontologicamente e materialmente                     misurava precedentemente la convenienza della
impossibile       da     conseguire.     Inoltre,               transazione        fiscale    nell’accordo       di
nell’esercizio della funzione pubblica attribuita               ristrutturazione - viene sostituito con la
all’Agenzia, non può tralasciarsi quel favor                    liquidazione giudiziale. In secondo luogo, ed è
conservationis di cui si è fatto menzione ed i                  la innovazione più consistente, si prevede che il
suoi risvolti produttivi ed occupazionali. In                   giudice del fallimento omologhi l’accordo di
considerazione di ciò, nel caso in cui sia                      ristrutturazione - così come il concordato
attestata una maggior convenienza della                         preventivo - anche in mancanza dell’adesione
transazione fiscale rispetto alla liquidazione                  dell’amministrazione, a condizione che questo
giudiziale, l’unica decisione che sia conforme                  sia determinante per il raggiungimento della
alla tutela del credito tributario e, più in                    maggioranza e che sia integrato il già esaminato
generale, alla cura del pubblico interesse,                     criterio della convenienza.
risulta essere l’adesione.                                      Siffatta previsione, ai sensi degli artt. 180
Pertanto, a differenza della sua originaria                     comma 4 e 182-bis comma 4, integra per il
formulazione, già l’art. 183-ter così come                      giudice l’esercizio di un potere sicuramente
riformato nel 2016 offriva la possibilità di                    vincolato, poiché è la stessa formulazione della
rintracciarvi una sostanziosa vincolatività per                 norma ad indicarlo chiaramente. Invero,
l’amministrazione, non essendo questa libera                    l’utilizzo dell’indicativo presente («il giudice
nella ponderazione degli interessi da tutelare.                 omologa») in luogo di locuzioni che lascino
                                                                qualsivoglia margine di apprezzamento - quali
Segue: La portata delle innovazioni della                       “può omologare” o “ha la facoltà di omologare”
L.159/2020                                                      - preclude nettamente la percorribilità di altre
                                                                strade. Conseguentemente, al ricorrere dei
Prima di qualificare più precisamente detta                     presupposti di natura tecnica - i.e. l’attestazione
attribuzione, però, occorre considerare il                      del professionista - ed in mancanza
recente intervento di cui all’art. 3 comma 1-bis                dell’adesione decisiva dell’Agenzia, il
d.l. 125/2020, inserito dalla L. 159/2020, le cui               tribunale dovrà omologare l’accordo o il
previsioni incidono sull’equilibrio e la                        concordato.
qualificazione dei poteri dell’amministrazione.                 Nel merito, occorre inoltre rilevare che, benché
Una prima notazione coinvolge il rapporto tra                   la      norma       contempli     l’omologazione
accordo di ristrutturazione e liquidazione                      dell’accordo e del concordato, deve
giudiziale, che viene posto sullo stesso piano di               considerarsi ricompresa anche l’efficacia del
alternatività precedentemente riservato al solo                 trattamento dei crediti tributari e contributivi

8 Già il Falsitta, nel contesto dell’inquadramento della        considerazione ed il riallineamento al caso concreto
previgente transazione sui ruoli, aveva considerato             risultavano esigenze determinanti.G. FALSITTA,
l’istituto come uno strumento che poteva inserirsi in un        Funzione vincolata di riscossione dell’imposta e
più ampio contesto di tutela dell’obbligazione tributaria       intransigibilità del tributo, in Riv. Dir. Trib., 2007, 1066
da parte dell’Agenzia delle Entrate, in cui la                  ss.

