COMUNICATO UFFICIALE N 38 - del 10/06/2021 - lnd puglia

Pagina creata da Sofia Berti
 
CONTINUA A LEGGERE
COMUNICATO UFFICIALE N 38 - del 10/06/2021 - lnd puglia
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
                                 LEGA NAZIONALE DILETTANTI
                                      DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
                                                                Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA
                                                                   TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580
                                        SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887
                                                         SITO INTERNET: www.lnd.it - www. lndpuglia.it
                                                             POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

                         Stagione Sportiva 2020/2021

                      COMUNICATO UFFICIALE N°38
                          del 10/06/2021

                LA PROCURA FEDERALE ARCHIVIA UNA INDAGINE
               AI DANNI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D.

Con una nota ufficiale del 4 giugno 2021, la Procura Federale della FIGC ha
comunicato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del vigente Codice di
Giustizia Sportiva, le indagini in violazione dell'art 4 del CGS relative alle presunte
irregolarità dell'Assemblea Elettiva del C.R. Puglia tenutasi in data 9 gennaio 2021,
sono concluse.

Allo stato, precisa la Procura, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare.

Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della
Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento
stesso.

«Sono molto felice - afferma il Presidente del C.R. Puglia LND – che sia stata disposta
l'archiviazione del procedimento. L'indagine è durata quattro mesi, durante i quali sono
stati esaminati migliaia di documenti. Mi auguro che sia l’ultimo esposto contro il
Comitato Regionale, perché adesso siamo tutti stanchi: Dirigenti Federali e Dirigenti di
società. Devo formulare un particolare ringraziamento a tutta la struttura del C.R.
Puglia LND, dal Segretario, Diletta Mancini, all’Ufficio Affari Generali coordinato da
Giuseppe Gialluisi per la paziente disponibilità e la costante collaborazione con la
Procura Federale».
COMUNICATO UFFICIALE N 38 - del 10/06/2021 - lnd puglia
Comunicato Ufficiale n.38 del 10/06/2021, pag. 2 di 6

  RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ
 GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO FINO AL 30 GIUGNO 2021

A partire dal 1° giugno 2021 è possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND (che resta inibito
solo per l’accesso al pubblico fino al 30 giugno 2021), dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti
recapiti:

   Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)                         080.5699007       d.mancini@figc.it;
   Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)               080.5699002       a.schirone@figc.it
   Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)                                080.5699006       s.logiacco@figc.it
   Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)                           080.5699008       a.tondo@figc.it
   Giuseppe Sforza (Tesseramento)                                      080.5699016       g.sforza@figc.it
   Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)                                080.5699018       g.gialluisi@figc.it
   Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)                             080.5699020       s.lucidi@figc.it
   Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)                        080.5699001       c.laterza@figc.it
   Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)         080.5699013       a.rossiello@figc.it
   Rosangela Zingarelli (Amministrazione)                              080.5699004       r.zingarelli@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia
al numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì.

                DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia restano chiuse al pubblico fino al 30 giugno
2021, ma da lunedì 7 giugno 2021 tornano a disposizione delle Società come sotto riportato.
D'ora in avanti è dunque possibile contattare gli uffici periferici della LND Puglia ai seguenti recapiti:
DELEGAZIONE              ORARI SETTIMANALI                  TELEFONO UFFICIO E-MAIL UFFICIO

BRINDISI                 LUN-MER-VEN 08.10-14.30            0831.529868              cplnd.brindisi@figc.it
                         MAR-GIO 08.10-16.40                                         m.damuri@figc.it

FOGGIA                   LUN-MER-VEN 08.10-14.30            0881.639409              cplnd.foggia@figc.it
                         MAR-GIO 08.10-16.40                                         g.bozza@figc.it

LECCE                    LUN-MER-VEN 08.10-14.30            0832.312319              cplnd.lecce@figc.it
                         MAR-GIO 08.10-16.40                                         a.gianfreda@figc.it

MAGLIE                   LUN-MER-VEN 08.10-14.30            0836.483358              cplnd.maglie@figc.it
                         MAR-GIO 08.10-16.40                                         g.marra@figc.it

TARANTO                  LUN-MER-VEN 08.10-14.30            099.4529018              cplnd.taranto@figc.it
                         MAR-GIO 08.10-16.40                                         g.damicis@figc.it

BARI                     MAR-GIO 13.30-17.00                080.5699028              cplnd.bari@figc.it

BAT                      MAR-GIO 10.30-12.30
                                 17.00-19.00                0883.481381              del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di
appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua
collaborazione.

