Disrupting technologies & sharing economy tra diritto e economia - MISE-UIBM 15 Febbraio 2018

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Disrupting technologies & sharing economy tra
              diritto e economia

                 MISE-UIBM

               15 Febbraio 2018
Poteri di advocacy

      • Ricerca di un punto di equilibrio che assicuri la finalità di promozione della concorrenza, nel
      rispetto della legalità
          •     Interventi in relazione ad atti che distorcono la concorrenza senza essere giustificati da
                altri interessi pubblici meritevoli di tutela
      •       Art. 21 L. 287/90 “Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo”: segnalazioni su
              atti definitivi, generalmente d’ufficio (ma anche su denuncia)
      •       Art. 22 L. 287/90 “Attività consultiva”: pareri su atti in itinere, generalmente su richiesta
              (ma anche d’ufficio)
      •       Art. 21-bis L. 287/90 “Poteri..sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della
              concorrenza”: potere per l’Autorità di agire in giudizio contro gli atti amministrativi che
              determinano distorsioni della concorrenza
               •   parere motivato, se la pubblica amministrazione non si conforma, l'Autorità può
                   presentare il ricorso
      •       Art. 15.3 del Regolamento CE n. 1/2003: potere di intervenire d’ufficio come amicus
              curiae nei giudizi dinnanzi alle corti nazionali nell’interesse della corretta applicazione delle
              norme di concorrenza comuni

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Advocacy nella sharing economy

               Settore                  Data               Tipo di Intervento              Destinatario

                                    Settembre 2015                Parere                 Consiglio di Stato
       Mobilità non di linea
      (sharing economy per gli       Marzo 2017         Segnalazione artt. 21 e 22     Parlamento e Governo
      autisti non professionisti)

                                     Maggio 2017       Intervento amicus curiae art.    Tribunale di Roma
                                                             15.3 Reg. 1/2003

      Attività ricettiva extra       Agosto 2015              Pare Motivato               Regione Lazio
            alberghiera             Ottobre 2015            Ricorso art. 21/bis            TAR Lazio
                                    Febbraio 2017             Parere art. 22              Regione Lazio

                                    Novembre 2017         Segnalazione art. 21         Parlamento e Governo

         Home restaurant            Novembre 2017             Parere art. 22           Parlamento e Governo

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Mobilità non di linea
      •       Legge quadro n. 21/92 per servizi di mobilità non di linea (taxi e NCC)
          •     servizio taxi: rivolto ad un’utenza indifferenziata, con tariffe determinate
                dall’Amministrazione competente, stazionamento in luogo pubblico, carattere
                obbligatorio della prestazione
          •     servizio NCC: rivolto all’utenza specifica che avanza richiesta, con corrispettivo
                concordato, stazionamento presso rimesse e senza obbligo di eseguire la prestazione

      •       Carenza dell’offerta di servizi taxi rispetto alla domanda di mobilità urbana dovuta
              principalmente a un numero insufficiente di licenze emesse dai Comuni (Roma)
      •       L’offerta di NCC è spesso non sufficiente a soddisfare la domanda, spingendo NCC di
              altri Comuni ad operare nei Comuni a maggior domanda (principalmente Roma e Milano)

      •       Con il Decreto Legge n. 207/2008 sono state introdotte norme volte a vincolare l’attività di
              NCC al Comune di rilascio dell’autorizzazione
          •     l’obbligo di sede e di rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione
          •     l’obbligo di inizio e termine di ogni corsa in rimessa

          • L’efficacia di tali norme modificative è stata sospesa più volte (da ultimo fino al 31
          dicembre 2018 dalla Legge di Bilancio 2018) ingenerando una forte incertezza giuridica
          che ha determinato anche esiti contrastanti in sede giudiziaria
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Parere al Consiglio di Stato del 2015 (1)