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                                                            6
proposto 9 . Difatti, se diversamente ci si                   Difatti, si è visto come l’agire vincolato
limitasse a sostenere che l’intervento del                    dell’amministrazione, così come del giudice del
tribunale sia solo diretto al raggiungimento                  fallimento, sia in rapporto di dipendenza con il
delle maggioranze indicate, escludendo                        verificarsi di una condizione di carattere
l’efficacia della transazione fiscale, perderebbe             tecnico, ovvero l’esito della relazione ad opera
di qualsiasi senso la verifica del criterio della             del professionista indipendente incaricato dal
convenienza, espressamente richiesta al                       debitore.
giudice.                                                      In considerazione di questo elemento può
Inoltre, dai caratteri dell’attività del giudice,             meglio precisarsi la tipologia del vincolo cui è
quando agisce in mancanza dell’adesione                       soggetta l’Agenzia: l’accertamento, di natura
dell’amministrazione, può essere mutuata la                   economico-scientifica,        costituisce     una
sostanza dell’attività dell’amministrazione                   condizione tanto essenziale quanto ‘esterna’
stessa: non avrebbe parimenti senso logico                    all’amministrazione.
richiedere     una      diversa    modalità    di             In considerazione di ciò appare doveroso un
apprezzamento            al       giudice       o             migliore inquadramento all’interno della
all’amministrazione, considerato che il primo                 categoria della c.d. ‘discrezionalità tecnica’10,
agisce in mancanza dell’adesione della                        che, a dispetto del nome, costituisce comunque
seconda.                                                      una categoria del potere vincolato.
Se così fosse, inoltre, si profilerebbe un                    Difatti, ove operi tale forma di attribuzione, il
importante vulnus in termini di parità di                     presupposto         tecnico      ed       esterno
trattamento, costituzionalmente rilevante, nella              all’amministrazione costituisce un requisito
misura in cui il contribuente vedrebbe                        che, se integrato, vincola irrimediabilmente
arbitrariamente esaminata in modo diverso la                  questa a conformarvisi.
propria proposta di transazione a seconda che                 Il quantum di vincolatività, inoltre, dipende dal
l’Agenzia si esprima o meno o che il suo voto                 grado di opinabilità della materia oggetto di
risulti determinante.                                         accertamento tecnico, in altri termini dalla
In conclusione sul punto, quindi, bisogna                     “esattezza” della scienza o della disciplina alla
considerare perfettamente speculari le modalità               quale, nel caso concreto, si deve ricorrere.
e la qualificazione dei poteri in capo                        Nella fattispecie oggetto di esame, trattandosi
all’Agenzia delle Entrate e al giudice, nel caso              di una previsione di carattere economico, basata
in cui questo agisca ex artt. 180 comma 4 o 182-              sul probabile ricavato di una liquidazione
bis comma 4. Nello specifico emerge pertanto                  giudiziale in raffronto al piano o accordo
la      natura       vincolata     del     potere             presentato dal debitore, è evidente come
dell’amministrazione: le conclusioni cui si è                 presenti un elevato grado di attendibilità.
precedentemente pervenuti, possono però                       Ciò, però, non toglie che all’Agenzia permanga
costituire la base per una ulteriore                          una certa quota di discrezionalità, ovvero una
circostanziazione.                                            funzione - limitata - di controllo sia della

9 Del medesimo parere anche: M. GOLISANO, La nuova            soggettive, in Dir. proc. amm., 2000, 212 ss.; ID., (voce)
transazione fiscale, cit., 528 ss.                            Discrezionalità tecnica, in Noviss. dig., 2010, 4 ss.
10 Sulla quale, più specificatamente anche: P. LAZZARA,

“Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridiche

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                                                          7
“affidabilità fiscale” del contribuente, sia                       Sono altresì rilevanti i precedenti fiscali del
dell’attendibilità della relazione.                                contribuente, ovvero la sistematica e deliberata
Quanto alla prima ipotesi, difatti, la condotta                    violazione degli obblighi verso il fisco, nonché
del debitore può rilevare in casi specifici e                      le condotte fraudolente, che indichino
tassativi influenzando la valutazione della                        l!assenza, da parte del contribuente, di
proposta di trattamento dei crediti fiscali e                      collaborazione e trasparenza nei confronti
contributivi. Le ipotesi, evidenziate anche dalla                  dell!Amministrazione finanziaria.
Circolare 34/E del 2020 sono le seguenti:                          Per ciò che inerisce alla relazione, invece,
- aver simulato la cessione di asset aziendali a                   l’amministrazione può rilevarne la sola
     soggetti correlati;                                           manifesta inattendibilità, ovvero la manifesta
- aver compiuto liberalità, anche in forma di                      infondatezza. In queste fattispecie, se utile e
     remissione del debito, ingiustificate sulla                   necessario, l’Agenzia può coinvolgere il
     base delle normali logiche di mercato;                        contribuente al fine di meglio chiarire i termini
- aver                                                             della questione, in virtù di quella leale
              perfezionato      operazioni      di
                                                                   collaborazione che deve informare i rapporti tra
     riorganizzazione aziendale, finalizzate al
                                                                   amministrazione e cittadino.
     trasferimento dell’attivo nel proprio
                                                                   Trattasi comunque di ipotesi piuttosto
     patrimonio personale, scaricando le passività
                                                                   macroscopiche, delle quali la Circolare
     in una bad company appositamente costituita
                                                                   34/E/2020       fornisce      una       casistica
     e oggetto della procedura compositiva;                                          11
                                                                   esemplificativa      . L’indicazione di tali
- avere utilizzato fatture per operazioni                          fattispecie, inoltre, non è in sé esente da
     inesistenti, al fine di creare costi a carico                 questioni, in quanto l’Agenzia rischierebbe
     dell’impresa;

