Il trattamento dei crediti tributari e contributivi alla luce della Legge 27 Novembre 2020 n.159: alcuni spunti di riflessione1
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Il trattamento dei crediti tributari e contributivi alla luce della Legge 27 Novembre 2020 n.159: alcuni spunti di riflessione1 Vincenzo Stuppia - Claudio Corsetti modifiche ai citati istituti nel tessuto della Premessa vigente e “rodata” Legge fallimentare così da scongiurare che nelle more di un momento La legge 27 Novembre 2020 n.159 - che ha economicamente eccezionale le imprese e le convertito con modificazioni il d.l. 7 Ottobre amministrazioni si trovino a doversi 2020 n.125 - prevede attraverso il comma 1-bis confrontare con una materia radicalmente dell’art. 3 sostanziosi interventi nella materia innovata. del concordato preventivo e degli accordi di Più nello specifico i menzionati interventi sono ristrutturazione. Sul punto il legislatore ha di riassumibili come segue: fatto riformato gli artt. 180, 182-bis e 182-ter - ad ambedue gli artt. 180 e 182-bis della Legge del R.D. 267/1942 (la c.d. ‘Legge fallimentare è stato aggiunto un periodo al Fallimentare’), anticipando alcune disposizioni quarto comma, ove si stabilisce che il tribunale contenute nel Codice della crisi di impresa e omologhi rispettivamente il concordato dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) altrimenti preventivo o l’accordo di ristrutturazione anche destinate ad entrare in vigore dal 1° Settembre in mancanza dell’adesione da parte 2021. dell’amministrazione finanziaria o degli enti La ragioni sottese tanto all’introduzione gestori di forme di previdenza o assistenza anticipata di siffatte previsioni, quanto alla obbligatorie, nel caso in cui l’adesione sia procrastinazione della vigenza del Codice della decisiva ai fini del conseguimento delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, risiedono maggioranze di cui all’art. 177 per il soprattutto nella situazione di crisi economica concordato o della percentuale del 60% dei determinata dall’emergenza epidemiologica da crediti per l’accordo di ristrutturazione. In Covid-19. entrambi i casi è altresì richiesto che l’accordo Difatti, da un lato si è ritenuto di implementare o la soluzione concordataria siano più gli strumenti del concordato preventivo e degli convenienti per l’amministrazione rispetto accordi di ristrutturazione, elaborati al fine di all’alternativa liquidatoria sulla base delle consentire all’imprenditore commerciale il risultanze della relazione del professionista superamento dello stato di crisi o di insolvenza indipendente e designato dal debitore, prevista attraverso la continuità aziendale ed evitando la dall’art. 161 comma 3 e dall’art. 182-bis liquidazione giudiziale; dall’altro lato, invero, comma 1. si è optato per il temporaneo innesto delle - All’art. 182-ter comma 5 della Legge 1 Agli Autori corre il dovere di esprimere i più vivi ringraziamenti al Prof. Guglielmo Fransoni e al Dott. Matteo Golisano per aver costituito un prezioso stimolo alle presenti riflessioni. copyright FLEXAD 1
fallimentare, il secondo periodo è stato bis della L.159/2020 incidono tanto sulla sostituito, prevedendo che la attestazione del qualificazione del rapporto tra contribuente- professionista che accompagna la proposta di debitore ed amministrazione, quanto transazione fiscale - rectius di ‘trattamento dei sull’inquadramento del potere che si pone alla crediti fiscali e contributivi’ - abbia ad oggetto base dell’azione di quest’ultima nell’ambito anche la convenienza del trattamento proposto della transazione fiscale. rispetto alla liquidazione giudiziale e che tale Le risultanze interpretative così conseguite, specifico punto costituisca oggetto di specifica inoltre, non si rivelano fini a se stesse, ma sono valutazione da parte del tribunale. a loro volta foriere di conseguenze pratiche e Come risulta evidente già ad un sommario contribuiscono alla precisazione di concetti sguardo alla novella legislativa, quanto assiomaticamente aperti cui il legislatore ha introdotto, nell’ottica del privilegiare, ove dovuto necessariamente fare ricorso nella possibile, che l’imprenditore superi lo stato di redazione delle novelle elaborate. A livello crisi\insolvenza attraverso la continuità sistematico si possono adombrare i caratteri di aziendale, si traduce all’atto pratico nella un rapporto dialettico e triadico tra norma e possibilità di ottenere l’omologazione del interpretazione, in cui dalla reciproca inferenza concordato preventivo o dell’accordo di si determinano sostanziali conseguenze nella ristrutturazione da parte del tribunale, prassi e nell’assetto dei poteri tra nell’ipotesi in cui manchi l’adesione decisiva2 amministrazione e contribuente sul punto. da parte dell’amministrazione ed il piano Pertanto, l’analisi che segue si propone di proposto sia più vantaggioso rispetto alla fornire alcuni spunti di riflessione sull’istituto liquidazione giudiziale. della transazione fiscale, così come risultante Come spesso accade le novità predisposte dal dopo l’intervento ex art. 3 comma 1-bis legislatore determinano conseguenze che L.159/2020: per questioni di economia travalicano il dato sensibile, contribuendo a espositiva ci si propone in questa sede di ridefinire i contorni dell’istituto in oggetto di limitare l’indagine agli accordi di modo da delineare un rapporto circolare tra ristrutturazione poiché, come noto, risultano ermeneutica giuridica e prassi. In altri termini essere la cornice nella quale la transazione le modificazioni introdotte dall’art. 3 comma 1 stessa risulta, per dottrina pressoché costante3, 2 Nulla, invece, è detto riguardo al caso in cui la non possa escludersi che in un secondo momento - e se mancanza di adesione non sia “decisiva”. In tali casi, le innovazioni apportate daranno buona prova di sé - il pertanto, è escluso un intervento del giudice ex art. 182- legislatore potrebbe intervenire ricomprendendo bis comma 4 (o 180-bis comma 4). La scelta del espressamente anche la mancanza di adesione “non legislatore, che prevedibilmente sarà oggetto di dibattito decisiva”. dottrinale, è quindi orientata a legittimare l’intervento del 3 A proposito del carattere più spiccatamente contrattuale tribunale sulla base del peso relativo del debito fiscale in degli accordi di ristrutturazione si rimanda a: G. B. relazione all’intero. L’obiettivo che si vuol perseguire, NARDECCHIA, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti presumibilmente, è quello di rimediare a quelle situazioni ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in nelle quali il contegno o comunque l’inerzia dell’Agenzia Il Fallimento, 2008, 705 ss.; M. ORLANDI, Piano di risulti “ingiustificatamente” ostativo all’omologazione risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e dell’accordo; di contro, se si fosse prevista la possibilità concordato preventivo, in Il Fisco, 2011, 4458 ss.; C. per il giudice di esaminare la proposta del contribuente TRENTINI, Accordi di ristrutturazione dei debiti: in qualsiasi caso di mancanza di adesione, ciò sarebbe questioni varie e in par condicio creditorum, in Il verosimilmente risultato un appesantimento della Fallimento, 2012, 457 ss.; G. BUCCARELLA, I “nuovi” procedura di omologazione: benché in via di principio copyright FLEXAD 2
