Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente

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Disciplina per la concessione di mutui ipotecari
                   al personale dipendente

ART. 1 - BENEFICIARI
I mutui ipotecari sono concessi in favore dei:
a)    dipendenti assunti     a   tempo   indeterminato    con   qualsiasi   tipologia
      contrattuale;
b)    dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 art.
      19 commi 5 bis e 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
c)    dipendenti assunti a tempo determinato con anzianità effettiva di servizio
      di almeno 1 anno.

ART. 2 – FINALITA’
Il mutuo può essere concesso per:
a)    acquisto dell’alloggio di prima abitazione e relative pertinenze;
b)    acquisto, anche in epoca successiva all’acquisto dell’alloggio di prima
      abitazione, di pertinenze di cui si venga a stabilire nel contratto di mutuo il
      vincolo pertinenziale con l’alloggio di prima abitazione già di proprietà;
c)    costruzione e/o completamento di un alloggio da adibire a prima abitazione
      propria e della propria famiglia su terreno di proprietà;
d)    ampliamento dell’alloggio di prima abitazione già di            proprietà   del
      richiedente attraverso l’acquisto di un alloggio contiguo;
e)    lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro e risanamento
      conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3 del D.P.R.
      380/2001, dell’alloggio di prima abitazione;
f)    estinzione di mutuo ipotecario, precedentemente acceso dal richiedente e/o
      dal coniuge comproprietario presso un Istituto bancario, finanziario o da
      Ente Pubblico, per l’acquisto della prima abitazione;
g)    estinzione di altro mutuo ipotecario riferito ad immobile su cui grava già
      ipoteca dell’Istituto, ottenuto da Istituto bancario, finanziario o da Ente
      Pubblico per l’incapienza del costo dell’alloggio nel massimale concedibile.

In relazione a tutte le sopraindicate finalità, ad eccezione dei casi di cui alla
lettera e), il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste per la fruizione
delle agevolazioni fiscali “prima casa” previste dalla normativa vigente alla data
della richiesta del finanziamento, nonché alla data di sottoscrizione del contratto
di mutuo.
La concessione del mutuo per acquisto della prima abitazione può avvenire anche
successivamente all’effettuazione della spesa da finanziare, a condizione che
l’acquisto sia avvenuto godendo delle agevolazioni fiscali “prima casa” e purché la
relativa domanda sia presentata entro sei mesi dalla stipula del contratto di
acquisto.
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ART. 3 – REQUISITI DELL’IMMOBILE
L’immobile per il quale può essere concesso il mutuo ipotecario è quello
qualificato “non di lusso” cioè non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze, da adibire o adibito a prima abitazione, per uso proprio
e della propria famiglia, ubicato nel Comune di residenza del richiedente e del
nucleo familiare o in quello ove è situata la sede di servizio del richiedente.
Ad esclusione del mutuo concesso per le finalità di cui all’art. 2 lettera c),
l’alloggio deve essere altresì ultimato e accatastato.
L’alloggio deve essere non occupato da terzi e non gravato da diritti reali di
godimento in favore di terzi.
L’immobile cui si riferisce il mutuo non deve essere pervenuto al richiedente (nel
caso di mutuo per lavori) o all’alienante (nel caso di mutuo per le altre finalità) a
titolo di donazione ancora soggetta all’azione di riduzione di cui all’art. 555 del
codice civile.

ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CONCEDIBILITA’ DEL MUTUO
Il finanziamento non può essere concesso ove, al momento della stipula del
contratto, il richiedente, il coniuge convivente o un altro dei componenti il nucleo
familiare (come definito dall’art. 9):
•    risulti proprietario in modo pieno ed esclusivo ovvero proprietario pro quota
     con altro familiare convivente di un alloggio sito nel Comune di residenza o
     in quello della sede di servizio del richiedente;
•    abbia ottenuto l’assegnazione o la locazione, con patto di futura vendita e
     riscatto di altro alloggio costruito con il contributo a carico dello Stato o di
     altro ente pubblico;
•    risulti titolare del diritto di usufrutto di altro alloggio sito nel Comune di
     residenza o in quello della sede di servizio del richiedente.
Non costituiscono motivi ostativi alla concessione del mutuo:
1) la proprietà di alloggio sito nel Comune di residenza o della sede di lavoro
   purché lo stesso venga alienato (e la vendita documentata con la
   presentazione del relativo rogito notarile) prima della stipula del contratto di
   acquisto per il quale è presentata richiesta di mutuo;
2) la comproprietà (anche del coniuge convivente o di un componente del nucleo
   familiare) di un altro alloggio con soggetti non appartenenti allo stesso nucleo
   familiare convivente del richiedente e di cui sia attestata l’indisponibilità. Nel
   caso in cui il richiedente intenda ottenere il finanziamento per rilevare le
   quote altrui al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile
   adibito o da adibire a casa di prima abitazione, il mutuo viene riferito
   esclusivamente al valore della porzione da acquistare;
3) la nuda proprietà di un alloggio gravato da un diritto reale di godimento
   (usufrutto, uso, abitazione) a favore di terzi estranei al nucleo familiare.
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ART. 5 - IMPORTO MASSIMO DEL MUTUO
L’importo massimo      del   mutuo    concedibile   è   pari   ad   euro   300.000,00
(trecentomila/00).
Entro tale limite, per le finalità di cui all’art. 2 lettera e), l’ammontare massimo
del mutuo non può superare euro 200.000,00 (duecentomila/00).
L’importo del mutuo concedibile e delle eventuali maggiorazioni relative alle spese
da sostenere a parziale copertura degli oneri connessi alla stipula del contratto di
cui all’ultimo capoverso, deve essere comunque ricompreso nel valore
commerciale dell’immobile, accertato dall’Istituto attraverso le proprie strutture
tecniche competenti per territorio.
Nei limiti di cui sopra, l’Istituto finanzia il 100% della spesa sostenuta dal
richiedente, ove sia possibile iscrivere ipoteca per il valore di cui all’art. 14.
Per spesa sostenuta si intende il prezzo di acquisto dell’alloggio risultante dal
contratto di compravendita ovvero il costo dei lavori di costruzione, di
completamento o di manutenzione ordinaria/straordinaria, di ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo dell’alloggio di prima abitazione,
comprensivo degli oneri di progettazione, di direzione lavori e dell’IVA ove
dovuta, spesa la cui congruità dovrà essere attestata dalla competente
Consulenza Tecnica per l’Edilizia secondo le modalità riportate al successivo art.
6.
Nel caso di mutuo richiesto per l’estinzione di altro mutuo precedentemente
contratto, l’importo concedibile sarà riferito alla somma dovuta per l’estinzione
del mutuo.
Nel caso di mutuo riferito ad immobile in comproprietà con soggetti terzi o con il
coniuge in regime di separazione dei beni, il mutuo può essere concesso solo per
l’ammontare corrispondente alla quota di proprietà del richiedente. E’ richiesto, in
fase di stipula del relativo contratto, l’intervento del comproprietario in qualità di
terzo datore di ipoteca.
Nel caso di mutuo riferito ad immobile in comproprietà tra coniugi in regime di
comunione dei beni, non si ha riguardo alla quota ma all’intero.
Nel caso di mutuo richiesto da due dipendenti dell’Istituto legati da vincolo
matrimoniale, il mutuo può essere concesso a ciascuno nei limiti dell’importo
massimo concedibile in ragione della propria quota di proprietà, purché
l’ammontare complessivo di entrambi i mutui non superi il valore commerciale
dell’immobile.
Nell’importo finanziabile possono essere incluse, a richiesta del mutuatario, anche
le spese da sostenere a parziale copertura degli oneri connessi con la stipula
dell’atto di mutuo, nella misura massima del 10% dell’ammontare del mutuo per
acquisto prima casa ovvero del 5% dell’ammontare del mutuo concesso per tutte
le altre finalità.

