DIR.U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIR.DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USLUMBRIA1, PERUGIA - Dott. GIORGIO MISCETTI ...
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Dott. GIORGIO MISCETTI
DIR.U.O.C. PREVENZIONE E
SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
DIR.DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
USLUMBRIA1, PERUGIA
Dott.G.MiscettiNOVEMBRE 2019
Cina provincia Hubei, primo caso di COVID-19,
DICEMBRE 2019
Cina nuovi casi, alcuni collegati al mercato del
pesce e degli animali Huanan e Wuhan
GENNAIO 2020
Primo caso documentato di decesso da CoV19
Primo caso negli USA
Muore il dott. Li Wenliang , uno dei primi medici a
riconoscere la gravità della polmonite di Wuhan
Scatta la quarantena a Wuhan (11 milioni)
Primi casi in Francia, Canada, Germania, Emirati e
Finlandia
In Italia due casi di turisti cinesi in vacanza a Roma,
Dott. G.Miscetti - Perugia
In Italia stato d’emergenza sanitaria per 6 mesi
Dott.G.MiscettiFEBBRAIO
Cina, bando del commercio/consumo illegale di
animali selvatici
Primi casi in Iran, Austria, Svizzera e Croazia
Report OMS che parla di origine animale del virus
Chiusi 10 comuni del Lodigiano-ZONE ROSSE
Primo decesso in Italia da coronavirus, adulto di Vo‘
MARZO
L’OMS dichiara la pandemia
Italia in quarantena a livello nazionale,
In Italia, deceduti 7.503 , casi totali 74.386
Il 17/3 alle 12, l’Ue chiude le sue frontiere esterne
APRILE
Chiuse le aziende non essenziali fino al 3 maggio
Dott. G.Miscetti - Perugia
Decessi da coronavirus 26.644 (26/4)
Dott.G.Miscetti03/11/2020 Dott.G.Miscetti
Dott.G.Miscetti
Italia settembre
2020
Oltre 35000
morti totali
Dott.G.MiscettiDott.G.Miscetti
Dott.G.Miscetti
Il virus appartiene alla famiglia dei Coronaviridea, sottofamiglia o
Orthocoronaviridae, suddivisa nei generi, alfa, beta, gamma, delta.
HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1:
comune raffreddore
SarsCoV: sindrome respiratoria acuta grave(SARS)
MersCoV: sindrome respiratoria Medio Oriente(MERS)
-Nuovo coronavirus SarsCoV2: Covid-19
Si è ipotizzato che il SARS-CoV-2 sia un virus ricombinante fra il coronavirus del
pipistrello e un coronavirus di origine sconosciuta”. T
ra gli animali selvatici il serpente appariva il serbatoio più probabile per il SARS-
CoV-2“, da qui la trasmissione agli umani.
Altri propongono che il SARS-CoV-2 si origini da combinazione di virus da
pipistrelli e serpenti o che il pipistrello sia il serbatoio naturale, mentre l'ospite
intermedio, sia un uccello o un mammifero e non il serpente. Dott.G.Misceti
Dott.G.MiscettiLa struttura del virus a RNA è quella tipica dei virus
rivestiti, con un nucleocpaside elicoidale ed un
involucro esterno, pericapisde, costituito da un
doppio strato fosfolipidico di origine cellulare; tra
questi due strati si interpone un coat di proteina M
(matrice). Nel nucleocapside si ritrova genoma
virale a singolo filamento di RNA 30 kilobasi circa
che codifica per 7 proteine virali. Il loro diametro di
circa 80-160 nm, al MET aspetto "corona“ per la
presenza di spike glicoproteici pericapsidici
Dott. G.Miscetti - Perugia
Dott.G.Miscet
ti
Dott.G.MiscettiDott.G.Miscetti
PERIODO DI INCUBAZIONE COVID-19
2-14gg (IC 95%) mediana ca 5gg.
Durata della quarantena almeno 14gg
(confinamento / isolamento dopo contatto efficace)
Si pensa che i soggetti siano
maggiormente contagiosi in fase
francamente sintomatica.
La possibilità che il virus sia trasmesso
da un soggetto infetto in fase non
sintomatica non può essere esclusa,
tuttavia non si ritiene sia la principale
modalità di trasmissione.
Dott.G.Miscetti Dott. G.Miscetti - PerugiaRapporto ISS COVID-19 • n. 49 4/6/2020
SINTOMI DI COVID19
Centers for Disease Control and Prevention
▪ FEBBRE ▪ TOSSE ▪ DISPNEA ▪ BRIVIDI ▪ TREMORE ▪
DOLORI MUSCOLARI ▪ CEFALEA ▪ MAL DI GOLA ▪ PERDITA
ACUTA DI OLFATTO O GUSTO
Iperattivazione immunitaria (cytokine storm)
Una percentuale consistente di soggetti infettati con SARS-
CoV-2 può andare incontro ad una malattia più severa, con
interessamento delle vie aeree inferiori e coinvolgimento di
altri organi e apparati che rendono la COVID-19 una malattia
molto severa e ad esito fatale, soprattutto in soggetti d’età
avanzata e con altre malattie concomitanti (comorbidità).
In tali soggetti è stato osservato un livello particolarmente
elevato di citochine nel siero.
Dott.G.MiscettiDott.G.Miscetti
Dott.G.Miscetti
Secondo l’OMS.. test molecolari basati su Real-time RT-
PCR, amplificazione di geni virali espressi durante
l’infezione da SARS-CoV-2, che ricercano parti di virus su
secrezioni respiratorie (tampone nasofaringeo o BAL)
costituiscono il gold standard per la diagnosi.
