CITTÀ DI VENOSA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

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CITTÀ DI VENOSA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
CITTÀ DI VENOSA
                       Provincia di Potenza

 PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

                             2019/2021

  adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 25/01/2019

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CITTÀ DI VENOSA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

Sommario

1. Oggetto del Piano
2. Premessa metodologica
   2.1 Analisi del contesto
   2.2 Contesto esterno
   2.3 Contesto interno
   2.4 Mappatura dei processi
   2.5 Collegamento al Ciclo di Gestione delle Performance
3. Soggetti interni ed esterni all'ente coinvolti nel piano di prevenzione
   3.1 Soggetti esterni all’Ente
4. Mappatura dei rischi di tutte le attività dell’ente e misure di contrasto
   4.1 Identificazione del livello di rischio
   4.2 Identificazione e valutazione degli eventi rischiosi
   4.3 La gestione del rischio
   4.4 Le misure di contrasto
5. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio
di corruzione
6. Obblighi di informazione delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della
prevenzione della corruzione
7. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti.
8. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione
9. Verifica
10. Rotazione degli incarichi
11. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
12. Codice di comportamento/responsabilità disciplinare
13. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
14. Formazione del personale
14. Obblighi di trasparenza
15. Disposizioni transitorie e finali

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1. Oggetto del Piano
Ai sensi della Legge 190/2012, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il Comune di Venosa ha adottato,
con Delibera commissariale n. 10 del 14.02.2014, il primo Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2014-2016 (P.T.P.C.), con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di stabilire e coordinare gli interventi organizzativi
volti a prevenire il medesimo rischio sviluppate in base allo specifico contesto organizzativo del
Comune.
Con successive delibere di Giunta comunale, è stato aggiornato il Piano triennale per i trienni 2015-
2017, 2016-2018, 2017-2019 e 2018-2020.
L’ultimo Piano, per il triennio 2018-2020, è stato adottato ai sensi delle innovazioni legislative
introdotte dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “Freedom of Information Act” (o più brevemente
“Foia”), che ha ampliato il “campo d’azione” di tale pianificazione, operando una piena
integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione, denominato infatti da allora Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell’ANAC sul
Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e ribadito dalla deliberazione n. 1310/2016.
Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della
trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le
misure di prevenzione della corruzione.
L’articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di
prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già
attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Tali soggetti devono integrare il loro modello di
organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.
Le misure sono formulate attraverso un “documento unitario che tiene luogo del PTPCT anche ai
fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC”.
Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente
con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.
Nel linguaggio giuridico italiano, il termine ‘‘corruzione’’ è stato finora un termine essenzialmente
penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è
stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul
piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più
ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da
operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.
I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto dalla circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica DFP 0004355 P-
4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato,
che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto,
nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere
un vantaggio privato. Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti circoscrivono:
    i) l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo
            II del codice penale;
    ii) i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle
            funzioni attribuite.

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A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine
privato, ma è anche utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio
dell’ente pubblico di riferimento.
Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non
rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli atti, e
così contrastare l’illegalità.
Sostanzialmente, sulla scorta di quanto maturato nel primo periodo di applicazione, la struttura del
documento, nelle sue linee fondamentali, si ritiene ancora adeguata e se ne propone il mantenimento
e la conferma anche per quanto riguarda gli aspetti di valutazione dei rischi, salvo operare i dovuti
adeguamenti correlati alle modifiche organizzative intervenute in questo ente nell’ultimo anno e
all’analisi dei processi amministrativi, verificando i rischi correlati a tutte le attività dell’Ente, come
richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione.

2. Premessa metodologica
Le Pubbliche Amministrazioni devono predisporre un proprio Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (P.T.P.CT.), sulla base di quanto disposto dalla legge 190/2012, dal
D.Lgs. 97/2016, dalle Linee Guida adottate dall’ANAC (deliberazioni n. 1309-1310 del 28
dicembre 2016), la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 contenente la determinazione di
approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e la Delibera
n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione”.
Gli adempimenti a carico degli Enti Locali, pertanto, sono i seguenti:
-adozione da parte dell’organo di indirizzo politico (Giunta comunale), su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno;
-pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del P.T.P.C.T. entro la fine di febbraio
di ogni anno in forma telematica;
 -predisposizione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione della Relazione sullo
stato di attuazione del P.T.P.C.T.;
-adeguata pubblicizzazione del P.T.P.C.T. sul sito internet e con altre modalità aggiuntive.
Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, in particolare nel
paragrafo 3 “Strategia di prevenzione a livello decentrato” e nei relativi allegati, il P.T.P.C.T,
tenendo conto del particolare contesto di riferimento, deve consistere in un programma di attività,
con indicazione delle aree di rischio e delle specifiche tipologie di rischio per ogni processo e
procedimento, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità
dei rischi suddetti, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.
Il P.T.P.C.T., pertanto, non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per
l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva
applicazione quanto ad efficacia preventiva della corruzione; è un documento di natura
programmatica che dà attuazione alle disposizioni normative, attraverso l'individuazione e
l’adozione di misure, atte a prevenire la corruzione e l’illegalità amministrativa con l’obiettivo di:
- individuare le attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e di
illegalità;
- prevedere, per le attività individuate come nel precedente punto, meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione e illegalità;

