Custodia di bambini complementare alla famiglia (programmi per bambini di età inferiore ai 4 anni) - eacea.ec ...

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Custodia di bambini complementare alla famiglia
(programmi per bambini di età inferiore ai 4 anni)
Organi responsabili

In Svizzera, i Cantoni e i loro Comuni sono i principali responsabili della custodia di bambini
complementare alla famiglia (programmi per bambini di età inferiore ai 4 anni). Di regola, la custodia
di bambini complementare alla famiglia rientra nella politica sociale e familiare e non nella politica
formativa. In questo contesto, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
[1] (CDOS) svolge compiti di coordinamento per i Cantoni.

Le strutture di custodia collettiva diurna sono soggette all’obbligo di autorizzazione (OAMin [2], art.
13). I Cantoni possono dare attuazione alla vigilanza attraverso regolamentazioni proprie. I Cantoni
possono inoltre delegare la vigilanza ai loro Comuni.

Le famiglie diurne sono sottoposte all’obbligo di comunicazione e in alcuni Cantoni anche all’obbligo
di autorizzazione. L’autorità competente designa un soggetto idoneo per la vigilanza delle famiglie
diurne (OAMin [2], art. 12). Nella maggior parte dei Cantoni le relative competenze sono delegate ai
Comuni.

Misure di garanzia della qualità

Livello istituzionale

I Cantoni o i Comuni definiscono delle regolamentazioni che le istituzioni della custodia di bambini
complementare alla famiglia devono osservare. Rientrano nelle disposizioni per le strutture di
custodia collettiva diurna [3], ad esempio, le dimensioni dei gruppi, la formazione del personale, la
quota di addetti all’accudimento, la presenza di un piano pedagogico o disposizioni in materia di
strutture, sicurezza, alimentazione o igiene. Queste direttive garantiscono uno standard minimo e
regolamentano la qualità strutturale. L'autorità competente è tenuta a visitare ogni struttura di
custodia collettiva diurna con la frequenza necessaria e comunque almeno ogni due anni e a
verificare il rispetto di queste direttive.

Nella regolamentazione delle famiglie diurne ci sono meno disposizioni di questo tipo. Spesso solo il
rapporto di accudimento (numero massimo di bambini per famiglia diurna) è regolamentato. Tuttavia,
i regolamenti cantonali e comunali possono anche stabilire che i genitori diurni debbano frequentare
un corso e una formazione continua. Questi corsi sono di solito offerti da organizzazioni delle famiglie
diurne. Una persona idonea designata dall'autorità competente fa visita alla famiglia diurna
ispezionandola almeno una volta all'anno offrendole consulenza.
Livello di sistema

La federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (kibesuisse [4]) promuove lo
sviluppo qualitativo e quantitativo della custodia di bambini complementare alla famiglia. Ne definisce
gli standard di qualità e le raccomandazioni che vanno, in alcuni casi, al di là dei regolamenti
cantonali e comunali e si adopera tra i suoi membri affinché queste norme vengano applicate.
Importanti direttive riguardano, per esempio, l’accudimento nelle strutture di custodia collettiva
diurna [5] e nelle famiglie diurne [6]. Queste direttive servono spesso anche come base per lo sviluppo
o il rinnovo dei regolamenti cantonali e comunali.

Inoltre negli ultimi anni sono state lanciate diverse iniziative private per promuovere ulteriormente la
qualità nelle strutture di custodia collettiva diurna. Il marchio di qualità QualiNido [7] per le strutture di
custodia collettiva diurna, un’iniziativa di kibesuisse e Jacobs Foundation del 2013, ne è un esempio.
QualiNido si occupa della qualità dei processi e dell'orientamento. Con il marchio è stato definito per
la prima volta uno standard a livello nazionale. Inoltre, il Quadro d’orientamento per la formazione,
l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia [8] serve dal 2012 come documento di riferimento
nazionale e come base per l'ulteriore sviluppo della qualità pedagogica.

Nel 2011, la CDOS ha pubblicato delle raccomandazioni [9] rivolte ai Cantoni sulla custodia
complementare alla famiglia. Esse mirano a far sì che i Cantoni migliorino la qualità, l'offerta e le
condizioni quadro per l’accudimento di minori. Nel 2015 la CDOS ha pubblicato un rapporto [3] sullo
stato attuale dei requisiti qualitativi per le strutture di custodia collettiva diurna nei Cantoni. Un
aggiornamento di questo rapporto è attualmente in discussione.

