DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
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Dott. GIORGIO MISCETTI DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA Dott.G.Miscetti
NOVEMBRE 2019 Cina provincia Hubei, primo caso di COVID-19, DICEMBRE 2019 Cina nuovi casi, alcuni collegati al mercato del pesce e degli animali Huanan e Wuhan GENNAIO 2020 Primo caso documentato di decesso da CoV19 Primo caso negli USA Muore il dott. Li Wenliang , uno dei primi medici a riconoscere la gravità della polmonite di Wuhan Scatta la quarantena a Wuhan (11 milioni) Primi casi in Francia, Canada, Germania, Emirati e Finlandia In Italia due casi di turisti cinesi in vacanza a Roma, Dott. G.Miscetti - Perugia In Italia stato d’emergenza sanitaria per 6 mesi Dott.G.Miscetti
FEBBRAIO Cina, bando del commercio/consumo illegale di animali selvatici Primi casi in Iran, Austria, Svizzera e Croazia Report OMS che parla di origine animale del virus Chiusi 10 comuni del Lodigiano-ZONE ROSSE Primo decesso in Italia da coronavirus, adulto di Vo‘ MARZO L’OMS dichiara la pandemia Italia in quarantena a livello nazionale, In Italia, deceduti 7.503 , casi totali 74.386 Il 17/3 alle 12, l’Ue chiude le sue frontiere esterne APRILE Chiuse le aziende non essenziali fino al 3 maggio Dott. G.Miscetti - Perugia Decessi da coronavirus 26.644 (26/4) Dott.G.Miscetti
03/11/2020 Dott.G.Miscetti
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Italia settembre 2020 Oltre 35000 morti totali Dott.G.Miscetti
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Il virus appartiene alla famiglia dei Coronaviridea, sottofamiglia o Orthocoronaviridae, suddivisa nei generi, alfa, beta, gamma, delta. HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1: comune raffreddore SarsCoV: sindrome respiratoria acuta grave(SARS) MersCoV: sindrome respiratoria Medio Oriente(MERS) -Nuovo coronavirus SarsCoV2: Covid-19 Si è ipotizzato che il SARS-CoV-2 sia un virus ricombinante fra il coronavirus del pipistrello e un coronavirus di origine sconosciuta”. T ra gli animali selvatici il serpente appariva il serbatoio più probabile per il SARS- CoV-2“, da qui la trasmissione agli umani. Altri propongono che il SARS-CoV-2 si origini da combinazione di virus da pipistrelli e serpenti o che il pipistrello sia il serbatoio naturale, mentre l'ospite intermedio, sia un uccello o un mammifero e non il serpente. Dott.G.Misceti Dott.G.Miscetti
La struttura del virus a RNA è quella tipica dei virus rivestiti, con un nucleocpaside elicoidale ed un involucro esterno, pericapisde, costituito da un doppio strato fosfolipidico di origine cellulare; tra questi due strati si interpone un coat di proteina M (matrice). Nel nucleocapside si ritrova genoma virale a singolo filamento di RNA 30 kilobasi circa che codifica per 7 proteine virali. Il loro diametro di circa 80-160 nm, al MET aspetto "corona“ per la presenza di spike glicoproteici pericapsidici Dott. G.Miscetti - Perugia Dott.G.Miscet ti Dott.G.Miscetti
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PERIODO DI INCUBAZIONE COVID-19 2-14gg (IC 95%) mediana ca 5gg. Durata della quarantena almeno 14gg (confinamento / isolamento dopo contatto efficace) Si pensa che i soggetti siano maggiormente contagiosi in fase francamente sintomatica. La possibilità che il virus sia trasmesso da un soggetto infetto in fase non sintomatica non può essere esclusa, tuttavia non si ritiene sia la principale modalità di trasmissione. Dott.G.Miscetti Dott. G.Miscetti - Perugia
Rapporto ISS COVID-19 • n. 49 4/6/2020 SINTOMI DI COVID19 Centers for Disease Control and Prevention ▪ FEBBRE ▪ TOSSE ▪ DISPNEA ▪ BRIVIDI ▪ TREMORE ▪ DOLORI MUSCOLARI ▪ CEFALEA ▪ MAL DI GOLA ▪ PERDITA ACUTA DI OLFATTO O GUSTO Iperattivazione immunitaria (cytokine storm) Una percentuale consistente di soggetti infettati con SARS- CoV-2 può andare incontro ad una malattia più severa, con interessamento delle vie aeree inferiori e coinvolgimento di altri organi e apparati che rendono la COVID-19 una malattia molto severa e ad esito fatale, soprattutto in soggetti d’età avanzata e con altre malattie concomitanti (comorbidità). In tali soggetti è stato osservato un livello particolarmente elevato di citochine nel siero. Dott.G.Miscetti
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Secondo l’OMS.. test molecolari basati su Real-time RT- PCR, amplificazione di geni virali espressi durante l’infezione da SARS-CoV-2, che ricercano parti di virus su secrezioni respiratorie (tampone nasofaringeo o BAL) costituiscono il gold standard per la diagnosi. A tal proposito, sono stati messi a punto i test molecolari rapidi CE-IVD e/o EUA/FDA (Point of Care tests, POCT) basati sulla rilevazione dei geni virali direttamente nelle secrezioni respiratorie.. Utili nei casi in cui la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 assuma carattere di urgenza. Metodiche molecolari “NAT” (Nucleic Acid Testing): rilevano la presenza dell’RNA virale nel campione biologico attraverso l’identificazione di specifiche sequenze genomiche caratteristiche del virus e la loro amplificazione ciclica. Dott. G.Miscetti - Perugia
Metodiche di ricerca dell’antigene metodiche immunoenzimatiche che rilevano la presenza del virus nel campione mediante il riconoscimento di specifiche proteine di superficie del virus, avvalendosi di anticorpi specifici. In generale, le metodiche immunoenzimatiche per il rilevamento dell’antigene hanno una sensibilità ed una specificità inferiori alle metodiche NAT, ma offrono il vantaggio di essere più economiche e di necessitare di attrezzature di laboratorio meno complesse Dott.G.Miscetti
