I poteri dell'avvocato telematico: autentiche ed asseverazioni - Ordine degli Avvocati di Rovigo

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I poteri dell’avvocato
telematico:
 autentiche ed asseverazioni.

   Ordine degli Avvocati di Rovigo
  Sala Auditorium Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa
                  ROVIGO 31.03.2015
Le fonti normative
   art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
    modifiche (Codice delle Amministrazione Digitale);
   art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012;
   art. 52 del D.L. 90 del 2014;
   3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 (così come modificata dalla
    lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
    aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
   art. 9 comma 1 bis della L. 53/94;
   art. 4/5/6 del DPCM 13.11.2014;
   artt. 518, 543 e 557 c.p.c (introdotti con Legge 10 novembre 2014, n. 162
    di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n.
    132)

           31.03.2015
                                     Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
In generale

l’avvocato:
-Il potere di autentica è attribuito per specifiche
attività
-Il potere di autentica ha una specifica fonte in
relazione al tipo di autentica/asseverazione che si
compie
- è pubblico ufficiale quando dichiara / assevera la
conformità di un atto cartaceo ad un atto digitale e
viceversa.

       31.03.2015
                        Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Art. 22 Copie informatiche di documenti analogici
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
     amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai
     pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da
     parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione
     sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali
   formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria
   degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un
   notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
   allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche
   stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole
     tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale
     non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto
     analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali
     unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
     oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico
     ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della
     conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere
     autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
     documento informatico.

articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
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                                                             Avv. Guido Previatello      avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Art. 16-bis
         (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti
                             processuali)
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli
   ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli
   informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono
   all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il
   consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario
   giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie
   analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo
   precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti
   atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche,
   anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite
   dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono
   all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere
   prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico
   ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la
   stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al
   presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti
   giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del
   giudice;

ART. 16 bis, comma 9 bis D.L.179/2012
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                                      Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Art. 52.
                Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, infine, il seguente:
«9 -bis . (omissis) »;
b) dopo l’art. 16 -quinquies è inserito il seguente:
«Art. 16-sexies (Domicilio digitale). — 1. Salvo quanto previsto dall’art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge
     prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la
     cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando
     non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata,
     risultante dagli elenchi di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale
     degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo
     informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’art. 16 -bis , comma 9-bis, del decreto-legge 18
     ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
b) all’art. 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’art. 16 -bis , comma 9 -bis , del decreto legge 18
     ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
c) all’art. 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo
     informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

ART. 52 del D.L. 90 del 2014
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                                                        Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Notifiche a mezzo PEC
L’avvocato si trova a dover inserire attestazione di conformità in fase di
notifica (nella relata di notifica) di:
-Atti in formato digitale copia di atti cartacei
-Atti digitali copia di atti digitali estratti da fascicolo telematico

Oppure
Nel caso di dover provare l’avvenuta notifica a mezzo PEC:
- Attestazione di conformità della copia cartacea della mail PEC / degli
allegati / delle ricevute di notifica

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                                 Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Art. 3-bis
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi,
     nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
     informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del
     notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato
   provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico,
   attestandone la conformità all'originale a norma dell' articolo 22, comma 2, del decreto
   legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da
   notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'
       articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui
       viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11
       febbraio 2005, n. 68 .
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al
       messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) (SOPPRESSO);
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l’indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato
   l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

ART. 3 bis L.53/94
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Art. 9
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento
   dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi
   dell’art. 645 del codice di procedura civile e dell’art. 123 delle disposizioni per
   l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il
   notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto
   notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità
   telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l’avvocato
   estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica
   certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
   avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici
   da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto
   legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
   notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche,
   procede ai sensi del comma 1-bis.

