TAR PUGLIA - BARI, MASSIME GIUGNO 2012 Iª SEZIONE
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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME GIUGNO 2012 Iª SEZIONE Tar Puglia, Bari, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 1183 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli – L. s.r.l. (avv. Muscatello) c. Comune di Bari (avv.ti Lanza e Cioffi). Contratti Pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione - Art. 38 D. Lgs. 163/2006/ - Esclusione – Discrezionalità tecnica – Sindacato g.a. – Limiti. Ai fini dell’esclusione ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 di un concorrente da una gara pubblica è necessaria e sufficiente una valutazione motivata da parte dell’Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno l’elemento fiduciario. Trattandosi, però, di esercizio di potere discrezionale, esso è soggetto al sindacato del g.a. nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 14 Giugno 2012, n. 1184 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – C. E. s.r.l. (avv.ti Bello e Mariani ) c. Comune di Bari (avv.ti Lanza e Cioffi). Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione – Affidabilità professionale - art. 38 lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Esclusione - Accertamento. Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione – Affidabilità professionale - art. 38 lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Esclusione - Presupposti. In tema di affidamento dei contratti pubblici la previsione del requisito della c.d. “affidabilità professionale” ex art. 38 lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si fonda sulla necessità di garantire l'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la P.A. fin dal momento genetico; ne consegue che, ai fini dell'esclusione di un concorrente, diversamente da altre fattispecie (artt. 38 c. 1 lett. c), e), g) , laddove il legislatore lo ha richiesto in maniera espressa, non è necessario un accertamento definitivo in sede amministrativa o giurisdizionale della responsabilità del contraente per l'inadempimento, essendo viceversa sufficiente la sola contestazione unilaterale della stazione appaltante, purché le gravi negligenze addebitate all’operatore concorrente riguardino un precedente rapporto contrattuale con la stessa Amministrazione che indice la gara e siano state in grado di menomare la fiducia circa l’esattezza delle 1
future prestazioni (in senso conforme T.A.R. Puglia Bari sez I 19 ottobre 2011, n. 1561). Ai fini dell’esclusione dalla procedura di affidamento per difetto del requisito della c.d. “affidabilità professionale” ex art. 38 lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163,una lettura costituzionalmente orientata ispirata da esigenze di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buona amministrazione (art. 97 Cost.), proporzionalità e soprattutto di tutela del diritto di iniziativa economica (art. 41 Cost.) impone di escludere la rilevanza di condotte connotate da modesta lesività in relazione allo specifico rapporto contrattuale o che, comunque, non risultano accompagnate da un atteggiamento doloso ovvero gravemente colposo dell’impresa . Tar Puglia, Bari, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 1187 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – K. S.r.l. (avv.ti Zonca e Gagliardi La Gala) c. Comune di Volturino (avv. Gadaleta). Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) – Dichiarazione inesatta o incompleta – Decorso del termine ex artt. 23 D.P.R. 380/2011 e 19 L. 241/1990 - Potere della P.A. di “verifica della non formazione della S.C.I.A.”. In tema di S.C.I.A., non può essere accolto l’assunto secondo cui, una volta trascorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio in via di autotutela ex artt. 23 D.P.R. 380/2001 e 19 L. 241/1990, decorrente dal giorno di deposito della S.C.I.A., la stessa debba considerarsi intangibile a prescindere dalla sua esattezza e completezza, in quanto in capo alla P.A. residua comunque un ulteriore potere di “verifica della non formazione della S.C.I.A.”, con conseguente facoltà di ordinare l’interruzione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi, ove in qualche misura alterato. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 1188 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli – T. s.r.l. (avv. ti Zonca e Gagliardi La Gala) c. Comune di Volturino (avv. Gadaleta). Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Sopravvenuta carenza di interesse – Cessazione della materia del contendere – Rettifica – Non sussiste. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Carenza di interesse. Annullabilità del provvedimento – Erronea indicazione del destinatario – Art. 21- octies comma II l. n. 241/1990. 2
La rettifica, ipotesi di sanatoria rientrante nell’ambito del generale potere di convalida di cui all’ultimo comma dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, costituisce parte integrante del provvedimento originario lesivo, saldandosi con esso e operando ex tunc, così da non determinare ex se alcun sopravvenuto difetto di interesse al ricorso introduttivo né tantomeno cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett b) cod. proc. amm., è carente di interesse la domanda di annullamento fondata unicamente sull’asserita nullità/illegittimità del provvedimento impugnato, in assenza di allegazione di elementi idonei a dimostrare la fondatezza del rapporto sostanziale sottostante azionato, tanto a seguito della trasformazione del giudizio innanzi al Giudice Amministrativo da verifica formale della legittimità del provvedimento, nei limiti dei vizi dedotti e con salvezza del potere riesercitato, in giudizio di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale (in senso conforme, si veda TAR Puglia Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1889). L’erronea indicazione nella parte dispositiva del provvedimento amministrativo delle generalità del destinatario costituisce vizio del tutto privo di capacità invalidante o, ancor prima, vizio di mera irregolarità, incapace anche sul piano astratto, ex ante, di rendere l’atto, prima che annullabile, illegittimo, se l’esatta individuazione del soggetto in esame è pur sempre desumibile da altri elementi presenti nel provvedimento stesso, ciò in applicazione del principio di conservazione codificato dall’art. 21-octies l. n. 241/1990 nonché dallo stesso art. 21-nonies ultimo comma della stessa legge. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 1191- Pres. Allegretta – Est. Picone– A.A.C. s.r.l.(avv. Blanco) c. Comune di Barletta (avv.ti Cuocci Martorano e Palmiotti) Giurisdizione - Giudice amministrativo: giurisdizione esclusiva – In materia di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - Autotutela: revoca dell'affidamento. Contratti pubblici – Aggiudicazione – Revoca - Motivazione del provvedimento di revoca. Contratti pubblici – Aggiudicazione – Revoca – Sindacato g.a. – Sussiste – Limiti. Risarcimento del danno - Responsabilità precontrattuale: lesione del dovere di lealtà. Responsabilità precontrattuale- Risarcimento del danno- Criteri di quantificazione del danno: danno emergente e lucro cessante. In tema di appalto, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il 3
