SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: NASPI E DIS-COLL - SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
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SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: NASPI E DIS-COLL Deliberazione 2 agosto 2022, n. 48/2022/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: NASPI E DIS-COLL Relatore Cons. Antonello COLOSIMO
Hanno collaborato per l’istruttoria e l’elaborazione dei dati: dott.ssa Monica Loddoni, dott.ssa Daniela Cerimoniale
SOMMARIO Pag. Deliberazione .....................................................................................................................................7 *** Rapporto ..........................................................................................................................................13 Sintesi ....................................................................................................................................................15 1. - La disciplina relativa alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego -NASpI .................19 1.1. – Il contesto di riferimento. ....................................................................................................19 1.2 - La regolamentazione dell’Indennità di disoccupazione NASpI. ...................................21 1.3 - I requisiti soggettivi richiesti ai destinatari della NASpI. ..............................................22 1.4 - Calcolo, misura e durata della prestazione erogata. ........................................................27 1.5 - Aspetti amministrativi per la gestione dei trattamenti di NASpI. .................................31 1.6 - Il principio di condizionalità. .............................................................................................32 1.7 - Ulteriori ipotesi di decadenza, riduzione e sospensione. ................................................34 1.8 - Disciplina di emergenza relativa alla NASpI. ...................................................................37 1.9 - La manovra finanziaria 2022 e le modifiche alla NASpI. .................................................38 2. - La disciplina relativa all’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa ..................................................................41 2.1 - La regolamentazione dell’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL .........................41 2.2 - Legge finanziaria 2022 .........................................................................................................46 2.3 - Procedura informatica e aspetti organizzativi relativi alla DIS-COLL .........................47 3. - L’impatto sociale ed economico delle misure… .......................................................................49 3.1 - Il numero dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL .............................................................49 3.2 - Le politiche attive applicate alle misure - l'assegno di ricollocazione ...........................51 3.3 - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. ........................................................................57 4. Considerazioni conclusive dell’istruttoria, esiti del contraddittorio e raccomandazioni proposte ...........................................................................................................................................59 4.1 - Considerazioni conclusive ...................................................................................................59 4.2 - Esiti del contraddittorio ........................................................................................................62 4.3 - Raccomandazioni proposte .................................................................................................62 *** INDICE DELLE TABELLE Tab. 1 - Dati contabili ..........................................................................................................................21 Tab. 2 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di NASpI all'Inps per anno della richiesta (2018-2019) ..........................................................................................24 Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 5
Tab. 3 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di NASpI all'Inps per anno della richiesta (2020-2021) .........................................................................................25 Tab. 4 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di Naspi all'Inps per anno della richiesta (2022) ...................................................................................................26 Tab. 5 - Numero beneficiari di NASpI del periodo gennaio 2018- dicembre 2021 per regione .............................................................................................................................29 Tab. 6 - Numero beneficiari di NASpI del periodo gennaio 2018- dicembre 2021 per genere e classe di età ......................................................................................................30 Tab. 7 - NASpI - prestazioni concluse ..............................................................................................36 Tab. 8 - Dati contabili (valori espressi in milioni di euro) .............................................................41 Tab. 9 - Numero beneficiari di DIS-COLL del periodo gennaio 2018- dicembre 2021 per regione .............................................................................................................................44 Tab. 10 - Numero beneficiari di DIS-COLL del periodo gennaio 2018- dicembre 2021 per genere e classe di età .....................................................................................................45 Tab. 11 - Serie storica mensile dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL..........................................50 Tab. 12 – Numero e importo degli assegni di ricollocazione per beneficiari NASpI rilasciati per regione e soggetto erogatore. (Valori assoluti) ......................................................53 Tab. 13 - Numero Adr rilasciati ai percettori NASpI (2018 – 30 giugno 2021) distinti per regione ..........................................................................................................................55 Tab. 14 - Numero Adr rilasciati ai percettori NASpI (2018 – 30 giugno 2021) distinti per genere, classe di età e livello di istruzione ...............................................................55 Tab.15- Tipologia richiesta Adr .........................................................................................................56 Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 6
DELIBERAZIONE Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 7
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 8
Deliberazione n. 48/2022/G SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Collegi congiunti Camera di consiglio del 15 giugno 2022 Presieduta dal Presidente Mauro OREFICE Composta dai magistrati: Presidente della Sezione: Mauro OREFICE Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI Consiglieri: Antonello COLOSIMO, Natale Maria Alfonso D’AMICO, Gerardo de MARCO, Paolo ROMANO, Mario GUARANY, Daniela ALBERGHINI, Giampiero PIZZICONI Referendari: Khelena NIKIFARAVA, Andrea GIORDANO *** Visto l’art. 100, comma 2, Cost.; vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione in data 15 maggio 2020, n.4/2020/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2020 e nel contesto triennale; visto il rapporto, presentato dal Consigliere Antonello COLOSIMO, che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito al “Sistema degli ammortizzatori sociali: la NASpI e il DIS- COLL”; visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”; visti i decreti n. 2/2020 e n. 3/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi; vista l’ordinanza n. 20/2022 prot. n. 1608 del 31 maggio 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato i Collegi congiunti per la camera di consiglio del 15 giugno 2022, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento; Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 9
vista la nota n. 1635 del 3 giugno 2022, in attuazione della succitata ordinanza presidenziale n. 20/2022, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso il relativo rapporto alle seguenti amministrazioni: Ministero del lavoro e delle politiche sociali: - Segretariato generale; - Ufficio di Gabinetto del Ministro; - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione; Anpal: - Commissario straordinario; INPS: - Direttore generale; vista la memoria n. 1666 del 7 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; vista la memoria n. 1669 del 7 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; vista la memoria n. 1672 dell’8 giugno 2022 dell’INPS; udito il relatore, Consigliere Antonello COLOSIMO; uditi, in rappresentanza delle Amministrazioni: - per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Dott.ssa Agnese De Luca, direttore generale; - per l’Anpal: Dott. Raffaele Tangorra, Commissario straordinario; Dott. Stefano Raia, Dirigente; DELIBERA di approvare, con le modifiche apportate dai Collegi congiunti in Camera di consiglio, il rapporto concernente il “Sistema degli ammortizzatori sociali: la NASpI e il DIS-COLL”. La presente deliberazione e l’unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché alle seguenti amministrazioni: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: - Segretariato generale; - Ufficio di Gabinetto del Ministro; - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione; Anpal: - Commissario straordinario; INPS: - Direttore generale. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 10
Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244. La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo. Il Relatore Il Presidente Antonello Colosimo Mauro Orefice f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in segreteria il 2 agosto 2022 Il Dirigente Dott.ssa Maria Laura Iorio f.to digitalmente Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 11
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Sintesi Con la deliberazione del 15 maggio 2020, n. 4 questa Sezione di controllo, nell’ambito del programma di attività per il triennio 2020-2022, ha inserito l’indagine III.1. Sistema degli ammortizzatori sociali: NASpI e DIS- COLL con lo scopo di verificare l’attuazione della normativa prevista nonché l’impatto sociale ed economico delle misure. La disciplina della materia ha subito una profonda innovazione con il D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati” che ha introdotto - in sostituzione delle precedenti prestazioni ASpI e MiniASpI - una indennità mensile di disoccupazione la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) e l’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), a tutela dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che avessero perduto involontariamente la propria occupazione. L’intervento di riforma ha inciso sia sull’estensione della tutela che sulla corrispettività delle prestazioni erogabili con la contribuzione riferibile ai singoli lavoratori e risulta parametrata all’effettiva contribuzione versata dal percettore nell’ottica della sua duplice funzione previdenziale ed assicurativa. Nel complesso il numero dei disoccupati richiedenti il beneficio appare pressoché costante; la Lombardia, seguita dalla Campania, registra il maggior numero di richieste del beneficio; al contrario, ad eccezione della Valle D’Aosta, nel Molise e nella Basilicata risultano censite minori istanze. L’amministrazione ha chiarito che la quota di coloro che, a seguito della richiesta, hanno rilasciato una dichiarazione di immediata disponibilità (Did) e hanno sottoscritto un patto di servizio risente, inevitabilmente, della riduzione dell’attività dei Cpi causata dalla crisi pandemica del 2020, e protrattasi anche nei primi mesi del 2021. Il numero dei beneficiari dell’indennità, molto vicino nei valori al 2018 e 2020, si presenta in leggero aumento nel 2019. La Campania è la regione che Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 15
