IL REGIME DEL SUBAPPALTO - NELLA CONTRATTUALISTICA DEL CODICE DEI CONTRATTI

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IL REGIME DEL SUBAPPALTO
      NELLA CONTRATTUALISTICA DEL CODICE DEI CONTRATTI

                                Il punto sulla disciplina

                           L'art. 118 del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i.

      L’art. 118 del nuovo codice degli appalti ha operato la ricognizione delle disposizioni
vigenti in materia di subappalto (art. 25, dir. 2004/18; art. 37, dir. 2004/17; art. 18,
legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995,
n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994) estendendo la
relativa disciplina anche ai contratti di forniture e di servizi.

                                PROGETTO E BANDO DI GARA

     La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara:

  Forniture
      e              le singole prestazioni
   Servizi
                 ¾ una sola Categoria prevalente - che potrà essere generale,
                    specializzata o superspecializzata (quest'ultima ex art. 37, c. 11 del
                    D.L.vo n. 163/06 e artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 554/99) con il
                    relativo importo (che sarà quello più elevato rispetto alle categorie
                    costituenti l’intervento);
                 ¾ le ulteriori Categorie, relative a tutte le altre lavorazioni
                    previste in progetto, diverse dalla categoria prevalente, anch’esse
                    con il relativo importo, che siano di valore singolarmente:
    Lavori          ~ a) superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del
                        lavoro,
                 ovvero
                    ~ b) di importo superiore a 150.000 Euro (artt. 72 e 73 del D.P.R.
                        n. 554/99);

                 N. B. Se viene indicata la Categoria OG11, in quanto composta da
                       lavorazioni altamente specializzate (OS3, OS5, OS28 e
                       OS30) – tutte rientranti nell’art. 72, comma 4, del D.P.R. n.
                       554/99 – queste ultime devono essere indicate con la propria
                       percentuale, al fine di evidenziare se taluna di queste,
                       singolarmente supera il 15% dell’importo dell’intero appalto.

Relativamente ai lavori - le Categorie di importo inferiore ai limiti previsti:
 9 non devono essere indicate nel bando e le relative lavorazioni, qualunque sia la
    categoria di appartenenza sono eseguibili dal soggetto qualificato per la categoria
    prevalente.
 9 eccezionalmente, nel progetto e nel bando (come indicato dalla circolare n.
    182/400/93 dell’1.3.2000 del Ministero LL.PP.) potranno essere indicate quelle
    categorie di valore singolarmente anche inferiore al 10% del valore dell’appalto
    qualora si tratti di ipotesi nelle quali è necessaria una speciale qualificazione, resa
    indispensabile da norme particolari come, ad esempio, il D.m. 22 gennaio 2008, n.
    37 in materia di impianti e ciò per favorire l’aggiudicatario privo della qualificazione
    senza incidere sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente.

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Le lavorazioni di cui alle Categorie Generali nonché alle Categorie Specializzate
indicate nel D.P.R. n. 34/2000 - Allegato A “tabella corrispondenze nuove e vecchie
categorie” per le quali è prescritta la “qualificazione obbligatoria” (qualora siano
indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da realizzare) non possono essere
eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.
      In tal caso è, pertanto, obbligatorio affidarne l’esecuzione in subappalto ad imprese
in possesso della relativa qualificazione.
      Questa precisazione riguarda anche le lavorazioni appartenenti alle categorie
generali, ulteriori rispetto alla prevalente e che, in quanto tali, non possono essere
eseguite con la qualificazione nella sola categoria prevalente.

                                     DEFINIZIONI

Categoria prevalente

     Criterio di individuazione
     Le opere della categoria prevalente sono quelle di importo più elevato fra le
categorie costituenti l’intervento (art. 73 DPR 554/99).

     Limiti del subappalto: non superiore al 30 per cento (art. 118, comma 2).
                    Il comma non contiene alcun parametro di riferimento.
                    Tenuto conto che il successivo comma 4 dell’art. 118 stabilisce
                    che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
                    subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
      Lavori        con ribasso non superiore al del 20%, se ne ricava, argomentando
                    a contrario, che il limite del 30 per cento va riferito agli importi
                    dell’offerta relativi alla Categoria prevalente e non all’importo
                    esposto in sede di progetto e di bando per la stessa categoria.

