Darò leggi a questa città. Il patriarca Raimondo della Torre e il concilio provinciale di Aquileia (1282)
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annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 brill.com/ahc Darò leggi a questa città. Il patriarca Raimondo della Torre e il concilio provinciale di Aquileia (1282) Dr. Luca Demontis Pontificia Università Antonianum, Scuola di Studi Medievali e Francescani lucademontis@hotmail.com Abstract Raimondo della Torre, patriarch of Aquileia (1273–1299) pacified the patriarchy, impro- ved the social condition of the population and established relations of vassalage with the nobility. He freed numerous bondservants: welcomed by the patriarch in the Chur- ch of Aquileia, they were promoted to the rank of functionaries. As a fervent pastor, he devoted his energies to eradicating abuses, calling clerics to their duties. He convoked a provincial council in Aquileia for 1282, to which almost all the suffragans participa- ted, except the bishops of Como and Mantua. The council concerned the reform of the clergy, the defense of the libertas Ecclesiae, the protection of the patriarch and various norms on the piety of the faithful. The decisions of the council were published in the several dioceses and remained in validity for a long time. Keywords Raimondo della Torre, patriarch of Aquileia (1273–1299) – Provincial council – Minorities – Filippo da Casaloldo, bishop of Mantua (1268–1303) – Giovanni Avvocati, bishop of Como (1274–1293) – Libertas Ecclesiae Raimondo della Torre venne nominato patriarca di Aquileia nel dicembre 1273 da papa Gregorio X e prese possesso della sede patriarcale nell’estate dell’an- no successivo. Forte dell’esperienza politica maturata in Lombardia al servizio della sua famiglia, i della Torre, signori di Milano prima dei Visconti, il patriarca univa concrete azioni di “buon governo” a un’efficace comunicazione politica: creò un’efficiente cancelleria, compiva numerose cerimonie feudali e religiose, © verlag ferdinand schöningh, 2019 | doi:10.30965/25890433-04802006 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
424 Demontis viaggiava con un apparato sfarzoso e simbolico ispirato alle Sacre Scritture, nominò numerosi collaboratori fidati, spesso milanesi e lombardi, governava senza scindere la politica dalla fede religiosa. Si servì di monete, affreschi, ope- re tessili, della poesia e del teatro per diffondere il suo messaggio politico. La sua comunicazione non tralasciava nessuno: si interessava degli umili come dei ricchi, dei nobili, dei signori, re e principi confinanti. Questo gli permise di governare saldamente il principato aquileiese e di creare una solida immagine di sé come principe-patriarca.1 La sua politica di governo come sovrano, ordinario della diocesi e metropo- lita della vasta provincia aquileiese, seguì fin dall’inizio alcuni punti salienti: si preoccupò di ripristinare la pace e la prosperità del principato ecclesiastico, dilaniato nei quattro anni di sede vacante da lotte intestine, devastazioni, sac- cheggi e appropriazioni indebite dei beni della Chiesa di Aquileia; promosse la pacificazione con le potenze ostili al patriarcato, soprattutto con il conte di Gorizia e il re di Boemia; emanò delle costituzioni del clero (1275); promos- se la liberazione dei servi di masnada e li accolse fra le file dei ministeriali della Chiesa di Aquileia, garantendo loro protezione, un lavoro e i mezzi di sostentamento:2 alcuni svolgevano servizi e lavori utili all’amministrazione del patriarcato, altri divennero perfino ufficiali del patriarca;3 risanò il capitolo di Aquileia e quello di Cividale, appianando le divergenze o risolvendo i contra- sti con i due rispettivi decani (processo che durò per tutto il suo mandato); rinnovò le città del principato ecclesiastico con un ampio programma edili- zio: selciatura delle strade, costruzione di palazzi, castelli, torri, cinte murarie, piazze, chiese ed altri edifici; riattò castelli e villaggi del patriarcato abbando- nati o caduti in disuso; accolse i congiunti e gli altri esuli milanesi una volta che la città ambrosiana cadde nelle mani dei Visconti (battaglia di Desio, 1277): la loro professionalità negli affari, nella giurisprudenza e nella politica comu- nale promosse lo sviluppo delle città del patriarcato. Dimostrando un forte senso di appartenenza familiare fece di tutto per riportare al potere a Milano i propri congiunti attraverso alcune campagne militari in Lombardia (1279– 1281), senza tuttavia riuscirci e arrivando a un punto in cui non era più possibi- le continuare la lotta (battaglia di Vaprio d’Adda, 1281). 1 L. Demontis, Raimondo della Torre patriarca di Aquileia (1273–1299). Politico, ecclesiastico, abile comunicatore, Alessandria 2009. 2 L. Demontis, Libertà, comunicazione e lavoro. Servi di masnada e ministeriali nel Patriar- cato di Aquileia di Raimondo della Torre (1273–1299), in «La grazia di lavorare». Lavoro, vita consacrata, francescanesimo, a cura di P. Martinelli/M. Melone, Bologna 2015, 89–118. 3 L. Demontis, Da servi a ufficiali: affrancamento, promozione sociale e carriera politica al seguito di Raimondo della Torre patriarca di Aquileia (1273–1299), in: AE 39/2 (2009) 933–961. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
Raimondo della Torre e il concilio di Aquileia (1282) 425 1 Il concilio provinciale La lontananza del patriarca dalla sua sede produsse effetti negativi: in sua as- senza il principato ecclesiastico veniva retto dal vicedomino patriarcale e, so- prattutto, dal capitolo di Aquileia che in assenza del patriarca si disinteressava della cura degli affari della Chiesa. Si rendeva necessario un processo di rinno- vamento della Chiesa, che il patriarca aveva in parte già avviato con i due capi- toli più importanti, quelli di Aquileia e di Cividale, ma che ancora era ben lungi dall’essere concluso. La necessità di regole ferree e di protocolli da seguire in circostanze di emergenza andavano ben oltre la diocesi di Aquileia e coinvol- gevano tutta la provincia ecclesiastica, corrispondente in gran parta all’Italia nord-orientale. Il patriarca indisse un concilio provinciale nel 1282 convocan- do i vescovi delle diciassette diocesi suffraganee o i loro rappresentanti,4 gli abati, il clero aquileiese5 e i rappresentanti dei frati Predicatori e dei Minori.6 Il 18–19 dicembre 1282 si svolse il concilio: erano presenti i vescovi Bono di Capodistria, Marzio di Ceneda, Egidio di Cittanova, Adalgero di Feltre e Bel- luno, Bonifacio di Parenzo, Bernardo di Pedena, Enrico di Trento, Ulvino di Trieste, Bernardo di Vicenza; i procuratori dei vescovi Folcherio di Concordia, Giovanni di Padova, Giovanni di Pola, Presavio di Treviso, Bartolomeo di Ve- rona; Leonardo di Favignacco vicedecano di Aquileia; gli abati Corrado di Ro- sazzo, Pagano di Beligna, Federico di Ossiach; fra Prosperino, custode dei Frati Minori di Cividale e fra Giacomo lettore dei Frati Predicatori della stessa città, altri ecclesiastici, religiosi e laici.7 4 I vescovi di Mantova (fino al 1453), Como, Trento, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Concor- dia, Ceneda (Vittorio Veneto), Feltre e Belluno (unite dal 1197 al 1462), Pola, Parenzo, Pedena, Trieste, Capodistria e Cittanova d’Istria, in: P. Cammarosano/F. De Vitt/D. Degrassi, Stori della società Friulana, vol. 1, Il medioevo, Tavagnacco (UD) 1988, 159. 