Diri$o comparato della proprietà intelle$uale - Lezione 12 - Marchi e nomi di dominio

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Diri$o comparato della proprietà intelle$uale - Lezione 12 - Marchi e nomi di dominio
Diri$o comparato della proprietà
          intelle$uale
  Lezione 12 – Marchi e nomi di dominio
   Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
                    a.a. 2020-2021
                     Roberto Caso
Diri$o comparato della proprietà intelle$uale - Lezione 12 - Marchi e nomi di dominio
L’ordine del ragionamento
1. Caso e problema

2. Marchi e nomi di dominio

3. Una possibile soluzione al problema

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Diri$o comparato della proprietà intelle$uale - Lezione 12 - Marchi e nomi di dominio
1. Caso
• Un’impresa X immobiliare chiedeva al sig. Y titolare della ditta Z,
  attiva nel campo della comunicazione integrata, di rinunciare al nome
  a dominio Etnapolis, avendo essa registrato il marchio Etnapolis il 13
  novembre 2000 per le classi 1-34. A questo scopo l’impresa X aveva
  avviato la procedura di contestazione del domain name attivando la
  procedura di riassegnazione di detto nome a dominio, ai sensi dell’art.
  16 delle regole di naming.

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1. Art. 22 c.p.i.
• 1. E' vietato ado-are come di-a, denominazione o ragione sociale, insegna
  e nome a dominio di un sito usato nell'a8vità economica o altro segno
  dis:n:vo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa
  dell'iden:tà o dell'affinità tra l'a8vità di impresa dei :tolari di quei segni
  ed i prodo8 o servizi per i quali il marchio è ado-ato, possa determinarsi
  un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un
  rischio di associazione fra i due segni.
• 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come di-a,
  denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito
  usato nell'a8vità economica o altro segno dis:n:vo di un segno uguale o
  simile ad un marchio registrato per prodo8 o servizi anche non affini, che
  goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto mo:vo
  consente di trarre indebitamente vantaggio dal cara-ere dis:n:vo o dalla
  rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

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1. Problema
• Il titolare del marchio previamente registrato può vietare l'uso del
  segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il domain name, ove
  non sussista la confondibilità o l'affinità dei prodotti o servizi?

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2. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «Ogni singolo computer interconnesso ad Internet ha un unico
  indirizzo, denominato indirizzo Internet ovvero indirizzo IP (Internet
  Protocol). Si traTa di un numero a trentadue bit, comunemente
  rappresentato da quaTro numeri uniU da un punto. […] Ogni pezzo di
  un indirizzo Internet (come, nell’esempio faTo, 193) è chiamato
  ‘oTeTo’ (octet). I primi due o tre oTe\ rappresentano la rete in cui
  quel determinato computer è inserito».

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Wikipedia: Nomi di dominio - IP address
(IPv4)

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2. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «Si è così pensato di istituire un altro sistema per individuare i
  computer interconnessi nella rete: il c.d. sistema FQDN (Fully
  Qualified Domain Name) basato sui dominî. […] Rispetto al numero, il
  nome agevola l’individuazione della localizzazione del computer e del
  tipo di organizzazione cui appartiene. Infatti, il sistema a dominio ha
  una struttura del seguente tipo: Host.Second Level Domain (SLD).Top-
  Level Domain (TLD).Con successive approssimazioni, viene indicata la
  macchina (host), poi l’organizzazione in cui è inserita (sottodominio),
  quindi il dominio di livello principale».

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2. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «l dominio di livello principale (TLD) è di tipo generico (gTLD) quando
  individua il tipo di organizzazione cui appartiene l’host (es.: .com per
  le organizzazioni commerciali; .gov per le organizzazioni governative;
  .edu per le istituzioni educative; .net per i network providers; .int per
  le organizzazioni create da trattati internazionali; .org per le
  organizzazioni no profit diverse da quelle prima indicate). In
  alternativa esso rappresenta l’identificativo di un paese (country code:
  ccTLD). Quello dell’Italia è: .it».

