Conservazione a norma dei documenti informatici e dei messaggi PEC: come preservare i dati nel tempo e renderli validi in giudizio ...

Pagina creata da Pietro Spina
 
CONTINUA A LEGGERE
Conservazione a norma dei documenti informatici e dei messaggi PEC: come preservare i dati nel tempo e renderli validi in giudizio ...
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

              Conservazione a norma dei documenti
        informatici e dei messaggi PEC: come preservare
            i dati nel tempo e renderli validi in giudizio

a cura di
Robert Braga, commercialista in Novara
                                                          Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   1
Conservazione a norma dei documenti informatici e dei messaggi PEC: come preservare i dati nel tempo e renderli validi in giudizio ...
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

                E tu? Che professionista sei?

Il programma:

•   Esame normativa di riferimento della conservazione a norma dei
    documenti informatici (novità dal 1 gennaio 2022);
•   Esame normativa di riferimento sulla formazione e gestione della
    PEC
•   Casi pratici di conservazione della PEC e dei documenti informatici
•   Risposte ai quesiti

                                                       Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   2
Conservazione a norma dei documenti informatici e dei messaggi PEC: come preservare i dati nel tempo e renderli validi in giudizio ...
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

 E tu? Che professionista sei?

                                          Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   3
Conservazione a norma dei documenti informatici e dei messaggi PEC: come preservare i dati nel tempo e renderli validi in giudizio ...
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

                                 Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
Conservazione a norma dei documenti informatici e dei messaggi PEC: come preservare i dati nel tempo e renderli validi in giudizio ...
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

                      la conservazione a norma …

in arrivo le nuove
    linee guida

                                                                                                          5
                                                         Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
Conservazione a norma dei documenti informatici e dei messaggi PEC: come preservare i dati nel tempo e renderli validi in giudizio ...
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

                                       le nuove linee guida
SCOPO:
1) incorporare in un’unica linea guida le regole tecniche e le circolari in materia, per
   ottenere un’unica normativa di riferimento
2) aggiornare le attuali regole tecniche previste dall’art 71 del CAD
3) regolano la formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento
   informatico

ENTRATA IN VIGORE
   - 01 gennaio 2022

SISTEMA DI CONSERVAZIONE
Si tratta di implementare un archivio digitale che sIa rispettoso dello standard ISO 14721:2012 (OAIS) integrato con la
norma UNI 11386, (Standard SInCRO - Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli
Oggetti digitali) che sia interoperabile. In sostanza viene individuato uno schema XML, una struttura dati, ampiamente
condivisa da adottare per supportare l’interoperabilità tra i sistemi in caso di migrazione da un sistema di
conservazione a un altro.

                                                                                 Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

                                  le nuove linee guida

in sostituzione di:

• DPCM 3 dicembre 2013, contenente “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”
  (ad eccezione dell’art. 13 che rimane in vigore fino alla emanazione delle Linee guida di cui
  all’art. 29 del CAD)

• DPCM 3 dicembre 2013, contenente “Regole tecniche per il protocollo informatico” (ad
  eccezione art. 2 comma 1, art. 6, art. 9, art. 18 commi 1 e 5, art. 19, art. 20, art. 21)

• DPCM 13 novembre 2014, contenente “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,
  copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici”

• Circolare AgID n. 60 del 23 gennaio 2013 in materia di “Formato e definizione dei tipi di
  informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le Pubbliche
  Amministrazioni” è abrogata e sostituita dall’allegato 6

                                                                       Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

                                    le nuove linee guida

Ciclo di vita del documento informatico
Il ciclo di vita di un documento informatico può essere suddiviso in tre fasi principali:

                                       Formazione
                                        Gestione
                                      Conservazione
“Nell’ambito di ognuna delle suddette fasi si svolgono una serie di attività che si distinguono per
complessità, impatto, natura, finalità e/o effetto, anche giuridico, alle quali corrispondono approcci
metodologici e prassi operative distinte”.

