CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI

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CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                           a cura di
                      Carmen Guerrero Picó
                      Sarah Pasetto
                      Maria Theresia Rörig
                      Céline Torrisi
                           con il coordinamento di
                      Paolo Passaglia

       n. 17 (settembre 2018)
Avvertenza

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SOMMARIO

Francia
  LAVORO – DISOCCUPAZIONE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-769 DC del 4 settembre 2018,
  Legge per la libertà di scegliere il proprio avvenire professionale .................. 7

India
  OMOSESSUALITÀ – DEPENALIZZAZIONE
  Corte suprema, sentenza Navtej Singh Johar & Ors vs Union of India,
  sulla depenalizzazione dell’omosessualità ....................................................... 11

Francia
  IMMIGRAZIONE – REGOLAMENTAZIONE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-770 DC del 6 settembre 2018,
  Legge per una immigrazione controllata, un diritto di asilo effettivo
  ed una integrazione riuscita ............................................................................ 15

Francia
  LAVORO – LICENZIAMENTI
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-729 QPC del 7 settembre 2018,
  Société Tel and Com, sulla disciplina dei licenziamenti nulli ......................... 19

Germania
  LIBERTÀ DI ESPRESSIONE – NEGAZIONISMO
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 giugno 2018 – 1 BvR
  2083/15, in merito alla banalizzazione del genocidio durante
  il nazionalsocialismo ....................................................................................... 23

Germania
  LIBERTÀ DI ESPRESSIONE – NEGAZIONISMO
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 giugno 2018 – 1 BvR
  673/18, in merito alla negazione del genocidio durante il nazionalsocialismo . 25
Germania
  SALUTE – CONTENZIONE
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 luglio 2018 – 2 BvR 309/15,
  2 BvR 502/16, sui requisiti costituzionali per la contenzione di pazienti
  in strutture pubbliche detentive ....................................................................... 27

Spagna
  STORIA – DISPOSIZIONI MEMORIALI
  La Camera dei deputati convalida il decreto-legge che autorizza
  la rimozione delle spoglie del dittatore Franco dalla Valle de los Caídos ....... 29

Germania
  PREVIDENZA SOCIALE – AGRICOLTORI
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 maggio 2018 – 1 BvR
  97/14, 1 BvR 97/14, 1 BvR 2392/14 –, sull’obbligo di trasferimento
  di una fattoria quale presupposto per l’ottenimento della pensione
  di vecchiaia degli agricoltori ........................................................................... 33

Germania
  LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE – LIMITI
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 13 luglio 2018 – 1 BvR
  1474/12, 1 BvR 57/14, 1 BvR 670/13, merito al divieto di costituzione
  ed allo scioglimento di associazioni ................................................................ 35

Germania
  DIRITTI (TUTELA DEI) – ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 luglio 2018 – 2 BvR
  1961/09, sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali in caso di trasferimento
  di diritti sovrani ad organizzazioni sovranazionali .......................................... 37

Francia
  FERMO DI POLIZIA – DIRITTO DI DIFESA
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-730 QPC del 14 settembre 2018,
  M. Mehdi K., sull’obbligo, in caso di messa in garde à vue, di avvisare
  il tutore o il curatore legale del soggetto ......................................................... 39

Francia
  “RICICLAGGIO DOGANALE” – PENE EDITTALI
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-731 QPC del 14 settembre 2018,
  M. Mme Juliet I., sul minimo edittale previsto per il reato di “riciclaggio
  doganale” ......................................................................................................... 41
Spagna
  GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
  Attività rilevante del Tribunale costituzionale nei mesi di luglio e agosto ..... 43

Regno Unito
  UNIONE EUROPEA – RECESSO
  Court of Session: Andy Wightman MSP and Others, Petitioners and Reclaimers,
  v. Secretary of State for Exiting the European Union, Respondent, [2018]
  CSIH 62, del 21 settembre 2018, che solleva un rinvio pregiudiziale sulla
  revocabilità della notifica di recesso dall’Unione europea ex art. 50 TUE ..... 51

Germania
  CENSIMENTO – DISCIPLINA
  Tribunale costituzionale federale, sentenza del 19 settembre 2018 – 2 BvF
  1/15, 2 BvF 2/15, in merito alle norme sul censimento del 2011 ................... 55

Spagna
  SINDACATO – LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
  Il Tribunale costituzionale si pronuncia sulla libertà di espressione
  dei rappresentanti sindacali ............................................................................. 57

Spagna
  SOSTANZE STUPEFACENTI – CANNABIS
  Il Tribunale costituzionale dichiara illegittima la legge catalana sulle
  associazioni di consumatori della cannabis .................................................... 59
FRANCIA
                              LAVORO – DISOCCUPAZIONE

           Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-769 DC
          del 4 settembre 2018, Legge per la libertà di scegliere
                     il proprio avvenire professionale

                                                                                    06/09/2018

   Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati ed oltre
sessanta senatori in riferimento alla legge per la libertà di scegliere il proprio
avvenire professionale 1. L’obiettivo di tale legge, adottata in data 1° agosto 2018,
un anno dopo le c.d. “ordonnances Macron”, e rivolta principalmente ai
lavoratori, ai disoccupati, ai giovani ed ai liberi professionisti, è quello di mettere
in sicurezza i lavoratori e il loro percorso. Oltre la riforma della c.d. assurance
chômage, ovvero l’indennità di disoccupazione, la legge introduce notevoli
cambiamenti in materia di apprendistato e di formazione professionale. Nello
specifico, si prevede l’introduzione di un meccanismo di negoziazione
dell’assurance chômage tra i partners sociali ed una riforma del c.d. compte
personnel de formation, il quale dovrebbe essere conteggiato in euro e non più in
ore.
   I parlamentari ricorrenti contestavano sia la procedura di adozione della legge
che alcune delle sue disposizioni.
   Il Conseil constitutionnel ha dichiarato gran parte delle norme contestate
conformi alla Costituzione.

