CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI
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CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI Area di diritto comparato SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia n. 17 (settembre 2018)
Avvertenza La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento. La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0). Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.
SOMMARIO Francia LAVORO – DISOCCUPAZIONE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-769 DC del 4 settembre 2018, Legge per la libertà di scegliere il proprio avvenire professionale .................. 7 India OMOSESSUALITÀ – DEPENALIZZAZIONE Corte suprema, sentenza Navtej Singh Johar & Ors vs Union of India, sulla depenalizzazione dell’omosessualità ....................................................... 11 Francia IMMIGRAZIONE – REGOLAMENTAZIONE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-770 DC del 6 settembre 2018, Legge per una immigrazione controllata, un diritto di asilo effettivo ed una integrazione riuscita ............................................................................ 15 Francia LAVORO – LICENZIAMENTI Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-729 QPC del 7 settembre 2018, Société Tel and Com, sulla disciplina dei licenziamenti nulli ......................... 19 Germania LIBERTÀ DI ESPRESSIONE – NEGAZIONISMO Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 giugno 2018 – 1 BvR 2083/15, in merito alla banalizzazione del genocidio durante il nazionalsocialismo ....................................................................................... 23 Germania LIBERTÀ DI ESPRESSIONE – NEGAZIONISMO Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 giugno 2018 – 1 BvR 673/18, in merito alla negazione del genocidio durante il nazionalsocialismo . 25
Germania SALUTE – CONTENZIONE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 luglio 2018 – 2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16, sui requisiti costituzionali per la contenzione di pazienti in strutture pubbliche detentive ....................................................................... 27 Spagna STORIA – DISPOSIZIONI MEMORIALI La Camera dei deputati convalida il decreto-legge che autorizza la rimozione delle spoglie del dittatore Franco dalla Valle de los Caídos ....... 29 Germania PREVIDENZA SOCIALE – AGRICOLTORI Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 maggio 2018 – 1 BvR 97/14, 1 BvR 97/14, 1 BvR 2392/14 –, sull’obbligo di trasferimento di una fattoria quale presupposto per l’ottenimento della pensione di vecchiaia degli agricoltori ........................................................................... 33 Germania LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE – LIMITI Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 13 luglio 2018 – 1 BvR 1474/12, 1 BvR 57/14, 1 BvR 670/13, merito al divieto di costituzione ed allo scioglimento di associazioni ................................................................ 35 Germania DIRITTI (TUTELA DEI) – ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 luglio 2018 – 2 BvR 1961/09, sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali in caso di trasferimento di diritti sovrani ad organizzazioni sovranazionali .......................................... 37 Francia FERMO DI POLIZIA – DIRITTO DI DIFESA Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-730 QPC del 14 settembre 2018, M. Mehdi K., sull’obbligo, in caso di messa in garde à vue, di avvisare il tutore o il curatore legale del soggetto ......................................................... 39 Francia “RICICLAGGIO DOGANALE” – PENE EDITTALI Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-731 QPC del 14 settembre 2018, M. Mme Juliet I., sul minimo edittale previsto per il reato di “riciclaggio doganale” ......................................................................................................... 41
Spagna GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Attività rilevante del Tribunale costituzionale nei mesi di luglio e agosto ..... 43 Regno Unito UNIONE EUROPEA – RECESSO Court of Session: Andy Wightman MSP and Others, Petitioners and Reclaimers, v. Secretary of State for Exiting the European Union, Respondent, [2018] CSIH 62, del 21 settembre 2018, che solleva un rinvio pregiudiziale sulla revocabilità della notifica di recesso dall’Unione europea ex art. 50 TUE ..... 51 Germania CENSIMENTO – DISCIPLINA Tribunale costituzionale federale, sentenza del 19 settembre 2018 – 2 BvF 1/15, 2 BvF 2/15, in merito alle norme sul censimento del 2011 ................... 55 Spagna SINDACATO – LIBERTÀ DI ESPRESSIONE Il Tribunale costituzionale si pronuncia sulla libertà di espressione dei rappresentanti sindacali ............................................................................. 57 Spagna SOSTANZE STUPEFACENTI – CANNABIS Il Tribunale costituzionale dichiara illegittima la legge catalana sulle associazioni di consumatori della cannabis .................................................... 59
FRANCIA LAVORO – DISOCCUPAZIONE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-769 DC del 4 settembre 2018, Legge per la libertà di scegliere il proprio avvenire professionale 06/09/2018 Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati ed oltre sessanta senatori in riferimento alla legge per la libertà di scegliere il proprio avvenire professionale 1. L’obiettivo di tale legge, adottata in data 1° agosto 2018, un anno dopo le c.d. “ordonnances Macron”, e rivolta principalmente ai lavoratori, ai disoccupati, ai giovani ed ai liberi professionisti, è quello di mettere in sicurezza i lavoratori e il loro percorso. Oltre la riforma della c.d. assurance chômage, ovvero l’indennità di disoccupazione, la legge introduce notevoli cambiamenti in materia di apprendistato e di formazione professionale. Nello specifico, si prevede l’introduzione di un meccanismo di negoziazione dell’assurance chômage tra i partners sociali ed una riforma del c.d. compte personnel de formation, il quale dovrebbe essere conteggiato in euro e non più in ore. I parlamentari ricorrenti contestavano sia la procedura di adozione della legge che alcune delle sue disposizioni. Il Conseil constitutionnel ha dichiarato gran parte delle norme contestate conformi alla Costituzione. – Sull’art. 1 L’art. 1 della legge ha riformato il compte personnel de formation mediante la sua monetizzazione ed ha trasformato il c.d. congé individuel de formation in una modalità specifica di utilizzo del medesimo conto nell’ambito di un progetto di transizione professionale. I ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero i principi di uguaglianza davanti alla legge e di eguale accesso alla formazione professionale: si contestava, infatti, l’obbligo per le persone in cerca di 1 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018769dc/2018769dc.pdf ed il relativo comunicato stampa, alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n2018-769-dc-du-4-septembre-2018- communique-de-presse. 7