A tal proposito, sono stati messi a punto i test molecolari
rapidi CE-IVD e/o EUA/FDA (Point of Care tests, POCT)
basati sulla rilevazione dei geni virali direttamente nelle
secrezioni respiratorie.. Utili nei casi in cui la diagnosi di
infezione da SARS-CoV-2 assuma carattere di urgenza.
Metodiche molecolari “NAT”
(Nucleic Acid Testing): rilevano la
presenza dell’RNA virale nel
campione biologico attraverso
l’identificazione di specifiche
sequenze genomiche
caratteristiche del virus e la loro
amplificazione ciclica.
Dott. G.Miscetti - PerugiaMetodiche di ricerca dell’antigene
metodiche immunoenzimatiche che rilevano la
presenza del virus nel campione mediante il
riconoscimento di specifiche proteine di superficie
del virus, avvalendosi di anticorpi specifici.
In generale, le metodiche immunoenzimatiche per
il rilevamento dell’antigene hanno una sensibilità
ed una specificità inferiori alle metodiche NAT, ma
offrono il vantaggio di essere più economiche e di
necessitare di attrezzature di laboratorio meno
complesse
Dott.G.MiscettiI TEST SIEROLOGICI
risposta anticorpale IgM (precoce) e IgG (ritardata) che consegue al
contatto con il virus.
-test sierologici rapidi in immuno-cromatografia in circa 15 minuti
analisi qualitativa, di anticorpi IgM e IgG su sangue capillare;
-test in chemiluminescenza indiretto (CLIA) e in EIA dosaggio
quantitativo di IgM e IgG su sangue venoso .
-Gravati da sensibilità e specificità variabile.
-Falsi negativi per fisiologico ritardo della risposta anticorpale
-Mancanza di conoscenza rispetto alla cinetica anticorpale
-Falsi positivi dovuti alla cross reattività con altri coronavirus affini.
–La presenza di anticorpi IgG non offre garanzia di protezione
Dott.G.Miscetti Dott. G.Miscetti - PerugiaOMS La trasmissione delle infezioni da coronavirus,
incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso
CONTATTI RAVVICINATI tra persona e persona per
esposizione delle mucose buccali o nasali o delle
congiuntive a goccioline (droplets) contenenti il virus
emesse con la tosse, gli starnuti, il respiro e parlare di un
soggetto infetto.
Il virus può anche essere trasmesso per CONTATTO
INDIRETTO attraverso le mani contaminate che toccano
bocca, naso, occhi, ovvero con oggetti e/o superfici posti
nelle immediate vicinanze di persone infette che siano
contaminate da secrezioni.
Non si può nenanche escludere una possibile trasmissione
oro-fecale, mentre non è dimostrata la trasmissione per via
aerea, a parte situazioni molto specifiche (formazione di
aerosol durante intubazione, tracheotomia, ventilazione
forzata).
Dott.G.Miscetti2m 4/5 m
Dott.G.Miscetti
CORONAVIRUS E DLvo 81/08
uso deliberato/fattore di processo mutamenti organizzativi significativi
Art.17-28-270 Art.29 c.3
Rischio Specifico Aggiornamento Valutativo
Dott.G.MiscettiARTICOLO 28 - OGGETTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. La valutazione.. deve riguardare tutti i rischi.. ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari..
ARTICOLO 29 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE ..
.. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata.. modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
sicurezza.. al grado di evoluzione tecnica.. infortuni
significativi.. sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità.. idonea documentazione..
ARTICOLO 271 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1. Il datore di lavoro.. tiene conto di tutte le informazioni..
classificazione.. conoscenze disponibili.. malattie che
possono essere contratte.. patologia.. da porre in
correlazione diretta all’attività.. ulteriori situazioni rese note
dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul
rischio..
Dott. G.Miscetti - PerugiaARTICOLO 268 - CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
a) gruppo 1: poche probabilità di causare malattie;
b) gruppo 2: può causare malattie e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità;
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) gruppo 3: può causare malattie gravi e costituisce un serio
rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi
nella comunità, disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
d) gruppo 4: può provocare malattie gravi e costituisce un
serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non disponibili, di
norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Coronaviridae :Gruppo2
Nuovo coronavirus:Gruppo 3
Dott. G.Miscetti - PerugiaCORONAVIRUS E DPCM 17/5/2020 e sm
contingenza emergenziale
Dott.G.MiscettiDECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI
17/5/2020 e sm
Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le
parti sociali
Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 17 Linee guida per la riapertura delle attivita'
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome del 16 maggio 2020
Dott.G.Miscetti1-INFORMAZIONE
L’azienda.. informa tutti i lavoratori e chiunque.. anche
attravreso appositi depliants informativi..
..consapevolezza e accettazione di non poter fare ingresso o di
poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove.. sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti.. in cui i provvedimenti dell’AS
impongono di informare il MMG e l’AS di rimanere al proprio
domicilio.. impegno a rispettare tutte le disposizioni delle AS e
del datore di lavoro.. presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al
complesso delle misure adottate cui il personale
deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI..
Dott. G.Miscetti - Perugia2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà
essere sottoposto al controllo della temperatura corporea..