godere della maggiore autonomia ontologica, tecnica e potere vincolato 5 . Gli interrogativi non essendo ivi riducibile ad un passaggio riguardo la qualificazione della potestà procedimentale o sub-procedimentale. Inoltre, dell’amministrazione a fronte della richiesta ai fini delle questioni che si è deciso di transattiva del contribuente, nascono con affrontare non può essere trascurata la recente l’introduzione nell’ordinamento della c.d. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del ‘transazione sui ruoli’ ad opera dell’art. 3 29 Dicembre 2020, che contiene alcune prime comma 3 D.L. 138/2002, istituto che costituisce indicazioni interpretative con le quali è un prodromo diretto dell’odierno trattamento doveroso confrontarsi. dei crediti fiscali e contributivi. La dottrina maggioritaria si era allora orientata La qualificazione delle attribuzioni a riconoscere una discrezionalità pura in ordine dell’amministrazione nuovo trattamento dei alla funzione esercitata dall’amministrazione crediti tributari e contributivi negli accordi di fiscale: in quel caso, il dato normativo altresì ristrutturazione lacunoso si riverberava in un notevole potere decisionale dell’Agenzia delle entrate. Come in parte già anticipato e come Difatti, tanto in virtù dei criteri aperti e non sussumibile dalla nuova formulazione dell’art. ulteriormente circostanziati della “maggiore 182-bis, la previsione di un intervento del proficuità ed economicità” della transazione tribunale al fine di omologare l’accordo anche rispetto alla liquidazione, quanto di una in mancanza dell’adesione costruzione legislativa attributiva di una mera dell’amministrazione, costituisce esercizio di facoltà in capo all’amministrazione un potere - da definirsi - e che non può a sua («L’Agenzia delle entrate può procedere alla volta non avere ricadute anche sulla natura delle transazione dei tributi iscritti a ruolo […]»), attribuzioni dell’amministrazione stessa. appariva quasi inevitabile che l’attività Per tentare di formulare alcune ipotesi che dell’Agenzia si articolasse attraverso le auspicabilmente possano chiarire i suddetti tradizionali due fasi di raccolta degli interessi punti, è doveroso riallacciarsi rapidamente ipoteticamente coinvolti dalla transazione e di all’elaborazione della dottrina precedente in ponderazione\scelta dell’interesse da merito al potere di cui è titolare perseguire. l’amministrazione nell’ambito della In altre parole l’amministrazione, a fronte della transazione fiscale sia in generale, sia negli richiesta di transazione da parte del accordi di ristrutturazione4, avendo riguardo ai contribuente, avrebbe dovuto in primo luogo concetti di discrezionalità pura, discrezionalità individuare gli interessi e le posizioni accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2013, 227 PRESUTTI, Discrezionalità pura e discrezionalità tecnica, ss.; G. ANDREANI, A. TUBELLI, Trattamento “speciale” in Giur. It., 1910, IV, 10 ss.; M. S. GIANNINI, Il potere per i crediti tributari nel concordato preventivo, in Il discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, Fisco, 2017, 432 ss. 1939, 66 ss.; V. CERULLI IRELLI, Note in tema di 4 Analoga operazione non può farsi quanto al tribunale, discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, poiché, come è evidente il cennato intervento del giudice in Dir. Proc. Amm., IV, 1984, 463 ss.; F. G. SCOCA, La costituisce, nella materia, una novità di carattere discrezionalità nel pensiero del Giannini e nella dottrina assoluto. successiva, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 2000, 1045 ss. 5 Sulla articolazione ed i caratteri delle note attribuzioni menzionate, a titolo esemplificativo si rimanda a: E. copyright FLEXAD 3
direttamente e indirettamente coinvolte - si Si noti, inoltre, che tale qualifica non risultava pensi, oltre alla comparazione con la essere accordata dalla dottrina in ragione di liquidazione, ai risvolti produttivi e indicazioni positive da parte del Legislatore, occupazionali dell’eventuale fallimento - e bensì residualmente, a causa della estrema sulla base di un esame ponderato giungere ad vaghezza del dato normativo e dell’assenza di una determinazione di carattere volitivo. sufficienti appigli che, di contro, potessero far In siffatto percorso decisionale, inoltre, l’agire propendere per la vincolatività. amministrativo risultava significativamente Ciò, tanto più che dal potere discrezionale libero, poiché nonostante la necessaria deriva, in linea teorica, la presenza di un «accertata maggiore economicità e proficuità correlativo potere dispositivo, esito rispetto alla attività di riscossione coattiva» costituzionalmente inconciliabile con il l’amministrazione ‘poteva’ - e non ‘doveva’ - principio di indisponibilità dell’obbligazione aderire alla transazione. tributaria6. Il legislatore, quindi, si limitava a prevedere che I rilievi supra adombrati risultano essere stati - fosse ricompresa la ponderazione del suddetto almeno parzialmente - sciolti a seguito della interesse alla transazione ovvero alla riforma del 2016 che, intervenendo sull’art. liquidazione in termini di economicità e 182-ter ha fornito quell’appiglio legislativo cui proficuità, senza però escludere che si è fatto riferimento. Difatti, ad un sostanzioso l’amministrazione potesse valutare altri fattori ripensamento dell’istituto - non più denominato e senza, invero, orientarne la decisione in senso ‘transazione fiscale’ bensì ‘trattamento dei positivo. crediti tributari e contributivi’ 7 - è coincisa L’introduzione dell’art. 182-ter all’interno l’indicazione di alcuni criteri cardine che hanno della Legge fallimentare - che ha coinciso con consentito interpretativamente di orientare, il definitivo superamento della transazione sui sebbene solo in linea tendenziale, il potere ruoli -, non ha invero comportato sensibili dell’Agenzia verso una maggiore vincolatività. modificazioni sulla configurazione del potere Più nel particolare, ci si riferisce dell’amministrazione, stante, nella sua prima all’introduzione del parametro della formulazione, l’assenza di precisi e cogenti convenienza, attestata da un professionista criteri che costituissero un vincolo per indipendente, di quanto proposto mediante l’Agenzia: ne è conseguita, ancora una volta, transizione fiscale rispetto all’alternativa una qualificazione della potestà a questa liquidatoria nel concordato preventivo e a «tutte attribuita in termini di discrezionalità pura ed il le alternative concretamente praticabili» mantenimento di notevoli margini decisionali e nell’accordo di ristrutturazione, stante la di ponderazione degli interessi. minore fungibilità di questo con il fallimento. 