Deontologia Forense 2021 - Riassunti.eu

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Deontologia Forense 2021
               Danovi, Ordinamento forense e deontologico, Giuffrè + aggiornamenti 2021
                               Autore dei riassunti: Avv. Davide Tutino

Ultimi aggiornamenti:

           -   D.L. 31/2021, conv con L. 50/2021 è in materia di svolgimento dell'esame di Stato
               per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza
               epidemiologica da COVID-19.
           -   D.M. n. 163/2020 è disposizioni per il conseguimento del titolo di avvocato
               specialista
           -   D.M. n. 80/2020 è regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018,
               n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di
               avvocato
           -   D.L. del 10/01/2019 - Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli
               ordini circondariali forensi
           -   Cassazione civile, SS.UU., sentenza 20/12/2018 n° 32781
           -   D.M. n. 133/2018
           -   D.LGS 101/2018, in attuazione del GDPR
           -   Sentenza del 25 maggio 2018, n. 58 – CNF
           -   D.M. 8-3-2018, n. 37, che ha modificato il precedente D.M. 10-3-2014, n. 55 in
               materia di compensi
           -   Comunicato 13 aprile 2018, pubblicato nella G.U. 13 aprile 2018, n. 86 del Consiglio
               nazionale forense nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018
           -   D.M. 9-2-2018, n. 17 sui corsi di formazione per l’accesso alla professione di
               avvocato;
           -   Cassazione civile, sez. un., sentenza 10 luglio 2017, n. 16993
           -   Legge n. 113/2017

CAPITOLO 1 ➺ L’ordinamento Forense in generale
   1. L’ordine forense
   2. Il Consiglio dell’ordine circondariale
        2.1. Elezioni è Legge 12 luglio 2017, n. 113
        2.2. Gli organi del Consiglio
        2.3. Compiti del Consiglio dell’Ordine
   3.   Il Consiglio nazionale forense
   4.   Il Collegio dei revisori
   5.   La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
   6.   Il congresso nazionale forense.

CAPITOLO 2 ➺ La tenuta degli albi
   1. L’iscrizione all’albo
   2. Albi, registri ed elenchi.
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3.   I requisiti per l’iscrizione.
  4.   L’esercizio in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
  5.   Il procedimento per l’iscrizione.
  6.   Le incompatibilità.
  7.   La cancellazione dall’albo.

CAPITOLO 3 ➺ La Formazione e gli esami.
  1.   Il tirocinio forense.
  2.   L’esame di abilitazione alla professione di avvocato.
  3.   La formazione continua.
  4.   Conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista.

CAPITOLO 4 ➺ I soggetti.
  1.   I praticanti.
  2.   Gli avvocati.
  3.   I difensori d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato.
  4.   Gli avvocati in Cassazione.
  5.   Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, i professori, i giuristi d’impresa.
  6.   Le associazioni professionali

CAPITOLO 5 ➺ L’Attività professionale e il compenso.
  1.   L’attività professionale.
  2.   Il mandato professionale.
  3.   La procura alle liti.
  4.   La polizza assicurativa.
  5.   Compenso e tariffe.
  6.   La pattuizione del compenso e i parametri.
  7.   Il GDPR e l’Avvocato.

CAPITOLO 6 ➺ La deontologia.
  1.   La deontologia.
  2.   Il Codice Deontologico forense.
  3.   Le sanzioni.
  4.   I principi generali (Titolo I)
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5.   I rapporti con il cliente e con la parte assistita (Titolo II).
   6.   I rapporti con i colleghi (Titolo III).
   7.   I doveri dell’avvocato nel processo (Titolo IV).
   8.   I rapporti con terzi e controparti (Titolo V).
   9.   I rapporti con le Istituzioni forensi (Titolo VI).

CAPITOLO 7 ➺ Il procedimento disciplinare.
PREMESSA – RIFORMA art. 20 codice deontologico.

   1.   Il Consiglio distrettuale di disciplina (C.d.d.)
   2.   Il procedimento disciplinare.
   3.   Le sanzioni disciplinari
   4.   La sospensione cautelare
   5.   L’esecuzione delle sanzioni
   6.   La sospensione e la riapertura del procedimento
   7.   L’impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense
   8.   L’impugnazione davanti alle sezioni unite della Cassazione

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CAPITOLO 1 ➺ L’ordinamento Forense in generale
Il Codice Civile stabilisce che per esercitare una professione, è necessaria l’iscrizione in appositi
albi o elenchi.
Inoltre è l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione e il potere disciplinare sugli iscritti, spetta
agli organi professionali.
La professione forense, dopo una serie di norme che si sono susseguite negli anni, è stata modificata
in ultimo con la L. n. 247/2012, definita appunto, la legge professionale forense.

   1. L’ordine forense

Il legislatore ha espressamente stabilito che gli iscritti negli albi degli avvocati, costituiscono
l’ordine forense.
A sua volta, l’ordine forense, si articola nei Consigli degli ordini circondariali e nel Consiglio
nazionale forense.

   2. Il Consiglio dell’ordine circondariale
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Per lo svolgimento della prima prova orale vien assegnata al candidato, un'ora dal momento della
dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la
discussione.

Alla seconda prova orale vengono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova
orale, un punteggio di almeno 18 punti.

La seconda prova orale è pubblica e dovrà durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun
candidato.