registra il numero maggiore di percettori di NASpI per tutte le annualità considerate; emerge, inoltre, che il maggior numero dei beneficiari rientra nella classe di età dai 30 ai 39 anni e che, complessivamente, il genere femminile usufruisce in misura prevalente dell’indennità Il numero dei beneficiari dell’indennità DIS-COLL, nel periodo da gennaio 2018 a dicembre 2021, presenta un trend in aumento che dai 18.963 del 2018 passa ai 24.044 del 2020 e subisce un calo nel 2021 (20.792); la regione che registra il più alto numero è il Lazio e, così come per la NASpI, il numero più elevato dei percettori si registra nella classe di età che va dai 30 ai 39 anni. Le indennità oggetto di esame e qualificate nell’ambito degli ammortizzatori sociali hanno, tra gli altri obiettivi, la ricollocazione dei soggetti beneficiari. Tra gli strumenti adottati con finalità di ausilio al reingresso nel mercato del lavoro rientra l’assegno di ricollocazione (Adr). L’assegno, solamente per i percettori di NASpI che ne facciano richiesta, è stato introdotto dall’articolo 23 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e consiste in un voucher che, una volta ottenuto, deve essere speso dal lavoratore per attivare il servizio di ricollocamento. L’Adr dovrà essere utilizzato per ottenere un servizio di assistenza intensiva, con l’affiancamento di un tutor, finalizzato alla ricerca di una nuova attività lavorativa. Il servizio di assistenza intensiva è richiesto, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’Adr. Tale richiesta di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato. La stessa norma, al c. 8, prevede, in capo all’Anpal, la realizzazione del monitoraggio e della valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di assistenza alla ricollocazione, attraverso l’istituzione di un sistema informatico al quale i centri per l’impiego e i soggetti erogatori del servizio Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 16
suddetto sono obbligati a trasmettere le informazioni relative alle richieste, all’utilizzo e all’esito del servizio. Il mancato inoltro a questa Sezione dei relativi elementi puntuali e dettagliati a tal riguardo - da parte dell’Agenzia -, fa emergere una inadeguatezza dell’Anpal nell’attuazione di quanto previsto espressamente dal dettato legislativo, relativamente al concreto svolgimento delle funzioni attribuitele. L’attività di monitoraggio non può essere considerata una mera raccolta di dati, ma deve essere indirizzata ad una puntuale analisi che evidenzi e corregga eventuali criticità, al fine di consentire le opportune azioni correttive da fornire, da parte di Anpal, alla Rete pubblica dei servizi per il lavoro (Cpi e soggetti accreditati). Conseguentemente, l’impatto sociale ed economico dell’indennità in esame, che avrebbe potuto essere valutato in relazione all’efficacia delle misure attuate per il reinserimento dei soggetti nel mondo del lavoro, non può essere misurato efficacemente in quanto i dati forniti non solo non appaiono sufficienti ma non sono idonei a mostrare gli effetti sociali ed economici della misura. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 17
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1. LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO – NASpI Sommario: 1.1. – Il contesto di riferimento. 1.2 - La regolamentazione dell’Indennità di disoccupazione NASpI. 1.3 - I requisiti soggettivi richiesti ai destinatari della NASpI. 1.4 - Calcolo, misura e durata della prestazione erogata. 1.5 - Aspetti amministrativi per la gestione dei trattamenti di NASpI. 1.6 - Il principio di condizionalità. 1.7 - Ulteriori ipotesi di decadenza, riduzione e sospensione. 1.8 - Disciplina di emergenza relativa alla NASpI. 1.9 - La manovra finanziaria 2022 e le modifiche alla NASpI. 1.1 Il contesto di riferimento. Com’è noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali progetta, realizza e coordina interventi di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e adeguatezza del sistema previdenziale, di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie. Relativamente al tema degli ammortizzatori sociali e, quindi, a tutte quelle misure destinate ad offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, il Ministero1 provvede all’attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di welfare, con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive e all'occupabilità del capitale umano. Tra gli ammortizzatori sociali e, più in particolare, tra le indennità di disoccupazione è sempre stata garantita tutela attraverso l’“assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria”2, sostituita3 da due misure: l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e la mini- ASpI accessibile a tutti coloro che non potevano accedere alla ASpI per mancanza di requisiti. 1 La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione. 2 Istituita con il R.D.L. n. 2214 del 1919. 3 L.28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (cd. Riforma Fornero). Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 19
