Convivenza o Matrimonio? Una scelta consapevole

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Marcella Pirrone

Convivenza o Matrimonio?
 Una scelta consapevole
Impressum:
Novembre 2004

A cura di:
Comune di Bolzano
Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità

Progetto:
Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù – www.comune.bolzano.it

Autrice:
Avv. Marcella Pirrone, consulente legale «Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt –
ONLUS» (Merano) e «Consultorio AIED» (Bolzano)

Traduzione:
dott.ssa Sabine Ruedl

Grafica:
Socom & Pierre, Gabi Veit

Stampa:
Tezzele Print srl

Tiratura:
3.000 copie

Per richiedere copie della pubblicazione:
Comune di Bolzano
Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù
Vicolo Gumer 7 – St. 316 - Bolzano

Tel. 0471.997467 Fax 0471.997548
e-mail: donna.frau@comune.bolzano.it

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Convivenza o Matrimonio?
    Una scelta consapevole

             «Non esiste un modo di essere e di vivere

             che sia il migliore per tutti (…).

             La famiglia di oggi non è né più né meno

             Perfetta di quella di una volta:

             è diversa, perché le circostanze sono diverse.»

                                    Emile Durkheim – 1888

    Le parole del sociologo francese sono più vere che mai anche oggi, periodo in cui assi-
    stiamo ad un’evoluzione del modello tradizionale di famiglia.
    Accanto alla configurazione familiare fondata sul matrimonio si va infatti affermando
    anche la scelta delle giovani coppie di condividere nella quotidianità affetti e interessi
    senza legarsi al vincolo matrimoniale. Spesso anche l’eventuale presenza di figli non in-
    cide sulla decisione di sposarsi o meno.
    Il fenomeno sociale della convivenza riguarda in modo significativo anche la nostra
    città e come Assessorato siamo state spesso sollecitate a confrontarci con il tema della
    tutela giuridica in questo ambito. Il quadro normativo attualmente in vigore sia in
    campo nazionale che locale è molto complesso e articolato e, malgrado le varie discus-
    sioni parlamentari in atto sui Pacs – Patti civili di solidarietà, non offre una chiave inter-
    pretativa univoca.
    Con questa pubblicazione cerchiamo di offrire alle coppie alcune schematiche informa-
    zioni per supportarle nella decisione tra sposarsi o convivere; non compete all’Ammini-
    strazione pubblica entrare nel merito di scelte che attengono una sfera di vita stretta-
    mente personale, ma è invece suo compito mettere a disposizione alcuni strumenti di
    conoscenza per facilitare una scelta responsabile e consapevole.
    Abbiamo ritenuto perciò importante predisporre questa sintesi normativa, per la quale
    ringraziamo sinceramente l’autrice, avvocata Marcella Pirrone, focalizzando l’attenzio-
    ne sui diritti e sui doveri nella famiglia di fatto.

                                      L’Assessora alle Politiche Sociale e alle Pari Opportunità
                                                                         Mimma Battisti Bonelli

3
Indice

Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      7
Cenni sull’esperienza europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              8

I. La convivenza nella normativa nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           9

Capitolo 1 – Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            9
I.1.1. Definizione di coppia di fatto – Conviventi – Conviventi more uxorio –
       Famiglia di fatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        9
I.1.2. Normativa nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           10
I.1.3. Normativa locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          11

Capitolo 2 – Riconoscimento giuridico della convivenza . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               12
I.2.1. Regolamento anagrafico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                12
I.2.2. Registri/Elenchi comunali delle unioni civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   13
I.2.3. Coppie omosessuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            13

Capitolo 3 – Quali regole per le coppie di fatto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      14
I.3.1. Autoregolamentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                14
I.3.2. Pari tutela tra conviventi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           14
I.3.3. Patti/Accordi di convivenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             15

Capitolo 4 – Diritti personali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           16
I.4.1. Visite in strutture sanitarie e carcere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               16
I.4.2. Amministrazione di sostegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 17

Capitolo 5 – Rapporti economici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                18
I.5.1. Gestione dell’economia familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  18
I.5.2. Mantenimento convivente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 19
I.5.3. Acquisti effettuati durante la convivenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     19
I.5.4. Rapporti bancari/Investimenti/Debiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  20
I.5.5. Assicurazioni/Risarcimento danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  20
I.5.6. Assistenza sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          20
I.5.7. Lavoro e impresa familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              21
I.5.8. Alloggio familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        21

Capitolo 6 – Cessazione convivenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   23
I.6.1. Figli/e, mantenimento, alloggio familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     23
I.6.2. Conseguenze economico/patrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        23

Capitolo 7 – Diritti ereditari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         24

Capitolo 8 – Pensione di reversibilità. Diritti previdenziali. Assicurazioni . . . . . . . .                             25

                                                                                                                              4
Capitolo 9 – Figli/e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
    I.9.1. Riconoscimento figli/e naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             26
    I.9.2. Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     26
    I.9.3. Doveri dei genitori naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          27
    I.9.4. Potestà genitoriale e affidamento figli/e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 27
    I.9.5. Diritti ereditari dei/delle figli/e naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            27
    I.9.6. Tutela della maternità e congedi parentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    27
    I.9.7. Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     28
    I.9.8. Adozione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28
    I.9.9. Fecondazione artificiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          28

    Capitolo 10 – Separazione di genitori naturali con figli/e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       29
    I.10.1. Accordi/Patti di convivenza relativi a figli/e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 29
    I.10.2. Affidamento e diritti di visita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            29
    I.10.3. Mantenimento figli/e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           29
    I.10.4. Assegnazione dell’alloggio familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   30

    Capitolo 11 – Norme penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             31
    I.11.1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) . . . . . . . . .                            31
    I.11.2. Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   31
    I.11.3. Ordine di allontanamento (L. n. 154/2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        31
    I.11.4. Possibilità di non testimoniare (art. 199 c.p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    31

    II. La convivenza nella normativa locale del Trentino- Alto Adige . . . . . . . .                                      32

    Capitolo 1 – Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          32
    II.1.1. Previdenza integrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         33
    II.1.2. Edilizia abitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35
    II.1.3. Assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       39
    II.1.4. Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore . . . . . . .                                   41

    Capitolo 2 – Definizione normativa di nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         42
    II.2.1. Legislazione regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         42
    II.2.2. Legislazione provinciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         43
    II.2.2. A) Edilizia abitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      43
    II.2.2. B) Assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        44

    Capitolo 3 – Genitore singolo – Famiglia monogenitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            45

    III. Elenco disposizioni normative citate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    46

    IV. Servizi territoriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     48

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Convivenza o Matrimonio?
Una scelta responsabile

Premessa

La presente pubblicazione non è scritta per gli addetti ai lavori in senso stretto (ovvero
giuristi), ma per coloro che privatamente e/o professionalmente hanno interesse agli
argomenti trattati. L’intento principale è quello di dare informazioni generali compren-
sibili e a tal fine si è scelto un linguaggio non strettamente tecnico-giuridico, così come
non si è dato spazio alle tante «sfumature» del diritto che renderebbero troppo com-
plesso il testo.

