DDL S. 2325 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVII Legislatura - Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione ...
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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2325 Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale 19/03/2018 - 12:58
Indice 1. DDL S. 2325 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2325 4
DDL S. 2325 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2325 - XVII Leg. 1. DDL S. 2325 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 2325 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2325 XVII Legislatura Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale Iter 24 maggio 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2325 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Nunziante Consiglio ( LN-Aut ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 11 aprile 2016; annunciato nella seduta ant. n. 607 del 13 aprile 2016. Classificazione TESEO MATRIMONIO , CODICE E CODIFICAZIONI , MINORANZE LINGUISTICHE , DIALETTI Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 24 maggio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 632 del 24 maggio 2016. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 2325 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 2325 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2325 1.2.1. Testo DDL 2325 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2325 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore CONSIGLIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2016 Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale Onorevoli Senatori. -- Nella vita di ogni persona il matrimonio rappresenta un giorno importante e indimenticabile. La celebrazione del matrimonio costituisce la nascita ufficiale di una nuova famiglia, un momento unico nella vita di una coppia, che deve essere vissuto in modo intenso e personale. Nella cerimonia del matrimonio civile, da più parti viene sottolineata l'eccessiva freddezza e formalità dell'atto rispetto all'importanza del momento che i coniugi stanno vivendo, tanto che sempre più spesso costoro cercano di personalizzarlo con addobbi della sala comunale e musiche di sottofondo, così da renderlo quello che effettivamente rappresenta: un momento di festa e di felicità. Ma il matrimonio, proprio perché momento importantissimo e indimenticabile nella vita di una persona, porta con sé, anche nella forma del rito civile, una forte componente legata alla tradizione. Con la riscoperta sempre più radicata della cultura locale, sono in aumento coloro che vorrebbero vivere una cerimonia così importante parlando la lingua della propria terra. Nell'attuale formulazione dell'articolato del codice civile però non viene fatto cenno alla possibilità di celebrare un matrimonio, oltre che in italiano, anche in lingua o dialetto locale. Nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 66, comma 1, si fa unicamente cenno all'«ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare», prevedendo si che, in tali casi, «l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio». Solo nelle regioni a bilinguismo ufficiale è possibile optare per una delle due lingue riconosciute ufficialmente; nel resto del Paese, invece, pur essendo gli idiomi locali ancora molto radicati, non è prevista alcuna possibilità di leggere la dichiarazione di matrimonio e il testo degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile utilizzando tali idiomi. Nella regione Friuli, ad esempio, la formula matrimoniale viene letta in friulano, ma verbalizzata in italiano; in chiusura dell'atto, l'ufficiale dello stato civile riporta la seguente frase: «Il presente atto viene letto in lingua friulana per espressa decisione delle parti agli intervenuti che dichiarano di aver compreso ciò che è stato verbalizzato in lingua italiana ed insieme a me lo sottoscrivono». Il presente disegno di legge vuole quindi introdurre nel codice civile un nuovo articolo, il 107-bis, al fine di dare la possibilità agli sposi o all'ufficiale di stato civile di leggere, in aggiunta alla versione ufficiale in italiano, il testo della cerimonia nella lingua locale o nel dialetto utilizzato nel comune in cui si celebra il matrimonio. Una scelta facoltativa, lasciata alla volontà degli sposi e all'ufficiale dello stato civile, che contribuisce Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 2325 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2325 a rendere più personale e quindi meno asettica la cerimonia civile, a soddisfare le aspettative di legame alla tradizione e al territorio di una coppia di sposi e a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle mille identità locali della penisola italica, che rappresentano un tessuto culturale unico che non deve assolutamente andare perduto. Il presente disegno di legge è composto da un unico articolo, che consiste nell'introduzione dell'articolo 107-bis nel codice civile. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Dopo l'articolo 107 del codice civile è inserito il seguente: «Art. 107-bis. -- (Lingua della celebrazione). -- Il matrimonio deve essere celebrato in lingua italiana. È consentito, su richiesta degli sposi e per volontà dell'ufficiale dello stato civile, che, in aggiunta al testo in italiano, il medesimo testo sia letto anche nella lingua locale in uso nel comune nel cui territorio il matrimonio è celebrato. A tal fine ogni comune predispone una traduzione in lingua locale della dichiarazione di matrimonio e del testo degli articoli 143, 144 e 147». Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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