   – Sull’art. 1
   L’art. 1 della legge ha riformato il compte personnel de formation mediante la
sua monetizzazione ed ha trasformato il c.d. congé individuel de formation in una
modalità specifica di utilizzo del medesimo conto nell’ambito di un progetto di
transizione professionale. I ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero i
principi di uguaglianza davanti alla legge e di eguale accesso alla formazione
professionale: si contestava, infatti, l’obbligo per le persone in cerca di

   1
         La    decisione      è     reperibile    on  line    alla    pagina  https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018769dc/2018769dc.pdf ed il
relativo         comunicato            stampa,       alla         pagina      https://www.conseil-
constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n2018-769-dc-du-4-septembre-2018-
communique-de-presse.
                                                                                                7
occupazione che intendessero seguire un percorso di formazione fornito dalla
Regione o dal Pôle emploi (l’agenzia per il lavoro) di “acquistarlo” utilizzando il
proprio conto personale di formazione, obbligo non previsto invece per chi già
lavora, ciò che si riteneva che creasse una disparità di trattamento ingiustificata.
   Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che il conto professionale di
formazione viene addebitato solo nel caso in cui il soggetto abbia accettato la
formazione e dopo che sia stato informato che tale accettazione si sostanzia
nell’addebito sul proprio conto. Inoltre, ha stabilito che, per quanto riguarda la
presa in carico da parte del servizio pubblico dell’impiego e le modalità di
finanziamento della formazione professionale, le persone in cerca di lavoro sono
in una situazione diversa dai lavoratori. Il Conseil ha, quindi, considerato che la
differenza di trattamento introdotta dal legislatore si pone in relazione con
l’oggetto della legge ed ha quindi dichiarato le disposizioni contestate conformi
alla Costituzione.

    – Sugli artt. 11 e 13
    Gli artt. 11 e 13 riguardano il regime giuridico dell’apprendistato. A parere dei
ricorrenti, trasformando l’apprendistato in modo che si fondi unicamente sui
fabbisogni diretti delle imprese e scindendo il percorso degli apprendisti dal
percorso scolastico, le disposizioni contestate violerebbero il principio di parità
nell’accesso all’istruzione sancito dal tredicesimo comma del Preambolo della
Costituzione del 1946. Si denunciava, nello specifico, l’aggiunta di una finalità di
inserimento professionale a quello di natura educativa proprio all’apprendistato,
nonché la riduzione da un anno a sei mesi della durata minima dei contratti di
apprendistato e, infine, l’autorizzazione, data al datore di lavoro, di allungare di
due ore la durata quotidiana del lavoro degli apprendisti. Il Conseil constitutionnel
ha respinto le doglianze dei ricorrenti considerando che l’aggiunta dell’obiettivo
di inserimento professionale non è incompatibile con quello di natura educativa e
che le disposizioni impugnate non violano il principio di parità nell’accesso
all’istruzione.

    – Sull’art. 52
    L’art. 52 consente ai datori di lavoro di modulare il tasso dei propri contributi
al finanziamento dell’assurance chômage in funzione del numero di contratti
portati a termine – in modo diverso dalle dimissioni – che abbiano dato luogo
all’iscrizione sulle liste dei richiedenti occupazione, ma anche in funzione della
natura del contratto di lavoro, dell’età del lavoratore, della grandezza dell’impresa
e, infine, del settore di attività dell’impresa. I parlamentari sostenevano che tali

8
disposizioni introducessero una differenza di trattamento ingiustificata, giacché i
datori di lavoro con lo stesso tasso di fine contratto potrebbero essere sottoposti ad
una modulazione diversa fondata sull’appartenenza ad un settore di attività
diverso. In virtù di questo, si è denunciata una violazione del principio di
uguaglianza. Il Conseil constitutionnel ha stabilito che, adottando le disposizioni
contestate, il legislatore ha inteso tenere conto del fatto che, in alcuni settori di
attività, il tasso di contratti di lavoro di breve durata è, in parte, connesso ai
vincoli legati all’organizzazione economica e alle specificità delle attività. Di
conseguenza, prevedendo la possibilità di modulare i contributi all’assurance
chômage in funzione del settore di attività, il legislatore ha permesso che siano
trattate in maniera diversa persone sottoposte a situazioni diverse. Considerando
che tale differenza è da porsi in relazione diretta con l’oggetto della legge, il
Conseil ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

    – Sull’art. 54
    L’art. 54 modifica le condizioni di finanziamento del regime di assurance
chômage introducendo un finanziamento mediante imposizioni di varia natura
versate all’organismo di gestione del medesimo regime. I ricorrenti asserivano
che, sostituendo i contributi dei lavoratori al regime di assurance chômage con un
finanziamento basato sull’imposta, si sarebbe creata una sperequazione tra le
modalità di finanziamento del medesimo regime e le prestazioni erogabili. Tale
rottura con il regime assicurativo sarebbe stata poi aggravata dalla futura entrata
in vigore della riduzione decrescente dei contributi dei datori di lavoro
all’assurance chômage sugli stipendi bassi. Ne sarebbe risultata una violazione
dei principi di uguaglianza davanti alla legge e davanti agli oneri pubblici. Il
Conseil constitutionnel ha respinto tali doglianze.

   – Sull’art. 57
   L’art. 57 introduce un meccanismo di negoziazione tra i partners sociali per la
conclusione di accordi che facciano evolvere la disciplina dell’assurance
chômage. Nello specifico, stabilisce che, dopo una concertazione tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, il Governo trasmette
loro un “document de cadrage” che precisa gli obiettivi della negoziazione in
merito alla traiettoria finanziaria ed all’evoluzione della disciplina del regime di
assurance chômage. Tale evoluzione deve consentire di lottare contro la
precarietà, di incentivare chi cerca lavoro a tornare sul mercato del lavoro e di
rivedere l’articolazione tra assicurazione e solidarietà. Si asseriva che tali
disposizioni non fossero giustificate da un motivo di interesse generale sufficiente

                                                                                    9
e che avrebbero rischiato di causare la caducità della convenzione di assurance
chômage del 14 aprile 2017 in vigore fino al 30 settembre 2020. Ne sarebbe
conseguita una violazione della libertà contrattuale e del diritto al mantenimento
degli accordi legittimamente conclusi. Tali doglianze non sono state accolte dal
Conseil, che ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

    – Sull’art. 59
    Tale articolo disciplina i motivi con i quali una persona che cerca lavoro possa
rifiutare una offerta di lavoro. Le disposizioni prevedono come criterio
ragionevole di rifiuto il fatto che lo stipendio proposto sia inferiore a quello
normalmente erogato nella regione per la medesima professione. I ricorrenti
sostenevano che il legislatore avesse così instaurato una differenza di trattamento
tra le persone che cercano lavoro, a seconda della loro regione di residenza. Al
riguardo, il Conseil ha sottolineato che le persone in cerca di lavoro sono in
situazioni diverse qualora si consideri la zona geografica dove viene effettuata tale
ricerca e che, di conseguenza, la disparità di trattamento creata dalla legge è
giustificata da una differenza di situazione in relazione con l’oggetto della legge.
Ha quindi respinto le doglianze dei ricorrenti.