ART. 9 comma 1 bis della L. 53/94
           31.03.2015
                                      Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
31.03.2015
             Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
31.03.2015   Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA
   DELL’ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA
                                 P.E.C.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’ art. 9 comma
1 bis della L. 53/94, io sottoscritto Avv. Guido Previatello del Foro
di Rovigo attesto che l’antescritto atto è copia conforme, in
formato analogico e cartaceo, dell’atto che è stato notificato in
formato digitale a mezzo posta elettronica certificata in data
_______ alle ore 11.53 con messaggio di posta elettronica
certificata               dalla             casella              pec:
guido.previatello@rovigoavvocati.it alla casella di posta
elettronica: ______________ ed è composto da:
- Copia dell’atto “___________” (formato da n. 5 pagine)
- Relata di notifica “telematica” (formata da n. 2 pagine)
- Stampa del messaggio pec di invio
- Stampa della ricevuta di accettazione
- Stampa della ricevuta completa di avvenuta consegna
Occhiobello (RO), _________ avv.Guido Previatello

          31.03.2015        Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Le nuove regole tecniche informatici in
        vigore dal 11.02.2015

                           D.P.C.M. 13.11.2014
Alcune domande preliminari:
- Trovano applicazione per il PCT e per l’avvocato telematico ?
La dottrina di riferimento non è totalmente univoca. Alcuni interpreti ritengono che le
   norme in commento non dovrebbero trovare applicazione per il PCT; altri ritengono
   che pur trovando applicazione non muteranno le attuali modalità di “lavoro” in PCT;
Tutti i principali commentatori concordano che, in assenza di chiarimenti dal parte del
   Ministero di Giustizia, appare prudente e cauto applicare le norme del decreto del
   Presidente del Consiglio dei Ministri in commento
- Quali conseguenze pratiche?
Introduzione della “traccia hash” – “riferimento temporale”
Detti dati trovano applicazione nel momento in cui è necessario autenticare/asseverare
   la conformità di un atto (es: notifiche PEC, estrazione copie, ..)

             31.03.2015
                                     Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Art. 4.
               Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
1. La copia per immagine su supporto informatico di assicurino che il documento informatico abbia
    contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei
    documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di
    garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o
    più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da
    chi effettua la copia.
3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle
   copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di
   cui all’art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento
   informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico
   così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale
   o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
   L’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto
   informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta
   come documento informatico separato contenente un riferimento temporale
   e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così
   prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o
   firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

ART. 4 del DPCM 13.11.2014;
                31.03.2015
                                             Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Art. 5.
       Duplicati informatici di documenti informatici
1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui
  all’art. 23 -bis , comma 1, del Codice è prodotto mediante
  processi e strumenti che assicurino che il documento
  informatico      ottenuto    sullo  stesso    sistema     di
  memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la
  stessa sequenza di bit del documento informatico di
  origine.

ART. 5 del DPCM 13.11.2014
         31.03.2015
                          Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Art. 6.
                         Copie e estratti informatici di documenti informatici
1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all’art. 23-bis , comma 2, del
    Codice sono prodotti attraverso l’utilizzo di uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al presente
    decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia
    o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto
    dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
    grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
2. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma
    digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria
    dell’originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta.
3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie o
    dell’estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere
    inserita nel documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il documento
    informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale
    o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di
    conformità delle copie o dell’estratto informatico di uno o più documenti informatici può
    essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento
    temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico
    così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma
    elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

ART. 6 del DPCM 13.11.2014
                 31.03.2015
                                              Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
POTERI DI AUTENTICA previsti dal CPC

La recente riforma di Codice di Procedura Civile ha ampliato
  di poteri di autentica dell’Avvocato nei procedimenti di
  esecuzione.

                      Art. 518 /534 / 557 cpc

ATTENZIONE: dal 31.03.2015 è reso obbligatorio il deposito
  di cui agli art. 518/534/557 cpc in via ESCLUSIVAMENTE
  TELEMATICA

         31.03.2015
                             Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
ART. 16 bis, comma 2, D.L.179/2012

                           Art. 16-bis
        (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti
                          processuali).
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la
disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto
con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei
procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha
luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono
depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli
articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice
di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità
delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.

