Corrado Caviglia - FAI - Consulente del Lavoro componente delegazione trattante CONFTRASPORTO nelle trattative del
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Corrado Caviglia – Consulente del Lavoro componente delegazione trattante FAI CONFTRASPORTO nelle trattative del CCNL
CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE ACCORDO (con riserva) RAGGIUNTO 3 dicembre 2017 raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL degli addetti ai servizi di logistica, trasporto merci e spedizioni, tra tutte le Associazioni rappresentanti le imprese del settore e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI; Ha lasciato il tavolo prima della trattativa finale il mondo della Cooperazione; Per la FAI l’accordo è passato all’esame degli organi competenti: considerazioni. Le OO.SS. procedono al passaggio nelle assemblee per la ratifica delle intese sottoscritte nel limite del 31 gennaio 2018.
CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE TRATTATIVA: CRONISTORIA Il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, come noto, era scaduto il 31 Dicembre 2015 La trattativa, principali tappe: Il 26 Maggio 2015 viene comunicata alle OO.SS. la disdetta del CCNL e la richiesta di avviare il confronto basato su uno specifico contratto dell'autotrasporto; Incontri con le 00.SS. interlocutori e si sono focalizzati sul contenzioso tra chi rivendicava un contratto autonomo dell'autotrasporto (UNATRAS- ANITA) e le 00.SS. che invece si sono sempre dichiarate inamovibili nel riconoscere un unico contratto di filiera (che contemplasse anche il mondo delle spedizioni); Il 13 Gennaio 2016, è stato deciso di entrare nel merito istituendo un apposito TAVOLO DELL’ AUTOTRASPORTO E DELLA LOGISTICA in cui affrontare tutte le tematiche ad esso riconducibili; CGIL –CISL-UIL hanno portato avanti i lavori dividendosi su altri due tavoli : quello dei mondo delle spedizioni (Confetra, Assologistica, ecc.) e quello della cooperazione.
CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE TRATTATIVA: CRONISTORIA ● Il 6 Ottobre 2017, termina l'attività dei tavoli separati e si avvia il confronto sul tavolo unitario; Il 3 Dicembre 2017 sottoscrizione con riserva dell’accordo da parte di FAI, ANITA, ● ASSOTIR, rinnovo del contratto da parte degli Artigiani e mondo Confetra.
CONTENUTI DELL’ACCORDO – PARTE ECONOMICA Parte Economica: Aumento sarà rateizzato in quattro tranches e, come detto, è teorico in quanto l’ultima e maggiore rata (decorre da ottobre 2019 vicino alla nuova scadenza contrattuale) è subordinata a specifica verifica delle condizioni economiche del settore entro luglio 2019 L’ aumento di 108 euro mensili (a regime), è suddiviso in 4 rate aventi le seguenti decorrenze: 1° Febbraio 2018 1° Ottobre 2018 1° Maggio 2019 1° Ottobre 2019 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 33,00
CONTENUTI DELL’ACCORDO – PARTE ECONOMICA ● Parte Economica: ●Una Tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale decorrente dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2018 (29 mesi): l'una tantum è definita in complessivi €. 300,00 (riferiti al livello 3S – B3) da erogare a: Marzo 2018 Ottobre 2018 €. 200,00 €. 100,00
CONTENUTI DELL’ACCORDO – PARTE ECONOMICA RINNOVO 3 dicembre 2017 Rinnovo CCNL Autotrasporto Merci e Logistica 3/12/2017 Durata 4 anni periodo 1/1/2016 - 31/12/2019 2018 2019 Liv. aumento Totale Aumento aumento aumento aumento totale Aumento Aumento Aumento a aument aumento 1.10.2018 Aumento medio 1.1.2019 1.5.2019 10.2019 aumento medio medio regime o 1.7.2018 2018 mensile (soggetto a 2019 mensile 2019 mensile 1.2.2018 2018 verifica) biennio Q € € € € € € € 1.385,29 € € € 32,01 32,01 544,13 38,87 32,01 42,25 98,95 68,91 138,27 1 € € € € € € € 1.303,32 € € € 30,11 30,11 511,93 36,57 30,11 39,75 93,09 64,83 130,09 2 € € € € € € € 1.196,76 € € € 27,65 27,65 470,08 33,58 27,65 36,50 85,48 59,53 119,45 3S € € € € € € € € € € 25,00 25,00 425,00 30,36 25,00 33,00 1.082,00 77,29 53,82 108,00 C3 € € € € € € € 1.086,07 € € € 25,09 25,09 426,60 30,47 25,09 33,12 77,58 54,02 108,41 B3 € € € € € € € € € € 25,00 25,00 425,00 30,36 25,00 33,00 1.082,00 77,29 53,82 108,00 A3 € € € € € € € 1.077,93 € € € 24,91 24,91 423,40 30,24 24,91 32,88 77,00 53,62 107,59 3 € € € € € € € 1.049,21 € € € 24,24 24,24 412,12 29,44 24,24 32,00 74,94 52,19 104,73 F2 € € € € € € € 1.053,53 € € € 24,34 24,34 413,82 29,56 24,34 32,13 75,25 52,41 105,16 E2 € € € € € € € 1.049,46 € € € 24,25 24,25 412,22 29,44 24,25 32,01 74,96 52,20 104,75
