Domande poste frequentemente: nuove prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili

Pagina creata da Federica Ruggeri
 
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
                                                  dell’energia e delle comunicazioni DATEC
                                                  Ufficio federale dell'energia UFE
                                                  Divisione Efficienza energetica

                                                                                                        Aprile 2012

Domande poste frequentemente: nuove prescrizioni sulle emissioni di CO2 per
le automobili

1. In che cosa consistono le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili?
   Analogamente all'UE, nel 2012 anche la Svizzera introduce delle prescrizioni di CO2 per le nuove
   automobili. In virtù di questa normativa, entro il 2015 gli importatori svizzeri saranno tenuti a ridur-
   re in media a 130 grammi/km le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta
   in Svizzera. Lo specifico obiettivo di CO2 della flotta (nel caso di un piccolo importatore o di un
   singolo importatore si tratta del valore specifico del veicolo) è influenzato dal peso a vuoto del vei-
   colo. Se le emissioni di CO2 /km superano il valore limite, a partire dal 1° luglio 2012 occorrerà pa-
   gare una sanzione.
2. Perché vengono introdotte queste prescrizioni?
   Con l'entrata in vigore della nuova legge sul CO2, entro il 2020 la Svizzera si impegna a ridurre del
   20 per cento le emissioni di CO2 rispetto al 1990. Una parte importante della quota delle emissioni
   di CO2 in Svizzera è da ricondurre al traffico stradale; il potenziale di risparmio è particolarmente
   consistente nel caso delle automobili. Nel confronto europeo le nuove vetture in Svizzera presen-
   tano le emissioni di CO2 di gran lunga più elevate.
3. Quando entra in vigore la nuova normativa?
   La revisione parziale della legge sul CO2 e l'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle
   automobili, che contiene prescrizioni dettagliate, entrano in vigore il 1° maggio 2012. Le nuove
   norme si applicano alle automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera a partire dal 1° lu-
   glio 2012.
4. Quali veicoli sono considerati automobili? Le prescrizioni si applicano anche ai camper?
   Il termine "automobili" è definito nell'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza concernente le
   esigenze tecniche per veicoli stradali (OETV). I veicoli utilitari, i camper e gli autoveicoli adibiti ad
   abitazione elencati nell'articolo 11 capoverso 3 OETV non sono soggetti alle prescrizioni sul CO2.
   Inoltre, l'ordinanza non si applica ai veicoli adibiti a uno scopo particolare (ad es. veicoli antiproiet-
   tile o veicoli autorizzati a trasportare carrozzelle per disabili).
5. Che cosa si intende per prima messa in circolazione?
   Sono messe in circolazione per la prima volta ai sensi della legge sul CO2 le automobili immatrico-
   late per la prima volta in Svizzera; fanno eccezione i veicoli che sono stati immatricolati all'estero
   più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. Le prescrizioni non si applicano
   quindi ai veicoli d'occasione.
6. Qual è la data determinante?

                                                  Ufficio federale dell'energia UFE
                                                  Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen
                                                  Indirizzo postale: CH-3003 Berna
                                                  Tel. +41 31 322 56 11, Fax +41 31 323 25 00
                                                  contact@bfe.admin.ch
                                                  www.bfe.admin.ch
Per la nuova regolamentazione è determinante la data della prima immatricolazione da parte di un
      Ufficio cantonale della circolazione. Ciò significa che le prescrizioni non si applicano ancora alle
      automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera prima del 1° luglio 2012. Se, tuttavia, un ve-
      icolo è importato in Svizzera nel maggio 2012, ma viene immatricolato soltanto dopo il 1° luglio
      2012, è soggetto alle nuove prescrizioni.
7. A chi sono destinate le prescrizioni?
      Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 sono destinate agli importatori di nuove automobili. A ri-
      guardo, si fa una distinzione tra grandi e piccoli importatori:
            a. Grandi importatori (≥50 automobili)
                  Sono considerate grandi importatori le imprese che importano almeno 50 nuove automo-
                  bili all'anno da immatricolare in Svizzera. Se l'obiettivo individuale delle emissioni medie di
                  CO2 della flotta di automobili di un grande importatore non è raggiunto, questi dovrà paga-
                  re una sanzione per ogni automobile immatricolata per la prima volta nell'anno in questio-
                  ne.
            b. Piccoli e singoli importatori (
Possono riunirsi in un raggruppamento tutti gli importatori (grandi, piccoli e singoli), a condizione
      di importare, insieme, almeno 50 nuove automobili all'anno che saranno immatricolate.
      Un raggruppamento ha gli stessi diritti e doveri di un singolo grande importatore.
      I
10. Come vengono calcolati i valori limite di CO2?
            a. Calcolo dell'obiettivo per i piccoli importatori
                  Nel caso dei piccoli importatori, l'obiettivo viene calcolato singolarmente per ogni automo-
                  bile sulla base della seguente formula:
                  Emissioni specifiche ammesse = 130 + a  (peso a vuoto – M t-2) g CO2/km.
                  Nota:
                  a:               0.0457 (coefficiente angolare della retta del valore limite)
                  M t-2:           1453 kg (peso a vuoto medio in kg delle automobili immatricolate per la prima
                                   volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell'anno di riferimento. Per l'anno
                                   2012 fa stato il peso a vuoto medio del 2010. Per l'anno 2013 fa stato il peso a
                                   vuoto medio del 2011 (1465 kg))

