SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: NASPI E DIS-COLL - SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

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SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: NASPI E DIS-COLL - SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI:
           NASPI E DIS-COLL

         Deliberazione 2 agosto 2022, n. 48/2022/G
SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: NASPI E DIS-COLL - SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI:
           NASPI E DIS-COLL

                        Relatore
              Cons. Antonello COLOSIMO
Hanno collaborato
per l’istruttoria e l’elaborazione dei dati: dott.ssa Monica Loddoni, dott.ssa Daniela Cerimoniale
SOMMARIO
                                                                                                                                                                 Pag.
Deliberazione               .....................................................................................................................................7

                                                                            ***

Rapporto ..........................................................................................................................................13
Sintesi ....................................................................................................................................................15

1. - La disciplina relativa alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego -NASpI .................19
    1.1. – Il contesto di riferimento. ....................................................................................................19
    1.2 - La regolamentazione dell’Indennità di disoccupazione NASpI. ...................................21
    1.3 - I requisiti soggettivi richiesti ai destinatari della NASpI. ..............................................22
    1.4 - Calcolo, misura e durata della prestazione erogata. ........................................................27
    1.5 - Aspetti amministrativi per la gestione dei trattamenti di NASpI. .................................31
    1.6 - Il principio di condizionalità. .............................................................................................32
    1.7 - Ulteriori ipotesi di decadenza, riduzione e sospensione. ................................................34
    1.8 - Disciplina di emergenza relativa alla NASpI. ...................................................................37
    1.9 - La manovra finanziaria 2022 e le modifiche alla NASpI. .................................................38

2. - La disciplina relativa all’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto
    di lavoro collaborazione coordinata e continuativa ..................................................................41
    2.1 - La regolamentazione dell’Indennità di disoccupazione per i lavoratori
        con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL .........................41
    2.2 - Legge finanziaria 2022 .........................................................................................................46
    2.3 - Procedura informatica e aspetti organizzativi relativi alla DIS-COLL .........................47

3. - L’impatto sociale ed economico delle misure… .......................................................................49
    3.1 - Il numero dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL .............................................................49
    3.2 - Le politiche attive applicate alle misure - l'assegno di ricollocazione ...........................51
    3.3 - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. ........................................................................57

4. Considerazioni conclusive dell’istruttoria, esiti del contraddittorio e raccomandazioni
   proposte ...........................................................................................................................................59
   4.1 - Considerazioni conclusive ...................................................................................................59
   4.2 - Esiti del contraddittorio ........................................................................................................62
   4.3 - Raccomandazioni proposte .................................................................................................62

                                                                           ***
INDICE DELLE TABELLE
Tab. 1 - Dati contabili ..........................................................................................................................21
Tab. 2 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di NASpI all'Inps per
         anno della richiesta (2018-2019) ..........................................................................................24

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G

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Tab. 3 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di NASpI all'Inps per
          anno della richiesta (2020-2021) .........................................................................................25
Tab. 4 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di Naspi all'Inps per
         anno della richiesta (2022) ...................................................................................................26
Tab. 5 - Numero beneficiari di NASpI del periodo gennaio 2018- dicembre 2021
         per regione .............................................................................................................................29
Tab. 6 - Numero beneficiari di NASpI del periodo gennaio 2018- dicembre 2021
         per genere e classe di età ......................................................................................................30
Tab. 7 - NASpI - prestazioni concluse ..............................................................................................36
Tab. 8 - Dati contabili (valori espressi in milioni di euro) .............................................................41
Tab. 9 - Numero beneficiari di DIS-COLL del periodo gennaio 2018- dicembre 2021
         per regione .............................................................................................................................44
Tab. 10 - Numero beneficiari di DIS-COLL del periodo gennaio 2018- dicembre 2021
          per genere e classe di età .....................................................................................................45
Tab. 11 - Serie storica mensile dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL..........................................50
Tab. 12 – Numero e importo degli assegni di ricollocazione per beneficiari NASpI rilasciati
           per regione e soggetto erogatore. (Valori assoluti) ......................................................53
Tab. 13 - Numero Adr rilasciati ai percettori NASpI (2018 – 30 giugno 2021) distinti
           per regione ..........................................................................................................................55
Tab. 14 - Numero Adr rilasciati ai percettori NASpI (2018 – 30 giugno 2021) distinti
           per genere, classe di età e livello di istruzione ...............................................................55
Tab.15- Tipologia richiesta Adr .........................................................................................................56

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DELIBERAZIONE

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Deliberazione n. 48/2022/G

                SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
       SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

                                                   Collegi congiunti
                                    Camera di consiglio del 15 giugno 2022
                                 Presieduta dal Presidente Mauro OREFICE

Composta dai magistrati:
Presidente della Sezione: Mauro OREFICE
Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI
Consiglieri: Antonello COLOSIMO, Natale Maria Alfonso D’AMICO, Gerardo de MARCO,
Paolo ROMANO, Mario GUARANY, Daniela ALBERGHINI, Giampiero PIZZICONI
Referendari: Khelena NIKIFARAVA, Andrea GIORDANO

                                                            ***

       Visto l’art. 100, comma 2, Cost.;
       vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte
dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la
corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e
valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione
amministrativa;
       vista la deliberazione della Sezione in data 15 maggio 2020, n.4/2020/G, con la quale è
stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2020 e nel contesto
triennale;
       visto il rapporto, presentato dal Consigliere Antonello COLOSIMO, che illustra gli esiti
dell’indagine condotta in merito al “Sistema degli ammortizzatori sociali: la NASpI e il DIS-
COLL”;
      visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza”;
      visti i decreti n. 2/2020 e n. 3/2020 e successive integrazioni e modificazioni del
Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati
ripartiti tra i diversi collegi;
      vista l’ordinanza n. 20/2022 prot. n. 1608 del 31 maggio 2022, con la quale il
Presidente della Sezione ha convocato i Collegi congiunti per la camera di consiglio del 15
giugno 2022, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

