DDL S. 1265 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Interventi in materia di università e ricerca

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Senato della Repubblica
   XVIII Legislatura

       Fascicolo Iter
       DDL S. 1265

  Interventi in materia di università e ricerca

              21/07/2019 - 06:04
Indice

1. DDL S. 1265 - XVIII Leg.              1
    1.1. Dati generali                   2
    1.2. Testi                           4
        1.2.1. Testo DDL 1265            5
DDL S. 1265 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                        1. DDL S. 1265 - XVIII Leg.

                           1. DDL S. 1265 - XVIII Leg.

Senato della Repubblica                                                       Pag. 1
DDL S. 1265 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                        1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 1265
   XVIII Legislatura

   Interventi in materia di università e ricerca

   Iter
   16 luglio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.1265                                     assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Mario Pittoni ( L-SP-PSd'Az )
   Cofirmatari
   Paolo Arrigoni ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Luigi Augussori ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Alberto Bagnai ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Claudio Barbaro ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Giorgio Maria Bergesio ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Stefano Borghesi ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Simone Bossi ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Luca Briziarelli ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Francesco Bruzzone ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Roberto Calderoli ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Maurizio Campari ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Massimo Candura ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Maria Cristina Cantu' ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Marzia Casolati ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   William De Vecchis ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Antonella Faggi ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Roberta Ferrero ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Sonia Fregolent ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Umberto Fusco ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Tony Chike Iwobi ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Michelina Lunesu ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Raffaella Fiormaria Marin ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Roberto Marti ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Enrico Montani ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Tiziana Nisini ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Andrea Ostellari ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Giuliano Pazzaglini ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Emanuele Pellegrini ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)

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DDL S. 1265 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                           1.1. Dati generali
   Pasquale Pepe ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Simona Pergreffi ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Cesare Pianasso ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Simone Pillon ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Daisy Pirovano ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Pietro Pisani ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Nadia Pizzol ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Stefania Pucciarelli ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Paolo Ripamonti ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Erica Rivolta ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Massimiliano Romeo ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Gianfranco Rufa ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Maria Saponara ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Paolo Saviane ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Rosellina Sbrana ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Armando Siri ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Donatella Tesei ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Paolo Tosato ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Gianpaolo Vallardi ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Manuel Vescovi ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Cristiano Zuliani ( L-SP-PSd'Az ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Bianca Laura Granato ( M5S ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Barbara Floridia ( M5S ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Margherita Corrado ( M5S ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Danila De Lucia ( M5S ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Gianni Marilotti ( M5S ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Loredana Russo ( M5S ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Orietta Vanin ( M5S ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Michela Montevecchi ( M5S ) (aggiunge firma in data 1 luglio 2019)
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 3 maggio 2019; annunciato nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.
   Classificazione TESEO
   ISTRUZIONE UNIVERSITARIA , RICERCA UNIVERSITARIA
   Classificazione provvisoria
   Assegnazione
   Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente
   il 16 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 133 del 16 luglio 2019.
   Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 14ª (Unione europea)

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DDL S. 1265 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                    1.2. Testi

                                        1.2. Testi

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DDL S. 1265 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                              1.2.1. Testo DDL 1265

   1.2.1. Testo DDL 1265
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
                                                                                                        N. 1265
                                                DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa dei senatori PITTONI , ARRIGONI , AUGUSSORI , BAGNAI , BARBARO ,
   BERGESIO , BORGHESI , Simone BOSSI , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CALDEROLI ,
   CAMPARI , CANDURA , CANTÙ , CASOLATI , DE VECCHIS , FAGGI , FERRERO ,
   FREGOLENT , FUSCO , IWOBI , LUNESU , MARIN , MARTI , MONTANI , NISINI ,
   OSTELLARI , PAZZAGLINI , Emanuele PELLEGRINI , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO ,
   PILLON , PIROVANO , Pietro PISANI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RIPAMONTI ,
   RIVOLTA , ROMEO , RUFA , SAPONARA , SAVIANE , SBRANA , SIRI , TESEI , TOSATO ,
   VALLARDI , VESCOVI , ZULIANI , GRANATO , FLORIDIA , CORRADO , DE LUCIA ,
   MARILOTTI , RUSSO , VANIN e MONTEVECCHI
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2019
   Interventi in materia di università e ricerca
   Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge raccoglie alcuni interventi legislativi proposti in
   occasione dell'esame del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
   legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per
   le imprese e per la pubblica amministrazione.
   L'articolo 1 estende anche alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
   coreutica (AFAM) la disposizione già in vigore per gli enti pubblici di ricerca - articolo 10, comma 3,
   del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 - che non pone l'obbligo per questi enti di ricorrere al
   mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi destinati
   all'attività di ricerca.
   La disposizione trova giustificazione nell'elevata specializzazione di alcune dotazioni di laboratorio
   destinate all'attività di ricerca, il cui acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è
   difficoltoso ai fini dell'acquisizione di offerte economicamente vantaggiose.
   La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, infatti la norma avrà
   unicamente l'effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA, fermi
   restando però tutti i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici di cui al
   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La norma potrebbe anche comportare risparmi di spesa, che
   prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all'utilizzo del MEPA riguarderà
   attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, che di solito sono caratterizzate da un'elevata
   specificità tecnica, tale che si possono ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente
   rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad
   esempio perché prevalentemente operanti su mercati esteri.
   L'articolo 2 propone l'abrogazione della norma che attualmente stabilisce il divieto di contemporanea
   iscrizione a diversi corsi di laurea, impedendo così la creazione di percorsi formativi multidisciplinari
   fortemente integrati, come per esempio quello in medicina e chirurgia con quello in ingegneria
   biomedica, che hanno numerose sovrapposizioni, ma non raggiungono la sovrapposizione dell'80 per
   cento dei settori scientifici disciplinari (SSD) e dei crediti formativi universitari (CFU) di entrambe le
   classi oggi richiesti per la creazione di un corso interclasse. A quanto risulta sono attualmente in corso
   esperimenti del genere in Svizzera e nei Paesi Bassi, con ottimi risultati.