In ogni caso è importante tenere presente che una risposta chiara alle singole situazio-
ni particolari dovrà sempre essere vagliata da un/a professionista che avrà la possibilità
di esaminare approfonditamente ogni questione rilevante al fine di dare risposte «su
misura».

Ogni riferimento normativo è aggiornato all’ 1.08.2004 e per la traduzione
dell’intero testo in tedesco si ringrazia la giurista dott. Sabine Ruedl.

                                                                                              6
Convivenza o Matrimonio?

    Presentazione

    Prima di tutto è da tenere presente che le coppie di fatto (o conviventi more
    uxorio) in Italia non sono espressamente nominate e regolamentate da norme
    specifiche, costringendo alla ricerca di regole di diritto per esse vigenti attraverso
    l’analisi di interpretazioni della giurisprudenza riferite a norme più diverse che non si
    riferiscono espressamente alle coppie di fatto. Questo rende difficile avere un quadro
    chiaro e organico della disciplina e solo negli ultimi anni le pronunce dei giudici supre-
    mi (Corte Costituzionale e della Cassazione) hanno iniziato ad affermare alcuni diritti
    dei conviventi more uxorio non potendo più ignorare il diffondersi del fenomeno delle
    convivenze senza matrimonio.

    Accanto alla famiglia fondata sul matrimonio anche in Italia la famiglia di fatto pone
    sempre più nuove questioni giuridiche che il diritto italiano scritto (norme) o pronun-
    ciato dai giudici (giurisprudenza) affronta ovvero che ancora non trovano chiare rispo-
    ste. Le questioni sono tante ed è importante avere informazioni su tutti gli aspetti che
    una scelta di convivenza anziché di matrimonio comporta, affinché la scelta sia il più
    possibile consapevole e adeguata ai propri desideri e alle proprie esigenze; è l’attenzio-
    ne a questi che permette di scegliere ciò che più si adatta alla propria situazione, non
    esistendo una risposta univoca e generalizzabile alla sempre più frequente domanda:
    sposarsi o non sposarsi?

    Questa pubblicazione, infatti, non vi darà la risposta, ma ha l’intento di chiarire (con i
    limiti indicati nella premessa) la disciplina giuridica degli aspetti più importanti che
    coinvolgono le coppie conviventi, accennando alle differenze più sostanziali rispetto
    alle coppie sposate.

    E’ importante considerare che ambedue le scelte trovano nel diritto italiano delle rispo-
    ste diverse, perché diverso è ciò si vuole tutelare: nel matrimonio il legislatore ha espres-
    samente scelto di dare alle coppie sposate una certa tutela attraverso un’ articolata
    disciplina di legge, dettando precisi diritti e doveri conseguenti al matrimonio
    (art. 29 Costituzione, artt. 79 ss. e 143 ss. codice civile.); per le coppie conviventi (c.d.
    conviventi more uxorio) invece vi sono molto meno norme, dando valore e lasciando
    spazio alla libera determinazione e autonomia dei conviventi rispetto ai diritti e doveri
    reciproci. Ciò non vuol dire che la convivenza non comporti il sorgere di doveri morali e
    sociali ma si tratta di doveri, appunto, che per molti aspetti non operano sul piano giuridi-
    co ovvero che possono essere giuridicamente vincolanti solo per effetto di pattuizioni tra i
    conviventi; ne consegue la primaria importanza di tutela che dette pattuizioni assumono.

    Solo per quanto riguarda i diritti dei/delle figli/e la legge – in particolare la
    L. n.151/ 1975 di riforma del diritto di famiglia - ha equiparato quelli nati da una
    coppia sposata (figli/e legittimi/e) a quelli nati fuori da un matrimonio (figli/e naturali),
    così che la posizione di diritto degli stessi e i doveri di genitore nei confronti di essi
    sono identici per ambedue le categorie.

    Da un punto di vista sociologico oggi si può dire che anche in Italia le coppie di fatto
    hanno assunto una sempre maggiore rilevanza numerica di cui anche il diritto e la giu-
    risprudenza ha preso atto, intervenendo su alcuni aspetti in un’ ottica di garanzia di
    diritti che trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione che prevede il riconoscimen-
    to e la garanzia «dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
    sociali ove si svolge la sua personalità».

7
Convivenza o Matrimonio?

Cenni sull’esperienza europea
(dati ripresi da UDI – Donna e Giustizia – Quaderno n. 3 aprile 2004)

Mentre in Italia non è prevista una legge organica che regolamenti le convivenze, altri
paesi europei hanno scelto di legiferare sulla materia dando visibilità e riconoscimento
giuridico alle coppie di fatto e in alcuni paesi anche alle coppie omosessuali.

Spiccano i Paesi del Nord, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Svezia (il 90% delle unioni
sotto i 35 anni è coppia di fatto), ove le coppie di fatto etero- e omosessuali hanno
precisi diritti e doveri prescritti dalle leggi. Anche la Francia (il 46% di tutte le famiglie
sono coppie di fatto) ha elaborato nel 1999 una specifica disciplina (PACS, patto civile
di solidarietà) per le coppie di fatto etero- e omosessuali; anche il Belgio e l’Olanda
prevedono formalità diverse (contratto notarile o registrazione presso un funzionario
dello stato civile) per la regolamentazione delle coppie di fatto etero- e omosessuali. In
Spagna solo la Catalogna e l’Aragona prevedono una regolamentazione specifica per
le coppie di fatto (qui solo eterosessuali).

Altri paesi europei (Germania, Austria, Gran Bretagna) hanno invece una posizione si-
mile all’Italia non avendo leggi apposite per le coppie di fatto in generale, evidenzian-
do le difficoltà nel recepire le direttive dell’Unione Europea del 1994 e 2000 che richie-
dono l’uniformarsi della legislazione in materia, affinché tutti gli stati membri regola-
mentino la famiglia di fatto sul modello del Nord Europa, che rappresenta un traguar-
do di civiltà e di maggiore uguaglianza in materia di legami personali fondati sugli
affetti e sulla solidarietà reciproca.

                                                                                                 8
I. La convivenza nella normativa nazionale
Capitolo 1   Introduzione

             I.1.1. Definizione di coppia di fatto – Conviventi –
                    Conviventi more uxorio – Famiglia di fatto
             Tutte queste definizioni nel linguaggio comune e giuridico sono equivalenti
             (e pertanto in questa pubblicazione saranno usati in modo interscambiabile) e con-
             traddistinguono quelle persone che vivono una relazione affettiva di coppia
             convivendo senza essere sposati. L’elemento principale chiaro di distinzione
             tra la coppia di fatto e quella sposata è la mancanza del matrimonio (civile o
             religioso).