5 Fin dall’xi-xii secolo la diocesi di Aquileia era stata divisa in sette arcidiaconati per la sua ampiezza, quattro dei quali erano italiani (Cadore, Carnia, Superiore e Inferiore, uniti questi ultimi due dal patriarca Raimondo in un unico arcidiaconato di Aquileia) e tre transalpini (Carinzia, Saunia e Carniola-Istria): ibid., 165. 6 Lo stesso patriarca Raimondo promosse la fondazione dei conventi dei frati Minori in Friuli e fondò nel 1287 un monastero di Clarisse; invece i frati Predicatori erano già presenti nel principato ecclesiastico. Il patriarca fece grande affidamento sui due principali ordini men- dicanti sia per la pacificazione delle famiglie nelle comunità cittadine del patriarcato sia per affidare loro incarichi diplomatici e pastorali, su questo argomento vedi L. Demontis, Operosa manus et perfecta spes sanctitatis: i Frati Predicatori nel patriarcato di Aquileia ai tempi di Raimondo della Torre (1273–1299), in: afp lviii (2008) 5–30. 7 Data la brevità del concilio è ragionevole pensare che gli undici canoni fossero stati preparati in anticipo dal patriarca Raimondo della Torre e poi discussi e rielaborati nei due giorni di assemblea conciliare. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
426 Demontis Il concilio doveva trattare materie differenti rispetto alle costituzioni emes- se nel 1275 e a quelle fatte pubblicare nel 1279 in tutte le diocesi dell’Italia nordorientale dal cardinal legato Latino Malabranca. Il patriarca Raimondo promulgava le nuove costituzioni scaturite dal concilio non solo ad presentium certitudinem ma anche ad memoriam futurorum ordinando ai suffraganei di farle osservare diligentemente in ciascuna delle loro diocesi. Se ne evidenziava la natura eminentemente pastorale e il ruolo del patriarca di vero pastore di anime e difensore del gregge affidato alle sue cure: ne veri pastoris nomine abu- tamur. L’immagine che andava delineandosi era quella di una Chiesa attaccata su più fronti:8 la malvagità era cresciuta, la pietà e il rispetto del sacro si erano affievoliti, prevaleva la licenziosità. Le nuove costituzioni, scaturite dal concilio provinciale di Aquileia, si pre- sentavano non solo come testo normativo, ma soprattutto comunicativo, dato che dovevano essere lette pubblicamente, tradotte in volgare e spiegate ai fe- deli. Esse tracciano un bilancio dei primi nove anni del governo di Raimondo e delineano una Chiesa di Aquileia bisognosa di essere riformata, dove il veterem hominem9 era duro a morire. Termini accuratamente scelti (ruinas graves, scis- suras restaurandas) facevano breccia nell’immaginario collettivo per esprime- re la situazione precaria in cui versava la Chiesa di Aquileia e la necessità di convocare un concilio provinciale. Il patriarca Raimondo era chiamato ad agi- re pro viribus laborantes sull’esempio del pater familias qui pro grege suo etiam mori dignatus est per conseguire l’onestà del clero, la salvezza delle anime, la tutela della Libertas Ecclesiae. Quest’ultima in particolare era stata calpestata più volte dai principi confi- nanti nonostante avessero il dovere di difendere – e i benefici feudali connessi – il patriarcato di Aquileia e la persona del principe-vescovo. Il re di Boemia in- fatti si era impadronito del ducato d’Austria a cui era legata la carica d’onore di gran coppiere del patriarca di Aquileia, che fra le mansioni prevedeva anche il dovere di liberare il patriarca in caso di prigionia,10 mentre il conte di Gorizia aveva l’officium di advocatus della Chiesa di Aquileia per cui percepiva diversi censi e alcune terre in Istria: negli anni precedenti alla nomina patriarcale di Raimondo il conte di Gorizia rapì il patriarca Gregorio da Montelongo e lo ten- ne prigioniero per diverso tempo, mentre il re di Boemia, che sarebbe dovuto 8 Iam te predones circumdant atque tyranni, sclavi, latrones, spoliarores Alemanni recita il Compianto del patriarca Gregorio (vv. 13–14), composto nel 1269 all’indomani della mor- te di Gregorio da Montelongo, durante la sede vacante del patriarcato di Aquileia, in: Demontis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), 150. 9 Col 3,9; Ef 4,23; Rm 6,6. 10 Demontis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), 128. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
Raimondo della Torre e il concilio di Aquileia (1282) 427 intervenire tempestivamente a liberarlo non fece niente ed anzi si appropriò indebitamente di terre della Chiesa di Aquileia, come ad esempio il feudo di Portum Naonis (Pordenone) che i predecessori di Raimondo avevano investi- to ai duchi d’Austria della dinastia Babenberg. In seguito il patriarca Gregorio venne liberato, ma morì pochi mesi dopo. Il patriarca Raimondo al suo arrivo nella Patria del Friuli (termine con cui veniva spesso chiamato il principato ec- clesiastico nei documenti) fece dei trattati di pace con questi due infidi vicini, che tentarono di far ratificare il possesso delle terre di cui si erano appropriati indebitamente, ma Raimondo della Torre con un autentico “capolavoro diplo- matico”11 riuscì a sventare le loro pretese mostrando che lui era patriarca per grazia di Dio e della Sede Apostolica e che quest’ultima, in caso di necessità, non avrebbe avuto difficoltà a scomunicarli e, chissà, magari a indire una cro- ciata contro di loro!12 Nonostante i trattati di pace stipulati con il re Ottokar ii di Boemia e il conte Alberto di Gorizia e le minacce che il patriarca aveva paventato e che i due principi, probabilmente memori delle crociate contro Ezzelino nel 125613 e, soprattutto, contro Manfredi nel 1266,14 avevano recepito, il patriarca Raimondo sapeva di non potersi fidare di loro. Inoltre l’usurpazione dei beni della Chiesa ormai non era inusuale nelle diocesi dell’Italia setten- trionale da prima dell’inizio del secolo,15 vuoi per l’avanzata del comune sul potere episcopale, vuoi per la presenza di vassalli infedeli e di principi confi- nanti molesti: era importante per i vescovi sapere di non essere soli e di poter 11 J. Riedman, Il re Ottocarus di Boemia dominus Portus Naonis et defensor Ecclesie Aqui- legensis et terre Foriiulii, in: Aquileia e il suo patriarcato. Atti del convegno Internazionale di Studio (Udine, 23 ottobre 1999), a cura di S. Tavano/G. Bergamini/S. Cavazza, Udi- ne 2000, 315–322, in particolare 320. 