occupazione che intendessero seguire un percorso di formazione fornito dalla Regione o dal Pôle emploi (l’agenzia per il lavoro) di “acquistarlo” utilizzando il proprio conto personale di formazione, obbligo non previsto invece per chi già lavora, ciò che si riteneva che creasse una disparità di trattamento ingiustificata. Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che il conto professionale di formazione viene addebitato solo nel caso in cui il soggetto abbia accettato la formazione e dopo che sia stato informato che tale accettazione si sostanzia nell’addebito sul proprio conto. Inoltre, ha stabilito che, per quanto riguarda la presa in carico da parte del servizio pubblico dell’impiego e le modalità di finanziamento della formazione professionale, le persone in cerca di lavoro sono in una situazione diversa dai lavoratori. Il Conseil ha, quindi, considerato che la differenza di trattamento introdotta dal legislatore si pone in relazione con l’oggetto della legge ed ha quindi dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. – Sugli artt. 11 e 13 Gli artt. 11 e 13 riguardano il regime giuridico dell’apprendistato. A parere dei ricorrenti, trasformando l’apprendistato in modo che si fondi unicamente sui fabbisogni diretti delle imprese e scindendo il percorso degli apprendisti dal percorso scolastico, le disposizioni contestate violerebbero il principio di parità nell’accesso all’istruzione sancito dal tredicesimo comma del Preambolo della Costituzione del 1946. Si denunciava, nello specifico, l’aggiunta di una finalità di inserimento professionale a quello di natura educativa proprio all’apprendistato, nonché la riduzione da un anno a sei mesi della durata minima dei contratti di apprendistato e, infine, l’autorizzazione, data al datore di lavoro, di allungare di due ore la durata quotidiana del lavoro degli apprendisti. Il Conseil constitutionnel ha respinto le doglianze dei ricorrenti considerando che l’aggiunta dell’obiettivo di inserimento professionale non è incompatibile con quello di natura educativa e che le disposizioni impugnate non violano il principio di parità nell’accesso all’istruzione. – Sull’art. 52 L’art. 52 consente ai datori di lavoro di modulare il tasso dei propri contributi al finanziamento dell’assurance chômage in funzione del numero di contratti portati a termine – in modo diverso dalle dimissioni – che abbiano dato luogo all’iscrizione sulle liste dei richiedenti occupazione, ma anche in funzione della natura del contratto di lavoro, dell’età del lavoratore, della grandezza dell’impresa e, infine, del settore di attività dell’impresa. I parlamentari sostenevano che tali 8
disposizioni introducessero una differenza di trattamento ingiustificata, giacché i datori di lavoro con lo stesso tasso di fine contratto potrebbero essere sottoposti ad una modulazione diversa fondata sull’appartenenza ad un settore di attività diverso. In virtù di questo, si è denunciata una violazione del principio di uguaglianza. Il Conseil constitutionnel ha stabilito che, adottando le disposizioni contestate, il legislatore ha inteso tenere conto del fatto che, in alcuni settori di attività, il tasso di contratti di lavoro di breve durata è, in parte, connesso ai vincoli legati all’organizzazione economica e alle specificità delle attività. Di conseguenza, prevedendo la possibilità di modulare i contributi all’assurance chômage in funzione del settore di attività, il legislatore ha permesso che siano trattate in maniera diversa persone sottoposte a situazioni diverse. Considerando che tale differenza è da porsi in relazione diretta con l’oggetto della legge, il Conseil ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. – Sull’art. 54 L’art. 54 modifica le condizioni di finanziamento del regime di assurance chômage introducendo un finanziamento mediante imposizioni di varia natura versate all’organismo di gestione del medesimo regime. I ricorrenti asserivano che, sostituendo i contributi dei lavoratori al regime di assurance chômage con un finanziamento basato sull’imposta, si sarebbe creata una sperequazione tra le modalità di finanziamento del medesimo regime e le prestazioni erogabili. Tale rottura con il regime assicurativo sarebbe stata poi aggravata dalla futura entrata in vigore della riduzione decrescente dei contributi dei datori di lavoro all’assurance chômage sugli stipendi bassi. Ne sarebbe risultata una violazione dei principi di uguaglianza davanti alla legge e davanti agli oneri pubblici. Il Conseil constitutionnel ha respinto tali doglianze. – Sull’art. 57 L’art. 57 introduce un meccanismo di negoziazione tra i partners sociali per la conclusione di accordi che facciano evolvere la disciplina dell’assurance chômage. Nello specifico, stabilisce che, dopo una concertazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, il Governo trasmette loro un “document de cadrage” che precisa gli obiettivi della negoziazione in merito alla traiettoria finanziaria ed all’evoluzione della disciplina del regime di assurance chômage. Tale evoluzione deve consentire di lottare contro la precarietà, di incentivare chi cerca lavoro a tornare sul mercato del lavoro e di rivedere l’articolazione tra assicurazione e solidarietà. Si asseriva che tali disposizioni non fossero giustificate da un motivo di interesse generale sufficiente 9