I TEST SIEROLOGICI risposta anticorpale IgM (precoce) e IgG (ritardata) che consegue al contatto con il virus. -test sierologici rapidi in immuno-cromatografia in circa 15 minuti analisi qualitativa, di anticorpi IgM e IgG su sangue capillare; -test in chemiluminescenza indiretto (CLIA) e in EIA dosaggio quantitativo di IgM e IgG su sangue venoso . -Gravati da sensibilità e specificità variabile. -Falsi negativi per fisiologico ritardo della risposta anticorpale -Mancanza di conoscenza rispetto alla cinetica anticorpale -Falsi positivi dovuti alla cross reattività con altri coronavirus affini. –La presenza di anticorpi IgG non offre garanzia di protezione Dott.G.Miscetti Dott. G.Miscetti - Perugia
OMS La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso CONTATTI RAVVICINATI tra persona e persona per esposizione delle mucose buccali o nasali o delle congiuntive a goccioline (droplets) contenenti il virus emesse con la tosse, gli starnuti, il respiro e parlare di un soggetto infetto. Il virus può anche essere trasmesso per CONTATTO INDIRETTO attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso, occhi, ovvero con oggetti e/o superfici posti nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da secrezioni. Non si può nenanche escludere una possibile trasmissione oro-fecale, mentre non è dimostrata la trasmissione per via aerea, a parte situazioni molto specifiche (formazione di aerosol durante intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata). Dott.G.Miscetti
2m 4/5 m
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CORONAVIRUS E DLvo 81/08 uso deliberato/fattore di processo mutamenti organizzativi significativi Art.17-28-270 Art.29 c.3 Rischio Specifico Aggiornamento Valutativo Dott.G.Miscetti
ARTICOLO 28 - OGGETTO VALUTAZIONE DEI RISCHI 1. La valutazione.. deve riguardare tutti i rischi.. ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.. ARTICOLO 29 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE .. .. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata.. modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza.. al grado di evoluzione tecnica.. infortuni significativi.. sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.. idonea documentazione.. ARTICOLO 271 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 1. Il datore di lavoro.. tiene conto di tutte le informazioni.. classificazione.. conoscenze disponibili.. malattie che possono essere contratte.. patologia.. da porre in correlazione diretta all’attività.. ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio.. Dott. G.Miscetti - Perugia
ARTICOLO 268 - CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI a) gruppo 1: poche probabilità di causare malattie; b) gruppo 2: può causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; c) gruppo 3: può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; d) gruppo 4: può provocare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Coronaviridae :Gruppo2 Nuovo coronavirus:Gruppo 3 Dott. G.Miscetti - Perugia
CORONAVIRUS E DPCM 17/5/2020 e sm contingenza emergenziale Dott.G.Miscetti
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI 17/5/2020 e sm Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri Allegato 17 Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 Dott.G.Miscetti
1-INFORMAZIONE L’azienda.. informa tutti i lavoratori e chiunque.. anche attravreso appositi depliants informativi.. ..consapevolezza e accettazione di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove.. sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.. in cui i provvedimenti dell’AS impongono di informare il MMG e l’AS di rimanere al proprio domicilio.. impegno a rispettare tutte le disposizioni delle AS e del datore di lavoro.. presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI.. Dott. G.Miscetti - Perugia
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.. >37,5° non consentito l’accesso.. momentaneo isolamento e fornitura di mascherine.. non recarsi al PS, contattare nel più breve tempo possibile il MMG.. preclusione a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con positivi al COVID- 19 o provenga da zone a rischio OMS (DL 6 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) L’ ingresso in azienda di lavoratori già positivi all’infezione da COVID 19.. preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Qualora.. l’AS competente disponga misure aggiuntive specifiche.. il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. Dott. G.Miscetti - Perugia
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro.. in presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione (circolare MS n. 5443 222/2020) nonché alla loro ventilazione.. garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse.. organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) nelle aree a maggiore endemia o nelle aziende con COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia.. sanificazione straordinaria (Circ. MS 5443 22/2/2020) Dott. G.Miscetti - Perugia
3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI ..fornitori esterni.. procedure di ingresso, transito e uscita.. ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.. gli autisti.. rimanere a bordo dei propri mezzi.. rigorosa distanza di un metro.. servizi igienici dedicati.. pulizia giornaliera.. impresa di pulizie, manutenzione… stessi divieti.. sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. le norme si estendono alle aziende in appalto.. dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo.. positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con AS.. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze.. ne rispettino integralmente le disposizioni. Dott. G.Miscetti - Perugia