12 Demontis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), 55–56. 13 Sull’argomento vedi: N. Housley, The Italian crusades: the Papal-Angevin alliance and the crusades against Christian lay powers, 1254–1343, Oxford 1982; Rolandino da Pado- va, Vita e morte di Ezzelino da Romano, a cura di F. Fiorese, Milano 42010, 354–396; L. Demontis, Crociata e categorie storiografiche alla luce di alcuni studi recenti, in: FF 81/2 (2015) 407–435, in particolare 421. 14 Ibid., 429. 15 Celebri furono gli esempi di difesa a oltranza dei beni, diritti e privilegi della Chiesa nel xii secolo da parte dei vescovi Lanfranco di Pavia, Cacciafronte di Vicenza e Adalpreto di Trento, vedi M. P. Alberzoni, Lanfranco di Pavia, un vescovo quasi santo, in: Ead., Città, vescovi e papato nella Lombardia dei Comuni, Novara 2001, 137–171; C. Maresca, «Se quasi Christi martyrem exhibebat». La leggenda agiografica di San Lanfranco vescovo di Pavia (†1198), Roma 2011, 32; L. Demontis, Perfetta pazienza e «Miles Celestis» nella Vita di san Lanfranco vescovo di Pavia (†1198), in: Anton. 90/1 (2015) 145–152. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
428 Demontis agire collectis in unum viribus16 contro i predones, latrones, spoliatores dei beni ecclesiastici.17 In questa prima parte del documento delle costituzioni sono presenti molti rimandi alla Sacra Scrittura e al testo delle costituzioni del 1279 del frate Predi- catore e cardinale Latino Malabranca, legato papale per il patriarcato di Aqui- leia, la marca Trevigiana, Grado, Venezia, la provincia ecclesiastica di Ravenna, la Romagna e l’Emilia orientale (Bologna e Ferrara), la Toscana e Città di Ca- stello;18 in particolare ne riprende la malitia temporis, specificando che essa si manifesta nella quotidianità (diei malicia),19 facendo ampio uso di figure re- toriche come il climax culminante in un lamento diretto (proh dolor!), dopo essersi soffermato su termini negativi.20 2 Canoni 1–3: primato della sede di Aquileia, devozione e onestà del clero Per contrastare i nemici della Chiesa il patriarca mirava a migliorare la solidità dei rapporti tra i vescovi e a rafforzare l’identità della provincia ecclesiastica di Aquileia fin dal primo canone De celebratione festi beatorum martyrum Her- machore et Fortunati ac eorum conmemoratione facienda in cui si ordinava di celebrare solennemente la festa dei santi fondatori e patroni della Chiesa di Aquileia affinché tutti potessero accedere al loro potere di intercessione presso 16 Il metropolita e i vescovi suffraganei erano coscienti di essere oggetto di aggressioni pro defensione sue ecclesie, vedi: A. Tilatti, Tra santità e oblio: storie di vescovi uccisi in Italia nord-orientale (secoli xiii-xiv) in: L’Eveque, l’image et la mort. Identité et mémoire au Moyen Age, a cura di N. Bock/I. Foletti/M. Tomasi, Roma 2014, 603–620, 607. 17 Citati in questi termini nel Compianto del patriarca Gregorio (vedi nota 8), tramandato in due manoscritti conservati rispettivamente a Milano, Biblioteca Ambrosiana, Cod. R 71 sup., f. 142r (xiii secolo) e ad Udine, Biblioteca Civica “V. Joppi”, Fondo Joppi, ms. 230, f. 16 (xix secolo): sull’argomento vedi Demontis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), 136–147. 18 Le costituzioni del cardinal Latino una volta ricevute dai rispettivi patriarchi e arcive- scovi dovevano essere pubblicate nelle proprie diocesi e trasmesse per via gerarchica ai rispettivi suffraganei: erano costituite di sei canoni riguardanti i procedimenti da attuare contro gli invasori delle chiese, sulla visita delle chiese, contro i chierici concubinari, sulle penitenze e sulle indulgenze. 19 Mt 6,34. 20 Impunita, effrenis, deformatis, dissolute, non formidant, non verentur: per l’edizione del- le costituzioni del concilio di Aquileia del 1282 vedi: L. Demontis, «Va’ e ripara la mia casa». La riforma della Chiesa in Raimondo della Torre patriarca di Aquileia (1273–1299), Berlin 2018, 75–87. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
Raimondo della Torre e il concilio di Aquileia (1282) 429 Dio. La solennità liturgica dei santi martiri doveva essere celebrata ogni anno in tutte le chiese delle diocesi della vasta provincia aquileiese:21 nei giorni fe- riali i patroni della Chiesa di Aquileia avrebbero dovuto essere ricordati al mat- tutino e nei vespri con antifone, colletta e una riflessione (legenda), nei festivi con una processione solenne con le croci: essa diventava più visibile rispetto ad altri atti di culto e quindi più efficace per influire sui fedeli, confermando il loro sentimento di appartenenza.22 Si può scorgere in questo canone anche la volontà di ricordare ai vescovi suffraganei il primato metropolitano del pa- triarca di Aquileia, dato che i due vescovi suffraganei della Lombardia, Filippo da Casaloldo di Mantova e Giovanni Avvocati di Como, non parteciparono al concilio, né inviarono un proprio rappresentante, vivendo entrambi in esilio con le loro sedi episcopali occupate dalle nascenti signorie cittadine.23 Come in altre occasioni il patriarca Raimondo dimostrava la sua arte di governo in cui messaggio politico e religioso erano strettamente connessi e spesso, come in questo caso, assolutamente intrecciati. Le cerimonie si rivelavano dei canali 21 Per incentivarne il culto il patriarca Raimondo spostava la festa di santa Margherita, che cadeva nello stesso giorno, all’ottava della festa del santo martire patrono di Aquileia – dal 5 luglio al 12 luglio – affinché la gente potesse partecipare alle celebrazioni liturgiche sia della santa martire sia dei due santi protettori del patriarcato, vedi: Annales Foroiulienses a. 1252–1331, ed. W. Arndt, Hannoverae 1866 (= mgh, Scriptores, 19), 194–222, in partico- lare 205; Juliani canonici Civitatensis Chronica, in: ris, ed. L. A. Muratori, 24/14, Città di Castello 21906, 1–58, in particolare 24. 