DDL S. 2838 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVII Legislatura - Disposizioni per le attività di tatuaggio e piercing
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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2838 Disposizioni per le attività di tatuaggio e piercing 19/03/2018 - 14:49
Indice 1. DDL S. 2838 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2838 4
DDL S. 2838 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2838 - XVII Leg. 1. DDL S. 2838 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 2838 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2838 XVII Legislatura Disposizioni per le attività di tatuaggio e piercing Iter 26 giugno 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2838 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Luigi D'Ambrosio Lettieri ( GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E) ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 23 maggio 2017; annunciato nella seduta pom. n. 831 del 25 maggio 2017. Classificazione TESEO DISEGNATORI E GRAFICI Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente il 26 giugno 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 845 del 27 giugno 2017. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 2838 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 2838 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2838 1.2.1. Testo DDL 2838 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2838 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore D'AMBROSIO LETTIERI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2017 Disposizioni per le attività di tatuaggio e piercing Onorevoli Senatori. -- I tatuaggi e i piercing hanno origini assai antiche e significati e usi assai diversi. In Italia si diffondono a partire dagli anni Novanta assumendo le caratteristiche di una vera e propria tendenza di moda. La pratica dei tatuaggi e del piercing, oggi molto diffusa, riguarda una larga parte della popolazione, e coinvolge in maniera eterogenea persone diverse per sesso, età, cultura e status sociale. Essa comporta la modificazione, spesso definitiva, di parti del corpo. Il Consiglio d'Europa già nel 2008 raccomandava a tutti gli Stati membri di uniformare la legislazione nazionale indicando i requisiti e i criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente. In Italia il settore dei tatuaggi e dei piercing non è disciplinato con una legge specifica che ne regoli organicamente il settore. Esistono, tuttavia, una serie di norme, disposizioni regionali e atti normativi che, insieme si prefiggono l'obiettivo di tutelare gli individui che si sottopongono a tali pratiche. Di questi la circolare «Linee guida del Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del 5 febbraio 1998, n. 2.9/156, prevede le norme di maggior rilievo. Dette disposizioni, anche nel loro insieme, sono oggi, però, del tutto insufficienti a normare e disciplinare un comparto che ha subìto nel tempo una grande espansione e ha coinvolto un numero sempre crescente di persone appartenenti ad ogni fascia di età. Secondo il primo rapporto sui tatuaggi dell'Istituto superiore di sanità, condotto in collaborazione con IPR Marketing su un campione di 8.000 persone rappresentativo della popolazione a partire dai 12 anni (2016), sarebbero quasi sette milioni gli individui tatuati, ovvero il 12,8 per cento della popolazione. Di questi l'8 per cento sarebbe rappresentato da minori. Il fenomeno segna una continua crescita e, poiché per la sua natura potrebbe avere importanti ripercussioni in ambito sanitario, necessita inderogabilmente di una normativa specifica che garantisca sicurezza e qualità delle prestazioni a tutti coloro che si avvicinano a queste pratiche. La realizzazione di tatuaggi e piercing, infatti, può nascondere gravi rischi per la salute, in primo luogo infezioni e allergie. Con i tatuaggi e con i piercing si potrebbero trasmettere infezioni batteriche sulla pelle che, potenzialmente, possono giungere nel circolo sanguigno e colpire, quindi, il cuore. Si possono, inoltre, trasmettere, i virus dell'epatite B e C e, talvolta, anche dell'AIDS. In considerazione della diffusione del fenomeno occorre, pertanto, perseguire l'obiettivo primario di intervenire per tutelare la salute di coloro che desiderano sottoporsi a dette pratiche garantendo, in primo luogo, l'igiene sanitaria di ogni intervento e l'impiego di prodotti e strumenti sicuri così come salvaguardare la libera concorrenza e contrastare l'abusivismo degli operatori. Il presente disegno di legge si propone, pertanto, di disciplinare l'intero comparto in maniera efficace ed omogenea delineando, da una parte, gli adempimenti e gli obblighi di coloro che eseguono i tatuaggi e i piercing attraverso appositi corsi di formazione obbligatori, e prevedendo, dall'altra, adeguate misure per garantire la qualità dei prodotti e degli strumenti adoperati. DISEGNO DI LEGGE Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 2838 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2838 Art. 1. (Definizioni) 1. Per «tatuaggio» si intendono: a) tutte le pratiche volte a ottenere la colorazione permanente del corpo o di sue parti mediante l'introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti a mezzo di aghi o taglienti; b) tutte le pratiche attuate mediante tecniche di scarificazione volte a ottenere figure indelebili e perenni; c) tutte le pratiche di trucco permanente o semipermanente; 2. Per «piercing» si intendono tutte le pratiche di perforazione di parti del corpo umano al fine di consentire l'introduzione di decorazioni in metallo o altro materiale di diverse forme. Art. 2. (Requisiti per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing) 1. I Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con le categorie maggiormente rappresentative del settore, emanano apposito decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, recante le «Linee guida per l'esecuzione di pratiche di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza», che sostituiscono la circolare «Linee guida del Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del 5 febbraio 1998, n. 2.9/156. 