     Forniture         il comma precisa che tale limite è riferito all’importo complessivo
     e servizi         del contratto.

      N.B. L’art. 118, c. 2, del D.L.vo n. 163/06, relativamente ai lavori e per quanto
concerne la categoria prevalente, rimanda al futuro regolamento di attuazione, la
definizione della quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%.

Altre categorie
      Tutte le lavorazioni, rientranti nelle categorie generali e specializzate, diverse da
quella della categoria prevalente, sono, a scelta del contraente, subappaltabili o affidabili
in cottimo, e comunque scorporabili, ex art. 73 D.P.R. n. 554/99.

Opere scorporabili
      Si intendono i lavori non appartenenti alla categoria prevalente ed assumibili da uno
dei mandanti (art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 163/06).
      Sono costituite da tutte le lavorazioni o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali
che, singolarmente, superano in valore più del 15% dell’importo totale dei lavori (art. 37,
comma 11, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.).
      Tali lavorazioni, definite altamente specializzate, sono tassativamente indicate
nell’art. 72, comma 4, del DPR n. 554/99.

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CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE

       In sede di offerta
       I concorrenti, all’atto dell’offerta (anche in caso di gara mediante trattativa privata),
o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, devono indicare i lavori o le parti di
opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
       Richiesta di autorizzazione
       L’appaltatore (in caso di R.T.I. l’impresa Capogruppo) deve presentare
all’Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto, indicando:
 ¾ l’importo del subappalto, al netto dell’I.V.A., distinguendo la quota lavori e la quota
     oneri per la sicurezza;
 ¾ la Categoria che si intende subappaltare;
 ¾ il nominativo della ditta subappaltatrice ed allegando:
      – certificato di attestazione rilasciato da una SOA o, per subappalti di importo
          inferiore a 150.000 Euro, la documentazione probatoria dei requisiti di natura
          tecnica di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000;
      – le dichiarazioni del subappaltatore attestanti l’insussistenza:
             ~ delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
             ~ di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 575/1965;
      – le dichiarazioni del subappaltatore circa la propria composizione societaria, ai
          sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
      – dichiarazione dell’affidatario, che si avvale del subappalto, circa la sussistenza o
          meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del
          codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione
          deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti al R.T.I., società o
          consorzio;
      – informazioni del subappaltatore necessarie alla richiesta di DURC da parte della
          Stazione appaltante;
      – modulo GAP subappaltatori (se l’importo del subappalto risulta superiore a Euro
          51.645,69=, I.V.A. esclusa), ex art.2 L. 12 ottobre 1982 n, 726 e L. 30 dicembre
          1991, n.410;
      – per i subappalti di importo superiore a Euro 154.937,07=, il Certificato C.C.I.A.
          della ditta subappaltatrice, recante la “dicitura antimafia”, integrato con
          l’indicazione del nominativo del Direttore Tecnico, ai fini della richiesta di
          informazioni antimafia (art. 10 D.P.R. 3.6.1998 n. 252);
      – documentazione richiesta dall’Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, per il controllo
          della verifica della idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice.
       Importo dei subappalti
       Gli importi dei subappalti richiesti, per singole categorie di lavorazioni, non possono
superare, complessivamente, quelli indicati dall’affidatario in sede di offerta (prezzi o
ribasso) per la categoria richiesta, eventualmente aumentati dei corrispondenti importi a
seguito di varianti in corso d’opera.
       Termini rilascio autorizzazione - (art. 118, c. 8, D.L.vo n. 163/06)
       L’amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro:
            ¾ 30 gg. dalla relativa richiesta, fatte salve:
                ~ eventuali interruzioni dei termini relativi alla richiesta di documentazione
                    integrativa;
                ~ i tempi dell’eventuale acquisizione dell’informazione antimafia.
       Il termine, ove ricorrano giustificati motivi, può essere prorogato una sola volta.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa;
            ¾ 15 gg. dalla relativa richiesta, per i subappalti o cottimi di importo inferiore
                al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00=
                Euro.
       Deposito contratto di subappalto
       L’appaltatore, in base al comma 2, n. 2), dell'art. 118, deve depositare il contratto
di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

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REGIME DELL’AUTORIZZAZIONE

     Principio generale
     Il subappalto di lavorazioni pubbliche, qualunque ne sia l’importo, è soggetto ad
     autorizzazione (in tal senso, Il Consiglio di Stato, Sez. V - Sent. n. 5906 del 21.11.2007),
     senza alcun discrimine in ordine all’entità percentuale dell’importo o della manodopera
     (determinazione Autorità Vigilanza n. 6/2003).