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- prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul
funzionamento del piano;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
I destinatari del piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
a) gli amministratori;
b) il personale dirigente e non;
c) i concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1- ter, della L.
241/90.
Per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi indicati nel Piano triennale sono
formulati in collegamento con la programmazione operativa dell'amministrazione, definita in via
generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli
enti locali.
Il rinvio è quindi all’ art.169 del TUEL, il cui comma 3-bis, al fine di semplificare i processi di
pianificazione gestionale dell'ente, prevede che il piano degli obiettivi e il piano della performance
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati ora
organicamente nel piano esecutivo di gestione od atto di pianificazione equivalente.
E’ previsto l’inserimento di obiettivi strategici assegnati al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e alle posizioni apicali, contenenti specifiche iniziative in materia di
trasparenza e prevenzione della corruzione.

2.1 Analisi del contesto
L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno
dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche
organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).
Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio
corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

2.2. Contesto esterno
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono
avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della
Camera dei Deputati disponibile alla pagina web:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_cate
goria, a cui si fa rinvio riguardo la situazione rilevata per la Provincia di Potenza.
Un altro elemento utile per analizzare il contesto di riferimento è lo scenario economico-sociale.
Dal punto di vista demografico, nel comune di Venosa si osserva un decremento della popolazione
negli ultimi 5 anni di 315 unità, pari al 2,6% dei residenti, ma soprattutto di assiste a un decisivo

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invecchiamento della popolazione, con un indice di vecchiaia che, da 140,3% del 1° gennaio 2014,
giunge a 175,1% al 01.01.2018 (v. tabella seguente). Vale a dire che, se all’inizio del 2014 per ogni
100 giovani c’erano 140 anziani, al 1° gennaio 2018 si è arrivati ad avere per ogni 100 giovani 175
anziani, con un conseguente incremento dell’età media di 1,5 anni in un solo quinquennio.
                           Popolazione per età del comune di Venosa
                                        % 15-                          Indice    Età
                 Data      % 0-14                % 65+ Abitanti
                                         64                           Vecchiaia Media
              01.01.2014    14,5%       65,2%    20,3%     12.047      140,3%        42,9
              01.01.2015    14,0%       65,5%    20,5%     11.933      146,5%        43,2
              01.01.2016    13,5%       65,6%    21,0%     11.863      155,6%        43,5
              01.01.2017    13,2%       65,6%    21,2%     11.837      161,2%        43,9
              01.01.2018    12,5%       65,6%    21,9%     11.732      175,1%        44,4

Per quanto riguarda i dati reddituali dei residenti nel comune di Venosa (v. tabella seguente), si
ravvisa un incremento positivo del reddito medio, sia per dichiarante sia in rapporto alla
popolazione.
                        Dati IRPEF dichiaranti nel comune di Venosa
                 Anno di                          %
                            Dichiaranti                   Media/Dich. Media/Pop.
                 imposta                         pop
                   2012         7.381           61,0%        14.890             9.083
                   2013         7.274           60,4%        15.184             9.168
                   2014         7.205           60,4%        15.423             9.312
                   2015         7.306           61,6%        16.252             10.009
                   2016         7.188           60,7%        16.329             9.916

Sulla base delle statistiche economiche elaborate da Urbistat, i dati di sintesi relativi al comune di
Venosa sono quelli illustrati dalle seguenti tabelle.
Statistiche economiche nel Comune di VENOSA- reddito, consumo, occupazione, imprese
        RICCHEZZA (Anno 2017)                           Livelli Occupazionali (Anno 2017)
Reddito disponibile[1]
                                            13.220                                       (%)
Pro-Capite (€)
                                                         Tasso di Attività[3]            43,8
Numero Indice Reddito disponibile[2]
                                            73
(ITALIA = 100)                                           Tasso di Occupazione[4]         48,7