La disciplina della materia ha subito una profonda innovazione 4 prevedendo - in sostituzione delle precedenti prestazioni ASpI e MiniASpI e a decorrere dal 1° maggio 2015 - una indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI), a tutela dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che avessero perduto involontariamente la propria occupazione. Tra le direttrici per il riordino della materia vanno evidenziate: • la rimodulazione dell’ASpI rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; • l’incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; • l’universalizzazione dell’applicazione dell’ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; • l’introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; • la previsione di principi di politica attiva del lavoro finalizzati al reinserimento della persona disoccupata anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione con obbligo di presa in carico5 e la previsione di adeguati strumenti; • l’attivazione del soggetto espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione; • il potenziamento del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le 4 D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183". 5 Per “presa in carico”, secondo quanto riferito da Anpal, si intende la sottoscrizione, da parte del soggetto, di un Patto di Servizio Personalizzato (artt. 20 e 21 dlgs.150/2015) o di un Patto per il Lavoro (art. 4, co. 7, del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 da parte dell’utente del Centro per l’Impiego). Per “richiedenti con almeno una presa in carico” si intende, quindi, l’insieme di individui disoccupati richiedenti Naspi che successivamente al rilascio della DID hanno sottoscritto almeno un Patto di Servizio Personalizzato o un Patto per il Lavoro. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 20
informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi. L’intervento di riforma ha inciso sia sull’estensione della tutela che sulla corrispettività delle prestazioni erogabili con la contribuzione riferibile ai singoli lavoratori. I dati trasmessi dal Ministero relativi agli oneri totali - a rendiconto - per le annualità dal 2018 al 2020 sono riportati nella seguente tabella. Con riferimento all’importo relativo alla “proroga NASpI” sarà cura dell’Amministrazione indicare espressamente le fonti. Tab. 1 - Dati contabili (valori espressi in milioni di euro) Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 Oneri totali Oneri totali Oneri totali Indennità NASpI 14.668,1 15.161,8 15.868,9 Proroga NASpI 828,1 Totale complessivo 14.668,1 15.161,8 15.868,9 828,1 Fonte: Elaborazione Corte dei conti 1.2 La regolamentazione dell’Indennità di disoccupazione NASpI La NASpI garantisce una erogazione mensile economica a favore dei soggetti che hanno perso il proprio posto di lavoro in modo involontario. Nel testo istitutivo dell’indennità erano previsti quali destinatari della misura tutti i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e dei lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 21
A seguito della riforma normativa6 sono state apportate integrazioni alle disposizioni che disciplinano l’ambito di applicazione dell’indennità di NASpI, i requisiti di accesso, la misura e la durata della prestazione medesima nonché l’ampliamento della platea dei destinatari comprendendo tutti i lavoratori agricoli dipendenti, anche apprendisti, soci di cooperativa e tutti i soggetti con un rapporto di tipo subordinato. L’ambito di applicazione, tuttavia, è rimasto il settore privato, rimanendo esclusi dalla possibilità di richiedere questa indennità i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni. 1.3 I requisiti soggettivi richiesti ai destinatari della NASpI I requisiti per ottenere l’indennità, oltre la perdita involontaria del posto di lavoro e lo stato di disoccupazione7 richiedono che il lavoratore: • possa far valere nell’arco di tempo dei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione; • possa far valere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione per gli eventi di disoccupazione fino al 1° gennaio 20228. Riguardo ai requisiti occorre soffermarsi su quello della disoccupazione da intendersi come la condizione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa da esplicitarsi concretamente con la sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità (Did)9 allo svolgimento ed alla 6 L. 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. 7 La circolare Inps 4 gennaio 2022, n. 2, nell’ illustrare le novità legislative e le modalità di applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022, precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. 8La legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. 9 La Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro secondo quanto riferito da Anpal, determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Dal 4 dicembre 2017, tale dichiarazione può essere rilasciata tramite il portale MyANPAL autonomamente dall’interessato o attraverso un intermediario (un centro per l’impiego o un patronato) nonché rilasciata alternativamente sui portali regionali dei servizi per il lavoro. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 22
ricerca di attività lavorativa, oltre che dell’attestazione dell’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, da rilasciarsi presso i Centri per l’impiego. Nelle tabelle che seguono è indicato il numero dei disoccupati che hanno presentato richiesta di NASpI all'Inps nelle singole annualità dal 2018 al 28 febbraio 2022. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 23
