Corrado Caviglia - FAI - Consulente del Lavoro componente delegazione trattante CONFTRASPORTO nelle trattative del

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Corrado Caviglia - FAI - Consulente del Lavoro componente delegazione trattante CONFTRASPORTO nelle trattative del
Corrado Caviglia –   Consulente del Lavoro componente delegazione trattante
FAI
                                      CONFTRASPORTO nelle trattative del
CCNL
Corrado Caviglia - FAI - Consulente del Lavoro componente delegazione trattante CONFTRASPORTO nelle trattative del
CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
            ACCORDO (con riserva) RAGGIUNTO

 3 dicembre 2017 raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL degli addetti ai
servizi di logistica, trasporto merci e spedizioni, tra tutte le Associazioni
rappresentanti le imprese del settore e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL e
UILTRASPORTI;

Ha lasciato il tavolo prima della trattativa finale il mondo della Cooperazione;

 Per la FAI l’accordo è passato all’esame degli organi competenti:
considerazioni.

 Le OO.SS. procedono al passaggio nelle assemblee per la ratifica delle intese
sottoscritte nel limite del 31 gennaio 2018.
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CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
                         TRATTATIVA: CRONISTORIA

Il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, come noto, era scaduto il 31 Dicembre 2015
La trattativa, principali tappe:

 Il 26 Maggio 2015 viene comunicata alle OO.SS. la disdetta del CCNL e la richiesta di
avviare il confronto basato su uno specifico contratto dell'autotrasporto;

 Incontri con le 00.SS. interlocutori e si sono focalizzati sul contenzioso tra chi
rivendicava un contratto autonomo dell'autotrasporto (UNATRAS- ANITA) e le 00.SS. che
invece si sono sempre dichiarate inamovibili nel riconoscere un unico contratto di filiera
(che contemplasse anche il mondo delle spedizioni);

 Il 13 Gennaio 2016, è stato deciso di entrare nel merito istituendo un apposito TAVOLO
DELL’ AUTOTRASPORTO E DELLA LOGISTICA in cui affrontare tutte le tematiche ad esso
riconducibili; CGIL –CISL-UIL hanno portato avanti i lavori dividendosi su altri due tavoli :
quello dei mondo delle spedizioni (Confetra, Assologistica, ecc.) e quello della cooperazione.
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CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
                             TRATTATIVA: CRONISTORIA

●   Il 6 Ottobre 2017, termina l'attività dei tavoli separati e si avvia il confronto sul tavolo
             unitario;

Il 3 Dicembre 2017 sottoscrizione con riserva dell’accordo da parte di FAI, ANITA,
●

ASSOTIR, rinnovo del contratto da parte degli Artigiani e mondo Confetra.
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CONTENUTI DELL’ACCORDO – PARTE ECONOMICA

 Parte Economica:
 Aumento sarà rateizzato in quattro tranches e, come detto, è teorico in quanto l’ultima
e maggiore rata (decorre da ottobre 2019 vicino alla nuova scadenza contrattuale) è
subordinata a specifica verifica delle condizioni economiche del settore entro luglio
2019

 L’ aumento di 108 euro mensili (a regime), è suddiviso in 4 rate aventi le seguenti decorrenze:

   1° Febbraio 2018        1° Ottobre 2018         1° Maggio 2019          1° Ottobre 2019
       € 25,00                  € 25,00                 € 25,00                 € 33,00
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CONTENUTI DELL’ACCORDO – PARTE ECONOMICA

●   Parte Economica:

●Una Tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale decorrente dal 1° gennaio
2016 al 31 gennaio 2018 (29 mesi):

      l'una tantum è definita in complessivi €. 300,00 (riferiti al livello 3S – B3) da erogare a:

                               Marzo 2018                Ottobre 2018
                                €. 200,00                  €. 100,00
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CONTENUTI DELL’ACCORDO – PARTE ECONOMICA
                                         RINNOVO 3 dicembre 2017

                             Rinnovo CCNL Autotrasporto Merci e Logistica 3/12/2017              Durata 4
                                                                                                 anni
                               periodo 1/1/2016 - 31/12/2019