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vista la nota n. 1635 del 3 giugno 2022, in attuazione della succitata ordinanza
presidenziale n. 20/2022, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso il
relativo rapporto alle seguenti amministrazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
  - Segretariato generale;
  - Ufficio di Gabinetto del Ministro;
  - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
Anpal:
  - Commissario straordinario;
INPS:
  - Direttore generale;
         vista la memoria n. 1666 del 7 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
         vista la memoria n. 1669 del 7 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
         vista la memoria n. 1672 dell’8 giugno 2022 dell’INPS;
         udito il relatore, Consigliere Antonello COLOSIMO;
         uditi, in rappresentanza delle Amministrazioni:
- per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
  Dott.ssa Agnese De Luca, direttore generale;
- per l’Anpal:
  Dott. Raffaele Tangorra, Commissario straordinario;
  Dott. Stefano Raia, Dirigente;

                                                     DELIBERA

         di approvare, con le modifiche apportate dai Collegi congiunti in Camera di consiglio,
il rapporto concernente il “Sistema degli ammortizzatori sociali: la NASpI e il DIS-COLL”.
      La presente deliberazione e l’unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della
Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei
deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione
Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della
Camera dei deputati, Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, nonché alle seguenti amministrazioni:
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali:
  - Segretariato generale;
  - Ufficio di Gabinetto del Ministro;
  - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
Anpal:
  - Commissario straordinario;
INPS:
  - Direttore generale.

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Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei
mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai
sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
      Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro
trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l’eventuale provvedimento motivato
previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.
      La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”).
      Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

      Il Relatore                                                                                    Il Presidente
 Antonello Colosimo                                                                                 Mauro Orefice
  f.to digitalmente                                                                               f.to digitalmente

                              Depositata in segreteria il 2 agosto 2022

                                                     Il Dirigente
                                             Dott.ssa Maria Laura Iorio
                                                  f.to digitalmente

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RAPPORTO

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Sintesi
        Con la deliberazione del 15 maggio 2020, n. 4 questa Sezione di controllo,
   nell’ambito del programma di attività per il triennio 2020-2022, ha
   inserito l’indagine III.1. Sistema degli ammortizzatori sociali: NASpI e DIS-
   COLL con lo scopo di verificare l’attuazione della normativa prevista nonché
   l’impatto sociale ed economico delle misure.
       La disciplina della materia ha subito una profonda innovazione con il D.lgs.
   4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
   ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
   ricollocazione dei lavoratori disoccupati” che ha introdotto - in sostituzione
   delle precedenti prestazioni ASpI e MiniASpI - una indennità mensile di
   disoccupazione la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
   l’Impiego” (NASpI) e l’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
   collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), a tutela dei lavoratori con

   rapporto di lavoro subordinato che avessero perduto involontariamente la
   propria occupazione.
       L’intervento di riforma ha inciso sia sull’estensione della tutela che sulla
   corrispettività delle prestazioni erogabili con la contribuzione riferibile ai
   singoli lavoratori e risulta parametrata all’effettiva contribuzione versata dal
   percettore nell’ottica della sua duplice funzione previdenziale ed assicurativa.
       Nel complesso il numero dei disoccupati richiedenti il beneficio appare
   pressoché costante; la Lombardia, seguita dalla Campania, registra il maggior
   numero di richieste del beneficio; al contrario, ad eccezione della Valle
   D’Aosta, nel Molise e nella Basilicata risultano censite minori istanze.
         L’amministrazione ha chiarito che la quota di coloro che, a seguito della
   richiesta, hanno rilasciato una dichiarazione di immediata disponibilità (Did)
   e hanno sottoscritto un patto di servizio risente, inevitabilmente, della
   riduzione dell’attività dei Cpi causata dalla crisi pandemica del 2020, e
   protrattasi anche nei primi mesi del 2021.
       Il numero dei beneficiari dell’indennità, molto vicino nei valori al 2018 e
   2020, si presenta in leggero aumento nel 2019. La Campania è la regione che

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registra il numero maggiore di percettori di NASpI per tutte le annualità
     considerate; emerge, inoltre, che il maggior numero dei beneficiari rientra
     nella classe di età dai 30 ai 39 anni e che, complessivamente, il genere
     femminile usufruisce in misura prevalente dell’indennità
       Il numero dei beneficiari dell’indennità DIS-COLL, nel periodo da gennaio
     2018 a dicembre 2021, presenta un trend in aumento che dai 18.963 del 2018
     passa ai 24.044 del 2020 e subisce un calo nel 2021 (20.792); la regione che
     registra il più alto numero è il Lazio e, così come per la NASpI, il numero più
     elevato dei percettori si registra nella classe di età che va dai 30 ai 39 anni.
       Le     indennità         oggetto        di    esame        e    qualificate        nell’ambito          degli
     ammortizzatori sociali hanno, tra gli altri obiettivi, la ricollocazione dei
     soggetti beneficiari.
        Tra gli strumenti adottati con finalità di ausilio al reingresso nel mercato
     del lavoro rientra l’assegno di ricollocazione (Adr).
       L’assegno, solamente per i percettori di NASpI che ne facciano richiesta, è
     stato introdotto dall’articolo 23 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150
     e consiste in un voucher che, una volta ottenuto, deve essere speso dal
     lavoratore per attivare il servizio di ricollocamento. L’Adr dovrà essere
     utilizzato per ottenere un servizio di assistenza intensiva, con l’affiancamento
     di un tutor, finalizzato alla ricerca di una nuova attività lavorativa.
       Il servizio di assistenza intensiva è richiesto, a pena di decadenza dallo stato
     di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi
     dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per
     altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’Adr. Tale
     richiesta di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il
     patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.
       La stessa norma, al c. 8, prevede, in capo all’Anpal, la realizzazione del
     monitoraggio e della valutazione comparativa dei soggetti erogatori del
     servizio di assistenza alla ricollocazione, attraverso l’istituzione di un sistema
     informatico al quale i centri per l’impiego e i soggetti erogatori del servizio

         Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G

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suddetto sono obbligati a trasmettere le informazioni relative alle richieste,
   all’utilizzo e all’esito del servizio.
       Il mancato inoltro a questa Sezione dei relativi elementi puntuali e
   dettagliati a tal riguardo - da parte dell’Agenzia -, fa emergere una
   inadeguatezza dell’Anpal nell’attuazione di quanto previsto espressamente
   dal dettato legislativo, relativamente al concreto svolgimento delle funzioni
   attribuitele.
       L’attività di monitoraggio non può essere considerata una mera raccolta di
   dati, ma deve essere indirizzata ad una puntuale analisi che evidenzi e
   corregga eventuali criticità, al fine di consentire le opportune azioni correttive
   da fornire, da parte di Anpal, alla Rete pubblica dei servizi per il lavoro (Cpi e
   soggetti accreditati).
       Conseguentemente, l’impatto sociale ed economico dell’indennità in esame,
   che avrebbe potuto essere valutato in relazione all’efficacia delle misure
   attuate per il reinserimento dei soggetti nel mondo del lavoro, non può essere
   misurato efficacemente in quanto i dati forniti non solo non appaiono
   sufficienti ma non sono idonei a mostrare gli effetti sociali ed economici della
   misura.

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1.        LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA NUOVA ASSICURAZIONE
                   SOCIALE PER L’IMPIEGO – NASpI

     Sommario: 1.1. – Il contesto di riferimento. 1.2 - La regolamentazione dell’Indennità di
     disoccupazione NASpI. 1.3 - I requisiti soggettivi richiesti ai destinatari della NASpI. 1.4 -
     Calcolo, misura e durata della prestazione erogata. 1.5 - Aspetti amministrativi per la gestione
     dei trattamenti di NASpI. 1.6 - Il principio di condizionalità. 1.7 - Ulteriori ipotesi di
     decadenza, riduzione e sospensione. 1.8 - Disciplina di emergenza relativa alla NASpI. 1.9 -
     La manovra finanziaria 2022 e le modifiche alla NASpI.

         1.1 Il contesto di riferimento.

         Com’è noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali progetta,
     realizza      e    coordina        interventi         di    politica       del     lavoro       e    sviluppo
     dell'occupazione, di tutela del lavoro e adeguatezza del sistema previdenziale,
     di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione
     delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie.
         Relativamente al tema degli ammortizzatori sociali e, quindi, a tutte quelle
     misure destinate ad offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso
     il posto di lavoro, il Ministero1 provvede all’attuazione degli interventi in
     materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e
     speciali in materia di welfare, con particolare riferimento a quelli finalizzati
     allo sviluppo di politiche attive e all'occupabilità del capitale umano.
         Tra gli ammortizzatori sociali e, più in particolare, tra le indennità di
     disoccupazione è sempre stata garantita tutela attraverso l’“assicurazione
     generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria”2, sostituita3 da
     due misure: l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e la mini- ASpI
     accessibile a tutti coloro che non potevano accedere alla ASpI per mancanza di
     requisiti.

     1 La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione.
     2 Istituita con il R.D.L. n. 2214 del 1919.
     3 L.28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva

     di crescita” (cd. Riforma Fornero).

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                                                                                                                         19
La disciplina della materia ha subito una profonda innovazione 4
     prevedendo - in sostituzione delle precedenti prestazioni ASpI e MiniASpI e a
     decorrere dal 1° maggio 2015 - una indennità mensile di disoccupazione
     denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego”
     (NASpI), a tutela dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che
     avessero perduto involontariamente la propria occupazione.
        Tra le direttrici per il riordino della materia vanno evidenziate:
              •    la rimodulazione dell’ASpI rapportando la durata dei trattamenti
                   alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
              •    l’incremento della durata massima per i lavoratori con carriere
                   contributive più rilevanti;
              •    l’universalizzazione dell’applicazione dell’ASpI, con estensione ai
                   lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
             •      l’introduzione di massimali in relazione alla contribuzione
     figurativa;
             •    la previsione di principi di politica attiva del lavoro finalizzati al
                  reinserimento della persona disoccupata anche attraverso la
                  conclusione di accordi per la ricollocazione con obbligo di presa in
                  carico5 e la previsione di adeguati strumenti;
             •    l’attivazione del soggetto espulso dal mercato del lavoro o
                  beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivare la ricerca
                  attiva di una nuova occupazione;
             •    il potenziamento del sistema informativo per                                  la gestione del
                  mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche
                  attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le

     4 D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
     sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
     della Legge 10 dicembre 2014, n. 183".
     5 Per “presa in carico”, secondo quanto riferito da Anpal, si intende la sottoscrizione, da parte del

     soggetto, di un Patto di Servizio Personalizzato (artt. 20 e 21 dlgs.150/2015) o di un Patto per il Lavoro
     (art. 4, co. 7, del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 da parte dell’utente del Centro per
     l’Impiego). Per “richiedenti con almeno una presa in carico” si intende, quindi, l’insieme di individui
     disoccupati richiedenti Naspi che successivamente al rilascio della DID hanno sottoscritto almeno un
     Patto di Servizio Personalizzato o un Patto per il Lavoro.

          Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G

20
informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
                 lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti
                 contributivi.

       L’intervento di riforma ha inciso sia sull’estensione della tutela che sulla
   corrispettività delle prestazioni erogabili con la contribuzione riferibile ai
   singoli lavoratori.
       I dati trasmessi dal Ministero relativi agli oneri totali - a rendiconto - per le
   annualità dal 2018 al 2020 sono riportati nella seguente tabella.
       Con riferimento all’importo relativo alla “proroga NASpI” sarà cura
   dell’Amministrazione indicare espressamente le fonti.

             Tab. 1 - Dati contabili (valori espressi in milioni di euro)
                                 Rendiconto 2018          Rendiconto 2019          Rendiconto 2020
                                 Oneri totali             Oneri totali             Oneri totali
     Indennità NASpI                       14.668,1                15.161,8                  15.868,9
                                                                                                                Proroga NASpI
                                                                                                                         828,1
     Totale complessivo                      14.668,1                 15.161,8                  15.868,9                 828,1
     Fonte: Elaborazione Corte dei conti

           1.2 La regolamentazione dell’Indennità di disoccupazione NASpI

       La NASpI garantisce una erogazione mensile economica a favore dei
   soggetti che hanno perso il proprio posto di lavoro in modo involontario.
       Nel testo istitutivo dell’indennità erano previsti quali destinatari della
   misura tutti i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo
   indeterminato delle pubbliche amministrazioni e dei lavoratori agricoli a
   tempo determinato e indeterminato.