6Sul quale, per economia espositiva, si rimanda a: M. 7 Il mutamento del nomen indicato in rubrica e l’assenza GOLISANO, La nuova “transazione fiscale” dell’art. 63 di qualsivoglia riferimento al termine ‘transazione del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: fra fiscale’ nell’articolato, suggerisce all’interprete la nuove difficoltà interpretative, inediti poteri sostitutivi e necessità di ripensare l’istituto con la più ampia definitive conferme circa la vincolatezza della funzione autonomia concettuale possibile dalla corrispondente esercitata, in RTDT, 3/2019, 512 ss. e ivi ulteriore figura ex art. 1965 c.c. bibliografia. copyright FLEXAD 4
Suddetto criterio, inoltre, costituisce oggetto di accompagnata da ulteriori rilievi. Una specifica valutazione del tribunale e, a fortiori, indicazione può provenire dalla tecnica di deve ritenersi vincolante per redazione della norma: si è detto che, in l’amministrazione: per gli ordini di motivi che precedenza, la lacunosità della formulazione seguono, la elaborazione del parametro della legislativa, unita all’assenza di qualsivoglia maggior convenienza ed il suo inserimento nel criterio, avesse orientato necessariamente la previgente ecosistema normativo ha contribuito dottrina a propendere per la discrezionalità a rimodulare le attribuzioni dell’Agenzia. pura. In primo luogo occorre considerare la funzione A fronte del novellato art. 182-ter, al contrario, della transazione fiscale alla luce della si assiste ad una sostanziosa precisazione relazione illustrativa al d.lgs. 5/2006, che ne ha dell’ambito applicativo dell’istituto e accompagnato l’introduzione soprattutto alla posizione di un criterio, benché nell’ordinamento. Da quanto ivi affermato, sia assente qualsivoglia indicazione che risulta difatti che l’istituto in esame è, qualifichi espressamente il potere dell’Agenzia. nell’ottica del legislatore, espressione di un In tali casi, però, il principio di legalità mutamento di prospettiva nell’ambito delle contribuisce ad orientare l’attribuzione verso la procedure concorsuali, da essenzialmente vincolatività, imponendo all’amministrazione liquidatoria a spiccatamente conservativa. Si di attenersi alla mera attuazione del dato legge difatti che «L!attuale disciplina si ispira legislativo: dato un potere e indicato un ad una finalità essenzialmente liquidatoria parametro, l’unico modo per configurare una dell!impresa insolvente e ad una tutela discrezionalità pura sarebbe stato quello di una accentuata dei diritti dei creditori, [...] si tratta sua previsione espressa, che qui non si rinviene. di una procedura che non risulta più adeguata Questo a maggior ragione che la disponibilità alle finalità che la evoluzione socio-economica dell’obbligazione tributaria che ne deriverebbe, intende realizzare nelle situazioni di insolvenza solleverebbe le già menzionate criticità a livello imprenditoriale: finalità ispirate ad una costituzionale. maggiore sensibilità verso la conservazione Infine, non può sottacersi che il criterio in parola e il carattere “conservativo” dell’istituto delle componenti positive dell!impresa (beni abbiano contribuito ad una riflessione anche produttivi e livelli occupazionali).» sulla funzione dell’Agenzia stessa, arricchendo In considerazione di ciò, non appare peregrino la tutela del credito tributario di nuove interpretare ove possibile le disposizioni sfumature di significato. inerenti alla transazione fiscale in conformità Difatti, a fronte della menzione legislativa del con la funzione che l’istituto dovrebbe rivestire: parametro della convenienza, può argomentarsi nel caso di specie, l’integrazione del parametro che la relazione tra Agenzia delle Entrate e della maggior convenienza risulterebbe quindi tutela del credito tributario non possa vincolare l’Agenzia ad aderire alla proposta del ulteriormente tradursi in un monolitico e debitore, in ragione di una sorta di favor aprioristico perseguimento dell’intero, ma conservationis nell’ambito delle procedure debba considerare quanto possibile il caso concorsuali. L’argomentazione di per sé non è però determinante e necessita di essere copyright FLEXAD 5
concreto 8 . Ciò avviene, nel caso di crisi binomio ‘concordato preventivo’\ d’impresa o insolvenza, attraverso il necessario ‘liquidazione’. perseguimento di soluzioni di second best, Difatti l’espressione “alternative poiché in tali fattispecie l’adempimento concretamente praticabili” - termine sul quale si integrale è ontologicamente e materialmente misurava precedentemente la convenienza della impossibile da conseguire. Inoltre, transazione fiscale nell’accordo di nell’esercizio della funzione pubblica attribuita ristrutturazione - viene sostituito con la all’Agenzia, non può tralasciarsi quel favor liquidazione giudiziale. In secondo luogo, ed è conservationis di cui si è fatto menzione ed i la innovazione più consistente, si prevede che il suoi risvolti produttivi ed occupazionali. In giudice del fallimento omologhi l’accordo di considerazione di ciò, nel caso in cui sia ristrutturazione - così come il concordato attestata una maggior convenienza della preventivo - anche in mancanza dell’adesione transazione fiscale rispetto alla liquidazione dell’amministrazione, a condizione che questo giudiziale, l’unica decisione che sia conforme sia determinante per il raggiungimento della alla tutela del credito tributario e, più in maggioranza e che sia integrato il già esaminato generale, alla cura del pubblico interesse, criterio della convenienza. risulta essere l’adesione. Siffatta previsione, ai sensi degli artt. 180 Pertanto, a differenza della sua originaria comma 4 e 182-bis comma 4, integra per il formulazione, già l’art. 183-ter così come giudice l’esercizio di un