             31.03.2015
                                    Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Art. 518 (Forma del pignoramento) – Pignoramento Mobiliare
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e
descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa
audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o
richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o
separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento,
procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da
assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al
luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o
assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo
comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso
alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo
esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione
la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni
dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente
articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del
termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione
del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al
primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al
creditore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno
stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo
dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio
le operazioni di ricerca dei beni.

ART. 518 c.p.c
                    31.03.2015
                                                        Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Art. 543 (Forma del pignoramento) Pignoramento presso Terzi
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [513 c. 1, 545, 619; c.c. 1830,
2917], si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui
all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con
l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in
un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il
possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai
fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro              trenta giornidalla consegna. La
conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento
del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le
copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il
precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei
crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma
degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente
e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

ART. 543 c.p.c.
                       31.03.2015
                                                               Avv. Guido Previatello        avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento)
Pignoramento Immobiliare
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli    dal     conservatore      dei     registri     immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del
titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di
trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di
pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui
all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di
trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di
pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il
termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

ART. 557 c.p.c.
            31.03.2015
                                 Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Attestazione di copia conforme/autentica
                          ex art. 518/543/557 c.p.c.

Nell’interesse di _______________ con sede legale in __________, via
   __________, P. IVA: __________, nella persona del legale rappresentante
   ____________, il sottoscritto Avv. Guido Previatello del Foro di Rovigo, con
   studio in Occhiobello (RO), via del Commercio, n. 30, (C.F.:
   PRVGDU78C06A539P – pec: guido.previatello@rovigoavvocati.it ), giusta
   mandato allegato in calce all’atto di _______del 9.12.2014
                                        Attesta
ai soli fini di cui all’art. 518/543/557 cpc la conformità della suestesa copia
   del atto di __________ del _________ e notificato il ___________ redatto
   dall'Ufficiale Giudiziario, dott.________, Cron. n. _______ composto di n. ____
   (___) pagine, al corrispondente atto originale conservato dal sottoscritto.
Rovigo lì 31.03.2015
                                                           Avv. Guido Previatello

(da inserire in calce alla copia PDF dell’atto da depositare attraverso l’utilizzo di
   apposito programma – es: adobe vers. XI e succ - e firmare digitalmente)

             31.03.2015             Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
TRIBUNALE DI ROVIGO
                              UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI / MOBILIARI
                           NOTA DI DEPOSITO ai sensi dell'art. 518/543/557 c.p.c.
Il     sottoscritto      avvocati        Guido      Previatello     (cf:     PRVGDU78C06A539P            –    pec:
    guido.previatello@rovigoavvocati.it ), del Foro di Rovigo, con studio in Occhiobello (RO), via del
    Commercio, 30, procuratore e domiciliatario, giusta mandato allegato all’atto di precetto del _______, di
    ____________., con sede in _____ P. Iva: ______ - Cod. Abi ____, nella persona del legale
    rappresentante pro tempore , con domicilio eletto nello studio dello stesso in Occhiobello (RO) via del
    Commercio 30, espone quanto segue.
                                                   Premesso che
- _________ è creditore procedente nel procedimento esecutivo immobiliare instaurando presso il Tribunale
    di ROVIGO, Ufficio Esecuzioni immobiliari / mobiuliari nei confronti di:
___________, nato a _______ (RO) il _________e domiciliato in ___________ (RO) via ____________
    (cod. fisc. _______________), nella qualità di debitore principale e datore di ipoteca,
    in relazione ai crediti di cui al titolo esecutivo (mutuo fondiario del ___________) e al relativo precetto
    notificato il ____________, che si allegano alla presente nota di deposito, per la complessiva somma di €
    ____________;
- oggetto del pignoramento ex art. 555 e ss c.p.c. sono stati i beni di proprietà esclusiva del predetto debitore
    – esecutato descritti in atti qui allegati e depositati e nella nota di trascrizione dell’atto di pignoramento
    depositanda,
                                 deposita, ai sensi dell'art. 518/543/557 c.p.c.
i seguenti documenti:
01) atto di pignoramento / verbale di pignoramento del ____________ e notificato il ___________,
    redatto dall'Ufficiale Giudiziario, dott. ____________, Cron. n. ________ composto di n. otto (8) pagine;
02) titolo esecutivo costituito da __________ del ____________ e allegata nota di iscrizione di ipoteca
    __________ all’Agenzia del Territorio di ___________ – del ________ n. __ reg. gen. ___ / reg. part.
    ____, composto di n. ventuno (21) pagine;
03) precetto relativo ai crediti (€_________) di cui al summenzionato titolo, notificato in data ___________,
    eseguito dall’Ufficiale Giudiziario, Dott_________, Cron. n. ________composto di n. nove (9) pagine;
04) nota di iscrizione a ruolo relativa al presente procedimento di esecuzione forzata;
con riserva di produrre la nota di trascrizione dell’atto di pignoramento notificato il ____________
    al momento della restituzione della medesima dal Conservatore dei Registri Immobiliare
    competente.
SEGUE ….

