Esonero contributivo triennale Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI - API Torino 5 marzo 2015 Beniamino Gallo

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Esonero contributivo triennale

  Nuova Assicurazione Sociale per
        l’Impiego - NASPI

• API Torino

• 5 marzo 2015

• Beniamino Gallo
Esonero triennale per le assunzioni a
     tempo indeterminato

 Il legislatore si è posto l’intento di far diventare il
    rapporto di lavoro a tempo indeterminato la forma
    contrattuale primaria.

 Sotto l’aspetto contributivo persegue l’obiettivo
    concedendo un esonero dal versamento dei
    contributi per i primi tre anni.

 Si tratta di una misura di forte impatto sociale ed
    economico per la quale sono state introdotte
    deroghe all’applicazione del «Quadro generale» per
    la concessione degli incentivi all’occupazione.
   Fonti: Legge 191/2014 commi 118-122. Circolare Inps n. 17/2015.
    Messaggio n. 1144/2015.

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Datori di lavoro ammessi
Tutti i datori di lavoro privati sia imprenditori che non
imprenditori, compresi:
 Professionisti;
 Associazioni ONLUS;
 Associazioni di categoria
 Datori di lavoro agricoli per impiegati, quadri e dirigenti;
 Enti pubblici economici;
 ….

Soggetti esclusi
 Amministrazioni pubbliche (Amministrazioni dello Stato,
  Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Enti
  pubblici non economici, ….)
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Per chi spetta l’esonero
    L’esonero spetta per l’assunzione, nel periodo dal
         1.1.2015 al 31.12.2015, di lavoratori :

 Che nei sei mesi precedenti non siano stati occupati con
  contratto a tempo indeterminato, compresi:
     Il contratto di apprendistato;
     Il contratto di lavoro domestico.

                        per l’associazione in cooperativa con
                          rapporto di lavoro subordinato;
L’esonero
  spetta                Per le assunzioni di dirigenti e con
  anche:                  contratto di lavoro ripartito.
                        per le assunzioni a tempo indeterminato a
                          scopo di somministrazione.
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Per chi spetta l’esonero
Sono esclusi i lavoratori assunti con contratto
intermittente

Rapporti di                    L’incentivo spetta ma deve essere
lavoro a tempo                 riproporzionato in base alla
parziale                       percentuale di part time concordata.

                               L’esonero non è ammesso per le
                               assunzioni di lavoratori che erano alle
Lavoratori in                  dipendenze del datore di lavoro che
forza tra il 1                 assume, a tempo indeterminato nel
ottobre e il 31                periodo indicato. La preclusione opera
dicembre 2014                  anche se il lavoratore era in forza ad
                               azienda con assetti proprietari
                               sostanzialmente coincidenti o in
                               rapporto di collegamento o controllo
                               con chi assume.

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Per chi spetta l’esonero
Lavoratori                   L’esonero non spetta per l’assunzione
per i quali il               di lavoratori per i quali il beneficio sia
beneficio è                  già stato usufruito in relazione a una
già stato                    precedente assunzione a tempo
fruito in                    indeterminato (qualunque sia stata la
precedenza                   sua durata, anche inferiore al triennio),
                             da parte del medesimo datore di
                             lavoro.

                             In caso di assunzione di lavoratore, già
                             utilizzato mediante un contratto di
Cumulo dei                   somministrazione si applica il
benefici                     principio del cumulo degli incentivi
                             sommando i periodi in cui il lavoratore
                             ha prestato la sua opera direttamente a
                             favore del datore di lavoro con i periodi
                             in cui è stato occupato indirettamente.

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Per chi spetta l’esonero
Trasformazione di un precedente rapporto a termine

Il beneficio spetta anche in caso di trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto a termine.

E’ necessario però che alla data della trasformazione
siano presenti le condizioni previste, tra le quali
l’assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nei sei mesi precedenti la trasformazione.

La trasformazione dovrebbe comportare anche il
recupero del contributo aggiuntivo del 1,4%.

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Datori di lavoro agricoli
                             La disciplina generale si applica anche ai
Disciplina                   datori di lavoro agricoli per le assunzioni di:
generale
                                   Impiegati;
                                   Quadri;
                                   Dirigenti.