   – Sull’art. 67
   L’art. 67 disciplina l’impiego dei lavoratori portatori di handicap e stabilisce
che, per calcolare il numero di beneficiari di tale obbligo di impiego, si debba
prendere in considerazione lo sforzo dell’impresa in favore dei beneficiari che
riscontrino difficoltà specifiche di mantenimento del lavoro, secondo modalità
stabilite mediante decreto. I parlamentari ricorrenti sostenevano che, rinviando ad
un decreto la definizione di tali modalità, il legislatore avrebbe violato la propria
competenza. Il Conseil constitutionnel ha, però, disatteso tale argomentazione ed
ha dichiarato l’art. 67 conforme alla Costituzione.

   Infine, vari articoli sono stati dichiarati contrari alla Costituzione o per motivi
procedurali o perché costituivano dei c.d. cavaliers législatifs, cioè disposizioni i
cui contenuti erano estranee rispetto all’oggetto della legge.

                                                                       Céline Torrisi

10
INDIA
                     OMOSESSUALITÀ – DEPENALIZZAZIONE

  Corte suprema, sentenza Navtej Singh Johar & Ors vs Union of
         India, sulla depenalizzazione dell’omosessualità

                                                                             06/09/2018

   Il 6 settembre 2018, la Corte suprema dell’India ha rovesciato una legge
risalente all’epoca coloniale che criminalizzava i rapporti sessuali tra adulti
omosessuali consenzienti 1. Si tratta di una notevole vittoria per i diritti della
comunità LGBTQ in Asia.
    La Section 377 dell’Indian Penal Code era stata introdotta nel 1861 e stabiliva
che commetteva un reato “chiunque avesse rapporti carnali volontari contro
l’ordine della natura con qualsiasi uomo, donna od animale”; le pene previste
erano l’ergastolo, la reclusione per un periodo non eccedente i 10 anni, e/o una
sanzione pecuniaria. Tali previsioni erano state introdotte dagli inglesi,
nonostante, in epoca precoloniale, l’omosessualità fosse accettata nel territorio,
come si può evincere dai testi e dall’arte di carattere del periodo.
    Anche se i casi di azione penale ai sensi della previsione erano assai rari (si
stima che meno di 200 persone siano state perseguite negli oltre 150 anni di
vigenza della norma), i membri della comunità LGBTQ argomentavano che la
vigenza stessa della disposizione veniva spesso utilizzata per escluderli ed
intimidirli, soprattutto dalle forze di polizia; inoltre, la stigmatizzazione che ne
derivava comportava significativi ostacoli nella lotta contro l’HIV.
    L’azione culminata nel caso di specie era stata avviata nel 2016, quando
esponenti di spicco dell’attivismo per i diritti LGBTQ avevano depositato, presso
la Corte suprema, cinque richieste per dichiarare incostituzionale la previsione,
rovesciando una giurisprudenza anche recente, asserendo che fossero stati violati i
loro diritti costituzionali all’autonomia nella sfera sessuale, alla privacy ed
all’uguaglianza 2.
    Il collegio di cinque giudici, decidendo all’unanimità, ha stabilito che “[l]a
Section 377 è arbitraria. La comunità LGBTQ ha diritti allo stesso modo degli

   1
      Navtej Singh Johar & Ors vs Union of India, Writ Petition (Criminal) No. 76 of 2016,
https://www.sci.gov.in/supremecourt/2016/14961/14961_2016_Judgement_06-Sep-2018.pdf.
   2
     Si v. (Navtej Singh Johar & Ors vs Union of India case), Writ Petition (Criminal) No.
76/2016, http://supremecourtofindia.nic.in/jonew/courtnic/rop/2016/14961/rop_688268.pdf.
                                                                                       11
altri. Le opinioni della maggioranza e la moralità popolare non possono dettare i
diritti costituzionali. Dobbiamo sconfiggere il pregiudizio, aprirci all’inclusione
ed assicurare la parità di diritti”. Inoltre, ha ribadito la Corte, l’“orientamento
sessuale di un individuo è naturale e discriminare in base ad esso costituisce una
violazione della libertà di espressione”. Ancora, “la previsione dell’Indian Penal
Code ha avuto l’effetto collaterale di penalizzare i rapporti sessuali consenzienti
tra persone LGBT e [ha] viola[to] pertanto l’art. 14 [della Costituzione]”.
    L’omosessualità non può ritenersi una malattia mentale e le persone
omosessuali hanno il diritto di vivere con dignità. La questione, qui, non si
limitava alla semplice depenalizzazione di una previsione; piuttosto, si trattava
della volontà di “attuare i diritti costituzionali e la pari esistenza della comunità
LGBT, come gli altri cittadini […] Negare alla comunità LGBT il diritto
all’orientamento sessuale costitui[va] una negazione della loro cittadinanza ed una
violazione della loro privacy. Non [poteva] essere relegata all’oscurità a causa di
una legge coloniale oppressiva”. Ad avviso della Corte, “l’intimità e la privacy
sono questioni di scelta [dei singoli individui]. È necessario disfarci degli
stereotipi e dei pregiudizi”.
    Per giungere alla decisione, è stata essenziale la sentenza c.d. Puttuswamy 3,
resa nel 2017, in cui la massima corte indiana aveva riconosciuto che la privacy è
un diritto fondamentale. Facendo appello all’eguaglianza e condannando la
discriminazione, la Corte suprema aveva affermato che la tutela dell’orientamento
sessuale costituiva il cuore dei diritti fondamentali e che i diritti della comunità
LGBTQ erano fondati sulla Costituzione. La sentenza avrebbe così spianato la
strada alla affermazione secondo cui gli atti sessuali consensuali condotti in
privato non potevano più rientrare nella portata del diritto. Fondamentale è stata
anche la sentenza del 2014 4 in cui la massima corte aveva introdotto il “terzo
sesso”, riconoscendo l’orientamento transgender e la preminenza dell’identità
individuale, che collega i diritti umani con il diritto costituzionale alla vita ed alla
libertà con dignità.
    Già nel 2009 la previsione era stata dichiarata incostituzionale dalla High
Court di New Delhi 5; tuttavia, nel 2013, la Corte suprema aveva rovesciato tale
dichiarazione, confermando che qualsiasi modifica o rovesciamento della norma

     3
     Justice K. S. Puttaswamy (Retd.) and Anr. vs Union Of India And Ors., Writ Petition (Civil)
No. 494 of 2012.
     4
         National Legal Services Authority v. Union of India, WP (Civil) No. 604 of 2013.
     5
         Naz Foundation v. Govt. of NCT of Delhi, 160 Delhi Law Times 277.
12
spettava al Parlamento 6. Tuttavia, il legislatore non è intervenuto e, lo scorso
luglio, l’Esecutivo aveva chiesto 7 alla Corte suprema di pronunciarsi in merito.
   L’India diviene così il 18° stato del Commonwealth ad aver eliminato
normative che criminalizzano l’omosessualità, retaggio dell’impero coloniale
britannico, che nell’India risaliva, appunto, al 1861.