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                                                                                                                         21
A seguito della riforma normativa6 sono state apportate integrazioni alle
     disposizioni che disciplinano l’ambito di applicazione dell’indennità di
     NASpI, i requisiti di accesso, la misura e la durata della prestazione medesima
     nonché l’ampliamento della platea dei destinatari comprendendo tutti i
     lavoratori agricoli dipendenti, anche apprendisti, soci di cooperativa e tutti i
     soggetti con un rapporto di tipo subordinato. L’ambito di applicazione,
     tuttavia, è rimasto il settore privato, rimanendo esclusi dalla possibilità di
     richiedere questa indennità i dipendenti a tempo indeterminato delle
     Pubbliche Amministrazioni.

         1.3 I requisiti soggettivi richiesti ai destinatari della NASpI

         I requisiti per ottenere l’indennità, oltre la perdita involontaria del posto di
     lavoro e lo stato di disoccupazione7 richiedono che il lavoratore:
             •    possa far valere nell’arco di tempo dei 4 anni precedenti l’inizio del
                  periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione;
             •    possa far valere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi
                  precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione per gli eventi di
                  disoccupazione fino al 1° gennaio 20228.
         Riguardo ai requisiti occorre soffermarsi su quello della disoccupazione da
     intendersi come la condizione di immediata disponibilità allo svolgimento di
     un’attività lavorativa da esplicitarsi concretamente con la sottoscrizione della
     dichiarazione di immediata disponibilità (Did)9 allo svolgimento ed alla

     6 L. 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
     pluriennale per il triennio 2022-2024”.
     7 La circolare Inps 4 gennaio 2022, n. 2, nell’ illustrare le novità legislative e le modalità di applicazione

     per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022, precisa che per evento di
     disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
     8La legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi

     che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°
     gennaio 2022.
     9 La Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro secondo quanto riferito da Anpal, determina

     formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Dal 4 dicembre 2017, tale
     dichiarazione può essere rilasciata tramite il portale MyANPAL autonomamente dall’interessato o
     attraverso un intermediario (un centro per l’impiego o un patronato) nonché rilasciata alternativamente
     sui portali regionali dei servizi per il lavoro.

          Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G

22
ricerca di attività lavorativa, oltre che dell’attestazione dell’eventuale attività
   lavorativa precedentemente svolta, da rilasciarsi presso i Centri per l’impiego.
       Nelle tabelle che seguono è indicato il numero dei disoccupati che hanno
   presentato richiesta di NASpI all'Inps nelle singole annualità dal 2018 al 28
   febbraio 2022.

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                                                                                                                         23
Tab. 2 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di NASpI all'Inps per anno della richiesta (2018 – 2019)

                                                                     2018                                                                             2019
 Regione CPI competente               Totale richiedenti NASPI   di cui:                                          Totale richiedenti NASPI       di cui:
                                                                  con DID        di cui:                                                          con DID        di cui:
                                                                 rilasciata       con             di cui                                         rilasciata       con             di cui
                                                                                 almeno           con almeno                                                     almeno           con almeno
                                                                                 una presa       un'azione di                                                    una presa       un'azione di
                                                                                 in carico       politica                                                        in carico       politica
                                                                                                 attiva                                                                          attiva
  01-PIEMONTE                                          103.939        60.088           56.130            3.130                        107.338          61.839         60.561             2.740
  02-VAL D'AOSTA                                         6.176         2.035            1.901              551                          6.483           1.693          1.360               408
  03-LOMBARDIA                                         233.025       116.489           80.176            3.506                        242.626         125.078         84.718             4.596
  04-BOLZANO                                            25.042        19.653           16.116               91                         25.316          17.991         16.193                95
  04-TRENTO                                             29.050        15.623           14.989            2.692                         29.330          16.722         16.212             3.470
  05-VENETO                                            145.565        72.271           61.512            2.823                        149.084          76.076         63.310             2.896
  06-FRIULI VENEZIA GIULIA                              35.465        15.357           14.377            1.279                         35.911          17.750         15.732             1.391
  07-LIGURIA                                            51.066        32.510           12.950              712                         50.626          30.028          8.607               451
  08-EMILIA ROMAGNA                                    151.858        50.708           46.949            5.163                        154.843          64.765         53.381             2.666
  09-TOSCANA                                           127.530        64.655           61.601           18.944                        128.832          65.743         60.555            21.073
  10-UMBRIA                                             24.112        13.372           13.178            1.491                         24.283          13.907         12.940             1.294
  11-MARCHE                                             52.495        32.584           21.114            1.192                         52.691          32.987         20.381               992
  12-LAZIO                                             153.004        36.302           29.329            1.667                        155.990          43.521         26.598             1.224
  13-ABRUZZO                                            52.062        15.196           15.005            1.369                         50.752          17.859         17.165               949
  14-MOLISE                                             10.335         3.612            2.654              676                          9.950           2.982          1.193               310
  15-CAMPANIA                                          204.808        58.748           58.445            4.937                        203.801          55.620         53.875             2.078
  16-PUGLIA                                            143.877        60.617           49.680            4.669                        140.557          42.649         31.252             2.078
  17-BASILICATA                                         20.989         5.528            5.495              453                         20.109           5.713          5.605               298
  18-CALABRIA                                           67.847        32.015           30.479            2.569                         64.955          29.061         27.085             1.391
  19-SICILIA                                           164.850        78.346           77.944            8.268                        162.758          66.346         65.316             2.475
  20-SARDEGNA                                           78.423        18.069           16.728              811                         78.109          20.281         17.792               491
  Totale                                             1.881.518       803.778          686.752           66.993                      1.894.344         808.611        659.831            53.366
Fonte: Elaborazione Corte dei conti

                                                                              Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G

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Tab. 3 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di NASpI all'Inps per anno della richiesta (2020 – 2021)