In più, nel 2018 la CDOS e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
(CDPE), responsabile di svolgere compiti importanti di coordinamento per i Cantoni nel settore
formativo, hanno adottato una nuova dichiarazione [10] congiunta relativa alla custodia di bambini
complementare alla famiglia. Nei prossimi anni, la CDPE e la CDOS intendono dare la priorità alla
creazione di un’offerta per l’accudimento di minori nei Cantoni e Comuni che risponda alle esigenze
dei genitori. Inoltre, stanno lavorando per sviluppare ulteriormente la qualità dell'offerta
dell’accudimento. Tra gli obiettivi c'è anche quello di migliorare la base statistica relativa
all’accudimento di minori per permettere ai Cantoni di pianificare adeguatamente i servizi e di
continuare a promuovere lo scambio intercantonale.

Scuola obbligatoria (livello elementare e livello secondario
I)
Organi responsabili

I Cantoni sono responsabili della scuola obbligatoria. Se necessario, la Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione [11] (CDPE) assume compiti di coordinamento a nome dei
Cantoni.

La sorveglianza della scuola obbligatoria compete ai Cantoni. Essa è disciplinata dalle leggi
scolastiche cantonali [12] [Législation cantonale [13]]. A livello cantonale e comunale ci sono delle
autorità scolastiche [14] (Cantone: ad es. ispettorato scolastico, consiglio scolastico, sorveglianza
cantonale delle scuole; Comune: ad es. commissione scolastica). Le autorità scolastiche cantonali
fungono da ispettori per gli insegnanti nella loro attività di docenza e verificano che la direzione
scolastica assolva i propri doveri nei confronti della scuola. Possono anche offrire consulenza agli
insegnanti e alla direzione scolastica. Le autorità comunali di sorveglianza si occupano maggiormente
della vigilanza delle scuole sul piano amministrativo-organizzativo. Possono tuttavia, a seconda delle
norme cantonali, anche verificare, ad esempio, l’attività della direzione scolastica e la qualità
dell’adempimento dei compiti da parte della scuola.

Circa la metà dei Cantoni – prevalentemente nelle zone di lingua tedesca – ha creato un fondamento
giuridico per la valutazione scolastica esterna [15] e in alcuni casi ha istituito i relativi centri
specializzati per la valutazione scolastica esterna. Tali centri possono essere autonomi rispetto alla
sorveglianza scolastica o farne parte integrante. La loro organizzazione e funzione (ad es. sviluppo
scolastico, attività di rendiconto, direzione) variano da Cantone a Cantone. ll gruppo di lavoro per la
valutazione esterna delle scuole [Interkantonale Arbeitsgemeinschaft Externe Evaluation von Schulen
ARGEV [16]] assicura la cooperazione e il coordinamento nel settore della valutazione scolastica
esterna nella Svizzera tedesca.

Misure di garanzia della qualità

Livello individuale

Attraverso le misurazioni standardizzate del rendimento della classe [tests d’aptitudes standardisés
[17]] (come Stellwerk [18], cabina [19] di pilotaggio di classe, Checks, épreuves communes, épreuves
cantonales o épreuves de référence) gli allievi possono capire quali sono i loro punti di forza e di
debolezza a livello scolastico. Gli insegnanti possono anche valutare l’andamento della propria classe
in rapporto a quello di altre classi. Nella maggior parte dei Cantoni questi test sono obbligatori in uno
o più momenti specifici della carriera scolastica del bambino.

Nella maggior parte dei Cantoni la valutazione degli insegnanti è effettuata dalla direzione scolastica,
a volte in collaborazione con le autorità di vigilanza scolastica. La procedura di valutazione comporta
spesso visite in classe e/o l’attività di osservazione in classe, seguiti da colloqui con gli insegnanti
valutati. Raramente il feedback dei genitori, degli allievi e dei colleghi viene incluso nella procedura.
Gli strumenti di valutazione e di osservazione variano da Cantone a Cantone. Possono essere valutati
ambiti come la gestione della classe, l’organizzazione dell’insegnamento, l'impegno nel team degli
insegnanti o il ricorso a opportunità di formazione continua. Solo in una minoranza dei Cantoni la
valutazione dell'insegnante ha un impatto sul suo stipendio.