Senato della Repubblica                                                                                       Pag. 5
DDL S. 1265 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                              1.2.1. Testo DDL 1265
   L'articolo 3 propone l'interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre
   2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
   reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
   universitario, nel senso che: ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi
   istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività
   di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.
   Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi
   professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di
   un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale.
   Le attività che i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente
   devono essere preventivamente comunicate al direttore del dipartimento di afferenza e al rettore.
   Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno
   per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di
   posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010, nonché di
   borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato
   accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.
   L'articolo 4 dispone che al fine di ridurre il carico amministrativo che grava sulle università, si
   propone di estendere la durata delle abilitazioni scientifiche nazionali dagli attuali sei sino a nove anni.
   L'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 stabilisce che per la partecipazione ai concorsi nelle singole
   università per la qualifica di professore di I o di II fascia è requisito necessario il possesso
   dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). La normativa relativa all'ASN introduce una nuova
   modalità di reclutamento del personale docente, basata sul raggiungimento del requisito
   dell'abilitazione scientifica. L'ASN è una procedura di valutazione non comparativa che attesta la
   qualificazione scientifica dei candidati e che è gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione,
   dell'università e della ricerca attraverso le commissioni nazionali di ognuno dei settori concorsuali.
   La validità dell'ASN ha durata di sei anni. La prima tornata di abilitazione risale al 2012/2013, la cui
   scadenza sarebbe fissata dunque al 2019. Degli abilitati che facevano parte dei ruoli delle Università
   sono stati chiamati meno della metà. A ridosso della scadenza, i circa 2000 professori associati e
   ricercatori a tempo indeterminato che non sono stati ancora chiamati dai vari atenei si trovano in una
   condizione di difficoltà professionale causata anche dal fatto che l'abilitazione a termine è una
   anomalia rispetto alla normativa delle abilitazioni degli altri Paesi europei. La scadenza dell'ASN da
   un lato rende difficile la chiamata da parte dei vari atenei degli abilitati che sono già ricercatori o
   professori di seconda fascia, e dall'altro distingue per incoerenza la normativa italiana rispetto a quella
   degli altri Paesi. Un'ulteriore incoerenza è data dal fatto che mentre l'ASN per l'università è a
   scadenza, l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie non ha scadenza.
   Con l'articolo 5 si dispone infine che per i contratti di formazione specialistica non stipulati con i
   medici deve essere reso noto l'impiego alternativo dei fondi residui.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   (Semplificazioni in materia di acquisti
   funzionali alle attività di ricerca)
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
   296, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
   coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è
   possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle
   predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n.
   296.
   Art. 2.
   (Disposizioni in materia di iscrizione
   ai corsi di studio universitari)

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DDL S. 1265 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                             1.2.1. Testo DDL 1265
   1. L'articolo 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è
   abrogato.
   Art. 3.
   (Interpretazione autentica in materia
   di attività svolte dai professori
   e ricercatori universitari)
   1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai
   professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente
   consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza
   extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.
   2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1
   deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al
   rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione
   ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di
   un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.
   3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo
   pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione
   di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di
   borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato
   accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.
   Art. 4.
   (Semplificazioni in materia di abilitazione scientifica nazionale)
   1. All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «
   L'abilitazione ha durata di sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « L'abilitazione ha durata di nove
   anni ».
   2. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012, 2013 e 2016-2018 è
   di nove anni.
   Art. 5.
   (Disposizioni a sostegno della formazione specialistica)
   1. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei
   contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto
   1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di
   ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti dagli interessati per
   rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego che sia stato effettuato delle somme residue.
   2. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni
   singolo contratto non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono
   vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli
   già previsti annualmente.

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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