Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente
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Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente ART. 1 - BENEFICIARI I mutui ipotecari sono concessi in favore dei: a) dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi tipologia contrattuale; b) dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 art. 19 commi 5 bis e 6 e successive modificazioni ed integrazioni; c) dipendenti assunti a tempo determinato con anzianità effettiva di servizio di almeno 1 anno. ART. 2 – FINALITA’ Il mutuo può essere concesso per: a) acquisto dell’alloggio di prima abitazione e relative pertinenze; b) acquisto, anche in epoca successiva all’acquisto dell’alloggio di prima abitazione, di pertinenze di cui si venga a stabilire nel contratto di mutuo il vincolo pertinenziale con l’alloggio di prima abitazione già di proprietà; c) costruzione e/o completamento di un alloggio da adibire a prima abitazione propria e della propria famiglia su terreno di proprietà; d) ampliamento dell’alloggio di prima abitazione già di proprietà del richiedente attraverso l’acquisto di un alloggio contiguo; e) lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, dell’alloggio di prima abitazione; f) estinzione di mutuo ipotecario, precedentemente acceso dal richiedente e/o dal coniuge comproprietario presso un Istituto bancario, finanziario o da Ente Pubblico, per l’acquisto della prima abitazione; g) estinzione di altro mutuo ipotecario riferito ad immobile su cui grava già ipoteca dell’Istituto, ottenuto da Istituto bancario, finanziario o da Ente Pubblico per l’incapienza del costo dell’alloggio nel massimale concedibile. In relazione a tutte le sopraindicate finalità, ad eccezione dei casi di cui alla lettera e), il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni fiscali “prima casa” previste dalla normativa vigente alla data della richiesta del finanziamento, nonché alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo. La concessione del mutuo per acquisto della prima abitazione può avvenire anche successivamente all’effettuazione della spesa da finanziare, a condizione che l’acquisto sia avvenuto godendo delle agevolazioni fiscali “prima casa” e purché la relativa domanda sia presentata entro sei mesi dalla stipula del contratto di acquisto.
2 ART. 3 – REQUISITI DELL’IMMOBILE L’immobile per il quale può essere concesso il mutuo ipotecario è quello qualificato “non di lusso” cioè non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, da adibire o adibito a prima abitazione, per uso proprio e della propria famiglia, ubicato nel Comune di residenza del richiedente e del nucleo familiare o in quello ove è situata la sede di servizio del richiedente. Ad esclusione del mutuo concesso per le finalità di cui all’art. 2 lettera c), l’alloggio deve essere altresì ultimato e accatastato. L’alloggio deve essere non occupato da terzi e non gravato da diritti reali di godimento in favore di terzi. L’immobile cui si riferisce il mutuo non deve essere pervenuto al richiedente (nel caso di mutuo per lavori) o all’alienante (nel caso di mutuo per le altre finalità) a titolo di donazione ancora soggetta all’azione di riduzione di cui all’art. 555 del codice civile. ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CONCEDIBILITA’ DEL MUTUO Il finanziamento non può essere concesso ove, al momento della stipula del contratto, il richiedente, il coniuge convivente o un altro dei componenti il nucleo familiare (come definito dall’art. 9): • risulti proprietario in modo pieno ed esclusivo ovvero proprietario pro quota con altro familiare convivente di un alloggio sito nel Comune di residenza o in quello della sede di servizio del richiedente; • abbia ottenuto l’assegnazione o la locazione, con patto di futura vendita e riscatto di altro alloggio costruito con il contributo a carico dello Stato o di altro ente pubblico; • risulti titolare del diritto di usufrutto di altro alloggio sito nel Comune di residenza o in quello della sede di servizio del richiedente. Non costituiscono motivi ostativi alla concessione del mutuo: 1) la proprietà di alloggio sito nel Comune di residenza o della sede di lavoro purché lo stesso venga alienato (e la vendita documentata con la presentazione del relativo rogito notarile) prima della stipula del contratto di acquisto per il quale è presentata richiesta di mutuo; 2) la comproprietà (anche del coniuge convivente o di un componente del nucleo familiare) di un altro alloggio con soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente del richiedente e di cui sia attestata l’indisponibilità. Nel caso in cui il richiedente intenda ottenere il finanziamento per rilevare le quote altrui al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione, il mutuo viene riferito esclusivamente al valore della porzione da acquistare; 3) la nuda proprietà di un alloggio gravato da un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) a favore di terzi estranei al nucleo familiare.