                 31.03.2015
                                         Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
…continua

Inoltre il sottoscritto Avv. Guido Previatello del Foro di Rovigo nelle vesti ut supra
                                attesta, ai sensi dell'art. 518/543/557 c.p.c., che
01) atto di pignoramento / verbale di pignoramento del ____________ e notificato il ___________,
     redatto dall'Ufficiale Giudiziario, dott. ____________, Cron. n. ________ composto di n. otto (8) pagine;
02) titolo esecutivo costituito da __________ del ____________ e allegata nota di iscrizione di ipoteca
     __________ all’Agenzia del Territorio di ___________ – del ________ n. __ reg. gen. ___ / reg. part.
     ____, composto di n. ventuno (21) pagine;
03) precetto relativo ai crediti (€_________) di cui al summenzionato titolo, notificato in data ___________,
     eseguito dall’Ufficiale Giudiziario, Dott_________, Cron. n. ________composto di n. nove (9) pagine;
che si depositano, unitamente alla presente nota di deposito, in via telematica, sono copie digitali in
     formato “PDF” conformità agli originali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 518/543/557 cpc,
     in possesso del sottoscritto difensore e dallo stesso conservati presso il proprio studio.
                                                          ***
Inoltre, ai sensi e per gli effetti del DPCM 13.11.2014 attesta e dichiara che:
-     il  predetto     documento        1:    atto   di  pignoramento,        il    file   allegato   e  denominato:
     “pignoramento_XXXXXX.pdf” (oppure verbale di pignoramento) ha il seguente Riferimento
     Temporale          UTC:        2015-03-07T08:44:23         e       la        seguente        impronta    hash:
     “573fd8855cb5a0edeee1d01e0c2402f1ae33cb7d8e9141261d689093ee2410ce” calcolata tramite algoritmo
     sha-256;
- il predetto documento 2: titolo, il file allegato e denominato: “titolo_XXXXX.pdf” ha il seguente
     Riferimento      Temporale       UTC:      2015-03-07T08:44:23       e     la      seguente    impronta  hash:
     “41f39cdc0869d7ddfff3b478a7abf0393a9b90a024144e6293e694155bdd7640” calcolata tramite algoritmo
     sha-256;
- il predetto documento 3: precetto, il file allegato e denominato: “precetto_XXXXX.pdf” ha il seguente
     Riferimento      Temporale       UTC:      2015-03-07T08:44:23       e     la      seguente    impronta  hash:
     “b3bdfd551e7fc32a9035f698d89950070574de2766f0210dacf0d96b8676e6db” calcolata tramite algoritmo
     sha-256;
Con Osservanza
                Rovigo, 31.03.2015                                  Avv. Guido Previatello

                 31.03.2015
                                          Avv. Guido Previatello   avvpreviatello@studilegaliriunitimgp.it
Vi ringrazio per la Vostra
        attenzione
 Avv. Guido Previatello
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