      • Affermazione piattaforme digitali che mettono in contatto domanda e offerta
          •     sia tramite operatori tradizionali, ovvero taxi e NCC (mytaxi, Uber Black)
          •     sia tramite autisti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo dopo essersi
                registrati sulla piattaforma (Uber Pop)
      •       Evidenti benefici concorrenziali: uso più efficiente della capacità esistente, maggiore
              fruibilità del servizio, migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, spesso
              anche una riduzione dei costi per l’utenza
      •       Autisti professionisti (NCC)
          •     Restrizione della concorrenza tra soggetti che offrono il servizio di NCC
                     •   tra quelli che operano nel Comune dove hanno ottenuto l’autorizzazione e
                         quelli che operano in un Comune diverso da quello dove hanno avuto
                         l’autorizzazione
                     •   per via di norme (L. 21/92) che non rispondono a finalità di sicurezza stradale
                         o di tutela della incolumità dei passeggeri, ma che sono esclusivamente
                         finalizzate a limitare il numero di NCC in ambito urbano
          •     Ciò a maggior ragione per NCC che operano tramite piattaforme digitali (Uber Black)
                     •   alcuni obblighi della L. 21/92 - quali l’acquisizione del servizio dalla rimessa -
                         sono, ad avviso dell’Autorità, di fatto inapplicabili

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Parere al Consiglio di Stato del 2015 (2)
      •       Autisti non professionisti - sharing economy
          •     L’Autorità auspica l’introduzione di una regolamentazione minima, alla luce
                dell’esigenza di contemperare diversi interessi pubblici meritevoli di tutela:
                    •   concorrenza
                    •   sicurezza stradale
                    •   incolumità dei passeggeri
          •     ..anche definendo un “terzo genere” di fornitori di servizi di mobilità non di linea (in
                aggiunta a taxi e NCC), ovvero piattaforme on line che connettono i passeggeri con
                autisti non professionisti
          •     La regolamentazione dovrebbe essere la meno invasiva possibile, limitandosi a
                prevedere:
                    •   una iscrizione delle piattaforme in un registro pubblico
                    •   l’individuazione di una serie di requisiti e obblighi per piattaforme e autisti

          •     Inibizione di Uber Pop (luglio 2015)
                    •   Il Tribunale di Milano ha inibito l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app.
                        Uber Pop, evidenziando che l’attività in questione non può essere svolta a
                        discapito dell’interesse pubblico primario di tutelare la sicurezza dei passeggeri

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Segnalazione a Parlamento e Governo del 2107
      •       Proposte per una riforma del settore in senso pro-concorrenziale
          •     equiparazione dal lato dell’offerta tra operatori dotati di licenza taxi e autorizzazione
                NCC, senza limiti territoriali, soprattutto se utilizzano piattaforme tecnologiche
                (autorizzazione nazionale)

      •       Autisti non professionisti - Sharing economy
          •     esigenza di contemperare la concorrenza con altri interessi pubblici meritevoli di tutela
                quali la sicurezza stradale e l’incolumità dei passeggeri
          •     regolamentazione minima (iscrizione delle piattaforme in un registro pubblico,
                individuazione di requisiti e obblighi per piattaforme e autisti)

      •       Deregulating down (maggiore flessibilità operativa) per i taxi
          •     massima flessibilità di turni ed orari (da considerare come minimi e liberamente
                derogabili)
          •     possibilità di attuare politiche autonome dei prezzi nel rispetto della tariffa massima (in
                particolare, con riferimento a particolari destinazioni come aeroporti, stazioni ferroviarie
                e luoghi di attrazione turistica)

      •       Strumenti di compensazione - per limitare l’impatto sociale dell’apertura del mercato -
              attraverso la costituzione di un fondo finanziato dai nuovi operatori
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Intervento amicus curiae del 2017
      •       Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta cautelare - di alcune cooperative di tassisti
              tradizionali - di ordinare l’interruzione del servizio Uber Black su tutto il territorio
              nazionale, in attesa di una regolamentazione della materia
      •       L’Autorità è intervenuta nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale del Riesame di Roma,
              in relazione al reclamo proposto da Uber, il quale ha annullato la precedente ordinanza
              cautelare

      •       Il Tribunale di Roma ha confermato che il legislatore nel 2017:
          •     ha sospeso (nuovamente) l’efficacia delle norme introdotte dal Decreto Legge
                207/2008
          •     senza che ciò abbia determinato la reviviscenza delle norme originarie abrogate
      •       In particolare, “la disciplina di settore al momento applicabile va individuata con
              riferimento alla legge quadro n. 21 del 1992 limitatamente alla parte di essa non
              interessata dalle richiamate sostituzioni”
      •       Il giudice sottolinea, dunque, che “dal riferito quadro legislativo emerge l’insussistenza di
              un attuale obbligo degli esercenti il servizio di noleggio con conducente
                     •   di stazionamento dei mezzi all’interno della rimessa e del corrispondente
                         divieto di stazionamento dei mezzi su suolo pubblico
                     •   e dell’obbligo di ricevere le prenotazioni presso le rispettive rimesse ”