CONTENUTI DELL’ACCORDO – PARTE ECONOMICA RINNOVO PRECEDENTE 1 agosto 2013 Rinnovo CCNL Autotrasporto Merci e Logistica 1/8/2013 Durata 3 anni periodo 1/1/2013 - 31/12/2015 Liv. aumento aumento Totale aument Aument 1.10.2014 Aumento 1.10.2015 Aument Aumento o o medio medio o medio 1.6.201 2013 2014 2015 3 Q € € € € € € € 44,81 28,81 44,81 67,22 46,85 86,57 136,47 1 € € € € € € € 42,16 27,10 42,16 63,24 45,77 82,01 130,09 2 € € € € € € € 38,71 24,89 38,71 58,07 42,03 75,30 119,45 3S € € € € € € € 35,00 22,50 35,00 52,50 38,00 68,08 108,00 3SJ € € € € € € € 34,20 21,99 34,20 51,30 37,14 66,53 105,54 3J € € € € € € € 33,94 21,82 33,94 50,91 36,85 66,02 104,73 4 € € € € € € € 32,35 20,80 32,35 48,53 35,12 62,93 99,82 4j € € € € € € € 31,55 20,28 31,55 47,33 34,26 61,37 97,36 5 € € € € € € € 30,76 19,77 30,76 46,14 33,39 59,83 94,91 6 € € € € € € € 28,90 18,58 28,90 43,35 31,38 56,22 89,18
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO Elementi innovativi del rinnovo appena sottoscritto: ●la nuova classificazione del personale, ●Il chiarimento sulle mansione dell'autista; ●la settimana mobile e la discontinuità automatica per il personale viaggiante, ●la flessibilità dell'orario del personale fisso, ●le misure di contrasto dell'assenteismo, ●l'abolizione del divieto di utilizzo del lavoro intermittente (a chiamata), ●gli incentivi per l’assunzione di neopatentati e neo-assunzioni in genere, ●la norma che responsabilizza maggiormente i dipendenti relativamente ai danni da loro provocati, ●istituzione di enti bilaterali territoriali EBILOG secondo le direttive di una apposita istituenda Commissione bilaterale nazionale; ●Trattamento in caso di ritiro patente;
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO La nuova classificazione per il personale viaggiante: otto differenti profili lavorativi al posto dei precedenti tre, a cui è stata affiancata una nuova scala parametrale autonoma e funzionale a valorizzare economicamente in modo differenziato i suddetti profili. QUALIFICA 3 (Q3) QUALIFICA 2(Q2) QUALIFICA 1 (Q1) PARAMETRI A-B-C D-E-F G-H LIVELLI DI RIFERIMENTO 3° Super 3° 4° PRECEDENTE TESTO
NUOVA CLASSIFICAZIONE PERSONALE VIAGGIANTE
NUOVA CLASSIFICAZIONE PERSONALE VIAGGIANTE
NUOVA CLASSIFICAZIONE PERSONALE VIAGGIANTE
NUOVA CLASSIFICAZIONE PERSONALE VIAGGIANTE ● Il passaggio dal livello 6° Junior al livello 6° diventa automatico con le seguenti durate: ●Per gli assunti dal 1.1.2018 per 24 mesi; ●Per gli assunti dal 1.1.2019 per 18 mesi; ●Per gli assunti dal 1.1.2020 per 12 mesi;
CONSIDERAZIONI SU NUOVA DECLARATORIA PERSONALE VIAGGIANTE L'esigenza di una nuova declaratoria è intanto conseguenza di una richiesta reiterate dalle OO.SS. fin dai precedenti rinnovi di vedere aumentate le retribuzioni dei viaggianti in considerazione delle “specializzazioni” (bisarchisti, ADR, eccezionali, ecc., ecc.) ma HA FINALMENTE PERMESSO LA NETTA DISTINZIONE DEL NOSTRO COMPARTO RISPETTO AL RESTO DEL CONTRATTO. Va notato che la scala parametrale ha minimi scostamenti e che dal parametro 132 (Ex liv. 3S) cresce soltanto per 1,5 punti parametrali per i nuovi livelli Q3-A e Q3-B e Q3-C rispetto alle richieste sindacali di valore parametrale 140 ed oltre. Le nuove figure andranno quindi inquadrate nel livello corrispondente alla nuova declaratoria in base alle mansioni che svolgono; L'orario applicabile alle nuove qualifiche 2 e 3 sarà quello dei lavoratori impegnati con mansioni discontinue (47 ore) mentre quello della qualifica 1 potrà essere esteso da 39 a 44 ore con accordo sindacale.
AGEVOLAZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Le assunzioni del personale viaggiante e del personale operativo collegato alla movimentazione ed al trasporto delle merci, volte alla miglior organizzazione e maggior produttività, godono, previa verifica positiva con le OO.SS. a livello aziendale o territoriale, godono di alcune riduzioni di costo di seguito elencate. PERIODO 1° ANNO 2° ANNO 3°ANNO 4° ANNO ROL = maturazione del 30% pari ROL = maturazione del 60% pari ROL = maturazione del 90% a 12 ore a 24 ore pari a 36 ore Dal quarto anno sarà EX FESTIVITÀ= l giornata per il EX FESTIVITÀ= 2,5 giornata per EX FESTIVITÀ= 3,5 giornata MODALITÀ DI personale non viaggiante riconosciuta la il per il MATURAZIONE maturazione del 100% personale non viaggiante personale non viaggia nte degli istituti richiamati EX FESTIVITA’ = 1 giornata EX FESTIVITA’ = 2,5 EX FESTIVITA’ = 4 di ex festività e 1,5 giornate di giornata di ex festività e 2,5 giornata di ex festività e 4 PERMESSI per il personale giornate di PERMESSI per il giornate di PERMESSI per viaggiante personale viaggiante il personale viaggiante
AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI DI NEO PATENTATI Le assunzioni a tempo indeterminato del personale viaggiante neo patentato (patente conseguita da meno di 4 anni), previa verifica con le OO.SS., sono agevolate al fine di creare stabile occupazione e contenere il ricorso alla somministrazione ed al distacco internazionale. AGEVOLAZIONE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Riduz. retrib. - 10,00% - 10,00% - 5,00% Piena retrib.
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ORDINARIO PERSONALE VIAGGIANTE RICONOSCIMENTO DELLA DISCONTINUITA': (significa poter far svolgere 47 ore invece che 39 a fronte della medesima retribuzione mensile). L'applicazione dell'orario a 47 ore per i parametri A,B,C,E ed F e l'estensione da 39 a 47 per i lavoratori del livello D passa attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti di discontinuità. Tale verifica si intende esperita mediante il semplice invio alle OO.SS. di una comunicazione attestante tale condizione (rif. art. 11bis) od alternativamente inviando una sola volta ad Ebilog la medesima comunicazione; sarà l'ente a comunicare alle OO.SS. quanto ricevuto. Di fatto, la discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta fatta la comunicazione ed avrà validità 4 anni.
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ORDINARIO PERSONALE VIAGGIANTE Precisazioni su riposo di cui art. 10 comma 1 e comma 4: Il riposo settimanale cadrà, di norma, di domenica …...., Per il personale viaggiante che guida veicoli autorizzati a circolare la domenica e/o i festivi...... il riposo verrà fruito a norma dell'art 8 del regolamento 561/2006. Precisazione sulla distribuzione dell'orario di cui all'art. 11 comma 1: L'orario ordinario … è distribuito su 6 giorni nella settimana e conguagliabile nell'arco di 4 settimane.... l'azienda è tenuta a comunicare formalmente la distribuzione dell'orario ai dipendenti all'atto dell'assunzione ….., altresì a comunicare ai dipendenti già in servizio la diversa distribuzione dell'orario... Precisazioni su lavoro notturno, domenicale, nelle festività di cui art. 12 comma 5: ..per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e festivi e maggiorato del 50%
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ORDINARIO PERSONALE VIAGGIANTE Precisazioni su lavoro straordinario di cui all'art. 13 comma 3 e 6: ….. la prestazione effettuata di sabato e domenica , oltre l'orario ordinario, è remunerata con la maggiorazione del 30%... ….......... armonizzazione negli accordi di fortettizazione …. sesta giornata..... Precisazione su lavoro ordinario personale inquadrato nei livelli G1 e H1: … per il personale inquadrato nei livelli G1 ed H1 potrà essere esteso l'orario ordinario da 39 a 44 ore medianta accordi di 2° livello. … mediante accordi per il personale inquadrato nel livello G1 potranno essere definite diverse articolazioni dell'orario di lavoro ….
