Dossier Assosistema Confindustria 2022 - Novità ammortizzatori sociali Legge di Bilancio 2022
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Dossier Assosistema Confindustria 2022 Novità ammortizzatori sociali Legge di Bilancio 2022 A cura di Alessandra Sannipoli Webinar Confindustria del 16 marzo con la partecipazione del Dott. Luca Sabatini, Direttore della DC Ammortizzatori Sociali INPS 1
Sommario Dossier in commento alle nuove misure in materia di ammortizzatori sociali adottate con la Legge di Bilancio 2022 ........................................................... 3 Introduzione alla riforma ................................................................................ 3 Intervento del Dott. Luca Sabatini, Direttore della DC Ammortizzatori Sociali INPS, sulle novità in materia di prestazioni Cigo, Fis e Fondi bilaterali ............ 4 DOMANDE E RISPOSTE a cura del Dott. Luca Sabatini..................................... 7 Conclusioni ................................................................................................... 11 2
Dossier in commento alle nuove misure in materia di ammortizzatori sociali adottate con la Legge di Bilancio 2022 Il contributo si inquadra nell’ambito del webinar organizzato da Confindustria in data 16 marzo 2022 sul tema degli ammortizzatori sociali a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022. Tra i partecipanti il Dott. Luca Sabatini in qualità di Direttore della DC Ammortizzatori Sociali INPS ha illustrato le novità introdotte in materia di prestazioni Cigo, Fis e Fondi di solidarietà bilaterale. Introduzione alla riforma Tra le ragioni che hanno spinto verso la riforma degli ammortizzatori sociali vi è senz’altro la necessità di ricomprendere tra i destinatari della misura anche le piccole attività, ossia le attività che contano da 1 fino 5 dipendenti e che rappresentano una rilevante fetta dell’economia italiana. L’obiettivo perseguito dal Governo e condiviso con le Parti Sociali è stato quello di introdurre una forma di universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito, sia in costanza di rapporto di lavoro sia nel caso di cessazione. In altre parole, nel complesso, si è cercato di garantire un trattamento di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria a tutti i lavoratori dipendenti impiegati in qualsiasi settore e con qualsiasi dimensione. Alcune criticità sono sorte rispetto alle modalità attuative dell’obiettivo. La parte datoriale, rappresentando non solo gli interessi di Confindustria ma di realtà e associazioni altrettanto importanti nel sistema economico italiano, ha evidenziato alcuni profili di non condivisione. Un esempio è quello della contribuzione Naspi che nel caso dell’industria comporta la corresponsione di un’aliquota molto alta rispetto a quella versata da altri settori come l’artigianato. Sempre sul tema della Naspi, uno dei principali obiettivi di Confindustria, solo in parte accennato nella riforma, è stato quello di spingere il ruolo della misura di sostegno non solo sotto il profilo del suo fine assistenziale e quindi di tutela economica del lavoratore disoccupato, ma anche sotto il profilo del ricollocamento dei lavoratori nel mondo del lavoro, «il ruolo delle politiche attive, infatti, nei nostri anni è sempre più importante ma nonostante se ne senta parlare molto manca un intervento effettivamente pragmatico. Questa era l'occasione per fare questo passaggio di qualità». 3
Intervento del Dott. Luca Sabatini, Direttore della DC Ammortizzatori Sociali INPS, sulle novità in materia di prestazioni Cigo, Fis e Fondi bilaterali La riforma, piuttosto articolata, interviene in un periodo molto delicato caratterizzato dallo stato d’emergenza Covid-19 e dalla crisi internazionale Russia-Ucraina. Questi fattori comportano inevitabilmente l’esigenza di modificare l’assetto ordinario della normativa e, difatti, come sottolinea il Direttore Generale, già si sta lavorando per introdurre forme in qualche maniera derogatorie su conteggi, su contribuzioni, su durate e su neutralizzazioni per affrontare le difficoltà di questi periodi. Sono molti i caratteri di trasformazione nella riforma introdotta con la Legge di Bilancio per l'anno 2022, sia rispetto agli effetti sui lavoratori sia rispetto agli effetti sull' azienda nella gestione della Cassa integrazione. Viene elaborato un concetto di universalismo differenziato nel senso che sono rimaste delle pluralità di Casse integrazioni ma si dovrebbe sostanzialmente abbandonare il concetto di Cassa integrazione in deroga. Tutti i settori e tutte le dimensioni produttive sono ora abilitati in maniera ordinaria a ricorrere a situazioni di crisi temporanee, o situazioni più strutturate, e a poter sospendere i lavoratori o ridurne l'orario di