             Il diritto riconosce alla coppia di fatto legittima esistenza, richiamandosi all’art. 2 della
             Costituzione che, parlando di diritti inviolabili dell’uomo, li ritiene meritevoli di garan-
             zia e tutela anche nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo.
             Pertanto sia il diritto che soprattutto la giurisprudenza intervengono direttamente o
             indirettamente sulle coppie di fatto. Vi sono p.e. delle leggi locali che – come si leg-
             gerà nel relativo capitolo – in materia di erogazione di servizi descrivono ulteriori
             elementi caratterizzanti la coppia di fatto; ciò da un lato può contribuire a ribadire e
             chiarire una definizione di diritto certa per la coppia di fatto, ma dall’altro può
             accadere che la descrizione nella normativa locale differisca da quella nazionale, sì da
             rendere ardua una definizione univoca di coppia di fatto.

             Cercando di riassumere una definizione sufficientemente chiara scaturita dalla giuri-
             sprudenza della Cassazione si riporta la seguente: «La famiglia di fatto è una
             relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità di natura affet-
             tiva e para-familiare, che, come nell’ambito di una qualsiasi famiglia, si
             esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza
             morale e materiale.»

             Elementi caratterizzanti sono pertanto – oltre al dato oggettivo (quindi reale,
             indipendente dalla forma) della convivenza – una tendenziale stabilità di
             natura affettiva, ovvero una comunione di vita affettiva e sessuale, ma anche una
             comunanza di vita e di interessi e di reciproca assistenza morale e materiale.

             È evidente come questi elementi non sempre siano facilmente individuabili: è però
             certo che vi siano alcuni fatti oggettivi, oltre alla necessaria convivenza, come p.e. la
             gestione economica/patrimoniale comune o comunque concordata, la reciproca
             responsabilità verso il/la partner, gli interessi e i rapporti sociali vissuti insieme, che pos-
             sono – al di là delle chiare intenzioni e dichiarazioni dei diretti interessati – fare fon-
             datamente presumere di trovarsi di fronte ad una coppia di fatto. Ovviamente la
             nascita di figli/e della coppia costituisce un elemento di sicura rilevanza esterna della
             famiglia di fatto.

  9
La convivenza nella normativa nazionale

I.1.2. Normativa nazionale

Il matrimonio è regolamentato da una serie di norme che, sul piano personale/etico e
sul piano economico/patrimoniale, dettano principi ben definiti e obbligatori per legge
che non sono applicabili alla coppia di fatto, né tanto meno sono per essa vincolanti,
come verrà analizzato in seguito. Se non fosse così, chi consapevolmente avesse scelto
di non sposarsi, verrebbe a trovarsi confrontato con obblighi e doveri ovvero diritti che
non sono parte della sua scelta. Si verrebbe a togliere il senso della reale distinzione
tra matrimonio e non-matrimonio e ad intaccare la libera scelta di relazioni interperso-
nali affettive diverse da quelle fondate sul matrimonio con un forte effetto uniforman-
te ed omologante, che «imporrebbe» un unico modello valido.

Ciò non è voluto dalla legge italiana, ma la presenza per certi aspetti di una differenza
di tutela a favore della coppia sposata, che va ad evidente discapito di posizioni per-
sonali che per senso comune di giustizia verrebbero viste come degne di pari tutela
(p.e. il diritto del coniuge all’assegno di mantenimento in sede di separazione a fronte
di nessun diritto di mantenimento del/della convivente), ha portato per certi aspetti a
sempre maggiori pretese parificatrici che il diritto a volte ha recepito, modificando
un’impostazione iniziale di rigida diversità e di non attenzione per posizioni di netto
«svantaggio».

L’intento «parificatore» di posizioni di diritto che si trovavano ad essere infondata-
mente e ingiustamente diverse è stato espresso con chiarezza nella riforma del diritto
di famiglia del 1975 (L. n. 151/1975) per i/le figli/e nati/e fuori dal matrimonio
(figli/e naturali) che sono stati/e equiparati/e a tutti gli effetti ai/alle figli/e
nati/e da coppia sposata.

Per questi/e non solo non esistono diverse forme di tutela, ma è stato dichiarato illegit-
timo ogni trattamento diverso e discriminatorio a danno dei/delle figli/e naturali (vedasi
capitolo 9 – Figli/e).

Per ultimo si deve sottolineare come le unioni affettive stabili di persone omosessuali
non trovino nell’ordinamento italiano alcuno spazio e tutela, né riconoscendole
come coppie di fatto – nonostante la presenza inequivocabile di quegli elementi carat-
terizzanti richiesti per queste – né permettendo il matrimonio tra loro (vedasi capitolo
I.2.3. Coppie omosessuali).

                                                                                             10
La convivenza nella normativa nazionale

     I.1.3. Normativa locale

     La presente pubblicazione farà riferimento alla normativa nazionale per l’analisi e la
     definizione delle coppie di fatto/convivenze.

     È stato già accennato come anche nella normativa locale detto fenomeno non possa
     essere trascurato, soprattutto in tutta quella materia che riguarda «la famiglia» (ovvero
     come ormai meglio si dice, in considerazione delle molteplici forme contemporanee,
     «le famiglie»): soprattutto le Regioni con Statuto di Autonomia Speciale come la no-
     stra hanno un potere normativo che incide fortemente sulla vita dei/delle cittadini/e e
     pertanto diventa di fondamentale importanza capire se ciò che vale a livello nazionale
     sia valido anche a livello locale. Certamente in linea generale si può affermare che
     anche la normativa locale in materia (e soprattutto l’interpretazione della stessa) segua
     le indicazioni nazionali. Vi sono però, come si può leggere nella parte dedicata in spe-
     cifico alla normativa locale, eventuali ulteriori specificazioni e precisazioni sulle defini-
     zioni di conviventi/coppie di fatto rispetto a quelle nazionali che, sino a quando non si
     pongono in contrasto con principi e diritti fondamentali dei/delle cittadini/e, sono da
     ritenersi valide.

11
La convivenza nella normativa nazionale
Capitolo 2   Riconoscimento giuridico della convivenza

             Ripartendo dalle definizioni di coppia di fatto sopra riportate, in particolare dall’ele-
             mento della convivenza, si può constatare che per alcune disposizioni normative vi-
             genti il dato della convivenza è richiesto anche solo come dato materiale e non ne-
             cessariamente formale; ovvero saranno ritenuti conviventi anche due partner che
             formalmente risultano residenti in luoghi diversi, se di fatto convivono e la loro
             convivenza è caratterizzata dagli elementi di cui alle definizioni sopra.