Livello istituzionale

In alcuni Cantoni la valutazione delle scuole avviene tramite una verifica esterna. La funzione delle
valutazioni (ad es. sviluppo scolastico, attività di rendiconto, direzione), le procedure e i settori da
valutare sono indicati dalle autorità cantonali e variano da Cantone a Cantone. Le valutazioni esterne
portano di norma a raccomandazioni, rivolte in primo luogo alle direzioni scolastiche e in seconda
battuta alle autorità scolastiche locali. Le scuole hanno qualche settimana o mese di tempo a loro
disposizione per confrontarsi sui risultati e per elaborare le eventuali misure. Al riguardo le direzioni
scolastiche svolgono una funzione organizzativa centrale. Le misure elaborate dalla scuola sono
verificate dalle autorità scolastiche cantonali. Per la loro attuazione, le scuole, a seconda dei casi,
hanno vari mesi o anni di tempo.

Nella maggior parte dei Cantoni la valutazione interna fa parte del mandato delle direzioni scolastiche
e/o la gestione interna della qualità della scuola è obbligatoria. Riguardo ciò, le scuole hanno
generalmente una grande libertà: possono sviluppare i propri modelli o ricorrere a modelli o
certificazioni di qualità esistenti.

Livello di sistema

La CDPE ha introdotto nel 2011 degli obiettivi formativi nazionali [20]. Essi descrivono quali
competenze fondamentali debbano possedere gli allievi nella lingua di scolarizzazione (prima lingua
nazionale), nelle lingue straniere, nella matematica e nelle scienze naturali, in un determinato
momento. Essi individuano un elemento centrale della formazione scolastica e comprendono
capacità, competenze e conoscenze fondamentali. Le competenze fondamentali sono confluite nei
nuovi piani di studio per regione linguistica [21] e nei mezzi d’insegnamento. Le competenze
fondamentali sono requisiti minimi. In sostanza, tutti gli allievi devono averle acquisite in un
determinato momento.

Nel 2016 e 2017, su incarico della CDPE, si sono svolte per la prima volta a livello nazionale delle
verifiche del raggiungimento degli obiettivi formativi nazionali [22]. Questi primi rilevamenti nazionali
rappresentano il punto di partenza per l’armonizzazione del sistema educativo: anche se oggi sono
disponibili degli obbiettivi formativi nazionali e dei piani di studio delle regioni linguistiche, tuttavia
agli allievi che hanno partecipato ai rilevamenti del 2016 e 2017 (campioni rappresentativi di tutti i
Cantoni, non un rilevamento completo), non era stato ancora insegnato secondo i nuovi piani di studio
per regione linguistica.

I rilevamenti riguardavano la lingua di scolarizzazione (comprensione del testo e ortografia) e la prima
lingua straniera (comprensione del testo e comprensione orale) al termine del livello elementare,
nonché la matematica al termine della scuola obbligatoria. Diverse istituzioni scientifiche di tutte le
regioni linguistiche sono state coinvolte nella preparazione, realizzazione e valutazione.

In media, in Svizzera, l'88% degli allievi raggiunge le competenze fondamentali nella lingua di
scolarizzazione (lettura). Nell'ortografia, la media va dall'80% all'89%, a seconda della regione
linguistica. Nella prima lingua straniera (tedesco, francese o inglese), circa il 90% dei bambini
raggiunge le competenze fondamentali nella comprensione orale al termine del livello elementare.
Nella comprensione del testo nella prima lingua straniera, la percentuale è del 65% (francese), 72%
(tedesco) e 86% (inglese). In matematica, invece, le differenze tra i Cantoni sono notevoli (varia da
43% a 83%). Meno allievi raggiungono le competenze fondamentali. La media svizzera è del 62%.

I risultati sono un indicatore della capacità di rendimento del sistema educativo nel suo complesso e
del grado di armonizzazione tra i Cantoni. Tali risultati confluiscono nel monitoraggio nazionale
dell'educazione [23] e nei processi di sviluppo della qualità cantonale e servono in tal modo a
sviluppare il sistema educativo. I risultati vengono pubblicati. Non permettono classifiche scolastiche
o valutazioni individuali di insegnanti o allievi.