provvedimento emesso dall'Amministrazione in via di autotutela quando non si era ancora esaurita la fase pubblicistica di selezione del contraente, essendo, invece, preclusa alla cognizione del G.A. la conoscenza delle vicende esecutive del contratto d'appalto. In tema di appalto, la decisione di revoca dell'affidamento si ritiene sufficientemente motivata ove dalla motivazione sia deducibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione e le ragioni del mancato recepimento delle deduzioni difensive dell'interessato. La stazione appaltante, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, ha il potere di revoca dell'aggiudicazione in virtù di sopravvenute esigenze di interesse pubblico ovvero per una sopravvenuta riconsiderazione di situazioni preesistenti rispetto alle quali è precluso il sindacato del G.A., che, invece, può essere relativo solo a profili di irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione di tale provvedimento. La responsabilità precontrattuale della P.A. per la revoca della gara è configurabile ove il fine pubblico venga attuato mediante un comportamento obiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, pertanto l'obbligo di risarcire il danno può derivare anche dalla revoca legittima degli atti di gara ove l'Amministrazione abbia tenuto un comportamento tale da ingenerare nella concorrente un legittimo affidamento sul buon esito della procedura. In tema di responsabilità precontrattuale della P.A., ai fini della commisurazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo costituito dalle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell'affare (c.d. danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver fatto affidamento sul buon esito della procedura (c.d. lucro cessante) non rivestendo, invece, alcun rilievo l'utile, che si sarebbe conseguito con l'esecuzione del contratto. Tar Puglia Bari, Sez. I, 14 giugno 2012. n. 1192 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli – L. V. s.a.s. (avv. Romaniello) c. S. I. A. s.r.l. (avv. Ordine). Processo Amministrativo – Ricorso Giurisdizionale – Ricorso Incidentale – Inammissibilità – Legittimazione ad Agire – Titolarità Situazione Sostanziale – Assenza. Contratti Pubblici – Gara d’Appalto – Cause di Esclusione – Principio di Tassatività – Art. 46 c. 1 bis Codice dei Contratti Pubblici – Applicabilità Ratione Temporis. 4
Contratti Pubblici – Bando di Gara – Requisiti di Partecipazione – Garanzia dell’Offerta – Polizza Fideiussoria – Sottoscrizione Autenticata Soggetto Abilitato – Mancanza – Esclusione. Contratti Pubblici – Bando di Gara – Requisiti di Partecipazione - Clausole Chiare e Non Ambigue – Omessa Allegazione di un Documento - Esclusione – Stazione Appaltante - Potere di Integrazione Documentale – Non Configurabile. Risarcimento del danno – Risarcimento in materia di Contratti Pubblici - Illegittimo Esercizio del Potere Amministrativo – Onere della Prova – Nesso Eziologico ed Entità del Danno – Certezza Aggiudicazione. Contratti Pubblici – Verifica delle Offerte Anomale – Ribasso Percentuale Inferiore rispetto alle altre Concorrenti - Valutazione - Discrezionalità Tecnica - Risarcimento del danno – Danno da Perdita da Chance – Onere della Prova. Risarcimento del danno – Danno da Perdita da Chance – Onere della Prova – Conseguimento Risultato Utile - Criterio di Probabilità Statistico. Contratti Pubblici – Appalti Pubblici - Stazione Appaltante – Omessa Applicazione Norme Chiare ed Univoche - Elemento soggettivo – Negligenza Conduzione del Procedimento – Prova. Risarcimento del danno – Criteri per la Quantificazione del Danno – Criterio Presuntivo – Aliunde Preceptum – Art. 124 c.p.a. Risarcimento del Danno – Risarcimento in materia di Contratti Pubblici – Danno Curriculare – Esecuzione di un Appalto Pubblico – Vantaggio Economicamente Valutabile. Risarcimento del Danno – Risarcimento in Materia di Contratti Pubblici – Spese per la Partecipazione alla Gara – Inammissibile. Deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire, il ricorso incidentale presentato da una concorrente esclusa da una gara d’appalto, in quanto l’esclusione decretata nei suoi confronti impedisce di assegnarle la titolarità di una situazione sostanziale che la abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. Il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto, introdotto dall'art. 46 c. 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, aggiunto dall’art. 4 c. 2, lett. d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106, è applicabile ratione temporis soltanto alle gare bandite dopo tale data. 5