             I.2.1. Regolamento anagrafico

             Certamente il dato formale della residenza comune e dello stato di famiglia age-
             vola l’individuazione di una coppia o famiglia di fatto; tant’è che ai sensi del regola-
             mento anagrafico di cui al D.P.R. n. 223/1989 di «famiglia anagrafica» si parla
             quando «più persone che sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
             adozione, tutela, o da vincoli affettivi, convivono nella stessa casa e hanno dimora abi-
             tuale nello stesso Comune», intendendosi per dimora abituale la residenza formale; a
             quel punto risulterà anche dal certificato di stato di famiglia.

             Queste norme sono evidentemente utili per provare lo stato di convivenza.

             In ogni caso si deve considerare che per «vincolo affettivo» ai fini dei registri anagrafici
             vige un’interpretazione uniforme che vi fa rientrare anche i rapporti di mera amicizia,
             con il risultato che anche chi non è coppia di fatto, ma meramente amico/a, risulterà
             sullo stesso stato di famiglia. Pertanto è importante in sede di formazione della
             famiglia anagrafica dichiarare con attenzione che tipo di legame sussista con la per-
             sona con cui si convive per evitare che risulti sullo stesso stato di famiglia una persona
             con la quale effettivamente non sussiste alcuna comunanza di interessi personali e
             materiali.

             Nel caso di separazione di fatto del/della convivente senza modificare la coabitazione,
             rimanendo nello stesso alloggio ovvero lasciandovi la residenza formale, per il registro
             anagrafico si continuerà a risultare sullo stesso stato di famiglia (come al momento
             della prima dichiarazione), in quanto per l’anagrafe non è evidentemente possibile ri-
             levare la realtà di una modificazione del rapporto che tocca solo la sfera personale e
             non il dato oggettivo della coabitazione. Questo può certamente portare a svantaggi
             nei casi in cui p.e. le norme considerano per la valutazione del reddito di una persona
             anche quello di chi risulta sullo stesso stato di famiglia.

                                                                                                            12
La convivenza nella normativa nazionale

     I.2.2. Registri/Elenchi comunali delle unioni civili

     Alcuni Comuni italiani (fra i quali anche Bolzano) hanno deliberato l’istituzione di un
     elenco delle Unioni Civili presso un apposito ufficio comunale.

     Nella delibera del Comune di Bolzano si legge che «due persone non legate da vincoli
     di matrimonio, parentela, affinità, adozione, ma da vincoli affettivi, coabitanti da
     almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Bolzano» possono ottenere
     l’iscrizione nell’elenco delle Unioni civili e, a richiesta degli interessati, l’ufficio comunale
     competente ne attesta l’iscrizione. Detta iscrizione può essere richiesta da ogni coppia
     convivente, anche omosessuale.

     Pertanto la suddetta attestazione costituisce nei Comuni, ove esiste un siffatto
     registro, un’ulteriore prova dello stato di convivenza. È da sottolineare che detto
     elenco non può interferire con i registri anagrafici o di stato civile che rimangono i
     documenti principali attestanti uno status; al massimo fanno prova dell’esistenza della
     convivenza per vincolo affettivo secondo il regolamento anagrafico, ai fini dell’istitu-
     zione della famiglia anagrafica di cui sopra.

     Al di là dell’innegabile valore simbolico di un riconoscimento «pubblico» di una scelta
     di vita, allo stato attuale non è dato vedere alcuna conseguenza (vantaggiosa o
     svantaggiosa) giuridicamente rilevante che scaturisca da detta iscrizione; solo se ne
     seguiranno effetti concreti (quali p.e. accesso a servizi pubblici e simili) detto registro
     potrà inserirsi validamente in un sistema di effettivo riconoscimento di diritti.

     I.2.3. Coppie omosessuali

     Allo stato attuale un’unione omosessuale, che risponde alle caratteristiche richieste,
     può essere iscritta nel registro delle Unioni civili presso i Comuni e questo comporta
     una prova della convivenza, ma allo stesso tempo e per diversi effetti giuridici non è
     riconosciuta come coppia di fatto («more uxorio»), in quanto l’ordinamento italiano
     ancora non ammette il riconoscimento giuridico di coppie omosessuali; ciò di
     fatto comporta una tutela giuridica generale minore o completamente assente per
     dette coppie.

     Considerato che la presente pubblicazione si occupa delle coppie di fatto come sono
     definite nell’ordinamento italiano (quindi escludendo quelle omosessuali), vi saranno
     solo alcuni cenni sulle coppie omosessuali per quei casi ove possono essere tutelate
     anche esse, in quanto un discorso specifico su dette unioni richiederebbe una diversa
     ulteriore analisi dei principi di legge.

13
La convivenza nella normativa nazionale
Capitolo 3   Quali regole per le coppie di fatto?

             Nell’introduzione è stata evidenziata la volontà normativa italiana di dare diversa tutela
             alle coppie sposate rispetto alle coppie di fatto, con la conseguenza che le prime
             trovano molti aspetti fondamentali del rapporto disciplinati da precisi e inderogabili
             dettati del diritto. Le coppie di fatto, invece, non hanno un impianto normativo così
             strutturato entro il quale adattare le proprie esigenze e quindi in un certo senso si
             muovono in un «vuoto normativo» che può portare ad una tutela minore di alcuni
             interessi in gioco. Prima di passare alla disciplina dettagliata di alcuni aspetti può
             essere utile ragionare in termini generali sull’effetto di un «vuoto normativo» sulla vita
             di una coppia di fatto.

             I.3.1. Autoregolamentazione

             Non avere regolamentati per legge in modo vincolante aspetti fondamentali come i
             diritti e i doveri personali e patrimoniali tra partner (come invece succede in caso di
             matrimonio), può portare le persone stesse ad una più attenta e adeguata valutazione
             degli interessi particolari in gioco, alla ricerca di un proprio particolare equilibrio; ciò
             può lasciare spazio ad una libera e diversa autodeterminazione che porti ad un risul-
             tato più corrispondente a regole ritenute «giuste» dalle parti interessate. Questo per-
             mette diverse interpretazioni di un rapporto affettivo, non dovendo conformarsi ad un
             unico modello prescritto (il matrimonio) e dando valore ad un pluralismo all’interno
             della società civile. La scelta di non sposarsi richiede maggiore consapevolezza di ciò
             che si vuole tutelare ed affermare all’interno del rapporto, non potendo «delegare» le
             scelte alle norme esistenti. È chiaro che ciò presuppone un’attenta valutazione dei
             propri bisogni, desideri e ideali e un altrettanto alto potere di contrattazione con l’altra
             parte per poter «modellare» su un piano di parità il rapporto «su misura» (vedasi
             capitolo I.3.2. Patti/Accordi di convivenza).

             I.3.2. Pari tutela tra conviventi?

