IL REGIME DEL SUBAPPALTO - NELLA CONTRATTUALISTICA DEL CODICE DEI CONTRATTI
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IL REGIME DEL SUBAPPALTO NELLA CONTRATTUALISTICA DEL CODICE DEI CONTRATTI Il punto sulla disciplina L'art. 118 del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. L’art. 118 del nuovo codice degli appalti ha operato la ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di subappalto (art. 25, dir. 2004/18; art. 37, dir. 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994) estendendo la relativa disciplina anche ai contratti di forniture e di servizi. PROGETTO E BANDO DI GARA La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara: Forniture e le singole prestazioni Servizi ¾ una sola Categoria prevalente - che potrà essere generale, specializzata o superspecializzata (quest'ultima ex art. 37, c. 11 del D.L.vo n. 163/06 e artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 554/99) con il relativo importo (che sarà quello più elevato rispetto alle categorie costituenti l’intervento); ¾ le ulteriori Categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, diverse dalla categoria prevalente, anch’esse con il relativo importo, che siano di valore singolarmente: Lavori ~ a) superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero ~ b) di importo superiore a 150.000 Euro (artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 554/99); N. B. Se viene indicata la Categoria OG11, in quanto composta da lavorazioni altamente specializzate (OS3, OS5, OS28 e OS30) – tutte rientranti nell’art. 72, comma 4, del D.P.R. n. 554/99 – queste ultime devono essere indicate con la propria percentuale, al fine di evidenziare se taluna di queste, singolarmente supera il 15% dell’importo dell’intero appalto. Relativamente ai lavori - le Categorie di importo inferiore ai limiti previsti: 9 non devono essere indicate nel bando e le relative lavorazioni, qualunque sia la categoria di appartenenza sono eseguibili dal soggetto qualificato per la categoria prevalente. 9 eccezionalmente, nel progetto e nel bando (come indicato dalla circolare n. 182/400/93 dell’1.3.2000 del Ministero LL.PP.) potranno essere indicate quelle categorie di valore singolarmente anche inferiore al 10% del valore dell’appalto qualora si tratti di ipotesi nelle quali è necessaria una speciale qualificazione, resa indispensabile da norme particolari come, ad esempio, il D.m. 22 gennaio 2008, n. 37 in materia di impianti e ciò per favorire l’aggiudicatario privo della qualificazione senza incidere sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente. 1
Le lavorazioni di cui alle Categorie Generali nonché alle Categorie Specializzate indicate nel D.P.R. n. 34/2000 - Allegato A “tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie” per le quali è prescritta la “qualificazione obbligatoria” (qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da realizzare) non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni. In tal caso è, pertanto, obbligatorio affidarne l’esecuzione in subappalto ad imprese in possesso della relativa qualificazione. Questa precisazione riguarda anche le lavorazioni appartenenti alle categorie generali, ulteriori rispetto alla prevalente e che, in quanto tali, non possono essere eseguite con la qualificazione nella sola categoria prevalente. DEFINIZIONI Categoria prevalente Criterio di individuazione Le opere della categoria prevalente sono quelle di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento (art. 73 DPR 554/99). Limiti del subappalto: non superiore al 30 per cento (art. 118, comma 2). Il comma non contiene alcun parametro di riferimento. Tenuto conto che il successivo comma 4 dell’art. 118 stabilisce che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, Lavori con ribasso non superiore al del 20%, se ne ricava, argomentando a contrario, che il limite del 30 per cento va riferito agli importi dell’offerta relativi alla Categoria prevalente e non all’importo esposto in sede di progetto e di bando per la stessa categoria. Forniture il comma precisa che tale limite è riferito all’importo complessivo e servizi del contratto. N.B. L’art. 118, c. 2, del D.L.vo n. 163/06, relativamente ai lavori e per quanto concerne la categoria prevalente, rimanda al futuro regolamento di attuazione, la definizione della quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. Altre categorie Tutte le lavorazioni, rientranti nelle categorie generali e specializzate, diverse da quella della categoria prevalente, sono, a scelta del contraente, subappaltabili o affidabili in cottimo, e comunque scorporabili, ex art. 73 D.P.R. n. 554/99. Opere scorporabili Si intendono i lavori non appartenenti alla categoria prevalente ed assumibili da uno dei mandanti (art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 163/06). Sono costituite da tutte le lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali che, singolarmente, superano in valore più del 15% dell’importo totale dei lavori (art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). Tali lavorazioni, definite altamente specializzate, sono tassativamente indicate nell’art. 72, comma 4, del DPR n. 554/99. 2
CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE In sede di offerta I concorrenti, all’atto dell’offerta (anche in caso di gara mediante trattativa privata), o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, devono indicare i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Richiesta di autorizzazione L’appaltatore (in caso di R.T.I. l’impresa Capogruppo) deve presentare all’Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto, indicando: ¾ l’importo del subappalto, al netto dell’I.V.A., distinguendo la quota lavori e la quota oneri per la sicurezza; ¾ la Categoria che si intende subappaltare; ¾ il nominativo della ditta subappaltatrice ed allegando: – certificato di attestazione rilasciato da una SOA o, per subappalti di importo inferiore a 150.000 Euro, la documentazione probatoria dei requisiti di natura tecnica di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000; – le dichiarazioni del subappaltatore attestanti l’insussistenza: ~ delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; ~ di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 575/1965; – le dichiarazioni del subappaltatore circa la propria composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; – dichiarazione dell’affidatario, che si avvale del subappalto, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti al R.T.I., società o consorzio; – informazioni del subappaltatore necessarie alla richiesta di DURC da parte della Stazione appaltante; – modulo GAP subappaltatori (se l’importo del subappalto risulta superiore a Euro 51.645,69=, I.V.A. esclusa), ex art.2 L. 12 ottobre 1982 n, 726 e L. 30 dicembre 1991, n.410; – per i subappalti di importo superiore a Euro 154.937,07=, il Certificato C.C.I.A. della ditta subappaltatrice, recante la “dicitura antimafia”, integrato con l’indicazione del nominativo del Direttore Tecnico, ai fini della richiesta di informazioni antimafia (art. 10 D.P.R. 3.6.1998 n. 252); – documentazione richiesta dall’Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, per il controllo della verifica della idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice. Importo dei subappalti Gli importi dei subappalti richiesti, per singole categorie di lavorazioni, non possono superare, complessivamente, quelli indicati dall’affidatario in sede di offerta (prezzi o ribasso) per la categoria richiesta, eventualmente aumentati dei corrispondenti importi a seguito di varianti in corso d’opera. Termini rilascio autorizzazione - (art. 118, c. 8, D.L.vo n. 163/06) L’amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro: ¾ 30 gg. dalla relativa richiesta, fatte salve: ~ eventuali interruzioni dei termini relativi alla richiesta di documentazione integrativa; ~ i tempi dell’eventuale acquisizione dell’informazione antimafia. Il termine, ove ricorrano giustificati motivi, può essere prorogato una sola volta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; ¾ 15 gg. dalla relativa richiesta, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00= Euro. Deposito contratto di subappalto L’appaltatore, in base al comma 2, n. 2), dell'art. 118, deve depositare il contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. 3
REGIME DELL’AUTORIZZAZIONE Principio generale Il subappalto di lavorazioni pubbliche, qualunque ne sia l’importo, è soggetto ad autorizzazione (in tal senso, Il Consiglio di Stato, Sez. V - Sent. n. 5906 del 21.11.2007), senza alcun discrimine in ordine all’entità percentuale dell’importo o della manodopera (determinazione Autorità Vigilanza n. 6/2003). Il divieto di subappalto viene superato con il regime autorizzatorio previsto dalle seguenti norme: art. 21 della L. 13.9.1982 n. 646, previo accertamento: ¾ dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore; ¾ del possesso dei requisiti soggettivi per il rilascio dell’attestazione SOA ed in generale per la partecipazione agli appalti pubblici – art. 38 D.L.vo n. 163/06) ¾ della non sussistenza di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 L. n. 575/1965, D.P.R. 3.6. 1988 n. 252 ¾ accertamenti antimafia (comunicazioni, informazioni, limite esente); art. 118 D. L.vo n. 163/06 e s.m.i. ¾ regolamenta il subappalto effettuando una ricognizione della normativa precedente. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO Praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al del 20% Corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso Cartelli indicare i nominativi di tutte le imprese appaltatrici. di cantiere Osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Verificare l’idoneità tecnico professionale del subappaltatore (sia esso impresa o lavoratore autonomo) ai sensi dell’art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché del punto 3 dell’Allegato XVII allo stesso decreto legislativo Solidalmente ~ con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di responsabile: quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; ~ dell’osservanza, da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, del rispetto dei contratti collettivi di cui sopra; ~ con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del 4