                                                        2
COMUNICATO UFFICIALE N 38 - del 10/06/2021 - lnd puglia
Comunicato Ufficiale n.38 del 10/06/2021, pag. 3 di 6

                     COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A DEL 18 MAGGIO 2021)
                                             Il Consiglio Federale

–       nella riunione 17 maggio 2021;
–       vista la nota in data 12 maggio 2021, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando il
        perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha evidenziato l’opportunità di porre in
        essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni
        dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
–       ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto
        del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;

–       valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui
        termini di presentazione delle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede
        sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette
        operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per
        la stagione sportiva 2021/2022;
–       visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
–       su proposta del Presidente Federale e d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

                                                 ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di
azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno
le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2021/2022:

1)      sarà consentito alle società presentare domanda di cambio di denominazione, di trasferimento di
        sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 26 luglio 2021;

2)      il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata
        alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o,
        anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa
        provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del
        mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

3)      le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono
        essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il
        vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due
        stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

                                                       3
COMUNICATO UFFICIALE N 38 - del 10/06/2021 - lnd puglia
Comunicato Ufficiale n.38 del 10/06/2021, pag. 4 di 6

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 19 APRILE 2021)
Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle
Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come
previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A
del 20 Maggio 2020.

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per
procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.

I tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno
comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale
comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

           ISTRUZIONI PER INSERIRE L’INDIRIZZO PEC
           NELLA PROPRIA PAGINA RISERVATA L.N.D.
Per ottemperare alle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale N. 264 del 19 aprile 2021, le Società
possono modificare la propria Area Riservata inserendo un indirizzo valido di Posta Elettronica Certificata
accedendo al portale www.iscrizioni.lnd.it con il proprio ID utente e la relativa password come di seguito
indicato:

       DATI SOCIETARI  SOCIETÀ  DATI ANAGRAFICI  SITO WEB E E-MAIL  POSTA
        ELETTRONICA CERTIFICATA  CONFERMA

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
      LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
  IN RELAZIONE ALL’ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)
    E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la
deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei
calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e
Coppa Puglia, stagione sportiva 2021/2022.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Giugno
2021, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del
23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa
dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale
del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla
L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

                                                        4
COMUNICATO UFFICIALE N 38 - del 10/06/2021 - lnd puglia
Comunicato Ufficiale n.38 del 10/06/2021, pag. 5 di 6

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2021/2022, le Società partecipanti ai Campionati
Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA
(FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN
CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

                RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA                                          2    2001   1 2002
PROMOZIONE                                          2    2001   1 2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)                       2    2001   1 2002
PRIMA CATEGORIA                                     1    2000
SECONDA CATEGORIA                                   1    2000
COPPA PUGLIA                                        1    2000
TERZA CATEGORIA                                         NESSUN OBBLIGO
Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono
                                                                                     a   a
prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1 - 2 categoria, Campionato
                 a
Provinciale di 3 categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia,
senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

                                                        5
COMUNICATO UFFICIALE N 38 - del 10/06/2021 - lnd puglia
Comunicato Ufficiale n.38 del 10/06/2021, pag. 6 di 6

3.2. COMUNICAZIONI C.R.

(AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DILETTANTI E SGS DEL 7 GIUGNO 2021)
IN ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE È DISPONIBILE IL DOCUMENTO
PREDISPOSTO DALLA FIGC INERENTE L’AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI GENERALI PER
LA RIPRESA DELLE SESSIONI DI ALLENAMENTO COLLETTIVO E DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DI
SQUADRA, DI BASE ED AGONISTICHE (TORNEI E CAMPIONATI), DILETTANTISTICHE E GIOVANILI –
IVI COMPRESI IL BEACH SOCCER, IL CALCIO A CINQUE, IL CALCIO PARALIMPICO E
SPERIMENTALE – NON REGOLAMENTATE DAI PROTOCOLLI CHE DISCIPLINANO LE
COMPETIZIONI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE, FINALIZZATE AL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

    ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
                                  RADUNI DI SELEZIONE
Si ricorda che, con la riapertura delle attività in tutte le regioni, le Società professionistiche, dilettantistiche o
di puro settore giovanile affiliate possono attivarsi per organizzare Raduni di Selezione che possono essere
svolti solo se preventivamente autorizzati come indicato nel C.U. n°79 FIGC-SGS della corrente stagione
sportiva.