                                                                          Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

                         le nuove linee guida

La struttura

                                       Allegati
  Formazione dei documenti             1. Glossario dei termini e degli acronimi
  informatici                          2. Formati di file e riversamento
                                       3. Certificazione di processo
  Gestione dei documenti informatici   4. Standard e specifiche tecniche
                                       5. Metadati
  Conservazione dei documenti          6. Comunicazione tra AOO di Documenti
                                       Amministrativi Protocollati, che
  informatici                          sostituisce la circolare 60/2013 dell’AgID

                                                          Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC
                            NUOVE DEFINIZIONI

              il CAD e il documento informatico
ART. 1

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Il fascicolo informatico è un’aggregazione documentale informatica
strutturata e univocamente identificata contenente atti, documenti o
dati informatici prodotti e funzionali all’esercizio di una attività o allo
svolgimento di uno specifico procedimento.

                                                                            le nuove linee guida

                                                        Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   10
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

Le caratteristiche del documento
           informatico
❑ identificato in modo univoco e persistente
❑ immodificabile (nessuna alterazione in fase di accesso, gestione
  e conservazione)
❑ associato permanentemente ai metadati

                                                 Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   11
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

  Le caratteristiche del sistema di
           conservazione

Mediante il sistema di conservazione vanno garantite:

❑ Integrità - Caratteristica di un documento informatico o di un'aggregazione
  documentale in virtù della quale risulta che essi non hanno subito nel tempo e nello spazio
  alcuna alterazione non autorizzata. La caratteristica dell'integrità, insieme a quella della
  completezza, concorre a determinare la caratteristica dell'autenticità

❑ Autenticità - Caratteristica in virtù della quale un oggetto deve considerarsi come
  corrispondente a ciò che era nel momento originario della sua produzione. Pertanto un
  oggetto è autentico se nel contempo è integro e completo, non avendo subito nel corso
  del tempo o dello spazio alcuna modifica non autorizzata. L'autenticità è valutata sulla
  base di precise evidenze

                                                                Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   12
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

   Le caratteristiche del sistema di
            conservazione
Mediante il sistema di conservazione vanno garantite
anche:

❑Staticità – assenza di elementi dinamici quali macroistruzioni
❑Reperibilità – Caratteristica per la quale il documento è ricercabile in
  base a determinati parametri (metadati)

❑Leggibilità – Caratteristica di un documento informatico che
  garantisce la qualità di poter essere decodificato e interpretato da
  un'applicazione informatica

❑Affidabilità – esprime il livello di fiducia che l'utente ripone nel sistema
  di conservazione, mentre con riferimento al documento informatico
  esprime la credibilità e l’accuratezza della rappresentazione di atti e fatti in
  esso contenuti.

                                                         Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   13
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

        DOCUMENTO CARTACEO VS DOCUMENTO INFORMATICO

      Per visualizzarlo NON è richiesta alcuna elaborazione informatica

dal campo dei valori continui                       a quello dei valori discreti

                                                        DIGITALE
       ANALOGICO
                                                  (evidenza informatica)

                                                                                                                14

                                                               Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

                                Il documento informatico
                                  (cap. 2.1 Linee Guida)
                          Formazione del documento informatico
 1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti
principali modalità:
   a) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che
assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di
interoperabilità di cui all'allegato 2;                                    copia informatica:
                                                                                                   stessi dati ma diversa
  b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o                                 rappresentazione

su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su
supporto informatico di un documento analogico (LA SCANSIONE), acquisizione della
copia informatica di un documento analogico;                  rappresentazione informatica: stessa
                                                                         visualizzazione in pdf della carta

  c) registrazione informatica "delle informazioni risultanti da transazioni o
processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso
moduli o formulari resi disponibili all'utente";       web form, ddt elettronici, Ordini elettronici…
                                                                  LOG di sistema

  d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di
dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti
a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e
memorizzata in forma statica.                                     Business Intelligence

                                                                      Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   15
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

                  Il documento informatico (cap. 2.1 Linee Guida)
                 Formazione del documento informatico
IMMODIFICABILITA’ E INTEGRITA’ sono garantire:
                                 Condizioni                                           Tipologia documento
                                                                                           informatico
apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un    A,B,C,D
sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata
memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee              A,B
misure di sicurezza in accordo con quanto riportato al § 3.9;
PEC - il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta      A
elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica
e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
(regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi
valore legale;
versamento ad un sistema di conservazione                                          A,B
registrazione nei log di sistema dell’esito dell’operazione di formazione del      C,D
documento informatico, compresa l’applicazione di misure per la
protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e
conservazione dei log di sistema
produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della             C,D
stessa nel sistema di conservazione