22 Per le comunità cittadine del patriarcato che non partecipavano alla processione con le croci fino ad Aquileia per la festa dei santi Ermagora e Fortunato era prevista la scomuni- ca. La comunità di Povoleto, infatti, il 26 luglio 1292, dopo aver rinnovato l’obbedienza di tutti i suoi abitanti al patriarca, veniva assolta dalla scomunica in cui era incorsa poiché i suoi abitanti hoc anno non iverunt cum crucibus Aquilegiam, vedi: Demontis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), doc. cxvii (1292 luglio 26, Udine), 239, 500, 501. 23 Filippo da Casaloldo viveva in esilio nella sua città natale, Brescia, dato che, avverso al potere dei Bonaccolsi, aveva visto la sua sede episcopale occupata dai signori di Mantova; governava tramite vicari e si trovava probabilmente in una condizione di indigenza. Gio- vanni Avvocati era uno dei nemici del patriarca Raimondo: aveva instaurato una signoria personale a Como in seguito a una rivolta contro i della Torre nel 1276, aveva inviato trup- pe comasche in aiuto all’arcivescovo di Milano Ottone Visconti per la battaglia di Desio ed era uno dei responsabili della dipartita del fratello del patriarca, Napoleone della Torre (†1278), esposto alle intemperie e morto di stenti in una gabbia appesa al castello del Ba- radello di Como. Tuttavia, nel febbraio 1282 la sua signoria era stata abbattuta dall’interno del suo schieramento da Lotario Rusca, che fece occupare il palazzo episcopale e i castelli vescovili del contado, saccheggiando chiese e monasteri e costringendo il vescovo Gio- vanni Avvocati a riparare in esilio a Milano dal suo potente alleato Ottone Visconti, vedi: A. Caso, Della Torre, Napoleone, in: dbi 37 (1989) 621–625; P. Grillo, Rusca, Lotario (I), in: dbi 89 (2018). annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
430 Demontis privilegiati per la comunicazione politica perché erano “il tramite esclusivo di un contatto con qualcosa di più profondo della realtà medesima, una trascen- denza o un’essenza ultima”.24 Il secondo canone De divinis officiis celebrandis devote prescriveva la cele- brazione degli uffici sacri per riaccendere la devozione religiosa in tutti i fedeli, laici ed ecclesiastici. Su questo punto il patriarca batteva fin dai primi anni di governo del patriarcato con diversi interventi volti a sanare situazioni irregolari: dava disposizioni perché i chierici abitassero nei pressi delle loro chiese, an- che costruendo nuove abitazioni se necessario,25 ed evitassero le assenze dalle cerimonie religiose per non impoverirne la solennità.26 Un esempio dell’appli- cazione di questo canone è senz’altro il caso di Filippo di Udine, titolare della pieve di Lucinico. Il pievano Filippo nel 1296 ricevette l’ingiunzione di stabilire entro otto giorni la residenza effettiva nella pieve, in caso contrario questa sa- rebbe passata ad altri. Nel documento d’ingiunzione il patriarca Raimondo, prima di passare alle sanzioni economiche, faceva presente all’interessato che l’assenza dal luogo del ministero si sarebbe risolta in un pericolo per le anime a lui affidate.27 Con il terzo canone De vita et honestate clericorum il patriarca Raimondo or- dinava al clero di osservare scrupolosamente i canoni dei concili precedenti28 e le costituzioni del cardinale Latino Malabranca emanate nel 1279. 24 G. Fedel, Simboli e politica, Napoli 1991, 11. 25 Demontis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), doc. xxxvii (1278 febbraio 3, Udine), 227–228, 371. 26 Ibid., doc. cxxxi (1294 marzo 30, Cividale), 244, 516–17. 27 Ibid., doc. cil (1296 ottobre 30, Udine), 243, 538–539. 28 Le norme da osservare richiamavano quelle emanate dai grandi concili del xiii secolo, come il Lateranense iv e di due concili di Lione, e le costituzioni emanate da lui stesso nel 1262, quando venne nominato vescovo di Como, e nel 1275, prive ancora di edizione. La cura con cui si precisavano questi dettagli indicava che per Raimondo l’abito, contraria- mente al detto cucullum non facit monacum e in linea con il pensiero di papa Innocenzo iii, dava un contributo importante alla creazione dell’immagine del clero. Non bastava che esso fosse di sani principi e di solida pietà; occorreva un segno esterno in cui queste qualità dovevano riflettersi: l’abito esterno, così come la tonsura, «faceva» il monaco, lo faceva identificare a colpo d’occhio distinguendolo dalle altre persone. Raimondo, che aveva dato un contributo prezioso alla costruzione dell’immagine dei suoi illustri con- giunti e in seguito alla sua propria immagine di patriarca, già con questi provvedimenti disciplinari voleva dare del clero e della chiesa un’immagine speculare alla sua: talis grex, qualis pastor. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
Raimondo della Torre e il concilio di Aquileia (1282) 431 3 Canoni 4–9: sicurezza e tutela di persone e beni della Chiesa Contra sacrilegos in personas ecclesiasticas excedentes è il quarto e più lungo canone di tutte le costituzioni: veniva emanato per estirpare un modo di agire non troppo raro all’epoca, che aveva coinvolto in prima persona il patriarca Gregorio da Montelongo, predecessore di Raimondo e lo stesso della Torre quando era vescovo di Como, affinché l’ostinazione degli empi e dei crudeli non cresc[esse] in superbia29 per aver catturato il patriarca di Aquileia o uno dei vescovi suffraganei. In caso di cattura del patriarca, ad esempio, il vescovo che ne fosse venuto a conoscenza avrebbe dovuto recarsi di persona o, nel caso del rischio della propria incolumità, far arrivare quanto prima la notizia al capitolo di Aquileia. I suffraganei inoltre avrebbero dovuto recarsi ad Aquileia o in un altro luogo concordato per organizzare la liberazione del patriarca seguendo un protocollo che prevedeva limiti di tempo ben precisi. Fino a quando non fosse stato liberato il patriarca in tota Aquilegensi civitate, diocesi et provincia divina sint officia interdicta.30 I colpevoli del rapimento del patriarca, o coloro che lo avessero attaccato, senza alcun riguardo alla loro condizione sociale, au- torità e potere, dopo che i loro nomi fossero stati scritti dal capitolo di Aquileia, dovevano essere pubblicamente scomunicati in ogni chiesa cattedrale, colle- giata o parrocchiale della provincia ecclesiastica di Aquileia ogni domenica e in occasione di ogni festa al suono delle campane e con le candele accese,31 e sia essi che i loro figli ed eredi, fino alla quarta generazione, dovevano essere privati dei feudi ricevuti dalla Chiesa di Aquileia o dalle diocesi suffraganee, e di tutte le dignità, uffici e privilegi ed essere dichiarati inabili a riceverne altri. Tutti gli incarichi che ricoprivano per nomina o elezione dovevano essere dichiarati nulli e coloro che li avessero eletti o nominati sarebbero incorsi au- tomaticamente nella scomunica. Nel caso in cui il patriarca venisse ucciso o catturato e morisse in prigio- nia, i sacrileghi e i loro complici, indipendentemente dalla loro condizione so- ciale e dagli incarichi o dignità ricoperti, dovevano essere privati in perpetuo dei feudi, benefici, onori e uffici, sia ecclesiastici che secolari, e dichiarati ina- bili a riceverne altri, e i loro beni dovevano essere confiscati dalla Chiesa di 29 Demontis, «Va’ e ripara la mia casa» (vedi nota 20), doc. 1 (1282 dicembre 18–19, Aquileia), § 4, 77–82. 