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2. Wikipedia: Nomi di dominio
• «I nomi di dominio servono a identificare le risorse Internet, come
  computer, reti e servizi, con un'etichetta di testo più facile da
  memorizzare rispetto agli indirizzi numerici utilizzati nei protocolli
  Internet. Un nome di dominio può rappresentare intere raccolte di tali
  risorse o singole istanze. I singoli computer host Internet utilizzano
  nomi di dominio come identificatori host, chiamati anche nomi host.
  Il termine hostname viene utilizzato anche per le etichette foglia nel
  sistema dei nomi di dominio, di solito senza ulteriore spazio dei nomi
  di dominio subordinato. I nomi host vengono visualizzati come
  componenti negli URL (Uniform Resource Locator) per le risorse
  Internet come i siti Web (ad esempio, en.wikipedia.org)».
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2. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «I gestori delle reti (e, più in generale, coloro che intendono essere
  presenti in Internet) devono ottenere un indirizzo IP cui corrisponde un
  nome di dominio. Tale attività prende il nome di registrazione. La
  registrazione di un nome a dominio consiste nell’assegnazione di un nome
  unico a livello globale. Sia lo standard Internet che quello ISO richiedono di
  identificare con un nome oggetti di vario genere presenti sulla rete. Dal
  momento che le reti di telecomunicazioni si espandono e si
  interconnettono tra di loro completamente, ne consegue che per poter
  essere applicabili, gli standards internazionali richiedono che tali nomi a
  dominio siano unici a livello mondiale. È da questa esigenza di unicità nello
  spazio dei nomi che nasce la necessità di una registrazione. Tanto gli
  indirizzi numerici IP quanto gli indirizzi basati sui nomi dei dominî non
  vengono decisi arbitrariamente (pena un’inevitabile quanto intuibile
  confusione) ma assegnati da apposite autorità»

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2. ICANN
• «ICANN is a not-for-profit public-
  benefit corporation with
  participants from all over the world
  dedicated to keeping the Internet
  secure, stable and interoperable. It
  promotes competition and
  develops policy on the Internet's
  unique identifiers. Through its
  coordination role of the Internet's
  naming system, it does have an
  important impact on the expansion
  and evolution of the Internet».

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Registro.it
• Il Registro è l’anagrafe dei domini Internet .it, la targa Internet
  dell’Italia. Soltanto qui è possibile chiedere, modificare o
  cancellare uno o più domini .it.
• Nel dicembre del 1987, Iana (Internet Assigned Numbers
  Authority) ha assegnato la gestione del .it al Consiglio
  Nazionale delle Ricerche freccia (Cnr) in virtù delle
  competenze tecniche e scientifiche maturate dai suoi
  ricercatori, tra i primi in Europa ad adottare il protocollo Ip. E'
  nato cosi il Registro .it, che oggi ha sede all’Istituto di
  Informatica e Telematica freccia del Cnr di Pisa.
• Su richiesta degli utenti, il Registro associa gli indirizzi
  numerici necessari per muoversi in rete (lunghi e difficili da
  memorizzare) a un nome.
• Per la registrazione ed il mantenimento di un dominio .it, il
  Registro chiede i dati relativi al Registrante e li raccoglie
  tramite i Registrar freccia. I dati sono memorizzati in un
  database (Data Base dei Nomi Assegnati, Dbna), che contiene
  tutte le informazioni relative ai nomi a dominio registrati. Il
  Dbna può essere consultato tramite questo sito grazie al
  servizio chiamato Whois.

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WIPO
• The WIPO Arbitration and
  Mediation Center provides time-
  and cost-efficient mechanisms to
  resolve internet domain name
  disputes, without the need for
  court litigation. This service
  includes the WIPO-initiated
  Uniform Domain Name Dispute
  Resolution Policy (UDRP), under
  which the WIPO Center has
  processed over 50,000 cases.
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2. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «Il meccanismo dei dominî fu concepito (quando Internet era
  territorio pressoché esclusivo delle istituzioni di ricerca) come
  comoda alternativa ai numeri per collegarsi ad un computer
  remoto». […]
• «Con l’andare del tempo, però, l’utilizzo di Internet da parte degli
  operatori economici ha fatto emergere in maniera drammatica la
  necessità di apprestare un regime giuridico adeguato dei nomi di
  dominio. Questi ultimi, infatti, si sono rilevati una risorsa scarsa e
  suscettibile di appropriazione».