                                                                           Sarah Pasetto

   6
    Suresh Kumar Koushal and another v NAZ Foundation and others, Civil Appeal No. 10972
OF 2013.
   7
     ET ONLINE, Section 377: Government leaves decision to the wisdom of the Supreme Court,
in Economic Times, 11 luglio 2018, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-
nation/section-377-government-leaves-decision-on-the-wisdom-of-the-supreme-
court/articleshow/64942825.cms.
                                                                                        13
FRANCIA
                       IMMIGRAZIONE – REGOLAMENTAZIONE

          Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-770 DC
   del 6 settembre 2018, Legge per una immigrazione controllata,
        un diritto di asilo effettivo ed una integrazione riuscita

                                                                                    10/09/2018

   Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati ed oltre
sessanta senatori in riferimento alla legge per una immigrazione controllata, un
diritto di asilo effettivo ed una integrazione riuscita 1. I parlamentari ricorrenti
contestavano sia la procedura di adozione della legge che alcune delle sue
disposizioni.
   Il Conseil constitutionnel ha dichiarato gran parte delle disposizioni contestate
conformi alla Costituzione. Si riportano, di seguito, le più rilevanti.

   – Sull’art. 6
   L’art. 6 della legge modifica la procedura di esame delle richieste di asilo
sollevate davanti all’Office français de protection des réfugiés et apatrides (d’ora
in avanti OFPRA), introducendo una procedura accelerata per l’esame della
richiesta di asilo presentata oltre novanta giorni dopo l’ingresso del richiedente sul
territorio francese (prima tale limite era di 120 giorni). I ricorrenti rilevavano che,
in caso di ricorso dinanzi alla Cour nationale du droit d’asile, tali disposizioni
implicherebbero una riduzione del termine dell’esame delle richieste da parte
della medesima Corte, la cui decisione, peraltro, è adottata da un unico giudice.
Ne risulterebbe una violazione del diritto ad una procedura giusta ed equa, con
conseguente violazione del diritto di difesa, del diritto di asilo e del principio di
uguaglianza davanti alla legge. Il Conseil constitutionnel ha respinto tali
doglianze, stabilendo che la procedura accelerata non impedisce all’OFPRA di
procedere ad un esame individuale delle domande, nel rispetto delle garanzie
procedurali previste dal legislatore, il richiedente asilo avendo, inoltre, la
possibilità di rimanere in Francia durante l’esame della sua richiesta. Ha poi

   1
        La     decisione      è     reperibile    on  line    alla   pagina   https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018770dc/2018770dc.pdf       ed
il      relativo        comunicato          stampa,      alla      pagina     https://www.conseil-
constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-770-dc-du-6-septembre-2018-
communique-de-presse.
                                                                                               15
stabilito che il termine di cinque settimane di cui dispone la Cour per decidere, nel
caso in cui una decisione dell’OFPRA – resa in applicazione della procedura
accelerata – sia impugnata, non viola il diritto di difesa né tantomeno il diritto ad
un processo equo.

   – Sugli art. 8, 20 e 24
   Il Conseil constitutionnel ha considerato conformi alla Costituzione le
disposizioni di cui agli artt. 8, 20 e 24, che sopprimono, in diverse ipotesi, la
necessità del consenso dell’interessato per poter ricorrere all’udienza-video per
determinate udienze in materia di diritto di asilo o di diritto di soggiorno. Al
riguardo, il Conseil ha considerato che, permettendo che alcune udienze possano
svolgersi mediante una comunicazione audiovisiva, il legislatore ha inteso
contribuire alla buona amministrazione della giustizia ed al buon uso dei fondi
pubblici. Ha poi ricordato l’esistenza di varie garanzie previste dal legislatore,
come, ad esempio, la possibilità, per il richiedente asilo, di essere assistito dal suo
avvocato. Ha quindi stabilito che, tenuto conto delle specificità di tali procedure,
le disposizioni contestate non violano né il diritto ad un ricorso giurisdizionale
effettivo, né il diritto di difesa, né il diritto ad un processo equo.

    – Sugli artt. 16 e 17
    Tali articoli introducono un requisito supplementare per l’acquisizione della
cittadinanza francese per un bambino nato sul territorio francese dell’isola di
Mayotte da genitori stranieri. La novellata disposizione esige che, al momento
della nascita, uno dei genitori sia residente in Francia in maniera regolare e
continua da almeno tre mesi. Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che,
rispetto all’insieme della popolazione residente in Francia, la popolazione di
Mayotte è caratterizzata da una forte proporzione di persone di nazionalità
straniera, tra cui molti in situazione irregolare, nonché da un elevato e crescente
numero di bambini nati da genitori stranieri. Tale collettività è, quindi, sottoposta
ad importanti flussi migratori. Queste circostanze costituiscono, ai sensi dell’art.
73 della Costituzione, caratteristiche e vincoli specifici tali da consentire al
legislatore, al fine di lottare contro l’immigrazione irregolare a Mayotte, di
adattare le regole relative all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri, ivi comprese
quelle che disciplinano l’acquisizione della cittadinanza francese in ragione della
nascita e della residenza in Francia.
    Il Conseil constitutionnel si è anche fondato sul fatto che tali disposizioni, che
si limitano a modificare determinate condizioni di esercizio del diritto
all’acquisizione della cittadinanza francese in ragione della nascita e della

16
residenza in Francia, sono applicabili a tutti i bambini nati a Mayotte da genitori
stranieri, qualunque ne sia la cittadinanza o la loro origine geografica. Non creano,
quindi, alcuna discriminazione che sia contraria all’art. 1 della Costituzione.

   – Sull’art. 28
   L’art. 28 modifica l’art. L. 551-1 del Codice dell’ingresso e del soggiorno degli
stranieri e del diritto di asilo, limitando, con tre eccezioni, il divieto di sottoporre
un minore al regime di detenzione amministrativa. Tali disposizioni stabiliscono
che un minore può essere sottoposto a tale regime: (1) qualora accompagni uno
straniero che sia stato sottoposto a detenzione amministrativa e che non abbia
rispettato le condizioni di una precedente misura di soggiorno obbligato; (2)
qualora lo straniero che accompagna il minore sia in stato di fuga o abbia rifiutato
di essere sottoposto ad una misura di allontanamento dal territorio; (3) qualora, in
considerazione dell’interesse del minore, il regime di detenzione amministrativa
dello straniero che accompagna il minore sia limitato alle quarantotto ore
precedenti la partenza programmata e preservi l’interessato ed il minore dai
vincoli legati alle necessità del rimpatrio.
   Il Conseil constitutionnel ha stabilito che, in queste tre ipotesi, oltre alle
motivazioni date dal legislatore, il regime di detenzione del minore è giustificato
dalla volontà di non separarlo dallo straniero maggiorenne che lo accompagna. Ha
quindi affermato che la conciliazione operata dal legislatore tra l’interesse, per il
minore, di non essere messo in detenzione amministrativa e l’inconveniente di
essere separato da colui che lo accompagna e, infine, le esigenze di salvaguardia
dell’ordine pubblico, non è contraria alla Costituzione.