                   2018                                                                 2019

Liv.                             aumento      Totale        Aumento       aumento     aumento       aumento        totale     Aumento        Aumento    Aumento a
       aument     aumento       1.10.2018    Aumento         medio        1.1.2019    1.5.2019      10.2019      aumento       medio          medio      regime
           o      1.7.2018                     2018         mensile                               (soggetto a      2019      mensile 2019    mensile
       1.2.2018                                              2018                                   verifica)                                biennio
 Q     €                       €             €            €                           €          €              € 1.385,29   €              €          €
       32,01                   32,01         544,13       38,87                       32,01      42,25                       98,95          68,91      138,27
 1     €                       €             €            €                           €          €              € 1.303,32   €              €          €
       30,11                   30,11         511,93       36,57                       30,11      39,75                       93,09          64,83      130,09
 2     €                       €             €            €                           €          €              € 1.196,76   €              €          €
       27,65                   27,65         470,08       33,58                       27,65      36,50                       85,48          59,53      119,45

3S     €                       €             €            €                           €          €              €            €              €          €
       25,00                   25,00         425,00       30,36                       25,00      33,00          1.082,00     77,29          53,82      108,00
C3     €                       €             €            €                           €          €              € 1.086,07   €              €          €
       25,09                   25,09         426,60       30,47                       25,09      33,12                       77,58          54,02      108,41

B3     €                       €             €            €                           €          €              €            €              €          €
       25,00                   25,00         425,00       30,36                       25,00      33,00          1.082,00     77,29          53,82      108,00
A3     €                       €             €            €                           €          €              € 1.077,93   €              €          €
       24,91                   24,91         423,40       30,24                       24,91      32,88                       77,00          53,62      107,59
 3     €                       €             €            €                           €          €              € 1.049,21   €              €          €
       24,24                   24,24         412,12       29,44                       24,24      32,00                       74,94          52,19      104,73
F2     €                       €             €            €                           €          €              € 1.053,53   €              €          €
       24,34                   24,34         413,82       29,56                       24,34      32,13                       75,25          52,41      105,16
E2     €                       €             €            €                           €          €              € 1.049,46   €              €          €
       24,25                   24,25         412,22       29,44                       24,25      32,01                       74,96          52,20      104,75
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CONTENUTI DELL’ACCORDO – PARTE ECONOMICA
              RINNOVO PRECEDENTE 1 agosto 2013
          Rinnovo CCNL Autotrasporto Merci e Logistica 1/8/2013             Durata 3 anni
                 periodo 1/1/2013 - 31/12/2015

Liv.                         aumento                  aumento                Totale
       aument    Aument     1.10.2014    Aumento     1.10.2015    Aument    Aumento
          o      o medio                  medio                   o medio
       1.6.201     2013                    2014                     2015
          3
Q      €         €          €            €           €            €         €
       44,81     28,81      44,81        67,22       46,85        86,57     136,47
 1     €         €          €            €           €            €         €
       42,16     27,10      42,16        63,24       45,77        82,01     130,09
 2     €         €          €            €           €            €         €
       38,71     24,89      38,71        58,07       42,03        75,30     119,45
3S     €         €          €            €           €            €         €
       35,00     22,50      35,00        52,50       38,00        68,08     108,00
3SJ    €         €          €            €           €            €         €
       34,20     21,99      34,20        51,30       37,14        66,53     105,54
3J     €         €          €            €           €            €         €
       33,94     21,82      33,94        50,91       36,85        66,02     104,73
 4     €         €          €            €           €            €         €
       32,35     20,80      32,35        48,53       35,12        62,93     99,82
4j     €         €          €            €           €            €         €
       31,55     20,28      31,55        47,33       34,26        61,37     97,36
 5     €         €          €            €           €            €         €
       30,76     19,77      30,76        46,14       33,39        59,83     94,91
 6     €         €          €            €           €            €         €
       28,90     18,58      28,90        43,35       31,38        56,22     89,18
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CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO

    Elementi innovativi del rinnovo appena sottoscritto:

●la nuova classificazione del personale,
●Il chiarimento sulle mansione dell'autista;

