Diritto Civile Contemporaneo

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               Diritto Civile Contemporaneo
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                          Anno I, numero II, luglio/settembre 2014

Le Sezioni Unite sul rapporto tra azione di rivendica ed azione di restituzione
rispetto alla detenzione "sine titulo"

                                  Riccardo Omodei Salè	
  
        	
  
Le Sezioni Unite sul rapporto tra azione di rivendica ed azione di
restituzione rispetto alla detenzione "sine titulo"

di Riccardo Omodei Salè

Con una recente pronuncia Cass. Sez. Un. n. 7305 28 marzo 2014 ha preso posizione con
riguardo a due importanti questioni in materia di azione di rivendica ed azione di
restituzione, relativamente alle quali si sono nel corso degli anni delineati, all’interno della
giurisprudenza di legittimità, orientamenti contrastanti.

Come noto, azione di rivendica ed azione di restituzione, pur tendendo allo stesso
risultato pratico rappresentato dal recupero della disponibilità materiale del bene, si
distinguono, essenzialmente, sotto il profilo della causa petendi, in quanto la prima
azione, che ha natura reale, presuppone il diritto di proprietà del bene in capo all’attore,
mentre la seconda azione si fonda su una pretesa di carattere personale, in capo a colui
che agisce, avente ad oggetto la restituzione della res.

Da tale diversità strutturale discendono, poi, come altrettanto risaputo, rilevanti
differenze di disciplina, in ispecie sotto il profilo probatorio, poiché mentre nell’azione di
rivendica l’attore è gravato dalla probatio diabolica relativa alla titolarità del diritto di
proprietà, colui che agisce in restituzione può, invece, limitarsi a dimostrare l’avvenuta
consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto
meno (sui rapporti fra azione di rivendica ed azione di restituzione, v., in dottrina, S.
Ferreri, Azioni petitorie, in Dig. disc. priv., sez. civ., II, Torino, 1988, 50 s.; A. Gambaro,
La proprietà, in Trattato Cicu-Messineo, VIII, 2, Milano 1995, 874 ss.; A. Cicia,
Sull’azione di rivendicazione e di restituzione, in Riv. giur. edilizia, 2005, 1147 ss.).

Tanto premesso, la prima questione affrontata dalla Cassazione nella pronuncia in esame
ha riguardato la possibilità che le difese di carattere petitorio opposte dal convenuto
    	
                                                                            	
  
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  ISSN	
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rispetto ad un’azione di rilascio o consegna (acquisto per usucapione) trasformino in reale
la domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall’attore come personale.

A tale proposito, la S.C., dopo avere brevemente ricordato i due contrapposti
orientamenti formatisi al riguardo, ha ritenuto di dovere seguire l’indirizzo – che sembra
attualmente prevalere – secondo il quale le difese con cui il convenuto contesti la titolarità
del bene in capo all’attore non sarebbero, di per sé sole, idonee a trasformare l’originaria
azione personale di restituzione in azione di rivendica.

Un simile orientamento, infatti, non soltanto si rivela coerente con il principio dispositivo
e con quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, i quali riservano alle parti la
formulazione delle loro richieste, vietando al giudice di pronunciare al di fuori od oltre i
limiti delle domande come effettivamente proposte, ma appare, altresì, in grado di evitare
che l’attore venga gravato di un onere probatorio ben più pesante di quello cui il
medesimo sarebbe tenuto alla stregua della domanda originariamente formulata (e, nel
senso per cui lo «stravolgimento» della posizione processuale dell’attore, che altrimenti ne
deriverebbe,                         comporterebbe                                           una                 evidente                          violazione                              del               diritto                     di            difesa
costituzionalmente garantito, v., in particolare, Cass., 26 febbraio 2007, n. 4416).

Quanto statuito dai Giudici Supremi dovrebbe, peraltro, intendersi naturalmente lasciare
ferma la possibilità, per l’attore stesso, di proporre l’azione di rivendica e quella di
restituzione in via alternativa o subordinata, in quanto entrambe dirette alla medesima
finalità di recupero della res, nonché eventualmente di modificare la domanda proposta in
relazione alle difese del convenuto, nel rispetto delle preclusioni contemplate dal codice di
rito (cfr., in proposito, F. Bottoni, Tutela della proprietà, cumulo di rimedi e tramonto
dell’occupazione appropriativa, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 736 s., e
giurisprudenza ivi citata).