In tema di gara d’appalto, quando la clausola della lex specialis prevede, come forma di garanzia a corredo dell'offerta, la presentazione di una polizza fideiussoria rilasciata dai soggetti abilitati e con sottoscrizione autenticata da notaio, attestante l’identità e l’idoneità del rappresentante dell’Istituto bancario o assicurativo che presta la garanzia, deve essere escluso dalla relativa gara il concorrente che presenta una polizza fideiussoria priva della firma autenticata del soggetto abilitato a rilasciarla, trattandosi non di un mero aggravamento procedimentale, ma di una formalità non sproporzionata e rispondente ad apprezzabile interesse della stazione appaltante che in tal modo individua il soggetto che presta la garanzia e copre i rischi per la mancata sottoscrizione del contratto dovuta a fatto dell'aggiudicatario. In tema di appalti pubblici, l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione dal disciplinare di gara, mediante clausole chiare e non ambigue, non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile e non vi è spazio per riconoscere alcun dovere di “soccorso istruttorio” a carico della stazione appaltante che non potrà quindi provvedere ad un’ integrazione o ad una regolarizzazione documentale postuma. In materia di appalti, ai fini del risarcimento del danno provocati dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo, il concorrente illegittimamente escluso, oltre al nesso eziologico e all’entità del danno, deve provare la certezza dell’aggiudicazione in suo favore o quantomeno la ragionevole probabilità di conseguirla secondo un criterio di normalità in assenza dell’attività illegittima della stazione appaltante. La circostanza per cui il ricorrente, in sede di giustificazione delle anomalia sulle offerte, abbia presentato un ribasso percentuale inferiore a quello della controinteressata, di per sé non può costituire prova del conseguimento dell’aggiudicazione ai fini del risarcimento del danno da perdita da chance; infatti, la stazione appaltante potrebbe ben ritenere ugualmente anomala tale offerta, essendo il giudizio di anomalia espressione di ampia discrezionalità tecnica, volto a valutare la complessiva affidabilità dell’offerta e che si sottrae al sindacato di legittimità allorquando non sia inficiato a macroscopici vizi di illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza e/o travisamento di fatti. In tema di gara d’appalto, ove non sia possibile dimostrare la vittoria certa della gara da parte della ditta illegittimamente esclusa dalla stessa, può essere riconosciuto il risarcimento del danno da c.d. perdita della chance, sempre che la possibilità di conseguire il risultato utile sia “seria ed apprezzabile”, ovvero sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato, quali presentazione di giustificazioni oggettive e dettagliate secondo le indicazioni della lex specialis, unitamente all’offerta di un ribasso percentuale inferiore rispetto a quello praticato dagli altri concorrenti, risulti probabile, secondo un criterio di probabilità statistica, il raggiungimento del risultato sperato, id est l’aggiudicazione dell’appalto. 6
In materia di appalti, pur essendo irrilevante ai fini della valutazione della responsabilità dell’Amministrazione l’elemento soggettivo, l’omessa applicazione di norme chiare ed univoche cui la stessa stazione appaltante si era autovincolata in sede di lex specialis, rappresenta una circostanza utile a comprovare la negligenza nella conduzione del procedimento di gara. In materia di gare d'appalto, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'utile conseguibile, e quindi del danno risarcibile, il criterio presuntivo, forfettario ed automatico che quantifica nel 10% dell’offerta il guadagno presunto dell'appaltatore, in base ad un’ espressa previsione codicistica (art. 124 cod. proc. amm.), deve essere contemperato, tenendo conto anche dell’aliunde perceptum, vale a dire della documentazione da parte dell'impresa di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi. L'esecuzione di un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro derivante dal corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, può essere comunque fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la sua capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti, di conseguenza all’impresa illegittimamente esclusa può essere riconosciuto il risarcimento del danno curriculare, calcolato in proporzione della somma già liquidata a titolo di lucro cessante, secondo una percentuale destinata a variare in considerazione dell'importanza dell'appalto illegittimamente aggiudicato ad altra impresa. In tema di appalti pubblici, deve essere respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno emergente relativo alle spese per la partecipazione alla gara in caso di esclusione dalla stessa, dal momento che esse restano normalmente a carico delle imprese partecipanti, sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 giugno 2012, n. 1254 – Pres. Picone – Est. Cocomile – L. L. (avv. de Leonardis) c. Università degli Studi di Bari (avv. ti Prudente e Antuofermo). Lavoro alle dipendenze della PA – Blocco delle assunzioni – Art. 1 d.l. n. 180/2008 conv. in l. n. 1/2009 – Nomina in ruolo in fascia superiore di soggetti già in servizio. Processo amministrativo – Risarcimento del danno – Istruttoria – Principio acquisitivo. 7
Il divieto di nuove assunzioni di cui all’art. 1 del d.l. n. 180/2008 convertito, con modificazioni, nella l. n. 1/2009, disposizione eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva, si applica, oltre agli altri casi previsti, anche per l’inquadramento in ruolo, in una fascia superiore, di docenti già in servizio presso la medesima università che opera la chiamata, ciò dando luogo ad un’assunzione in senso proprio e non al mero passaggio di qualifica per effetto di procedura riservata, in quanto scaturente dall’espletamento di una procedura selettiva aperta anche a soggetti non legati da alcun rapporto con l’ente e non in possesso, ancora più in radice, dello status di docenti universitari. In caso di richiesta di risarcimento dei danni causati dall’illegittimo esercizio (o mancato esercizio) dell’attività da parte della PA, spetta al ricorrente fornire, in modo rigoroso ma anche tramite presunzioni, la prova di ogni elemento dell’illecito, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo, poiché attinente allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti, ed essendo comunque ineludibile l’obbligo di allegare circostanze di fatto precise, tale obbligo non potendo essere evaso né invocando la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l’impossibilità di provare l’ammontare preciso di un pregiudizio di cui sia stata comunque dimostrata la sussistenza, né appellandosi alla consulenza tecnica d’ufficio, in quanto non diretta a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del privato. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 giugno 2012, n. 1267 – Pres. Allegretta – Est. Picone – A. N. (avv. ti Di Mattia e Ant. Nardella) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Arc. Nardella). Edilizia e urbanistica – Convenzioni urbanistiche – Potere conformativo del Comune – Limiti. Le disposizioni dettate dal d.m. n. 1444/1968 sono dirette ai Comuni ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, quindi, non sono immediatamente applicabili né ai rapporti fra privati né fra Comuni e privati, sicchè l’atto d’obbligo unilaterale sottoscritto dal proprietario di un’area che l’asserve genericamente a standard pubblico può soltanto autorizzare il Comune a deliberare, con gli opportuni atti progettuali, la localizzazione di una struttura di pubblica utilità su tale area e non anche ad esercitare su di essa potere conformativo mediante un provvedimento individuale, sicché, in difetto dell’approvazione di una specifica 8