>37,5° non consentito l’accesso.. momentaneo isolamento
e fornitura di mascherine.. non recarsi al PS, contattare nel
più breve tempo possibile il MMG.. preclusione a chi, negli
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con positivi al COVID-
19 o provenga da zone a rischio OMS (DL 6 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
L’ ingresso in azienda di lavoratori già positivi all’infezione
da COVID 19.. preventiva comunicazione avente ad oggetto
la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora.. l’AS competente disponga misure aggiuntive
specifiche.. il datore di lavoro fornirà la massima
collaborazione.
Dott. G.Miscetti - Perugia4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro.. in presenza di una
persona con COVID-19 all’interno dei locali
aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione
(circolare MS n. 5443 222/2020) nonché alla loro
ventilazione.. garantire la pulizia a fine turno e la
sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse.. organizzare interventi particolari/periodici
di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali
(anche in deroga) nelle aree a maggiore endemia o
nelle aziende con COVID-19, in aggiunta alle
normali attività di pulizia.. sanificazione
straordinaria (Circ. MS 5443 22/2/2020)
Dott. G.Miscetti - Perugia3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
..fornitori esterni.. procedure di ingresso, transito e uscita..
ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei
reparti/uffici coinvolti.. gli autisti.. rimanere a bordo dei
propri mezzi.. rigorosa distanza di un metro.. servizi igienici
dedicati.. pulizia giornaliera.. impresa di pulizie,
manutenzione… stessi divieti..
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
le norme si estendono alle aziende in appalto.. dipendenti
da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo..
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare
immediatamente il committente ed entrambi dovranno
collaborare con AS..
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa
appaltatrice, completa informativa dei contenuti del
Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori
della stessa o delle aziende terze.. ne rispettino
integralmente le disposizioni. Dott. G.Miscetti - Perugia5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
.. le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni..
a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.. frequente
pulizia delle mani con acqua e sapone.. specifici dispenser
collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
..legata alla disponibilità in commercio.. mascherine
utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’OMS.. in caso di difficoltà di approvvigionamento..
potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’AS.. qualora il lavoro
imponga una distanza interpersonale < a 1m e non siano
possibili altre soluzioni organizzative.. uso delle mascherine
e altri dispositivi (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…)..
sulla base del complesso dei rischi valutati.. si adotteranno i
DPI idonei.. spazi comuni.. mascherina chirurgica DL n. 9
(art. 34)DL n. 18 (art 16 c. 1) Dott. G.Miscetti - Perugia7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
..l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e
gli spogliatoi è contingentato.. ventilazione continua.. ridotta sosta.. distanza
di sicurezza di 1 metro.. sanificazione degli spogliatoi.. tastiere dei distributori
di bevande e snack..
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART
WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
.. limitatamente al periodo della emergenza.. disporre la chiusura di tutti i
reparti diversi dalla produzione.. rimoludazione dei livelli produttivi..
turnazione dei dipendenti.. gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.. smart
working.. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili..
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.. sospese e annullate tutte le
trasferte/viaggi di lavoro.. condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di
lavoro e delle pause).. rispetto del distanziamento sociale.. spazi ricavati ad
esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.. dove operano più lavoratori
contemporaneamente.. riposizionamento delle postazioni di lavoro.. orari
differenziati.. evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti
per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con
particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.. uso del mezzo
privato o di navette.
Dott. G.Miscetti - Perugia9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
.. orari di ingresso/uscita scaglionati.. ove è possibile, occorre dedicare una
porta di entrata e una porta di uscita.. detergenti segnalati..
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
..spostamenti all’interno del sito aziendale limitati al minimo..
non consentite riunioni in presenza.. ridotta al minimo la partecipazione..
distanziamento interpersonale.. pulizia/areazione dei locali.. sospesi e annullati
tutti gli eventi interni.. formazione a distanza, anche in smart work
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale
e/o abilitante entro i termini previsti.. in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dovuto all’emergenza.. non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione..
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
.. febbre e sintomi di infezione respiratoria.. lo deve dichiarare immediatamente
all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’AS e quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede
immediatamente ad avvertire le AS autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza COVID19.. l’azienda collabora con AS per.. definizione degli
eventuali “contatti stretti”.. l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le
indicazioni dell’AS.. Il lavoratore al momento dell’isolamento.. mascherina
chirurgica.
Dott. G.Miscetti - PerugiaLavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa
riferisce febbre, tosse, malessere, mal di gola: gli addetti al primo
soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di
emergenza aziendali, dovranno: - indossare e far indossare al
lavoratore una mascherina chirurgica; - invitare il lavoratore a
rientrare al proprio domicilio e ad avvertire il proprio MMG, se
possibile, se, per le condizioni di salute del lavoratore, il rientro al
domicilio non è possibile, deve essere contattato il 118 il lavoratore
con sintomatologia COVID 19 non deve recarsi spontaneamente al
Pronto Soccorso). Sarà cura del Datore di Lavoro informare il Medico
Competente e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per
territorio, collaborando in modo fattivo con questo per la ricostruzione
della catena epidemiologica in accordo con il servizio ISP, chiedere ad
eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’azienda, in
attesa delle disposizioni del Servizio ISP.
Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che, al di fuori
dell’ambiente di lavoro, sviluppa un quadro di COVID-19: non è
previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi
collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria
territorialmente competente (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) per
l’eventuale indagine sui contatti aziendali.
Dott. G.Miscetti - PerugiaLavoratore dipendente di altra azienda che è risultato
positivo al COVID-19: l’appaltatore dovrà informare il
committente e quindi entrambi dovranno collaborare con
l’azienda sanitaria territorialmente competente.