potere sicuramente riformato nel 2016 offriva la possibilità di vincolato, poiché è la stessa formulazione della rintracciarvi una sostanziosa vincolatività per norma ad indicarlo chiaramente. Invero, l’amministrazione, non essendo questa libera l’utilizzo dell’indicativo presente («il giudice nella ponderazione degli interessi da tutelare. omologa») in luogo di locuzioni che lascino qualsivoglia margine di apprezzamento - quali Segue: La portata delle innovazioni della “può omologare” o “ha la facoltà di omologare” L.159/2020 - preclude nettamente la percorribilità di altre strade. Conseguentemente, al ricorrere dei Prima di qualificare più precisamente detta presupposti di natura tecnica - i.e. l’attestazione attribuzione, però, occorre considerare il del professionista - ed in mancanza recente intervento di cui all’art. 3 comma 1-bis dell’adesione decisiva dell’Agenzia, il d.l. 125/2020, inserito dalla L. 159/2020, le cui tribunale dovrà omologare l’accordo o il previsioni incidono sull’equilibrio e la concordato. qualificazione dei poteri dell’amministrazione. Nel merito, occorre inoltre rilevare che, benché Una prima notazione coinvolge il rapporto tra la norma contempli l’omologazione accordo di ristrutturazione e liquidazione dell’accordo e del concordato, deve giudiziale, che viene posto sullo stesso piano di considerarsi ricompresa anche l’efficacia del alternatività precedentemente riservato al solo trattamento dei crediti tributari e contributivi 8 Già il Falsitta, nel contesto dell’inquadramento della considerazione ed il riallineamento al caso concreto previgente transazione sui ruoli, aveva considerato risultavano esigenze determinanti.G. FALSITTA, l’istituto come uno strumento che poteva inserirsi in un Funzione vincolata di riscossione dell’imposta e più ampio contesto di tutela dell’obbligazione tributaria intransigibilità del tributo, in Riv. Dir. Trib., 2007, 1066 da parte dell’Agenzia delle Entrate, in cui la ss. copyright FLEXAD 6
proposto 9 . Difatti, se diversamente ci si Difatti, si è visto come l’agire vincolato limitasse a sostenere che l’intervento del dell’amministrazione, così come del giudice del tribunale sia solo diretto al raggiungimento fallimento, sia in rapporto di dipendenza con il delle maggioranze indicate, escludendo verificarsi di una condizione di carattere l’efficacia della transazione fiscale, perderebbe tecnico, ovvero l’esito della relazione ad opera di qualsiasi senso la verifica del criterio della del professionista indipendente incaricato dal convenienza, espressamente richiesta al debitore. giudice. In considerazione di questo elemento può Inoltre, dai caratteri dell’attività del giudice, meglio precisarsi la tipologia del vincolo cui è quando agisce in mancanza dell’adesione soggetta l’Agenzia: l’accertamento, di natura dell’amministrazione, può essere mutuata la economico-scientifica, costituisce una sostanza dell’attività dell’amministrazione condizione tanto essenziale quanto ‘esterna’ stessa: non avrebbe parimenti senso logico all’amministrazione. richiedere una diversa modalità di In considerazione di ciò appare doveroso un apprezzamento al giudice o migliore inquadramento all’interno della all’amministrazione, considerato che il primo categoria della c.d. ‘discrezionalità tecnica’10, agisce in mancanza dell’adesione della che, a dispetto del nome, costituisce comunque seconda. una categoria del potere vincolato. Se così fosse, inoltre, si profilerebbe un Difatti, ove operi tale forma di attribuzione, il importante vulnus in termini di parità di presupposto tecnico ed esterno trattamento, costituzionalmente rilevante, nella all’amministrazione costituisce un requisito misura in cui il contribuente vedrebbe che, se integrato, vincola irrimediabilmente arbitrariamente esaminata in modo diverso la questa a conformarvisi. propria proposta di transazione a seconda che Il quantum di vincolatività, inoltre, dipende dal l’Agenzia si esprima o meno o che il suo voto grado di opinabilità della materia oggetto di risulti determinante. accertamento tecnico, in altri termini dalla In conclusione sul punto, quindi, bisogna “esattezza” della scienza o della disciplina alla considerare perfettamente speculari le modalità quale, nel caso concreto, si deve ricorrere. e la qualificazione dei poteri in capo Nella fattispecie oggetto di esame, trattandosi all’Agenzia delle Entrate e al giudice, nel caso di una previsione di carattere economico, basata in cui questo agisca ex artt. 180 comma 4 o 182- sul probabile ricavato di una liquidazione bis comma 4. Nello specifico emerge pertanto giudiziale in raffronto al piano o accordo la natura vincolata del potere presentato dal debitore, è evidente come dell’amministrazione: le conclusioni cui si è presenti un elevato grado di attendibilità. precedentemente pervenuti, possono però Ciò, però, non toglie che all’Agenzia permanga costituire la base per una ulteriore una certa quota di discrezionalità, ovvero una circostanziazione. funzione - limitata - di controllo sia della 9 Del medesimo parere anche: M. GOLISANO, La nuova soggettive, in Dir. proc. amm., 2000, 212 ss.; ID., (voce) transazione fiscale, cit., 528 ss. Discrezionalità tecnica, in Noviss. dig., 2010, 4 ss. 10 Sulla quale, più specificatamente anche: P. LAZZARA, “Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridiche copyright FLEXAD 7
“affidabilità fiscale” del contribuente, sia Sono altresì rilevanti i precedenti fiscali del dell’attendibilità della relazione. contribuente, ovvero la sistematica e deliberata Quanto alla prima ipotesi, difatti, la condotta violazione degli obblighi verso il fisco, nonché del debitore può rilevare in casi specifici e le condotte fraudolente, che indichino tassativi influenzando la valutazione della l!assenza, da parte del contribuente, di proposta di trattamento dei crediti fiscali e collaborazione e trasparenza nei confronti contributivi. Le ipotesi, evidenziate anche dalla dell!Amministrazione finanziaria. Circolare 34/E del 2020 sono le seguenti: Per ciò che inerisce alla relazione, invece, - aver simulato la cessione di asset aziendali a l’amministrazione può rilevarne la sola soggetti correlati; manifesta inattendibilità, ovvero la manifesta - aver compiuto liberalità, anche in forma di infondatezza. In queste fattispecie, se utile e remissione del debito, ingiustificate sulla necessario, l’Agenzia può coinvolgere il base delle normali logiche di mercato; contribuente al fine di meglio chiarire i termini - aver della questione, in virtù di quella leale perfezionato operazioni di collaborazione che