lavoro. Questa possibilità finora non era consentita o meglio era stata solo in parte consentita con le Casse in deroga durante la crisi pandemica del 2020 col sistema della causale Covid- 19. Secondo il Direttore Sabatini, «la riforma si avvantaggia sostanzialmente anche dell'esperienza che le crisi hanno rilasciato nel tessuto produttivo del paese e in qualche maniera ne fa assumere un connotato appunto universale. È uno strumento che ha comunque aiutato molto soprattutto ad evitare la perdita di capitale umano e quindi, in qualche maniera, ha sostenuto e rivitalizzato uno degli strumenti più tipici della nostra protezione di welfare sociale che abbiamo come prodotto italiano». Effetti della riforma dal lato dei lavoratori: 1. amplia i possibili destinatari della sospensione, le due nuove figure sono i lavoratori a domicilio e la categoria dell'apprendistato, prima in realtà solo in parte ricompresa; 2. viene ridotto, da 90 a 30 giorni, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda all’INPS; 3. viene innalzato l'importo di protezione di sostegno al reddito con l'eliminazione del tetto più basso, sostanzialmente, si liquida a 1.222,00€. Sul 4
punto, il Direttore afferma che sta per essere pubblicato un messaggio dell’INPS che chiarirà il tema delle autorizzazioni di integrazioni salariali a cavallo 2021 e 2022. Secondo quando previsto dalla legge “la riforma si applica per i periodi autorizzati dal gennaio 2022” tale enunciato poteva significare ad esempio che solo le autorizzazioni che avevano inizio dal primo gennaio 2022 a seguire potevano avvalersi del massimale più alto. La soluzione stabilirà che la riforma si applica rispetto alla data di pagamento del gennaio 2022 e, quindi, la Cassa integrazione sarà adeguata al massimale più alto anche per le prestazioni che abbiano avuto autorizzazioni nel 2021 e che entrano da gennaio 2022. Si considera applicabile esclusivamente il massimale più alto e quindi i lavoratori che potevano stare su soglie più basse devo essere adeguati a 1.222,00€ che è il corso attuale di quest'anno adeguato con la circolare 26; 4. sull'ambito del pagamento diretto è stato introdotto un termine decadenziale, in parte già anticipato durante l’emergenza pandemica, di due mesi rispetto al periodo di riferimento della sospensione. Il tema è legato chiaramente alla necessità di arrivare quanto prima al sostegno reddituale pagato direttamente dall'Istituto e non anticipato dalla filiera. A tale proposito, il Direttore puntualizza che è stato mantenuto il doppio binario delle modalità di comunicazione dei dati di sospensione utili per il pagamento diretto e sta per essere pubblicato un messaggio che comunicherà la fine della modalità SR41 da maggio prossimo. Quindi nel caso del pagamento diretto da maggio 2022 sarà richiesto l'invio esclusivamente con un UNIEMENS-CIG; 5. compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative. Nel caso in cui il lavoratore – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato o a tempo determinato di durata pari alle sei mensilità ci sarà una sospensione del trattamento di integrazione salariale mentre sopra i sei mesi ci sarà l'interruzione del trattamento. Si tratta comunque di una norma che crea una flessibilità rispetto al lavoratore e alle scelte di opportunità che gli si possono presentare. Effetti della riforma dal lato dell’azienda: 1. aspetti generali sono quelli dell'universalismo e di come settori e dimensioni aziendali non sono più un problema per ricorrere a questo strumento. 2. semplificato il tema delle relazioni industriali, delle comunicazioni con le rappresentanze sindacali. L'esame congiunto infatti viene ammesso anche in via telematica, a fronte anche qui dell'esperienza maturata durante la pandemia. 5
3. riduzione come effetto bonus-malus del contributo addizionale qualora la Cassa integrazione non sia richiesta per un certo numero di mesi, nello specifico se 24 mesi non viene richiesta c'è un abbattimento di alcune aliquote di contribuzione addizionale. 4. ampliamento della Cassa integrazione guadagni straordinaria. È stata prevista l’estensione della CIGS ai datori di lavoro destinatari del FIS che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente almeno 15 dipendenti. L’ampliamento della tutela CIGS comporta anche il relativo obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento, con la conseguenza che il datore di lavoro sarà tenuto sia al versamento del contributo ordinario FIS che a quello ordinario CIGS. Tuttavia per il 2022 la legge di Bilancio ha previsto una riduzione delle aliquote ordinarie FIS e CIGS per il solo 2022 al fine di mitigare l’impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro. Fis e Fondi Bilaterali Anche le aziende che occupano un solo dipendente possono assicurare, tramite l’intervento dei Fondi di solidarietà bilaterale, misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ai propri lavoratori per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in materia di integrazione salariale. Nelle more della istituzione dei Fondi bilaterali di settore o in caso di mancato adeguamento degli stessi entro il 31 dicembre 2022, l’intervento sarà affidato al FIS. I periodi di sospensione coperti da indennità possono avere una durata non superiore a: a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. 6
