DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...

Pagina creata da Stefano Martinelli
 
CONTINUA A LEGGERE
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
Dott. GIORGIO MISCETTI
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E
     SICUREZZA NEGLI
   AMBIENTI DI LAVORO
  DIR.DIPARTIMENTO DI
       PREVENZIONE
  USLUMBRIA1, PERUGIA
 Dott.G.Miscetti
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
Dott.G.Miscet
                        ti

Dott.G.Miscetti
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
Dott.G.Miscetti
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
Dott.G.Miscet
                        ti

Dott.G.Miscetti
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
Dott.G.Miscet
                        ti

Dott.G.Miscetti
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
Dott.G.Miscetti
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
Dott.G.Miscet
                        ti

Dott.G.Miscetti
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
NOVEMBRE 2019     ?
NUOVO CORONAVIRUS   Dott.G.Miscet
                          ti

    SARS-COV2
 Dott.G.Miscetti
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
NOVEMBRE 2019
   Cina provincia Hubei, primo caso di COVID-19,
                     DICEMBRE 2019
    Cina nuovi casi, alcuni collegati al mercato del
        pesce e degli animali Huanan e Wuhan
                     GENNAIO 2020
   Primo caso documentato di decesso da CoV19
                  Primo caso negli USA
 Muore il dott. Li Wenliang , uno dei primi medici a
  riconoscere la gravità della polmonite di Wuhan
        Scatta la quarantena a Wuhan (11 milioni)
 Primi casi in Francia, Canada, Germania, Emirati e
                        Finlandia
In Italia due casi di turisti cinesi in vacanza a Roma,
                                        Dott. G.Miscetti - Perugia

   In Italia stato d’emergenza sanitaria per 6 mesi
   Dott.G.Miscetti
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
FEBBRAIO
   Cina, bando del commercio/consumo illegale di
                     animali selvatici
    Primi casi in Iran, Austria, Svizzera e Croazia
 Report OMS che parla di origine animale del virus
   Chiusi 10 comuni del Lodigiano-ZONE ROSSE
Primo decesso in Italia da coronavirus, adulto di Vo‘
                         MARZO
               L’OMS dichiara la pandemia
        Italia in quarantena a livello nazionale,
      In Italia, deceduti 7.503 , casi totali 74.386
 Il 17/3 alle 12, l’Ue chiude le sue frontiere esterne
                         APRILE
 Chiuse le aziende non essenziali fino al 3 maggio
                                        Dott. G.Miscetti - Perugia

         Decessi da coronavirus 26.644 (26/4)
  Dott.G.Miscetti
03/11/2020

Dott.G.Miscetti
Dott.G.Miscetti
Italia settembre
                         2020
                     Oltre 35000
                     morti totali

Dott.G.Miscetti
Dott.G.Miscetti
Dott.G.Miscetti
Il virus appartiene alla famiglia dei Coronaviridea, sottofamiglia o
          Orthocoronaviridae, suddivisa nei generi, alfa, beta, gamma, delta.
  HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1:
                comune raffreddore
   SarsCoV: sindrome respiratoria acuta grave(SARS)
  MersCoV: sindrome respiratoria Medio Oriente(MERS)
      -Nuovo coronavirus SarsCoV2: Covid-19
 Si è ipotizzato che il SARS-CoV-2 sia un virus ricombinante fra il coronavirus del
                 pipistrello e un coronavirus di origine sconosciuta”. T
 ra gli animali selvatici il serpente appariva il serbatoio più probabile per il SARS-
                        CoV-2“, da qui la trasmissione agli umani.
    Altri propongono che il SARS-CoV-2 si origini da combinazione di virus da
  pipistrelli e serpenti o che il pipistrello sia il serbatoio naturale, mentre l'ospite
            intermedio, sia un uccello o un mammifero e non il serpente.    Dott.G.Misceti
Dott.G.Miscetti
La struttura del virus a RNA è quella tipica dei virus
  rivestiti, con un nucleocpaside elicoidale ed un
  involucro esterno, pericapisde, costituito da un
doppio strato fosfolipidico di origine cellulare; tra
questi due strati si interpone un coat di proteina M
  (matrice). Nel nucleocapside si ritrova genoma
 virale a singolo filamento di RNA 30 kilobasi circa
che codifica per 7 proteine virali. Il loro diametro di
  circa 80-160 nm, al MET aspetto "corona“ per la
    presenza di spike glicoproteici pericapsidici

                                     Dott. G.Miscetti - Perugia

                                                                  Dott.G.Miscet
                                                                        ti

   Dott.G.Miscetti
Dott.G.Miscetti
PERIODO DI INCUBAZIONE COVID-19
  2-14gg (IC 95%) mediana ca 5gg.
Durata della quarantena almeno 14gg
     (confinamento / isolamento dopo contatto efficace)
      Si pensa che i soggetti siano
    maggiormente contagiosi in fase
        francamente sintomatica.
La possibilità che il virus sia trasmesso
    da un soggetto infetto in fase non
  sintomatica non può essere esclusa,
 tuttavia non si ritiene sia la principale
        modalità di trasmissione.
                Dott.G.Miscetti                    Dott. G.Miscetti - Perugia
Rapporto ISS COVID-19 • n. 49 4/6/2020
                  SINTOMI DI COVID19
       Centers for Disease Control and Prevention
  ▪ FEBBRE ▪ TOSSE ▪ DISPNEA ▪ BRIVIDI ▪ TREMORE ▪
DOLORI MUSCOLARI ▪ CEFALEA ▪ MAL DI GOLA ▪ PERDITA
             ACUTA DI OLFATTO O GUSTO