Tab. 2 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di NASpI all'Inps per anno della richiesta (2018 – 2019) 2018 2019 Regione CPI competente Totale richiedenti NASPI di cui: Totale richiedenti NASPI di cui: con DID di cui: con DID di cui: rilasciata con di cui rilasciata con di cui almeno con almeno almeno con almeno una presa un'azione di una presa un'azione di in carico politica in carico politica attiva attiva 01-PIEMONTE 103.939 60.088 56.130 3.130 107.338 61.839 60.561 2.740 02-VAL D'AOSTA 6.176 2.035 1.901 551 6.483 1.693 1.360 408 03-LOMBARDIA 233.025 116.489 80.176 3.506 242.626 125.078 84.718 4.596 04-BOLZANO 25.042 19.653 16.116 91 25.316 17.991 16.193 95 04-TRENTO 29.050 15.623 14.989 2.692 29.330 16.722 16.212 3.470 05-VENETO 145.565 72.271 61.512 2.823 149.084 76.076 63.310 2.896 06-FRIULI VENEZIA GIULIA 35.465 15.357 14.377 1.279 35.911 17.750 15.732 1.391 07-LIGURIA 51.066 32.510 12.950 712 50.626 30.028 8.607 451 08-EMILIA ROMAGNA 151.858 50.708 46.949 5.163 154.843 64.765 53.381 2.666 09-TOSCANA 127.530 64.655 61.601 18.944 128.832 65.743 60.555 21.073 10-UMBRIA 24.112 13.372 13.178 1.491 24.283 13.907 12.940 1.294 11-MARCHE 52.495 32.584 21.114 1.192 52.691 32.987 20.381 992 12-LAZIO 153.004 36.302 29.329 1.667 155.990 43.521 26.598 1.224 13-ABRUZZO 52.062 15.196 15.005 1.369 50.752 17.859 17.165 949 14-MOLISE 10.335 3.612 2.654 676 9.950 2.982 1.193 310 15-CAMPANIA 204.808 58.748 58.445 4.937 203.801 55.620 53.875 2.078 16-PUGLIA 143.877 60.617 49.680 4.669 140.557 42.649 31.252 2.078 17-BASILICATA 20.989 5.528 5.495 453 20.109 5.713 5.605 298 18-CALABRIA 67.847 32.015 30.479 2.569 64.955 29.061 27.085 1.391 19-SICILIA 164.850 78.346 77.944 8.268 162.758 66.346 65.316 2.475 20-SARDEGNA 78.423 18.069 16.728 811 78.109 20.281 17.792 491 Totale 1.881.518 803.778 686.752 66.993 1.894.344 808.611 659.831 53.366 Fonte: Elaborazione Corte dei conti Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 24
Tab. 3 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di NASpI all'Inps per anno della richiesta (2020 – 2021) 2020 2021 Regione CPI competente Totale richiedenti NASPI di cui: Totale richiedenti NASPI di cui: con DID di cui: con DID di cui: rilasciata con di cui rilasciata con di cui almeno con almeno con una presa almeno una presa almeno in carico un'azione in carico un'azione di politica di politica attiva attiva 01-PIEMONTE 101.371 44.792 43.180 1.784 98.999 39.961 37.800 1.076 02-VAL D'AOSTA 6.132 1.675 905 59 5.416 2.538 1.832 75 03-LOMBARDIA 239.173 79.016 49.010 2.214 219.540 72.692 50.605 1.579 04-BOLZANO 26.725 12.862 10.473 53 21.907 10.426 9.341 36 04-TRENTO 24.238 12.223 11.822 3.701 24.557 12.652 11.976 2.566 05-VENETO 139.349 59.380 42.537 1.717 132.124 62.946 54.152 1.078 06-FRIULI VENEZIA GIULIA 33.265 17.959 16.873 807 32.686 17.467 16.453 777 07-LIGURIA 43.670 17.344 6.723 246 45.719 17.585 5.877 151 08-EMILIA ROMAGNA 141.893 46.549 37.933 1.419 139.040 44.423 33.684 795 09-TOSCANA 118.637 44.591 38.781 10.448 115.113 50.942 47.492 15.054 10-UMBRIA 22.350 8.426 7.642 459 22.354 9.326 8.171 573 11-MARCHE 48.899 26.925 11.184 543 50.261 29.285 12.964 412 12-LAZIO 154.012 22.181 461 89 148.082 19.123 524 69 13-ABRUZZO 45.102 7.386 6.565 315 45.691 7.900 6.574 184 14-MOLISE 8.935 1.151 53 12 8.963 1.175 37 6 15-CAMPANIA 183.032 20.171 18.457 499 187.575 18.282 17.052 277 16-PUGLIA 131.154 17.014 6.887 555 129.863 16.885 5.743 272 17-BASILICATA 17.808 3.316 3.035 120 18.232 3.531 3.466 69 18-CALABRIA 54.834 13.900 12.433 488 60.931 14.017 12.163 346 19-SICILIA 144.653 29.715 28.389 350 154.272 31.877 30.884 227 20-SARDEGNA 68.820 11.635 7.441 229 74.077 11.197 7.949 141 Totale 1.754.052 498.211 360.784 26.107 1.735.402 494.230 374.739 25.763 Fonte: Elaborazione Corte dei conti Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 25
Tab. 4 - Disoccupati che hanno presentato almeno 1 richiesta di NASpI all'Inps per anno della richiesta (dati fino al 28 febbraio 2022) 2022 Regione CPI competente Totale richiedenti NASpI di cui: con DID di cui: rilasciata con di cui almeno con una presa almeno in carico un'azione di politica attiva 01-PIEMONTE 18.572 8.376 7.361 77 02-VAL D'AOSTA 584 344 252 2 03-LOMBARDIA 40.104 15.267 8.873 140 04-BOLZANO 3.694 2.187 1.728 04-TRENTO 3.641 2.206 2.012 246 05-VENETO 21.344 10.719 7.518 64 06-FRIULI VENEZIA GIULIA 5.389 3.021 2.268 104 07-LIGURIA 7.161 3.095 290 9 08-EMILIA ROMAGNA 21.272 9.298 6.806 60 09-TOSCANA 17.962 10.696 8.839 3.360 10-UMBRIA 4.334 2.171 1.939 118 11-MARCHE 7.628 4.789 1.463 31 12-LAZIO 28.391 5.137 200 5 13-ABRUZZO 7.174 1.936 1.591 9 14-MOLISE 1.430 209 11 15-CAMPANIA 28.417 3.880 3.572 8 16-PUGLIA 20.690 3.787 1.385 17 17-BASILICATA 3.019 770 742 16 18-CALABRIA 8.728 2.277 1.940 55 19-SICILIA 22.941 5.093 4.712 9 20-SARDEGNA 10.631 2.448 1.921 11 Totale 283.106 97.706 65.423 4.341 Fonte: Elaborazione Corte dei conti Nel periodo considerato, complessivamente, il numero dei disoccupati richiedenti il beneficio appare pressoché costante; la Lombardia, seguita dalla Campania, registra il maggior numero di richieste del beneficio; al contrario, ad eccezione della Valle D’Aosta, nel Molise e nella Basilicata risultano censite minori istanze. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 26