Consumo Complessivo                                      Tasso di disoccupazione[5]      16,6
                                            13.134
Pro-Capite (€)

Numero Indice Del Consumo
                                            75
(ITALIA = 100)

                                                   6
NUMERO INDICE DEL REDDITO E DEL CONSUMO                                                      TASSI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE

DISTRIBUZIONE % DEGLI OCCUPATI PER SETTORE (Anno 2017)
 Settore                                                     (%)
 Agricoltura e pesca                                             0,5
 Estrazione di minerali                                          0,0
 Attività manifatturiere                                         6,7
 Energia, acqua, gas                                             0,0
 Ambiente e ecologia                                             0,4
 Edilizia                                                        6,4
 Commercio                                                     14,1
 Trasporti                                                       3,5
 Alberghi e ristoranti                                           4,7
 Informatica ed editoria                                         0,5
 Attività finanziarie                                            1,3
 Attività immobiliari                                            0,3
 Attività professionali                                          3,8
 Noleggio e servizi alle imprese                                 1,1
 Pubblica amministrazione                                        2,1
 Istruzione                                                    12,4
 Sanità                                                        19,1
 Sport e tempo libero                                          16,2
 Altre attività                                                  7,0
 Totale                                                       100,0
Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT - Contabilità Nazionale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (reddito imponibile delle persone fisiche ai fini delle addizionali
Irpef)
       1.    Reddito Disponibile = Reddito - Tasse (prelievo fiscale)
       2.    Numero Indice del Reddito comune A = (Reddito comune A / Reddito MedioITALIA) * 100
       3.    Tasso di Attività = (Forze Lavoro / Popolazione di 15 anni o più) * 100
       4.    Tasso di Occupazione = (Occupati / Popolazione dai 15 ai 64 anni) * 100
       5.    Tasso di disoccupazione = (disoccupati / Forze Lavoro) * 100

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2.3 Contesto interno
La struttura organizzativa dell’ente è stata ridefinita con la deliberazione della Giunta Comunale
n.89 del 29.06.2017, con adeguamento adottato successivamente con deliberazione n. 84 del
22.06.2018.
La struttura risulta articolata nelle seguenti posizioni apicali:

      DENOMINAZIONE                                 AREA
      Posizione organizzativa n.   1                Staff Segreteria Generale
      Posizione organizzativa n.   2                Servizi alla Persona
      Posizione organizzativa n.   3                Servizi Finanziari
      Posizione organizzativa n.   4                Servizi Tecnici
      Posizione organizzativa n.   5                Servizi di Polizia Locale
      Posizione organizzativa n.   6                Servizi al Territorio

Al vertice di ciascuna settore è preposto un Funzionario di categoria D, titolare di posizione
organizzativa.
La dotazione organica effettiva prevede:
un Segretario Generale;
n. 5 Funzionari Responsabili apicali;
n. 63 dipendenti.
L’organizzazione del comune di VENOSA è ravvisabile dall’Organigramma approvato con
deliberazione di G C n. 66 del 30.04.2013, rettificato con deliberazione n. 63 del 24.12.2014,
rimodulato con deliberazioni n. 107 del 04.08.2016, n.89 del 29.06.2017 e n. 84 del 22.06.2018, qui
riportato in cui vengono evidenziate le varie Aree:

2.4. Mappatura dei processi
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività
dell'ente per fini diversi.

                                                8
La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del
trattamento dei rischi corruttivi.
L’ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione
della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).
Inoltre, l’ANAC ha previsto che “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa,
adeguatamente motivata, la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”.
Ebbene, già con il precedente Piano si realizzava la mappatura completa dei processi, come
richiesto dall’ANAC, che viene effettuata anche ai fini del presente Piano.

2.5 Collegamento al Ciclo di Gestione delle Performance
Il sistema di misurazione e valutazione della performance”, pubblicato sul sito istituzionale,
costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui la “trasparenza” si concretizza.
Si prevede l’inserimento di obiettivi gestionali assegnati al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e alle PO, contenenti specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione
corruzione.