          Iperattivazione immunitaria (cytokine storm)
Una percentuale consistente di soggetti infettati con SARS-
 CoV-2 può andare incontro ad una malattia più severa, con
interessamento delle vie aeree inferiori e coinvolgimento di
altri organi e apparati che rendono la COVID-19 una malattia
 molto severa e ad esito fatale, soprattutto in soggetti d’età
  avanzata e con altre malattie concomitanti (comorbidità).
 In tali soggetti è stato osservato un livello particolarmente
                  elevato di citochine nel siero.
   Dott.G.Miscetti
Dott.G.Miscetti
Dott.G.Miscetti
Secondo l’OMS.. test molecolari basati su Real-time RT-
     PCR, amplificazione di geni virali espressi durante
l’infezione da SARS-CoV-2, che ricercano parti di virus su
   secrezioni respiratorie (tampone nasofaringeo o BAL)
       costituiscono il gold standard per la diagnosi.
A tal proposito, sono stati messi a punto i test molecolari
   rapidi CE-IVD e/o EUA/FDA (Point of Care tests, POCT)
  basati sulla rilevazione dei geni virali direttamente nelle
 secrezioni respiratorie.. Utili nei casi in cui la diagnosi di
  infezione da SARS-CoV-2 assuma carattere di urgenza.
                                                 Metodiche molecolari “NAT”
                                             (Nucleic Acid Testing): rilevano la
                                                 presenza dell’RNA virale nel
                                               campione biologico attraverso
                                                l’identificazione di specifiche
                                                     sequenze genomiche
                                              caratteristiche del virus e la loro
                                                    amplificazione ciclica.

Dott. G.Miscetti - Perugia
Metodiche di ricerca dell’antigene
    metodiche immunoenzimatiche che rilevano la
      presenza del virus nel campione mediante il
riconoscimento di specifiche proteine di superficie
       del virus, avvalendosi di anticorpi specifici.
 In generale, le metodiche immunoenzimatiche per
  il rilevamento dell’antigene hanno una sensibilità
 ed una specificità inferiori alle metodiche NAT, ma
offrono il vantaggio di essere più economiche e di
    necessitare di attrezzature di laboratorio meno
                        complesse
  Dott.G.Miscetti
I TEST SIEROLOGICI
risposta anticorpale IgM (precoce) e IgG (ritardata) che consegue al
                        contatto con il virus.
 -test sierologici rapidi in immuno-cromatografia in circa 15 minuti
  analisi qualitativa, di anticorpi IgM e IgG su sangue capillare;
    -test in chemiluminescenza indiretto (CLIA) e in EIA dosaggio
            quantitativo di IgM e IgG su sangue venoso .
              -Gravati da sensibilità e specificità variabile.
   -Falsi negativi per fisiologico ritardo della risposta anticorpale
      -Mancanza di conoscenza rispetto alla cinetica anticorpale
-Falsi positivi dovuti alla cross reattività con altri coronavirus affini.
 –La presenza di anticorpi IgG non offre garanzia di protezione

Dott.G.Miscetti                                             Dott. G.Miscetti - Perugia
OMS La trasmissione delle infezioni da coronavirus,
   incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso
     CONTATTI RAVVICINATI tra persona e persona per
      esposizione delle mucose buccali o nasali o delle
   congiuntive a goccioline (droplets) contenenti il virus
 emesse con la tosse, gli starnuti, il respiro e parlare di un
                       soggetto infetto.
    Il virus può anche essere trasmesso per CONTATTO
  INDIRETTO attraverso le mani contaminate che toccano
 bocca, naso, occhi, ovvero con oggetti e/o superfici posti
   nelle immediate vicinanze di persone infette che siano
                  contaminate da secrezioni.
Non si può nenanche escludere una possibile trasmissione
oro-fecale, mentre non è dimostrata la trasmissione per via
  aerea, a parte situazioni molto specifiche (formazione di
  aerosol durante intubazione, tracheotomia, ventilazione
                           forzata).
   Dott.G.Miscetti
2m       4/5 m
Dott.G.Miscetti
CORONAVIRUS E DLvo 81/08
uso deliberato/fattore di processo   mutamenti organizzativi significativi
          Art.17-28-270                          Art.29 c.3
        Rischio Specifico                Aggiornamento Valutativo

                                                                 Dott.G.Miscetti
ARTICOLO 28 - OGGETTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
       1. La valutazione.. deve riguardare tutti i rischi.. ivi
     compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
                           rischi particolari..
        ARTICOLO 29 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE ..
 .. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
    rielaborata.. modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
      sicurezza.. al grado di evoluzione tecnica.. infortuni
      significativi.. sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
              necessità.. idonea documentazione..
          ARTICOLO 271 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
  1. Il datore di lavoro.. tiene conto di tutte le informazioni..
     classificazione.. conoscenze disponibili.. malattie che
        possono essere contratte.. patologia.. da porre in
correlazione diretta all’attività.. ulteriori situazioni rese note
dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul
                               rischio..
                                                     Dott. G.Miscetti - Perugia
ARTICOLO 268 - CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
       a) gruppo 1: poche probabilità di causare malattie;
b) gruppo 2: può causare malattie e costituire un rischio per i
 lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità;
     disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) gruppo 3: può causare malattie gravi e costituisce un serio
   rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi
    nella comunità, disponibili efficaci misure profilattiche o
                           terapeutiche;
  d) gruppo 4: può provocare malattie gravi e costituisce un
    serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
  rischio di propagazione nella comunità; non disponibili, di
       norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

                  Coronaviridae :Gruppo2
                Nuovo coronavirus:Gruppo 3
                                                  Dott. G.Miscetti - Perugia
CORONAVIRUS E DPCM 17/5/2020 e sm
         contingenza emergenziale

                                    Dott.G.Miscetti
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI
                   17/5/2020 e sm

Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
 virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le
                         parti sociali

Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il
  contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

   Allegato 17 Linee guida per la riapertura delle attivita'
 economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e
       delle Province autonome del 16 maggio 2020

   Dott.G.Miscetti
1-INFORMAZIONE
     L’azienda.. informa tutti i lavoratori e chiunque.. anche
             attravreso appositi depliants informativi..
..consapevolezza e accettazione di non poter fare ingresso o di
       poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
  tempestivamente laddove.. sintomi di influenza, temperatura,
 provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti.. in cui i provvedimenti dell’AS
  impongono di informare il MMG e l’AS di rimanere al proprio
domicilio.. impegno a rispettare tutte le disposizioni delle AS e
del datore di lavoro.. presenza di qualsiasi sintomo influenzale
   durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
  cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
 L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al
        complesso delle misure adottate cui il personale
    deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI..