11 Nel particolare si tratta di: «Ad esempio: i) una               occorre garantire un adeguato contraddittorio,
manifesta inattendibilità relativa alla determinazione del         nell’ambito del quale il contribuente possa giustificare
valore di realizzo dei beni immobili va motivata dagli             la sostenibilità delle sue previsioni in ragione di specifici
Uffici ricorrendo a parametri pubblicamente disponibili,           elementi, quali: il recente, o prossimo, sviluppo di beni
senza limitarsi all’utilizzo dei valori determinati                immateriali unici e di valore che possono fornire un
dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ma                      vantaggio competitivo; la sottoscrizione di contratti
integrando questi ultimi, per ipotesi, con le informazioni         conclusi a condizioni particolarmente vantaggiose; il
desumibili dai borsini immobiliari, ovvero con i valori di         possesso di titoli amministrativi necessari per operare
vendita presenti nei siti on-line delle agenzie                    nel settore di riferimento e non accessibili alla generalità
immobiliari. Inoltre, nei casi maggiormente complessi,             degli operatori. Detti elementi devono comunque essere
gli Uffici si avvarranno del proprio personale esperto in          adeguatamente documentati e non meramente asseriti in
materia di estimo, mettendo a disposizione del                     base alla personale conoscenza del settore; iii) una
contribuente i risultati raggiunti e le metodologie                manifesta inattendibilità riguardante i dati che, per loro
utilizzate. Tale esigenza potrebbe manifestarsi, in special        natura, non possono essere assunti in maniera puntuale
modo, con riferimento agli immobili di particolare                 (come il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa), va
pregio architettonico, storico o artistico, ovvero                 motivata dagli Uffici tenendo in considerazione che
classificati in categorie catastali rispetto alle quali            comunque gli stessi possono collocarsi in un intervallo
potrebbero non sussistere adeguati benchmark; ii) una              di valori aventi un medesimo livello di attendibilità.
manifesta inattendibilità concernente le variabili                 Infatti, a seconda dei casi e delle circostanze specifiche,
previsionali (come nel caso di ipotesi di crescita del             qualsiasi posizionamento all’interno di un intervallo
fatturato palesemente incoerenti rispetto alla media dei           può, in linea di massima, essere considerato corretto, a
trend storici) va motivata dagli Uffici richiamando anche          meno che il percorso metodologico seguito per la sua
eventuali studi settoriali predisposti dalle associazioni di       individuazione e delimitazione presenti evidenti carenze
categoria, ovvero da altri soggetti istituzionali impegnati        metodologiche. Un caso nel quale potrebbe
nell’analisi del mercato di riferimento. In tali ipotesi

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sovrapporsi a prerogative che, tecnicamente e                     rispetto del divieto di trattamento deteriore
giuridicamente,          dovrebbero          essere               dell'erario, ai fini della valutazione della
appannaggio della relazione del professionista                    proposta di transazione fiscale che viene
attestatore,     chiamata       a    rappresentare                formulata e dell'espressione del voto, o
obbligatoriamente un quadro veritiero e fedele                    dell!assenso, che ne consegue, sono chiamati
della situazione del contribuente. Sul punto,                     ad esaminare il requisito della maggior
può presumersi che sarà determinante la prassi,                   convenienza economica di tale proposta
ovvero le modalità concrete con le quali                          rispetto all!alternativa liquidatoria.». Nello
l’Agenzia deciderà di valutare le proposte di                     specifico, quindi, l’Agenzia considera il divieto
trattamento dei crediti tributari e contributivi                  di trattamento deteriore dell’erario un
assieme alla predetta relazione. Difatti, se la                   parametro operante, accanto al criterio della
funzione di controllo che appare attribuirsi                      convenienza, tanto nel concordato preventivo,
l’Agenzia si sostanzierà nella semplice                           quanto negli accordi di ristrutturazione.
rilevazione       ictu     oculi      di    ipotesi               Se nell’ipotesi concordataria la sua
manifestatamente critiche, ciò potrebbe                           applicazione è pacifica, oltre che espressamente
rientrare nelle funzioni di pubblico interesse e                  stabilita dal legislatore al comma 1 dell’art.
tutela del credito tributario a questa demandate,                 182-ter, più problematica appare la sua
se invece, di contro, l’attività di controllo                     estensione       anche      agli    accordi     di
dovesse rivelarsi incisiva e penetrante nel                       ristrutturazione.
merito, ciò sarebbe da ritenersi censurabile,                     Difatti, tale intervento estensivo poggerebbe sul
poiché espressione di attribuzioni che la legge                   comma 5 dell’art. 182-ter che così recita: «Il
affida al professionista attestatore e non                        debitore può effettuare la proposta di cui al
all’Amministrazione, che, per converso è                          comma 1 anche nell'ambito delle trattative che
tenuta ad aderire alle risultanze della perizia                   precedono la stipulazione dell'accordo di
tecnica.                                                          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis.».
A latere di quanto esposto, a questo stadio della                 La disposizione riportata, apre quindi la
trattazione è necessario affrontare uno dei                       questione relativa all’ampiezza del rimando al
passaggi che, a parere dello scrivente, risultano                 comma 1 dell’art. 182-ter, stante il fatto che
più critici all’interno della più volte citata                    sono ivi previste, accanto al divieto di
circolare: ovvero la possibilità di integrare il                  trattamento deteriore dei crediti fiscali,
criterio della convenienza con altri parametri                    disposizioni tanto di carattere generale e
valutativi, in grado, concretamente, di                           relative alla funzione della transazione fiscale -
restringerne la portata applicativa.                              soprattutto nella prima parte del menzionato
Nello specifico, la circolare 34/E/2020 afferma                   comma - e disposizioni che invece
che: «Gli Uffici, tanto nel concordato                            ontologicamente si riferiscono a peculiarità
preventivo       quanto        nell'accordo      di               proprie       del     concordato      preventivo,
ristrutturazione dei debiti, oltre ad operare un                  massimamente nell’ultima parte del comma in
confronto con gli altri creditori per verificare il