   – Sull’art. 29
   L’art. 29 riforma le condizioni di prolungamento di una misura di detenzione
amministrativa adottata contro uno straniero sottoposto ad una misura di
allontanamento dal territorio. Esaminando tale disposizione, il Conseil ha
ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, la decisione di sottoporre
tale soggetto al regime di detenzione amministrativa deve rispettare il principio,
sancito dall’art. 66 della Costituzione, secondo il quale la libertà individuale non
può essere limitata se non da una misura che sia strettamente necessaria. Ha
ricordato che spetta al legislatore garantire la conciliazione tra la prevenzione
della violazione dell’ordine pubblico, necessaria alla salvaguardia dei diritti e dei
principi di valore costituzionale, e l’esercizio delle libertà costituzionalmente
garantite, tra le quali la libertà individuale. I giudici hanno, quindi, considerato
che la violazione della libertà individuale risultante dall’allungamento del termine

                                                                                     17
massimo della detenzione amministrativa a novanta giorni sia adatto, necessario e
proporzionato all’obiettivo di prevenzione delle violazioni dell’ordine pubblico
perseguito dal legislatore. Tale decisione si fonda, per un verso, sul fatto che la
messa in detenzione amministrativa di uno straniero, nell’attesa dell’esecuzione
della misura di allontanamento, non può essere giustificata solo dall’assenza di
garanzie su un concreto pericolo di fuga e, per l’altro verso, l’amministrazione
deve fare tutto il possibile perché lo straniero possa essere mantenuto in
detenzione solo il tempo strettamente necessario.
   La costituzionalità delle disposizioni contestate è stata, però, condizionata da
una riserva di interpretazione che stabilisce la possibilità, per l’autorità
giudiziaria, di interrompere, in ogni momento, il prolungamento della detenzione,
di propria iniziativa o su richiesta dello straniero, qualora le circostanze di diritto
o di fatto lo giustifichino.

    – Sull’art. 38
    Il Conseil constitutionnel ha dichiarato conformi alla Costituzione anche le
disposizioni dell’art. 38, che traggono conseguenza dalla decisione n. 2018
717/718 QPC del 6 luglio 2018 2, estendendo le esenzioni penali per i soggetti
perseguiti per il reato di aiuto al soggiorno irregolare di uno straniero alle persone
perseguite per il reato di aiuto alla circolazione irregolare di uno straniero. I
ricorrenti lamentavano che tale esenzione non fosse stata estesa anche al reato di
aiuto all’ingresso irregolare sul territorio francese. Al riguardo, è stato ricordato
che l’aiuto dato ad uno straniero per il suo ingresso irregolare in Francia ha
necessariamente come conseguenza, a differenza di quello dato ad uno straniero
per la sua circolazione o il suo soggiorno, di fare nascere una situazione di
illegalità. Il legislatore può, quindi, reprimere qualunque tipo di aiuto apportato ad
uno straniero al fine di facilitare o tentare di facilitare il suo ingresso sul territorio
nazionale, qualunque sia la natura di tale condotta e la finalità perseguita,
considerando anche che, in applicazione dell’art. 122-7 del Codice penale,
qualunque soggetto, di fronte ad un pericolo attuale o imminente, compia un atto
necessario alla salvaguardia della persona, non è penalmente responsabile, salvo
che sussista una sproporzione tra i mezzi utilizzati e la gravità della minaccia.

   Infine, vari articoli sono stati dichiarati contrari alla Costituzione per motivi
procedurali.

                                                                              Céline Torrisi

     2
         La sentenza è stata oggetto di segnalazione in data 9 luglio 2018.
18
FRANCIA
                           LAVORO – LICENZIAMENTI

          Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-729 QPC
             del 7 settembre 2018, Société Tel and Com,
                sulla disciplina dei licenziamenti nulli

                                                                         10/09/2018

  Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation in riferimento ad
una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. L. 1235-11 del
Codice del lavoro, come modificato dalla legge n. 2016-483 del 20 aprile 2016
sulla deontologia, sui diritti e sugli obblighi dei funzionari.
   Tali disposizioni stabiliscono che, qualora il giudice constati, in conformità con
le disposizioni dei primi due commi dell’art. L. 1235-10, che un licenziamento sia
intervenuto malgrado la nullità della procedura di licenziamento, può ordinare, su
richiesta del lavoratore, la prosecuzione del contratto di lavoro o pronunciare la
nullità del licenziamento e ordinare il reintegro, tranne che nel caso in cui tale
reintegro sia diventato impossibile, in ragione, ad esempio, della chiusura
dell’impresa o dell’assenza di posti di lavoro disponibili. Qualora il lavoratore non
richieda la prosecuzione del suo contratto di lavoro o nel caso in cui il reintegro
non sia possibile, il giudice riconosce una indennità, a carico del datore di lavoro,
che non può essere inferiore agli stipendi degli ultimi dodici mesi.
   L’art. L. 1235-10 del Codice del lavoro contempla due casi di nullità del
licenziamento economico qualora una impresa di almeno cinquanta lavoratori
intenda licenziarne almeno dieci nell’arco temporale di trenta giorni. Il primo
comma del medesimo articolo definisce come nullo il licenziamento intervenuto
in assenza di una decisione dell’autorità amministrativa sulla validazione
dell’accordo stipulato per la salvaguardia dell’impresa, o sull’omologazione del
documento predisposto dal datore di lavoro che determini il contenuto del
medesimo piano. Il secondo comma stabilisce che la procedura di licenziamento è
da considerare nulla qualora il giudice amministrativo abbia annullato la decisione
di validazione o di omologazione in ragione di carenze o insufficienze nel piano di
salvaguardia del lavoro.
   La società ricorrente nel giudizio a quo sosteneva, che, facendo rinvio ai primi
due commi dell’art. L. 1235-10, le disposizioni contestate non consentissero al
datore di lavoro di stabilire se le misure da esse prescritte – nello specifico, il