La seconda prova dovrà svolgersi, a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste
nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato,
di cui:

- una tra diritto civile e diritto penale, purché' diversa dalla materia già scelta per la prima prova
orale;

- una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;

- una tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico.

Oltre alla discussione delle predette cinque materie, il candidato dovrà dimostrare di conoscere
l'ordinamento forense e dunque i diritti e i doveri dell'avvocato.

Saranno giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio
complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno
cinque materie.

   3. La formazione continua.

L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza
professionale.
Sono sospesi da tale obbligo di formazione continua:
   -   Gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale.
   -   Gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo
       anno di età.
   -   Componenti di organi con funzioni legislative e componenti del Parlamento europeo
   -   Docenti e ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche.
Fra le cause di esenzione dall’obbligo di formazione continua, il CNF ha incluso anche
l’adempimento ai doveri genitoriali, anche a favore del padre (Consiglio Nazionale Forense,
sentenza del 25 maggio 2018, n. 58).

   ü tale esenzione deve essere preventivamente richiesta dall’avvocato, così da permettere al
     COA competente di valutarne la fondatezza e l’incidenza sulle possibilità di formazione
     dell’avvocato stesso.

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VI – Rapporti con le Istituzioni forensi
   VII – Disposizione finale.

Il Codice, indica per ogni singolo dovere e relativa violazione, una specifica sanzione, fatta
eccezione per i principi generali enunciati negli artt. 1-19.
Questa struttura del codice è stata attribuita in omaggio al disposto di legge ovvero al principio
penalistico nulla poena sine lege.

   3. Le sanzioni.

La sanzione deve essere adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa.

La sanzione dunque, deve essere commisurata:
    1. alla gravità del fatto,
    2. al grado della colpa,
    3. all’eventuale sussistenza del dolo e alla intensità di quest’ultimo,
    4. al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle
        circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal
cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale,
dei precedenti disciplinari.

La sanzione è unica, anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo
procedimento.

Il CNF (sentenza del 19 marzo 2018, n. 9/2018) ha recentemente precisato che l’accertamento della
responsabilità disciplinare, al pari di quella penale, deve fondarsi su prove certe dell’illecito
contestato.
    è In particolare, si legge in Sentenza, in tema di compensi richiesti dall’avvocato e quindi la
       loro sproporzione, per accertare la rilevanza deontologica, è necessario considerare la
       complessiva attività svolta dal difensore, anche a prescindere dalla specifica causale per
       cui sono stati richiesti i compensi.

   4. I principi generali (Titolo I)

Tutte le norme deontologiche, si applicano a tutti gli avvocati, anche a quelli stranieri, ai praticanti,
alle società tra avvocati.

I principi generali si possono così schematizzare.

A) Funzione dell’avvocato e doveri fondamentali

L’avvocato deve esercitare la propria attività in piena libertà, autonomia e indipendenza, per
tutelare i diritti e gli interessi della persona.

In particolare, l’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà,
correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale
della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

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E’ un rimedio eccezionale viene applicato, senza una formale apertura del procedimento
disciplinare, per l’urgenza di provvedere sulla base delle gravità delle imputazioni penali della
pericolosità della permanenza dell’incolpato nell’albo.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di notifica all’incolpato, ma non piò
essere irrogata per un periodo superiore ad un anno.

La sospensione cautelare può essere deliberata dal C.d.d. previa audizione dell’incolpato nei
seguenti casi espressamente previsti:
   - Quando vi siano state misure cautelari detentive o interdittive non impugnate o
       confermate in appello;
   - Quando vi sia la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della professione
   - Quando siano state applicate misure di sicurezza detentive,
   - Quando vi è condanna in primo grado per particolari reati, se commessi nell’esercizio
       della professione o del tirocinio
   - Quando vi è condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

La sospensione preventiva perde efficacia se nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione il C.d.d.:
    - Non deliberi il provvedimento sanzionatorio,
    - Deliberi di non esservi luogo a provvedimento sanzionatorio,
    - Disponga l’irrogazione dell’avvertimento o della censura

Può essere, inoltre, revocata o modificata su istanza di parte o d’ufficio.
Impugnazione: contro la sospensione cautelare è ammesso ricorso, entro il termine di venti giorni
dall’avvenuta notifica, avanti al C.N.F.

   5. L’esecuzione delle sanzioni

La decisione del C.d.d. non è esecutiva se viene impugnata entro 30 giorni dal deposito della
sentenzaè le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l’impugnazione.

La decisione del C.N.F. è invece esecutiva è le sospensioni e le radiazioni decorrono dal giorno
successivo della notifica del C.N.F. all’incolpato.

Nel caso di sospensioni, radiazioni e sospensione cautelare viene data notizia anche a tutti gli uffici
giudiziari e ai Consigli dell’ordine del distretto, nonché a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti
dal Consiglio dell’ordine.

Radiazione: è possibile la reiscrizione dopo tale sanzione purchè siano trascorsi 5 anni dal
provvedimento di radiazione ma non oltre un anno successivo alla scadenza di tale termine.

   6. La sospensione e la riapertura del procedimento

Sospensione: Il procedimento disciplinare può essere sospeso, per non più di 2 anni, qualora vi è
pendenza di un procedimento penale a carico dell’incolpato che abbia ad oggetto i medesimi fatti, e
vi sia necessità di atti e notizie appartenenti al procedimento penale.

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