3. Soggetti interni ed esterni all'ente coinvolti nel piano di prevenzione
Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i seguenti soggetti, all’interno di ogni Pubblica
Amministrazione, come coinvolti direttamente nelle attività di prevenzione della Corruzione:
 l'autorità di indirizzo politico:
   - designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
   - adotta il P.T.P.C.T. e i suoi aggiornamenti e ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale
   nella sezione “Amministrazione Trasparente” (adempimento che assolve l’obbligo di
   comunicazione all’ANAC);
   - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente
   finalizzati alla prevenzione della corruzione;
 il responsabile della prevenzione:
Presso il Comune di Venosa, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
individuato nel Segretario Generale dell’Ente, il quale in tale veste:
   - svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013
   e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità
   (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
   - elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma
   14, del 2012)
   - propone il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31
   dicembre di ogni anno;
   - predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, al revisore dei
   conti ed al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione sulle attività
   svolte in materia di prevenzione della corruzione.
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il responsabile,
in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento
finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione giuridiche
che sottendono all’adozione del provvedimento.

                                                   9
Può altresì, in ogni momento, verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i
dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di
corruzione e illegalità.
 i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza:
- secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013,
svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e
riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio
sull’attività svolta dagli uffici di riferimento, anche in relazione agli obblighi di rotazione del
personale.
Nel Comune di Venosa saranno eventualmente individuati con successivo provvedimento del
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, d’intesa con i responsabili
delle strutture apicali di riferimento:
 tutti i responsabili apicali per l'Area di rispettiva competenza
   - svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità
   giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del
   1994; art. 331 c.p.p.);
   - partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A.);
   - propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
   - assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
   - adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e
   rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
   - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
   - supportano il Responsabile anticorruzione, anche nelle materie dei controlli interni e della
   trasparenza, improntando la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel
   perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.
 il Nucleo di Valutazione:
   - partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A.);
   - considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei
   compiti attribuiti;
   - svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza
   amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
   - esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione
   (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e ne verifica annualmente l’applicazione;
 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:
   - svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165
   del 2001);
   - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R.
   n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
   - verifica l’applicazione del Codice di comportamento, fornendo i relativi pareri, e ne propone
   l’aggiornamento;
 tutti i dipendenti dell'amministrazione:
   - partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A.);
   - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
   - segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165
   del 2001);

                                                   10
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice
  di comportamento);
 i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
  - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
  - segnalano le situazioni di illecito .

3.1 Soggetti esterni all’Ente
I cittadini, le imprese, e i portatori di interesse diffuso sono innanzitutto coinvolti dall’Ente
nell’ambito della predisposizione e dell’aggiornamento del P.T.P.C.T. In aggiunta, possono
rivolgersi ai soggetti preposti per ogni segnalazione inerente al funzionamento dell’ente.

4. Mappatura dei rischi di tutte le attività dell’ente e misure di contrasto.
Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie (art. 1 comma 4, comma 9 lett. “a”) previste
dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - 2015 sono state individuate nelle seguenti:
-acquisizione e progressione del personale;
-affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o
vantaggio pubblici disciplinato dal D. Lgs. n.50 del 2016;
-provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario;
-processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
La deliberazione n.12/2015 dell’ANAC (che i PNA successivi hanno confermato) ha riorganizzato
l’individuazione delle aree di rischio, definendo le Aree Generali di rischio, secondo lo schema
seguente:
-acquisizione e progressione del personale;
-contratti pubblici;
-provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario;
-processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
-controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
-incarichi e nomine;
-affari legali e contenzioso.
Oltre alle aree obbligatorie, la mappatura richiesta può arrivare a individuare Aree Specifiche di
rischio, riferite alle peculiarità dell’Ente, attraverso un’approfondita verifica organizzativa interna.
Pertanto si è proceduto alla mappatura dei processi: tale attività è un modo "razionale" di
individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi ed assume carattere strumentale
a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.
Infatti l’ANAC, con la deliberazione suindicata, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione
della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi. Come ammesso
dalla stessa Autorità per il piano 2016, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa,
adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”,
proprio perché la rilevazione dei processi è un’attività molto complessa che richiede un notevole
impegno a livello organizzativo e soprattutto di disponibilità di risorse umane.

                                                   11
Infatti, negli anni precedenti, l’Ente si è avvalso dell’opportunità “incrementale“ prevista
dall’ANAC.
Per il presente Piano, come già nel precedente, l’ufficio competente ha effettuato la mappatura dei
processi a tutti gli ambiti organizzativi dell’Ente, in modo da rendere completa l’analisi richiesta dal
Piano Nazionale Anticorruzione.