DOMANDE E RISPOSTE a cura del Dott. Luca Sabatini «Tema legato ai consumi di energia. Si verifica il caso in cui la cliente ha momentaneamente interrotto una delle commesse con l'azienda, la commessa bloccata è la fonte di guadagno principale dell’azienda e rappresenta circa il 60% del fatturato. Ricorre in tal caso la causale di riduzione blocco degli ordini e commesse1?» «Si. È importante che venga sottolineata la dipendenza così cospicua e significativa del fatturato dell'azienda rispetto la commessa che salta. L’intenzione di bloccare la commessa è sicuramente una riduzione di ordini che nel caso rappresentato sembra assolutamente significativa e non possa che dar adito ha un'autorizzazione» «La circolare n. 197 INPS che attua le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, come previsto dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, stabilisce una regola di computo relativa esclusivamente alla durata massima complessiva dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), si ritiene la stessa non possa essere estesa alle valutazioni del limite complessivo di integrazioni salariali» «In realtà il tema del computo della Cassa integrazione ordinaria è un tema che rimane in questo momento ancora a settimana. Su questo avevamo provato a chiedere un adeguamento anche più esplicito, vi posso dire che stiamo lavorando affinché sia portato un criterio omogeneo di computo e sia un computo aggiornato così come lo stiamo adottando per il Fis e per i fondi settoriali. L’attenzione sul tema nasce dal fatto che prima nella gestione ordinaria degli strumenti della Cassa integrazione questi aspetti non erano così rilevanti e quindi si andava sostanzialmente a settimana, non c'era questa attenzione focalizzata sulla giornata anche perché concettualmente se c'è una crisi tale che può generare una riduzione del reddito delle 1 Art. 3, comma 1, Decreto Ministeriale 95442/2016 “Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse”. 7
maestranze coinvolte non può essere una riduzione giornaliera. La crisi che sia causale ordinaria o che sia causale straordinaria deve avere anche una sua dimensione temporale. Il tema delle giornate è un tema piuttosto nuovo che nasce lì dove sono stati introdotti dei limiti di spesa molto ridotti sui singoli ammortizzatori. Come vedo dalle vostre segnalazioni è un tema che adesso sta coinvolgendo anche la Cassa integrazione ordinaria e constatiamo come, in questo momento, le procedure non consentono sulla CIGO un conteggio a giorni. C’è sistema a settimane che in qualche modo dobbiamo superare, è una ricostruzione un po’ complessa che con la reingegnerizzazione in atto vorremmo strutturare in maniera più continuativa e trasparente» «È riconosciuta la possibilità di utilizzo della Cassa integrazione ordinaria a causa del prezzo dell’energia?» «Sono i costi dei fattori che rientrano tecnicamente in un rischio di impresa che certamente può essere motivato dall’impennata improvvisa non programmata ecc. però come incide sul blocco dei licenziamenti è altra cosa. Nello specifico, sicuramente incide sui margini, sul fatturato, sui ricavi e quant'altro, come incide su tale da portarlo ad essere uno strumento di sospensioni delle retribuzioni atteso che probabilmente i lavoratori cui si va ad incidere con una Cassa integrazione per una causale di questo tipo sono lavoratori che sopportano già nelle loro famiglie questo carico. Sinceramente io la vedo non proponibile come ho anche rappresentato qui in Confindustria. Noi non sapremmo che indicazioni dare alle strutture per poter bypassare e non creare appunto la confusione di quanti documenti ci state chiedendo e quant'altro perché non è una mancanza di materie prime è che le materie prime o ripeto l'energia costa di più» «Altro è il tema per cui in relazione a questo fatto, ovvero all’aumento del prezzo dell’energia, un'azienda committente fa saltare la commessa» «Questo caso si sposa con il calo della commessa mentre l'aumento di un costo tecnicamente è più difficilmente riconducibile nelle motivazioni che, stando alle 8