    Il divieto di subappalto viene superato con il regime autorizzatorio previsto dalle seguenti
norme:
    art. 21 della L. 13.9.1982 n. 646, previo accertamento:
       ¾ dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore;
       ¾ del possesso dei requisiti soggettivi per il rilascio dell’attestazione SOA ed in
           generale per la partecipazione agli appalti pubblici – art. 38 D.L.vo n. 163/06)
       ¾ della non sussistenza di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 L. n. 575/1965,
    D.P.R. 3.6. 1988 n. 252
       ¾ accertamenti antimafia (comunicazioni, informazioni, limite esente);
    art. 118 D. L.vo n. 163/06 e s.m.i.
       ¾ regolamenta il subappalto effettuando una ricognizione della normativa precedente.

                        OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO

                  Praticare         per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
                                unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore
                                al del 20%

            Corrispondere           gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
                                subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso

                    Cartelli        indicare i nominativi di tutte le imprese appaltatrici.
                di cantiere

                Osservare           integralmente il trattamento economico e normativo
                                stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
                                vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le
                                prestazioni.

                 Verificare          l’idoneità tecnico professionale del subappaltatore
                                (sia esso impresa o lavoratore autonomo) ai sensi dell’art. 90,
                                comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché del punto 3
                                dell’Allegato XVII allo stesso decreto legislativo
             Solidalmente        ~ con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
             responsabile:           quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
                                     normativa vigente;
                                 ~ dell’osservanza, da parte dei subappaltatori, nei confronti
                                     dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito
                                     del subappalto, del rispetto dei contratti collettivi di cui
                                     sopra;
                                 ~ con il subappaltatore della effettuazione e del versamento
                                     delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del

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versamento dei contributi previdenziali      e dei contributi
                         assicurativi obbligatori per gli infortuni   sul lavoro e le
                         malattie professionali dei dipendenti a      cui è tenuto il
                         subappaltatore (art. 35, comma 28, L. 4      agosto 2006, n.
                         248)

      Trasmettere    ~   prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
     alla stazione       avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
       appaltante        Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del
e per suo tramite        piano operativo di sicurezza;
 i subappaltatori:   ~   le informazioni, relative alla ditta subappaltatrice,
                         necessarie per la richiesta del DURC da parte della
                         stazione appaltante;

    Trasmettere      ~   in corso d’opera, entro venti giorni da ciascun
    alla stazione        pagamento effettuato dalla stazione appaltante nei propri
      appaltante         confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai
                         pagamenti      corrisposti    al   subappaltatore      o
                         cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
                         effettuate, pena la sospensione del pagamento del
                         successivo stato d’avanzamento.

      Coordinare         tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di
                     rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dai
                     singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
                     piano presentato dall’affidatario.

      Rispettare          il personale occupato in cantiere, compreso quello
 e far rispettare    delle ditte subappaltatrici e i lavoratori autonomi che
          obbligo    esercitano direttamente la propria attività nel medesimo
      tessera di     cantiere, devono essere muniti, ai sensi dell’art. 20, comma
 riconoscimento      3, del D.Lgs. n. 81/08, di apposita tessera di riconoscimento,
                     corredata di fotografia, contenente le generalità (nome,
                     cognome e data di nascita) e l’indicazione del datore di lavoro
                     (nome o ragione sociale della ditta).
                          I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di
                     riconoscimento. Il campo di applicazione della normativa in
                     parola viene individuato con riferimento a tutte le imprese che
                     operano nel cantiere edile (anche di quelle non caratterizzate
                     dall’esercizio di attività edile) che svolgono le attività di cui
                     all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/08.

