DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

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M_DG.Procura Generale della Repubblica di SALERNO - Prot. 17/12/2020.0007914.E

                  DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
                                     IL CAPO DIPARTIMENTO

                                                          Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello
                                                     Ai sigg. Procuratori Generali della Repubblica
                                                          Ai sigg. Presidenti dei Tribunali Ordinari
                                          Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
                                                  Ai sigg. Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
                          Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni
                                  Ai sigg. Dirigenti Amministrativi presso le Autorità in indirizzo

Oggetto: Legge 28 marzo 2019, n. 26, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni” - Adempimenti a carico degli Uffici Giudiziari – Circolare proattiva.

Premessa

Come è noto, la legge n. 26 del 2019, introducendo e disciplinando l’istituto del reddito di
cittadinanza ha previsto, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione del beneficio, la
competenza esclusiva e necessaria dell’autorità giudiziaria.
Tuttavia, in sede di verifica delle modalità applicative della legge, all’esito dell’interlocuzione
tra questo Dipartimento e l’I.N.P.S., sono emersi margini di miglioramento del sistema di
applicazione del predetto meccanismo di sospensione e di comunicazione dei relativi
provvedimenti giudiziari.
Con la presente Circolare s’intende, dunque, fornire un quadro sintetico sull’istituto, con lo
scopo di sensibilizzare gli Uffici Giudiziari sull’importanza della puntuale e rigorosa osservanza
delle disposizioni sulla sospensione del beneficio, offrendosi contemporaneamente un contributo
in termini di semplificazione e razionalizzazione del meccanismo comunicativo previsto dalla
legge.

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Riferimenti normativi essenziali
   1) Sospensione del beneficio

          a) La norma di riferimento è l’art. 7-ter della legge 28 marzo 2019, n. 26;
          b) I “fatti” da cui consegue la sospensione sono:
           1) applicazione di misura cautelare personale, anche a seguito di convalida del fermo
               o dell’arresto;
           2) sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati indicati dall’art. 7, c. 3 (art.
               7, commi 1 e 2, del medesimo testo legislativo, nonché per quelli previsti dagli
               articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale,
               nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
               articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
               dallo stesso articolo – v. ora art. 416.bis.1, c. 1, c.p.);
           3) dichiarazione di latitanza ex art. 296 c.p.p.;
           4) sottrazione del condannato alla esecuzione della pena.
          c) Il provvedimento di sospensione va adottato da uno dei soggetti indicati dal
              comma 2 dell’art. 7-ter ovvero «dal giudice che ha emesso la misura cautelare,
              ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero
              dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su
              richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui
              all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è
              volontariamente sottratto».
          d) I destinatari sono sia il beneficiario (che già gode della prestazione) che il
              richiedente il reddito di cittadinanza (art. 7-ter, c. 1), in ogni caso,
              ricomprendendosi nell’ambito soggettivo di applicazione sia il titolare del
              beneficio, sia ogni singolo componente del nucleo familiare di quest’ultimo (v.
              artt. 3, c. 13).
          e) L’A.G. deve comunicare i provvedimenti di sospensione, entro quindici giorni
              dalla loro adozione, «all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui
              all’articolo 6 che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o
              condannato» (art. 7-ter, c. 4).
          f) È possibile la revoca del provvedimento di sospensione da parte della stessa A.G.
              che lo ha emesso, ma in tal caso la norma non prevede alcun obbligo di
              comunicazione. Sarà il soggetto che richieda il ripristino della erogazione a doversi
              fare parte diligente, «allegando (…) la copia del provvedimento giudiziario di
              revoca della sospensione della prestazione».

   2) La richiesta all’indagato/imputato.

Secondo l’art. 7-ter, comma 3, «nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l’autorità
giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1».
Occorre qui richiamare quanto detto sulla duplice valenza del termine “beneficiario”, per cui è
tale non soltanto chi abbia richiesto il reddito di cittadinanza per il nucleo familiare, ma anche

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uno dei componenti di quest’ultimo che, in tal modo, se ne giovi. Queste informazioni sono
invero necessarie affinché l’I.N.P.S. possa provvedere all’eventuale scomputo del soggetto,
destinatario del provvedimento di sospensione, dalla c.d. scala di equivalenza propria del nucleo
familiare, così erogando una somma di denaro minore.
Infatti, come dispone l’art. 3, c. 13, L. 26/2019, «Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario
abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in
istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a),
non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza
si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura
cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3».

   3) Il provvedimento di sospensione: natura ed effetti.