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI .. le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni.. a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.. frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.. specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ..legata alla disponibilità in commercio.. mascherine utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS.. in caso di difficoltà di approvvigionamento.. potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’AS.. qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale < a 1m e non siano possibili altre soluzioni organizzative.. uso delle mascherine e altri dispositivi (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…).. sulla base del complesso dei rischi valutati.. si adotteranno i DPI idonei.. spazi comuni.. mascherina chirurgica DL n. 9 (art. 34)DL n. 18 (art 16 c. 1) Dott. G.Miscetti - Perugia
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) ..l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato.. ventilazione continua.. ridotta sosta.. distanza di sicurezza di 1 metro.. sanificazione degli spogliatoi.. tastiere dei distributori di bevande e snack.. 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) .. limitatamente al periodo della emergenza.. disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione.. rimoludazione dei livelli produttivi.. turnazione dei dipendenti.. gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.. smart working.. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili.. periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.. sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro.. condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).. rispetto del distanziamento sociale.. spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.. dove operano più lavoratori contemporaneamente.. riposizionamento delle postazioni di lavoro.. orari differenziati.. evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.. uso del mezzo privato o di navette. Dott. G.Miscetti - Perugia
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI .. orari di ingresso/uscita scaglionati.. ove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita.. detergenti segnalati.. 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE ..spostamenti all’interno del sito aziendale limitati al minimo.. non consentite riunioni in presenza.. ridotta al minimo la partecipazione.. distanziamento interpersonale.. pulizia/areazione dei locali.. sospesi e annullati tutti gli eventi interni.. formazione a distanza, anche in smart work Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti.. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza.. non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.. 11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA .. febbre e sintomi di infezione respiratoria.. lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’AS e quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le AS autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza COVID19.. l’azienda collabora con AS per.. definizione degli eventuali “contatti stretti”.. l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’AS.. Il lavoratore al momento dell’isolamento.. mascherina chirurgica. Dott. G.Miscetti - Perugia
Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa riferisce febbre, tosse, malessere, mal di gola: gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno: - indossare e far indossare al lavoratore una mascherina chirurgica; - invitare il lavoratore a rientrare al proprio domicilio e ad avvertire il proprio MMG, se possibile, se, per le condizioni di salute del lavoratore, il rientro al domicilio non è possibile, deve essere contattato il 118 il lavoratore con sintomatologia COVID 19 non deve recarsi spontaneamente al Pronto Soccorso). Sarà cura del Datore di Lavoro informare il Medico Competente e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio, collaborando in modo fattivo con questo per la ricostruzione della catena epidemiologica in accordo con il servizio ISP, chiedere ad eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’azienda, in attesa delle disposizioni del Servizio ISP. Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che, al di fuori dell’ambiente di lavoro, sviluppa un quadro di COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) per l’eventuale indagine sui contatti aziendali. Dott. G.Miscetti - Perugia
Lavoratore dipendente di altra azienda che è risultato positivo al COVID-19: l’appaltatore dovrà informare il committente e quindi entrambi dovranno collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente. Lavoratore che rientra al lavoro dopo una pregressa COVID- 19: il lavoratore potrà rientrare al lavoro presentando il certificato rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione e previa visita medica con valutazione della idoneità alla mansione effettuata dal Medico Competente, anche in caso di assenza dal lavoro per un periodo di tempo inferiore a 60 giorni. Nel caso di attività produttive che non prevedono la presenza del Medico Competente, basterà produrre al datore di lavoro il certificato di guarigione rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione, associato al certificato di chiusura del MMG o di quello di chiusura INAIL in caso di infezioni contratte durante ed a causa del lavoro. Dott. G.Miscetti - Perugia