regole ordinarie, danno la possibilità di accedere alla Cassa integrazione ordinaria. L’aumento del costo dell’energia, difatti, non è una crisi di mercato2, non è un evento improvviso anche se diciamo non si può fare a meno dell'energia. Sicuramente ci potrebbe essere un tema legato alla transizione, nel Decreto c’è un tema sulla transizione legato al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica. Tuttavia questo è un tema che presuppone una programmazione, un tema di investimento per consentire di essere meno dipendenti sugli approvvigionamenti ordinari che ha attualmente l’azienda. In questo senso una causale di transizione verso le rinnovabili verso una sostenibilità energetica andrebbe assolutamente ad essere coerente con questo quadro di emergenza. Attivare una causale di ordinaria sinceramente è un tema delicato, tra Mise e Ministero il lavoro e MEF ci sono dei tavoli sull'argomento vediamo che cosa emerge dal punto di vista politico come scelte o indicazioni se uno dei fronti che si dovesse aprire è quello di attivare in situazioni causali ordinarie cercheremo di attrezzarci con il Ministero del lavoro per darvi indicazioni in tal senso» «Altro tema è quello delle materie prime e la crisi Russa» «C'è una causale prevista nel decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 (il Decreto fornisce indicazioni relativamente all'esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO) sulla mancanza di materie prime, ai sensi dell’art. 5 “Integra la fattispecie «mancanza di materie prime o componenti» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all’impresa”. Chiaramente se la materia prima non viene prodotta esclusivamente dalla Russia, ci si domanda se l’azienda si sta attrezzando per procurarsela altrove. Ci potrebbe essere questo tipo di approfondimento in ragione proprio della ripresa della temporaneità della prestazione, chiedendosi quanto questo aspetto può determinare un blocco per 2 Art. 3, comma 3, Decreto Ministeriale 95442/2016 “3. Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento”. 9
l’attività: per un tempo indefinito oppure l’azienda sta cercando delle soluzioni? Sicuramente in questo caso non si tratta del costo dell’energia ma dell’assenza della materia prima e quindi è una causa integrabile. Tuttavia va posta questa attenzione non solo sullo scenario di crisi temporanea dovuta a questa mancanza ma anche sul come si sta attrezzando l’azienda per riattivare la produzione» «Nel caso di attacchi hacker, potrebbe configurarsi un’ipotesi di Cassa ordinaria per evento oggettivamente non evitabile?» «Risponderei di no, nel senso che sull’oggettivamente non evitabile siamo un po' stretti con elenchi tassativi, come ad esempio meteo, incendio e poche altre situazioni. Inoltre, sapete che l'oggettivamente non evitabile porta anche delle esenzioni di pagamento e dei temi sul computo. È un aspetto particolare che non può essere valutato così in via interpretativa con troppa flessibilità» «A seguito dell’aumento dell’energia si è obbligati ad aumentare i listini e questo più provocare una riduzione delle commesse» «Se avete dei listini in aumento e questo può comportare una riduzione delle commesse, state anticipando la crisi e non la state esibendo come invece per esempio aveva fatto l’altro collega che aveva rappresentato nel quesito una situazione che invece si stava già verificando. Quindi direi che se l’effetto è questo deve essere un effetto che si è prodotto e che giustifica una diminuzione dell’attività produttiva. Attenzione perché c’è un tema legato anche al magazzino, alle scorte e al fatto che si sta operando una diminuzione delle retribuzioni e ci potrebbe essere una programmazione volta a creare delle opportunità per rilanciare e non necessariamente una diminuzione della produzione. Comunque il tema va oggettivato rispetto al settore merceologico e mercato locale. Certamente se l’effetto del costo fa calare degli ordinativi perché l’azienda deve aumentare i listini del 30%, le aziende non lo possono comunicare all’Istituto sotto forma di timore o come elemento prospettico ma è necessario descrivere una situazione già verificatosi cioè creando oggettivamente l’assetto probatorio» 10
Conclusioni La materia trattata nel corso di questo primo webinar è risultata ampia ed articolata. Sono tanti i profili che meritano un approfondimento ed un costante aggiornamento anche in virtù dei recenti avvenimenti che si sono purtroppo abbattuti nella realtà attuale. L’impegno di Confindustria, come affermato a conclusione dell’incontro, sarà quello affrontare il tema degli ammortizzatori declinato soprattutto in questa logica, sempre più spinta, di transizione sia occupazionale sia energetica, e di tenere i suoi interlocutori informati sulle novità e sulle nuove interpretazioni, anche alla luce dei prossimi incontri con il Ministero del Lavoro. 11
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