e che avrebbero rischiato di causare la caducità della convenzione di assurance chômage del 14 aprile 2017 in vigore fino al 30 settembre 2020. Ne sarebbe conseguita una violazione della libertà contrattuale e del diritto al mantenimento degli accordi legittimamente conclusi. Tali doglianze non sono state accolte dal Conseil, che ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. – Sull’art. 59 Tale articolo disciplina i motivi con i quali una persona che cerca lavoro possa rifiutare una offerta di lavoro. Le disposizioni prevedono come criterio ragionevole di rifiuto il fatto che lo stipendio proposto sia inferiore a quello normalmente erogato nella regione per la medesima professione. I ricorrenti sostenevano che il legislatore avesse così instaurato una differenza di trattamento tra le persone che cercano lavoro, a seconda della loro regione di residenza. Al riguardo, il Conseil ha sottolineato che le persone in cerca di lavoro sono in situazioni diverse qualora si consideri la zona geografica dove viene effettuata tale ricerca e che, di conseguenza, la disparità di trattamento creata dalla legge è giustificata da una differenza di situazione in relazione con l’oggetto della legge. Ha quindi respinto le doglianze dei ricorrenti. – Sull’art. 67 L’art. 67 disciplina l’impiego dei lavoratori portatori di handicap e stabilisce che, per calcolare il numero di beneficiari di tale obbligo di impiego, si debba prendere in considerazione lo sforzo dell’impresa in favore dei beneficiari che riscontrino difficoltà specifiche di mantenimento del lavoro, secondo modalità stabilite mediante decreto. I parlamentari ricorrenti sostenevano che, rinviando ad un decreto la definizione di tali modalità, il legislatore avrebbe violato la propria competenza. Il Conseil constitutionnel ha, però, disatteso tale argomentazione ed ha dichiarato l’art. 67 conforme alla Costituzione. Infine, vari articoli sono stati dichiarati contrari alla Costituzione o per motivi procedurali o perché costituivano dei c.d. cavaliers législatifs, cioè disposizioni i cui contenuti erano estranee rispetto all’oggetto della legge. Céline Torrisi 10
INDIA OMOSESSUALITÀ – DEPENALIZZAZIONE Corte suprema, sentenza Navtej Singh Johar & Ors vs Union of India, sulla depenalizzazione dell’omosessualità 06/09/2018 Il 6 settembre 2018, la Corte suprema dell’India ha rovesciato una legge risalente all’epoca coloniale che criminalizzava i rapporti sessuali tra adulti omosessuali consenzienti 1. Si tratta di una notevole vittoria per i diritti della comunità LGBTQ in Asia. La Section 377 dell’Indian Penal Code era stata introdotta nel 1861 e stabiliva che commetteva un reato “chiunque avesse rapporti carnali volontari contro l’ordine della natura con qualsiasi uomo, donna od animale”; le pene previste erano l’ergastolo, la reclusione per un periodo non eccedente i 10 anni, e/o una sanzione pecuniaria. Tali previsioni erano state introdotte dagli inglesi, nonostante, in epoca precoloniale, l’omosessualità fosse accettata nel territorio, come si può evincere dai testi e dall’arte di carattere del periodo. Anche se i casi di azione penale ai sensi della previsione erano assai rari (si stima che meno di 200 persone siano state perseguite negli oltre 150 anni di vigenza della norma), i membri della comunità LGBTQ argomentavano che la vigenza stessa della disposizione veniva spesso utilizzata per escluderli ed intimidirli, soprattutto dalle forze di polizia; inoltre, la stigmatizzazione che ne derivava comportava significativi ostacoli nella lotta contro l’HIV. L’azione culminata nel caso di specie era stata avviata nel 2016, quando esponenti di spicco dell’attivismo per i diritti LGBTQ avevano depositato, presso la Corte suprema, cinque richieste per dichiarare incostituzionale la previsione, rovesciando una giurisprudenza anche recente, asserendo che fossero stati violati i loro diritti costituzionali all’autonomia nella sfera sessuale, alla privacy ed all’uguaglianza 2. Il collegio di cinque giudici, decidendo all’unanimità, ha stabilito che “[l]a Section 377 è arbitraria. La comunità LGBTQ ha diritti allo stesso modo degli 1 Navtej Singh Johar & Ors vs Union of India, Writ Petition (Criminal) No. 76 of 2016, https://www.sci.gov.in/supremecourt/2016/14961/14961_2016_Judgement_06-Sep-2018.pdf. 2 Si v. (Navtej Singh Johar & Ors vs Union of India case), Writ Petition (Criminal) No. 76/2016, http://supremecourtofindia.nic.in/jonew/courtnic/rop/2016/14961/rop_688268.pdf. 11
altri. Le opinioni della maggioranza e la moralità popolare non possono dettare i diritti costituzionali. Dobbiamo sconfiggere il pregiudizio, aprirci all’inclusione ed assicurare la parità di diritti”. Inoltre, ha ribadito la Corte, l’“orientamento sessuale di un individuo è naturale e discriminare in base ad esso costituisce una violazione della libertà di espressione”. Ancora, “la previsione dell’Indian Penal Code ha avuto l’effetto collaterale di penalizzare i rapporti sessuali consenzienti tra persone LGBT e [ha] viola[to] pertanto l’art. 14 [della Costituzione]”. L’omosessualità non può ritenersi una malattia mentale e le persone omosessuali hanno il diritto di vivere con dignità. La questione, qui, non si limitava alla semplice depenalizzazione di una previsione; piuttosto, si trattava della volontà di “attuare i diritti costituzionali e la pari esistenza della comunità LGBT, come gli altri cittadini […] Negare alla comunità LGBT il diritto all’orientamento sessuale costitui[va] una negazione della loro cittadinanza ed una violazione della loro privacy. Non [poteva] essere relegata all’oscurità a causa di una legge coloniale oppressiva”. Ad avviso della Corte, “l’intimità e la privacy sono questioni di scelta [dei singoli individui]. È necessario disfarci degli stereotipi e dei pregiudizi”. Per giungere alla decisione, è stata essenziale la sentenza c.d. Puttuswamy 3, resa nel 2017, in cui la massima corte indiana aveva riconosciuto che la privacy è un diritto fondamentale. Facendo appello all’eguaglianza e condannando la discriminazione, la Corte suprema aveva affermato che la tutela dell’orientamento sessuale costituiva il cuore dei diritti fondamentali e che i diritti della comunità LGBTQ erano fondati sulla Costituzione. La sentenza avrebbe così spianato la strada alla affermazione secondo cui gli atti sessuali consensuali condotti in privato non potevano più rientrare nella portata del diritto. Fondamentale è stata anche la sentenza del 2014 4 in cui la massima corte aveva introdotto il “terzo sesso”, riconoscendo l’orientamento transgender e la preminenza dell’identità individuale, che collega i diritti umani con il diritto costituzionale alla vita ed alla libertà con dignità. Già nel 2009 la previsione era stata dichiarata incostituzionale dalla High Court di New Delhi 5; tuttavia, nel 2013, la Corte suprema aveva rovesciato tale dichiarazione, confermando che qualsiasi modifica o rovesciamento della norma 3 Justice K. S. Puttaswamy (Retd.) and Anr. vs Union Of India And Ors., Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012. 4 National Legal Services Authority v. Union of India, WP (Civil) No. 604 of 2013. 5 Naz Foundation v. Govt. of NCT of Delhi, 160 Delhi Law Times 277. 12