        Osservare         alle ditte subappaltatrici presenti in cantiere, quand’anche
  e far osservare    siano lavoratori autonomi, gli obblighi di cui all’art. 136 del
                     D.Lgs. n. 81/08, relativi alla redazione del piano di
                     montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità
                     del ponteggio scelto.
                          Il documento deve contenere i contenuti minimi di cui alla
                     circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n.
                     25 del 13.9.2006. Relativamente ai ponteggi su ruote
                     (trabatelli) ed altre attrezzature per l’esecuzione dei lavori
                     temporanei in quota, si osservano le disposizioni di cui alla
                     circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n.
                     30 del 03.11.2006.

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OPERE SCORPORABILI

       Nella vecchia formulazione, il comma 11 dell’art. 37 del D.L.vo n. 163/06,
stabiliva il divieto espresso di sub-contratto nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto o
della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti "opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali” e qualora una o più di tali opere superi altresì in
valore il 15% dell'importo totale dei lavori. Si tratta delle opere scorporabili.
       La Commissione Europea, con decisione del 30.1.2008, ha sollevato problemi di
compatibilità dell’articolo di cui sopra con le direttive comunitarie che autorizzano
l’appaltatore ad avvalersi della capacità di altri soggetti “a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con essi”.
       Pertanto, il legislatore del D.Lgs. n. 152/2008 (terzo decreto correttivo al
Codice dei contratti) ha provveduto a modificare la disciplina originaria sostituendo
interamente il comma 11 dell’art. 37 in parola.
       Nella nuova formulazione non si trova traccia del divieto espresso di subappalto
né dell’obbligo di costituire un Raggruppamento temporaneo d’imprese di tipo verticale
per l’esecuzione dell’appalto in presenza di opere scorporabili, da eseguirsi da mandanti
in possesso di attestazione SOA per le categorie di riferimento.
       La norma, innova il sistema precedente parificando la Categoria superspecializzata
alla Categoria prevalente, ammettendo il subappalto della stessa nei limiti del
30% dell’importo (rectius: dell’importo offerto in sede di gara) qualora l’impresa
affidataria dell’appalto non sia in grado di realizzare le predette componenti;
       Argomentando a contrario, la rimanente quota del 70%, non essendo
subappaltabile, necessita della costituzione del RTI di tipo verticale.

La Categoria OG11

      Come noto la Categoria OG11 è composta dalle seguenti categorie ad alta
specializzazione: OS3, OS5, OS28 e OS30.
      E’ opportuno che in sede di elaborati progettuali ed in particolare nello schema di
contratto siano analiticamente individuata ciascuna delle suddette categorie, qualora
necessarie all’appalto, con il relativo importo e percentuale, al fine di verificare il
superamento o meno della soglia del 15 per cento dell’importo dell’appalto in funzione
dell’applicazione della nuova disciplina dell’art. 37, comma 11, di cui sopra.
      Resta inteso che le suddette categorie possono essere eseguite da una ditta in
possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 e per importo adeguato per coprire
gli importi parziali delle OS.
      Sono subappaltabili ad imprese in possesso di attestazione SOA per la relativa
qualifica:
            ‰ la quota del 30 per cento della Categoria OS che supera il 15 per cento
               dell’importo dell’appalto;
            ‰ la Categoria OG11, se indicata singolarmente qualora non superi il 15 per
               cento dell’importo dell’appalto
            ‰ le restanti categorie che incidono in misura inferiore al predetto limite,

      Sono scorporabili e non subappaltabili esclusivamente le lavorazioni,
costituenti la OG11, che, singolarmente considerate, incidono economicamente per un
importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intero appalto esclusivamente per
la quota parte del 70 per cento

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CONTRATTI SIMILARI
                  FORNITURE CON POSA IN OPERA E NOLI A CALDO
                       Art. 118, comma 11, D.L.vo n. 163/06

      Principio generale – Regime dell’autorizzazione
      Il subappalto di lavorazioni pubbliche, qualunque ne sia l’importo, è soggetto ad
autorizzazione, senza alcun discrimine in ordine all’entità percentuale dell’importo del
subappalto o della manodopera.