La CDPE decide su ulteriori verifiche degli obiettivi formativi nazionali.

I singoli Cantoni possono anche verificare gli obiettivi e le direttive cantonali riguardo la qualità nei
propri rapporti sul sistema educativo o nel monitoraggio dell’educazione, oppure sulla base dei dati
della statistica in materia di formazione o attraverso le misurazioni standardizzate del rendimento
della classe [tests d’aptitudes standardisés [17]] (tra cui Stellwerk, cabina [19] di pilotaggio di classe,
Checks, épreuves communes, épreuves cantonales o épreuves de référence). Inoltre, ci sono
numerose valutazioni cantonali o regionali, ad esempio sull’efficacia di esperimenti scolastici o di
riforme scolastiche.

La Svizzera partecipa anche a studi comparativi internazionali (tra cui studi dell'OCSE e confronti tra
Paesi come, ad esempio, PISA o studi sui singoli Paesi condotti dall'OCSE [24] sulla formazione
professionale). PISA [25] (Programme for International Student Assessment) misura le competenze
fondamentali dei quindicenni scolarizzati nel campo della lettura, della matematica e delle scienze
naturali, nonché delle competenze trasversali. I risultati PISA consentono di individuare la posizione
complessiva della Svizzera all’interno di un confronto internazionale. Dall’indagine PISA 2018 emerge
che i quindicenni svizzeri ribadiscono ottimi risultati in matematica. Come nel 2015, si posizionano
nettamente al di sopra della media dell’OCSE anche in scienze naturali, mentre sono nella media
dell’OCSE per quanto riguarda la lettura.

Livello secondario II
Organi responsabili

I Cantoni e la Confederazione hanno la responsabilità congiunta del livello secondario II. Se
necessario, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione [11] (CDPE) svolge
compiti di coordinamento a nome dei Cantoni.

L'Istituto per la valutazione esterna delle scuole di livello secondario II [26] (IFES), un'istituzione della
CDPE, esamina la gestione della qualità delle scuole del livello secondario II (sia scuole professionali
che scuole di formazione generale) in molti Cantoni.

Livello secondario II: formazione generale

La sorveglianza delle scuole del livello secondario II formazione generale spetta ai Cantoni. C’è
un’autorità di sorveglianza per ciascuna scuola (ad es. la commissione di sorveglianza).

La Confederazione e i Cantoni sono congiuntamente responsabili del riconoscimento degli attestati di
maturità liceale in tutta la Svizzera. L’organo comune responsabile è la Commissione svizzera di
maturità [27] (CSM). Il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate [Écoles de
culture générale [28]] spetta esclusivamente ai Cantoni. L’organo competente è la Commissione per il
riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate della CDPE.

Livello secondario II: formazione professionale di base

Tutti gli operatori della formazione professionale (principalmente le aziende di tirocinio, le scuole
professionali ed i corsi interaziendali) sono tenuti a garantire lo sviluppo della qualità. La
Confederazione stessa promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce gli standard di qualità e ne
controlla il rispetto (Legge federale sulla formazione professionale [29] LFPr, art. 8 LFPr).

Spetta ai Cantoni vigilare sulla formazione professionale di base. La sorveglianza viene svolta perlopiù
dagli uffici cantonali della formazione professionale. Per la vigilanza delle scuole professionali, il
Cantone può istituire un’apposita commissione come organo di sorveglianza.

Ognuna delle circa 240 formazioni professionali di base riconosciute (professioni) si avvale anche di
una commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità. Tali commissioni per lo sviluppo
professionale e la qualità sono composte da rappresentanti dei tre partner: la Confederazione, i
Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti. Le commissioni [30] valutano tra l’altro
con regolarità i contenuti e la qualità della formazione e si orientano verso le esigenze del mondo del
lavoro.

Misure di garanzia della qualità

Livello individuale

Un elemento centrale della garanzia della qualità a livello secondario II riguarda gli esami finali
(scuole di formazione generale) e le procedure di qualificazione (formazioni professionali di base):
ogni persona deve superare il relativo esame finale/la relativa procedura di qualificazione prima di
ottenere la qualifica/il titolo corrispondente. I tassi di successo negli esami finali e nelle procedure di
qualificazione variano considerevolmente tra le regioni linguistiche, i Cantoni e le professioni (nel caso
delle formazioni professionali di base). Il tasso medio di successo nelle scuole di formazione generale
è di circa il 95 per cento, e di circa il 90 per cento nelle procedure di qualificazione delle formazioni
professionali di base. Tuttavia, alcuni di coloro che verranno bocciati riusciranno a essere promossi
nel secondo turno un anno dopo.