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS La SS deve proseguire rispettando le misure igieniche.. privilegiate.. visite preventive, a richiesta rientro da malattia.. SS.. ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.. intercettare possibili casi e sintomi sospetti.. informazione e formazione.. il MC.. collabora con il datore di lavoro e RLS/RLST.. segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.. applicherà le indicazioni delle AS.. in considerazione del suo ruolo nella VR e SS.. adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento del virus e della salute dei lavoratori.. alla ripresa.. opportuno che sia coinvolto per le identificazioni.. fragilità.. reinserimento lavorativo di pregressa COVID 19.. .. soggetti fragili anche in relazione all’età Per il reintegro.. dopo l’infezione da COVID19, il MC, previa.. certificazione di negativizzazione del tampone.. rilasciata dal DdPrevenzione.. effettua la visita medica.. a seguito di assenza di durata > 60gg al fine di verificare l’idoneità alla mansione.. anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. Dott. G.Miscetti - Perugia
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. Dott. G.Miscetti - Perugia
Art. 2 del DPCM 26.04.2020 ..tutte le imprese, a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del protocollo condiviso.. la loro violazione comporta l’applicazione delle sanzioni individuate dal D.L. 19/2020, art. 4 e la procedura per l'irrogazione delle sanzioni è quella prevista dalla Legge 689/1981.. sanzioni di natura amministrativa immediatamente applicabili.. salvo che il fatto non costituisca reato LEGGE 22/5/2020 n.35 - Art 4 c.9 9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia.. di polizia municipale.. pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate.. prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dott.G.Miscetti
SORVEGLIANZA SANITARIA Dott. G.Miscetti - Perugia
Circolare 7922 del MS 9/3/2020 CASO -Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; -Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; -Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi Dott.G.Miscetti pienamente la presentazione clinica.
CIRC.MS 18584-29/05/202 Definizione del termine “contatto” Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi.. arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Dott.G.Miscetti
CIRC.MS 18584-29/05/202 Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; Dott.G.Miscetti
CIRCOLARE MS 32850-12/10/2020 Casi positivi asintomatici Le persone asintomatiche positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un isolamento di almeno 10gg dalla comparsa della positività, al termine del quale test molecolare con risultato negativo (10 gg + test). Casi positivi sintomatici Le persone sintomatiche positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo isolamento di almeno 10gg dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3gg senza sintomi (10gg , di cui almeno 3 ggg senza sintomi + test). Casi positivi a lungo termine Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21gg dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi-. Contatti stretti asintomatici I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: un periodo di quarantena di 14gg dall’ultima esposizione al caso; oppure
SORVEGLIANZA SANITARIA 14915 29/4/2020 sorveglianza sanitaria.. non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.. test sierologici, secondo OMS..circolazione virale nella popolazione anche lavorativa.. maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età).. co-morbilità.. valutazione della differibilità delle visite.. sensibilizzati a rappresentare l’eventuale sussistenza di patologie attraverso la richiesta di visita medica.. per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione, il MC effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08.. indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.. evitare lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell’ambiente di lavoro. Dott. G.Miscetti - Perugia
LAVORATORI FRAGILI Art.3 c.1 b) DPCM 8/3/2020 “..le persone anziane o affette da patologie croniche.. multimorbilità.. immunodepressione .., di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora..” DL 17/3/2020 n.18 Art. 26 e sm “..Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva.. dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia.. non è computabile ai fini del periodo di comporto.. ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di disabilità con connotazione di gravità (art.3, c.3, L 104/92) Dott. G.Miscetti - Perugia
DPCM 17/5/2020 All.XII art.12 il MC.. segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.. applicherà le indicazioni delle AS.. adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento del virus e della salute dei lavoratori.. alla ripresa.. opportuno che sia coinvolto per le identificazioni.. fragilità.. reinserimento lavorativo di pregressa COVID 19.. fragili in relazione all’età.. dopo l’infezione da COVID19, il MC, previa.. certificazione di negativizzazione del tampone.. rilasciata dal DdPrevenzione.. visita medica.. a seguito di assenza di durata > 60gg al fine di verificare l’idoneità alla mansione.. anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Fragilità Condizione individuale di maggiore suscettibilità al contagio, alla malattia ed alle sue complicanze Circolare del MS del 29/04/2020 «..i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In considerazione di ciò … il MC.. terrà conto della maggiore fragilità legata all’età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza.. i lavoratori vanno.. sensibilizzati a rappresentare al MC l’eventuale sussistenza di patologie, attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata..»