                                                                         2020                                                                    2021
  Regione CPI competente               Totale richiedenti NASPI          di cui:                                    Totale richiedenti NASPI     di cui:
                                                                          con DID      di cui:                                                    con DID     di cui:
                                                                         rilasciata     con           di cui                                     rilasciata    con         di cui
                                                                                       almeno         con                                                     almeno       con
                                                                                       una presa     almeno                                                   una presa   almeno
                                                                                       in carico     un'azione                                                in carico   un'azione
                                                                                                     di politica                                                          di politica
                                                                                                     attiva                                                               attiva

  01-PIEMONTE                                                101.371        44.792         43.180          1.784                        98.999      39.961       37.800        1.076
  02-VAL D'AOSTA                                               6.132         1.675            905             59                         5.416       2.538        1.832           75
  03-LOMBARDIA                                               239.173        79.016         49.010          2.214                       219.540      72.692       50.605        1.579
  04-BOLZANO                                                  26.725        12.862         10.473             53                        21.907      10.426        9.341           36
  04-TRENTO                                                   24.238        12.223         11.822          3.701                        24.557      12.652       11.976        2.566
  05-VENETO                                                  139.349        59.380         42.537          1.717                       132.124      62.946       54.152        1.078
  06-FRIULI VENEZIA GIULIA                                    33.265        17.959         16.873            807                        32.686      17.467       16.453          777
  07-LIGURIA                                                  43.670        17.344          6.723            246                        45.719      17.585        5.877          151
  08-EMILIA ROMAGNA                                          141.893        46.549         37.933          1.419                       139.040      44.423       33.684          795
  09-TOSCANA                                                 118.637        44.591         38.781         10.448                       115.113      50.942       47.492       15.054
  10-UMBRIA                                                   22.350         8.426          7.642            459                        22.354       9.326        8.171          573
  11-MARCHE                                                   48.899        26.925         11.184            543                        50.261      29.285       12.964          412
  12-LAZIO                                                   154.012        22.181            461             89                       148.082      19.123          524           69
  13-ABRUZZO                                                  45.102         7.386          6.565            315                        45.691       7.900        6.574          184
  14-MOLISE                                                    8.935         1.151             53             12                         8.963       1.175           37            6
  15-CAMPANIA                                                183.032        20.171         18.457            499                       187.575      18.282       17.052          277
  16-PUGLIA                                                  131.154        17.014          6.887            555                       129.863      16.885        5.743          272
  17-BASILICATA                                               17.808         3.316          3.035            120                        18.232       3.531        3.466           69
  18-CALABRIA                                                 54.834        13.900         12.433            488                        60.931      14.017       12.163          346
  19-SICILIA                                                 144.653        29.715         28.389            350                       154.272      31.877       30.884          227
  20-SARDEGNA                                                 68.820        11.635          7.441            229                        74.077      11.197        7.949          141
  Totale                                                   1.754.052       498.211        360.784         26.107                     1.735.402     494.230      374.739       25.763
Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G

                                                                                                                                                                                        25
Tab. 4 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di NASpI all'Inps per anno della
richiesta (dati fino al 28 febbraio 2022)

                                                                       2022
  Regione CPI competente              Totale richiedenti NASpI        di cui:
                                                                       con DID      di cui:
                                                                      rilasciata     con           di cui
                                                                                    almeno         con
                                                                                    una presa     almeno
                                                                                    in carico     un'azione
                                                                                                  di politica
                                                                                                  attiva

  01-PIEMONTE                                               18.572         8.376         7.361             77
  02-VAL D'AOSTA                                               584           344           252              2
  03-LOMBARDIA                                              40.104        15.267         8.873            140
  04-BOLZANO                                                 3.694         2.187         1.728
  04-TRENTO                                                  3.641         2.206         2.012            246
  05-VENETO                                                 21.344        10.719         7.518             64
  06-FRIULI VENEZIA GIULIA                                   5.389         3.021         2.268            104
  07-LIGURIA                                                 7.161         3.095           290              9
  08-EMILIA ROMAGNA                                         21.272         9.298         6.806             60
  09-TOSCANA                                                17.962        10.696         8.839          3.360
  10-UMBRIA                                                  4.334         2.171         1.939            118
  11-MARCHE                                                  7.628         4.789         1.463             31
  12-LAZIO                                                  28.391         5.137           200              5
  13-ABRUZZO                                                 7.174         1.936         1.591              9
  14-MOLISE                                                  1.430           209            11
  15-CAMPANIA                                               28.417         3.880         3.572              8
  16-PUGLIA                                                 20.690         3.787         1.385             17
  17-BASILICATA                                              3.019           770           742             16
  18-CALABRIA                                                8.728         2.277         1.940             55
  19-SICILIA                                                22.941         5.093         4.712              9
  20-SARDEGNA                                               10.631         2.448         1.921             11
  Totale                                                   283.106        97.706        65.423          4.341
Fonte: Elaborazione Corte dei conti

         Nel periodo considerato, complessivamente, il numero dei disoccupati richiedenti
     il beneficio appare pressoché costante; la Lombardia, seguita dalla Campania, registra
     il maggior numero di richieste del beneficio; al contrario, ad eccezione della Valle
     D’Aosta, nel Molise e nella Basilicata risultano censite minori istanze.

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26
1.4 Calcolo della misura e durata della prestazione erogata

         La prestazione NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di
   quelle di contribuzione presenti nel quadriennio precedente la data di cessazione del
   rapporto di lavoro; ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di
   contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni di
   disoccupazione.
         La base di calcolo dell'indennità è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini
   previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero delle settimane di
   contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33, ottenendo così la
   retribuzione media mensile.
         L’indennità mensile è pari:
              •   al 75 per cento della retribuzione media mensile, nei casi in cui tale
                  retribuzione sia pari o inferiore ad un importo stabilito per legge (per l’anno
                  2021 pari a 1.227,55 euro);
              •    al 75 per cento del predetto importo stabilito per legge (per l’anno 2021 pari
                  a 1.227,55 euro), incrementato di una somma pari al 25 per cento della
                  differenza tra la retribuzione media mensile e il predetto di 1.227,55, euro nei
                  casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo stabilito.
         La prestazione non può comunque superare un importo massimo mensile
   rivalutato annualmente10.
         La disciplina previgente prevedeva che la NASpI si riducesse del tre per cento ogni
   mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (c.d. decalage) mentre
   dal primo gennaio 2022 è previsto che la decurtazione operi a partire dal sesto mese.
           Nel caso in cui il cittadino abbia già compiuto 55 anni di età, la riduzione viene
   applicata dall’ottavo mese di ricezione delle indennità.
         Il percettore della prestazione, in presenza di determinate condizioni, può
   rioccuparsi con rapporto di lavoro subordinato senza perdere la titolarità
   dell’indennità.

