DDL S. 2325 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVII Legislatura - Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione ...

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Senato della Repubblica
                        XVII Legislatura

                                  Fascicolo Iter
                                  DDL S. 2325

Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale

                                         19/03/2018 - 12:58
Indice

1. DDL S. 2325 - XVII Leg.               1
    1.1. Dati generali                   2
    1.2. Testi                           3
        1.2.1. Testo DDL 2325            4
DDL S. 2325 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura                                         1. DDL S. 2325 - XVII Leg.

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DDL S. 2325 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura                                                                                1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 2325
   XVII Legislatura

   Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale

   Iter
   24 maggio 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.2325                    assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Nunziante Consiglio ( LN-Aut )
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 11 aprile 2016; annunciato nella seduta ant. n. 607 del 13 aprile 2016.
   Classificazione TESEO
   MATRIMONIO , CODICE E CODIFICAZIONI , MINORANZE LINGUISTICHE , DIALETTI
   Classificazione provvisoria
   Assegnazione
   Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 24 maggio 2016.
   Annuncio nella seduta pom. n. 632 del 24 maggio 2016.
   Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali

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XVII Legislatura                                     1.2. Testi

                                        1.2. Testi

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   1.2.1. Testo DDL 2325
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
   N. 2325
   DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa del senatore CONSIGLIO
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2016
   Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale
   Onorevoli Senatori. -- Nella vita di ogni persona il matrimonio rappresenta un giorno importante e
   indimenticabile. La celebrazione del matrimonio costituisce la nascita ufficiale di una nuova famiglia,
   un momento unico nella vita di una coppia, che deve essere vissuto in modo intenso e personale.
   Nella cerimonia del matrimonio civile, da più parti viene sottolineata l'eccessiva freddezza e formalità
   dell'atto rispetto all'importanza del momento che i coniugi stanno vivendo, tanto che sempre più spesso
   costoro cercano di personalizzarlo con addobbi della sala comunale e musiche di sottofondo, così da
   renderlo quello che effettivamente rappresenta: un momento di festa e di felicità.
   Ma il matrimonio, proprio perché momento importantissimo e indimenticabile nella vita di una
   persona, porta con sé, anche nella forma del rito civile, una forte componente legata alla tradizione.
   Con la riscoperta sempre più radicata della cultura locale, sono in aumento coloro che vorrebbero
   vivere una cerimonia così importante parlando la lingua della propria terra.
   Nell'attuale formulazione dell'articolato del codice civile però non viene fatto cenno alla possibilità di
   celebrare un matrimonio, oltre che in italiano, anche in lingua o dialetto locale. Nel regolamento di cui
   al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 66, comma 1, si fa
   unicamente cenno all'«ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è
   sordo, muto, o comunque impedito a comunicare», prevedendo si che, in tali casi, «l'ufficiale dello
   stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per
   rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni
   contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in
   matrimonio».
   Solo nelle regioni a bilinguismo ufficiale è possibile optare per una delle due lingue riconosciute
   ufficialmente; nel resto del Paese, invece, pur essendo gli idiomi locali ancora molto radicati, non è
   prevista alcuna possibilità di leggere la dichiarazione di matrimonio e il testo degli articoli 143, 144 e
   147 del codice civile utilizzando tali idiomi. Nella regione Friuli, ad esempio, la formula matrimoniale
   viene letta in friulano, ma verbalizzata in italiano; in chiusura dell'atto, l'ufficiale dello stato civile
   riporta la seguente frase: «Il presente atto viene letto in lingua friulana per espressa decisione delle
   parti agli intervenuti che dichiarano di aver compreso ciò che è stato verbalizzato in lingua italiana ed
   insieme a me lo sottoscrivono».
   Il presente disegno di legge vuole quindi introdurre nel codice civile un nuovo articolo, il 107-bis, al
   fine di dare la possibilità agli sposi o all'ufficiale di stato civile di leggere, in aggiunta alla versione
   ufficiale in italiano, il testo della cerimonia nella lingua locale o nel dialetto utilizzato nel comune in
   cui si celebra il matrimonio.
   Una scelta facoltativa, lasciata alla volontà degli sposi e all'ufficiale dello stato civile, che contribuisce

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DDL S. 2325 - Senato della Repubblica
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   a rendere più personale e quindi meno asettica la cerimonia civile, a soddisfare le aspettative di legame
   alla tradizione e al territorio di una coppia di sposi e a promuovere la valorizzazione e la conservazione
   delle mille identità locali della penisola italica, che rappresentano un tessuto culturale unico che non
   deve assolutamente andare perduto.
   Il presente disegno di legge è composto da un unico articolo, che consiste nell'introduzione
   dell'articolo 107-bis nel codice civile.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   1. Dopo l'articolo 107 del codice civile è inserito il seguente:
   «Art. 107-bis. -- (Lingua della celebrazione). -- Il matrimonio deve essere celebrato in lingua italiana.
   È consentito, su richiesta degli sposi e per volontà dell'ufficiale dello stato civile, che, in aggiunta al
   testo in italiano, il medesimo testo sia letto anche nella lingua locale in uso nel comune nel cui
   territorio il matrimonio è celebrato. A tal fine ogni comune predispone una traduzione in lingua locale
   della dichiarazione di matrimonio e del testo degli articoli 143, 144 e 147».

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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