      Contratti similari
      Si intendono i sub-affidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori.

      Equiparati al subappalto – Regime dell’autorizzazione

      E' considerato subappalto (per effetto dell’equiparazione al subappalto di lavori,
di cui al comma 11) qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (ai
sensi dell’art. 141, comma 5, del D.P.R. n. 554/99, si intendono quelle poste in essere
nel cantiere cui si riferisce l’appalto) che richiedono l’impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, quando ricorrono le seguenti condizioni:

          Condizioni alternative               Costo manodopera e personale
 Importo > 2% lavori affidati             > 50% dell'importo da subappaltare
 Importo > 100.000,00= Euro               > 50% dell'importo da subappaltare

       Pertanto, anche per le attività di cui sopra, se di importo superiore al 2%
dell’importo dei lavori affidati, o di importo superiore a Euro 100.000,00= e con
un’incidenza di manodopera superiore al 50%, l’offerente dovrà indicare nell’offerta che
intende concederle in subappalto.

      Non sono equiparabili al subappalto – Regime di comunicazione
      Quei contratti similari, aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e
noli a caldo:
A) qualora non superino le seguenti soglie:

          Condizioni alternative               Costo manodopera e personale
   Importo non > 2% lavori affidati                       ininfluente
   Importo non > 100.000,00= Euro                         ininfluente

B) o, qualora superiori alle soglie

 Importo > 2% lavori affidati             non > 50% dell'importo da subappaltare
 Importo > 100.000,00= Euro               non > 50% dell'importo da subappaltare

      Ricorrendo le predette condizioni, in assenza quindi di autorizzazione preventiva,
l’appaltatore potrà affidare a terzi dette attività, dandone semplicemente
comunicazione all’Amministrazione e al Direttore dei lavori.

      Resta inteso che, al di fuori delle ipotesi di fornitura con posa in opera e noli a
caldo, qualsiasi lavorazione, anche di importo inferiore al 2% o a 100.000 euro, rientra
nel concetto di subappalto di lavori. In questo senso, conforme il Consiglio di Stato ,
sez. V, sentenza n. 5906 del 21.11.2007).

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Incidenza sulla subappaltabilità della Categoria prevalente

     Incidono sul 30% della categoria prevalente subappaltabile:
          ~ i lavori, ancorché di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000
              Euro;
          ~ i contratti similari, relativi a forniture e posa in opera e noli a caldo di
              importo superiore alle predette soglie purchè il costo della mano d’opera
              espletata in cantiere, sia superiore al 50% dell’importo del sub-
              affidamento.

                           DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO

     Principio generale
     Il subappaltatore non può (commi 9 e 11) subappaltare a sua volta le prestazioni.

      Deroga
      Il comma 11, consente al subappaltatore di subappaltare a sua volta la fornitura e
posa in opera di impianti e di strutture speciali, come individuati dall’art. 141, comma 2,
del D.P.R. n. 554/99:
      –    categoria OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori);
      –    categoria OS5 (impianti pneumatici ed antintrusione);
      –    categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo)
      –    categoria OS33 (coperture speciali).
      In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può
avvalersi di imprese di propria fiducia, per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti
dall’art. 10 della L. n. 575/1965.

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L’essenza del contratto di “fornitura con posa in opera”
                   ed il discrimine con il contratto di subappalto

      Cosa si debba intendere per “fornitura con posa in opera” e quali siano gli elementi
che la differenziano dal “subappalto” non è mai stato oggetto di definizione giuridica.
      Ciò determina, spesso e volentieri, confusione ed interpretazioni che non sembrano
funzionalmente in linea con la normativa di cui sopra. E’ pertanto necessario individuare il
discrimine tra le due tipologie in questione.
      Tale discrimine può essere individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione
del bene fornito o, comunque, una modificazione che ne muta od altera la consistenza.