concretizzarsi tale ultima ipotesi si può avere nel caso in       dei tassi di sconto che non valorizzano il rischio di
cui, in assenza di specifici accorgimenti relativi alla           impresa, attestandosi al livello dei tassi riservati a
quantificazione dei flussi di cassa, vengano prospettati          investimenti privi di rischio (cosiddetti free-risk).»

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esame, quale la suddivisione dei creditori in                      dell’insolvenza che, pur non essendo ancora in
classi.                                                            vigore - salvo che per le “anticipazioni” qui
Su di un piano di astratta compatibilità, difatti,                 trattate - può fornire un dato interpretativo
il divieto in oggetto, se da una parte risulta                     decisivo.
compatibile con il concordato preventivo,                          Difatti non può trascurarsi che l’art. 63 del
dall’altra mal si attaglia alla natura degli                       d.lgs. 14/2019, dedicato al trattamento dei
accordi     di     ristrutturazione,     improntati                crediti tributari e contributivi negli accordi di
all’autonomia negoziale e non vincolati al                         ristrutturazione,      non     contenga      alcun
rispetto della par condicio creditorum. Di                         riferimento o rimando al divieto di trattamento
conseguenza, una interpretazione che sia                           deteriore dei crediti dell’amministrazione
sistematica e che tenga conto dell’essenza degli                   fiscale: difatti, l’unica disposizione richiamata
istituti, imporrebbe di considerare che,                           risulta essere l’art. 88 d.lgs. 14/2019, che però
contrariamente         a     quanto       sostenuto                si occupa delle modalità di presentazione della
dall’Agenzia, il divieto di trattamento deteriore                  domanda.
dei crediti fiscali sia riferibile al solo                         Pertanto, appare inopinabile che dalla oramai
concordato preventivo.                                             prossima vigenza del Codice della crisi
Tutto ciò però, si badi bene, a rigore non di una                  d’impresa e dell’insolvenza, il divieto qui
incompatibilità assoluta ed espressa, ma                           trattato non potrà essere più considerato per gli
nell’ottica di rispettare la natura dell’istituto                  accordi di ristrutturazione, permanendo nel solo
degli accordi di ristrutturazione: tale rilievo,                   concordato preventivo. Tutto ciò, a fortiori, si
difatti, non avrebbe una portata da tale da                        reputa che avrebbe dovuto condurre l’Agenzia
rivelarsi insuperabile per il legislatore.                         a ben diverse risultanze, poiché sarebbe stato
L’ambiguità del dato legislativo, a fronte                         preferibile, in una situazione di incertezza
dell’interpretazione fornita dalla circolare                       interpretativa quale l’estensione del rinvio al
34/E/2020, risulta quindi tale da non consentire                   comma 1 dell’art. 182-ter, che si desse una
una interpretazione che sia assistita da un                        lettura conforme all’art. 63 d.lgs. 14/2019
livello     di     cogenza       sufficiente:    le                destinato ad entrare in vigore il prossimo 1°
argomentazioni che possono essere allegate si                      Settembre 202112.
baserebbero pressoché integralmente sulla -                        Di conseguenza, in questa sede si ritiene
quantomai poco chiara - voluntas legis o sulla                     preferibile discostarsi dalle indicazioni della
natura dell’istituto.                                              Circolare 34/E/2020 e ritenere operante il
Su questo stato di cose, però, si innesta la novità                divieto di trattamento deteriore dei crediti
costituita dal Codice della crisi d’impresa e