A tal proposito si rammenta che le Società sono tenute a richiedere l’autorizzazione ad organizzare il singolo
raduno a mezzo e-mail indirizzata al Comitato Regionale Puglia LND (sgs.puglia@figc.it), riportando
l’indicazione del Responsabile Tecnico, del Responsabile Organizzativo e fornendo contestualmente le
informazioni necessarie allo svolgimento delle attività tecniche che coinvolgono i giovani calciatori o le
giovani calciatrici, secondo quanto specificatamente indicato nel Comunicato Ufficiale n°1 FIGC-SGS, di cui
si allega lo stralcio.

Resta inteso che le modalità organizzative del raduno dovranno tenere in considerazione tutte le limitazioni e
le procedure indicate nei protocolli e nelle linee guida vigenti per lo svolgimento dell’attività di allenamento.

Ricordiamo inoltre che, alle informazioni necessarie allo svolgimento della parte tecnica del raduno, la
comunicazione dovrà riportare l’elenco dei giovani sottoposti a prova da trasmettere al Comitato Regionale
Puglia LND almeno 4 giorni prima dello svolgimento del raduno stesso.

In assenza della prevista documentazione il raduno dovrà essere annullato e l’attività dovrà essere
considerata non autorizzata, e nel caso si dovrà procedere alla trasmissione degli atti ai competenti organi
disciplinari e di indagine per attivare le relative procedure.

STRALCIO C.U. N. 79 FIGC-SGS DELL’11 MAGGIO 2021
       Si allega al presente Comunicato Ufficiale l’elenco aggiornato delle Società autorizzate ad
        organizzare raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori.

  Pubblicato in Foggia ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 10/06/2021.

        IL SEGRETARIO                                                                  IL DELEGATO
        Carlo Casiello                                                                Luciano Imbriano

                                                          6
COMUNICATO UFFICIALE N 38 - del 10/06/2021 - lnd puglia
COMUNICATO UFFICIALE N 38 - del 10/06/2021 - lnd puglia
•

•
•

•

•
•

1)

2)

3)

4)
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
Stagione Sportiva 2020
                                                 20 20 – 2021
                                                         2021

           COMUNICATO
           COMUNIC ATO UFFICIALE N°1 del 01
                                         01/07/2020
                                            /07/2020

INDICE

PREMESSA ------------------------------------------------------------------------- pag. 2
MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE------------------------ pag. 3

SEZIONI
1.   ATTIVITA’ di BASE -------------------------------------------------------------   pag. 4
2.   ATTIVITA’ GIOVANILE AGONISTICA ---------------------------------------------      pag. 13
3.   ATTIVITA’ di CALCIO FEMMINILE ----------------------------------------------      pag. 24
4.   ATTIVITA’ di CALCIO a 5 -------------------------------------------------------   pag. 29
5.   PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE ------------------------------------           pag. 30
6.   ATTIVITA’ SCOLASTICA---------------------------------------------------------     pag. 31
7.   TUTELA della SALUTE e della SICUREZZA -------------------------------------       pag. 32
8.   NORME GENERALI per lo svolgimento delle attività giovanili ------------------     pag. 33
9.   REGOLAMENTAZIONE dei TORNEI organizzati dalle società--------------------         pag. 38
10. ATTIVITA’ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA’ ---------------------            pag. 44

                                                                                          

2.4 TORNEI POST-
           POST-CAMPIONATO

Per l’eventuale organizzazione nel territorio regionale di Tornei post-Campionato, deve essere richiesta
autorizzazione, da parte dei Comitati Regionali territorialmente competenti, al Consiglio Direttivo del
Settore Giovanile e Scolastico entro il 31 dicembre di ogni anno, che verificherà anche le condizioni
economiche, e se ne darà comunicazione.

2.5 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTATIVA

Per le Rappresentative a carattere regionale e provinciale, se costituite, è fatta obbligo la presenza ad
ogni raduno e/o stage di allenamento e per partite, del seguente Staff Tecnico Federale composto da:

 ALLENATORE in possesso di qualifica tecnica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998)
   o Allenatore di III Categoria (ante 1998) e iscritto all’albo del Settore Tecnico
 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
 MEDICO
 MASSAGGIATORE

La programmazione delle attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali dovrà tener conto
prioritariamente degli impegni scolastici degli allievi. Possono essere convocati nelle rappresentative
delle categorie Allievi e Giovanissimi anche calciatori che, pur partecipando, a campionati agonistici di
livello superiore, rientrino comunque nei limiti d’età previsti purché la Società per cui sono tesserati
partecipi al campionato di categoria.