FRAGILITA’ E SMART WORKING Art. 39 DL 17/3/2020 n. 18 CONVERTITO CON LEGGE 27 DEL 24/4/2020 (Disposizioni in materia di lavoro agile) ..prorogato al 15/10/2020.. 1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi dagli a/rticoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2-bis. 2-bis Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse Circolare del MS del 04/09/2020..fragilità.. - condizioni di fragilità di cui alla L.104/92 art. 3 c.3 (handicap grave); -eventuali altre condizioni di invalidità già certificata dalle competenti commissioni ASL; -condizioni di salute comunque ritenute di particolare vulnerabilità al rischio di contagio da nuovo coronavirus ivi compresa la eventuale gravidanza
SIML e ANMA (CIIP) •Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive; •Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni; •Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori); •Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare); •Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato); •Insufficienza renale cronica; •Insufficienza surrenale cronica; •Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); •Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale; •Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche); •Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica). ..gravidanza..
GESTIONE DEI LAVORATORI “FRAGILI” I “lavoratori fragili”, anche per l’età, vanno gestiti nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del sistema di prevenzione aziendale di cui al D.L.vo 81/2008 (Medico Competente e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), al fine di contenere il rischio legato alla diffusione del Virus SARS-COV 2. Tenuto conto del disposto dell’art. 18 del D.L.vo 81/2008, laddove si prevede che il Datore di Lavoro “deve, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, i lavoratori potranno rivolgersi al MC segnalando la loro condizione di eventuale “fragilità” se del caso anche attraverso una istanza di visita a richiesta, in conformità all’art. 41 D.L.vo 81/08, o anche essere identificati direttamente dal MC sulla base delle informazioni già in suo possesso. Dott. G.Miscetti - Perugia
Ravvisata la condizione di fragilità il MC segnalerà tali lavoratori al Datore di Lavoro per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione volte alla loro tutela. Laddove ciò non risultasse possibile, il lavoratore verrà inviato al MMG, fornito della certificazione del medico competente, per i conseguenti provvedimenti precauzionali. Nel caso in cui le misure di tutela del lavoratore dovessero comportare il suo cambio di mansione, si procederà in conformità all’art.41 del D.Lvo 81/08. Viceversa si procederà in conformità all’art. 26 comma 2) del D.L. 18/2020 Dott. G.Miscetti - Perugia
Circolare n. 13 Roma, 3 aprile 2020 Il c.2 art. 42 DL 17/3/2020, n. 18.. nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.. certificato di infortunio.. INAIL assicura la tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.. datori di lavoro pubblici e privati Dott. G.Miscetti - Perugia
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. .. la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati (DPR 1124/65 – DL 38/00).. lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale.. Dott. G.Miscetti - Perugia
Ambito di tutela.. operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.. presunzione semplice di origine professionale.. Ad elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza (lavoratori di front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale operante in ambienti sanitari con mansioni tecniche, di anche per tali figure supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi..) vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Altre situazioni meritevoli di tutela.. specifici episodi contagianti o indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare la presunzione semplice Dott. G.Miscetti - Perugia
RESPONSABILITA’ CIVILE (art. 2087 c.c.) “Il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare all'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” Dott.G.Miscetti
Art. 590 CP: Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione.. fino a 3 mesi Se la lesione è grave.. reclusione 1-6 mesi.. gravissima.. 3 mesi 2 anni.. Se i fatti di cui al II comma sono commessi con violazione delle norme.. per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a 1 anno Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi (*) previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato malattia professionale. (*) Perseguibilità d’ufficio Lesione grave.. (circostanze aggravanti: prognosi >40gg, pericolo di vita, aborto, danno permanente..) Violazione di norme su infortuni o igiene del lavoro o presenza di malattia professionale.. .. Negli altri casi querela di parte G.MISCETTI Dott.G.Miscetti