3 ART. 5 - IMPORTO MASSIMO DEL MUTUO L’importo massimo del mutuo concedibile è pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00). Entro tale limite, per le finalità di cui all’art. 2 lettera e), l’ammontare massimo del mutuo non può superare euro 200.000,00 (duecentomila/00). L’importo del mutuo concedibile e delle eventuali maggiorazioni relative alle spese da sostenere a parziale copertura degli oneri connessi alla stipula del contratto di cui all’ultimo capoverso, deve essere comunque ricompreso nel valore commerciale dell’immobile, accertato dall’Istituto attraverso le proprie strutture tecniche competenti per territorio. Nei limiti di cui sopra, l’Istituto finanzia il 100% della spesa sostenuta dal richiedente, ove sia possibile iscrivere ipoteca per il valore di cui all’art. 14. Per spesa sostenuta si intende il prezzo di acquisto dell’alloggio risultante dal contratto di compravendita ovvero il costo dei lavori di costruzione, di completamento o di manutenzione ordinaria/straordinaria, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo dell’alloggio di prima abitazione, comprensivo degli oneri di progettazione, di direzione lavori e dell’IVA ove dovuta, spesa la cui congruità dovrà essere attestata dalla competente Consulenza Tecnica per l’Edilizia secondo le modalità riportate al successivo art. 6. Nel caso di mutuo richiesto per l’estinzione di altro mutuo precedentemente contratto, l’importo concedibile sarà riferito alla somma dovuta per l’estinzione del mutuo. Nel caso di mutuo riferito ad immobile in comproprietà con soggetti terzi o con il coniuge in regime di separazione dei beni, il mutuo può essere concesso solo per l’ammontare corrispondente alla quota di proprietà del richiedente. E’ richiesto, in fase di stipula del relativo contratto, l’intervento del comproprietario in qualità di terzo datore di ipoteca. Nel caso di mutuo riferito ad immobile in comproprietà tra coniugi in regime di comunione dei beni, non si ha riguardo alla quota ma all’intero. Nel caso di mutuo richiesto da due dipendenti dell’Istituto legati da vincolo matrimoniale, il mutuo può essere concesso a ciascuno nei limiti dell’importo massimo concedibile in ragione della propria quota di proprietà, purché l’ammontare complessivo di entrambi i mutui non superi il valore commerciale dell’immobile. Nell’importo finanziabile possono essere incluse, a richiesta del mutuatario, anche le spese da sostenere a parziale copertura degli oneri connessi con la stipula dell’atto di mutuo, nella misura massima del 10% dell’ammontare del mutuo per acquisto prima casa ovvero del 5% dell’ammontare del mutuo concesso per tutte le altre finalità. ART. 6 – VERIFICA CONGRUITA’ IMPORTO FINANZIABILE Nel caso di mutuo per le finalità di cui all’art. 2 lettere a) b) d) f) g), l’importo finanziabile viene definito sulla base del nulla osta tecnico amministrativo della Consulenza Tecnica per l’Edilizia, competente per territorio, che attesta la congruità dell’importo finanziabile in relazione al valore commerciale dell’immobile posto a garanzia del mutuo, dichiarato da perizia tecnica giurata
4 asseverata redatta da professionista abilitato che stima il valore commerciale dell’immobile e prodotta dal richiedente. Nel caso di mutuo per le finalità di cui all’art. 2 lettera c) ed e), l’importo finanziabile viene definito sulla base del nulla osta tecnico amministrativo della Consulenza Tecnica per l’Edilizia competente per territorio che attesta sia il valore commerciale dell’immobile sia la congruità del costo dei lavori oggetto di finanziamento entrambi dichiarati da perizia tecnica giurata (ante operam e post operam) redatta da professionista abilitato e prodotta dal richiedente. Il costo dei lavori deve essere definito preliminarmente (nulla osta ex ante) e verificato a lavori ultimati (nulla osta ex post). La spesa delle perizie tecniche resta a carico del richiedente. Il nulla osta tecnico amministrativo di cui al presente articolo è rilasciato dalla Consulenza Tecnica per l’Edilizia centrale per le domande di mutuo di cui al punto a) del successivo art. 18 e dalla Consulenza Tecnica per l’Edilizia competente per territorio in tutti gli altri casi. ART. 7 – TASSO DI INTERESSE APPLICABILE Ai mutui edilizi si applica un tasso di interesse fisso a carico del richiedente così articolato: 2% annuo per i primi 20 anni di ammortamento e 2,50% annuo per la residua durata (dal 21° al 35° anno). ART. 8 – DURATA DELL’AMMORTAMENTO La durata