             La linea di confine tra un assetto di interessi in gioco ben equilibrato e tutelato e il pe-
             ricolo di una minore tutela di una parte della coppia sta proprio nella capacità di
             entrambe le parti di rappresentare con ugual forza i propri interessi e concordare delle
             regole per la convivenza che siano vincolanti per entrambi e che garantiscano pari
             tutela (p.e. con i c.d. patti di convivenza). Non sempre è semplice, in quanto l’equili-
             brio di forze all’interno di una coppia è spesso caratterizzato da rapporti di potere
             psicologici e/o economici. Inoltre i modelli socio-culturali esistenti non promuovono an-
             cora in misura sufficiente una cultura di affermazione dei diritti negli ambiti affettivi,
             come se fosse «scorretto» nei confronti di un/a partner voler «mettere per iscritto» al-
             cuni diritti/doveri reciproci che si reputano basilari per il rapporto, mentre per qualsiasi
             altro ambito della vita è normale firmare contratti (il matrimonio stesso è un contrat-
             to). Di conseguenza ancora oggi chi decide di non sposarsi raramente viene messo a
             confronto con la possibilità concreta di «autoregolamentarsi», lasciando solitamente la
             situazione di fatto senza alcun patto scritto. Ciò fa sì che il «vuoto normativo», che

                                                                                                            14
La convivenza nella normativa nazionale

     effettivamente nell’ordinamento caratterizza per molti aspetti le coppie di fatto, rischi
     di diventare un reale «vuoto di tutela» nei casi in cui non vi sia accordo tra le parti e
     queste non si siano premunite con accordi scritti quali i c.d. patti di convivenza o altri
     strumenti giuridici che per questi motivi possono avere un importante effetto di tutela
     di diritti.

     I.3.3.Patti/Accordi di convivenza

     In linea di principio va affermata la validità ed efficacia dei patti di convivenza
     (con i limiti di seguito indicati), seppur l’assenza di una normativa italiana specifica
     lasci, per certi risvolti della loro concreta utilizzazione, ancora spazio ad incertezze.
     Pertanto è consigliabile che la coppia di fatto (e anche la coppia omosessuale), che
     intenda ricorrere ad accordi scritti per stabilire insieme quali responsabilità, obblighi,
     doveri ciascuno/a di loro vuole assumersi e quali diritti e benefici vengono riconosciuti
     al/alla partner, si faccia consigliare da esperti/e di diritto affinché i contenuti e le forme
     dei patti siano validi!

     L’ordinamento italiano, infatti, pur riconoscendo valore ad una scelta di libertà dalle
     regole del matrimonio, non permette che tutti gli aspetti della convivenza more
     uxorio possano essere lasciati alla libera determinazione delle parti! Vi sono
     molti diritti inderogabili per la legge ovvero per i quali la volontà privata non può
     stabilire in modo diverso dalla legge, a pena di illiceità e conseguente nullità degli
     accordi/patti: p.e. per quanto riguarda i/le figli/e ogni decisione incontra il limite insu-
     perabile del superiore interesse dei minori (vedasi capitolo I.9.3. Doveri dei genitori
     naturali e I.9.4. Potestà genitoriale e affidamento figli/e), così come non può essere
     oggetto di contratto tra le parti tutto ciò che coinvolge la sfera dei diritti perso-
     nali ove vige il principio costituzionalmente garantito della libertà di autodeterminarsi
     (p.e. non si possono stabilire impegni in ordine alla durata del rapporto, ovvero penali
     in caso di infedeltà, obblighi di natura sessuale, di avere o non avere figli etc.).

15
La convivenza nella normativa nazionale
Capitolo 4   Diritti personali

             Proprio nella sfera personale, quella che dà valore al legame affettivo esistente tra due
             persone, è più difficile trovare tutela con il semplice strumento dell’accordo/patto di
             convivenza; vi sono, infatti, molte situazioni ove il legame, l’affetto per il/la partner
             non può portare a quei «benefici» che dovrebbero scaturire naturalmente da una rela-
             zione affettiva stabile, se non vi sia un riconoscimento pubblico della convivenza. In tali
             casi non è sufficiente l’accordo tra i partner, ma deve esserci un espresso intervento le-
             gislativo o amministrativo che riconosca espressamente certi diritti o vantaggi, come si
             può vedere dagli esempi di sotto riportati.

             I.4.1. Visite in strutture sanitarie e carcere

             Il/La partner ha il diritto di visitare il/la convivente nelle strutture sanitarie, essere inter-
             pellato in caso di gravi e necessarie decisioni solo nel caso in cui vi sia un riconosci-
             mento esplicito di questo diritto negli ordinamenti amministrativi delle rispettive strut-
             ture. In questi casi delicati potrebbe sorgere un conflitto tra diverse figure parentali e
             un previo accordo scritto dall’interessato/a, che indichi la persona che in caso di urgen-
             ti gravi decisioni relative alla propria salute debba essere interpellata, può essere di
             aiuto per risolvere l’eventuale problema. Se si considera che il/la convivente per diritto
             non è parente, il problema è risolto se i regolamenti interni delle strutture sanitarie (e
             simili) prevedessero espressamente la figura del/la convivente tra i familiari.

             Lo stesso vale per le visite in carcere, ove infatti solo grazie ad un’espressa previsione
             dell’ordinamento penitenziario (art. 30 L. n. 354/1975) il/la convivente è
             contemplato/a, così come anche nella normativa antimafia (art.14 L. n. 646/1982) tra
             coloro che al pari di altri parenti hanno certi diritti.

                                                                                                                 16
La convivenza nella normativa nazionale

     I.4.2. Amministrazione di sostegno

     La L. n. 6/2004 ha istituito un nuovo istituto – l’amministrazione di sostegno – che ha
     la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le per-
     sone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita
     quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente; è una possibi-
     lità che si pone nei casi, ove p.e. a seguito di incidente, malattia o per cause congenite
     dalla nascita, la persona è menomata nella sua ordinaria capacità di «gestirsi», ma non
     in modo talmente grave da dover richiedere l’interdizione, che è la misura più forte
     che toglie al soggetto ogni capacità giuridica. Pertanto nei casi di necessità dell’ammi-
     nistrazione di sostegno, vi sarà una persona che, nell’interesse del soggetto da soste-
     nere, può fare istanza al giudice tutelare e/o che viene nominata come amministratore
     di sostegno. La legge, che riforma alcuni articoli del codice civile, al riformato art. 408
     c.c. e all’art. 417 c.c. prevede al pari dei coniugi anche «la persona stabilmente convi-
     vente» tra i soggetti che possono promuovere l’azione e che possono essere nominati
     come amministratori di sostegno.