-PROTEZIONE VIE AEREE -DISTANZIAMENTO -IGIENE PERSONALE -COMPORTAMENTI -DISINFEZIONE SUPERFICI -BARRIERE FISICHE
DPCM 26/4/2020 Art.3 MASCHERINE DI COMUNITA 4. 2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.. che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Dott. G.Miscetti - Perugia
Art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”.. i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche o di DPI.. e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga.. inviano all’ISS (per le mascherine) o all’INAIL (per i DPI), una autocertificazione.. ne attestano le caratteristiche tecniche e dichiarano che i prodotti rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni.. devono altresì trasmettere all’Istituto competente ogni elemento utile alla validazione. L’ISS e l’INAIL, nel termine di 3 giorni si pronunciano.. 0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P Dott. G.Miscetti - Perugia
Art. 16 D.L. 17/3/2020, n. 18 «..per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1m, sono considerati DPI le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (DL 2/2/202 n. 9 art.34, c.3) .. fino al termine dello stato di emergenza..» gli individui presenti sul territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga.. non si configurano né come DM né come DPI. .. non possono essere utilizzate in servizio dagli operatori sanitari.. altri lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza 0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P Dott. G.Miscetti - Perugia
MASCHERINE CHIRURGICHE Alla fine del processo di marcatura CE dei dispositivi medici, è necessaria la registrazione presso il Ministero della Salute sia del fabbricante che del dispositivo medico. Dott. G.Miscetti - Perugia
MASCHERINE CHIRURGICHE Mascherine in TNT - Circolare informativa emergenza epidemiologica da COVID Preso atto di quanto deciso in data odierna dal CTS.. si rende noto che le mascherine in “tessuto non tessuto”, per essere utilizzate come dispositivi medici, devono.. corrispondere contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993.. essere prodotte da imprese che abbiano un Sistema di qualità. Resta intesa l’applicazione, a seconda dei casi, di quanto previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i., e dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9. DGDMF/15540/P/13/03/2020 Dott. G.Miscetti - Perugia
LA MASCHERINA CHIRURGICA Monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici, utile barriera nella diffusione di agenti patogeni per via area (aerosol e goccioline). In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria (I, IR, II e IIR). Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Dispositivi Medici UE 2017/745; EN 14683:2019). Proteggono naso e bocca dalla contaminazione con particelle di diametro medio di 4,5 µ A. Davies et al “Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic?», 2013 Dott. G.Miscetti - Perugia
norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993v-Sistema di qualità Separator e multistadi o Prova di traspirazi one Resistenz a Contamin azione del prootto Dott. G.Miscetti - Perugia
OMS raccomanda MASCHERINE CHIRURGICHE quando si sospetta di aver contratto un’infezione da SARS-CoV-2 e/o in caso di sintomi o contatto con un sospetto COVID+ L’efficienza riguarda solo l’apparato filtrante, non offrono garanzia di protezione di polveri ed aerosol (anche microbici), riduce il rischio di contagio se indossata dalla persona malata, in quanto limita il numero di microorganismi immessi nell’ambiente, protegge, in alcuni casi, la persona sana da schizzi di liquidi infetti. Studi in laboratorio mostrano una protezione complessiva “reale”tra l’80 ed il 90%. E’ soggetta a marcatura con indicazione II o IIR. Dopo 2 -3 vanno sostituite in quanto, inumidendosi, perdendo di efficacia. Dott. G.Miscetti - Perugia
si raccomanda di sostituire la MASCHERA CHIRURGICA con una nuova maschera pulita al termine dell’attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce; durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti; rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l’elastico dalla nuca; dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone; scartare le maschere monouso e le mascherine chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione). Dott. G.Miscetti - Perugia