●la settimana mobile e la discontinuità automatica per il personale viaggiante,

●la flessibilità dell'orario del personale fisso,

●le misure di contrasto dell'assenteismo,

●l'abolizione del divieto di utilizzo del lavoro intermittente (a chiamata),

●gli incentivi per l’assunzione di neopatentati e neo-assunzioni in genere,

●la norma che responsabilizza maggiormente i dipendenti relativamente ai danni da loro

provocati,
●istituzione di enti bilaterali territoriali EBILOG secondo le direttive di una apposita

istituenda Commissione bilaterale nazionale;
●Trattamento in caso di ritiro patente;
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CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO

La nuova classificazione per il personale viaggiante: otto differenti profili lavorativi al
posto dei precedenti tre, a cui è stata affiancata una nuova scala parametrale autonoma e
funzionale a valorizzare economicamente in modo differenziato i suddetti profili.

                                   QUALIFICA 3 (Q3)   QUALIFICA 2(Q2)   QUALIFICA 1 (Q1)

       PARAMETRI                      A-B-C             D-E-F                G-H

       LIVELLI DI RIFERIMENTO         3° Super              3°                4°
       PRECEDENTE TESTO
NUOVA CLASSIFICAZIONE PERSONALE VIAGGIANTE
NUOVA CLASSIFICAZIONE PERSONALE VIAGGIANTE
NUOVA CLASSIFICAZIONE PERSONALE VIAGGIANTE
NUOVA CLASSIFICAZIONE PERSONALE VIAGGIANTE

●   Il passaggio dal livello 6° Junior al livello 6° diventa automatico con le seguenti durate:

●Per gli assunti dal 1.1.2018                              per 24 mesi;
●Per gli assunti dal 1.1.2019                              per 18 mesi;
●Per gli assunti dal 1.1.2020                              per 12 mesi;
CONSIDERAZIONI SU NUOVA DECLARATORIA PERSONALE VIAGGIANTE

L'esigenza di una nuova declaratoria è intanto conseguenza di una richiesta reiterate dalle OO.SS.
fin dai precedenti rinnovi di vedere aumentate le retribuzioni dei viaggianti in considerazione delle
“specializzazioni” (bisarchisti, ADR, eccezionali, ecc., ecc.) ma

 HA FINALMENTE PERMESSO LA NETTA DISTINZIONE DEL NOSTRO COMPARTO RISPETTO AL RESTO
                                  DEL CONTRATTO.

Va notato che la scala parametrale ha minimi scostamenti e che dal parametro 132 (Ex liv. 3S) cresce
soltanto per 1,5 punti parametrali per i nuovi livelli Q3-A e Q3-B e Q3-C rispetto alle richieste
sindacali di valore parametrale 140 ed oltre.

Le nuove figure andranno quindi inquadrate nel livello corrispondente alla nuova declaratoria in
base alle mansioni che svolgono;

L'orario applicabile alle nuove qualifiche 2 e 3 sarà quello dei lavoratori impegnati con mansioni
discontinue (47 ore) mentre quello della qualifica 1 potrà essere esteso da 39 a 44 ore con accordo
sindacale.
AGEVOLAZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Le assunzioni del personale viaggiante e del personale operativo collegato alla
movimentazione ed al trasporto delle merci, volte alla miglior organizzazione e maggior
produttività, godono, previa verifica positiva con le OO.SS. a livello aziendale o territoriale,
godono di alcune riduzioni di costo di seguito elencate.

PERIODO             1° ANNO                             2° ANNO                          3°ANNO                         4° ANNO
                    ROL = maturazione del 30% pari ROL = maturazione del 60% pari ROL = maturazione del 90%
                    a 12 ore                       a 24 ore                       pari a 36 ore

                                                                                                                        Dal quarto anno sarà
                    EX FESTIVITÀ= l giornata per il EX FESTIVITÀ= 2,5 giornata per       EX FESTIVITÀ= 3,5 giornata
   MODALITÀ DI      personale non viaggiante                                                                            riconosciuta la
                                                    il                                   per il
   MATURAZIONE                                                                                                          maturazione del 100%
                                                    personale non viaggiante             personale non viaggia nte
                                                                                                                        degli istituti richiamati
                    EX FESTIVITA’ = 1 giornata          EX FESTIVITA’ = 2,5              EX FESTIVITA’ = 4
                    di ex festività e 1,5 giornate di   giornata di ex festività e 2,5   giornata di ex festività e 4
                    PERMESSI per il personale           giornate di PERMESSI per il      giornate di PERMESSI per
                    viaggiante                          personale viaggiante             il personale viaggiante
AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI DI NEO PATENTATI

Le assunzioni a tempo indeterminato del personale viaggiante neo patentato (patente
conseguita da meno di 4 anni), previa verifica con le OO.SS., sono agevolate al fine di creare
stabile occupazione e contenere il ricorso alla somministrazione ed al distacco internazionale.