Nelle ipotesi di sospensione, contrariamente a quelle di revoca, l’art. 7-ter, della medesima legge
n. 26 del 2019, richiede la necessaria adozione di un provvedimento esplicito dell’autorità
giudiziaria: «I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non
retroattivo dal giudice […]».
Sul piano sistematico, va giusto chiarito che il meccanismo sospensivo opera in correlazione con
l’art. 2, comma 1, lettera c-bis, della legge n. 26 cit., che definisce i requisiti per l’ammissione al
reddito di cittadinanza, che vanno posseduti dal «richiedente il beneficio», «al momento della
presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio». In tal senso, anche la recente
sentenza n. 122/2020 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata proprio sulla disciplina
della L. 26 del 2019, in un passaggio della motivazione afferma che «il provvedimento di
sospensione […] altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla
concessione del beneficio».
Le ipotesi che ingenerano il dovere di pronuncia del provvedimento di sospensione sono state già
sopra individuate (applicazione di misura cautelare personale, pronuncia di sentenza di
condanna, anche non definitiva, per i reati indicati dall’art. 7, c. 3, dichiarazione di latitanza ex
art. 296 c.p.p., sottrazione del condannato alla esecuzione della pena).
Occorre qui rammentare un dato di primaria importanza ai fini del regime delle responsabilità e
cioè che l’art. 7-ter richiede la doverosa adozione di questo provvedimento il cui effetto è ex
nunc: «I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non
retroattivo dal giudice». Rimangono, quindi, fermi i ratei versati prima della pronuncia del
provvedimento giudiziario.
E’ bene, infine, ricordare che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7-ter, le risorse derivanti dai
provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata,
di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

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4) Omessa o ritardata adozione del provvedimento di sospensione.

Come detto, ai fini della sospensione del beneficio, è imprescindibile l’adozione di un
provvedimento espresso dell’autorità giudiziaria, provvedimento che, comunque, produce
effetti solo per il periodo successivo alla sua adozione.
Nel caso di omessa o ritardata adozione del provvedimento di sospensione, dunque, il
beneficiario continuerà giocoforza a percepire la prestazione nella sua integrale consistenza, pur
essendone in ipotesi venuti meno i presupposti, con conseguente astratta configurabilità di
margini di responsabilità del magistrato, anche di natura amministrativo-erariale.

   5) La comunicazione del provvedimento di sospensione

La Cancelleria del giudice, una volta che sia stato emesso il provvedimento di sospensione,
dovrà nei successivi 15 giorni, provvedere alla sua comunicazione all’I.N.P.S., che procederà
all’effettiva interruzione dell’erogazione del beneficio. Secondo l’art. 7-ter, comma 4, infatti, «ai
fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2
sono comunicati dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in
carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato».
La comunicazione va effettuata tramite p.e.c. all’indirizzo della sede I.N.P.S. territorialmente
competente rispetto al luogo in cui si trova l’ufficio giudiziario interessato (ma v. amplius
infra).
In base alle considerazioni esposte, anche in tal caso l’omissione o il ritardo nella comunicazione
potrebbe astrattamente dar luogo a responsabilità in capo al soggetto obbligato.

   6) La revoca del provvedimento di sospensione.

Secondo l’art. 7-ter, comma 5, L. 26 del 2019 «La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1
può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche
per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino
dell’erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente
previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della
sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di
presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha
effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione».
In base alla chiara lettera della legge, il provvedimento di revoca della sospensione del beneficio
«può» essere emesso dal Giudice, allorché constati la mancanza, anche per motivi sopravvenuti,
dei presupposti di emissione del provvedimento sospensivo.

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Qui, tuttavia, una volta pronunciata la revoca, sarà onere del soggetto interessato farsi parte
diligente, e presentare all’INPS la domanda di ripristino, allegando la documentazione
necessaria, ed in primis il provvedimento di revoca della sospensione.
Poiché il diritto al ripristino all’erogazione del beneficio è collegato al comportamento attivo del
beneficiario, come emerge anche dalla precisazione circa la decorrenza degli effetti dalla
domanda stessa, non sono previsti obblighi di comunicazione in capo all’Autorità Giudiziaria.

    7) Tenuta dei fascicoli ed indice degli atti.