I DPI PER LE VIE RESPIRATORIE hanno lo scopo di evitare o limitare l'ingresso di agenti pericolosi (fumi, polveri, aerosol, nebbie, fibre o microrganismi) nelle vie aeree. \La protezione è garantita dalla capacità di filtrare (F) le particelle (P) in funzione delle dimensioni, forma e densità (diametro aerodinamico) EN149/2003 I microrganismi sono trasportati in aria adesi a particelle solide o liquide (bioaerosol), in sospensione per periodi di tempo variabili In relazione al grado di copertura del volto possono essere facciale filtrante, semimaschera, maschera a pieno facciale, autorespiratore. Le semimaschere filtranti proteggono bocca, naso e mento, il loro uso è consigliato in caso di affetti da TBC, meningite, spore, virosi a trasmissione aerea, zootecnia, laboratori biologici e microbiologici, impianti di trattamento di rifiuti, impianti di climatizzazione. In relazione alla loro efficienza filtrante si suddividono in tre classi FFP1, FFP2 e FFP3 . In presenza di contaminazioni elevate o di agenti biologici estremamente pericolosi come quelli di gruppo 4 (virus febbre emorragica), può essere necessario isolare completamente l'operatore dall'ambiente esterno impiegando autorespiratori. Con l’eccezione dell’autorespiratore, sono utilizzabili solo dove la concentrazione di O2 nell’aria supera il 17% Dott. G.Miscetti - Perugia
Il fattore di protezione nominale è il rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente (Cest) e la sua concentrazione all'interno del facciale (Cint). In pratica tale valore rappresenta la capacità del filtro di trattenere le particelle ed è quindi direttamente legato all'efficienza filtrante (in condizioni sperimentali) Dott. G.Miscetti - Perugia
C’è uno scostamento fra i valori misurati nell’ambiente di lavoro e quelli ipotizzati dalle norme tecniche. Per tali motivi, la norma UNI 10720, definisce un valore realistico del fattore di protezione associato a ciascun dispositivo denominato fattore di protezione operativo FPO. Nella scelta del respiratore è quindi è il fattore di protezione operativo FPO che si dovrà prendere in considerazione. Dott. G.Miscetti - Perugia
Dott. G.Miscetti - Perugia
FFP1 : sono adatte per ambienti lavorativi che non presentano polveri e aerosol di particolare rilevanza tossicologica. Filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria, fino a dimensioni di 0,6 um e possono essere utilizzate, quando VLE non viene superato di oltre 4 volte (FPN). FFP2 : sono adatte per ambienti lavorativi di cui l'aria contiene sostanze nocive per la salute. Filtrano il 94% delle particelle fino alle dimensioni di 0,6 um, e possono essere utilizzate fino a quando VLE è non viene suuperato 10volte(FPN). FFP3 : sono quelle che offrono massima efficacia filtrante, con una perdita del 5% massimo, e una protezione necessaria pari al 99% delle particelle con dimensioni fino a 0,6 um. FFP2/3 sono indicate anche per alcuni agenti biologici ..TBC, Dott. G.Miscetti - Perugia spore.. virus(?) APIC Position Paper: Extending the Use and/or Reusing Respiratory Protection in Healthcare Settings During Disasters. 4.12.09, CDC (Center for Disease Control and Prevention, USA). (2020). Recommended guidance for extended use and limited reuse of N95 filtering facepiece respirators in healthcar, Viscusi et altri«Evaluation of Five Decontamination Methods for Filtering Facepiece Respirators», 2009
I facciali filtranti sono ulteriormente classificati: NR utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro R riutilizzabili per più di un turno di lavoro S contro aerosol solidi L contro aerosol liquidi C effettuata la prova di intasamento con polvere di carbone Per i facciali filtranti FFP1 non è prevista la sigla SL Dott. G.Miscetti - Perugia Uso prolungato/Riutilizzo Autoclavaggio, calore secco a 160°C, disinfezione con alcol isopropilico al 70%, acqua e sapone per 20 minuti, ossido di etilene, nebulizzazione
FACCIALI FILTRANTI e filtri HEPA Un progresso sostanziale nella tecnologia dei filtri meccanici è stata l'introduzione del filtro HEPA. Un filtro HEPA può rimuovere fino al 99,97% di tutti i particolati presenti nell'aria con un diametro aerodinamico superiore a 0,3 μm; le particelle vengono rimosse con un'efficienza che può arrivare oltre al 99,99%. Le maschere di classe N95 sono generalmente realizzate con una sottile rete di fibre sintetiche polimeriche (TNT o propilene) Dott. G.Miscetti - Perugia
