CONGRESSO DI STATO - Segreteria Interni
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CONGRESSO DI STATO Seduta del: 18 FEBBRAIO 2020/1719 d.F.R. Delibera n.16 Pratica n.1.3.1 - 055/2020/XXX Oggetto: Autorizzazione schede telefoniche, linee guida sull’utilizzo dei social media da parte delle Segreterie di Stato e mandato all’Avvocatura dello Stato IL CONGRESSO DI STATO sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, del Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello e del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e gli Affari Sociali, gli Affari Politici, le Pari Opportunità e l’Innovazione Tecnologica; vista l’esigenza di evitare utilizzi personali ed impropri dei profili multimediali istituzionali; tenuto conto delle raccomandazioni e delle linee guida adottate dagli organismi internazionali per contrastare le fake news; nelle more della protezione delle libertà dei media, in conformità con la C.E.D.U.; considerato che i canali di comunicazione telematica condivisa (c.d. “social media”) assumono un importante significato per la comprensione della società civile e quale strumento per consultare un ampio ventaglio d’informazioni così come per diffondere notizie a cittadini e imprese; precisato che l’utilizzo istituzionale di social media quale strumento di lavoro non sostituisce i siti istituzionali delle singole Segreterie di Stato; stante l’applicabilità anche ai Segretari di Stato dei principi contenuti nella Legge 5 settembre 2011 n.141 - Codice di Condotta per gli Agenti Pubblici; visti la Legge 5 dicembre 2011 n. 190 “Protezione ed utilizzo dello stemma ufficiale della Repubblica di San Marino e di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici”, il Regolamento 6 agosto 2012 n. 3 “Regolamento per la disciplina dell'uso dello stemma ufficiale da parte di organi dello Stato, Uffici ed Enti Pubblici” e la Circolare n. 1/2012 della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e relativi allegati; visti gli articoli 2 e 4 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 “Legge Costituzionale sul Congresso di Stato” e l’articolo 16 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 “Legge Qualificata sul Congresso di Stato”; adotta le seguenti linee guida relative all’utilizzo di social media da parte delle Segreterie di Stato: 1
CONGRESSO DI STATO Seduta del 18 febbraio 2020/1719 d.F.R. Delibera n.16 Pratica n.1.3.1 - 055/2020/XXX USO DEI PROFILI UFFICIALI 1) la creazione di profili ufficiali delle Segreterie di Stato sui c.d. “Social Media” è autorizzata dal Congresso di Stato. Ogni profilo ufficiale deve prevedere uno o più amministratori, incaricati della creazione materiale del profilo, della redazione e pubblicazione dei contenuti, che operino nel rispetto di eventuali istruzioni per la gestione delle utenze ufficiali elaborate di concerto dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e dall’UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica (UITDS) ed alla luce delle linee guida generali per la comunicazione esterna del Congresso di Stato e delle Segreterie di Stato; 2) ogni profilo ufficiale su social media va aggiornato con ragionevole frequenza ed un adeguato numero di comunicazioni; 3) occorre sempre massima attenzione nell’articolazione delle considerazioni di natura politica, valutando attentamente possibili sensibilità politiche, culturali, etniche e religiose, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 della Legge 28 giugno 2008 n.97 riguardanti i mezzi di comunicazione di massa e le divulgazioni discriminatorie; 4) le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale non possono essere violate; 5) non possono essere rivelate informazioni classificate o comunque destinate ad una diffusione limitata; 6) deve essere evitata categoricamente qualsivoglia considerazione che possa essere considerata lesiva dell’altrui riservatezza o tale da ledere diritti e interessi altrui; 7) eventuali errori devono essere rettificati, correggendo o eliminando tempestivamente la comunicazione o anche scusandosi per l’accaduto; 8) la titolarità dei profili ufficiali è del Congresso di Stato e delle singole Segreterie di Stato, che ne affidano la gestione al personale di volta in volta individuato. I profili e i dati in essi contenuti non possono essere cancellati o trasferiti ad altri utenti. In fase di avvicendamento fra membri dell’Esecutivo l’amministratore della redazione materiale del profilo ufficiale ovvero lo stesso Segretario di Stato uscente dovrà consegnare al successore le credenziali di accesso al profilo senza alterarne o cancellarne i contenuti. Il perdurante utilizzo del profilo ufficiale e di suoi contenuti e dati da parte di ex titolare o da parte di ex Segretario di Stato cessati dalle rispettive posizioni e/o incarichi, verrà perseguito sulla base delle vigenti norme; 9) l’UO Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, con il supporto della DGFP, predisporrà entro il 30 aprile 2020 un documento volto a descrivere la policy da osservare dalle Segreterie di Stato nell’utilizzo dei social media. Il documento verrà pubblicato sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica; 2