     AGEVOLAZIONE          1° anno          2° anno          3° anno           4° anno

     Riduz. retrib.       - 10,00%          - 10,00%         - 5,00%          Piena retrib.
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ORDINARIO
                          PERSONALE VIAGGIANTE

RICONOSCIMENTO DELLA DISCONTINUITA':
(significa poter far svolgere 47 ore invece che 39 a fronte della medesima retribuzione
mensile).

 L'applicazione dell'orario a 47 ore per i parametri A,B,C,E ed F e l'estensione da 39 a 47 per
i lavoratori del livello D passa attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti di
discontinuità.
 Tale verifica si intende esperita mediante il semplice invio alle OO.SS. di una
comunicazione attestante tale condizione (rif. art. 11bis) od alternativamente inviando una
sola volta ad Ebilog la medesima comunicazione; sarà l'ente a comunicare alle OO.SS.
quanto ricevuto.
 Di fatto, la discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta fatta la
comunicazione ed avrà validità 4 anni.
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ORDINARIO
                           PERSONALE VIAGGIANTE

 Precisazioni su riposo di cui art. 10 comma 1 e comma 4:
Il riposo settimanale cadrà, di norma, di domenica …....,
Per il personale viaggiante che guida veicoli autorizzati a circolare la domenica e/o i
festivi...... il riposo verrà fruito a norma dell'art 8 del regolamento 561/2006.

 Precisazione sulla distribuzione dell'orario di cui all'art. 11 comma 1:
 L'orario ordinario … è distribuito su 6 giorni nella settimana e conguagliabile nell'arco di 4
settimane.... l'azienda è tenuta a comunicare formalmente la distribuzione dell'orario ai
dipendenti all'atto dell'assunzione ….., altresì a comunicare ai dipendenti già in servizio la
diversa distribuzione dell'orario...

Precisazioni su lavoro notturno, domenicale, nelle festività di cui art. 12 comma 5:
..per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e festivi e maggiorato del 50%
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ORDINARIO
                         PERSONALE VIAGGIANTE

Precisazioni su lavoro straordinario di cui all'art. 13 comma 3 e 6:

 ….. la prestazione effettuata di sabato e domenica , oltre l'orario ordinario, è remunerata
con la maggiorazione del 30%...
 ….......... armonizzazione negli accordi di fortettizazione …. sesta giornata.....

Precisazione su lavoro ordinario personale inquadrato nei livelli G1 e H1:

… per il personale inquadrato nei livelli G1 ed H1 potrà essere esteso l'orario ordinario
da 39 a 44 ore medianta accordi di 2° livello.

 … mediante accordi per il personale inquadrato nel livello G1 potranno essere definite
diverse articolazioni dell'orario di lavoro ….
MISURE PER CONTRASTARE L'ASSENTEISMO

 Questa norma contrattuale, al di là del valore economico, rappresenta l'abbattimento di un
  baluardo sindacale che non ha precedenti nel nostro CCNL e soltanto rarissimi casi è stato
                                   introdotto in altri CCNL.

                            Due diverse modalità di penalizzazione:

 Ad ogni incremento di periodi di assenze corrisponde un decremento di retribuzione pari
        ad una percentuale del compenso per lavoro straordinario forfetizzato, ovvero da
quello risultante dall'applicazione degli articoli 11 e 11 Bis (già previsto al comma 4 dell'art. 11
sexies)