12 Indicazioni in tal senso, ovvero di interpretare la             riconosceva la giurisdizione della Commissione
normativa vigente anche prendendo in considerazione la             Tributaria. Alla base di tale revirement si argomenta
oramai prossima vigenza del Codice della crisi d’impresa           sostenendo che, malgrado sulla base del principio
e dell’insolvenza provengono anche dalla recente                   ‘tempus regit actum’ la normativa vigente e di prossima
ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte di                vigenza non sia precipuamente applicabile al
Cassazione n. 8504/2021. Nell’ambito del regolamento               procedimento oggetto dell’ordinanza, ciò non esclude
di giurisdizione ivi proposto dal ricorrente, la Corte opta        che, ove tra la normativa applicabile alla fattispecie e la
per l’individuazione del Giudice Ordinario come organo             normativa vigente/di prossima vigenza non sussista
deputato a conoscere sulle impugnazioni della                      soluzione di continuità, la seconda costituisca una chiave
transazione fiscale, in controtendenza rispetto                    ermeneutica per la prima.
all’orientamento maggioritario che, di contro,

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fiscali solo per la transazione fiscale all’interno              Difatti, se si assumesse che l’intervento diretto
del concordato preventivo.                                       del giudice del fallimento fosse ammissibile
                                                                 nella sola ipotesi del silenzio, in caso di diniego
La natura delle attribuzioni del giudice e                       resterebbe quale unica possibilità per il
relativa estensione                                              contribuente,       percorrere        la     strada
                                                                 dell’impugnazione presso il Tribunale
A questa fase dell’indagine è d’uopo dirigere il                 Fallimentare14.
focus della ricerca sulla natura ed il fondamento                È evidente che il disegno così tratteggiato
del potere del giudice di omologare il                           risulterebbe fortemente asimmetrico, in quanto
concordato o l’accordo di ristrutturazione.                      nell’ipotesi di assenza di adesione si dovranno
Sciogliere la suddetta questione, difatti,                       applicare gli artt. 180 comma 4 e 182-bis
contribuisce a dirimere una importante                           comma 4, e nell’ipotesi di diniego al
problematica teorica e pratica, ovvero                           contribuente residuerebbe la sola possibilità di
l’accezione dell’espressione “mancanza di                        impugnare il diniego dell’amministrazione.
adesione dell’amministrazione”13, che, accanto                   Se risultano altrettanto evidenti le conseguenze,
al silenzio, potrebbe ricomprendere o meno                       ove       l’economia       processuale       incida
anche il diniego, ovviamente nel caso in cui                     ulteriormente sulla già complessa situazione
quest’ultimo sia espresso nonostante la                          economica del contribuente, tale sola
presenza dei presupposti - come si è visto                       argomentazione non è invero decisiva per far
vincolanti - per l’adesione.                                     propendere con sufficiente certezza ad una
Se ad una interpretazione semanticamente                         interpretazione estensiva del concetto di
restrittiva il lemma “mancanza” è da                             “mancanza di adesione”.
riconnettersi all’assenza di voto - ovvero al solo               Indicazioni aggiuntive, tuttavia, potrebbero
silenzio -, occorre vagliarne le conseguenze che                 provenire da una riflessione sul fondamento del
si riverberano primariamente in sede                             potere del giudice ex artt. 180 comma 4 e 182-
processuale.                                                     bis comma 4.

