SOLUZIONE srl Servizi per gli enti locali
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SOLUZIONE srl Servizi per gli enti locali www.entionline.it Aggiornamento APPALTI Circolare 4 luglio 2019 Gli incentivi per funzioni tecniche per appalti di forniture e servizi nei recenti orientamenti della Corte dei Conti (e aggiornamento alla conversione dello “sblocca cantieri”) Di recente, varie sezioni regionali della Corte dei Conti sono tornate sulla questione degli incentivi per le funzioni tecniche (di cui, in particolare, al comma 2 dell’articolo 113 del Codice dei contratti riportato, con la legge di conversione del decreto sblocca cantieri, al suo dettato originario). Le modifiche apportate dal DL 32/2019 ma non convertite con la legge 55/2019 L’art. 1, comma 1, lett. aa) del d.l. n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri) ha modificato il comma 2 dell’art. 113 del Codice. L’innesto era finalizzato a sostituire il riferimento alle “attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” con quello alle “attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione”. Il resto avrebbe dovuto restare immutato – in particolare il richiamo a quelle di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Per effetto della modifica (durata dal 19 aprile fino al 17 giugno 2019 ovvero fino al giorno prima dell’entrata in vigore della legge 55/2019), era stata sancita la reintroduzione degli incentivi per la progettazione interna, con abrogazione tacita di uno dei principi direttivi della legge delega (art. 1, comma 1, lett. rr) della l. 28.1.2016, n. 11), fondamento dell’art. 113 del Codice dei contratti.
Come detto, tale norma non è stata oggetto di converisone. Sotto si riporta la norma come ricalibrata dalla legge 55/2019: 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. La questione ha interessato – limitando agli aspetti che qui interessa trattare – la novità degli incentivi per gli appalti di forniture e servizi. Come noto, il codice dei contratti - rispetto agli ordinamenti precedenti - ha esteso la prerogativa riconosciuta solo per gli appalti di lavori (in origine per la progettazione) anche per gli altri appalti, per i quali però, oltre a condizioni legittimanti, potremmo dire, di base (l’adozione del regolamento, lo svolgimento delle funzioni incentivate, l’esperimento di una gara d’appalto e non di un mero affidamento diretto) sono necessari ulteriori requisiti, come si vedrà più avanti. Gli interventi dei giudici contabili Uno degli interventi più recenti di cui occorre dar nota è quello della sezione regionale della Puglia, deliberazione n. 52/2019. Nel caso di specie, il Sindaco ha posto un quesito diretto a conoscere “se per gli appalti di affidamento dei servizi finanziati dalla spesa corrente, quali ad esempio i servizi socio- assistenziali, previa nomina del direttore dell’esecuzione e inserimento nel relativo programma biennale di cui all’art.21 del D.Lgs. 50/2016, possano essere previsti e corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche”. Il riscontro è rilevante anche perché introduce la questione dei rapporti tra l'incentivo per funzioni tecniche e gli appalti di forniture e servizi. Il Collegio rammenta che, per rispondere al quesito, occorre avviare l’analisi dalla ratio delle disposizioni in tema di incentivo, istituto che risulta finalizzato a “stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto, consentendo l’erogazione degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici» (deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG), nonché di “accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella
misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d’opera”. Opinando diversamente, prosegue la sezione, “si introdurrebbe in materia una distinzione fra le diverse tipologie di appalto pubblico che non trova fondamento nel dato normativo” e, anzi, contrasta con la considerazione unitaria delle tre fattispecie contrattuali che connota l’art. 113 (ovvero): gli oneri previsti al comma 1 fanno carico agli “stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture” (comma 1); le risorse finanziarie da destinare agli incentivi sono modulate “sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara” (comma 2); l’80% delle risorse finanziarie è ripartito, “per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura”, secondo specifici modalità e criteri (comma 3); per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza “nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture” per conto di altri enti, può essere riconosciuta una quota parte dell’incentivo (comma 5); gli incentivi fanno capo al “medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture” (comma 5-bis); previsione che “impone che l’impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento” (deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG). Per effetto di quanto, l’incentivo è erogabile a tutte e tre le fattispecie di appalto purchè, come detto in premessa, ricorrano le condizioni legittimanti ed in primo luogo “lo svolgimento di una gara (ex multis, Sez. reg. contr. Liguria, delib. n. 136/2018/PAR; Sez. reg. contr. Marche, delib. n. 28/2018/PAR)”, laddove per gara non si deve intendere la gara pubblica (ad evidenza pubblica) ma una competizione tra diversi operatori economici: in sostanza, ciò che rimane escluso dalla possibilità di incentivazione è l’affidamento diretto. Le limitazioni ulteriori per gli appalti di forniture e servizi Come si evidenziava, la delibera pone le premesse per il chiarimento sulle ulteriori condizioni legittimanti nel caso dell’appalto di forniture e servizi. Nel caso di specie, il collegio rammenta che per appalti di forniture e serivizi è necessaria la formale nomina del direttore dell’esecuzione (l’omologo del direttore dei lavori nell’appalto di lavori), ai sensi delle linee guida ANAC n. 3, rilevando che tale nomina impone però che il contratto stipulato raggiunga una certa soglia. Aspetti, come si dirà, che vengono approfonditi nell’altro recente intervento della Corte dei Conti che si intende analizzare. La deliberazione n. 107/2019 della sezione regionale del Veneto Questioni di estremo rilievo sono state affrontate dalla delibera 107/2019 della sezione del Veneto, problematiche importanti considerato – non si sottovaluti – che l’erogazione di incentivi non dovuti determina, evidentemente, un danno erariale. Nel caso trattato dal collegio Veneto, allo stesso venivano posti due quesiti.