2.6 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa
autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell’anno in
cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2008 e non per i nati nel 2009) e non superiore
al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.

Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani
calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o
in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di
selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2020 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione,
per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:

   possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
   presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
   situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.

                                                                                                     

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo
“positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione
al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni
fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno
dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o
del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

    a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione
        con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le
        attestazioni della Società cointeressata);
    b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto
        della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate)
        opportunamente tesserati per le rispettive società;
    c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti
        e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;
    d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente
        con la sede della società richiedente;
    e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
    f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una
        gara della durata di 2 tempi di 35’ ciascuno);
    g) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un
tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere
limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella
stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa
regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono
aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti
devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo
aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare,
comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario,
nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di
effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso
relative.

                                                                                                    

Provini presso le società
(giovani calciatori sottoposti a prova)

Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società
presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-
squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani
calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite
del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che
provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie
condizioni:

1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni
    anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2009) ed i
    16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane
    calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur
    di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere
    concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti
    ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur
    di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:
      possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
      presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
      situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
      presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione
        sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che
        comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

       Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva
         (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020) in base ai
         requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale
         LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale
         rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
       il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro
         il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso
         dell’anno;
       nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare”
         giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente
         del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza
         necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
       alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei
         calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono
utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali o Internazionali della
categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale
opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva
e rispettare le procedure sopra indicate.

                                                                                                         

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2019/2020,
mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione
sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2020, con le informazioni
necessarie di cui sopra.

Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l’autorizzazione per l’intera
stagione sportiva.

                                                                                                      

00198 ROMA – VIA PO, 36

                                 Stagione Sportiva 2020 – 2021

                 COMUNICATO UFFICIALE SGS N°79 del 11/05/2021

AGGIORNAMENTO ELENCO SOCIETA’ AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI
     DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI

A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n°1 2020/2021 del Settore Giovanile e
Scolastico, relativamente ai criteri per organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova
i giovani calciatori, e della successiva riapertura dei termini per la richiesta di autorizzazione si
riporta l’elenco aggiornato delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la
stagione sportiva 2020/2021 ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in
collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai
nati nel 2004 fino ai nati nel 2008) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno,
e/o a Sottoporre a Prova giovani calciatori/calciatrici, nelle limitazioni specificatamente
previste.

In considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto, di seguito si indicano i
principi e le modalità di applicazione del presente Comunicato Ufficiale a seguito del recente
aggiornamento del 6 Maggio 2021 relativo alle indicazioni generali per la ripresa delle
sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed
agonistiche,
agonistiche, dilettantistiche e giovanili, finalizzate al contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-
                     COVID -19:
                            19

   A) LIMITAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI E PROVINI NEL PERIODO DI
      EMERGENZA SANITARIA

In considerazione delle nuove disposizioni previste in merito alla ripartenza dell’attività
giovanile per le Regioni identificate come “Zona Gialla”,
                                                      Gialla” tenendo conto delle specifiche
autorizzazioni preventivamente concesse dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società di cui
si riporta elenco aggiornato ed in conformità degli adempimenti previsti dal Comunicato
Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico, possono essere regolarmente organizzate le
seguenti attività:

                                                                                         Pag. 1 a 6
-   Raduni di Selezione che coinvolgono giovani calciatori e/o calciatrici di età compresa
         tra i 12 ed i 16 anni, ovvero nati dal 2004 al 2008 (quindi ad esclusione dei nati nel
         2009), residenti nella medesima regione della sede in cui viene organizzato il raduno;

     -   Convocazione di Giovani C alciatori/C
                                     alciatori/ C alciatrici sottoposti/e a prova di età
         compresa tra 12 e 16 anni,
                              anni ovvero nati dal 2004 al 2008 (quindi ad esclusione dei
         nati nel 2009), anche se non residenti nella medesima regione in cui ha sede la
         società richiedente;

     -   Convocazione di Giovani C alciatori/C
                                       alciatori/ C alciatrici sottoposti/e a prova di età
         compresa tra 10 e 12 anni, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società
         richiedente.