                                                                             Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   16
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

I certificati di firma hanno validità triennale (rinnovabile non per sempre)

Eventuali documenti i informatici sottoscritti con firma digitale diventano privi di
valore se agli stessi non è apposta una marca temporale prima della scadenza del
certificato di firma.
Le linee guida prevedono che al cd «pacchetto di archiviazione» sia apposta una
marca temporale a chiusura del processo di conservazione

                                                           Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

                           MARCA TEMPORALE

E’ un servizio erogato da ENTI CERTIFICATORI, sotto la sorveglianza di
AgID. Le marche temporali vengono acquistate a lotti ed utilizzate tramite
connessione Internet, con cui l’Ente certificatore che ha emesso la marca
appone la firma sul documento.
Con la firma viene apposta la data e l’ora in cui si effettua la marcatura,
opponibili ai terzi in quanto effettuate da un Ente a ciò autorizzato.

   La opponibilità ai terzi della data e dell’ora di formazione del documento
                 informatico (articolo 20, comma 1bis, C.A.D.)

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformità alle linee guida.

                                                       Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   18
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

                         Il documento informatico (cap. 2.1 Linee Guida)
                       Formazione del documento informatico

Cap.2.2 — copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e' prodotta mediante
processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma
identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o, nel
caso di esigenze di dematerializzazione massiva di documenti analogici, attraverso certificazione
di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della
forma e del contenuto dell'originale e della copia.

Per certificazione di processo vds allegato 3 LG

                                       REQUISITI
                                  • identica forma                          • attestazione notaio*
                                  • identico contenuto                      • liberamente valutabile
                                                                              in giudizio (rapporto
    è la scansione                                                            di verifica) – art 20
                                                                              c.1bis del CAD
                                                                  (*) art 22 c.3 del CAD

                                                                   Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   19
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

                     il CAD e il documento informatico
art 20 - c.1-bis

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma
elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati
dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e
immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle
caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee
guida.

                                                                          REQUISITI
                                                                   •   sicurezza
                                                                   •   integrità
                                                                   •   immodificabilità
              firma                                                •   riconducibilità
           elettronica
                                                                           Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   20
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

                   il CAD e il documento informatico

art 2702 CC - Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni
da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

                                                                        Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   21
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

                          Il documento informatico (cap. 2.1 Linee Guida)
                        Formazione del documento informatico

Cap.2.3 — duplicati, copie ed estratti informatici di documenti informatici

A) Un duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è
tratto se è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi; ad esempio, effettuando una copia da un PC ad una
pen-drive di un documento nel medesimo formato. COPIA-INCOLLA

B) La copia di un documento informatico è un documento il cui contenuto è il medesimo
dell’originale ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto,
come quando si trasforma un documento con estensione “.doc” in un documento “.pdf”
SALVA CON NOME

C) L’estratto di un documento informatico è una parte del documento con una diversa evidenza
informatica rispetto al documento da cui è tratto. Tali documenti hanno lo stesso valore
probatorio dell’originale da cui hanno origine se la stessa conformità non viene espressamente
disconosciuta.

La VALIDITA’ del documento (di cui alle lettere) B e C è assicurata mediante:
1) Raffronto dei documenti
2) Certificazione di processo (all.3 LG)

                                                                    Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   22
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

                             Il documento informatico (cap. 2.1 Linee Guida)
                           Formazione del documento informatico

Al documento informatico immodificabile devono essere generati e
associati permanentemente ad esso i relativi metadati, così come
definiti nell’allegato 5 delle LG.
E’ possibile definirne di ulteriori.

i nuovi Formati sono (per il momento*) 124 suddivisi in 15 categorie
“2. I formati descritti sono stati scelti tra quelli che possono
maggiormente garantire il principio dell’interoperabilità tra i sistemi di
gestione documentale e conservazione e in base alla normativa
vigente riguardante specifiche tipologie di documenti.”