In primo luogo, semplificando, se nel regolamento comunale (di cui all’articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti) sia possibile inserire “una norma che preveda in generale la possibilità di riconoscere e liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche indicate nello stesso art. 113 anche per gli appalti aventi ad oggetto prestazioni di valore inferiore ad € 500.000,00 che non siano riconducibili ad alcuna delle tipologie descritte lettere alle lettere b), e), d) o e) del paragrafo 10.2 delle Linee guida ANAC n. 3, ossia per quegli appalti per i quali non sussiste l'obbligo di nominare come direttore dell'esecuzione un soggetto diverso dal RUP (…)”. La seconda questione posta al collegio era diretta ad ottenere il chiarimento se, per esigenze organizzative, la stazione appaltante valutasse comunque di nominare il direttore di esecuzione anche per appalti di forniture e servizi di valore inferiore ai 500mila euro, tale scelta implicasse comunque il diritto al riconoscimento degli incentivi. Al primo quesito (ma già si anticipa, anche al secondo) il collegio fornisce una risposta negativa. Non è “tollerabile” che in modo “artificioso”, e quindi attraverso una “normazione” interna, si “aggiri” il chiaro dettato normativo. Il collegio chiarisce che dalla norma (e dalle linee guida ANAC n. 3) risulta palese che l’incentivo nei contratti di cui si tratta implica la nomina del direttore dell’esecuzione inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, e tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a € 500.000, ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti secondo quanto specificato al punto 10 delle citate Linee guida, emanate dall’ANAC per disciplinare in modo più dettagliato “Nomina, ruolo e compiti del RUP, per l’affidamento di appalti e concessioni”. In tema, il collegio richiama un proprio precedente (Corte Conti Veneto, del. 455/2018) in cui si ribadisce l’esigenza del rispetto dei principi di gerarchia delle fonti. Secondo la deliberazione ultima citata, nella “gerarchia delle fonti del diritto, i regolamenti rappresentano delle fonti secondarie e dunque, per tale ragione non possono derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in essa contenuti, non possono derogare o contrastare con le leggi ordinarie, salvo che sia una legge ad attribuire loro il potere - in un determinato settore e per un determinato caso - di innovare anche nell’ordine legislativo (delegificando la materia); non possono regolamentare le materie riservate dalla Costituzione alla legge ordinaria o costituzionale (riserva assoluta di legge), né derogare al principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi). Ne consegue evidentemente che il regolamento comunale non può prevedere una disciplina contra legem”. Da ciò deriva, concludono i giudici, l’impossibilità di fissare delle clausole derogatorie ovvero di fissare autonomamente, in via generale, disposizioni finalizzate a riconoscere e liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche in senso contrario rispetto a quanto chiarito nelle linee guida ANAC n. 3. La nomina del direttore dell’esecuzione in contratti di importo inferiore ai 500.000 euro Riscontro negativo viene dato, come si anticipava, anche al secondo quesito: in modo autonomo la stazione appaltante non può determinare la nomina di un direttore dell’esecuzione se non ricorrono le condizioni ben chiarite dalle linee guida dell’autorità
anticorruzione; oltre queste ipotesi non è dato spazio di autodeterminazione. Ovvero non può ritenersi legittima una scissione di funzioni rispetto alle prerogative del RUP. In particolare, le linee rammentano che il direttore dell'esecuzione può essere soggetto diverso dal RUP nel caso: a) di appalti di importo superiore ai 500mila euro; b) di interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d) di interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) di ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. Avvertiamo che sono disponibili i corsi Entionline per adempiere all'obbligo di formazione annuale Anticorruzione per l'anno 2019; ricordiamo che quello di Entionline è l'unico pacchetto che propone anche una serie di corsi specifici a seconda del servizio comunale interessato, il che consente di risparmiare tempo nella visione, in quanto ogni ufficio potrà dedicarsi solo ai corsi di proprio interesse; è peraltro incluso un corso specifico per gli Amministratori. Vai al programma dei corsi Per quanto invece riguarda i corsi di formazione Anticorruzione in-house, nel 2018 abbiamo dovuto negare la disponibilità a diversi Comuni, in quanto le richieste si sono concentrate per la gran maggioranza negli ultimi due mesi dell'anno: invitiamo pertanto gli enti interessati ad anticipare il più possibile le richieste per la formazione 2019, al fine di poter programmare le trasferte per tempo e, quindi, di soddisfare tutte le esigenze. Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939. Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244. Ultime circolari Appalti: Circolare Appalti 1 luglio – Notiziario Circolare Appalti 27 giugno – Conversione con modifiche del decreto “sblocca cantieri” Circolare Appalti 24 giugno – Notiziario Circolare Appalti 19 giugno – Il calcolo della soglia di anomalia dopo lo "sblocca cantieri" Circolare Appalti 17 giugno – Notiziario Circolare Appalti 13 giugno – Le semplificazioni previste per i lavori pubblici in ambito sottosoglia nel testo di conversione del dl 32/2019 Circolare Appalti 10 giugno – Notiziario Circolare Appalti 6 giugno – La trasparenza e la pubblicità obbligatoria sul profilo del committente Circolare Appalti 3 giugno – Notiziario Circolare Appalti 30 maggio – Lotta ai ritardati pagamenti negli appalti: la nuova risoluzione del Parlamento Europeo e l’articolo 113-bis del codice dei contratti modificato dalla legge 37/2019 Circolare Appalti 27 maggio – Notiziario Circolare Appalti 24 maggio – Decreto “sblocca cantieri”: indicazioni operative – Parte II
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