deve informare i rapporti tra riorganizzazione aziendale, finalizzate al amministrazione e cittadino. trasferimento dell’attivo nel proprio Trattasi comunque di ipotesi piuttosto patrimonio personale, scaricando le passività macroscopiche, delle quali la Circolare in una bad company appositamente costituita 34/E/2020 fornisce una casistica e oggetto della procedura compositiva; 11 esemplificativa . L’indicazione di tali - avere utilizzato fatture per operazioni fattispecie, inoltre, non è in sé esente da inesistenti, al fine di creare costi a carico questioni, in quanto l’Agenzia rischierebbe dell’impresa; 11 Nel particolare si tratta di: «Ad esempio: i) una occorre garantire un adeguato contraddittorio, manifesta inattendibilità relativa alla determinazione del nell’ambito del quale il contribuente possa giustificare valore di realizzo dei beni immobili va motivata dagli la sostenibilità delle sue previsioni in ragione di specifici Uffici ricorrendo a parametri pubblicamente disponibili, elementi, quali: il recente, o prossimo, sviluppo di beni senza limitarsi all’utilizzo dei valori determinati immateriali unici e di valore che possono fornire un dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ma vantaggio competitivo; la sottoscrizione di contratti integrando questi ultimi, per ipotesi, con le informazioni conclusi a condizioni particolarmente vantaggiose; il desumibili dai borsini immobiliari, ovvero con i valori di possesso di titoli amministrativi necessari per operare vendita presenti nei siti on-line delle agenzie nel settore di riferimento e non accessibili alla generalità immobiliari. Inoltre, nei casi maggiormente complessi, degli operatori. Detti elementi devono comunque essere gli Uffici si avvarranno del proprio personale esperto in adeguatamente documentati e non meramente asseriti in materia di estimo, mettendo a disposizione del base alla personale conoscenza del settore; iii) una contribuente i risultati raggiunti e le metodologie manifesta inattendibilità riguardante i dati che, per loro utilizzate. Tale esigenza potrebbe manifestarsi, in special natura, non possono essere assunti in maniera puntuale modo, con riferimento agli immobili di particolare (come il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa), va pregio architettonico, storico o artistico, ovvero motivata dagli Uffici tenendo in considerazione che classificati in categorie catastali rispetto alle quali comunque gli stessi possono collocarsi in un intervallo potrebbero non sussistere adeguati benchmark; ii) una di valori aventi un medesimo livello di attendibilità. manifesta inattendibilità concernente le variabili Infatti, a seconda dei casi e delle circostanze specifiche, previsionali (come nel caso di ipotesi di crescita del qualsiasi posizionamento all’interno di un intervallo fatturato palesemente incoerenti rispetto alla media dei può, in linea di massima, essere considerato corretto, a trend storici) va motivata dagli Uffici richiamando anche meno che il percorso metodologico seguito per la sua eventuali studi settoriali predisposti dalle associazioni di individuazione e delimitazione presenti evidenti carenze categoria, ovvero da altri soggetti istituzionali impegnati metodologiche. Un caso nel quale potrebbe nell’analisi del mercato di riferimento. In tali ipotesi copyright FLEXAD 8
sovrapporsi a prerogative che, tecnicamente e rispetto del divieto di trattamento deteriore giuridicamente, dovrebbero essere dell'erario, ai fini della valutazione della appannaggio della relazione del professionista proposta di transazione fiscale che viene attestatore, chiamata a rappresentare formulata e dell'espressione del voto, o obbligatoriamente un quadro veritiero e fedele dell!assenso, che ne consegue, sono chiamati della situazione del contribuente. Sul punto, ad esaminare il requisito della maggior può presumersi che sarà determinante la prassi, convenienza economica di tale proposta ovvero le modalità concrete con le quali rispetto all!alternativa liquidatoria.». Nello l’Agenzia deciderà di valutare le proposte di specifico, quindi, l’Agenzia considera il divieto trattamento dei crediti tributari e contributivi di trattamento deteriore dell’erario un assieme alla predetta relazione. Difatti, se la parametro operante, accanto al criterio della funzione di controllo che appare attribuirsi convenienza, tanto nel concordato preventivo, l’Agenzia si sostanzierà nella semplice quanto negli accordi di ristrutturazione. rilevazione ictu oculi di ipotesi Se nell’ipotesi concordataria la sua manifestatamente critiche, ciò potrebbe applicazione è pacifica, oltre che espressamente rientrare nelle funzioni di pubblico interesse e stabilita dal legislatore al comma 1 dell’art. tutela del credito tributario a questa demandate, 182-ter, più problematica appare la sua se invece, di contro, l’attività di controllo estensione anche agli accordi di dovesse rivelarsi incisiva e penetrante nel ristrutturazione. merito, ciò sarebbe da ritenersi censurabile, Difatti, tale intervento estensivo poggerebbe sul poiché espressione di attribuzioni che la legge comma 5 dell’art. 182-ter che così recita: «Il affida al professionista attestatore e non debitore può effettuare la proposta di cui al all’Amministrazione, che, per converso è comma 1 anche nell'ambito delle trattative che tenuta ad aderire alle risultanze della perizia precedono la stipulazione dell'accordo di tecnica. ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis.». A latere di quanto esposto, a questo stadio della La disposizione riportata, apre quindi la trattazione è necessario affrontare uno dei questione relativa all’ampiezza del rimando al passaggi che, a parere dello scrivente, risultano comma 1 dell’art. 182-ter, stante il fatto che più critici all’interno della più volte citata sono ivi previste, accanto al divieto di circolare: ovvero la possibilità di integrare il trattamento deteriore dei crediti fiscali, criterio della convenienza con altri parametri disposizioni tanto di carattere generale e valutativi, in grado, concretamente, di relative alla funzione della transazione fiscale - restringerne la portata applicativa. soprattutto nella prima parte del menzionato Nello specifico, la circolare 34/E/2020 afferma comma - e disposizioni che invece che: «Gli Uffici, tanto nel concordato ontologicamente si riferiscono a peculiarità preventivo quanto nell'accordo di proprie del concordato preventivo, ristrutturazione dei debiti, oltre ad operare un massimamente nell’ultima parte del comma in confronto con gli altri creditori per verificare il concretizzarsi tale ultima ipotesi si può avere nel caso in dei tassi di sconto che non valorizzano il rischio di cui, in assenza di specifici accorgimenti relativi alla impresa, attestandosi al livello dei tassi riservati a quantificazione dei flussi di cassa, vengano prospettati investimenti privi di rischio (cosiddetti free-risk).» copyright FLEXAD 9