ART. 6 – VERIFICA CONGRUITA’ IMPORTO FINANZIABILE
Nel caso di mutuo per le finalità di cui all’art. 2 lettere a) b) d) f) g), l’importo
finanziabile viene definito sulla base del nulla osta tecnico amministrativo della
Consulenza Tecnica per l’Edilizia, competente per territorio, che attesta la
congruità dell’importo finanziabile in relazione al valore commerciale
dell’immobile posto a garanzia del mutuo, dichiarato da perizia tecnica giurata
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asseverata redatta da professionista abilitato che stima il valore commerciale
dell’immobile e prodotta dal richiedente.
Nel caso di mutuo per le finalità di cui all’art. 2 lettera c) ed e), l’importo
finanziabile viene definito sulla base del nulla osta tecnico amministrativo della
Consulenza Tecnica per l’Edilizia competente per territorio che attesta sia il valore
commerciale dell’immobile sia la congruità del costo dei lavori oggetto di
finanziamento entrambi dichiarati da perizia tecnica giurata (ante operam e post
operam) redatta da professionista abilitato e prodotta dal richiedente.
Il costo dei lavori deve essere definito preliminarmente (nulla osta ex ante) e
verificato a lavori ultimati (nulla osta ex post).
La spesa delle perizie tecniche resta a carico del richiedente.
Il nulla osta tecnico amministrativo di cui al presente articolo è rilasciato dalla
Consulenza Tecnica per l’Edilizia centrale per le domande di mutuo di cui al punto
a) del successivo art. 18 e dalla Consulenza Tecnica per l’Edilizia competente per
territorio in tutti gli altri casi.

ART. 7 – TASSO DI INTERESSE APPLICABILE
Ai mutui edilizi si applica un tasso di interesse fisso a carico del richiedente così
articolato:
2% annuo per i primi 20 anni di ammortamento e 2,50% annuo per la residua
durata (dal 21° al 35° anno).

ART. 8 – DURATA DELL’AMMORTAMENTO
La durata massima dell’ammortamento è pari a 35 anni.
Il mutuatario ha facoltà di rimborsare in qualunque momento parzialmente, per
una sola volta, o totalmente il debito residuo del mutuo.
Il mutuatario ha facoltà di variare, per una sola volta, la durata residua del
finanziamento, fermo restando che la durata massima dell’ammortamento,
calcolata dalla data di concessione originaria del mutuo, non può superare il limite
dei 35 anni.
In caso di rimborso parziale o di richiesta di variazione della durata che comporta
l’esigenza di aggiornare il piano di ammortamento, il richiedente dovrà presentare
domanda entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello da cui dovrà
decorrere il nuovo piano di ammortamento.

ART. 9 – IMPORTO DELLA RATA
Il mutuo è ammortizzato in rate mensili uguali posticipate, comprensive degli
interessi, di importo non superiore alla metà del reddito netto del richiedente
ovvero del reddito netto familiare, rapportato a mese, desunto dalla vigente
documentazione fiscale (Certificazione Unica, modello 730, Modello Unico o altra
documentazione fiscale vigente al momento della domanda) relativa all’anno
precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.
La rata di mutuo deve essere compresa nella retribuzione mensile al netto delle
trattenute previdenziali, erariali e di ogni altra trattenuta a carattere continuativo
sulla stessa effettuata.
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A tal fine si intendono componenti il nucleo familiare i coniugi non separati
legalmente per effetto di intervenuta sentenza o decreto di omologazione del
verbale di separazione consensuale, e le persone comprese nello stato di famiglia
certificato ai sensi della legge vigente per le quali sono riconducibili le detrazioni
soggettive di imposta di cui all’art.15 del D.P.R 29/09/1973 n. 597 e successive
modificazioni.