spettava al Parlamento 6. Tuttavia, il legislatore non è intervenuto e, lo scorso luglio, l’Esecutivo aveva chiesto 7 alla Corte suprema di pronunciarsi in merito. L’India diviene così il 18° stato del Commonwealth ad aver eliminato normative che criminalizzano l’omosessualità, retaggio dell’impero coloniale britannico, che nell’India risaliva, appunto, al 1861. Sarah Pasetto 6 Suresh Kumar Koushal and another v NAZ Foundation and others, Civil Appeal No. 10972 OF 2013. 7 ET ONLINE, Section 377: Government leaves decision to the wisdom of the Supreme Court, in Economic Times, 11 luglio 2018, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and- nation/section-377-government-leaves-decision-on-the-wisdom-of-the-supreme- court/articleshow/64942825.cms. 13
FRANCIA IMMIGRAZIONE – REGOLAMENTAZIONE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-770 DC del 6 settembre 2018, Legge per una immigrazione controllata, un diritto di asilo effettivo ed una integrazione riuscita 10/09/2018 Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati ed oltre sessanta senatori in riferimento alla legge per una immigrazione controllata, un diritto di asilo effettivo ed una integrazione riuscita 1. I parlamentari ricorrenti contestavano sia la procedura di adozione della legge che alcune delle sue disposizioni. Il Conseil constitutionnel ha dichiarato gran parte delle disposizioni contestate conformi alla Costituzione. Si riportano, di seguito, le più rilevanti. – Sull’art. 6 L’art. 6 della legge modifica la procedura di esame delle richieste di asilo sollevate davanti all’Office français de protection des réfugiés et apatrides (d’ora in avanti OFPRA), introducendo una procedura accelerata per l’esame della richiesta di asilo presentata oltre novanta giorni dopo l’ingresso del richiedente sul territorio francese (prima tale limite era di 120 giorni). I ricorrenti rilevavano che, in caso di ricorso dinanzi alla Cour nationale du droit d’asile, tali disposizioni implicherebbero una riduzione del termine dell’esame delle richieste da parte della medesima Corte, la cui decisione, peraltro, è adottata da un unico giudice. Ne risulterebbe una violazione del diritto ad una procedura giusta ed equa, con conseguente violazione del diritto di difesa, del diritto di asilo e del principio di uguaglianza davanti alla legge. Il Conseil constitutionnel ha respinto tali doglianze, stabilendo che la procedura accelerata non impedisce all’OFPRA di procedere ad un esame individuale delle domande, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal legislatore, il richiedente asilo avendo, inoltre, la possibilità di rimanere in Francia durante l’esame della sua richiesta. Ha poi 1 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018770dc/2018770dc.pdf ed il relativo comunicato stampa, alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-770-dc-du-6-septembre-2018- communique-de-presse. 15
stabilito che il termine di cinque settimane di cui dispone la Cour per decidere, nel caso in cui una decisione dell’OFPRA – resa in applicazione della procedura accelerata – sia impugnata, non viola il diritto di difesa né tantomeno il diritto ad un processo equo. – Sugli art. 8, 20 e 24 Il Conseil constitutionnel ha considerato conformi alla Costituzione le disposizioni di cui agli artt. 8, 20 e 24, che sopprimono, in diverse ipotesi, la necessità del consenso dell’interessato per poter ricorrere all’udienza-video per determinate udienze in materia di diritto di asilo o di diritto di soggiorno. Al riguardo, il Conseil ha considerato che, permettendo che alcune udienze possano svolgersi mediante una comunicazione audiovisiva, il legislatore ha inteso contribuire alla buona amministrazione della giustizia ed al buon uso dei fondi pubblici. Ha poi ricordato l’esistenza di varie garanzie previste dal legislatore, come, ad esempio, la possibilità, per il richiedente asilo, di essere assistito dal suo avvocato. Ha quindi stabilito che, tenuto conto delle specificità di tali procedure, le disposizioni contestate non violano né il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, né il diritto di difesa, né il diritto ad un processo equo. – Sugli artt. 16 e 17 Tali articoli introducono un requisito supplementare per l’acquisizione della cittadinanza francese per un bambino nato sul territorio francese dell’isola di Mayotte da genitori stranieri. La novellata disposizione esige che, al momento della nascita, uno dei genitori sia residente in Francia in maniera regolare e continua da almeno tre mesi. Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, rispetto all’insieme della popolazione residente in Francia, la popolazione di Mayotte è caratterizzata da una forte proporzione di persone di nazionalità straniera, tra cui molti in situazione irregolare, nonché da un elevato e crescente numero di bambini nati da genitori stranieri. Tale collettività è, quindi, sottoposta ad importanti flussi migratori. Queste circostanze costituiscono, ai sensi dell’art. 73 della Costituzione, caratteristiche e vincoli specifici tali da consentire al legislatore, al fine di lottare contro l’immigrazione irregolare a Mayotte, di adattare le regole relative all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri, ivi comprese quelle che disciplinano l’acquisizione della cittadinanza francese in ragione della nascita e della residenza in Francia. Il Conseil constitutionnel si è anche fondato sul fatto che tali disposizioni, che si limitano a modificare determinate condizioni di esercizio del diritto all’acquisizione della cittadinanza francese in ragione della nascita e della 16