    	
                                                                                                                                                                                                                         	
  
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La S.C. ha, inoltre, precisato, nella pronuncia de qua, come rimanga comunque salvo il
potere del giudice di qualificare esattamente la domanda attorea, anche in difformità da
come prospettato dalla parte, ma avendo pur sempre riguardo alle vicende allegate
dall’attore e alle richieste dal medesimo formulate (sul potere di qualificazione della
domanda attorea ad opera del giudice nello specifico ambito di cui si tratta, cfr. G. Frus,
L’azione di rilascio dell’immobile detenuto sine titulo, tra difficoltà di qualificazione da
parte del giudice di merito, e dubbi sulla sindacabilità di tale qualificazione in sede di
legittimità, in Giur. it., 2002, 735 ss.).

Ed è proprio un problema di esatta qualificazione della domanda quello sotteso alla
seconda questione esaminata dai Giudici Supremi nella sentenza in parola, i quali si sono
pronunciati, appunto, sulla esatta qualificazione della domanda di consegna o rilascio di
un bene proposta nei confronti di colui che non adduca titolo alcuno a fondamento della
disponibilità materiale del bene medesimo.

A tale riguardo, la S.C., dopo avere ricordato come, in base a numerose pronunce di
legittimità, l’azione personale di restituzione potrebbe essere esperita, oltre che nelle
ipotesi di invalidità o sopravvenuta inefficacia del titolo giustificativo della disponibilità
materiale della cosa da parte del convenuto, altresì nel caso di mancanza assoluta ed
originaria di qualsiasi titolo, ha ritenuto di dovere seguire il diverso orientamento –
peraltro minoritario – secondo cui, nella situazione da ultimo prospettata, l’azione
andrebbe, in realtà, qualificata come rei vindicatio.

A sostegno di siffatta qualificazione, i Giudici Supremi hanno evidenziato come l’azione
personale di restituzione appaia propriamente diretta ad ottenere l’adempimento
dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che era stata in precedenza consegnata dall’attore
al convenuto, in virtù di negozi (quali, ad es., la locazione, il comodato, il deposito, etc.)
che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, e come a
volere, viceversa, reputare che la medesima azione sia esercitabile anche per ottenere la
condanna alla consegna o al rilascio del bene nei confronti del mero detentore sine titulo,
ne conseguirebbe la «sostanziale vanificazione» della stessa azione di rivendica, con
elusione del relativo rigoroso onere probatorio, il cui ambito di applicazione finirebbe per
rimanere «praticamente azzerato».

    	
                                                                         	
  
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Una simile delimitazione dell’ambito di operatività delle due azioni, rispettivamente, di
rivendica e di restituzione appare sostanzialmente condivisa pure in dottrina, ove si è
osservato come, al di fuori della configurabilità, in presenza dei relativi presupposti, di
un’azione risarcitoria in forma specifica ex art. 2058 c.c. (sulla quale, v. C.M. Bianca,
Diritto civile, 6, La proprietà, Milano, 1999, 412), «accordare un’azione di carattere
personale all’attore che si limiti ad allegare il proprio diritto di proprietà e l’altrui
occupazione sine titulo finirebbe per creare un’azione ibrida che obbligherebbe il
convenuto al rilascio del bene sulla base della tutela di un diritto di proprietà che,
paradossalmente, non ne richiederebbe la prova» (così F. Bottoni, Tutela della proprietà,
cumulo di rimedi e tramonto dell’occupazione appropriativa, cit., 737; in senso critico
rispetto all’indirizzo seguito sul punto dalla S.C. con la sentenza in esame, appare,
peraltro, orientato A. di Biase, Occupazione abusiva di immobili e tutela giurisdizionale
del proprietario: tra azioni reali ed azioni personali, in Giust. civ., 2012, 311 ss.).

    	
                                                                                                                                                                                                                         	
  
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