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2. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «Nel mondo reale le distanze geografiche o la diversità dei settori di
  attività permette l’uso di segni distintivi identici senza che insorgano
  conflitti (in ogni città c’è la pizzeria «Bella Napoli». . .). Nel mondo
  virtuale un nome di dominio può essere assegnato una sola volta
  affinché esso operi come indirizzo validamente utilizzabile. Marchi
  che nel mondo reale sono usati senza problemi entrano in conflitto
  nel cyberspazio».

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2. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• La casistica evidenzia come il regime dei nomi di dominio (e della loro
  appropriazione) interagisca, a vari livelli con la disciplina dei marchi e,
  più in generale, della concorrenza. A titolo meramente esemplificativo
  è possibile immaginare le seguenti ipotesi. à

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2. Pascuzzi (Foro it., 1999)
a) Un operatore può registrare come dominio il marchio di un
   concorrente.
b) Per altro verso può verificarsi (come avvenuto nella vicenda sfociata
   nella sentenza in epigrafe) che taluno registri come dominio il
   marchio di un soggetto che opera in un diverso campo di attività.
c) Altra ipotesi è quella propria di chi, non esercitando attività
   produttive o commerciali, registri come dominio il marchio di altri
   soggetti. In questa categoria possono essere fatte rientrare le
   ipotesi c.d. di cybersquatting.
d) Ancora, è possibile che taluno registri come dominio un nome
   proprio (di una persona, di una città, ecc.).
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2. Il confliKo tra nomi di domini e marchi oggi
• Le normative nazionali sui marchi prendono in considerazione il
  conflitto
• Anche le regole delle autorità di registrazione prendono in
  considerazione il conflitto
• Esistono diversi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

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3. Una possibile soluzione al problema: Cass.
Cass. 18 agosto 2017, n. 20189
• Il titolare del marchio previamente registrato può vietare l'uso del
  segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il domain name, ove
  non sussista la confondibilità o l'affinità dei prodotti o servizi

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3. ArgomenR
• È opportuno premettere che con la pronuncia del 3 dicembre 2010, n.
  24620, cit., seguendosi la giurisprudenza di merito maggioritaria e la
  migliore dottrina, è stato affermato che nel periodo anteriore all’entrata in
  vigore del codice della proprietà industriale (d.leg. 10 febbraio 2005 n. 30),
  anche ai nomi di dominio (di sito Internet) deve applicarsi, sebbene si tratti
  di segni distintivi atipici, il r.d. 21 giugno 1942 n. 929, essendo essi
  strumenti attraverso cui accedere, nell’ambito di Internet, ad un vasto
  mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il
  titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi
  rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la
  attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino
  ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una
  funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il
  consumatore, inducendolo all’acquisto.

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3. ArgomenR
• Trova infatti applicazione il principio affermato nella pronuncia del 4
  maggio 2009, n. 10218 (id., Rep. 2011, voce cit., nn. 160, 163), che ha
  rilevato che:
• «... secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa corte,
  l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito
  accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni,
  ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto
  meno della loro affinità. Tali giudizi, infatti, non possono essere considerati
  tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di
  accertare la c.d. ‘confondibilità tra imprese’ (da ultimo, v. Cass. 24909/08,
  id., 2008, I, 3482). Ben può, pertanto, escludersi la contraffazione di un
  marchio nel caso in cui il marchio ad esso simile (come accertato di specie)
  si riferisca a prodotti non affini.
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3. ArgomenR
• È appena il caso di aggiungere che — come correttamente osservato
  dalla sentenza impugnata — l’inclusione di due prodotti nella stessa
  classe non è idonea a provarne l’affinità, così come, al contrario, non
  può l’affinità essere esclusa per il fatto che due prodotti siano indicati
  in classi diverse (Cass. 442/72, id., Rep. 1972, voce cit., n. 12;
  1808/60, id., Rep. 1960, voce cit., n. 21)».
• Ne consegue che il titolare del marchio previamente registrato non
  può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e
  quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità
  dei prodotti o servizi.

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Roberto Caso

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