13 Sulla quale appare interrogarsi anche: G. FRANSONI,           concordato preventivo o accordo di ristrutturazione -
La nuova disciplina della ‘Transazione tributaria’ e la          determinando la prevalenza della ratio concorsuale su
successione della legge nel tempo, pubblicato su                 quella fiscale e quindi la competenza del Tribunale
https://fransoni.it/argomenti/la-nuova-disciplina-della-         Fallimentare. In altri termini, con la ridefinizione dei
transazione-tributaria-e-la-successione-della-legge-nel-         poteri del Giudice del fallimento in relazione alla
tempo/.                                                          transazione fiscale, il legislatore avrebbe «incastonato la
14 Nel merito e come in parte anticipato supra, occorre          transazione fiscale con maggior chiarezza nel campo del
dar conto che la nuova disciplina contribuisce in maniera        diritto fallimentare, ancorché ne siano evidenti i riflessi
decisiva a ritenere che il sindacato sul diniego da parte        di diritto tributario». Ciò sarebbe evidente, già nella
dell’Agenzia sia indiscutibilmente da sottoporre al              normativa previgente, a cagione della «necessarietà
Giudice Ordinario, segnando un cambio di passo rispetto          (n.d.r. del trattamento dei crediti fiscali) nelle procedure
alla previgente disciplina, ove si riteneva che la               di diritto fallimentare previste dalla legge». Pertanto, pur
giurisdizione fosse della Commissione Tributaria.                tenendo conto della natura tributaria delle obbligazioni
Ripercorrendo la già citata ordinanza delle Sezioni Unite        oggetto di transazione fiscale, ciò non può ritenersi
della Corte di Cassazione n. 8504/2021, si ritiene che le        sufficiente ad applicare l’art. 2 d.lgs. 546/1992, ovvero la
modifiche introdotte con il d.l. 125/2020 e a fortiori la        giurisdizione tributaria speciale, poiché occorre
disciplina del Codice della crisi d’impresa e                    «valorizzare la            prevalente/assorbente finalità
dell’insolvenza accentuino la posizione sistematica della        concorsuale dell’accordo transattivo e quindi del suo
transazione fiscale all’interno delle procedure                  mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto
concorsuali - i.e. il sub-procedimento di trattamento dei        dall’Ente impositore».
crediti tributari nell’ambito della «procedura madre» di

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                                                            11
In dottrina15, si è già trattato a riguardo di potere         pubblica amministrazione e cittadino, ovvero
sostitutivo ovvero concorrente: in questa sede                tra amministrazione finanziaria e contribuente,
si ritiene in primo luogo di escludere la seconda             sono improntati ai principi della collaborazione
alternativa, poiché, soprattutto nell’istituto                e della buona fede.
degli accordi di ristrutturazione, il silenzio da             Trattasi di norme di portata sì generale e
parte del creditore è perfettamente ammissibile               programmatica, ma che ad una lettura
e non corrisponde ad una “non decisione”. In                  sistematica possono assumere anche un
altri termini, potrebbe parlarsi di potere                    carattere performativo, offrendo un efficace
concorrente                ove            all’inerzia         raccordo con la elaborazione, soprattutto
dell’amministrazione non fosse possibile                      civilistica, della buona fede contrattuale nei
attribuire un significato, ovvero nel caso in cui             rapporti interprivati18.
il silenzio corrispondesse ad una alternativa non             Quindi, se da una parte le disposizioni riportate
contemplata dall’istituto: negli accordi in                   - ovvero l!art. 1 comma 2 bis della L.241/1990
oggetto, tuttavia, al silenzio è da riconnettersi la          e l!art. 10 comma 1 della L.212/2000 - devono
volontà del creditore di rimanere estraneo                    regolare la condotta delle parti nei reciproci
all’accordo stesso.                                           rapporti, dall’altra determinano che questi
L’operazione che compirebbe il giudice,                       ultimi, se di natura contrattuale, devono
omologando l’accordo in assenza di adesione                   necessariamente essere riguardati avendo a
dell’amministrazione, sarebbe quindi in grado                 mente anche gli artt. 1337, 1358, 1360 e 1375
di surrogare la decisione dell’Agenzia: vi è                  c.c., nonché il più ampio dovere di correttezza
quindi il ribaltamento di una decisione, benché               nei rapporti tra debitore e creditore di cui all’art.
espressa attraverso il silenzio, e non la                     1175 c.c.: gli articoli qui elencati determinano
colmatura di un vuoto, caso in cui sarebbe stato              che la buona fede debba permeare in maniera
configurabile un potere concorrente.                          persistente i rapporti tra le parti, fin dalla
Quanto all’eventuale tratto sostitutivo di tali               formazione del contratto, durante le trattative,
attribuzioni, prima di tentare di tirare le fila del          in pendenza di una condizione sospensiva o
discorso è doveroso interrogarsi anche su quale               risolutiva, nell’esercizio dell’eccezione di
possa essere, a livello sistematico, la cornice               inadempimento e durante l’esecuzione del
giuridica nella quale si innesta questo precipuo              contratto.
potere del giudice.                                           Perciò, in considerazione della natura
Utili indicazioni ritengo che possano provenire               contrattuale della proposta di trattamento dei
da alcune previsioni di carattere sistematico,                crediti fiscali e contributivi, ancor più spiccata
ovvero l’art. 1 comma 2 bis della L.241/199016                negli accordi di ristrutturazione, appare
e l’art. 10 comma 1 della L.212/200017 (il c.d.               necessario reputare pienamente operativi i citati
‘Statuto dei diritti del contribuente’). Entrambe             obblighi, tanto per le parti quanto per il giudice.
le disposizioni affermano che i rapporti tra