ART. 10 - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SUCCESSIVI AL PRIMO
Al dipendente che ha già usufruito di un finanziamento dell’Istituto può essere
concesso nuovamente un mutuo per tutte le finalità già indicate all’art. 2, alle
condizioni ivi previste.
In caso di mutuo per acquisto o costruzione di un alloggio da adibire a prima
abitazione è necessario che il precedente mutuo sia estinto e che venga
documentata la vendita dell’immobile per il quale lo stesso era stato concesso,
ovvero che si realizzi una successione con atto di accollo nella titolarità del mutuo
a favore del coniuge o ex coniuge, anche non dipendente o ex dipendente, al
quale venga assegnato in proprietà l’alloggio cui si riferisce il mutuo, con formale
provvedimento giudiziario, nei casi di separazione personale, di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nell’ipotesi di esistenza di altro mutuo, l’ammontare massimo dei mutui
successivi al primo, avuto riguardo ai criteri generali, viene determinato,
detraendo dall’importo massimo concedibile la quota capitale complessiva non
ancora ammortata del mutuo preesistente, calcolata con riferimento alla data di
presentazione della domanda, fatta salva la verifica di garanzia prevista all’art. 5.
In ogni caso non possono coesistere a favore dello stesso soggetto più mutui per
la stessa finalità.

ART.11 - DECORRENZA DELL’AMMORTAMENTO
L’inizio dell’ammortamento del mutuo decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di stipula del relativo contratto.
Il mutuatario è tenuto al versamento, nel giorno di stipula del contratto, degli
interessi di preammortamento calcolati, allo stesso tasso del mutuo, da quella
data sino al termine del mese.

ART. 12 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA
L’erogazione della somma mutuata avviene:
•    in unica soluzione per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettere
     a), b), d), f), g) e, a lavori ultimati e previo nulla osta ex post di cui all’art.
     6, per le finalità di cui all’art. 2 lettera e);
•    a stati di avanzamento lavori per i mutui concessi per le finalità di cui all’art.
     2 lettera c), e, su specifica richiesta del dipendente, per i mutui concessi per
     le finalità di cui all’art. 2) lettera e).
Nei mutui con erogazione a stato di avanzamento lavori, le erogazioni successive
alla prima avverranno a cura dell’ufficio competente sulla base del nulla osta della
Consulenza Tecnica per l’Edilizia (centrale o quella competente per territorio) su
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presentazione da parte del mutuatario dei “SAL” (stato di avanzamento lavori)
elaborati dalla ditta esecutrice.
Per ogni erogazione, il mutuatario dovrà rilasciare apposita quietanza, da rendersi
nelle forme di legge.

ART. 13 - EROGAZIONE DEL MUTUO A STATI DI AVANZAMENTO LAVORI
Nel caso di mutui erogati a stati di avanzamento lavori l’erogazione dell’importo
finanziato è così articolata:
a)   al momento della stipula del contratto: 20% dell’importo del mutuo; nel
     caso di mutuo per la finalità di cui all’art. 2 lettera c) tale somma deve
     comunque essere ricompresa nei limiti del valore dell’area o della porzione di
     immobile già edificata offerta per la garanzia ipotecaria, come indicato dalla
     Consulenza Tecnica per l’Edilizia competente per territorio nell’ambito del
     nulla osta preliminare;
b)   in corso d’opera: 60% dell’importo del mutuo da erogare suddiviso in due
     rate del 30% ciascuna in relazione al raggiungimento delle percentuali di
     avanzamento lavori rispettivamente del 40% e dell’80%. Le due rate sono
     versate previo nulla osta della Consulenza Tecnica per l’Edilizia competente
     per territorio;
c)   a lavori ultimati, previo nulla osta della Consulenza Tecnica per l’Edilizia
     competente per territorio: saldo del 20%.
Nel caso di costruzione, completamento di alloggio o di manutenzione
ordinaria/straordinaria, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo con erogazione a stati di avanzamento lavori, l’Istituto rimborsa al
mutuatario gli interessi sugli importi erogati - allo stesso tasso del mutuo -
calcolati dal primo giorno dell’ammortamento fino al giorno precedente
l’erogazione.