                                                     Dott. G.Miscetti - Perugia
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
  Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà
essere sottoposto al controllo della temperatura corporea..
>37,5° non consentito l’accesso.. momentaneo isolamento
e fornitura di mascherine.. non recarsi al PS, contattare nel
più breve tempo possibile il MMG.. preclusione a chi, negli
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con positivi al COVID-
 19 o provenga da zone a rischio OMS (DL 6 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
L’ ingresso in azienda di lavoratori già positivi all’infezione
da COVID 19.. preventiva comunicazione avente ad oggetto
la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del
    tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
  dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
   Qualora.. l’AS competente disponga misure aggiuntive
      specifiche.. il datore di lavoro fornirà la massima
                         collaborazione.
                                                            Dott. G.Miscetti - Perugia
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
     l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la
  sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
    delle postazioni di lavoro.. in presenza di una
     persona con COVID-19 all’interno dei locali
   aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione
  (circolare MS n. 5443 222/2020) nonché alla loro
  ventilazione.. garantire la pulizia a fine turno e la
 sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
 mouse.. organizzare interventi particolari/periodici
   di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali
(anche in deroga) nelle aree a maggiore endemia o
    nelle aziende con COVID-19, in aggiunta alle
       normali attività di pulizia.. sanificazione
        straordinaria (Circ. MS 5443 22/2/2020)
                                             Dott. G.Miscetti - Perugia
3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
..fornitori esterni.. procedure di ingresso, transito e uscita..
ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei
   reparti/uffici coinvolti.. gli autisti.. rimanere a bordo dei
propri mezzi.. rigorosa distanza di un metro.. servizi igienici
         dedicati.. pulizia giornaliera.. impresa di pulizie,
                  manutenzione… stessi divieti..
        sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
  le norme si estendono alle aziende in appalto.. dipendenti
da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo..
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare
    immediatamente il committente ed entrambi dovranno
                        collaborare con AS..
       L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa
      appaltatrice, completa informativa dei contenuti del
   Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori
        della stessa o delle aziende terze.. ne rispettino
                   integralmente le disposizioni. Dott. G.Miscetti - Perugia
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
.. le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni..
a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.. frequente
  pulizia delle mani con acqua e sapone.. specifici dispenser
           collocati in punti facilmente individuabili.

          6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
      ..legata alla disponibilità in commercio.. mascherine
  utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
    dell’OMS.. in caso di difficoltà di approvvigionamento..
     potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
     corrisponda alle indicazioni dall’AS.. qualora il lavoro
   imponga una distanza interpersonale < a 1m e non siano
possibili altre soluzioni organizzative.. uso delle mascherine
e altri dispositivi (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…)..
sulla base del complesso dei rischi valutati.. si adotteranno i
  DPI idonei.. spazi comuni.. mascherina chirurgica DL n. 9
                    (art. 34)DL n. 18 (art 16 c. 1)    Dott. G.Miscetti - Perugia
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
                  DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
..l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e
gli spogliatoi è contingentato.. ventilazione continua.. ridotta sosta.. distanza
di sicurezza di 1 metro.. sanificazione degli spogliatoi.. tastiere dei distributori
                              di bevande e snack..

    8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART
                WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
   .. limitatamente al periodo della emergenza.. disporre la chiusura di tutti i
       reparti diversi dalla produzione.. rimoludazione dei livelli produttivi..
  turnazione dei dipendenti.. gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.. smart
   working.. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili..
     periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.. sospese e annullate tutte le
    trasferte/viaggi di lavoro.. condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di
 lavoro e delle pause).. rispetto del distanziamento sociale.. spazi ricavati ad
     esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.. dove operano più lavoratori
   contemporaneamente.. riposizionamento delle postazioni di lavoro.. orari
differenziati.. evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti
      per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con
    particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.. uso del mezzo
                                  privato o di navette.
                                                                     Dott. G.Miscetti - Perugia
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
 .. orari di ingresso/uscita scaglionati.. ove è possibile, occorre dedicare una
           porta di entrata e una porta di uscita.. detergenti segnalati..

    10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
          ..spostamenti all’interno del sito aziendale limitati al minimo..
    non consentite riunioni in presenza.. ridotta al minimo la partecipazione..
distanziamento interpersonale.. pulizia/areazione dei locali.. sospesi e annullati
       tutti gli eventi interni.. formazione a distanza, anche in smart work
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale
e/o abilitante entro i termini previsti.. in materia di salute e sicurezza nei luoghi
 di lavoro, dovuto all’emergenza.. non comporta l’impossibilità a continuare lo
                    svolgimento dello specifico ruolo/funzione..