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La Sentenza della Corte di Giustizia del 2017
      •       Il Tribunale Mercantile di Barcellona ha emesso, nel 2015, un’ordinanza di rinvio
              pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia nell’ambito di una causa sollevata da
              un’associazione di tassisti di Barcellona contro Uber Pop
      •       Le questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice spagnolo alla Corte Europea riguardano
              la natura dell’attività svolta da questa tipologia di piattaforme (mera attività di trasporto,
              servizio elettronico di intermediazione o servizio della società dell’informazione)
          •     da tale qualificazione dipende la possibilità o meno di imporre a Uber Pop l’obbligo di
                possedere una previa autorizzazione amministrativa
      •       La Corte di Giustizia ha sancito che il servizio fornito da Uber rientra nell’ambito del
              settore dei trasporti
          •     non si tratta soltanto di un servizio d’intermediazione tra domanda e offerta
                (conducente non professionista) tramite un’app. per smartphone
          •     ma Uber esercita anche un’influenza determinante sulle condizioni di prestazione del
                servizio
          •     l’elemento principale dell’offerta di Uber Pop è un servizio di trasporto
      •       Gli Stati membri possono di conseguenza disciplinare le condizioni di prestazione di tale
              servizio

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Attività ricettive extra-alberghiere: ricorso AGCM del 2015
         •       Il Regolamento della Regione Lazio n. 8/2015 stabiliva requisiti irragionevolmente gravosi
                 per le strutture ricettive extra-alberghiere, traducendosi in una ingiustificata limitazione
             •     Vincoli all’accesso
                        •   Introduzione di vincoli dimensionali di alcuni specifici spazi (ad esempio,
                            dimensione minima obbligatoria del salone)
             •     Vincoli all’operatività
                        •   Inasprimento dei periodi di chiusura (case vacanza 100 g., B&B 90/120 g.)
                        •   Contratti di affitto di durata minima non inferiore a 3 giorni per le case vacanza

             •     Ingiustificata restrizione dell’offerta di strutture ricettive a danno delle dinamiche
                   concorrenziali nel settore e dei consumatori
                        •   quando non sussistono altre esigenze di interesse generale da tutelare, occorre
                            garantire l’autonomia degli operatori economici nel definire il servizio offerto
                            adattandolo alle caratteristiche della domanda

             •     Ricorso accolto dal TAR Lazio che ha ribadito il principio per cui “l’accesso e l’esercizio
                   delle attività di servizi, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica,
                        •   non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate e discriminatorie
                        •   e tali limitazioni, per risultare legittime, devono comunque risultare giustificate
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Parere alla Regione Lazio del 2017
         •   Successivamente alla pronuncia del TAR, nel febbraio 2017, l’Autorità ha nuovamente
             utilizzato le proprie competenze istituzionali, questa volta ai sensi dell’art. 22, per
             stigmatizzare le restrizioni ingiustificate introdotte dalla Regione Lazio in due circolari

         •   In particolare, la Regione Lazio ha suggerito ai Comuni la sospensione della procedura
             amministrativa (SCIA) da seguire per l’avvio dell’attività di B&B e Case Vacanza, senza
             quindi consentire l’inizio delle relative attività, in attesa dell’approvazione di un nuovo
             Regolamento regionale

         •   L’Autorità ha rilevato che la sentenza del TAR Lazio:
                 •   ha annullato soltanto le disposizioni del Regolamento che prevedevano vincoli
                     all’accesso e all’operatività dell’attività ricettiva extra-alberghiera ritenuti
                     illegittimi
                 •   ma non ha annullato l’articolo che detta la procedura amministrativa (SCIA) da
                     seguire ai fini dell’avvio di attività di B&B e Case Vacanza