30 Ibid. 31 A Roma il rito di scomunica prevedeva anche il lancio delle candele accese da parte del papa e dei cardinali ai fedeli riuniti in chiesa per ricordare le fiamme dell’inferno, vedi: A. Paravicini Bagliani, Il papato e altre invenzioni. Frammenti di cronaca dal medio- evo a papa Francesco, Firenze 2014, 29. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
432 Demontis Aquileia. Inoltre il suo successore alla sede patriarcale con l’auxilium et consi- lium dei suffraganei e del capitolo di Aquileia era tenuto a perseguire i colpe- voli sia presso l’imperatore sia presso la Sede Apostolica,32 E se qualcuno dei colpevoli entrava in un centro abitato della diocesi o della provincia ecclesia- stica di Aquileia si dovevano sospendere gli uffici divini fino a tre giorni dopo la sua partenza. Coloro che avessero aiutato i colpevoli o gli avessero anche solo dato o venduto qualsiasi cosa o concesso ospitalità sarebbero incorsi automa- ticamente nella scomunica, che già da quel momento il patriarca Raimondo aveva pronunciato. Inoltre il vescovo del luogo del misfatto doveva chiedere il sostegno del braccio secolare e, unite le loro forze, doveva assolutamente catturare i colpevoli e consegnarli nelle mani del successore del patriarca. Nel caso in cui il patriarcato venisse attaccato militarmente da una potenza laica,33 i suffraganei con i loro vassalli e i fedeli delle altre città e diocesi erano tenuti non solo a non aiutare l’invasore, ma anzi a contrastarlo quanto prima con azioni concrete e spirituali. Chiunque avesse voluto inviare aiuti al patriarca non doveva essere ostacolato in alcun modo. In caso di cattura o morte di un vescovo suffraganeo, o di attacco contro la sua persona da parte di un potere laico, si seguivano le stesse disposizioni stabilite per il patriarca, e questi era tenuto ad intervenire in suo favore con tutti i mezzi di cui disponeva. Se il patriarca, o un vescovo suffraganeo, veniva assediato nei suoi domini o nella sua diocesi gli assedianti dovevano essere fulminati dalla scomunica, con l’aggiunta dell’interdetto nel caso si trattasse di una comunità cittadina o della perdita dei feudi nel caso di vassalli ribelli. Se un vescovo era espulso dalla città o costretto all’esilio a causa della difesa del- la libertas Ecclesiae e dell’osservanza delle costituzioni, la città doveva essere colpita dall’interdetto e il podestà, i consoli e gli altri ufficiali del comune do- vevano essere scomunicati in tutta la provincia di Aquileia. Il vescovo esiliato doveva essere provvisto dal patriarca e dagli altri vescovi suffraganei di quattro cavalli e di cinque persone al seguito e di qualunque altra cosa fosse ritenuta necessaria. Nel caso in cui un prelato della sua diocesi venisse imprigionato o ucciso, il vescovo era tenuto a procedere come stabilito per il patriarca. Se un chierico fosse stato ucciso o catturato, i colpevoli sarebbero stati scomunicati con i loro complici in tutte le chiese della diocesi e il luogo del misfatto colpito da inter- detto. Se un canonico o un chierico fosse cacciato a causa della difesa della 32 Il patriarca Raimondo aveva sperimentato di persona l’efficacia della minaccia di ricorre- re alla Sede Apostolica quando aveva resistito alle pretese del re di Boemia, vedi: Demon- tis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), 56. 33 Circostanza che si era verificata più volte anche dopo il periodo di vacanza del patriarcato. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
Raimondo della Torre e il concilio di Aquileia (1282) 433 libertas Ecclesiae e dell’osservanza delle costituzioni, doveva essere provvisto del necessario dal vescovo e dal clero.34 Negli anni prima della nomina patriarcale di Raimondo la cattura del pa- triarca di Aquileia o di un suo vescovo suffraganeo era stato un evento tutt’altro che raro: dovevano essere assai vivi nella memoria dei prelati i casi del rapi- mento del patriarca Gregorio da Montelongo nel 1267, dell’uccisione del vesco- vo Alberto di Concordia e vicedomino patriarcale nel 1268,35 della cattura dello stesso Raimondo della Torre quando era vescovo di Como nel 1270.36 Inoltre durante il concilio del 1282 il cavaliere teutonico Enrico ii principe-vescovo di Trento aveva portato il suo caso davanti all’assemblea sinodale: il patriarca Raimondo allora scomunicava solennemente Mainardo ii conte del Tirolo, fra- tello di Alberto conte di Gorizia, per aver usurpato i beni della Chiesa di Tren- to e per aver rapito in precedenza il vescovo.37 Forse sta in questo punto una differenza importante tra i casi di Enrico vescovo di Trento e quelli di Filippo di Mantova e Giovanni di Como: mentre il primo partecipò al concilio e chie- se aiuto al patriarca, gli altri due suffraganei non parteciparono né inviarono rappresentanti, venendo meno all’obbedienza dovuta al patriarca di Aquileia e cercando aiuto altrove, a Brescia e a Milano. Andrea Tilatti riporta un elenco di vescovi della provincia ecclesiastica di Aquileia uccisi nel secolo xiii, forse in conseguenza di un ruolo attivo, ecclesia- le e probabilmente anche politico, esercitato dai prelati: a questa drammatica 34 Le costituzioni miravano a garantire completa solidarietà degli ecclesiastici dai vescovi fino ai chierici per tutelare la libertas Ecclesiae. 35 Il Chronicon de potestatibus Padue riporta la morte violenta di Bernardo di Agde vescovo di Padova nel 1295, e la cattura, tortura e impiccagione dell’assassino Cixana, seguita all’u- miliazione rituale di essere trascinato legato alla coda di un cavalo. Nonostante questo fatto “non è escluso che gli statuti del 1282 fossero stati presi anche nella consapevolezza della situazione patavina, dove l’omicida di un prete secolare era punito con una semplice ammenda pecuniaria”, vedi: Tilatti, Tra santità (vedi nota 16), 609. 