massima dell’ammortamento è pari a 35 anni. Il mutuatario ha facoltà di rimborsare in qualunque momento parzialmente, per una sola volta, o totalmente il debito residuo del mutuo. Il mutuatario ha facoltà di variare, per una sola volta, la durata residua del finanziamento, fermo restando che la durata massima dell’ammortamento, calcolata dalla data di concessione originaria del mutuo, non può superare il limite dei 35 anni. In caso di rimborso parziale o di richiesta di variazione della durata che comporta l’esigenza di aggiornare il piano di ammortamento, il richiedente dovrà presentare domanda entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello da cui dovrà decorrere il nuovo piano di ammortamento. ART. 9 – IMPORTO DELLA RATA Il mutuo è ammortizzato in rate mensili uguali posticipate, comprensive degli interessi, di importo non superiore alla metà del reddito netto del richiedente ovvero del reddito netto familiare, rapportato a mese, desunto dalla vigente documentazione fiscale (Certificazione Unica, modello 730, Modello Unico o altra documentazione fiscale vigente al momento della domanda) relativa all’anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo. La rata di mutuo deve essere compresa nella retribuzione mensile al netto delle trattenute previdenziali, erariali e di ogni altra trattenuta a carattere continuativo sulla stessa effettuata.
5 A tal fine si intendono componenti il nucleo familiare i coniugi non separati legalmente per effetto di intervenuta sentenza o decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale, e le persone comprese nello stato di famiglia certificato ai sensi della legge vigente per le quali sono riconducibili le detrazioni soggettive di imposta di cui all’art.15 del D.P.R 29/09/1973 n. 597 e successive modificazioni. ART. 10 - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SUCCESSIVI AL PRIMO Al dipendente che ha già usufruito di un finanziamento dell’Istituto può essere concesso nuovamente un mutuo per tutte le finalità già indicate all’art. 2, alle condizioni ivi previste. In caso di mutuo per acquisto o costruzione di un alloggio da adibire a prima abitazione è necessario che il precedente mutuo sia estinto e che venga documentata la vendita dell’immobile per il quale lo stesso era stato concesso, ovvero che si realizzi una successione con atto di accollo nella titolarità del mutuo a favore del coniuge o ex coniuge, anche non dipendente o ex dipendente, al quale venga assegnato in proprietà l’alloggio cui si riferisce il mutuo, con formale provvedimento giudiziario, nei casi di separazione personale, di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nell’ipotesi di esistenza di altro mutuo, l’ammontare massimo dei mutui successivi al primo, avuto riguardo ai criteri generali, viene determinato, detraendo dall’importo massimo concedibile la quota capitale complessiva non ancora ammortata del mutuo preesistente, calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda, fatta salva la verifica di garanzia prevista all’art. 5. In ogni caso non possono coesistere a favore dello stesso soggetto più mutui per la stessa finalità. ART.11 - DECORRENZA DELL’AMMORTAMENTO L’inizio dell’ammortamento del mutuo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del relativo contratto. Il mutuatario è tenuto al versamento, nel giorno di stipula del contratto, degli interessi di preammortamento calcolati, allo stesso tasso del mutuo, da quella data sino al termine del mese. ART. 12 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA L’erogazione della somma mutuata avviene: • in unica soluzione per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettere a), b), d), f), g) e, a lavori ultimati e previo nulla osta ex post di cui all’art. 6, per le finalità di cui all’art. 2 lettera e); • a stati di avanzamento lavori per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettera c), e, su specifica richiesta del dipendente, per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2) lettera e). Nei mutui con erogazione a stato di avanzamento lavori, le erogazioni successive alla prima avverranno a cura dell’ufficio competente sulla base del nulla osta della Consulenza Tecnica per l’Edilizia (centrale o quella competente per territorio) su