17
La convivenza nella normativa nazionale
Capitolo 5   Rapporti economici

             I.5.1. Gestione dell’economia familiare

             Non essendovi per le coppie di fatto nessuna norma che come per i coniugi sancisca
             l’obbligo di mantenimento e di assistenza materiale, oltre che morale, la gestione del-
             l’economia familiare ovvero del contributo che ciascun partner debba dare a tal fine
             non è regolamentato. Pertanto i partner sono liberi di regolarsi come credono, doven-
             do considerare che per legge non potranno – né durante la convivenza né in caso di
             cessazione della stessa – pretendere di diritto alcunché dall’altro/a a titolo di contributo
             per sé o a titolo di restituzione di quanto si reputa avere dato in più o di troppo a tito-
             lo di mantenimento del/della partner o della famiglia.

             Si applicano, infatti, le leggi vigenti generalmente in materia di obbligazioni/contratti
             con la conseguenza che ogni prestazione economica effettuata da uno/a dei
             conviventi è ritenuta un’obbligazione naturale, ovvero una prestazione realiz-
             zata in adempimento di un dovere morale e sociale e pertanto non è ripetibi-
             le, non se ne può richiedere la restituzione o il risarcimento, salvo dimostrare che è
             stata assolutamente spropositata nella misura, tenuto conto delle condizioni sociali ed
             economiche di ambedue i conviventi. Lo stesso vale per regali/elargizioni corrisposti
             durante la convivenza.

             Ciò spesso comporta grossi squilibri economici tra i partner della coppia, ove può
             succedere che la famiglia/coppia di fatto si mantenga integralmente con i mezzi eco-
             nomici di un/a partner (p.e. stipendio), mentre i mezzi economici dell’altro/a vengano
             utilizzati per spese, investimenti etc. che in caso di separazione rimangono a vantaggio
             di uno/a solo/a. Vi sono innumerevoli esempi:

             • ristrutturazione o acquisto di beni immobili o acquisto di beni mobili (p.e autovettu-
               re etc.) a nome di un/a partner;

             • investimenti finanziari/bancari/risparmi a nome di uno/a partner.

             In questi casi prevale la forma ovvero rimane proprietario ( e ne trae vantaggio)
             colui/colei che risulta intestatario/a, non potendo l’altro/a pretendere alcunché per rie-
             quilibrare le energie economiche proprie investite per il mantenimento comune che
             spesso sono difficilmente quantificabili, in quanto «consumate» mese per mese al con-
             trario dei beni materiali che rimangono.

             Per un’equa distribuzione della ricchezza che viene a crearsi durante la convivenza e
             per un pari (proporzionato) contributo al mantenimento reciproco e della famiglia di
             fatto sarebbe necessario concordare (per iscritto e nei fatti) una gestione dell’
             economia familiare tale per cui il mantenimento ed ogni spesa attivata per la cop-
             pia/famiglia di fatto sia alimentata da entrambi in proporzione delle reali potenzialità
             economiche (p.e .alimentando un conto comune «per la famiglia»); ovvero, se si
             ritiene che sia giusto che ciò sia affrontato da uno/a solo/a dei conviventi, questi deve
             sapere che nulla potrà in futuro recriminare a tale titolo, salvo patto scritto contrario.

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La convivenza nella normativa nazionale

     I.5.2. Mantenimento convivente

     Quanto detto sopra risulta ancora più importante se si considera che il/la partner con-
     vivente al contrario del/della coniuge non ha alcun diritto al mantenimento né du-
     rante la convivenza né in caso di separazione!

     In ogni caso, se durante la convivenza vi sia un mantenimento (concordato o sponta-
     neo) da parte di un/a partner nonostante non vi sia alcun obbligo di legge, ciò è consi-
     derato una c.d. «obbligazione naturale» ovvero quell’ obbligazione che non si può ri-
     petere, di cui non si può chiedere la restituzione, perché fa parte di quei doveri morali
     normali che in un vincolo di convivenza si hanno reciprocamente; nemmeno si può
     pretendere una sorta di riconoscimento economico per lo svolgimento del lavoro do-
     mestico e/o di cura o per la rinuncia a proprie possibilità di lavoro/guadagno per segui-
     re la famiglia, in quanto anche questo è visto come adempimento spontaneo dell’ob-
     bligazione naturale di contribuire, ciascuno con i propri mezzi e le proprie capacità,
     all’andamento della famiglia (vedasi capitolo I.5.7. Lavoro e impresa familiare).

     Anche qui i citati accordi/patti di convivenza potrebbero adattare le regole vigenti
     ad una propria realtà ove p.e. il/la partner si impegna a riconoscere e garantire all’al-
     tro/a una sorta di sicurezza economica futura, in sostanza una sorta di mantenimento
     sia durante la convivenza, ma soprattutto in caso di separazione, quale corrispettivo di
     un sacrificio economico sostenuto dallo/a stessa p.e. rinunciando ad un proprio lavoro
     per dare priorità alle esigenze del/della partner o per aver investito ogni energia nell’e-
     ducazione e crescita di figli comuni o altri simili fatti ritenuti meritevoli di tutela.

     Solo l’esistenza di simili patti/accordi validi può costringere ad una tale garanzia; altri-
     menti il/la partner rischia di doversi separare di fatto senza alcuna forma di garanzia
     economica o di mantenimento, pur essendo l’altro/a partner economicamente molto
     più solido.

     I.5.3. Acquisti effettuati durante la convivenza

     Tra i conviventi non esiste la possibilità (neanche per patto) del regime patri-
     moniale della comunione dei beni (come nel matrimonio) e pertanto ogni acquisto
     (di bene immobile e/o mobile) effettuato durante la convivenza spetta di diritto a chi
     formalmente ne risulta proprietario.

     Pertanto se due partner desiderano una proprietà al 50% (o in altre proporzioni) devo-
     no formalizzare ciò all’atto dell’acquisto. Nel caso in cui uno/a dei due partner abbia
     contribuito con sostanze economiche proprie all’acquisto specifico di un bene, che ri-
     mane a beneficio dell’altro, deve essere in grado di provare ciò (meglio se con docu-
     menti) per poter ottenere la restituzione della somma esborsata.

19
La convivenza nella normativa nazionale

I.5.4. Rapporti bancari/Investimenti/Debiti

Per conti bancari, per ogni possibile forma di risparmio o investimento non vi è alcuna
disciplina particolare per i conviventi, che pertanto ne avranno vantaggi e svantaggi
(debiti p.e.) solo in quanto formalmente titolari o sottoscrittori. Pertanto, come nel
caso degli acquisti di altri beni, è necessario formalizzare nelle forme ordinarie dei rela-
tivi contratti la volontà di esserne titolare (p.e. co-intestazione, firma di garanzia per i
debiti).

I.5.5. Assicurazioni/Risarcimento danni

Quanto detto sopra vale anche per ogni forma di assicurazione; solo se vi è espressa
indicazione del/della partner come beneficiario/a questi potrà beneficiarne (p.e. assicu-
razione vita).

In caso di danno alla persona o di morte al/alla convivente per legge spetta il risarci-
mento del danno morale in ogni caso e in alcuni casi (ove si dimostra che il/la convi-
vente avesse un rapporto di dipendenza economica dal/dalla partner che non ha più la
possibilità di reddito) anche il risarcimento del danno patrimoniale.