36 Sul rapimento di Raimondo vedi supra; vedi anche M. N. Covini, Della Torre Raimondo, in: dbi, 37 (1989) 657; L. Martinelli Perelli, Ai confini settentrionali della diocesi comasca. Note sulla storia di alcune dipendenze dei Benedettini in alta Valtellina, Como 1991, 173–192, in particolare 180–181. 37 Storia del Trentino, vol. 3, L’età medievale, a cura di A. Castagnetti/G. M. Varanini, Bologna 2004, 275–283. Pare quindi che le costituzioni avessero anche potere retroattivo, almeno per i casi portati davanti all’assemblea conciliare. Non è chiaro se anche i Bonac- colsi al potere a Mantova, che avevano scacciato il vescovo Filippo da Casaloldo dalla sua sede, fossero stati pubblicamente scomunicati e fosse stata intrapresa qualche iniziativa contro di loro. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
434 Demontis realtà occorre aggiungere i numerosi casi di prelati malmenati e feriti:38 il pa- triarca Raimondo aveva più di un motivo di preoccupazione per l’incolumità sua (experientia docente) e dei suoi suffraganei. Pur tuttavia la sua risposta ai fatti di sangue non era oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede, adustionem pro adustione, vulnus pro vulnere, livorem pro livo- re,39 ma era orientata ad escludere rimedi estremi. Riformò infatti gli statuti del comune di Sacile che prevedevano in precedenza la condanna a morte per omicidio con mutilazione del cadavere.40 Il quinto canone Ne quis episcopus alicui de aliena civitate vel diocesi absque sui diocesani litteris conferat primam tonsuram era stato fatto per porre un fre- no alla diffusione delle situazioni irregolari nel clero: si voleva evitare che la concessione della tonsura andasse a persone indegne, che spesso ne facevano richiesta in diocesi diverse dalla propria per evitare condanne penali. Infatti il canone vietava di concederla ai fedeli di altre diocesi se non muniti di lettere del loro vescovo, qui agnitionem habere debet sui pecoris pleniorem. I vescovi, o i loro vicari, che avessero trasgredito il divieto sarebbero stati sospesi per un anno dall’esercizio della collazione. De statutariis contra ecclesiasticam libertatem era il canone che proibiva l’e- manazione di statuti contro la libertas Ecclesiae in tutto il territorio della vasta provincia ecclesiastica aquileiese.41 Se esistessero già statuti e ordinamenti di questo tenore, ordinati dalle autorità comunali o da altre persone di qualsiasi dignità e condizione, dovevano essere tassativamente aboliti entro due mesi a partire dalla data di emanazione delle costituzioni. Si precisava inoltre che non potessero essere adottati nuovamente in futuro. Inoltre coloro che uti- lizzassero tali statuti nell’avvocatura, nei processi o in qualsiasi altro modo, 38 Tilatti, Tra santità (vedi nota 16), 603–04. Sul problema del perché solo sulla morte di alcuni vescovi si sia sviluppato un discorso agiografico tira in ballo la fama che ciascuno di loro si era fatta in vita vedi: G. Schwedler, Damnatio memoriae - oblio culturale: concetti e teorie del non ricordo, in: Condannare all’oblio. Pratiche della damnatio me- moriae nel medioevo. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della xx edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 27–29 no- vembre 2008), a cura di I. Lori Sanfilippo/A. Rigon, Roma 2010, 3–17. Sulla “fama” o reputazione nel medioevo, vedi sopra. 39 Es 21,24–25. 40 Item statutum est quod si quis interfecerit aliquem in civitate Sacili moriatur et caput ei au- feratur a busto, hoc idem dominus patriarcha noluit confirmare. Sed ubi dicitur moriatur et caput ei auferatur a busto, sic correxit: quod si quis talia fecerit in civitate Sacili et eius districtu, secundum quod iuris ordo postulat, puniatur, vedi: Demontis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), doc. lxxxii (1286 giugno 5, Cividale), 459–60. 41 Vedi Concilio Lateranense iv, c. xliv. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
Raimondo della Torre e il concilio di Aquileia (1282) 435 disprezzando le presenti costituzioni, sarebbero incorsi automaticamente nel- la scomunica e, dichiarati reietti, evitati da tutti fino al pagamento di un’am- menda adeguata. Inoltre i centri abitati e i castelli in cui risiedevano sarebbero stati sottoposti all’interdetto. Il settimo canone De occupationibus bonorum et iurium ecclesiasticorum era un’ammonizione severa che il patriarca Raimondo rivolgeva a principi e signo- ri feudali,42 autorità di comuni (podestà, capitani, consiglieri…), castelli e ville e a persone di qualsiasi luogo, dignità, condizione e sesso che si fossero impa- droniti di località, beni, giurisdizioni, diritti e documenti spettanti alle chiese della diocesi e della provincia di Aquileia o che le avessero occupate, o che impedissero alle stesse chiese o al clero di usarne a piacimento, pretendendo di esercitare poteri non spettanti a loro e di esigere prestazioni obbligatorie. Con il canone il patriarca Raimondo ordinava la restituzione dei beni e diritti usurpati alle chiese, ai capitoli e ai loro rettori e prelati, il risarcimento effettivo dei frutti percepiti o che avrebbero potuto percepire, dei danni e delle offese arrecate, la cessazione degli impedimenti e la fine delle occupazioni e requisi- zioni indebite. I contravventori avevano tempo due mesi dalla pubblicazione delle costituzioni: in caso contrario sarebbero stati fulminati dalla scomunica e le loro terre sottoposte a interdetto. Solo i vescovi e i prelati a cui era stata data speciale licenza avrebbero potuto assolvere in nome del patriarca gli sco- municati e sciogliere l’interdetto: in ogni caso ciò poteva avvenire solo dopo il versamento delle riparazioni dovute. L’ottavo canone Contra defraudationes decimarum et quartisiorum ecclesiis debitorum obbligava tutti i sacerdoti della provincia ecclesiastica di Aquileia, sotto pena di scomunica, ad indagare, udite le confessioni, se i fedeli avesse- ro pagato le decime43 e i quartesi spettanti a chiese, capitoli e rettori. I fedeli inadempienti non avrebbero potuto essere assolti fino a quando non avessero versato ciò che dovevano. Il mancato pagamento delle decime e dei quarte- si equivaleva a disprezzare ciò che Dio aveva riservato per se stesso e i suoi ministri e ad esporsi a ricevere castighi terribili, come era successo ad Ana- nia e Saffira.44 Il patriarca sottolineava che all’osservanza delle costituzioni erano tenuti obbligatoriamente anche i frati Minori, Predicatori ed Eremitani, 42 Nel 1274 Giacomo de Ragogna consegnava al patriarca Raimondo l’elenco dei colpevoli dei danni commessi e delle offese arrecate alla Chiesa di Aquileia: erano tutti uomini alleati o al servizio del conte di Gorizia, vedi Demontis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), doc. xxiii (1274 agosto 19, Cividale), 353–55. 43 Concilio Lateranense iv, c. liv. 44 At 5,1–11. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