                                                                                  19
versamento dell’indennità al lavoratore – si applicassero solo ai casi di nullità
della procedura di licenziamento economico o anche a quello di nullità del
licenziamento stesso. Tale incertezza avrebbe impedito al datore di lavoro di poter
anticipare la sanzione alla quale sarebbe stato soggetto. Ne derivava, a parere dei
ricorrenti, una violazione dell’obiettivo di valore costituzionale di accessibilità e
di intelligibilità della legge ed un esorbitare del legislatore dalle sue competenze,
tale da ridondare in una violazione della libertà di impresa e del diritto di
proprietà. Inoltre, i ricorrenti sostenevano che, prevedendo che l’indennità non
potesse essere inferiore ai dodici mesi di stipendio, tali disposizioni non fossero in
linea con la realtà del danno subito dal lavoratore, violando, quindi, il diritto di
proprietà del datore di lavoro. Tale indennità, che costituiva una sanzione di natura
punitiva, risultava altresì contraria ai principi di necessità, di proporzionalità e di
personalizzazione delle pene. L’ultima doglianza invocata dai ricorrenti consisteva
in una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge, nella misura in
cui la stessa sanzione si applicava qualunque fosse il motivo di illegittimità del
licenziamento, ovvero sia che derivasse dalla totale assenza di un piano di
salvaguardia del lavoro sia che discendesse dal successivo annullamento, da parte
del giudice, di un piano che era stato validato dall’amministrazione.
    Il Conseil ha rigettato tutte le doglianze dei ricorrenti 1.
    Pronunciandosi sull’esorbitanza, da parte del legislatore, delle proprie
competenze, il Conseil ha ricordato il legislatore può limitare sia il diritto di
proprietà delle persone private, sia la libertà di impresa, qualora tali limiti siano
legati a esigenze costituzionali o giustificati dall’interesse generale, ed alla
condizione che non ne discenda una violazione sproporzionata rispetto
all’obiettivo perseguito. Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, adottando
le disposizioni contestate, il legislatore ha inteso far derivare le stesse
conseguenze dal mancato rispetto delle disposizioni relative al piano di
salvaguardia del lavoro, sia in caso di nullità del licenziamento, sia in caso di
nullità della procedura di licenziamento. Il Conseil constitutionnel ha, quindi,
stabilito che, avendo sufficientemente definito la portata delle disposizioni
contestate, il legislatore non ha violato né la libertà di impresa, né il diritto di
proprietà.
    Con riguardo alla violazione dei principi di necessità, di proporzionalità e di
personalizzazione delle pene, il Conseil ha sottolineato che, sostituendo la
possibilità della prosecuzione del contratto di lavoro e del reintegro, l’indennità
versata al lavoratore costituisce un risarcimento per equivalente qualora un ristoro

     1
        La     decisione      è     reperibile    on  line    alla  pagina   https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018729qpc/2018729qpc.pdf.
20
in natura non sia possibile o non sia richiesto dal lavoratore. Di conseguenza, tale
indennità non può ritenersi una sanzione punitiva ai sensi dell’art. 8 della
Dichiarazione del 1789, ed i principi sanciti dal medesimo articolo non possono
dirsi violati.
   Infine, il Conseil ha ricordato che, prevedendo le stesse conseguenze
indennitarie in entrambi i casi di nullità del licenziamento definiti all’art. L. 1235-
10, le disposizioni contestate non hanno creato una disparità di trattamento dalla
quale possa derivare una violazione del principio di uguaglianza davanti alla
legge,
   Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le
disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

                                                                        Céline Torrisi

                                                                                    21
GERMANIA
                  LIBERTÀ DI ESPRESSIONE – NEGAZIONISMO

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 giugno 2018 –
   1 BvR 2083/15, in merito alla banalizzazione del genocidio
                  durante il nazionalsocialismo

                                                                       13/09/2018

   Il Bundesverfassungsgericht ha accolto il ricorso diretto avente ad oggetto una
condanna in sede penale per la banalizzazione del genocidio durante il
nazionalsocialismo. La condanna ai sensi dell’art. 130, comma 3, StGB (Codice
penale), relativo alla approvazione, alla negazione o alla banalizzazione di
determinati reati commessi durante il regime nazionalsocialista, esige in tutte le
sue varianti che le affermazioni siano atte a mettere la pace pubblica in pericolo.
Mentre ciò viene presunto nelle varianti dell’approvazione e della negazione, nella
variante della banalizzazione deve essere accertato specificamente. Nel caso di
specie, la sentenza di condanna non era però basata su un tale accertamento, e
quindi il giudice non aveva verificato che il ricorrente avesse reso affermazioni
atte a mettere in pericolo la pace pubblica. La mera banalizzazione del
nazionalsocialismo come ideologia o un’interpretazione storica opinabile del
periodo in questione non è, in sé e per sé, penalmente sanzionabile.

                                                           Maria Theresia Roerig

                                                                                23
GERMANIA
                     LIBERTÀ DI ESPRESSIONE – NEGAZIONISMO

 Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 22 giugno 2018 –
       1 BvR 673/18, in merito alla negazione del genocidio
                   durante il nazionalsocialismo

                                                                                   13/09/2018

   Il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto avente
ad oggetto la condanna in sede penale per la negazione del genocidio durante il
nazionalsocialismo (in particolare, nel Lager Auschwitz Birkenau). Ai sensi
dell’art. 130, comma 3, StGB (Codice penale), affermazioni relative, tra l’altro, al
periodo del nazionalsocialismo che perturbano la natura pacifica del discorso
pubblico, come è il caso della negazione del genocidio, sono punibili
penalmente 1.
   La condanna ai sensi della norma in oggetto è, ad avviso del Tribunale
costituzionale federale, compatibile con la libertà di opinione di cui all’art. 5,
comma 1, Legge fondamentale. Il Tribunale costituzionale federale ha
sottolineato, al riguardo, che la divulgazione di affermazioni provatamente non
veritiere e (consapevolmente) false non può in alcun modo contribuire alla
formazione di opinioni e non è quindi tutelata dalla libertà di opinione. Nella
misura in cui la negazione del genocidio si basi su presunte conclusioni e
valutazioni proprie del ricorrente, quest’ultimo può, sì, richiamare la propria
libertà di opinione, ciò non osta a che l’ingerenza in tale libertà tramite una
sanzione penale risulti comunque giustificata dal punto di vista costituzionale. La
negazione del genocidio durante il regime nazionalsocialista oltrepassa infatti il
confine della natura pacifica del confronto pubblico e fa presumere un disturbo
della pace pubblica.