residenza in Francia, sono applicabili a tutti i bambini nati a Mayotte da genitori stranieri, qualunque ne sia la cittadinanza o la loro origine geografica. Non creano, quindi, alcuna discriminazione che sia contraria all’art. 1 della Costituzione. – Sull’art. 28 L’art. 28 modifica l’art. L. 551-1 del Codice dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo, limitando, con tre eccezioni, il divieto di sottoporre un minore al regime di detenzione amministrativa. Tali disposizioni stabiliscono che un minore può essere sottoposto a tale regime: (1) qualora accompagni uno straniero che sia stato sottoposto a detenzione amministrativa e che non abbia rispettato le condizioni di una precedente misura di soggiorno obbligato; (2) qualora lo straniero che accompagna il minore sia in stato di fuga o abbia rifiutato di essere sottoposto ad una misura di allontanamento dal territorio; (3) qualora, in considerazione dell’interesse del minore, il regime di detenzione amministrativa dello straniero che accompagna il minore sia limitato alle quarantotto ore precedenti la partenza programmata e preservi l’interessato ed il minore dai vincoli legati alle necessità del rimpatrio. Il Conseil constitutionnel ha stabilito che, in queste tre ipotesi, oltre alle motivazioni date dal legislatore, il regime di detenzione del minore è giustificato dalla volontà di non separarlo dallo straniero maggiorenne che lo accompagna. Ha quindi affermato che la conciliazione operata dal legislatore tra l’interesse, per il minore, di non essere messo in detenzione amministrativa e l’inconveniente di essere separato da colui che lo accompagna e, infine, le esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico, non è contraria alla Costituzione. – Sull’art. 29 L’art. 29 riforma le condizioni di prolungamento di una misura di detenzione amministrativa adottata contro uno straniero sottoposto ad una misura di allontanamento dal territorio. Esaminando tale disposizione, il Conseil ha ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, la decisione di sottoporre tale soggetto al regime di detenzione amministrativa deve rispettare il principio, sancito dall’art. 66 della Costituzione, secondo il quale la libertà individuale non può essere limitata se non da una misura che sia strettamente necessaria. Ha ricordato che spetta al legislatore garantire la conciliazione tra la prevenzione della violazione dell’ordine pubblico, necessaria alla salvaguardia dei diritti e dei principi di valore costituzionale, e l’esercizio delle libertà costituzionalmente garantite, tra le quali la libertà individuale. I giudici hanno, quindi, considerato che la violazione della libertà individuale risultante dall’allungamento del termine 17
massimo della detenzione amministrativa a novanta giorni sia adatto, necessario e proporzionato all’obiettivo di prevenzione delle violazioni dell’ordine pubblico perseguito dal legislatore. Tale decisione si fonda, per un verso, sul fatto che la messa in detenzione amministrativa di uno straniero, nell’attesa dell’esecuzione della misura di allontanamento, non può essere giustificata solo dall’assenza di garanzie su un concreto pericolo di fuga e, per l’altro verso, l’amministrazione deve fare tutto il possibile perché lo straniero possa essere mantenuto in detenzione solo il tempo strettamente necessario. La costituzionalità delle disposizioni contestate è stata, però, condizionata da una riserva di interpretazione che stabilisce la possibilità, per l’autorità giudiziaria, di interrompere, in ogni momento, il prolungamento della detenzione, di propria iniziativa o su richiesta dello straniero, qualora le circostanze di diritto o di fatto lo giustifichino. – Sull’art. 38 Il Conseil constitutionnel ha dichiarato conformi alla Costituzione anche le disposizioni dell’art. 38, che traggono conseguenza dalla decisione n. 2018 717/718 QPC del 6 luglio 2018 2, estendendo le esenzioni penali per i soggetti perseguiti per il reato di aiuto al soggiorno irregolare di uno straniero alle persone perseguite per il reato di aiuto alla circolazione irregolare di uno straniero. I ricorrenti lamentavano che tale esenzione non fosse stata estesa anche al reato di aiuto all’ingresso irregolare sul territorio francese. Al riguardo, è stato ricordato che l’aiuto dato ad uno straniero per il suo ingresso irregolare in Francia ha necessariamente come conseguenza, a differenza di quello dato ad uno straniero per la sua circolazione o il suo soggiorno, di fare nascere una situazione di illegalità. Il legislatore può, quindi, reprimere qualunque tipo di aiuto apportato ad uno straniero al fine di facilitare o tentare di facilitare il suo ingresso sul territorio nazionale, qualunque sia la natura di tale condotta e la finalità perseguita, considerando anche che, in applicazione dell’art. 122-7 del Codice penale, qualunque soggetto, di fronte ad un pericolo attuale o imminente, compia un atto necessario alla salvaguardia della persona, non è penalmente responsabile, salvo che sussista una sproporzione tra i mezzi utilizzati e la gravità della minaccia. Infine, vari articoli sono stati dichiarati contrari alla Costituzione per motivi procedurali. Céline Torrisi 2 La sentenza è stata oggetto di segnalazione in data 9 luglio 2018. 18
FRANCIA LAVORO – LICENZIAMENTI Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-729 QPC del 7 settembre 2018, Société Tel and Com, sulla disciplina dei licenziamenti nulli 10/09/2018 Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation in riferimento ad una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. L. 1235-11 del Codice del lavoro, come modificato dalla legge n. 2016-483 del 20 aprile 2016 sulla deontologia, sui diritti e sugli obblighi dei funzionari. Tali disposizioni stabiliscono che, qualora il giudice constati, in conformità con le disposizioni dei primi due commi dell’art. L. 1235-10, che un licenziamento sia intervenuto malgrado la nullità della procedura di licenziamento, può ordinare, su richiesta del lavoratore, la prosecuzione del contratto di lavoro o pronunciare la nullità del licenziamento e ordinare il reintegro, tranne che nel caso in cui tale reintegro sia diventato impossibile, in ragione, ad esempio, della chiusura dell’impresa o dell’assenza di posti di lavoro disponibili. Qualora il lavoratore non richieda la prosecuzione del suo contratto di lavoro o nel caso in cui il reintegro non sia possibile, il giudice riconosce una indennità, a carico del datore di lavoro, che non può essere inferiore agli stipendi degli ultimi dodici mesi. L’art. L. 1235-10 del Codice del lavoro contempla due casi di nullità del licenziamento economico qualora una impresa di almeno cinquanta lavoratori intenda licenziarne almeno dieci nell’arco temporale di trenta giorni. Il primo comma del medesimo articolo definisce come nullo il licenziamento intervenuto in assenza di una decisione dell’autorità amministrativa sulla validazione dell’accordo stipulato per la salvaguardia dell’impresa, o sull’omologazione del documento predisposto dal datore di lavoro che determini il contenuto del medesimo piano. Il secondo comma stabilisce che la procedura di licenziamento è da considerare nulla qualora il giudice amministrativo abbia annullato la decisione di validazione o di omologazione in ragione di carenze o insufficienze nel piano di salvaguardia del lavoro. La società ricorrente nel giudizio a quo sosteneva, che, facendo rinvio ai primi due commi dell’art. L. 1235-10, le disposizioni contestate non consentissero al datore di lavoro di stabilire se le misure da esse prescritte – nello specifico, il 19