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore (art. 35, comma 28, L. 4 agosto 2006, n. 248) Trasmettere ~ prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di alla stazione avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa appaltante Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del e per suo tramite piano operativo di sicurezza; i subappaltatori: ~ le informazioni, relative alla ditta subappaltatrice, necessarie per la richiesta del DURC da parte della stazione appaltante; Trasmettere ~ in corso d’opera, entro venti giorni da ciascun alla stazione pagamento effettuato dalla stazione appaltante nei propri appaltante confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del pagamento del successivo stato d’avanzamento. Coordinare tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Rispettare il personale occupato in cantiere, compreso quello e far rispettare delle ditte subappaltatrici e i lavoratori autonomi che obbligo esercitano direttamente la propria attività nel medesimo tessera di cantiere, devono essere muniti, ai sensi dell’art. 20, comma riconoscimento 3, del D.Lgs. n. 81/08, di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita) e l’indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta). I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento. Il campo di applicazione della normativa in parola viene individuato con riferimento a tutte le imprese che operano nel cantiere edile (anche di quelle non caratterizzate dall’esercizio di attività edile) che svolgono le attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/08. Osservare alle ditte subappaltatrici presenti in cantiere, quand’anche e far osservare siano lavoratori autonomi, gli obblighi di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 81/08, relativi alla redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Il documento deve contenere i contenuti minimi di cui alla circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n. 25 del 13.9.2006. Relativamente ai ponteggi su ruote (trabatelli) ed altre attrezzature per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota, si osservano le disposizioni di cui alla circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n. 30 del 03.11.2006. 5
OPERE SCORPORABILI Nella vecchia formulazione, il comma 11 dell’art. 37 del D.L.vo n. 163/06, stabiliva il divieto espresso di sub-contratto nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali” e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori. Si tratta delle opere scorporabili. La Commissione Europea, con decisione del 30.1.2008, ha sollevato problemi di compatibilità dell’articolo di cui sopra con le direttive comunitarie che autorizzano l’appaltatore ad avvalersi della capacità di altri soggetti “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con essi”. Pertanto, il legislatore del D.Lgs. n. 152/2008 (terzo decreto correttivo al Codice dei contratti) ha provveduto a modificare la disciplina originaria sostituendo interamente il comma 11 dell’art. 37 in parola. Nella nuova formulazione non si trova traccia del divieto espresso di subappalto né dell’obbligo di costituire un Raggruppamento temporaneo d’imprese di tipo verticale per l’esecuzione dell’appalto in presenza di opere scorporabili, da eseguirsi da mandanti in possesso di attestazione SOA per le categorie di riferimento. La norma, innova il sistema precedente parificando la Categoria superspecializzata alla Categoria prevalente, ammettendo il subappalto della stessa nei limiti del 30% dell’importo (rectius: dell’importo offerto in sede di gara) qualora l’impresa affidataria dell’appalto non sia in grado di realizzare le predette componenti; Argomentando a contrario, la rimanente quota del 70%, non essendo subappaltabile, necessita della costituzione del RTI di tipo verticale. La Categoria OG11 Come noto la Categoria OG11 è composta dalle seguenti categorie ad alta specializzazione: OS3, OS5, OS28 e OS30. E’ opportuno che in sede di elaborati progettuali ed in particolare nello schema di contratto siano analiticamente individuata ciascuna delle suddette categorie, qualora necessarie all’appalto, con il relativo importo e percentuale, al fine di verificare il