15G. FRANSONI, La nuova disciplina, cit.; M. GOLISANO,        17  «I rapporti tra contribuente e amministrazione
La nuova transazione fiscale, cit., 531.                      finanziaria sono improntati al principio della
16 «I   rapporti tra il cittadino e la pubblica               collaborazione e della buona fede.»
amministrazione sono improntati ai principi della             18 Sull’argomento si rimanda all’esaustivo volume di: F.

collaborazione e della buona fede».                           PIRAINO, La buona fede in senso oggettivo, Torino, 2015,
                                                              passim.

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In considerazione di ciò, l’attribuzione del                       correttezza degli artt. 1 comma 2 bis della
tribunale ex artt. 180 comma 4 e 182-bis                           L.241/1990 e 10 comma 1 della L.212/2000.
comma 4, potrebbe astrattamente ritenersi                          L’analisi qui prospettata, tuttavia, porge
espressione particolare dei suddetti doveri, che                   ipoteticamente il fianco ad ulteriori obiezioni
ne costituiscono la cornice giuridica.                             che si collegano più o meno direttamente alla
In altri termini, il giudice, omologando                           natura degli accordi di ristrutturazione.
l’accordo o il concordato in mancanza di                           Sul tema, soprattutto in relazione alla
adesione dell’amministrazione attraverso la                        “collegabilità” della normativa civilistica in
verifica dei presupposti giuridici che ne                          tema di buona fede agli accordi di
vincolerebbero l’accoglimento, altro non                           ristrutturazione, non può tralasciarsi di
farebbe che esercitare, in via integrativa e nel                   sottolineare come possa costituire un ostacolo
caso concreto, quei doveri di correttezza e                        l’orientamento più recente della Corte di
buona fede cui devono essere improntati i                          Cassazione20, che sembrerebbe considerare tale
rapporti tra Agenzia e contribuente, a maggior                     istituto quale avente natura concorsuale e non
ragione che risulterebbero applicabili le ancor                    negoziale.
più precise disposizioni del Codice Civile.                        Difatti, l’estensione per via interpretativa che in
Ciò spinge a ritenere che, innestandosi tale                       questa sede si è tentato di percorrere,
potere nella estrinsecazione dei doveri in                         poggerebbe, oltre che sul medium costituito
parola, il giudice eserciti un potere né                           dall’art. 1 comma 2 bis della l. 241/1990 e
sostitutivo, né concorrente, bensì integrativo-                    sull’art. 10 dello Statuto dei Diritti del
correttivo e coadiuvato dalla sfaccettatura                        Contribuente, anche su una assimilabilità in
performativa della buona fede ‘integrativa’ e                      principio dell’accordo di ristrutturazione ad un
della leale collaborazione. Da questo angolo                       istituto dal carattere negoziale.
visuale, che vuole che al giudice sia attribuito il                Il punto qui toccato abbraccia una vexata
potere\dovere degli artt. 180 comma 4 e 182-bis                    quaestio che anima la dottrina e la
comma 4, appare naturale, logico e inevitabile                     giurisprudenza da oltre un decennio e che, per
ricomprendere nella “mancanza di adesione”                         ragioni di economia espositiva, non è possibile
tanto il silenzio, quanto un diniego decisivo19                    qui affrontare con il livello di approfondimento
che, alla luce del parametro della convenienza,                    che meriterebbe; pertanto e per ciò che
si rivela contrario ai doveri di buona fede e                      specificatamente interessa il tema qui trattato,

