DAL 18 MAGGIO RIAPRONO COMMERCIO DI VICINATO, RISTORAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA. L'ITALIA RIPARTE, A TRAZIONE REGIONALE - MYSOLUTION

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EMERGENZA CORONAVIRUS, FASE 2

Dal 18 maggio riaprono commercio di
vicinato, ristorazione e servizi alla persona.
L’Italia riparte, a trazione regionale
di Sandra Pennacini | 18 MAGGIO 2020

 La riapertura della maggior parte delle attività economiche, prevista per oggi, 18 maggio 2020 – i cui
 contorni sono stati definiti solo dopo una lunga e difficile trattativa Governo/Regioni, che ha portato
 all’approvazione del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e del D.P.C.M. 17 maggio 2020 – è strettamente connes-
 sa al rispetto delle linee guida anticontagio. Un ruolo centrale viene assunto proprio dalle Regioni, autri-
 ci delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” che sono state condi-
 vise dal Governo, Regioni alle quali viene altresì demandata la facoltà di imporre maggiori restrizioni, o
 ulteriori concessioni, in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica.

Premessa
Non è del tutto un “libera tutti’“quello che viene definito dal D.L. 16 maggio 2020, n. 33, posto che se la
situazione epidemiologica dovesse rilevare un nuovo peggioramento potrebbero essere imposte
nuove restrizioni. Tuttavia, da oggi la nazione entra a pieno diritto nella “fase 2”, consentendo la ri-
presa della stragrande maggioranza delle attività produttive ed allentando nettamente le restrizioni
alla circolazione.
Secondo quando disposto dal Decreto-Legge, che stabilisce i nuovi spazi di manovra concessi ad
eventuali provvedimenti di sospensione, “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore
di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”.
Quindi, ulteriori misure limitative potranno essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatez-
za e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 19 del 2020, ovvero
con D.P.C.M. o decreto regionale.
La formula del D.P.C.M. non viene dunque ancora meno, tant’è che nella giornata di ieri, domenica,
molta incertezza è derivata dall’indisponibilità fino a tarda serata del D.P.C.M. che regolamenta, se-
condo quanto annunciato, la fine prossima del lockdown anche per palestre e piscine, cinema, tea-
tri,spettacoli, spiagge e altre attività.
Il D.P.C.M. 17 maggio 2020, alfine emanato, regolamenta in maniera compiuta non solo gli aspetti
connessi alle attività di commercio di vicinato, servizi alla persona e ristorazione, bensì l’insieme delle

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Dal 18 maggio riaprono commercio di vicinato, ristorazione e servizi alla persona. L’Italia riparte, a trazione regionale

regole (tramite un poderoso allegato da 120 pagine) che le diverse attività devono rispettare, e che in
gran parte ricalcano protocolli il cui contenuto era già stato stabilito in precedenza.
Andiamo dunque a verificare quali attività potranno ripartire, e con quali regole.

Quali attività possono riaprire a partire da oggi, 18 maggio 2020
Secondo quanto previsto dal D.L. n. 33/2020, a partire da oggi, potenzialmente ogni attività economi-
ca può riprendere ad operare, fatte salve le limitazioni ulteriori imposte dal D.P.C.M. del 17 maggio.
Di fatto, viene dato il via al commercio di vicinato, ai servizi alla persona ed alle attività di risto-
razione.
Questo assunto di massima, tuttavia, deve confrontarsi con una serie di ulteriori possibili limi-
tazioni imposte a livello regionale, e con la necessità inderogabile di essere in regola con i proto-
colli di sicurezza.

       Attenzione
       Operativamente, innanzi tutto è necessario verificare la presenza di una eventuale ordinanza
       regionale. Tale ordinanza potrebbe imporre un diverso calendario per le riaperture (dif-
       ferenziato per attività) e/o precisare protocolli di sicurezza più restrittivi rispetto a
       quanto concordato su base nazionale.

Le Regioni assumono quindi un ruolo chiave nella fase “riaperture”, tant’è che – nell’attesa del
D.P.C.M. – già a partire dalla giornata di sabato molte di esse hanno cominciato ad anticipare le deci-
sioni assunte.

       Attenzione
       Tutte le attività economiche, produttive e sociali possono svolgersi solo nel rispetto dei pro-
       tocolli guida che dettano le norme anticontagio.

       Novità
       Per quanto riguarda le regole da seguire, le attività di commercio al dettaglio, somministra-
       zione alimenti e bevande e altre dovranno fare riferimento alle “Linee di indirizzo per la ria-
       pertura delle Attività Economiche e Produttive” predisposte dalla conferenza delle Regioni,
       che il Governo ha fatto proprie (allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020), delle quali si racco-
       manda l’attenta lettura.

Quanto sopra, a meno che la singola Regione non intervenga a dettare disposizioni più specifi-
che, anche in materia di protocolli di sicurezza, e tenendo in considerazione il fatto che anche ogni
singola amministrazione comunale può intervenire su base locale ad imporre ulteriori restrizioni.
In termini generali, solo in assenza di linee guida regionali allora si dovrà fare riferimento a quelle
adottate su base nazionale.