destinazione d’uso pubblico, il proprietario può legittimamente continuare ad esercitare le comuni facoltà dominicali. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 giugno 2012, n. 1268 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C. A. M. s.r.l. (avv. Deramo) c. Comune di Conversano (avv. Muscatelli), Regione Puglia. Corte Costituzionale – Giudizio di costituzionalità in via principale – Efficacia delle sentenze. Corte Costituzionale – Giudizio di costituzionalità – Efficacia delle sentenze – Eccezione – Art. 1-quater d.l. n. 105/2010 conv. in l. 129/2010. La dichiarazione di incostituzionalità di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva, applicandosi non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato e, sul piano sostanziale, a tutti i rapporti non ancora esauriti. Anche il giudice amministrativo potrà, pertanto, d’ufficio trarre tutte le conseguenze derivanti dalla pronuncia di incostituzionalità di una norma (si veda, in senso conforme, Tar Puglia, Bari, sez. I, 11 gennaio 2012, n. 75). Con la norma eccezionale di cui all’art. 1-quater del d.l. n. 105 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 129 del 2010, il legislatore ha inteso derogare al principio secondo cui le pronunce di incostituzionalità spiegano i loro effetti anche sui rapporti giuridici già sorti e non esauriti, disponendo una sanatoria generalizzata ed automatica, per tutte le denunce d’inizio attività presentate nella vigenza di leggi regionali recanti soglie di potenza superiori a quelle di cui alla tabella A del d.lgs. n. 387/2003, a condizione che l’impianto di riferimento sia stato non solo ultimato, ma anche effettivamente messo in esercizio entro il termine perentorio di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè entro il 16 gennaio 2011), così da salvaguardare le sole situazioni nelle quali sia più forte la necessità di tutelare l’affidamento degli investitori circa la legittimità delle procedure semplificate, tenendo conto dello stato di avanzamento della realizzazione dell’impianto. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 giugno 2012, n. 1269 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – R. M. C. (avv. Bavaro) c. Comune di Palo del Colle (avv. Florio). 9
Silenzio – Silenzio rifiuto – Obbligo di provvedere – Richiesta di riesame in autotutela – Non sussiste Le istanze dei privati volte a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela da parte della PA hanno una funzione di mera denuncia e non creano in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere, avendo ad oggetto provvedimenti espressione di attività tipicamente discrezionale. Tar Puglia Bari, Sez. I, 26 giugno 2012, n. 1279 – Pres. Allegretta – Est. Picone – N.O. s.r.l. (avv. Barile) c. Azienda Sanitaria Locale di Bari (avv. Caputo). Esecuzione delle Decisioni Giurisdizionali (Ottemperanza) – Liquidazione delle Spese. In sede di ottemperanza, deve essere respinta la domanda relativa alle spese, diritti ed onorari riferite agli atti di esecuzione forzata posti in essere dalla ricorrente prima di intraprendere tale procedura. Tar Puglia Bari, Sez. I, 27 giugno 2012, n. 1281 – Pres. Picone – Est. Amovilli – L. A. (avv. Gallo) c. Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Giurisdizione – Giudice Amministrativo – In Materia di Pubblico Impiego – Titoli di Abilitazione e Conferimento Incarichi d’Insegnamento – Aspetti Concorsuali. Istruzione Pubblica - Concorso per Abilitazione all’Insegnamento – Ammissione – Titolo di Servizio – Conferimento Incarico “a soli fini giuridici” – Servizio “virtuale” – Servizio Effettivo – Sommatoria. In materia di insegnamento scolastico, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per l'accesso ai titoli abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di insegnamento, sono caratterizzati da aspetti concorsuali relativi al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge e dei titoli cui è legata l'assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. In tema di concorsi per abilitazione all’insegnamento, il conferimento di un incarico di servizio per un determinato numero di ore “a soli fini giuridici” da parte di un Istituto scolastico, che in autotutela reinserisce un insegnante nella graduatoria definitiva permanente per il conferimento di supplenze, permette di riconoscere in capo all’insegnante il possesso del titolo di servizio richiesto per l’ammissione al corso abilitante all’insegnamento, poiché la sommatoria del servizio “virtuale” svolto 10
presso tale Istituto con il servizio effettivamente prestato fa scaturire il possesso del titolo richiesto dal bando per l’accesso al corso. Tar Puglia Bari, Sez. I, 27 giugno 2012, n. 1282 – Pres. Picone – Est. Amovilli – P. E. (avv. Gallo) c. Ministero dell'Interno- Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Giurisdizione – Giurisdizione Esclusiva del G.A. – In materia di Pubblico Impiego – Corpo dei Vigili del Fuoco - L. n. 252 del 2004 – Estensione Regime di Diritto Pubblico. Lavoro alle Dipendenze della P.A. – Incarichi a Contratto – Riassunzioni ex Art. 110 comma 5 D. Lgs. 267 del 2010 – Diritto Soggettivo - Discrezionalità della P.A. – Mancanza – Riassunzioni del Dipendente Dimissionario – Differenze. Lavoro alle Dipendenze della P.A. – Incarichi a Contratto - Riassunzioni ex Art. 110 comma 5 D. Lgs. 267 del 2010 – Creazione Nuovo Rapporto di Lavoro – Presupposto - Carenza del Posto in Organico. Lavoro alle Dipendenze della P.A. - Riassunzioni ex Art. 110 comma 5 D. Lgs. 267 del 2010 – Legge Finanziaria n. 350 del 2003 - Autorizzazioni in Materia di Blocco delle Assunzioni – Presupposto - Efficacia Ex Nunc del Nuovo Rapporto di Lavoro. Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a, con decorrenza dall'entrata in vigore della L. 30 settembre 2004 n. 252 che, introducendo il comma 1-bis nell'art. 