MISURE PER CONTRASTARE L'ASSENTEISMO Questa norma contrattuale, al di là del valore economico, rappresenta l'abbattimento di un baluardo sindacale che non ha precedenti nel nostro CCNL e soltanto rarissimi casi è stato introdotto in altri CCNL. Due diverse modalità di penalizzazione: Ad ogni incremento di periodi di assenze corrisponde un decremento di retribuzione pari ad una percentuale del compenso per lavoro straordinario forfetizzato, ovvero da quello risultante dall'applicazione degli articoli 11 e 11 Bis (già previsto al comma 4 dell'art. 11 sexies) Per le Assenze dovute a malattia che iniziano il giorno successivo a giornate NON lavorative il trattamento economico complessivo della malattia subirà una penalizzazione secondo lo schema di seguito esposto e gli importi trattenuti saranno redistribuiti nell'ambito di accordi di secondo livello. La norma si applica per gli eventi decorrenti dal 1 gennaio 2018 con l'esclusione degli eventi che prevedano ricoveri, che riguardino malattie gravi o con prognosi iniziale non inferiore a 7 gg.
MISURE PER CONTRASTARE L'ASSENTEISMO PENALIZZAZIONE INTEGRAZIONE C/Azienda Giorni di malattia Decremento retribuzione (parte a carico azienda ) 1° episodio Nessuna 2° episodio Nessuna 3° episodio Nessuna 4° episodio 25% 5° episodio 50% 6° episodio 75% Dal 7° episodio 100% - Dal settimo evento l’azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione
SETTIMANA MOBILE – PERSONALE VIAGGIANTE Soppresso il comma 13 dell'articolo 11 che prevedeva l'orario di lavoro ordinario, senza la maggiorazione del 50%, limitato sino alle ore 13.00 del sabato: "fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3° LIVELLO Super, 3° livello Super Junior e 3° livello) si intende distribuito fino alle ore 13.00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito delle 4 settimane". Rimodulazione degli articoli: articolo 10 (riposo settimanale), 11 (orario di lavoro per il personale viaggiante), 11 bis (orario lavoro per viaggianti con mansioni discontinue), articolo 12 (notturno, domenicale, …), articolo 13 (lavoro straordinario) Gli effetti principali di tale modifica sono: eliminato il limite delle ore 13.00 del sabato quale soglia di distribuzione del lavoro ordinario settimanale per gli autisti; l'orario di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante è distribuito sino ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana e, come prima, è conguagliabile nell'arco di 4 settimane Lo straordinario di sabato e domenica è remunerato con maggiorazione del 30%
ORARIO LAVORO – PERSONALE NON VIAGGIANTE Maggiore «flessibilità» nell’orario di lavoro: è possibile una diversa programmazione dell'orario (comunicazione almeno 1 settimana prima e corresponsione di € 50,00 quale indennità di disagio, massimo 4 settimane/anno). Al personale operativo può essere richiesta la prestazione lavorativa in orari diversi nell'ambito di calendari quadrimestrali; è prevista l'erogazione di indennità di €. 8,00 x giornata esclusivamente se le ore della giornata superano l'orario ordinario; nel caso di svolgimento di ore nella giornata oltre il normale orario va erogata maggiorazione del 20%; Lo durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, compreso lo straordinario, da calcolarsi su arco temporale di 4 mesi. Orario settimanale: ordinario settimanale di norma 39 ore, da calcolarsi su arco temporale di 4 mesi distribuito su 5 o 6 giorni prestazione settimanale NON inferiore a 30 ore Il riposo di norma coincide con la domenica
ORARIO LAVORO – PERSONALE NON VIAGGIANTE Orario giornaliero ordinario: 6 – 9 ore distribuite su un nastro lavorativo di 12 ore Maggiorazione per le ore prestate di sabato e domenica: 20% sabato 35% domenica Massima media settimana lavorativa: 48 ore su 4 mesi; Pausa per il pasto tra i 30' ed i 120' estendibile a 180' con maggiorazione o con maturazione mensile di 2 ore di permessi.