                                                                     Maria Theresia Roerig

   1
     Un comunicato stampa relativa alla decisione in lingua inglese è reperibile alla pagina web:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-
067.html.
                                                                                              25
GERMANIA
                                 SALUTE – CONTENZIONE

 Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 luglio 2018 –
   2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16, sui requisiti costituzionali per
    la contenzione di pazienti in strutture pubbliche detentive

                                                                                      13/09/2018

   Il Bundesverfassungsgericht ha, nell’ambito di due ricorsi individuali,
dichiarato che la normativa del Land Baden Württemberg sulla contenzione di
pazienti in strutture pubbliche detentive è incompatibile con la Legge
fondamentale (in particolare, con la libertà della persona di cui all’art. 2, comma
1, LF), e dunque incostituzionale, e che una normativa adeguata sia anche carente
nel Land Baviera. 1 Il Tribunale costituzionale ha pertanto invitato i legislatori dei
due Länder a provvedere ad una nuova normativa al riguardo entro il 30 giugno
2019.
   Il Tribunale ha evidenziato come la contenzione dei pazienti rappresenti
un’ingerenza nella libertà della persona che necessita, per una sua giustificazione,
del rispetto di presupposti rigorosi, tenendo conto del principio di proporzionalità.
La norma giustificatrice deve essere ben determinata e tener conto di requisiti
formali e sostanziali. Nel caso di una contenzione che non sia di breve durata, si
tratta di una privazione della libertà per la quale l’art. 104, comma 2, LF prevede
la riserva di giurisdizione, e dunque si esige una previa decisione del giudice
competente. Si è rimarcato come la decisione del giudice sulla detenzione e la
privazione della libertà in generale non copra un’ulteriore privazione tramite
contenzione di un paziente già detenuto in una struttura di reclusione (sia essa
anche una clinica psichiatrica), qualora si tratti di una contenzione di una certa
durata (nei due casi in esame la contenzione aveva avuto una durata di otto ore e
di vari giorni). Il Tribunale costituzionale federale ha ricordato, infine, come l’art.
104, comma 2, per. 4, LF preveda il compito del legislatore di provvedere alla
regolamentazione procedurale dell’ordine del giudice sull’immobilizzazione
privativa della libertà della persona.

                                                                        Maria Theresia Roerig

   1
     Un comunicato stampa relativa alla decisione in lingua inglese è reperibile on line alla pagina
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-
062.html.
                                                                                                 27
SPAGNA
                           STORIA – DISPOSIZIONI MEMORIALI

  La Camera dei deputati convalida il decreto-legge che autorizza
         la rimozione delle spoglie del dittatore Franco
                    dalla Valle de los Caídos

                                                                                          13/09/2018

   In data odierna, la Camera dei deputati ha convalidato il regio decreto-legge n.
10/2018 1, del 24 agosto, recante modifiche alla legge n. 52/2007, del 26 dicembre,
por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la
Dictadura, nota come legge di Memoria histórica 2. Sono stati espressi 172 voti
favorevoli, 2 contrari e 164 astensioni 3. La Camera ha, inoltre approvato che il

   1
           Il       testo       è        reperibile       on       line            alla        pagina
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_010_2018.pdf.
   2
     Per una valutazione di questa legge, v., di recente, A. MASTROMARINO, Stato e Memoria.
Studio di diritto comparato, Franco Angeli, Milano, 2018, 149 ss.
   3
     Cfr. El Congreso aprueba exhumar a Franco con la abstención de PP y Ciudadanos, in El País,
del 13/09/2018, https://elpais.com/politica/2018/09/13/actualidad/1536818667_370836.html.
    Ciudadanos ha motivato l’astensione perché non ritiene che lo strumento normativo utilizzato
per decidere sull’esumazione sia quello adeguato, considerato che manca il requisito della
straordinaria ed urgente necessità richiesto dall’art. 86, comma 1, della Costituzione. Nello stesso
senso, v. F. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, La hermana gemela de la libertad, in El Mundo, del 04/09/2018,
http://www.elmundo.es/opinion/2018/09/04/5b8d6633ca4741a4158b45d8.html.
    I dirigenti del partito popolare avevano dichiarato che avrebbero votato “abstención con una
absoluta indiferencia”, a sottolineare la loro distanza con la dittatura. Cfr. El PP votará abstención
“con una absoluta indiferencia” en la exhumación de Franco, in La Vanguardia, del 28/08/2018,
https://www.lavanguardia.com/politica/20180828/451507365920/pp-abstencion-congreso-
exhumacion-restos-franco-indiferencia.html.
    Nonostante la convalida, la maggior parte dei gruppi parlamentari si è dichiarata insoddisfatta.
V. El Congreso da luz verde a la exhumación de Franco aunque todos los grupos
ven      “insatisfactorio”     el    decreto,      in     El    Mundo,         del      13/09/2018,
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/13/5b9a072fca4741fa4b8b45bb.html.
    A favore della misura del Governo, v. J. DE ESTEBAN, Franco y el Valle de los
Caídos,             in             El            Mundo,              del            09/07/2018,
http://www.elmundo.es/opinion/2018/07/09/5b42021946163f39b48b4617.html. V. anche El
informe de los expertos ya advertía que la presencia de Franco en el Valle es “incongruente”, in
Público, del 23/08/2018, https://www.publico.es/politica/informe-expertos-advertia-presencia-
franco-valle-incongruente.html. La ritiene, invece, non necessaria J. C. DOMÍNGUEZ NAFRÍA,
                                                                                             29
decreto-legge sia trattato come progetto di legge 4 e sarà possibile proporre
modifiche al testo originario.
    Il decreto-legge aggiunge un comma 3 all’art. 16 della legge n. 52/2007,
secondo cui nella Valle de los Caídos (il memoriale nei pressi di Madrid) potranno
riposare solo le spoglie dei caduti della guerra civile, poiché si tratta di un luogo
di commemorazione, ricordo e di ossequio alle vittime del conflitto.
    La disposizione comporterà la rimozione delle spoglie del dittatore Francisco
Franco, ritenuta di ostacolo per l’adempimento effettivo dell’obbligo di non
esaltazione del franchismo contenuto nella legge n. 52/2007. La legge prevedeva
il ritiro dei simboli e dei monumenti di esaltazione della guerra civile e della
dittatura, come misura necessaria per esprimere la condanna di fronte ad elementi
che si pongono in netto contrasto con l’ordinamento democratico spagnolo.
    Inoltre, la nuova disposizione aggiuntiva 6 bis ha dichiarato di urgente ed
eccezionale interesse pubblico, nonché di pubblica utilità e di interesse sociale,
l’immediata esumazione ed il trasferimento di tutte le spoglie che non rientrino tra
quelle sopra indicate.
    Il procedimento amministrativo per provvedere all’esumazione ed al
trasferimento sarà iniziato d’ufficio dal Consiglio dei ministri, che nella sua
decisione designerà un organo istruttore.
    Le parti avranno quindi giorni per costituirsi e presentare le loro memorie.
Entro lo stesso termine, i familiari potranno disporre sulla destinazione delle
spoglie del defunto, indicando il luogo per la nuova sepoltura, apportando la
documentazione e le autorizzazioni necessarie. In caso di mancato accordo tra i
familiari o di mancata indicazione entro il termine stabilito, il Consiglio dei
ministri deciderà sul luogo della re-inumazione, garantendo una degna sepoltura.
    Trascorso l’anzidetto termine, il Consiglio dei ministri darà disposizioni al
ministero competente in materia di giustizia affinché invii al comune interessato il
progetto riguardante l’esumazione e richieda un parere, non vincolate, all’organo
della Comunità autonoma competente in materia di polizia mortuaria (il parere
dovrà essere prodotto entro un mese).
    Conclusi gli adempimenti, gli interessati potranno presentare le loro
osservazioni entro il termine improrogabile di dieci giorni, trascorso il quale il