6 presentazione da parte del mutuatario dei “SAL” (stato di avanzamento lavori) elaborati dalla ditta esecutrice. Per ogni erogazione, il mutuatario dovrà rilasciare apposita quietanza, da rendersi nelle forme di legge. ART. 13 - EROGAZIONE DEL MUTUO A STATI DI AVANZAMENTO LAVORI Nel caso di mutui erogati a stati di avanzamento lavori l’erogazione dell’importo finanziato è così articolata: a) al momento della stipula del contratto: 20% dell’importo del mutuo; nel caso di mutuo per la finalità di cui all’art. 2 lettera c) tale somma deve comunque essere ricompresa nei limiti del valore dell’area o della porzione di immobile già edificata offerta per la garanzia ipotecaria, come indicato dalla Consulenza Tecnica per l’Edilizia competente per territorio nell’ambito del nulla osta preliminare; b) in corso d’opera: 60% dell’importo del mutuo da erogare suddiviso in due rate del 30% ciascuna in relazione al raggiungimento delle percentuali di avanzamento lavori rispettivamente del 40% e dell’80%. Le due rate sono versate previo nulla osta della Consulenza Tecnica per l’Edilizia competente per territorio; c) a lavori ultimati, previo nulla osta della Consulenza Tecnica per l’Edilizia competente per territorio: saldo del 20%. Nel caso di costruzione, completamento di alloggio o di manutenzione ordinaria/straordinaria, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo con erogazione a stati di avanzamento lavori, l’Istituto rimborsa al mutuatario gli interessi sugli importi erogati - allo stesso tasso del mutuo - calcolati dal primo giorno dell’ammortamento fino al giorno precedente l’erogazione. ART. 14 - GARANZIA IPOTECARIA All’atto della stipula del contratto di mutuo, l’Istituto iscrive ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto del finanziamento e, nel caso di costruzione diretta o di completamento, sull’area interessata alla costruzione e sull’immobile da edificare o completare. Il valore dell’ipoteca da iscrivere è pari all’ammontare del mutuo concesso maggiorato del 10%. Alla stipula del contratto di mutuo deve intervenire in qualità di terzo datore di ipoteca l’eventuale co-acquirente o comproprietario dell’alloggio. All’atto della stipula del contratto, può essere iscritta ipoteca di grado successivo al primo solo nel caso di mutuo concesso per le finalità di cui all’art. 2 lett. e) e lett. g), a condizione che l’immobile sia gravato esclusivamente da ipoteche a favore dell’Istituto e il valore commerciale dello stesso sia superiore alla somma del valore delle ipoteche iscritte e da iscrivere. ART. 15 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RATE
7 Il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo viene effettuato mediante trattenuta della rata sulla retribuzione mensile. Qualora si verifichi una circostanza per cui la retribuzione mensile risulti insufficiente alla copertura della rata di mutuo, il dipendente provvederà al versamento della rata a mezzo delega rilasciata dallo stesso ad Istituto bancario ovvero a mezzo bollettino postale premarcato (MAV), nonché altra modalità equipollente prevista dal sistema interbancario o con questo compatibile. ART.16 - GARANZIE COMPLEMENTARI I mutuatari hanno l’obbligo contrattuale di tenere assicurato, pena la risoluzione del contratto di mutuo, per tutta la durata del mutuo, per il suo valore commerciale in atto, l’immobile ipotecato contro i rischi di incendio e dell’azione del fulmine, di scoppio del gas, scoppi degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifone, cadute di aerei o di cose trasportate da aerei e contro i rischi di responsabilità civile, vincolando la polizza a favore dell’INAIL. Il valore da assicurare in polizza è pari al valore commerciale dell’alloggio ovvero a quello di stima se trattasi di immobile costruito su terreno di proprietà. ART. 17 - OBBLIGHI A CARICO DEL MUTUATARIO Nel contratto di mutuo deve essere precisato tra l’altro: a) il divieto di alienazione totale o parziale dell’immobile ipotecato, se non previa estinzione del mutuo; b) l’obbligo di abitare l’alloggio in relazione al quale il mutuatario ha contratto il mutuo dell’Istituto per almeno cinque anni dalla data della stipula del contratto di mutuo; c) il divieto di cedere in locazione l’alloggio per almeno cinque anni dalla data della stipula del contratto di mutuo; d) l’obbligo di mantenere l’immobile in buono stato e di non fare e non tollerare che altri facciano alcuna cosa che possa menomare o modificare la consistenza o la destinazione dell’immobile, oppure alterarne la condizione giuridica; e) l’impegno a non realizzare opere che facciano transitare l’alloggio in categoria di lusso, cioè appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; f) l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi moratori nella misura del tasso applicato al mutuo stesso maggiorato di un punto, in caso di tardiva corresponsione delle rate di ammortamento per cause allo stesso imputabili. La inosservanza delle precedenti clausole comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo. Trascorso il termine di cinque anni, su motivata richiesta del mutuatario, è possibile autorizzare il trasferimento della garanzia ipotecaria dall’immobile originario su un altro immobile avente i requisiti richiesti dalla presente normativa, a condizione che il valore commerciale del nuovo immobile sia sufficiente a garantire il residuo debito.
8 ART. 18 – MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA La domanda di mutuo redatta nelle forme previste dall’Istituto deve pervenire: a) alla Direzione Centrale Patrimonio per il personale in servizio presso le Strutture della Direzione Generale; b) alla Direzione Regionale di competenza per il personale in servizio presso le Unità territoriali; c) alla Direzione Regionale nel cui ambito territoriale sono collocate le strutture decentrate della Direzione Generale per il personale in servizio presso le stesse. Alla domanda deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica riportata nei seguenti allegati: • all. A per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettere a), b), d); • all. B per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettera c); • all. C per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettera e); • all. D per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettere f), g).
9 ALLEGATO A LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO PER ACQUISTO DI IMMOBILE E/O PERTINENZE O AMPLIAMENTO DELL’ALLOGGIO MEDIANTE L’ACQUISTO DI ALLOGGIO CONTIGUO DA PRIVATO/SOCIETA’ (art. 2 lettere a, b, d) 1. relazione notarile in cui si attesti la provenienza dell’immobile e la sequenza dei trasferimenti della proprietà nell’ultimo ventennio, nonché l’assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico dell’immobile; 2. documentazione fiscale attestante il reddito; 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore circa l’inesistenza di situazioni sfavorevoli (protesti cambiari, procedure concorsuali, ecc.) nel solo caso in cui l’alloggio venga venduto da un’impresa; 4. dichiarazione resa dal richiedente il mutuo e attestante il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa; 5. perizia giurata redatta da professionista abilitato che asseveri i dati edilizi e catastali, attestando la regolarità edilizia ed urbanistica, e, attraverso relazione di stima, il valore commerciale dell’unità immobiliare oggetto del mutuo. La stima dovrà contenere almeno i seguenti elementi: • accurata descrizione dell’unità immobiliare, con particolare riguardo al suo stato manutentivo, nonché dell’edificio di cui fa parte; • descrizione del contesto urbano in cui si trova l’unità immobiliare; • calcolo della superficie commerciale, determinata secondo i criteri del D.P.R. 138/98. Il giudizio di stima dovrà, inoltre, essere adeguatamente supportato dagli elementi di mercato desunti per unità immobiliari comparabili a quella in analisi. La perizia giurata deve, altresì, attestare e contenere i seguenti elementi: a) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell’immobile nonché delle eventuali varianti rilasciato/i dall’autorità comunale, o altra idonea comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA …); b) eventuali titoli abilitativi in sanatoria rilasciati dall’autorità comunale ai sensi della legge 47/1985 o della legge 724/1994 o della legge 326/2003 e, in caso di procedure non concluse, della domanda di condono con estremi dei versamenti dovuti e dei versamenti effettuati; c) certificato di abitabilità/agibilità dell’immobile rilasciato dall’autorità comunale o, in assenza o non reperibilità di questo, asseverazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001, in tema di sicurezza, igiene e salubrità, e quindi di idoneità dell’immobile alla destinazione residenziale;
10 d) atti attestanti eventuali vincoli gravanti sull’immobile rilasciati dalla competente autorità tutelante; e) rispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione catastale (planimetria e visura allegate); f) che allo stato attuale l'immobile è regolarmente assentito ai sensi delle normative urbanistiche vigenti ed è conforme ai titoli abilitativi rilasciati.