             11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
.. febbre e sintomi di infezione respiratoria.. lo deve dichiarare immediatamente
    all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
   disposizioni dell’AS e quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede
 immediatamente ad avvertire le AS autorità sanitarie competenti e i numeri di
      emergenza COVID19.. l’azienda collabora con AS per.. definizione degli
   eventuali “contatti stretti”.. l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili
      contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le
    indicazioni dell’AS.. Il lavoratore al momento dell’isolamento.. mascherina
                                       chirurgica.
                                                                     Dott. G.Miscetti - Perugia
Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa
   riferisce febbre, tosse, malessere, mal di gola: gli addetti al primo
 soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di
      emergenza aziendali, dovranno: - indossare e far indossare al
      lavoratore una mascherina chirurgica; - invitare il lavoratore a
      rientrare al proprio domicilio e ad avvertire il proprio MMG, se
  possibile, se, per le condizioni di salute del lavoratore, il rientro al
  domicilio non è possibile, deve essere contattato il 118 il lavoratore
  con sintomatologia COVID 19 non deve recarsi spontaneamente al
 Pronto Soccorso). Sarà cura del Datore di Lavoro informare il Medico
  Competente e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per
territorio, collaborando in modo fattivo con questo per la ricostruzione
della catena epidemiologica in accordo con il servizio ISP, chiedere ad
   eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’azienda, in
                  attesa delle disposizioni del Servizio ISP.
   Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che, al di fuori
    dell’ambiente di lavoro, sviluppa un quadro di COVID-19: non è
   previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi
         collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria
 territorialmente competente (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) per
                 l’eventuale indagine sui contatti aziendali.
                                                            Dott. G.Miscetti - Perugia
Lavoratore dipendente di altra azienda che è risultato
    positivo al COVID-19: l’appaltatore dovrà informare il
 committente e quindi entrambi dovranno collaborare con
       l’azienda sanitaria territorialmente competente.
Lavoratore che rientra al lavoro dopo una pregressa COVID-
   19: il lavoratore potrà rientrare al lavoro presentando il
   certificato rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione e
   previa visita medica con valutazione della idoneità alla
mansione effettuata dal Medico Competente, anche in caso
di assenza dal lavoro per un periodo di tempo inferiore a 60
                              giorni.
     Nel caso di attività produttive che non prevedono la
   presenza del Medico Competente, basterà produrre al
  datore di lavoro il certificato di guarigione rilasciato dal
   Dipartimento di Prevenzione, associato al certificato di
 chiusura del MMG o di quello di chiusura INAIL in caso di
      infezioni contratte durante ed a causa del lavoro.
                                                  Dott. G.Miscetti - Perugia
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
       La SS deve proseguire rispettando le misure igieniche..
privilegiate.. visite preventive, a richiesta rientro da malattia.. SS..
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.. intercettare
   possibili casi e sintomi sospetti.. informazione e formazione..
   il MC.. collabora con il datore di lavoro e RLS/RLST.. segnala
  all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
 pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel
    rispetto della privacy.. applicherà le indicazioni delle AS.. in
considerazione del suo ruolo nella VR e SS.. adozione di eventuali
mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento del
virus e della salute dei lavoratori.. alla ripresa.. opportuno che sia
coinvolto per le identificazioni.. fragilità.. reinserimento lavorativo
di pregressa COVID 19.. .. soggetti fragili anche in relazione all’età
    Per il reintegro.. dopo l’infezione da COVID19, il MC, previa..
   certificazione di negativizzazione del tampone.. rilasciata dal
 DdPrevenzione.. effettua la visita medica.. a seguito di assenza di
     durata > 60gg al fine di verificare l’idoneità alla mansione..
   anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
      indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
                                                           Dott. G.Miscetti - Perugia
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
                     REGOLAMENTAZIONE
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la
 verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
   con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia
di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
 desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà
      istituito, un Comitato Territoriale composto dagli
 Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove
      costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
               rappresentanti delle parti sociali.
       Potranno essere costituiti, a livello territoriale o
settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente
 Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche
con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli
  altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il
            contrasto della diffusione del COVID19.
                                                     Dott. G.Miscetti - Perugia
Art. 2 del DPCM 26.04.2020
      ..tutte le imprese, a far data dal 04.05.2020, devono
    osservare i contenuti del protocollo condiviso.. la loro
        violazione comporta l’applicazione delle sanzioni
     individuate dal D.L. 19/2020, art. 4 e la procedura per
  l'irrogazione delle sanzioni è quella prevista dalla Legge
           689/1981.. sanzioni di natura amministrativa
       immediatamente applicabili.. salvo che il fatto non
                          costituisca reato

                        LEGGE 22/5/2020 n.35 - Art 4 c.9
            9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
        dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi
 delle Forze di polizia.. di polizia municipale.. pubblica sicurezza e, ove
occorra, delle Forze armate.. prefetto assicura l’esecuzione delle misure
  di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
      ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e
dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in
             materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dott.G.Miscetti
SORVEGLIANZA SANITARIA

                  Dott. G.Miscetti - Perugia
Circolare 7922 del MS 9/3/2020
                                CASO
 -Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza
   improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi:
     febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra
eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e
       storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è
segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti
                      l’insorgenza dei sintomi;
-Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta
    e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o
         confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti
                      l’insorgenza dei sintomi;
-Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre
   e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es.
     tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero
  ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi
Dott.G.Miscetti
                pienamente la presentazione clinica.
CIRC.MS 18584-29/05/202
        Definizione del termine “contatto”
  Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi
     persona esposta ad un caso probabile o
confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va
da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a
14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e
dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta
 sintomi.. arco di tempo che va da 48 ore prima
 della raccolta del campione che ha portato alla
     conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al
  momento della diagnosi e dell'isolamento del
                       caso.

  Dott.G.Miscetti
CIRC.MS 18584-29/05/202
Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o
                         confermato è definito come:
        una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
      una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso
                COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
      una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le
    secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude
                           fazzoletti di carta usati);
    una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un
    caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
   una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula,
    sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in
                            assenza di DPI idonei;
   un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta
    ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
   manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei
         DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
    una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro
  mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un
                               caso COVID-19;
    Dott.G.Miscetti
CIRCOLARE MS 32850-12/10/2020
                                 Casi positivi asintomatici
  Le persone asintomatiche positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare
  in comunità dopo un isolamento di almeno 10gg dalla comparsa della positività,
        al termine del quale test molecolare con risultato negativo (10 gg + test).
                                  Casi positivi sintomatici
 Le persone sintomatiche positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in
      comunità dopo isolamento di almeno 10gg dalla comparsa dei sintomi (non
      considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
      persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro
    negativo eseguito dopo almeno 3gg senza sintomi (10gg , di cui almeno 3 ggg
                                   senza sintomi + test).
                               Casi positivi a lungo termine
 Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive
    al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta
   eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso
     tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere
  l’isolamento dopo 21gg dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere
              modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e
                                   microbiologi/virologi-.
                               Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle
                           autorità sanitarie, devono osservare:
         un periodo di quarantena di 14gg dall’ultima esposizione al caso; oppure
SORVEGLIANZA SANITARIA          14915 29/4/2020

  sorveglianza sanitaria.. non può realizzarsi attraverso visite
         mediche “a distanza”.. test sierologici, secondo
 OMS..circolazione virale nella popolazione anche lavorativa..
       maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della
 popolazione (>55 anni di età).. co-morbilità.. valutazione della
      differibilità delle visite.. sensibilizzati a rappresentare
 l’eventuale sussistenza di patologie attraverso la richiesta di
    visita medica.. per quei lavoratori che sono stati affetti da
       COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero
ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta
 negativizzazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione, il
 MC effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter
del D.lgs. 81/08.. indipendentemente dalla durata dell’assenza
      per malattia.. evitare lo stigma e la discriminazione nei
 confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che
                  rientrano nell’ambiente di lavoro.
                                                       Dott. G.Miscetti - Perugia
LAVORATORI FRAGILI