superamento o meno della soglia del 15 per cento dell’importo dell’appalto in funzione dell’applicazione della nuova disciplina dell’art. 37, comma 11, di cui sopra. Resta inteso che le suddette categorie possono essere eseguite da una ditta in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 e per importo adeguato per coprire gli importi parziali delle OS. Sono subappaltabili ad imprese in possesso di attestazione SOA per la relativa qualifica: la quota del 30 per cento della Categoria OS che supera il 15 per cento dell’importo dell’appalto; la Categoria OG11, se indicata singolarmente qualora non superi il 15 per cento dell’importo dell’appalto le restanti categorie che incidono in misura inferiore al predetto limite, Sono scorporabili e non subappaltabili esclusivamente le lavorazioni, costituenti la OG11, che, singolarmente considerate, incidono economicamente per un importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intero appalto esclusivamente per la quota parte del 70 per cento 6
CONTRATTI SIMILARI FORNITURE CON POSA IN OPERA E NOLI A CALDO Art. 118, comma 11, D.L.vo n. 163/06 Principio generale – Regime dell’autorizzazione Il subappalto di lavorazioni pubbliche, qualunque ne sia l’importo, è soggetto ad autorizzazione, senza alcun discrimine in ordine all’entità percentuale dell’importo del subappalto o della manodopera. Contratti similari Si intendono i sub-affidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori. Equiparati al subappalto – Regime dell’autorizzazione E' considerato subappalto (per effetto dell’equiparazione al subappalto di lavori, di cui al comma 11) qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (ai sensi dell’art. 141, comma 5, del D.P.R. n. 554/99, si intendono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto) che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, quando ricorrono le seguenti condizioni: Condizioni alternative Costo manodopera e personale Importo > 2% lavori affidati > 50% dell'importo da subappaltare Importo > 100.000,00= Euro > 50% dell'importo da subappaltare Pertanto, anche per le attività di cui sopra, se di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati, o di importo superiore a Euro 100.000,00= e con un’incidenza di manodopera superiore al 50%, l’offerente dovrà indicare nell’offerta che intende concederle in subappalto. Non sono equiparabili al subappalto – Regime di comunicazione Quei contratti similari, aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo: A) qualora non superino le seguenti soglie: Condizioni alternative Costo manodopera e personale Importo non > 2% lavori affidati ininfluente Importo non > 100.000,00= Euro ininfluente B) o, qualora superiori alle soglie Importo > 2% lavori affidati non > 50% dell'importo da subappaltare Importo > 100.000,00= Euro non > 50% dell'importo da subappaltare Ricorrendo le predette condizioni, in assenza quindi di autorizzazione preventiva, l’appaltatore potrà affidare a terzi dette attività, dandone semplicemente comunicazione all’Amministrazione e al Direttore dei lavori. Resta inteso che, al di fuori delle ipotesi di fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualsiasi lavorazione, anche di importo inferiore al 2% o a 100.000 euro, rientra nel concetto di subappalto di lavori. In questo senso, conforme il Consiglio di Stato , sez. V, sentenza n. 5906 del 21.11.2007). 7
Incidenza sulla subappaltabilità della Categoria prevalente Incidono sul 30% della categoria prevalente subappaltabile: ~ i lavori, ancorché di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000 Euro; ~ i contratti similari, relativi a forniture e posa in opera e noli a caldo di importo superiore alle predette soglie purchè il costo della mano d’opera espletata in cantiere, sia superiore al 50% dell’importo del sub- affidamento. DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO Principio generale Il subappaltatore non può (commi 9 e 11) subappaltare a sua volta le prestazioni. Deroga Il comma 11, consente al subappaltatore di subappaltare a sua volta la fornitura e posa in opera di impianti e di strutture speciali, come individuati dall’art. 141, comma 2, del D.P.R. n. 554/99: – categoria OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori); – categoria OS5 (impianti pneumatici ed antintrusione); – categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) – categoria OS33 (coperture speciali). In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia, per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 575/1965. 8