ART. 14 - GARANZIA IPOTECARIA
All’atto della stipula del contratto di mutuo, l’Istituto iscrive ipoteca di primo
grado sull’immobile oggetto del finanziamento e, nel caso di costruzione diretta o
di completamento, sull’area interessata alla costruzione e sull’immobile da
edificare o completare.
Il valore dell’ipoteca da iscrivere è pari all’ammontare del mutuo concesso
maggiorato del 10%.
Alla stipula del contratto di mutuo deve intervenire in qualità di terzo datore di
ipoteca l’eventuale co-acquirente o comproprietario dell’alloggio.
All’atto della stipula del contratto, può essere iscritta ipoteca di grado successivo
al primo solo nel caso di mutuo concesso per le finalità di cui all’art. 2 lett. e) e
lett. g), a condizione che l’immobile sia gravato esclusivamente da ipoteche a
favore dell’Istituto e il valore commerciale dello stesso sia superiore alla somma
del valore delle ipoteche iscritte e da iscrivere.

ART. 15 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RATE
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Il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo viene effettuato mediante
trattenuta della rata sulla retribuzione mensile.
Qualora si verifichi una circostanza per cui la retribuzione mensile risulti
insufficiente alla copertura della rata di mutuo, il dipendente provvederà al
versamento della rata a mezzo delega rilasciata dallo stesso ad Istituto bancario
ovvero a mezzo bollettino postale premarcato (MAV), nonché altra modalità
equipollente prevista dal sistema interbancario o con questo compatibile.

ART.16 - GARANZIE COMPLEMENTARI
I mutuatari hanno l’obbligo contrattuale di tenere assicurato, pena la risoluzione
del contratto di mutuo, per tutta la durata del mutuo, per il suo valore
commerciale in atto, l’immobile ipotecato contro i rischi di incendio e dell’azione
del fulmine, di scoppio del gas, scoppi degli apparecchi a vapore e degli impianti
di termosifone, cadute di aerei o di cose trasportate da aerei e contro i rischi di
responsabilità civile, vincolando la polizza a favore dell’INAIL.
Il valore da assicurare in polizza è pari al valore commerciale dell’alloggio ovvero
a quello di stima se trattasi di immobile costruito su terreno di proprietà.

ART. 17 - OBBLIGHI A CARICO DEL MUTUATARIO
Nel contratto di mutuo deve essere precisato tra l’altro:
 a)   il divieto di alienazione totale o parziale dell’immobile ipotecato, se non
      previa estinzione del mutuo;
 b)   l’obbligo di abitare l’alloggio in relazione al quale il mutuatario ha contratto
      il mutuo dell’Istituto per almeno cinque anni dalla data della stipula del
      contratto di mutuo;
 c)   il divieto di cedere in locazione l’alloggio per almeno cinque anni dalla data
      della stipula del contratto di mutuo;
 d)   l’obbligo di mantenere l’immobile in buono stato e di non fare e non
      tollerare che altri facciano alcuna cosa che possa menomare o modificare la
      consistenza o la destinazione dell’immobile, oppure alterarne la condizione
      giuridica;
 e)   l’impegno a non realizzare opere che facciano transitare l’alloggio in
      categoria di lusso, cioè appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e
      A/9;
 f)   l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi moratori nella misura
      del tasso applicato al mutuo stesso maggiorato di un punto, in caso di
      tardiva corresponsione delle rate di ammortamento per cause allo stesso
      imputabili.
La inosservanza delle precedenti clausole comporta la risoluzione di diritto del
contratto di mutuo.
Trascorso il termine di cinque anni, su motivata richiesta del mutuatario, è
possibile autorizzare il trasferimento della garanzia ipotecaria dall’immobile
originario su un altro immobile avente i requisiti richiesti dalla presente
normativa, a condizione che il valore commerciale del nuovo immobile sia
sufficiente a garantire il residuo debito.
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ART. 18 – MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA
La domanda di mutuo redatta nelle forme previste dall’Istituto deve pervenire:
a) alla Direzione Centrale Patrimonio per il personale in servizio presso le
     Strutture della Direzione Generale;
b) alla Direzione Regionale di competenza per il personale in servizio presso le
     Unità territoriali;
c) alla Direzione Regionale nel cui ambito territoriale sono collocate le strutture
     decentrate della Direzione Generale per il personale in servizio presso le
     stesse.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica
riportata nei seguenti allegati:
 •      all. A per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettere a), b), d);
 •      all. B per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettera c);
 •      all. C per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettera e);
 •      all. D per i mutui concessi per le finalità di cui all’art. 2 lettere f), g).
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                                                                       ALLEGATO A

      LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO PER
         ACQUISTO DI IMMOBILE E/O PERTINENZE O AMPLIAMENTO
     DELL’ALLOGGIO MEDIANTE L’ACQUISTO DI ALLOGGIO CONTIGUO DA
                         PRIVATO/SOCIETA’
                               (art. 2 lettere a, b, d)

1.     relazione notarile in cui si attesti la provenienza dell’immobile e la
       sequenza dei trasferimenti della proprietà nell’ultimo ventennio, nonché
       l’assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico dell’immobile;
2.     documentazione fiscale attestante il reddito;
3.     dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore circa
       l’inesistenza di situazioni sfavorevoli (protesti cambiari, procedure
       concorsuali, ecc.) nel solo caso in cui l’alloggio venga venduto da
       un’impresa;
4.     dichiarazione resa dal richiedente il mutuo e attestante il possesso dei
       requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa;
5.     perizia giurata redatta da professionista abilitato che asseveri i dati edilizi
       e catastali, attestando la regolarità edilizia ed urbanistica, e, attraverso
       relazione di stima, il valore commerciale dell’unità immobiliare oggetto del
       mutuo. La stima dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
       •   accurata descrizione dell’unità immobiliare, con particolare riguardo al
           suo stato manutentivo, nonché dell’edificio di cui fa parte;
       •   descrizione del contesto urbano in cui si trova l’unità immobiliare;
       •   calcolo della superficie commerciale, determinata secondo i criteri del
           D.P.R. 138/98.
       Il giudizio di stima dovrà, inoltre, essere adeguatamente supportato dagli
       elementi di mercato desunti per unità immobiliari comparabili a quella in
       analisi.
       La perizia giurata deve, altresì, attestare e contenere i seguenti elementi:
       a) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell’immobile nonché delle
          eventuali varianti rilasciato/i dall’autorità comunale, o altra idonea
          comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo,
          sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA,
          SCIA, CIL, CILA …);
       b) eventuali titoli abilitativi in sanatoria rilasciati dall’autorità comunale ai
          sensi della legge 47/1985 o della legge 724/1994 o della legge
          326/2003 e, in caso di procedure non concluse, della domanda di
          condono con estremi dei versamenti dovuti e dei versamenti effettuati;
       c) certificato di abitabilità/agibilità dell’immobile rilasciato dall’autorità
          comunale o, in assenza o non reperibilità di questo, asseverazione
          della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 e 25 del D.P.R.
          380/2001, in tema di sicurezza, igiene e salubrità, e quindi di idoneità
          dell’immobile alla destinazione residenziale;
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d) atti attestanti eventuali vincoli gravanti sull’immobile rilasciati dalla
   competente autorità tutelante;
e) rispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione catastale
   (planimetria e visura allegate);
f) che allo stato attuale l'immobile è regolarmente assentito ai sensi delle
   normative urbanistiche vigenti ed è conforme ai titoli abilitativi
   rilasciati.
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     LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO PER
     COSTRUZIONE O COMPLETAMENTO SU TERRENO DI PROPRIETA’
                                  (art. 2 lettera c)