HEPA Foglietti filtranti di microfibre in più strati, separati da setti in bloccano particelle solide inquinanti. L’efficacia filtrante presenta un indice di minor efficienza o massima penetrazione, per una specifica dimensione delle particelle. La certificazione della classe si basa sulle prove richieste dalla normativa EN 1822 e sono indicate nelle seguenti tabelle: Classe Efficienza Penetrazione E10 > 85 % --- E11 > 95 % --- E12 > 99,5 % --- H13 > 99,95 % ≤ 0,05 H14 > 99,995 % ≤ 0,005 ULPA-Filter Classe Efficienza Penetrazione U15 > 99,9995 % ≤ 0,0005 U16 > 99,99995 % ≤ 0,00005 U17 > 99,999995 % ≤ 0,000005 Filtrazione delle particelle di 0,3 µm (UNI EN 1822), collaudati con aerosol di dioctilftalato- DOP test. Dott. G.Miscetti - Perugia
OCCHIALI: Proteggono limitatamente da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi biologici, in quanto non aderiscono completamente al viso. Può costituire un limite il contemporaneo utilizzo di occhiali da vista. Se utilizzati più volte devono essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore. Dott. G.Miscetti - Perugia
Visiera protettiva certificata EN 166 CE VISIERE schermo in acetato termoformato anti appanante regolabile e ribaltabile di 90° banda elastica regolabile morbido cuscino in espanso rivestito in cotone sterilizzabile a freddo sovrapponibile ad occhiali da vista e mascherine protettive protegge da gocce e spruzzi Visiera protettiva DPI prima categoria schermo antiappannante monouso banda elasticasovrapponibile ad occhiali da vista e mascherine protettive Dott. G.Miscetti - Perugia
GUANTI MONOUSO: Sono ritenuti idonei per la protezione generale da agenti biologici in applicazione delle precauzioni standard. I guanti classificati come DPI di III categoria (rispondenti alla norma EN 374) proteggono l’utilizzatore da agenti patogeni trasmissibili per contatto. I guanti monouso classificati come DPI di III categoria riportano il pittogramma “resistenza a microrganismi” con indicazione: della classificazione del livello di performance (AQL) che non può essere inferiore ad 1,5 (Level 2). Nella protezione da contatto può essere opportuno utilizzare un secondo paio di guanti sopra il primo Dott. G.Miscetti - Perugia
Il DATORE DI LAVORO, il RSPP ed il MC dovranno sempre valutare la possibile interferenza dei DPI e dei dispositivi medici da utilizzare per prevenire il contagio da SARS-Cov 2, con i DPI che userebbero per prevenire i rischi connessi alla specifica attività lavorativa. Evidentemente, laddove il lavoratore in relazione al profilo di rischio della mansione svolta utilizzi già dispostivi di protezione analoghi a quelli previsti per coronavirus, gli aspetti da valutare riguarderanno soprattutto le loro modalità d’uso (vestizione/svestizione, sostituzione, pulizia, manutenzione, smaltimento, durata d’uso..) in relazione alle ipotesi di contaminazione virale. Dott. G.Miscetti - Perugia
GUANTI E AMBIENTI NON SANITARI •non sostituiscono la corretta igiene delle mani - lavaggio accurato e per almeno 60 secondi •siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati •non vengano a contatto con bocca naso e occhi •Siano eliminati al termine dell’uso •Non siano riutilizzati, in alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti •Indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati Dott. G.Miscetti - Perugia
INDUMENTI DI PROTEZIONE nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. Nome del marchio depositato; Logo del produttore dell’indumento; Identificazione del modello; Norme EN applicate; Marcatura CE; Pittogrammi CAMICE MONOUSO fornisce protezione da agenti patogeni Tipi di Protezione: trasmissibili per contatto, è un Tipo 1: a tenuta stagna di gas; Tipo 2: a tenuta non stagna di gas; dispositivo monouso utilizzabile per la Tipo 3: a tenuta di liquidi; Tipo 4: a tenuta di spruzzi (spray); protezione parziale del corpo da schizzi; Tipo 5: a tenuta di polvere; Tipo 6: a tenuta limitata di schizzi liquidi. deve avere una chiusura posteriore sovrapponibile, può avere elastici ai polsi o polsini. In relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno è necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI. TUTE complete di cappuccio, le tute scafandro ventilate, che sono Dott. G.Miscetti - Perugia utilizzabili in contesti lavorativi particolari, quali quelli sanitari.
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