11 ALLEGATO B LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO PER COSTRUZIONE O COMPLETAMENTO SU TERRENO DI PROPRIETA’ (art. 2 lettera c) 1. relazione notarile in cui si attesti la provenienza dell’immobile e la sequenza dei trasferimenti della proprietà nell’ultimo ventennio, l’assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico del terreno e della parte di immobile eventualmente costruita; 2. documentazione fiscale attestante il reddito; 3. dichiarazione resa dal richiedente il mutuo e attestante il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa ; 4. estratto autentico di mappa Catasto Terreni ed eventuali tipi di frazionamento; 5. perizia giurata redatta da professionista abilitato in cui siano contenuti ed asseverati i seguenti elementi: a) descrizione dell’immobile da realizzare e, in caso di completamento, anche della porzione di immobile esistente; b) certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’autorità comunale; c) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell’immobile nonché delle eventuali varianti, rilasciato/i dall’autorità comunale, comprensivo/i del progetto assentito e di ogni altro allegato approvato o altra idonea comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA …); d) nullaosta eventualmente rilasciato dalla competente autorità tutelante in presenza di vincoli; e) computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, a firma di professionista abilitato, elaborato in forma analitica applicando i prezzi unitari desunti dal Prezziario ufficiale della regione in cui è sito l’immobile e comprendente tutte le opere necessarie per la completa e funzionale realizzazione dell’immobile e per l’ottenimento dell’agibilità dello stesso; f) documentazione fotografica dell’area; g) documentazione catastale, in caso di completamento.
12 ALLEGATO C LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ (art. 2 lettera e) PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 1. relazione notarile in cui si attesti la provenienza dell’immobile e la sequenza dei trasferimenti della proprietà nell’ultimo ventennio, nonché l’assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico dell’immobile; 2. documentazione fiscale attestante il reddito; 3. perizia giurata redatta da professionista abilitato che asseveri i dati edilizi e catastali, attestando la regolarità edilizia ed urbanistica, e, attraverso relazione di stima, il valore commerciale dell’unità immobiliare oggetto del mutuo. La stima dovrà contenere almeno i seguenti elementi: • accurata descrizione dell’unità immobiliare, con particolare riguardo al suo stato manutentivo, nonché dell’edificio di cui fa parte; • descrizione del contesto urbano in cui si trova l’unità immobiliare; • calcolo della superficie commerciale, determinata secondo i criteri del D.P.R. 138/98. Il giudizio di stima dovrà, inoltre, essere adeguatamente supportato dagli elementi di mercato desunti per unità immobiliari comparabili a quella in analisi. La perizia giurata deve, altresì, attestare e contenere i seguenti elementi: a) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell’immobile nonché delle eventuali varianti, rilasciato/i dall’autorità comunale, o altra idonea comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA …); b) eventuali titoli abilitativi in sanatoria rilasciati dall’autorità comunale ai sensi della legge 47/1985 o della legge 724/1994 o della legge 326/2003 e, in caso di procedure non concluse, della domanda di condono con estremi dei versamenti dovuti e dei versamenti effettuati; c) eventuali atti attestanti vincoli gravanti sull’immobile, rilasciati dalla competente autorità tutelante; d) provvedimento autorizzativo all’esecuzione dei lavori da eseguire rilasciato dall’autorità comunale, o altra idonea comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA …); e) certificato di abitabilità/agibilità dell’immobile rilasciato dall’autorità comunale o, in assenza o non reperibilità di questo, asseverazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001,