  Per le Assenze dovute a malattia che iniziano il giorno successivo a giornate NON lavorative il
trattamento economico complessivo della malattia subirà una penalizzazione secondo lo
schema di seguito esposto e gli importi trattenuti saranno redistribuiti nell'ambito di accordi di
secondo livello. La norma si applica per gli eventi decorrenti dal 1 gennaio 2018 con
l'esclusione degli eventi che prevedano ricoveri, che riguardino malattie gravi o con prognosi
iniziale non inferiore a 7 gg.
MISURE PER CONTRASTARE L'ASSENTEISMO
                   PENALIZZAZIONE INTEGRAZIONE C/Azienda

              Giorni di malattia                Decremento retribuzione
                                                (parte a carico azienda )
1° episodio                           Nessuna

2° episodio                           Nessuna

3° episodio                           Nessuna

4° episodio                           25%

5° episodio                           50%

6° episodio                           75%

Dal 7° episodio                       100% - Dal settimo evento l’azienda non
                                      sarà tenuta ad alcuna integrazione
SETTIMANA MOBILE – PERSONALE VIAGGIANTE

Soppresso il comma 13 dell'articolo 11 che prevedeva l'orario di lavoro ordinario, senza la
maggiorazione del 50%, limitato sino alle ore 13.00 del sabato:

"fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani
che gode del trattamento di trasferta (3° LIVELLO Super, 3° livello Super Junior e 3° livello) si intende distribuito fino alle
ore 13.00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito delle 4
settimane".

 Rimodulazione degli articoli: articolo 10 (riposo settimanale), 11 (orario di lavoro per il
personale viaggiante), 11 bis (orario lavoro per viaggianti con mansioni discontinue), articolo
12 (notturno, domenicale, …), articolo 13 (lavoro straordinario)

 Gli effetti principali di tale modifica sono:
 eliminato il limite delle ore 13.00 del sabato quale soglia di distribuzione del lavoro
ordinario settimanale per gli autisti;
 l'orario di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante è distribuito sino
ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana e, come prima, è conguagliabile
nell'arco di 4 settimane
 Lo straordinario di sabato e domenica è remunerato con maggiorazione del 30%
ORARIO LAVORO – PERSONALE NON VIAGGIANTE

Maggiore «flessibilità» nell’orario di lavoro:

 è possibile una diversa programmazione dell'orario (comunicazione almeno 1 settimana
prima e corresponsione di € 50,00 quale indennità di disagio, massimo 4 settimane/anno).
 Al personale operativo può essere richiesta la prestazione lavorativa in orari diversi
nell'ambito di calendari quadrimestrali; è prevista l'erogazione di indennità di €. 8,00 x
giornata esclusivamente se le ore della giornata superano l'orario ordinario; nel caso di
svolgimento di ore nella giornata oltre il normale orario va erogata maggiorazione del 20%;
 Lo durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, compreso lo
straordinario, da calcolarsi su arco temporale di 4 mesi.

Orario settimanale:

ordinario settimanale di norma 39 ore, da calcolarsi su arco temporale di 4 mesi
distribuito su 5 o 6 giorni
prestazione settimanale NON inferiore a 30 ore
Il riposo di norma coincide con la domenica
ORARIO LAVORO – PERSONALE NON VIAGGIANTE

Orario giornaliero ordinario:
6 – 9 ore distribuite su un nastro lavorativo di 12 ore

Maggiorazione per le ore prestate di sabato e domenica:
        20% sabato
        35% domenica

Massima media settimana lavorativa: 48 ore su 4 mesi;

Pausa per il pasto tra i 30' ed i 120' estendibile a 180' con maggiorazione o con maturazione
mensile di 2 ore di permessi.
LAVORO A CHIAMATA

E’ stato rimosso il divieto di utilizzo del lavoro a chiamata.

Nel settore del trasporto merci, prima di questa modifica, la possibilità di utilizzo o
meno di questo strumento, non aveva precise certezze (anche a causa di diverse
circolari interpretative del Ministero competente):

 vi erano posizioni che sostenevano la sua assoluta impraticabilità, nonostante la
previsione normativa che richiama esplicitamente il "personale addetto ai trasporti
di persone e di merci" (punto n. 8 della tabella di cui al R.D. n. 2657/1923) e neppure
entro i limiti previsti dal D.Lgs. n. 276/2003: sotto a 25 anni e sopra a 55 anni;
 altre che invece ritenevano la possibilità di utilizzo entro oltre i richiamati limiti di età;

Venendo meno l'esplicito divieto di utilizzo di questa tipologia contrattuale, si dà
uniformità (parziale) di interpretazione in tutto il territorio nazionale: il lavoro a chiamata
è certamente utilizzabile per personale sotto i 25 anni e sopra i 55 anni;

       E' forte convincimento che possa essere ora utilizzato in ogni caso.
FONDO SANITARIO

  Conftrasporto … verificherà, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del rinnovo del presente CCNL,
l’esistenza del migliore sistema di assistenza sanitaria sotto il profilo delle prestazioni erogate
per i lavoratori delle imprese associate.