esame, quale la suddivisione dei creditori in dell’insolvenza che, pur non essendo ancora in classi. vigore - salvo che per le “anticipazioni” qui Su di un piano di astratta compatibilità, difatti, trattate - può fornire un dato interpretativo il divieto in oggetto, se da una parte risulta decisivo. compatibile con il concordato preventivo, Difatti non può trascurarsi che l’art. 63 del dall’altra mal si attaglia alla natura degli d.lgs. 14/2019, dedicato al trattamento dei accordi di ristrutturazione, improntati crediti tributari e contributivi negli accordi di all’autonomia negoziale e non vincolati al ristrutturazione, non contenga alcun rispetto della par condicio creditorum. Di riferimento o rimando al divieto di trattamento conseguenza, una interpretazione che sia deteriore dei crediti dell’amministrazione sistematica e che tenga conto dell’essenza degli fiscale: difatti, l’unica disposizione richiamata istituti, imporrebbe di considerare che, risulta essere l’art. 88 d.lgs. 14/2019, che però contrariamente a quanto sostenuto si occupa delle modalità di presentazione della dall’Agenzia, il divieto di trattamento deteriore domanda. dei crediti fiscali sia riferibile al solo Pertanto, appare inopinabile che dalla oramai concordato preventivo. prossima vigenza del Codice della crisi Tutto ciò però, si badi bene, a rigore non di una d’impresa e dell’insolvenza, il divieto qui incompatibilità assoluta ed espressa, ma trattato non potrà essere più considerato per gli nell’ottica di rispettare la natura dell’istituto accordi di ristrutturazione, permanendo nel solo degli accordi di ristrutturazione: tale rilievo, concordato preventivo. Tutto ciò, a fortiori, si difatti, non avrebbe una portata da tale da reputa che avrebbe dovuto condurre l’Agenzia rivelarsi insuperabile per il legislatore. a ben diverse risultanze, poiché sarebbe stato L’ambiguità del dato legislativo, a fronte preferibile, in una situazione di incertezza dell’interpretazione fornita dalla circolare interpretativa quale l’estensione del rinvio al 34/E/2020, risulta quindi tale da non consentire comma 1 dell’art. 182-ter, che si desse una una interpretazione che sia assistita da un lettura conforme all’art. 63 d.lgs. 14/2019 livello di cogenza sufficiente: le destinato ad entrare in vigore il prossimo 1° argomentazioni che possono essere allegate si Settembre 202112. baserebbero pressoché integralmente sulla - Di conseguenza, in questa sede si ritiene quantomai poco chiara - voluntas legis o sulla preferibile discostarsi dalle indicazioni della natura dell’istituto. Circolare 34/E/2020 e ritenere operante il Su questo stato di cose, però, si innesta la novità divieto di trattamento deteriore dei crediti costituita dal Codice della crisi d’impresa e 12 Indicazioni in tal senso, ovvero di interpretare la riconosceva la giurisdizione della Commissione normativa vigente anche prendendo in considerazione la Tributaria. Alla base di tale revirement si argomenta oramai prossima vigenza del Codice della crisi d’impresa sostenendo che, malgrado sulla base del principio e dell’insolvenza provengono anche dalla recente ‘tempus regit actum’ la normativa vigente e di prossima ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte di vigenza non sia precipuamente applicabile al Cassazione n. 8504/2021. Nell’ambito del regolamento procedimento oggetto dell’ordinanza, ciò non esclude di giurisdizione ivi proposto dal ricorrente, la Corte opta che, ove tra la normativa applicabile alla fattispecie e la per l’individuazione del Giudice Ordinario come organo normativa vigente/di prossima vigenza non sussista deputato a conoscere sulle impugnazioni della soluzione di continuità, la seconda costituisca una chiave transazione fiscale, in controtendenza rispetto ermeneutica per la prima. all’orientamento maggioritario che, di contro, copyright FLEXAD 10
fiscali solo per la transazione fiscale all’interno Difatti, se si assumesse che l’intervento diretto del concordato preventivo. del giudice del fallimento fosse ammissibile nella sola ipotesi del silenzio, in caso di diniego La natura delle attribuzioni del giudice e resterebbe quale unica possibilità per il relativa estensione contribuente, percorrere la strada dell’impugnazione presso il Tribunale A questa fase dell’indagine è d’uopo dirigere il Fallimentare14. focus della ricerca sulla natura ed il fondamento È evidente che il disegno così tratteggiato del potere del giudice di omologare il risulterebbe fortemente asimmetrico, in quanto concordato o l’accordo di ristrutturazione. nell’ipotesi di assenza di adesione si dovranno Sciogliere la suddetta questione, difatti, applicare gli artt. 180 comma 4 e 182-bis contribuisce a dirimere una importante comma 4, e nell’ipotesi di diniego al problematica teorica e pratica, ovvero contribuente residuerebbe la sola possibilità di l’accezione dell’espressione “mancanza di impugnare il diniego dell’amministrazione. adesione dell’amministrazione”13, che, accanto Se risultano altrettanto evidenti le conseguenze, al silenzio, potrebbe ricomprendere o meno ove l’economia processuale incida anche il diniego, ovviamente nel caso in cui ulteriormente sulla già complessa situazione quest’ultimo sia espresso nonostante la economica del contribuente, tale sola presenza dei presupposti - come si è visto argomentazione non è invero decisiva per far vincolanti - per l’adesione. propendere con sufficiente certezza ad una Se ad una interpretazione semanticamente interpretazione estensiva del concetto di restrittiva il lemma “mancanza” è da “mancanza di adesione”. riconnettersi all’assenza di voto - ovvero al solo Indicazioni aggiuntive, tuttavia, potrebbero silenzio -, occorre vagliarne le conseguenze che provenire da una riflessione sul fondamento del si riverberano primariamente in sede potere del giudice ex artt. 180 comma 4 e 182- processuale. bis comma 4. 