Art.3 c.1 b) DPCM 8/3/2020 “..le persone anziane o
  affette da patologie croniche.. multimorbilità..
 immunodepressione .., di evitare di uscire dalla
           propria abitazione o dimora..”
    DL 17/3/2020 n.18 Art. 26 e sm “..Il periodo
trascorso in quarantena con sorveglianza attiva..
 dai lavoratori del settore privato, è equiparato a
malattia.. non è computabile ai fini del periodo di
  comporto.. ai lavoratori dipendenti pubblici e
privati in possesso di disabilità con connotazione
            di gravità (art.3, c.3, L 104/92)
                                         Dott. G.Miscetti - Perugia
DPCM 17/5/2020 All.XII art.12
il MC.. segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e
    patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda
      provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy..
   applicherà le indicazioni delle AS.. adozione di eventuali
       mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del
     contenimento del virus e della salute dei lavoratori..
       alla ripresa.. opportuno che sia coinvolto per le
     identificazioni.. fragilità.. reinserimento lavorativo di
       pregressa COVID 19.. fragili in relazione all’età..
 dopo l’infezione da COVID19, il MC, previa.. certificazione di
         negativizzazione del tampone.. rilasciata dal
    DdPrevenzione.. visita medica.. a seguito di assenza di
 durata > 60gg al fine di verificare l’idoneità alla mansione..
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
  indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Fragilità
    Condizione individuale di maggiore suscettibilità al
       contagio, alla malattia ed alle sue complicanze
                Circolare del MS del 29/04/2020
  «..i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità
nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni
di età), nonché in presenza di co-morbilità che possono
          caratterizzare una maggiore rischiosità. In
     considerazione di ciò … il MC.. terrà conto della
    maggiore fragilità legata all’età nonché di eventuali
   patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza.. i
  lavoratori vanno.. sensibilizzati a rappresentare al MC
     l’eventuale sussistenza di patologie, attraverso la
richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d.
        visita a richiesta del lavoratore), corredata da
       documentazione medica relativa alla patologia
                        diagnosticata..»
FRAGILITA’ E SMART WORKING
       Art. 39 DL 17/3/2020 n. 18 CONVERTITO CON LEGGE 27 DEL 24/4/2020
                          (Disposizioni in materia di lavoro agile)
                                 ..prorogato al 15/10/2020..
      1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle
condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che
       abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita' nelle
 condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
    hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi
dagli a/rticoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale
         modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
   2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con
ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la priorita' nell'accoglimento delle
  istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi
            degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2-bis.
     2-bis Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori
        immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse
                        Circolare del MS del 04/09/2020..fragilità..
         - condizioni di fragilità di cui alla L.104/92 art. 3 c.3 (handicap grave);
        -eventuali altre condizioni di invalidità già certificata dalle competenti
                                      commissioni ASL;
 -condizioni di salute comunque ritenute di particolare vulnerabilità al rischio di
         contagio da nuovo coronavirus ivi compresa la eventuale gravidanza
SIML e ANMA (CIIP)
  •Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o
    acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
     •Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni;
 •Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa
   grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di
                 dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori);
     •Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore
     polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi,
                             embolia polmonare);
      •Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
                        •Insufficienza renale cronica;
                      •Insufficienza surrenale cronica;
•Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari,
                                gravi anemie);
     •Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento
                                   intestinale;
 •Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e
                     connettiviti sistemiche croniche);
                 •Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).
                                 ..gravidanza..
GESTIONE DEI LAVORATORI “FRAGILI”
      I “lavoratori fragili”, anche per l’età, vanno gestiti
    nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione
  adottate dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del
 sistema di prevenzione aziendale di cui al D.L.vo 81/2008
      (Medico Competente e Responsabile del Servizio
  Prevenzione e Protezione), al fine di contenere il rischio
         legato alla diffusione del Virus SARS-COV 2.
 Tenuto conto del disposto dell’art. 18 del D.L.vo 81/2008,
      laddove si prevede che il Datore di Lavoro “deve,
    nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
 salute e alla sicurezza”, i lavoratori potranno rivolgersi al
 MC segnalando la loro condizione di eventuale “fragilità”
     se del caso anche attraverso una istanza di visita a
  richiesta, in conformità all’art. 41 D.L.vo 81/08, o anche
   essere identificati direttamente dal MC sulla base delle
               informazioni già in suo possesso.
                                                  Dott. G.Miscetti - Perugia
Ravvisata la condizione di fragilità il MC
segnalerà tali lavoratori al Datore di Lavoro
per l’adozione delle misure di prevenzione e
protezione volte alla loro tutela. Laddove ciò
 non risultasse possibile, il lavoratore verrà
 inviato al MMG, fornito della certificazione
 del medico competente, per i conseguenti
provvedimenti precauzionali. Nel caso in cui
le misure di tutela del lavoratore dovessero
  comportare il suo cambio di mansione, si
procederà in conformità all’art.41 del D.Lvo
81/08. Viceversa si procederà in conformità
    all’art. 26 comma 2) del D.L. 18/2020
                                     Dott. G.Miscetti - Perugia
Circolare n. 13
                                 Roma, 3 aprile 2020

Il c.2 art. 42 DL 17/3/2020, n. 18.. nei casi accertati di
       infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in
     occasione di lavoro.. certificato di infortunio..
         INAIL assicura la tutela dell’infortunato.
 Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da
   coronavirus in occasione di lavoro sono erogate
anche per il periodo di quarantena o di permanenza
      domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la
conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi
 infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e
   non sono computati ai fini della determinazione
   dell’oscillazione del tasso medio per andamento
   infortunistico.. datori di lavoro pubblici e privati
                                                  Dott. G.Miscetti - Perugia
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di
       infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in
                    occasione di lavoro.
  .. la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di
contrazione di malattie infettive e parassitarie negli
  ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività
   lavorative, opera anche nei casi di infezione da
nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro
         per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.
 Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori
 dipendenti e assimilati (DPR 1124/65 – DL 38/00)..
 lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti
      dipendenti e lavoratori appartenenti all’area
                        dirigenziale..
                                             Dott. G.Miscetti - Perugia
Ambito di tutela.. operatori sanitari esposti a un
   elevato rischio di contagio, aggravato fino a
   diventare specifico.. presunzione semplice di
               origine professionale..
  Ad elevato rischio di contagio possono essere
      ricondotte anche attività lavorative che
       comportano il costante contatto con il
   pubblico/l’utenza (lavoratori di front-office, alla cassa, addetti alle
 vendite/banconisti, personale operante in ambienti sanitari con mansioni tecniche, di
                                 anche per tali figure
supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi..)