L’essenza del contratto di “fornitura con posa in opera” ed il discrimine con il contratto di subappalto Cosa si debba intendere per “fornitura con posa in opera” e quali siano gli elementi che la differenziano dal “subappalto” non è mai stato oggetto di definizione giuridica. Ciò determina, spesso e volentieri, confusione ed interpretazioni che non sembrano funzionalmente in linea con la normativa di cui sopra. E’ pertanto necessario individuare il discrimine tra le due tipologie in questione. Tale discrimine può essere individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del bene fornito o, comunque, una modificazione che ne muta od altera la consistenza. Trattasi di fornitura con posa in opera quando sussistono i seguenti elementi: a) la fornitura deve riguardare un bene prodotto in serie; tale bene deve possedere già in sé la sua destinazione d’uso (ad es. porte, finestre, radiatori, ventilconvettori, pannelli prefabbricati, corpi illuminanti, etc….), cioè indipendentemente dalla posa; b) la posa in opera si sostanzia in una prestazione meramente accessoria e strumentale, necessaria a posare in opera il bene prodotto in serie (ad es. montaggio, fissaggio, incollatura, assemblaggio, etc…) senza che lo stesso si trasformi in cosa diversa. La posa, in sostanza, come attività specificatamente esecutiva, ha lo scopo di rendere idoneo il bene ad essere utilizzato per la funzione per la quale è stato prodotto. Trattasi di subappalto quando si riscontrino le seguenti ipotesi: a) il bene viene appositamente prodotto come da progetto, cioè al di fuori della produzione di serie; b) il bene fornito o acquistato viene trasformato in una entità diversa (o mutandolo radicalmente o apportando modificazioni o alterazioni essenziali che ne mutano la destinazione d’uso o la consistenza fisica): ciò avviene ad es. nel caso della fornitura in opera di mattoni, calcestruzzo e travi in ferro che, a lavori ultimati, consistono nell’aver realizzato i muri e le strutture dell’edificio. Ne consegue che, si deve sempre guardare al bene finale (alla sua autonoma identità, finalità e destinazione d’uso). Pertanto, non può essere considerata fornitura con posa in opera, una serie di prestazione frazionabili (rectius: artificiosamente frazionabili) quali gli impianti tecnologici degli edifici (ad es. l’impianto idro-termo-sanitario o l’impianto elettrico o l’impianto di condizionamento). Trattasi di subappalti, anche se si compongono di singole forniture con posa in opera (nella fattispecie dell’impianto elettrico, di fili elettrici, cavi e tubazioni). FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PRESAGOMATO Secondo l’Autorità di vigilanza, giusta determinazione n. 7 del 13 marzo 2003, la fornitura e posa in opera di ferri presagomati, necessari per la realizzazione di strutture in cemento armato, non costituisce lavoro autonomo bensì fornitura con posa in opera, soggetta al regime della comunicazione (a meno che l’importo del sub-contratto sia superiore al 2% dell’importo complessivo del contratto d’appalto oppure superiore a 100.000 euro ed il costo della manodopera espletata nel cantiere in cui si esegue l’opera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto, nel qual caso diventa contratto similare soggetto ad autorizzazione). Ritiene, inoltre, l’Autorità che tale tipologia di fornitura e posa in opera sia assimilabile, seppur non ascrivibile ad alcuna delle categorie di cui all’Allegato A del DPR n. 34/2000, alle categorie OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori), OS5 (impianti pneumatici ed antintrusione), OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) e OS33 9
(coperture speciali) in virtù di una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di cui all’art. 118, comma 11, del Codice e all’art. 141, comma 2, del D.P.R. n. 554/99. Le succitate disposizioni, limitatamente alle suddette categorie consentono il subappalto a cascata. Ritiene, pertanto, l’Autorità, che la prestazione in parola può essere considerata, sul piano tecnico, come fornitura di un componente o di una parte di un componente di un prefabbricato in cemento armato o in acciaio. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI Anche la fornitura e posa di conglomerati bituminosi è un subappalto anche laddove la manodopera sia inferiore al 50% del valore del sub-contratto, non avendo il bitume, pur se preconfezionato, di per sé, una specifica destinazione d’uso indipendente dalla posa in opera, necessitando di essere steso e lavorato (con particolari macchine vibrofinitrici ed utilizzo maestranze specializzate). Qui la posa in opera non è elemento accessorio e strumentale bensì necessaria per trasformare il bitume in una entità diversa ovvero il tappeto bituminoso. Alla stessa conclusione, pur con criterio diverso, giunge l’Autorità di Vigilanza con propria deliberazione n. 35 del 3.9.2008. Obbligo di comunicazione dei sub-contratti Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 118 - comma 11, D.L.vo n. 163/06, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Marzo 2009 Dott. G. Paolo Turcato 10
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