Nella maggior parte dei Cantoni la valutazione degli insegnanti spetta alla direzione scolastica, a volte
in collaborazione con le autorità di vigilanza scolastica. La procedura di valutazione comporta spesso
visite in classe e/o l’attività di osservazione in classe, seguiti da colloqui con gli insegnanti valutati.
Raramente il feedback degli allievi e dei colleghi viene incluso nella procedura. Gli strumenti di
valutazione e di osservazione variano da Cantone a Cantone. Possono essere valutati ambiti come la
gestione della classe, l’organizzazione dell’insegnamento, l'impegno nel team degli insegnanti o il
ricorso a opportunità di formazione continua. Solo in una minoranza dei Cantoni la valutazione
dell'insegnante ha un impatto sul suo stipendio.

Livello istituzionale

La valutazione esterna delle scuole è volontaria o obbligatoria, a seconda del Cantone. L'Istituto per la
valutazione esterna delle scuole di livello secondario II [26] (IFES) esamina la gestione della qualità
delle scuole (scuole di formazione generale e scuole professionali). Valuta come le scuole esaminano
e sviluppano la propria qualità dell'insegnamento. Di regola, una tale verifica ha luogo ogni sei anni. Il
rapporto di valutazione che ne risulta serve alla scuola e al Cantone come base per l’attività di
rendiconto verso l’esterno e per lo sviluppo della qualità della scuola e dell'insegnamento.

A seconda del Cantone l'attuazione di valutazioni interne o di gestioni interne della qualità delle
scuole è volontaria o obbligatoria. Le scuole possono sviluppare modelli propri o rifarsi a modelli o
certificazioni della qualità già esistenti (tra cui le norme ISO 9000 segg., eduQua, Q2E, FQS
Formatives Qualitätsevaluations-System). In tal modo gli insegnanti e la direzione scolastica
definiscono e verificano ambiti della pratica scolastica e della didattica rilevanti sotto il profilo della
qualità e prendono provvedimenti laddove sia necessario.

Una raccolta dei fondamenti giuridici dei Cantoni in materia di garanzia e sviluppo della qualità a
livello secondario II è qui [31] contenuto.

Livello secondario II: formazione generale

La sorveglianza delle scuole del livello secondario II formazione generale compete ai Cantoni. C’è
un’autorità di sorveglianza per ciascuna scuola (ad es. la commissione di sorveglianza). Essa supporta
la scuola, sostiene la direzione scolastica e verifica le attività della direzione scolastica e la qualità
dell’adempimento dei compiti da parte della scuola. I membri dell'autorità di sorveglianza assistono
alle lezioni e possono partecipare come esperti allo svolgimento degli esami finali.

Livello secondario II: formazione professionale di base

La sorveglianza della formazione professionale di base compete ai Cantoni. La sorveglianza include la
qualità della formazione nella pratica professionale (cioè nelle aziende di tirocinio e nei corsi
interaziendali). I Cantoni devono quindi approvare ogni contratto di tirocinio concluso tra azienda
formatrice e persona in formazione. Gli ispettori cantonali del lavoro oppure i formatori in azienda
controllano anche la qualità nelle aziende formatrici, rilasciando o ritirando le autorizzazioni a
formare. Anche la qualità della formazione scolastica (cioè l'insegnamento nelle scuole professionali)
nonché gli esami e le altre procedure di qualificazione sono sottoposte all’obbligo di vigilanza dei
Cantoni (Legge federale sulla formazione professionale [29], art. 24 LFPr).

Inoltre, con la QualiCarte [32] e la QualCI [33] sono disponibili due strumenti di garanzia della qualità
che servono in primo luogo per l’autovalutazione (valutazione interna) e trovano applicazione in molti
Cantoni. La QualiCarte offre alle aziende di tirocinio uno strumento non legato ad una professione per
valutare la qualità della formazione in azienda. Sotto forma di check-list, si elencano i requisiti
qualitativi che individuano i passaggi più importanti della formazione aziendale. Essa serve
innanzitutto a identificare il potenziale di perfezionamento. QualCI è uno strumento analogo per la
valutazione dei corsi interaziendali (CI). L'uso di QualiCarte e QualIC è volontario.