1.    relazione notarile in cui si attesti la provenienza dell’immobile e la
      sequenza dei trasferimenti della proprietà nell’ultimo ventennio, l’assenza
      di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico del terreno e della parte di
      immobile eventualmente costruita;
2.    documentazione fiscale attestante il reddito;
3.    dichiarazione resa dal richiedente il mutuo e attestante il possesso dei
      requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa ;
4.    estratto autentico     di   mappa   Catasto      Terreni   ed   eventuali   tipi   di
      frazionamento;
5.    perizia giurata redatta da professionista abilitato in cui siano contenuti ed
      asseverati i seguenti elementi:
      a) descrizione dell’immobile da realizzare e, in caso di completamento,
         anche della porzione di immobile esistente;
      b) certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’autorità comunale;
      c) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell’immobile nonché delle
         eventuali varianti, rilasciato/i dall’autorità comunale, comprensivo/i del
         progetto assentito e di ogni altro allegato approvato o altra idonea
         comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo,
         sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA,
         CIL, CILA …);
      d) nullaosta eventualmente rilasciato dalla competente autorità tutelante in
         presenza di vincoli;
      e) computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, a firma di
         professionista abilitato, elaborato in forma analitica applicando i prezzi
         unitari desunti dal Prezziario ufficiale della regione in cui è sito
         l’immobile e comprendente tutte le opere necessarie per la completa e
         funzionale realizzazione dell’immobile e per l’ottenimento dell’agibilità
         dello stesso;
      f) documentazione fotografica dell’area;
      g) documentazione catastale, in caso di completamento.
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                                                                       ALLEGATO C

      LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO
     PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA,
                RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO,
      RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’
                                (art. 2 lettera e)

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
1.   relazione notarile in cui si attesti la provenienza dell’immobile e la
     sequenza dei trasferimenti della proprietà nell’ultimo ventennio, nonché
     l’assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico dell’immobile;
2.   documentazione fiscale attestante il reddito;
3.   perizia giurata redatta da professionista abilitato che asseveri i dati edilizi e
     catastali, attestando la regolarità edilizia ed urbanistica, e, attraverso
     relazione di stima, il valore commerciale dell’unità immobiliare oggetto del
     mutuo. La stima dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
     •   accurata descrizione dell’unità immobiliare, con particolare riguardo al
         suo stato manutentivo, nonché dell’edificio di cui fa parte;
     •   descrizione del contesto urbano in cui si trova l’unità immobiliare;
     •   calcolo della superficie commerciale, determinata secondo i criteri del
         D.P.R. 138/98.
     Il giudizio di stima dovrà, inoltre, essere adeguatamente supportato dagli
     elementi di mercato desunti per unità immobiliari comparabili a quella in
     analisi.
     La perizia giurata deve, altresì, attestare e contenere i seguenti elementi:
     a) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell’immobile nonché delle
        eventuali varianti, rilasciato/i dall’autorità comunale, o altra idonea
        comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo,
        sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA,
        CIL, CILA …);
     b) eventuali titoli abilitativi in sanatoria rilasciati dall’autorità comunale ai
        sensi della legge 47/1985 o della legge 724/1994 o della legge
        326/2003 e, in caso di procedure non concluse, della domanda di
        condono con estremi dei versamenti dovuti e dei versamenti effettuati;
     c) eventuali atti attestanti vincoli gravanti sull’immobile, rilasciati dalla
        competente autorità tutelante;
     d) provvedimento autorizzativo all’esecuzione dei lavori da eseguire
        rilasciato dall’autorità comunale, o altra idonea comunicazione
        presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva
        rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA …);
     e) certificato di abitabilità/agibilità dell’immobile rilasciato dall’autorità
        comunale o, in assenza o non reperibilità di questo, asseverazione della
        sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001,
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         in tema di sicurezza, igiene e salubrità, e quindi di idoneità dell’immobile
         alla destinazione residenziale;
      f) rispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione catastale
         (planimetria e visura allegate);
      g) che allo stato attuale l'immobile è regolarmente assentito ai sensi delle
         normative urbanistiche vigenti ed è conforme ai titoli abilitativi rilasciati;
      h) almeno cinque fotografie significative dell’unità immobiliare atte ad
         illustrarne lo stato ante operam;
      i) relazione tecnica descrittiva, a firma di professionista abilitato, dei lavori
         da eseguire;
      j) computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, a firma di
         professionista abilitato, elaborato in forma analitica applicando i prezzi
         unitari desunti dal Prezziario ufficiale della regione in cui è sito
         l’immobile e comprendente tutte le opere necessarie per il suo completo
         e funzionale adeguamento alle norme vigenti;
      k) elaborato grafico quotato ante operam e post operam completo (piante
         e prospetti/sezioni, demolizioni/ricostruzioni, se necessario) con
         indicazione dettagliata degli interventi da eseguire, compresi le
         modifiche e/o le integrazioni impiantistiche.