Nel caso in cui alla Regione in cui sono previste le attività sopra indicate venga assegnata la
cd “Zona Arancione” o “Zona Rossa”,
                                Rossa” si rimanda a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale
n°70 del SGS del 16/04/2021, in cui è determinato che:

     -                                            organizzati,, seppure la Società risulti
         I Raduni di Selezione non possono essere organizzati
         idonea e preventivamente autorizzata;
                                   autorizzata;

     -   Per sottoporre a Prova giovani calciatori agli allenamenti consentiti, la singola
         Società Sportiva dovrà assicurare, anche per questi ultimi,, il rispetto dell’attuazione
         delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali sono
         sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire
         la tutela nell’ambito del gruppo squadra.
         In tale situazione di contenimento dell’epidemia non è concesso sottoporre a prova i
         giovani appartenenti alle categorie di base nati/e
                                                       nati/e nel 2009 e nel 2010, seppure la
         società risulti idonea e preventivamente autorizzata.

Non sarà in nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare ufficiali
c.d. “Test Match”.

     B) ELENCO
        ELENC O SOCIETA’ AUTORIZZATE

Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso,
sono autorizzate come segue ferme restando le restrizioni innanzi descritte determinate dalla
emergenza sanitaria e dalle relative normative vigenti:

1.   Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni
     compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la
     società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti
     (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non nati nel 2009) e i 16 anni, anche se provenienti da
     altra regione, sono le seguenti:

                                                                                      Pag. 2 a 6
ALTO ADIGE
FC SÜDTIROL                      LIGURIA
                                 GENOA CFC SpA
CALABRIA
                                 U.C. SAMPDORIA SpA
FC CROTONE CALCIO                SPEZIA CALCIO Srl
                                 VIRTUS ENTELLA Srl
CAMPANIA
BENEVENTO CALCIO                 LOMBARDIA
CAVESE 1919 Srl                  UC ALBINOLEFFE Srl
SS JUVE STABIA                   ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA
SSC NAPOLI SpA                   CALCIO LECCO 1912 Srl
                                 US CREMONESE SpA
EMILIA ROMAGNA                   FC INTERNAZIONALE 1908 SpA
                                 MANTOVA 1911 SSD
FC BOLOGNA 1909 SPA
                                 AC MILAN SpA
CARPI FC 1909
                                 AC MONZA
FC CESENA SRL
                                 AC RENATE
FC CESENA
                                 ASD VIRTUS CISERANOBERGAMO
FC FORLÌ Srl
IMOLESE CALCIO 1919 srl
PARMA CALCIO 1913 Srl            MARCHE
PIACENZA CALCIO 1919 SRL         SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899
RAVENNA FC 1913 SpA              MATELICA CALCIO 1921 SRL
US SASSUOLO CALCIO Srl           SS SAMBENEDETTESE SRL
S.P.A.L. Srl
                                 PIEMONTE/V.AOSTA
FRIULI VENEZIA
       VENEZIA GIULIA            US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl
                                 AC GOZZANO
DONATELLO CALCIO
                                 JUVENTUS FC SpA
ASD COM. FONTANAFREDDA
                                 NOVARA CALCIO SpA
PORDENONE CALCIO Srl
                                 TORINO FC SpA
UDINESE CALCIO SpA
                                 PUGLIA
                                 US LECCE SpA
                                 SSD LEVANTE AZZURRO Srl
LAZIO                            SS MONOPOLI 1966 Srl
                                 ASD RED BOYS
SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL
SS LAZIO
AS ROMA SpA                      SARDEGNA
SS ROMULEA                       CAGLIARI CALCIO
ASD SGS SPES ARTIGLIO
                                                                  Pag. 3 a 6
TOSCANA                                        VENETO
ASD CAPEZZANO PIANORE CGC                      ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO
EMPOLI FC SpA                                  CALCIO MONTEBELLUNA 1919
ACF FIORENTINA SpA                             AC CHIEVO VERONA Srl
AC PISA 1909 Srl                               AS CITTADELLA Srl
ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO                      ASD GIORGIONE CALCIO 2000
                                               HELLAS VERONA FC
TRENTINO                                       SSD HELLAS VERONA WOMEN Arl
AC TRENTO                                      FC LEGNAGO SALUS Srl
                                               ASD LIVENTINA
UMBRIA                                         AC MESTRE
AC PERUGIA CALCIO Srl                          PADOVA CALCIO
TERNANA CALCIO SpA                             AC SAN DONA’ 1922 ASD
                                               UNION FELTRE SSD
                                               LR VICENZA VIRTUS SpA