19 Riguardo l’estensione, qui sostenuta, del significato di        Pubblica Amministrazione, che imporrebbe all’Agenzia
“mancanza di adesione” anche alle fattispecie di diniego           di aderire alla proposta del contribuente ove determini in
si segnala come, alla data di redazione del presente               concreto la migliore soddisfazione possibile del credito
contributo, un primo apporto della prassi giurisdizionale          erariale, in raffronto all’alternativa giudiziale
che avvalori le suddette ipotesi possa essere rintracciato         concorsuale. Da questo punto di vista, infatti, non
nella recente sentenza del Tribunale di La Spezia del 14           rileverebbe che l’Agenzia si sia espressa negativamente
Gennaio 2021. La pronuncia, pur riguardando il cram                o sia rimasta silente davanti alla proposta del
down fiscale e previdenziale non negli accordi di                  contribuente, essendo in ogni caso venuta meno ai suoi
ristrutturazione, bensì nella composizione della crisi da          doveri. Sulla menzionata pronuncia, si veda anche: A.
sovraindebitamento, contiene preziosi spunti di                    TURCHI, Cram down fiscale anche in caso di voto
riflessione utili anche al nuovo 182-bis comma 4, poiché           negativo dell’amministrazione finanziaria, in Crisi
basata sull’analogo e corrispondente art. 12 della L.              d’impresa e insolvenza, 12 Febbraio 2021, 1 ss.
3/2012. Più nel particolare, il ragionamento dei giudici           20 Ci si riferisce a Cass. 9087/2018.

spezzini muove dal principio di buon andamento della

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occorre prendere le mosse dall’analisi della               Non può sottacersi difatti, che la loro posizione
menzionata pronuncia della Suprema Corte.                  nell’ “orbita più esterna” del prisma delle
Difatti, nonostante la sentenza Cass. n.                   procedure concorsuali sia indice di una loro
9087/2018 sia stata salutata, e tendenzialmente            spiccata negozialità, che pur non essendo
a ragione, come una decisa presa di posizione              dominante al fine di determinarne nettamente la
verso la concorsualità degli accordi di                    natura, contribuisce a caratterizzarne il
ristrutturazione, il quadro che questa tratteggia          funzionamento e ad influenzarne la
è oltremodo sfaccettato, ed è ben rappresentato            regolamentazione. In altre parole, la posizione
dal passaggio che segue: «la sfera della                   della Corte, sembrerebbe non voler accantonare
concorsualità può essere oggi ipostaticamente              definitivamente la pur autorevole dottrina che
rappresentata come una serie di cerchi                     negli anni ha sostenuto la negozialità degli
concentrici, caratterizzati dal progressivo                accordi di ristrutturazione 21 , ma elaborando
aumento dell’autonomia delle parti man mano                questa costruzione multilivello, adombrerebbe
che ci si allontana dal nucleo (la procedura               un sistema che, nella concorsualità, ammette
fallimentare) fino all’orbita più esterna (gli             tuttavia importanti deroghe che ne sfumano
accordi di ristrutturazione dei debiti),                   inevitabilmente i caratteri.
passando attraverso le altre procedure di                  Vi è più che, innegabilmente alcuni tratti
livello intermedio, quali la liquidazione degli            oggettivamente allontanano l’istituto in esame
imprenditori non fallibili, le amministrazioni             da una concorsualità ‘pura’, quali: l’assenza
straordinarie,       le     liquidazioni     coatte        della nomina di un commissario, di un giudice
amministrative, il concordato fallimentare, il             delegato o la costituzione di un comitato di
concordato preventivo, gli accordi di                      creditori, il mantenimento in capo al debitore
composizione            della       crisi       da         della gestione dell’impresa, dalla quale non
sovraindebitamento degli imprenditori non                  viene estromesso né vincolato o controllato
fallibili, gli accordi di ristrutturazione                 negli atti che pone in essere.
con intermediari finanziari e le convenzioni di            Inoltre non può sottacersi il fatto che i creditori,
moratoria […] Restano all’esterno di questo                in questa fattispecie, non sono organizzati sulla
perimetro immaginario solo gli atti interni di             base dell’omogeneità dei propri interessi, non
autonoma riorganizzazione dell’impresa, come               abdicando alla propria individualità.
i piani attestati di risanamento e gli accordi di          Tutti questi elementi, seppur probabilmente
natura esclusivamente stragiudiziale che non               non soverchiando la natura degli accordi, è
richiedono nemmeno un intervento giudiziale                evidente come costituiscano parte non
di tipo omologatorio».                                     secondaria del relativo ‘patrimonio genetico’.
Come è evidente, l’immagine rappresentata                  E’ difatti proprio la considerazione di tali tratti
della concorsualità è quella di una serie di               di specialità, negli anni posti in risalto da quegli
cerchi concentrici, di orbite, al cui punto più            studiosi che hanno sostenuto la natura
esterno vengono posti proprio gli accordi di               negoziale degli accordi di ristrutturazione, che
ristrutturazione qui trattati, a voler sottolineare        verosimilmente hanno influenzato la Corte
come, pur appartenendo all’ “universo” della               nell’elaborazione di un sistema tanto
concorsualità, questo carattere sia invero                 sfaccettato.
decisamente affievolito.

21   Riguardo la quale si veda, supra, nt. 3.

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