versamento dell’indennità al lavoratore – si applicassero solo ai casi di nullità della procedura di licenziamento economico o anche a quello di nullità del licenziamento stesso. Tale incertezza avrebbe impedito al datore di lavoro di poter anticipare la sanzione alla quale sarebbe stato soggetto. Ne derivava, a parere dei ricorrenti, una violazione dell’obiettivo di valore costituzionale di accessibilità e di intelligibilità della legge ed un esorbitare del legislatore dalle sue competenze, tale da ridondare in una violazione della libertà di impresa e del diritto di proprietà. Inoltre, i ricorrenti sostenevano che, prevedendo che l’indennità non potesse essere inferiore ai dodici mesi di stipendio, tali disposizioni non fossero in linea con la realtà del danno subito dal lavoratore, violando, quindi, il diritto di proprietà del datore di lavoro. Tale indennità, che costituiva una sanzione di natura punitiva, risultava altresì contraria ai principi di necessità, di proporzionalità e di personalizzazione delle pene. L’ultima doglianza invocata dai ricorrenti consisteva in una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge, nella misura in cui la stessa sanzione si applicava qualunque fosse il motivo di illegittimità del licenziamento, ovvero sia che derivasse dalla totale assenza di un piano di salvaguardia del lavoro sia che discendesse dal successivo annullamento, da parte del giudice, di un piano che era stato validato dall’amministrazione. Il Conseil ha rigettato tutte le doglianze dei ricorrenti 1. Pronunciandosi sull’esorbitanza, da parte del legislatore, delle proprie competenze, il Conseil ha ricordato il legislatore può limitare sia il diritto di proprietà delle persone private, sia la libertà di impresa, qualora tali limiti siano legati a esigenze costituzionali o giustificati dall’interesse generale, ed alla condizione che non ne discenda una violazione sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, adottando le disposizioni contestate, il legislatore ha inteso far derivare le stesse conseguenze dal mancato rispetto delle disposizioni relative al piano di salvaguardia del lavoro, sia in caso di nullità del licenziamento, sia in caso di nullità della procedura di licenziamento. Il Conseil constitutionnel ha, quindi, stabilito che, avendo sufficientemente definito la portata delle disposizioni contestate, il legislatore non ha violato né la libertà di impresa, né il diritto di proprietà. Con riguardo alla violazione dei principi di necessità, di proporzionalità e di personalizzazione delle pene, il Conseil ha sottolineato che, sostituendo la possibilità della prosecuzione del contratto di lavoro e del reintegro, l’indennità versata al lavoratore costituisce un risarcimento per equivalente qualora un ristoro 1 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018729qpc/2018729qpc.pdf. 20
in natura non sia possibile o non sia richiesto dal lavoratore. Di conseguenza, tale indennità non può ritenersi una sanzione punitiva ai sensi dell’art. 8 della Dichiarazione del 1789, ed i principi sanciti dal medesimo articolo non possono dirsi violati. Infine, il Conseil ha ricordato che, prevedendo le stesse conseguenze indennitarie in entrambi i casi di nullità del licenziamento definiti all’art. L. 1235- 10, le disposizioni contestate non hanno creato una disparità di trattamento dalla quale possa derivare una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge, Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. Céline Torrisi 21
GERMANIA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE – NEGAZIONISMO Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 giugno 2018 – 1 BvR 2083/15, in merito alla banalizzazione del genocidio durante il nazionalsocialismo 13/09/2018 Il Bundesverfassungsgericht ha accolto il ricorso diretto avente ad oggetto una condanna in sede penale per la banalizzazione del genocidio durante il nazionalsocialismo. La condanna ai sensi dell’art. 130, comma 3, StGB (Codice penale), relativo alla approvazione, alla negazione o alla banalizzazione di determinati reati commessi durante il regime nazionalsocialista, esige in tutte le sue varianti che le affermazioni siano atte a mettere la pace pubblica in pericolo. Mentre ciò viene presunto nelle varianti dell’approvazione e della negazione, nella variante della banalizzazione deve essere accertato specificamente. Nel caso di specie, la sentenza di condanna non era però basata su un tale accertamento, e quindi il giudice non aveva verificato che il ricorrente avesse reso affermazioni atte a mettere in pericolo la pace pubblica. La mera banalizzazione del nazionalsocialismo come ideologia o un’interpretazione storica opinabile del periodo in questione non è, in sé e per sé, penalmente sanzionabile. Maria Theresia Roerig 23
GERMANIA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE – NEGAZIONISMO Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 giugno 2018 – 1 BvR 673/18, in merito alla negazione del genocidio durante il nazionalsocialismo 13/09/2018 Il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto avente ad oggetto la condanna in sede penale per la negazione del genocidio durante il nazionalsocialismo (in particolare, nel Lager Auschwitz Birkenau). Ai sensi dell’art. 130, comma 3, StGB (Codice penale), affermazioni relative, tra l’altro, al periodo del nazionalsocialismo che perturbano la natura pacifica del discorso pubblico, come è il caso della negazione del genocidio, sono punibili penalmente 1. La condanna ai sensi della norma in oggetto è, ad avviso del Tribunale costituzionale federale, compatibile con la libertà di opinione di cui all’art. 5, comma 1, Legge fondamentale. Il Tribunale costituzionale federale ha sottolineato, al riguardo, che la divulgazione di affermazioni provatamente non veritiere e (consapevolmente) false non può in alcun modo contribuire alla formazione di opinioni e non è quindi tutelata dalla libertà di opinione. Nella misura in cui la negazione del genocidio si basi su presunte conclusioni e valutazioni proprie del ricorrente, quest’ultimo può, sì, richiamare la propria libertà di opinione, ciò non osta a che l’ingerenza in tale libertà tramite una sanzione penale risulti comunque giustificata dal punto di vista costituzionale. La negazione del genocidio durante il regime nazionalsocialista oltrepassa infatti il confine della natura pacifica del confronto pubblico e fa presumere un disturbo della pace pubblica. Maria Theresia Roerig 1 Un comunicato stampa relativa alla decisione in lingua inglese è reperibile alla pagina web: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18- 067.html. 25