   10   Per l’anno 2021 detto importo è stato pari a 1.335,40 euro.

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                                                                                                                         27
In particolare, la prestazione è sospesa d’ufficio qualora il percettore si rioccupi con
     rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi e riprende a decorrere, per la
     parte residua spettante, al termine della rioccupazione.
       Nell’ipotesi invece in cui l’interessato si rioccupa con rapporto di lavoro di durata
     superiore a sei mesi (anche a tempo indeterminato), la prestazione può essere
     cumulata con il reddito da lavoro a condizione che l’assicurato comunichi – nei termini
     legislativamente previsti, a pena di decadenza – il reddito annuo presunto derivante
     dal richiamato rapporto di lavoro, che detto reddito non sia superiore al limite annuo
     di 8.145 euro e che il (nuovo) datore di lavoro sia diverso da quello con il quale è
     cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI; nel caso di
     cumulo del reddito da lavoro con l’indennità, l’importo della stessa è ridotto in misura
     pari all’80 per cento del reddito annuo presunto.
       E’ prevista, inoltre, la possibilità di svolgere attività lavorativa autonoma o
     parasubordinata in corso di fruizione della prestazione, a condizione che l’assicurato
     comunichi - sempre nei termini legislativamente previsti a pena di decadenza – il
     reddito annuo presunto derivante dall’attività lavorativa e che detto reddito non sia
     superiore al limite di 4.800 euro; anche in detta ipotesi la norma prevede che l’importo
     della indennità sia ridotto in misura pari all’80 per cento del reddito annuo presunto.
       Infine, è riconosciuta al percettore della prestazione la possibilità di richiedere
     l’erogazione anticipata della prestazione in un’unica soluzione al fine di sviluppare o
     intraprendere un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di
     una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha
     ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. La norma prevede
     altresì che in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato prima della
     scadenza del periodo per cui è stata erogata la NASpI in forma anticipata, il lavoratore
     è tenuto alla restituzione per intero dell’anticipazione ottenuta, salvo che il rapporto
     di lavoro non sia stato instaurato con la società cooperativa della quale il lavoratore ha
     sottoscritto le quote.

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28
Tab. 5 - Numero beneficiari* di NASpI del periodo gennaio 2018 - dicembre 2021 per
regione

                                                                              Anno
           Regione
                                                  2018                 2019                  2020                           2021

 Abruzzo                                      72.216                72.281                67.233                          61.369
 Basilicata                                   27.954                28.473                26.715                          24.579
 Calabria                                     89.744                92.380                85.778                          81.677
 Campania                                    280.396               288.036               270.471                         245.290
 Emilia Romagna                              210.556               215.290               207.770                         193.880
 Friuli Venezia Giulia                        52.495                54.092                52.556                          47.500
 Lazio                                       237.227               244.760               243.706                         223.776
 Liguria                                      71.705                72.520                69.916                          65.842
 Lombardia                                   356.858               367.216               370.429                         336.965
 Marche                                       74.990                76.368                73.672                          69.633
 Molise                                       13.869                14.156                13.307                          11.985
 Piemonte                                    161.926               168.665               166.230                         152.283
 Puglia                                      191.211               195.699               186.710                         170.844
 Sardegna                                    108.137               109.353               103.890                          96.370
 Sicilia                                     222.717               227.646               213.243                         199.792
 Toscana                                     177.916               181.689               176.084                         160.786
 Trentino Alto Adige                          67.415                70.110                71.396                          63.385
 Umbria                                       35.080                35.606                34.093                          31.666
 Valle D’Aosta                                 8.344                 8.704                 8.821                           7.792
 Veneto                                      206.866               212.361               210.424                         190.292
 TOTALE                                     2.667.622             2.735.405            2.652.444                     2.435.706
* Beneficiari distinti con almeno una prestazione nell'anno. Lettura dati maggio 2022.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti

         Il numero dei beneficiari dell’indennità, molto vicino nei valori per gli anni 2018 e
   2020, si presenta in leggero aumento nel 2019 con una notevole riduzione nel 2021. La
   Campania è la regione che registra il numero maggiore di percettori di NASpI per tutte
   le annualità considerate.
         Dalla tabella seguente, per tutto il periodo considerato, emerge che il maggior
   numero dei beneficiari rientra nella classe di età dai 30 ai 39 anni e che,
   complessivamente, il genere femminile usufruisce in misura prevalente dell’indennità.

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                                                                                                                                   29
Tab. 6 - Numero beneficiari* di NASpI del periodo gennaio 2018- dicembre 2021 per genere e
classe di età

      Anno             Classe di età                             Maschi                     Femmine                           Totale