                              Per l’assunzione di operai a tempo
                                indeterminato, l’esonero è riconosciuto:
Disciplina
specifica                          Per i lavoratori che nell’anno 2014 non
                                    siano stati occupati a tempo
per il
                                    indeterminato presso qualsiasi datore
settore                             di lavoro;
agricolo
                                   Per lavoratori occupati a tempo
                                    determinato per un numero di
                                    giornate inferiori a 250 nell’anno
                                    2014.
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Durata e misura dell’esonero
              L’esonero spetta per 36 mesi dalla
                    data di assunzione o di
            trasformazione a tempo indeterminato

E’ pari al 100% dei contributi a carico del
datore di lavoro, con esclusione:
 Dei premi INAIL;
 Del versamento al Fondo di tesoreria;
 Del contributo dovuto ai Fondi di solidarietà
  bilaterali, compreso il Fondo residuale
La quota del lavoratore è dovuta per intero
La misura del beneficio spettante non può superare
l’importo annuo di € 8.060, da riproporzionare in caso
di part time.
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Modalità di recupero del beneficio
Il recupero del beneficio è frazionato in quote mensili
pari a € 671,66 (€ 8.060/12). Per le assunzioni o
cessazioni nel corso del mese il valore giornaliero è pari
a € 22,08 (€ 8.060/365).
Se il beneficio supera il tetto mensile è possibile
recuperarlo solo se nei mesi precedenti è stata fatta una
riduzione inferiore al tetto.

 Il metodo di calcolo introdotto dall’Inps comporta che
  in alcuni mesi si debba pagare una quota di
  contributi anche se si prevede che complessivamente
  nell’anno non sarà superato il tetto degli 8.060 euro.
 Saranno quindi necessarie operazioni di
  conguaglio che l’Inps non ha ancora previsto.

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Modalità di recupero del beneficio
                                   Esempio

Per aprile, maggio e giugno il datore di lavoro recupera
solo € 500,00 mensili, maturando un credito mensile di €
171,66; a luglio, a fronte di una contribuzione dovuta di
€ 900,00, può recuperare tutto l’importo, sebbene
superiore alla soglia mensile di € 671,66, in quanto, per
l’eccedenza di € 228,34 ha accumulato un credito
sufficiente, pari a € 518,94 (€ 171,66 X 3).

Qualora invece avesse recuperato mensilmente € 600,
avrebbe maturato un credito pari a € 214,98 (€ 71,66 X
3). In tal caso può recuperare l’eccedenza mensile solo
fino a € 214,98 e deve versare la differenza, pari a €
13,36 anche se prevede che nei mesi successivi il tetto
mensile non sarà raggiunto.

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Condizioni
                   I benefici contributivi sono
                     subordinati al regolare versamento
 Regolarità          dei contributi (possesso del DURC
contributiva         interno) e all’assenza di sanzioni
                     comminate per la violazioni delle
                     norme a tutela delle condizioni di
                     lavoro.

 Diritto di        Non si applica il diritto di
                     precedenza del lavoratore.
precedenza
                   L’esonero spetta anche quando
                     l’assunzione dipende da un obbligo
                     legale o contrattuale.

 L’esonero non spetta in caso di violazione del
    diritto di precedenza.

B. Gallo
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Condizioni
           Rispetto del Quadro generale per gli incentivi

 Gli incentivi non spettano quando il datore di lavoro abbia
    in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
    riorganizzazione aziendale.
   Salvo nei casi in cui le assunzioni siano finalizzate
    all’acquisizione di professionalità sostanzialmente
    diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano
    effettuate presso una diversa unità produttiva.

     Compatibilità con le norme U.E. sugli aiuti di Stato

 L’incentivo è compatibile con la normativa U.E. sugli
    aiuti di Stato in quanto si tratta di una misura
    generalizzata. Non è quindi subordinato né all’incremento
    occupazionale né alla regola «de minimis»

B. Gallo
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Cumulabilità con altri incentivi
             L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o
             riduzioni di natura contributiva; è
             cumulabile invece con altri incentivi di
             natura economica.