4.1 Identificazione del livello di rischio
I rischi sono stati identificati:
- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità
del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto
organizzativo, economico e di immagine).
In particolare, l’Allegato 5 del PNA suggerisce criteri e valori per stimare probabilità e impatto (dei
quali si è fatto integralmente uso) e, quindi, per valutare il livello di rischio.
In questa fase, quindi, sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e
quindi pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto):al termine, è stato calcolato il livello di
rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
La “probabilità” che il rischio si concretizzi si misura, secondo quanto indicato nell’Allegato 5 al
P.N.A., in termini di: discrezionalità del processo; rilevanza esterna del processo; complessità del
processo; valore economico (inteso come impatto economico) del processo; frazionabilità del
processo; controllo del processo.
Criteri e valori (da 1 a 5) per stimare la “probabilità”, ex Allegato 5 del P.N.A., sono indicati nella
seguente tabella:
D1): Discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato                                                    1
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2
(regolamenti, direttive, circolari)
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge                                   3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 4
direttive, circolari)
E’ altamente discrezionale                                                   5
D2): Rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno                           2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5
alla
p.a. di riferimento
D3): Complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

                                                  12
No, il processo coinvolge una sola p.a.                                 1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                      5
D4): Valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna                                     1
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 3
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per
studenti)
Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5
(es.: affidamento di appalto)
D5): Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No                                                                      1
Si                                                                      5
D6): Controlli
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione               1
Sì, è molto efficace                                                    2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                          3
Sì, ma in minima parte                                                  4
No, il rischio rimane indifferente                                      5

Per ogni attività/processo esposto al rischio (v. Allegato n. 1) sono stati applicati i sei “criteri”
appena descritti, attribuendo, per ciascuno di essi, un valore/punteggio (da 1 a 5). La media finale
(tra ciascuno dei punteggi attribuiti ad ogni processo) rappresenta la “stima della probabilità”, ossia
il valore e la frequenza della probabilità (valore max 5, ove 0=nessuna probabilità; 1=improbabile;
2=poco probabile; 3= probabile; 4=molto probabile; 5=altamente probabile; cfr. Allegato 5 al
P.N.A.).

Stima del valore dell’impatto
L’impatto, secondo quanto indicato nell’Allegato 5 al P.N.A., si misura in termini di impatto
organizzativo, economico, reputazionale e sull’immagine della P.A.
Criteri e valori (da 1 a 5) per stimare l’impatto di potenziali episodi di malaffare, ex Allegato 5 del
P.N.A., sono indicati nella seguente tabella:
D7): Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

                                                  13
Fino a circa il 20%                                                      1
Fino a circa il 40%                                                      2
Fino a circa il 60%                                                      3
Fino a circa il 80%                                                      4
Fino a circa il 100%                                                     5

D8): Impatto economico
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di
risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o
di tipologie analoghe?
No                                                                     1
Si                                                                     5

D9): Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?
No                                                                      0
Non ne abbiamo memoria                                                  1
Sì, sulla stampa locale                                                 2
Sì, sulla stampa nazionale                                              3
Sì, sulla stampa locale e nazionale                                     4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale                     5

D10): Impatto organizzativo, economico e sull’immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello
basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata,
media o bassa?
A livello di addetto                                                       1
A livello di collaboratore o funzionario                                   2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione 3
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale                                 4
A livello di capo dipartimento/segretario generale                         5
Per ogni attività/processo esposto al rischio (cioè, per ogni processo mappato di cui all’Allegato n.
1) sono stati applicati i quattro “criteri” appena descritti, attribuendo, per ciascuno di essi, un
valore/punteggio (da 0 a 5). La media finale (tra ciascuno dei punteggi attribuiti ad ogni processo)
rappresenta la “stima dell’impatto” (v. infra Tabella n. 3), ossia il valore e l’importanza dell’impatto
(valore max 5, ove 0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore; 3= soglia; 4=serio; 5=superiore; cfr.
Allegato 5 al P.N.A.).
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro il valore della probabilità (“stima della
probabilità”) e il valore dell’impatto (“stima dell’impatto”) e ciò al fine di ottenere la valutazione
complessiva del rischio, che esprime il livello di rischio del processo.
Volendo sintetizzare tale operazione con una formula matematica, può rappresentarsi quanto segue:

                                                  14
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore probabilità x valore impatto (cfr.
Allegato 5 del P.N.A.)
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla
“ponderazione”. Quest’ultima consiste nella formulazione di un “elenco” dei processi a rischio
contenente il parametro numerico del “livello di rischio”.
I più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio che rappresentano le attività più sensibili
ai fini della prevenzione.
L'area in colore rosso identifica livelli di rischio elevati; quella in colore giallo livelli di rischio
medio; quella in colore verde livelli di rischio bassi.
Il rischio è stato valutato su una scala di valori qualitativi determinabile in “elevato”, “rilevante” e
“medio-basso”, secondo l’apposita “Matrice Impatto-Probabilità per i processi”.
Il Piano Nazionale non fornisce indicazioni per analizzare il rischio, oltre quella di considerarlo una
quantità numerica. Pertanto, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può
essere utile “raggruppare” i valori della matrice indicando, con colori differenti, quali valori
individuano un livello di rischio medio - basso, quali un livello di rischio rilevante e quali, infine,
un livello di rischio elevato. Questa “semplificazione” può essere operata utilizzando una Matrice
del Rischio che prevede solo 3 livelli di rischio differenti, come quella riprodotta qui sotto:

                          5        5             10             15             20             25
     PROBABILITA’

                          4        4             8              12             16             20

                          3        3             6               9             12             15

                          2        2             4               6              8             10

                          1        1             2               3              4             5

                                   1             2               3              4             5
                                                           IMPATTO

                    MEDIO-BASSO             RILEVANTE                           ELEVATO

                      Da 1 a 9,9             Da 10 a 15,9                       Da 16 a 25

Gli aggettivi “medio-basso”, “rilevante” e “elevato” descrivono non solo quanto, ma anche come gli
eventi di corruzione influiscono sull’organizzazione, in termini di entità e probabilità dei danni che
può causare.
I tre colori della matrice del rischio (e gli aggettivi ad essi corrispondenti) denotano i diversi modi
in cui un evento di corruzione può danneggiare un’organizzazione.

                                                      15
4.2. Identificazione e valutazione degli eventi rischiosi
Per tutti i processi contraddistinti da un livello di rischio medio (colore giallo) o alto (colore rosso)
(v. Allegato n 1), sono stati successivamente identificati gli eventi rischiosi e valutati i correlati
rischi specifici.
Con la stessa metodologia precedentemente illustrata, sono state stimate le probabilità che gli eventi
rischiosi si concretizzino (probabilità-oggettive e soggettive) e quindi pesate le conseguenze che ciò
produrrebbe (impatto-oggettivo e soggettivo): al termine, è stato calcolato il livello di rischio di
ciascun evento rischioso individuato, moltiplicando “probabilità” per “impatto”.

Stima del valore della probabilità che l’evento si concretizzi
Criteri e valori (da 0 a 3), per stimare la “probabilità”, sono indicati nella seguente tabella:
D1): Probabilità oggettive
Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti
l'evento rischioso in analisi?
a. SI, vi sono state numerose segnalazioni (valore: ALTO)                   3
b. SI,vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO                       2
c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)                       1
d. Non applicabile                                                          0
D2): Probabilità oggettive
Ci sono state sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione a giudizio
(etc.) che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) sia in
relazione all’ambito penale, civile e contabile (es. Corte dei Conti) inerenti l'evento rischioso in
analisi?
a. SI, vi sono stati numerosi procedimenti (valore: ALTO)                   3
b. SI, vi sono stati pochi procedimenti (valore: MEDIO)                     2
c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)                       1
d. Non applicabile                                                          0
D3): Probabilità oggettive
Sono presenti atti organizzativi interni o specifici controlli posti in essere per presidiare l'evento
rischioso?
a. Non sono presenti atti e procedure di controllo inerenti lo 3
specifico rischio
b. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che 2
potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio
c. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano 1
puntualmente il rischio specifico
d. Non applicabile                                                          0
D4): Probabilità soggettive
Nel caso si verifichino eventi rischiosi gli atti organizzativi interni presenti sono:
a. Inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di atti 3
organizzativi interni finalizzati a disciplinare in maniera puntuale
l'evento, o se presenti non disciplinano l'evento specifico)
b. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi 2
interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)

                                                   16
c. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in 1
maniera puntuale l'evento specifico)soggetti esterni (es.:
affidamento di appalto)
d. Non applicabile                                                        0
D5): Probabilità soggettive
Nel caso si verifichino eventi rischiosi, le procedure di controllo interno presenti sono:
a. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di 3
controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e,
quindi, poste in essere)
b. Si, Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno 2
esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale
sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici)
c. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti sono in grado 1
di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico)
d. Non applicabile                                                        0
D6): Probabilità soggettive
La probabilità che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi
è:
a. L'evento è molto frequente: (valore: ALTO)                             3
b. L'evento è poco frequente: (valore: MEDIO)                             2
c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)                              1