I.5.6. Assistenza sanitaria

In campo sanitario la legislazione nazionale ha equiparato i coniugi ai conviventi ovve-
ro la famiglia di fatto a quelle fondate sul matrimonio attraverso due importanti leggi:
La L. n. 405/1975 («Istituzione dei consultori familiari») fa rientrare nel concetto di
coppia anche quella di fatto offrendo gli stessi servizi; la L. n. 194/1978 («Norme per la
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza») prevede il
coinvolgimento del padre del concepito, non distinguendo tra padre legittimo o natu-
rale.

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La convivenza nella normativa nazionale

     I.5.7. Lavoro e impresa familiare

     E’ frequente che nelle convivenze uno/a dei partner investa le proprie energie
     lavorative a favore dell’attività/azienda/impresa del/della convivente non venendo
     retribuito per nulla o in modo insufficiente. In tali casi e solo nel caso sia dimostrabile
     l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro o di collaborazione o di società, si
     può ai sensi del diritto di lavoro (con eventuale relativo processo) pretendere la giusta
     retribuzione nei limiti della prescrizione dei 5 anni a decorrere dalle prestazioni effet-
     tuate. La norma sull’impresa familiare (art. 230 bis c.c.), che prevede una forma e
     disciplina particolare di collaborazione di familiari ad un’attività di impresa, non si
     applica alle convivenze. Pertanto in caso di collaborazione ad attività di impresa di
     conviventi si applicheranno le norme del diritto di lavoro con la necessità della prova
     delle prestazioni di lavoro effettuate, ovvero, nel caso la prova sia difficile o impossibi-
     le, attraverso la richiesta di un equo indennizzo, se si riesce a dimostrare che il/la
     partner si sia, senza una giusta causa, arricchito grazie al contributo lavorativo
     del/della partner.

     I.5.8. Alloggio familiare

     Nelle convivenze vi possono essere varie situazioni relative all’alloggio in cui la coppia
     (con o senza figli) convive:
     a) alloggio di proprietà di un/a convivente;
     b) alloggio di proprietà di entrambi;
     c) alloggio in locazione a nome di entrambi o di un/a convivente.

     In generale è da premettere che per la convivenza di fatto non vi sono norme giuri-
     diche che regolamentino le spese «ordinarie di casa»; quindi le parti possono ac-
     cordarsi liberamente tenendo presente quanto segue: se uno/a dei partner non contri-
     buisce in alcun modo alle spese che vengono sopportate unicamente dall’altro/a, in
     caso di separazione (o comunque di verifica di reciproci crediti/debiti) chi ha pagato
     tutto (o che essendo proprietario permette all’altro di non avere spese di locazione)
     non potrà richiedere il rimborso di una parte all’altro/a ovvero una somma che potreb-
     be essere equivalente al 50% di un ipotetico canone di locazione (che effettivamente
     l’altro/a si è risparmiato), perché si applicano le regole delle c.d. «obbligazioni naturali»
     irripetibili come descritto sopra. Si possono invece sempre chiedere in restituzione
     quelle somme che uno/a dei due può avere sborsato a titolo di «spese straordina-
     rie» dell’alloggio di proprietà dell’altro/a (p.e. manutenzione, ristrutturazione), così
     come somme proprie utilizzate dal/dalla partner per l’acquisto solo per sé dell’alloggio
     o per la ristrutturazione dell’alloggio di sua proprietà.

     In caso di locazione il contratto può essere intestato a entrambi che in quel caso
     sono sempre solidalmente responsabili di ogni somma inerente il rapporto di locazione,
     così che il locatore può rivolgersi anche ad uno/a dei conviventi per l’intera somma; la
     possibilità di colui/colei che pagasse il tutto di recuperare almeno la metà dall’altro/a
     rientra nuovamente nella disciplina delle obbligazioni naturali di cui sopra.

21
La convivenza nella normativa nazionale

In caso di separazione:

Coppie senza figli: la disciplina normativa è simile a quella per le coppie sposate
senza figli/e: quello dei due conviventi che ha un diritto qualificato sull’immobile come
la proprietà ( o la locazione, l’abitazione, il comodato) ha il diritto di continuare ad
esercitarlo e può chiedere che l’altro/a sia obbligato a lasciare l’immobile attraverso
un’azione giudiziale (non si può mai agire con un’azione violenta di spossessamento
p.e. cambiando la serratura o impedendo l’ingresso). Se invece l’immobile è di pro-
prietà di entrambi e non si trova accordo, l’immobile deve essere venduto e il ricavato
viene diviso a metà; se il contratto di locazione è intestato ad entrambi e si trova ac-
cordo, chi decide di restare ha il diritto di eventualmente subentrare nel contratto di
locazione (il locatore non può opporsi!); se non vi è alcun accordo, non c´è alcuna
norma che possa risolvere la situazione. Anche nel caso di morte del titolare del con-
tratto di locazione il/la partner convivente ha il diritto di subentrare nel contratto di lo-
cazione (che ne mantiene tutte le caratteristiche) .

Coppie con figli: Come è approfondito nel capitolo relativo ai/alle figli/e, al genitore
convivente non coniugato, cui in caso di separazione di fatto sono affidati i/le figli/e
minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autonomi, verrà assegnato l’al-
loggio familiare (se necessario attraverso un processo ordinario davanti al Tribunale ci-
vile) indipendentemente se sia proprietario/a o titolare di altro diritto sull’alloggio, in
quanto è una forma di tutela prevista per i/le figli/e naturali come legittimi/e.

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La convivenza nella normativa nazionale
Capitolo 6   Cessazione convivenza

             Per porre fine ad una convivenza di fatto non è necessaria alcuna formalità,
             essendo la stessa fondata sulla libera scelta di vivere insieme, revocabile in qualsiasi
             momento. Vi sarà pertanto la possibilità di separarsi di fatto con semplici accordi a
             voce, relativi anche ad aspetti importanti quali: figli/e, alloggio, questioni economiche,
             se c’è accordo su tutto. Ci si potrà anche separare seguendo le regole che si erano
             eventualmente concordate per iscritto (c.d. patti/accordi di convivenza). Se non si trova
             accordo su alcuni o su tutti gli aspetti che devono comunque essere decisi, si dovrà
             ricorrere alle competenti sedi giudiziali, che purtroppo per le coppie di fatto possono
             essere molteplici, a differenza delle coppie sposate, che trovano invece nel giudice
             della separazione il giudice competente per quasi tutte le questioni (vedasi nel capitolo
             relativo ai figli/e le diverse competenze e i relativi processi tra Tribunale per i Minorenni
             e Tribunale civile ordinario). Anche per le decisioni relative alle questioni non riguar-
             danti i figli/e vi può essere la necessità di dover ricorrere a più giudici (secondo le com-
             petenze normalmente stabilite dal codice di procedura civile per questioni economiche
             o di lavoro o di locazione), con evidente dispendio di energie personali ed economi-
             che, che in alcuni casi fanno rinunciare all’affermazione di alcuni diritti.