2. Le Linee guida per l'esecuzione di pratiche di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza di cui al comma 1 devono prevedere: a) norme di prevenzione dei rischi di infezione; b) norme igieniche generali; c) norme di precauzione universali; d) norme di controllo ambientali; e) norme sull'uso di materiali; f) norme per i corsi di formazione e qualificazione obbligatori. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con le categorie maggiormente rappresentative del settore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad organizzare obbligatori corsi di formazione e di qualificazione, secondo le Linee guida di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire la qualificazione degli operatori che effettuano tatuaggi e piercing. 4. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto alla definizione dei contenuti dei programmi, dei corsi e delle prove di valutazione. 5. I corsi di formazione, articolati in teorici e pratici, devono avere una durata di almeno 150 ore e una prova finale di valutazione. 6. Gli operatori che certificano di aver esercitato l'attività di effettuare tatuaggi e piercing in modo continuativo per almeno quindici anni sono esclusi dall'obbligo di frequentare i corsi di formazione di cui al comma 3. Art. 3. (Attività di tatuaggio e piercing) 1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, anche temporanea, di tatuaggio e piercing, e pratiche correlate, a titolo gratuito o a pagamento, è rilasciata dal comune ove è ubicato l'esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2. 2. La qualificazione professionale per svolgere l'attività di tatuaggio e piercing e pratiche correlate si Senato della Repubblica Pag. 5
DDL S. 2838 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2838 intende conseguita, al raggiungimento del diciottesimo anno di età e dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, al termine del corso regionale di qualificazione di cui all'articolo 2. 3. Le imprese che eseguono attività di tatuaggio e piercing e pratiche correlate possono essere in forma individuale o di società nei limiti e con i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 4. Lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing e pratiche correlate, ovunque esercitata, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 2. 5. Non è consentita l'attività di tatuaggio e piercing e pratiche correlate in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni pubbliche autorizzate dalle competenti autorità sanitarie. Art. 4. (Divieti) 1. È vietato eseguire tatuaggi e piercing su minori di diciotto anni, salvo il consenso di uno dei genitori o del tutore, ad esclusione del piercing al lobo di uno o di entrambi gli orecchi. 2. I tatuaggi e i piercing eseguiti sul viso non devono impedire l'esatta identificazione della persona. Art. 5. (Prodotti per tatuaggi e per trucco permanente, strumenti e monili per piercing) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, con proprio decreto rende noto l'elenco dei prodotti e degli strumenti per tatuaggio, piercing e pratiche correlate e disciplina le modalità di utilizzo e immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti medesimi. Art. 6. (Attività di vigilanza e di controllo) 1. Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing e pratiche correlate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 8.000 euro. 2. Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing e pratiche correlate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), è punito con la sanzione da 3.000 a 15.000 euro. 3. Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing e pratiche correlate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e) e f), è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro. 4. Ove il fatto non costituisca reato, chiunque importa, usa o distribuisce prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro. 5. Nei casi di applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la chiusura dell'attività e il sequestro delle attrezzature e dei prodotti. 6. Per le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia. Art. 7. (Informazione) 1. È fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing e pratiche correlate di richiedere a chi si sottopone a tali pratiche la dichiarazione scritta attestante il proprio consenso informato. 2. È fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing e pratiche correlate di fornire a chi si sottopone a tali pratiche una scheda individuale, anch'essa sottoscritta, contenente i dati identificativi del cliente, la data e il trattamento effettuato, la sede e i materiali utilizzati. 3. Le copie della dichiarazione di cui al comma 1 e della scheda di cui al comma 2 sono custodite dagli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing e pratiche correlate per almeno cinque anni ed esibiti, a Senato della Repubblica Pag. 6
DDL S. 2838 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2838 richiesta, alle autorità di controllo e vigilanza. Art. 8. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Senato della Repubblica Pag. 7
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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