vige il principio della presunzione semplice valido
              per gli operatori sanitari.
   Altre situazioni meritevoli di tutela.. specifici
    episodi contagianti o indizi “gravi precisi e
  concordanti” tali da far scattare la presunzione
                       semplice                                       Dott. G.Miscetti - Perugia
RESPONSABILITA’ CIVILE
            (art. 2087 c.c.)
  “Il datore di lavoro è tenuto ad
adottare nell'esercizio dell'impresa
     le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza
  e la tecnica, sono necessarie a
   tutelare all'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di
                lavoro”
                                 Dott.G.Miscetti
Art. 590 CP: Lesioni personali colpose
              Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione
            personale e' punito con la reclusione.. fino a 3 mesi
 Se la lesione è grave.. reclusione 1-6 mesi.. gravissima.. 3 mesi 2 anni..
Se i fatti di cui al II comma sono commessi con violazione delle norme..
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è
                       della reclusione da 3 mesi a 1 anno
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi (*)
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
    o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato malattia
                                  professionale.
                          (*) Perseguibilità d’ufficio
  Lesione grave.. (circostanze aggravanti: prognosi >40gg, pericolo di vita,
                         aborto, danno permanente..)
  Violazione di norme su infortuni o igiene del lavoro o presenza di malattia
                                 professionale..
                                         ..
                        Negli altri casi querela di parte
   G.MISCETTI                                                         Dott.G.Miscetti
-PROTEZIONE VIE AEREE
     -DISTANZIAMENTO
   -IGIENE PERSONALE
     -COMPORTAMENTI
-DISINFEZIONE SUPERFICI
    -BARRIERE FISICHE
DPCM 26/4/2020 Art.3 MASCHERINE DI COMUNITA
   4. 2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus
    COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale
   di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi
      accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e
    comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile
       garantire continuativamente il mantenimento della
                        distanza di sicurezza..
    3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate
  mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o
    mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
   multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.. che
    permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
 4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle
   altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del
contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e
   accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
                                                    Dott. G.Miscetti - Perugia
Art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n. 18
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
       chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
 è consentito produrre, importare e immettere in commercio
       mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale in deroga alle vigenti disposizioni”.. i produttori
  e gli importatori delle mascherine chirurgiche o di DPI.. e
   coloro che li immettono in commercio i quali intendono
avvalersi della deroga.. inviano all’ISS (per le mascherine) o
 all’INAIL (per i DPI), una autocertificazione.. ne attestano le
      caratteristiche tecniche e dichiarano che i prodotti
       rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
      normativa. Entro e non oltre 3 giorni.. devono altresì
 trasmettere all’Istituto competente ogni elemento utile alla
                            validazione.
    L’ISS e l’INAIL, nel termine di 3 giorni si pronunciano..

 0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P   Dott. G.Miscetti - Perugia
Art. 16 D.L. 17/3/2020, n. 18 «..per i lavoratori che
     nello svolgimento della loro attività sono
   oggettivamente impossibilitati a mantenere la
 distanza interpersonale di 1m, sono considerati
     DPI le mascherine chirurgiche reperibili in
  commercio (DL 2/2/202 n. 9 art.34, c.3) .. fino al
         termine dello stato di emergenza..»
gli individui presenti sul territorio nazionale sono
autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive
    del marchio CE e prodotte in deroga.. non si
      configurano né come DM né come DPI.
 .. non possono essere utilizzate in servizio dagli
   operatori sanitari.. altri lavoratori per i quali è
prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza
0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P   Dott. G.Miscetti - Perugia
MASCHERINE CHIRURGICHE

Alla fine del processo di marcatura CE dei dispositivi medici, è necessaria la registrazione presso il
                 Ministero della Salute sia del fabbricante che del dispositivo medico.
                                                                           Dott. G.Miscetti - Perugia
MASCHERINE CHIRURGICHE
     Mascherine in TNT - Circolare informativa
       emergenza epidemiologica da COVID
   Preso atto di quanto deciso in data odierna dal
 CTS.. si rende noto che le mascherine in “tessuto
non tessuto”, per essere utilizzate come dispositivi
           medici, devono.. corrispondere
contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683,
UNI EN ISO 10993.. essere prodotte da imprese che
           abbiano un Sistema di qualità.
 Resta intesa l’applicazione, a seconda dei casi, di
 quanto previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e
        s.m.i., e dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

 DGDMF/15540/P/13/03/2020
                            Dott. G.Miscetti - Perugia
LA MASCHERINA CHIRURGICA
  Monouso, posizionate su naso e bocca e fissate
  alla testa con lacci o elastici, utile barriera nella
diffusione di agenti patogeni per via area (aerosol e
goccioline). In relazione all’efficienza di filtrazione e
         resistenza respiratoria (I, IR, II e IIR).
    Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati)
    offrono una maggiore efficienza di filtrazione
   batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli
 spruzzi (Dispositivi Medici UE 2017/745; EN 14683:2019).
  Proteggono naso e bocca dalla contaminazione
       con particelle di diametro medio di 4,5 µ

       A. Davies et al “Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic?», 2013   Dott. G.Miscetti - Perugia
norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993v-Sistema di qualità