GERMANIA SALUTE – CONTENZIONE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 luglio 2018 – 2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16, sui requisiti costituzionali per la contenzione di pazienti in strutture pubbliche detentive 13/09/2018 Il Bundesverfassungsgericht ha, nell’ambito di due ricorsi individuali, dichiarato che la normativa del Land Baden Württemberg sulla contenzione di pazienti in strutture pubbliche detentive è incompatibile con la Legge fondamentale (in particolare, con la libertà della persona di cui all’art. 2, comma 1, LF), e dunque incostituzionale, e che una normativa adeguata sia anche carente nel Land Baviera. 1 Il Tribunale costituzionale ha pertanto invitato i legislatori dei due Länder a provvedere ad una nuova normativa al riguardo entro il 30 giugno 2019. Il Tribunale ha evidenziato come la contenzione dei pazienti rappresenti un’ingerenza nella libertà della persona che necessita, per una sua giustificazione, del rispetto di presupposti rigorosi, tenendo conto del principio di proporzionalità. La norma giustificatrice deve essere ben determinata e tener conto di requisiti formali e sostanziali. Nel caso di una contenzione che non sia di breve durata, si tratta di una privazione della libertà per la quale l’art. 104, comma 2, LF prevede la riserva di giurisdizione, e dunque si esige una previa decisione del giudice competente. Si è rimarcato come la decisione del giudice sulla detenzione e la privazione della libertà in generale non copra un’ulteriore privazione tramite contenzione di un paziente già detenuto in una struttura di reclusione (sia essa anche una clinica psichiatrica), qualora si tratti di una contenzione di una certa durata (nei due casi in esame la contenzione aveva avuto una durata di otto ore e di vari giorni). Il Tribunale costituzionale federale ha ricordato, infine, come l’art. 104, comma 2, per. 4, LF preveda il compito del legislatore di provvedere alla regolamentazione procedurale dell’ordine del giudice sull’immobilizzazione privativa della libertà della persona. Maria Theresia Roerig 1 Un comunicato stampa relativa alla decisione in lingua inglese è reperibile on line alla pagina https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18- 062.html. 27
SPAGNA STORIA – DISPOSIZIONI MEMORIALI La Camera dei deputati convalida il decreto-legge che autorizza la rimozione delle spoglie del dittatore Franco dalla Valle de los Caídos 13/09/2018 In data odierna, la Camera dei deputati ha convalidato il regio decreto-legge n. 10/2018 1, del 24 agosto, recante modifiche alla legge n. 52/2007, del 26 dicembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, nota come legge di Memoria histórica 2. Sono stati espressi 172 voti favorevoli, 2 contrari e 164 astensioni 3. La Camera ha, inoltre approvato che il 1 Il testo è reperibile on line alla pagina http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_010_2018.pdf. 2 Per una valutazione di questa legge, v., di recente, A. MASTROMARINO, Stato e Memoria. Studio di diritto comparato, Franco Angeli, Milano, 2018, 149 ss. 3 Cfr. El Congreso aprueba exhumar a Franco con la abstención de PP y Ciudadanos, in El País, del 13/09/2018, https://elpais.com/politica/2018/09/13/actualidad/1536818667_370836.html. Ciudadanos ha motivato l’astensione perché non ritiene che lo strumento normativo utilizzato per decidere sull’esumazione sia quello adeguato, considerato che manca il requisito della straordinaria ed urgente necessità richiesto dall’art. 86, comma 1, della Costituzione. Nello stesso senso, v. F. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, La hermana gemela de la libertad, in El Mundo, del 04/09/2018, http://www.elmundo.es/opinion/2018/09/04/5b8d6633ca4741a4158b45d8.html. I dirigenti del partito popolare avevano dichiarato che avrebbero votato “abstención con una absoluta indiferencia”, a sottolineare la loro distanza con la dittatura. Cfr. El PP votará abstención “con una absoluta indiferencia” en la exhumación de Franco, in La Vanguardia, del 28/08/2018, https://www.lavanguardia.com/politica/20180828/451507365920/pp-abstencion-congreso- exhumacion-restos-franco-indiferencia.html. Nonostante la convalida, la maggior parte dei gruppi parlamentari si è dichiarata insoddisfatta. V. El Congreso da luz verde a la exhumación de Franco aunque todos los grupos ven “insatisfactorio” el decreto, in El Mundo, del 13/09/2018, http://www.elmundo.es/espana/2018/09/13/5b9a072fca4741fa4b8b45bb.html. A favore della misura del Governo, v. J. DE ESTEBAN, Franco y el Valle de los Caídos, in El Mundo, del 09/07/2018, http://www.elmundo.es/opinion/2018/07/09/5b42021946163f39b48b4617.html. V. anche El informe de los expertos ya advertía que la presencia de Franco en el Valle es “incongruente”, in Público, del 23/08/2018, https://www.publico.es/politica/informe-expertos-advertia-presencia- franco-valle-incongruente.html. La ritiene, invece, non necessaria J. C. DOMÍNGUEZ NAFRÍA, 29
decreto-legge sia trattato come progetto di legge 4 e sarà possibile proporre modifiche al testo originario. Il decreto-legge aggiunge un comma 3 all’art. 16 della legge n. 52/2007, secondo cui nella Valle de los Caídos (il memoriale nei pressi di Madrid) potranno riposare solo le spoglie dei caduti della guerra civile, poiché si tratta di un luogo di commemorazione, ricordo e di ossequio alle vittime del conflitto. La disposizione comporterà la rimozione delle spoglie del dittatore Francisco Franco, ritenuta di ostacolo per l’adempimento effettivo dell’obbligo di non esaltazione del franchismo contenuto nella legge n. 52/2007. La legge prevedeva il ritiro dei simboli e dei monumenti di esaltazione della guerra civile e della dittatura, come misura necessaria per esprimere la condanna di fronte ad elementi che si pongono in netto contrasto con l’ordinamento democratico spagnolo. Inoltre, la nuova disposizione aggiuntiva 6 bis ha dichiarato di urgente ed eccezionale interesse pubblico, nonché di pubblica utilità e di interesse sociale, l’immediata esumazione ed il trasferimento di tutte le