A LAVORI ULTIMATI
perizia giurata post operam redatta da professionista abilitato in cui sia attestata
l’ultimazione dei lavori e la loro esecuzione in conformità alle previsioni iniziali.
Alla perizia dovranno essere allegate almeno cinque fotografie significative
dell’unità immobiliare atte ad illustrare lo stato post operam.
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                                                                       ALLEGATO D

     LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO
              PER ESTINZIONE PRECEDENTE FINANZIAMENTO
                               (art. 2 lettere f, g)

1.   copia autentica del precedente contratto di mutuo e del connesso piano di
     ammortamento;
2.   documentazione fiscale attestante il reddito;
3.   dichiarazione resa dal richiedente il mutuo e attestante il possesso dei
     requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa;
4.   conteggio relativo all’estinzione del finanziamento già concesso;
5.   attestato dell’Istituto che ha concesso il finanziamento sulla regolarità dei
     pagamenti;
6.   relazione notarile in cui si attesti l’assenza di iscrizioni e trascrizioni
     pregiudizievoli a carico dell’immobile;
7.   perizia giurata redatta da professionista abilitato che asseveri i dati edilizi e
     catastali, attestando la regolarità edilizia ed urbanistica, e, attraverso
     relazione di stima, il valore commerciale dell’unità immobiliare oggetto del
     mutuo. La stima dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
     •   accurata descrizione dell’unità immobiliare, con particolare riguardo al
         suo stato manutentivo, nonché dell’edificio di cui fa parte;
     •   descrizione del contesto urbano in cui si trova l’unità immobiliare;
     •   calcolo della superficie commerciale, determinata secondo i criteri del
         D.P.R. 138/98.
     Il giudizio di stima dovrà, inoltre, essere adeguatamente supportato dagli
     elementi di mercato desunti per unità immobiliari comparabili a quella in
     analisi.
     La perizia giurata deve, altresì, attestare e contenere i seguenti elementi:
     a) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell’immobile nonché delle
        eventuali varianti, rilasciato/i dall’autorità comunale, o altra idonea
        comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo,
        sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA,
        CIL, CILA …);
     b) eventuali titoli abilitativi in sanatoria rilasciati dall’autorità comunale ai
        sensi della legge 47/1985 o della legge 724/1994 o della legge
        326/2003 e, in caso di procedure non concluse, della domanda di
        condono con estremi dei versamenti dovuti e dei versamenti effettuati;
     c) atti attestanti eventuali vincoli gravanti sull’immobile rilasciati dalla
        competente autorità tutelante;
     d) certificato di abitabilità/agibilità dell’immobile rilasciato dall’autorità
        comunale o, in assenza o non reperibilità di questo, asseverazione della
        sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001,
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   in tema di sicurezza, igiene e salubrità, e quindi di idoneità dell’immobile
   alla destinazione residenziale;
e) rispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione catastale
   (planimetria e visura allegate);
f) che allo stato attuale l'immobile è regolarmente assentito ai sensi delle
   normative urbanistiche vigenti ed è conforme ai titoli abilitativi rilasciati.
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