Livello di sistema

Al livello secondario II, i Piani quadro degli studi delle scuole di formazione generale [34], nonché i Piani
quadro degli studi e i Piani formativi della formazione professionale di base [34] sono strumenti di
garanzia della qualità di provata efficacia.

Il Programma quadro d’insegnamento per scuole specializzate è stato aggiornato nel 2018 ed è
entrato in vigore nel 2019. Anche il Piano quadro degli studi per le scuole di maturità del 1994 deve
essere rivisto. I lavori a tal fine sono stati avviati.

L’Ordinanza sulla formazione professionale e il piano formativo per ognuna delle circa 240 formazioni
professionali di base sono di regola rivisti almeno ogni cinque anni dalla Commissione inerente, per lo
sviluppo professionale e la qualità per garantire che siano aggiornati e di alta qualità. Se necessario,
chiede una modifica delle ordinanze sulla formazione professionale e del piano formativo.

I singoli Cantoni possono anche verificare gli obiettivi e le direttive cantonali della qualità attraverso i
rapporti cantonali della formazione o il monitoraggio dell’educazione, nonché sulla base dei dati della
statistica in materia di formazione. Ci sono anche valutazioni nazionali, regionali e cantonali: per
esempio, l'introduzione o la riforma di un ciclo formativo (ad esempio EVAMAR [35], valutazione della
formazione professionale di base di due anni [36]).

Livello secondario II: formazione generale

Il riconoscimento a livello nazionale dei titoli cantonali (attestati di maturità liceale e certificati
rilasciati dalle scuole specializzate) assicura degli standard qualitativi minimi per le scuole e le loro
formazioni. Il riconoscimento degli attestati di maturità liceale rappresenta una responsabilità
congiunta di Confederazione e Cantoni. L’organo comune responsabile è la Commissione svizzera di
maturità [27] (CMS). La CMS esamina le domande dei Cantoni relative al riconoscimento degli attestati
rilasciati nei loro licei cantonali, e verifica regolarmente che le condizioni di riconoscimento siano
sempre soddisfatte. Il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate [Écoles de
culture générale [28]] spetta esclusivamente ai Cantoni. L'organo competente è la Commissione per il
riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate della CDPE [37].

Dopo una valutazione nazionale della maturità liceale del 2008 (EVAMAR II), la Confederazione e i
Cantoni hanno stabilito l’obiettivo di garantire, anche a lungo termine, il libero accesso senza esami
agli studi universitari, ai titolari di un attestato di maturità liceale, una particolarità del sistema
educativo svizzero. Di seguito, nel 2016 la CDPE ha definito le competenze di base necessarie per
l’idoneità generale agli studi superiori nel Piano quadro degli studi per le scuole di maturità,
emanando raccomandazioni per garantire, a lungo termine, l’accesso senza esami alle scuole
universitarie con la maturità liceale. Nel giugno 2019, ha sottoscritto con swissuniversities una
dichiarazione d’impegno per l’ottimizzazione del passaggio dal liceo all'università.
Attualmente è in corso un progetto relativo allo sviluppo della maturità liceale, avviato in comune
dalla Confederazione e dai Cantoni. L'obiettivo è quello di aggiornare il Piano quadro degli studi per le
scuole di maturità del 1994 e il Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità
liceale (RRM) / l’Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (ORM) del
1995, che insieme costituiscono la base della formazione presso le scuole di maturità.

Riferimenti
Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione [38] (OAMin)

Costituzione federale della Confederazione svizzera [39]

Ordinanza sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità [40] (ORM)

Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE sul riconoscimento degli attestati liceali di
maturità [40] (RRM)

Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate [40]

Legge sulla formazione professionale [41] (LFPr)

Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria [42] (concordato HarmoS)

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[37] https://www.edk.ch/it
[38] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-88_it#Leg_FamErgKinderbetr_i
[39] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-88_it#Bundesverfassung_i
[40] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-88_it#Leg_SekII_Schule_i
[41] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-88_it#Leg_SekII_Beruf_i
[42] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-88_it#Leg_Vorschul_Primar_Sek_i
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