                   Beneficio               Cumulabilità

Assunzione disoccupati da oltre 12         Non cumulabile
mesi con più di 50 annidi età:
Riduzione del 50% contributi a carico
datore di lavoro per 18 mesi.
Donne prive di impiego da 6 mesi           Non cumulabile
(residenti in aree svantaggiate), ovvero
24 mesi nelle altre aree: Riduzione
del 50% contributi a carico datore di
lavoro per 18 mesi.

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Cumulabilità con altri incentivi
               Beneficio                     Cumulabilità
Assunzione dalle liste di mobilità:      Non cumulabile con il
Contributi come per gli                  beneficio contributivo.
apprendisti per 18 mesi, più 50%       Cumulabile con il beneficio
indennità di mobilità residua, se il      economico del 50%.
lavoratore ne aveva diritto
Assunzione lavoratori percettori              Cumulabile
di ASPI
Assunzione disabili:                          Cumulabile
Lavoratori Under 30                           Cumulabile
Giovani genitori                              Cumulabile
Garanzia giovani                              Cumulabile
Giovani assunti in agricoltura                Cumulabile

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Come accedere all’incentivo
 Datori di lavoro in genere

 E’ sufficiente chiedere mediante in Cassetto bidirezionale
 l’attribuzione del codice di autorizzazione «6Y».

 Datori di lavoro agricoli

 1. Prenotano il beneficio sul sito dell’Inps;

 2. Entro 3 giorni l’Inps comunica telematicamente
    l’accettazione della richiesta;

 3. Entro i 14 giorni lavorativi successivi all’autorizzazione
    il datore di lavoro deve assumere l’operaio.

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Nuova Assicurazione Sociale per
     l’Impiego - NASPI

 A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita la NASPI in
    sostituzione dell’ASPI che essa di applicarsi al 30 aprile
    2015.

 Le nuove regole di funzionamento attengono
    esclusivamente ai requisiti e alla durata della
    prestazione.

 Sono mantenute intatte le regole di finanziamento
    dell’ASPI.

 Alla NASPI si applicano tutte le disposizioni già emanate
    per l’ASPI, compatibili con il nuovo quadro normativo.

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Condizioni particolari
La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che si trovino
nelle seguenti condizioni

  Abbiano perduto involontariamente la propria
    occupazione
  Abbiano i seguenti requisiti:
      Siano in stato di disoccupazione (ai sensi del Dlgs n.
       181/2000)
      Possano far valere nei quattro anni antecedenti il
       licenziamento, almeno 13 settimane di contributi.
      Possano far valere almeno trenta giorni di effettivo
       lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo
       di disoccupazione.

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Requisiti
  Lavoratori esclusi

             Lavoratori cessati per dimissioni

                  Salvo dimissioni per giusta causa (lavoratrici
                  madri, mancato pagamento della retribuzione
                  ecc.)

           Lavoratori cessati per risoluzione consensuale
           del rapporto di lavoro

                  Salvo quando la stessa sia intervenuta
                  nell’ambito della procedura di conciliazione di cui
                  all’art. 7 della Legge n. 604/1966

 Esonero triennale e NASPI – B. Gallo                               19
Importo del trattamento NASPI
Si tiene conto della retribuzione media mensile imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi QUATTRO ANNI, comprensiva degli
elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.

E’ rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari:
 Al 75% se la retribuzione media mensile è pari o inferiore a €
  1.195 (importo per il 2015)
 Al 75% fino allo scaglione di € 1.195 più il 25% del differenziale
  tra la retribuzione media mensile e € 1.195
 Entro il tetto massimo mensile di € 1.300 per il 2015,
  annualmente rivalutato.
 Per i soci delle coop DPR 602/70 la misura è allineata a quella
  degli altri lavoratori.

L’importo viene ridotto del 3% al mese, a partire dal 4° mese

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Durata del trattamento NASPI
                        Per i nuovi eventi di
                     disoccupazione verificatisi
                           dal 1/5/2015

      La durata non è più stabilita in base
      all’età del lavoratore ma all’anzianità
      contributiva del lavoratore.

Per gli eventi di cessazione fino al 31.12.2016, la durata
è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli
ultimi quattro anni: massimo 24 mesi.

Per gli eventi di cessazione dal 1.1.2017 la durata
massima è di 78 settimane (18 mesi).

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Termini di presentazione domanda
                                 Esclusivamente in via telematica
La domanda
va presentata
all’INPS
                                 Entro 68 giorni dalla data di
                                 cessazione del rapporto di lavoro.