             Di seguito si analizzano le questioni di diritto che più frequentemente possono verifi-
             carsi.

             I.6.1. Figli/e, mantenimento, alloggio familiare

             Vedasi capitoli I.5.2. Mantenimento convivente, I.5.8. Alloggio familiare e capitolo 10
             Separazione di genitori naturali nella parte riferita all’ipotesi di separazione.

             I.6.2. Conseguenze economico/patrimoniali

             Per ogni aspetto patrimoniale possono essere validi gli accordi/patti presi o scritti tra i
             conviventi al fine di regolamentare i loro rapporti economico/patrimoniali in caso di
             cessazione della convivenza, sempre che rispettino i limiti delle leggi vigenti in materia
             di contratti; per tale motivo e per garantirsi l’efficacia (anche per il futuro) di tali accor-
             di è importante che siano redatti per iscritto con l’ausilio di un esperto/a giurista. E’
             certamente possibile che uno/a dei conviventi si obblighi a versare all’altro/a una sorta
             di assegno di mantenimento, o di effettuare elargizioni di qualsiasi natura così come di
             intestazioni di immobili a suo favore; affinché però dette decisioni non siano nel futuro
             soggette a rivendicazioni di forma e di contenuto, che possano obbligare alla restitu-
             zione di ciò che si è ricevuto (p.e. perché non c’è la forma giusta o altro), è fondamen-
             tale che la decisione sia collegata ad una «causa» meritevole di tutela, p.e. una com-
             pensazione, un corrispettivo per servizi resi dal/dalla convivente o per rinunce dello/a
             stesso/a a un proprio reddito di lavoro e simili.

23
La convivenza nella normativa nazionale
Capitolo 7   Diritti ereditari

             In caso di morte del/della convivente il/la convivente non è previsto dalla
             legge tra gli eredi legittimi o necessari, ovvero la legge non riserva al/alla conviven-
             te alcuna quota di eredità se non c’è un testamento che espressamente prevede diritti
             successori a suo favore. Pertanto il testamento diventa l’unico strumento fonda-
             mentale per garantire diritti successori a favore del/della convivente, anche a
             tutela delle pretese di eventuali altri parenti (figli/e legittimi e naturali, coniuge separa-
             to non ancora divorziato, genitori, eventualmente fratelli/sorelle) tutelati dalle leggi
             sulle successioni. Per la sua validità il testamento deve essere scritto tutto a mano, da-
             tato con indicazione del luogo e sottoscritto (e conservato in un luogo «di fiducia» ov-
             vero con la tranquillità che in caso di morte sia utilizzato). In caso di più testamenti
             vale l’ultimo in termini temporali (il più recente). Nessuno può validamente obbligarsi a
             non scrivere testamenti ovvero a scriverli, ciò è tecnicamente definito come il divieto
             di patti successori, con la conseguenza che chiunque può scrivere o modificare un
             testamento già scritto sino al momento della sua morte.

             E’ importante sottolineare che il testamento può garantire tanti tipi di diritto, non solo
             quelli di proprietà; p.e. si può rispetto ad un immobile garantire il diritto di usu-
             frutto (anche a vita) o di abitazione o di uso per garantire la possibilità di conti-
             nuare ad abitare l’immobile anche se la nuda proprietà (o una parte/quota di essa) do-
             vesse per legge o volontà del/la defunto/a passare ad altri.

             Anche in caso di testamento valgono comunque le leggi generali sulle successioni che
             in ogni caso tutelano alcuni parenti (sopra indicati); pertanto nel caso di testamento
             che lasci l’intero patrimonio al/alla convivente (o nel caso di donazioni effettuate in
             vita) può accadere che una parte dei beni avuti debba essere soggetta ad una riduzio-
             ne, con conseguente obbligo di restituzione o reintegra, nel caso tali disposizioni (o
             donazioni) abbiano violato la quota di eredità riservata in ogni caso ai c.d. eredi legitti-
             mari (figli/e legittimi e naturali, coniuge separato non ancora divorziato, genitori se
             non vi sono figli/e).

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La convivenza nella normativa nazionale
Capitolo 8   Pensione di reversibilità. Diritti previdenziali.
             Assicurazioni

             Il/La convivente non può vantare alcun diritto di natura previdenziale o pen-
             sionistica, quindi nemmeno la pensione di reversibilità del/della convivente decedu-
             to/a, così come non si può estendere la copertura assicurativa sanitaria che il/la
             deceduto/a aveva in vita (con enti previdenziali pubblici o privati). Solo nel
             caso di una propria copertura assicurativa contro le malattie/infortuni (o morte) con-
             tratte con assicurazioni private si può prevedere espressamente qualsiasi persona come
             beneficiario, pertanto pure il/la convivente.

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La convivenza nella normativa nazionale
Capitolo 9   Figli/e

             Come già anticipato sopra la riforma del diritto di famiglia ha con la L. n.
             151/1975 praticamente eliminato ogni differenza di trattamento nella discipli-
             na giuridica relativa ai/alle figli/e c.d. naturali (ovvero nati/e da coppie di
             fatto) rispetto ai/alle figli/e legittimi/e (nati da coppia sposata).

             I.9.1. Riconoscimento figli/e naturali

             Affinché un padre naturale sia richiamato ai suoi doveri ed il/la figlio/a abbia tutti i di-
             ritti nei confronti del padre, deve avvenire il riconoscimento del/della figlio/a :
             spontaneamente presso i competenti uffici dello stato civile o – in caso di non volontà
             di riconoscimento del padre ovvero di opposizione della madre – con azione giudiziale
             promossa dalla madre o dal padre del/della minore davanti al Tribunale per i Minorenni
             competente; anche il/la figlio/a stesso/a può promuovere detta azione al compimento
             della maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza dell’ identità del padre.

             I.9.2. Cognome

             Se il riconoscimento da parte del padre avviene sin dall’inizio il/la figlio/a avrà automa-
             ticamente il cognome del padre come per le coppie sposate che non hanno scelta es-
             sendo ciò prescritto dalla legge. Se invece i genitori naturali vogliono lasciarsi aperta la
             possibilità di scegliere il cognome ovvero se il riconoscimento del padre avviene in un
             secondo momento (quando il/la figlio/a porta già il cognome della madre), al momen-
             to del riconoscimento il/la figlio/a naturale può assumere a scelta dei genitori se d’ac-
             cordo, altrimenti a scelta del Tribunale per i Minorenni, il seguente cognome:
             • mantenere il cognome della madre;
             • assumere quello del padre;
             • aggiungere al cognome della madre quello del padre.

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