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha esteso ai vigili del fuoco il regime di diritto pubblico già previsto per altre categorie del pubblico impiego. L’art. 110 comma 5 del D.Lgs. 267/2010, che favorisce la creazione dei rapporti di cui al comma 2 aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali “a contratto” presso gli enti locali, attribuisce al dipendente già in servizio un vero e proprio diritto soggettivo alla riassunzione presso l’Amministrazione di provenienza, condizionato non già da valutazioni discrezionali in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico, bensì dalla sola effettiva vacanza del posto; viceversa la riammissione in servizio del pubblico dipendente dimissionario costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, rispetto alla quale il dipendente non vanta un diritto soggettivo a riprendere servizio al verificarsi della vacanza del posto, l'Amministrazione, in questa diversa ipotesi, è infatti titolare del potere discrezionale di valutare l'istanza di riammissione sulla scorta di una ponderazione complessiva, che tenga conto delle esigenze organizzative e di tutte le circostanze rilevanti sul piano dell'interesse pubblico. 11
In tema di incarichi a contratto, la riassunzione ex art. 110 comma 5 del D.Lgs. 267/2010, comportando la costituzione di un nuovo e diverso rapporto, pur se con inquadramento nel ruolo e nella qualifica di appartenenza al momento della cessazione, è subordinata alla carenza del posto in organico, carenza che non può essere comprovata dalla pendenza, alla data di presentazione dell’istanza di riassunzione, di una procedura concorsuale per la copertura di uno stesso incarico di servizio, quando trattasi di selezione bandita al fine di sopperire a vacanze non ancora esistenti. L’accoglimento delle domande di riassunzione ex art. 110 comma 5 del D.Lgs. 267/2010, presentate prima del 2004, è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni prescritte dalla legge finanziaria, all’epoca vigente (n. 350/2003), in materia di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego; il nuovo rapporto di lavoro che s’instaura con l’amministrazione ha efficacia ex nunc e determina l’impossibilità giuridica per la stessa di derogare al regime vincolistico in vigore per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, consistente, appunto, nella necessità della suddetta autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica. Tar Puglia Bar, Sez. I, 27 giugno 2012, n. 1283 – Pres. Picone – Est. Amovilli – C. (avv. ti Prisciantelli e Paparella) c. Comune di Modugno (avv. Ruccia). Strade – Rete Viaria Consortile – Classificazione – Strada Urbana o Extraurbana – Obblighi di Manutenzione. Comunicazione di Avvio del Procedimento – Destinatari – Soggetti Pubblici – Esigibilità – Ratio – Leale Collaborazione tra P.A. In tema di viabilità stradale, una rete viaria ceduta dal Comune ad un consorzio in seguito ad una declassificazione e demanializzazione, destinata al collegamento del centro urbano con altri servizi interessanti la collettività comunale, e pertanto rientrante, quantomeno agli effetti amministrativi, nel patrimonio stradario comunale, non può che essere classificata come urbana di scorrimento od extraurbana; di conseguenza deve escludersi che l’ente proprietario del relativo tratto stradale, ai fini della circolazione e dei relativi obblighi manutentivi, possa essere individuato nel Consorzio. L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 legge 241/90 nei confronti di soggetti pubblici, pur suscitando delle perplessità, deve ritenersi comunque esigibile secondo il principio di leale collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, in quanto fonte di un confronto dialettico che, secondo un giudizio 12
necessariamente prognostico, non risulta inutile anche per i necessari accertamenti in fatto ed in diritto. Tar Puglia Bari, Sez. I, 27 giugno 2012, n. 1284 – Pres. Picone – Est. Amovilli – A. s.r.l. (avv. ti G. Mescia e A. Mescia) c. Provincia di Foggia. Energia – Impianti Eolici – Valutazione Integrata Ambientale – Presupposto Normativo - Regolamento Regionale – Illegittimità Costituzionale - Efficacia Erga Omnes. In tema di impianti eolici, deve essere accolto il ricorso volto ad impugnare un provvedimento di valutazione integrata ambientale che abbia come presupposto normativo un regolamento regionale dichiarato illegittimo costituzionalmente, in quanto dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di legge sulla quale si fonda il provvedimento impugnato, discende l'illegittimità derivata dell'atto medesimo qualora l'interessato abbia posto in rilievo la norma di che trattasi, ancorché non censurandola specificamente sotto il profilo della poi dichiarata incostituzionalità, stante l’ efficacia erga omnes e retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, applicabile non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 giugno 2012, n. 1291 - Pres. Picone – Est. Amovilli – M. P. (avv.ti Grassi e Palmiotto) c. Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza -, Questura di Bari (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Lavoro alle dipendenze della P.A. – Procedimento disciplinare – Sanzioni disciplinari – Destituzione dall’impiego - Giudicato penale. In tema di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente pubblico, la sanzione della destituzione dall’impiego irrogata dalla P.A. non sarà censurabile dinanzi al giudice amministrativo qualora sia stata disposta, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità dell’azione amministrativa, in conseguenza di una sentenza irrevocabile di condanna in sede penale, la quale costituisce l’antecedente storico-logico della sanzione e ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento dei fatti, all’illiceità degli stessi ed all’affermazione che il soggetto condannato li ha commessi. 13