Separator
e
multistadi
o
Prova di
traspirazi
one
Resistenz
a

Contamin
azione del
prootto

                                                                   Dott. G.Miscetti - Perugia
OMS raccomanda MASCHERINE CHIRURGICHE
 quando si sospetta di aver contratto un’infezione
  da SARS-CoV-2 e/o in caso di sintomi o contatto
                con un sospetto COVID+
 L’efficienza riguarda solo l’apparato filtrante, non
offrono garanzia di protezione di polveri ed aerosol
  (anche microbici), riduce il rischio di contagio se
 indossata dalla persona malata, in quanto limita il
numero di microorganismi immessi nell’ambiente,
protegge, in alcuni casi, la persona sana da schizzi
 di liquidi infetti. Studi in laboratorio mostrano una
  protezione complessiva “reale”tra l’80 ed il 90%.
   E’ soggetta a marcatura con indicazione II o IIR.
         Dopo 2 -3 vanno sostituite in quanto,
         inumidendosi, perdendo di efficacia. Dott. G.Miscetti - Perugia
si raccomanda di sostituire la MASCHERA CHIRURGICA
  con una nuova maschera pulita al termine dell’attività che
   può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non
appena quella in uso si inumidisce; durante l’uso, evitare di
toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i
 lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente
    la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti;
      rimuovere la maschera evitando di toccare la parte
  anteriore, ma rimuovendo il laccio o l’elastico dalla nuca;
dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca
     inavvertitamente una maschera usata, lavare le mani
     usando un detergente a base di alcool o con acqua e
   sapone; scartare le maschere monouso e le mascherine
 chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente
      dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere
        monouso e le mascherine chirurgiche (non sono
     recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione).
                                                 Dott. G.Miscetti - Perugia
I DPI PER LE VIE RESPIRATORIE
    hanno lo scopo di evitare o limitare l'ingresso di agenti pericolosi
 (fumi, polveri, aerosol, nebbie, fibre o microrganismi) nelle vie aeree.
\La protezione è garantita dalla capacità di filtrare (F) le particelle (P) in
  funzione delle dimensioni, forma e densità (diametro aerodinamico)
                                 EN149/2003
    I microrganismi sono trasportati in aria adesi a particelle solide o
    liquide (bioaerosol), in sospensione per periodi di tempo variabili
   In relazione al grado di copertura del volto possono essere facciale
  filtrante, semimaschera, maschera a pieno facciale, autorespiratore.
Le semimaschere filtranti proteggono bocca, naso e mento, il loro uso
     è consigliato in caso di affetti da TBC, meningite, spore, virosi a
  trasmissione aerea, zootecnia, laboratori biologici e microbiologici,
         impianti di trattamento di rifiuti, impianti di climatizzazione.
   In relazione alla loro efficienza filtrante si suddividono in tre classi
 FFP1, FFP2 e FFP3 . In presenza di contaminazioni elevate o di agenti
     biologici estremamente pericolosi come quelli di gruppo 4 (virus
   febbre emorragica), può essere necessario isolare completamente
       l'operatore dall'ambiente esterno impiegando autorespiratori.
    Con l’eccezione dell’autorespiratore, sono utilizzabili solo dove la
                concentrazione di O2 nell’aria supera il 17%
                                                                  Dott. G.Miscetti - Perugia
Il fattore di protezione nominale è il rapporto
    tra la concentrazione del contaminante
nell'ambiente (Cest) e la sua concentrazione
  all'interno del facciale (Cint). In pratica tale
   valore rappresenta la capacità del filtro di
        trattenere le particelle ed è quindi
 direttamente legato all'efficienza filtrante (in
              condizioni sperimentali)

                                          Dott. G.Miscetti - Perugia
C’è uno scostamento fra i
 valori misurati nell’ambiente
  di lavoro e quelli ipotizzati
     dalle norme tecniche.
 Per tali motivi, la norma UNI
  10720, definisce un valore
    realistico del fattore di
    protezione associato a
      ciascun dispositivo
     denominato fattore di
  protezione operativo FPO.
 Nella scelta del respiratore è
      quindi è il fattore di
protezione operativo FPO che
      si dovrà prendere in
         considerazione.

                                  Dott. G.Miscetti - Perugia
Dott. G.Miscetti - Perugia
FFP1 : sono adatte per ambienti lavorativi che non
     presentano polveri e aerosol di particolare rilevanza
                          tossicologica.
Filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria,
   fino a dimensioni di 0,6 um e possono essere utilizzate,
   quando VLE non viene superato di oltre 4 volte (FPN).
     FFP2 : sono adatte per ambienti lavorativi di cui l'aria
 contiene sostanze nocive per la salute. Filtrano il 94% delle
 particelle fino alle dimensioni di 0,6 um, e possono essere
      utilizzate fino a quando VLE è non viene suuperato
                           10volte(FPN).
 FFP3 : sono quelle che offrono massima efficacia filtrante,
      con una perdita del 5% massimo, e una protezione
necessaria pari al 99% delle particelle con dimensioni fino a
                              0,6 um.
FFP2/3 sono indicate anche per alcuni agenti biologici ..TBC,
                                                                                                                    Dott. G.Miscetti - Perugia

                          spore.. virus(?)
APIC Position Paper: Extending the Use and/or Reusing Respiratory Protection in Healthcare Settings During Disasters. 4.12.09, CDC (Center for Disease Control
    and Prevention, USA). (2020). Recommended guidance for extended use and limited reuse of N95 filtering facepiece respirators in healthcar, Viscusi et
                                 altri«Evaluation of Five Decontamination Methods for Filtering Facepiece Respirators», 2009
I facciali filtranti sono ulteriormente
                    classificati:
 NR utilizzabili solo per un singolo turno di
                       lavoro
 R riutilizzabili per più di un turno di lavoro
            S contro aerosol solidi
            L contro aerosol liquidi
  C effettuata la prova di intasamento con
               polvere di carbone
 Per i facciali filtranti FFP1 non è prevista la
                      sigla SL                         Dott. G.Miscetti - Perugia