            b. Calcolo dell'obiettivo per i grandi importatori e i costruttori
                  Nel caso dei grandi importatori, il calcolo dell'obiettivo si basa, per tutta la flotta di auto-
                  mobili immatricolate per la prima volta nell'anno di riferimento, sulla seguente formula:
                  Emissioni specifiche ammesse = 130 + a  (Mi,t – Mt-2) g CO2/km
                  Nota:
                  a:               0.0457 (coefficiente angolare della retta del valore limite)
                  Mi,t:            peso a vuoto medio in kg delle automobili messe in circolazione per la prima
                                   volta dall'importatore i nell'anno di riferimento
                  M t-2:           1453 kg (peso a vuoto medio in kg delle automobili immatricolate per la prima
                                   volta in Svizzera nel penultimo anno prima dell'anno di riferimento. Per l'anno
                                   2012 fa stato il peso a vuoto medio del 2010. Per l'anno 2013 fa stato il peso a
                                   vuoto medio del 2011 (1465 kg))
                  Nota: il calcolo definitivo può essere fatto soltanto alla fine dell'anno di riferimento.
                  Occorre pagare una sanzione se le emissioni determinanti di CO2 di un veicolo o di una
                  flotta di veicoli sono superiori all'obiettivo fissato.

11. Che cosa sono gli obiettivi per costruttori piccoli e di nicchia
      I piccoli costruttori di automobili che, nell'Unione europea (UE), immatricolano per la prima volta
      meno di 10 000 automobili all'anno e i costruttori di nicchia che immatricolano per la prima volta
      un numero di veicoli compreso tra 10 000 e un massimo di 300 000 all'anno, nell'UE possono
      chiedere un obiettivo specifico. Tale obiettivo deve essere approvato dalla Commissione europea.
      La normativa svizzera prevede di applicare gli obiettivi per costruttori piccoli e di nicchia ai grandi
      e piccoli importatori.
      Se un grande importatore, che vende marche di costruttori piccoli o di nicchia, nel 2012 intende
      far applicare a queste marche i pertinenti obiettivi specifici, deve darne comunicazione all'UFE en-
      tro il 31 maggio 2012. Per queste automobili sarà considerato "grande importatore separato" o
      "piccolo importatore separato".
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12. Che cosa si intende per emissioni determinanti di CO2 ?
      Le emissioni determinanti di CO2 sono le emissioni di CO2 che figurano sull'approvazione del tipo.
      Gli importatori possono però fornire la prova delle emissioni determinanti di CO2 anche tramite il
      cosiddetto Certificate of Conformity (COC).
      Le altre attestazioni riconosciute sulle emissioni di CO2 sono elencate all'articolo 11 dell'ordinanza
      sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.
      Nei seguenti casi le emissioni determinanti di CO2 vengono ridotte:
           a. veicoli con motore a gas naturale (-10% per la quota di biogas computabile)
           b. tecnologie innovative (innovazione ecologiche riconosciute dall'UE)
       L'importatore deve fornire la prova di tali riduzioni mediante il Certificate of Conformity (COC).
13. Come procedere se manca un'approvazione del tipo svizzera?
      Per le automobili sprovviste dell'approvazione del tipo svizzera (cosiddetta approvazione del tipo
      "X"), a partire dal 1° luglio 2012 occorre inoltrare all'Ufficio federale delle strade (USTRA) il modu-
      lo 13.20 A e un documento comprovante le emissioni di CO2 (ad esempio un COC) prima dell'im-
      matricolazione. L'USTRA valuta le emissioni di CO2 e, se del caso, infligge una sanzione al picco-
      lo importatore o attribuisce l'automobile a un determinato grande importatore.
14. Quale importo si dovrà pagare in futuro?
      Fino al 2018 si applicano importi ridotti per i primi tre grammi al di sopra del valore fissato come
      obiettivo (cfr. tabella):

        Superamento del valore                                                   Importo (in CHF)
        Primo grammo                                                                           7.5
        Secondo grammo                                                                        22.5
        Terzo grammo                                                                          37.5
        Quarto grammo nonché ogni grammo ulteriore                                           142.5

       Dopo il 2018, per ogni grammo che supera l'obiettivo occorrerà pagare fr. 142.50.