Stima del valore dell’impatto
L’impatto si misura in termini di impatto organizzativo, economico, reputazionale e sull’immagine
della P.A.
Criteri e valori (da 0 a 3) per stimare l’impatto sono indicati nella seguente tabella:
D7): Impatto oggettivo
A seguito di controlli interni (es. controlli dei servizi ispettivi o internal audit) o esterni (es.
Corte dei Conti, GdF, etc.), sono state individuate irregolarità?
a. SI, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato 3
un grave danno (valore: ALTO)
b. SI, le irregolarità individuate hanno causato un lieve danno 2
(valore: MEDIO)
c. NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni 1
all’amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore:
BASSO)
d. Non applicabile                                                          0
D8): Impatto oggettivo
Ci sono stati contenziosi che hanno causato all'amministrazione costi economici e/o organizzativi
(per es. legali, risarcimenti, …) relativi al verificarsi degli eventi rischiosi in analisi?
a. SI, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o 3
organizzativi per l'amministrazione (valore: ALTO)
b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o 2
organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO)

                                                  17
c. NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi 1
trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi
(valore: BASSO)
d. Non applicabile                                                        0
D9): Impatto oggettivo
Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto gli
eventi rischiosi in analisi?
a.SI, sono stati pubblicati numerosi articoli su stampa locale e/o 3
nazionale (valore: ALTO)
b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o 2
nazionale (valore: MEDIO)
c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o 1
nazionale (valore: BASSO)
d. Non applicabile                                                        0
D10): Impatto soggettivo
Il verificarsi di eventi rischiosi in analisi può causare all’amministrazione un impatto:
a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un 3
ingente danno all'amm.ne (valore: ALTO)
b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno 2
rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);
c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno 1
trascurabile all'amm.ne (valore: BASSO)
d. Non applicabile                                                        0

Per ogni evento rischioso correlato ad ogni processo rilevato a maggior rischio (v. Allegato n. 1),
sono stati applicati i 6 “criteri” appena descritti per la stima delle probabilità oggettive e soggettive,
attribuendo, per ciascuno di essi, un valore/punteggio (da 0 a 3). La media finale (tra ciascuno dei
punteggi attribuiti ad ogni evento rischioso) rappresenta la “stima della probabilità”, ossia il valore
della probabilità (valore max 3, ove 0=nessuna probabilità; 1=bassa probabilità; 2=media
probabilità; 3= alta probabilità) (v. Allegato n. 2).
Lo stesso dicasi per la stima dell’impatto, che avviene applicando i 4 criteri di cui sopra. La media
finale (tra ciascuno dei punteggi attribuiti ad ogni processo) rappresenta la “stima dell’impatto” (v.
Allegato n. 2), ossia il valore e l’importanza dell’impatto (valore max 3, ove 0=nessun impatto;
1=basso impatto; 2=medio impatto; 3= alto impatto).
L’analisi del rischio specifico si conclude moltiplicando tra loro il valore della probabilità (“stima
della probabilità”) e il valore dell’impatto (“stima dell’impatto”) e ciò al fine di ottenere la
valutazione complessiva del rischio, che esprime il livello di rischio dell’evento correlato al
processo precedentemente individuato.

4.3. La gestione del rischio
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. Il trattamento è il
procedimento volto a “modificare il rischio”, ossia alla individuazione e valutazione delle “misure”
di contrasto per la prevenzione del rischio di corruzione. Dunque, al fine di neutralizzare o ridurre il
livello di rischio, debbono essere individuate e valutate “misure di prevenzione”, da applicare alle