                         Fino a 19                                9.024                         5.341                        14.365
                         Da 20 a 24                             109.436                        87.260                       196.696
                         Da 25 a 29                             164.462                       174.458                       338.920
      2018               Da 30 a 39                             330.357                       393.611                       723.968
                         Da 40 a 49                             323.928                       367.576                       691.504
                         Da 50 a 54                             140.238                       157.327                       297.565
                         Da 55 a 59                             110.128                       119.539                       229.667
                         60 e oltre                              87.080                        87.857                       174.937
 Totale                                                       1.274.653                     1.392.969                     2.667.622
                         Fino a 19                               10.441                         6.024                        16.465
                         Da 20 a 24                             118.599                        93.321                       211.920
                         Da 25 a 29                             166.393                       178.698                       345.091
      2019               Da 30 a 39                             328.807                       398.565                       727.372
                         Da 40 a 49                             317.960                       371.712                       689.672
                         Da 50 a 54                             141.212                       163.159                       304.371
                         Da 55 a 59                             116.727                       127.417                       244.144
                         60 e oltre                              94.747                       101.623                       196.370
 Totale                                                       1.294.886                     1.440.519                     2.735.405
                         Fino a 19                               10.176                         5.521                        15.697
                         Da 20 a 24                             123.757                        97.385                       221.142
                         Da 25 a 29                             163.959                       176.999                       340.958
      2020               Da 30 a 39                             314.551                       387.132                       701.683
                         Da 40 a 49                             292.297                       356.542                       648.839
                         Da 50 a 54                             130.803                       158.128                       288.931
                         Da 55 a 59                             111.307                       126.589                       237.896
                         60 e oltre                              89.522                       107.776                       197.298
 Totale                                                       1.236.372                     1.416.072                     2.652.444
                         Fino a 19                               11.181                         6.216                        17.397
                         Da 20 a 24                             111.202                        89.159                       200.361
                         Da 25 a 29                             144.611                       163.786                       308.397
      2021               Da 30 a 39                             273.555                       356.942                       630.497
                         Da 40 a 49                             249.045                       335.038                       584.083
                         Da 50 a 54                             113.273                       152.742                       266.015
                         Da 55 a 59                             102.102                       126.134                       228.236
                         60 e oltre                              86.521                       114.199                       200.720
 Totale                                                       1.091.490                     1.344.216                     2.435.706
* Beneficiari distinti con almeno una prestazione nell'anno. Lettura dati maggio 2022.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti

       I dati trasmessi dal Ministero, come riportati nelle tabelle precedenti, non hanno
     consentito a questa Sezione di correlare il numero dei benefici concessi al numero dei
     richiedenti per ogni annualità. Se si confrontano, ad esempio, i dati dei beneficiari

                   Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G

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NASpI dell’anno 2019 (pari a 2.735.405) con i dati dei richiedenti dello stesso anno (pari
   a 1.894.344) è molto probabile che nel calcolo dei beneficiari siano stati compresi anche
   quelli che avevano fatto richiesta nell’anno precedente.
        Non sono stati forniti, altresì, i dati relativi al costo annuale nazionale (ripartito per
   regioni) dell’ammortizzatore sociale confrontabile, anch’esso, al numero degli effettivi
   beneficiari.
        Di talché questa Sezione non può effettuare alcuna analisi dell’impatto economico
   della misura.
        Appare, pertanto, indifferibile che l’Amministrazione, nell’ambito dell’attività di
   vigilanza ad essa intestata, verifichi l’efficacia anche delle misure di politica passiva
   per valutarne l’impatto economico sull’intero territorio nazionale.

        1.5 Aspetti amministrativi per la gestione dei trattamenti di Naspi

        La domanda di NASpI deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via
   telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di
   lavoro e la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione
   del rapporto stesso o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale
   data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda11.
        La gestione delle domande di indennità – finalizzata alla istruttoria ed alla
   liquidazione           della      prestazione          –    avviene         attraverso        specifiche         procedure
   informatiche12 che si conclude con l’accoglimento o il rigetto della stessa a cui fa seguito
   la liquidazione della prestazione.

   11 Circa l’individuazione del giorno dal quale calcolare l’arco temporale di 68 giorni oltre i quali si decade dal diritto
   alla richiesta della prestazione, lo stesso decorre: - dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; - dalla
   data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro
   successivamente cessato; - dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul
   lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato; - dalla
   data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza (si precisa che il riferimento deve essere
   sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad
   azioni cautelari intentate dal lavoratore); dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato
   preavviso ragguagliato a giornate;- dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di
   licenziamento per giusta causa.
   12 Denominate: - “Nuova variazione NASpI”, attraverso la quale si cura l’istruttoria della domanda; - “DSWeb”,

   attraverso la quale si effettua la liquidazione della prestazione, nonché la trasmissione dei provvedimenti di
   accoglimento e reiezione delle domande

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                                                                                                                                31
L’amministrazione ha chiarito che al fine di aumentare la qualità dei controlli e
     diminuire i tempi di istruttoria - per una più celere definizione delle domande di
     prestazione – le procedure di gestione sono soggette a costanti sviluppi e
     reingegnerizzazioni.

          1.6 Il principio di condizionalità

          Il d.lgs. n. 22/2015, all’articolo 7, disciplina le condizioni il cui mancato rispetto
     determina la decadenza dal trattamento.
          In particolare, l’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione
     del beneficiario alle iniziative di attivazione lavorativa.
          Il richiedente l’indennità è, pertanto, tenuto alla partecipazione a colloqui, ad
     attività formative, alla ricerca attiva di una occupazione ed all’accettazione di una
     congrua offerta di lavoro.
          In tale ottica si inserisce, inoltre, la previsione13 che la domanda per l’ottenimento
     del beneficio, compresa l’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
     collaborazione coordinata (DIS-COLL), resa dall'interessato all'Inps, equivalga a
     dichiarazione di immediata disponibilità (Did), e sia trasmessa dall’istituto stesso
     all'Anpal, per l'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
          L’erogazione del trattamento economico è condizionata ad una serie di
     comportamenti attivi da parte del percettore che prendono l’avvio con la sottoscrizione
     del patto di servizio personalizzato14 stipulato con il centro per l’impiego.
          Conseguentemente, il richiedente deve essere disponibile a svolgere diverse
     attività, in caso contrario si determina l’applicazione di sanzioni15:

     13 Art. 21, c. 1, del d.lgs. n. 150/2015.
     14 Art 20 d.lgs. n. 150/2015.
     15 Le sanzioni vanno dalla decurtazione alla decadenza della prestazione o possono addirittura comportare la

     perdita dello stato di disoccupazione. Competente ad irrogare le sanzioni non è più l'Inps, bensì il Centro per
     l'impiego e in caso di ricorso contro i provvedimenti di quest'ultimo decide l'Anpal che, a tal fine, ha istituito un
     apposito Comitato in cui è prevista la partecipazione delle parti sociali. Ai sensi del c. 44, dell'art. 4 della legge n.
     92 del 2012, il Centro per l'Impiego emette le sanzioni e le comunica all'Inps, il cui ruolo sarà solo quello di eseguire
     i provvedimenti sanzionatori e provvedere a recuperare le eventuali somme versate erroneamente. Nel caso in cui
     il Centro per l'Impiego non dovesse adottare la sanzione della decadenza o della decurtazione della prestazione, si
     configurerà la responsabilità contabile e disciplinare del funzionario competente. Non è prevista invece nessuna
     responsabilità nel caso in cui il Centro per l'Impiego non dovesse adottare la sanzione della decadenza dello stato
     di disoccupazione. Al fine di incentivare l'efficienza dell'opera sanzionatoria dei Centri per l'Impiego, è previsto un

                     Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G

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•    partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze
                  nella ricerca attiva di lavoro (quali ad esempio la stesura del curriculum vitae
                  e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altre iniziative di
                  orientamento);
             •    partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione oppure
                  ad altra iniziativa di politica attiva;
             •    accettazione di offerte di lavoro congrue16.
         Sarà cura dell’Amministrazione indicare espressamente il numero ed i casi di
   sanzioni applicate, nel periodo di osservazione considerato, in relazione alla mancata
   disponibilità del percettore a svolgere le succitate attività.
       Sotto il profilo operativo, l’efficacia dei meccanismi di condizionalità presuppone la
   capacità dei Cpi di interagire con i beneficiari degli interventi di ricollocazione e con
   l’Inps competente per l’esecuzione dei provvedimenti adottati dai Centri medesimi.
       Riguardo          alla     partecipazione           a    iniziative        di    carattere        formativo       o   di
   riqualificazione che, si ribadisce, implicano l’erogazione del trattamento economico
   del richiedente, l’Anpal non è stata in grado di precisare quanti e quali percorsi di
   rinnovamento professionale sono stati attivati e da quale organismo, né di specificare
   - per ogni annualità oggetto di osservazione – distintamente il numero dei beneficiari
   che hanno ottenuto, all’esito del percorso, una ricollocazione.
       Al riguardo, ha comunicato che negli archivi dell’Agenzia risulta una scheda
   anagrafica e professionale con un campo relativo agli interventi di “formazione
   professionale” non valorizzato in maniera apprezzabile, mentre il sistema informativo
   della formazione professionale è ancora in fase di realizzazione.
       In sede di contraddittorio l’Anpal ha evidenziato che, in relazione al principio di
   condizionalità, in realtà non esiste un diritto del beneficiario dell’indennità ad un
   percorso di formazione (essendo una facoltà di quest’ultimo) e, soprattutto, non sono

   sistema di redistribuzione annuale delle risorse recuperate dall'Inps così divise: - 50 per cento alle Regioni o alle
   Province Autonome dei Centri per l'Impiego; - 50 per cento al Fondo Politiche Attive.
   16 Per offerta di lavoro congrua si intende: quella coerente con le esperienze e le competenze maturate; quella

   distante dal domicilio non più di 50 km o raggiungibile in non più di 80 min. con i mezzi di trasporto pubblico;
   quella che prevede una retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all’indennità percepita nell’ultimo
   mese precedente, da calcolare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà (art. 25
   d.lgs. n.150/2015).

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                                                                                                                                  33
stati previsti a favore dell’Agenzia, i necessari finanziamenti per poter attuare il
     miglioramento professionale cui si fa riferimento.
          Ma, soprattutto, le due misure (NASpI e DIS-COLL) costituiscono strumenti di
     politica passiva, peraltro previdenziali, nei confronti dei quali l’Agenzia non ha alcuna
     competenza; ed ancora, gli eventuali accrescimenti professionali autonomamente
     conseguiti dai beneficiari sono inseriti su loro iniziativa nelle schede personali tenute
     da Cpi con la conseguenza che i dati relativi possono non essere apprezzabili.

          1.7 Ulteriori ipotesi di decadenza, riduzione e sospensione

          Ulteriori ipotesi di decadenza dall’indennità e, quindi, di perdita dello stato di
     disoccupazione si verificano nei casi in cui il percettore:
             •    inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a
                  tempo indeterminato senza comunicare all’Inps il reddito presunto che ne
                  deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla
                  data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era
                  preesistente alla domanda medesima17;
             •    non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI , il reddito annuo
                  che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time
                  rimasti       in      essere        all’atto        di      presentazione             della       domanda
                  di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era
                  titolare18;
             •     inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare
                  all’Inps il reddito annuo19;
             •     raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
             •     acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per
                  l’indennità NASpI.

     17 Articolo 9 commi due e tre e art.11 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 - circolare Inps n. 94/2015.
     18 Articolo 10 e 11 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 -circolare Inps n. 94/2015).
     19 Combinato disposto articoli 3, 9 e 10 del d.lgs. n. 22 del 2015 – circolare n. 94 del 2015.

                     Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G

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La disoccupazione NASpI è invece ridotta nelle seguenti ipotesi:
             •    instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo
                  indeterminato o della durata maggiore di 6 mesi, ma con reddito inferiore
                  alla soglia di esenzione - in tale ipotesi la NASpI viene mantenuta, ma ridotta
                  dell’80 per cento del reddito conseguito col nuovo impiego;
             •    percezione di un nuovo reddito derivante da lavoro autonomo o d’impresa,
                  entro i 4.800 euro annui - anche in questo caso, l’assegno è ridotto dell’80 per
                  cento delle entrate presunte;
             •    percezione di reddito da lavoro occasionale accessorio (buoni lavoro o
                  voucher) per un ammontare superiore a 3.000 euro in un anno.
       La prestazione è sospesa in caso di:
             •    rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a
                  sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro
                  sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della
                  prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini
                  del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.145 euro;
             •    nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato
                  convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in
                  paesi extracomunitari.
       La tabella seguente indica, distinta per genere, per ogni annualità dal 2019 ad agosto
   2021, il numero delle indennità integralmente fruite e quelle che, invece, si sono
   concluse anticipatamente a causa di decadenza.

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