(*) verranno periodicamente aggiornati

                                                                      Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati   23
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

                    ?
Ma allora devo proprio conservare la PEC

                                         Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

     Ai sensi del DPR 68/2005 la PEC equivale a una raccomandata con ricevuta di ritorno

Nel PCT si aggiungono le ricevute:
- esito controlli automatici
- accettazione deposito della cancelleria
(immagine scaricata da guida pec di aruba.it)
                                                                                 Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

Perché la Conservazione a norma della PEC è obbligatoria

Per mantenere il valore legale delle PEC nel tempo e per risultare in linea con le
disposizioni normative vigenti è necessario conservare digitalmente a norma le PEC
inviate e ricevute

Quali sono i riferimenti normativi

ART 2214 Codice Civile – Libri obbligatori e altre scritture contabili
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il
libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle
dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

                                                                Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC
Perché la Conservazione a norma della PEC è obbligatoria
Quali sono i riferimenti normativi

ART 2220 Codice Civile – Conservazione delle scritture contabili

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima
registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e
le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

                                                               Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

Perché la Conservazione a norma della PEC è obbligatoria

Quali sono i riferimenti normativi

ART 22 DPR 600/73 c.2-3 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili

2. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi
tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando
non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta,
anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi
tributarie, salvo il disposto dall'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti
meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati
contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle
vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo
di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
3. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati
ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

                                                                 Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC
Perché la Conservazione a norma della PEC è obbligatoria

Quali sono i riferimenti normativi

ART 43 del CAD (DLGS 82/2005) - Conservazione ed esibizione dei documenti

1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative
procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti
originali e sono conformi alle Linee guida
….
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o
regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità
cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel
rispetto delle Linee guida

                                                                 Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC
Perché la Conservazione a norma della PEC è obbligatoria

Quali sono i riferimenti normativi

ART 20 c.3 DM 44/2011 - Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato
esterno

3. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le
ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.

                                                                 Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

Perché la Conservazione a norma della PEC è obbligatoria
Quali sono i riferimenti normativi

LA CONSERVAZIONE CARTACEA DI LUNGO PERIODO
DELLA PEC E’ CARTA STRACCIA

           MALE
                                                     Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC
Perché la Conservazione a norma della PEC è obbligatoria

Quali sono i riferimenti normativi

DPR 11.2.2005 n. 68 (G.U. 28.4.2005 n. 97)
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a
norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3

1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte
dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta
la provenienza, assicurare l’integrità e l’autenticità delle ricevute stesse secondo le
modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.
2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1
che garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta
elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui
all’articolo 17.

                                                                  Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC
Perché la Conservazione a norma della PEC è obbligatoria

Quali sono i riferimenti normativi

DPR 11.2.2005 n. 68 (G.U. 28.4.2005 n. 97)
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a
norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3

1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica
certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti includendolo nella
busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i
gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I
dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta
elettronica certificata per trenta mesi.

                                                                  Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA COMPLIANCE PER LO STUDIO PROFESSIONALE DIGITALE

Grazie alla conservazione a norma della PEC:

1. è garantita la caratteristica di autenticità del messaggio
   PEC, anche oltre il termine di scadenza del certificato.

2. I dati sono opponibili ai terzi in fase di contenzioso

                                                     Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

Perché la Conservazione a norma della PEC è obbligatoria
Quali sono i riferimenti normativi

ART 20 c.4 DM 44/2011 - Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato
esterno

4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo
definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

                                                              Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

Lo spazio archivio

Cosa faccio?
1. Elimino i vecchi messaggi di PEC
   altrimenti non ricevo più i messaggi e
   le notifiche dal Tribunale

2. Aumento lo spazio archivio PEC
(ma quanto mi costa?)

                                                        Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC

grazie per l’attenzione

                  Dott. Robert Braga
                  Dottore Commercialista in Novara
                  braga@swing.it
                  tel 0321 770547
                  it.linkedin.com/in/macrobertbraga

                                  Dott. Robert Braga - tutti i diritti riservati
Puoi anche leggere