Lavoratore che rientra al lavoro dopo una pregressa COVID-
19: il lavoratore potrà rientrare al lavoro presentando il
certificato rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione e
previa visita medica con valutazione della idoneità alla
mansione effettuata dal Medico Competente, anche in caso
di assenza dal lavoro per un periodo di tempo inferiore a 60
giorni.
Nel caso di attività produttive che non prevedono la
presenza del Medico Competente, basterà produrre al
datore di lavoro il certificato di guarigione rilasciato dal
Dipartimento di Prevenzione, associato al certificato di
chiusura del MMG o di quello di chiusura INAIL in caso di
infezioni contratte durante ed a causa del lavoro.
Dott. G.Miscetti - Perugia12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La SS deve proseguire rispettando le misure igieniche..
privilegiate.. visite preventive, a richiesta rientro da malattia.. SS..
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.. intercettare
possibili casi e sintomi sospetti.. informazione e formazione..
il MC.. collabora con il datore di lavoro e RLS/RLST.. segnala
all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel
rispetto della privacy.. applicherà le indicazioni delle AS.. in
considerazione del suo ruolo nella VR e SS.. adozione di eventuali
mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento del
virus e della salute dei lavoratori.. alla ripresa.. opportuno che sia
coinvolto per le identificazioni.. fragilità.. reinserimento lavorativo
di pregressa COVID 19.. .. soggetti fragili anche in relazione all’età
Per il reintegro.. dopo l’infezione da COVID19, il MC, previa..
certificazione di negativizzazione del tampone.. rilasciata dal
DdPrevenzione.. effettua la visita medica.. a seguito di assenza di
durata > 60gg al fine di verificare l’idoneità alla mansione..
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Dott. G.Miscetti - Perugia13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia
di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà
istituito, un Comitato Territoriale composto dagli
Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove
costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o
settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente
Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche
con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli
altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il
contrasto della diffusione del COVID19.
Dott. G.Miscetti - PerugiaArt. 2 del DPCM 26.04.2020
..tutte le imprese, a far data dal 04.05.2020, devono
osservare i contenuti del protocollo condiviso.. la loro
violazione comporta l’applicazione delle sanzioni
individuate dal D.L. 19/2020, art. 4 e la procedura per
l'irrogazione delle sanzioni è quella prevista dalla Legge
689/1981.. sanzioni di natura amministrativa
immediatamente applicabili.. salvo che il fatto non
costituisca reato
LEGGE 22/5/2020 n.35 - Art 4 c.9
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi
delle Forze di polizia.. di polizia municipale.. pubblica sicurezza e, ove
occorra, delle Forze armate.. prefetto assicura l’esecuzione delle misure
di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e
dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in
materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dott.G.MiscettiSORVEGLIANZA SANITARIA
Dott. G.Miscetti - PerugiaCircolare 7922 del MS 9/3/2020
CASO
-Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza
improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi:
febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra
eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e
storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è
segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti
l’insorgenza dei sintomi;
-Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta
e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o
confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti
l’insorgenza dei sintomi;
-Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre
e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es.
tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero
ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi
Dott.G.Miscetti
pienamente la presentazione clinica.CIRC.MS 18584-29/05/202
Definizione del termine “contatto”
Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi
persona esposta ad un caso probabile o
confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va
da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a
14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e
dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta
sintomi.. arco di tempo che va da 48 ore prima
della raccolta del campione che ha portato alla
conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al
momento della diagnosi e dell'isolamento del
caso.
Dott.G.MiscettiCIRC.MS 18584-29/05/202
Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o
confermato è definito come:
una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso
COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le
secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude
fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un
caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula,
sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in
assenza di DPI idonei;
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta
ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro
mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un
caso COVID-19;
Dott.G.MiscettiCIRCOLARE MS 32850-12/10/2020
Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare
in comunità dopo un isolamento di almeno 10gg dalla comparsa della positività,
al termine del quale test molecolare con risultato negativo (10 gg + test).
Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in
comunità dopo isolamento di almeno 10gg dalla comparsa dei sintomi (non
considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro
negativo eseguito dopo almeno 3gg senza sintomi (10gg , di cui almeno 3 ggg
senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive
al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta
eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso
tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere
l’isolamento dopo 21gg dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere
modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e
microbiologi/virologi-.
Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle
autorità sanitarie, devono osservare:
un periodo di quarantena di 14gg dall’ultima esposizione al caso; oppureSORVEGLIANZA SANITARIA 14915 29/4/2020
sorveglianza sanitaria.. non può realizzarsi attraverso visite
mediche “a distanza”.. test sierologici, secondo
OMS..circolazione virale nella popolazione anche lavorativa..
maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della
popolazione (>55 anni di età).. co-morbilità.. valutazione della
differibilità delle visite.. sensibilizzati a rappresentare
l’eventuale sussistenza di patologie attraverso la richiesta di
visita medica.. per quei lavoratori che sono stati affetti da
COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero
ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione, il
MC effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter
del D.lgs. 81/08.. indipendentemente dalla durata dell’assenza
per malattia.. evitare lo stigma e la discriminazione nei
confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che
rientrano nell’ambiente di lavoro.
Dott. G.Miscetti - PerugiaLAVORATORI FRAGILI
Art.3 c.1 b) DPCM 8/3/2020 “..le persone anziane o
affette da patologie croniche.. multimorbilità..
immunodepressione .., di evitare di uscire dalla
propria abitazione o dimora..”
