Diritto e ordinamento islamico
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• ISLAM: impostazione monista - identificazione del potere politico e del potere religioso; compenetrazione tra religione e diritto – sovrapposizione religione e politica • …alcune definizioni • Shari’ah: la legge rivelata. E’ la via indicata da Allah attraverso i suoi profeti (dimensione religiosa) e, allo stesso tempo, è la via da seguire per regolare e valutare la condotta umana (dimensione giuridica). La Shari’ah regola sia il foro interno che quello esterno di ogni musulmano. E’immutabile e definitiva in quanto dettata da Allah. • Fiqh: scienza del diritto che ha per oggetto la Shari’ah; in altri termini è la scienza giuridica che descrive e dichiara la legge rivelata
Le fonti del diritto islamico • Corano: libro sacro dell’Islam; contiene la rivelazione che Maometto ha ricevuto da Dio. • Sunna: sono detti, fatti, comportamenti, consuetudini riferiti al profeta Maometto e basati su una serie di tradizioni o racconti (Hadith) • Igma: è il consenso della comunità; “dove è il consenso della comunità musulmana, lì è la verità” • Qiyas: ragionamento analogico
Velo islamico Corano 1) Sura 24 versetto 30 - E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto...” 2) Sura 33 versetto 59 - O Profeta, di' alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli (…) così da non essere molestate
Comitato per l’Islam Italiano parere su burqa e niqab - fermo restando che ‘la dignità della donna vada protetta e che ogni forma di discriminazione in contrasto con il nostro dettato costituzionale e con il bene comune debba essere combattuta’, non esiste un consenso unanime fra gli interpreti circa l’applicazione dei versetti coranici nei quali compare l’utilizzo del velo da parte delle donne. - portare il burqa o il niqab non è un obbligo religioso, né tale obbligo può trovare fondamento nella lettura del testo sacro dell’Islam
Italia - Art. 85, R.D. 773/1931, T.U. Leggi pubblica sicurezza: “E’ vietato comparire mascherati in luogo pubblico” - Art. 5, L. 152/75, Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico: “E’ vietato l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”
- Min. Interno – Circ. n. 4 del 1995 – autorizza l’uso del copricapo nelle foto destinate alle carte d’identità, purchè risultino ben visibili i tratti del viso Francia • legge 228 del 2004 sui simboli religiosi “E’ vietato nelle scuole, nei collèges e nei licei pubblici portare segni o abiti mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile un’appartenenza religiosa” • legge 11 ottobre 2010 - proibisce l’occultamento del volto negli spazi pubblici (burqa)
Il velo islamico nella giurisprudenza della Corte europea
Leyla Sahin c. Turchia Corte europea dei Diritti dell’Uomo Grande Camera ricorso n. 44774/98 Sentenza 10 novembre 2005
Il caso • Leyla Sahin – studentessa di medicina presso l’Università di Istanbul • proviene da una famiglia tradizionale che pratica la religione musulmana e porta il foulard islamico per rispettare un precetto religioso.
• Il 23 febbraio 1998, il Rettore adotta una circolare: “le studentesse che hanno la testa coperta (che portano il foulard islamico) e gli studenti che portano la barba (compresi gli studenti stranieri) non devono essere accettati ai corsi, tirocini ed esercitazioni” (…) Gli studenti dell'Università di Istanbul non possono portare alcun abbigliamento che simbolizza o che manifesta una qualunque religione, confessione, razza, inclinazione politica o ideologica in nessun istituto e dipartimento dell'università di Istanbul ed in nessuno spazio che appartiene a questa università
• Leyla Sahin continua a portare il foulard islamico: - le viene rifiutato l'accesso alle prove scritte del corso d'oncologia - le viene rifiutata l’iscrizione al corso di traumatologia ortopedica - Non è ammessa a neurologia e a al corso di salute popolare - Viene poi espulsa per un semestre - Si trasferisce all’Università di Vienna
• 29 luglio 1998 – La Sahin fa ricorso per annullamento della circolare del Rettore • Il Trib. Istanbul rigetta il ricorso • 19 aprile 2001 –anche il Consiglio di Stato respinge l’appello della Sahin • Ricorso alla CEDU – 29 giugno 2004 – la Camera dichiara all'unanimità, che non vi era stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione: la limitazione alla libertà di religione risultava “misura necessaria in una società democratica” ex art. 9.2 CEDU • Appello alla Grande Camera
Riferimenti normativi e giurisprudenziali • Art. 2 Cost. Turca: “La Repubblica della Turchia è uno Stato di diritto democratico, laico e sociale, rispettoso dei diritti dell'uomo in uno spirito di pace sociale, di solidarietà nazionale e di giustizia (…)” La Turchia è una Repubblica dal 1923 - Nel 1923 fu abolito il califfato - Nel 1928 fu abrogata la disposizione cost. per cui l’Islam era la religione di Stato - Dal 1937 il principio di laicità è espressamente previsto in Costituzione - 1996 – governo di coalizione di tendenza islamista (Refah Partisi) la questione del velo acquista un valore politico
Le valutazioni della Corte Europea • In una società democratica, in cui molte religioni coesistono nell'ambito di una stessa popolazione, può rivelarsi necessario armonizzare la libertà di manifestare la sua religione o i suoi convinzioni con limitazioni atte a conciliare gli interessi dei diversi gruppi e garantire il rispetto delle convinzioni di ciascuno.