2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni
   compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non nati nel 2009) e i 16 anni, anche se
   provenienti da altra regione, sono le seguenti:

EMILIA ROMAGNA
ASD ANZOLAVINO CALCIO                            LOMBARDIA

LAZIO                                            COMO 1907 Srl

ASD CASSINO CALCIO 1924

3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni
   compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione
   confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:
                                                 LOMBARDIA
ABRUZZO                                          FCD ENOTRIA 1908 ASD
VIRTUS LANCIANO 1924 Srl                         SSD ARL VARESINA SPORT CV

CALABRIA                                         MARCHE

US CATANZARO 1929 Srl                            AFC FERMO

LAZIO                                            PUGLIA
ASD REAL MONTEROTONDO SCALO                      ASD PRO CALCIO BARI
                                                 ASD WONDERFUL BARI

                                                                                  Pag. 4 a 6
4.   Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni
     compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non i nati nel 2009) e i 16 anni, residenti nella
     medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della
     società, sono le seguenti:

ABRUZZO                                           AC REGGIANA 1919 Srl
SSD DELFINI BIANCAZZURRI Srl
                                                  LAZIO
BASILICATA                                        AS VITERBESE 1908 Srl
POTENZA CALCIO Srl
                                                  MARCHE
CALABRIA
                                                  ASCOLI CALCIO 1898 FC SpA
REGGINA 1914 Srl
                                                  PUGLIA
CAMPANIA
                                                  ESPERIA MONOPOLI SSD
US AVELLINO 1912 Srl                              GIOVANI CRYOS SSDARL
PAGANESE CALCIO 1926 Srl                          ASD INTESA SPORT CLUB BARI
ASD REAL CASAREA
US SALERNITANA 1919 SRL
                                                  VENETO
EMILIA ROMAGNA                                    SSD AC VEDELAGO ARL

Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a
sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1,
lettera c) dei Comunicati Ufficiali della FIGC n°246/A, 247/A e 248/A s.s. 2019/2020
                                                                                  2019/2020,
                                                                                      9/2020 e
successive integrazioni, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali 2020/20
                                                                      2020 /202
                                                                             /20 21 (“…impegno a
partecipare all’attività Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società
legate     a    quella    richiedente     la   Licenza     Nazionale   da     un    accordo      di
collaborazione/affiliazione…”), ha concesso una autorizzazione
                                                         autorizzazione parziale,
                                                                         parziale limitata alla
possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16
anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2020/2021.

Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti:

ABRUZZO                                           MARCHE
DELFINO PESCARA 1936 Srl                          FERMANA FC Srl
SS TERAMO CALCIO Srl
                                                  PUGLIA
LOMBARDIA
                                                  SSC BARI SPA
US PERGOLETTESE

                                                                                       Pag. 5 a 6
5. Le Società autorizzate solamente all’organizzazione di raduni per giovani calciatori in età
   compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non ai nati nel 2009) e i
   16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante
   rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

CAMPANIA                                            LAZIO
POL. DIL. BOYS MELITO                               ASD CAMPUS EUR 1960
CASERTANA FC Srl                                    ASD CLUB OLIMPICO ROMANO
                                                    SSD POLISPORTIVA DE ROSSI
                                                    ASD PRO CALCIO CECCHINA
                                                    ASD TRIGORIA

Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “c” e “d”,
paragrafo “Provini presso le Società”, di cui al Comunicato Ufficiale n°1 della corrente stagione
sportiva, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti:

mail   sgs.attivitadibase@figc.it

L’elenco completo delle società autorizzate a “sottoporre a prova” giovani calciatori con
queste particolari condizioni, è disponibile nel sito web del Settore Giovanile e Scolastico della
FIGC al link https://www.figc.it/it/giovani/sgs/regolamenti-e-normative/ all’interno del Box
dedicato a “REGOLAMENTI E NORMATIVE - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO”, presente nel
contenitore “SGS”.

PUBBLICATO A ROMA IL 11 MAGGIO 2021

       IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE
         Vito Di Gioia                                             Vito Tisci

                                                                                      Pag. 6 a 6
Puoi anche leggere