DL 17/3/2020 n.18 Art. 26 e sm “..Il periodo
trascorso in quarantena con sorveglianza attiva..
dai lavoratori del settore privato, è equiparato a
malattia.. non è computabile ai fini del periodo di
comporto.. ai lavoratori dipendenti pubblici e
privati in possesso di disabilità con connotazione
di gravità (art.3, c.3, L 104/92)
Dott. G.Miscetti - PerugiaDPCM 17/5/2020 All.XII art.12
il MC.. segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy..
applicherà le indicazioni delle AS.. adozione di eventuali
mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del
contenimento del virus e della salute dei lavoratori..
alla ripresa.. opportuno che sia coinvolto per le
identificazioni.. fragilità.. reinserimento lavorativo di
pregressa COVID 19.. fragili in relazione all’età..
dopo l’infezione da COVID19, il MC, previa.. certificazione di
negativizzazione del tampone.. rilasciata dal
DdPrevenzione.. visita medica.. a seguito di assenza di
durata > 60gg al fine di verificare l’idoneità alla mansione..
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.Fragilità
Condizione individuale di maggiore suscettibilità al
contagio, alla malattia ed alle sue complicanze
Circolare del MS del 29/04/2020
«..i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità
nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni
di età), nonché in presenza di co-morbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità. In
considerazione di ciò … il MC.. terrà conto della
maggiore fragilità legata all’età nonché di eventuali
patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza.. i
lavoratori vanno.. sensibilizzati a rappresentare al MC
l’eventuale sussistenza di patologie, attraverso la
richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d.
visita a richiesta del lavoratore), corredata da
documentazione medica relativa alla patologia
diagnosticata..»FRAGILITA’ E SMART WORKING
Art. 39 DL 17/3/2020 n. 18 CONVERTITO CON LEGGE 27 DEL 24/4/2020
(Disposizioni in materia di lavoro agile)
..prorogato al 15/10/2020..
1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle
condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita' nelle
condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi
dagli a/rticoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale
modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con
ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la priorita' nell'accoglimento delle
istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi
degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2-bis.
2-bis Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori
immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse
Circolare del MS del 04/09/2020..fragilità..
- condizioni di fragilità di cui alla L.104/92 art. 3 c.3 (handicap grave);
-eventuali altre condizioni di invalidità già certificata dalle competenti
commissioni ASL;
-condizioni di salute comunque ritenute di particolare vulnerabilità al rischio di
contagio da nuovo coronavirus ivi compresa la eventuale gravidanzaSIML e ANMA (CIIP)
•Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o
acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
•Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni;
•Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa
grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di
dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori);
•Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore
polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi,
embolia polmonare);
•Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
•Insufficienza renale cronica;
•Insufficienza surrenale cronica;
•Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari,
gravi anemie);
•Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento
intestinale;
•Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e
connettiviti sistemiche croniche);
•Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).
..gravidanza..GESTIONE DEI LAVORATORI “FRAGILI”
I “lavoratori fragili”, anche per l’età, vanno gestiti
nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione
adottate dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del
sistema di prevenzione aziendale di cui al D.L.vo 81/2008
(Medico Competente e Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione), al fine di contenere il rischio
legato alla diffusione del Virus SARS-COV 2.
Tenuto conto del disposto dell’art. 18 del D.L.vo 81/2008,
laddove si prevede che il Datore di Lavoro “deve,
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza”, i lavoratori potranno rivolgersi al
MC segnalando la loro condizione di eventuale “fragilità”
se del caso anche attraverso una istanza di visita a
richiesta, in conformità all’art. 41 D.L.vo 81/08, o anche
essere identificati direttamente dal MC sulla base delle
informazioni già in suo possesso.
Dott. G.Miscetti - PerugiaRavvisata la condizione di fragilità il MC
segnalerà tali lavoratori al Datore di Lavoro
per l’adozione delle misure di prevenzione e
protezione volte alla loro tutela. Laddove ciò
non risultasse possibile, il lavoratore verrà
inviato al MMG, fornito della certificazione
del medico competente, per i conseguenti
provvedimenti precauzionali. Nel caso in cui
le misure di tutela del lavoratore dovessero
comportare il suo cambio di mansione, si
procederà in conformità all’art.41 del D.Lvo
81/08. Viceversa si procederà in conformità
all’art. 26 comma 2) del D.L. 18/2020
Dott. G.Miscetti - PerugiaCircolare n. 13
Roma, 3 aprile 2020
Il c.2 art. 42 DL 17/3/2020, n. 18.. nei casi accertati di
infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in
occasione di lavoro.. certificato di infortunio..
INAIL assicura la tutela dell’infortunato.
Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da
coronavirus in occasione di lavoro sono erogate
anche per il periodo di quarantena o di permanenza
domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la
conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi
infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e
non sono computati ai fini della determinazione
dell’oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico.. datori di lavoro pubblici e privati
Dott. G.Miscetti - PerugiaTutela infortunistica Inail nei casi accertati di
infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in
occasione di lavoro.
.. la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di
contrazione di malattie infettive e parassitarie negli
ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività
lavorative, opera anche nei casi di infezione da
nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro
per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori
dipendenti e assimilati (DPR 1124/65 – DL 38/00)..
lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti
dipendenti e lavoratori appartenenti all’area
dirigenziale..
Dott. G.Miscetti - PerugiaAmbito di tutela.. operatori sanitari esposti a un
elevato rischio di contagio, aggravato fino a
diventare specifico.. presunzione semplice di
origine professionale..
