Dal superbonus al bonus vacanze, le novità del modello 730/2021

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DICHIARAZIONI

Dal superbonus al bonus vacanze, le novità
del modello 730/2021
di Marco Bomben | 19 GENNAIO 2021

 Il modello 730/2021, approvato in via definitiva con il provvedimento n. 13104 del 15 gennaio 2021, re-
 cepisce le (molteplici) novità fiscali introdotte per il 2020, in particolare con i decreti emergenziali di con-
 trasto all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Tra queste, la più attesa riguarda sicuramente il
 superbonus, ossia la detrazione del 110% spettante per alcune tipologie di interventi edilizi. Nel modello
 trovano spazio, inoltre, il bonus facciate, la nuova detrazione per erogazioni liberali anti Covid, il credito
 d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica ed il bonus vacanze.

Superbonus e bonus facciate
Fa il suo debutto nel modello 730/2021 il c.d. ”superbonus”, la nota agevolazione prevista dal Decre-
to “Rilancio” che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di im-
pianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

        Novità
        La scelta operativa compiuta dalle Entrate, per gestire la nuova detrazione nel modello grafi-
        co, è quella di lasciare invariata la struttura delle sezioni interessate del quadro E (III A e
        IV), inserendo solamente una casellina aggiuntiva all’interno delle sezioni “spese per interven-
        ti di recupero edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus” e “spese per interventi
        di risparmio energetico e superbonus” da barrare al fine di veicolare la detrazione con la percen-
        tuale maggiorata.

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Per il bonus facciate, invece, viene inserito uno specifico codice (“15”) da indicare nella consueta co-
lonna 2 dei righi da E41 a E43, nel caso di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per interventi finaliz-
zati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale,
compresi gli immobili strumentali, ubicati nelle zone A o B individuate dal D.M. n. 1444/1968 o in zone
a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi.

        Attenzione
        I contribuenti dovranno prestare attenzione nell’ipotesi di avvenuta cessione delle detra-
        zioni in esame, in quanto non possono essere indicate nel modello 730/2021 le spese so-
        stenute nel 2020 che sono state indicate nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di
        cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edili-
        zia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione
        di impianti solari fotovoltaici.

Altre novità in tema di agevolazioni
Fra le altre novità del modello dichiarativo 2021 spiccano poi quelle relative ai nuovi bonus/crediti
d’imposta.

Bonus vacanze
L’art. 176 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha istituito un bonus per le famiglie con
ISEE fino a 40.000 euro, utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da imprese
turistico ricettive, agriturismi e B&B.
Per il periodo d’imposta 2020 l’importo è fissato nella misura di:
   500 euro per i nuclei familiari di tre o più soggetti,
   300 euro per i nuclei di due persone,
   150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il bonus è fruibile per l’80% sotto forma di sconto diretto sulla fattura elettronica di una struttura ri-
cettiva, mentre il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta da indicare nel mo-
dello 730 dell’avente diritto, nel rigo E83 con il codice “3”.

        Ricorda
        Ovviamente, il rigo deve essere compilato soltanto nel caso in cui l’agevolazione sia stata frui-
        ta entro il 31 dicembre 2020. Per utilizzi fino al 30 giugno 2021, invece, l’indicazione è riman-
        data al modello 730/2022, redditi 2021.

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Credito d’imposta monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica
Nel quadro G trova spazio il nuovo bonus per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettri-
che o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o
sostenibile. L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta a coloro che hanno soste-
nuto tali acquisti nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 contestualmente all’acquisto di un
veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamando una seconda autovettura.

        Attenzione
        Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stes-
        so soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di
        acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del nuovo veicolo, de-
        ve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno
        dei predetti familiari.

ll credito d’imposta è riconosciuto per un importo massimo di 750 euro, deve essere utilizzato entro
3 anni a decorrere dal 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di eu-
ro per l’anno 2020.
Per permettere l’indicazione nella dichiarazione del bonus, è stato previsto il nuovo codice 5 nel rigo
G15 del quadro G.