1.4 Calcolo della misura e durata della prestazione erogata La prestazione NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione presenti nel quadriennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro; ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni di disoccupazione. La base di calcolo dell'indennità è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33, ottenendo così la retribuzione media mensile. L’indennità mensile è pari: • al 75 per cento della retribuzione media mensile, nei casi in cui tale retribuzione sia pari o inferiore ad un importo stabilito per legge (per l’anno 2021 pari a 1.227,55 euro); • al 75 per cento del predetto importo stabilito per legge (per l’anno 2021 pari a 1.227,55 euro), incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione media mensile e il predetto di 1.227,55, euro nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo stabilito. La prestazione non può comunque superare un importo massimo mensile rivalutato annualmente10. La disciplina previgente prevedeva che la NASpI si riducesse del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (c.d. decalage) mentre dal primo gennaio 2022 è previsto che la decurtazione operi a partire dal sesto mese. Nel caso in cui il cittadino abbia già compiuto 55 anni di età, la riduzione viene applicata dall’ottavo mese di ricezione delle indennità. Il percettore della prestazione, in presenza di determinate condizioni, può rioccuparsi con rapporto di lavoro subordinato senza perdere la titolarità dell’indennità. 10 Per l’anno 2021 detto importo è stato pari a 1.335,40 euro. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 27
In particolare, la prestazione è sospesa d’ufficio qualora il percettore si rioccupi con rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi e riprende a decorrere, per la parte residua spettante, al termine della rioccupazione. Nell’ipotesi invece in cui l’interessato si rioccupa con rapporto di lavoro di durata superiore a sei mesi (anche a tempo indeterminato), la prestazione può essere cumulata con il reddito da lavoro a condizione che l’assicurato comunichi – nei termini legislativamente previsti, a pena di decadenza – il reddito annuo presunto derivante dal richiamato rapporto di lavoro, che detto reddito non sia superiore al limite annuo di 8.145 euro e che il (nuovo) datore di lavoro sia diverso da quello con il quale è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI; nel caso di cumulo del reddito da lavoro con l’indennità, l’importo della stessa è ridotto in misura pari all’80 per cento del reddito annuo presunto. E’ prevista, inoltre, la possibilità di svolgere attività lavorativa autonoma o parasubordinata in corso di fruizione della prestazione, a condizione che l’assicurato comunichi - sempre nei termini legislativamente previsti a pena di decadenza – il reddito annuo presunto derivante dall’attività lavorativa e che detto reddito non sia superiore al limite di 4.800 euro; anche in detta ipotesi la norma prevede che l’importo della indennità sia ridotto in misura pari all’80 per cento del reddito annuo presunto. Infine, è riconosciuta al percettore della prestazione la possibilità di richiedere l’erogazione anticipata della prestazione in un’unica soluzione al fine di sviluppare o intraprendere un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. La norma prevede altresì che in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è stata erogata la NASpI in forma anticipata, il lavoratore è tenuto alla restituzione per intero dell’anticipazione ottenuta, salvo che il rapporto di lavoro non sia stato instaurato con la società cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto le quote. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 28
Tab. 5 - Numero beneficiari* di NASpI del periodo gennaio 2018 - dicembre 2021 per regione Anno Regione 2018 2019 2020 2021 Abruzzo 72.216 72.281 67.233 61.369 Basilicata 27.954 28.473 26.715 24.579 Calabria 89.744 92.380 85.778 81.677 Campania 280.396 288.036 270.471 245.290 Emilia Romagna 210.556 215.290 207.770 193.880 Friuli Venezia Giulia 52.495 54.092 52.556 47.500 Lazio 237.227 244.760 243.706 223.776 Liguria 71.705 72.520 69.916 65.842 Lombardia 356.858 367.216 370.429 336.965 Marche 74.990 76.368 73.672 69.633 Molise 13.869 14.156 13.307 11.985 Piemonte 161.926 168.665 166.230 152.283 Puglia 191.211 195.699 186.710 170.844 Sardegna 108.137 109.353 103.890 96.370 Sicilia 222.717 227.646 213.243 199.792 Toscana 177.916 181.689 176.084 160.786 Trentino Alto Adige 67.415 70.110 71.396 63.385 Umbria 35.080 35.606 34.093 31.666 Valle D’Aosta 8.344 8.704 8.821 7.792 Veneto 206.866 212.361 210.424 190.292 TOTALE 2.667.622 2.735.405 2.652.444 2.435.706 * Beneficiari distinti con almeno una prestazione nell'anno. Lettura dati maggio 2022. Fonte: Elaborazione Corte dei conti Il numero dei beneficiari dell’indennità, molto vicino nei valori per gli anni 2018 e 2020, si presenta in leggero aumento nel 2019 con una notevole riduzione nel 2021. La Campania è la regione che registra il numero maggiore di percettori di NASpI per tutte le annualità considerate. Dalla tabella seguente, per tutto il periodo considerato, emerge che il maggior numero dei beneficiari rientra nella classe di età dai 30 ai 39 anni e che, complessivamente, il genere femminile usufruisce in misura prevalente dell’indennità. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 29