         •   L’Autorità ha ritenuto che, ai fini della corretta esecuzione della sentenza del TAR
             Lazio, nelle more dell’adozione della nuova disciplina delle strutture extralberghiere, la
             Regione dovrebbe dare indicazione ai Comuni di accettare sin da subito le istanze di
             SCIA relative all’apertura di nuove strutture in forma non imprenditoriale
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Segnalazione a Parlamento e Governo del 2017 (1)
         •       Segnalazione in merito al potenziale impatto restrittivo della concorrenza del Decreto
                 Legge 50/2017 in tema di regime fiscale delle locazioni brevi
             •     Viene, infatti, imposto ai soggetti che svolgono attività di intermediazione - «qualora
                   incassino i canoni [di locazione breve], ovvero qualora intervengano nel pagamento dei
                   predetti canoni» - di operare in qualità di sostituto d’imposta e provvedere al relativo
                   versamento
         •       Pur nella consapevolezza che l’intervento del legislatore mira a contrastare il fenomeno
                 dell’evasione, l’introduzione del suddetto obbligo non appare proporzionata rispetto a tale
                 finalità, in quanto potrebbe essere perseguita anche con strumenti meno restrittivi

         •       Possibile discriminazione tra diversi modelli di intermediazione online
             •     Con riguardo agli intermediari online, l’obbligo fiscale rappresenta un ulteriore onere
                   amministrativo che grava unicamente sugli intermediari che intervengono nel
                   pagamento dei canoni, potendo quindi disincentivarli dal mettere a disposizione dei
                   conduttori forme di pagamento digitale
             •     L’intervento fiscale può quindi alterare le dinamiche concorrenziali tra operatori online,
                   a discapito di coloro che adottano modelli di business caratterizzati dal ricorso a
                   strumenti di pagamento online
             •     Peraltro, tale ricorso a forme di pagamento online si accompagna spesso a forme di
                   garanzia commerciale a favore dei conduttori
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Segnalazione a Parlamento e Governo del 2017 (2)
         •       Possibile discriminazione rispetto ad altri settori peer-to-peer
             •    I gestori delle piattaforme peer-to-peer attive in altri settori dell’economia digitale, non
                  risultano destinatari della normativa fiscale in esame
             •    Anche dal punto di vista intersettoriale, dunque, il suddetto intervento normativo appare
                  suscettibile di creare una possibile asimmetria nelle dinamiche concorrenziali

         •       Forme più leggere di regolamentazione
             •    la disciplina potrebbe limitarsi a prevedere misure meno onerose, quale la vigente
                  previsione di un obbligo fiscale di carattere informativo in capo agli intermediari e ai
                  gestori di piattaforme immobiliari telematiche
             •    Tale obbligo appare proporzionato, nella misura in cui non altera il confronto
                  concorrenziale e non presenta alcuna incidenza sulla scelta di mettere a disposizione
                  dei consumatori forme di pagamento digitale
             •    Inoltre, tale obbligo informativo appare consentire al Fisco di disporre del set
                  informativo necessario a svolgere le eventuali verifiche sui redditi derivanti dai contratti
                  di locazione breve che ricadono nella normativa in esame

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Home restaurant
         •       Il legislatore intende introdurre una disciplina dell’attività di home restaurant, ovvero
                 l'offerta di cene da parte di cuochi amatoriali in casa
         •       L’Autorità ha evidenziando la portata restrittiva di numerose previsioni che stabiliscono
                 obblighi che normalmente non sono posti a carico degli operatori tradizionali
                        •   configurando le piattaforme digitali come unica modalità per lo svolgimento
                            dell’attività di home restaurant, il DDL esclude ogni rapporto diretto tra
                            domanda e offerta anche al fuori di tali piattaforme
                        •   quantifica normativamente il numero massimo di coperti e del reddito annuo
                            che l’attività in esame può generare
                        •   esclude le attività ricettive extra-alberghiere dalla possibilità di offrire il servizio
                            di home restaurant

         •       Nessuna delle misure previste risulta necessaria e proporzionata rispetto alla finalità
                 dichiarata di garantire “la leale concorrenza” tra gli operatori del settore e di “valorizzare e
                 favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità”
             •     l’operatore viene privato della libertà di definire autonomamente come e in che misura
                   organizzare la propria attività economica
             •     eventuali obiettivi di tutela della salute dei fruitori sono comunque garantiti
                        •   dall’obbligo di rispettare le norme sull’igiene degli alimenti
                        •   e dagli obblighi di copertura assicurativa
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