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 giugno 2012, n. 1292 - Pres. Allegretta – Est. Picone – FO.VI. s.r.l. (avv.ti Conte, Iacobucci e Rodio) c. Regione Puglia (avv. Colelli). Principi dell’azione amministrativa – Principi di lealtà procedimentale e buona amministrazione – Istanza incompleta – Richiesta di integrazione – Rigetto istanza. E’ legittimo il rigetto di una istanza incompleta qualora la P.A., in ossequio ai principi di lealtà procedimentale e buona amministrazione, abbia garantito all’interessato la possibilità di integrazione, in quanto l’omissione de qua non consente alla P.A. di esaminare compiutamente la domanda. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 giugno 2012, n. 1293 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – F. s.r.l. (avv. Profeta) c. Regione Puglia (avv. Persichella). Conferenza di servizi – Decisoria - Rilascio autorizzazione unica – Art. 12, co. 3, d.lgs. n. 387 del 2003 - Mancata convocazione - Art. 21 octies, co. 2, legge n. 241 del 1990 - Inapplicabilità. L’art. 12, co. 3, d.lgs. n. 387 del 2003, in tema di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica, ha carattere tipicamente imperativo e sancisce l’obbligo per la Regione di convocare la conferenza di servizi entro 30 gg. dal ricevimento della domanda di autorizzazione, con la conseguenza che, in caso di omessa convocazione, non potrà applicarsi la previsione normativa ex art. 21 octies, co.2, l. 241 del 1990 e, pertanto, potrà essere annullato il provvedimento di diniego dell’autorizzazione de qua anche qualora sia palese che il contenuto dispositivo, nonostante il vizio procedimentale, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato dalla P.A. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 28 Giugno 2012, n. 1319 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – S. C. (avv. Dipierro ) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica – Destinari: Amministrazione dello Stato – Presso la sede reale dell’amministrazione - Inammissibilità – Sanatoria - Rinnnovazione. E’ inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso l’atto adottato da un’Amministrazione statale, che sia stato notificato presso la sede reale 14
dell’Amministrazione anziché presso l’Avvocatura Distrettuale ove ha sede il T.A.R., trattandosi di errore concernente non l’identificazione dell’organo amministrativo legittimato a stare in giudizio, bensì l’individuazione dell’Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica. Detta inammissibilità è è suscettibile di sanatoria solo per effetto della costituzione in giudizio dell’Amministrazione irritualmente intimata, non essendo neppure possibile la rinnovazione della notifica , poiché l’art. 44, ultimo comma, cod. proc. amm. la consente solo qualora il vizio di notifica dipenda da “causa non imputabile al notificante”. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 28 Giugno 2012, n. 1321 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – M. s.r.l. (avv.ti Alimonda e Bux ) c. Comune di Barletta (Avv.ti Martorano e Caruso). Contratti pubblici – Bandi di gara – Impugnazione - Immediata – Decadenza. Sono soggette ad onere di immediata impugnazione, in quanto direttamente lesive, le clausole del bando che stabiliscono, con prescrizioni inequivoche, requisiti di partecipazione alla procedura selettiva non posseduti dal ricorrente. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 28 giugno 2012, n. 1322 - Pres. Picone – Est. Amovilli – O.R.P. s.r.l. (avv. Petronella) c. Regione Puglia (avv. Colelli), Comune di Santeramo in Colle (avv.ti Paccione e Orlando). Accordi – Accordi pubblico-privato – Azione contra silentium – Ammissibilità. Accordi – Accordi pubblico – privato – Azione contra silentium – Termine annuale – Prescrizione breve. Ai sensi dell’art. 11 legge n. 241 del 1990, la posizione sostanziale del privato che ha pattuito un accordo pubblico – privato ha la consistenza di interesse legittimo pretensivo rispetto all’esercizio del potere autoritativo, seppur mediato, da parte della P.A. e, pertanto, in ipotesi di inerzia dell’Amministrazione titolare del potere di provvedere sul contenuto dell’accordo, l’interessato può esperire azione contra silentium ex art. 31 cod. proc. amm. Il termine per la proposizione del ricorso contra silentium, ai sensi dell’art. 31 comma 2 cod. proc. amm., è annuale e ha natura di prescrizione breve, con la conseguente configurabilità di eventuali eventi interruttivi secondo i principi ex artt. 2943 e ss. c.c. 15
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 28 giugno 2012, n. 1323 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – T. E. s.r.l. (avv. Profeta) c. Regione Puglia (avv.ti Colelli e Liberti). Conferenza di servizi – Decisoria – Istanza rilascio autorizzazione unica – Illegittimità decisioni extra conferenza. Con riferimento al procedimento unico delineato dagli artt. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387 del 2003 e dell’allegato b), D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), tutte le amministrazioni interessate adottano le proprie determinazioni esclusivamente in sede di conferenza di servizi, con conseguente illegittimità, per incompetenza assoluta, degli atti di assenso o pareri espressi al di fuori di detta sede. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 28 Giugno 2012, n. 1331 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – A. D. (avv.ti Telesca e Tarantini ) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Giurisdizione – Concessione dei contributi – Vittime di terrorismo e stragi - L. n. 466/1980 – Giudice ordinario - Sussistenza. La giurisdizione sulle controversie inerenti la concessione dei contributi di cui alla L. 13 agosto 1980 n. 466, come sostituita dalla L. 20 ottobre 1990 n. 302, spetta al giudice ordinario in quanto le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della derogabilità. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 28 giugno 2012, n. 1332 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – R.L. (avv.ti Caputi e Fazio) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze. Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza: decreto di condanna ex art. 3 L. 89/2001 – Idoneità. 16
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 28 giugno 2012, n. 1333 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – G.M. (avv.Candiano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza: decreto di condanna ex art. 3 L. 89/2001 – Idoneità – Spese dovute – Limiti. Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza. In tale sede saranno dovute le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, diversamente dalle spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.a., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui all'art. 114 c.p.a., è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. 17