Le imprese procederanno alla iscrizione a quest’ultimo fondo sanitario.

 In caso in cui NON venga individuato un fondo con prestazioni migliorative rispetto al
SANILOG, le imprese iscriveranno i lavoratori a quest’ultimo.

 Fino al termine di vigenza del CCNL nel rinnovo precedente le aziende associate al sistema
confederale di FAI - CONFTRASPORTO avevano ottenuto la sospensione dell'iscrizione al
Fondo.
APPALTI di LAVORI di LOGISTICA, FACCHINAGGIO,
                  MOVIMENTAZIONE; CAMBI DI APPALTO

Nell'ambito delle esternalizzazioni nei settori: logistica, facchinaggio, movimentazioni,
magazzinaggio.

 Affidamento SOLO ad imprese che applicano il CCNL Logistica (chi controlla....??) e divieto di
subappalto;

 Cambio di appalto (subentro): l’impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con
l’impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di
condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto stesso da almeno 6 mesi
continuativi … mantenendo anzianità … trattamenti salariali…; non potrà essere applicata la
normativa c.d. “JOBS ACT”.
PREMIALITA’

Eliminato il «vincolo» della situazione di crisi per poterne applicare le misure;

 Misura premiale per le imprese «virtuose» ovvero con regolarità contributiva certificata
(DURC) e che non abbiano effettuato licenziamenti nell’anno precedente:

 Estensione della % massima di rapporto tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato
dal 35% al 40% per il personale viaggiante;
 L’orario settimanale del personale impiegato in gestione traffico, dei veicoli, e del personale
viaggiante sarà ricompreso tra le 30 ore minime e le 44 ore massime (rimane ferma media 39
ore calcolate su 4 mesi);
 L'’orario giornaliero del personale impiegato in gestione traffico, dei veicoli, e del personale
viaggiante sarà ricompreso tra le 6 ore minime e le 9 ore massime;
CARICO-SCARICO

 Nell’ambito del proprio orario di lavoro … il conducente … è tenuto all’effettuazione e/o alla
collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merce e delle unità di carico vuote
(pallets..), trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto.

Non è contemplato il riempimento e svuotamento del container.

                       RITIRO PATENTE/CARTA CONDUCENTE

 Nel caso di ritiro della patente/carta conducente, è stato rimosso l'obbligo di adibire
l'autista a qualsia si altro lavoro corrispondendogli la retribuzione propria del livello a cui
viene adibito; per le aziende che occupano più di 6 dipendenti, viene introdotta la
possibilità/facoltà di adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro e corrispondendogli la relativa
retribuzione.
RISARCIMENTO DANNI

Questo tema fino ad oggi lasciava spazio a diverse interpretazioni rendendo di fatto
complesso per le aziende ottenere il risarcimento per i danni conseguenza del
comportamento dell'autista.
Ora sono definite le modalità per coprire i danni provocati dal lavoratore, con le casistiche
sotto esposte, previa adozione del provvedimento disciplinare nei primi due casi.
Oltre ai casi di dolo e colpa grave nel quale caso il danno è addebitabile integralmente, sono
definite le seguenti situazioni:

         SINO A 3.500 EURO                  OLTRE 3.500 EURO                 FINO A 1.000 EURO
                                                                d
Al lavoratore verrà addebitato       Potrà essere               e
                                                                        Potrà essere esperita la
       l'intero importo             addebitato al               l        procedura semplificata
                                  massimo il 75% del                sindacale che consente una
                                 danno con un limite di              riduzione della trattenuta del
                                     20 mila euro                          danno al lavoratore.
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