Ad elevato rischio di contagio possono essere
ricondotte anche attività lavorative che
comportano il costante contatto con il
pubblico/l’utenza (lavoratori di front-office, alla cassa, addetti alle
vendite/banconisti, personale operante in ambienti sanitari con mansioni tecniche, di
anche per tali figure
supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi..)
vige il principio della presunzione semplice valido
per gli operatori sanitari.
Altre situazioni meritevoli di tutela.. specifici
episodi contagianti o indizi “gravi precisi e
concordanti” tali da far scattare la presunzione
semplice Dott. G.Miscetti - PerugiaRESPONSABILITA’ CIVILE
(art. 2087 c.c.)
“Il datore di lavoro è tenuto ad
adottare nell'esercizio dell'impresa
le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a
tutelare all'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di
lavoro”
Dott.G.MiscettiArt. 590 CP: Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione
personale e' punito con la reclusione.. fino a 3 mesi
Se la lesione è grave.. reclusione 1-6 mesi.. gravissima.. 3 mesi 2 anni..
Se i fatti di cui al II comma sono commessi con violazione delle norme..
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da 3 mesi a 1 anno
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi (*)
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato malattia
professionale.
(*) Perseguibilità d’ufficio
Lesione grave.. (circostanze aggravanti: prognosi >40gg, pericolo di vita,
aborto, danno permanente..)
Violazione di norme su infortuni o igiene del lavoro o presenza di malattia
professionale..
..
Negli altri casi querela di parte
G.MISCETTI Dott.G.Miscetti-PROTEZIONE VIE AEREE
-DISTANZIAMENTO
-IGIENE PERSONALE
-COMPORTAMENTI
-DISINFEZIONE SUPERFICI
-BARRIERE FISICHEDPCM 26/4/2020 Art.3 MASCHERINE DI COMUNITA
4. 2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale
di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi
accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile
garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza..
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate
mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.. che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle
altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del
contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e
accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Dott. G.Miscetti - PerugiaArt. 15 D.L. 17 marzo 2020 n. 18
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
è consentito produrre, importare e immettere in commercio
mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale in deroga alle vigenti disposizioni”.. i produttori
e gli importatori delle mascherine chirurgiche o di DPI.. e
coloro che li immettono in commercio i quali intendono
avvalersi della deroga.. inviano all’ISS (per le mascherine) o
all’INAIL (per i DPI), una autocertificazione.. ne attestano le
caratteristiche tecniche e dichiarano che i prodotti
rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
normativa. Entro e non oltre 3 giorni.. devono altresì
trasmettere all’Istituto competente ogni elemento utile alla
validazione.
L’ISS e l’INAIL, nel termine di 3 giorni si pronunciano..
0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P Dott. G.Miscetti - PerugiaArt. 16 D.L. 17/3/2020, n. 18 «..per i lavoratori che
nello svolgimento della loro attività sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la
distanza interpersonale di 1m, sono considerati
DPI le mascherine chirurgiche reperibili in
commercio (DL 2/2/202 n. 9 art.34, c.3) .. fino al
termine dello stato di emergenza..»
gli individui presenti sul territorio nazionale sono
autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive
del marchio CE e prodotte in deroga.. non si
configurano né come DM né come DPI.
.. non possono essere utilizzate in servizio dagli
operatori sanitari.. altri lavoratori per i quali è
prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza
0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P Dott. G.Miscetti - PerugiaMASCHERINE CHIRURGICHE
Alla fine del processo di marcatura CE dei dispositivi medici, è necessaria la registrazione presso il
Ministero della Salute sia del fabbricante che del dispositivo medico.
Dott. G.Miscetti - PerugiaMASCHERINE CHIRURGICHE
Mascherine in TNT - Circolare informativa
emergenza epidemiologica da COVID
Preso atto di quanto deciso in data odierna dal
CTS.. si rende noto che le mascherine in “tessuto
non tessuto”, per essere utilizzate come dispositivi
medici, devono.. corrispondere
contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683,
UNI EN ISO 10993.. essere prodotte da imprese che
abbiano un Sistema di qualità.
Resta intesa l’applicazione, a seconda dei casi, di
quanto previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e
s.m.i., e dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
DGDMF/15540/P/13/03/2020
Dott. G.Miscetti - PerugiaLA MASCHERINA CHIRURGICA
Monouso, posizionate su naso e bocca e fissate
alla testa con lacci o elastici, utile barriera nella
diffusione di agenti patogeni per via area (aerosol e
goccioline). In relazione all’efficienza di filtrazione e
resistenza respiratoria (I, IR, II e IIR).
Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati)
offrono una maggiore efficienza di filtrazione
batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli
spruzzi (Dispositivi Medici UE 2017/745; EN 14683:2019).
Proteggono naso e bocca dalla contaminazione
con particelle di diametro medio di 4,5 µ
A. Davies et al “Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic?», 2013 Dott. G.Miscetti - Perugianorme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993v-Sistema di qualità
Separator
e
multistadi
o
Prova di
traspirazi
one
Resistenz
a
Contamin
azione del
prootto
Dott. G.Miscetti - PerugiaOMS raccomanda MASCHERINE CHIRURGICHE
quando si sospetta di aver contratto un’infezione
da SARS-CoV-2 e/o in caso di sintomi o contatto
con un sospetto COVID+
L’efficienza riguarda solo l’apparato filtrante, non
offrono garanzia di protezione di polveri ed aerosol
(anche microbici), riduce il rischio di contagio se
indossata dalla persona malata, in quanto limita il
numero di microorganismi immessi nell’ambiente,
protegge, in alcuni casi, la persona sana da schizzi
di liquidi infetti. Studi in laboratorio mostrano una
protezione complessiva “reale”tra l’80 ed il 90%.