13 in tema di sicurezza, igiene e salubrità, e quindi di idoneità dell’immobile alla destinazione residenziale; f) rispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione catastale (planimetria e visura allegate); g) che allo stato attuale l'immobile è regolarmente assentito ai sensi delle normative urbanistiche vigenti ed è conforme ai titoli abilitativi rilasciati; h) almeno cinque fotografie significative dell’unità immobiliare atte ad illustrarne lo stato ante operam; i) relazione tecnica descrittiva, a firma di professionista abilitato, dei lavori da eseguire; j) computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, a firma di professionista abilitato, elaborato in forma analitica applicando i prezzi unitari desunti dal Prezziario ufficiale della regione in cui è sito l’immobile e comprendente tutte le opere necessarie per il suo completo e funzionale adeguamento alle norme vigenti; k) elaborato grafico quotato ante operam e post operam completo (piante e prospetti/sezioni, demolizioni/ricostruzioni, se necessario) con indicazione dettagliata degli interventi da eseguire, compresi le modifiche e/o le integrazioni impiantistiche. A LAVORI ULTIMATI perizia giurata post operam redatta da professionista abilitato in cui sia attestata l’ultimazione dei lavori e la loro esecuzione in conformità alle previsioni iniziali. Alla perizia dovranno essere allegate almeno cinque fotografie significative dell’unità immobiliare atte ad illustrare lo stato post operam.
14 ALLEGATO D LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO PER ESTINZIONE PRECEDENTE FINANZIAMENTO (art. 2 lettere f, g) 1. copia autentica del precedente contratto di mutuo e del connesso piano di ammortamento; 2. documentazione fiscale attestante il reddito; 3. dichiarazione resa dal richiedente il mutuo e attestante il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa; 4. conteggio relativo all’estinzione del finanziamento già concesso; 5. attestato dell’Istituto che ha concesso il finanziamento sulla regolarità dei pagamenti; 6. relazione notarile in cui si attesti l’assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico dell’immobile; 7. perizia giurata redatta da professionista abilitato che asseveri i dati edilizi e catastali, attestando la regolarità edilizia ed urbanistica, e, attraverso relazione di stima, il valore commerciale dell’unità immobiliare oggetto del mutuo. La stima dovrà contenere almeno i seguenti elementi: • accurata descrizione dell’unità immobiliare, con particolare riguardo al suo stato manutentivo, nonché dell’edificio di cui fa parte; • descrizione del contesto urbano in cui si trova l’unità immobiliare; • calcolo della superficie commerciale, determinata secondo i criteri del D.P.R. 138/98. Il giudizio di stima dovrà, inoltre, essere adeguatamente supportato dagli elementi di mercato desunti per unità immobiliari comparabili a quella in analisi. La perizia giurata deve, altresì, attestare e contenere i seguenti elementi: a) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell’immobile nonché delle eventuali varianti, rilasciato/i dall’autorità comunale, o altra idonea comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA …); b) eventuali titoli abilitativi in sanatoria rilasciati dall’autorità comunale ai sensi della legge 47/1985 o della legge 724/1994 o della legge 326/2003 e, in caso di procedure non concluse, della domanda di condono con estremi dei versamenti dovuti e dei versamenti effettuati; c) atti attestanti eventuali vincoli gravanti sull’immobile rilasciati dalla competente autorità tutelante; d) certificato di abitabilità/agibilità dell’immobile rilasciato dall’autorità comunale o, in assenza o non reperibilità di questo, asseverazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001,
15 in tema di sicurezza, igiene e salubrità, e quindi di idoneità dell’immobile alla destinazione residenziale; e) rispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione catastale (planimetria e visura allegate); f) che allo stato attuale l'immobile è regolarmente assentito ai sensi delle normative urbanistiche vigenti ed è conforme ai titoli abilitativi rilasciati.
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