436 Demontis nonostante godessero dell’esenzione papale: è facile intuire che in caso contra- rio il canone stesso sarebbe stato disatteso. L’indagine del confessore sulla condizione tributaria del fedele era specu- lare alla cronica mancanza di liquidità nelle casse patriarcali.45 Il denaro non veniva investito per produrre altra ricchezza, ma era visto come misura del va- lore,46 lasciando trasparire nel patriarcato atteggiamenti “conservativi” riguar- do alla moneta.47 Per far fronte alle ingenti spese della curia, del principato ecclesiastico e delle campagne militari, il patriarca Raimondo era costretto a contrarre debiti e per estinguerli ricorreva a varie forme di prestito.48 Affidava a privati, specie a società di uomini d’affari toscani, la gestione delle mute,49 ossia le tasse che si pagavano sulle merci in entrata nel patriarcato, decime,50 dazi e altre tasse e vendite di boschi.51 Il patriarca assegnava loro in appalto la raccolta delle somme perché erano in grado di anticipare il capitale, con lo stesso metodo usato nell’antica Roma nei confronti degli equites. Essi go- devano di facilitazioni, esigevano garanzie prima di stipulare un contratto, e godevano della fiducia del patriarca, che si servì di alcuni di loro52 anche come monetieri nella zecca.53 I patriarchi aquileiesi nonostante coniassero moneta 45 Cammarosano/De Vitt/Degrassi (vedi nota 4), 271–435; 419–23. 46 D. Degrassi, Uso del denaro e circolazione monetaria in Friuli e nel litorale alto-adriatico tra la metà del xii e la metà del xiii secolo, in Ead., Continuità e cambiamenti nel Friuli tardo-medievale (xii-xv secolo). Saggi di storia economica e sociale, Trieste 2009, 13–41 (già in: Die Friesacher Münze in Alpen-Adria Raum / La moneta frisacense nell’Alpe- Adria, Akten der Friesacher Sommerakademie, Friesach-Kärnten, 14.-18. September 1992, a cura di R. Härtel, Graz, 1996, 313–338; A. Tilatti, Il denaro e i preti. Qualche riflessio- ne per i secoli basso medievali, in: CrSt 33/2 (2012) 493–517. 47 Ibid., 499; G. Fasoli, Prestazioni in natura nell’ordinamento economico feudale: feudi ministeriali dell’Italia nord-orientale, in: Storia d’Italia, Annali 6, Torino 1983, 67–89; B. Castiglioni, L’altro feudalesimo. Vassallaggio, servizio e selezione sociale in area vene- ta nei secoli xi-xiii, Venezia 2010. 48 Vi aveva fatto ricorso prima di iniziare il viaggio d’ingresso in Friuli chiedendo ai fratelli la somma di 10000 lire di mezzani, impegnando il suo palazzo di Milano e altri beni a Montorfano. 49 Demontis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), 356, 392–94, 394–96, 491, 514, 557–58. 50 Ibid., 365–66, 369, 470–71. 51 Ibid., 396, 397–98. 52 I Toscani – per lo più Fiorentini e Senesi – operanti in Friuli nella seconda metà del xiii secolo erano presenti in tutti i settori dell’economia: mercanti, imprenditori, esattori, banchieri, uomini d’affari alla ricerca di profitti. Nonostante questa diversità di ruoli e trattando una pluralità di affari nelle fonti sono sempre definiti mercatores, vedi: ibid., 269–287, 411–412. 53 Nel 1278 un certo Letto era monetiere del Patriarca, vedi: ibid., 280. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
Raimondo della Torre e il concilio di Aquileia (1282) 437 dall’xi secolo,54 non furono capaci di varare una robusta politica monetaria tale da sostenere uno sviluppo economico della regione.55 Di conseguenza l’attenzione era rivolta a preservare i beni e i diritti della Chiesa, usurpati fin troppo spesso nel corso del xiii secolo dall’espansionismo dei comuni e dei signori laici. Il nono canone Ne excomunicatorum corpora tradantur ecclesiastice sepul- ture era conseguente all’ottavo. Infatti si vietava espressamente di dare sepol- tura cristiana a coloro che erano incorsi nella scomunica oppure che, assolti in punto di morte, non avessero avuto l’occasione di riparare ai danni per cui furono scomunicati. Solo dopo che i loro eredi avessero dato la giusta soddisfa- zione dei danni arrecati nelle mani del vescovo, del suo vicario o del pievano, i defunti avrebbero potuto trovare posto in suolo consacrato. La formula era rigorosissima: il sacerdote che avesse trasgredito questa norma sarebbe incor- so nella sospensione dell’ufficio e del beneficium, e i corpi degli scomunicati sarebbero stati esumati. 54 Il diritto di battere moneta pubblica risaliva a una concessione di Corrado ii il Salico del 1028 al patriarca Poppone rimasta in vigore fino al 1420, quando il patriarca perse il potere temporale. In questo periodo ebbero luogo 20 rinnovazioni della moneta. Raimondo della Torre la rinnovò quattro volte (1274, 1277, 1281, 1287). Il denaro aquileiese era l’unità di misura del sistema monetario del patriarcato. Il denaro d’argento equivaleva a 14 piccoli battuti in rame con un ottavo d’argento. Il “grosso” equivaleva a 2 denari d’argento. Erano le monete reali circolanti. Il denaro e il grosso erano ritenute monete “buone” e avevano corso anche fuori del patriarcato; i piccoli avevano corso legale solo all’interno di esso. Le monete di conto erano la lira di denari (ne conteneva 20) e la lira di soldi, che pur contenendone 20 aveva meno valore, perché ogni soldo era costituito da 12 piccoli, come nella moneta veronese. La moneta di conto più utilizzata era la marca di denari, che ne conteneva 160. Un quarto d’una marca era detto fertone. La moneta di conto di maggior valore era la marca ad usum curie, così chiamata perché la Camera patriarcale computava con essa i suoi redditi. Questa corrispondeva a 800 denari d’argento, ma spesso veniva associata a una rendita costituita da derrate agricole e insieme da denaro contante. Da questa derivava anche la moneta chiamata denaro curiale equivalente a 5 denari d’argen- to. Un esempio di tale rendita è in un documento del 1298 marzo 12 contenente il canone d’affitto che un massaro è tenuto a versare: X marcas de redditibus ad usum curie, cioè 76 staia di frumento cum tribus staris frumenti de avocanti, 5 staia di fave e segale, 43 di miglio, 80 di avena, 15 urne e mezza di vino, 46 galline e 8 spalle di maiale, et in denarium una marca aquileiese e 28 denari, vedi: ibid., 168–181; F. Di Manzano, Annali del Friuli, ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione,iii, dall’anno 1231 dell’era volgare all’anno 1310, Udine 1860, 109. 55 Tilatti, Il denaro (vedi nota 46), 501. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