13 Sulla quale appare interrogarsi anche: G. FRANSONI, concordato preventivo o accordo di ristrutturazione - La nuova disciplina della ‘Transazione tributaria’ e la determinando la prevalenza della ratio concorsuale su successione della legge nel tempo, pubblicato su quella fiscale e quindi la competenza del Tribunale https://fransoni.it/argomenti/la-nuova-disciplina-della- Fallimentare. In altri termini, con la ridefinizione dei transazione-tributaria-e-la-successione-della-legge-nel- poteri del Giudice del fallimento in relazione alla tempo/. transazione fiscale, il legislatore avrebbe «incastonato la 14 Nel merito e come in parte anticipato supra, occorre transazione fiscale con maggior chiarezza nel campo del dar conto che la nuova disciplina contribuisce in maniera diritto fallimentare, ancorché ne siano evidenti i riflessi decisiva a ritenere che il sindacato sul diniego da parte di diritto tributario». Ciò sarebbe evidente, già nella dell’Agenzia sia indiscutibilmente da sottoporre al normativa previgente, a cagione della «necessarietà Giudice Ordinario, segnando un cambio di passo rispetto (n.d.r. del trattamento dei crediti fiscali) nelle procedure alla previgente disciplina, ove si riteneva che la di diritto fallimentare previste dalla legge». Pertanto, pur giurisdizione fosse della Commissione Tributaria. tenendo conto della natura tributaria delle obbligazioni Ripercorrendo la già citata ordinanza delle Sezioni Unite oggetto di transazione fiscale, ciò non può ritenersi della Corte di Cassazione n. 8504/2021, si ritiene che le sufficiente ad applicare l’art. 2 d.lgs. 546/1992, ovvero la modifiche introdotte con il d.l. 125/2020 e a fortiori la giurisdizione tributaria speciale, poiché occorre disciplina del Codice della crisi d’impresa e «valorizzare la prevalente/assorbente finalità dell’insolvenza accentuino la posizione sistematica della concorsuale dell’accordo transattivo e quindi del suo transazione fiscale all’interno delle procedure mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto concorsuali - i.e. il sub-procedimento di trattamento dei dall’Ente impositore». crediti tributari nell’ambito della «procedura madre» di copyright FLEXAD 11
In dottrina15, si è già trattato a riguardo di potere pubblica amministrazione e cittadino, ovvero sostitutivo ovvero concorrente: in questa sede tra amministrazione finanziaria e contribuente, si ritiene in primo luogo di escludere la seconda sono improntati ai principi della collaborazione alternativa, poiché, soprattutto nell’istituto e della buona fede. degli accordi di ristrutturazione, il silenzio da Trattasi di norme di portata sì generale e parte del creditore è perfettamente ammissibile programmatica, ma che ad una lettura e non corrisponde ad una “non decisione”. In sistematica possono assumere anche un altri termini, potrebbe parlarsi di potere carattere performativo, offrendo un efficace concorrente ove all’inerzia raccordo con la elaborazione, soprattutto dell’amministrazione non fosse possibile civilistica, della buona fede contrattuale nei attribuire un significato, ovvero nel caso in cui rapporti interprivati18. il silenzio corrispondesse ad una alternativa non Quindi, se da una parte le disposizioni riportate contemplata dall’istituto: negli accordi in - ovvero l!art. 1 comma 2 bis della L.241/1990 oggetto, tuttavia, al silenzio è da riconnettersi la e l!art. 10 comma 1 della L.212/2000 - devono volontà del creditore di rimanere estraneo regolare la condotta delle parti nei reciproci all’accordo stesso. rapporti, dall’altra determinano che questi L’operazione che compirebbe il giudice, ultimi, se di natura contrattuale, devono omologando l’accordo in assenza di adesione necessariamente essere riguardati avendo a dell’amministrazione, sarebbe quindi in grado mente anche gli artt. 1337, 1358, 1360 e 1375 di surrogare la decisione dell’Agenzia: vi è c.c., nonché il più ampio dovere di correttezza quindi il ribaltamento di una decisione, benché nei rapporti tra debitore e creditore di cui all’art. espressa attraverso il silenzio, e non la 1175 c.c.: gli articoli qui elencati determinano colmatura di un vuoto, caso in cui sarebbe stato che la buona fede debba permeare in maniera configurabile un potere concorrente. persistente i rapporti tra le parti, fin dalla Quanto all’eventuale tratto sostitutivo di tali formazione del contratto, durante le trattative, attribuzioni, prima di tentare di tirare le fila del in pendenza di una condizione sospensiva o discorso è doveroso interrogarsi anche su quale risolutiva, nell’esercizio dell’eccezione di possa essere, a livello sistematico, la cornice inadempimento e durante l’esecuzione del giuridica nella quale si innesta questo precipuo contratto. potere del giudice. Perciò, in considerazione della natura Utili indicazioni ritengo che possano provenire contrattuale della proposta di trattamento dei da alcune previsioni di carattere sistematico, crediti fiscali e contributivi, ancor più spiccata ovvero l’art. 1 comma 2 bis della L.241/199016 negli accordi di ristrutturazione, appare e l’art. 10 comma 1 della L.212/200017 (il c.d. necessario reputare pienamente operativi i citati ‘Statuto dei diritti del contribuente’). Entrambe obblighi, tanto per le parti quanto per il giudice. le disposizioni affermano che i rapporti tra 15G. FRANSONI, La nuova disciplina, cit.; M. GOLISANO, 17 «I rapporti tra contribuente e amministrazione La nuova transazione fiscale, cit., 531. finanziaria sono improntati al principio della 16 «I rapporti tra il cittadino e la pubblica collaborazione e della buona fede.» amministrazione sono improntati ai principi della 18 Sull’argomento si rimanda all’esaustivo volume di: F. collaborazione e della buona fede». PIRAINO, La buona fede in senso oggettivo, Torino, 2015, passim. copyright FLEXAD 12
In considerazione di ciò, l’attribuzione del correttezza degli artt. 1 comma 2 bis della tribunale ex artt. 180 comma 4 e 182-bis L.241/1990 e 10 comma 1 della L.212/2000. comma 4, potrebbe astrattamente ritenersi L’analisi qui prospettata, tuttavia, porge espressione particolare dei suddetti doveri, che ipoteticamente il fianco ad ulteriori obiezioni ne costituiscono la cornice giuridica. che si collegano più o meno direttamente alla In altri termini, il giudice, omologando natura degli accordi di ristrutturazione. l’accordo o il concordato in mancanza di Sul tema, soprattutto in relazione alla adesione dell’amministrazione attraverso la “collegabilità” della normativa civilistica in verifica dei presupposti giuridici che ne tema di buona fede agli accordi di vincolerebbero l’accoglimento, altro non ristrutturazione, non può tralasciarsi di farebbe che esercitare, in via integrativa e nel sottolineare come possa costituire un ostacolo caso concreto, quei doveri di correttezza e l’orientamento più recente della Corte di buona fede cui devono essere improntati i Cassazione20, che sembrerebbe considerare