E’ soggetta a marcatura con indicazione II o IIR.
Dopo 2 -3 vanno sostituite in quanto,
inumidendosi, perdendo di efficacia. Dott. G.Miscetti - Perugiasi raccomanda di sostituire la MASCHERA CHIRURGICA
con una nuova maschera pulita al termine dell’attività che
può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non
appena quella in uso si inumidisce; durante l’uso, evitare di
toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i
lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente
la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti;
rimuovere la maschera evitando di toccare la parte
anteriore, ma rimuovendo il laccio o l’elastico dalla nuca;
dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca
inavvertitamente una maschera usata, lavare le mani
usando un detergente a base di alcool o con acqua e
sapone; scartare le maschere monouso e le mascherine
chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente
dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere
monouso e le mascherine chirurgiche (non sono
recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione).
Dott. G.Miscetti - PerugiaI DPI PER LE VIE RESPIRATORIE
hanno lo scopo di evitare o limitare l'ingresso di agenti pericolosi
(fumi, polveri, aerosol, nebbie, fibre o microrganismi) nelle vie aeree.
\La protezione è garantita dalla capacità di filtrare (F) le particelle (P) in
funzione delle dimensioni, forma e densità (diametro aerodinamico)
EN149/2003
I microrganismi sono trasportati in aria adesi a particelle solide o
liquide (bioaerosol), in sospensione per periodi di tempo variabili
In relazione al grado di copertura del volto possono essere facciale
filtrante, semimaschera, maschera a pieno facciale, autorespiratore.
Le semimaschere filtranti proteggono bocca, naso e mento, il loro uso
è consigliato in caso di affetti da TBC, meningite, spore, virosi a
trasmissione aerea, zootecnia, laboratori biologici e microbiologici,
impianti di trattamento di rifiuti, impianti di climatizzazione.
In relazione alla loro efficienza filtrante si suddividono in tre classi
FFP1, FFP2 e FFP3 . In presenza di contaminazioni elevate o di agenti
biologici estremamente pericolosi come quelli di gruppo 4 (virus
febbre emorragica), può essere necessario isolare completamente
l'operatore dall'ambiente esterno impiegando autorespiratori.
Con l’eccezione dell’autorespiratore, sono utilizzabili solo dove la
concentrazione di O2 nell’aria supera il 17%
Dott. G.Miscetti - PerugiaIl fattore di protezione nominale è il rapporto
tra la concentrazione del contaminante
nell'ambiente (Cest) e la sua concentrazione
all'interno del facciale (Cint). In pratica tale
valore rappresenta la capacità del filtro di
trattenere le particelle ed è quindi
direttamente legato all'efficienza filtrante (in
condizioni sperimentali)
Dott. G.Miscetti - PerugiaC’è uno scostamento fra i
valori misurati nell’ambiente
di lavoro e quelli ipotizzati
dalle norme tecniche.
Per tali motivi, la norma UNI
10720, definisce un valore
realistico del fattore di
protezione associato a
ciascun dispositivo
denominato fattore di
protezione operativo FPO.
Nella scelta del respiratore è
quindi è il fattore di
protezione operativo FPO che
si dovrà prendere in
considerazione.
Dott. G.Miscetti - PerugiaDott. G.Miscetti - Perugia
FFP1 : sono adatte per ambienti lavorativi che non
presentano polveri e aerosol di particolare rilevanza
tossicologica.
Filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria,
fino a dimensioni di 0,6 um e possono essere utilizzate,
quando VLE non viene superato di oltre 4 volte (FPN).
FFP2 : sono adatte per ambienti lavorativi di cui l'aria
contiene sostanze nocive per la salute. Filtrano il 94% delle
particelle fino alle dimensioni di 0,6 um, e possono essere
utilizzate fino a quando VLE è non viene suuperato
10volte(FPN).
FFP3 : sono quelle che offrono massima efficacia filtrante,
con una perdita del 5% massimo, e una protezione
necessaria pari al 99% delle particelle con dimensioni fino a
0,6 um.
FFP2/3 sono indicate anche per alcuni agenti biologici ..TBC,
Dott. G.Miscetti - Perugia
spore.. virus(?)
APIC Position Paper: Extending the Use and/or Reusing Respiratory Protection in Healthcare Settings During Disasters. 4.12.09, CDC (Center for Disease Control
and Prevention, USA). (2020). Recommended guidance for extended use and limited reuse of N95 filtering facepiece respirators in healthcar, Viscusi et
altri«Evaluation of Five Decontamination Methods for Filtering Facepiece Respirators», 2009I facciali filtranti sono ulteriormente
classificati:
NR utilizzabili solo per un singolo turno di
lavoro
R riutilizzabili per più di un turno di lavoro
S contro aerosol solidi
L contro aerosol liquidi
C effettuata la prova di intasamento con
polvere di carbone
Per i facciali filtranti FFP1 non è prevista la
sigla SL Dott. G.Miscetti - Perugia
Uso prolungato/Riutilizzo
Autoclavaggio, calore secco a 160°C, disinfezione con alcol isopropilico
al 70%, acqua e sapone per 20 minuti, ossido di etilene, nebulizzazioneFACCIALI FILTRANTI e filtri HEPA
Un progresso sostanziale nella tecnologia
dei filtri meccanici è stata l'introduzione del
filtro HEPA.