438 Demontis 4 Canoni 10–11: visite ad limina e osservanza delle norme Il decimo canone Ut suffraganei Aquilegensis Ecclesie ipsam annis singulis vi- sitent ut tenentur prescriveva ai vescovi, secondo il giuramento prestato, di far visita al patriarca e alla Chiesa di Aquileia almeno una volta all’anno. Gli ordi- nari che non avessero prestato quel giuramento avevano un mese di tempo per farlo. Coloro che non potevano recarsi di persona dovevano farsi rappresentare da un procuratore.56 Questo canone doveva servire a rinsaldare i rapporti tra i suffraganei e il patriarca e a garantire a quest’ultimo informazioni precise sulla situazione in ciascuna diocesi. Un esempio dell’applicazione di questo cano- ne è senz’altro il caso del frate Predicatore Giovanni Savelli vescovo di Padova che il 15 agosto 1296 delegava il cappellano Stefano di Giordano de Urbe ad se presentandum nostro nomine et nostre Ecclesie Paduane coram venerabili patre domino R(aymundo) patriarcha Aquilegensi prefato, et ad prestandum eidem nomine Aquilegensis Ecclesie iuramentum sibi debitum secundum canonicas sanctiones, et ad visitandum ipsam Ecclesiam Aquilegensem.57 La formula del giuramento era piuttosto chiara: il vescovo, oltre a giurare fedeltà e obbedien- za ai santi Ermagora e Fortunato, alla Chiesa di Aquileia, al patriarca e ai suoi successori, secundum modum debitum de iure et consuetudine approbatum, dichiarava che non avrebbe tramato né partecipato ad attentati contro il pa- triarca58 e che non avrebbe rivelato a suo danno le confidenze da lui ricevute; sarebbe intervenuto al sinodo, avrebbe fatto ogni anno la visita ad limina, non 56 Vedi oltre il giuramento di fra Giovanni vescovo di Padova. 57 Demontis, Raimondo della Torre (vedi nota 1), doc. cxlvii (1296 agosto 15, Padova). 58 Questa è la formula: (…) Ego Stephanus (…) nomine et vice ipsius domini fratris Johannis episcopo Paduani iuro in animam eius quod ipse frater Johannes episcopus Paduanus ab hac hora in antea fidelis et obediens erit beato Hermachore et sancte Aquilegensi Ecclesie et reverendo patriarche Aquilegensi et suis successoribus canonice intrantibus. Numquam erit in consilio aut consensu vel facto ut vitam perdant aut membrum aut capiantur mala captione. Consilium vero quod sibi confidatum fuerit per se aut per nuncios suos seu per litteras ad eorum damnum nemini pandet. Patriarchatum Aquilegensem et regalia patriar- chatus eiusdem adiutor erit ad retinendum et defendendum, salvo ipsius ordine, contra om- nem hominem. Legatos et nuncios ipsius domini patriarche et Ecclesie Aquilegensis eundo et redeundo honorifice tractabit et in suis necessitatibus adiuvabit. Vocatus ad synodum veniet, nisi prepeditus fuerit canonica prepeditione. Limina Ecclesie Aquilegensis annis singulis vi- sitabit aut per se aut per suum nuncium, nisi dicti domini patriarche absolvatur licentia. Possessiones vero ad mensam sue Ecclesie Paduane pertinentes non vendet neque donabit neque impignoravit neque de novo infeudabit, neque alio modo alienabit inconsulto domino patriarcha Aquilegensi (…), vedi: ibid., 537–38. annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
Raimondo della Torre e il concilio di Aquileia (1282) 439 avrebbe mai alienato né infeudato di nuovo i possedimenti relativi alla mensa episcopale. L’ultimo canone Ut quilibet suffraganei Aquilegensis Ecclesie presentes con- stitutiones habeant ordinava che ogni vescovo suffraganeo avesse una copia delle costituzioni e le pubblicasse nella propria diocesi. Inoltre ciascun vesco- vo doveva divulgarle ogni anno all’interno del proprio sinodo diocesano. Il documento delle costituzioni del concilio provinciale del 1282 si chiudeva con l’elenco dei testimoni e con l’espressione ac aliorum fidelium tam clerico- rum religiosorum et secularium, quam laicorum Aquilegensis civitatis, diocesis et provincie multitudine copiosa: al concilio avevano preso parte in gran nume- ro, sia laici che ecclesiastici e religiosi. Le norme delle costituzioni entrarono in vigore circa tre mesi dopo: il 21 marzo 1283 a Cividale, Bernardo decano di Cividale, con l’autorità conferitagli dal patriarca, rendeva solennemente pub- bliche le costituzioni da poco emanate nel concilio provinciale comminando la scomunica contro coloro che continuavano a tenere occupati i beni delle chiese se non li avessero restituiti entro otto giorni. Il rito della pubblicazione si svolgeva nel modo consueto durante la messa solenne mediante la lettura del testo prima in latino poi in volgare: Idem dominus Bernardus decanus de Civitate in missarum solempniis publicavit constitutiones reverendi patris domini Raymundi Dei gratia patriarche Aquilegensis noviter editas apud Aquilegiam in sua provinciali synodo, legens ipsas litteraliter, postea vulgariter exponendo, pre- cipiens ipsis sub excommunicationis pena conservari.59 5 Conclusioni Le costituzioni di Raimondo del 1282 furono ripubblicate dai suoi successo- ri come il patriarca Ottobono de Razzi nel 1307, e confermate e rinnovate da Bertrando di Saint-Geniès nel 1351. La riforma della Chiesa portata avanti dal patriarca Raimondo ebbe senz’altro effetti benefici e positivi sulla provincia ecclesiastica di Aquileia del xiii secolo. L’energia dimostrata nel reprimere gli abusi aveva dato inizio a un nuovo corso nel patriarcato mettendo dei limiti all’arroganza di molti: mentre prima alcuni agivano nella sicurezza dell’im- punità, ora sapevano di dover render conto del loro operato. I singoli casi di disobbedienza alle costituzioni che si verificarono lo stesso fino agli ultimi anni della vita del patriarca Raimondo furono trattati da lui con misericordia, fermezza e rigore insieme: caratteristiche proprie di un vero pastore che si prendeva cura della sua Chiesa. 59 Ibid., doc. lxviii (1283 marzo 21, Cividale). annuarium historiae conciliorum 48 (2016/2017) 423-439 Downloaded from Brill.com11/04/2021 05:45:51AM via free access
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