LAVORO A CHIAMATA E’ stato rimosso il divieto di utilizzo del lavoro a chiamata. Nel settore del trasporto merci, prima di questa modifica, la possibilità di utilizzo o meno di questo strumento, non aveva precise certezze (anche a causa di diverse circolari interpretative del Ministero competente): vi erano posizioni che sostenevano la sua assoluta impraticabilità, nonostante la previsione normativa che richiama esplicitamente il "personale addetto ai trasporti di persone e di merci" (punto n. 8 della tabella di cui al R.D. n. 2657/1923) e neppure entro i limiti previsti dal D.Lgs. n. 276/2003: sotto a 25 anni e sopra a 55 anni; altre che invece ritenevano la possibilità di utilizzo entro oltre i richiamati limiti di età; Venendo meno l'esplicito divieto di utilizzo di questa tipologia contrattuale, si dà uniformità (parziale) di interpretazione in tutto il territorio nazionale: il lavoro a chiamata è certamente utilizzabile per personale sotto i 25 anni e sopra i 55 anni; E' forte convincimento che possa essere ora utilizzato in ogni caso.
FONDO SANITARIO Conftrasporto … verificherà, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del rinnovo del presente CCNL, l’esistenza del migliore sistema di assistenza sanitaria sotto il profilo delle prestazioni erogate per i lavoratori delle imprese associate. Le imprese procederanno alla iscrizione a quest’ultimo fondo sanitario. In caso in cui NON venga individuato un fondo con prestazioni migliorative rispetto al SANILOG, le imprese iscriveranno i lavoratori a quest’ultimo. Fino al termine di vigenza del CCNL nel rinnovo precedente le aziende associate al sistema confederale di FAI - CONFTRASPORTO avevano ottenuto la sospensione dell'iscrizione al Fondo.
APPALTI di LAVORI di LOGISTICA, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE; CAMBI DI APPALTO Nell'ambito delle esternalizzazioni nei settori: logistica, facchinaggio, movimentazioni, magazzinaggio. Affidamento SOLO ad imprese che applicano il CCNL Logistica (chi controlla....??) e divieto di subappalto; Cambio di appalto (subentro): l’impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l’impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi … mantenendo anzianità … trattamenti salariali…; non potrà essere applicata la normativa c.d. “JOBS ACT”.
PREMIALITA’ Eliminato il «vincolo» della situazione di crisi per poterne applicare le misure; Misura premiale per le imprese «virtuose» ovvero con regolarità contributiva certificata (DURC) e che non abbiano effettuato licenziamenti nell’anno precedente: Estensione della % massima di rapporto tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato dal 35% al 40% per il personale viaggiante; L’orario settimanale del personale impiegato in gestione traffico, dei veicoli, e del personale viaggiante sarà ricompreso tra le 30 ore minime e le 44 ore massime (rimane ferma media 39 ore calcolate su 4 mesi); L'’orario giornaliero del personale impiegato in gestione traffico, dei veicoli, e del personale viaggiante sarà ricompreso tra le 6 ore minime e le 9 ore massime;
CARICO-SCARICO Nell’ambito del proprio orario di lavoro … il conducente … è tenuto all’effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merce e delle unità di carico vuote (pallets..), trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto. Non è contemplato il riempimento e svuotamento del container. RITIRO PATENTE/CARTA CONDUCENTE Nel caso di ritiro della patente/carta conducente, è stato rimosso l'obbligo di adibire l'autista a qualsia si altro lavoro corrispondendogli la retribuzione propria del livello a cui viene adibito; per le aziende che occupano più di 6 dipendenti, viene introdotta la possibilità/facoltà di adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro e corrispondendogli la relativa retribuzione.
RISARCIMENTO DANNI Questo tema fino ad oggi lasciava spazio a diverse interpretazioni rendendo di fatto complesso per le aziende ottenere il risarcimento per i danni conseguenza del comportamento dell'autista. Ora sono definite le modalità per coprire i danni provocati dal lavoratore, con le casistiche sotto esposte, previa adozione del provvedimento disciplinare nei primi due casi. Oltre ai casi di dolo e colpa grave nel quale caso il danno è addebitabile integralmente, sono definite le seguenti situazioni: SINO A 3.500 EURO OLTRE 3.500 EURO FINO A 1.000 EURO d Al lavoratore verrà addebitato Potrà essere e Potrà essere esperita la l'intero importo addebitato al l procedura semplificata massimo il 75% del sindacale che consente una danno con un limite di riduzione della trattenuta del 20 mila euro danno al lavoratore.
Puoi anche leggere