Un filtro HEPA può rimuovere fino al 99,97%
di tutti i particolati presenti nell'aria con un
diametro aerodinamico superiore a 0,3 μm;
le particelle vengono rimosse con
un'efficienza che può arrivare oltre al
99,99%. Le maschere di classe N95 sono
generalmente realizzate con una sottile rete
di fibre sintetiche polimeriche (TNT o
propilene) Dott. G.Miscetti - PerugiaHEPA
Foglietti filtranti di microfibre in più strati, separati da setti in bloccano
particelle solide inquinanti. L’efficacia filtrante presenta un indice di minor
efficienza o massima penetrazione, per una specifica dimensione delle
particelle. La certificazione della classe si basa sulle prove richieste dalla
normativa EN 1822 e sono indicate nelle seguenti tabelle:
Classe Efficienza Penetrazione
E10 > 85 % ---
E11 > 95 % ---
E12 > 99,5 % ---
H13 > 99,95 % ≤ 0,05
H14 > 99,995 % ≤ 0,005
ULPA-Filter
Classe Efficienza Penetrazione
U15 > 99,9995 % ≤ 0,0005
U16 > 99,99995 % ≤
0,00005
U17 > 99,999995 % ≤ 0,000005
Filtrazione delle particelle di 0,3 µm (UNI EN 1822), collaudati con aerosol di dioctilftalato- DOP test.
Dott. G.Miscetti - PerugiaOCCHIALI: Proteggono limitatamente da schizzi e spruzzi
di sangue o altri liquidi biologici, in quanto non aderiscono
completamente al viso. Può costituire un limite il
contemporaneo utilizzo di occhiali da vista. Se utilizzati più
volte devono essere rispettate le modalità operative
riportate nella scheda informativa e previste dal
produttore.
Dott. G.Miscetti - PerugiaVisiera protettiva
certificata
EN 166 CE
VISIERE schermo in acetato
termoformato anti
appanante regolabile e
ribaltabile di 90° banda
elastica regolabile
morbido cuscino in
espanso rivestito in
cotone sterilizzabile a
freddo sovrapponibile ad
occhiali da vista e
mascherine protettive
protegge da gocce e
spruzzi
Visiera protettiva
DPI prima categoria
schermo antiappannante
monouso banda
elasticasovrapponibile ad
occhiali da vista e
mascherine protettive
Dott. G.Miscetti - PerugiaGUANTI MONOUSO: Sono ritenuti idonei per la protezione generale da
agenti biologici in applicazione delle precauzioni standard. I guanti
classificati come DPI di III categoria (rispondenti alla norma EN 374)
proteggono l’utilizzatore da agenti patogeni trasmissibili per contatto. I
guanti monouso classificati come DPI di III categoria riportano il
pittogramma “resistenza a microrganismi” con indicazione: della
classificazione del livello di performance (AQL) che non può essere
inferiore ad 1,5 (Level 2). Nella protezione da contatto può essere
opportuno utilizzare un secondo paio di guanti sopra il primo
Dott. G.Miscetti - PerugiaIl DATORE DI LAVORO, il RSPP ed il MC dovranno
sempre valutare la possibile interferenza dei DPI e
dei dispositivi medici da utilizzare per prevenire il
contagio da SARS-Cov 2, con i DPI che
userebbero per prevenire i rischi connessi alla
specifica attività lavorativa.
Evidentemente, laddove il lavoratore in relazione al
profilo di rischio della mansione svolta utilizzi già
dispostivi di protezione analoghi a quelli previsti
per coronavirus, gli aspetti da valutare
riguarderanno soprattutto le loro modalità d’uso
(vestizione/svestizione, sostituzione, pulizia,
manutenzione, smaltimento, durata d’uso..) in
relazione alle ipotesi di contaminazione virale.
Dott. G.Miscetti -
PerugiaGUANTI E AMBIENTI NON SANITARI
•non sostituiscono la corretta igiene delle mani - lavaggio accurato e
per almeno 60 secondi
•siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati
correttamente nei rifiuti indifferenziati
•non vengano a contatto con bocca naso e occhi
•Siano eliminati al termine dell’uso
•Non siano riutilizzati, in alcuni contesti lavorativi come per esempio
personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di
alimenti
•Indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a
malati
Dott. G.Miscetti - PerugiaINDUMENTI DI PROTEZIONE
nota informativa deve essere redatta in modo
preciso, comprensibile e almeno nella o nelle
lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.
Nome del marchio depositato;
Logo del produttore dell’indumento;
Identificazione del modello;
Norme EN applicate;
Marcatura CE;
Pittogrammi
CAMICE MONOUSO
fornisce protezione da agenti patogeni
Tipi di Protezione: trasmissibili per contatto, è un
Tipo 1: a tenuta stagna di gas;
Tipo 2: a tenuta non stagna di gas; dispositivo monouso utilizzabile per la
Tipo 3: a tenuta di liquidi;
Tipo 4: a tenuta di spruzzi (spray); protezione parziale del corpo da schizzi;
Tipo 5: a tenuta di polvere;
Tipo 6: a tenuta limitata di schizzi liquidi. deve avere una chiusura posteriore
sovrapponibile, può avere elastici ai
polsi o polsini. In relazione alla modalità
di trasmissione dell’agente patogeno è
necessario l’utilizzo congiuntamente ad
altri DPI.
TUTE complete di cappuccio, le tute scafandro ventilate, che sono Dott. G.Miscetti - Perugia
utilizzabili in contesti lavorativi particolari, quali quelli sanitari.Puoi anche leggere