spoglie che non rientrino tra quelle sopra indicate. Il procedimento amministrativo per provvedere all’esumazione ed al trasferimento sarà iniziato d’ufficio dal Consiglio dei ministri, che nella sua decisione designerà un organo istruttore. Le parti avranno quindi giorni per costituirsi e presentare le loro memorie. Entro lo stesso termine, i familiari potranno disporre sulla destinazione delle spoglie del defunto, indicando il luogo per la nuova sepoltura, apportando la documentazione e le autorizzazioni necessarie. In caso di mancato accordo tra i familiari o di mancata indicazione entro il termine stabilito, il Consiglio dei ministri deciderà sul luogo della re-inumazione, garantendo una degna sepoltura. Trascorso l’anzidetto termine, il Consiglio dei ministri darà disposizioni al ministero competente in materia di giustizia affinché invii al comune interessato il progetto riguardante l’esumazione e richieda un parere, non vincolate, all’organo della Comunità autonoma competente in materia di polizia mortuaria (il parere dovrà essere prodotto entro un mese). Conclusi gli adempimenti, gli interessati potranno presentare le loro osservazioni entro il termine improrogabile di dieci giorni, trascorso il quale il Carlos V ante la tumba de Lutero, in ABC, del 10/09/2018, https://www.abc.es/opinion/abci- carlos-ante-tumba-lutero-201809100906_noticia.html. 4 V. il comunicato stampa reperibile on line alla pagina http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_770 6063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=29669& mostrarvolver=N. 30
Consiglio dei ministri, con decisione motivata, deciderà se procedere all’esumazione ed al trasferimento, con indicazione, se del caso, della destinazione delle spoglie. Il Governo ha giustificato il ricorso iniziale al decreto-legge perché, tra gli altri motivi, è necessario dare una risposta alle perentorie richieste delle Nazione Unite perché la Spagna adotti ulteriori misure in tema di memoria storica e di rigenerazione democratica. Sempre in questa prospettiva, il Presidente Sánchez ha annunciato di recente la volontà del suo governo di istituire una commissione per la verità 5. Carmen Guerrero Picó 5 V. La Comisión de la Verdad prevé investigar la dictadura con expertos de la ONU, in El País, del 31/08/2018, https://elpais.com/politica/2018/08/30/actualidad/1535658997_466337.html; Escepticismo de los expertos ante la Comisión de la Verdad, in El País, del 02/09/2018, https://elpais.com/politica/2018/09/01/actualidad/1535807558_045822.html 31
GERMANIA PREVIDENZA SOCIALE – AGRICOLTORI Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 maggio 2018 – 1 BvR 97/14, 1 BvR 97/14, 1 BvR 2392/14 –, sull’obbligo di trasferimento di una fattoria quale presupposto per l’ottenimento della pensione di vecchiaia degli agricoltori 17/09/2018 Il Bundesverfassungsgericht ha accolto i ricorsi diretti di due agricoltori aventi ad oggetto la normativa che prevede quale presupposto per la concessione della pensione di vecchiaia a favore di agricoltori, raggiunta l’età pensionabile, che essi abbiano trasferito la propria fattoria ad un successore. 1 In uno dei casi in esame è stata negata alla moglie di un agricoltore (considerata dalla legge alla stregua di una agricoltrice) la pensione, sul presupposto che il marito aveva proseguito l’attività agricola nella propria fattoria nonostante avesse già raggiunto l’età pensionabile. Nell’altro caso, un agricoltore non poteva godere della pensione non avendo trasferito la fattoria ovvero avendo soltanto trasferito una quota insufficiente dei terreni ad un successore. L’aver vincolato la pensione al trasferimento della fattoria ad un successore è stato ritenuto una ingerenza nella libertà della proprietà garantita dall’art. 14 della Legge fondamentale, ingerenza che era incostituzionale nella misura in cui privava l’agricoltore, in maniera irragionevole, di entrate necessarie per completare una pensione impostata come previdenza parziale. Inoltre, la concessione della pensione ad un coniuge non deve dipendere dalla decisione dell’altro coniuge in merito al trasferimento della fattoria. Il Tribunale costituzionale ha pertanto dichiarato incostituzionale la relativa normativa e rinviato al giudice competente in materia sociale il caso per un nuovo esame. Maria Theresia Roerig 1 Un comunicato stampa relativa alla decisione in lingua inglese è reperibile on line alla pagina: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18- 068.html 33
GERMANIA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE – LIMITI Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 13 luglio 2018 – 1 BvR 1474/12, 1 BvR 57/14, 1 BvR 670/13, merito al divieto di costituzione ed allo scioglimento di associazioni 17/09/2018 Il Bundesverfassungsgericht ha respinto tre ricorsi diretti aventi ad oggetto lo scioglimento di tre associazioni 1. Ad avviso del Tribunale costituzionale la normativa sui divieti di costituzione di associazioni e sul loro scioglimento, nonché le rispettive decisioni delle autorità e giudici competenti sono compatibili con i requisiti costituzionali. L’art. 9, comma 2, Legge fondamentale (LF) pone, in quanto norma espressione di un ordinamento democratico pluralistico nell’ambito di uno Stato costituzionale, un limite alla libertà associativa di cui al comma 1. Sono pertanto vietate le associazioni i cui scopi o le cui attività siano in contrasto con le leggi penali o che siano contrarie all’ordine costituzionale ed all’idea di una comunicazione ed una intesa tra popoli. Ogni ingerenza nella libertà associativa deve comunque tener conto del principio della proporzionalità. Se sussistono misure meno invasive rispetto al divieto di costituzione di un’associazione, esse devono dunque trovare applicazione. Nei casi in esame, tuttavia, lo scioglimento poteva dirsi giustificato alla luce del principio di proporzionalità, visto che una delle associazioni inoltrava consapevolmente donazioni a favore di soggetti che favorivano il terrorismo, che un’altra rafforzava nei detenuti la visione politica di estrema destra, con l’intenzione di combattere elementi essenziali dell’ordine costituzionale, e che la terza associazione, composta da motociclisti, aveva incoraggiato membri e terzi a violare le leggi penali. Maria Theresia Roerig 1 Un comunicato stampa relativa alla decisione in lingua inglese è reperibile on line alla pagina: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18- 069.html 35
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