Alla luce del quadro indicato, è molto importante che l’autorità giudiziaria abbia, come di norma,
piena contezza dei vari e numerosi elementi di fatto che vanno tenuti in considerazione per
l’adozione dei provvedimenti di competenza, non ultima l’interrogazione dell’indagato circa la
percezione del beneficio, a mente dell’art. 7-ter, comma 3, secondo cui «nel primo atto cui è
presente l'indagato o l'imputato l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio
di cui all'articolo 1».
Per garantire la puntuale osservanza di tali adempimenti, sia consentito richiamare l’attenzione
sull’importanza dell’ordinata tenuta dei fascicoli processuali e sugli adempimenti spettanti al
personale amministrativo.
A tal fine, è bene richiamare l’art. 3 D.M. 30 settembre 1989, n, 334 (Regolamento per
l'esecuzione del codice di procedura penale), che prevede un contenuto articolato ed ordinato
del fascicolo processuale.
«Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:
   a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della
cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine […];
  2. Il fascicolo deve contenere:
   a) l'indice degli atti e delle produzioni […]».
Agli stessi fini vanno pure richiamati l’art. 130 delle disp.att. c.p.p, l’art. 416, c. 2, c.p.p. e l’art.
art. 124 del codice di rito (Obbligo di osservanza delle norme processuali), a mente del quale
«[…] i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice […] sono tenuti a osservare le norme di questo
codice anche quando l'inosservanza non importa nullità̀ o altra sanzione processuale.
I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità̀
disciplinare».
Ricordando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 142/2009, ha offerto, in parte motiva,
una sicura guida che può essere di ausilio anche nella questione specifica, in ordine alla gamma
di possibili reazioni previste dall’ordinamento per far fronte ad un fascicolo tenuto in modo
difforme dalle prescrizioni legislative e regolamentari in materia, ciò che conta segnalare è che -
da parte del personale amministrativo - va prestata la massima cura nella tenuta del fascicolo
processuale, in fase di indagini e successivamente al promovimento dell’azione penale, affinché
il magistrato sia posto nelle condizioni di avere certa contezza degli atti a lui trasmessi e di
poterli individuare agevolmente all’interno del fascicolo processuale.
In ogni caso, per agevolare i compiti di tutti i soggetti coinvolti, appare opportuno formare un
apposito sottofascicolo ove inserire, a cura del personale amministrativo, gli atti relativi al
reddito di cittadinanza e che potrà essere utilizzato, in futuro, per le numerose ipotesi simili a

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quella di cui alla presente circolare (a titolo esemplificativo art. 1, comma 1-quater della legge 27
luglio 2011, n. 125, Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o
dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta).

   8) Il contenuto della comunicazione all’I.N.P.S.: il modello semplificato proposto

Il provvedimento di sospensione non è a forma vincolata e, pertanto, può essere reso in calce al
verbale dell’interrogatorio di garanzia, nell’ordinanza che applica la misura cautelare, nella
dichiarazione di latitanza, ovvero in atto separato.
In linea generale, si raccomanda di prestare la massima attenzione ad evitare la possibile
comunicazione all’I.N.P.S. di notizie sovrabbondanti rispetto al fine, vale a dire notizie
riguardanti soggetti diversi da quello nei cui confronti venga sospeso il reddito di cittadinanza o,
rispetto allo stesso interessato, di notizie che non riguardino il beneficio.
Anche per far fronte a tale ultima esigenza e per garantire la massima agevolazione del circuito
informativo, è stato elaborato, in condivisione con l’INPS (nota prot. N. 0195066.E), ed allegato
alla presente nota, un modulo semplificato di comunicazione, che raggiunge lo scopo
dell’informazione comunicando però i soli dati essenziali.
Si raccomanda la compilazione del modello in maniera perfettamente intellegibile, senza
alcuna possibile equivocità, completando l’allegato prototipo in formato word con sistema di
videoscrittura e, solo in caso d’indisponibilità di strumenti informatici, scrivendo i dati in
stampatello leggibile.
La comunicazione, in ogni caso, andrà perfezionata, nel termine previsto, tramite p.e.c.,
all’indirizzo della sede INPS territorialmente competente a seconda della sede dell’ufficio
giudiziario interessato.
Per agevolare la comunicazione, al seguente link sono disponibili tutti gli indirizzi di posta
elettronica certificata delle sedi INPS secondo un criterio di ricerca anche territoriale
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iIDservizio=2376

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea e capillare
diffusione della presente circolare, sensibilizzando il personale di magistratura ed amministrativo
sull’importanza degli adempimenti indicati.

Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti ed i più cordiali
auguri per le prossime festività natalizie.

Allegato: format di comunicazione semplificato.

                                             IL CAPO DIPARTIMENTO
                                                 Maria Casola

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