           Uso prolungato/Riutilizzo
Autoclavaggio, calore secco a 160°C, disinfezione con alcol isopropilico
al 70%, acqua e sapone per 20 minuti, ossido di etilene, nebulizzazione
FACCIALI FILTRANTI e filtri HEPA
 Un progresso sostanziale nella tecnologia
dei filtri meccanici è stata l'introduzione del
                   filtro HEPA.
Un filtro HEPA può rimuovere fino al 99,97%
di tutti i particolati presenti nell'aria con un
diametro aerodinamico superiore a 0,3 μm;
      le particelle vengono rimosse con
    un'efficienza che può arrivare oltre al
 99,99%. Le maschere di classe N95 sono
generalmente realizzate con una sottile rete
   di fibre sintetiche polimeriche (TNT o
                    propilene)        Dott. G.Miscetti - Perugia
HEPA
   Foglietti filtranti di microfibre in più strati, separati da setti in bloccano
  particelle solide inquinanti. L’efficacia filtrante presenta un indice di minor
   efficienza o massima penetrazione, per una specifica dimensione delle
  particelle. La certificazione della classe si basa sulle prove richieste dalla
           normativa EN 1822 e sono indicate nelle seguenti tabelle:
              Classe          Efficienza                                   Penetrazione
              E10                      > 85 %                              ---
              E11                      > 95 %                              ---
              E12                      > 99,5 %                            ---
              H13                      > 99,95 %                                    ≤ 0,05
              H14                      > 99,995 %                                   ≤ 0,005

              ULPA-Filter
              Classe Efficienza                                            Penetrazione
              U15             > 99,9995 %                                           ≤ 0,0005
              U16             > 99,99995 %                                          ≤
0,00005
              U17                            > 99,999995 %                 ≤ 0,000005
Filtrazione delle particelle di 0,3 µm (UNI EN 1822), collaudati con aerosol di dioctilftalato- DOP test.
                                                                                      Dott. G.Miscetti - Perugia
OCCHIALI: Proteggono limitatamente da schizzi e spruzzi
di sangue o altri liquidi biologici, in quanto non aderiscono
     completamente al viso. Può costituire un limite il
contemporaneo utilizzo di occhiali da vista. Se utilizzati più
    volte devono essere rispettate le modalità operative
      riportate nella scheda informativa e previste dal
                          produttore.

                                             Dott. G.Miscetti - Perugia
Visiera protettiva
                                       certificata
                                      EN 166 CE
VISIERE                          schermo in acetato
                                  termoformato anti
                                appanante regolabile e
                               ribaltabile di 90° banda
                                  elastica regolabile
                                 morbido cuscino in
                                 espanso rivestito in
                                cotone sterilizzabile a
                              freddo sovrapponibile ad
                                  occhiali da vista e
                                mascherine protettive
                                 protegge da gocce e
                                        spruzzi
                                   Visiera protettiva
                                 DPI prima categoria
                              schermo antiappannante
                                   monouso banda
                              elasticasovrapponibile ad
                                  occhiali da vista e
                                mascherine protettive

 Dott. G.Miscetti - Perugia
GUANTI MONOUSO: Sono ritenuti idonei per la protezione generale da
  agenti biologici in applicazione delle precauzioni standard. I guanti
 classificati come DPI di III categoria (rispondenti alla norma EN 374)
proteggono l’utilizzatore da agenti patogeni trasmissibili per contatto. I
   guanti monouso classificati come DPI di III categoria riportano il
   pittogramma “resistenza a microrganismi” con indicazione: della
 classificazione del livello di performance (AQL) che non può essere
  inferiore ad 1,5 (Level 2). Nella protezione da contatto può essere
     opportuno utilizzare un secondo paio di guanti sopra il primo

                                                       Dott. G.Miscetti - Perugia
Il DATORE DI LAVORO, il RSPP ed il MC dovranno
sempre valutare la possibile interferenza dei DPI e
 dei dispositivi medici da utilizzare per prevenire il
       contagio da SARS-Cov 2, con i DPI che
   userebbero per prevenire i rischi connessi alla
              specifica attività lavorativa.
Evidentemente, laddove il lavoratore in relazione al
 profilo di rischio della mansione svolta utilizzi già
 dispostivi di protezione analoghi a quelli previsti
       per coronavirus, gli aspetti da valutare
 riguarderanno soprattutto le loro modalità d’uso
    (vestizione/svestizione, sostituzione, pulizia,
   manutenzione, smaltimento, durata d’uso..) in
   relazione alle ipotesi di contaminazione virale.
                                               Dott. G.Miscetti -
                                                   Perugia
GUANTI E AMBIENTI NON SANITARI
•non sostituiscono la corretta igiene delle mani - lavaggio accurato e
                          per almeno 60 secondi
       •siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati
                 correttamente nei rifiuti indifferenziati
           •non vengano a contatto con bocca naso e occhi
                   •Siano eliminati al termine dell’uso
•Non siano riutilizzati, in alcuni contesti lavorativi come per esempio
  personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di
                                 alimenti
  •Indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a
                                  malati

                                                    Dott. G.Miscetti - Perugia
INDUMENTI DI PROTEZIONE
                                                                  nota informativa deve essere redatta in modo
                                                                  preciso, comprensibile e almeno nella o nelle
                                                                lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.
                                                                          Nome del marchio depositato;
                                                                      Logo del produttore dell’indumento;
                                                                           Identificazione del modello;
                                                                               Norme EN applicate;
                                                                                   Marcatura CE;
                                                                                    Pittogrammi

                                                                    CAMICE MONOUSO
                                                          fornisce protezione da agenti patogeni
         Tipi di Protezione:                                   trasmissibili per contatto, è un
         Tipo 1: a tenuta stagna di gas;
         Tipo 2: a tenuta non stagna di gas;              dispositivo monouso utilizzabile per la
         Tipo 3: a tenuta di liquidi;
         Tipo 4: a tenuta di spruzzi (spray);            protezione parziale del corpo da schizzi;
         Tipo 5: a tenuta di polvere;
         Tipo 6: a tenuta limitata di schizzi liquidi.     deve avere una chiusura posteriore
                                                           sovrapponibile, può avere elastici ai
                                                         polsi o polsini. In relazione alla modalità
                                                          di trasmissione dell’agente patogeno è
                                                         necessario l’utilizzo congiuntamente ad
                                                                           altri DPI.

TUTE complete di cappuccio, le tute scafandro ventilate, che sono                               Dott. G.Miscetti - Perugia
 utilizzabili in contesti lavorativi particolari, quali quelli sanitari.
Puoi anche leggere