                                 Dall’ottavo giorno successivo alla
                                 data di cessazione dell’ultimo
                                 rapporto di lavoro se la domanda è
                                 presentata entro 8 giorni dalla
                                 cessazione
La
prestazione                                     OVVERO
spetta                           Dal giorno successivo a quello in
                                 cui sia stata presentata la domanda

 Esonero triennale e NASPI – B. Gallo                                  22
Confronto ASPI – NASPI - Mobilità
Lavoratore con 48 anni di età, con retribuzione media lorda di
€ 2.500, che negli ultimi 4 anni ha sempre lavorato
                                       Anno 2015               Anno 2016

Prestazione                     Durata       Importo    Durata      Importo
                                              totale                 totale

ASPI (licenziamenti             10 mesi     10.978,35      -           -
fino al 30.4.2015)

NASPI (licenziamenti            24 mesi     22.345,01   24 mesi    22.345,01
dal 1 maggio 2015)

Mobilità – Centro               18 mesi     18.808,38   12 mesi    13.196,40
nord

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Confronto ASPI – NASPI - Mobilità
Lavoratore con 55 anni di età, con retribuzione media lorda di
€ 2.500, che negli ultimi 4 anni ha sempre lavorato

                                       Anno 2015                Anno 2016

 Prestazione                       Durata    Importo     Durata      Importo
                                               totale                 totale

 ASPI (licenziamenti               16 mesi   16.934,70      -           -
 fino al 30.4.2015)

 NASPI (licenziamenti              24 mesi   22.345,01   24 mesi    22.345,01
 dal 1 maggio 2015)

 Mobilità – Centro nord            24 mesi   24.420,36   18 mesi    18.808,38

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Contributi figurativi
Per il periodo di fruizione della NASPI, sono riconosciuti
contributi figurativi nella misura settimanale
pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali degli ultimi 4 anni

I contributi figurativi sono riconosciuti entro un importo
massimo di € 1.820 mensili per l’anno 2015 (1,4 volte
l’importo massimo mensile della prestazione NASPI). Sono utili
per il diritto e per la misura

Attenzione:
essi NON sono utili ai fini del conseguimento del diritto
quando la norma richieda il computo della sola contribuzione
effettivamente versata

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Richiesta di anticipazione
    Il lavoratore con diritto alla NASPI può chiedere la
    liquidazione degli importi del relativo trattamento, pari
    al numero di mensilità non ancora percepite.
    Al fine di:
     Intraprendere un’attività di lavoro autonomo
     Avviare un’attività in forma di auto impresa o micro
      impresa
     Associarsi in cooperativa sottoscrivendo una quota di
      capitale.

      Il lavoratore deve presentare richiesta entro 30
      giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
      Se si rioccupa prima della scadenza teorica del
      periodo spettante, deve restituire l’anticipazione
      ottenuta, salvo il caso di rioccupazione in cooperativa.
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Compatibilità NASPI - Lavoro
La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza
dello stato di disoccupazione

In caso di nuova                       Al termine di un periodo di
occupazione                            sospensione di durata inferiore a
SUBORDINATA, l’indennità               sei mesi, l’indennità riprende a
                                       decorrere dal momento in cui era
è sospesa d’ufficio fino ad
                                       rimasta sospesa
un massimo di 6 mesi.
                                       L’INPS ridurrà la NASPI di un
                                       importo pari all’80% dei proventi
In caso di svolgimento di
                                       preventivati per i redditi fino a €
attività autonoma                      4.800. Al momento della
l’interessato deve                     presentazione della dichiarazione
avvisare l’Inps                        dei redditi verranno effettuati i
dichiarando il reddito che             conguagli necessari.
prevede di ricavare                    Se il reddito supera € 4.800 si
                                       perde l’ASPI

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Decadenza dal trattamento
             Il lavoratore decade dal trattamento in caso di:

        Perdita dello stato di disoccupazione
        Inizio di un’attività in forma autonoma senza che il
         lavoratore effettui la comunicazione preventiva
        Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
         vecchiaia o anticipato
        Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di
         invalidità, sempre che il lavoratore non opti per
         l’indennità erogata dall’ASPI

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