• Non è possibile distinguere attraverso l'Europa una concezione uniforme del significato della religione nella società • La regolamentazione in materia può variare quindi da un paese all'altro in funzione : • delle tradizioni nazionali • delle esigenze imposte dalla protezione dei diritti e libertà altrui • del mantenimento dell'ordine pubblico La scelta quanto alla dimensione ed alle modalità di tale regolamentazione deve essere lasciata allo Stato interessato, poiché dipende dal contesto nazionale
..il contesto storico/politico della Turchia • nel contesto turco è in gioco la protezione dei "diritti e libertà altrui" ed il "mantenimento dell'ordine pubblico“ • la Corte non perde di vista che esistono in Turchia dei movimenti politici estremisti che cercano di imporre alla società intera i loro simboli religiosi e la loro concezione della società, fondata su norme religiose (...) • La limitazione imposta serve per proteggere il pluralismo in un istituto universitario • La Corte dichiara che non vi è stata violazione dell’art. 9 della CEDU
Ebrahimian c. Francia Corte Europea dei Diritti dell’uomo Ric. N. n. 64846/11 26 novembre 2015
Il caso Decisione di un dirigente pubblico di non rinnovare il contratto di una dipendente che prestava servizio come assistente sociale in una struttura ospedaliera psichiatrica e che era stata assunta con un contratto di lavoro a tempo determinato La donna si era rifiutata di recarsi sul luogo di lavoro senza velo islamico, trasgredendo così alle disposizioni normative che vietano i simboli religiosi sul luogo di lavoro pubblico.
Art. 9 Cedu 1.Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui
La LEGGE francese Costituzione francese, articolo 1: “La Francia è una Repubblica laica” Il Consiglio di Stato, sin dal 1950, ha stabilito che «il diritto di stretta neutralità si impone a ogni dipendente, soprattutto nel settore dell’insegnamento».
La neutralità del pubblico impiego • Il principio di laicità si riflette sulla stessa organizzazione dei servizi pubblici che devono assumere un carattere neutrale, con la conseguenza che, proprio nel pubblico impiego, la Francia è ferma nell’escludere l’esposizione di simboli religiosi che potrebbero influenzare coloro che si rivolgono a una struttura pubblica. Questo vale ancora di più nel caso di luoghi come gli ospedali ai quali si rivolgono utenti più fragili che potrebbero essere suggestionati o condizionati da manifestazioni ostentate del credo religioso da parte del personale sanitario.
La Corte europea La donna, era pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal suo no alla richiesta di non indossare il velo islamico durante le ore lavorative. La misura di non rinnovare il contratto è stata legittima, tanto più che, in diverse occasioni, il dirigente sanitario l’aveva invitata a rispettare gli obblighi imposti dalla legge. Una serie di accorgimenti che depongono a favore della proporzionalità della misura del non rinnovo del contratto e del pieno rispetto della Convenzione europea.
La limitazione nella manifestazione prevista dalla legge francese: - Ha una base normativa - Ha una giustificazione nella salvaguardia di un principio fondamentale per la Francia ossia la laicità dello Stato con riguardo al pubblico impiego, l’affermazione del divieto di ostentare simboli religiosi assicura la realizzazione del principio di neutralità dei servizi pubblici.
I dipendenti pubblici devono essere imparziali e non condizionare in alcun modo il pubblico (o i pazienti, nel caso di specie) - occorre proteggere i pazienti dell'ospedale da qualsivoglia rischio di influenza o parzialità in nome della loro stessa libertà di religione - nel settore ospedaliero, vi è una maggiore vulnerabilità di coloro che accedono al servizio pubblico
La laicità / neutralità Il principio di laicità-neutralità, in Francia: - è alla base dell’organizzazione dello Stato - permette di rispettare il pluralismo e la diversità. nelle società coesistono, tra la popolazione, più credi religiosi ed è necessario stabilire taluni limiti per conciliare gli interessi dei diversi gruppi e non offendere il credo religioso degli individui.
La posizione della Francia secondo la CEDU La Francia ha raggiunto un giusto equilibrio tra libertà religiosa, che non è certo compromessa dal divieto di indossare il velo (????), e laicità dello Stato perché l’esibizione di simboli religiosi è vietata unicamente nel luogo di lavoro (per di più aperto al pubblico), mentre non è posto alcun limite ad altre forme di manifestazione del proprio credo religioso.
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