Tab. 6 - Numero beneficiari* di NASpI del periodo gennaio 2018- dicembre 2021 per genere e classe di età Anno Classe di età Maschi Femmine Totale Fino a 19 9.024 5.341 14.365 Da 20 a 24 109.436 87.260 196.696 Da 25 a 29 164.462 174.458 338.920 2018 Da 30 a 39 330.357 393.611 723.968 Da 40 a 49 323.928 367.576 691.504 Da 50 a 54 140.238 157.327 297.565 Da 55 a 59 110.128 119.539 229.667 60 e oltre 87.080 87.857 174.937 Totale 1.274.653 1.392.969 2.667.622 Fino a 19 10.441 6.024 16.465 Da 20 a 24 118.599 93.321 211.920 Da 25 a 29 166.393 178.698 345.091 2019 Da 30 a 39 328.807 398.565 727.372 Da 40 a 49 317.960 371.712 689.672 Da 50 a 54 141.212 163.159 304.371 Da 55 a 59 116.727 127.417 244.144 60 e oltre 94.747 101.623 196.370 Totale 1.294.886 1.440.519 2.735.405 Fino a 19 10.176 5.521 15.697 Da 20 a 24 123.757 97.385 221.142 Da 25 a 29 163.959 176.999 340.958 2020 Da 30 a 39 314.551 387.132 701.683 Da 40 a 49 292.297 356.542 648.839 Da 50 a 54 130.803 158.128 288.931 Da 55 a 59 111.307 126.589 237.896 60 e oltre 89.522 107.776 197.298 Totale 1.236.372 1.416.072 2.652.444 Fino a 19 11.181 6.216 17.397 Da 20 a 24 111.202 89.159 200.361 Da 25 a 29 144.611 163.786 308.397 2021 Da 30 a 39 273.555 356.942 630.497 Da 40 a 49 249.045 335.038 584.083 Da 50 a 54 113.273 152.742 266.015 Da 55 a 59 102.102 126.134 228.236 60 e oltre 86.521 114.199 200.720 Totale 1.091.490 1.344.216 2.435.706 * Beneficiari distinti con almeno una prestazione nell'anno. Lettura dati maggio 2022. Fonte: Elaborazione Corte dei conti I dati trasmessi dal Ministero, come riportati nelle tabelle precedenti, non hanno consentito a questa Sezione di correlare il numero dei benefici concessi al numero dei richiedenti per ogni annualità. Se si confrontano, ad esempio, i dati dei beneficiari Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 30
NASpI dell’anno 2019 (pari a 2.735.405) con i dati dei richiedenti dello stesso anno (pari a 1.894.344) è molto probabile che nel calcolo dei beneficiari siano stati compresi anche quelli che avevano fatto richiesta nell’anno precedente. Non sono stati forniti, altresì, i dati relativi al costo annuale nazionale (ripartito per regioni) dell’ammortizzatore sociale confrontabile, anch’esso, al numero degli effettivi beneficiari. Di talché questa Sezione non può effettuare alcuna analisi dell’impatto economico della misura. Appare, pertanto, indifferibile che l’Amministrazione, nell’ambito dell’attività di vigilanza ad essa intestata, verifichi l’efficacia anche delle misure di politica passiva per valutarne l’impatto economico sull’intero territorio nazionale. 1.5 Aspetti amministrativi per la gestione dei trattamenti di Naspi La domanda di NASpI deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto stesso o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda11. La gestione delle domande di indennità – finalizzata alla istruttoria ed alla liquidazione della prestazione – avviene attraverso specifiche procedure informatiche12 che si conclude con l’accoglimento o il rigetto della stessa a cui fa seguito la liquidazione della prestazione. 11 Circa l’individuazione del giorno dal quale calcolare l’arco temporale di 68 giorni oltre i quali si decade dal diritto alla richiesta della prestazione, lo stesso decorre: - dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; - dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato; - dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato; - dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore); dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;- dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa. 12 Denominate: - “Nuova variazione NASpI”, attraverso la quale si cura l’istruttoria della domanda; - “DSWeb”, attraverso la quale si effettua la liquidazione della prestazione, nonché la trasmissione dei provvedimenti di accoglimento e reiezione delle domande Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 31
L’amministrazione ha chiarito che al fine di aumentare la qualità dei controlli e diminuire i tempi di istruttoria - per una più celere definizione delle domande di prestazione – le procedure di gestione sono soggette a costanti sviluppi e reingegnerizzazioni. 1.6 Il principio di condizionalità Il d.lgs. n. 22/2015, all’articolo 7, disciplina le condizioni il cui mancato rispetto determina la decadenza dal trattamento. In particolare, l’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione del beneficiario alle iniziative di attivazione lavorativa. Il richiedente l’indennità è, pertanto, tenuto alla partecipazione a colloqui, ad attività formative, alla ricerca attiva di una occupazione ed all’accettazione di una congrua offerta di lavoro. In tale ottica si inserisce, inoltre, la previsione13 che la domanda per l’ottenimento del beneficio, compresa l’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), resa dall'interessato all'Inps, equivalga a dichiarazione di immediata disponibilità (Did), e sia trasmessa dall’istituto stesso all'Anpal, per l'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive. L’erogazione del trattamento economico è condizionata ad una serie di comportamenti attivi da parte del percettore che prendono l’avvio con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato14 stipulato con il centro per l’impiego. Conseguentemente, il richiedente deve essere disponibile a svolgere diverse attività, in caso contrario si determina l’applicazione di sanzioni15: 13 Art. 21, c. 1, del d.lgs. n. 150/2015. 14 Art 20 d.lgs. n. 150/2015. 15 Le sanzioni vanno dalla decurtazione alla decadenza della prestazione o possono addirittura comportare la perdita dello stato di disoccupazione. Competente ad irrogare le sanzioni non è più l'Inps, bensì il Centro per l'impiego e in caso di ricorso contro i provvedimenti di quest'ultimo decide l'Anpal che, a tal fine, ha istituito un apposito Comitato in cui è prevista la partecipazione delle parti sociali. Ai sensi del c. 44, dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, il Centro per l'Impiego emette le sanzioni e le comunica all'Inps, il cui ruolo sarà solo quello di eseguire i provvedimenti sanzionatori e provvedere a recuperare le eventuali somme versate erroneamente. Nel caso in cui il Centro per l'Impiego non dovesse adottare la sanzione della decadenza o della decurtazione della prestazione, si configurerà la responsabilità contabile e disciplinare del funzionario competente. Non è prevista invece nessuna responsabilità nel caso in cui il Centro per l'Impiego non dovesse adottare la sanzione della decadenza dello stato di disoccupazione. Al fine di incentivare l'efficienza dell'opera sanzionatoria dei Centri per l'Impiego, è previsto un Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 32
• partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (quali ad esempio la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altre iniziative di orientamento); • partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione oppure ad altra iniziativa di politica attiva; • accettazione di offerte di lavoro congrue16. Sarà cura dell’Amministrazione indicare espressamente il numero ed i casi di sanzioni applicate, nel periodo di osservazione considerato, in relazione alla mancata disponibilità del percettore a svolgere le succitate attività. Sotto il profilo operativo, l’efficacia dei meccanismi di condizionalità presuppone la capacità dei Cpi di interagire con i beneficiari degli interventi di ricollocazione e con l’Inps competente per l’esecuzione dei provvedimenti adottati dai Centri medesimi. Riguardo alla partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione che, si ribadisce, implicano l’erogazione del trattamento economico del richiedente, l’Anpal non è stata in grado di precisare quanti e quali percorsi di rinnovamento professionale sono stati attivati e da quale organismo, né di specificare - per ogni annualità oggetto di osservazione – distintamente il numero dei beneficiari che hanno ottenuto, all’esito del percorso, una ricollocazione. Al riguardo, ha comunicato che negli archivi dell’Agenzia risulta una scheda anagrafica e professionale con un campo relativo agli interventi di “formazione professionale” non valorizzato in maniera apprezzabile, mentre il sistema informativo della formazione professionale è ancora in fase di realizzazione. In sede di contraddittorio l’Anpal ha evidenziato che, in relazione al principio di condizionalità, in realtà non esiste un diritto del beneficiario dell’indennità ad un percorso di formazione (essendo una facoltà di quest’ultimo) e, soprattutto, non sono sistema di redistribuzione annuale delle risorse recuperate dall'Inps così divise: - 50 per cento alle Regioni o alle Province Autonome dei Centri per l'Impiego; - 50 per cento al Fondo Politiche Attive. 16 Per offerta di lavoro congrua si intende: quella coerente con le esperienze e le competenze maturate; quella distante dal domicilio non più di 50 km o raggiungibile in non più di 80 min. con i mezzi di trasporto pubblico; quella che prevede una retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da calcolare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà (art. 25 d.lgs. n.150/2015). Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 33
stati previsti a favore dell’Agenzia, i necessari finanziamenti per poter attuare il miglioramento professionale cui si fa riferimento. Ma, soprattutto, le due misure (NASpI e DIS-COLL) costituiscono strumenti di politica passiva, peraltro previdenziali, nei confronti dei quali l’Agenzia non ha alcuna competenza; ed ancora, gli eventuali accrescimenti professionali autonomamente conseguiti dai beneficiari sono inseriti su loro iniziativa nelle schede personali tenute da Cpi con la conseguenza che i dati relativi possono non essere apprezzabili. 1.7 Ulteriori ipotesi di decadenza, riduzione e sospensione Ulteriori ipotesi di decadenza dall’indennità e, quindi, di perdita dello stato di disoccupazione si verificano nei casi in cui il percettore: • inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’Inps il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima17; • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI , il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare18; • inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’Inps il reddito annuo19; • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI. 17 Articolo 9 commi due e tre e art.11 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 - circolare Inps n. 94/2015. 18 Articolo 10 e 11 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 -circolare Inps n. 94/2015). 19 Combinato disposto articoli 3, 9 e 10 del d.lgs. n. 22 del 2015 – circolare n. 94 del 2015. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 34
La disoccupazione NASpI è invece ridotta nelle seguenti ipotesi: • instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o della durata maggiore di 6 mesi, ma con reddito inferiore alla soglia di esenzione - in tale ipotesi la NASpI viene mantenuta, ma ridotta dell’80 per cento del reddito conseguito col nuovo impiego; • percezione di un nuovo reddito derivante da lavoro autonomo o d’impresa, entro i 4.800 euro annui - anche in questo caso, l’assegno è ridotto dell’80 per cento delle entrate presunte; • percezione di reddito da lavoro occasionale accessorio (buoni lavoro o voucher) per un ammontare superiore a 3.000 euro in un anno. La prestazione è sospesa in caso di: • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.145 euro; • nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari. La tabella seguente indica, distinta per genere, per ogni annualità dal 2019 ad agosto 2021, il numero delle indennità integralmente fruite e quelle che, invece, si sono concluse anticipatamente a causa di decadenza. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 48/2022/G 35
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