15. Vi è una fase transitoria?
       Per calcolare le emissioni medie di CO2, negli anni 2012–2014 vengono considerate le seguenti
       quote percentuali della flotta di automobili con le più basse emissioni di CO2:
                   -      2012: 65 per cento;
                   -      2013: 75 per cento;
                   -      2014: 80 per cento;
                   -      a partire dal 2015: 100 per cento
       Nel caso dei piccoli importatori, l'eventuale sanzione viene moltiplicata per queste quote percen-
       tuali. Per il calcolo della sanzione è determinante la data di immatricolazione rilasciata dall'Ufficio
       cantonale della circolazione.

16. Come vengono calcolate le sanzioni per una singola automobile?
      Esempio (cfr. apposito strumento di calcolo sul sito Internet)

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Importazione privata nel 2012:
                   -      Emissioni di CO2: 170 g CO2/km
                   -      Peso a vuoto: 1650 kg
                         Valore limite = 130 + 0.0457 (1650 – 1453) = 139 g CO2/km (continuare il calcolo
                          senza arrotondare)
                         Scarto rispetto al valore limite = 170 – 139 = 31 g CO2/km (arrotondare, verso il bas-
                          so, al successivo grammo intero)
                         Sanzione: (17.5 CHF + 122.5 CHF + 137.5 CHF + (31-3)142.5 CHF)0.65 =
                          2637.40 CHF* (arrotondare a 5 centesimi)
                          *Lo 0.65 nella formula si riferisce al valore del 65 per cento per il quale viene moltiplicata nel 2012 la san-
                          zione inflitta ai piccoli importatori.

17. L'importatore riceve un bonus se importa automobili nuove con emissioni di CO2 inferiori a
    130 g/km che vengono messe in circolazione?
       Non è previsto un vero e proprio bonus. Tuttavia, i grandi importatori possono compensare i vei-
       coli con emissioni di CO2 che superano il loro obiettivo specifico con veicoli che producono meno
       emissioni.
       I piccoli importatori che si riuniscono in raggruppamenti beneficiano delle stesse possibilità di
       compensazione offerte ai grandi importatori.

18. Che cosa sono i cosiddetti "supercrediti"?
         Durante la fase transitoria fino al 2015 le automobili con emissioni di CO2 inferiori a 50 g/km
         vengono contate più volte nel calcolo delle emissioni medie di un importatore. Analogamente a
         quanto avviene nell'UE, ciò dovrebbe contribuire ad accelerare la commercializzazione dei vei-
         coli elettrici e ibridi (Plug-In). Nei prossimi anni si applicheranno i seguenti calcoli:
                  2012: 3,5 volte
                  2013: 3,5 volte
                  2014: 2,5 volte
                  2015: 1,5 volte
                  A partire dal 2016: 1 volta

19. Entro quale data dev'essere pagata la sanzione?
            a. Grandi importatori (conteggio annuale)
                  Nell'anno di riferimento, entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre i grandi importatori de-
                  vono trasmettere all'UFE, sotto forma di acconto, l'eventuale sanzione da pagare per le
                  automobili messe in circolazione per la prima volta nel trimestre che precede il termine di
                  pagamento. Nella primavera successiva, il grande importatore riceve un conteggio finale.
                  Poiché le prescrizioni sulle emissioni sono in vigore a partire dal 1° luglio 2012, il primo
                  acconto dovrà essere pagato entro il 31 ottobre 2012.
                  Le fatture vengono emesse dall'UFE in base ai dati trasmessigli dall'USTRA.
            b. Piccoli importatori (prima della messa in circolazione)

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I piccoli importatori devono pagare un'eventuale sanzione all'USTRA già prima dell'imma-
                  tricolazione rilasciata dall'Ufficio cantonale della circolazione.
20. In futuro occorrerà compilare moduli speciali per mettere in circolazione un veicolo?
      D'ora in poi i piccoli importatori necessiteranno di un'attestazione comprovante che i documenti ri-
      levanti (modulo 13.20 A, Certificate of Conformity, COC) sono stati sottoposti per esame all'U-
      STRA e che l'eventuale sanzione è stata pagata. Tale attestazione è rilasciata mediante un timbro
      sul rapporto d'esame 13.20 A. Il modulo per la domanda di registrazione all'USTRA può essere
      scaricato da Internet a partire da inizio giugno 2012.
21. Come sono utilizzati i proventi delle sanzioni?
      Nel 2012, dopo deduzione dell'onere amministrativo a carico delle autorità, i proventi delle sanzio-
      ni sono ridistribuiti alla popolazione sotto forma di riduzione dei premi annui delle casse malati,
      analogamente a quanto avviene per la tassa sui composti organici volatili (tassa sui COV). A parti-
      re dal 2013, in virtù della nuova legge sul CO2 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, i proventi
      saranno versati al Fondo infrastrutturale.

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