CONGRESSO DI STATO Seduta del 18 febbraio 2020/1719 d.F.R. Delibera n.16 Pratica n.1.3.1 - 055/2020/XXX ASPETTI DI SICUREZZA I social media, nonostante la loro informalità e la loro vulnerabilità agli attacchi informatici, sono una fonte di informazioni alla quale gli utenti attribuiscono grande valore e credibilità. E’, quindi, necessario un controllo stretto e costante sulle credenziali di accesso ai profili ufficiali. Si assumono, pertanto, le seguenti indicazioni esemplificative per la corretta gestione delle credenziali di accesso ai profili ufficiali: a) la password di accesso al profilo deve essere o complessa (sufficiente numero di caratteri, inserimento di lettere maiuscole e minuscole e numeri) o unica (non utilizzata su altri account di altro genere) o cambiata regolarmente o conosciuta dal solo titolare della redazione materiale del profilo o non correlata con lo stesso titolare (data di nascita, nome dei figli, animale preferito etc…); b) per la creazione del profilo della pagina ufficiale si dovrà utilizzare uno degli account ufficiali delle Segreteria di Stato; c) si dovrà accedere al profilo ufficiale per il tempo strettamente necessario alla pubblicazione degli aggiornamenti e dovrà essere evitata la navigazione su altri profili mentre si è connessi al profilo ufficiale, avendo anche cura di evitare l’attivazione di link pubblicati da utenti (followers) come commenti o contributi; USO DI PROFILI PERSONALI DA PARTE DEI SEGRETARI DI STATO Ferme restando, ove applicabili, le indicazioni fornite al superiore paragrafo, in caso di uso di profili personali da parte di Segretari di Stato, è sempre opportuno specificare che i messaggi inviati riflettono opinioni personali e non il punto di vista ufficiale della Segreteria di Stato. Per la creazione del profilo personale si dovrà utilizzare un apposito account di posta elettronica presso un fornitore commerciale (libero, gmail, hotmail etc…). L’uso di social media comporta una visibilità amplificata rispetto ad altri canali di trasmissione e diffusione di notizie, si rivolge a un pubblico potenzialmente illimitato e lascia tracce permanenti. Testi e immagini si prestano, pertanto, ad essere fraintesi e strumentalizzati. E’ opportuna, quindi, particolare cautela anche in considerazione dei rischi alla sicurezza che possono derivare dalla diffusione attraverso social media di testi e immagini. E’ consigliabile una ragionevole azione di sensibilizzazione anche verso i propri conviventi. 3
CONGRESSO DI STATO Seduta del 18 febbraio 2020/1719 d.F.R. Delibera n.16 Pratica n.1.3.1 - 055/2020/XXX I propri profili d’utenza non vanno comunque mai utilizzati per dichiarazioni ufficiali o per la divulgazione di informazioni d’ufficio. A tale fine, dovrà essere fatto riferimento esclusivamente ai siti istituzionali ed al profilo ufficiale. IL CONGRESSO DI STATO dispone l’acquisto di n. 10 schede telefoniche (sim card) per l’utilizzo del traffico dati relativo alla gestione dei profili social di ogni segreteria. IL CONGRESSO DI STATO visti gli articoli 26 e 29, comma 4, lettera b), della Legge 5 dicembre 2011 n. 188; precisa che - la funzione di comunicazione interna ed esterna della DGFP è riferita agli uffici ed organi dell’Amministrazione, ad esclusione, quindi, delle Segreterie di Stato, e fatta salva la facoltà per il Direttore della Funzione Pubblica di delegare tale funzione, per quanto di rispettiva competenza, a Direttori di Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato; - pertanto, ogni comunicazione esterna di uffici ed organi dell’Amministrazione dovrà essere effettuata per il tramite del competente Servizio della DGFP ovvero condivisa o preventivamente comunicata al suddetto Servizio sulla base delle direttive assunte dalla Direzione Generale stessa. Dà, inoltre, mandato alla DGFP di adottare linee guida e documenti relativi alle policy osservate per la creazione e gestione di profili ufficiali di uffici ed organi dell’Amministrazione. Dà, infine, mandato - all’Avvocatura dello Stato per promuovere ogni opportuna azione legale volta ad interrompere condotte consistenti nell’improprio e potenzialmente fuorviante 4
CONGRESSO DI STATO Seduta del 18 febbraio 2020/1719 d.F.R. Delibera n.16 Pratica n.1.3.1 - 055/2020/XXX utilizzo di profili ufficiali nonché di condotte comportanti il rischio di ingenerare nella comunità social confusione ed incertezza in ordine a contenuti pubblicati su profili ufficiali di organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e contenuti riconducibili a profili personali; - all’UO UITDS per porre in essere, a seguito di diffida, gli opportuni interventi di natura tecnica tesi ad interrompere le condotte lesive di cui sopra; - al Settore Telecomunicazioni - Dipartimento Economia di attivare n. 10 utenze di radiomobile cellulare, mediante stipula del relativo contratto con i concessionari di telecomunicazioni, di cui alla Legge 28 marzo 1988 n. 57; autorizza la spesa per l’attivazione e la fornitura di n. 10 schede telefoniche di radiomobile cellulare (sim card) nonché per il relativo traffico voce/dati anno 2020 fino all’importo massimo stimato di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), da imputarsi sul cap. 1-4-2360 “Spese telefoniche” impegno n. 845 del corrente esercizio finanziario. La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione. Il Segretario di Stato Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, delle Segreterie di Stato, della Direzione Generale della Funzione Pubblica, del Dirigente dell’UO Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, dell’Avvocatura dello Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, del Settore Telecomunicazioni – Dipartimento Economia 5
Puoi anche leggere