Detrazione per erogazioni liberali anti Covid
Nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Coronavirus è stata introdotta
una detrazione del 30% (entro il limite massimo di 30.000 euro) per le erogazioni liberali in denaro e
in natura effettuate nel 2020 in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

        Novità
        La nuova detrazione va indicata nel quadro E, nei righi da E8 a E10, utilizzando il codice “72”.

Nuovo bonus IRPEF
Completano il quadro delle novità principali di quest’anno, il nuovo “trattamento integrativo”, che so-
stituisce l’ormai ex bonus Renzi e “l’ulteriore detrazione fiscale” per i redditi da 28.000 a 40.000 euro.
Dal 1° luglio 2020 per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati è stato pre-
visto un credito IRPEF di 100 euro e una detrazione di 80 euro mensili parametrati al reddito
complessivo del contribuente, secondo quando riportato nelle seguenti tabelle di sintesi.
         Reddito                  Trattamento integrativo              Trattamento integrativo 2021

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                                  II semestre 2020
         Fino a 8.174 €           Non spetta *                          Non spetta
         Oltre 8.174 e fino a     600 €                                 1.200 €
         28.000 €
         *A causa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il trattamento integrativo è riconosciuto
         anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro
         dipendente e sui previsti redditi assimilati, di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro
         spettanti (c.d. “incapienti), per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto
         nell’anno 2020.

         Reddito                 Ulteriore detrazione fiscale             Ulteriore detrazione fiscale
                                 II semestre 2020                         2021
         Da 28.000 a 35.000      480 + [120 x (35.000 – reddito           960 + [120 x (35.000 – reddito
         €                       complessivo) / 7.000]                    complessivo) / 7.000]

         Oltre 35.000 fino a     480 x (40.000 – reddito comples-         960 + [120 x (35.000 – reddito
         40.000 €                sivo) / 5.000                            complessivo) / 7.000]

Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal
mese di luglio 2020.

        Attenzione
        Ai fini del modello 730, chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare l’ammontare del trat-
        tamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e
        deve indicarlo nel prospetto di liquidazione, modello 730-3.

Pertanto:
   se il datore di lavoro non ha erogato in tutto o in parte le due agevolazioni: chi presta l’assistenza
     fiscale riconosce l’ammontare spettante nel modello 730/2021;
   se dal predetto calcolo le agevolazioni risultano non spettanti, anche in parte, l’ammontare erro-
     neamente riconosciuto dal datore di lavoro viene recuperato con la dichiarazione.

Attenzione ai pagamenti tracciati
Dal periodo d’imposta 2020 la detrazione d’imposta nella misura del 19% degli oneri spetta a condi-
zione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento tracciabili.

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        Attenzione
        La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti per l’acquisto di medicinali e di di-
        spositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pub-
        bliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L’Agenzia delle Entrate ritiene sia concesso al coniuge titolare di un conto cointestato di utilizzare la
propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite all’altro coniuge con obbligo di tracciabili-
tà, senza perdere il diritto alla detrazione. Sul piano logico, il fatto che un soggetto paghi o anticipi
una spesa per conto altrui attiene ai rapporti interni fra le parti, per cui la detrazione spetta al con-
tribuente a cui è intestata la fattura anche se a pagare materialmente è un familiare (Risposta ad in-
terpello n. 431/2020).
Venendo agli obblighi di produzione documentale, infine, le istruzioni precisano che il contribuente
può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile”:
   mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto con-
     to, copia bollettino postale o MAV e dei pagamenti con PagoPA;
   in mancanza, mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da
     parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

        Riferimenti normativi
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 119, 121 e 176;
   Agenzie delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 2 ottobre 2020, n. 431;
   Agenzia delle Entrate, Provv. 15 gennaio 2021, n. 13104.

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