Carlos V ante la tumba de Lutero, in ABC, del 10/09/2018, https://www.abc.es/opinion/abci-
carlos-ante-tumba-lutero-201809100906_noticia.html.
     4
         V.    il     comunicato      stampa      reperibile   on    line    alla    pagina
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_770
6063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=29669&
mostrarvolver=N.
30
Consiglio dei ministri, con decisione motivata, deciderà se procedere
all’esumazione ed al trasferimento, con indicazione, se del caso, della
destinazione delle spoglie.
    Il Governo ha giustificato il ricorso iniziale al decreto-legge perché, tra gli altri
motivi, è necessario dare una risposta alle perentorie richieste delle Nazione Unite
perché la Spagna adotti ulteriori misure in tema di memoria storica e di
rigenerazione democratica. Sempre in questa prospettiva, il Presidente Sánchez ha
annunciato di recente la volontà del suo governo di istituire una commissione per
la verità 5.

                                                                  Carmen Guerrero Picó

   5
        V. La Comisión de la Verdad prevé investigar la dictadura con expertos
de          la          ONU,          in         El       País,       del         31/08/2018,
https://elpais.com/politica/2018/08/30/actualidad/1535658997_466337.html; Escepticismo de los
expertos ante la Comisión de la Verdad, in El País, del 02/09/2018,
https://elpais.com/politica/2018/09/01/actualidad/1535807558_045822.html
                                                                                          31
GERMANIA
                         PREVIDENZA SOCIALE – AGRICOLTORI

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 maggio 2018 –
    1 BvR 97/14, 1 BvR 97/14, 1 BvR 2392/14 –, sull’obbligo di
trasferimento di una fattoria quale presupposto per l’ottenimento
           della pensione di vecchiaia degli agricoltori

                                                                                       17/09/2018

   Il Bundesverfassungsgericht ha accolto i ricorsi diretti di due agricoltori aventi
ad oggetto la normativa che prevede quale presupposto per la concessione della
pensione di vecchiaia a favore di agricoltori, raggiunta l’età pensionabile, che essi
abbiano trasferito la propria fattoria ad un successore. 1
   In uno dei casi in esame è stata negata alla moglie di un agricoltore
(considerata dalla legge alla stregua di una agricoltrice) la pensione, sul
presupposto che il marito aveva proseguito l’attività agricola nella propria fattoria
nonostante avesse già raggiunto l’età pensionabile. Nell’altro caso, un agricoltore
non poteva godere della pensione non avendo trasferito la fattoria ovvero avendo
soltanto trasferito una quota insufficiente dei terreni ad un successore.
   L’aver vincolato la pensione al trasferimento della fattoria ad un successore è
stato ritenuto una ingerenza nella libertà della proprietà garantita dall’art. 14 della
Legge fondamentale, ingerenza che era incostituzionale nella misura in cui
privava l’agricoltore, in maniera irragionevole, di entrate necessarie per
completare una pensione impostata come previdenza parziale. Inoltre, la
concessione della pensione ad un coniuge non deve dipendere dalla decisione
dell’altro coniuge in merito al trasferimento della fattoria. Il Tribunale
costituzionale ha pertanto dichiarato incostituzionale la relativa normativa e
rinviato al giudice competente in materia sociale il caso per un nuovo esame.

                                                                        Maria Theresia Roerig

   1
     Un comunicato stampa relativa alla decisione in lingua inglese è reperibile on line alla pagina:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-
068.html

                                                                                                  33
GERMANIA
                            LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE – LIMITI

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 13 luglio 2018 – 1
    BvR 1474/12, 1 BvR 57/14, 1 BvR 670/13, merito al divieto
       di costituzione ed allo scioglimento di associazioni

                                                                                       17/09/2018

   Il Bundesverfassungsgericht ha respinto tre ricorsi diretti aventi ad oggetto lo
scioglimento di tre associazioni 1. Ad avviso del Tribunale costituzionale la
normativa sui divieti di costituzione di associazioni e sul loro scioglimento,
nonché le rispettive decisioni delle autorità e giudici competenti sono compatibili
con i requisiti costituzionali.
    L’art. 9, comma 2, Legge fondamentale (LF) pone, in quanto norma
espressione di un ordinamento democratico pluralistico nell’ambito di uno Stato
costituzionale, un limite alla libertà associativa di cui al comma 1. Sono pertanto
vietate le associazioni i cui scopi o le cui attività siano in contrasto con le leggi
penali o che siano contrarie all’ordine costituzionale ed all’idea di una
comunicazione ed una intesa tra popoli.
    Ogni ingerenza nella libertà associativa deve comunque tener conto del
principio della proporzionalità. Se sussistono misure meno invasive rispetto al
divieto di costituzione di un’associazione, esse devono dunque trovare
applicazione.
    Nei casi in esame, tuttavia, lo scioglimento poteva dirsi giustificato alla luce
del principio di proporzionalità, visto che una delle associazioni inoltrava
consapevolmente donazioni a favore di soggetti che favorivano il terrorismo, che
un’altra rafforzava nei detenuti la visione politica di estrema destra, con
l’intenzione di combattere elementi essenziali dell’ordine costituzionale, e che la
terza associazione, composta da motociclisti, aveva incoraggiato membri e terzi a
violare le leggi penali.

                                                                        Maria Theresia Roerig

   1
     Un comunicato stampa relativa alla decisione in lingua inglese è reperibile on line alla pagina:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-
069.html

                                                                                                  35
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