IIª SEZIONE Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 giugno 2012, n. 1095 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – O.C. di S. S. I.R.C.C.S. di San Giovanni Rotondo (prof.ri avv.ti Logroscino, Meale) c. Regione Puglia (avv.ti Di Lecce, Grimaldi), Asl Foggia Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Programmazione sanitaria – Discrezionalità – Sussiste – Razionalizzazione spesa pubblica – Prestazioni sanitarie erogabili – Risorse finanziarie disponibili – Condizionamento. Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Programmazione sanitaria – Criterio del metodo comparativo tra Regioni virtuose (art. 27, d.lgs. n.68/2001) – Logicità – Sussiste. Sanità pubblica – Programmazione sanitaria – Nuove tariffe e tetti di spesa – Determinazioni regionali – Efficacia retroattiva – Legittimo affidamento dell’operatore sanitario accreditato – Illegittimità – Non sussiste. Sanità pubblica – Programmazione sanitaria – Riduzione tetto di spesa – Nuove tariffe – Determinazioni regionali – Efficacia retroattiva – Affidamento dell’operatore sanitario accreditato – Sussistenza in astratto. Sanità pubblica – Programmazione sanitaria – Riduzione tetto di spesa – Riduzioni con effetto retroattivo - Affidamento dell’operatore sanitario accreditato – Lesione – Riduzione operata entro i limiti delle disposizioni finanziarie conoscibili – Non sussiste. Sanità pubblica – Programmazione sanitaria – Enti ecclesiastici - Equiparazione agli ospedali pubblici ai fini dei tetti di spesa – L. n. 133/2008 – Sussiste – Effetti – Vincolo della programmazione annuale regionale – Sussiste. Sanità pubblica – Programmazione sanitaria regionale – DRGs – Revisione tariffaria – L. n. 311/04 – Contrasto – Sussiste – L.r. Puglia n. 34/09 – Contrasto – Non sussiste – Effetti – Termine per l’approvazione delle nuove tariffe – Carattere perentorio – Esclusione – Ratio - Contenimento della spesa pubblica. La programmazione sanitaria è connotata da ampia discrezionalità e deve perseguire obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica; tant’è che il diritto alla salute o, più precisamente, la qualità e quantità delle prestazioni sanitarie erogabili dal SSN risultano condizionate dalle risorse finanziarie disponibili. In materia di determinazione delle tariffe sanitarie, la scelta dei parametri caduta su tre Regioni ubicate a tre differenti latitudini (nord, centro e sud), mediando eventuali differenze, è criterio mutuato dall’art. 27 del d.lgs. n. 68/2001 che ha dato attuazione 18
all’art.2 della legge n.42/2009. Ne consegue che non è illogico il criterio – quale il metodo comparativo tra Regioni virtuose - che consente di agganciare le tariffe ad un dato concreto e non virtuale, in coerenza con le esigenze di contenimento dei costi e riduzione complessiva della spesa sanitaria, rispetto alle quali si collocano in secondo piano le peculiarità territoriali. In linea di principio, il legittimo affidamento dell’operatore sanitario accreditato non risulta violato dall’efficacia retroattiva della fissazione dei tetti di spesa nella misura in cui l’operatore stesso possa confidare sul budget assegnato l’anno precedente, con la decurtazione prevista dalle norme finanziarie; per altro verso, la legittimità della programmazione regionale tardiva è condizionata al ridimensionamento della latitudine della relativa discrezionalità che dovrà essere «tanto maggiore quanto maggiore sia il ritardo» nonché ad «una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il distacco dalla prevista percentuale di tagli» (cfr. Consiglio di Stato, n. 3/2012). In materia di prestazioni sanitarie, l’efficacia retroattiva inerente la riduzione del tetto di spesa strettamente collegata alla definizione delle nuove tariffe, astrattamente può incidere sulla tutela dell’affidamento laddove la delibera di G.R. non contenga alcuna quotazione dei DRG nuovi e di quelli modificati. La tutela dell’affidamento non può trovare spazio nella misura in cui le decurtazioni imposte al tetto dell’anno precedente, ove retroattive, siano contenute nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno; ne consegue che occorre la prova che i tagli delle tariffe – e, conseguentemente, del tetto di spesa - in concreto subiti dalla società ricorrente siano stati determinati in misura percentuale maggiore dei su indicati limiti. L’entrata in vigore della l. 133/2008 ha innovato il rapporto con i soggetti equiparati ponendo sullo stesso piano gli enti ecclesiastici e gli altri operatori sanitari privati, imponendo la stipulazione degli accordi contrattuali anche con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli art 41 e 43,comma 2, della legge n.833/78 e il vincolo della programmazione annuale regionale a tutti gli operatori di settore. La mancata revisione tariffaria in relazione ai DRGs, contrasta soltanto con la legge statale n. 311/04 (art.1, comma 170) e non con la l.r. n. 34/09 (art.20, la quale prevede l’aggiornamento tariffario ma in termini di eventualità e la scadenza fissata per l’approvazione delle nuove tariffe non può avere carattere perentorio considerata la complessità di tali procedimenti, l’aggiornamento tariffario deve ritenersi recessivo rispetto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica tale da giustificare ragionevoli slittamenti. (In senso conforme: Tar Puglia, Bari, sez. II, 5 giugno 2012, n. 1096 e 1097) 19
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 giugno 2012, n. 1099 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – I. Srl (avv.ti Munafò, Tedeschi) c. Comune di Bari (avv.ti Verna, Lonero Baldassarra), A.I.B.M.B.C. (prof. avv. De Leonardis) Provvedimento amministrativo – Ordinanze extra ordinem – Ordinanze contingibili e urgenti – Potere generale di emissione del Sindaco – Non sussiste – Illegittimità costituzionale art. 54, comma 4, d. lgs. n. 267/99. È esclusa l’esistenza di un generale potere sindacale di emettere ordinanze contingibili ed urgenti. Costituzionalmente illegittima era la norma su cui lo stesso potere extra ordinem si fondava (art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art.6 del D.L. n. 92/2008, conv. con legge n. 125/2008) nella parte in cui comprendeva la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti” (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.115 del 4.4.2011). Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 giugno 2012, n. 1101 - Pres. Guadagno - Est. Pasca – I. S. di R. P. & C. S.a.s. (avv. Martielli) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) Giurisdizione – Difetto di giurisdizione – Giurisdizione del G. O. per la tutela dei diritti soggettivi verso la P.A. Giurisdizione – Sovvenzioni, contributi e sussidi – Distinzione tra le situazioni giuridiche soggettive di cui il privato è titolare – In fase procedimentale e in ipotesi di avvenuta attribuzione del beneficio. Giurisdizione – Difetto di giurisdizione – Giurisdizione del G. O. per la tutela dei diritti soggettivi verso la P.A. – Anche ove sia proposta domanda di annullamento di atti. Nelle controversie relative alla materia delle sovvenzioni o contributi in favore dei privati da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e realizzazione di determinate attività economiche e produttive, il discrimine per la individuazione del Giudice fornito di giurisdizione è costituito dalla natura delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato, secondo il combinato disposto del petitum con la causa petendi, indipendentemente dalla formale prospettazione della domanda. Il privato, in materia di sovvenzioni o contributi in favore dei privati da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e realizzazione di determinate attività economiche e produttive, è titolare di una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata all’attribuzione del beneficio ovvero 20
nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela; viceversa il privato, che abbia già beneficiato della concessione del contributo o finanziamento in tutto o in parte, è titolare di una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva e alla pretesa di mantenere e conservare l’agevolazione concessa e la disponibilità delle somme già erogate e incassate ancorché in via provvisoria (cfr. Cass. SS.UU. n. 225/2001 e 5617/2003; C.d.S. Sez. V 31.8.2007 n. 4518 e 29.8.2006 n. 5046). In una controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario in quanto relativa alla tutela di situazioni di diritto soggettivo non risulta ostativa alla cognizione da parte di quest’ultimo l’eventuale proposizione di una contestuale domanda di annullamento di atti, vuoi per la natura paritetica degli stessi, vuoi comunque per la possibilità di disapplicazione riconosciuta al Giudice Ordinario in sede di cognizione incidenter tantum. (In senso conforme vedi anche Tar Puglia, Bari, sez. II, 28 giugno 2012, n. 1360) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 giugno 2012, n. 1102 - Pres. Guadagno - Est. Pasca – L. P. (avv. Paccione) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (avv. Corrente); Regione Puglia (avv.ti Loffredo e Gaetano); G. L. Giurisdizione – Giurisdizione in materia di pubblico impiego– Giurisdizione del G. O. Giurisdizione – Difetto di giurisdizione – Giurisdizione del G. O. – Rimessione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. – Conservazione degli effetti dell’originario ricorso. Sono devolute al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie che – avuto riguardo al petitum sostanziale, a mente del costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione – siano relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, ancorché vengano in considerazione atti amministrativi presupposti. Ove sia dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, a mente delle pertinenti norme del codice del processo amministrativo, il Giudice Amministrativo dispone la rimessione della causa dinanzi a quest’ultimo, salva riassunzione nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 giugno 2012, n. 1103 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – M.D. (Avv.ti Agnello, Piccinini) c. Ministero dell'Interno, Questura di Bari (Avvocatura Distr.le Stato Di Bari) 21
Unione Europea – Libertà di circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali – Diritto e libertà di stabilimento – Limiti interni all’applicazione dei principi comunitari – Presupposti di legittimità Unione Europea – Libertà di circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali – Diritto e libertà di stabilimento – Illegittimità del sistema concessorio per contrarietà ai principi comunitari – Non sussiste Unione Europea – Libertà di circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali – Diritto e libertà di stabilimento – Illegittimità del sistema concessorio per contrarietà ai principi comunitari – In particolare: in materia di lotto, lotterie, e concorsi a premio - Non sussiste – Ratio Lotto, lotterie, concorsi a premio – In genere – Ricevitorie del lotto – Diniego dell’autorizzazione (o della licenza) – Legittimità del diniego anche in caso di sopravvenienze La previsione, nel diritto nazionale, di un sistema concessorio, costituisce una limitazione ai principi di libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi - previsti rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE - ammissibile, ad onta delle stesse previsioni comunitarie, solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale e se caratterizzata dal requisito della proporzionalità all’obiettivo perseguito. Sebbene il sistema concessorio costituisca una limitazione ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, lo stesso non potrà dirsi tout court illegittimo per contrarietà all’ordinamento comunitario, dovendo ritenersi di per sé ammissibile - purché giustificato da scopi di interesse generale e proporzionato al perseguimento degli stessi - non potendo desumersi dall’illegittimità comunitaria di alcune specifiche caratteristiche della normativa italiana, l’illegittimità comunitaria del sistema concessorio in sé. Il sistema concessorio-autorizzatorio italiano non può considerarsi ingiustificatamente limitativo della libertà di stabilimento ed esercizio dell’attività economica in quanto è funzionale a canalizzate determinate attività – quale quella di gioco d’azzardo – in circuiti controllabili, al fine di prevenirne una possibile degenerazione criminale. Posto che la legittimità di un provvedimento emesso dalla P.A. competente va valutata in relazione alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento dell’adozione dell’atto stesso, devono ritenersi irrilevanti, (se non a fini della rimozione in autotutela con efficacia ex nunc), le eventuali sopravvenienze legittimanti ex post il rilascio di un provvedimento favorevole al ricorrente, non potendo mettersi in discussione, in sede di impugnazione dinanzi al G.A., la legittimità di un 22
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