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attività (id est, processi) con valori di rischio maggiori (maggiore è il livello di rischio, maggiore è
la priorità di trattamento). Le “misure di prevenzione” possono essere obbligatorie o ulteriori (se
previste nel Piano). Le misure obbligatorie sono individuate direttamente ex lege e, rispetto alla loro
applicazione, l’amministrazione non ha possibilità di scelta; esse, inoltre, devono essere
prioritariamente applicate rispetto alle misure ulteriori.
Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e
al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:
- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura.
Le misure di contrasto intraprese/da intraprendere dall’ente sono riepilogate nell’allegato 3 al
presente documento. Le misure proposte sono quelle contenute nel piano nazionale di prevenzione
della corruzione, a queste misure sarà possibile aggiungerne delle altre nel corso di validità del
piano.
La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, finalizzata alla
verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di
eventuali ulteriori strategie di prevenzione.
A tale scopo, sono stati individuati appositi indicatori di controllo per ciascuna misura ulteriore
indicata (v. allegato 3), con la relativa tempistica.
Ai fini del monitoraggio tutti i soggetti coinvolti forniscono ogni informazione che il responsabile
della prevenzione della corruzione ritenga utile.
In definitiva, nel piano sono compresi:
- l’individuazione e l’analisi dei rischi specifici (v. Allegati 1 e 2) associati ai processi
amministrativi;
 - la segnalazione degli uffici maggiormente esposti al rischio per i processi e i rischi maggiormente
esposti (quelli che hanno ricevuto una valutazione di livello di rischio “medio” e superiore);
 - l’identificazione delle Misure del PNA capaci di presidiare il rischio, identificazione delle
eventuali misure a presidio del rischio già presenti nell’organizzazione, individuazione delle misure
che, sulla base di quelle già esistenti, sono più idonee a mitigare il rischio, distinguendole tra
obbligatorie e ulteriori e tra specifiche e trasversali (v. Allegato 3).

4.4. Le misure di contrasto
Le misure di contrasto obbligatorie, stabilite dalla normativa vigente e dalle direttive dell’ANAC,
possono essere ampliate con l’applicazione di ulteriori azioni di contrasto. Il Comune di Venosa,
oltre ad avvalersi delle cosiddette misure obbligatorie, di seguito declinate, provvede in questo
Piano all’introduzione di attività di prevenzione del rischio, che sono dettagliate nell’allegato 3. Si
precisa, all’uopo, che le misure individuate e da applicarsi sono relative a quegli eventi rischiosi,
che presentano, in base alla propedeutica valutazione dei singoli processi, un livello di rischio di
valore “medio” e “alto”.

5. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio
di corruzione
Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure:
1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

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a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:
    - rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza, salvo diverse prescrizioni di legge o di
    regolamento;
    - redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
    - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
    - distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in
    modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore
    proponente ed il Responsabile apicale;
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia
discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è
tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di
accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di
chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.
Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i
provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la
motivazione.
Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti
prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti
coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione
indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base
dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.
Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile
del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile
della prevenzione della corruzione;
d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati
i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con
l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato
l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel segretario generale)
in caso di mancata risposta;
f) nell’attività contrattuale:
    - evitare il frazionamento, qualora ciò comporti un aumento della spesa, o innalzamento
        artificioso dell’importo contrattuale;
    - ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento
        comunale;
    - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati direttamente;
    - assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla
        soglia della procedura aperta;
    - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche
        ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
    - allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;

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- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati, in quanto di importo
       inferiore a 1000 euro, al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
   - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o
       costituzione/cessione di diritti reali minori;
g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione;
h) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi:
predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
l) far precedere, se possibile, le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni, dipendenti dal
Comune da una procedura ad evidenza pubblica;
m) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;
n) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto dell’insediamento
dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali, in generale, di
conflitto di interessi anche potenziale, con i partecipanti alla gara od al concorso;
2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:
- istituire l’Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d’opera intellettuale (avvocati, tecnici
   professionisti ecc..);
- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente;
- redigere il funzionigramma dell’ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i
   ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad
   un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale
   trasparenza e tracciabilità;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare
   le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità per
   l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- istituire il registro unico dei contratti dell’ente redatti in forma di scrittura privata nel quale
   annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l’importo del contratto e la durata,
   ed al quale allegare la scansione del contratto sottoscritto;
- vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti
   d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei servizi
   pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso,
   delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o
   di danno;
- predisporre registri per l’utilizzo dei beni dell’amministrazione.
3. nei meccanismi di controllo delle decisioni: attuare il rispetto puntuale delle procedure previste
nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal consiglio comunale con
deliberazione n. 04 del 13 febbraio 2013, cui si fa rinvio.
In fase di formazione dell’atto i firmatari sono tenuti a provvedere, prima della sottoscrizione,
avvalendosi della apposita check-list, a verificare la correttezza dell’attività istruttoria svolta.
Con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano
conformarsi ai pareri resi dai dirigenti, ovvero ai rilievi formulati dal segretario, devono darne
adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

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