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Il monitoraggio regionale
La “fase due” resta comunque sottoposta a stretta sorveglianza, ed anche in questo ambito le Regioni
sono poste al centro.
Infatti, il Decreto prevede che con il fine di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle at-
tività, siano le Regioni a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemio-
logica e – in relazione a tale andamento – le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati raccolti vengono giornalmente trasmessi al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità
e al comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile, e costituiscono la base di informazioni grazie
alla quale verrà costantemente monitorato lo stato di rischio, sulla scorta dei criteri che erano già sta-
ti in precedenza definiti dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile scorso.

        Ricorda
        L’andamento della situazione epidemiologica potrebbe dar luogo a nuovi decreti di chiusura,
        su base nazionale, ma anche su base regionale o limitatamente ad alcune specifiche aree.

        Attenzione
        Le Regioni, sulla base dei dati sanitari, potranno in accordo con il Ministero della Salute im-
        porre misure derogatorie alle disposizioni nazionali, non solo in senso restrittivo, ma anche di
        maggior concessione con riferimento ai protocolli anticontagio e/o attività autorizzate.

Sanzioni
Il rispetto dei protocolli anti contagio è fondamentale non solo per la tutela della salute propria ed al-
trui, ma anche al fine di evitare le sanzioni che sono previste in caso di violazione.
Per la precisione, laddove non venga assicurato l’adeguato livello di protezione interviene la sospen-
sione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.).
Inoltre, la violazione delle disposizioni del decreto-legge – salvo che non si configuri un reato diverso
da quello previsto dall’art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) è pu-
nita con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 (art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo
2020, n. 19).

        Attenzione
        Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si ap-
        plica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o
        dell’attività da 5 a 30 giorni.

All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario al fine di impedire la prosecuzione o la reite-
razione della violazione, l’autorità può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o
dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è
scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.

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        Attenzione
        In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria
        viene applicata nella misura massima.

Mobilità
Per concludere, un breve cenno alle modifiche introdotte relativamente alle misure limitative della
circolazione.
A partire da oggi, 18 maggio 2020, vengono meno tutte le limitazioni in ambito regionale, salvo che
le Regioni stesse adottino disposizioni diverse aventi valore per l’intera Regione o per parti della Re-
gione stessa. Le eventuali limitazioni possono essere deliberate solo in rapporto ad un eventuale ag-
gravamento della situazione epidemiologica.
Salvo quindi limitazioni di carattere locale, a partire da oggi viene meno l’obbligo di autocertificazione
per gli spostamenti nell’ambito della stessa regione.
Bisognerà invece attendere il 3 giugno per potersi spostare liberamente tra regioni diverse. Fino a
tale data, quindi, per gli spostamenti interregionali resterà obbligatoria l’autocertificazione e dovran-
no sussistere motivazioni valide, identificate nelle ormai note comprovate esigenze lavorative, di as-
soluta urgenza ovvero per motivi di salute, fermo restando la possibilità di rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
Parimenti, solo a partire dal 3 giugno potranno essere effettuati spostamenti da e per l’estero, che
restano consentiti fino a tale data solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovve-
ro per motivi di salute.
È quindi fissato in data 3 giugno il venir meno di tutti i divieti di spostamento, fermo restando la pos-
sibilità che in seguito vengano fissati nuovi paletti, che potrebbero riguardare sia la mobilità tra re-
gioni diverse sia gli spostamenti da o per l’estero, in termini assoluti o imponendo divieti limitati a
particolari aree. Anche in questo caso, l’introduzione di nuove restrizioni è subordinata al peggiora-
mento dello stato dei contagi.
Resta ovviamente sempre fermo il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione per gli
ammalati Covid-19 e per i soggetti sottoposti a quarantena precauzionale, che può essere risposta
dall’autorità sanitaria a carico dei soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di sog-
getti positivi al virus Covid-19.

Conclusioni
In conclusione, la “fase due” è ufficialmente iniziata in toto, ma in una situazione di grave confusione
a causa del ritardo nell’emanazione del D.P.C.M., che potrebbe costare ulteriori ritardi. Restano le li-
mitazioni agli assembramenti ed alle aggregazioni; per questa ragione restano ancora bloccate mani-
festazioni, fiere e similari, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, per i quali viene prevista
la possibilità di svolgimento “ove ritenuto possibile” sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici,
con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 19 del 2020.
A tal proposito, con riferimento a tali attività e a tutte le ulteriori attività diverse da commercio di vici-
nato, servizi alla persona e ristorazione, non già precedentemente autorizzate, le indicazioni del caso
sono da ricercarsi nel D.P.C.M.17 maggio 2020, ed in eventuali successivi provvedimenti che potreb-
bero essere emanati; nel frattempo la priorità – comunque – è, e resta, quella del contenimento del
contagio, ricordando che il rischio di fare un balzo indietro e tornare alle chiusure è più che concreto.

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        Riferimenti normativi
   D.L. 16 maggio 2020, n. 33
   D.P.C.M. 17 maggio 2020
   D.P.C.M. 17 maggio 2020, Allegati

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