    Trattasi di fornitura con posa in opera quando sussistono i seguenti
elementi:

     a) la fornitura deve riguardare un bene prodotto in serie; tale bene deve possedere
        già in sé la sua destinazione d’uso (ad es. porte, finestre, radiatori,
        ventilconvettori, pannelli prefabbricati, corpi illuminanti, etc….), cioè
        indipendentemente dalla posa;
     b) la posa in opera si sostanzia in una prestazione meramente accessoria e
        strumentale, necessaria a posare in opera il bene prodotto in serie (ad es.
        montaggio, fissaggio, incollatura, assemblaggio, etc…) senza che lo stesso si
        trasformi in cosa diversa. La posa, in sostanza, come attività specificatamente
        esecutiva, ha lo scopo di rendere idoneo il bene ad essere utilizzato per la
        funzione per la quale è stato prodotto.

     Trattasi di subappalto quando si riscontrino le seguenti ipotesi:

     a)   il bene viene appositamente prodotto come da progetto, cioè al di fuori della
          produzione di serie;
     b)   il bene fornito o acquistato viene trasformato in una entità diversa (o
          mutandolo radicalmente o apportando modificazioni o alterazioni essenziali che
          ne mutano la destinazione d’uso o la consistenza fisica): ciò avviene ad es. nel
          caso della fornitura in opera di mattoni, calcestruzzo e travi in ferro che, a
          lavori ultimati, consistono nell’aver realizzato i muri e le strutture dell’edificio.

      Ne consegue che, si deve sempre guardare al bene finale (alla sua autonoma
identità, finalità e destinazione d’uso).

      Pertanto, non può essere considerata fornitura con posa in opera, una serie di
prestazione frazionabili (rectius: artificiosamente frazionabili) quali gli impianti tecnologici
degli edifici (ad es. l’impianto idro-termo-sanitario o l’impianto elettrico o l’impianto di
condizionamento). Trattasi di subappalti, anche se si compongono di singole forniture con
posa in opera (nella fattispecie dell’impianto elettrico, di fili elettrici, cavi e tubazioni).

      FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PRESAGOMATO
      Secondo l’Autorità di vigilanza, giusta determinazione n. 7 del 13 marzo 2003, la
fornitura e posa in opera di ferri presagomati, necessari per la realizzazione di strutture
in cemento armato, non costituisce lavoro autonomo bensì fornitura con posa in opera,
soggetta al regime della comunicazione (a meno che l’importo del sub-contratto sia
superiore al 2% dell’importo complessivo del contratto d’appalto oppure superiore a
100.000 euro ed il costo della manodopera espletata nel cantiere in cui si esegue l’opera
sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto, nel qual caso diventa contratto
similare soggetto ad autorizzazione).
      Ritiene, inoltre, l’Autorità che tale tipologia di fornitura e posa in opera sia
assimilabile, seppur non ascrivibile ad alcuna delle categorie di cui all’Allegato A del DPR
n. 34/2000, alle categorie OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori), OS5 (impianti
pneumatici ed antintrusione), OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) e OS33

                                                                                              9
(coperture speciali) in virtù di una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di
cui all’art. 118, comma 11, del Codice e all’art. 141, comma 2, del D.P.R. n. 554/99.
       Le succitate disposizioni, limitatamente alle suddette categorie consentono il
subappalto a cascata.
       Ritiene, pertanto, l’Autorità, che la prestazione in parola può essere considerata, sul
piano tecnico, come fornitura di un componente o di una parte di un componente di un
prefabbricato in cemento armato o in acciaio.

      FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
      Anche la fornitura e posa di conglomerati bituminosi è un subappalto anche
laddove la manodopera sia inferiore al 50% del valore del sub-contratto, non avendo il
bitume, pur se preconfezionato, di per sé, una specifica destinazione d’uso indipendente
dalla posa in opera, necessitando di essere steso e lavorato (con particolari macchine
vibrofinitrici ed utilizzo maestranze specializzate). Qui la posa in opera non è elemento
accessorio e strumentale bensì necessaria per trasformare il bitume in una entità diversa
ovvero il tappeto bituminoso.
      Alla stessa conclusione, pur con criterio diverso, giunge l’Autorità di Vigilanza con
propria deliberazione n. 35 del 3.9.2008.

                     Obbligo di comunicazione dei sub-contratti

      Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore è
obbligato a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 118 - comma 11, D.L.vo
n. 163/06, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

Marzo 2009                                         Dott. G. Paolo Turcato

                                                                                           10
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