tale rapporti tra Agenzia e contribuente, a maggior istituto quale avente natura concorsuale e non ragione che risulterebbero applicabili le ancor negoziale. più precise disposizioni del Codice Civile. Difatti, l’estensione per via interpretativa che in Ciò spinge a ritenere che, innestandosi tale questa sede si è tentato di percorrere, potere nella estrinsecazione dei doveri in poggerebbe, oltre che sul medium costituito parola, il giudice eserciti un potere né dall’art. 1 comma 2 bis della l. 241/1990 e sostitutivo, né concorrente, bensì integrativo- sull’art. 10 dello Statuto dei Diritti del correttivo e coadiuvato dalla sfaccettatura Contribuente, anche su una assimilabilità in performativa della buona fede ‘integrativa’ e principio dell’accordo di ristrutturazione ad un della leale collaborazione. Da questo angolo istituto dal carattere negoziale. visuale, che vuole che al giudice sia attribuito il Il punto qui toccato abbraccia una vexata potere\dovere degli artt. 180 comma 4 e 182-bis quaestio che anima la dottrina e la comma 4, appare naturale, logico e inevitabile giurisprudenza da oltre un decennio e che, per ricomprendere nella “mancanza di adesione” ragioni di economia espositiva, non è possibile tanto il silenzio, quanto un diniego decisivo19 qui affrontare con il livello di approfondimento che, alla luce del parametro della convenienza, che meriterebbe; pertanto e per ciò che si rivela contrario ai doveri di buona fede e specificatamente interessa il tema qui trattato, 19 Riguardo l’estensione, qui sostenuta, del significato di Pubblica Amministrazione, che imporrebbe all’Agenzia “mancanza di adesione” anche alle fattispecie di diniego di aderire alla proposta del contribuente ove determini in si segnala come, alla data di redazione del presente concreto la migliore soddisfazione possibile del credito contributo, un primo apporto della prassi giurisdizionale erariale, in raffronto all’alternativa giudiziale che avvalori le suddette ipotesi possa essere rintracciato concorsuale. Da questo punto di vista, infatti, non nella recente sentenza del Tribunale di La Spezia del 14 rileverebbe che l’Agenzia si sia espressa negativamente Gennaio 2021. La pronuncia, pur riguardando il cram o sia rimasta silente davanti alla proposta del down fiscale e previdenziale non negli accordi di contribuente, essendo in ogni caso venuta meno ai suoi ristrutturazione, bensì nella composizione della crisi da doveri. Sulla menzionata pronuncia, si veda anche: A. sovraindebitamento, contiene preziosi spunti di TURCHI, Cram down fiscale anche in caso di voto riflessione utili anche al nuovo 182-bis comma 4, poiché negativo dell’amministrazione finanziaria, in Crisi basata sull’analogo e corrispondente art. 12 della L. d’impresa e insolvenza, 12 Febbraio 2021, 1 ss. 3/2012. Più nel particolare, il ragionamento dei giudici 20 Ci si riferisce a Cass. 9087/2018. spezzini muove dal principio di buon andamento della copyright FLEXAD 13
occorre prendere le mosse dall’analisi della Non può sottacersi difatti, che la loro posizione menzionata pronuncia della Suprema Corte. nell’ “orbita più esterna” del prisma delle Difatti, nonostante la sentenza Cass. n. procedure concorsuali sia indice di una loro 9087/2018 sia stata salutata, e tendenzialmente spiccata negozialità, che pur non essendo a ragione, come una decisa presa di posizione dominante al fine di determinarne nettamente la verso la concorsualità degli accordi di natura, contribuisce a caratterizzarne il ristrutturazione, il quadro che questa tratteggia funzionamento e ad influenzarne la è oltremodo sfaccettato, ed è ben rappresentato regolamentazione. In altre parole, la posizione dal passaggio che segue: «la sfera della della Corte, sembrerebbe non voler accantonare concorsualità può essere oggi ipostaticamente definitivamente la pur autorevole dottrina che rappresentata come una serie di cerchi negli anni ha sostenuto la negozialità degli concentrici, caratterizzati dal progressivo accordi di ristrutturazione 21 , ma elaborando aumento dell’autonomia delle parti man mano questa costruzione multilivello, adombrerebbe che ci si allontana dal nucleo (la procedura un sistema che, nella concorsualità, ammette fallimentare) fino all’orbita più esterna (gli tuttavia importanti deroghe che ne sfumano accordi di ristrutturazione dei debiti), inevitabilmente i caratteri. passando attraverso le altre procedure di Vi è più che, innegabilmente alcuni tratti livello intermedio, quali la liquidazione degli oggettivamente allontanano l’istituto in esame imprenditori non fallibili, le amministrazioni da una concorsualità ‘pura’, quali: l’assenza straordinarie, le liquidazioni coatte della nomina di un commissario, di un giudice amministrative, il concordato fallimentare, il delegato o la costituzione di un comitato di concordato preventivo, gli accordi di creditori, il mantenimento in capo al debitore composizione della crisi da della gestione dell’impresa, dalla quale non sovraindebitamento degli imprenditori non viene estromesso né vincolato o controllato fallibili, gli accordi di ristrutturazione negli atti che pone in essere. con intermediari finanziari e le convenzioni di Inoltre non può sottacersi il fatto che i creditori, moratoria […] Restano all’esterno di questo in questa fattispecie, non sono organizzati sulla perimetro immaginario solo gli atti interni di base dell’omogeneità dei propri interessi, non autonoma riorganizzazione dell’impresa, come abdicando alla propria individualità. i piani attestati di risanamento e gli accordi di Tutti questi elementi, seppur probabilmente natura esclusivamente stragiudiziale che non non soverchiando la natura degli accordi, è richiedono nemmeno un intervento giudiziale evidente come costituiscano parte non di tipo omologatorio». secondaria del relativo ‘patrimonio genetico’. Come è evidente, l’immagine rappresentata E’ difatti proprio la considerazione di tali tratti della concorsualità è quella di una serie di di specialità, negli anni posti in risalto da quegli cerchi concentrici, di orbite, al cui punto più studiosi che hanno sostenuto la natura esterno vengono posti proprio gli accordi di negoziale degli accordi di ristrutturazione, che ristrutturazione qui trattati, a voler sottolineare verosimilmente hanno influenzato la Corte come, pur appartenendo all’ “universo” della nell’elaborazione di un sistema tanto concorsualità, questo carattere sia invero sfaccettato. decisamente affievolito. 21 Riguardo la quale si veda, supra, nt. 3. copyright FLEXAD 14
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